VII Commissione - Marted́ 16 ottobre 2007


Pag. 92

ALLEGATO 1

5-01496 Aprea: Circolazione in diverse scuole del Nord Italia di una pubblicazione dai contenuti anticattolici.

TESTO DELLA RISPOSTA

I responsabili degli Uffici scolastici delle regioni del Nord appena venuti a conoscenza della notizia, apparsa sul quotidiano «Il Giornale», della distribuzione presso alcuni istituti scolastici non identificati del Nord Italia dell'opuscolo «Il piccolo ateo», rivolto agli alunni delle scuole medie, si sono subito attivati, effettuando apposite indagini.
Sono state effettuate verifiche presso le scuole del primo e del secondo ciclo di ciascuna provincia del Veneto, presso le scuole secondarie di primo grado del Friuli Venezia Giulia, presso le scuole secondarie di primo grado del Piemonte, presso tutte le istituzioni scolastiche della regione Liguria presso le scuole di tutte le province dell'Emilia Romagna e presso le scuole della regione Lombardia. Non risulta essere avvenuta alcuna distribuzione dell'opuscolo in alcuna scuola, né ai dirigenti scolastici delle scuole interpellate sono giunte segnalazioni in merito da parte del personale scolastico.
L'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia ha anche direttamente interpellato il capo dell'ufficio stampa del Gruppo Cattolico di Ricerca e Informazioni Socio-Religiosa, che ha denunciato il problema, al fine di conoscere maggiori dettagli che potessero consentire di individuare le scuole interessate, ma non è stato possibile ricevere informazioni più precise.
Poiché trattasi di un testo liberamente scaricabile dal sito del suo autore non si può escludere che qualche studente possa esserne venuto in possesso reperendolo per via telematica; tale eventualità non può essere ovviamente imputabile alle scuole.


Pag. 93

ALLEGATO 2

5-01512 Fasolino: Piano di istituzione dei posti di sostegno per alunni disabili per il 2007/2008.

TESTO DELLA RISPOSTA

Le Direttive generali sull'azione amministrativa fino ad ora emanate dal Ministro Fioroni hanno individuato come obiettivo prioritario l'assunzione di iniziative volte a dare un reale sostegno agli alunni diversamente abili.
In tal senso è stato anche ricostituito l'Osservatorio sull'handicap il quale, d'intesa con le associazioni interessate e in stretto rapporto con la scuola reale, ha il compito di approfondire tutte le tematiche concernenti l'integrazione degli alunni diversamente abili, per avere il quadro esatto delle criticità e per raccogliere nuove proposte. Da ultimo è stato avviato un protocollo di lavoro all'interno dell'Osservatorio ove si spiega quali percorsi la scuola farà e come avviare una intesa sostanziale con le regioni e gli enti locali affinché anche l'assistente materiale e il mediatore culturale sia presente nell'aula.
In particolare, per quanto concerne il corrente anno scolastico, sono stati autorizzati i posti di sostegno necessari a sostenere tutti gli allievi disabili nella misura indicata dall'apposita certificazione. I così detti tagli, riguardano invero le regioni in cui il numero dei ragazzi è in calo nonché le regioni in cui il rapporto insegnanti-alunni disabili è particolarmente basso, molto al di sotto della media nazionale che è a sua volta inferiore a rapporto tendenziale di un docente ogni due alunni diversamente abili.
Inoltre, il dibattito che si è recentemente sviluppato sulla insufficienza dei posti di sostegno, è riconducibile in parte anche alle misure adottate dal precedente Governo con decreto del Presidente del Consigli dei ministri n. 185 del 23 febbraio 2006, emanato in attuazione della finanziaria del 2003 che ha apportato modifiche al sistema delle certificazioni creando complicazioni e proteste.
Ricordo che rientra nella competenza della Azienda Sanitaria Locale certificare l'handicap, spetta al GLHO (gruppo di lavoro operativo per l'handicap) indicare il fabbisogno di ore di sostegno per ciascun alunno disabile.
Il Ministero della Pubblica istruzione sta lavorando su nuove modalità di certificazione della disabilità d'intesa con il Ministero della Salute.
È opportuno comunque ricordare che il docente di sostegno è una risorsa assicurata alla scuola, perché su tutta la scuola (sulla molteplicità delle sue componenti) ricade il dovere di apprestare, per l'alunno disabile, gli strumenti che ne favoriscano l'integrazione, l'educazione e l'apprendimento. Il compito di redigere il P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato) - che descrive gli interventi predisposti per l'alunno disabile - è infatti espressamente rimesso (dal decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994) al «personale insegnante curriculare e di sostegno della scuola», vale a dire all'intero consiglio di classe, e non già al solo docente di sostegno.
Proprio in quanto risorsa assegnata alla scuola e non al singolo portatore di handicap, il docente di sostegno fa parte a pieno titolo del Consiglio di classe, ne assume la contitolarità e partecipa alla programmazione educativa e didattica, alla elaborazione e alla verifica delle attività di competenza del Consiglio stesso con riferimento a tutti gli alunni della classe e non al solo portatore di handicap,


Pag. 94

come previsto dal Testo unico sull'istruzione approvato dal Decreto Legislativo n. 297 del 1994.
Per quanto riguarda la Regione Campania l'organico di sostegno, assegnato - con il decreto interministeriale recante disposizioni relative alla definizione degli organici del personale docente per l'anno scolastico 2007-2008 - è di 8.146 posti.
In sede di adeguamento dell'organico alla situazione di fatto il competente Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Campania ha autorizzato altri n. 3.921 posti di sostegno per un totale di posti pari a 12.067, a fronte di 21.433 alunni diversamente abili, con un rapporto pari a un docente per 1,77 allievi disabili, ben al di sotto della media nazionale.
Per quanto riguarda in particolare la provincia di Salerno, è pur vero che i posti assegnati sono diminuiti rispetto al decorso anno scolastico, ma ciò è stato determinato da un decremento di allievi riconosciuti diversamente abili rispetto al decorso anno scolastico. Il rapporto docente di sostegno alunni diversamente abili nella provincia, nell'anno scolastico in corso, è di 1,64 ben al di sotto della media nazionale.
A conferma del costante impegno del Governo sul sostegno agli allievi disabili, per dare una risposta positiva alle famiglie degli allievi diversamente abili ed ai docenti, soprattutto in riferimento alle situazioni critiche che sono state affrontate e risolte in questo avvio di anno scolastico nelle diverse regioni, sono state introdotte, nel disegno di legge finanziaria 2008, misure che consentono di rispondere a tali esigenze con una progressiva stabilizzazione e specializzazione del personale e garantire quindi una maggiore continuità didattica.
I posti dell'organico di diritto per il sostegno aumenteranno da 48.000 a 65.000 passando dall'attuale 50 per cento di insegnanti di ruolo al 70 per cento.
I nuovi criteri consentono di assicurare un rapporto medio nazionale tendenziale di un insegnante di sostegno ogni 2 alunni diversamente abili, anche attraverso compensazioni tra province diverse, fermo restando il rispetto dei principi sull'integrazione degli alunni fissati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 4 e dalla legge 4 agosto 1977, n. 517.


Pag. 95

ALLEGATO 3

5-01519 Garagnani: Partecipazione di persone disabili ai test di ammissione a medicina.

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito all'interrogazione presentata dall'On.le Garagnani sulla partecipazione alla prova di ammissione al corso di laurea specialistica in medicina e chirurgia per l'anno accademico 2007/2008 di candidati in situazione di handicap, occorre premettere che la legge 2 agosto 1999, n. 264, dispone all'articolo 4, che l'ammissione ai corsi ad accesso programmato è disposta dagli Atenei, previo superamento di apposite prove di ammissione, secondo modalità e contenuti stabilite con decreto del Ministro.
Tali modalità, per l'anno accademico 2007/2008, sono state definite con decreto ministeriale 17 maggio 2007. Il decreto richiama l'osservanza della legge 5 febbraio 1999, n. 104 e successive modificazioni, che contiene norme per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.
In particolare, l'articolo 7 prevede che le prove sono organizzate dai singoli Atenei tenendo conto delle esigenze degli studenti in situazione di handicap.
Le Università, nell'ambito della loro autonomia, garantiscono agli studenti i sussidi tecnici necessari ed i servizi di tutorato, nonché i tempi aggiuntivi eventualmente necessari in relazione allo specifico handicap, secondo quanto previsto dall'articolo 20 della legge sopra citata. Nella domanda di partecipazione al concorso il candidato deve indicare l'ausilio di cui ha bisogno e l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
Risulta al Ministero che le indicazioni normative sono state applicate laddove hanno partecipato alle prove studenti portatori di handicap. La legge non prevede la possibilità di ulteriori interventi riguardo gli studenti medesimi, d'altronde come è noto il punteggio relativo alle domande inesatte non ha avuto nessun valore per la formulazione delle graduatorie.
Quanto alla possibilità di ammettere i candidati affetti da disabilità ai corsi, a prescindere dal risultato conseguito, si deve riferire che il corso di laurea in medicina e chirurgia è un corso a programmazione nazionale, i cui posti sono stati definiti con decreto ministeriale 19 giugno 2007, tenuto conto del fabbisogno nazionale stabilito dall'Accordo Stato-Regioni del 31 maggio 2007 e dei criteri espressi dal Tavolo tecnico espressamente costituito per la programmazione dei corsi ad accesso programmato.


Pag. 96

ALLEGATO 4

Relazione concernente l'individuazione della destinazione delle disponibilità del Fondo per l'editoria libraria per l'anno 2007 (Atto n. 170).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione,
esaminata la relazione concernente l'individuazione della destinazione delle disponibilità del Fondo per l'editoria libraria per l'anno 2007,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) appare necessario correggere l'ulteriore riduzione dei fondi destinati a materia tanto rilevante per la formazione e lo sviluppo culturale del Paese. A giudizio della Commissione tale inaccettabile riduzione va contrastata in tutti i modi e di certo con una rigorosa determinazione delle priorità, superando ogni criterio di distribuzione a pioggia, infatti, in alcuni settori pur assai importanti - quali, ad esempio, quelli dei Premi degli esportatori del libro italiano e dei Premi Nazionali per la traduzione - la riduzione dei fondi ha raggiunto misure gravi ed inquietanti;
2) appare, altresì necessario, portare a conoscenza della Commissione la documentazione concernente l'assegnazione e l'utilizzazione dei fondi assegnati alle varie richieste non per intervenire nel merito, ma per poter fornire suggerimenti e criteri utili alla migliore utilizzazione del Fondo in questione.


Pag. 97

ALLEGATO 5

Relazione concernente l'individuazione della destinazione delle disponibilità del Fondo per l'editoria libraria per l'anno 2007 (Atto n. 170).

DOCUMENTAZIONE CONSEGNATA DAL GOVERNO

COMMISSIONE PER I CONTRIBUTI ALLE PUBBLICAZIONI DI ELEVATO VALORE CULTURALE ISTITUITA CON LA LEGGE 5 AGOSTO 1981, N. 416, ARTICOLO 25.
Il Ministro per i Beni e le Attività Culturali, Presidente;
Il Direttore Generale della Direzione Generale per i Beni Librari e gli Istituti Culturali del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
Arcidiacono Luigi, Ordinario di diritto costituzionale presso l'Università di Catania.
D'Onofrio Mario, Ordinario di Storia dell'Arte Medievale, Facoltà di lettere - Università degli Studi di Roma «La Sapienza»;
Fonseca Cosimo Damiano, Ordinario di storia medioevale, Facoltà di lettere e filosofia Università degli studi di Lecce;
Ghione Franco, Ordinario di geometria algebrica, Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali - Università degli studi di Roma «Tor Vergata»;
Giuffré Mercadante Maria Teresa, per l'attività editoriale svolta;
Gregory Tullio, Ordinario di storia della filosofia medioevale, Facoltà di lettere e filosofia - Università degli studi di Roma «La Sapienza»;
Miglio Massimo, Presidente del corso di laurea in indirizzo storico artistico, Facoltà di conservazione dei beni culturali - Università degli studi della Tuscia di Viterbo;
Pallone Francesco, Ordinario di gastroenterologia, Dipartimento di medicina interna, Università degli studi «Tor Vergata»;
Paratore Emanuele Ordinario di geografia, Facoltà di lettere e filosofia - Università degli Studi di Roma «La Sapienza»;
Rocchi Paolo, Docente del Laboratorio di Restauro I Facoltà di Architettura - Università degli Studi «La Sapienza»;
Sabatini Angelo, Associato di filosofia della politica, Facoltà di lettere e filosofia - Università degli studi di Roma «Tor Vergata»;
Scarascia Mugnozza Gian Tommaso, Rettore dell'Università della Tuscia di Viterbo;
Stazio Attilio, Ordinario di numismatica, Facoltà di lettere e filosofia - Università degli studi di Napoli;
Tartaro Achille, Ordinario di letteratura italiana, Facoltà di lettere e filosofia - Università degli Studi di Roma «La Sapienza»;
Vaciago Giacomo, Ordinario di politica economica e finanziaria, Facoltà di economia e commercio - Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano;
Capo Ufficio Segreteria: Dott.ssa Vitaliana Vitale - Dirigente dell'Istituto per il libro.

Il Ministro per i beni e le attività culturali:
Visto il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, concernente l'istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
Visto il Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, recante «Riorganizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, recante


Pag. 98

«Regolamento di organizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali»;
Visto il decreto ministeriale 24 settembre 2004, recante «Articolazione della struttura centrale e periferica dei Dipartimenti e delle Direzioni Generali del Ministero per i Beni e le Attività Culturali»;
Visti i Decreti Legislativi 3 febbraio 1993, n. 29 e 30 marzo 2001, n. 165, relativi alla disciplina del pubblico impiego;
Visto il decreto ministeriale 4 febbraio 1988, con il quale sono state individuate alcune iniziative nel settore delle traduzioni ed è stata ricostituita la Commissione per i premi al traduttore;
Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 1989 e successivi, con i quali sono stati nominati i componenti della stessa Commissione;
Visti i decreti ministeriali 4 gennaio 1990, 16 ottobre 1991, 13 aprile 1994 e 4 marzo 1997, relativi ai criteri per il conferimento dei suddetti premi, denominati «premi nazionali per la traduzione»;
Visto il decreto ministeriale 25 marzo 2002, con il quale i componenti della citata Commissione, sono stati, da ultimo, nominati per il triennio 2002/2005;
Considerata la necessità di provvedere alla ricostituzione della Commissione in argomento ed alla nomina dei relativi componenti per la durata di un triennio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 e successive modificazioni ed integrazioni sui compensi ai componenti delle Commissioni, Consigli o Collegi operanti nelle Amministrazioni dello Stato,

decreta

Art. 1.

È ricostituita la Commissione per i «premi nazionali per la traduzione» di cui alle premesse, che è così composta:
Il Ministro per i Beni e le Attività Culturali che la presiede, o per sua delega il Sottosegretario di Stato;
Il Segretario Generale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
Il Direttore Generale della Direzione Generale per i Beni Librari e gli Istituti Culturali del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
Il Direttore dell'Istituto per il Libro della Direzione Generale per i Beni Librari e gli Istituti Culturali del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
Il Capo dell'Ufficio 1o della Direzione Generale per la Cooperazione Culturale del Ministero degli Affari Esteri;
Prof. Federico Masini - Preside della Facoltà di Studi Orientali - Ordinario di Lingua e Letteratura cinese - Università degli Studi di Roma «La Sapienza»;
Prof. Vincenzo Papa - Traduttore;
Prof. Giuliano Soria - Ordinario di Lingua e Letteratura spagnola - Università degli Studi «Roma Tre»;
Prof. Renzo Tian - Critico di teatro;
Prof. Egisto Volterrani - Docente della Scuola Superiore di Traduzione Letteraria;
Prof. Sergio Zoppi - Ordinario di Lingua e Letteratura francese - Università degli Studi di Torino;
Segretario: Dott. Maurizio Fava - Funzionario in servizio presso l'Istituto per il Libro della Direzione Generale per i Beni Librari e gli Istituti Culturali.

Nei casi di impedimento o assenza del Ministro per i Beni e le Attività Culturali o del Sottosegretario di Stato, la Commissione è presieduta dal Segretario Generale o dal Direttore Generale della Direzione Generale per i Beni Librari e gli Istituti Culturali.

Art. 2.

La Commissione delibera in ordine al conferimento dei Premi sulla base delle articolate proposte formulate da un apposito Comitato Tecnico-Scientifico composto dagli esperti.
Per ciascuna edizione dei Premi il Comitato elegge nel proprio seno, a maggioranza


Pag. 99

assoluta dei votanti, un relatore che, con mandato non rinnovabile, ne coordina altresì i lavori.

Art. 3.

La Commissione è costituita per la durata di un triennio a decorrere dalla data del presente decreto.
Ai fini della corresponsione del trattamento economico di missione, i membri estranei all'Amministrazione sono equiparati al personale statale con la qualifica di Dirigente Generale.
Non è prevista la corresponsione di gettoni di presenza a favore dei componenti della Commissione. Le spese per il funzionamento della Commissione saranno imputate al Cap. 2091 del bilancio di previsione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali per l'anno in corso e sui corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di controllo per gli adempimenti di competenza.

ISTITUTO PER IL LIBRO
Comitato per l'erogazione dei premi agli esportatori del libro italiano di cui alla legge 22 dicembre 1969, n. 1010 e all'articolo 28 decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805.

Elenco componenti:

Il ministro per i beni e le attività culturali Presidente
Dott.ssa Vitaliana Vitale in rappresentanza del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
Dott.ssa Angela Cavarra in rappresentanza dei Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
Cons. d'Amb. Maria Romana Destro Bisol in rappresentanza del Ministero degli Affari Esteri;
Dott. Luigi Catalano in rappresentanza del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
Dott. Elena Romoli in rappresentanza del Ministero delle Attività Produttive;
Dott. Carlo Calò in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Dott. Gian Carlo Antonelli in rappresentanza dell'Assografici;
Dott. Ivan Cecchini in rappresentanza dell'Associazione Italiana Editori;
Dott. Giovanni Gentile in rappresentanza dell'Associazione Librai Italiani;
Avv. Luigi Tallarico in rappresentanza del Sindacato Libero Scrittori Italiani;
Dott. Luciano Villevieille Bideri in rappresentanza dell'Unione Nazionale Editori Musicali Italiani;
Dott. Giorgio Bonacci - Esperto;
Prof. Pierfranco Bruni - Esperto;
Dott.ssa Anna Maria Senzacqua Chierichini - Esperto;
Prof. Pietro Grilli Di Cortona - Esperto;
Dott. Camillo Moser - Esperto;
Dott. Lorenzo Ermini - Segretario;

Contributi alle pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale (Legge 416/81, articolo 25 e Legge 67/87, articolo 18).
Le provvidenze introdotte dall'articolo 25 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e rinnovate dall'articolo 18 della legge 9 marzo 1987, n. 67, prevedono la concessione, con cadenza annuale, di contributi alle pubblicazioni periodiche che vengano riconosciute di elevato valore culturale per il rigore scientifico con il quale viene svolta la trattazione degli argomenti. I criteri per la concessione dei contributi, valutati da una Commissione di esperti delle varie discipline, sono definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1983, n. 254, agli articoli 1 e 2 (all. 1).
In particolare, per la predisposizione dei piani di riparto, la Commissione deve attenersi ai seguenti criteri:
a) esclusività del carattere culturale con riferimento al contenuto;
b) rigore scientifico nella trattazione degli argomenti, nella struttura metodologica, nell'originalità degli apporti, con considerazione contemporanea anche dell'autorità culturale degli autori che collaborano


Pag. 100

normalmente alla pubblicazione, del direttore del comitato di redazione, del comitato scientifico, nonché dell'ampiezza del corredo bibliografico.

La Commissione, pertanto, per la concessione del contributo, tiene conto:
a) della qualità e dell'impegno nella composizione e nella grafica dei testi, compreso l'eventuale corredo iconografico;
b) della continuità e della regolarità delle pubblicazioni e dei programmi di massima, possibilmente poliennali;
c) del carattere nazionale o regionale, particolarmente significativo, del contenuto, della diffusione e della varietà dei collaboratori;
d) di eventuali traduzioni dei contenuti in altre lingue, anche classiche.

I requisiti per la partecipazione secondo quanto stabilito dal citato decreto del Presidente della Repubblica e le modalità per la presentazione delle domande di contributo, sono indicati in apposite circolari annualmente emanate. Per l'anno 2007 i requisiti per la partecipazione sono stati stabiliti con Circolare 29 marzo 2007 n. 2, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (all. 2). Entro il termine fissato per la presentazione delle domande (30 giugno) sono pervenute circa n. 1000 domande, attualmente oggetto di esame istruttorio da parte degli uffici per la verifica del possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione. Tali verifiche richiedono necessariamente un certo lasso di tempo, anche per le eventuali richieste di integrazione di documentazione, laddove possibile in base alla vigenti normative. La complessità della valutazione, sia sotto l'aspetto amministrativo affidato agli uffici, sia sotto l'aspetto scientifico affidato alla competente Commissione, che esamina sulla base dei criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1983, n. 254, occupa completamente i tempi procedimentali stabiliti nel vigente Regolamento di attuazione della legge n. 241 del 7 agosto 1990, che sono di 180 giorni.
Tale regolamento è peraltro in corso di aggiornamento, con la previsione di un nuovo termine pari a giorni 270.
Lo stanziamento previsto per tali contributi ha subito nel corso degli anni progressive riduzioni come evidenziato nel seguente prospetto:
Fondo previsto dalla legge istitutiva Lire 4.000.000.000;
Stanziamento 2005: euro 2.065.828,00;
Stanziamento 2006: euro 1.456.000,00;
Stanziamento 2007: euro 1.272.971,49.

L'entità dei contributi assegnati, determinati dal rapporto tra l'elevato numero di riviste partecipanti e lo stanziamento disponibile, corrisponde, secondo la statistica degli ultimi due anni, ad un importo oscillante tra un massimo di euro 6.100 ed un minimo di euro 1.000.
È pertanto auspicabile l'incremento di detto fondo, al fine di poter gestire in modo efficace un prezioso strumento di sostegno a questo importante settore dell'editoria.
Premi agli esportatori del libro italiano (La Legge 22 dicembre 1969, n. 1010).

La ripartizione del fondo, previsto dalla legge 22 dicembre 1969, n. 1010, viene annualmente effettuata a favore delle imprese che ne fanno richiesta, secondo i criteri e le modalità stabiliti dal relativo decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1971, n. 215 (All. 3).
In attuazione della citata legge, vengono erogati contributi a favore di editori, librai e industriali grafici per l'esportazione del libro italiano in paesi extracomunitari. L'entità dei premi è rapportata alla qualità e quantità del prodotto da ciascuno esportato, al valore artistico, scientifico o letterario delle opere esportate e alla loro


Pag. 101

idoneità a promuovere la cultura italiana all'estero. Le cessioni ai paesi membri dell'Unione europea sono escluse dal computo delle esportazioni ammesse a concorrere ai premi in seguito alla caduta delle barriere doganali dal 1o gennaio 1993.
Condizione indispensabile per l'ammissione ai premi è che i prodotti editoriali o grafico-editoriali siano di autore, di lingua o di argomento italiani.
Ad un apposito Comitato spetta il compito di valutare i prodotti editoriali esportati in relazione al valore letterario e scientifico degli stessi e alla loro idoneità a promuovere la diffusione della cultura italiana all'estero. Al medesimo Comitato è demandata inoltre la predisposizione del piano di riparto dei premi.
In particolare, il contributo è determinato dal Comitato entro le seguenti misure massime:
a) 20 per cento del prezzo normale di vendita al pubblico in Italia, risultante dalla copertina o da altri elementi ritenuti idonei, per i prodotti editoriali;
b) 8 per cento del prezzo normale di vendita al pubblico in Italia, risultante dalla copertina o da altri elementi ritenuti idonei, per le coedizioni;
c) 3 per cento del prezzo fatturato per gli altri prodotti grafico-editoriali.

È data facoltà al Comitato di stabilire, anno per anno, nella osservanza delle percentuali di cui ai commi precedenti, un limite massimo di premio, che in ogni caso non potrà superare il 10 per cento del fondo stanziato in bilancio.
I requisiti per la partecipazione secondo quanto stabilito dal citato decreto del Presidente della Repubblica e le modalità per la presentazione delle domande di contributo, sono indicati in apposite circolari annualmente emanate. Per l'anno 2007 i requisiti per la partecipazione sono stati stabiliti con lettera circolare prot. n. 1202 del 18 gennaio 2007 (all. 4). Nel termine stabilito dalla legge (28 febbraio), sono pervenute al competente Ufficio n. 56 domande di partecipazione di editori e librai, le quali sono state esaminate sia sotto l'aspetto amministrativo da parte degli uffici, sia sotto l'aspetto scientifico da parte del Comitato in sede istruttoria. Il riparto verrà effettuato dal Comitato allorché si riunirà in seduta plenaria.
I tempi previsti dal Regolamento di attuazione della legge n. 241 del 7 agosto 1990 per l'espletamento di tale procedimento sono di complessivi 180 giorni. Nel regolamento che è in corso di aggiornamento, la previsione del nuovo termine è pari a 210 giorni.
Lo stanziamento previsto per tali contributi ha subito nel corso degli anni progressive riduzioni come evidenziato nel seguente prospetto:
Fondo previsto dalla legge istitutiva Lire 500.000.000;
Stanziamento 2005: euro 258.228,00;
Stanziamento 2006: euro 182.000,00;
Stanziamento 2007: euro 159.121,44.

In considerazione della consistenza del fondo, i contributi assegnati, sulla base della statistica degli ultimi due anni, variano da un importo massimo di euro 18.200, riservato soltanto a chi supera i 5 milioni di euro di esportazione, ad un importo minimo di euro 20,48.
Tali importi scaturiscono dall'abbattimento del 95 per cento circa delle somme risultanti quali proposte di premio formulate dal Comitato sulla base delle esportazioni effettuate. Ciò al fine di riportare i premi stessi nell'ambito dello stanziamento assegnato.
L'attuale stanziamento consente pertanto l'erogazione di contributi risibili, a fronte del costo connesso all'espletamento del relativo procedimento amministrativo.
È pertanto auspicabile anche in questo caso un incremento del fondo, al fine di giustificare tale tipologia di sostegno.
Premi Nazionali per la Traduzione (decreto ministeriale 4 febbraio 1988).


Pag. 102

I Premi, posti sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica e giunti alla diciassettesima edizione, vengono conferiti annualmente da una apposita Commissione, che è stata di recente ricostituita in seguito a scadenza naturale della precedente, a traduttori ed editori italiani e stranieri che si siano particolarmente distinti nell'esercizio della loro professione.
I criteri per l'assegnazione dei premi sono previsti nel decreto ministeriale 4 gennaio 1990 e seguenti (All. 5).
Quattro premi indivisibili sono conferiti quale riconoscimento di superiore merito per l'attività svolta, rispettivamente a:
a) un traduttore in italiano di opere da altra lingua (classica o moderna) o dialetto;
b) un traduttore in lingua straniera di opere in italiano (o in dialetto);
c) un editore italiano per opere tradotte da altre lingue (classiche o moderne) o dialetto;
d) un editore straniero per opere in italiano (o dialetto) tradotte in altre lingue.

Altri quattro premi speciali indivisibili sono conferiti quale riconoscimento degli elevati apporti culturali o professionali o tecnici o metodologici per la traduzione in italiano di informazioni o normative concepiti in altra lingua, di testi non prioritariamente destinati alla pubblicazione o che afferiscano ad altri mezzi di comunicazione.
Agli effetti della deliberazione sul conferimento dei Premi, la Commissione si attiene ai criteri qui di seguito indicati: le espressioni «editore», «traduttore», «traduzione», sono riferite non soltanto a produttori e prodotti editoriali convenzionalmente resi pubblici per mezzo della stampa, ma ad ogni attività intesa a riformulare, per opera dell'ingegno, il testo di qualsivoglia informazione o messaggio in ulteriori e differenti linguaggi, indipendentemente dalla loro natura (letteraria, scientifica, pragmatica) e dai mezzi di comunicazione cui vengano affidati.
Per i traduttori, si ritengono meritevoli di riconoscimento le opere che consentono di rilevarne la spiccata personalità e la funzione di mediatori culturali. La figura del traduttore si contraddistingue per l'acutezza delle analisi e la consapevolezza di percorsi metodologici, che si fondino su scelte motivate all'interno di due sistemi - non solo di ordine linguistico e tecnico - dal cui confronto scaturiscano significative corrispondenze e adeguati esiti omologici.
Per gli editori, sono rilevanti l'impegno culturale e promozionale delle iniziative caratterizzate, se stranieri, da una particolare attenzione per la diffusione della ricerca scientifica e della cultura italiana all'estero; se italiani, da linee e programmi nei quali le traduzioni, anche in rapporto alle dimensioni dell'impresa ed alle condizioni nelle quali essa operi, rivestano un ruolo particolarmente significativo.
I requisiti per la partecipazione secondo quanto stabilito dal citato decreto ministeriale e le modalità per la presentazione delle domande di contributo, sono indicati in apposite circolari annualmente emanate. Per l'anno 2007 i requisiti per la partecipazione sono stati stabiliti con circolare n. 1 del 5 febbraio 2007, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (all. 6).
Nei termini previsti dalla circolare (17 marzo 2007) sono pervenute n. 70 domande di partecipazione da parte di case editrici e singoli traduttori, le quali, già esaminate sul piano amministrativo, attendono di essere esaminate dall'apposita Commissione che, come già detto, solo di recente è stata ricostituita. I tempi previsti per l'espletamento di tale procedimento sulla base del vigente Regolamento di attuazione della legge n. 241 del 7 agosto 1990 sono di complessivi 210 giorni. Anche nel nuovo regolamento, in corso di predisposizione, è stato previsto lo stesso termine di 210 giorni.
Lo stanziamento previsto per tali premi ha subito nel corso degli anni progressive riduzioni come evidenziato nel seguente prospetto:
Fondo previsto dalla normativa istitutiva Lire 120.000.000.


Pag. 103


Stanziamento 2005: euro 51.646,11;
Stanziamento 2006: euro 36.000,00;
Stanziamento 2007: euro 32.348,86.

L'attuale stanziamento comporta che l'entità dei premi, secondo la statistica degli ultimi due anni, corrispondano ad un premio maggiore di euro 7.000 e ad uno minore di euro 2.000.
Anche in questo caso si auspica che i premi, più simbolici che di effettivo sostegno, siano sostanziosamente incrementati.

Conclusioni

Secondo quanto esposto nella presente nota, tutti i contributi ed i premi menzionati vengono erogati sulla base di apposite leggi di riferimento e di criteri previsti in appositi atti regolamentari allegati alla relazione.
Le competenti Commissioni pertanto hanno il compito di applicare detti criteri esprimendo un giudizio basato su valutazioni di stretto contenuto culturale e di rigore scientifico, che esclude l'assegnazione di detti fondi a pioggia.
Relativamente all'anno di riferimento ed alle domande pervenute è stata, da parte degli uffici, regolarmente svolta, nei tempi peraltro previsti dalle vigenti normative, l'attività istruttoria propedeutica alla valutazione scientifica demandata alle apposite Commissioni.
Affinché queste ultime possano procedere alla definizione dei piani di riparto e alla conseguente assegnazione dei fondi, è necessario, ai sensi dell'ultima parte del comma 16, articolo 1 della legge 266/2005, che il Ministro dell'Economia e delle Finanze apporti le occorrenti variazioni richieste, ai pertinenti capitoli di bilancio, secondo quanto già evidenziato nella relazione inoltrata alla competente Commissione parlamentare.