Commissione parlamentare per le questioni regionali - Mercoledì 24 ottobre 2007


Pag. 264


ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992. C. 2705 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2705 Governo, di ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992, in corso di esame presso la III Commissione della Camera;
considerato che gli obiettivi perseguiti dalla Carta europea, che attengono alla protezione e valorizzazione delle lingue regionali e minoritarie storicamente radicate, quale esigenza di mantenere e sviluppare le tradizioni ed il patrimonio culturale dell'Europa, sono attuati impegnando le Parti contraenti ad attivare misure tese ad una ampia diffusione delle lingue regionali o minoritarie nell'ambito della vita privata e pubblica, nell'insegnamento, nella giustizia, nell'attività della pubblica amministrazione, nel campo dei media e più in generale nelle attività culturali, nonché attraverso la promozione di contatti internazionali qualora talune delle lingue regionali o minoritarie siano in uso anche in altri Stati in forma identica o affine;
rilevato che tra le previsioni tese alla realizzazione delle finalità della Carta europea assumono particolare rilievo quelle recate dall'articolo 10, concernente le autorità amministrative e i servizi pubblici nelle zone di uso corrente delle lingue regionali o minoritarie, per le quali nelle circoscrizioni amministrative decentrate dello Stato l'impegno delle Parti concerne l'utilizzazione di tali lingue, ovvero l'assicurazione che i fruitori di lingue regionali o minoritarie possano presentare domande orali o scritte in tali lingue; la possibilità di redigere documenti nelle lingue regionali o minoritarie e la preparazione di modulistica e testi amministrativi nella lingua di uso locale; rilevato altresì che, ai sensi dell'articolo 11, le Parti si impegnano a creare stazioni televisive e radiofoniche nelle lingue regionali o minoritarie, ovvero ad attivarsi affinché programmi in tali lingue entrino nel palinsesto delle stazioni esistenti;
considerato che l'oggetto del provvedimento, la ratifica ed esecuzione della menzionata Carta europea, rientra nell'ambito di materia dei «rapporti internazionali dello Stato» che la lettera a) del comma secondo dell'articolo 117 della Costituzione riconduce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato; rilevato altresì che la specifica materia dei beni culturali è attribuita, quanto al profilo della «tutela», alla competenza esclusiva dello Stato, quanto invece al profilo della «valorizzazione», alla competenza concorrente tra Stato e regioni, come anche la «promozione e organizzazione di attività culturali»; e preso atto che l'articolo 118,


Pag. 265

terzo comma, della Costituzione, ha devoluto alla legge statale il compito di disciplinare «forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali tra Stato e regioni»;
evidenziata l'esigenza che in sede di applicazione della Carta europea si tenga conto dei profili di competenza regionale, ai sensi del Titolo V, parte seconda della Costituzione, in ordine alle previsioni della Carta medesima;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito la circostanza che l'ambito di applicazione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie si estende anche alle lingue sprovviste di territorio (minoritarie, ma prive di un riferimento ad una particolare area geografica) e quindi oltre i termini fissati dall'articolo 3 del disegno di legge in oggetto.


Pag. 266


ALLEGATO 2

Disposizioni per la disciplina del settore televisivo nella fase di transizione alla tecnologia digitale. Nuovo testo C. 1825 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 1825 Governo, in corso di esame presso le Commissioni VII e IX della Camera, recante disposizioni per la disciplina del settore televisivo nella fase di transizione alla tecnologia digitale;
considerato che il testo reca disposizioni volte ad evitare la costituzione di posizioni dominanti nel nuovo contesto tecnologico e tese a consolidare la tutela del pluralismo e della concorrenza, nella fase di transizione dalla tecnologia analogica alla tecnologia digitale, in adesione ai principi della più equa distribuzione delle risorse frequenziali ed economiche, della progressiva separazione tra operatori di rete e fornitori di contenuti, dei limiti alla capacità trasmissiva utilizzata dai fornitori di contenuti, della promozione dei servizi interattivi di pubblica utilità diffusi attraverso il mezzo televisivo tramite il nuovo standard tecnologico;
evidenziato quanto disposto dall'articolo 3 del testo, secondo cui all'emittenza televisiva in ambito locale viene riservato, sia in tecnologia analogica che digitale, un terzo della capacità trasmissiva (comma 16), e, in considerazione delle esigenze di tutela delle abitudini e delle preferenze dei telespettatori, è altresì riservato, in ciascun bacino, fino a un terzo della numerazione da 1 a 9 da applicare all'ordinamento automatico dei programmi offerti su tecnologia digitale terrestre, quota stabilita dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni tenuto conto delle quote di mercato di ciascuna emittente locale;
rilevate le previsioni recate dall'articolo 6 del testo, relativo alle misure di tutela dell'emittenza televisiva locale, considerata una risorsa essenziale per la tutela del pluralismo informativo, per le quali, ferma restando a regime la conformità alle disposizioni del piano nazionale di assegnazione delle frequenze in tecnica digitale ed il rispetto dei principi di uso efficiente dello spettro elettromagnetico, nella fase di transizione dalla tecnologia analogica alla tecnologia digitale è assicurata all'emittenza televisiva locale la riserva di un terzo delle risorse resesi disponibili in conseguenza dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3; rilevato altresì che le forme di pubblicità diverse dagli spot pubblicitari, come le offerte fatte direttamente al pubblico ai fini della vendita, dell'acquisto o del noleggio di prodotti oppure della fornitura di servizi, sono trasmesse esclusivamente dai soggetti che esercitano legittimamente l'attività di radiodiffusione televisiva in ambito locale;
evidenziato che il comma 5 dell'articolo 6 del testo abroga il comma 5 dell'articolo 41 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, precludendo alle Regioni la facoltà di modificare la quota di risorse economiche che le amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici anche economici destinano, per fini di comunicazione istituzionale, all'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa, e che, ai sensi del comma 1 del predetto articolo 41, devono risultare complessivamente impegnate per almeno il 15 per cento a favore dell'emittenza privata televisiva locale e radiofonica


Pag. 267

locale operante nei territori dei Paesi membri dell'Unione europea e per almeno il 50 per cento a favore dei giornali quotidiani e periodici;
considerato che le disposizioni del testo in esame appaiono riconducibili alla materia «ordinamento della comunicazione», demandata dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, alla competenza legislativa concorrente dello Stato a cui è affidata la sola legislazione di principio; evidenziato peraltro, in relazione alla finalità complessiva del provvedimento espressa all'articolo 1, volta ad evitare la costituzione di posizioni dominanti nel nuovo contesto tecnologico ed a consolidare la tutela del pluralismo e della concorrenza, che assumono rilievo le materie della tutela della concorrenza e della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (articolo 117, secondo comma, lettere e) ed m) della Costituzione), attribuite alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere il comma 5 dell'articolo 6 del testo in esame, al fine di consentire alle Regioni, nella propria autonomia finanziaria, di poter variare la quota di risorse economiche che le amministrazioni pubbliche possono spendere a favore dell'emittenza privata televisiva e radiofonica locale.


Pag. 268


ALLEGATO 3

Norme per il riconoscimento della sordocecità quale disabilità unica. C. 1968 Zanotti.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il testo della proposta di legge C. 1968 Zanotti, in corso di esame presso la XII Commissione della Camera, recante norme per il riconoscimento della sordocecità quale disabilità unica;
considerato che il testo in esame, volto ad affermare il riconoscimento della sordocecità quale disabilità specifica unica, distinta dalla sordità e dalla cecità, in conformità alle indicazioni contenute nella Dichiarazione scritta sui diritti delle persone sordocieche del Parlamento europeo, del 1o aprile 2004, reca norme aventi ad oggetto l'accertamento della patologia effettuato dalle aziende sanitarie locali competenti per territorio mediante la commissione medica di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104; l'applicazione dei benefici economici, previdenziali, assistenziali e per l'inserimento al lavoro previsti dalla legislazione vigente in materia di sordità, cecità e invalidità civile, nonché le misure di sostegno specifico necessarie alla integrazione sociale dei soggetti affetti da sordocecità;
evidenziato che, date le finalità ed il contenuto delle suddette disposizioni, la proposta di legge sembra attenere, principalmente, alla materia della «tutela della salute», che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, annovera tra le materie riservate alla potestà legislativa concorrente; evidenziato altresì che il provvedimento, nel fissare la definizione della sordocecità, e regolamentando prestazioni e servizi che devono essere assicurati a tutti i soggetti affetti da tale forma di disabilità, si connette all'ambito di cui alla lettera m) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, riservato alla potestà legislativa esclusiva dello Stato in relazione alla «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale»;
considerato che le norme relative ai benefici previdenziali ed alle agevolazioni per l'inserimento nel lavoro sembrano riconducibili, rispettivamente, alle materie della «previdenza sociale», riservata alla legislazione esclusiva dello Stato, ai sensi della lettera o) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, e della «tutela del lavoro», oggetto di legislazione concorrente;
tenuto conto dei profili di competenza concorrente Stato - Regioni in relazione agli articoli 3 e 5 del testo, riguardanti, rispettivamente, la semplificazione delle procedure relative agli accertamenti sanitari e la promozione dei progetti individuali di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328, per l'integrazione sociale dei sordo-ciechi;
esprime

PARERE FAVOREVOLE.


Pag. 269


ALLEGATO 4

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2006. C. 3169 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2007. C. 3170 Governo, approvato dal Senato.

PARERI APPROVATI DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il disegno di legge n. 3169 Governo, concernente il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2006,
esprime

PARERE FAVOREVOLE.

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato altresì il disegno di legge n. 3170 Governo, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2007,
esprime

PARERE FAVOREVOLE.