V Commissione - Giovedì 25 ottobre 2007


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ALLEGATO 1

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'anno finanziario 2006. C. 3169 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2007. C. 3170 Governo, approvato dal Senato.

EMENDAMENTI PRESENTATI

Art. 1.

Alla tabella n. 2, alla u.p.b. 1.1.1.1: Gabinetto ed altri uffici di diretta collaborazione apportare le seguenti variazioni:
CP: - 600.000;
CS: - 600.000.

Conseguentemente:
Alla tabella n. 2 , alla u.p.b. 1.1.5.2:
Fondo di riserva consumi intermedi apportare le seguenti variazioni:
CP: - 3.000.000;
CS: - 3.000.000.

Alla tabella n. 2, alla u.p.b. 2.2.3.1: Informatica di servizio apportare le seguenti variazioni:
CP: - 3.500.000;
CS: - 3.500.000.

Alla tabella n. 2, alla u.p.b. 4.1.5.2: Altri Fondi di riserva apportare le seguenti variazioni:
CP: - 10.000.000;
CS: - 10.000.000.

Alla tabella n. 3, alla u.p.b. 3.1.2.8: Accordi ed organismi internazionali apportare le seguenti variazioni:
CP: - 1.000.000;
CS: - 1.000.000.

Alla tabella n. 5, alla u.p.b. 1.1.1.0: Funzionamento apportare le seguenti variazioni:
CP: - 1.000.000;
CS: - 1-000.000.

Alla tabella n. 5, alla u.p.b. 2.1.1.0: Funzionamento apportare le seguenti variazioni:
CP: - 1.000.000;
CS: - 1.000.000.

Alla tabella n. 5, alla u.p.b. 3.1.5.1: Fondi da ripartire per oneri del personale apportare le seguenti variazioni:
CP: - 5.000.000;
CS: - 5.000.000.

Alla tabella n. 6, alla u.p.b. 8.2.3.2: Informatica di servizio apportare le seguenti variazioni:
CP: - 500.000;
CS: - 500.000.

Alla tabella n. 6, alla u.p.b. 10.1.2.1: Promozioni e relazioni culturali apportare le seguenti variazioni:
CP: - 5.000.000;
CS: - 5.000.000.


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Alla tabella n. 6, alla u.p.b. 11.1.2.1: Promozioni e relazioni culturali apportare le seguenti variazioni:
CP: - 1.500.000;
CS: - 1.500.000.

Alla tabella 8 modificare l'unità previsionale di base 5.1.1.1: Spese di Funzionamento come segue:
CP: + 43.350.000;
CS: + 43.350.000.

Alla tabella n. 9, alla u.p.b. 1.1.1.0: Funzionamento apportare le seguenti variazioni:
CP: - 1.000.000;
CS: - 1.000.000.

Alla tabella n. 11, alla u.p.b. 8.1.1.0: Funzionamento apportare le seguenti variazioni:
CP: - 1.500.000;
CS: - 1.500.000.

Alla tabella n. 11, alla u.p.b. 8.2.3.1: Informatica di servizio apportare le seguenti variazioni:
CP: - 1.000.000;
CS: - 1.000.000.

Alla tabella n. 14, alla u.p.b. 3.1.5.2: Fondo per l'editoria libraria apportare le seguenti variazioni:
CP: - 2.000.000;
CS: - 2.000.000.

Alla tabella n. 15, alla u.p.b. 2.1.2.14: Assistenza sanitaria stranieri in Italia apportare le seguenti variazioni:
CP: - 500.000;
CS: - 500.000.

Alla tabella n. 15, alla u.p.b. 3.1.5.7: Fondo di riserva consumi intermedi apportare le seguenti variazioni:
CP: - 750.000;
CS: - 750.000.

Alla tabella n. 16, alla u.p.b. 2.1.5.4: Fondo di riserva consumi intermedi apportare le seguenti variazioni:
CP: - 2.500.000;
CS: - 2.500.000.

Alla tabella n. 19, alla u.p.b. 3.2.3.2: Sviluppo dell'esportazione e della domanda estera apportare le seguenti variazioni:
CP: - 2.000.000;
CS: - 2.000.000.
Tab. 2. 13.Garavaglia.

Alla tabella n. 2, alla u.p.b. 1.1.1.1: Gabinetto ed altri uffici di diretta collaborazione apportare le seguenti variazioni:
CP: - 600.000;
CS: - 600.000.

Conseguentemente:
alla tabella n. 2, alla u.p.b. 1.1.5.2:
Fondo di riserva consumi intermedi apportare le seguenti variazioni:
CP: - 3.000.000;
CS: - 3.000.000.

Alla tabella n. 2, alla u.p.b. 2.2.3.1: Informatica di servizio apportare le seguenti variazioni:
CP: - 3.500.000;
CS: - 3.500.000.

Alla tabella n. 2, alla u.p.b. 4.1.5.2: Altri Fondi di riserva apportare le seguenti variazioni:
CP: - 10.000.000;
CS: - 10.000.000.

Alla tabella n. 3, alla u.p.b. 3.1.2.8: Accordi ed organismi internazionali apportare le seguenti variazioni:
CP: - 1.000.000;
CS: - 1.000.000.


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Alla tabella n. 5, alla u.p.b. 1.1.1.0: Funzionamento apportare le seguenti variazioni:
CP: - 1.000.000;
CS: - 1.000.000.

Alla tabella n. 5, alla u.p.b. 2.1.1.0: Funzionamento apportare le seguenti variazioni:
CP: - 1.000.000;
CS: - 1.000.000.

Alla tabella n. 5, alla u.p.b. 3.1.5.1: Fondi da ripartire per oneri del personale apportare le seguenti variazioni:
CP: - 5.000.000;
CS: - 5.000.000.

Alla tabella n. 6, alla u.p.b. 8.2.3.2: Informatica di servizio apportare le seguenti variazioni:
CP: - 500.000;
CS: - 500.000.

Alla tabella n. 6, alla u.p.b. 10.1.2.1: Promozioni e relazioni culturali apportare le seguenti variazioni:
CP: - 5.000.000;
CS: - 5.000.000.

Alla tabella n. 6, alla u.p.b. 11.1.2.1: Promozioni e relazioni culturali apportare le seguenti variazioni:
CP: - 1.500.000;
CS: - 1.500.000.

Alla tabella 8 modificare l'unità previsionale di base 5.1.1.3: Mezzi operativi e strumentali come segue:
CP: + 43.350.000;
CS: + 43.350.000.

Alla tabella n. 9, alla u.p.b. 1.1.1.0: Funzionamento apportare le seguenti variazioni:
CP: - 1.000.000;
CS: - 1.000.000.

Alla tabella n. 11, alla u.p.b. 8.1.1.0: Funzionamento apportare le seguenti variazioni:
CP: - 1.500.000;
CS: - 1.500.000.

Alla tabella n. 11, alla u.p.b. 8.2.3.1: Informatica di servizio apportare le seguenti variazioni:
CP: - 1.000.000;
CS: - 1.000.000.

Alla tabella n. 14, alla u.p.b. 3.1.5.2: Fondo per l'editoria libraria apportare le seguenti variazioni:
CP: - 2.000.000;
CS: - 2.000.000.

Alla tabella n. 15, alla u.p.b. 2.1.2.14: Assistenza sanitaria stranieri in Italia apportare le seguenti variazioni:
CP: - 500.000;
CS: - 500.000.

Alla tabella n. 15, alla u.p.b. 3.1.5.7: Fondo di riserva consumi intermedi apportare le seguenti variazioni:
CP: - 750.000;
CS: - 750.000.

Alla tabella n. 16, alla u.p.b. 2.1.5.4: Fondo di riserva consumi intermedi apportare le seguenti variazioni:
CP: - 2.500.000;
CS: - 2.500.000.

Alla tabella n. 19, alla u.p.b. 3.2.3.2: Sviluppo dell'esportazione e della domanda estera apportare le seguenti variazioni:
CP: - 2.000.000
CS: - 2.000.000.
Tab. 2. 12.Garavaglia.


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Alla tabella n. 2, alla u.p.b. 1.1.1.1: Gabinetto ed altri uffici di diretta collaborazione apportare le seguenti variazioni:
CP: - 250.000;
CS: - 250.000.
Tab. 2. 2.Garavaglia.

Alla tabella n. 2, alla u.p.b. 1.1.1.1: Gabinetto ed altri uffici di diretta collaborazione apportare le seguenti variazioni:
CP: - 200.000;
CS: - 200.000.
Tab. 2. 3.Garavaglia.

Alla tabella n. 2, alla u.p.b. 1.1.1.1: Gabinetto ed altri uffici di diretta collaborazione apportare le seguenti variazioni:
CP: - 100.000;
CS: - 100.000.
Tab. 2. 4.Garavaglia.

Alla tabella n. 2, alla u.p.b. 1.1.1.1: Gabinetto ed altri uffici di diretta collaborazione apportare le seguenti variazioni:
CP: - 50.000;
CS: - 50.000.
Tab. 2. 5.Garavaglia.

Alla tabella n. 2, alla u.p.b. 1.1.5.2: Fondo di riserva consumi intermedi apportare le seguenti variazioni:
CP: - 3.000.000;
CS: - 3.000.000.

Conseguentemente:
alla tabella n. 18, alla u.p.b. 4.1.2.6:
Trasferimenti all'INPS trattamenti di famiglia apportare le seguenti variazioni:
CP: + 3.000.000;
CS: + 3.000.000.
Tab. 2. 6.Garavaglia.

Alla tabella n. 2, alla u.p.b. 2.2.3.1: Informatica di servizio apportare le seguenti variazioni:
CP: - 2.000.000;
CS: - 2.000.000.

Conseguentemente:
alla tabella n. 18, alla u.p.b. 4.1.2.8:
Fondo per l'infanzia e l'adolescenza apportare le seguenti variazioni:
CP: + 2.000.000;
CS: + 2.000.000.
Tab. 2. 9.Garavaglia.

Alla tabella n. 2, alla u.p.b. 2.2.3.1: Informatica di servizio apportare le seguenti variazioni:
CP: - 1.000.000;
CS: - 1.000.000.

Conseguentemente:
alla tabella n. 18, alla u.p.b. 4.1.2.6:
Trasferimenti all'INPS trattamenti di famiglia apportare le seguenti variazioni:
CP: + 3.000.000;
CS: + 3.000.000.
Tab. 2. 8.Garavaglia.

Alla tabella n. 2, alla u.p.b. 2.2.3.1: Informatica di servizio apportare le seguenti variazioni:
CP: - 500.000;
CS: - 500.000.
Tab. 2. 7.Garavaglia.

Alla tabella n. 2, alla u.p.b. 3.1.2.6: Ente Nazionale Assistenza Volo apportare le seguenti variazioni:
CP: - 1.000.000;
CS: - 1.000.000.
Tab. 2. 10.Garavaglia.


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Alla tabella n. 2, alla u.p.b. 3.1.2.22: Servizio del gioco del Lotto apportare le seguenti variazioni:
CP: - 10.000.000;
CS: - 10.000.000.
Tab. 2. 11.Garavaglia.

Alla tabella n. 2, alla u.p.b. 4.1.5.2: Altri fondi di riserva apportare le seguenti variazioni:
CP: - 10.000.000;
CS: - 10.000.000.

Conseguentemente:
alla tabella n. 18, alla u.p.b. 4.1.2.2:
Protezione e assistenza sociale apportare le seguenti variazioni:
CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000.
Tab. 2. 1.Garavaglia.

Alla tabella n. 3, alla u.p.b. 1.1.1.0: Funzionamento apportare le seguenti variazioni:
CP: - 50.000;
CS: - 50.000.
Tab. 3. 1.Garavaglia.

Alla tabella n. 3, alla u.p.b. 3.1.2.8: Accordi ed organismi internazionali apportare le seguenti variazioni:
CP: - 1.000.000;
CS: - 1.000.000.

Conseguentemente:
alla tabella n. 3, alla u.p.b. 3.1.2.13:
Lotta alla contraffazione apportare le seguenti variazioni:
CP: + 1.000.000;
CS: + 1.000.000.
Tab. 3. 2.Garavaglia.

Alla tabella n. 5, alla u.p.b. 1.1.1.0: Funzionamento apportare le seguenti variazioni:
CP: - 1.000.000;
CS: - 1.000.000.

Conseguentemente:
alla tabella n. 18, alla u.p.b. 4.1.2.8: Fondo per l'infanzia e l'adolescenza apportare le seguenti variazioni:
CP: + 1.000.000;
CS: + 1.000.000.
Tab. 5. 4.Garavaglia.

Alla tabella n. 5, alla u.p.b. 1.1.1.0: Funzionamento apportare le seguenti variazioni:
CP: - 500.000;
CS: - 500.000.
Tab. 5. 1.Garavaglia.

Alla tabella n. 5, alla u.p.b. 2.1.1.0: Funzionamento apportare le seguenti variazioni:
CP: - 1.000.000;
CS: - 1.000.000.

Conseguentemente:
alla tabella n. 18, alla u.p.b. 4.1.2.8:
Fondo per l'infanzia e l'adolescenza apportare le seguenti variazioni:
CP: + 1.000.000;
CS: + 1.000.000.
Tab. 5. 2.Garavaglia.

Alla tabella n. 5, alla u.p.b. 3.1.5.1: Fondi da ripartire per oneri del personale apportare le seguenti variazioni:
CP: - 10.000.000;
CS: - 10.000.000.


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Conseguentemente:
alla tabella n. 18, alla u.p.b. 4.1.2.8:
Fondo per l'infanzia e l'adolescenza apportare le seguenti variazioni:
CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000.
Tab. 5. 3.Garavaglia.

Alla tabella n. 6, alla u.p.b. 6.1.5.4: Fondi di riserva consumi intermedi apportare le seguenti variazioni:
CP: - 500.000;
CS: - 500.000.
Tab. 6. 1.Garavaglia.

Alla tabella n. 6, alla u.p.b. 8.2.3.2: Informatica di servizio apportare le seguenti variazioni:
CP: - 500.000;
CS: - 500.000.
Tab. 6. 2.Garavaglia.

Alla tabella n. 6, alla u.p.b. 10.1.2.1: Promozioni e relazioni culturali apportare le seguenti variazioni:
CP: - 5.000.000;
CS: - 5.000.000.

Conseguentemente:
all'articolo 1, alla tabella n. 18, alla u.p.b. 4.1.2.8:
Fondo per l'infanzia e l'adolescenza apportare le seguenti variazioni:
CP: + 5.000.000;
CS: + 5.000.000.
Tab. 6. 3.Garavaglia.

Alla tabella n. 6, alla u.p.b. 11.1.2.1: Promozioni e relazioni culturali apportare le seguenti variazioni:
CP: - 1.500.000;
CS: - 1.500.000.
Tab. 6. 4.Garavaglia.

Alla tabella n. 9, alla u.p.b. 1.1.1.0: Funzionamento apportare le seguenti variazioni:
CP: - 1.000.000;
CS: - 1.000.000.
Tab. 9. 1.Garavaglia.

Alla tabella n. 11, alla u.p.b. 1.1.1.0: Funzionamento apportare le seguenti variazioni:
CP: - 150.000;
CS: - 150.000.
Tab. 11. 1.Garavaglia.

Alla tabella n. 11, alla u.p.b. 8.1.1.0: Funzionamento apportare le seguenti variazioni:
CP: - 1.500.000;
CS: - 1.500.000.
Tab. 11. 2.Garavaglia.

Alla tabella n. 11, alla u.p.b. 8.2.3.1: Informatica di servizio portare le seguenti variazioni:
CP: - 1.000.000;
CS: - 1.000.000.
Tab. 11. 3.Garavaglia.

Alla tabella n. 14, alla u.p.b. 3.1.5.1: Fondo da ripartire per oneri di personale apportare le seguenti variazioni:
CP: - 3.000.000;
CS: - 3.000.000.
Tab. 14. 1.Garavaglia.

Alla tabella n. 14, alla u.p.b. 3.1.5.2: Fondo di riserva su consumi intermedi apportare le seguenti variazioni:
CP: - 2.000.000;
CS: - 2.000.000.
Tab. 14. 2.Garavaglia.


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Alla tabella n. 15, alla u.p.b. 2.1.2.14: Assistenza sanitaria stranieri in Italia apportare le seguenti variazioni:
CP: - 500.000:
CS: - 500.000.

Conseguentemente:
alla tabella n. 15 , alla u.p.b. 2.1.2.17:
Assistenza sanitaria italiani all'estero apportare le seguenti variazioni:
CP: + 500.000;
CS: + 500.000.
Tab. 15. 2.Garavaglia.

Alla tabella n. 15, alla u.p.b. 2.1.2.14: Assistenza sanitaria stranieri in Italia apportare le seguenti variazioni:
CP: - 500.000;
CS: - 500.000.
Tab. 15. 1.Garavaglia.

Alla tabella n. 15, alla u.p.b. 3.1.5.7: Fondo di riserva consumi intermedi apportare le seguenti variazioni:
CP: - 750.000;
CS: - 750.000.
Tab. 15. 3.Garavaglia.

Alla tabella n. 16, alla u.p.b. 2.1.5.4: Fondo di riserva consumi intermedi apportare le seguenti variazioni:
CP: - 2.500.000;
CS: - 2.500.000.
Tab. 16. 1.Garavaglia.

Alla tabella n. 19, alla u.p.b. 3.2.3.2: Sviluppo dell'esportazione e della domanda estera apportare le seguenti variazioni:
CP: - 2.000.000;
CS: - 2.000.000.
Tab. 19. 1.Garavaglia.


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ALLEGATO 2

Disposizioni per la disciplina del settore televisivo nella fase di transizione alla tecnologia digitale. Nuovo testo C. 1825.

DOCUMENTAZIONE DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

In riscontro alla nota evidenziata a margine si trasmettono di seguito le osservazioni di questo Ministero in ordine alle questioni sollevate con riferimento al testo del disegno di legge A.C. 1825 e abbinate, recante: «Disposizioni per la disciplina del settore televisivo nella fase di transizione alla tecnologia digitale».
Quanto alle disposizioni di cui all'articolo 2 del disegno di legge su cui si sofferma la nota della V Commissione Camera, si osserva che sia le disposizioni che richiamano competenze dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed in particolare i commi 2 e 7 dell'articolo 2 del disegno di legge, che attribuiscono all'Ageom il compito di accertare il superamento del limite del 45 per cento del totale dei ricavi pubblicitari del settore televisivo e di adottare le conseguenti misure, sia il comma 4 dell'articolo 2, che richiama la competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in tema di vigilanza sulle dinamiche dei prezzi di vendita degli spazi pubblicitari e di accertamento dell'esistenza di condotte e di intese restrittive della libertà, di concorrenza nel relativo mercato, fanno riferimento alle rispettive discipline di settore e richiamano compiti di istituto che le due Autorità già esercitano in via ordinaria per quanto di rispettiva competenza.
Quanto alle procedure pubbliche di riassegnazione delle frequenze di cui all'articolo 3 del disegno di legge, e, in genere, agli adempimenti posti a carico di questo Ministero, è pacifico che ad essi si farà fronte con le risorse già disponibili in base alla vigente legislazione, trattandosi anche in questo caso di adempimenti e funzioni del tutto coerenti con l'ordinaria attività di istituto.
Con riferimento alla disposizione di cui all'articolo 3, comma 13 del disegno di legge, che modifica il regime autorizzato, stabilendo in capo agli operatori la possibilità di esercitare l'attività in virtù di una autorizzazione generale, e non già di una licenza, si deve osservare che la disposizione in questione costituisce una delle numerose misure adottate all'interno dal disegno di legge al fine di conformare l'ordinamento interno alla disciplina comunitaria di settore. È certamente noto a codesti Uffici che la Commissione Europea, con lettera di costituzione in mora del 19 luglio 2006, ha censurato, tra l'altro l'articolo 23, comma 5 della legge n. 112 del 2004, che, in violazione dell'articolo 3 della direttiva «Autoriozzazioni», obbliga le aziende che intendano esercitare l'attività di operatore di rete «senza alcuna giustificazione, ad ottenere il rilascio di una licenza individuale invece che di un'autorizzazione generale». Non v'è dubbio alcuno che il mantenimento di una tale disposizione, tanto più in pendenza del riferimento dell'Italia alla Corte di Giustizia, possa arrecare grave nocumento, anche sotto il profilo degli effetti finanziari, essendo note le conseguenze derivanti per effetto delle condanne ex articolo 228 del Trattato CE.
Con riferimento all'articolo 5, comma 2, lettera b), si rilava che la disposizione che stabilisce la «necessità di assicurare un adeguato sostegno anche di tipo economico all'attività dei produttori indipendenti» non ha alcun effetto sulla finanza


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pubblica, in quanto essa deve riconnettersi unicamente a quanto più avanti stabilito dal comma 3, lettera c) che prevede tra i criteri direttivi della delega, anche ai fini del sostegno ai produttori indipendenti l'obbligo di «estendere la base di contribuzione economica e a tutti i fornitori di contenuti anche a pagamento, indipendentemente dal titolo abilitativo, dalle reti trasmissive impiegate e dalle modalità di fruizione dei contenuti a tutti i ricavi netti annui derivanti da attività telivisiva, con esenzione delle imprese in fase di avvio». Quest'ultima disposizione, e quella successiva di cui al comma 3, lettera d) anche nella sua parte innovativa che prevede un regime sperimentale di contribuzione da parte degli operatori su reti di comunicazione elettronica, non comporta alcun nuovo onere a carico della finanza pubblica. Al riguardo è forse opportuno ricordare che tali disposizioni costituiscono peraltro misure di affinamento e rafforzamento di principi e prescrizioni già vigenti da circa un decennio nell'ordinamento nazionale (legge n. 122 del 1998), in applicazione delle disposizioni recate dalla direttiva cosiddetta «tv senza frontiere» (direttiva 89/552/CEE, come modificata dalla direttiva 97/36/CE).
Con riferimento all'articolo 6, comma 1 del disegno di legge, non v'è dubbio alcuno che il termine risorse sia esclusivamente riferito alla nozione di «risorse tecniche», ovvero alle frequenze, anche in considerazione del fatto che la riserva de qua è strettamente riferita alle «risorse resesi disponibili in conseguenza dell'applicazione delle disposizioni unicamente dirette a disciplinare il trasferimento di frequenze in funzione dell'applicazione del principio generale dell'ordinamento dell'uso efficiente della riserva di un terzo delle risorse (frequenziali) all'emittenza locale, costituisce principio fondativo del sistema televisivo italiano, essendo noto all'ordinamento interno fin dalla prima legge di sistema del 1990.
Quanto all'articolo 7, in tema di rilevazione degli indici di ascolto, si osserva che la riformulazione dell'articolo, con le modifiche apportate dalle Commissioni di merito, riconduce l'esercizio dell'attività di rilevazione alla diretta responsabilità di soggetti esterni alla pubblica amministrazione (i soggetti realizzatori) in analogia al modello attualmente esistente, il che non comporta, evidentemente, alcun maggiore onere per la finanza pubblica. L'eventuale esercizio, in via ipotetica e residuale, della rilevazione diretta da parte dell'Autorità di settore, è anch'esso previsto dall'ordinamento vigente (articolo 1, comma 6, lettera b, n. 11 della legge n. 249/97), con la conseguenza che nulla muta, quanto agli eventuali effetti sulla finanza pubblica, rispetto alla situazione allo stato esistente.
Quanto all'articolo 10, comma 7, del disegno di legge, che abroga l'articolo 21 della legge n. 112/07 recante dismissione della partecipazione dello Stato nella RAI, si rappresenta che dalla disposizione in questione non sono stimabili effetti sul debito pubblico in considerazione della circostanza, opportunamente rilevata anche dagli uffici interpellanti, che la norma in esame non ha mai trovato applicazione, nemmeno parziale, e che pertanto, non essendosi realizzato alcun processo di collocazione sul mercato di azioni ordinarie RAI, nessun effetto sulla finanza pubblica si è mai determinato in vigenza di detta disposizione, e nessuna conseguenza di determinerà per effetto della sua abrogazione.
Per questo rilievo si richiamano le osservazioni positive di codesta Amministrazione ad identica disposizione contenuta nell'AS 1588 (disegni di legge RAI).


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ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-01087 Crisci: Rimborso contributi per i comuni colpiti da calamità naturali in Abruzzo.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento all'interrogazione dell'Onorevole Crisci, relativa alla sospensione dei termini per i versamenti tributari e contributivi degli abitanti che vivono nei centri colpiti da calamità naturali e le modalità di restituzione, con particolare riferimento alla regione Abruzzo, passo ad illustrare le notizie fornitemi in merito dai competenti uffici.
Preliminarmente vorrei ricordare che, il decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, nel dettare misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania, individua, all'articolo 6, i soggetti destinatari delle ordinanze di protezione civile emanate ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
L'articolo in questione, al comma 1-bis, fornisce una interpretazione autentica della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nel senso che le disposizioni delle ordinanze di protezione civile che prevedono il beneficio della sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi, si applicano esclusivamente ai datori di lavoro privati aventi sede legale ed operativa nei comuni individuati da ordinanze di protezione civile.
Il TAR del Molise, il 24 gennaio scorso, ha emanato un'ordinanza con la quale ha sollevato dubbi di legittimità costituzionale in ordine al predetto articolo 6, comma 1-bis, per contrasto con l'articolo 2 della Costituzione, per ingiustificata esclusione dal godimento dei benefici emergenziali dei lavoratori dipendenti, e con l'articolo 3 della Costituzione, per irragionevole disparità di trattamento tra datori di lavoro e lavoratori.
In considerazione dei mutato quadro normativo, l'Inpdap ha conseguentemente escluso dalla sospensione dei contributi tutte le Amministrazioni pubbliche, così come elencate dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, modificato dall'articolo 1 della legge 15 luglio 2002, n. 145.
In alternativa al pagamento in un'unica soluzione è stata, comunque, prevista la possibilità per gli enti interessati di richiedere un pagamento dilazionato del dovuto, con una rateizzazione che, in rapporto all'entità delle somme da versare, può arrivare fino ad un massimo di 60 mesi. L'Amministrazione che rappresento, per corrispondere alle numerose richieste pervenute da più parti, con una nota del 27 giugno scorso, di risposta all'Inpdap, si é pronunciata nel senso che, in attesa del pronunciamento della Corte su tale questione, possa fissarsi un termine finale di sospensione, suggerendo, a tal fine la data del 30 novembre 2007, di tutte le iniziative avviate per il recupero immediato dei crediti pregressi.
L'indicazione della data del 30 novembre 2007 è stata dettata dall'esigenza di non produrre effetti che travalichino l'attuale esercizio finanziario ed in ragione dei tempi richiesti per l'emanazione del su richiamato pronunciamento della Corte Costituzionale ovvero per un eventuale intervento legislativo risolutore della problematica.
Per quanto concerne, infine, l'ultimo quesito sollevato dagli interroganti faccio presente che l'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 402 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge


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n. 537 del 1981, aveva previsto che l'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria fosse pari al tasso degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari per i casi di più favorevole trattamento, maggiorato di 5 punti.
Per effetto di tali previsioni, quindi, a decorrere dal 13 giugno 2007, la misura del TUR è stata fissata al 4 per cento, il che porta la misura dell'interesse di differimento e di dilazione, da calcolarsi dal momento della richiesta di regolarizzazione rateale dei debiti contributivi, come ribadito dall'Onorevole Crisci, dal 9,75 per cento al 10 per cento.
In conclusione posso garantire, su tale ultima problematica, di sicuro rilievo, un maggiore approfondimento che verrà effettuato insieme al competente Ministero dell'economia.


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ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-01091 Cordoni: Ripartizione della somma del cinque per mille.

TESTO DELLA RISPOSTA

In riferimento alle informazioni richieste dall'Onorevole interrogante circa l'esatto ammontare e i tempi di riparto alle associazioni no profit del beneficio del cinque per mille, introdotto sperimentalmente per l'esercizio 2006 dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266 (articolo 1, commi da 337 a 340), l'Agenzia delle entrate ha fatto presente di aver concluso il ciclo delle lavorazioni di propria competenza relative al beneficio di cui trattasi.
Nella giornata del 12 ottobre scorso gli elenchi degli aventi diritto - con la specifica delle preferenze loro accordate e degli importi relativi - sono stati resi noti attraverso la pubblicazione sul sito dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.
I dati complessivi relativi agli elenchi dei beneficiari di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 337, articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono i seguenti:
volontariato (comma 337, lettera a) per un importo totale di 192.982.492,53 euro;
ricerca scientifica e università (comma 337, lettera b) per un importo totale di 51.175.733,00 euro;
ricerca sanitaria (comma 337, lettera c) per un importo totale di 46.784.180,67 euro;
attività sociali svolte dai Comuni (comma 337, lettera d) per un importo totale di 37.980.794,01 euro.

L'Agenzia ha fatto, inoltre, presente che è stato pubblicato anche un ulteriore elenco relativo agli enti del volontariato esclusi dal beneficio del 5 per mille, per diverse motivazioni. L'ammontare relativo alle preferenze in favore dei citati soggetti è di euro 16.369.277,49. Tale somma verrà messa nella disponibilità del Ministero della solidarietà sociale e potrà essere utilizzata dal medesimo solo una volta concluso l'eventuale iter contenzioso instaurato dagli enti interessati.
L'Agenzia delle entrate sta procedendo alla trasmissione dei suddetti elenchi ai Dicasteri competenti ed al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato per il conseguente accreditamento dei relativi fondi.
A loro volta, i Ministeri dell'interno, della solidarietà sociale, della salute, dell'università e della ricerca cureranno, poi, la distribuzione delle somme a tutti gli aventi diritto così come previsto dall'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2006.


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ALLEGATO 5

Interrogazione n. 5-01359 Motta: Riorganizzazione sedi centrali e periferiche del ministero dell'economia e delle finanze.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione in Commissione n. 5-01359 l'onorevole Carmen Motta ed altri pongono quesiti in ordine all'attuazione delle disposizioni contenute nei commi 426, 427 e 428 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 relativamente alla riorganizzazione degli Uffici territoriali del Ministero dell'economia e delle finanze.
In particolare, il comma 426 prevede che l'articolazione periferica del Ministero dell'economia e delle finanze venga ridefinita su base regionale e, ove se ne ravvisi l'opportunità, interregionale e interprovinciale, in relazione alle esigenze di conseguimento di economie di gestione e del miglioramento dei servizi resi all'utenza.
In linea con tale normativa, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 aprile 2007 recante «Linee guida per l'attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1, commi da 404 a 416 della legge 27 dicembre 2006, n. 296» sottolinea la necessità di garantire la qualità dei servizi assicurati all'utenza individuando le specifiche esigenze di prossimità e deconcentramento nella prestazione dei servizi stessi, valutando la densità demografica e la conformazione geografica del territorio, con particolare riferimento alla distanza tra le sedi interessate dalla riorganizzazione, ai relativi tempi di percorrenza, in relazione all'efficienza e alla frequenza dei mezzi di collegamento.
Alle prescrizioni normative si aggiungono naturalmente quelle ulteriori poste in via generale dall'articolo 1, comma 404, lettera c), con particolare riferimento all'«utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica».
Per l'individuazione delle sedi territoriali da chiudere (nel numero complessivo di 40), l'articolo 24 dello schema di regolamento di riorganizzazione del Ministero indica i seguenti criteri:
a) bacino di utenza dei servizi resi in relazione alle funzioni assegnate;
b) interazioni con le attività svolte dalle singole amministrazioni;
c) popolazione residente;
d) distanza tra le sedi e conformazione geografica del territorio;
e) logistica;
f) mobilità regionale e sistema dei trasporti;
g) consistenza del personale.

Proprio in conseguenza dell'applicazione dei suddetti criteri, in particolare lettere d) ed f), nelle ipotesi sinora elaborate, le sedi del Centro-Nord sono in maggior numero rispetto a quelle del Meridione.
Attualmente, peraltro, il riassetto degli Uffici territoriali del Ministero è ancora in fase di valutazione, tanto che non sono state ancora individuate in concreto le sedi da chiudere in tutto o in parte.
Al fine di una completa disamina e proprio per valutare l'impatto della riorganizzazione sul personale, è stato chiesto al Dipartimento della Funzione Pubblica di verificare la possibilità di assorbimento


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del personale in eccedenza da parte di altre Amministrazioni presenti sul territorio, con riferimento a talune sedi individuate secondo i criteri dinanzi illustrati.
Peraltro, il numero delle sedi individuate nel documento inviato al Dipartimento della Funzione Pubblica è maggiore rispetto alle sedi che dovranno essere chiuse, proprio al fine di disporre di maggiori elementi di valutazione.
Allo stato attuale, sono in corso i colloqui con le altre Amministrazioni e in base ai riscontri che perverranno, sarà possibile individuare in concreto le sedi da chiudere in tutto o in parte.


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ALLEGATO 6

Interrogazione n. 5-01441 Luciano Rossi: Ripartizione della somma del cinque per mille.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento di sindacato ispettivo in esame l'Onorevole interrogante, dopo aver richiamato le motivazioni politico-economiche che hanno portato all'introduzione del beneficio del cinque per mille (legge 23 dicembre 2005, n. 266) chiede di conoscere quando saranno ultimate le operazioni di verifica necessarie per procedere all'erogazione degli importi agli aventi diritto nonché l'ammontare complessivo degli importi per le varie categorie di beneficiari.
L'Onorevole interrogante chiede, inoltre, quali misure si intendono adottare per scongiurare ritardi nell'erogazione degli importi agli enti destinatari del cinque per mille spettante sulla base di quanto disposto dalla legge finanziaria per il 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296).
Al riguardo, si fa presente che l'Agenzia delle entrate ha concluso il ciclo delle lavorazioni di propria competenza.
Nella giornata del 12 ottobre scorso gli elenchi degli aventi diritto - con la specifica delle preferenze loro accordate e degli importi relativi - sono stati resi noti attraverso la pubblicazione sul sito dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.
I dati complessivi relativi agli elenchi dei beneficiari di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 337, articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono i seguenti:
volontariato (comma 337, lettera a) per un importo totale di 192.982.492,53 euro;
ricerca scientifica e università (comma 337, lettera b) per un importo totale di 51.175.733,00 euro;
ricerca sanitaria (comma 337, lettera c) per un importo totale di 46.784.180,67 euro;
attività sociali svolte dai Comuni (comma 337, lettera d) per un importo totale di 37.980.794,01 euro.

L'Agenzia ha fatto, inoltre, presente che è stato pubblicato anche un ulteriore elenco relativo agli enti del volontariato esclusi dal beneficio del 5 per mille, per diverse motivazioni.
L'ammontare relativo alle preferenze in favore dei citati soggetti è di euro 16.369.277,49. Tale somma - così come stabilito dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - verrà messa nella disponibilità del Ministero della solidarietà sociale e potrà essere utilizzata dal medesimo solo una volta concluso l'eventuale iter contenzioso instaurato dagli enti interessati.
L'Agenzia delle entrate sta procedendo alla trasmissione dei suddetti elenchi ai Dicasteri competenti ed al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato per il conseguente accreditamento dei relativi fondi.
A loro volta, i Ministeri dell'interno, della solidarietà sociale, della salute, dell'università e della ricerca cureranno, poi, la distribuzione delle somme a tutti gli aventi diritto così come previsto dall'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2006.
Per quanto attiene le procedure amministrative riguardanti il beneficio del cinque per mille relativo all'esercizio finanziario


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corrente (disciplinato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296) si fa presente che le stesse sono state rimodulate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 marzo 2007 nel quale la tempistica per i controlli sulle dichiarazioni sostitutive è ridefinita per consentire di disporre entro il mese di marzo 2008 l'elenco aggiornato di tutti i soggetti che potranno essere ammessi al beneficio.
Per quanto attiene, infine, il quesito finale, circa gli intendimenti del Governo in merito all'inserimento nella legge finanziaria per l'anno 2008 di un emendamento che reintroduca l'agevolazione di cui trattasi per il prossimo esercizio finanziario, allo stato si può solo affermare che gli Uffici tecnici del Ministero stanno procedendo ad effettuare la verifica degli oneri che deriverebbero dall'adozione di tale provvedimento, in modo da essere pronti qualora l'Autorità politica od il Parlamento richiedessero degli elementi di valutazione al fine di prendere una decisione al riguardo.