I Commissione - Mercoledì 17 ottobre 2007


Pag. 42

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incandidabilità (Testo unificato C. 1451 Formisano, C. 2242 Martusciello, C. 2314 Antonio Russo, C. 2516 Franco Russo, C. 2563 Mantini, C. 2564 Mazzoni, C. 2680 Costantini, C. 2681 Costantini, C. 2799 Franco Russo, C. 2916 D'Antona e C. 3017 Consiglio regionale della Toscana)

ULTERIORI EMENDAMENTI DEL RELATORE

ART. 1.

Al comma 1, capoverso Art. 6-bis, comma 1, sopprimere le lettere a) e b).
1. 60.Il Relatore.

ART. 9.

Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con la seguente:
a) al comma 1, le lettere a), b), c), d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:
a) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo;
b) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

Conseguentemente, dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis

1. All'articolo 59 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, comma 1, le lettere a), b) e c) sono sostituite con le seguenti:
a) coloro che sono stati condannati con sentenza non definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo;
b) coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646. La sospensione di diritto consegue, altresì, quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale.
9. 60.Il Relatore.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

CAPO IV
PRINCIPI IN MATERIA DI INCANDIDABILITÀ DEL PRESIDENTE E DEGLI ALTRI COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE, NONCHÈ DEI CONSIGLIERI REGIONALI.

Art. 10.
(Modifiche all'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55).

1. All'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sopprimere le lettere a), b) e c);


Pag. 43


b) al comma 4-bis le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
b) coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646. La sospensione di diritto consegue, altresì, quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale.
10. 050.Il Relatore.


Pag. 44

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1o dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (Atto n. 154)

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La I Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1o dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (atto n. 154);
considerato, in particolare, che la composizione delle commissioni territoriali di cui agli articoli 4 e 5 dello schema appare problematica in quanto, pur migliorando l'impianto legislativo esistente, esse risultano non possedere il requisito di piena indipendenza dal potere esecutivo, requisito fondamentale al fine di potere garantire un esame delle domande di asilo scevro da ogni influenza da parte dell'Esecutivo;
rilevato che, nel diritto internazionale, il riconoscimento dello status di rifugiato si configura come atto umanitario e non politico e che pertanto il rischio di interferenze è assolutamente reale, anche in considerazione del fatto che nella storia dell'asilo in Italia sono state numerose le circostanze nelle quali il riconoscimento del diritto d'asilo è stato fortemente condizionato dalle valutazioni politiche del momento, anche in relazione ai rapporti diplomatici e commerciali dell'Italia con i paesi di provenienza dei rifugiati, circostanze da evitare perché minano in profondità la credibilità dell'istituto dell'asilo;
ritenuto opportuno pertanto che tali commissioni territoriali abbiano la natura di autorità amministrativa indipendente, e che, comunque, tra i membri di ognuna di esse venga inserito almeno anche un qualificato esperto in materia di diritto degli stranieri, di rifugiati e di diritto di asilo, scelto in modo indipendente, eventualmente mediante designazione del Consiglio universitario nazionale tra i docenti o ricercatori di ruolo o designazione del Consiglio nazionale forense tra gli avvocati;
reputata inidonea la scelta, di cui al comma 6 dell'articolo 4, di non prevedere dotazioni aggiuntive all'organico esistente per le attività di supporto delle commissioni, poiché, come ampiamente evidenziato dall'esperienza, le carenze dell'organico amministrativo producono gravi ritardi e generali difficoltà di funzionamento delle commissioni territoriali;
considerata l'importanza di garantire al richiedente asilo, che è quasi sempre una persona completamente priva di mezzi in quanto ha abbandonato la propria terra a causa di persecuzioni e guerre, un'effettiva possibilità di esercitare il diritto alla difesa;
considerato che sulle tematiche connesse all'accoglienza dei richiedenti asilo si concentrano gli aspetti più innovativi, nonché quelli maggiormente critici dell'intero schema di decreto, giudicato favorevolmente che, nel riformare il sistema di accoglienza, lo schema prende finalmente atto del fallimento dei cosiddetti centri di identificazione, prevedendone la definitiva


Pag. 45

chiusura a favore di un nuovo modello di accoglienza;
osservato che la grave situazione di tali centri era stata autorevolmente evidenziata nella relazione della «Commissione De Mistura», commissione nominata dal ministro dell'interno Amato per effettuare una rilevazione indipendente sulla situazione dei centri per gli stranieri;
preso atto del fatto che la «Commissione De Mistura» aveva raccomandato che, «per ovviare ad una situazione complessiva che presenta caratteristiche di poca chiarezza ed efficienza e solleva rilevanti problematiche per ciò che attiene il pieno rispetto dei diritti dei richiedenti asilo, comportando altresì dispendi di energie e di risorse ingiustificati, la Commissione auspica una riforma normativa che preveda un unico Sistema nazionale di accoglienza e protezione dei richiedenti asilo e dei rifugiati da collocarsi come evoluzione dell'attuale Sistema di protezione (SPRAR). Nell'ottica sopra indicata la Commissione auspica che vi sia una graduale sostituzione dell'attuale sistema dei Centri di identificazione con il sistema SPRAR»;
osservato che, diversamente da quanto suggerito dalla «Commissione De Mistura», nello schema di decreto si continua a prevedere l'esistenza di due ben distinti canali di accoglienza per richiedenti, l'uno realizzato tramite la rete dell'accoglienza diffusa realizzata dalle amministrazioni comunali che ha dato risultati eccezionalmente positivi in questi anni, anche in termini di contenimento della spesa, l'altro tramite l'invio dei richiedenti asilo in una nuova tipologia di centri detti «centri di accoglienza richiedenti asilo» la cui natura non viene definita, dai quali comunque i richiedenti medesimi non possono allontanarsi;
considerato che le ipotesi nelle quali il richiedente asilo verrebbe inviato in tali centri sono estesissime, quasi coincidenti con la totalità delle domande di asilo e per molti aspetti coincidenti con le ipotesi di utilizzo dei vecchi centri di identificazione;
ritenuto che l'ampiezza e l'indeterminatezza delle ipotesi in cui verrebbe comunque prevista una limitazione della libertà di circolazione ai richiedenti asilo ospitati presso i futuri Centri per richiedenti asilo che verrebbero istituiti ai sensi dell'articolo 20 dello schema di decreto e la stessa condizione «sospesa» del richiedente asilo presente nei centri, privo di un valido titolo di soggiorno, appare non coincidere con il principio generale della libera circolazione del richiedente asilo, e della regolarità di soggiorno nel territorio in pendenza dell'esame della domanda;
giudicato invece irragionevole estendere tale doverosa vigilanza a quasi tutti i richiedenti asilo;
considerata, in particolare, la previsione di invio nei centri di tutti i richiedenti asilo privi di documenti di viaggio o di identità, anche nei casi in cui i richiedenti stessi si siano presentati spontaneamente, senza indugio alle autorità chiedendo asilo;
ritenuto che tale condizione soggettiva dei richiedenti, al di là del tempo strettamente necessario ad eseguire l'identificazione ad opera delle autorità di pubblica sicurezza e l'avvio della procedura di asilo, non dovrebbe di per sé determinare l'applicazione di una misura di limitazione della libertà di circolazione per tutto il tempo dell'esame della domanda, trattandosi della condizione più ovvia e normale tra coloro che fuggono dal loro Paese di origine per sfuggire ad asserite persecuzioni, ovvero a condizioni di grave pericolo per la propria vita e sicurezza;
considerato, pertanto, che al richiedente asilo inviato nei centri non verrebbe rilasciato un permesso di soggiorno, bensì solo «un attestato nominativo che certifica la sua qualità di richiedente protezione internazionale», mentre il permesso di soggiorno per richiesta di asilo verrebbe rilasciato solo «negli altri casi», ovvero nei casi di non invio ai centri, bensì di accoglienza ordinaria;
osservato che tale previsione appare in contrasto con i principi generali di cui


Pag. 46

al decreto legislativo n. 286 del 1998, che regolano l'ingresso e il soggiorno dello straniero nel territorio dello Stato;
considerato che il soggetto richiedente ha fatto ingresso nel territorio nazionale in deroga ai requisiti ordinariamente richiesti per gli stranieri ammessi per ragioni diverse da quelle legate all'applicazione delle norme di protezione internazionale e che, ad eccezione dell'ipotesi di cui al comma 2, lettera d), si tratta di uno straniero che non è stato né espulso, né respinto;
ritenuto che la posizione del richiedente di cui all'articolo 20, comma 2, lettere a), b) e c), non possa che essere quella di uno straniero temporaneamente ammesso a soggiornare nel territorio dello Stato per l'esame della domanda di asilo;
ritenuto pertanto che, in pendenza dell'esame della domanda, il richiedente non può essere assimilato ad un soggetto irregolarmente presente e quindi va munito di un regolare permesso di soggiorno;
considerato che l'irrazionalità di tale previsione citata appare tanto più evidente qualora si consideri che si prevede correttamente, all'articolo 35 dello schema di decreto legislativo, che al richiedente asilo che agisca avverso la decisione di rigetto dell'istanza da parte della commissione territoriale, e al quale è garantita la prosecuzione dell'accoglienza presso il medesimo centro, viene rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta di asilo;
ritenuto pertanto opportuno che tali incongruità presenti nell'articolato vadano riviste, prevedendo che il richiedente asilo, ad eccezione di colui che sia stato già destinatario di un provvedimento di espulsione che risulta quindi sospeso nelle more del procedimento, abbia diritto a ricevere un permesso di soggiorno per richiesta di asilo dal momento della presentazione della domanda, valido per tutto il tempo in cui è pendente l'esame dell'istanza, in via amministrativa nonché in sede di tutela giurisdizionale;
ritenuto, quindi, necessario che le disposizioni dello schema in materia di accoglienza vengano riconsiderate al fine di assicurare un utilizzo delle diverse strutture solo come luoghi di primo soccorso in caso di afflussi concentrati e che, una volta terminata la fase del soccorso e della identificazione di polizia, i richiedenti asilo siano inviati in strutture di ospitalità civili, ordinarie, gestite dai comuni e dalle associazioni, operando in tal modo, come la stessa «Commissione De Mistura» sottolinea, un più elevato grado di controllo, evitando le grandi concentrazioni in poche aree e garantendo un risparmio della spesa pubblica;
osservato, con riferimento ai profili della tutela giurisdizionale, che la scelta operata in sede di predisposizione dello schema da parte del Governo assicura che la presentazione di un ricorso in sede giurisdizionale abbia effetto sospensivo sull'esecuzione dei provvedimenti sull'allontanamento dello straniero, fino a decisione di merito di primo grado;
ritenuta questa un'importantissima evoluzione, che evidenzia la sensibilità dimostrata dal Governo sulla materia, venendosi cosi a riconoscere ciò che la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo ha costantemente ricordato, ovvero che la tutela giurisdizionale nella materia dell'asilo deve potere essere pienamente effettiva, nel rispetto dell'articolo 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo;
considerato che il rispetto del principio di effettività significa che lo straniero che chiede l'accertamento del diritto soggettivo all'asilo non possa essere rinviato nel paese di presunta persecuzione prima che l'intero procedimento di riconoscimento del diritto d'asilo venga concluso con esito negativo;
ritenuto al riguardo che il criterio prescelto per individuare la competenza territoriale del giudice ordinario dovrebbe conformarsi al principio, previsto dall'articolo 39 della direttiva, dell'obbligo dello Stato di assicurare al richiedente il diritto ad un ricorso efficace;


Pag. 47


osservato che il testo dello schema è volto ad incardinare la competenza dinanzi al tribunale che ha sede nel capoluogo di distretto di corte d'appello in cui ha sede la commissione territoriale che ha pronunciato il provvedimento, configgendo tuttavia con il principio del diritto ad un ricorso efficace;
ritenuto che, in proposito, si debba dare attuazione ad un diritto soggettivo dello straniero o dell'apolide e non alle esigenze organizzative dell'amministrazione che ha adottato il provvedimento impugnato;
ritenuto che, per tale ragione, il giudice dovrebbe essere individuato nel luogo più possibile vicino a quello in cui lo straniero o l'apolide si trova, cioè nel luogo in cui allo straniero è consegnata la decisione impugnata, pur essendo ragionevole mantenerlo presso il tribunale del capoluogo del distretto della corte d'appello, per esigenze organizzative degli uffici giudiziari connesse anche all'esigenza di reperimento di traduttori ed interpreti;
osservato sul punto che, per la medesima necessità di assicurare allo straniero un ricorso efficace, il termine di quindici giorni, a pena di inammissibilità, per proporre ricorso andrebbe modificato prevedendo un termine non inferiore almeno a trenta giorni;
valutato, infatti, che la previsione del termine di quindici giorni di cui all'articolo 35, comma 1, dello schema non sembra tenere nella dovuta attenzione fattori che possono avere un grande peso sull'effettività dell'accesso dello straniero alla tutela giurisdizionale, quali la mancanza di padronanza della lingua, la non conoscenza del territorio italiano, la possibile lontananza del tribunale competente, la necessità di reperire in tempi brevissimi un legale di fiducia, la brevità del tempo a disposizione per valutare gli elementi da porre a fondamento dell'azione giurisdizionale, la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio;
giudicato pertanto di primaria importanza prevedere un termine più ampio, pur se ragionevolmente breve poiché, diversamente, si verrebbe ad inficiare gravemente l'esercizio del diritto di difesa da parte del richiedente asilo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
a) all'articolo 12, comma 4, si preveda che al richiedente, che non si presenti al colloquio previsto dal medesimo articolo senza aver chiesto un rinvio, sia comunque garantita una seconda convocazione al fine della riattivazione della procedura;
b) all'articolo 16 sia previsto che il richiedente asilo debba essere sempre ammesso al gratuito patrocinio, sia che goda di un permesso di soggiorno sia che ne sia privo nonché che, in deroga à ciò che prevede l'articolo 79, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio, ogni richiedente asilo non debba richiedere alcuna attestazione consolare di eventuali redditi prodotti all'estero, dei quali non si deve tenere conto, e sia tenuto soltanto ad esibire autocertificazione degli eventuali redditi percepiti in Italia;
c) all'articolo 20 sia stabilito che il richiedente asilo, ad eccezione di colui che sia stato già destinatario di un provvedimento di espulsione che risulta quindi sospeso nelle more del procedimento, abbia diritto a ricevere un permesso di soggiorno per richiesta di asilo dal momento della presentazione della domanda, valido per tutto il tempo in cui è pendente l'esame dell'istanza, in sede amministrativa e giurisdizionale;
d) all'articolo 20, comma 2, sia soppressa la lettera a);
e) all'articolo 35, sia previsto che il giudice competente venga individuato nel tribunale del capoluogo del distretto della corte d'appello che abbia competenza rispetto


Pag. 48

al luogo in cui allo straniero è consegnata la decisione impugnata o al luogo in cui lo straniero ha eletto il proprio domicilio al momento della presentazione della domanda;
f) al medesimo articolo 35, comma 1, sia previsto un termine per il ricorso giurisdizionale non inferiore a trenta giorni.

e con le seguenti osservazioni:
a) agli articoli 4 e 5 dello schema di decreto legislativo sia previsto che le commissioni giudicanti abbiano la natura di autorità amministrativa indipendente e che, comunque, tra i membri di ognuna di esse, venga inserito almeno un qualificato esperto in materia di diritto degli stranieri, di rifugiati e di diritto di asilo, selezionato in modo indipendente, eventualmente mediante designazione da parte del Consiglio universitario nazionale tra i docenti o ricercatori di ruolo o designazione da parte del Consiglio nazionale forense tra gli avvocati;
b) all'articolo 4, comma 6, siano previste dotazioni aggiuntive all'organico esistente per le attività di supporto delle commissioni;
c) all'articolo 6, comma 1, sia specificato che la domanda possa essere presentata in qualsiasi forma;
d) con riferimento alla materia dell'accoglienza, di cui agli articoli 20, 21 e 22, sia assicurato un utilizzo delle diverse strutture solo come luoghi di primo soccorso in caso di afflussi concentrati, ed una volta terminata la fase del soccorso e della identificazione di polizia, sia previsto che i richiedenti asilo vengano inviati in strutture di ospitalità civili, ordinarie, gestite dai comuni e dalle associazioni;
e) si valuti l'opportunità di sopprimere all'articolo 20, comma 2, le lettere b) e c);
f) all'articolo 29, comma 1, lettera a), sia precisato che il caso di inammissibilità è limitato alla fattispecie in cui il richiedente, al momento della valutazione della domanda, possa ancora avvalersi di una effettiva protezione;
g) si sopprima l'inciso contenuto nell'articolo 32, comma 3, volto a limitare la possibilità di richiedere il permesso di soggiorno per motivi umanitari, in quanto le fattispecie di esclusione richiamate rendono di fatto impossibile l'attribuzione del permesso stesso;
h) con riferimento all'articolo 38, si valuti l'opportunità di ridurre i tempi di emanazione del regolamento di attuazione del decreto legislativo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La I Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1o dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (atto n. 154);
considerato, in particolare, che la composizione delle commissioni territoriali di cui agli articoli 4 e 5 dello schema appare problematica in quanto, pur migliorando l'impianto legislativo esistente, esse risultano non possedere il requisito di piena indipendenza dal potere esecutivo, requisito fondamentale al fine di potere garantire un esame delle domande di asilo scevro da ogni influenza da parte dell'Esecutivo;
rilevato che, nel diritto internazionale, il riconoscimento dello status di rifugiato si configura come atto umanitario


Pag. 49

e non politico e che pertanto il rischio di interferenze è assolutamente reale, anche in considerazione del fatto che nella storia dell'asilo in Italia sono state numerose le circostanze nelle quali il riconoscimento del diritto d'asilo è stato fortemente condizionato dalle valutazioni politiche del momento, anche in relazione ai rapporti diplomatici e commerciali dell'Italia con i paesi di provenienza dei rifugiati, circostanze da evitare perché minano in profondità la credibilità dell'istituto dell'asilo;
ritenuto opportuno pertanto che tali commissioni territoriali abbiano caratteri di autonomia e di indipendenza, e che, tra i membri di ognuna di esse venga inserito almeno un qualificato esperto in materia di diritto degli stranieri, di rifugiati e di diritto di asilo, scelto in modo indipendente, eventualmente mediante designazione del Consiglio universitario nazionale tra i docenti o ricercatori di ruolo o designazione del Consiglio nazionale forense tra gli avvocati;
reputata inidonea la scelta, di cui al comma 6 dell'articolo 4, di non prevedere dotazioni aggiuntive all'organico esistente per le attività di supporto delle commissioni, poiché, come ampiamente evidenziato dall'esperienza, le carenze dell'organico amministrativo producono gravi ritardi e generali difficoltà di funzionamento delle commissioni territoriali;
considerata l'importanza di garantire al richiedente asilo, che è quasi sempre una persona completamente priva di mezzi in quanto ha abbandonato la propria terra a causa di persecuzioni e guerre, un'effettiva possibilità di esercitare il diritto alla difesa;
considerato che sulle tematiche connesse all'accoglienza dei richiedenti asilo si concentrano gli aspetti più innovativi, nonché quelli maggiormente critici dell'intero schema di decreto;
giudicato favorevolmente che, nel riformare il sistema di accoglienza, lo schema prende finalmente atto del fallimento dei cosiddetti centri di identificazione, prevedendone la definitiva chiusura a favore di un nuovo modello di accoglienza;
osservato che la grave situazione di tali centri era stata autorevolmente evidenziata nella relazione della «Commissione De Mistura», commissione nominata dal ministro dell'interno Amato per effettuare una rilevazione indipendente sulla situazione dei centri per gli stranieri;
preso atto del fatto che la «Commissione De Mistura» aveva raccomandato che, «per ovviare ad una situazione complessiva che presenta caratteristiche di poca chiarezza ed efficienza e solleva rilevanti problematiche per ciò che attiene il pieno rispetto dei diritti dei richiedenti asilo, comportando altresì dispendi di energie e di risorse ingiustificati, la Commissione auspica una riforma normativa che preveda un unico Sistema nazionale di accoglienza e protezione dei richiedenti asilo e dei rifugiati da collocarsi come evoluzione dell'attuale Sistema di protezione (SPRAR). Nell'ottica sopra indicata la Commissione auspica che vi sia una graduale sostituzione dell'attuale sistema dei Centri di identificazione con il sistema SPRAR»;
osservato che, diversamente da quanto suggerito dalla «Commissione De Mistura», nello schema di decreto si continua a prevedere l'esistenza di due ben distinti canali di accoglienza per richiedenti, l'uno realizzato tramite la rete dell'accoglienza diffusa realizzata dalle amministrazioni comunali che ha dato risultati eccezionalmente positivi in questi anni, anche in termini di contenimento della spesa, l'altro tramite l'invio dei richiedenti asilo in una nuova tipologia di centri detti «centri di accoglienza richiedenti asilo» la cui natura non viene definita e dai quali comunque i richiedenti medesimi non possono allontanarsi;
considerato che le ipotesi nelle quali il richiedente asilo verrebbe inviato in tali centri sono estesissime, quasi coincidenti con la totalità delle domande di asilo e per


Pag. 50

molti aspetti coincidenti con le ipotesi di utilizzo dei vecchi centri di identificazione;
ritenuto che l'ampiezza e l'indeterminatezza delle ipotesi in cui verrebbe comunque prevista una limitazione della libertà di circolazione al richiedente asilo ospitato presso i futuri Centri per richiedenti asilo, che verrebbero istituiti ai sensi dell'articolo 20 dello schema di decreto, e la stessa condizione «sospesa» del richiedente asilo presente nei centri, privo di un valido titolo di soggiorno, appaiono non coincidere con il principio generale della libera circolazione del richiedente asilo e della regolarità di soggiorno nel territorio in pendenza dell'esame della domanda;
giudicato invece irragionevole estendere tale doverosa vigilanza a quasi tutti i richiedenti asilo;
considerata, in particolare, la previsione di invio nei centri di tutti i richiedenti asilo privi di documenti di viaggio o di identità, anche nei casi in cui i richiedenti stessi si siano presentati spontaneamente, senza indugio alle autorità chiedendo asilo;
ritenuto che tale condizione soggettiva dei richiedenti, al di là del tempo strettamente necessario ad eseguite l'identificazione ad opera delle autorità di pubblica sicurezza e l'avvio della procedura di asilo, non dovrebbe di per sé determinare l'applicazione di una misura di limitazione della libertà di circolazione per tutto il tempo dell'esame della domanda, trattandosi della condizione più ovvia e normale tra coloro che fuggono dal loro Paese di origine per sottrarsi ad asserite persecuzioni, ovvero a condizioni di grave pericolo per la propria vita e sicurezza;
considerato, pertanto, che al richiedente asilo inviato nei centri non verrebbe rilasciato un permesso di soggiorno, bensì solo «un attestato nominativo che certifica la sua qualità di richiedente protezione internazionale», mentre il permesso di soggiorno per richiesta di asilo verrebbe rilasciato solo «negli altri casi», ovvero nei casi di non invio ai centri, bensì di accoglienza ordinaria;
osservato che tale previsione appare in contrasto con i principi generali di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, che regolano l'ingresso e il soggiorno dello straniero nel territorio dello Stato;
considerato che il soggetto richiedente ha fatto ingresso nel territorio nazionale in deroga ai requisiti ordinariamente richiesti per gli stranieri ammessi per ragioni diverse da quelle legate all'applicazione delle norme di protezione internazionale e che, ad eccezione dell'ipotesi di cui al comma 2 lettera d), si tratta di uno straniero che non è stato né espulso, né respinto;
ritenuto che la posizione del richiedente di cui all'articolo 20, comma 2, lettere a), b) e c), non possa che essere quella di uno straniero temporaneamente ammesso a soggiornare nel territorio dello Stato per l'esame della domanda di asilo;
ritenuto pertanto che, in pendenza dell'esame della domanda, il richiedente non può essere assimilato ad un soggetto irregolarmente presente e quindi va munito di un regolare permesso di soggiorno;
considerato che l'irrazionalità di tale previsione citata appare tanto più evidente qualora si consideri che si prevede correttamente, all'articolo 35 dello schema di decreto legislativo, che al richiedente asilo che agisca avverso la decisione di rigetto dell'istanza da parte della commissione territoriale, e al quale è garantita la prosecuzione dell'accoglienza presso il medesimo centro, viene rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta di asilo;
ritenuto pertanto opportuno che tali incongruità presenti nell'articolato vadano riviste, prevedendo che il richiedente asilo, ad eccezione di colui che sia stato già destinatario di un provvedimento di espulsione che risulta quindi sospeso nelle more del procedimento, abbia diritto a ricevere un permesso di soggiorno per richiesta di asilo dal momento della presentazione della domanda, valido per tutto il tempo in cui è pendente l'esame dell'istanza, in via amministrativa nonché in sede di tutela giurisdizionale;


Pag. 51


ritenuto, quindi, necessario che le disposizioni dello schema in materia di accoglienza vengano riconsiderate al fine di assicurare un utilizzo delle diverse strutture solo come luoghi di primo soccorso in caso di afflussi concentrati e che, una volta terminata la fase del soccorso e della identificazione di polizia, i richiedenti asilo siano inviati in strutture di ospitalità civili, ordinarie, gestite dai comuni e dalle associazioni, operando in tal modo, come la stessa «Commissione De Mistura» sottolinea, un più elevato grado di controllo, evitando le grandi concentrazioni in poche aree e garantendo un risparmio della spesa pubblica;
osservato, con riferimento ai profili della tutela giurisdizionale, che la scelta operata in sede di predisposizione dello schema da parte del Governo assicura che la presentazione di un ricorso in sede giurisdizionale abbia effetto sospensivo sull'esecuzione dei provvedimenti sull'allontanamento dello straniero, fino a decisione di merito di primo grado;
ritenuta questa un'importantissima evoluzione, che evidenzia la sensibilità dimostrata dal Governo sulla materia, venendosi così a riconoscere ciò che la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo ha costantemente ricordato, ovvero che la tutela giurisdizionale nella materia dell'asilo deve potere essere pienamente effettiva, nel rispetto dell'articolo 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo;
considerato che il rispetto del principio di effettività significa che lo straniero che chiede l'accertamento del diritto soggettivo all'asilo non possa essere rinviato nel paese di presunta persecuzione prima che l'intero procedimento di riconoscimento del diritto d'asilo venga concluso con esito negativo;
ritenuto al riguardo che il criterio prescelto per individuare la competenza territoriale del giudice ordinario dovrebbe conformarsi al principio, previsto dall'articolo 39 della direttiva, dell'obbligo dello Stato di assicurare al richiedente il diritto ad un ricorso efficace;
osservato che il testo dello schema è volto ad incardinare la competenza dinanzi al tribunale che ha sede nel capoluogo di distretto di corte d'appello in cui ha sede la commissione territoriale che ha pronunciato il provvedimento, configgendo tuttavia con il principio del diritto ad un ricorso efficace;
ritenuto che, in proposito, si debba dare attuazione ad un diritto soggettivo dello straniero o dell'apolide e non alle esigenze organizzative dell'amministrazione che ha adottato il provvedimento impugnato;
ritenuto che, per tale ragione, il giudice dovrebbe essere individuato nel luogo più possibile vicino a quello in cui lo straniero o l'apolide si trova, cioè nel luogo in cui allo straniero è consegnata la decisione impugnata, pur essendo ragionevole mantenerlo presso il tribunale del capoluogo del distretto della corte d'appello, per esigenze organizzative degli uffici giudiziari connesse anche all'esigenza di reperimento di traduttori ed interpreti;
osservato sul punto che, per la medesima necessità di assicurare allo straniero un ricorso efficace, il termine di quindici giorni, a pena di inammissibilità, per proporre ricorso andrebbe modificato prevedendo un termine non inferiore almeno a trenta giorni;
valutato, infatti, che la previsione del termine di quindici giorni di cui all'articolo 35, comma 1, dello schema non sembra tenere nella dovuta attenzione fattori che possono avere un grande peso sull'effettività dell'accesso dello straniero alla tutela giurisdizionale, quali la mancanza di padronanza della lingua, la non conoscenza del territorio italiano, la possibile lontananza del tribunale competente, la necessità di reperire in tempi brevissimi un legale di fiducia, la brevità del tempo a disposizione per valutare gli elementi da porre a fondamento dell'azione giurisdizionale, la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio;
giudicato pertanto di primaria importanza prevedere un termine più ampio,


Pag. 52

pur se ragionevolmente breve poiché, diversamente, si verrebbe ad inficiare gravemente l'esercizio del diritto di difesa da parte del richiedente asilo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
a) all'articolo 12, comma 4, si preveda che al richiedente, che non si presenti al colloquio previsto dal medesimo articolo senza aver chiesto un rinvio, sia comunque garantita una seconda convocazione al fine della riattivazione della procedura;
b) all'articolo 16 sia previsto che il richiedente asilo debba essere sempre ammesso al gratuito patrocinio, sia che goda di un permesso di soggiorno sia che ne sia privo nonché che, in deroga a ciò che prevede l'articolo 79, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio, ogni richiedente asilo non debba richiedere alcuna attestazione consolare di eventuali redditi prodotti all'estero, dei quali non si deve tenere conto, e sia tenuto soltanto ad esibire autocertificazione degli eventuali redditi percepiti in Italia;
c) all'articolo 20 sia stabilito che il richiedente asilo, ad eccezione di colui che sia stato già destinatario di un provvedimento di espulsione che risulta quindi sospeso nelle more del procedimento, abbia diritto a ricevere un permesso di soggiorno per richiesta di asilo dal momento della presentazione della domanda, valido per tutto il tempo in cui è pendente l'esame dell'istanza, in sede amministrativa e giurisdizionale;
d) all'articolo 20, comma 2, sia soppressa la lettera a), nella parte in cui prevede che il richiedente sia ospitato in un centro di accoglienza richiedenti asilo nel caso in cui sia necessario verificare o determinare la sua nazionalità o identità ove lo stesso non sia in possesso di documenti di viaggio o di identità;
e) all'articolo 35, sia previsto che il giudice competente venga individuato nel tribunale del capoluogo del distretto della corte d'appello che abbia competenza rispetto al luogo in cui allo straniero è consegnata la decisione impugnata o al luogo in cui lo straniero si trova al momento della presentazione della domanda;

e con le seguenti osservazioni:
a) agli articoli 4 e 5 dello schema di decreto legislativo sia previsto che le commissioni giudicanti abbiano caratteri di autonomia e di indipendenza e che, tra i membri di ognuna di esse, venga inserito almeno un qualificato esperto in materia di diritto degli stranieri, di rifugiati e di diritto di asilo, selezionato in modo indipendente, eventualmente mediante designazione da parte del Consiglio universitario nazionale tra i docenti o ricercatori di ruolo o designazione da parte del Consiglio nazionale forense tra gli avvocati;
b) all'articolo 4, comma 6, siano previste dotazioni aggiuntive all'organico esistente per le attività di supporto delle commissioni;
c) all'articolo 6, comma 1, sia specificato che la domanda possa essere presentata in qualsiasi forma;
d) con riferimento alla materia dell'accoglienza, di cui agli articoli 20, 21 e 22, sia assicurato un utilizzo delle diverse strutture solo come luoghi di primo soccorso in caso di afflussi concentrati, ed una volta terminata la fase del soccorso e della identificazione di polizia, sia previsto che i richiedenti asilo vengano inviati in strutture di ospitalità civili, ordinarie, gestite dai comuni e dalle associazioni;
e) si valuti l'opportunità di sopprimere all'articolo 20, comma 2, la lettera a) nella parte in cui prevede che il richiedente sia ospitato in un centro di accoglienza richiedenti asilo nel caso in cui al


Pag. 53

suo arrivo nel territorio dello Stato abbia presentato documenti risultati falsi o contraffatti, nonché le lettere b) e c);
f) all'articolo 29, comma 1, lettera a), sia precisato che il caso di inammissibilità è limitato alla fattispecie in cui il richiedente, al momento della valutazione della domanda, possa ancora avvalersi di una effettiva protezione;
g) si sopprima l'inciso contenuto nell'articolo 32, comma 3, volto a limitare la possibilità di richiedere il permesso di soggiorno per motivi umanitari, in quanto le fattispecie di esclusione richiamate rendono di fatto impossibile l'attribuzione del permesso stesso;
h) con riferimento all'articolo 38, si valuti l'opportunità di ridurre i tempi di emanazione del regolamento di attuazione del decreto legislativo;
i) al medesimo articolo 35, comma l, sia previsto un termine per il ricorso giurisdizionale non inferiore a trenta giorni.


Pag. 54

ALLEGATO 3

Schema di regolamento recante organizzazione del Ministero delle infrastrutture (Atto n. 164).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La I Commissione,
esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter, lo schema di regolamento recante organizzazione del Ministero delle infrastrutture (atto n. 164);
visto il parere espresso dal Consiglio di Stato;
visti i rilievi formulati dalla V Commissione Bilancio,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

come raccomandato dalla V Commissione bilancio nei rilievi da essa formulati, sullo schema di regolamento in esame, nella seduta dell'11 ottobre 2007:
a) all'articolo 6, dopo il comma 7, sia aggiunto il seguente: «7-bis. Ai componenti del Comitato di cui al comma 4 non sono corrisposti indennità, emolumenti o rimborsi spese»;
b) al medesimo articolo 6, comma 9, le parole «senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato» siano sostituite con le seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato»;
c) all'articolo 11, il comma 1 sia sostituito con il seguente: «1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».


Pag. 55

ALLEGATO 4

Schema di regolamento recante modifiche al regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro degli affari esteri, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233 (Atto n. 172).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La I Commissione,
esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter del regolamento lo schema di regolamento recante modifiche al regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro degli affari esteri, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233 (atto n. 172);
visto il parere espresso dal Consiglio di Stato;
preso atto che la V Commissione Bilancio ha valutato favorevolmente lo schema in esame,
valutati i rilievi formulati dalla III Commissione Affari esteri,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

come segnalato dalla III Commissione affari esteri nei rilievi da essa deliberati sullo schema di regolamento in esame nella seduta dell'11 ottobre 2007, valuti il Governo l'opportunità di:
1) con riferimento alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 1), limitare allo stretto indispensabile la previsione del distacco, a supporto dell'Ufficio legislativo, di magistrati ordinari, militari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato;
2) ridurre in futuro il limite massimo del personale delle segreterie dei viceministri e dei sottosegretari di Stato.


Pag. 56

ALLEGATO 5

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea, con Allegato, fatto a Roma il 16 febbraio 2007 (C. 3020 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri,
esaminato il disegno di legge C. 3020 Governo, riguardante la Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea, con Allegato, fatto a Roma il 16 febbraio 2007;
rilevato che le disposizioni recate dal disegno di legge sono riconducibili alla materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», che la lettera a) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.


Pag. 57

ALLEGATO 6

Celebrazioni Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (nuovo testo C. 2581 Giulietti).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 2581, recante «Iniziative e manifestazioni per la celebrazione del sessantesimo anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo», quale risulta dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;
considerato che la proposta di legge, in quanto volta alla celebrazione e alla massima implementazione di uno strumento fondamentale di diritto internazionale generale, appare riconducibile alla potestà legislativa esclusiva attribuita allo Stato in materia di «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera a), della Costituzione;
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.


Pag. 58

ALLEGATO 7

Abrogazione dell'equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia (C. 28-522-1620-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri,
esaminato il testo della proposta di legge C. 28-522-1620-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato, recante «Abrogazione dell'equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia e disposizioni relative al conseguimento della laurea in fisioterapia da parte di studenti e laureati in scienze motorie»;
richiamato il parere espresso da questo Comitato in data 7 febbraio 2007;
considerato che le modifiche approvate dal Senato non incidono su profili di competenza della Commissione;
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.