II Commissione - Resoconto di marted́ 23 ottobre 2007


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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 23 ottobre 2007. - Presidenza del presidente Paolo GAMBESCIA. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Luigi Li Gotti.

La seduta comincia alle 11.

Ratifica Convenzione internazionale contro il doping nello sport.
C. 3082 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Carlo LEONI (SDpSE), relatore, illustra il contenuto del provvedimento.


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Rileva quindi che il disegno di legge in esame si compone di quattro articoli: i primi due contengono rispettivamente l'autorizzazione a ratificare la Convenzione internazionale dell'UNESCO contro il doping nello sport del 19 ottobre 2005, e l'ordine di esecuzione della medesima. L'articolo 3 prevede la copertura finanziaria. L'articolo 4, infine, dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
La Convenzione dell'UNESCO contro il doping nello sport è in vigore a livello internazionale dal 1o febbraio 2007: attualmente ne sono Parti sessantasei Stati.
La nuova Convenzione salvaguarda comunque gli strumenti normativi preesistenti e, in particolare, la Convenzione antidoping del Consiglio d'Europa (in vigore per l'Italia dal 1o aprile 1996) ed il Codice mondiale antidoping (il quale tuttavia difetta del requisito della cogenza, poiché la natura sostanzialmente privatistica dell'Agenzia mondiale antidoping, che lo ha redatto, non conferisce al Codice alcuna forza coercitiva reale).
Per quanto invece concerne il quadro normativo nazionale in materia di contrasto al doping, ricorda che la legge di riferimento è la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante la disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping: detta legge istituisce una Commissione interministeriale per la vigilanza e il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive. Prevede inoltre norme di carattere penale sia per chi procura ad altri, ovvero somministra, sia per chi assume farmaci o sostanze dopanti suscettibili di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti. Il decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2003, n. 280, concedendo un contributo all'Agenzia mondiale antidoping, ha di fatto autorizzato l'adesione dell'Italia alla medesima. Infine ricorda che la legge 13 dicembre 1989, n. 401, sugli interventi nel settore del gioco e delle scommesse clandestine, nonché per la tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive, disciplina per l'appunto, all'articolo 1, la frode in competizioni sportive, la cui fattispecie si perfeziona anche con la somministrazione o l'assunzione di sostanze dopanti.
La Convenzione dell'UNESCO contro il doping dello sport si compone di 43 articoli. Ne costituiscono altresì parte integrante due Allegati, il primo dei quali, che contiene l'elenco delle sostanze e delle metodologie proibite, si articola in più livelli, passando dalle proibizioni totali (in gara e fuori), ai divieti nelle sole gare, alle proibizioni limitate soltanto ad alcuni sport e, infine, alle sostanze specifiche (diffusamente presenti nella farmacopea e suscettibili pertanto di determinare una violazione accidentale dei regolamenti antidoping). Il secondo Allegato riguarda gli standard per l'autorizzazione all'uso di determinate sostanze a fini terapeutici.
La Convenzione è infine accompagnata da tre Appendici, che, al contrario dei due Allegati, non ne integrano il testo e, dunque, non creano alcun obbligo vincolante di diritto internazionale per gli Stati Parte: si tratta rispettivamente del Codice mondiale antidoping, degli standard internazionali per i laboratori e degli standard internazionali per i controlli.
Si esaminano quindi le principali disposizioni della Convenzione.
Gli articoli da 1 a 6 concernono il campo d'azione della Convenzione: è previsto in particolare che gli Stati si impegnino ad adottare adeguate misure interne e a livello internazionale, in conformità dei principi del Codice mondiale antidoping.
Gli articoli da 7 a 12 riguardano le misure antidoping da adottare negli ordinamenti interni degli Stati parte: questi ultimi assicurano l'attuazione della Convenzione coordinando la propria azione con le esistenti organizzazioni nazionali antidoping, e le autorità e organizzazioni sportive.
Gli sforzi principali saranno diretti a limitare la disponibilità di sostanze e metodi oggetto di divieto ai sensi della Convenzione, sì da ridurne l'utilizzo da parte degli sportivi, salvo l'eccezione a fini terapeutici. Viene peraltro precisato che


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nessuna misura adottata in base alla Convenzione restringe la disponibilità a fini legittimi di sostanze e metodi il cui uso sia altrimenti vietato o limitato in ambito sportivo. Anche il personale di supporto degli sportivi potrà essere oggetto di sanzioni e penalità.
Altro aspetto della lotta contro il doping è costituito dall'incoraggiamento al circuito di produzione e distribuzione di integratori alimentari a rendere possibile la conoscenza della composizione analitica di tali prodotti.
In base all'articolo 12, gli Stati parte, da un lato, incoraggiano controlli antidoping sul proprio territorio, inclusi i controlli improvvisi e fuori gara; e, dall'altro, facilitano il raggiungimento di intese tra organizzazioni sportive di diversi paesi, al fine di autorizzare squadre di controllo antidoping debitamente accreditate, ma provenienti da altri paesi, ad effettuare controlli sui propri sportivi nazionali.
Le misure di cooperazione internazionale sono disciplinate dagli articoli da 13 a 18, in base ai quali gli Stati parte favoriscono la cooperazione tra le organizzazioni sportive e antidoping dei rispettivi Paesi per la realizzazione degli scopi della Convenzione. Gli articoli da 19 a 23 riguardano le attività di educazione e formazione. Le attività di ricerca sono oggetto degli articoli da 24 a 27. Gli articoli da 28 a 34 riguardano l'attuazione della Convenzione e il relativo monitoraggio. Infine, gli articoli da 35 a 43 contengono le disposizioni finali della Convenzione.
Formula quindi una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica della Carta europea delle lingue regionali e minoritarie.
C. 2705 Governo ed abb.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Carlo LEONI (SDpSE), relatore, illustra il contenuto del provvedimento.
Rileva quindi che il disegno di legge C. 2705, adottato come testo base dalla Commissione di merito, contiene l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione della Carta europea delle lingue regionali e minoritarie, nonché disposizioni sull'entrata in vigore della legge, stabilita per il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Inoltre, l'articolo 3 recepisce il combinato disposto dell'articolo 2, comma 2 e dell'articolo 3, comma 1 della Carta: si tratta in sostanza dell'impegno delle Parti ad applicare almeno 35 paragrafi della Parte III della Carta a ciascuna lingua indicata da ognuna delle Parti al momento della ratifica della Carta medesima. Si precisa, inoltre, che le lingue in questione vanno rinvenute in quelle indicate all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche. L'articolo 4, in attuazione dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera a) della Carta, prevede che nel prossimo contratto di servizio della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo vengano introdotte misure per la diffusione di programmi nelle lingue regionali e minoritarie di cui al citato articolo 3.
La Carta europea delle lingue regionali e minoritarie consta di un Preambolo e di 23 articoli.
Nel Preambolo, il diritto all'uso delle lingue regionali o minoritarie viene inquadrato nell'ambito dei diritti fondamentali garantiti dal Patto internazionale sui diritti civili e politici delle Nazioni Unite e dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali. L'esercizio di tale diritto è considerato un contributo importante per la costruzione di un'Europa democratica.
L'articolo 1 contiene le definizioni sulle quali si fonda la Carta impernia. In particolare, con l'espressione «lingue regionali o minoritarie» si intendono le lingue tradizionalmente parlate nell'ambito del territorio di uno Stato da una minoranza


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di cittadini, con esclusione dei dialetti della lingua ufficiale e delle lingue di origine di eventuali gruppi di immigrati.
In base agli articoli 2 e 3, per ciascuna lingua indicata al momento della ratifica ogni Parte si impegna ad applicare un minimo di trentacinque paragrafi scelti tra le disposizioni della Parte III della Carta, con obbligo di adottarne dieci da quelli facenti parte di un nucleo irrinunciabile, come enunciati agli articoli da 8 a 13.
Gli articoli da 4 a 6 contengono clausole di salvaguardia del diritto internazionale esistente nonché delle eventuali previsioni nazionali già esistenti, negli Stati che diverranno Parti della Carta, in merito alla tutela e allo stato giuridico dei membri delle varie minoranze, nonché obblighi di informazione sui diritti e i doveri sanciti dalla Carta a tutti i destinatari della stessa.
L'articolo 7 - che costituisce l'intera Parte II - concerne gli obiettivi e i principi da perseguire con l'applicazione dell'Accordo: prioritario è il riconoscimento delle lingue regionali o minoritarie quali espressione della ricchezza culturale. Qualora sussista, le Parti si impegnano ad eliminare qualsiasi restrizione volta a scoraggiare il mantenimento e lo sviluppo di una lingua minoritaria o regionale: è viceversa consentita l'adozione di provvedimenti speciali a favore delle lingue regionali o minoritarie.
La Parte III è costituita dagli articoli da 8 a 14 e concerne propriamente le misure che devono favorire la conservazione e lo sviluppo delle lingue regionali e minoritarie.
Per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione Giustizia, segnala l'articolo 9, che contiene gli impegni delle Parti con riguardo agli aspetti giudiziari dell'uso delle lingue regionali o minoritarie, tanto nelle cause penali quanto in quelle civili o amministrative: le facoltà a disposizione delle Parti vanno dalla conduzione dei processi in una delle lingue in oggetto, alla possibilità di produrre in giudizio elementi di prova, atti e documenti redatti in una di esse, fino a consentire a chi compaia nel giudizio quale parte in causa di esprimersi un una lingua regionale o minoritaria (senza perciò dovere sopportare ulteriori spese). Inoltre, le Parti si impegnano a non negare la validità di atti giuridici redatti nello Stato per il solo fatto di essere formulati in una lingua regionale o minoritaria, oppure a non negare per lo stesso motivo la validità, tra le Parti, di atti giuridici; le Parti si impegnano altresì a rendere accessibili, nelle lingue regionali o minoritarie, i testi legislativi nazionali più importanti e quelli che riguardano i locutori di queste lingue.
La Parte IV si compone degli articoli da 15 a 17 e prevede disposizioni relative all'applicazione della Carta, mentre la Parte V, costituita dagli articoli da 18 a 23, reca le clausole finali del Trattato.
Formula quindi una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2006.
C. 3169 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2007.
C. 3170 Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
(limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 5: Stato di previsione del Ministero della Giustizia.

Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture.
(limitatamente alle parti di competenza).
(Parere alla V Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).

Paolo GAMBESCIA, presidente, in sostituzione del relatore, onorevole Silvia


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Velo, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, illustra il contenuto dei provvedimenti in esame.
Ricorda quindi che il rendiconto generale dello Stato è lo strumento attraverso il quale il Governo, alla chiusura del ciclo di gestione della finanza pubblica (anno finanziario) adempie all'obbligo costituzionale di rendere conto al Parlamento dei risultati della gestione finanziaria.
Per quanto concerne il Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2006 rileva che, sotto il profilo delle entrate, il totale degli accertamenti ammonta a 662.170 milioni di euro, mentre, sotto il profilo delle spese, il totale degli impegni ammonta a 630.714 milioni di euro.
L'articolo 4 espone il risultato della gestione di competenza, pari a un avanzo di 31.456 milioni di euro, derivante dalla differenza tra il totale di tutte le entrate accertate e il totale di tutte le spese impegnate.
L'articolo 5 espone la situazione finanziaria del conto del Tesoro, che evidenzia, al 31 dicembre 2006, un disavanzo di 318.673 milioni di euro, derivante dall'avanzo della gestione di competenza relativo all'esercizio 2006, sommato al disavanzo del conto del Tesoro al 31 dicembre 2005.
Con l'articolo 7 viene proposta la sanatoria per le eccedenze di impegni e di pagamenti risultate in sede di consuntivo. Le eccedenze di spesa sono state complessivamente pari a 4.040 milioni di euro in conto competenza, a 85 milioni di euro in conto residui e a 3.447 milioni di euro in conto cassa.
Per quanto concerne specificamente gli ambiti di competenza della Commissione Giustizia e, segnatamente, il conto consuntivo del Ministero della Giustizia per l'esercizio 2006, si ricorda che lo stato di previsione del Ministero della giustizia di cui alla legge di bilancio per l'anno finanziario 2006 (legge n. 267 del 23 dicembre 2005) recava le seguenti previsioni iniziali (in milioni di euro): per le spese correnti, 7.595,12 (competenza) e 7.701,52 (cassa); per le spese in conto capitale 223,92 (competenza) e 259,90 (cassa); per le spese finali 7.819,04 (competenza) e 7.961,42 (cassa).
Con la legge di assestamento 2006 (legge 27 ottobre 2006, n. 273) le variazioni alla previsione di competenza e alle autorizzazioni di cassa sono state rispettivamente aumentate di 59,16 e 39,60 milioni di euro.
In conseguenza delle variazioni disposte nel corso della gestione, le previsioni definitive risultanti dal rendiconto per il 2006 sono pertanto le seguenti (in milioni di euro): per le spese correnti 7.925,75 (competenza) e 8.063,18 (cassa); per le spese in conto capitale 229,39 (competenza) e 291,31 (cassa); per le spese finali, 8.155, 14 (competenza) e 8.354,49 (cassa).
Rispetto agli stanziamenti definitivi di competenza dell'esercizio finanziario 2005 (7.655,37 milioni) si registra un incremento di circa 499,77 milioni di euro (+6,53 per cento).
L'incidenza percentuale delle risorse per la giustizia sul bilancio dello Stato nel rendiconto 2006 è pari all'1,7 per cento, percentuale superiore rispetto a quella che si è riscontrata nell'esercizio finanziario 2005 (pari all'1,6 per cento).
A fronte di stanziamenti definitivi di competenza per complessivi 8.155,14 milioni di euro, gli impegni ammontano a 8.017,73 milioni di euro.
Sia la massa spendibile (stanziamenti di competenza + residui) sia l'ammontare delle autorizzazioni definitive di cassa registrano nel 2006 un incremento rispetto all'esercizio 2005, assommando rispettivamente a 10.169,91 milioni di euro (contro i 9.693,94 del 2005) e 8.354,49 milioni di euro (7.847,88 nel 2005). Detto incremento sull'esercizio 2005 è pari al 4,9 per cento della massa spendibile e del 6,5 per cento delle autorizzazioni di cassa.
Rispetto al 2005 il coefficiente di realizzazione, risultante dal rapporto tra le due voci, risulta leggermente aumentato (dall'80,9 per cento del 2005 all'82,1 per cento del 2006).
I pagamenti totali, che assommano a 7.702,42 milioni di euro, rappresentano circa il 92,2 per cento delle autorizzazioni


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di cassa; dal rapporto pagamenti/massa spendibile (pari all'attuale 75,7 per cento contro il 76,7 per cento del 2005) si evince una riduzione della capacità di spesa del Ministero della giustizia rispetto all'anno precedente, con riflessi sulla formazione dei residui.
Infatti, i residui totali, che nelle previsioni al 1o gennaio 2006 erano pari a 1.881,42 milioni di euro, al 31 dicembre 2006 ammontano a 1.890,68 milioni di euro. Si registra quindi un leggerissimo aumento dei residui rispetto all'esercizio 2005 (+ 9,26 milioni di euro, pari allo 0,5 per cento).
Con riguardo all'analisi della spesa per centri di responsabilità va osservato che, come ad ogni esercizio, le quote più consistenti delle risorse sono gestite dai centri «Organizzazione giudiziaria», cui sono stati assegnati stanziamenti di competenza per 3.734,81 milioni di euro e «Amministrazione penitenziaria», con uno stanziamento di 2.933,19 milioni di euro
Passando all'esame dell'assestamento di bilancio, ricorda che l'articolo 17 della legge n. 468 del 1978 prevede tale istituto per consentire un aggiornamento, a metà esercizio, degli stanziamenti del bilancio dello Stato, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto al 31 dicembre precedente.
La relazione al disegno di legge di assestamento del bilancio dello Stato per il 2007 evidenzia, sulla base delle previsioni assestate poste a confronto con le previsioni iniziali, un miglioramento del saldo netto da finanziare e degli altri saldi del bilancio.
Il valore del saldo netto da finanziare che si determina sulla base delle previsioni contenute nel disegno di legge di assestamento risulta inferiore al limite massimo stabilito dalla legge finanziaria per il 2007, che lo ha fissato in 29.000 milioni di euro.
In corrispondenza con l'evoluzione del saldo netto da finanziare, le previsioni assestate evidenziano anche un miglioramento, rispetto alle previsioni iniziali, del saldo corrente e del saldo primario. Rispetto alle previsioni iniziali, si registra un miglioramento dell'avanzo primario.
Per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione Giustizia, ricorda che lo stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2007, approvato con la legge 27 dicembre 2006, n. 298, recava previsioni di competenza per un totale di 7.774,18 milioni di euro, di cui 7.461,22 di parte corrente e 312,96 in conto capitale.
Le previsioni relative alle autorizzazioni di cassa ammontavano complessivamente a 8.058,17 milioni di euro, di cui 7.683,64 di parte corrente e 374,53 in conto capitale.
La consistenza presunta dei residui al 1o gennaio 2007 era invece valutata in 1.554,22 milioni di euro di cui 991,44 milioni di euro di parte corrente e 562,78 di parte capitale; conseguentemente la massa spendibile risultava pari a 9.328,4 milioni di euro; il coefficiente di realizzazione risultava circa dell'86,4 per cento.
Tali previsioni iniziali hanno subito variazioni nel corso dell'esercizio sia per l'incidenza di atti amministrativi intervenuti nel periodo gennaio-maggio 2007, che hanno già prodotto i loro effetti sulle poste di bilancio, sia per l'accertamento dell'effettiva consistenza dei residui passivi.
Per quanto concerne le variazioni introdotte per atto amministrativo, le variazioni già introdotte in bilancio, e pertanto non soggette ad approvazione parlamentare, hanno determinato complessivamente un aumento netto di circa 1,56 milioni di euro delle previsioni di competenza e un aumento di 26,11 milioni di euro delle autorizzazioni di cassa (di cui 24,5 milioni di euro per integrazione delle dotazioni di cassa dei capitoli deficitari, stornati dall'apposito Fondo di riserva - cap. 3002 - Min. Economia).
Il disegno di legge di assestamento in esame, per quanto riguarda le parti di competenza del Ministero della giustizia, non ha subito alcuna variazione nel corso dell'esame presso il Senato.
La manovra proposta per lo stato di previsione del Ministero della giustizia


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prevede un aumento netto di circa 40,38 milioni di euro delle previsioni di competenza e un altrettanto netto aumento di circa 183,4 milioni di euro delle autorizzazioni di cassa.
Per quanto riguarda i residui, le modifiche introdotte trovano motivo nella necessità di adeguare i residui presunti a quelli risultanti dal rendiconto del 2006. In sede di accertamento, infatti, si registra un incremento di 336,45 milioni di euro rispetto alla valutazione iniziale (327,86 di parte corrente e 8,59 di conto capitale); il volume dei residui ammonta ora a 1.890,68 milioni di euro, ripartiti tra parte corrente e conto capitale in ragione, rispettivamente, di 1.319,31 e 571,37 milioni di euro.
Le variazioni proposte alle previsioni di competenza dal disegno di legge di assestamento sono correlate alle effettive esigenze di gestione e tengono conto della situazione della finanza pubblica; l'adeguamento delle autorizzazioni di cassa consegue invece all'accertata effettiva consistenza dei residui nonché alla valutazione delle concrete capacità operative dell'Amministrazione.
Pertanto, per effetto sia delle variazioni intervenute sia di quelle proposte con il disegno di legge in esame, le previsioni assestate di competenza per il Ministero della giustizia risultano pari a 7.816,13 milioni di euro, di cui 7.501,59 di parte corrente e 314,54 per il conto capitale.
Le autorizzazioni di cassa ammontano a 8.267,69 milioni di euro, ripartiti fra parte corrente e conto capitale in ragione, rispettivamente, di 7.849,99 e 417,70 milioni di euro.
La massa spendibile assomma a 9.706,81 milioni di euro con un peggioramento del coefficiente di realizzazione che passa dall'86,4 per cento previsto al 1 gennaio 2007 all'85,2 per cento risultante sulla base dell'assestamento.
Per effetto delle variazioni proposte con il disegno di legge in esame, l'incidenza percentuale sul bilancio dello Stato dello stato di previsione della giustizia passa dall'1,7 per cento del rendiconto 2006 all'1,6 per cento del bilancio assestato 2007.
Per quanto riguarda le variazioni più rilevanti proposte con il disegno di legge d'assestamento, che interessano principalmente il dato relativo ai residui, si è ritenuto utile individuarle in relazione ai singoli centri di responsabilità.
Il centro di responsabilità «Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del ministro», registra una notevole riduzione dei residui (-45,91 milioni), che passano da 50,80 milioni di euro a 4,89 milioni di euro.
Tale riduzione (- 48,31 milioni di euro) è prevalentemente dovuta all'intervento sull'U.P.B. 1.2.3.3, capitolo 7020 (Fondo unico da ripartire per investimenti in edilizia penitenziaria e giudiziaria). Tenuto conto anche delle variazioni da atto amministrativo già intervenute, in sintesi si evidenzia che le previsioni di competenza passano da 233,25 a 239,82 milioni di euro; quelle di cassa da 233,90 a 241,04 milioni di euro.
Il disegno di legge di assestamento propone per il centro di responsabilità «Affari di giustizia» un aumento dei residui pari a 98,26 milioni di euro (che porta i residui nelle previsioni assestate 2007 a 545,53 milioni di euro).
Per effetto delle variazioni già intervenute con atto amministrativo e di quelle proposte con l'assestamento, le previsioni di competenza passano da 748,23 a 751,42 milioni di euro e le previsioni di cassa da 958,38 a 1.007 milioni di euro.
Il maggior aumento proposto dal disegno di legge di assestamento riguarda il centro di responsabilità «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»: oltre all'aumento dei residui pari a circa 181,32 milioni di euro (che porta i residui nelle previsioni assestate 2007 a 861,76 milioni di euro), si registra un aumento della competenza di 30,33 milioni di euro, e un aumento delle autorizzazioni di cassa pari a 106,83 milioni di euro. Tale ultima variazione è dovuta per circa la metà (50 milioni di euro) ai contributi ai comuni per le spese degli uffici giudiziari (U.P.B. 3.1.2.2 - cap. 1551).
Tenuto conto delle variazioni da atto amministrativo già intervenute, le previsioni


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di competenza passano da 3.772,16 a 3.713,03 milioni di euro, quelle di cassa da 3.802,04 a 3.819,8 milioni di euro.
Per l'Amministrazione penitenziaria, al di là della registrazione di un aumento dei residui (pari a 96,03 milioni di euro), imputabile ai capitoli relativi al personale, non si segnalano significative variazioni. Per effetto di quelle già intervenute per atto amministrativo e di quelle proposte, le previsioni di competenza passano da 2.868,56 a 2.948,87 milioni di euro e quelle di cassa da 2.900,18 a 3.022,62 milioni di euro.
Infine, anche per quanto riguarda il centro di responsabilità «Giustizia minorile», non si registrano variazioni di particolare rilievo. Ad ogni modo, tenuto conto anche delle variazioni da atto amministrativo già intervenute, le previsioni di competenza passano da 151,97 a 162,97 milioni di euro, quelle di cassa da 163,67 a 177,23 milioni di euro. Infine, va segnalato un ulteriore aumento dei residui (+6,74 milioni di euro) che porta il totale delle previsioni assestate a 50,80 milioni di euro.
Per quanto concerne le previsioni di spesa per l'edilizia giudiziaria, lo stato di previsione del Ministero dell'economia per il 2007 prevede, nell'ambito dell'U.P.B. 4.2.3.15, relativa all'edilizia giudiziaria, spese iniziali per 47 milioni di euro sia in competenza che in cassa; al 31 dicembre 2006 non risultavano residui accertati.
Nessuna variazione delle previsioni iniziali sia di competenza che di cassa è intervenuta a seguito degli atti amministrativi nel periodo gennaio-maggio 2007.
Per l'edilizia giudiziaria, il disegno di legge di assestamento prevede residui per 3,92 milioni di euro ed una notevole riduzione delle previsioni sia di competenza che di cassa per un importo pari a circa 35 milioni di euro. La riduzione è interamente ascrivibile al cap. 7528, in relazione alle erogazioni per l'ammortamento dei mutui concessi agli enti locali da parte della Cassa Depositi e Prestiti.
Di conseguenza, per l'U.P.B. 4.2.3.15 le previsioni assestate 2007 vedono sia le previsioni di competenza che le autorizzazioni di cassa ridursi a 11,93 milioni di euro.
Nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge C. 3170 recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2007 (tabelle n. 2, 5 e 10), è fissato alle ore 10 di domani, mercoledì 24 ottobre. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle vicende relative ai fatti accaduti a Genova nel luglio 2001 in occasione del vertice dei Paesi del G8 e delle manifestazioni del Genoa Social Forum.
Doc. XXII, n. 5 Longhi ed abb.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e rimessione alla Commissione).

Paolo GAMBESCIA, presidente e relatore, illustra il contenuto del documento.
Rileva quindi che il testo in esame è diretto ad istituire una Commissione parlamentare di inchiesta sulle vicende relative ai fatti accaduti a Genova nel luglio 2001 in occasione del vertice G8 e delle manifestazioni del Genoa Social Forum.
Gli scopi della Commissione sono suddivisibili in tre punti. Il primo è quello di ricostruire in maniera puntuale la dinamica degli scontri e gli avvenimenti accaduti a Genova in occasione del vertice dei Paesi del G8 e delle manifestazioni del Genoa Social Forum. Di particolare rilievo è l'obiettivo di accertare se durante i giorni in cui ha avuto luogo il vertice dei Paesi del G8 si sia verificata la sospensione dei diritti fondamentali garantiti a tutti i cittadini dalla Costituzione. Infine, dovrà essere ricostruita la gestione dell'ordine pubblico facendo luce sulla catena di comando e sulle dinamiche innescate che hanno provocato azioni violentemente repressive nei confronti dei manifestanti.
È bene sottolineare che compito della Commissione Giustizia non è verificare la fondatezza dell'oggetto della Commissione d'inchiesta quanto piuttosto valutare la congruità degli strumenti che si intendono


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utilizzare. Nel caso in esame, è stato riprodotto lo schema già adottato per le Commissioni di inchiesta attualmente istituite, salvo alcune differenze relative al regime del segreto. In particolare, per quanto attiene ai rapporti con l'autorità giudiziaria, l'articolo 3, comma 3, prevede che la Commissione ha facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto, ma non prevede, come invece stabilito per le altre Commissioni di inchiesta, che nei confronti della istituenda Commissione non operi il divieto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale relativo all'obbligo del segreto per gli atti compiuti nel corso delle indagini preliminari.
Per quanto si preveda, così come per le Commissioni di inchiesta già costituite, che per i fatti oggetto dell'inchiesta non sia opponibile alla Commissione il segreto di Stato, né quello di ufficio, professionale e bancario, non si stabilisce, invece, l'inopponibilità del segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Su questo punto potrebbe essere opportuno inserire una osservazione al parere favorevole.
Rileva, infine, che la Commissione deve concludere i propri lavori entro dieci mesi dalla data della sua costituzione ed entro i successivi due mesi presenta alla Camera dei deputati una relazione conclusiva.

Edmondo CIRIELLI (AN) esprime un giudizio fortemente negativo sul documento in esame, che appare volto a istituire una Commissione di inchiesta palesemente avversa alle forze dell'ordine, sottolineando, in particolare, come la formulazione dell'articolo 1 contenga di per sé una condanna anticipata. Non ritiene, inoltre, opportuno che il Parlamento si sovrapponga a procedimenti penali in corso e vertenti sui medesimi fatti. Sarebbe, al contrario, politicamente opportuno che la Commissione di inchiesta avesse ad oggetto eventuali responsabilità del precedente Governo, per accertare che tali responsabilità in realtà non sussistono, e verificasse se vi siano stati partiti politici che hanno sostenuto chi ha commesso i noti fatti di violenza che hanno determinato la giusta reazione delle forze dell'ordine.
Ritiene inoltre che il documento debba essere esaminato non dal Comitato permanente per i pareri ma, data la delicatezza del tema trattato, dalla Commissione nella sua composizione plenaria. Chiede, quindi, che l'esame sia rimesso alla Commissione in sede consultiva, ai sensi dell'articolo 22, comma 4, del Regolamento.

Daniele FARINA (RC-SE) ritiene che le considerazioni dell'onorevole Cirielli non siano assolutamente condivisibili. Il documento in esame non esprime giudizi sulla legittimità o meno dell'uso della forza da parte delle forze dell'ordine ma, come precisato dall'articolo 1, comma 1, lettera c), mira a fare luce sulla catena di comando e sulle dinamiche che hanno provocato i noti fatti di violenza. L'istituenda Commissione di inchiesta dovrà quindi indagare sull'area grigia, rappresentata dalla catena di responsabilità coinvolte nell'ambito delle forze dell'ordine, che non è oggetto, se non indirettamente, di procedimenti penali pendenti. Ricorda quindi che vi sono state forze politiche e sociali che hanno organizzato la manifestazione in questione, nel legittimo esercizio delle proprie libertà costituzionali.

Federico PALOMBA (IdV) data la delicatezza del tema trattato, condivide l'esigenza che l'esame del documento sia rimesso alla Commissione nella sua composizione plenaria.

Erminia MAZZONI (UDC) pur esprimendo, a titolo personale, forti perplessità sull'efficacia in generale dello strumento della Commissione di inchiesta, condivide l'opportunità che, nel caso di specie, il documento sia esaminato dalla Commissione in composizione plenaria. Concorda, inoltre, con l'onorevole Cirielli sul fatto che l'istituenda Commissione ha un oggetto


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discutibile e che l'articolo 1 del documento in esame sembra suggerire un percorso ben preciso. In ogni caso, la Commissione di inchiesta svolgerebbe un lavoro che sarebbe, in gran parte, un duplicato delle indagini conoscitive già svolte dalle Commissioni Affari Costituzionali della Camera e del Senato, a breve distanza di tempo dai fatti in questione. Rileva, infine, che alla costituzione della Commissione d'inchiesta si oppongono ragioni di opportunità, che suggeriscono di non introdurre ulteriori elementi di conflittualità nel rapporto tra politica e magistratura, soprattutto in relazione a fatti di tale rilevanza. Preannuncia pertanto il suo voto contrario.

Carlo LEONI (SDpSE) sottolinea come gli esiti delle indagini conoscitive cui ha fatto riferimento l'onorevole Mazzoni non furono considerati soddisfacenti dai gruppi politici, allora all'opposizione, che oggi chiedono la costituzione di uno strumento d'indagine più adeguato quale, appunto, la Commissione di inchiesta.
Non condivide l'opinione secondo la quale l'esito dell'indagine sarebbe in qualche misura predefinito dal documento oggi in esame. Ritiene peraltro inevitabile che l'inchiesta sia volta alla ricostruzione di una catena molto complessa di eventi, per accertare se le forze dell'ordine abbiano tenuto dei comportamenti che possano far pensare ad una vera e propria sospensione dei diritti fondamentali dei cittadini, in occasione della nota manifestazione tenutasi a Genova nel luglio 2001
Sottolinea, infine, che la pendenza di procedimenti penali per l'accertamento di determinati fatti non rappresenta un ostacolo alla costituzione di Commissioni di inchiesta sui medesimi fatti, come dimostrano i molti precedenti in tal senso.

Paolo GAMBESCIA, presidente, precisa che sui fatti in questione risultano pendenti tre processi penali e risulta altresì aperta nel 2007 un'indagine giudiziaria, i cui atti sono ancora segreti, che vedrebbe coinvolti il Capo della Polizia e il Questore di Genova. Ritiene quindi che il documento debba essere formulato con particolare attenzione, soprattutto per quanto riguarda i rapporti tra Commissione di inchiesta e magistratura in relazione alla segretezza degli atti di indagine.
Avverte quindi che a seguito della richiesta avanzata dall'onorevole Cirielli, ai sensi dell'articolo 22, comma 4, del Regolamento, l'esame del documento XXII, n. 5 Longhi ed abbinati, è rimesso alla Commissione nella sua composizione plenaria.

La seduta termina alle 11.35

COMITATO RISTRETTO

Martedì 23 ottobre 2007.

Disposizioni penali contro il grave sfruttamento dell'attività lavorativa e interventi per contrastare lo sfruttamento di lavoratori irregolarmente presenti sul territorio nazionale.
C. 2784, approvato dal Senato.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 12.30 alle 12.40.

Reati contro l'ambiente.
C. 2692 Governo, C. 25 Realacci, C. 49 Paolo Russo, C. 283 Pezzella, C. 1731 Balducci, C. 2461 Mazzoni e C. 2569 Franzoso.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 13 alle 13.10.

SEDE REFERENTE

Martedì 23 ottobre 2007 - Presidenza del presidente Pino PISICCHIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Luigi Li Gotti.

La seduta comincia alle 13.10


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Misure contro le molestie insistenti e la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale.
C. 1249-ter Bianchi, C. 1639 De Simone, C. 1819 Lussana, C. 1901 Codurelli, C. 2033 Brugger, C. 2066-ter Incostante, C. 2101-ter Mura, C. 2169-ter Governo e C. 2781 Cirielli.
(Esame e rinvio)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento

Pino PISICCHIO, presidente, ricorda che, nella seduta del 17 ottobre scorso, l'Assemblea ha deliberato lo stralcio dei progetti di legge nn. 2169, 1249, 2101 e 2066, che hanno assunto la numerazione 2169-ter, 1249-ter, 2101-ter e 2066-ter, recanti misure contro le molestie insistenti e la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale. A questi sono state abbinate le proposte di legge C. 1639 De Simone, C. 1819 Lussana, C. 1901 Codurelli, C. 2033 Brugger, e C. 2781 Cirielli, vertenti sulla medesima materia.
Dopo essersi richiamato alle considerazioni svolte nel corso dell'esame del disegno di legge C. 2169 e delle abbinate proposte di legge in relazione all'esigenza di introdurre nell'ordinamento i delitti di molestie insistenti e di discriminazione fondate sull'orientamento sessuale, si sofferma sull'esigenza che la Commissione pervenga ad una formulazione delle predette fattispecie conforme al principio costituzionale di legalità con particolare riferimento al profilo della determinatezza. Preannuncia, quindi, la presentazione di una proposta di testo unificato composta da tre articoli: i primi due volti a disciplinare sotto i profili sostanziali e processuali il delitto di atti persecutori, il terzo in materia di discriminazione fondata sull'orientamento sessuale. Il primo articolo sarà diretto ad introdurre il delitto di atti persecutori nel codice penale. Come già sottolineato, evidenzia l'esigenza di formulare la fattispecie in maniera sufficientemente determinata. Prospetta, quindi, una formulazione del predetto delitto del seguente tenore: «Chiunque minaccia o molestia taluno in modo tale da infliggere forti sofferenze fisiche o mentali ovvero da determinare un giustificato timore per la sicurezza personale propria o di un terzo, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. La pena è aumentata fino alla metà e si procede d'ufficio se ricorre una delle condizioni previste dall'articolo 339. Si procede altresì d'ufficio se il fatto è commesso con minacce gravi ovvero nei casi in cui il fatto è connesso con altro delitto per il quale è prevista la procedibilità d'ufficio». L'articolo 2 dovrebbe invece contenere modifiche al codice di procedura penale al fine di consentire l'applicabilità di una serie di istituti processuali al nuovo delitto di atti persecutori, riformulando, tra l'altro, la disposizione relativa al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. L'articolo 3 avrà per oggetto le modifiche alla cosiddetta «legge Mancino», estendendo le fattispecie penali anche alle ipotesi di discriminazioni o di violenza fondate sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere.
Per quanto attiene alla formulazione del delitto di atti persecutori, sottolinea che quella da lui illustrata costituisce unicamente una ipotesi di lavoro che potrà essere migliorata dalla Commissione. Con tale ipotesi, basata sulla formulazione adottata dal Governo, dichiara di aver voluto sottolineare l'esigenza di formulare una fattispecie sufficientemente determinata, non ritenendo che possa essere considerata tale quella contenuta nei progetti dal Governo che nelle altre proposte di legge. Sottolinea, infine, l'esigenza che la Commissione valuti la determinatezza della formulazione relativa alla identità di genere, che il testo del Governo e la proposta di legge C. 1639 De Simone contengono in relazione alla modifica della «legge Mancino».

Il sottosegretario Luigi LI GOTTI esprime alcune perplessità sulla correttezza della definizione di atti persecutori prospettata dal relatore, evidenziando l'esigenza che questa contenga anche un riferimento alla natura reiterata della condotta. Tale obiettivo potrebbe essere raggiunto


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specificando che le minacce e le molestie debbano avvenire ripetutamente. Circa la determinatezza della formulazione relativa alla identità di genere, ritiene che questa possa essere riportata alla nozione di distinzione di sesso. Ritiene, inoltre, che la disciplina volta a punire gli atti persecutori debba contenere anche una modifica dell'articolo 342-ter del codice civile relativo al contenuto degli ordini di protezione.

Marilena SAMPERI (Ulivo) ritiene che la formulazione del delitto di atti persecutori prospettata dal relatore debba essere precisata evidenziando il carattere della persistenza delle molestie nonché la circostanza che l'atto persecutorio possa consistere in una turbativa della vita di una persona senza che tale atto debba necessariamente trasformarsi in un atto di minaccia o violenza.

Erminia MAZZONI (UDC) dopo essersi riservata di approfondire meglio la formulazione del delitto di atti persecutori appena rappresentata dal relatore, evidenzia alcune perplessità in ragione della indeterminatezza e completezza della medesima. Per quanto attiene al delitto di discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere, sottolinea come la Commissione debba pervenire ad una formulazione che sia pienamente conforme alla costituzione ed in particolare alla formulazione di cui all'articolo 3 della medesima. Dichiara pertanto la propria contrarietà alla nozione di identità di genere.

Luigi COGODI (RC-SE) si sofferma in primo luogo sulla formulazione del delitto di atti persecutori, ritenendo che questa non sia adeguata per descrivere il fenomeno dello stalking. In particolare ritiene che sia necessario introdurre la nozione dei reiterazione della condotta nonché della malevolenza e del carattere irrispettoso della medesima, rilevando che in caso contrario si rischierebbe di riprodurre, con alcune differenze, le condotte dei reati di violenza o minaccia. In relazione alla formulazione del nuovo delitto di discriminazione, ritiene del tutto conforme alla costituzione una formulazione che faccia riferimento anche alla nozione di identità di genere.

Giulia BONGIORNO (AN), pur ritenendo che la fattispecie di atti persecutori descritta dal relatore migliori sotto il profilo della determinatezza quella prevista nel disegno di legge del Governo, essendo stato eliminato ogni riferimento allo stato di soggezione della vittima, che aveva portato la Corte Costituzionale a dichiarare incostituzionale l'articolo 604 del codice penale in materia di plagio, sottolinea l'esigenza di apportare alcune modifiche al testo del relatore. Ricorda a tale proposito si tratta di una nozione che. Dichiara la sua contrarietà alla introduzione nell'ordinamento di una fattispecie delittuosa che faccia riferimento a nozioni indeterminate, quale è in particolare quella relativa all'identità di genere.

Pierluigi MANTINI (Ulivo) ritiene che la fattispecie relativa al delitto di atti persecutori preannunciata dal relatore debba essere migliorata anche prevedendo che la condotta avvenga ripetutamente. Sottolinea inoltre la sproporzione, sotto il profilo della gravità, delle condotte alternative che, secondo la formulazione del relatore, andrebbero a costituire la fattispecie del delitto in esame: da un lato vi è una condotta di danno, dall'altro una condotta di pericolo.

Paola BALDUCCI (Verdi) pur ritenendo che la fattispecie penale del delitto di atti persecutori individuata dal relatore sia maggiormente determinata rispetto a quelle descritte dai progetti di legge in esame, evidenzia la necessità di apportarvi alcune modifiche come, ad esempio, quella relativa al carattere persistente della condotta. Dichiara, inoltre, il proprio favore all'introduzione nell'ordinamento penale delle nozioni di orientamento sessuale e di identità di genere, trattandosi di formulazioni sufficientemente determinate.


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Alessandro MARAN (Ulivo) ritiene che la formulazione del delitto di atti persecutori contenuta nel disegno di legge del Governo descriva in maniera più precisa il fenomeno dello stalking rispetto a quella formulata dal relatore. Eventualmente la formulazione utilizzata dal Governo potrebbe essere precisata ulteriormente sotto il profilo della determinatezza, ma non certamente stravolta. Dichiara inoltre di essere contrario alla introduzione nella fattispecie in esame di elementi propri del reato di tortura contenuti nella proposta di legge approvata dalla Camera dei deputati nello scorso dicembre, trattandosi di un reato la cui configurazione è necessariamente ben diversa da quella del delitto di atti persecutori.

Giancarlo LAURINI (FI) si sofferma in particolare sulla parte della fattispecie di molestie insistenti relativa alla determinazione di un giustificato timore per la sicurezza personale della vittima dell'atto persecutorio o di un terzo, ritenendo che sarebbe opportuno individuare un rapporto che collega la vittima al terzo stesso. Evidenziando a tale proposito, che la nozione di persona legata da stabile legame affettivo utilizzata nel testo del Governo appare essere indeterminata, sottolinea l'esigenza di trovare un compromesso tra questa e quella utilizzata dal relatore.

Pino PISICCHIO, presidente e relatore, dopo aver ricordato che la formulazione del delitto di atti persecutori da lui sottoposta alla Commissione costituisce unicamente un'ipotesi di lavoro che ha intesto sottoporre alla Commissione per facilitarne il lavoro, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Delega al Governo in materia di reati contro il patrimonio culturale.
C. 2806 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 ottobre 2007.

Pino PISICCHIO, presidente, ricorda che nella scorsa seduta è stato preannunciato che oggi si sarebbe concluso l'esame preliminare e quindi fissato il termine per la presentazione degli emendamenti. Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare e fissa il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge in esame alle ore 18 di martedì 30 ottobre. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.