VII Commissione - Giovedì 25 ottobre 2007


Pag. 85

ALLEGATO 1

Disposizioni concernenti la Società italiana degli autori ed editori. C. 2221 Lusetti.

NUOVO TESTO ADOTTATO COME TESTO BASE

Art. 1.

1. La Società italiana degli autori ed editori (SIAE) è ente pubblico economico a base associativa e svolge le funzioni indicate nella legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni. La SIAE esercita le altre funzioni ad essa attribuite dalla legge e può effettuare, altresì, la gestione di servizi di accertamento e riscossione di imposte, contributi e diritti, anche in regime di convenzione con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali e altri enti pubblici o privati. La SIAE, di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali, promuove studi ed iniziative volti ad incentivare la creatività di giovani autori italiani e ad agevolare la fruizione pubblica a fini didattici ed educativi delle opere dell'ingegno diffuse attraverso reti telematiche.
2. L'attività della SIAE è disciplinata dalle norme di diritto privato. Tutte le controversie concernenti le attività dell'ente, ivi incluse le modalità di gestione dei diritti, nonché l'organizzazione e le procedure di elezione e di funzionamento degli organi sociali, sono devolute alla giurisdizione ordinaria, fatte salve le competenze degli organi della giurisdizione tributaria.
3. Il Ministro per i beni e le attività culturali esercita, congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei ministri, la vigilanza sulla SIAE. L'attività di vigilanza è svolta sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per le materie di sua specifica competenza.
4. Lo statuto della SIAE è adottato dall'assemblea su proposta del consiglio di amministrazione ed è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa designazione da parte dell'assemblea della SIAE.
5. L'articolo 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 419, e successive modificazioni, è abrogato.
6. Dalle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 2.
(Usi liberi didattici ed enciclopedici).

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 70 della legge n. 633 del 22 aprile 1941 è inserito il seguente:
«1-bis. È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet a titolo gratuito di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradati, per uso didattico o enciclopedico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all'uso didattico o enciclopedico di cui al precedente periodo».


Pag. 86

ALLEGATO 2

Disposizioni concernenti la Società italiana degli autori ed editori. C. 2221 Lusetti.

ORDINI DEL GIORNO

La VII Commissione,
premesso che:
la proposta di legge in esame reca norme sulla Società italiana autori ed editori;
l'attuale formulazione della legge sul diritto d'autore, e segnatamente la sezione II del Capo V, presenta incongruenze tali da rendere, nei fatti, impraticabile il diritto alla copia privata delle opere, in particolare per quelle protette da tecnologie digitali di restrizione;
l'articolo 71-septies istituisce inoltre il cosiddetto «equo compenso» che si traduce in un sovraprezzo sui supporti e gli apparecchi destinati alla registrazione, i quali possono essere usati anche per la registrazione di contenuti non oggetto di tutela, quali fotografie e videoregistrazioni personali;
sarebbe opportuno prevedere che l'equo compenso sia pagato nel momento dell'acquisto dell'opera originale;
tale norma ha, peraltro, portato alla chiusura di aziende italiane produttrici di supporti, come evidenziato nelle audizioni svolte dalla Commissione,

impegna il Governo

ad adottare idonee iniziative legislative per la riforma della disciplina sul diritto d'autore prevedendo l'effettivo diritto alla copia privata nonché la sostituzione dell'equo compenso sui supporti e gli apparecchi di registrazione con altre misure, quali lo storno, a favore della SIAE, di quota parte dell'IVA derivata dalla vendita delle opere sui supporti originali.
0/nuovo testo 2221/VII/1.Folena, Ghizzoni, Sasso.

La VII Commissione,
premesso che:
la proposta di legge in esame reca norme sulla Società italiana autori ed editori;
il fondamento della legge sul diritto d'autore, istitutiva della SIAE, è inteso alla tutela della creatività e degli autori;
l'attuale statuto della SIAE non prevede tuttavia norme tali da assicurare a questi ultimi una rappresentanza maggioritaria negli organismi direttivi, giustificata peraltro anche da ragioni numeriche,

impegna il Governo

a promuovere una revisione dello statuto della SIAE che preveda una rappresentanza degli autori pari ai due terzi, in tutti gli organismi dirigenti.
0/nuovo testo 2221/VII/2.Ghizzoni, Sasso.