VI Commissione - Mercoledì 24 ottobre 2007


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ALLEGATO 1

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2006. C. 3169 Governo, approvato dal Senato.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione finanze,
esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 3169, approvato dal Senato, recante il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2006;
evidenziato come l'economia italiana abbia registrato nel 2006 un andamento nettamente positivo, con una crescita del PIL pari all'1,9 per cento, invertendo la dinamica negativa evidenziata nel corso degli anni precedenti, e riducendo lo scostamento negativo rispetto alla media degli altri paesi industrializzati;
segnalato il positivo andamento dei principali saldi del bilancio statale nel corso del 2006, nell'ambito dei quali si segnalano un netto miglioramento, sia rispetto ai saldi del 2005 sia rispetto alle previsioni iniziali per il 2006, del saldo netto da finanziare, anche al lordo dei notevoli oneri straordinari sostenuti dallo Stato per far fronte agli effetti della sentenza della Corte di giustizia europea in materia di IVA sulle auto aziendali e della cancellazione dei crediti vantati dallo Stato nei confronti della società TAV, nonché un ulteriore miglioramento dell'avanzo primario ed una riduzione del ricorso al mercato;
evidenziato come il Rendiconto segnali, rispetto al 2005, un incremento dell'entità complessiva degli accertamenti relativi alle entrate finali, riconducibile sia all'aumento degli accertamenti relativi alle entrate tributarie, sia all'aumento degli accertamenti relativi alle entrate extratributarie;
sottolineato, in particolare, come le maggiori variazioni degli accertamenti relativi alle entrate tributarie riguardino il gettito dell'IRES, dell'IRPEF e dell'IVA, a testimonianza dei positivi risultati conseguiti dal Governo sia sul piano del rilancio delle attività economiche sia su quello del contrasto all'evasione ed all'elusione fiscale;
rilevato come gli impegni per spese finali assunti complessivamente nel 2006 risultino invece in diminuzione rispetto all'anno precedente, soprattutto in ragione di una riduzione delle spese in conto capitale, che ha compensato l'incremento registratosi nell'ambito delle spese di parte corrente;
evidenziato il giudizio complessivamente favorevole espresso dalla Corte dei conti sui risultati conseguiti dal Governo sul versante dei saldi di finanza pubblica;
considerata l'esigenza di proseguire nel processo di revisione della spesa statale, il quale costituisce uno strumento irrinunciabile per realizzare un più efficace controllo della finanza pubblica, e rilevata, in tale contesto, l'esigenza di giungere ad una riqualificazione dei flussi di spesa, al fine di contenere la spesa corrente improduttiva e di concentrare invece maggiori risorse pubbliche su specifici settori di investimento che possano fungere da moltiplicatori della crescita;


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evidenziato come il rendiconto evidenzi l'esistenza di eccedenze di impegni e di pagamenti, di cui l'articolo 7 propone la sanatoria, tra le quali si segnalano, in quanto attinenti agli ambiti di interesse della Commissione finanze, un'eccedenza pari a 10,1 milioni di euro, in termini di competenza, nell'Unità previsionale di base 1.1.6.2, relativa alle «Gestioni previdenziali» dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ed un'eccedenza di 498,3 milioni di euro, in termini di competenza, nell'unità revisionale di base 1.4.2, relativa alle «Lotterie nazionali»;
considerati i rilievi, espressi dalla Corte dei conti in sede di giudizio di parificazione, su talune discordanze nei conti attinenti ai residui attivi relativi ad alcuni capitoli dello stato di previsione dell'entrata, nonché in merito al disallineamento tra il conto generale del patrimonio e la nuova organizzazione delle amministrazioni centrali dello Stato;
sottolineata l'esigenza di affrontare gli elementi di possibile criticità evidenziati in talune deliberazioni della Corte dei conti, adottate nel corso del 2007, in relazione alle operazioni di cartolarizzazione di immobili pubblici, in particolare per quanto riguarda le procedure di vendita di immobili di pregio, gli eventuali conflitti di interesse sussistenti in capo a soggetti privati coinvolti nelle medesime operazioni di cartolarizzazione, nonché i guadagni ottenuti dalle banche collocatrici prime acquirenti delle quote del Fondo immobili pubblici,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.


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ALLEGATO 2

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2007. C. 3170 Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno 2007.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione finanze,
esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 3170, approvato dal Senato, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2007;
sottolineato come l'analisi dei dati contenuti nel disegno di legge di assestamento evidenzi un miglioramento del saldo netto da finanziare e degli altri saldi di bilancio, sia in termini di competenza sia in termini di cassa, invertendo in tal modo la dinamica negativa registratasi nell'anno precedente;
evidenziato come il positivo andamento delle variabili di finanza pubblica sia principalmente dovuto ad un notevole incremento delle entrate finali, connesso principalmente all'aumento delle entrate tributarie;
rilevato, altresì, come, diversamente dall'anno precedente, si registri anche una sostanziale stabilizzazione delle spese finali che, peraltro, risultano incrementate dal disegno di legge, in particolare nel settore delle spese correnti;
evidenziato come, nel corso dell'esame presso il Senato, siano stati approvati due emendamenti del Governo che hanno comportato una significativa revisione al rialzo delle previsioni in conto competenza relative alle entrate, pari a circa 6 miliardi di euro, ed una riduzione delle previsioni relative alle spese, pari a circa 2 miliardi di euro;
rilevato come le revisioni delle previsioni relative alle entrate siano state determinate da un incremento del gettito dell'IRES e dell'IVA, al quale si contrappone parzialmente una riduzione delle previsioni di entrata concernenti le ritenute da lavoro dipendente a titolo IRPEF;
evidenziata la particolare rilevanza dell'aumento del gettito IRES, pari a circa 6,3 miliardi di euro, determinato soprattutto da un incremento dei versamenti di alcuni grandi contribuenti privati, che hanno, in alcuni casi, presentato tassi di crescita dei versamenti tributari superiori al 400 per cento;
sottolineato, sotto quest'ultimo profilo, come l'andamento straordinariamente positivo di tali voci di entrata sia riconducibile, oltre che al positivo andamento dell'economia italiana ed europea, anche agli effetti delle incisive misure adottate dal Governo nel corso degli ultimi due anni, le quali hanno consentito di rafforzare gli strumenti per il contrasto all'evasione fiscale, e di ridurre notevolmente gli ambiti di elusione fiscale;


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evidenziata positivamente la scelta del Governo di destinare circa 6 miliardi delle suddette maggiori previsioni di entrata a copertura degli oneri recati dal decreto-legge n. 159 del 2007, collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2008, il quale reca misure di carattere sociale e di sostegno all'economia che la maggioranza ha ritenuto necessarie per incrementare il livello di equità sociale e sostenere la ripresa economica;
sottolineata l'esigenza di proseguire negli indirizzi di politica economica fin qui perseguiti, al fine di coniugare l'esigenza di risanamento della finanza pubblica con quella di restituire ai cittadini, alle famiglie ed alle imprese una quota sempre più ampia delle maggiori risorse rese disponibili dall'azione di contrasto all'evasione fiscale, assicurando in tale contesto particolare attenzione alle necessità delle fasce più deboli della popolazione e delle famiglie;
sottolineata l'esigenza di monitorare attentamente l'andamento delle entrate tributarie, al fine di verificare il carattere strutturale delle maggiori entrate registratesi nel corso dell'ultimo anno,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.


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ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-01646 Germontani e Leo: Applicazione del regime IVA del reverse charge ai servizi di nolo con operatore.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il question time in esame gli Onorevoli interroganti analizzano preliminarmente l'evoluzione nel tempo della disciplina concernente il meccanismo del reverse charge. Premettono infatti che:
con il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è stato introdotto il regime della inversione contabile, il cosiddetto reverse charge, in materia di IVA nei subappalti, ed in particolare nel settore dell'edilizia;
il reverse charge prevede che, in deroga alle regole ordinarie, il pagamento dell'imposta sia di competenza dell'acquirente, se è un soggetto passivo di imposta nel territorio italiano; ne consegue che la fattura emessa del cedente senza addebito d'imposta deve essere integrata dall'acquirente con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta nell'apposito registro;
con la circolare n. 37/E del 29 dicembre 2006, l'Agenzia delle entrate ha precisato che devono considerarsi al di fuori della portata della norma le forniture con posa in opera, che si sostanziano in operazioni costituenti cessioni di beni, a prescindere dall'attività del destinatario della cessione e, più in generale, dall'inquadramento dell'operazione nell'ambito dell'autonomia contrattuale delle parti;
la citata circolare n. 37/E del 2006 chiarisce, inoltre, che per delimitare, in particolare, sulla base di criteri oggettivi, le prestazioni per le quali deve essere adottato il reverse charge, occorre fare riferimento alla tabella di classificazione delle attività economiche ATECOFIN (2004). La sezione F di detta tabella indica i codici riferiti alle attività di costruzioni;
inoltre, l'Agenzia, con la risoluzione n. 148 del 28 giugno 2007, ha affermato che le operazioni che consistono in cessioni di beni sono del tutto estranee al reverse charge, indipendentemente dal codice di attività adottato dai soggetti interessati, e sono sottoposte alle regole ordinarie sia nei confronti del cessionario che nel rapporto con il posatore.

Ciò premesso, gli interroganti chiedono di conoscere:
a) se l'inclusione del nolo con operatore, il cosiddetto «nolo a caldo», nella sezione F della tabella di classificazione delle attività economiche ATECOFIN (2004), è sufficiente per rendere applicabile a tali casistiche il meccanismo del reverse charge;
b) se il «nolo a caldo» è riconducibile ad un contratto di appalto o si tratta, invece, di un contratto misto di locazione e manodopera. In questa seconda ipotesi, laddove la manodopera sia meramente accessoria alla locazione e, quindi, prevalga il noleggio sul lavoro, se trovi comunque applicazione il reverse charge.

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate ha fatto presente che, con la risoluzione n. 205 del 3 agosto 2007, si precisa che le prestazioni relative ai contratti di noleggio senza aggiunta di manodopera (senza operatore o senza montaggio/smontaggio), cosiddetto


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«noli a freddo», sono escluse dall'ambito applicativo dell'inversione contabile - di cui all'articolo 17, comma 6, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 -, in quanto tali prestazioni non concretizzano subappalti. Inoltre, non rientrano tra quelle riconducibili alle attività classificate nella sezione F della tabella di classificazione delle attività economiche ATECOFIN (2004).
Con la citata risoluzione, l'Agenzia ha rappresentato che rientrano, invece, nella sezione F della tabella ATECOFIN i contratti di noleggio, cosiddetto «noli a caldo», riconducibili alle attività contraddistinte dai seguenti codici:
45.25.0 altri lavori di costruzione, tra i quali rientrano il noleggio di ponteggi e piattaforme di lavoro con montaggio e smontaggio;
45.50.0 noleggio di macchine e attrezzature per lavori edili, con operatore, tra i quali rientrano il noleggio di gru, macchine movimento terra, macchine per il pompaggio del calcestruzzo, eccetera.

Peraltro, per i cosiddetti «noli a caldo», l'inclusione nella sezione F non comporta automaticamente l'applicabilità del regime del reverse charge.
In proposito, con la risoluzione in esame, è stato precisato che, se il prestatore è chiamato ad eseguire il servizio in qualità di «mero esecutore» materiale delle direttive del committente, venendo a mancare quindi uno degli elementi tipici del contratto di appalto, e cioè l'autonomia organizzativa, non deve applicarsi il meccanismo del reverse charge.
Qualora, invece, oggetto del contratto fosse non tanto il mero noleggio, ma la realizzazione di lavori di sbancamento, sistemazione di terreni, demolizione di edifici e simili, con assunzione di un'obbligazione di risultato, nell'ambito di un rapporto contrattuale caratterizzato dall'assenza del vincolo di subordinazione e dall'organizzazione in proprio dei mezzi, con assunzione dei relativi rischi, sarebbe applicabile il meccanismo del reverse charge.
In tal caso, infatti, la pattuizione andrebbe sostanzialmente ricondotta alla tipologia dell'appalto (rectius subappalto).
L'eventuale indagine sulla prevalenza della manodopera, ovvero della componente relativa al noleggio, ipotizzata dagli interroganti, appare all'Agenzia delle entrate criterio meno agevole da utilizzare al fine di determinare l'applicabilità del reverse charge.


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ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-01621 Reina ed altri: Personale della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle entrate operante nella provincia di Bolzano e numero di controlli effettuati.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il question time al nostro esame, gli Onorevoli interroganti ripropongono la problematica relativa ai controlli di natura fiscale effettuati dall'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di finanza nella provincia di Bolzano, con particolare riferimento ai contribuenti con un volume di affari inferiore a 5.164.569 euro.
È opportuno ricordare come detta problematica è stata oggetto di approfondito esame nella seduta del 3 ottobre 2007, presso questa stessa Commissione finanze. In tale occasione sono stati forniti i dati, compendiati in apposite tabelle fornite dall'Agenzia delle entrate, relativi all'attività svolta dagli uffici operativi dell'Agenzia nella provincia di Bolzano. In particolare, in tale occasione sono stati, tra l'altro, indicati:
il numero complessivo degli accertamenti sulle imposte dirette, sull'IVA e sull'IRAP eseguiti negli anni 2005 e 2006 nei confronti di soggetti titolari di un codice ATECOFIN, senza distinzione in ragione dell'ammontare del volume d'affari dichiarato, con l'indicazione dell'indice di positività dei controlli;
il numero delle verifiche e degli accessi eseguiti presso i contribuente distinti per tipologia di accesso e, per quanto riguarda le verifiche, per tipologia di contribuente in base al volume d'affari dichiarato;
la percentuale delle ore destinate all'attività di prevenzione e contrasto all'evasione negli anni 2005 e 2006 rispetto al totale delle ore complessivamente impiegate dal personale degli uffici dell'Agenzia delle entrate della provincia di Bolzano, dato che può considerarsi più rappresentativo dell'impiego del personale nell'attività di contrasto all'evasione. Tale percentuale era posta a confronto con la media nazionale ed evidenziava come, per la provincia autonoma di Bolzano, la percentuale di ore destinate all'attività di prevenzione e contrasto all'evasione negli anni 2005 e 2006, è risultata inferiore alla media nazionale ed alla media delle altre direzioni regionali del Nord-Italia ad eccezione della Valle d'Aosta, a causa del limitato numero di risorse umane disponibili che devono garantire le diverse attività di competenza ed in particolare i servizi al contribuente.

Come comunicato dall'Agenzia delle entrate, i dati allegati riguardavano non solo i controlli sul complesso delle attività economiche operanti nei singoli territori di competenza degli Uffici locali, ma anche i controlli nei confronti di contribuenti non titolari di partita IVA e che l'attività di accertamento ed irrogazione sanzioni teneva conto delle risultanze delle attività istruttorie esterne svolte sia dagli uffici locali dell'Agenzia, sia dai reparti della Guardia di finanza.
Per quanto concerne «l'indicazione dei controlli effettuati nella provincia di Bolzano nel primo semestre del 2007», l'Agenzia delle entrate ha fornito un prospetto riepilogativo che, per comodità di consultazione, si allega; prospetto che,


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nell'indicare il numero degli accertamenti imposte dirette, IVA e IRAP, è riferito anche a contribuenti non titolari di partita IVA.
Al riguardo, si fa presente che, data la ristrettezza dei tempi a disposizione degli uffici dell'Agenzia delle entrate per fornire i dati necessari alla comparazione, non è stato possibile indicare se nella provincia di Bolzano vi sia stato un numero percentuale di controlli, rapportato al numero delle partite IVA (nel corso del 2006, relative all'anno di imposta 2005, sono pervenute da contribuenti operanti nella provincia di Bolzano circa 62.000 dichiarazioni IVA), superiore a quello avutosi nelle altre regioni del Nord Italia, come richiesto dalle SS.LL. Onorevoli; dato che, come si può evincere qui di seguito, emerge da quanto comunicato dal Comando Generale della Guardia di finanza.
Infatti, per quanto attiene l'attività svolta dalla Guardia di finanza, il Comando Generale ha comunicato che la forza organica complessiva dei reparti operanti nella provincia di Bolzano è costituita da 596 militari (tra ufficiali, ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri). Tale consistenza di personale rientra nella fascia mediana dei comandi provinciali del Corpo collocata tra quelli delle città metropolitane e dei capoluoghi con un tessuto economico più sviluppato e gli altri di minori dimensioni.
Lo stesso Comando Generale ha fatto presente che, nella medesima provincia, sono stati eseguiti, negli anni 2005, 2006 e nel primo semestre del 2007, rispettivamente 9.267, 9.285 e 5.707 accessi presso soggetti titolari di partita IVA, con volume di affari inferiore a 5.000.000 di euro, finalizzati all'esecuzione di attività di verifica e di controlli strumentali in materia di emissione dei documenti di certificazione dei corrispettivi.
Il rapporto tra il numero dei controlli effettuati nel medesimo territorio a contribuenti con volume d'affari inferiore a 5 milioni di euro ed il numero totale degli stessi soggetti titolari di partita IVA, si attesta intorno al 16 per cento per le annualità 2005 e 2006 e al 10 per cento per il primo semestre del 2007. Nelle altre regioni del Nord Italia, la percentuale di presenza ispettiva presso i contribuenti della fascia di volume d'affari considerata, si attesta, mediamente, sul 12 per cento nel 2005, sul 13 per cento nel 2006 e sul 9 per cento nel primo semestre del 2007.


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ALLEGATO 5

Interrogazione n. 5-01647 Fugatti e Fava: Modalità di affidamento da parte dei comuni dei servizi di verifica e riscossione dell'ICI.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il question time cui si risponde, le S.S.L.L. Onorevoli, in merito all'affidamento dell'attività di accertamento e di riscossione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) da parte del comune di Dosolo (in provincia di Mantova) alla Areariscossioni Società per azioni, lamentano la mancanza di esperimento di una procedura ad evidenza pubblica nonché rilevano che tale attività sarebbe stata svolta da un'altra società di Cremona, la Urbania Società a responsabilità limitata.
In particolare, viene chiesto di conoscere quali iniziative anche di carattere interpretativo si intende assumere per chiarire se e in quali casi l'affidamento da parte dei comuni del servizio di verifica dell'imposta comunale sugli immobili e di riscossione dei relativi importi possa avvenire senza ricorrere alle procedure di evidenza pubblica, anche tenendo conto del fatto che l'affidamento dell'attività di verifica e di riscossione della predetta imposta è avvenuto, nel caso di specie, nei confronti di una società privata non iscritta all'albo istituito dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e quali siano le procedure per la raccolta ed il trattamento dei dati personali seguite in tale fattispecie.
Al riguardo, è opportuno precisare, in via preliminare, che l'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dispone che gli enti locali possono esternalizzare le attività di gestione delle proprie entrate, tra gli altri, ai soggetti iscritti nell'Albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali, di cui all'articolo 53 del citato decreto legislativo, previo esperimento di gara pubblica.
Da ciò ne consegue che qualsiasi affidamento riguardante attività, pur di livello prodromico allo svolgimento del servizio di gestione delle entrate degli enti locali, deve essere effettuato con gara ad evidenza pubblica ed il soggetto incaricato della funzione deve osservare le particolari cautele previste dalla normativa di riferimento in ordine al trattamento dei dati sensibili scaturenti dalle attività poste in essere.
In merito all'esistenza di possibili illegittimità commesse dal comune di Dosolo nell'affidamento del predetto servizio di accertamento e riscossione dell'ICI, con nota del 10 marzo 2006, il predetto comune, sollecitato, all'epoca dal Dipartimento per le politiche fiscali, aveva chiarito che l'attività della società Areariscossioni è da considerarsi di mero supporto e non sostitutiva dell'Amministrazione comunale, che continuava ad assicurare l'espletamento delle attività a rilevanza esterna (inviti, accertamenti, liquidazioni ed altro) con il proprio personale dipendente, il quale curava, peraltro, la sottoscrizione dei vari atti scaturenti dalla predetta attività. Solo l'esiguità del personale ha indotto il comune a seguire tale comportamento.
La società Areariscossioni, con nota del 1o febbraio 2006, ha rappresentato al Dipartimento per le politiche fiscali che la Urbania S.r.l. svolge attività di carattere tecnico ed urbanistico nella zona interessata e che la medesima ha raggiunto un


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accordo di affiliazione commerciale per la promozione dei propri servizi.
La società Areariscossioni ha, altresì, precisato che, per il servizio in favore del comune di Dosolo, la stessa ha espletato le varie attività con proprie procedure, con il proprio sistema informatico e con il proprio personale, salvo la necessaria collaborazione con i tecnici di zona per una ottimizzazione dei costi ed un più proficuo dialogo con i contribuenti.
Al riguardo, il Dipartimento per le politiche fiscali ha fatto presente che, alla luce delle argomentazioni e delle assicurazioni prodotte con le note sopra indicate dal comune di Dosolo e dall'Areariscossioni Società per azioni, non ha ravvisato particolari irregolarità nel comportamento del comune di Dosolo, ferma restando la facoltà, per i soggetti chiamati in causa, di adire le opportune vie legali per la difesa dei propri interessi.


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ALLEGATO 6

Interrogazione n. 5-01648 Borghesi: Integrazione della normativa regolamentare in materia di requisiti di onorabilità degli amministratori delle banche e delle imprese di investimento.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'Onorevole Borghesi chiede di conoscere i tempi di emanazione del nuovo regolamento in materia di requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali di banche e imprese di investimento.
Al riguardo, si fa presente che la bozza di regolamento è stata già predisposta e sarà discussa a breve con le Autorità di vigilanza; successivamente, verrà pubblicata per la consultazione con i soggetti interessati. La citata bozza, modificata sulla base delle osservazioni pervenute, sarà poi trasmessa alle Autorità di vigilanza, per l'acquisizione del parere formale. Infine, occorrerà, acquisire il parere del Consiglio di Stato.
Attualmente, non è possibile indicare con precisione i tempi necessari per la definizione del provvedimento e, quindi, per la sua entrata in vigore. Indicativamente, e salvo che non intervengano particolari difficoltà (ad esempio ritardi nell'acquisizione dei pareri prescritti dalla legge), il processo sopra illustrato richiede circa cinque mesi.


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ALLEGATO 7

Interrogazione n. 5-01649 Strizzolo e Fogliardi: Chiarimenti in merito alla disciplina secondaria relativa all'applicazione della detrazione delle spese sostenute per l'installazione di pannelli solari.

TESTO DELLA RISPOSTA

In riferimento a quanto prospettato con il question time in esame, in ordine alla fruizione della detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento delle spese sostenute, fino ad un valore massimo della detrazione di 60.000,00 euro, per l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, si osserva che la problematica evidenziata è nota al Ministero dell'economia e delle finanze, nonché al Ministero dello sviluppo economico, promotore della predetta disposizione agevolativa, contenuta nell'articolo 1, comma 346 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007).
A seguito delle segnalazioni pervenute dai cittadini e dalle associazioni di categoria interessate e dei riscontri operati con il Ministero dello sviluppo economico, competente relativamente agli aspetti tecnici riguardanti gli interventi agevolati, è emerso che anche altri pannelli solari, ed in particolare quelli che presentano una certificazione EN, armonizzata a livello europeo, pur risultando esclusi dall'agevolazione in esame, rispondono ai requisiti posti dall'articolo 8 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, recante disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente.
Pertanto, si è provveduto a predisporre uno schema di decreto, di concerto con il Dicastero dello sviluppo economico, finalizzato alla soluzione prospettata dagli interroganti.
Detto schema, attualmente all'esame degli Uffici di collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze, apporta modifiche al citato articolo 8 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, stabilendo che anche altri pannelli solari, ovvero quelli che presentano una certificazione EN armonizzata a livello europeo, rispondono ai requisiti prescritti per ottenere il beneficio fiscale introdotto con la legge finanziaria per il 2007.


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ALLEGATO 8

Partecipazione italiana alla ricostituzione di Fondi e Banche internazionali. Nuovo testo C. 2936 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione finanze,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2936, approvato dal Senato, recante partecipazione italiana alla ricostituzione di Fondi e Banche internazionali, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) con riferimento al comma 1 dell'articolo 11-bis, valuti la Commissione di merito l'opportunità di rivedere la formulazione della disposizione, la quale autorizza la spesa di 9 milioni di euro per il completamento della negoziazione relativa alla regolazione del rapporto d'impiego del personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, in quanto non appare chiaro in che modo la conclusione della negoziazione concernente il rapporto d'impiego del personale della carriera diplomatica possa essere posto in connessione con la partecipazione dell'Italia ai fondi o banche richiamati nel provvedimento, soprattutto nella misura in cui si fa riferimento al servizio prestato da tale personale in Italia, e tenuto conto del fatto che il provvedimento non prevede la partecipazione ad ulteriori istituzioni, ma si limita a rifinanziare la contribuzione ad organismi cui il Paese già partecipa;
b) con riferimento al comma 2 del medesimo articolo 11-bis, valuti la Commissione di merito l'opportunità di rivedere la formulazione della disposizione, la quale incrementa di 150 unità il contingente di impiegati a contratto che le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura possono assumere per esigenze di servizio presso gli uffici all'estero, in quanto tale incremento del contingente degli impiegati a contratto non appare connessa solo alle esigenze di supporto in loco ai programmi promossi dai predetti fondi o banche, ma anche, per esplicita previsione normativa, all'erogazione di servizi ed atti consolari, che non sembrano avere a che fare con la partecipazione italiana a tali organismi; si segnala inoltre come la disposizione di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, richiamata dal citato comma 2, preveda che il contingente di impiegati a contratto possa essere utilizzato anche dagli istituti italiani di cultura all'estero, anche in questo caso senza alcuna connessione con la partecipazione a tali fondi o banche.