II Commissione - Marted́ 6 novembre 2007


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ALLEGATO

Istituzione di squadre investigative comuni sovranazionali. C. 2665, approvato dal Senato.

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 2.

Nell'articolo 371-ter, comma 1, codice di procedura penale, le parole da: Nei casi previsti a in vigore per lo Stato, sono soppresse.
2. 1.Pecorella.

Nell'articolo 371-ter, comma 1, del codice di procedura penale, sostituire le parole da: collegate a quelle a particolarmente complesse con le seguenti: su reati che comportano inchieste difficili e di notevole portata che hanno un collegamento con altri Stati membri dell'Unione europea, ovvero che, per le circostanze del caso, esigono un'azione coordinata e concertata negli Stati membri interessati.
2. 2.Pecorella.

Nell'articolo 371-ter aggiungere il seguente comma:
«3-bis. La proposta contiene lo scopo per il quale è costituita la squadra investigativa comune, la durata delle indagini, la composizione della squadra».
2. 3.Pecorella.

Nell'articolo 371-quater, comma 1, sostituire le parole: da accordi internazionali in vigore per lo Stato, con le seguenti: dall'articolo 371-ter.
2. 4.Pecorella.

Nell'articolo 371-quater, dopo il comma 1, inserire il comma 1-bis:
«1-bis. La richiesta deve indicare lo scopo per il quale è costituita la squadra investigativa comune, la durata delle indagini, la composizione della squadra».
2. 6.Pecorella.

Nell'articolo 371-quater, comma 1, sostituire le parole: ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano, con le parole: a norme costituzionali.
2. 5.Pecorella.

Nell'articolo 371-septies, dopo le parole: provvedimenti dell'autorità giudiziaria, inserire le seguenti: Tuttavia, per ragioni particolari, il direttore della squadra può disporre altrimenti.
2. 10.Pecorella.

Nell'articolo 371-septies, aggiungere il comma seguente:
Nel corso delle operazioni di cui all'articolo 371-quater, i funzionari dello Stato estero sono assimilati ai funzionari


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dello Stato italiano per quanto riguarda i reati che dovessero subire o commettere.
2. 7.Pecorella.

ART. 3.

Sopprimerlo.
3. 1.Pecorella.

Dopo l'articolo 5 è aggiunto l'articolo 5-bis:
«Per tutto ciò che non è espressamente previsto dalla presente legge si fa rinvio alle disposizioni di cui alla decisione quadro n. 2002/465/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 13 giugno 2002».
3. 2.Pecorella.