Commissione parlamentare per le questioni regionali - Resoconto di mercoledì 24 ottobre 2007


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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 24 ottobre 2007. - Presidenza del presidente Leoluca ORLANDO.

La seduta comincia alle 14.

Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992.
C. 2705 Governo.
(Parere alla III Commissione della Camera).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Claudio MOLINARI (Per le Autonomie), relatore, riferisce che il disegno di legge in esame reca l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, finalizzata alla protezione ed alla promozione delle lingue regionali e minoritarie storicamente radicate; essa riflette l'esigenza di mantenere e sviluppare le tradizioni e il patrimonio culturale dell'Europa, nonché di assicurare il rispetto del diritto di utilizzare una lingua regionale o minoritaria nella vita privata e in quella pubblica. Segnala che la Carta enuncia principi che impegnano le Parti contraenti in riferimento a tutte le lingue regionali o minoritarie esistenti sul loro


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territorio: è sancito il rispetto dell'area geografica di diffusione di ciascuna di tali lingue, assieme alla necessità di una loro promozione, orale e scritta, nella vita pubblica e privata attraverso adeguati mezzi di insegnamento e studio, nonché scambi internazionali qualora alcune delle lingue regionali o minoritarie siano usate anche in altri Stati. Inoltre, la Carta enumera una serie di misure da adottare allo scopo di una maggiore diffusione delle lingue regionali o minoritarie nell'ambito della vita pubblica, e precisamente nell'insegnamento, nella giustizia, nell'attività della pubblica amministrazione, nel campo dei media e più in generale nelle attività culturali. Sottolinea che i Paesi che ratificheranno la Carta dovranno all'atto della ratifica indicare esattamente a quali lingue intendono riferire le suddette misure. È previsto altresì un meccanismo di monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni della Carta. Richiama il contenuto del Preambolo, che inquadra il diritto all'uso delle lingue regionali o minoritarie nell'ambito dei diritti fondamentali garantiti dal Patto internazionale sui diritti civili e politici delle Nazioni Unite e dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali; riferisce inoltre sulle previsioni recate dalla Carta. Illustra quindi l'articolo 3 del disegno di legge, che recepisce il combinato disposto dell'articolo 2, paragrafo 2, e dell'articolo 3, paragrafo 1, della Carta, cioè la previsione dell'impegno delle Parti ad applicare almeno 35 paragrafi della Parte III della Carta a ciascuna delle lingue indicate all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante «Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche». L'articolo 4 del disegno di legge, rileva, in attuazione dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera a) della Carta, prevede che nel contratto di servizio della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo siano introdotte misure per la diffusione di programmi nelle lingue regionali e minoritarie. In conclusione, evidenzia la circostanza che l'ambito di applicazione della Carta si estende anche alle lingue sprovviste di territorio, minoritarie ma prive di un riferimento ad una particolare area geografica, e quindi oltre i termini definiti ai sensi dell'articolo 3 del disegno di legge.
Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato 1).

Leoluca ORLANDO, presidente, ravvisa l'opportunità che anche le lingue sprovviste di un vincolo con un dato territorio, disancorate da una specifica realtà geografica di riferimento, quali le lingue rom e sinti, possano essere contemplate dalla previsione di cui all'articolo 3 del disegno di legge in esame. Condivide pertanto le considerazioni espresse dal relatore.

Il deputato Alberto FILIPPI (LNP), nel richiamare la ferma coerenza delle posizioni assunte dal suo gruppo in occasione del dibattito svoltosi nel corso dell'iter di approvazione della legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche, manifesta forti riserve nei confronti dell'osservazione apposta al parere dal relatore, pur condividendone il contenuto in premessa, e ciò in ragione della scarsa inclinazione all'integrazione sociale mostrata dagli appartenenti alle popolazioni rom e sinti, che peraltro destano sovente non lievi preoccupazioni sul piano della sicurezza delle città e dell'ordine pubblico.

Il senatore Claudio MOLINARI (Per le Autonomie), relatore, fa notare che con l'osservazione apposta al parere si intende sottoporre all'attenzione della commissione di merito la discrasia esistente tra il contenuto della Carta, che si riferisce anche lingue sprovviste di uno specifico riferimento geografico, e la previsione di cui all'articolo 3 del disegno di legge, che non contempla invece tale tipologia di lingue minoritarie.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.


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Disposizioni per la disciplina del settore televisivo nella fase di transizione alla tecnologia digitale.
Nuovo testo C. 1825 Governo.
(Parere alle Commissioni VII e IX della Camera).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Leoluca ORLANDO, presidente, in sostituzione del relatore, senatore Fabio Giambrone, riferisce che il testo in esame reca disposizioni volte a disciplinare la fase di transizione dalla tecnologia analogica alla tecnologia digitale delineando un sistema che contrasti la costituzione di posizioni dominanti nel nuovo contesto tecnologico e consolidi la tutela del pluralismo e della concorrenza, in adesione ai principi della equa distribuzione delle risorse frequenziali ed economiche, della progressiva separazione tra operatori di rete e fornitori di contenuti, dei limiti alla capacità trasmissiva utilizzata dai fornitori di contenuti e della promozione dei servizi interattivi di pubblica utilità diffusi attraverso il mezzo televisivo tramite il nuovo standard tecnologico. Si sofferma in particolare sulle previsioni contemplate dall'articolo 6 del testo, aventi ad oggetto le misure di tutela dell'emittenza televisiva locale, ritenuta risorsa essenziale per la tutela del pluralismo informativo, secondo le quali nella fase di transizione dalla tecnologia analogica alla tecnologia digitale è assicurata all'emittenza televisiva locale la riserva di un terzo delle risorse resesi disponibili in conseguenza dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 del testo. Rileva che le forme di pubblicità diverse dagli spot pubblicitari, come le offerte fatte direttamente al pubblico ai fini della vendita, dell'acquisto o del noleggio di prodotti oppure della fornitura di servizi, sono trasmesse esclusivamente dai soggetti che esercitano legittimamente l'attività di radiodiffusione televisiva in ambito locale. Esprime talune riserve sul comma 5 dell'articolo 6 del testo, che abroga il comma 5 dell'articolo 41 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, precludendo alle Regioni la facoltà di modificare la quota di risorse economiche che le amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici anche economici destinano, per fini di comunicazione istituzionale, all'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa, e che, ai sensi del comma 1 del predetto articolo 41, devono risultare complessivamente impegnate per almeno il 15 per cento a favore dell'emittenza privata televisiva locale e radiofonica locale operante nei territori dei Paesi membri dell'Unione europea e per almeno il 50 per cento a favore dei giornali quotidiani e periodici. Osserva che le disposizioni del testo in esame appaiono riconducibili alla materia «ordinamento della comunicazione», demandata dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, alla competenza legislativa concorrente dello Stato. Evidenzia peraltro, in relazione alla finalità complessiva del provvedimento, che assumono rilievo le materie della tutela della concorrenza e della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (articolo 117, secondo comma, lettere e) ed m) della Costituzione), attribuite alla potestà legislativa esclusiva dello Stato. Ravvisa l'opportunità di sopprimere il comma 5 dell'articolo 6 del testo, al fine di consentire alle Regioni, nella propria autonomia finanziaria, di poter variare la quota di risorse economiche che le amministrazioni pubbliche possono spendere a favore dell'emittenza privata televisiva e radiofonica locale.
Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato 2).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.


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Norme per il riconoscimento della sordocecità quale disabilità unica.
C. 1968 Zanotti.
(Parere alla XII Commissione della Camera).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Leoluca ORLANDO, presidente, in sostituzione della relatrice, senatrice Fiorenza BASSOLI, riferisce che il testo in esame è finalizzato ad affermare il riconoscimento della sordocecità quale disabilità specifica unica, distinta dalla sordità e dalla cecità, in conformità alle indicazioni contenute nella Dichiarazione scritta sui diritti delle persone sordocieche del Parlamento europeo, del 1o aprile 2004. Il testo, rileva, reca norme aventi ad oggetto l'accertamento della patologia effettuato dalle aziende sanitarie locali competenti per territorio, l'applicazione dei benefici economici, previdenziali, assistenziali e per l'inserimento al lavoro previsti dalla legislazione vigente in materia di sordità, cecità e invalidità civile, nonché le misure di sostegno specifico necessarie alla integrazione sociale dei soggetti affetti da sordocecità. Osserva che il contenuto della proposta di legge afferisce, principalmente, alla materia della «tutela della salute», che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, riserva alla potestà legislativa concorrente. Evidenzia che il provvedimento, nel fissare la definizione della sordocecità, si connette all'ambito di cui alla lettera m) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, riservato alla potestà legislativa esclusiva dello Stato in relazione alla «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale». Sottolinea che le norme relative ai benefici previdenziali ed alle agevolazioni per l'inserimento nel lavoro sono riconducibili, rispettivamente, alle materie della «previdenza sociale», riservata alla legislazione esclusiva dello Stato, ai sensi della lettera o) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, e della «tutela del lavoro», oggetto di legislazione concorrente.
Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2006.
C. 3169 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2007.
C. 3170 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla V Commissione della Camera).
(Esame congiunto e conclusione - Pareri favorevoli).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Leoluca ORLANDO, presidente e relatore, riferisce che il disegno di legge C. 3169 concerne l'approvazione del rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2006. Si tratta di un adempimento prescritto dall'articolo 81 della Costituzione, attraverso il quale il Parlamento acquisisce conoscenza dei dati reali concernenti la gestione finanziaria dello Stato e su tali basi svolge una funzione di controllo politico della conformità dell'azione di governo alla decisione di bilancio. All'approvazione del consuntivo consegue anche un effetto giuridico di irrevocabilità dei risultati della gestione e un effetto di sanatoria per le eccedenze di impegni e pagamenti. Osserva che l'articolo 1 del disegno di legge dispone l'approvazione del rendiconto generale delle amministrazioni dello Stato e dei rendiconti delle amministrazioni e delle aziende autonome secondo le risultanze indicate negli articoli successivi. Gli articoli da 2 a 5 riportano i risultati


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complessivi relativi alle amministrazioni dello Stato per l'esercizio finanziario 2006. In particolare, l'articolo 2 espone i risultati delle entrate e l'articolo 3 indica i risultati delle spese. L'articolo 4 reca il risultato della gestione di competenza, pari ad un avanzo di 31.456 milioni di euro, derivante dalla differenza tra il totale di tutte le entrate accertate e il totale di tutte le spese impegnate, mentre l'articolo 5 espone la situazione finanziaria del conto del Tesoro, che evidenzia, al 31 dicembre 2006, un disavanzo di 318.673 milioni di euro, derivante dall'avanzo della gestione di competenza relativo all'esercizio 2006, sommato al disavanzo del conto del Tesoro al 31 dicembre 2005. L'articolo 6 reca l'approvazione dell'allegato previsto dall'articolo 9 della legge n. 468/1978, contenente l'elenco dei decreti del Presidente della Repubblica, adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con i quali sono stati effettuati, nel corso dell'esercizio 2006, i prelevamenti dal «Fondo di riserva per le spese impreviste». L'allegato indica altresì, per ciascun decreto di prelevamento, le spese per le quali sono state utilizzate le somme prelevate, specificando l'amministrazione e l'unità previsionale di base destinataria del prelievo. L'articolo 7 prevede la sanatoria per le eccedenze di impegni e di pagamenti risultate in sede di consuntivo, rispettivamente sul conto della competenza, sul conto dei residui e sul conto della cassa. Le eccedenze sono indicate per unità previsionale di base di riferimento e corrispondono a quelle rilevate dalla Corte dei conti nella decisione sul rendiconto generale dello Stato. L'articolo 8 espone la situazione, al 31 dicembre 2006, del patrimonio dello Stato. Gli articoli da 9 a 18 espongono i dati relativi ai conti consuntivi delle aziende e amministrazioni autonome, indicando per ciascuna il totale delle entrate e il totale delle spese. Il disegno di legge C. 3170, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2007, dispone, all'articolo 1, l'approvazione delle variazioni alle previsioni del bilancio dello Stato per il 2007, indicate nelle annesse tabelle che si riferiscono allo stato di previsione dell'entrata, agli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri e ai bilanci delle Amministrazioni autonome. Segnala che l'articolo 2 si riferisce allo stato di previsione del Ministero dell'interno e l'articolo 3 dispone l'approvazione degli allegati 1 e 2 del disegno di legge, nei quali sono contenute le modifiche all'elenco delle unità previsionali di base e all'elenco delle funzioni-obiettivo individuate nel bilancio di previsione per il 2007. Sottolinea che la relazione al disegno di legge di assestamento del bilancio dello Stato per il 2007 evidenzia, sulla base delle previsioni assestate poste a confronto con le previsioni iniziali, un miglioramento del saldo netto da finanziare e degli altri saldi del bilancio. Osserva che in sede di esame presso il Senato sono stati approvati due emendamenti del Governo che complessivamente hanno comportato una revisione al rialzo delle previsioni in conto competenza relative alle entrate e una riduzione delle previsioni relative alle spese. Per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione, poiché il bilancio consuntivo del 2006 e l'assestamento del bilancio di previsione 2007 evidenziano ancora una fase di transizione per la finanza regionale e locale in attesa dell'attuazione piena del federalismo fiscale, propone che su entrambi gli atti la Commissione esprima parere favorevole (vedi allegato 4).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva, con distinte votazioni, le proposte di parere favorevole del relatore con riferimento al disegno di legge recante il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2006 e al disegno di legge recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2007.

La seduta termina alle 14.50.