VII Commissione - Mercoledì 31 ottobre 2007


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ALLEGATO

Norme in materia di difficoltà specifiche di apprendimento. C. 563 Fabris, C. 2474 Formisano e C. 2843, approvata dalla 7a Commissione del Senato.

NUOVO TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE C. 2843 ELABORATO DAL
COMITATO RISTRETTO, ADOTTATO COME TESTO BASE DALLA COMMISSIONE

Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento.

Art. 1.
(Riconoscimento e definizione di dislessia, disgrafia e discalculia).

1. La presente legge riconosce la dislessia, la disgrafia o disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento (DSA), che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali.
2. La legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, non trova applicazione nei confronti degli alunni affetti da DSA, eccetto che nei casi di particolare gravità.
3. Ai fini della presente legge, la dislessia è un disturbo che si manifesta con la difficoltà nell'apprendimento della lettura e, in particolare, nella decifrazione dei segni linguistici ovvero nella correttezza e nella rapidità di lettura.
4. Ai fini della presente legge, la disgrafia o disortografia è un disturbo che si manifesta con prestazioni grafiche scadenti e particolarmente scorrette.
5. Ai fini della presente legge, la discalculia è un disturbo che si manifesta con la difficoltà negli automatismi del calcolo e dell'elaborazione dei numeri.
6. La dislessia, la disgrafia o disortografia e la discalculia possono manifestarsi separatamente o in associazione tra loro.
7. I DSA impediscono l'utilizzo delle capacità di lettura, di scrittura e di calcolo in maniera automatica e strumentale e possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana delle persone che ne sono affette.

Art. 2.
(Finalità).

1. La presente legge persegue le seguenti finalità:
a) garantire il diritto all'istruzione e i necessari supporti agli alunni con DSA;
b) favorire il successo scolastico e prevenire blocchi nell'apprendimento degli alunni con DSA, agevolandone la piena integrazione sociale e culturale;
c) ridurre i disagi formativi ed emozionali per i soggetti con DSA;
d) assicurare una formazione adeguata e lo sviluppo delle potenzialità degli alunni con DSA;
e) adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità degli alunni con DSA;


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f) sensibilizzare e preparare gli insegnanti e i genitori nei confronti delle problematiche legate ai DSA;
g) assicurare adeguate possibilità per l'identificazione precoce dei DSA e per la riabilitazione dei soggetti con DSA;
h) garantire una corretta e tempestiva diagnosi dei DSA;
i) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante tutto l'arco dell'istruzione scolastica.

Art. 3.
(Diagnosi e riabilitazione).

1. È compito delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, attuare, previa apposita comunicazione alle famiglie interessate, interventi tempestivi, idonei a individuare i casi sospetti di DSA negli alunni.
2. Qualora l'alunno, nonostante adeguate attività di recupero didattico mirato, presenti persistenti difficoltà, la scuola trasmette un'apposita comunicazione alla famiglia.
3. La diagnosi di DSA in un bambino è effettuata nei servizi delle aziende sanitarie locali o delle aziende ospedaliere del Servizio sanitario nazionale da neuropsichiatri infantili e psicologi, ovvero da specialisti della medesima disciplina, convenzionati e no. Nel caso di minori, la diagnosi deve essere comunicata al genitore o al soggetto che esercita la potestà.
4. Il Ministero della pubblica istruzione può promuovere, mediante iniziative da realizzare in collaborazione con il Servizio sanitario nazionale, attività di identificazione precoce da realizzare dopo i primi mesi di frequenza dei corsi scolastici, per individuare gli alunni a rischio di DSA. L'esito di tali attività non costituisce, comunque, una diagnosi effettiva di DSA.

Art. 4.
(Formazione nella scuola e nelle strutture sanitarie).

1. Al personale docente e dirigente delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, è assicurata un'adeguata formazione riguardo alle problematiche relative ai DSA, nell'ambito dei programmi annuali di formazione realizzati a valere sulle disponibilità già previste per la formazione del personale del comparto scuola e dei dirigenti scolastici, anche con ricorso a strumenti di apprendimento elettronico per la formazione a distanza.
2. La formazione degli insegnanti deve garantire una conoscenza approfondita delle problematiche relative ai DSA, una sensibilizzazione per la loro individuazione precoce e la capacità di applicare strategie didattiche adeguate.
3. Devono essere altresì assicurati l'adeguata formazione e l'aggiornamento degli operatori sanitari preposti alla diagnosi e alla riabilitazione delle persone con DSA, nell'ambito dei percorsi formativi e di aggiornamento già previsti e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5.
(Misure educative e didattiche di supporto).

1. Gli alunni con segnalazione diagnostica di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione.
2. Le istituzioni scolastiche garantiscono agli alunni con DSA, nell'ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, ai sensi delle disposizioni vigenti, tutte le misure utili a:
a) favorire l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando metodi e strategie educative adeguate;


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b) coltivare negli alunni una struttura positiva di apprendimento, aiutandoli a vivere l'apprendimento in condizioni di benessere;
c) favorire il successo scolastico;
d) prevedere tecniche compensative, che possono comprendere anche l'uso delle tecnologie informatiche e degli strumenti di apprendimento alternativi, già utilizzabili con l'impiego delle risorse specifiche disponibili a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, nonché misure volte a dispensare l'alunno da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere, oppure a concedergli la possibilità di fruire di tempi di esecuzione più lunghi di quelli ordinari;
e) prevedere, nei casi di alunni bilingui con DSA, strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che, in particolare per l'insegnamento della lingua straniera, assicurino ritmi graduali e adeguati di apprendimento, prevedendo anche l'esonero dall'insegnamento della seconda lingua straniera, qualora previsto dal programma di studi.

3. Le misure di cui al comma 2 devono essere sottoposte periodicamente a monitoraggio per valutarne l'efficacia e il raggiungimento degli obiettivi.
4. Al fine di evitare che gli alunni con DSA siano posti in condizioni di svantaggio rispetto agli altri alunni, a causa della loro lentezza o incapacità di decodifica e di produzione di testi, le misure di cui al comma 2 devono comunque garantire adeguate forme di verifica e di valutazione, anche tramite la possibilità di utilizzare strumenti in funzione di ausilio, ovvero l'assegnazione di tempi più lunghi di esecuzione, in particolare per quanto concerne gli esami di Stato.
5. Le misure di cui al presente articolo devono essere attuate senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 6.
(Misure per l'attività lavorativa e sociale).

1. Alle persone con DSA sono assicurate uguali opportunità di sviluppo delle proprie capacità in ambito sociale e professionale.
2. I familiari fino al primo grado di alunni con DSA impegnati nell'assistenza alle attività scolastiche a casa possono usufruire di orari di lavoro flessibili.
3. La determinazione delle modalità di esercizio del diritto di cui al comma 2 è demandata ai contratti collettivi nazionali di lavoro dei comparti interessati. Esse non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. Nelle prove scritte previste per il rilascio del permesso di guida dei veicoli di qualsiasi tipo, nonché nelle prove scritte dei concorsi pubblici e delle selezioni effettuate da privati, deve essere assicurata la possibilità di sostituire tali prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo e di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove, adeguati alla necessità delle persone con DSA.

Art. 7.
(Disposizioni di attuazione).

1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro della salute, si provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare linee guida per la predisposizione di appositi protocolli regionali, da stipulare entro i successivi sei mesi, per le attività di identificazione precoce di cui all'articolo 3, comma 4.
2. Il Ministro della pubblica istruzione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, individua le modalità di formazione dei docenti di cui all'articolo 4, commi 1 e 2.


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3. Il Ministro della pubblica istruzione, con il medesimo decreto di cui al comma 2 del presente articolo, individua altresì forme di verifica e di valutazione finalizzate ad evitare condizioni di svantaggio degli alunni con DSA, ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

Art. 8.
(Competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano).

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione nonché alle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a dare attuazione alle disposizioni della legge stessa.

Art. 9.
(Clausola di salvaguardia).

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.