II Commissione - Resoconto di marted́ 6 novembre 2007


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SEDE CONSULTIVA

Martedì 6 novembre 2007. - Presidenza del presidente Pino PISICCHIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Luigi Li Gotti.

La seduta comincia alle 12.40.

Decreto-legge 159/07: Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale.
C. 3194, approvato dal Senato.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Paolo GAMBESCIA (Ulivo), relatore, osserva che il disegno di legge n. 3194, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 159 del 2007 recante «Interventi in materia economico-finanziaria per lo sviluppo e l'equità sociale» (cosiddetto «Collegato» alla Legge Finanziaria»), si compone di 47 articoli.
Per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione Giustizia, segnala l'articolo 38 che autorizza, per l'anno in corso, la spesa di 20 milioni di euro al fine di realizzare la banca dati delle misure cautelari, di cui all'articolo 97 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 nonché di rafforzare la struttura informatica del Registro generale del casellario giudiziario e la sua integrazione su base nazionale con i carichi pendenti, prevedendo il relativo sistema di certificazione.
Come specificato nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge presentato


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al Senato, scopo della disposizione in esame è essenzialmente quello di assicurare lo scambio e l'integrazione dei dati tra il Sistema di Indagine (SDI) del Centro Interforze del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ove confluiscono tutte le segnalazioni di reato effettuate dalle varie Forze di polizia; la Banca dati AFIS, che custodisce il Codice Unico Identificativo dei soggetti sottoposti a fotosegnalamento; la Banca dati delle Misure Cautelari; il Sistema dell'Anagrafe dei detenuti; il Sistema del Casellario e dei Carichi pendenti; il Sistema dei Registri della Cognizione penale.
Formula, quindi, una proposta di parere favorevole.

Manlio CONTENTO (AN) ritiene che il Governo dovrebbe chiarire se la disposizione in esame sia coerente con il disegno di legge, recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri nell'ambito del «Pacchetto sicurezza», relativo all'istituzione della banca dati sul DNA, e se consenta ai magistrati di accedere in tempo reale ai rilievi dattiloscopici e, più in generale, a tutte le banche dati che possano contribuire alla ricostruzione del profilo dei soggetti sottoposti a procedimento penale.

Il Sottosegretario Luigi LI GOTTI fa presente che i magistrati possono accedere alle varie banche dati secondo la normativa per ciascuna di esse prevista. Si riserva, comunque, di rispondere in modo più compiuto nel prosieguo dell'esame.

Pino PISICCHIO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

Legge comunitaria 2007.
Esame emendamenti C. 3062, approvato dal Senato.
(Parere alla XIV Commissione).
(Esame emendamenti e conclusione - Parere contrario).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Pino PISICCHIO, presidente, avverte che la Commissione Politiche dell'Unione europea ha trasmesso alla Commissione Giustizia, per l'espressione del parere di competenza, gli emendamenti 28.1, 28.6, 28.4, 28.5, 28.7 e 28.8 Pini, volti a sopprimere talune disposizioni del capo III della Legge comunitaria in materia di cooperazione giudiziaria.

Paolo GAMBESCIA (Ulivo), relatore, dopo avere rilevato che emendamenti di contenuto sostanzialmente identico sono stati respinti nel corso dell'esame della Legge comunitaria 2007 svoltosi in sede consultiva presso la Commissione Giustizia, formula una proposta di parere contrario sugli emendamenti 28.1, 28.6, 28.4, 28.5, 28.7 e 28.8 Pini.

Manlio CONTENTO (AN) ricorda la questione emersa nel corso dell'esame della Legge comunitaria in Commissione Giustizia, relativa all'inopportunità di disporre con tale strumento l'attuazione di decisioni quadro in materia di cooperazione giudiziaria. Sottolinea, quindi, con riferimento all'articolo 29 della Legge comunitaria, recante principi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato, la possibile sovrapposizione con il disegno di legge C. 2783, recante la ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale con la risoluzione n. 58/4 del 31 ottobre 2003, nonché norme di adeguamento interno. Rileva, quindi, che il delicato tema della corruzione privata potrebbe essere affrontata in modo adeguatamente approfondito nell'ambito dell'esame del predetto disegno di legge.

Paolo GAMBESCIA (Ulivo), relatore, nel replicare all'onorevole Contento, ricorda che la Commissione ha concluso l'esame in sede consultiva della legge comunitaria con un parere nel quale si sono espresse forti perplessità sulla scelta del Governo, confermata dal Senato, di inserire in tale legge disposizioni volte ad incidere sostanzialmente


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sulla libertà personale e sul diritto di difesa, il cui esame da parte del Parlamento rischia di non essere adeguatamente approfondito, come avviene nel caso di progetti di legge volti specificamente ad attuare decisioni quadro in materia di cooperazione giudiziaria penale. Oggetto dell'odierno esame, peraltro, sono solo gli emendamenti trasmessi dalla Commissione XIV.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere contrario del relatore.

La seduta termina alle 13.15.

SEDE REFERENTE

Martedì 6 novembre 2007. - Presidenza del presidente Pino PISICCHIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Luigi Li Gotti.

La seduta comincia alle 13.15.

Istituzione di squadre investigative comuni sovranazionali.
C. 2665, approvato dal Senato.
(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 ottobre 2007.

Pino PISICCHIO, presidente, avverte che sono stati presentati emendamenti al provvedimento in esame (vedi allegato).

Lanfranco TENAGLIA (Ulivo), relatore, dopo aver rilevato che tutti gli emendamenti sono stati presentati dall'onorevole Pecorella, invita questi a chiarire la portata dell'emendamento 2.1, che sembra allargare l'applicazione delle disposizioni relative alle squadre investigative comuni anche ai casi in cui non vi sia una preventiva convenzione internazionale in tal senso. Esprime dubbi anche sull'emendamento 3.1, diretto ad escludere l'inserimento nel fascicolo del dibattimento di una serie di atti e documenti inerenti all'attività delle squadre investigative.

Gaetano PECORELLA (FI) osserva che l'emendamento 2.1 è connesso strettamente all'emendamento 2.2, volto a definire i casi in cui possono essere costituite le squadre investigative. Quest'ultimo emendamento, in particolare, è diretto a modificare il testo trasmesso dal Senato, adeguandolo al contenuto della decisione quadro che si intende attuare. Esso, infatti, elimina quale criterio quello del limite della pena edittale, lasciando come unico parametro quello relativo alla complessità delle indagini, come peraltro previsto espressamente dalla decisione quadro. Per quanto attiene all'emendamento 2.1, rileva che questo è diretto a consentire l'applicazione delle nuove disposizioni sulle squadre investigative nei confronti dei soli Stati appartenenti all'Unione europea, escludendo così la possibilità di istituire tali squadre anche con Stati i cui ordinamenti non sono compatibili con quello italiano. In riferimento all'emendamento 3.1, osserva che questo è diretto a ribadire il principio secondo cui gli atti non ripetibili non possono essere inseriti nel fascicolo del dibattimento.

Lanfranco TENAGLIA (Ulivo), relatore, dopo aver ringraziato l'onorevole Pecorella per i chiarimenti forniti, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati.

Il Sottosegretario Luigi LI GOTTI esprime parere conforme a quello espresso.

Gaetano PECORELLA (FI) intervenendo sugli emendamenti 2.1 e 2.2, osserva che la formulazione del disegno di legge trasmesso dal Senato, oltre a non essere conforme al testo della decisione quadro, è redatto in maniera non corretta sotto il profilo della tecnica legislativa, nella parte in cui, dopo aver precisato che le squadre investigative possono essere


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costituite solamente in relazione alle indagini relative a reati puniti con pena non inferiore a quattro anni, specifica in particolare quali sono i reati per i quali tali squadre possono essere costituite. È del tutto evidente che si tratta di una precisazione fuori luogo, che finisce per suscitare forti dubbi interpretativi sulla reale portata della norma. Rileva inoltre che tali emendamenti hanno la finalità anche di evitare che squadre investigative comuni costituite con autorità appartenenti ad ordinamenti giuridici stranieri non conformi a quello italiano possano svolgere la propria attività sul territorio nazionale.

Manlio CONTENTO (AN) dichiara di condividere pienamente le osservazioni dell'onorevole Pecorella circa gli errori di tecnica legislativa contenuti nel disegno di legge. Invita pertanto la Commissione a porre rimedio a tali errori, i quali non sono certamente dovuti a scelte di natura politica. Ritiene che la Commissione giustizia abbia l'obbligo di modificare un testo, anche quando sia stato già approvato dal Senato, in tutti i casi in cui esso presenti dei veri e propri errori di carattere tecnico.

Giuseppe CONSOLO (AN) esprime tutta la propria meraviglia per l'atteggiamento di chiusura del relatore e della maggioranza rispetto a degli emendamenti, come quelli presentati dall'onorevole Pecorella sui criteri di applicazione delle disposizioni sulle squadre investigative comuni, diretti unicamente a sanare degli errori contenuti nel testo trasmesso dal Senato.

Luigi COGODI (RC-SE) dichiara di non condividere i rilievi relativi alla formulazione dell'articolo 371-ter che l'articolo 1

Lanfranco TENAGLIA (Ulivo), relatore, pur comprendendo le osservazioni circa eventuali errori di tecnica legislativa contenuti nel testo trasmesso dal Senato, osserva che l'emendamento Pecorella 2.2 non si limita a correggere tali errori, modificando invece anche i criteri previsti per la costituzione delle squadre investigative. Si riserva di presentare eventualmente un emendamento diretto a risolvere le questioni di tecnica legislativa emerse nel corso del dibattito.

Pino PISICCHIO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Misure contro le molestie insistenti e la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale.
C. 1249-ter Bianchi, C. 1639 De Simone, C. 1819 Lussana, C. 1901 Codurelli, C. 2033 Brugger, C. 2066-ter Incostante, C. 2101-ter Mura, C. 2169-ter Governo e C. 2781 Cirielli.
(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 ottobre 2007.

Wladimiro GUADAGNO detto Vladimir Luxuria (RC-SE) auspica che l'espressione «identità di genere» sia prevista nella fattispecie incriminatrice che si intende introdurre nell'ordinamento al fine di punire nuove condotte discriminatorie, considerato che si tratta comunque di un termine il cui esatto significato è generalmente riconosciuto a livello sia internazionale che nazionale. Mentre infatti il concetto di «genere» si riferisce alla diversità di sesso biologico, l'identità di genere, tenendo conto dei caratteri sessuali primari e secondari, riguarda anche le persone transessuali, le quali appartengono anagraficamente ad un sesso nel quale non si riconoscono. L'identità di genere, inoltre, si distingue concettualmente dall'orientamento sessuale. Ricorda quindi come la normativa comunitaria già da tempo abbia evidenziato la necessità di approntare una adeguata tutela con riferimento all'identità di genere.

Il sottosegretario Luigi LI GOTTI ricorda che, nel corso del dibattito, è stata sottolineata l'opportunità dell'avvenuta eliminazione, dalla fattispecie degli atti discriminatori, dell'elemento dello stato di


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soggezione, poiché tale fattispecie sarebbe stata altrimenti incostituzionale, in virtù della giurisprudenza della Corte costituzionale che ha espunto dall'ordinamento il delitto di plagio. A tale proposito, ricorda che in realtà l'articolo 603 del codice penale è stato dichiarato incostituzionale per l'indeterminatezza della condotta, sostanzialmente a forma libera, e per il riferimento non allo stato di soggezione ma allo stato di «totale» soggezione. Ricorda altresì come l'articolo 600 del codice penale preveda una fattispecie, costituzionalmente legittima, della quale lo «stato di soggezione» costituisce elemento costitutivo. Pertanto, il delitto di atti persecutori, come originariamente configurato dall'articolo 13 del disegno di legge C. 2169, non era affetto da alcun vizio di incostituzionalità.
Ricorda quindi che nel corso del dibattito è stata anche prospettata l'opportunità di prevedere, per il reato di atti persecutori, il ricorso al giudizio direttissimo. Rileva tuttavia come, in considerazione della natura del delitto in questione, si corra il rischio che molto spesso il giudizio direttissimo si riveli promosso ad di fuori del casi previsti dall'articolo 449 del codice di rito e che, quindi, si trasformi in ordinario ai sensi dell'articolo 452 del medesimo codice. Ritiene quindi più appropriata la scelta del giudizio immediato, poiché il presupposto dell'apparente evidenza della prova, di cui all'articolo 453 del codice di procedura penale, meglio si adatta al caso di specie.

Pino PISICCHIO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

AVVERTENZA

Il seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

COMITATO RISTRETTO

Disposizioni penali contro il grave sfruttamento dell'attività lavorativa e interventi per contrastare lo sfruttamento di lavoratori irregolarmente presenti sul territorio nazionale.
C. 2784, approvato dal Senato.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI