I Commissione - Mercoledì 24 ottobre 2007


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ALLEGATO 1

Norme in materia previdenziale in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili (Nuovo testo unificato C. 71 Volonté ed abb.).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri,
esaminato l'ulteriore nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 71 Volontè ed abbinate, recante «Norme in materia previdenziale in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili»,
richiamato il parere espresso da questo Comitato il 20 settembre 2007,
considerato che, tra le modifiche apportate dalla XI Commissione rispetto al precedente testo base, rileva l'articolo 4, il cui contenuto, essendo volto a disciplinare il congedo per l'assistenza a familiari gravemente disabili, è riconducibile alle materie «previdenza sociale» e «ordinamento civile», che le lettere o) ed l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,
ritenuto che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime

PARERE FAVOREVOLE.


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ALLEGATO 2

Partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di Fondi e Banche internazionali (nuovo testo C. 2936 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2936 Governo, approvato dal Senato, in materia di «Partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di Fondi e Banche internazionali», come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente nella seduta in sede referente del 16 ottobre 2007,
rilevato che le disposizioni recate dal disegno di legge sono riconducibili alla materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», che la lettera a) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato,
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime

PARERE FAVOREVOLE.


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ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale contro il doping nello sport, con Allegati, adottata a Parigi dalla XXXIII Conferenza generale UNESCO il 19 ottobre 2005 (C. 3082 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri,
esaminato il disegno di legge C. 3082 Governo, approvato dal Senato, in materia di «Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale contro il doping nello sport, con Allegati, adottata a Parigi dalla XXXIII Conferenza generale UNESCO il 19 ottobre 2005,
rilevato che le disposizioni recate dal disegno di legge sono riconducibili alla materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», che la lettera a) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato,
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime

PARERE FAVOREVOLE.


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ALLEGATO 4

Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992 (Nuovo testo C. 2705 Governo ed abb.).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri,
esaminato il nuovo testo, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente il 16 ottobre 2007, del disegno di legge C. 2705 Governo ed abbinate, in materia di «Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992»,
rilevato che le disposizioni recate dal disegno di legge sono riconducibili alla materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», che la lettera a) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato,
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime

PARERE FAVOREVOLE.


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ALLEGATO 5

5-01619 Cota e Fava: Sul nuovo Statuto del comune di Casalmaggiore.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Signor Presidente, onorevoli Colleghi, riferisco in merito all'adozione da parte del Consiglio comunale di Casalmaggiore (CR) del nuovo statuto comunale, approvato in data 28 settembre 2007. In particolare, l'articolo che ha determinato l'interrogante alla formulazione del presente atto a risposta immediata, è l'articolo 20, in cui si prevede la concessione del diritto di voto attivo e passivo ai cittadini extracomunitari che risiedono in quel Comune da almeno cinque anni.
La bozza del nuovo Statuto, che prefigurava la concessione del voto amministrativo agli extracomunitari risale comunque all'anno 2005 e ha determinato un ampio dibattito politico, con risalto anche sulla stampa locale.
La prefettura di Cremona non ha mancato di seguire con attenzione l'iter e l'elaborazione dello Statuto ed è intervenuta più volte presso gli organi del Comune per richiamare l'attenzione sull'illegittimità della previsione dei voto amministrativo attivo e passivo agli extracomunitari, occorrendo invece a tal fine un'apposita disposizione legislativa, allo stato mancante.
Il tema relativo alla possibilità per gli stranieri extracomunitari stabilmente residenti nel proprio territorio di godere dell'elettorato attivo e passivo per l'elezione di propri organi assembleari, è stato affrontato dal Governo, come hanno segnalato gli interroganti stessi, che si è avvalso dello straordinario potere di annullamento previsto dall'articolo 138 del T.u.e.l., al fine di caducare le disposizioni statutarie che hanno previsto tale diritto.
Nel caso di specie, è stata avviata in questi giorni, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 400 del 1988, la procedura per l'annullamento parziale dello Statuto comunale, alla luce della richiamata normativa.


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ALLEGATO 6

5-01544 Zeller ed altri: Sulla campagna informativa per il referendum per il distacco-aggregazione di alcuni comuni dal Veneto al Trentino-Alto Adige.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Signor Presidente, Onorevoli Deputati, sui fatti oggetto dell'interrogazione ho disposto immediati accertamenti tramite il Prefetto di Belluno e il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri.
Dalla ricostruzione che mi è stata riferita è risultato che a seguito della richiesta avanzata dal Comune di Cortina d'Ampezzo (Belluno) di annessione alla provincia autonoma di Bolzano, ai sensi dell'articolo 132 della Costituzione, si è sviluppata un'accesa discussione fra le Forze politiche locali.
In particolare, è stata motivo di polemica la notizia dell'avvenuto recapito a circa 200 famiglie, residenti a Cortina d'Ampezzo e presso i Comuni bellunesi di Colle Santa Lucia e di Livinallongo del Col di Lana, altresì interessati dalla consultazione referendaria, della rivista mensile «Provincia Autonoma» e di un manuale contenente materiale anch'esso informativo sulla Provincia di Bolzano.
L'intervento dei Carabinieri è quindi da inquadrare in tale contesto e, anche se ha suscitato perplessità, è stato finalizzato - così come chiarito dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - esclusivamente all'acquisizione di notizie sul contenuto della documentazione inviata.
A tal fine, infatti, nella giornata del 25 luglio scorso, i Carabinieri della Compagnia di Cortina d'Ampezzo si sono presentati presso la locale sede dell'Union Ladis d'Ampezo, dove sono stati ricevuti dal coordinatore del Comitato promotore del referendum, che ha loro spontaneamente consegnato copia delle citate pubblicazioni.
Successivamente, questi informava i corrispondenti della stampa locale, che riportavano l'episodio.
Nel ribadire che, nell'espletamento dei propri compiti istituzionali, le Forze dell'ordine mantengono un comportamento improntato alla massima correttezza ed imparzialità nei confronti di tutti i cittadini, assicuro che anche in questo caso i Carabinieri hanno applicato tali principi.
Infine, per quanto riguarda l'avvenuta installazione di un convertitore satellitare presso il «Passo di Giau», che consente la trasmissione dei programmi in lingua ladina della Rai e quelli dell'emittente austriaca Orf, il Comando provinciale dell'Arma dei Carabinieri ha escluso l'esistenza di qualsivoglia indagine.


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ALLEGATO 7

5-01616 Adenti: Sull'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Signor Presidente, Onorevoli Colleghi/Deputati, com'è noto la legge 30 settembre 2004, n. 252 ha sancito il passaggio del rapporto di impiego del personale del Corpo, Nazionale dei Vigili del Fuoco dal regime privatistico, cui fu assoggettato con l'emanazione del decreto legislativo n. 9 del 1993, a quello di diritto pubblico.
Il citato disegno normativo si colloca nella prospettiva di un allineamento dell'ordinamento dei Vigili del Fuoco a quello del personale degli altri Corpi dello Stato chiamati alla difesa dei valori fondamentali della Repubblica, individuati dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 30 marzo 2001, n. 165.
In tale rinnovato ambito di riferimento il Governo ha emanato il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, introduttivo del nuovo ordinamento del personale del Corpo Nazionale, che è stato distinto in tre «segmenti»: personale non dirigente e non direttivo con funzioni tecnico-operative; personale dirigente e direttivo; personale non dirigente e non direttivo che espleta attività tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche.
L'articolo 2 della stessa legge delega n. 252 del 2004 ha stabilito, tra i suoi principi e criteri direttivi, l'istituzione di un autonomo comparto di negoziazione denominato «Vigili del Fuoco e Soccorso pubblico», all'interno del quale è stata operata una distinzione fra due procedimenti negoziali: il primo riguardante il personale direttivo e dirigente, attualmente inquadrato nelle qualifiche dirigenziali e nei profili professionali del settore operativo richiedenti, ai fini dell'accesso. la laurea specialistica ed eventuali titoli abilitativi; il secondo relativo al restante personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Comunico che l'attuale ordinamento risultante dal citato quadro normativo (legge n. 252 del 2004 e decreto legislativo n. 217 del 2005) prevede una carriera dirigenziale solo per il personale del settore tecnico, medico o ginnico-sportivo in possesso rispettivamente di lauree specialistiche magistrali in ingegneria o architettura, medicina e chirurgia e scienze motorie o sportive; ciò anche in considerazione dell'evidente legame con la funzionalità di dette qualifiche agli specifici compiti istituzionali del Corpo Nazionale dei vigili dei fuoco.
In base ai principi contenuti nella delega, lo stesso decreto legislativo n. 217 del 2005 ha istituito, nell'ambito del personale non direttivo e non dirigente, il ruolo separato dei funzionari, riservato al personale con laurea che possa, al suo apice, esprimere un vicedirigente, sia amministrativo-contabile che tecnico-informatico, con la previsione di dotazioni organiche e di funzioni distinte.
Preciso che per detto personale laureato non è, pertanto, previsto uno sbocco dirigenziale, bensì soltanto l'accesso alla qualifica apicale di vicedirigente attraverso la partecipazione a concorsi interni.
Peraltro, anche l'ordinamento previgente a quello recato dal decreto legislativo n. 217 del 2005, sia di natura contrattuale ex decreto legislativo n. 165 del 2001, sia di diritto pubblico ex legge n. 930 del 1980, non ha mai contemplato


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una carriera dirigenziale per i ruoli amministrativi, contabili e tecnico-informatici.
Al riguardo, ricordo che anche le più recenti norme contrattuali per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (CCNL 5 aprile 2000 e 24 aprile 2002), prevedevano la possibilità di accesso all'area C come qualifica apicale dei ruoli non operativi per il personale diplomato e laureato.
Viceversa la carriera dirigenziale è sempre esistita per le qualifiche operative, mediche e ginniche, già a far data dall'istituzione della dirigenza ex decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972, prevedendo la possibilità di accesso solo dall'interno mediante procedure di scrutinio per merito comparativo, riservate ai funzionari direttivi in possesso di un congruo periodo di anzianità di servizio.
La distinzione tra personale direttivo e dirigente e personale non direttivo e non dirigente nel cui alveo rientrano i funzionari amministrativi ed informatici in possesso di laurea, e pertanto il risultato della volontà espressa dal legislatore in sede di emanazione delle normative citate (legge n. 252 del 2004 e decreto legislativo n. 217 del 2005; pertanto un eventuale sbocco dirigenziale per le carriere amministrative non è prevedibile alla luce dell'attuale quadro ordinamentale, la cui modifica supererebbe i principi e criteri direttivi contenuti nella stessa legge di delega n. 252 del 2004.
In tale quadro normativo l'Amministrazione, sulla base delle previsioni contenute dall'articolo 2, comma 3, della legge delega n. 252 del 2004, ha, peraltro, avviato un fattivo confronto con le organizzazioni sindacali per l'individuazione delle eventuali integrazioni e correzioni da apportare al nuovo assetto dettato dal decreto legislativo n. 217 del 2005, per sottoporle alla successiva valutazione da parte degli organi parlamentari, pur sempre nell'ambito della stessa legge delega n. 252 del 2004.
In merito alla questione di costituzionalità sollevata dai TAR Veneto e Calabria, cui si fa cenno nell'interrogazione, preciso che detta questione non riguarda la posizione del personale amministrativo ed informatico laureato (inquadrato nel ruolo non operativo dei funzionari), bensì quella, del tutto diversa, del personale diplomato che, in relazione all'assetto normativo introdotto dal decreto legislativo n. 217 del 2005, lamenta il mancato inquadramento tra i funzionari.


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ALLEGATO 8

5-01618 Boscetto ed altri: Sulle elezioni per le province di Bari, Foggia e di Barletta-Andria-Trani.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Signor Presidente, Onorevoli Deputati, l'articolo 2 della legge 148 del 2004, istitutiva della provincia di Barletta Andria Trani, al primo comma ha posto a carico delle province di Bari e di Foggia una serie di adempimenti da effettuare di concerto con il commissario governativo, nominato dal Ministro dell'interno, per curare le attività finalizzate all'istituzione della nuova provincia fino all'insediamento degli organi elettivi. Gli adempimenti, che riguardano la ricognizione delle dotazioni organiche di personale, l'accertamento e la ripartizione delle consistenze patrimoniali, nonché la rideterminazione delle circoscrizioni elettorali, devono essere svolti non prima di trentaquattro mesi e non oltre quattro anni dalla data di entrata in vigore della legge, cioè fra il 30 aprile 2007 ed il 30 giugno 2008.
Lo stesso articolo, al quarto comma, ha stabilito che le prime elezioni degli organi rappresentativi della nuova provincia avvengano in concomitanza col primo turno utile delle consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi della province di Bari o di Foggia successivo alla scadenza del termine di cui al primo comma.
Poiché, come detto, la scadenza dell'arco temporale sopra indicato (30 aprile 2007-30 giugno 2008) è successivo allo svolgimento delle elezioni amministrative della primavera del 2008, ne consegue che il primo turno utile per le elezioni degli organi della nuova provincia coinciderà con il rinnovo degli organi della provincia di Bari, in scadenza nella primavera del 2009.
Il problema della non contestualità delle scadenze dei consigli provinciali di Bari e di Foggia e dalle sue conseguenze sul processo istitutivo della nuova provincia è stato formalmente sollevato anche con una delibera del Consiglio Provinciale di Foggia del 28 aprile 2007, che ha approvato un ordine del giorno nel quale si chiede di chiarire in termini espliciti la data delle consultazioni elettorali per le province di Bari e Foggia.
Il documento fa riferimento, in particolare, alla posizione dei Comuni di Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli, già appartenenti alla provincia di Foggia ed ora transitati nella nuova provincia, i quali, ove non fossero interessati dalla consultazione elettorale della primavera 2008 per il rinnovo degli organi della provincia madre, si troverebbero senza rappresentanza politica a livello provinciale fino all'anno successivo, quando saranno chiamati alle urne per eleggere gli organi della nuova provincia.
Tale evenienza, tuttavia, risulta già prevista e disciplinata dalla stessa legge istitutiva, che al sesto comma del già citato articolo 2 ha statuito che, fino all'elezione degli organi di Barletta Andria Trani, le province di Bari e di Foggia continuano ad esercitare le loro funzioni sull'intero territorio delle province così come originariamente delimitate.
In virtù di tale norma, le prossime elezioni della provincia di Foggia non potranno che essere effettuate sulla base dei collegi attualmente vigenti, chiamando alle urne anche gli elettori di Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia e


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Trinitapoli. Questi ultimi, fino alla costituzione degli organi della nuova provincia, continueranno ad essere rappresentati dagli organi della provincia di Foggia e devono quindi necessariamente concorrere alla loro elezione.
Non appare poi possibile accogliere l'ipotesi menzionata nell'interpellanza circa un eventuale scioglimento anticipato del consiglio provinciale di Bari, dal momento che le cause di scioglimento dei consigli sono tassativamente elencate dall'articolo 141 del testo unico sugli enti locali. Tale norma, come noto, fa conseguire lo scioglimento al compimento di atti contrari alla costituzione, a gravi reiterati e violazioni di legge, a gravi motivi di ordine pubblico ovvero a ben individuati profili di patologia funzionale dell'ente locale, quali ad esempio le dimissioni del presidente o di oltre la metà dei consiglieri, al quali non si può in alcun modo ricondurre la fattispecie in esame.


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ALLEGATO 9

5-01652 Frias, Mascia e Franco Russo: Sullo snellimento delle procedure per il rilascio del permesso di soggiorno tramite una convenzione con le Poste.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Signor Presidente, Onorevoli Colleghi, la convenzione con Poste Italiane cui fanno riferimento gli interroganti è stata sottoscritta nel gennaio 2006, utilizzando la possibilità espressamente prevista da una disposizione della legge 271 del 2004, volta ad alleggerire gli oneri amministrativi degli uffici di pubblica sicurezza e a semplificare le procedure senza introdurre oneri ulteriori per il bilancio dello Stato.
La finalità principale della convenzione, di durata triennale, era quindi quella di destinare a servizi operativi il personale degli Uffici Immigrazione delle Questure e, nello stesso tempo, di ridurre i tempi di rinnovo dei permessi di soggiorno.
Il Ministero dell'interno, come ha avuto modo di riferire in aula il 5 luglio scorso il Ministro Amato, ha avviato uno stretto monitoraggio per migliorare la qualità del servizio, verificare l'andamento e i risultati delle procedure nonché il puntuale rispetto da parte di Poste Italiane degli obblighi assunti, condizione per il proseguimento della convenzione fino alla scadenza stabilita, ottenendo già una significativa crescita nell'attività di rilascio dei permessi di soggiorno, passati da una media settimanale di 6.000 ad una di 14.000.
È in fase di firma un protocollo tra il Ministero dell'interno e il Ministero per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, al fine di definire una proposta di reingegnerizzazione della procedura di rilascio dei permessi di soggiorno affinché sia assicurata l'efficienza e la celerità del servizio.
A questo scopo, sono in corso proprio nella giornata odierna incontri dei gruppi tecnici presso la Direzione centrale per l'immigrazione con i rappresentanti di Anci e di Poste Italiane per definire quali ulteriori interventi apportare al sistema per garantire una maggiore semplificazione della procedura e per favorire il progressivo coinvolgimento dei Comuni.
L'obiettivo del Governo, infatti, del resto esplicitato nel disegno di legge-delega per la modifica della disciplina dell'immigrazione, approvato il 28 giugno scorso dal Consiglio dei Ministri, è di arrivare ad un sistema interno agli enti locali, che, partendo dal front office, trasferisca via via competenze su di loro.
Uno dei principi della delega prevede, infatti; «sportelli presso i comuni per presentare le richieste di rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno e per il ritiro dei documento e, dopo una congrua fase transitoria, il passaggio delle competenze per il rinnovo ai Comuni».
Tale passaggio di competenze, che si muove lungo il solco della sperimentazione avviata con il protocollo d'intesa sottoscritto con l'ANCI il 13 febbraio 2006, in ogni caso non potrà che essere graduale per almeno due ordini di motivi: in primo luogo, occorre permettere agli enti locali di mettersi in condizione di adempiere al


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meglio ai nuovi compiti e, quando sarà loro richiesto, di corrispondere con la massima efficienza alle esigenze dell'utenza; d'altra parte, occorre anche dare il tempo necessario per portare a regime alcune altre modifiche al sistema previste dal disegno di legge-delega.
Fra queste, anche le modifiche relative all'adeguamento ed alla graduazione della durata di validità dei permessi, che permetteranno agli stranieri di sottostare ad un obbligo di rinnovo meno ravvicinato, con conseguente contenimento dei costi loro richiesti.


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ALLEGATO 10

5-01540 D'Alia: Sulla gestione amministrativa del comune di Naso.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Signor Presidente, Onorevoli Colleghi, ricordo innanzitutto che in Sicilia, regione a statuto speciale, la competenza in materia di controlli sugli organi dei Comuni è attribuita al Presidente della Regione e all'Assessore regionale con delega alle Autonomie locali, eccezion fatta per le fattispecie di scioglimento per gravi motivi di ordine pubblico e per infiltrazioni mafiose, di competenza statale.
Nel rispetto dei principi di specialità statutaria, quindi, le vicende riguardanti l'Amministrazione comunale di Naso sono seguite dall'Assessorato regionale competente. Ciononostante, la Prefettura di Messina è in costante contatto con l'Amministrazione regionale, anche al fine di sollecitare l'adozione dei necessari provvedimenti.
Il problema sollevato dall'interrogante sorge nel giugno del 2005, quando alcuni consiglieri dell'opposizione del Comune di Naso presentano un esposto denuncia all'autorità giudiziaria per presunte illegalità commesse dall'amministrazione comunale, in base al quale viene disposta, dalla Regione, una prima verifica ispettiva. A tal proposito, risulta agli atti della Prefettura, una relazione, redatta dal funzionario regionale incaricato dell'accesso ispettivo, datata 17 febbraio 2006, nella quale si rilevano aspetti di fondatezza circa le doglianze manifestate dai consiglieri comunali ma si evidenzia la necessità di effettuare approfondimenti in sede amministrativa e giudiziaria.
L'assessore regionale con delega agli enti locali, nel novembre 2006 ha disposto gli accertamenti in questione, a seguito dei quali il sindaco di Naso, Vittorio Emanuele, con decreto del 19 marzo 2007, è stato sospeso dalla carica, nelle more della definizione del provvedimento di rimozione proposto dal Presidente della Regione per gravi e persistenti violazioni di legge.
Gli effetti del decreto, come accennato dall'interrogante, sono stati poi sospesi dal TAR di Catania con decreto cautelare del 29 marzo scorso, in accoglimento dell'istanza proposta dallo stesso Sindaco, peraltro rieletto nella carica in occasione della tornata elettorale del 13 e 14 maggio 2007.
In sede penale, secondo quanto riferisce il Ministero della giustizia, le denunce presentate dai consiglieri comunali di minoranza hanno determinato l'apertura di quattro distinti procedimenti penali presso la Procura della Repubblica di Patti.
I primi due fascicoli, relativi al reiterato affidamento diretto ad una stessa impresa dei servizio di raccolta e conferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani e all'acquisizione da parte dell'amministrazione comunale di beni e servizi di varia natura, mediante ordinanze sindacali assunte in assenza dei presupposti di contingibilità ed urgenza, sono stati riuniti ed è stata fissata un'udienza per l'11 dicembre prossimo davanti al Gup del Tribunale di Patti, che dovrà decidere sul richiesto rinvio a giudizio del Sindaco, per il reato di abuso d'ufficio aggravato.
Un terzo procedimento, per condotta antisindacale nei confronti dei dipendenti, si è concluso il 12 dicembre 2006 con l'emissione da parte del Gip di un decreto penale di condanna, divenuto definitivo il 10 giugno 2007.


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Per un quarto procedimento, relativo all'affidamento dei lavori di asfaltatura delle strade comunali, sono ancora in corso le indagini preliminari per l'ipotesi di reato di abuso d'ufficio aggravato.
Quanto agli episodi intimidatori, ai quali fa cenno l'interrogante, che si sarebbero verificati nel corso dell'ultima campagna elettorale, risulta che alcune denunce per danneggiamento siano state presentate da un candidato sindaco e da un candidato consigliere nonché da un fratello e dalla madre di quest'ultimo. Nulla risulta, invece, circa la riferita affissione di un manifesto elettorale su una tomba del cimitero comunale.
I procedimenti contro ignoti per i danneggiamenti sono ancora in fase di indagini preliminari, così come è pendente un procedimento per fatti di diffamazione aggravata compiuti durante la campagna elettorale, che vede coinvolti il Sindaco, il candidato concorrente Giuseppe Liuzzo ed altre persone che hanno partecipato alla competizione elettorale.
Su alcune specifiche vicende del Comune di Naso è stata interessata anche la Direzione Investigativa Antimafia, che tuttavia ha riferito che, allo stato attuale, dagli accertamenti condotti non sono emersi elementi rientranti nella competenza istituzionale di quell'articolazione.
Quanto alla richiesta di sapere se la questione relativa al Comune di Naso è stata oggetto di approfondimenti da parte del Ministero dell'interno devo far presente che, ferma restando la competenza della Regione Siciliana, al momento, non si configurano gli estremi per un intervento di rigore sul Comune da parte di questa Amministrazione, atteso anche che i procedimenti processuali sono ancora in itinere.
Tuttavia, il Ministero, tramite la Prefettura di Messina, continuerà a seguire costantemente l'evoluzione della situazione, al fine di valutare - in relazione alle diverse circostanze - l'adozione di ogni opportuna iniziativa al riguardo.


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ALLEGATO 11

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2006 (C. 3169 Governo, approvato dal Senato).

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2007 (C. 3170 Governo, approvato dal Senato).

Tabella n. 2 Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 8 Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2007.

RELAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE

La I Commissione,
esaminato il disegno di legge del Governo C. 3169, concernente il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2006, relativamente alle parti di propria competenza;
rilevato che la Corte dei conti, nella sua relazione sul rendiconto generale dello Stato per il 2006, ha rilevato che gli accantonamenti disposti ai sensi del decreto-legge n. 223 del 2006 su alcune tipologie di spesa del comparto della sicurezza hanno comportato un incremento delle posizioni debitorie già esistenti; che gli oneri latenti ammontano, quindi, al 31 dicembre 2006, a circa 184,4 milioni di euro, con una forte crescita rispetto al 2005, quando ammontavano a 55,3 milioni di euro;
considerato che la Corte dei conti, nella medesima relazione, segnala che anche per l'esercizio finanziario 2006 l'amministrazione del Ministero dell'interno ha confermato criticità per alcune voci di bilancio che riguardano soprattutto il Dipartimento della Pubblica sicurezza, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e l'Amministrazione civile, settori nei quali si presenta in modo più significativo la formazione di oneri sommersi, per lo più relativi alla categoria dei consumi intermedi;

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con la seguente osservazione:
preveda il Governo dotazioni congrue ed adeguate, in modo da evitare per il futuro il fenomeno degli oneri sommersi e l'accumulazione della massa debitoria delle amministrazioni pubbliche.

La I Commissione,
esaminato il disegno di legge del Governo C. 3170, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2007 per i profili di competenza, ed in particolare la Tabella n. 8, recante lo stato di previsione del Ministero dell'interno, e la Tabella 2, recante lo stato di previsione del


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Ministero dell'economia e delle finanze, limitatamente alle parti di competenza,
espresso apprezzamento per l'incremento delle dotazioni riferite ad alcune voci di spesa afferenti al Dipartimento della pubblica sicurezza e al Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno;
considerato però che tali incrementi non appaiono sufficienti a far fronte alle difficoltà in cui versa attualmente il comparto della sicurezza;
sottolineata la rilevanza e la positività della spesa pubblica, in quanto funzionale ad un'efficace somministrazione di servizi pubblici;
espresso un apprezzamento per l'azione di contenimento della spesa da parte delle amministrazioni pubbliche locali;

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con la seguente osservazione:
al fine di assicurare per il futuro la piena funzionalità ed efficienza del sistema della sicurezza in Italia, del sistema di protezione civile e del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, valuti il Governo l'opportunità di elevare ulteriormente gli stanziamenti per il comparto della sicurezza.


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ALLEGATO 12

Schema di regolamento di organizzazione del Ministero dei trasporti (Atto n. 167).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La I Commissione,
esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter, lo schema di regolamento recante organizzazione del Ministero dei trasporti (Atto n. 167)
visto il parere espresso dal Consiglio di Stato;
visti i rilievi formulati dalla V Commissione Bilancio,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
come segnalato dalla V Commissione nei rilievi formulati sullo schema di regolamento in esame nella seduta del 23 ottobre 2007:
1) all'articolo 4, comma 1, lettera b), sostituire le parole: «utilizzando le risorse finanziarie di cui» con le seguenti: «a valere sulle risorse di cui»;
2) all'articolo 10, comma 2, sostituire le parole «oneri aggiuntivi» con le seguenti: «nuovi o maggiori oneri»;
3) all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.».

e con le seguenti osservazioni:
1) valuti il Governo se l'attribuzione in capo al Dipartimento per i trasporti terrestri e i servizi informativi di competenze in materia di formazione del personale, operata dall'articolo 3, comma 1, lettera b), non determini una duplicazione di funzioni in rapporto alle analoghe competenze attribuite dall'articolo 5, comma 6, lettera b), alla direzione generale per gli affari generali e il personale del Dipartimento per i trasporti aereo, marittimo, intermodale e per gli affari generali e il personale;
2) valuti il Governo se i compiti attribuiti alla direzione generale del trasporto aereo ai sensi dell'articolo 5, comma 4, possano determinare sovrapposizioni con le funzioni spettanti all'Ente Nazionale dell'Aviazione Civile (ENAC) ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250.