X Commissione - Resoconto di marted́ 23 ottobre 2007


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SEDE CONSULTIVA

Martedì 23 ottobre 2007. - Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE.

La seduta comincia alle 12.

Ratifica Accordo Italia-Corea di cooperazione scientifica e tecnologica.
C. 3020 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Daniele CAPEZZONE, presidente e relatore, sottolinea che l'accordo in esame, sul quale la Commissione deve esprimere un parere alla Commissione Esteri, è stato sottoscritto dall'Italia e dalla Corea del Sud il 16 febbraio 2007 a Roma e riguarda la cooperazione bilaterale nei settori della scienza e della tecnologia, sostituendo il precedente Accordo in materia, firmato a Roma il 2 marzo 1984.
L'Accordo, che reca disposizioni simili a quelle contenute in analoghe intese concluse con altri Stati in materia culturale, rientra nelle attività internazionali finalizzate a migliorare la collaborazione reciproca, sfruttando le possibili sinergie per un potenziamento vantaggioso per entrambe le Parti. I rapporti tra l'Italia e la Corea del Sud hanno conosciuto di recente


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una rinnovata intensificazione ai massimi livelli di Governo, e, per quanto riguarda la cooperazione scientifica e tecnologica, si basano sulle aspettative di due Paesi entrambi decisi a rivestire nel prossimo futuro un ruolo di primo piano nella ricerca a livello mondiale. L'Accordo all'esame della III Commissione è volto appunto a situare l'insieme di tali aspettative nell'orizzonte aggiornato dell'oggi, nel quale sia la mappa dei più promettenti programmi di ricerca che quella dei Paesi protagonisti sono, negli ultimi venti anni, profondamente mutate.
L'accordo in esame si compone di un breve preambolo, di 11 articoli e di un Allegato, che è parte integrante dell'Accordo.
L'articolo 1 impegna le Parti a favorire la cooperazione paritaria nei settori della scienza e della tecnologia di comune interesse e beneficio, in conformità con le rispettive legislazioni nazionali. In particolare, l'articolo 4 stabilisce che tale cooperazione avverrà specialmente in alcune aree, fra le quali: agricoltura e industria alimentare; scienze di base; tecnologie dell'informazione; energia e ambiente; aerospazio; sanità e biotecnologie; ingegneria e telecomunicazioni; micro- e nanotecnologie.
In base all'articolo 2, le Parti vengono impegnate a promuovere specifici Accordi di collaborazione fra Ministeri, Università, istituzioni scientifiche e di ricerca, nonché altri enti dei rispettivi Paesi.
L'articolo 3 prevede che le Parti partecipino congiuntamente ai programmi dell'Unione europea o di altre Organizzazioni multilaterali. L'articolo stabilisce pertanto un collegamento tra attività di cooperazione bilaterale e programmi dell'Unione europea e di altri organismi multilaterali, costituendo tra i tre livelli della cooperazione (bilaterale, regionale europea e multilaterale) un nesso di complementarità teso a valorizzare la partecipazione delle istituzioni delle due Parti ad ambiti più vasti di collaborazione.
L'articolo 5 elenca le forme di cooperazione scientifica e tecnologica, che si attueranno, tra l'altro, attraverso lo scambio di esperti, di informazioni e di conoscenze, lo sviluppo di progetti di ricerca, lo stabilimento di centri e laboratori, l'organizzazione di seminari e di corsi di formazione, la concessione di borse di studio a docenti e ricercatori.
L'articolo 6 subordina l'effettiva attuazione dell'Accordo alle disponibilità di fondi e alle normative nazionali delle due Parti, ciascuna delle quali, comunque, faciliterà in ogni modo compatibile con il proprio ordinamento la permanenza e l'attività di cittadini dell'altra Parte inviati nell'ambito della collaborazione di cui al presente Accordo.
Le disposizioni a tutela della proprietà intellettuale creata o trasferita nel corso dell'attuazione dell'Accordo in esame sono contenute nell'Annesso all'Accordo, cui l'articolo 7 fa rinvio, e che ne costituisce parte integrante.
In base all'Annesso sulla proprietà intellettuale, le Parti si impegnano affinché venga assicurata una adeguata protezione della proprietà intellettuale, creata o trasferita nell'ambito dell'Accordo, anche attraverso la notifica tempestiva di ogni evento riguardante tale materia. L'Allegato definisce poi il campo di applicazione delle disposizioni in esso contenute, le modalità di ripartizione dei diritti e dei proventi tra le Parti e la tutela delle informazioni confidenziali di lavoro.
Viene istituita, dall'articolo 8, una Commissione Mista sulla cooperazione scientifica e tecnologica, che si riunirà alternativamente nelle rispettive Capitali, in date da stabilire, per la valutazione dello stato e delle prospettive della collaborazione ai sensi del presente Accordo, la formulazione di raccomandazioni e la definizione dei programmi di cooperazione ed esecutivi.
L'articolo 9 prevede la via negoziale per la risoluzione di eventuali controversie tra le Parti in merito all'esecuzione o all'interpretazione dell'Accordo.
L'articolo 10 stabilisce che eventuali modifiche all'Accordo potranno essere adottate in qualsiasi momento con il consenso delle Parti.


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L'articolo 11 reca, infine, le clausole di rito relative alla ratifica, all'entrata in vigore, alla durata dell'Accordo, illimitata denuncia notificata da una delle Parti all'altra, che non avrà tuttavia effetto sull'esecuzione dei programmi in corso (se le Parti non saranno di diverso avviso).
In base a quanto previsto dal disegno di legge di ratifica, all'articolo 3, gli oneri derivanti dall'applicazione dell'Accordo sono valutati in 744.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008, e in 751.790 euro annui a decorrere dal 2009. La copertura di tali oneri è reperita nello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
Ritiene, in relazione a quanto esposto, che la Commissione possa esprimere un parere favorevole sul disegno di legge in esame.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale della protezione delle Alpi.
C. 2861 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Erminio Angelo QUARTIANI (Ulivo), relatore, ricorda ai colleghi che la Convenzione per la protezione delle Alpi è finalizzata a garantire una strategia globale per la conservazione delle Alpi, che costituiscono uno dei principali spazi naturali d'Europa, e habitat di molte specie animali e vegetali minacciate. È stata firmata a Salisburgo nel 1991 da sei paesi dell'arco alpino (Austria, Svizzera, Francia, Germania, Italia e Liechtenstein), nonché da un rappresentante della Commissione europea, e successivamente dalla Slovenia e dal Principato di Monaco. La ratifica della Convenzione da parte italiana è avvenuta con la legge 14 ottobre 1999, n. 403, e la Convenzione è entrata in applicazione per il nostro Paese il 27 marzo 2000.
Con la firma della Convenzione si è concluso un processo negoziale avviato nel 1989 a Berchtesgaden con la prima Conferenza dei Ministri dell'ambiente dei paesi dell'arco alpino, dove era stata concordata la «filosofia» di tutela delle Alpi.
La Convenzione, che si configura come un accordo-quadro, fissa gli obiettivi per una corretta politica ambientale, per la salvaguardia delle popolazioni e delle culture locali e per l'armonizzazione tra gli interessi economici e la tutela del delicato ecosistema alpino, stabilendo i criteri cui dovrà ispirarsi la cooperazione fra i paesi interessati, in ottemperanza ai principi della prevenzione, della cooperazione e della responsabilità di chi causa danni ambientali. A tali fini, le Parti si impegnano ad assumere misure adeguate, anche attraverso la successiva adozione di specifici Protocolli - dei quali appunto con il provvedimento in esame si chiede l'autorizzazione alla ratifica - come viene specificato nell'articolo 2 della Convenzione medesima.
Per quel che riguarda il contenuto dei Protocolli alla Convenzione delle Alpi, ricordo che i nove Protocolli alla Convenzione per la protezione delle Alpi, di cui possono divenire Parti solo gli Stati che sono già Parti della Convezione, sono stati aperti alla firma in momenti differenti; i Protocolli sono entrati in vigore per le Parti contraenti che hanno espresso il proprio consenso ad essere vincolate ai singoli Protocolli a decorrere da tre mesi dopo il giorno in cui almeno tre Stati avevano depositato il proprio strumento di ratifica. Gli unici Stati a non avere ancora ratificato alcun Protocollo sono l'Italia e la Svizzera.
I tre Protocolli sulla pianificazione territoriale e lo sviluppo sostenibile, sulla protezione della natura e del paesaggio e sull'agricoltura di montagna sono stati


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aperti alla firma il 20 dicembre 1994, nel corso della III Conferenza delle Alpi di Chambéry (Francia).
Il Protocollo sulle foreste montane, è stato aperto alla firma il 27 febbraio 1996, nel corso della IV Conferenza delle Alpi di Brdo (Slovenia) e non risulta firmato dalla sola Unione europea.
I Protocolli sull'energia, la difesa del suolo e il turismo sono stati aperti alla firma il 16 ottobre 1998, nel corso dei lavori della V Conferenza delle Alpi svoltasi a Bled (Slovenia).
I Protocolli sui trasporti e sulla composizione delle controversie sono stati aperti alla firma il 31 ottobre 2000 nel corso della VI Conferenza delle Alpi di Lucerna. Entrambi i Protocolli non risultano firmati dall'Unione europea.
I Protocolli di maggiore interesse per la X Commissione sono, come evidente, quello sull'energia e quello sul turismo.
Il Protocollo sull'energia ha l'obiettivo di migliorare la compatibilità ambientale dell'utilizzo dell'energia nell'arco alpino, anche mediante i risparmi ottenuti con l'utilizzazione razionale dell'energia. Sono pertanto previste misure ad ampio raggio, come l'estensione della coibentazione degli edifici e l'ottimizzazione dei rendimenti degli impianti termici di riscaldamento; l'accrescimento di efficienza dei sistemi di distribuzione del calore e degli impianti di climatizzazione; controlli ravvicinati volti alla riduzione delle emissioni dannose degli impianti termici; il ricorso a processi tecnologici avanzati per l'utilizzazione e la trasformazione dell'energia; l'abbandono progressivo del sistema della forfettizzazione nel calcolo dei costi di riscaldamento e di fornitura di acqua calda sì da moderare i relativi consumi; la progettazione secondo nuovi schemi di edifici che possano servirsi di tecnologie a basso consumo energetico; la promozione e l'attuazione di piani energetici a livello comunale e locale.
La preferenza viene accordata alle fonti energetiche rinnovabili, e in zona alpina questo significa anzitutto agli impianti idroelettrici: questi però devono rispettare la funzione ambientale dei corsi d'acqua e l'integrità del paesaggio, consentendo a fiumi e torrenti la conservazione di flussi idrici minimi, come verranno definiti, ed evitando comunque eccessive oscillazioni nel livello delle acque, anche in funzione delle possibilità migratorie della fauna. Oltre alla possibilità di introdurre misure di sostegno della concorrenzialità di impianti idroelettrici esistenti, il Protocollo promuove la salvaguardia del regime idrico nelle zone di vincolo idropotabile e nelle aree protette in generale.
Per quanto riguarda l'energia da combustibili fossili, devono essere utilizzate le migliori tecnologie disponibili, e in caso di sostituzione di impianti si deve tendere a passare alle energie rinnovabili. Nel trasporto e nella distribuzione di energia è prevista la razionalizzazione e l'ottimizzazione delle infrastrutture esistenti, tenendo conto delle esigenze di tutela ambientale. In ogni caso dovrà affermarsi la prassi della valutazione di impatto ambientale delle infrastrutture e degli impianti per l'energia, nonché la consultazione con altri Stati in caso di possibili effetti transfrontalieri delle pratiche adottate.
Il Protocollo sul turismo persegue l'obiettivo generale di contribuire ad uno sviluppo sostenibile del territorio alpino grazie ad un turismo rispettoso dell'ambiente, impegnando le Parti ad adottare specifici provvedimenti e raccomandazioni che non trascurino gli interessi né della popolazione locale né dei turisti. Le Parti contraenti intendono inoltre promuovere una maggiore cooperazione a livello internazionale tra le rispettive istituzioni competenti, dando particolare rilievo alla valorizzazione delle aree di confine e coordinando le attività turistiche e ricreative che tutelino l'ambiente. L'elaborazione e la realizzazione di linee guida, di programmi di sviluppo e di piani settoriali è mirata alla promozione di uno sviluppo turistico sostenibile, cioè adeguato alle peculiarità dell'ambiente e alle risorse disponibili della località o della regione interessata. Allo scopo di contribuire al miglioramento delle condizioni socioeconomiche del territorio alpino, saranno privilegiati i provvedimenti


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a favore dell'innovazione e della diversificazione dell'offerta turistica. Le Parti favoriscono a tal fine lo scambio di esperienze e la realizzazione di programmi d'azione comuni, che tendano ad un miglioramento qualitativo dell'offerta. Sono previste anche misure di pianificazione dei flussi turistici, in particolare nelle aree protette. Al fine di attuare una politica che risponda alle esigenze ecologiche e paesaggistiche, le Parti contraenti si impegnano a delimitare zone di quiete in cui si rinuncia agli impianti turistici. Per quanto concerne gli impianti di risalita, le nuove autorizzazioni e concessioni saranno condizionate allo smontaggio e alla rimozione di quelli fuori esercizio e alla rinaturalizzazione delle superfici inutilizzate. In particolare nelle aree protette occorre definire anche una politica di controllo delle attività sportive all'aperto.
Oltre a provvedimenti mirati ad uno sviluppo equilibrato delle regioni e delle aree economicamente deboli, allo scaglionamento delle vacanze e all'incentivazione di progetti innovativi, il Protocollo intende promuovere anche la collaborazione tra turismo, agricoltura, silvicoltura e artigianato, nell'ottica di creare nuovi posti di lavoro. Allo scopo di promuovere la formazione e l'aggiornamento, si raccomanda infine alle Parti contraenti di dar luogo a indirizzi formativi originali che combinino insieme turismo ed ecologia, come ad esempio «animatori ecologici», «responsabili della qualità delle stazioni turistiche», «assistenti turistici per persone disabili».
Alcune notazioni, infine, sul Protocollo sulla composizione delle controversie ha il compito di colmare una lacuna della Convenzione base, che in effetti non ha previsto particolari meccanismi in caso di divergenti interpretazioni, fra le Parti, delle disposizioni di essa o dei Protocolli successivi. Tali controversie dovranno in primis essere risolte mediante consultazioni tra le Parti in disaccordo: qualora ciò non conduca a risultati concreti entro sei mesi, una delle Parti potrà attivare una procedura arbitrale. Il relativo tribunale sarà composto di due membri designati ciascuno dalle due Parti in disaccordo: questi poi nomineranno, d'accordo tra loro, il presidente del collegio. Le Parti, o una di esse, potranno intervenire nella causa, e il tribunale potrà anche indicare eventuali misure cautelari; le Parti agevoleranno il lavoro del tribunale fornendo documenti e permettendo l'audizione di testimoni o esperti. Il lodo motivato del tribunale, che non potrà essere pronunciato più tardi di un anno dalla costituzione dello stesso, è definitivo e vincolante per le Parti.
In relazione a quanto esposto, propone alla Commissione l'espressione di un parere favorevole alla Commissione Esteri.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per la disciplina del settore televisivo nella fase di transizione alla tecnologia digitale.
Nuovo testo C. 1825 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite VII e IX).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Daniele CAPEZZONE, presidente, segnala anzitutto ai colleghi che la Commissione deve esprimere il proprio parere sul nuovo testo del disegno di legge in esame entro la seduta già prevista di domani. Da quindi la parola al relatore.

Luigi D'AGRÒ (UDC) ritiene che con i tempi definiti dal Presidente il dibattito in Commissione risulterà necessariamente strozzato e incompleto. Sottolinea che sul testo in esame le disposizioni di competenza della Commissione sono molte e rilevanti; inoltre, in senso più generale, a parte quelle che sono le norme del testo in esame, è il dibattito intorno alla televisione che è articolato e di grande interesse: ad esempio, non ci si può esimere - quale X Commissione - ad esprimere un qualche genere di opinione sul tema relativo alla liberalizzazione delle reti televisive!


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Daniele CAPEZZONE, presidente, replica alle osservazioni del collega D'Agrò dichiarandosi completamente d'accordo sull'importanza dei temi segnalati, sui quali peraltro si è sempre battuto in senso liberista. Comunque, da ulteriori informazioni assunte, segnala che è possibile prevedere la conclusione del punto in esame per l'inizio della settimana prossima.

Giovanni SANGA (Ulivo), relatore, segnala che la Commissione è chiamata ad esprimere un parere sul nuovo testo elaborato dalle Commissioni IX Trasporti e VII Cultura del disegno di legge di iniziativa governativa recante la disciplina del settore televisivo nella fase di transizione alla tecnologia digitale.
L'articolo 1 del provvedimento ne reca i principi generali e ne chiarisce le finalità: anzitutto la fissazione di un nuovo termine entro il quale deve concludersi la fase di transizione dalla tecnologia analogica alla tecnologia digitale, ovvero il 30 novembre 2012. Quindi la fissazione di alcuni principi per evitare, in questa fase di transizione, la costituzione di posizioni dominanti e per consolidare la tutela del pluralismo e della concorrenza, e precisamente:
una più equa distribuzione delle risorse economiche e delle frequenze;
tendenziale e progressiva separazione tra operatori di rete e fornitori di contenuti;
limiti alla capacità trasmissiva utilizzata dai fornitori di contenuti;
promozione di servizi interattivi di pubblica utilità diffusi attraverso il mezzo televisivo tramite appunto il digitale.

L'articolo 2 del provvedimento stabilisce limiti alla raccolta pubblicitaria nel settore televisivo e definisce altre misure a tutela della concorrenza e del pluralismo; al comma 1 viene stabilito che fino alla completa conversione delle reti alla tecnologia digitale è vietato il conseguimento - anche attraverso soggetti collegati o controllati - di ricavi pubblicitari superiori al 45 per cento del totale dei ricavi pubblicitari del settore televisivo. Ove l'Autorità per le garanzia nelle comunicazioni annualmente accerti l'avvenuto superamento di tale limite, quale sanzione viene abbassato al soggetto inadempiente il limite di affollamento pubblicitario orario dal 20 per cento al 16 per cento, tranne che i soggetti, all'esito dell'accertamento, decidano di trasferire una o più emittenti televisive operanti in via analogica su una diversa piattaforma, ovvero cessino la trasmissione di pubblicità su una o più emittenti. Ai sensi del comma 4 - introdotto dalle Commissioni e di rilievo per le competenze della nostra commissione - le società concessionarie che effettuano la raccolta pubblicitaria per le emittenti televisive sono tenute a presentare all'Antitrust, e a rendere pubblici, i listini relativi ai prezzi di vendita della pubblicità specificando i prezzi per fascia oraria e tutte le offerte, gli sconti e le promozioni effettuate. La finalità è quella di vigilare sulle dinamiche dei prezzi e accertare l'esistenza di eventuali condotte o intese restrittive della libera concorrenza nel relativo mercato.
L'articolo 3 reca disposizioni per l'uso efficiente dello spettro elettromagnetico e per l'accesso alle infrastrutture a banda larga. In particolare, viene previsto l'obbligo di liberare e rendere al Ministero delle comunicazioni, entro sei mesi, quelle frequenze televisive analogiche ridondanti per almeno il 95 per cento del proprio bacino di servizio. Inoltre, viene disciplinato il trasferimento su frequenze terrestri a tecnologia digitale dei palinsesti delle emittenti eccedenti la seconda, previa presentazione di un progetto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Il Ministero delle comunicazioni provvede alla rassegnazione delle frequenze liberate attraverso procedure pubbliche e trasparenti, garantendo i diritti acquisiti da parte dei soggetti destinatari sin dal 1999 di concessioni pere l'attività di radiodiffusione in ambito nazionale in tecnica analogica e delle emittenti che non raggiungano la copertura dell'80 per cento del territorio e dei capoluoghi di provincia. Anche questi soggetti dovranno comunque


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digitalizzare l'intera rete analogica entro il termine generale fissato come detto al 30 novembre 2012. Ai sensi del comma 14 dell'articolo 3, modificato dalle Commissioni, e rilevante per le nostre competenze, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni «impone» ai soggetti titolari delle infrastrutture a banda larga notificati quali detentori di un significativo potere nel mercato, l'obbligo di offrire a tutti gli operatori titolari di autorizzazione generale che ne facciano richiesta l'accesso all'infrastruttura. Sembrerebbe opportuno valutare l'opportunità di utilizzare il termine «impone» nella definizione di una norma che assegna all'Autorità rilevanti compiti nei confronti di società operanti nell'infrastrutturazione a banda larga che svolgono una libera attività di mercato, pur aventi un significativo potere di mercato.
I restanti commi dell'articolo 3 prevedono misure a tutela delle emittenti televisive locali.
L'articolo 4, introdotto dalle Commissioni e di rilievo per le competenze della Commissione attività produttive, reca misure per favorire la transizione al digitale, prevedendo che sugli imballaggi degli apparecchi televisivi privi di sintonizzatore digitale per la ricezione dei servizi della televisione digitale deve essere apposta un'etichetta che informi i consumatori di tale mancanza - di fatto scoraggiandone l'acquisto -; inoltre, entro nove mesi dall'entrata in vigore della legge, gli apparecchi televisivi venduti dalle aziende produttrici ai distributori devono essere dotati di sintonizzatore digitale; infine, entro dodici mesi, gli apparecchi televisivi venduti ai consumatori sul territorio nazionale sono dotati del medesimo sintonizzatore digitale. Con tale articolo, quindi, si interviene su tutta la «filiera» dell'apparecchio televisivo, dalla fase della produzione, a quella della distribuzione ed infine a quella della vendita, orientando il mercato verso la sostituzione delle apparecchiature analogiche con quelle digitali.
L'articolo 5 reca una delega al Governo per disciplinare in modo organico l'intera materia dell'acquisto e della vendita dei diritti sulle opere audiovisive e cinematografiche europee, allo scopo di promuovere la diffusione e la distribuzione delle opere audiovisive e cinematografiche europee, in particolare realizzate da produttori indipendenti.
L'articolo 6 reca misure di tutela dell'emittenza televisiva locale, mentre l'articolo 7 fissa alcuni principi in materia di rilevazione degli indici di ascolto e di diffusione dei mezzi di comunicazione, stabilendo anzitutto che essa costituisce un servizio di interesse generale, a garanzia del pluralismo e della concorrenza nel sistema della comunicazione.
L'articolo 8 attribuisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di vigilare sull'applicazione della legge e di irrogare le relative sanzioni.
L'articolo 9 sancisce il principio generale di tutela degli utenti radiotelevisivi, stabilendo che le tecnologie di trasmissione radiotelevisiva digitale devono essere utilizzate per garantire la parità dei diritti e le capacità degli utenti medesimi.
L'articolo 10 reca una serie puntuale di abrogazioni e modifiche al decreto legislativo n. 177 del 2005 e alla legge n. 112 del 2004; in particolare, si modifica la nozione di «sistema integrato delle comunicazioni» che viene sostituita da quella di «settore delle comunicazioni», escludendo da tale ambito il cinema; viene rivista inoltre la definizione di esercizio di attività televisiva in ambito locale, ed è esclusa la pay per view dal regime di autorizzazione generale previsto per l'attività di fornitura di servizi interattivi associati e di servizi ad accesso condizionato su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite.
Infine, viene modificata la norma relativa al limite delle concessioni o autorizzazioni per l'attivittà televisiva in ambito locale e viene specificato che le imprese che ottengano ricavi nel settore delle comunicazioni elettroniche superiori al 40 per cento dei ricavi complessivi del medesimo settore non possono detenere posizioni di collegamento o controllo in imprese che rivestano posizione dominante nel settore televisivo. Vengono altresì


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abrogate le disposizioni della legge n. 112 del 2004 relative alla dismissione della partecipazione pubblica nella RAI.
Gli articoli 12 e 13 attengono ai profili finanziari e all'entrata in vigore del provvedimento.

Luigi D'AGRÒ (UDC), interviene solo per segnalare un passaggio: con il provvedimento in esame la fase di transizione dalla tecnologia analogica a quella digitale si è enormemente dilatata; infatti, da un termine che scadeva al 2008 si è arrivati a prevedere un termine che arriva fino al 2012. Considerando che in Italia c'è già grande arretratezza nel settore delle alte tecnologie della comunicazione, ritiene che il Governo con una scelta di temporeggiamento del genere si stia assumendo davvero una grande responsabilità. Sull'articolo 4 si riserva nel prosieguo del dibattito di formulare osservazioni più dettagliate.

Daniele CAPEZZONE, presidente, rinvia quindi il seguito del dibattito ad altra seduta.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2006.
C. 3169 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2007.
C. 3170 Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
(limitatamente alla parte di competenza).

Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

Tabella n. 17: Stato di previsione del Ministero dell'università e ricerca.
(limitatamente alla parte di competenza).

Tabella n. 19: Stato di previsione del Ministero del commercio internazionale.
(Parere alla V Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti in oggetto.

Federico TESTA (Ulivo), relatore, rileva che la Commissione attività produttive è chiamata ad esaminare congiuntamente, in sede consultiva, ai fini dell'espressione di una relazione alla Commissione bilancio, il disegno di legge C. 3169, recante il rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2006 e il disegno di legge C. 3170, recante Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2007, limitatamente agli stati di previsione e alle parti di propria competenza. Si ricorda che le parti di competenza della X Commissione sono: lo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (già Ministero delle attività produttive); lo stato di previsione del Ministero del commercio internazionale; i capitoli di spesa relativi alla ricerca scientifica e applicata dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca e i capitoli di spesa relativi al turismo nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (presidenza del Consiglio).
Al riguardo, si ricorda brevemente che il rendiconto generale dello Stato costituisce lo strumento attraverso il quale il Governo, alla chiusura del ciclo di gestione della finanza pubblica (anno finanziario) al quale si riferisce lo schema di previsione per l'entrata e di autorizzazione per la spesa, adempie all'obbligo costituzionale di rendere conto al Parlamento dei risultati conseguiti, mettendo in evidenza l'entità effettiva delle entrate e delle uscite del bilancio dello Stato rispetto alle previsioni approvate dal Parlamento (conto del bilancio) e variazioni intervenute nella consistenza delle attività e passività che costituiscono il patrimonio dello Stato (conto del patrimonio).
Per quanto riguarda il disegno di legge di assestamento del bilancio dello Stato, si ricorda che l'articolo 17 della legge n. 468/1978 prevede l'istituto dell'assestamento di bilancio per consentire un aggiornamento sistematico, a metà esercizio, degli stanziamenti


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del bilancio dello Stato, «anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di Rendiconto dell'esercizio scaduto al 31 dicembre precedente». Sotto questo profilo il disegno di legge di assestamento si connette funzionalmente con il disegno di legge di rendiconto relativo all'esercizio precedente in quanto l'entità dei residui, sia attivi che passivi, sussistenti all'inizio dell'esercizio finanziario, che al momento dell'elaborazione e approvazione del bilancio di previsione è stimabile solo in misura approssimativa, viene definita in assestamento sulla base delle risultanze del rendiconto.
Nel merito dei due provvedimenti:
l'articolo 1 del rendiconto dispone l'approvazione del rendiconto generale delle amministrazioni dello Stato e dei rendiconti delle amministrazioni e delle aziende autonome secondo le risultante indicate negli articoli successivi. Gli articoli da 2 a 5 espongono i risultati complessivi relativi alle amministrazioni dello Stato per l'esercizio finanziario 2006: l'articolo 2 espone i risultati delle entrate (totale accertamenti di entrata: 662.170 milioni di euro; totale residui attivi alla fine dell'esercizio 2006: 82.694 milioni di euro; totale delle somme versate: 597.677 milioni di euro); l'articolo 3 espone i risultati delle spese (totale impegni di spesa: 630.714 milioni di euro; totale residui passivi alla fine dell'esercizio: 108.111 milioni di euro; totale dei pagamenti: 577.421 milioni di euro). L'articolo 4 espone il risultato della gestione di competenza, pari ad un avanzo di 31.455 milioni di euro (l'anno passato si rilevava un disavanzo di 8.143 milioni di euro), derivante dalla differenza di tutte le entrate accertate e tutte le spese accertate. L'articolo 5 espone la situazione finanziaria del conto del Tesoro, che evidenzia comunque, al 31 dicembre 2006, un disavanzo di 318.673 milioni di euro, derivante dal disavanzo della gestione 2005 (350.128 milioni di euro) meno l'avanzo della gestione 2006. L'articolo 6 reca l'approvazione dell'allegato previsto dall'articolo 9 della legge n. 468 del 1978, contenente l'elenco dei decreti del Presidente della repubblica, adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con i quali sono stati effettuati, nel corso dell'esercizio 2006, i prelevamenti dal «Fondo di riserva per le spese impreviste». Nel complesso il totale dei prelevamenti effettuati risulta pari a circa 260 milioni in termini di competenza, mentre residuano dal Fondo circa 170 milioni di euro che costituiscono economie di spese.

Con l'articolo 7 viene proposta la sanatoria per le eccedenze di impegni e di pagamenti risultate in sede di consuntivo, rispettivamente sul conto della competenza, sul conto dei residui e sul conto della cassa (rispettivamente 740 milioni di euro, 2,5 milioni di euro e 799 milioni di euro). L'articolo 8 espone la situazione, al 31 dicembre 2005, del patrimonio dello Stato (conto generale del patrimonio) da cui risultano attività per un totale di 567 milioni di euro e passività per un totale di 1.986 milioni di euro (con un risultato di eccedenza passiva di 1.419 milioni di euro). Gli articoli da 9 a 18, infine, espongono i dati relativi ai conti consuntivi delle aziende e delle amministrazioni autonome, indicando per ciascuna il totale delle entrate e il totale delle spese.
Nel corso del 2006 si è registrata una ripresa dell'economia europea che ha fatto segnare un incremento del PIL più alto (2,7 per cento) rispetto a quello raggiunto l'anno precedente (1,4 per cento), riducendo in tal modo lo scostamento negativo rispetto alla media degli altri paesi industrializzati.
Dopo un quinquennio di crescita sostanzialmente piatta (0,7 per cento la media 2001-2005), nel 2006 l'economia italiana ha mostrato una forte ripresa. Infatti, la crescita del PIL è risultata pari all'1,9 per cento.
Tale crescita è stata trainata principalmente dalla domanda interna, con un contributo di 0,5 punti percentuali dato dagli investimenti e di 0,9 punti percentuali dai consumi delle famiglie. Inoltre, grazie al forte incremento delle esportazioni


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in volume, anche la domanda estera netta è tornata a fornire un contributo positivo (0,3 punti percentuali).
Per quanto concerne la finanza pubblica, il valore dell'indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche è stato per il 2006 di 64.743 milioni di euro, superiore di 6.029 milioni all'indebitamento netto del 2005: in termini di rapporto percentuale al PIL esso si colloca al 4,4 per cento contro il 4,1 per cento del 2005.
A questo peggioramento hanno contribuito alcune uscite per oneri straordinari pari a 29.666 milioni. Si tratta, in gran parte, del riflesso sull'indebitamento del 2006 di oneri legati a situazioni determinatesi nel corso dei precedenti esercizi riguardo:
i rimborsi di IVA sulle auto aziendali, dovuti dallo Stato in base alla Sentenza della Corte di giustizia europea del 14 settembre 2006;
la cancellazione dei crediti dello Stato nei confronti della società TAV, per il finanziamento dell'Alta Velocità, in conseguenza dell'accollo diretto per 12.950 milioni del debito di Infrastrutture SpA (ISPA) disposto dalla Legge Finanziaria del 2007. Connesso, invece, ad un intervento normativo intervenuto nel 2006, è l'onere, anch'esso di natura una tantum, originato dalla retrocessione alla società di cartolarizzazione dei crediti di contributi sociali dovuti dai lavoratori agricoli, la cui riscossione era stata temporaneamente sospesa per legge.

Al netto di tali oneri, l'indebitamento netto sarebbe stato pari al 2,4 per cento del PIL (-35.838 milioni di euro).
Nel 2006 si è inoltre registrata una riduzione dell'avanzo primario dello 0,2 per cento del PIL (dai 4,7 miliardi di euro nel 2005 ai 2 miliardi di euro nel 2006).
Anche in tal caso tuttavia l'avanzo primario, al netto dei suddetti oneri straordinari, sarebbe risultato pari al 2,1 per cento del PIL (31.714 milioni di euro).
Il risparmio delle Amministrazioni pubbliche, dato dal saldo delle partite correnti è tornato, dopo un triennio, ad essere positivo e pari a 19.005 milioni, grazie all'aumento delle imposte correnti, sia dirette (+12,4 per cento) che indirette (+7,8 per cento).
Le uscite di parte corrente hanno registrato un tasso di crescita del 3,7 per cento; il loro rapporto sul Pil, stabile rispetto al 2005, è risultato pari al 44,5 per cento. Tale risultato deriva da aumenti del 3,6 per cento delle uscite correnti al netto degli interessi cresciuti del 5,2 per cento dopo un triennio di trend decrescente.
Le spese in conto capitale sono aumentate per effetto della registrazione degli oneri straordinari sopra indicati (+ 54,2 per cento). Al netto di tali oneri la crescita sarebbe stata del 2,3 per cento, contro una crescita del 5,3 per cento dell'anno precedente. La sola spesa per investimenti è aumentata dell'1,7 per cento, contro lo 0,4 per cento registrato nel 2005. Sul tasso di crescita degli investimenti diretti incide peraltro la riduzione dell'11 per cento per quelli realizzati dallo Stato.
Per quanto concerne le entrate, su un valore complessivo di accertamenti di entrata pari a 662.170 milioni di euro, gli accertamenti relativi a entrate tributarie sono risultati pari a 429.363 milioni di euro, evidenziando un aumento di 51.509 milioni di euro rispetto al 2005. In rapporto al Pil l'incidenza è risultata pari al 42,7 per cento.
Per quanto concerne i saldi relativi ai conti di cassa, il fabbisogno del settore statale, al lordo delle regolazioni debitorie, al termine dell'esercizio 2006 è risultato pari a 34.608 milioni di euro (2,3 per cento del PIL). Il dato risulta inferiore di circa 25.400 milioni di euro rispetto a quello dell'esercizio precedente (60.036 milioni).
Il fabbisogno del settore pubblico, al lordo delle regolazioni debitorie, nel 2006 si è attestato intorno ai 54.908 milioni di euro, con una diminuzione di 19.690 milioni di euro rispetto al 2005 (74.598 milioni).
Il valore del rapporto debito/PIL a fine 2006 si è attestato al 106,8 per cento, con


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un aumento di circa 0,6 punti percentuali rispetto al 2005, quando tale rapporto raggiunse il 106,2 per cento del PIL.
In valori assoluti il debito pubblico è aumentato da 1.511.210 a 1.575.447 milioni di euro.
Per quanto riguarda la parte del rendiconto relativa al Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo), si ricorda che la legge 23 dicembre 2005, n. 267, (bilancio per il 2006) ha assegnato al Ministero delle attività produttive una dotazione di competenza pari a 2377,6 milioni di euro, di cui 455,1 di parte corrente e 1922,5 circa relativi a spese in conto capitale, confermando la netta prevalenza di queste ultime spese caratterizzante il bilancio del Ministero.
L'autorizzazione di cassa, nelle previsioni iniziali della legge di bilancio per il 2006, ammontava a 2432 milioni di euro.
Rispetto alle previsioni iniziali nel corso del 2006 si è registrato un incremento di 1061,1 milioni di euro (+ 44,6 per cento circa) per quanto riguarda la competenza e di 1111,6 milioni di euro (+ 45,7 per cento) per l'autorizzazione di cassa.
Le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio hanno, quindi, determinato una dotazione definitiva di competenza pari a 3438,7 milioni di euro, mentre le autorizzazioni di cassa definitive ammontano a 3543,7 milioni di euro.
I residui accertati al 1o gennaio 2006 ammontavano a 12.634 milioni di euro.
A seguito delle variazioni intervenute nel corso dell'anno i citati residui sono passati a 12.859,9 milioni di euro (+ 225,9 milioni di euro).
Relativamente alla gestione, nel 2006 sono state impegnati 3402,2 milioni di euro in competenza e 12.715,8 milioni di euro in conto residui (complessivamente 16.118 milioni di euro). I pagamenti sul conto della competenza ammontano a 1.138,4 e a 1.375,1 milioni di euro sul conto residui.
Pertanto, i residui accertati al 31 dicembre 2006 si stabiliscono complessivamente in 13.604,4 milioni di euro, così costituiti: 2263,8 di somme rimaste da pagare sul conto della competenza e 11.340,6 rimasti da pagare sul conto dei residui.
Si segnala che nel consuntivo 2006 del Ministero sono ancora compresi gli stanziamenti relativi al turismo le cui competenze sono state attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri con il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181. In particolare l'UPB relativa all'ENIT (spese di parte corrente) registra una dotazione definitiva in termini di competenza e cassa - invariata rispetto alle previsioni iniziali - di 21,3 milioni di euro.
Il Ministero del commercio internazionale è stato istituito nell'ambito del riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, disposta dal decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 (articolo 1, comma 3).
Il nuovo dicastero ha acquisito dall'ex Ministero delle attività produttive (ora dello sviluppo economico), le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, relative alla:
promozione delle politiche per la competitività internazionale, nonché loro realizzazione o attuazione a livello settoriale e territoriale, anche mediante la partecipazione alle attività delle competenti istituzioni internazionali (decreto legislativo n. 300del 1999, articolo 27, comma 2, lettera a));
promozione degli interessi del sistema produttivo del Paese presso le istituzioni internazionali e comunitarie di settore (articolo 27, comma 2-bis, lettera b));
definizione delle strategie e degli interventi della politica commerciale e promozionale con l'estero (articolo 27, comma 2-bis, lettera e));
definizione delle strategie per il miglioramento della competitività del Paese e per la promozione della trasparenza e dell'efficacia della concorrenza nei settori produttivi, limitatamente al livello internazionale (articolo 27, comma 2-bis, lettera a)).

Al trasferimento si è provveduto, ai sensi dell'articolo 1, comma 10, del citato


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decreto-legge n. 181 del 20006, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2007 con il quale si è, altresì, proceduto, nelle more dell'emanazione del regolamento di organizzazione, alla ricognizione della dotazione organica del Ministero. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri all'articolo 5, comma 2, dispone il trasferimento al Ministero del commercio internazionale di tutte le somme ancora disponibili riguardanti le Unità previsionali di base del centro di responsabilità «Internazionalizzazione» dello stato di previsione dell'ex Ministero delle attività produttive. A tali somme si aggiungerà una quota parte delle somme disponibili iscritte nel capitolo 2280 del centro di responsabilità «Imprese» del medesimo stato di previsione e quota parte delle disponibilità relative al centro di responsabilità «Gabinetto», nei termini definiti nelle variazioni di bilancio già in corso, come si precisa nella relazione che accompagna lo schema.
Peraltro, i dati di consuntivo relativi a questo centro di responsabilità per il 2006 sono ancora da rintracciare nell'ambito del Ministero delle attività produttive, poiché nel corso del 2006 sono state trasferite al nuovo Ministero solo le risorse finanziarie relative al Centro di responsabilità «gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro».
Le dotazioni definitive in termini di competenza e cassa relative all'internazionalizzazione risultano le seguenti:
competenza: circa 204,3 milioni di euro - precisamente (+ 14,8 milioni di euro rispetto alle previsioni iniziali);
cassa: 241,4 milioni di euro (con una variazione di +34,6 milioni di euro).

I residui al 1o gennaio 2006 ammontano a 223 milioni di euro circa. A seguito delle variazioni intervenute nel corso dell'anno sono passati a 225,3 milioni di euro.
Quanto alle risultanze gestionali di competenza, cassa e residui si segnala quanto segue:
competenza: risultano impegnati 198,4 milioni di euro (di cui 120 milioni di euro circa pagati e 78,4 milioni di euro da pagare), mentre le economie ammontano a 5,9 milioni di euro;
cassa: risultano pagamenti per 203,3 milioni di euro ed economie per 38,2 milioni di euro;
residui: risultano impegnati 223,2 milioni di euro.
I residui al 31 dicembre 2006 ammontano a 218,4 milioni di euro così costituiti: 140 milioni di euro di somme rimaste da pagare sul conto residui e 78,4 rimasti da pagare sul conto della competenza.
Come risulta dal Rendiconto 2006 lo stato di previsione definitivo relativo al Centro di responsabilità «Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro» le dotazioni definitive in termini di competenza e cassa (solo Titolo I - parte corrente) sono le seguenti:
competenza : circa 2 milioni di euro - precisamente 1.978.447,00 euro;
cassa : 1.978.447,00 euro.

I residui al 31 dicembre 2006 ammontano a 504.239,53 euro.
Quanto alle risultanze gestionali di competenza e cassa si segnala quanto segue:
competenza: risultano impegnati 1.641.419,46 euro (di cui 1.137.179,93 euro pagati e 504.293,53 euro da pagare), mentre le economie ammontano a 337,027,54 euro.
cassa: risultano pagamenti per 1.137.179,93 euro le economie sono pari a 841.267,07 euro.

I capitoli di spesa relativi alla ricerca scientifica e applicata, di competenze della X Commissione attività produttive, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca (istituito dal decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri») rientrano nell'ambito del Centro di responsabilità n. 3 «UNIVERSITÀ, ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA».


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Con riferimento al suddetto Centro di responsabilità la previsione definitiva in termini di competenza è quantificata per il 2006 in 687,9 milioni di euro che costituiscono la gran parte del totale della competenza dell'intero Ministero, pari a 690,5 l'autorizzazione di cassa raggiunge i 232,5 milioni di euro.
I residui al 31 dicembre 2006 ammontavano a 543,4 milioni di euro.
Relativamente alla gestione nel 2006 sono stati impegnati 688,4 milioni di euro in competenza, mentre risultano pagate somme per 145 milioni di euro.
I capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca relativi alla ricerca scientifica e tecnologica, che rientrano nelle competenze della X Commissione attività produttive, sono: il capitolo 7236 (Fondo enti) e il capitolo 7254 (Far), entrambi facenti parte degli «interventi» in conto capitale.
U.P.B. 3.2.3.1. (Spese in conto capitale per la ricerca scientifica).
- Cap. 7236 relativo al «Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca», la cui dotazione in termini di competenza risulta per il 2006 di 426 milioni di euro. L'autorizzazione di cassa è di 82,5 milioni di euro, mentre i residui risultano pari a 345 milioni di euro. Nel capitolo affluiscono gli stanziamenti a favore dell'ASI.
U.P.B. 3.2.3.2. (Spese per la ricerca applicata in conto capitale relative a investimenti)
- Cap. 7254 (»Fondo per le agevolazioni alla ricerca»)

L'istituzione del «Fondo per le agevolazioni alla ricerca» (FAR) è stata disposta dall'articolo 5, comma 1, del D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 297 «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», che lo ha destinato all'erogazione degli incentivi previsti dal provvedimento stesso. Il fondo, di tipo rotativo, istituito nello stato di previsione del Ministero, si articola in due sezioni, una relativa agli interventi estesi a tutto l'ambito nazionale e l'altra relativa ad interventi relativi alle aree depresse.
Si ricorda che le risorse del Fondo sono confluite, ai sensi dell'articolo 1, comma 870, della legge finanziaria 2007 (L. n. 296/06) nel Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) istituito nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per garantire la massima efficacia degli interventi in tale ambito. Il Fondo oltre che dalle risorse del FAR è alimentato:
dal Fondo per gli investimenti della ricerca di base (FIRB);
del Fondo per le aree sottoutilizzate, per quanto di competenza del Ministero dell'università e della ricerca.
le risorse annuali per i progetti di ricerca di interesse nazionale delle università.

La dotazione di competenza nel consuntivo 2006 ammonta a 50 milioni di euro, come i residui.
Si segnala che un altro capitolo relativo alla ricerca scientifica e tecnologica che rientra nelle competenze della X Commissione è quello relativo contributo dello Stato alle spese di gestione del Programma nazionale di ricerche aerospaziali (Prora), istituito in applicazione della legge n. 46/1991, rientrante tra gli «interventi» di parte corrente e le cui risorse sono allocate per l'esercizio 2006 nel rendiconto del Ministero della pubblica istruzione al capitolo 1678 (U.P.B. 4.1.2.7 Ricerca scientifica).
La dotazione, sia in termini di competenza che in termini di cassa, del capitolo risulta per il 2006 di circa 20,6 milioni di euro, mentre i residui risultano pari a circa 4,4 milioni di euro.
Passando al disegno di legge di assestamento, l'articolo 1 del disegno di legge dispone l'approvazione delle variazioni alle previsioni del bilancio dello Stato per il 2007 (approvato con legge 298 del 2006), indicate nelle annesse tabelle.


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Il disegno di legge di assestamento, infatti, contiene, sia per lo stato di previsione dell'entrata che per ciascuno degli stati di previsione dei ministeri di spesa, le proposte di variazione degli stanziamenti di bilancio in termini di competenza e di cassa, che vengono effettuate tramite il disegno di legge medesimo e che costituiscono oggetto di approvazione da parte del Parlamento.
Le variazioni disposte in bilancio nel periodo gennaio-maggio con atto amministrativo derivano dall'applicazione di nuovi provvedimenti legislativi intervenuti successivamente all'approvazione del bilancio (per le quali il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le conseguenti variazioni) oppure dall'applicazione di procedure previste dalla normativa contabile.
La maggior parte delle variazioni apportate con atto amministrativo non ha effetto sui saldi (variazioni compensative) perché si tratta o dello spostamento di somme tra capitoli di spesa, oppure di modifiche della stessa entità ma di segno contrario dell'entrata e della spesa.
Tra le variazioni delle dotazioni di bilancio apportate con atti amministrativi hanno invece natura non compensativa, e incidono quindi sui saldi di bilancio:
le riassegnazioni ai capitoli di spesa di somme affluite in entrata nell'ultimo bimestre (periodo 1o novembre-31 dicembre) dell'anno precedente, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 469/1999;
gli slittamenti di copertura, vale a dire l'utilizzo di quote dei fondi speciali stanziate nel bilancio di previsione per l'esercizio precedente e non utilizzate entro il termine di tale esercizio, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 5, della legge n. 468/1978;
il trasporto all'esercizio in corso di titoli di spesa rimasti insoluti alla chiusura dell'esercizio precedente, con la conseguente integrazione delle autorizzazioni di cassa, ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, della legge n. 468/1978.

Per quanto riguarda il Ministero dello sviluppo economico, la legge di bilancio assegna una dotazione di competenza pari a 6396,4 milioni di euro, di cui 6104,7 milioni di euro relativi a spese in conto capitale e 255,7 milioni di euro di spese correnti.
L'autorizzazione di cassa, sempre nelle previsioni iniziali 2007, risulta nel progetto di bilanci presentato al Parlamento pari a 6494,5 milioni di euro, mentre la consistenza dei residui presunti al 1o gennaio 2007 ammonta complessivamente a 20.094,7 milioni di euro.
Il disegno di legge di assestamento in esame (C. 3170) propone ulteriori variazioni alle spese iniziali rispetto a quelle già introdotte in bilancio in forza di atti amministrativi.
Le variazioni apportate alle previsioni iniziali di bilancio sia in forza di atti amministrativi che del disegno di legge di assestamento apportano complessivamente un incremento della dotazione di competenza, pari a 90,6 milioni di euro, e dell'autorizzazione di cassa (+771,8). Più consistente risulta l'aumento dei residui (in particolare con riferimento alle spese in conto capitale), pari a + 2367,1 milioni di euro apportato completamente con il ddl di assestamento.
Le variazioni ai residui trovano motivo nella necessità di adeguare i residui presunti a quelli risultanti dal rendiconto del 2006, tenuto conto delle eventuali variazioni compensative intervenute nel conto dei residui passivi medesimi in relazione all'attuazione di particolari disposizioni legislative.
Per le variazioni alla competenza ed alla cassa, va posto in evidenza che quelle alla competenza sono connesse alle esigenze emerse dall'effettivo svolgimento della gestione, tenuto altresì conto della situazione della finanza pubblica, mentre le modifiche alle autorizzazioni di cassa sono dovute alla necessità di assestare le autorizzazioni stesse in relazione sia alla nuova consistenza dei residui, sia alle variazioni proposte per la competenza, tenuto conto, peraltro, delle concrete capacità operative dell'amministrazione.


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Le variazioni proposte con l'assestamento sono il risultato di una rigorosa valutazione delle richieste dell'Amministrazione e riguardano l'integrazione di spese di natura indifferibili e/o inderogabili.
Le variazioni di maggiore consistenza, per quanto concerne le dotazioni di competenza, sono connesse alle spese di funzionamento del Ministero (personale, beni e servizi, informatica) e ai fondi da ripartire per oneri di personale.
Per quanto concerne il Ministero del commercio internazionale, la legge di bilancio per il 2007 reca spese in termini di competenza pari a 256,3 milioni di euro, di cui 225,1 milioni di euro relativi a spese in conto capitale e 31,2 milioni di euro di spese correnti.
L'autorizzazione di cassa, sempre nelle previsioni iniziali 2007, risulta di 282 milioni di euro, mentre la consistenza dei residui presunti al 1o gennaio 2007 ammonta complessivamente a 81,9 milioni di euro.
Il disegno di legge di assestamento in esame propone ulteriori variazioni alle spese iniziali rispetto a quelle già introdotte in bilancio in forza di atti amministrativi. Il totale delle variazioni evidenzia complessivamente un incremento, seppur minimo, della dotazione di competenza (+ 5,3 milioni di euro) e di cassa (+1,1), mentre più cospicuo risulta l'aumento dei residui (+ 150,9); peraltro quasi tutte le variazioni sono apportate attraverso il disegno di legge di assestamento, che reca infatti il complesso della variazione in aumento dei residui e della competenza, e quasi completamente della cassa. Le variazioni ai residui trovano motivo nella necessità di adeguare i residui presunti a quelli risultanti dal rendiconto del 2006, tenuto conto delle eventuali variazioni compensative intervenute nel conto dei residui passivi medesimi in relazione all'attuazione di particolari disposizioni legislative. Per le variazioni alla competenza ed alla cassa, va posto in evidenza che, quelle alla competenza sono connesse alle esigenze emerse dall'effettivo svolgimento della gestione, tenuto altresì conto della situazione della finanza pubblica, mentre le modifiche alle autorizzazioni di cassa sono dovute alla necessità di assestare le autorizzazioni stesse in relazione sia alla nuova consistenza dei residui, sia alle variazioni proposte per la competenza, tenuto conto, peraltro, delle concrete capacità operative dell'amministrazione. La variazione di maggior rilievo per quanto concerne le spese di competenza è relativa all'incremento delle spese per investimenti in conto capitale relative alla voce «Sviluppo esportazione e domanda estera» (+ 4,5 milioni di euro).
Per quanto concerne il Ministero dell'università e della ricerca - spese per la ricerca scientifica e tecnologica si illustrano i singoli capitoli di spesa rientranti nelle competenze della X Commissione attività produttive.
Si tratta dei capitoli 1678, 7236 e 7320 rientranti nell'ambito del Centro di responsabilità n. 3 «UNIVERSITÀ, ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA».
Per le spese di parte corrente:
U.P.B. 3.1.2.1. (ricerca scientifica): Cap. 1678 - Contributo dello Stato alle spese di gestione del programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA) istituito in applicazione della legge n. 46/1991.
Rispetto alle previsioni iniziali 2006, la dotazione del capitolo rimane invariata sia in termini di competenza e di cassa (20,6 milioni di euro) che in termini di residui (4,4 milioni di euro).

Per le spese in conto capitale:
U.P.B. 3.2.3.4. - ricerca scientifica relative a investimenti - Cap. 7236 relativo al «Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca», nel quale affluiscono gli stanziamenti a favore dell'ASI (Agenzia spaziale italiana). Rispetto alle previsioni iniziali non si registrano variazione in termini di competenza mentre in termini di cassa si segnala un incremento di 2,9 milioni di euro totalmente derivante


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dal corrispondente aumento dei residui; lo stanziamento risulta pari a 1767,5 milioni di euro.
U.P.B. 3.2.3.13. (Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica) - Cap. 7320 (Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica).

Le previsioni iniziali 2007 recanti spese per 463,8 milioni di euro in termini di competenza e non subiscono variazioni; le autorizzazioni di cassa sono aumentate di 130 milioni di euro circa e i residui iniziali, che ammontano inizialmente a 133,4 milioni di euro registrano una consistente variazione (+ 1754 circa) passando a 1887,4 milioni di euro.
Si ricorda che il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per garantire la massima efficacia degli interventi in tale ambito, ai sensi dell'articolo 1, comma 870, della legge finanziaria 2007 (L. n. 296/06). Il Fondo è alimentato:
dal FAR;
dal Fondo per gli investimenti della ricerca di base (FIRB);
del Fondo per le aree sottoutilizzate, per quanto di competenza del Ministero dell'università e della ricerca.

Le risorse annuali per i progetti di ricerca di interesse nazionale delle università.
Alcuni stanziamenti a favore del sistema produttivo sono iscritti, infine, anche nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
Si segnala, in particolare lo stanziamento a favore dell'ENIT, cap. 2194 rientrante nell'UPB 3.1.5.-22 (Presidenza del Consiglio Enit). Si ricorda che il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, ha attribuito alla Presidenza del Consiglio dei ministri (comma 19-bis) le funzioni di competenza statale in materia di turismo precedentemente attribuite al Ministero delle attività produttive (nuovo Ministero dello sviluppo economico di cui ai co. 1 e 12, articolo 1 del citato decreto-legge) dagli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 300 del 1999.
Lo stesso comma ha previsto, inoltre, che il Ministro per lo sviluppo economico e il Presidente del Consiglio concertino l'individuazione e l'utilizzazione delle risorse finanziarie da destinare al turismo, comprese quelle incluse nel Fondo per le aree sottoutilizzate.
Il citato cap. 2194 Contributo per le spese di funzionamento dell'ENIT reca spese per 50 milioni di euro in termini di competenza e altrettanti in termini di autorizzazioni di cassa, senza alcuna variazione rispetto alle previsioni iniziali 2007. Non sussistono residui.
In relazione ai due disegni di legge propone di formulare una relazione favorevole alla V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione.

Luigi D'AGRÒ (UDC), riservandosi di intervenire più compiutamente in seguito, segnala solo un dato che emerge dalla relazione svolta: l'aumento vertiginoso dell'ammontare dei residui! Questa maggioranza non sa spendere! Appare quindi inutile fare battaglie per strappare l'aumento dei fondi relativi alla ricerca o agli aiuti alle imprese se poi il Governo non riesce a spendere questi soldi! Ritiene che anche i colleghi della maggioranza dovrebbero essere preoccupati di questa evidenza quanto lui.

Daniele CAPEZZONE, presidente, rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.15.