IX Commissione - Resoconto di marted́ 16 ottobre 2007


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ATTI DEL GOVERNO

Martedì 16 ottobre 2007. - Presidenza del presidente Michele Pompeo META. - Interviene il sottosegretario di Stato per i trasporti, Raffaele Gentile.

La seduta comincia alle 11.40.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2005/65/CE relativa al miglioramento della sicurezza dei porti.
Atto n. 144.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 ottobre 2007.

Michele Pompeo META, presidente, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere nella seduta odierna il parere sullo schema di decreto in titolo, in quanto il termine legislativo all'uopo previsto è decorso il 13 ottobre 2007. In proposito, ricorda che il rappresentante del Governo, nella seduta del 10 ottobre scorso, aveva comunque assicurato l'impegno dell'esecutivo ad attendere comunque il parere della Commissione prima di procedere all'adozione definitiva del provvedimento.

Il sottosegretario Raffaele GENTILE conferma che il Governo attenderà che la IX Commissione esprima, nel corso della prossima settimana, il prescritto parere prima di procedere all'adozione definitiva del provvedimento

Massimo ZUNINO (Ulivo), relatore, fa presente di avere tenuto in debita considerazione le proposte di osservazioni formulate


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nel corso del dibattito dai deputati Campa e Olivieri, nonché di avere ricevuto ulteriori segnalazioni da parte del deputato Attili. Sulla base di tali contributi e, acquisito, per le vie brevi, l'orientamento del Governo sulle singole questioni, ha ritenuto di predisporre una proposta di parere favorevole con dieci osservazioni.
In particolare, accogliendo le indicazioni del deputato Olivieri, ha introdotto le osservazioni contrassegnate dalle lettere a), c) e g). L'osservazione di cui alla lettera a) è riferita all'articolo 5, comma 3, concernente la composizione della Conferenza dei servizi per la sicurezza portuale, che si riunisce presso ciascun compartimento marittimo, e con essa si richiede di valutare l'opportunità di prevedere forme di partecipazione e di consultazione più sistematiche ed incisive dei rappresentanti degli enti locali territoriali interessati e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori portuali. L'osservazione di cui alla lettera c) è invece relativa all'articolo 6, comma 3, lettera c), che indica, tra le competenze degli esperti di cui possono avvalersi le autorità portuali per l'elaborazione della valutazione di sicurezza, anche il «riconoscimento, su base non discriminatoria, delle caratteristiche e dei modelli comportamentali delle persone che potrebbero rappresentare un rischio per la sicurezza». In proposito si evidenzia l'opportunità che sia esplicitamente precisato che tale attività di controllo non può in alcun modo tradursi in una valutazione di aspetti legati alla razza, alla religione o alla ideologia politica, ma deve essere svolta valutando esclusivamente gli aspetti comportamentali dei soggetti ritenuti potenzialmente pericolosi, facendo all'uopo ricorso a criteri e parametri specifici e comunque tali da non lasciare spazio alcuno alla discrezionalità di coloro che sono preposti al controllo. Quanto poi all'osservazione di cui alla lettera g), concernente l'allegato I, recante le prescrizioni per la predisposizione della valutazione di sicurezza del porto e, in particolare, il secondo alinea, terzo periodo, fa presente che la stessa è volta a circoscrivere la portata della «individuazione dei membri del personale del porto da sottoporre ad un controllo dei precedenti e/o ad una verifica di sicurezza» ai casi di interazione del personale stesso con aree ad alto rischio ai soli fini della security, e quindi, tra gli altri, i sistemi di radiotelecomunicazione, informatici e di gestione delle informazioni.
Passa quindi ad illustrare le osservazioni contrassegnate dalle lettere b), e) e j), con le quali ha inteso dare seguito alle indicazioni rappresentategli dal deputato Attili. In particolare, l'osservazione di cui alla lettera b), riferita all'articolo 6, comma 1, che prevede che la valutazione di sicurezza deve tenere anche conto delle aree adiacenti il porto, ove queste abbiano un impatto sulla sicurezza dello stesso, è volta ad evidenziare che, relativamente a tali aree, le autorità marittima e portuale potrebbero non disporre di completi elementi conoscitivi e comunque non godrebbero di poteri diretti di intervento. L'osservazione di cui alla lettera e) concerne l'articolo 8, comma 9, che prevede la possibilità, per l'autorità di sicurezza del porto o per l'autorità di pubblica sicurezza, di disporre, nei soli casi di motivata necessità e urgenza, l'attuazione di misure straordinarie e temporanee anche se non previste nel piano di sicurezza del porto. In proposito, ritiene che debba essere precisato che, in entrambi i casi, è comunque sempre necessario il previo e concorde avviso del prefetto. L'osservazione di cui alla lettera j) assume invece una connotazione di carattere più generale, essendo volta a segnalare l'opportunità di verificare se dall'attuazione della direttiva 2005/65/CE, relativa al miglioramento della sicurezza dei porti, discenda l'esigenza di procedere anche ad un conseguente aggiornamento del «Programma nazionale di sicurezza marittima».
Quanto, infine, ai rilievi espressi dal deputato Campa che ha ritenuto di dover trasfondere nella proposta di parere, fa presente che le corrispondenti osservazioni sono quelle contrassegnate dalle lettere d), f), h) e i). In particolare, l'osservazione di cui alla lettera d), relativa all'articolo 7, comma 1, che attribuisce


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all'autorità di sicurezza del porto il compito di predisporre, applicare e far attuare il relativo piano di sicurezza, è volta a indicare l'esigenza di chiarire se i costi che ne conseguono debbono essere sostenuti dai soggetti che gestiscono il porto stesso e quindi le sue infrastrutture. L'osservazione di cui alla lettera f) concerne invece l'articolo 11, comma 1, che prevede l'individuazione, da parte dell'autorità di sicurezza del porto, di specifici agenti di sicurezza. In proposito, andrebbe meglio precisato che tali figure possono essere scelte nell'ambito del personale dipendente della stessa autorità di sicurezza del porto, ovvero nell'ambito di quello dell'autorità portuale laddove si tratti di un porto che ne è sede e che, in tale ultimo caso, l'agente di sicurezza del porto dovrà comunque operare alle dipendenze funzionali dell'autorità di sicurezza del porto. L'osservazione di cui alla lettera h) fa riferimento al già richiamato allegato I e, in tale ambito, al secondo alinea, settimo paragrafo, essendo volta a segnalare l'esigenza che, ai fini dell'individuazione degli scenari di potenziale minaccia per il porto, siano esplicitamente escluse le navi, atteso che in proposito si procede già ad una specifica valutazione nell'ambito del piano di sicurezza degli impianti portuali di cui al Regolamento CE 725/2004. Richiama da ultimo l'osservazione di cui alla lettera i), che è riferita all'allegato II, recante i criteri per l'elaborazione del piano di sicurezza del porto. In proposito, e con particolare riguardo al secondo alinea, dodicesimo paragrafo, appare opportuno precisare che l'individuazione della struttura organizzativa a supporto del miglioramento della sicurezza del porto ivi prevista rientra nella competenza dell'autorità di sicurezza del porto, di concerto con l'autorità portuale ove questa sia istituita.

Valter ZANETTA (FI), nell'esprimere un particolare apprezzamento per il lavoro di sintesi svolto dal relatore, che ha peraltro inteso dare seguito nella sua proposta di parere a diverse indicazioni formulate anche dal deputato Campa, dichiara il suo voto favorevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore (vedi allegato).

La seduta termina alle 11.50.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 16 ottobre 2007. - Presidenza del presidente Michele Pompeo META. - Interviene il sottosegretario di Stato per i trasporti, Raffaele Gentile.

La seduta comincia alle 11.50.

Ratifica dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi.
C. 2861 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Roberto Rolando NICCO (Misto-Min.ling), relatore, fa presente che il disegno di legge in titolo provvede ad autorizzare la ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi. Ricorda in proposito che la Convenzione, a conclusione di un lungo processo negoziale avviato nel 1989 a Berchtesgaden con la prima Conferenza delle Alpi dei Ministri dell'ambiente dei Paesi dell'arco alpino, è stata firmata a Salisburgo il 7 novembre 1991 da Austria, Francia, Germania, Liechtenstein, Svizzera e Italia, nonché da un rappresentante della Commissione europea, e successivamente anche dalla Slovenia e dal Principato di Monaco. La ratifica della Convenzione da parte italiana è avvenuta con la legge 14 ottobre 1999, n. 403, e la Convenzione è entrata in applicazione per il nostro Paese il 27 marzo 2000. Con la stessa legge n. 403 del 1999 è stata istituita una apposita sede di concertazione istituzionale per l'attuazione della Convenzione, la Consulta Stato-Regioni


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dell'arco alpino, con il compito di concorrere a dare esecutività alla Convenzione, d'intesa con il ministero dell'ambiente, cui la legge attribuisce in via prioritaria l'attuazione del trattato, e con gli altri ministeri interessati alle specifiche materie trattate. La Convenzione, che si configura come un accordo-quadro, fissa gli obiettivi per una corretta politica ambientale, per la salvaguardia delle popolazioni e delle culture locali e per l'armonizzazione tra gli interessi economici e la tutela del delicato ecosistema alpino, stabilendo i criteri cui dovrà ispirarsi la cooperazione fra i paesi interessati, in ottemperanza ai principi della prevenzione, della cooperazione e della responsabilità di chi causa danni ambientali. A tal fine, ricorda che, le parti contraenti si sono impegnate ad assumere, tramite specifici protocolli attuativi, adeguate iniziative in numerosi settori.
Passa quindi ad illustrare il disegno di legge all'esame della Commissione, facendo presente che lo stesso interessa nove campi d'azione: foreste montane, pianificazione territoriale e sviluppo sostenibile, composizione delle controversie, difesa del suolo, energia, protezione della natura e tutela del paesaggio, agricoltura di montagna, turismo e trasporti. Ricorda quindi che il Parlamento, già nella scorsa legislatura si è occupato a lungo della ratifica ed esecuzione dei citati protocolli. In particolare, il relativo disegno di legge, inizialmente approvato dalla Camera dei deputati il 19 novembre 2002, è stato poi modificato dal Senato il 14 novembre 2003, con la soppressione della ratifica del protocollo trasporti. La Camera ha quindi nuovamente approvato il provvedimento, reintegrandovi il predetto protocollo. Il Senato non ha poi più completato l'iter di esame del disegno di legge.
Il contestato Protocollo trasporti, di specifico interesse della IX Commissione, le cui trattative sono iniziate sin dal 1994, è stato firmato dall'Italia nel corso della VI Conferenza delle Alpi, tenutasi a Lucerna il 30-31 ottobre 2000. Con il Protocollo trasporti le parti contraenti, consapevoli che il territorio alpino «comprende un'area caratterizzata da ecosistemi e paesaggi particolarmente sensibili e da condizioni geografiche e topografiche tali da accentuare l'inquinamento e l'impatto acustico», come si legge nel preambolo, si impegnano, ai sensi dell'articolo 1, ad attuare una politica dei trasporti che operi per limitare gli effetti negativi derivanti dal traffico intraalpino e transalpino, tra l'altro realizzando, tramite l'intermodalità, «un più consistente trasferimento su rotaia dei trasporti, in particolare del trasporto merci, soprattutto mediante la creazione di infrastrutture adeguate», nonché adottando una fiscalità che favorisca i mezzi di trasporto a minore impatto ambientale. In secondo luogo, l'articolo 8 reca l'impegno a realizzare verifiche di opportunità, valutazioni di impatto ambientale e analisi dei rischi nel caso di grandi costruzioni, trasformazioni sostanziali o potenziamento delle infrastrutture di trasporto esistenti e, nel caso di progetti aventi un significativo impatto transfrontaliero, a realizzare consultazioni preventive tra le parti contraenti stesse. L'articolo 12 richiama poi l'impegno a ridurre, per quanto possibile, l'impatto ambientale e acustico prodotto dal traffico aereo, migliorando il sistema di trasporti pubblici che collega gli aeroporti siti nelle vicinanze delle Alpi con le diverse regioni alpine per poter far fronte alla domanda di trasporto aereo, limitando, nella misura del possibile, la costruzione ed il potenziamento significativo degli aeroporti esistenti nel territorio alpino, mentre l'articolo 13 concerne il sostegno alla creazione e alla conservazione di zone a bassa intensità di traffico o vietate al traffico e tutte le misure atte a favorire l'accesso e il soggiorno dei turisti senza automobili. Da ultimo, l'articolo 18 è volto a promuovere ed armonizzare, in stretta cooperazione, la ricerca e l'osservazione sistematica in merito alle interazioni tra trasporti ed ambiente, nonché a specifici sviluppi sul piano tecnologico in materia di trasporti. Fa presente quindi che tra le misure specifiche che sono state oggetto di discussione nella passata legislatura era in particolare annoverato l'articolo 11, relativo


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al trasporto su strada, con cui le parti contraenti «si astengono dalla costruzione di nuove strade di grande comunicazione per il trasporto transalpino», intendendosi con tale locuzione tutte le autostrade e le strade a più corsie, prive di intersezioni a raso, se non in presenza di specifiche condizioni espressamente indicate al comma 2 dello stesso articolo 11. L'altra disposizione su cui si è particolarmente soffermato l'esame nella precedente legislatura è quella recata dall'articolo 14, che impegna le parti contraenti ad «applicare il principio di causalità», in virtù del quale i costi relativi alla prevenzione, gestione e riduzione dell'inquinamento, nonché al ripristino ambientale, sono a carico di chi inquina, e prevede «l'introduzione progressiva di sistemi di tassazione che permettano di coprire in modo equo» tali costi e che favoriscano il ricorso a vettori e a mezzi di trasporto più rispettosi dell'ambiente.
Ricorda che anche il Consiglio dell'Unione europea, nella sessione dell'11-12 dicembre 2006, ha deciso di sottoscrivere il Protocollo trasporti e che il Governo italiano ha ottenuto dal Consiglio e dalla Commissione una dichiarazione interpretativa che intende chiarire alcuni degli aspetti controversi del Protocollo e che ritiene di dovere riportare per esteso: «Il Consiglio e la Commissione confermano che il contenuto del Protocollo di attuazione della Convenzione alpina nel settore dei trasporti è conforme all'acquis comunitario e non impone alcun obbligo giuridico supplementare. Conformemente alle rispettive competenze, la Commissione e gli Stati membri garantiranno che le misure adottate ai fini dell'attuazione del protocollo sono e saranno coerenti non solo con il protocollo ma anche con le altre disposizioni pertinenti del diritto comunitario e con lo spirito della politica in materia dei trasporti dell'Unione europea definita negli strumenti pertinenti comunitari, fra cui la direttiva sull'Eurobollo, gli orientamenti RTE ed il regolamento «Marco Polo». La Comunità promuoverà attivamente l'interpretazione del protocollo della Convenzione alpina nel settore dei trasporti nel dialogo sulle questioni relative ai trasporti con Paesi terzi che sono parti contraenti della Convenzione. Il Consiglio e la Commissione ribadiscono inoltre che l'adesione della Comunità europea al protocollo della Convenzione alpina nel settore dei trasporti non pregiudica gli obblighi internazionali degli Stati membri derivanti dalle condizioni alle quali hanno aderito singolarmente».
Segnala inoltre che, nell'ambito del Protocollo pianificazione territoriale e sviluppo sostenibile, anch'esso oggetto di ratifica con il disegno di legge in esame, si prevede, con riferimento al settore dei trasporti, che la programmazione territoriale mirerà a favorire l'uso di mezzi di trasporto compatibili con l'ambiente e a rafforzare il coordinamento e la cooperazione tra i diversi mezzi di trasporto, a promuovere il contenimento del traffico e la diffusione sempre maggiore del trasporto pubblico non solo per la popolazione residente, ma anche per i turisti.
Sottolinea quindi come la complessa e delicata tematica del transito merci attraverso l'arco alpino sia parte di quella più generale politica dei trasporti dell'Unione europea, su cui sono state tracciate da tempo importanti linee direttrici, fin dallo schema di sviluppo dello spazio comunitario approvato a Potsdam nel 1999, poi con il Libro bianco della Commissione sulla politica europea dei trasporti del 2001), in cui si è posta con forza le necessità di spostare quote significative di traffico merci sulle cosiddette autostrade del mare per aggirare quei veri «goulets d'étranglement» costituiti da Alpi e Pirenei. Vi è stata poi la Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento del 22 giugno 2006 sulla mobilità sostenibile, fino ad arrivare alla recente Risoluzione del Parlamento europeo del 5 settembre 2007 sulla logistica delle merci in Europa. Inoltre, norme sempre più stringenti sull'introduzione di catalizzatori, filtri per particelle fini e altre tecnologie montate sui vettori stradali hanno intanto consentito di compiere significativi passi nella riduzione delle emissioni inquinanti prodotte dal trasporto su strada e altri


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positivi risultati potranno derivare dall'applicazione delle norme euro 5 ed euro 6. In proposito, ritiene che si tratti di trovare il giusto punto di equilibrio tra esigenze tutte parimenti legittime: da un lato quella dello sviluppo economico, che ha come presupposto la libera circolazione di persone e merci, a cui si lega il ruolo importante degli operatori del settore trasporti, e dall'altro quella, non meno significativa, della salvaguardia di quel patrimonio paesaggistico, ambientale e naturalistico che costituisce una fonte di ricchezza essenziale per le popolazioni delle vallate dell'arco alpino. Salvaguardia espressamente sollecitata da quelle comunità tramite le proprie istituzioni, il che ha indotto la componente delle minoranze linguistiche, espressione di due importanti realtà alpine quali la Valle d'Aosta ed il Trentino-Alto Adige, a presentare, sin dal 10 maggio 2006, proprie iniziative legislative di ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione delle Alpi, alle quali, il 3 luglio 2007 ha fatto seguito il disegno di legge del Governo. Conclusivamente, si riserva di predisporre una proposta di parere una volta che i gruppi parlamentari abbiano espresso i rispettivi orientamenti sul disegno di legge in titolo e, in particolare, sulla dichiarazione interpretativa riportata nella relazione di accompagnamento.

Michele Pompeo META, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.05.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 16 ottobre 2007.

Audizione del presidente e dell'amministratore delegato dell'ENAV, nell'ambito della discussione delle risoluzioni nn. 7-00237 Meta, 7-00241 Mario Ricci e 7-00271 Tassone.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.10 alle 12.45.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di contratto di programma 2007-2011 tra il Ministero delle infrastrutture e Rete ferroviaria italiana spa.
Atto n. 149.

SEDE REFERENTE

Disposizioni in materia di circolazione e di sicurezza stradale nonché delega al Governo per la riforma del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
C. 2480-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.