XII Commissione - Resoconto di marted́ 16 ottobre 2007


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ATTI DEL GOVERNO

Martedì 16 ottobre 2007. - Presidenza del presidente Mimmo LUCÀ. - Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Giampaolo Patta.

La seduta comincia alle 11.30.

Schema di decreto legislativo concernente modifiche al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive direttive di modifica, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE.
Atto n. 155.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno,


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rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 ottobre 2007.

Leopoldo DI GIROLAMO (Ulivo) desidera richiamare l'attenzione dei colleghi sul problema dei farmaci biosimilari, così come definiti dall'articolo 10, comma 7, del decreto legislativo n. 219 del 2006. Si tratta, in sostanza, di prodotti analoghi ai farmaci generici, utilizzati però in sostituzione di farmaci biologici. Al riguardo, invita il Governo a valutare l'opportunità di integrare il provvedimento in esame, escludendo la possibilità di sostituzione automatica in farmacia di un farmaco biologico con un farmaco biosimilare. Allo stato della ricerca scientifica in materia, infatti, non si può escludere che, nel caso dei farmaci biologici, il farmaco di marca produca effetti diversi da quelli ottenibili con il farmaco biosimilare. Ricorda altresì che tale problematica è stata oggetto di grande attenzione da parte dei governi spagnolo e francese, nonché del direttivo della Società italiana di farmacologia. Ricorda infine come anche l'EMEA abbia adottato, in materia di farmaci biosimilari, linee guida assai più rigorose di quelle applicabili agli altri farmaci generici.

Elisabetta RAMPI (Ulivo), relatore, ringrazia il collega Di Girolamo per l'importante segnalazione e assicura che, nella formulazione della proposta di parere, terrà conto delle indicazioni emerse nel corso del dibattito.

Mimmo LUCÀ, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo concernente revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti.
Atto n. 173.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Mimmo LUCÀ, presidente, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere, entro il 6 novembre 2007, il parere di competenza al Governo sullo schema di decreto legislativo in esame. Tuttavia, poiché su tale schema di decreto legislativo non è ancora pervenuto il prescritto parere della Conferenza Stato-regioni, la Commissione non può pronunciarsi definitivamente sullo stesso, prima che il Governo abbia provveduto ad integrare la richiesta di parere.

Giovanni Mario Salvino BURTONE (Ulivo), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere, entro il 6 novembre prossimo, il parere di competenza sullo schema di decreto legislativo in esame, adottato in attuazione della delega di cui alla legge 20 giugno 2007, n. 77, e diretto ad operare un'integrale revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191 (recante attuazione della direttiva 2002/98/CE), che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti. L'articolo 1 di tale legge, infatti, ha conferito una delega al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive del citato decreto n. 191 del 2005, fissando modalità e termini del relativo esercizio.
Secondo la relazione illustrativa, il provvedimento in esame, nel rivisitare la disciplina definita dal decreto n. 191 del 2005 (che è contestualmente abrogato), tiene conto delle innovazioni introdotte nel settore trasfusionale dalla legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante lanuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale di emoderivati.
Passa quindi ad illustrare lo schema di decreto in esame, che si compone di 29 articoli e 3 allegati.


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L'articolo 1 delinea il campo di applicazione del provvedimento, precisando che esso si applica alla raccolta e al controllo del sangue umano e dei suoi componenti, a qualunque uso siano destinati, nonché alla loro lavorazione, conservazione, distribuzione e assegnazione, qualora siano destinati alla trasfusione. La norma ripropone, in sostanza, le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 191 del 2005. La norma specifica altresì che tale disciplina non si applica alle cellule staminali del sangue.
L'articolo 2 contiene alcune definizioni volte a chiarire le disposizioni recate dallo schema di decreto, in analogia a quanto già previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 191 del 2005.
L'articolo 3 individua quali autorità responsabili dell'osservanza delle prescrizioni del decreto il Ministero della salute, il Centro nazionale sangue (l'articolo 4 del decreto legislativo n. 191 del 2005 fa riferimento, in luogo del Centro nazionale sangue, all'Istituto superiore di sanità), le Regioni e le Province autonome nonché il Ministero della difesa, limitatamente al servizio trasfusionale militare.
L'articolo 4 prevede che le attività regolamentate dal decreto sono effettuate unicamente dai servizi trasfusionali e dalle unità di raccolta, che abbiano ottenuto l'autorizzazione e l'accreditamento secondo le modalità definite a livello regionale.
L'articolo 5 reca norme finalizzate a disciplinare le ispezioni e le misure di controllo da parte delle regioni, definendone la periodicità (non superiore a due anni) e i poteri del personale ispettivo.
L'articolo 6 definisce competenze e requisiti della persona responsabile del servizio trasfusionale e delle unità di raccolta, mentre l'articolo 7 reca norme in materia di qualificazione e formazione del personale che interviene nelle attività di raccolta e lavorazione del sangue.
L'articolo 8 demanda alle Regioni l'adozione delle misure necessarie affinché i servizi trasfusionali e le unità di raccolta istituiscano un sistema di qualità basato sui principi di buona prassi.
Gli articoli 9 e 10 definiscono gli adempimenti dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta relativamente alla tenuta della documentazione e dei registri.
L'articolo 11 reca disposizioni volte a garantire la tracciabilità del percorso del sangue e degli emocomponenti dal donatore al ricevente e viceversa, anche per le unità importate da Paesi terzi.
L'articolo 12 detta norme per la notifica di incidenti e di reazioni indesiderate gravi da parte dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta alle Regioni e al Centro nazionale sangue.
Gli articoli 13 e 14 contengono, altresì, norme volte a definire le informazioni da fornire e da richiedere ai candidati donatori.
L'articolo 15 contempla specifiche previsioni in ordine alle procedure di verifica dell'idoneità del donatore, mentre l'articolo 16 statuisce che la selezione del donatore è eseguita secondo i protocolli vigenti per l'accertamento della idoneità del donatore di sangue e di emocomponenti.
L'articolo 17 afferma il principio secondo cui la donazione del sangue è volontaria e gratuita, attribuendo al Ministero della salute e alle Regioni il compito di adottare specifiche misure di promozione.
Gli articoli 18, 19, 20, 21, 22 disciplinano, rispettivamente, le modalità di controllo delle donazioni, le modalità di conservazione, trasporto e distribuzione del sangue, i requisiti di qualità e di sicurezza relativi al sangue e agli emocomponenti, la formazione del personale ispettivo, le misure necessarie alla protezione dei dati e alla tutela della riservatezza.
L'articolo 23 sancisce l'obbligo per il Ministero della salute di presentare apposite relazioni alla Commissione europea, entro il secondo anno da quello di entrata in vigore della direttiva 2002/98/CE e successivamente ogni tre anni.
L'articolo 24 elenca le sanzioni, di carattere penale ed amministrativo, per eventuali violazioni agli obblighi previsti dal decreto. Al riguardo, osserva che disposizioni sanzionatorie analoghe sono


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contenute nell'articolo 22 della legge n. 219 del 2005: tali disposizioni, peraltro, non possono essere modificate dal provvedimento in esame, perché tale intervento normativo eccederebbe i limiti posti dalla legge di delega. Riterrebbe pertanto opportuno invitare il Governo a sopprimere i commi 1 e 2 dello schema di decreto legislativo, onde evitare sovrapposizioni normative. In tal modo, inoltre, si preverrebbe una possibile ulteriore obiezione, derivante dal fatto che l'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge n. 306 del 2003 (cui rinvia la legge n. 77 del 2007), nell'elencare i principi e criteri direttivi generali della delega legislativa, individua, come sanzioni penali irrogabili, esclusivamente l'arresto e l'ammenda (tipiche delle contravvenzioni): i commi 1 e 2 dell'articolo in commento contemplano, invece, fattispecie delittuose per le quali sono comminate le pene della reclusione e della multa, configurando così il rischio di un eccesso di delega.
L'articolo 25 reca norme in materia di requisiti tecnici e loro adeguamento al progresso tecnico e scientifico.
L'articolo 26 disciplina la produzione di medicinali derivati dal sangue o dal plasma, estendendo a tali attività l'applicazione delle disposizioni del decreto in commento.
Gli articoli 27 e 28 recano, rispettivamente, la clausola di cedevolezza e quella di invarianza degli oneri finanziari. Da ultimo, l'articolo 29 abroga il decreto legislativo n. 191 del 2005 con decorrenza dall'entrata in vigore del provvedimento in esame.
L'Allegato I fornisce indicazioni in ordine al contenuto della relazione sulla attività svolta dal servizio trasfusionale nell'anno precedente. Gli Allegati II e III stabiliscono, infine, che per quanto riguarda i requisiti in materia di etichettatura e gli esami al fini della validazione biologica delle unità di sangue e di emocomponenti, si fa riferimento alla normativa vigente.
Segnala infine che non risulta ancora pervenuto il parere della Conferenza Stato-regioni, che dovrebbe a tal fine riunirsi il prossimo 18 ottobre.

Giacomo BAIAMONTE (FI), dopo aver espresso apprezzamento per le finalità del provvedimento in esame, chiede di sapere se esso sia corredato dalla prevista relazione tecnica. Richiama quindi l'attenzione dei colleghi sull'importanza delle definizioni recate dall'articolo 2. Esprime inoltre perplessità in ordine alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5, in base alle quali la persona responsabile dell'unità di raccolta deve possedere il diploma di laurea in medicina e chirurgia e un'esperienza pratica di almeno due anni: in proposito, ritiene debba essere valutata l'opportunità di prevedere che tale personale sia in possesso di apposita specializzazione universitaria. Quanto alle informazioni da richiedere ai candidati donatori, ai sensi dell'articolo 14, sottolinea che esse debbono estendersi a quei comportamenti personali, quali l'uso di alcool o di sostanze stupefacenti, che possono rappresentare fattori di rischio. Evidenzia infine la rilevanza delle disposizioni contenute all'articolo 22, in materia di protezione dei dati e tutela della riservatezza.

Mimmo LUCÀ, presidente, precisa, rivolto al deputato Baiamonte, che il provvedimento in esame è corredato dalla prevista relazione tecnica. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.

INTERROGAZIONI

Martedì 16 ottobre 2007. - Presidenza del presidente Mimmo LUCÀ. - Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Giampaolo Patta.

La seduta comincia alle 12.


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5-01368 Poretti: Criteri di valutazione concernenti il rimborso per l'importazione di farmaci cannabinoidi.

Il sottosegretario Gian Paolo PATTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Donatella PORETTI (RosanelPugno), replicando, si dichiara insoddisfatta, rilevando come il rappresentante del Governo non abbia fornito alcuna indicazione utile a spiegare la vicenda di un cittadino affetto da virus HIV, riportata nell'atto di sindacato. Osserva altresì che frequenti dichiarazioni del Ministro Turco inducono a pensare che il Servizio sanitario nazionale debba farsi carico delle spese sostenute dai pazienti per l'acquisto di farmaci cannabinoidi. Tuttavia, a tali dichiarazioni non corrispondono atti e comportamenti conseguenti e, ciò che appare più grave, la situazione si presenta molto differenziata sul territorio nazionale. Auspica pertanto che il Governo adotti una condotta coerente con le richiamate dichiarazioni del Ministro della salute.

Mimmo LUCÀ, presidente, dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 12.10.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 16 ottobre 2007. - Presidenza del presidente Mimmo LUCÀ. - Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Giampaolo Patta.

La seduta comincia alle 12.10.

Legge comunitaria 2007.
C. 3062 Governo, approvato dal Senato.
(Relazione alla XIV Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Relazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 ottobre 2007.

Mimmo LUCÀ, presidente, avverte che è stato presentato l'articolo aggiuntivo Pellegrino 27.01 (vedi allegato 2).

Katia ZANOTTI (SDpSE), relatore, ritiene di non poter esprimere un parere sulla proposta emendativa presentata. Si rammarica, peraltro, dell'assenza dei presentatori, i quali avrebbero certamente potuto fornire utili chiarimenti.

Domenico DI VIRGILIO (FI) dichiara di condividere le considerazioni della collega Zanotti.

Mimmo LUCÀ, presidente, constata l'assenza dei presentatori dell'articolo aggiuntivo Pellegrino 27.01: s'intende vi abbiano rinunciato.

Katia ZANOTTI (SDpSE), relatore, tenuto conto delle considerazioni svolte dai colleghi nel corso del dibattito, formula una proposta di relazione favorevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione favorevole del relatore e nomina il deputato Zanotti quale relatore presso la XIV Commissione.

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2006.
Doc. LXXXVII, n. 2.
(Parere alla XIV Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 ottobre 2007.

Katia ZANOTTI (SDpSE), relatore, alla luce delle considerazioni emerse nel corso del dibattito, formula una proposta di parere favorevole.


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Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici.
Nuovo testo unificato C. 73 Volontè e abb.
(Parere alla XI Commissione).
(Esame e rinvio).

Elisabetta RAMPI (Ulivo), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza alla XI Commissione sul testo unificato delle proposte di legge n. 73 (Volontè), n. 118 (Cordoni ed altri) e n. 1697 (Rossi Gasparrini ed altri), adottato come testo base nel corso dell'esame in sede referente. Le abbinate proposte di legge recano modifiche alle norme contenute nel capo III della legge 3 dicembre 1999, n. 493, che, nel quadro di un esplicito riconoscimento del principio del valore sociale del lavoro effettuato all'interno della famiglia, ha introdotto l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in ambito domestico.
Osserva quindi che questa tipologia di evento, che non risparmia nessuna fascia di età, ha assunto dimensioni allarmanti e rappresenta nei Paesi sviluppati la prima causa di morte per i bambini, anche se in assoluto il gruppo più colpito è quello delle casalinghe.
Negli ultimi anni, il tema degli incidenti domestici è divenuto importante dal punto di vista epidemiologico ed è stato riconosciuto come un problema di sanità pubblica rilevante. Tuttavia, si tratta di un fenomeno ancora poco indagato e per il quale non sono disponibili molte informazioni riguardo all'incidenza, in particolare a livello locale. Difficile risulta anche il confronto con i dati internazionali, in quanto all'estero il tema rientra in quello degli incidenti intesi in senso più ampio e generale (incidenti sul lavoro, violenza domestica, incidenti stradali).
In Italia, secondo l'indagine «multiscopo» dell'ISTAT sulle famiglie, «Aspetti delle vite quotidiane» per l'anno 2005, gli incidenti domestici hanno coinvolto, nei tre mesi precedenti l'intervista, 761 mila persone (13,1 per mille della popolazione). Su questa base si può stimare che nell'intero anno siano stati oltre tre milioni le persone coinvolte in questo tipo di infortuni (52 per mille). Se si confrontano questi dati con quelli relativi al periodo 2001-2005, si rileva un andamento sostanzialmente stabile nel tempo.
Analizzando i dati per categorie, risulta che le donne sono coinvolte in oltre il 70 per cento di tutti gli incidenti, con un quoziente di infortuni del 18,2 per mille; gli uomini hanno un quoziente di infortuni del 7,7 per mille.
Nei giovani fino a quattordici anni la prevalenza di infortuni risulta essere maggiore tra i maschi, mentre al crescere dell'età risultano più coinvolte le femmine. I bambini più piccoli rappresentano una categoria ad alto rischio: soffocamento ed ustioni sono i rischi più rilevanti e il 13,5 per mille degli incidenti riguarda bambini al di sotto dei sei anni. Altra grande categoria a rischio è costituita dagli anziani, in particolare dagli ultraottantenni, che hanno un quoziente di infortuni con quoziente pari al 33 per mille.
Analizzando questi eventi dal punto di vista della distribuzione territoriale interna, il sud risulta essere la realtà geografica che presenta il maggior numero di incidenti domestici, pari al 16,2 per mille, seguita dal centro con il 15,6 per mille, dalle isole con l'11,4 per mille, dal nord-est con il 12 per mille e dal nord-ovest con il 10 per mille.
Risulta quindi necessario sviluppare sempre più politiche di prevenzione ed effettuare grandi campagne di informazione e di educazione alla sicurezza volte a ridurre il numero degli infortuni in ambito domestico.
Passando a illustrare i contenuti del testo unificato, segnala che l'articolo 1 apporta alcune modifiche all'articolo 5 della legge 3 dicembre 1999, n. 493, prevedendo che le regioni e le province autonome


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elaborano programmi informativi e formativi in relazione agli infortuni negli ambienti di civile abitazione e trasmettono annualmente al Ministro della salute una relazione sulle attività realizzate.
L'articolo 2, modificando l'articolo 7 della legge citata, eleva da 65 a 70 il limite massimo di età per l'iscrizione obbligatoria all'assicurazione in discorso e riduce dal 27 per cento al 25 per cento la percentuale di inabilità permanente al lavoro che identifica gli infortuni compresi nell'assicurazione. La norma stabilisce altresì che ai soggetti infortunati è assicurata l'erogazione da parte dell'INAIL, congiuntamente alle prestazioni medico legali, delle prime cure ambulatoriali previste dall'articolo 12 della legge 11 marzo 1988, n. 67.
L'articolo 3 apporta alcune modifiche all'articolo 8 della legge citata, elevando, rispettivamente, da 9 milioni di lire a 6.713,98 e da 18 milioni di lire a euro 11.271,00 il limite del reddito lordo annuo, proprio e del nucleo familiare, al di sotto del quale il premio assicurativo annuo di 25.000 lire è a carico dello Stato. La norma amplia altresì il novero degli strumenti cui l'istituto assicuratore può fare ricorso per la riscossione dei premi e delle altre somme ad esso dovute.
L'articolo 4 apporta alcune modifiche all'articolo 10 della legge citata, prevedendo che il Fondo autonomo speciale, già istituito presso l'INAIL, è gestito dal comitato amministratore di cui al comma 2, il quale «esercita tutti i poteri spettanti in materia di amministrazione di un fondo ai sensi della legislazione vigente». Si prevede altresì che eventuali ulteriori eccedenze del Fondo possono essere utilizzate da parte del Ministero della salute per la realizzazione di campagne informative a livello nazionale finalizzate alla prevenzione degli infortuni negli ambienti di civile abitazione, su indirizzo del comitato amministratore (anziché essere trasferite al bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnate, sempre per la realizzazione di campagne informative, come attualmente previsto).
L'articolo 5 reca, infine, la norma di copertura finanziaria.
In conclusione, si riserva di formulare una proposta di parere nel prosieguo dell'esame, sulla base di quanto emergerà nel corso dell'esame.

Luigi CANCRINI (Com.It) osserva che i limiti di reddito previsti dall'articolo 3 del testo unificato in esame, ai fini dell'esenzione dal pagamento del premio assicurativo, appaiono troppo bassi.

Katia ZANOTTI (SDpSE) esprime apprezzamento per il provvedimento in esame, che, finalmente, interviene per adeguare la disciplina relativa all'assicurazione contro gli infortuni domestici, di cui alla legge n. 493 del 1999. Rivolta al collega Cancrini, osserva quindi che il provvedimento in esame concerne lavoratori domestici, i quali, di norma, non sono percettori di redditi da lavoro: i limiti di reddito di cui all'articolo 3 del testo unificato, pertanto, individuano una platea di beneficiari abbastanza ampia.

Daniela DIOGUARDI (RC-SE) ritiene che i colleghi Zanotti e Cancrini concordino nel considerare assolutamente positivo il provvedimento in esame, che adegua finalmente la legislazione in materia di infortuni domestici alle esigenze che l'esperienza successiva all'approvazione della legge n. 493 del 1999 ha evidenziate. Concorda peraltro con il collega Cancrini nel ritenere che i limiti di reddito di cui all'articolo 3 del testo unificato appaiono troppo bassi.

Mimmo LUCÀ, presidente, osserva che la norma di copertura finanziaria, di cui all'articolo 5 del testo unificato, prevede, al comma 1, l'utilizzo dell'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale. In proposito, rileva che tale previsione appare non del tutto coerente con la natura del provvedimento in esame, che sembra riferibile più alla materia previdenziale che non a quella assistenziale. Si tratta comunque, a suo avviso, di un aspetto da approfondire.


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Luigi CANCRINI (Com.It) si associa alle considerazioni svolte dal presidente e ribadisce le proprie perplessità circa i limiti di reddito di cui all'articolo 3 del testo unificato.

Donatella PORETTI (RosanelPugno) si associa alle valutazioni del presidente e del collega Cancrini.

Domenico DI VIRGILIO (FI) dichiara di comprendere le osservazioni dei colleghi con riferimento ai limiti di reddito di cui all'articolo 3 del testo unificato. Peraltro, pur riservandosi di intervenire nella prossima seduta, osserva che l'innalzamento di tali limiti comporterebbe la necessità di rivedere la norma di copertura finanziaria.

Mimmo LUCÀ, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Abrogazione dell'equipollenza del diploma di laurea in scienza motorie al diploma di laurea in fisioterapia.
Testo unificato C. 28-522-1620-B, approvato dalla VII Commissione permanente della Camera e modificato dalla 7a Commissione permanente del Senato.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio).

Leopoldo DI GIROLAMO (Ulivo), relatore, osserva che la Commissione è chiamata nuovamente ad esaminare il testo della proposta di legge recante «Abrogazione dell'equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia e disposizioni relative al conseguimento della laurea in fisioterapia da parte di studenti e laureati in scienze motorie», ai fini della espressione del parere alla VII Commissione. Il testo torna nuovamente all'esame della Commissione dopo che al testo unificato approvato in sede legislativa da parte della VII Commissione della Camera, sono state apportate, da parte della 7a Commissione del Senato in sede deliberante, modifiche al comma 2 dell'articolo unico.
Ricorda quindi che il provvedimento è volto ad abrogare l'articolo 1-septies del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, che ha disposto l'equipollenza della laurea in scienze motorie alla laurea in fisioterapia subordinatamente alla frequenza certificata di un corso su paziente, da istituire presso le università con un decreto ministeriale, che peraltro non è stato ancora emanato.
Ricorda altresì che, in prima lettura, la Commissione, aveva espresso rilevanti perplessità in ordine al comma 2, che prevedeva una norma volta a consentire il riconoscimento dei profili formativi comuni ai due diplomi di laurea, ferma restando l'abrogazione della loro equipollenza, ai sensi del comma 1.
Per questo, la Commissione, all'unanimità, aveva formulato un parere con tre condizioni: che si prevedesse che il decreto, volto a definire il riconoscimento dei crediti formativi utili ai fini del conseguimento della laurea in fisioterapia da parte di laureati e studenti iscritti ai corsi di laurea in scienze motorie, fosse adottato di concerto con il Ministro della salute; che questo riconoscimento avvenisse nel rispetto della normativa vigente; che venisse eliminato il riferimento alle «modalità di formazione e tirocinio sul paziente», in quanto nel corso di laurea in scienze motorie non è prevista una formazione specifica pratica sul paziente, e che pertanto il soggetto laureato in quella disciplina che chieda il riconoscimento dei crediti formativi per l'accesso al corso di laurea in fisioterapia debba necessariamente svolgere il tirocinio secondo le modalità di quel corso di laurea. Si proponeva inoltre che l'accesso ai corsi di laurea in fisioterapia avvenisse nei limiti del fabbisogno previsto e nell'ambito della relativa programmazione, per evitare meccanismi di aggiramento della stessa.


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Tali condizioni non furono minimamente recepite dalla VII Commissione della Camera.
La 7a Commissione del Senato ha invece ritenuto pienamente condivisibili i rilievi formulati nel parere citato e ha modificato il testo nel senso indicato.
Tali modifiche sono state accolte da tutti i gruppi politici e il nuovo testo, oggi all'esame della Commissione, è stato approvato all'unanimità.
Considerato l'accoglimento integrale delle condizioni contenute nel precedente parere, formula una proposta di parere favorevole, senza ulteriori condizioni.

Mimmo LUCÀ, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.50.