XII Commissione - Giovedì 18 ottobre 2007


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ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici.
Nuovo testo unificato C. 73 Volontè e abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,
esaminato, per le parti competenza, il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 73 Volontè e abbinate recante «Disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici», quale risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione;
preso atto positivamente che le abbinate proposte di legge recano modifiche in senso migliorativo alle norme contenute nel capo III della legge 3 dicembre 1999, n. 493 che, nel quadro di un esplicito riconoscimento del principio del valore sociale del lavoro effettuato all'interno delle famiglie, ha introdotto l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in ambito domestico;
rilevato che il fenomeno degli infortuni domestici ha assunto dimensioni allarmanti e che il gruppo sociale più colpito da questa tipologia di evento è rappresentato dalle casalinghe;
considerato il valore sociale del provvedimento medesimo che estende la platea degli aventi diritto ai benefici previsti dalla copertura assicurativa;
auspicando che all'articolo 3 si valuti l'opportunità di elevare ulteriormente il limite di reddito lordo annuo al si sotto del quale il premio assicurativo è a carico dello Stato prendendo come riferimento la soglia di povertà;
ritenuta l'opportunità di modificare la norma di copertura finanziaria poiché la materia trattata è di carattere prevalentemente previdenziale,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
all'articolo 5, si preveda che l'onere recato dal provvedimento sia interamente a carico del Ministero dell'economia e delle finanze e non del Ministero della solidarietà sociale.


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ALLEGATO 2

Disposizioni per l'accesso alla psicoterapia. C. 439 Cancrini, C. 1856 Di Virgilio e C. 2486 Giulio Conti e Meloni

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 1. - 1. Il Servizio Sanitario Nazionale assicura ai cittadini l'accesso ai trattamenti psicoterapeutici, nei casi in cui questi risultino utili per la salvaguardia della salute intesa come il raggiungimento del pieno benessere fisico, psicologico e sociale della persona.
1. 2.Giulio Conti.

Al comma 1, sostituire le parole: nei casi in cui questi risultino utili per la salvaguardia della salute con le seguenti: previsti nei LEA ai sensi dei decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001 e successive modificazioni.
1. 1.Poretti.

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: Questa attività nella sua modalità di base è compito essenziale del pubblico servizio di salute mentale e dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
2. L'intervento psicoterapico non può essere esaurito nel pur importante rapporto terapeuta-paziente, ma per la sua valorizzazione e la sua efficacia richiede di essere collocato nel preciso contesto del DSM e dei rapporti che esso detiene con il resto della società.
1. 3.Caruso.

ART. 2.

All'inizio dell'articolo 2 premettere il seguente comma:
01. I piani sanitari nazionali e regionali, nonché i progetti obiettivo per la tutela della salute mentale stabiliscono il personale e le strutture tramite i quali possa essere realizzato in tutti i dipartimenti di salute mentale quanto previsto nell'articolo 1. Gli altri dipartimenti e le altre strutture delle A-USL e delle aziende ospedaliere nelle quali può manifestarsi la necessità di trattamento psicoterapeutico fanno riferimento al dipartimento di salute mentale.
2. 4.Caruso.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Le richieste di accesso ai servizi di psicoterapia, in base ad una diagnosi clinica e a valutazione effettuata da un medico, sono presentate dai servizi sociali o sanitari pubblici o accreditati o dal cittadino e sono indirizzate ai dipartimenti di salute mentale, ai servizi per le tossicodipendenze, ai servizi materno-infantili e agli altri dipartimenti delle Aziende sanitarie locali che hanno autonomia di spesa.
2. 5.Zanotti, Trupia.

Al comma 1, dopo le parole: ai servizi di psicoterapia aggiungere le seguenti: si effettuano


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sulla base di una diagnosi svolta da un medico e sono.
2. 6.Giulio Conti.

Al comma 1, sostituire le parole: presentate dal cittadino con le seguenti: sono inoltrate dal medico di medicina generale.
2. 7.Poretti.

Al comma 1, sopprimere le parole: dal cittadino o, in sua vece,.
2. 1.Astore.

Al comma 1, sopprimere le parole: sono indirizzate.
2. 8.Poretti.

Al comma 1, dopo le parole: Aziende sanitarie locali aggiungere le seguenti: e delle Aziende ospedaliere.
2. 9.Poretti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dispongono di personale idoneo alla diagnosi e valutazione.
2. 10.Poretti.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il servizio o il dipartimento a cui perviene la richiesta di cui al comma 1 provvede alla formulazione di una diagnosi specialistica e di una valutazione di idoneità al trattamento. Il Servizio o il dipartimento fornisce altresì le indicazioni necessarie a definire il progetto terapeutico, il numero e i tempi delle sedute della terapia, la cui durata non può superare i 24 mesi.
2. 31.Il relatore.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il servizio o il dipartimento a cui perviene la richiesta di cui al comma 1 provvede alla formulazione di una diagnosi funzionale e di una valutazione delle motivazioni per l'accesso al trattamento psicoterapeutico. La diagnosi e la valutazione sono effettuate da un medico specialista in psichiatria, in neuropsichiatria infantile o in psicologia clinica. Il progetto terapeutico è definito dallo psicoterapeuta convenzionato in accordo con il paziente e non può prevedere una durata superiore ai 24 mesi.
2. 21.Giulio Conti.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il servizio o il dipartimento a cui perviene la richiesta di cui al comma 1 provvede alla conferma della diagnosi clinica per una valutazione di idoneità al trattamento; la diagnosi clinica e la valutazione sono effettuate da un medico psicoterapeuta. Gli psicoterapeutici medici e psicologi, laddove sulla base della diagnosi clinica emerga la necessità di individuare percorsi terapeutici idonei, sottopongono al paziente l'opzione di intervento psicoterapeutico. In tal senso forniscono le indicazioni necessarie a definire il progetto terapeutico, l'obiettivo clinico, il numero e i tempi delle sedute della terapia la cui durata non può superare i 24 mesi.
2. 22.Zanotti, Trupia.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: diagnosi specialistica aggiungere le seguenti: psichiatrica effettuata da un medico specialista in psichiatria o in neuropsichiatria infantile o in psicologia clinica.
2. 12.Di Virgilio, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Moroni, Palumbo.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: al trattamento con le seguenti: del trattamento.
2. 11.Poretti.


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Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: diagnosi e la valutazione sono effettuate con le seguenti: La valutazione è effettuata.
2. 3.Di Virgilio, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Moroni, Palumbo.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: o da uno psicologo specializzato in psicoterapia o in psicologia clinica.
*2. 2.Lucchese.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: o da uno psicologo specializzato in psicoterapia o in psicologia clinica.
*2. 20.Giulio Conti.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: o da uno psicologo fino alla fine del comma con le seguenti: Il progetto terapeutico è definito dallo psicoterapeuta convenzionato in accordo con il paziente e non può prevedere una durata superiore a 24 mesi.
2. 19.Giulio Conti.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: a definire il progetto terapeutico, aggiungere le seguenti: e se appropriato.
2. 13.Poretti.

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: La terapia, se necessaria, può essere ripresa, dopo che siano trascorsi almeno 6 mesi, secondo le modalità di accesso previste al presente articolo 2.
2. 18.Astore.

Sopprimere il comma 3.
2. 14.Poretti.

Al comma 3, dopo le parole: ai fini della diagnosi aggiungere le seguenti: di esclusiva competenza medica.
2. 25.Giulio Conti.

Al comma 3 sopprimere la parola: psicologico.
2. 23.Zanotti, Trupia.

Al comma 3, dopo le parole: disturbo psicologico aggiungere le seguenti: classificate secondo le indicazioni del Ministero della salute nell'International Classification of Diseases 9TH Revision.
2. 15. Di Virgilio, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci, Crimi, Gardini, Mazzarachio, Moroni, Palumbo.

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: validate in base al metodo delle evidenze cliniche che abbiano una tradizione storica consolidata e riconosciuta dalla comunità scientifica.
2. 16. Di Virgilio, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci, Crimi, Gardini, Mazzarachio, Moroni, Palumbo.

Al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: per le quali siano state escluse cause organiche.
2. 24.Zanotti, Trupia.

Al comma 4, dopo le parole: le richieste aggiungere le seguenti: in seguito a diagnosi di esclusiva competenza medica.
2. 28.Giulio Conti.


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Al comma 4, sostituire le parole: rapidamente e direttamente le richieste con le seguenti: direttamente le richieste entro il termine di 30 giorni.
2. 29.Astore.

Al comma 4 dopo la parola: rapidamente sostituire la parola: e con la parola: o.
2. 26.Zanotti, Trupia.

ART. 2.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: in percentuale non superiore al 50 per cento dei trattamenti psicoterapeutici effettuati presso i presidi della ASL.
2. 27.Caruso.

Al comma 5, dopo le parole: sono a carico inserire le seguenti: del bilancio della ASL e sono ricompresi nei budget.
2. 30.Astore.

Al comma 5, sostituire le parole: del dipartimento di salute mentale o del servizio sanitario o sociosanitario con le seguenti: della macrostruttura (distrettuale o dipartimentale) del Servizio Pubblico.
2. 17.Poretti.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Istituzione dell'Albo degli psicoterapeuti).

Dopo l'articolo 5 della legge 18 febbraio 1989, n 56, aggiungere i seguenti:
«Art. 5-bis. - (Istituzione dell'Albo degli psicoterapeuti) - 1. È istituito l'albo degli psicoterapeuti.
2. Gli iscritti all'albo sono soggetti alla disciplina dell'articolo 622 del codice penale.
Art. 5-ter. - (Istituzione dell'Ordine degli psicoterapeuti). - 1. Gli iscritti all'albo costituiscono l'ordine degli psicoterapeuti. Esso è strutturato a livello regionale e, limitatamente alle province di Trento e di Bolzano, a livello provinciale.
2. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della salute e della pubblica istruzione, stabilisce con proprio decreto, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità e i termini relativi all'istituzione dell'Ordine e alla gestione dell'Albo».

Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono a carico degli iscritti.
2. 01. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

ART. 3.

Sopprimerlo.
3. 1.Giulio Conti.

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:
1. Sono abilitati alla esecuzione dei trattamenti psicoterapeutici di cui all'articolo 2 i professionisti in possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione all'Ordine degli psicologi o all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri;
b) annotazione, negli albi professionali degli psicologi o dei medici chirurghi e degli odontoiatri, dell'abilitazione all'esercizio dell'attività psicoterapeutica riconosciuta ai sensi degli articoli 3 e 35 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e successive modificazioni.
3. 3.Poretti.


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Al comma 1, sostituire la parola: abilitati con le seguenti: disponibili e aventi titoli.
3. 2.Astore.

Al comma 1 sostituire la parola: abilitati con la parola: convenzionati.
* 3. 7.Zanotti, Trupia.

Al comma 1, sostituire la parola: abilitati con la parola: convenzionati.
* 3. 5.Giulio Conti.

Al comma 2, sostituire le parole: i professionisti con le seguenti: i medici-chirurghi specialisti in pediatria, in neuropsichiatria infantile o in psicologia clinica e gli psicologici specializzati in psicoterapia o in psicologia clinica.
3. 8. Lucchese.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: riconosciuta ai sensi degli con le seguenti: di cui agli.
3. 9. Lucchese.

Al comma 2, sopprimere la lettera c).
3. 6. Lucchese.

Al comma 2, sostituire le parole: che abbiano subito con le seguenti: vittime di.
3. 10. Poretti.

Al comma 4, sopprimere le parole da: Negli elenchi fino a: professionisti iscritti.
3. 11. Lucchese.

Nella rubrica, sostituire la parola: abilitati con la seguente: convenzionati.
3. 4. Zanotti, Trupia.

ART. 4.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Le attività psicoterapeutiche sono sottoposte a supervisioni cliniche, individuali o di gruppo, effettuate da professionisti psicoterapeuti che possiedano comprovata esperienza in ambiti clinici specifici, che abbiano conseguito da almeno cinque anni i requisiti per l'iscrizione come psicoterapeuti negli albi professionali degli psicologi o nell'elenco appositamente istituito dagli ordini regionali e provinciali degli psicologi e dei medici chirurghi, e sono considerate ai fini dell'attribuzione del punteggio per l'educazione continua in medicina (ECM) per i professionisti abilitati alla esecuzione dei trattamenti psicoterapeutici.
4. 1. Poretti.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: purché comprovate da apposita certificazione recante tempi, modi e costi sostenuti.
4. 2. Poretti.

ART. 5.

Sopprimere il comma 3.
5. 1. Lucchese.

Al comma 3, dopo le parole: essere rilasciate aggiungere le seguenti: esclusivamente da medici professionisti dipendenti dal Servizio sanitario nazionale o da medici libero-professionisti.
5. 2. Giulio Conti.


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Al comma 3 dopo le parole: rilasciate, oltre che dai aggiungere la seguente: medici.
5. 3. Zanotti, Trupia.

Al comma 3 dopo le parole: nazionale, anche dai aggiungere la seguente: medici.
5. 4. Zanotti, Trupia.

Al comma 3 sostituire le parole: dagli psicoterapeuti convenzionati con le seguenti: dai professionisti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 comma 2.
5. 5. Il relatore.

ART. 6.

Al comma 1, sostituire la parola: soggetti con le seguenti: Servizi Pubblici.
6. 1. Poretti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: ed autorizzato la relativa spesa.
6. 2. Poretti.

Al comma 2, sopprimere le parole: sanitario o sociosanitario.
6. 3.Poretti.

Al comma 2, sostituire la parola: semestrali con la seguente: trimestrali.
6. 4.Poretti.

Sopprimere il comma 4.
6. 5.Poretti.

ART. 7.

Al comma 1, sostituire le parole: I presidi delle ASL, i servizi sociali e psicosociali delle pubbliche amministrazioni con le seguenti: I servizi pubblici.
7. 1.Poretti.

Al comma 1, sopprimere le parole: o, nei casi in cui il sistema di accreditamento non sia attivo, convenzionate,.
7. 5.Caruso

Al comma 1, dopo la parola: provvedano aggiungere le seguenti: a titolo completamente gratuito.
7. 6.Giulio Conti.

Al comma 1, sostituire le parole: delle relative disponibilità di bilancio con le seguenti: delle loro possibilità.
7. 7.Il Relatore.

Al comma 1, dopo le parole: all'organizzazione dei tirocini aggiungere la seguente: gratuiti.
7. 4.Zanotti, Trupia.

Al comma 1, sostituire le parole: oraria minima dei corsi con le seguenti: dei tirocini.
7. 8.Il Relatore.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: aventi competenze in psicoterapia.
7. 2.Poretti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: purché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1.
7. 3.Poretti.

ART. 8.

Sopprimerlo.
8. 2. Di Virgilio, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Moroni, Palumbo.


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Al comma 1, dopo le parole: l'accesso al SSN aggiungere le seguenti: nel ruolo dirigenziale di I livello.
8. 1.Lucchese.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
* 8. 3. Di Virgilio, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Moroni, Palumbo.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
* 8. 4.Lucchese.

ART. 9.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. Alla copertura dei maggiori oneri di competenza pubblica derivanti dall'attuazione dell'articolo 5, valutati, a decorrere dall'anno 2007, in 250 milioni di euro annui, si provvede mediante proporzionale aumento dell'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, tale da assicurare un maggiore gettito complessivo pari a 75 milioni di euro annui, mediante proporzionale aumento della tassa sull'alcol e sulle bevande alcoliche previste dall'allegato I al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, tale da assicurare un maggiore gettito complessivo pari a 75 milioni di euro annui, nonché mediante utilizzo di una quota dei proventi delle lotterie nazionali pari a 100 milioni di euro annui.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
9. 1.Giulio Conti.

Al comma 1, dopo la parola: ASL aggiungere le seguenti: e delle aziende ospedaliere.
9. 2.Poretti.


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ALLEGATO 3

5-01587 Zanotti e Trupia: Recenti modifiche nella composizione del Comitato Nazionale di Bioetica.

TESTO DELLA RISPOSTA

Il CNB è stato rinnovato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 dicembre 2006. È stato chiamato a presiederlo il presidente emerito della Corte costituzionale prof. Francesco Paolo Casavola, a cui sono stati affiancati tre vicepresidenti (i professori Cinzia Caporale, Elena Cattaneo e Luca Marini).
È un dato di fatto che, malgrado l'alto profilo intellettuale e di personalità di ciascuno di essi, in questi primi mesi non è stato possibile assicurare un soddisfacente livello di collegialità all'Ufficio di presidenza, per la conflittualità a volte anche molto vivace che si è manifestata in diverse occasioni tra i Vicepresidenti, anche durante le sedute plenarie. Tanto da provocare persino il formale intervento del Presidente, con una specifica circolare, in data 30 maggio 2007, per stigmatizzare eventi verificatisi in occasione della seduta plenaria del 25 maggio, che avevano turbato il regolare svolgimento delle votazioni. Di ciò ha sofferto l'intero CNB, che ha finito con l'apparire sempre più un luogo di scontro e non di dialogo e confronto, malgrado ogni sforzo del Presidente, che ha più volte richiamato la natura propria dei CNB, quale organo della Presidenza dei Consiglio, chiamato a formulare pareri ed indicare soluzioni su questioni molto delicate, attraverso gli approfondimenti necessari ed il confronto delle valutazioni, e non di rappresentanza politica. Proprio allo scopo di ottenere «un più funzionale assetto dell'Ufficio di presidenza», ha dunque preso corpo l'ipotesi di modificare la composizione dell'ufficio di presidenza e con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 ottobre 2007 il PdC su proposta del Presidente del CNB ha proceduto alla nomina di tre nuovi vice presidenti, scelti tra gli attuali componenti del CNB: il professore Lorenzo D'Avack, la professoressa Laura Palazzani ed il rabbino capo dottore Riccardo Di Segni. Anche in questo caso si tratta di esperti di indiscussa competenza e valore, portatori di diverse sensibilità culturali e di diversi orientamenti etici, certamente in grado di offrire un contributo particolarmente qualificato al rilancio dell'azione del Comitato, togliendolo dalla ricordata pericolosa situazione di conflittualità interna ai suoi organi dirigenziali. La soluzione adottata evita di privare il CNB del suo vertice (il che avrebbe causato una paralisi ben più grave del Comitato stesso) e comunque dell'apporto dei professori Caporale, Cattaneo e Marini, che sono stati contestualmente invitati a continuare ad assicurare la loro piena partecipazione ai lavori del CNB nella qualità di componenti.
Si coglie l'occasione per rinnovare piena fiducia al Presidente Casavola, talvolta destinatario di critiche francamente eccessive e di polemiche ingenerose, e per manifestargli viva gratitudine per il suo impegno e per la disponibilità ad assicurare al CNB una guida tanto autorevole e prestigiosa, quanto mai necessaria in questa fase; è vivo auspicio di tutti che il CNB possa rapidamente, nella pluralità delle sensibilità e delle posizioni che lo caratterizzano e lo arricchiscono, recuperare la serenità necessaria per svolgere al meglio la sua delicata attività istituzionale, alla quale, naturalmente, il Governo attribuisce grande valore.