VII Commissione - Marted́ 6 novembre 2007


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ALLEGATO 1

5-01638 Schietroma: Assegnazione degli incarichi di dirigente scolastico.

TESTO DELLA RISPOSTA

Si precisa preliminarmente che il rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici è disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area V, dirigenza scolastica, da ultimo rinnovato in data 7 aprile 2006.
Detto contratto prevede che il dirigente scolastico è assunto dall'Amministrazione a tempo indeterminato a seguito dell'espletamento delle procedure di reclutamento previste dalla legislazione vigente. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato dal direttore dell'Ufficio scolastico regionale nell'ambito della dotazione dei rispettivi ruoli regionali della dirigenza con le modalità e le condizioni previste dal decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modifiche.
L'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, cosi come modificato dalla legge n. 145 del 2003, prevede che per il conferimento di ciascun incarico dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura ed alle caratteristiche degli obiettivi prefissati, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente.
Il decreto dirigenziale con il quale è stato bandito il corso-concorso selettivo di formazione per il reclutamento dei dirigenti scolastici, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie speciale del 26 novembre 2007, per ciò che riguarda le assunzioni in servizio prevede che le medesime sono effettuate per ciascun settore formativo, nell'ordine delle graduatorie finali, previa stipulazione di un apposito contratto di lavoro a norma del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dell'area V, dirigenza scolastica.
Questa è la normativa.
Per quanto riguarda l'assegnazione della sede alla vincitrice del concorso ordinario per dirigenti scolastici, bandito con decreto del direttore generale del personale della scuola del Ministero della Pubblica Istruzione del 22 novembre 2004, alla quale fa riferimento l'Onorevole interrogante, faccio presente che la medesima è stata assegnata, dal competente Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale per il Lazio, nel rispetto delle disposizioni suddette, all'istituto commerciale «M. Virgili» di Ronciglione, sede presso la quale la predetta dirigente scolastica ha assunto servizio in data 1o settembre 2007.
Il responsabile dell'Ufficio scolastico regionale, che ha proceduto secondo l'ordine della graduatoria come per tutti gli altri candidati, nell'assegnazione della sede alla dirigente scolastica non ha potuto non tener conto del fatto che la preferenza espressa dall'interessata, la scuola di Nepi, avrebbe potuto essere pregiudizievole all'interessata medesima.
La dirigente in questione, infatti, aveva svolto servizio nei due anni scolastici precedenti presso l'istituto di Nepi in qualità di preside incaricata e, per una conflittualità determinatasi tra la medesima ed il direttore dei servizi generali ed amministrativi, si è resa necessaria una visita ispettiva all'interno della scuola stessa per recuperare in tempi rapidi una situazione che si stava ripercuotendo sul regolare funzionamento dell'istituzione scolastica.
Pertanto il responsabile dell'Ufficio scolastico regionale per il Lazio, tenendo conto delle proposte del dirigente tecnico che ha espletato l'ispezione - finalizzate a


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superare la situazione di disagio e conflittualità determinatasi nell'istituto comprensivo di Nepi - e per tutelare la professionalità della dirigente stessa che è al suo primo anno di servizio come dirigente scolastico, ha assegnato alla dirigente la sede di Ronciglione, sita peraltro nella stessa provincia di Viterbo.
Con riguardo infine, all'istituto comprensivo di Nepi l'Ufficio scolastico regionale del Lazio ha precisato che la sede non è vacante, come viene segnalato nell'interrogazione, ma è stata assegnata ad altro vincitore di concorso che ha assunto servizio, come la dirigente in questione, il 1o settembre 2007.


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ALLEGATO 2

5-01642 Francescato: Problemi di tutela paesaggistica relativi a progetti urbanistici presso la Baia di Sistina nel comune di Duino-Aurisina (Trieste).

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito al progetto di «valorizzazione turistica» che insiste sulla Baia di Sistiana, in Comune di Duino - Aurisina (Trieste), si rende noto che in data 2 ottobre 2007 si è tenuta una riunione presso la Direzione Generale per i beni architettonici e paesaggistici, alla quale hanno partecipato il Sindaco di Duino - Aurisina, il Soprintendente per i beni architettonici e il paesaggio e per il patrimonio storico, artistico e etnoantropologico del Friuli-Venezia Giulia, i responsabili della Regione, i Progettisti e il Direttore Generale per i beni architettonici e paesaggistici.
Nel corso della riunione si è stabilito che verrà aperto un tavolo tecnico finalizzato allo studio di una nuova soluzione, che interessi solo l'area di cava e che non preveda ulteriori espansioni degli interventi al di fuori di detto ambito.
Per quel che riguarda le eventuali iniziative del Direttore generale per i beni architettonici e paesaggistici in ordine ai provvedimenti di annullamento emessi dal Soprintendente rispetto alla precedenti autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dal Comune, si fa presente che, ai sensi degli articoli 146 e 159 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, la funzione di controllo in aree vincolate per il loro interesse paesaggistico è affidata al Soprintendente, che ne ha la titolarità per legge.
Nel corso dell'incontro tenutosi presso la Direzione generale, come peraltro nel corso di ogni incontro istituzionale, ciascun partecipante si è mosso nell'alveo delle proprie prerogative e nel rispetto delle altrui funzioni.
Nell'ambito del contenzioso in essere fra la locale Soprintendenza ed il Comune di Duino - Aurisina di uffici si avvalgono del supporto della locale Avvocatura. Ovviamente, qualora detto ufficio periferico ne dovesse rilevare la necessità, la struttura centrale ministeriale può fornire supporto sia in termini consultivi che di indirizzo dell'attività di tutela, ma l'esercizio rimane prerogativa del soprintendente.
Per quel che riguarda l'attività di pianificazione paesaggistica regionale è da dire che, a seguito della stipula, in data 22 ottobre 2006, di una Intesa istituzionale di programma, alla medesima si sta provvedendo in maniera congiunta, anche per superare le difficoltà, sia sotto il profilo di merito che sotto il profilo procedimentale.
La questione delle deleghe in materia di gestione dei vincoli paesaggistici è stata oggetto di studio da parte della Commissione ministeriale incaricata di predisporre proposte per la redazione dei decreti integrativi e correttivi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, che è sul punto di terminare i propri lavori, ed i cui esiti costituiranno la base per la messa a punto dei detti decreti.


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ALLEGATO 3

5-01643 Adenti: Misure volte a garantire la riapertura del Museo della Certosa di Pavia.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'interrogante fa riferimento ad una iniziativa prevista per domenica 14 ottobre, nell'ambito della quale era proposta una visita guidata al Museo della Certosa.
In via preliminare è da dire che già a far data dal 1968 l'intero complesso della Certosa è stato consegnato dal Demanio ai Monaci Cistercensi di Farfa che tuttora lo utilizzano, si occupano della custodia e vigilanza della apertura e chiusura, nonché dell'accompagnamento del pubblico in visite guidate ad offerta libera. Sono stati esclusi dalla consegna ai cistercensi:
il patrimonio d'arte mobile del complesso;
il Museo inteso come edificio e come opere d'arte;
le scuderie.
Tali beni sono rimasti in consegna al Ministero e per esso alla Soprintendenza ai Beni Architettonici.
Dal 1985 i competenti Uffici ministeriali hanno intrapreso un progetto di recupero ed adeguamento degli spazi del Museo e di riallestimento dell'esposizione.
I lavori di restauro, realizzati per intero con fondi ministeriali, si sono completati nel 2005, ma non è stato possibile organizzare una gestione che garantisca la regolare e continuativa fruizione del Museo da parte del pubblico a causa della scarsità di personale di custodia complessivamente assegnato ai vari uffici periferici, anche in considerazione delle priorità esistenti per le aperture al pubblico.
La Direzione Regionale, comunque, ha avviato varie iniziative volte ad incentivare diversi livelli di fruizione del patrimonio museale della Certosa, anche attraverso la partecipazione ad un progetto locale di Sistema Museale Integrato che ha realizzato utili sinergie con la Regione Lombardia, ed ha permesso l'attuazione tra il 2004 e il 2005 di 3 cicli sperimentali di aperture straordinarie del Museo, della durata di sei settimane ciascuno, con visite guidate che hanno riscosso straordinario successo di pubblico.
Corre l'obbligo di sottolineare che tutte le aperture hanno visto la partecipazione volontaria ed a titolo gratuito, anche nei giorni festivi, del personale periferico del Ministero.
Nel caso oggetto dell'interrogazione si segnala che la Direzione Regionale, in quanto referente per l'apertura al pubblico del Museo, aveva comunque suggerito di non inserire nel programma delle manifestazioni la visita al Museo, vista l'impossibilità, alla luce di quanto fin qui esposto, di garantire la presenza del personale per l'apertura e le attività di sicurezza ad essa propedeutiche e consequenziali.
Si segnala comunque che la Direzione Regionale sta predisponendo un modello di gestione integrata e condivisa con le forze locali e con il mondo del volontariato; è infatti in via di definizione una bozza di protocollo d'intesa con il Comune di Certosa di Pavia e i volontari del Touring Club Italiano, per poter realizzare, come in altre occasioni già sperimentato, progetti di apertura al pubblico di monumenti e siti archeologici.
Pertanto lo spiacevole disguido lamentato è il risultato non tanto di impegni prima assunti e poi disattesi, quanto piuttosto di un difetto di comunicazione.


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ALLEGATO 4

5-01610 Cordoni: Emissione del bando per l'ammissione al primo anno delle scuole di specializzazione mediche anno accademico 2007-2008.

TESTO DELLA RISPOSTA

Come ricordato dall'Onorevole interpellante, per l'anno 2007-2008, il Ministro Mussi ha manifestato agli organismi istituzionali interessati alla questione la propria intenzione di anticipare lo svolgimento degli esami di ammissione alle scuole di specializzazione mediche rispetto alle date in cui gli esami si sono svolti negli anni precedenti.
A tale riguardo, devo in via preliminare ricordare le procedure seguite per la formazione dei medici specialisti previste dall'articolo 35 del decreto legislativo n. 368 del 1999.
Ai sensi della predetta norma, la Conferenza Stato-Regioni in data 1o agosto del 2007 ha approvato il fabbisogno dei medici specialisti da formare per l'anno accademico 2007-2008.
Sulla base di tale atto, con provvedimento di concerto tra il Ministro della salute, il Ministro dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze è stato determinato il numero globale degli specialisti per ciascuna tipologia di specializzazione, tenuto conto delle esigenze di programmazione delle Regioni e Province autonome con riferimento alle attività del servizio sanitario nazionale.
Il provvedimento è stato inviato al controllo della Corte dei Conti in data 22 settembre 2007, per la successiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Come è evidente, sono stati necessari i tempi tecnici per l'espletamento delle relative procedure, che sono atti complessi di competenza di istituzioni diverse. Dopo la pubblicazione, come previsto dalla normativa richiamata, questo Ministero provvederà all'emanazione del proprio provvedimento per l'assegnazione dei posti a ciascuna scuola di specializzazione e ad indicare la data di inizio dell'attività formativa per i vincitori del concorso di ammissione.
Subito dopo tali adempimenti sarà fissata la data di svolgimento degli esami e sarà rispettata l'intenzione del Ministro di anticipare lo svolgimento delle prove.


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ALLEGATO 5

5-01626 Affronti: Ratifica da parte dell'Italia del II Protocollo aggiuntivo alla Convenzione dell'Aja del 1954, per la protezione del patrimonio culturale in caso di conflitto armato.

TESTO DELLA RISPOSTA

Lo schema di disegno di legge di autorizzazione alla ratifica del II Protocollo Aggiuntivo alla Convenzione internazionale sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitti armati è stato messo a punto in via definitiva, anche per quanto riguarda le disposizioni di interesse del MIBAC, nel corso della riunione del 3 ottobre 2007.
Le disposizioni più rilevanti per il Ministero per i beni e le attività culturali sono quelle previste dall'articolo 4, che elenca le disposizioni dell'ordinamento interno di settore per l'attuazione delle finalità del Protocollo e l'articolo 5, che individua i criteri per l'applicazione delle misure di protezione rafforzata previste dal Protocollo medesimo.
Il disegno di legge stabilisce altresì le sanzioni da applicare in caso di inosservanza degli obblighi previsti dal Protocollo.
Il Ministero degli Affari Esteri, dominus del procedimento, chiederà a breve l'inserimento del DDL all'ordine del giorno della prima riunione utile del Consiglio del Ministri.


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ALLEGATO 6

Risoluzione n. 7-00251 Sasso: Promozione nelle scuole di progetti culturali e formativi volti a contrastare fenomeni di omofobia e bullismo.

NUOVA FORMULAZIONE DELLA RISOLUZIONE

La VII Commissione,
premesso che:
gli episodi di intolleranza e omofobia accaduti anche nel corso di questo anno scolastico, che hanno avuto come estrema e tragica manifestazione il drammatico suicidio dei giovane studente dell'istituto Sommelier, hanno riproposto l'esigenza di una iniziativa coordinata di carattere educativo e culturale da condurre direttamente nelle scuole;
l'urgenza di discontinuità dei passato in materia di diritti e pari opportunità e dignità è sempre più impellente;
il 17 maggio 1990 l'Assemblea Generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) eliminava l'omosessualità dalla lista delle malattie mentali;
la non discriminazione è un principio fondamentale su cui si basa l'Unione europea;
tale principio è riportato nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare all'articolo 6 «Diritto alla libertà e alla sicurezza» e all'articolo 7 «Rispetto della vita privata e della vita familiare»;
con le direttive della Comunità europea nn. 2000/43/CE del 29 giugno 2000 e 2000/78/CE dei 27 novembre 2000 si attua il principio della parità di trattamento tra le persone indipendentemente dall'origine etnica e si stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materie di occupazione e di condizione di lavoro che proibiscono le discriminazioni dirette o indirette basate sull'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o l'orientamento sessuale;
l'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, al primo capoverso, vieta qualsiasi forma di discriminazione fondata sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni pubbliche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali;
la Risoluzione del Parlamento europeo del 26 aprile 2007 sull'omofobia in Europa «sottolinea che il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, la democrazia e lo Stato di diritto, l'uguaglianza e la non discriminazione sono valori fondamentali»;
l'articolo 3 della Costituzione italiana sancisce che «tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di convinzioni personali e sociali»;

impegna il Governo:

a favorire la diffusione nel mondo della scuola di specifici progetti educativi, preventivi e di ricerca realizzati e corealizzati


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con la collaborazione delle Associazioni dei genitori che già hanno stipulato una convenzione col Ministero;
a promuovere e sostenere progetti culturali e formativi che contribuiscano, al di là di ogni generico richiamo alla «tolleranza», alla diffusione del rispetto e della cultura delle differenze, in particolare quelle di genere e delle diversità, alla diffusione di un clima di prevenzione del bullismo e di ogni tipo di violenza, in particolar modo esperita nei confronti dei minorenni;
a collaborare all'elaborazione su tali temi di progetti di formazione dei docenti.
(7-00251)
«Sasso, Folena, Ghizzoni, Grillini, De Simone».


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ALLEGATO 7

Risoluzione n. 7-00251 Sasso: Promozione nelle scuole di progetti culturali e formativi volti a contrastare fenomeni di omofobia e bullismo.

TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione,
premesso che:
gli episodi di intolleranza e omofobia accaduti anche nel corso di questo anno scolastico, che hanno avuto come estrema e tragica manifestazione il drammatico suicidio dei giovane studente dell'istituto Sommelier, hanno riproposto l'esigenza di una iniziativa coordinata di carattere educativo e culturale da condurre direttamente nelle scuole;
l'urgenza di discontinuità dei passato in materia di diritti e pari opportunità e dignità è sempre più impellente;
il 17 maggio 1990 l'Assemblea Generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) eliminava l'omosessualità dalla lista delle malattie mentali;
la non discriminazione è un principio fondamentale su cui si basa l'Unione europea;
tale principio è riportato nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare all'articolo 6 «Diritto alla libertà e alla sicurezza» e all'articolo 7 «Rispetto della vita privata e della vita familiare»;
con le direttive della Comunità europea nn. 2000/43/CE del 29 giugno 2000 e 2000/78/CE dei 27 novembre 2000 si attua il principio della parità di trattamento tra le persone indipendentemente dall'origine etnica e si stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materie di occupazione e di condizione di lavoro che proibiscono le discriminazioni dirette o indirette basate sull'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o l'orientamento sessuale;
l'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, al primo capoverso, vieta qualsiasi forma di discriminazione fondata sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni pubbliche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali;
la Risoluzione del Parlamento europeo del 26 aprile 2007 sull'omofobia in Europa «sottolinea che il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, la democrazia e lo Stato di diritto, l'uguaglianza e la non discriminazione sono valori fondamentali»;
l'articolo 3 della Costituzione italiana sancisce che «tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di convinzioni personali e sociali»

impegna il Governo:

a favorire la diffusione nel mondo della scuola di specifici progetti educativi, preventivi e di ricerca realizzati e co-realizzati


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con la collaborazione delle Associazioni dei genitori, operanti nel settore;
a promuovere e sostenere progetti culturali e formativi che contribuiscano, al di là di ogni generico richiamo alla «tolleranza», alla diffusione del rispetto e della cultura del riconoscimento delle differenze, in particolare quelle di genere e delle diversità, alla diffusione di un clima di prevenzione del bullismo e di ogni tipo di violenza, in particolar modo esperita nei confronti dei minorenni;
a collaborare all'elaborazione su tali temi di progetti di formazione dei docenti.
(8-00095)
«Sasso, Folena, Ghizzoni, Grillini, De Simone».


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ALLEGATO 8

7-00235 Li Causi: Inserimento dell'area archeologica di Selinunte in Sicilia nel programma internazionale dei patrimoni dell'umanità dell'UNESCO.

NUOVA FORMULAZIONE DELLA RISOLUZIONE

La VII Commissione,
premesso che:
l'area archeologica di Selinunte insiste su un vasto territorio di circa 1.750 kmq, ancora non del tutto esplorato, a forma di un quadrilatero irregolare che si estende, a meridione, da Mazara a Sciacca e, a settentrione, da Salemi a Poggioreale;
l'antica città greca «Selinoùs», fondata da coloni di Megera Hyblea ebbe, quale avamposto dei Greci in Sicilia, un ruolo primario nei rapporti con i popoli del Mediterraneo;
grazie all'accademico dei Lincei, professor Vincenzo Tusa, sono stati già espropriati circa 270 ettari di terreno che conservano testimonianze di notevole rilievo del patrimonio archeologico posseduto;
il patrimonio archeologico selinuntino rappresenta un'eredità del passato che si ha il dovere di custodire e salvaguardare per trasmetterlo integro alle generazioni future di tutto il mondo;
la «Convenzione riguardante la protezione del patrimonio mondiale, culturale e naturale» dell'UNESCO dichiara patrimonio comune dell'umanità siti di «valore universale eccezionale» per le loro qualità sia naturali sia culturali, al fine di preservarli dal degrado, dall'incuria e dallo scempio, impegnandosi a contribuire finanziariamente e intellettualmente alla loro protezione e stabilendo che essi costituiscono, senza pregiudizio della sovranità nazionale e dei diritti di proprietà, un patrimonio mondiale, la cui protezione «compete alla comunità internazionale tutta intera»;
senza il sostegno dell'UNESCO alcuni siti, che possiedono valore culturale o naturale universalmente riconosciuto, si sarebbero deteriorati o sarebbero addirittura scomparsi per incuria, negligenza, speculazione o se, non altro, per mancanza di fondi per preservarli;
nonostante le reiterate richieste degli specialisti del settore e della gente comune, non è ancora stato istituito l'Ente parco archeologico, strumento efficace per una gestione oculata, efficace ed efficiente della zona archeologica selinuntina, con il rischio di lasciare inattuato il governo del territorio di uno dei più importanti siti archeologici del mondo;
tenuto conto dell'audizione informale di rappresentanti della Regione e degli enti locali siciliani, svolta nella seduta del 16 ottobre 2007, nel corso della quale è emerso che già nel 1996 Selinunte era stata inserita nella lista propositiva per l'inserimento nel patrimonio mondiale dell'UNESCO, redatta dal Ministero per i beni e le attività culturali, a cura del gruppo di lavoro permanente per la lista del patrimonio mondiale; nel 2000 venia ipotizzato l'inserimento nella lista del patrimonio mondiale dell'anno 2004; mentre nel 2002 il Ministero comunicava che la richiesta sarebbe stata presa in considerazione al momento della prevista revisione della lista propositiva;


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dal 2002 nessuna ulteriore informazione è pervenuta all'amministrazione comunale interessata;

impegna il Governo:

ad adottare idonee iniziative volte ad avanzare richiesta all'UNESCO affinché esso, nelle precipue sue competenze, provveda al più presto, a inserire nel programma internazionale dei patrimoni dell'umanità (World Heritage Fund) amministrato dall'UNESCO, la zona archeologica di Selinunte;
ad assumere in sede di Conferenza Stato regioni idonee iniziative affinché la Regione Siciliana, nell'ambito delle proprie competenze, provveda immediatamente a costituire l'Ente Parco Archeologico per la zona di Selinunte.
(7-00235) «Li Causi, Folena».