II Commissione - Giovedì 18 ottobre 2007


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ALLEGATO

Disposizioni in materia di condizioni e modalità per l'accesso al Fondo di solidarietà per gli acquirenti di immobili da costruire.
C. 1771 Maran e C. 1919 Bernardo.

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

All'articolo 1 premettere il seguente:

Art. 01.

Sostituire l'articolo 2 comma 1 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 con il seguente:
«All'atto della stipula di un contratto che abbia come finalità il trasferimento non immediato della proprietà o di altro diritto reale di godimento su di un immobile da costruire o di un atto avente le medesime finalità, ovvero in un momento precedente e comunque a fronte di ciascun pagamento ricevuto il costruttore è obbligato, a pena di nullità del contratto che può essere fatta valere unicamente dall'acquirente, a procurare il rilascio ed a consegnare all'acquirente una fidejussione, anche secondo quanto previsto dall'articolo 1938 del codice civile, di importo corrispondente alle somma e al valore di ogni altro eventuale corrispettivo che il costruttore ha riscosso e, secondo i termini e le modalità stabilite nel contratto, deve ancora riscuotere dall'acquirente prima del trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento. Restano comunque esclusi le somme per le quali è pattuito che debbano essere erogate da un soggetto mutuante, nonché i contributi pubblici già assistiti da autonoma garanzia».
01. 03.Stradella.

All'articolo 1 premettere il seguente:

Art. 01.

Alla lettera c) dell'articolo 3 della legge 2 agosto 2004 è aggiunta la seguente frase: «in alternativa il costruttore deve procurare il rilascio e provvedere alla consegna all'acquirente di una fideiussione contestualmente ad ogni singolo pagamento ricevuto prima della stipula dell'atto di compravendita o dell'atto definitivo di assegnazione».
01. 01.Stradella.

All'articolo 1 premettere il seguente:

Art. 01.

All'articolo 4 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 sono aggiunti i seguenti commi 2 e 3:
2. La polizza assicurativa dovrà garantire l'indennizzo dei danni materiali e diretti, compresi i danni a terzi, all'immobile assicurato da rovina totale o parziale o da gravi difetti costruttivi delle opere, purché detti eventi siano derivati, come previsto dall'articolo 1669 del codice civile da un accidentale vizio del suolo o per difetto di costruzione e abbiano colpito parti strutturali dell'immobile destinato per propria natura a lunga durata quali murature portanti, pilastri, travi, solai, rampe di scale, solette a sbalzo e quant'altro di simile. A massimale di risarcimento dei danni a terzi, esclusi comunque coloro i quali risiedono nell'immobile o vi esercitano un'attività, è pari al cinquanta per cento del costo di costruzione dell'immobile assicurato e comunque non inferiore


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a cinquecentomila euro e non superiore a due milioni e cinquecentomila euro.
3. La polizza di cui al presente articolo non è dovuta nel caso di ampliamenti degli edifici esistenti nonché di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con eccezione degli interventi di demolizione e ricostruzione.
01. 02.Stradella.

ART. 3.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

1. La domanda di accesso alle prestazioni del Fondo previsto dal decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. 1.Il relatore.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Garanzie fideiussorie e assicurative).

1. All'articolo 3, comma 1, della legge 2 agosto 2004, n. 210, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
c) prevedere l'obbligo del costruttore di procurare il rilascio e di provvedere alla consegna, prima della stipula del contratto preliminare d'acquisto o dell'atto equipollente ai sensi dell'articolo 2, di fideiussione di importo pari alla somma e al valore di ogni altro corrispettivo che, secondo i termini e le modalità stabilite nel contratto, riscuote dall'acquirente prima della stipula del contratto definitivo di compravendita o dell'atto definitivo di assegnazione, comunque escluse le somme che è pattuito debbano essere erogate da un eventuale soggetto mutuante; prevedere, inoltre, adeguate sanzioni, anche di natura contravvenzionale, in caso di omissione.
3. 01.Piro.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

1. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo l'articolo 25-septies aggiungere il seguente:
Art. 25-octies. - (Omessa prestazione di fideiussione o assicurazione prevista dal decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122) - 1. In relazione alle contravvenzioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, si applica la sanzione pecuniaria da cento a centoventi quote.
2. Nel caso di condanna per una delle contravvenzioni di cui al comma 1, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a mesi sei.
3. 02.Piro.

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

Art. 3-bis.

1. Al decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, dopo l'articolo 18 è aggiunto il seguente:

«Art. 19.
(Sanzioni).

1. Il costruttore che ometta di consegnare all'acquirente la fideiussione prevista dagli articoli 2 e 3 del presente decreto è punito con l'arresto sino a mesi 2 e con la multa sino ad euro 1.000.
2. Alla stessa pena è soggetto il costruttore che ometta di consegnare all'acquirente la polizza assicurativa indennitaria decennale di cui all'articolo 4».
3. 03.Piro.


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Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

1. All'articolo 2, del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, il comma 1 è sostituito dai seguenti:
«1. All'atto della stipula di un contratto che abbia come finalità il trasferimento non immediato della proprietà o di altro diritto reale di godimento su un immobile da costruire o di un atto avente le medesime finalità, ovvero in un momento precedente, il costruttore è obbligato, a pena di nullità del contratto, che può essere fatta valere solo dall'acquirente, a procurare il rilascio ed a consegnare all'acquirente una fideiussione, anche secondo quanto previsto dall'articolo 1938 del codice civile, di importo corrispondente alla somma e al valore che, secondo i termini e le modalità stabiliti nel contratto, riscuote dall'acquirente prima del trasferimento della proprietà o di ogni altro diritto reale di godimento.
Restano comunque escluse le somme per le quali è pattuito che debbano essere erogate da un soggetto mutuante, nonché i contributi pubblici già assistiti da autonoma garanzia».
3. 04.Piro.