VII Commissione - Resoconto di marted́ 16 ottobre 2007


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INTERROGAZIONI

Martedì 16 ottobre 2007. - Presidenza del presidente Pietro FOLENA. - Intervengono il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Letizia De Torre e il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca Nando Dalla Chiesa.

La seduta comincia alle 10.20.


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5-01496 Aprea: Circolazione in diverse scuole del Nord Italia di una pubblicazione dai contenuti anticattolici.

Il sottosegretario Letizia DE TORRE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Fabio GARAGNANI (FI) replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, sottolineando in particolare che la diffusione della pubblicazione è comunque avvenuta tramite Internet e che tale circostanza presuppone in ogni caso un intervento delle autorità scolastiche, che devono evitare che possano verificarsi eventi, come quello di cui all'atto di sindacato ispettivo, che possono comportare il rischio di intaccare la tradizione cattolica alla quale si ispira l'ordinamento italiano.

5-01512 Fasolino: Piano di istituzione dei posti di sostegno per alunni disabili per il 2007/2008.

Il sottosegretario Letizia DE TORRE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Gaetano FASOLINO (FI), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, rilevando che l'Esecutivo ha fornito una notevole quantità di dati, che sarà sua cura verificare nel dettaglio. Evidenzia, peraltro, che la risposta fornita rimarca, in ogni caso, che non esiste una sufficiente predisposizione di risorse umane, per quel che riguarda il sostegno da fornire agli alunni disabili e che in ogni caso gli insegnanti di sostegno continuano ad operare in condizione di «precariato», in palese contraddizione rispetto ai propositi del Governo, più volte ribaditi, riguardo alla necessità di dare stabilizzazione agli insegnanti precari.

5-01519 Garagnani: Partecipazione di persone disabili ai test di ammissione a medicina.

Il sottosegretario Nando DALLA CHIESA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Fabio GARAGNANI (FI) replicando, si dichiara soddisfatto della risposta ricevuta, prendendo atto in particolare del fatto che gli errori nella formulazione delle domande non hanno influito sul risultato finale dei test.

Pietro FOLENA, presidente, dichiara, quindi, concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 10.45.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 16 ottobre 2007.

Audizione di rappresentanti della Regione e di enti locali siciliani, in ordine all'inserimento dell'area archeologica di Selinunte, in Sicilia, nel programma internazionale dei patrimoni dell'umanità dell'UNESCO.

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.45 alle 11.20.

RISOLUZIONI

Martedì 16 ottobre 2007. - Presidenza del vicepresidente Emerenzio BARBIERI. - Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Letizia De Torre.

La seduta comincia alle 11.35.

7-00251 Sasso: Promozione nelle scuole di progetti culturali e formativi volti a contrastare fenomeni di omofobia e bullismo.
(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.


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Emerenzio BARBIERI, presidente, avverte che la risoluzione in titolo è stata sottoscritta anche dai deputati Grillini e De Simone.

Alba SASSO (SDpSE) illustra la risoluzione in discussione da lei presentata, ripercorrendo i punti essenziali delle premesse e degli impegni in essa contenuti. Ricorda in particolare, per quel che riguarda gli impegni, l'importanza della diffusione nel mondo della scuola di specifici progetti educativi, preventivi e di ricerca realizzati e corealizzati con la collaborazione delle Associazioni dei genitori degli studenti omosessuali. Sottolinea in particolare che tale impegno era stato oggetto d'altra parte anche di un apposito ordine del giorno n. 9/3025/5, a prima firma della collega De Simone, accolto dal Governo, nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 3025 di conversione in legge del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari.

Emerenzio BARBIERI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.45.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 16 ottobre 2007. - Presidenza del vicepresidente Emerenzio BARBIERI. - Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Letizia De Torre.

La seduta comincia alle 11.45.

Legge comunitaria 2007.
C. 3062 Governo, approvato dal Senato.
(Relazione alla XIV Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Relazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 ottobre 2007.

Emilia Grazia DE BIASI (Ulivo), relatore, formula una proposta di relazione favorevole.

Manuela GHIZZONI (Ulivo) preannuncia, anche a nome dei deputati del gruppo cui appartiene, il voto favorevole sulla proposta di relazione della collega De Biasi, che ringrazia per l'approfondito e puntuale lavoro svolto.

Alba SASSO (SDpSE) preannuncia il voto favorevole sulla proposta di relazione della collega De Biasi.

Fabio GARAGNANI (FI) preannuncia, anche a nome dei deputati del gruppo cui appartiene, l'astensione sulla proposta di relazione della collega De Biasi.

Emerenzio BARBIERI, presidente, esprimendo apprezzamento per il lavoro della collega De Biasi, preannuncia l'astensione sulla proposta di relazione da lei formulata.

La Commissione approva quindi la proposta di relazione favorevole sul disegno di legge comunitaria e nomina il deputato De Biasi quale relatore presso la XIV Commissione.

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea.
Doc. LXXXVII, n. 2.
(Parere alla XIV Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 ottobre 2007.

Emilia Grazia DE BIASI (Ulivo), relatore, formula una proposta di parere favorevole.


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Manuela GHIZZONI (Ulivo) preannuncia, anche a nome dei deputati del gruppo cui appartiene, il voto favorevole sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Alba SASSO (SDpSE) preannuncia il voto favorevole sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Fabio GARAGNANI (FI) preannuncia, anche a nome dei deputati del gruppo cui appartiene, l'astensione sulla proposta di parere del relatore.

Emerenzio BARBIERI, presidente, ribadendo l'apprezzamento per il lavoro svolto dalla collega De Biasi, preannuncia l'astensione sulla proposta di parere da lei formulata.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole sulla relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea.

La seduta termina alle 11.55.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 16 ottobre 2007. - Presidenza del presidente Pietro FOLENA. - Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Andrea Marcucci.

La seduta comincia alle 12.30.

Relazione concernente l'individuazione della destinazione delle disponibilità del Fondo per l'editoria libraria per l'anno 2007.
Atto n. 170.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, l'11 ottobre 2007.

Pietro FOLENA, presidente, intervenendo in sostituzione del relatore, ricorda che nella scorsa seduta era stata riformulata la proposta di parere favorevole del relatore, nel senso di trasformare le osservazioni in condizioni (vedi allegato 4).

Il sottosegretario Andrea MARCUCCI esprime la propria posizione favorevole rispetto alla proposta di parere presentata e consegna alla Commissione la documentazione richiesta nella passata seduta (vedi allegato 5) nella quale vengono evidenziati i criteri per l'assegnazione dei fondi previsti dal provvedimento in discussione e fornite le informazioni relative alla composizione delle commissioni che assegnano i fondi stessi.

Manuela GHIZZONI (Ulivo) ringrazia il rappresentante del Governo per le informazioni fornite, considerando le stesse strumenti di supporto utili non solo per l'approvazione della proposta di parere in discussione, ma anche con riferimento alle prossime deliberazioni che la Commissione adotterà in materia. Ribadisce in ogni caso l'opportunità che il Governo, per il futuro, trasmetta la documentazione necessaria all'esame dei provvedimenti contestualmente all'assegnazione degli atti in riferimento ai quali si richiede l'espressione del parere.
Preannuncia quindi, anche a nome dei deputati del gruppo cui appartiene, il voto favorevole sulla proposta di parere come riformulata dal relatore.

Nicola BONO (AN) ritiene che la documentazione fornita dal Governo sia del tutto insoddisfacente, perché essa si limita soltanto a confermare dati ed elementi conoscitivi, mentre lo spirito del parere è quello di valutare l'attribuzione dei contributi alle varie categorie di aventi diritto. Sottolinea inoltre che il ritardo con il quale il Governo non ha provveduto a tali attribuzioni pone il problema di fare esprimere alla Commissione un parere su un atto che non c'è. Chiede quindi che si riporti alla valutazione della Commissione


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il merito della distribuzione dei contributi non appena il Governo l'avrà decisa.
Preannuncia quindi anche a nome dei deputati del gruppo cui appartiene, il voto contrario sulla proposta di parere come riformulata dal relatore.

La Commissione approva quindi la proposta di parere come riformulata dal relatore (vedi allegato 4).

La seduta termina alle 12.40.

SEDE REFERENTE

Martedì 16 ottobre 2007. - Presidenza del presidente Pietro FOLENA. - Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Andrea Marcucci.

La seduta comincia alle 12.45

Norme a tutela dei minori nella visione di film e di videogiochi.
C. 3014 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Pietro FOLENA, presidente, avverte che il collega Tessitore è stato impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, ma ha trasmesso la relazione da lui predisposta per consentire l'avvio dell'esame del provvedimento. Interviene quindi in sostituzione del relatore, ricordando che il provvedimento reca norme a tutela dei minori interessati alla visione di film o all'utilizzo di video giochi. Per quanto riguarda l'ambito cinematografico, il Capo I, articoli da 1 a 6, contiene disposizioni di riforma della c.d. «censura» sui film, introducendo un meccanismo di responsabilizzazione degli operatori cinematografici, ai quali è richiesto di provvedere essi stessi alla classificazione del film prodotto, avendo riguardo esclusivamente agli interessi dei minori. Il controllo delle istituzioni sulla correttezza della classificazione effettuata è configurato come eventuale e su richiesta degli stessi operatori. In tal senso gli articoli 1, 2 e 3 si occupano del sistema di classificazione dei film e della Commissione chiamata a controllare la suddetta classificazione, mentre gli articoli 4 e 5 prevedono le sanzioni, amministrative e penali, per la violazione delle disposizioni precedenti.
Sottolinea che l'articolo 1 dispone che la diffusione dei film, anche tramite trasmissione televisiva ed internet, è subordinata alla loro classificazione. L'estensione dell'obbligo di classificazione anche ai film trasmessi dalla televisione o via internet vale fino a quando non saranno riviste le norme specifiche in materia, mediante approvazione del Codice di autoregolamentazione media e minori. Il provvedimento in esame modifica quindi il sistema attualmente in vigore che prevede un controllo preventivo di tutti i film destinati alla proiezione in pubblico e all'esportazione. Aggiunge che la legge 21 aprile 1962, n. 161, prevede all'articolo 1, che la proiezione in pubblico dei film e l'esportazione all'estero di film nazionali sono soggette a nulla osta dell'attuale Ministero per i beni e le attività culturali. Il nulla osta è rilasciato con decreto del Ministro di riferimento su parere conforme, previo esame dei film, di speciali Commissioni di primo grado e di appello. In conseguenza dell'introduzione del «sistema di classificazione» viene abolita la legge 21 aprile 1962, n.161 dal comma 1 lettera a) dell'articolo 9.
Ricorda quindi che l'articolo 2, comma 1, istituisce la Commissione di classificazione dei film per la tutela dei minori, con il compito di svolgere le funzioni connesse all'introduzione del sistema di classificazione. Tale Commissione è destinata a sostituire le attuali Commissioni di primo grado e d'appello chiamate a rilasciare il nulla osta. Il comma 2 del medesimo articolo determina la composizione della Commissione, articolata in 3 sezioni e costituita da 27 componenti, nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, e designati nel numero di tre


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componenti, con funzioni di presidente di sezione, dalla Commissione parlamentare per l'infanzia; sei componenti dal Ministro per i beni e le attività culturali; tre dal Ministro delle comunicazioni; tre dal Ministro per le politiche per la famiglia; tre dal Ministro della solidarietà sociale; tre dal Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive; sei dalle più rappresentative associazioni dei genitori.
Evidenzia che i componenti devono essere scelti tra persone che abbiano nel campo un elevata professionalità, in particolare nel settore della tutela dei minori; in ogni caso, almeno un componente per sezione è scelto tra professori ordinari di psicologia esperti di problemi dell'età evolutiva. Il comma 3 dell'articolo in esame prevede invece che la Commissione duri in carica tre anni e che le modalità organizzative siano stabilite con il decreto di cui all'articolo 6, comma 1. Compito della Commissione è, tra gli altri, quello di raccogliere e dare idonea pubblicità alle segnalazioni presentate, affinché i minori possano avere un accesso consapevole e tutelato alle opere cinematografiche, ai sensi del comma 4.
Rileva inoltre che l'articolo 3 delinea le linee fondamentali del sistema di classificazione che si intende introdurre. In primo luogo, si attribuisce alle imprese di produzione e di distribuzione, titolari dei diritti di sfruttamento del film, il compito di provvedere alla classificazione del film. La classificazione deve essere volta a soddisfare le esigenze quali la tutela dei diritti e dell'integrità psico-fisica dei minori; la promozione di un accesso consapevole dei minori alle opere cinematografiche; il sostegno delle famiglie alla scelta dello spettacolo cinematografico; la diffusione di uno strumento facilmente utilizzabile per avere una corretta informazione sui contenuti del film. Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, la valutazione deve tener conto di ogni possibile elemento che contrasti con la dignità della persona, valutando, in particolare, gli aspetti seguenti: linguaggio; violenza; pornografia; uso di sostanze psicotrope; comportamenti criminali; discriminazioni fondate su razza, religione, opinioni politiche, età, sesso ,tendenze sessuali, nazionalità, disabilità; maltrattamento degli animali. Il comma 3 dell'articolo 3 prevede, quindi, che alla luce degli elementi prima menzionati, i film possono essere così classificati: film la cui visione è consentita a tutti; film vietati ai minori di dieci anni (si tratta di una novità rispetto alla legislazione vigente); film la cui visione è vietata ai minori di anni quattordici; film la cui visione è vietata ai minori di anni diciotto. Le imprese, poi, ai sensi del comma 4 comunicano al Ministero la classificazione effettuata entro quaranta giorni antecedenti alla diffusione del film. Tale classificazione deve essere visibile in ogni strumento di pubblicità e diffusione del film; l'esercente della sala cinematografica deve dare avviso in maniera visibile al pubblico della classificazione effettuata, secondo quanto stabilito dal comma 5, impedendo, se del caso, l'accesso alla sala ai minori per i quali la proiezione è inibita, ai sensi del successivo comma 6. I film per i quali la visione è consentita a tutti non possono essere preceduti, seguiti o interrotti da pubblicità di opere vietate alla medesima fascia d'età, in base al disposto del comma 7 dell'articolo in esame; la classificazione è obbligatoria ai fini della diffusione dei film; in assenza è preclusa ogni forma di sfruttamento commerciale, secondo il comma 8, mentre il successivo comma 9 prevede che, eccetto il caso in cui il film sia stato classificato come vietato ai minori, le imprese possono chiedere al ministero la convalida della classificazione. L'istanza è corredata dal versamento di un contributo per le spese della Commissione; le relative entrate affluiscono al bilancio dello Stato per essere assegnate al pertinente capitolo del Ministero. In via transitoria, per un periodo di due anni, le imprese che hanno classificato il film come vietato ai minori di dieci e di quattordici anni sono obbligate a chiedere al Ministero la convalida della classificazione, in base al comma 10. Aggiunge che la Commissione provvede alla convalida o alla riclassificazione del film. In caso di riclassificazione, il richiedente può presentare


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istanza di revisione, secondo quanto stabilito dal comma 11. Non è ammessa una nuova classificazione del film già classificato o di cui sia stata convalidata la classificazione, prima che siano decorsi tre anni dalla data della comunicazione della classificazione o da quella della attestazione della convalida.
Ricorda ancora che l'articolo 4, disciplina il procedimento per l'accertamento degli illeciti amministrativi e l'irrogazione delle relative sanzioni. Ai sensi del comma 1, in caso di violazione degli obblighi di classificazione dei film, nonché di violazione degli obblighi relativi alla tutela dei minori, l'accertamento è rimesso al Ministero per i beni e le attività culturali. Il ministero potrà agire d'ufficio ovvero su segnalazione delle associazioni costituite da almeno 5 anni che abbiano come finalità esclusiva la tutela dei minori. Il Ministero dovrà comunicare agli interessati l'apertura del procedimento e assegnare loro un termine massimo di 15 giorni per fornire giustificazioni. Se la violazione riguarda la classificazione del film, il Ministero dovrà acquisire il parere - obbligatorio - della Commissione di classificazione dei film per la tutela dei minori, istituita dall'articolo 2. Se la violazione viene accertata, il Ministero interdice la diffusione al pubblico del film e applica sanzioni amministrative pecuniarie. I commi 3, 4 e 5 dell'articolo 4 disciplinano poi nello specifico le sanzioni amministrative previste. L'articolo 5 del provvedimento interviene sulle sanzioni penali, in primo luogo modificando l'articolo 668 del codice penale; coordinando la fattispecie penale con quanto disposto dagli articoli da 1 a 3 del disegno di legge, il comma 1 dell'articolo 5 sostituisce quindi il comma 2 dell'articolo 668 del codice penale, eliminando il richiamo alla «revisione dell'autorità» e sostituendolo con «la classificazione prescritta dalle leggi vigenti in materia». Rileva quindi che il comma2 del medesimo articolo specifica che l'autorità di pubblica sicurezza, nel momento in cui denuncia all'autorità giudiziaria la contravvenzione di cui all'articolo 668, comma 2, c.p., provvede anche al sequestro dell'opera; solo in seguito alla classificazione della pellicola in base a quanto disposto dall'articolo 3, si potrà procedere al dissequestro. Il comma 3 dispone invece in ordine alla competenza a conoscere della contravvenzione di cui all'articolo 668 e del delitto di cui all'articolo 528 del codice penale. In particolare, precisa che il disegno di legge prevede che, tanto per la contravvenzione quanto per il delitto, laddove la violazione attenga ad un film, sia competente il tribunale del luogo ove è avvenuta la prima proiezione al pubblico.
Aggiunge quindi che l'articolo 6 disciplina le modalità di attuazione del nuovo sistema di classificazione delle opere cinematografiche. Il comma 1 prevede che, entro due mesi dall'entrata in vigore della legge, il Ministro per i beni e le attività culturali emani un regolamento con il quale siano stabiliti: l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione di classificazione dei film; le modalità di comunicazione della classificazione e di deposito della copia del film; le procedure per la convalida della classificazione presentata. Il comma 2 del medesimo articolo stabilisce che le disposizioni recate dagli articoli 2 - recante l'istituzione di una Commissione di classificazione dei film per la tutela dei minori - 3, sul sistema di classificazione dei film, 4 inerente la vigilanza e le sanzioni e 5, riguardante le norme e le sanzioni penali entrino in vigore alla medesima data di entrata in vigore del regolamento. Fino a quella data, prosegue il comma 3, continuano ad applicarsi le norme contenute nella legge n. 161 del 1962 e nel regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 2029 del 1963, che prevedono, come in precedenza ricordato, un sistema di controllo preventivo ad opera di Commissioni sul contenuto dei film.
Ricorda quindi che il Capo II, articoli 7 e 8 interviene in materia di tutela dei minori nell'uso dei videogiochi. In particolare, l'articolo 7 introduce una classificazione


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dei videogiochi, che utilizza il sistema di autoregolamentazione europeo riconosciuto. Il comma 1 dell'articolo 7 stabilisce l'obbligo per produttori, importatori e distributori, anche attraverso le loro associazioni di categoria, di provvedere alla classificazione dei videogiochi, sia off line che on line, utilizzando il sistema di autoregolamentazione europeo riconosciuto. L'utilizzo della classificazione attraverso il sistema internazionale PEGI (Sistema di informazione europeo sui giochi), che prevede una classificazione del videogioco in base alle diverse fasce d'età dei minori e al suo contenuto, ha l'obiettivo di tutelare i diritti e l'integrità psico-fisica e morale dei minori, promuovendo un accesso consapevole e tutelato dei minori ai videogiochi. Il comma 2 del medesimo articolo indica invece gli elementi in base ai quali attuare tale classificazione, che deve avvenire in base ai contenuti del videogioco e alla sua idoneità a incidere sulla sfera psichica ed emotiva del minore. Gli elementi presi in considerazione sono: tema; linguaggio; grado di violenza; immagini di tipo sessuale o pornografico; assunzione di sostanze psicotrope; messaggi di tipo discriminatorio in relazione a razza, religione, sesso, tendenze sessuali, nazionalità, disabilità, e comunque ogni elemento che contrasti con la dignità della persona. Il comma 3 reca quindi l'obbligo per produttori, importatori e distributori di indicare in maniera chiara e inequivocabile la classificazione del videogioco in ogni strumento di pubblicità e di diffusione e su ogni riproduzione destinata al commercio. In capo al responsabile della diffusione e della distribuzione commerciale del gioco, in qualunque forma o supporto di riproduzione, è posto l'obbligo di dare avviso al pubblico della classificazione, sia sulle presentazioni pubblicitarie sia sull'involucro del supporto.
Per la violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 da parte dei produttori e degli importatori, il comma 9 - fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste per le diffusioni abusive - prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 euro a 100.000 euro. Segnala, al riguardo, che nessuna sanzione è prevista per la violazione degli obblighi recati dalle due disposizioni richiamate da parte dei distributori. Rileva inoltre che il comma 4 del medesimo articolo prevede l'obbligo per produttori, importatori e distributori, di depositare una copia del videogioco nel termine perentorio di trenta giorni antecedente la data di diffusione del videogioco, presso il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori, istituito presso il Ministero delle comunicazioni; contestualmente tali soggetti devono comunicare al Comitato anche la classificazione del videogioco. Il comma 5 reca la procedura da applicarsi dopo il riscontro da parte del Comitato di casi di classificazione difforme rispetto al sistema PEGI. A tal fine dispone che il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori, d'ufficio o su segnalazione, proceda, entro dieci giorni dal deposito, a effettuare accertamenti sulla corrispondenza della classificazione al sistema internazione e, nel caso di difformità, proponga all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - previa eventuale audizione dei produttori, distributori e importatori - di richiedere la riclassificazione del prodotto all'organismo europeo a ciò preposto. L'Autorità, ove ne sussistano le condizioni, provvede entro dieci giorni dalla ricezione della proposta del Comitato, comunicando le proprie determinazioni anche a distributori, importatori e produttori. Il Comitato comunica tempestivamente a tali soggetti l'esito del procedimento di riclassificazione. Nelle more della conclusione del procedimento, i videogiochi oggetto di riclassificazione non possono essere pubblicamente diffusi, distribuiti o pubblicizzati attraverso alcun mezzo. Ricorda ancora che il comma 6 obbliga i distributori e i rivenditori commerciali ad adottare le necessarie misure affinché i minori non acquistino o noleggino i videogiochi, in violazione delle prescrizioni di cui alla presente legge. Per la violazione di tale obbligo il comma 10


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prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro; mentre il successivo comma 7 vieta la diffusione, la distribuzione e la pubblicizzazione attraverso alcun mezzo di videogiochi privi di classificazione. Anche in questo caso il comma 9 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro. Fa notare, a tal proposito, che la sanzione è comminata solo ai distributori e ai rivenditori commerciali; nessuna sanzione è invece prevista in relazione alla violazione dell'obbligo da parte delle aziende pubblicitarie. Osserva inoltre che l'uso dell'avverbio «pubblicamente» in relazione ai divieti sopra descritti sembrerebbe consentire una diffusione, distribuzione o pubblicizzazione «privata» di giochi non conformi alla classificazione internazionale. Il comma 8 esclude contributi statali per l'attività di classificazione dei videogiochi., mentre il comma 11 prevede che all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni previste provvede l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Sottolinea ancora che l'articolo 8 reca l'istituzione della Commissione interministeriale per la tutela dei minori sulla rete internet presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. L'istituzione deve avvenire senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. La finalità della Commissione è quella di sviluppare un'azione interistituzionale volta a una corretta e piena attuazione delle normative vigenti in materia e all'armonizzazione delle normative nazionali con quelle europee. In particolare il comma 1 dispone che la Commissione interministeriale provveda a prevedere incentivi economici a favore delle scuole e delle famiglie per dotare le postazioni informatiche di parental control a tutela dei minori, il cui ammontare complessivo è determinato annualmente con la direttiva di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440; tali incentivi sono, come disposto dal comma 5 dell'articolo in esame, a carico della citata legge; a promuovere ed elaborare interventi normativi e amministrativi, anche di carattere sanzionatorio, che introducano regole a tutela dei minori fruitori della rete internet; a promuovere ed elaborare protocolli di intesa con i principali content provider e hosting provider e con i titolari dei principali motori di ricerca e portali internet allo scopo di individuare le misure più adeguate per la tutela dei minori, con particolare attenzione alla creazione di un database in cui sono classificati siti e videogiochi in conformità ai codici di autoregolamentazione vigenti, nonché alla realizzazione di una comunicazione iconica di facile lettura che contrassegni i contenuti dei siti internet; a elaborare e realizzare campagne di comunicazione sulle tematiche di cui al presente comma con il coinvolgimento attivo dei principali content provider e hosting provider e con i titolari dei principali motori di ricerca e portali internet. Il comma 2 prevede che la Commissione interministeriale sia costituita da ventidue componenti nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, designati nel seguente modo: due dal Ministro della pubblica istruzione; due dal Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive; due dal Ministro delle politiche per la famiglia; due dal Ministro della solidarietà sociale; due dal Ministro delle comunicazioni; due dal Ministro dell'interno; due dal Ministro per i beni e le attività culturali; uno dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; uno dal Garante per la protezione dei dati personali; uno dal Forum nazionale delle associazioni studentesche maggiormente rappresentative, istituito presso il Ministero della pubblica istruzione; uno dal Forum nazionale delle associazioni dei genitori maggiormente rappresentative, istituito presso il Ministero della pubblica istruzione; quattro scelti tra professori ordinari ed esperti di comprovata qualificazione professionale in materia di problemi dell'età evolutiva e di diritto dell'informatica. Il comma 3 fissa in tre anni la durata in carica della Commissione e demanda ad un successivo decreto


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del Presidente del Consiglio dei ministri la regolamentazione dell'organizzazione e del funzionamento della Commissione medesima. Il comma 4 dispone che per la partecipazione alle sedute della Commissione interministeriale non sono corrisposti gettoni di presenza né rimborsi spese.
Ricorda infine che il Capo III reca all'articolo 9 le abrogazioni e modificazioni da apportare alla normativa vigente.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.55.