X Commissione - Resoconto di marted́ 6 novembre 2007


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SEDE CONSULTIVA

Martedì 6 novembre 2007. - Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE.

La seduta comincia alle 12.

Ratifica dei seguenti accordi: a) Accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) - Galileo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri e la Repubblica popolare cinese; b) Accordo concernente la promozione, la fornitura e l'uso dei sistemi di navigazione satellitare Galileo e GPS e applicazioni correlate tra gli Stati Uniti d'America e la Comunità europea ed i suoi Stati membri.
C. 2630 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Daniele CAPEZZONE, presidente e relatore, ricorda che Galileo è un programma di radionavigazione satellitare di natura civile messo a punto dall'Unione europea al fine di garantire la propria indipendenza nei confronti dei sistemi satellitari americano (GPS) e russo (GLONASS), in un settore considerato di grande valore strategico.
Membri fondatori sono la Comunità europea, rappresentata dalla Commissione, e l'Agenzia spaziale europea (ESA).
Dopo il Consiglio europeo di Nizza del dicembre 2000, è stato approvato dal Consiglio il programma europeo di navigazione satellitare Galileo con la risoluzione del 5 aprile 2001.


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Il 17 ottobre 2003 è stata istituita (regolamento 876/2002/CE) l'impresa comune Galileo per assicurare l'unicità di gestione e di controllo finanziario del progetto di ricerca, sviluppo e dimostrazione del programma Galileo, assimilata ad un organismo internazionale.
Il 4 luglio 2005 l'impresa comune ha approvato la creazione di un consorzio congiunto chiamato «Euro-GNSS», con sede a Tolosa e composto da 8 membri (AENA, Alcatel, EADS, Finmeccanica, Hispasat, Inmarsat, Thales e TeleOp), che doveva essere l'unico partner nei negoziati per la concessione di Galileo.
I negoziati sono iniziati effettivamente nel gennaio 2006, dopo disaccordi interni all'industria e un intervento di mediazione sulla ripartizione delle funzioni e delle responsabilità e sull'ubicazione dei principali impianti terrestri del sistema.
I negoziati si sono focalizzati sui cosiddetti Heads of Terms, cioè sugli elementi di fondo del contratto di concessione. Una prima versione del contratto risale al 20 novembre 2006, ma dall'inizio del 2007 i negoziati sono in una fase critica.
In relazione alla situazione complessa venutasi a creare nel corso dei negoziati, il 16 maggio 2007 la Commissione europea, rispondendo alla richiesta del Consiglio dei ministri dei trasporti e del Parlamento europeo, ha adottato una comunicazione dal titolo «Galileo a un bivio: l'attuazione dei programmi europei di navigazione satellitare (GNSS)»(COM(2007)261).
Il Parlamento europeo, da parte sua, nella risoluzione del 24 aprile 2007, ha ribadito il proprio sostegno al programma Galileo, invitando la Commissione a presentare proposte adeguate, basandosi in parte sugli stessi elementi sottolineati dal Consiglio e chiedendo, in particolare, di rafforzare la governance pubblica garantendo la responsabilità politica e la leadership della Commissione.
Nella comunicazione della Commissione si legge che i programmi europei di navigazione satellitare Galileo ed EGNOS sono in ritardo di 5 anni rispetto al calendario stabilito inizialmente e che si stanno affrontando molti problemi, dovuti soprattutto alla posizione dell'industria e alla difficoltà di trasferire il rischio al settore privato a condizioni ragionevoli.
Secondo la Commissione, il mercato, per il titolare della concessione, che fornisce i segnali nello spazio, sembra incerto anche perché, tra l'altro, è poco chiaro in che misura le autorità pubbliche utilizzeranno il servizio per l'utenza istituzionale PRS (Public Regulated Service) di Galileo. D'altra parte, il consorzio si aspetta che l'UE copra i rischi connessi. Questo aspetto è stato sottovalutato nei progetti originari di Galileo, perché si è sempre partiti dal presupposto che il settore privato avrebbe assunto i rischi di mercato.
La Commissione invita il Consiglio e il Parlamento europeo a prendere atto dell'insuccesso degli attuali negoziati relativi al contratto di concessione e a decidere, su questa base, di porvi termine.
La comunicazione sottolinea inoltre che i sistemi globali di navigazione satellitare (GNSS) stanno rapidamente diventando delle infrastrutture critiche per la società moderna, che vi si affiderà per svolgere funzioni vitali quali i controlli alle frontiere, la logistica nel settore dei trasporti, le operazioni finanziarie e la sorveglianza delle infrastrutture energetiche e di comunicazione. Da questo punto di vista Galileo dà un contributo importante alle politiche comunitarie in settori disparati come la gestione dei trasporti, il trasporto di merci pericolose, i servizi di emergenza (eCall), la telefonia mobile, i servizi finanziari, l'energia, la navigazione in mare e lungo le vie navigabili interne, il trasporto aereo, la protezione civile e le operazioni umanitarie, l'agricoltura, la pesca e i rilevamenti.
Secondo la Commissione, se il progetto Galileo fosse abbandonato verrebbe a ricrearsi e ad aumentare sensibilmente la dipendenza dal GPS (Stati Uniti) e, potenzialmente, dai sistemi Glonass (Russia) e Compass/Beidou (Cina). Tutti questi sistemi sono gestiti dai governi e destinati a scopi civili e militari o solo militari, e sono realizzati e gestiti interamente con fondi pubblici. L'Europa sarebbe pertanto


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l'unica grande economia a non disporre di tale strumento strategico. Tutto ciò avrebbe altre importanti ripercussioni politiche per l'Unione europea perché anche alla nostra cooperazione con i paesi terzi verrebbe a mancare un elemento importante. L'Unione europea dipenderebbe così da sistemi stranieri utilizzati a scopi militari o civili/commerciali e militari.
Il provvedimento in esame dispone l'autorizzazione alla ratifica di due Accordi relativi ad un sistema globale di navigazione satellitare civile stipulati tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da una parte e, rispettivamente, la Cina e gli Stati Uniti, dall'altra.
Entrambi gli Accordi appartengono alla categoria degli accordi «misti», cioè conclusi congiuntamente da Comunità europea e da Stati membri - ai quali sono poi sottoposti per la procedura di ratifica - nei settori di competenze concorrenti.
Il primo è un Accordo di cooperazione con la Cina riguardante il sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) - Galileo, fatto a Pechino il 30 ottobre 2003.
La politica dell'Unione verso la Cina è sintetizzabile: nell'impegno a coinvolgere maggiormente quel Paese - sia a livello bilaterale che internazionale - in un dialogo politico sempre più efficiente; nell'incoraggiare la transizione verso una società aperta, basata sullo stato di diritto e sul rispetto dei diritti umani; nel favorire l'integrazione della Cina nell'economia mondiale attraverso il suo pieno inserimento nel sistema commerciale mondiale e il sostegno alle riforme economiche e sociali in corso; nel far crescere la presenza dell'UE in Cina.
L'Accordo con la Cina è composto da diciotto articoli.
L'articolo 1 dichiara che scopo dell'Accordo è la facilitazione e il miglioramento alla cooperazione fra le due Parti in riferimento ai contributi che esse forniscono al sistema di navigazione satellitare civile GNSS - programma GALILEO.
L'articolo 2 fornisce la definizione di alcuni termini contenuti nell'Accordo, per facilitarne la comprensione. L'articolo 3 elenca i principi che le Parti applicheranno, tra i quali la partnership nel Programma GALILEO, la reciprocità nell'offerta di opportunità per realizzare attività di cooperazione in Europa e in progetti GNSS europei e cinesi, nonché lo scambio di informazioni attinenti alle attività di cooperazione e la tutela dei diritti di proprietà intellettuale.
L'ambito della cooperazione, nel settore della navigazione satellitare e della generazione di segnali orari, è precisato nell'articolo 4. Si tratta della ricerca scientifica, della produzione industriale, della formazione, della applicazione, dello sviluppo dei servizi e del mercato, del commercio, e degli aspetti legati allo spettro radio e all'integrità del sistema, nonché della normalizzazione, certificazione e protezione del sistema.
Con l'articolo 6 le Parti si impegnano a promuovere la ricerca scientifica nel campo del GNSS, soprattutto per i suoi futuri sviluppi per uso civile, anche attraverso l'utilizzo del programma quadro della Comunità europea per la ricerca e lo sviluppo e dei programmi di ricerca dell'Agenzia spaziale europea e il Ministero della scienza e della tecnologia della Cina. Le attività di formazione sono coordinate attraverso il Centro di formazione e cooperazione tecnica GNSS Cina-Europa, che ha sede a Pechino.
L'articolo 7 impegna le Parti a continuare nella cooperazione, già avviata, nel campo dello spettro radio mentre, in base agli articoli 8 e 9, le Parti sosterranno le rispettive industrie, anche ricorrendo allo strumento delle joint venture, nonché il commercio e gli investimenti nelle infrastrutture di navigazione delle due Parti. Le Parti istituiscono un gruppo consultivo misto per la cooperazione industriale sotto l'autorità del comitato direttivo GNSS (vedi articolo 14).
In base all'articolo 10, in relazione ai servizi GNSS, le Parti favoriscono un approccio coordinato all'interno degli organismi internazionali di normalizzazione e certificazione.
L'articolo 11 incoraggia lo sviluppo di sistemi GNSS globali e regionali che offrano


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garanzie ottimali di integrità e continuità con il sistema GALILEO.
Con l'articolo 12, sulla sicurezza, le Parti si impegnano a proteggere i sistemi globali di navigazione satellitari contro ogni abuso, interferenza, interruzione ed atto ostile e prendono tutte le iniziative praticabili per garantire la continuità e la sicurezza dei servizi di navigazione satellitare e delle relative infrastrutture sul loro territorio. A tal fine, Europa e Cina stabiliranno sistemi di consultazione per affrontare le questioni legate alla protezione del sistema GNSS.
In base all'articolo 14, le autorità che presiedono alla realizzazione delle attività di cooperazione sono il Ministero della Scienza e della tecnologia per la Cina e la Commissione europea per la Comunità europea. Tali autorità costituiranno un Comitato direttivo GNSS, responsabile della gestione dell'Accordo. Il Comitato direttivo si riunisce una volta l'anno alternativamente nel territorio delle due Parti, secondo le modalità specificate.
L'effettiva attuazione delle disposizioni dell'accordo sarà assicurata da disposizioni amministrative e da punti di contatto per lo scambio di informazioni (articolo 15).
L'articolo 16, in materia di finanziamenti, stabilisce che la Cina fornisce un contributo finanziario al programma GALILEO per il tramite dell'impresa comune GALILEO. L'articolo rinvia ad un successivo accordo la decisione sull'importo del contributo e sulle relative modalità di applicazione, che dovrà tuttavia tenere conto del regolamento (CE) n. 876/2002 del Consiglio o di qualunque regolamento successivo in materia.
Le eventuali controversie inerenti l'interpretazione o l'applicazione dell'Accordo sono composte in via amichevole, secondo l'articolo 17 che, tuttavia, non esclude il ricorso ai meccanismi di risoluzione delle controversie previsti dall'Organizzazione mondiale del commercio.
L'articolo 18 contiene le clausole finali sull'entrata in vigore, la denuncia e la durata, prevista in cinque anni automaticamente prorogati per periodi di ulteriori cinque anni.
Il secondo provvedimento in esame è un Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e gli Stati Uniti, fatto a Dromoland Castle il 26 giugno 2004, concernente la promozione, la fornitura e l'uso dei sistemi di navigazione satellitare GALILEO e GPS.
L'Accordo è costituito da un Preambolo, da venti articoli e da un Allegato tecnico sulla struttura dei segnali GPS e GALILEO.
Il Preambolo ricorda che gli Stati Uniti dispongono di un sistema di navigazione satellitare chiamato GPS (Global Positioning System) che fornisce gratuitamente segnali orari, di navigazione e di posizionamento di precisione, per fini civili e militari, mentre la Comunità europea si sta dotando di un sistema analogo per usi civili (GALILEO) che sarà compatibile con il sistema americano GPS.
L'articolo 1 reca le finalità dell'Accordo, cioè a dire la cooperazione tra le due Parti per l'uso dei segnali indicati nel Preambolo, mentre l'articolo 2 contiene le numerose definizioni dei termini utilizzati. L'ambito di applicazione è circoscritto dall'articolo 3 alle misure relative ai segnali e ai fornitori di segnali a carattere civile, espressamente escludendo quelli a carattere militare, salvo alcune eccezioni.
Con l'articolo 4 le Parti si impegnano a rendere i due sistemi - GPS e Galileo - interoperabili nella misura più ampia possibile, a livello di radiofrequenza e degli utenti non militari. A tal fine, esse seguiranno scrupolosamente le regole del Sistema internazionale di riferimento terrestre (International Terrestrial Reference System).
L'articolo 5 individua nel dettaglio i casi nei quali le Parti hanno l'obbligo di consultarsi per definire norme, certificazioni, misure regolatrici e mandati.
Con l'articolo 6 le Parti si impegnano a non adottare comportamenti discriminatori in relazione al commercio di beni e servizi correlati ai servizi civili di segnali orari e navigazione satellitari, agli ampliamenti


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e ai servizi a valore aggiunto e a non utilizzare le misure in relazione a tali beni e servizi come restrizione mascherata o come ostacolo al commercio internazionale. Le questioni relative alla non discriminazione, così come altre questioni relative al commercio dei beni e servizi oggetto dell'Accordo, saranno analizzate dal gruppo di lavoro sulle applicazioni commerciali e civili istituito dall'articolo 13.
L'articolo 7 garantisce l'accesso a segnali orari o di navigazione satellitari di natura civile, salvo limitazioni derivanti da motivi di sicurezza nazionale, mentre con l'articolo 8 viene sancita la disponibilità delle Parti a fornire, su base non discriminatoria, le informazioni relative ai rispettivi segnali e agli ampliamenti civili non codificati di misurazione del tempo e navigazione satellitari per garantire pari opportunità alle persone che desiderano utilizzare questi segnali.
L'articolo 9 chiarisce che le disposizioni dell'Accordo non pregiudicano i diritti sulla proprietà intellettuale sui segnali che di esso sono oggetto e l'articolo 10 precisa che la fornitura di segnali orari e di navigazione avverrà senza percepire canoni diretti per l'utilizzo finale o per l'ampliamento. A tal fine è prevista una consultazione tra le Parti che possono mettere a punto politiche per il recupero dei costi.
L'articolo 11 richiede la collaborazione tra le Parti affinché sia garantita un'attribuzione adeguata delle frequenze ai segnali orari e di navigazione satellitari, una compatibilità a livello di radiofrequenza nell'utilizzo dello spettro tra i rispettivi segnali, e la protezione dei reciproci segnali da interferenze da parte delle emissioni in radiofrequenza degli altri sistemi, nonché per assicurare un utilizzo armonizzato dello spettro su base mondiale. Le Parti si impegnano altresì a collaborare sulle questioni relative ai servizi di ricerca e soccorso a livello mondiale per Galileo e la prossima generazione di satelliti GPS presso il Consiglio COSPAS-SARSAT[2] o altre strutture da individuare successivamente (articolo 12).
L'articolo 13 istituisce quattro gruppi di lavoro su argomenti concordati (ad esempio quello sull'interoperabilità e la compatibilità a livello di radiofrequenza previsto dall'articolo 4) ai quali partecipano le autorità competenti delle Parti che possono dare il loro consenso alla partecipazione di terzi. L'articolo 13 prevede anche la tutela di informazioni, apparecchiature e dati che non possono essere trasferiti a terzi senza il consenso della parte di origine. Le Parti si impegnano inoltre ad agevolare le richieste di licenze per l'esportazione di beni, informazioni, tecnologia o altri dati necessari per lo sviluppo e l'attuazione di Galileo o del GPS. Le informazioni segrete relative all'attuazione dell'Accordo possono essere scambiate solo all'interno dei gruppi di lavoro oppure secondo le condizioni dettate dal paragrafo 2 dell'Allegato. L'attività dei gruppi di lavoro è monitorata dalla riunione delle Parti, prevista di massima una volta l'anno.
Con l'articolo 14 le Parti favoriscono la stipula di un successivo accordo con il quale stabilire una cooperazione tra i rispettivi sistemi di misurazione del tempo e di navigazione satellitari per usi civili per il periodo successivo al raggiungimento della capacità operativa iniziale da parte di Galileo.
Il finanziamento della cooperazione è affidato a ciascuna delle Parti che si assume gli oneri derivanti dal rispetto delle proprie responsabilità nell'ambito dell'Accordo (articolo 16).
In base all'articolo 17, le eventuali controversie sull'interpretazione o l'applicazione dell'Accordo sono risolte mediante consultazioni tra le Parti, facendo salvo il diritto di ciascuna di esse di ricorrere alla composizione delle controversie prevista dagli accordi dell'OMC.
L'articolo 19 in tema di responsabilità, impone alla Comunità europea e ai suoi Stati membri di chiarire, se gli Stati Uniti lo richiedono, se un obbligo imposto dall'Accordo rientra tra le responsabilità della Comunità europea oppure dei suoi Stati membri.


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L'articolo 20 contiene le clausole finali dell'Accordo, la cui durata è di dieci anni, che sarà sottoposto ad un primo riesame nel 2008. La durata è prorogabile di cinque anni dopo i dieci iniziali, a patto che le Parti si comunichino tale volontà nei tre mesi precedenti la scadenza dell'Accordo. In seguito, l'Accordo è prorogato automaticamente per periodi aggiuntivi di cinque anni, a meno che le Parti non informino il depositario (la Comunità europea), almeno tre mesi prima della scadenza di un quinquennio, della propria intenzione di non prolungare l'Accordo. L'Accordo può essere modificato con il consenso delle Parti e può essere denunciato in qualsiasi momento con preavviso scritto di un anno.
In relazione a quanto esposto, propone di esprimere un parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole.

Ratifica Accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri e Israele.
C. 2711 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Daniele CAPEZZONE, presidente e relatore, per quanto concerne il programma satellitare Galileo richiama quanto già esposto in relazione alla ratifica precedente.
Questo secondo provvedimento in esame dispone l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile stipulato tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da una parte e lo Stato di Israele dall'altra.
Anche questo Accordo appartiene alla categoria degli accordi «misti», cioè conclusi congiuntamente dalla Comunità europea e dagli Stati membri - ai quali sono poi sottoposti per la procedura di ratifica - nei settori di competenze concorrenti.
L'Accordo con Israele - composto da diciotto articoli - è il terzo ad essere stato concluso in materia, dopo quelli con la Cina del 30 ottobre 2003 e con gli USA del 26 giugno 2004, cui è seguito quello con l'Ucraina del 3 giugno 2005.
L'articolo 1 dichiara che scopo dell'Accordo è incoraggiare, facilitare e migliorare la cooperazione fra le Parti nell'ambito del contributo che esse forniscono al sistema globale di navigazione satellitare per scopi civili (GNSS).
Come ricorda la relazione governativa di accompagnamento, per la prestazione di servizi GNSS, la Commissione europea ha lanciato, di concerto con l'Agenzia spaziale europea (ESA), un sistema globale autonomo di misurazione del tempo e di navigazione satellitare - basato su una costellazione di 30 satelliti orbitanti ad una altitudine di oltre 20.000 chilometri - programmato per offrire servizi di carattere generale, commerciali, di interesse pubblico, quali quelli relativi alla navigazione aerea e marittima, gestione del traffico su strada e ferrovia, servizi di emergenza, ricerca e salvataggio, protezione civile, controlli doganali e di frontiera, polizia. Nel 2002 il Consiglio europeo, con regolamento (CE) 876/2002 del Consiglio, del 21 maggio 2002, ha provveduto a costituire l'impresa comune Galileo ed avviato la fase di sviluppo (2002-2005) per la verifica e la messa a punto delle componenti dell'architettura del sistema. La fase di spiegamento (2006-2007) prevede il lancio dei satelliti (il primo è stato posto nell'orbita definitiva il 28 dicembre 2005) e l'installazione delle strutture terrestri; nel 2008 comincerà la fase operativo-commerciale. I costi stimati per le tre fasi si attestano sui 3,8 miliardi di euro; la Commissione europea conta di reperire i due terzi dal settore privato e la restante quota dagli Stati membri(sul punto si ricorda che l'8 giugno 2007 il Consiglio trasporti della UE ha adottato una risoluzione sui programmi di navigazione satellitare Galileo e EGNOS nella quale viene constatato il fallimento dei negoziati con il


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settore privato a proposito dell'attribuzione delle concessioni dei progetti e si stabilisce che per la loro attuazione da parte del settore pubblico sarebbe necessario un finanziamento pubblico supplementare; il Consiglio ha quindi chiesto alla Commissione di presentare entro il prossimo mese di settembre proposte alternative dettagliate di finanziamento, comprese tutte le opzioni possibili in materia di finanziamento pubblico). In questo quadro, la relazione sottolinea come il sistema Galileo sia aperto a collaborazioni internazionali con Paesi terzi, ciò per sfruttare al massimo le potenzialità ed i benefici del Sistema, tenuto conto della sua dimensione mondiale di utilizzo. Oltre all'accordo con Israele, sono stati pertanto conclusi accordi con la Cina, gli USA e l'Ucraina. Nel settembre e novembre 2005 sono stati inoltre parafati analoghi accordi rispettivamente con l'India ed il Marocco. Galileo è peraltro tecnicamente compatibile ed interoperativo con il sistema statunitense di radionavigazione via satellite Global Positioning System (GPS), mentre sono in corso negoziati per consentire un intercollegamento anche con il sistema russo Glonass (quest'ultimo, come il GPS, gestito dalle autorità militari).Per quanto attiene all'Accordo in esame, la relazione sottolinea infine come Galileo consentirà la collaborazione tra l'UE ed Israele in una molteplicità di settori quali scienza e tecnologia, ambiente ed energia, industria, agricoltura e pesca, servizi, standardizzazione, medicina. L'intensificazione delle attività di cooperazione in tali campi è tra l'altro prevista nell'Accordo euro-mediterraneo CE-Israele, entrato in vigore il 1o giugno 2000, che costituisce la principale cornice di riferimento nelle relazioni tra l'Unione europea ed il Paese.
L'articolo 2 fornisce la definizione di alcuni termini contenuti nell'Accordo, per facilitarne la comprensione. Viene tra l'altro specificato che «GALILEO» è un sistema globale autonomo europeo di misurazione del tempo e di navigazione satellitari, sotto controllo civile, per la prestazione di servizi di navigazione satellitare globale e che l'esercizio di GALILEO - che è stato progettato dalla Comunità europea e dai suoi Stati membri - può essere trasferito a privati.
L'articolo 3 elenca i principi che le Parti applicheranno, tra i quali la partnership nel Programma GALILEO, la reciprocità nell'offerta di opportunità per realizzare attività di cooperazione in Europa e in progetti GNSS europei e israeliani, nonché lo scambio di informazioni attinenti alle attività di cooperazione e la tutela dei diritti di proprietà intellettuale secondo quanto previsto al successivo articolo 8, paragrafo 3.
L'ambito della cooperazione, nel settore della navigazione satellitare e della generazione di segnali orari, è precisato nell'articolo 4. Si tratta della ricerca scientifica, della produzione industriale, della formazione, della applicazione, dello sviluppo dei servizi e del mercato, del commercio, e degli aspetti legati allo spettro radio e all'integrità del sistema, nonché della normalizzazione, certificazione e protezione del sistema.
Con l'articolo 7 le Parti si impegnano a promuovere la ricerca scientifica nel campo del GNSS, soprattutto per i suoi futuri sviluppi per uso civile, anche attraverso l'utilizzo del programma quadro della Comunità europea per la ricerca e lo sviluppo e dei programmi di ricerca dell'Agenzia spaziale europea, nonché di quelli del Ministero della scienza e della tecnologia e del Ministero dell'industria, commercio e lavoro di Israele. Al Comitato direttivo GNSS di cui al successivo articolo 14 sono affidate le modalità volte ad assicurare l'efficace partecipazione delle Parti ai programmi di ricerca.
L'articolo 6 impegna le Parti a continuare nella cooperazione, già avviata in seno alla UIT (Unione internazionale delle telecomunicazioni), nel campo dello spettro radio, mentre, in base agli articoli 8 e 9, le Parti sosterranno le rispettive industrie, anche ricorrendo allo strumento delle joint ventures, nonché il commercio e gli investimenti nelle infrastrutture di navigazione delle due Parti. Le Parti istituiscono un gruppo consultivo misto per la


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cooperazione industriale sotto l'autorità del già citato Comitato direttivo GNSS.
All'articolo 9, comma 4, viene inoltre precisato che l'Accordo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi che derivano dall'appartenenza al WTO, nonché l'applicazione di altre norme.
Si tratta, in particolare per quanto riguarda l'Europa, delle disposizioni pertinenti in tema di controlli delle esportazioni, ossia il regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso, l'azione comune 2000/401/PESC, relativa al controllo dell'assistenza tecnica riguardante taluni usi finali militari, ed altri strumenti internazionali, tra cui il Codice di condotta contro la proliferazione dei missili balistici adottato a l'Aja nel novembre 2002.
In base all'articolo 10, in relazione ai servizi GNSS, le Parti favoriscono un approccio coordinato all'interno degli organismi internazionali di normalizzazione e certificazione, con particolare attenzione all'interoperabilità con altri sistemi GNSS.
L'articolo 11 incoraggia lo sviluppo di sistemi GNSS globali e regionali che offrano garanzie ottimali di integrità e continuità con il sistema GALILEO: è prevista tra l'altro l'istituzione in Israele di una Stazione regionale di monitoraggio dell'integrità del sistema.
Con l'articolo 12, sulla sicurezza, le Parti si impegnano a proteggere i sistemi globali di navigazione satellitari contro ogni abuso, interferenza, interruzione ed atto ostile e prendono tutte le iniziative praticabili per garantire la continuità e la sicurezza dei servizi di navigazione satellitare e delle relative infrastrutture sul loro territorio. A tal fine, Europa e Israele stabiliranno sistemi di consultazione per affrontare le questioni legate alla protezione del sistema GNSS.
In base all'articolo 14, le autorità che presiedono alla realizzazione delle attività di cooperazione sono il Governo israeliano da un lato, e la Commissione europea per conto della Comunità europea, dall'altro. Tali autorità costituiranno un Comitato direttivo GNSS, responsabile della gestione dell'Accordo. Il Comitato direttivo si riunisce di norma una volta l'anno, e le riunioni dovrebbero svolgersi alternativamente nel territorio delle due Parti, ciascuna delle quali, peraltro, potrà richiedere riunioni in via straordinaria.
L'articolo 15, in materia di finanziamenti,rinvia ad un successivo accordo la decisione sull'importo del contributo israeliano al programma Galileo, nel rispetto della vigente normativa comunitaria.
L'effettiva attuazione delle disposizioni dell'accordo sarà assicurata da disposizioni amministrative e da punti di contatto per lo scambio di informazioni (articolo 16).
Le eventuali controversie inerenti l'interpretazione o l'applicazione dell'Accordo sono composte in via amichevole, secondo l'articolo 17 che, tuttavia, non esclude il ricorso ai meccanismi di risoluzione delle controversie previsti dall'Organizzazione mondiale del commercio.
L'articolo 18 contiene le clausole finali sull'entrata in vigore, la denuncia e la durata, prevista in cinque anni automaticamente prorogati per periodi di ulteriori cinque anni, salvo mancata conferma di una delle Parti, da inoltrare con preavviso almeno trimestrale sulla scadenza. L'Accordo potrà essere inoltre denunciato in qualsiasi momento con preavviso di un anno.
Anche in relazione a questa ratifica propone di esprimere alla III Commissione un parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole.

Decreto-legge 159/2007: Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale.
C. 3194 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.


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Daniele CAPEZZONE, presidente, ricorda anzitutto che l'inizio dell'esame di questo provvedimento in Aula è già fissato per Mercoledì 14 novembre, e quindi la Commissione ne deve concludere l'esame nel corso di questa settimana per poter esprimere alla V Commissione un parere che possa essere preso in considerazione ai fini della formulazione del testo. Da quindi la parola al relatore, il collega Lulli.

Andrea LULLI (Ulivo), relatore, fa anzitutto presente che il decreto-legge n. 159 del 2007, collegato alla manovra finanziaria per il 2007, reca interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale, ed è un provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 2008; nel testo approvato dal Senato della Repubblica, esso è composto di 70 articoli.
L'articolo 1 riassume la finalità delle disposizioni del decreto-legge in esame: esso infatti destina, limitatamente all'anno 2007, le maggiori entrate tributarie nette rispetto alle previsioni contenute nel DPEF 2008-2011 - pari a 5.978 milioni di euro - alla realizzazione degli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e dei saldi di finanza pubblica a legislazione vigente, definiti dal predetto DPEF e dalla relativa Nota di aggiornamento, precisando che tali obiettivi già considerano gli effetti finanziari derivanti dalla disposizioni contenute nel decreto- legge in esame. Il preambolo del decreto- legge sottolinea la necessità di adottare disposizioni che, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica definiti con il Documento di programmazione economico-finanziaria 2008-2011 e della relativa Nota di aggiornamento, avviino un processo di restituzione del maggior gettito fiscale, rispetto alle previsioni, dando priorità ai soggetti incapienti ed intervenendo a sostegno della realizzazione di infrastrutture ed investimenti.
In particolare, l'articolo 1, comma 1, quantifica in 5.978 milioni di euro, limitatamente all'anno 2007, le maggiori entrate tributarie nette rispetto alle previsioni definite con il Documento di programmazione economico-finanziaria 2008-2011. Tali maggiori entrate - ulteriori rispetto a quelle incluse nel disegno di legge di assestamento del Bilancio dello Stato (A.C. 3179) e utilizzate a copertura del decreto-legge n. 81 del 2007 - vengono destinate, sempre per il 2007, a realizzare gli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e dei saldi di finanza pubblica a legislazione vigente, definiti dal predetto DPEF e dalla relativa Nota di aggiornamento, obiettivi che già considerano gli effetti finanziari derivanti dalla disposizioni recate dal decreto legge in esame. Si rileva, in proposito, che il DPEF 2008-2011 - approvato con risoluzione dalle due Camere - aveva rivisto l'obiettivo di indebitamento netto per il 2007, fissandolo al 2,5 per cento del PIL: un livello inferiore al 2,8 per cento indicato dal DPEF dello scorso anno (luglio 2006) e confermato dall'aggiornamento annuale del Programma di stabilità (dicembre 2006), ma superiore dello 0,4 per cento rispetto a quello stimato nel quadro di finanza a legislazione vigente.
Gli andamenti tendenziali di finanza pubblica si erano già allora rivelati migliori rispetto alle previsioni di fine 2006, a causa della crescita economica superiore alle stime e del favorevole andamento del gettito tributario: il quadro a legislazione vigente indicava infatti un indebitamento netto tendenziale del 2,1 per cento.
Alla luce di tali andamenti positivi, il Governo, contestualmente alla presentazione del DPEF del giugno scorso, ha realizzato, con il citato decreto-legge 81/07, una manovra di carattere espansivo, che ha comportato un incremento dell'indebitamento netto, rispetto agli andamenti tendenziali, pari a circa lo 0,4 per cento del PIL.
Successivamente, la Nota di aggiornamento al DPEF presentata dal Governo alle Camere alla fine di settembre, ha rivisto le stime dei saldi di finanza pubblica, tenendo conto sia della più recente evoluzione delle entrate e delle spese, sia degli effetti delle misure adottate, contestualmente alla sua presentazione, con il decreto legge in esame. La stima dell'indebitamento


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netto delle amministrazioni pubbliche per l'anno in corso è stata quindi rideterminata al 2,4 per cento del PIL: un punto percentuale in meno rispetto a quanto indicato nel DPEF di giugno e circa cinque punti percentuali in più rispetto al quadro a legislazione vigente, che al netto degli effetti del decreto legge in esame indica infatti un indebitamento netto tendenziale per il 2007 pari all'1,9 per cento.
Alla luce degli andamenti di finanza pubblica, che si sono rivelati migliori rispetto alle previsioni, il Governo ha ritenuto pertanto di realizzare, con il decreto legge in esame, una ulteriore manovra di carattere espansivo che comporta - al netto delle disposizioni onerose introdotte nel corso dell'esame al Senato, alcune delle quali di rilevante entità - un incremento dell'indebitamento netto rispetto al valore tendenziale pari allo 0,5 per cento del PIL. L'adozione di interventi di spesa a valere sull'esercizio in corso ad opera del decreto legge in esame è stato reso possibile dall'andamento particolarmente virtuoso delle entrate tributarie erariali, che hanno manifestato anche nella seconda parte del 2007 una accentuazione del trend favorevole superiore a quanto già registrato nella stima delle entrate formulata in sede di predisposizione del DPEF di giugno. L'ulteriore rafforzamento della dinamica positiva delle entrate ha portato infatti a valutare un maggior gettito tributario, in termini di contabilità nazionale, di circa 6 miliardi di euro rispetto a quanto previsto nel DPEF di giugno.
Per quanto riguarda gli articoli di competenza della Commissione Attività produttive, appare opportuno segnalare, anzitutto, il comma 1 dell'articolo 13, che novella l'articolo 1, comma 873, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), concernente le agevolazioni alla ricerca.
Si ricorda che i commi da 870 a 874 della legge finanziaria 2007 sono finalizzati alla razionalizzazione degli interventi nel settore della ricerca scientifica di competenza del Ministero dell'università e della ricerca.
A tal fine il comma 870 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), per garantire la massima efficacia degli interventi in tale ambito.
Per la fase di avvio del FIRST e per consentire un impatto più incisivo degli interventi in attuazione del Piano nazionale della ricerca, tenendo conto delle linee strategiche per la competitività e lo sviluppo economico, viene assegnata al FIRST una dotazione aggiuntiva di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e di 360 milioni di euro per l'anno 2009 (comma 874). Si ricorda peraltro che, ai sensi dell'articolo 1, comma 758, della medesima legge finanziaria 2007, l'intervento in esame è finanziato a valere sulle risorse del Fondo per l'erogazione del TFR istituito presso l'INPS. L'autorizzazione di spesa è stata accantonata - come tutte le altre alimentate dal Fondo e destinate al finanziamento di interventi indicati nell'elenco 1 allegato alla finanziaria - in attesa della decisione delle autorità statistiche comunitarie circa la compatibilità delle norme relative al trattamento contabile del Fondo e al suo utilizzo. Recentemente il decreto-legge n. 81/07 all'articolo 13 ha disposto lo sblocco delle risorse vincolate sul TFR, prevedendo la concessione di anticipazioni di tesoreria nella misura del 30 per cento delle somme relative alle autorizzazioni di spesa di cui al citato comma 758. La quota anticipabile riferita al FIRST risulta, pertanto, pari a 90 milioni di euro.
La ripartizione delle risorse del FIRST si effettua, come precisato dal comma 872, con decreto interministeriale emanato dal Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in attuazione delle indicazioni contenute nel Programma nazionale della ricerca di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Per tale decreto è previsto il parere della Conferenza Stato - Regioni. Con il riparto delle risorse del FIRST occorre comunque garantire il finanziamento di un programma nazionale


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di investimento nelle ricerche liberamente proposte in tutte le discipline da università ed enti pubblici di ricerca, valutate mediante procedure diffuse e condivise nelle comunità disciplinari internazionali interessate.
I criteri di accesso e le modalità di utilizzo e gestione del FIRST per la concessione delle agevolazioni saranno definiti con regolamento (da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400) del Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza Stato-Regioni, in modo da garantire la massima efficacia ed omogeneità degli interventi. Fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento continuano a trovare applicazione le disposizioni attualmente vigenti in materia di agevolazioni alla ricerca per l'utilizzo delle risorse che vanno a confluire nel FIRST (comma 873).
Il regolamento sui criteri di accesso e le modalità di gestione del FIRST, di cui al citato comma 873, non risulta ancora emanato. La novella dispone pertanto - con un periodo aggiuntivo al medesimo comma - che, per il triennio 2008-2010, si provvede all'attuazione del comma con un decreto del Ministro dell'università e della ricerca di natura non regolamentare da emanarsi entro il 30 novembre 2007.
Verosimilmente, la disposizione è finalizzata a rendere immediatamente operativo il sostegno finanziario ai progetti di ricerca mediante il FIRST, nelle more dell'adozione del regolamento ministeriale di cui al comma 873. A tal fine, si stabilisce un cambiamento della fonte normativa tale da consentire una maggiore speditezza. Infatti, a differenza dei regolamenti, per i decreti ministeriali di natura non regolamentare non sono richiesti il parere del Consiglio di Stato e il controllo della Corte dei conti.
Altro articolo che rientra nelle competenze della Commissione è l'articolo 13-bis, introdotto al Senato; esso prevede la costituzione di un Fondo, con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2007, al fine di garantire il funzionamento del Centro di ricerca del CEINGE, Biotecnologie avanzate S.c.a.r.l di Napoli. Le risorse, volte al sostegno delle attività infrastrutturali di trasferimento tecnologico, nonché di ricerca e formazione, saranno destinate al Centro secondo criteri e modalità definiti dal Ministro per lo sviluppo economico, anche attraverso accordi di programma con altri Ministeri interessati.
Il CEINGE è una società consortile senza scopo di lucro che si occupa di biotecnologie avanzate e delle sue possibili applicazioni. Costituita nel 1983, annovera tra i suoi soci la Regione Campania (attraverso l'Ente Funzionale per l'Innovazione e lo Sviluppo Regionale - E.F.I. S.p.A.), l'Università degli Studi di Napoli Federico II, la Provincia di Napoli, la Camera di Commercio, Industria ed Artigianato di Napoli, ed il Comune di Napoli. In particolare la Regione Campania costituisce il socio di maggioranza detenendo il 60 per cento del capitale sociale, attraverso l'E.F.I. S.p.A., che fa capo all'Assessorato Attività Produttive.
In relazione al dettato statutario, gli ambiti di competenza del Centro sono:
a) ricerca nel campo della biologia molecolare e delle biotecnologie avanzate. Al riguardo si specifica che le attività del CEINGE sono per lo più indirizzate verso il compimento di studi ed analisi nei settori delle biotecnologie avanzate e delle sue applicazioni nel settore della salute, il trasferimento dei risultati della ricerca al settore produttivo, lo svolgimento di attività di servizio ad alta tecnologia a supporto della ricerca nonché la promozione di attività di formazione on the job nei settori di interesse a vari livelli di ingresso;
b) servizi ad alta tecnologia a supporto della ricerca nei settori di competenza accessibili anche alle PMI, basati su piattaforme tecnologiche di ultima generazione di genomica e post-genomica;
c) alta Formazione nelle biotecnologie avanzate e nella medicina molecolare;
d) promozione della diffusione della cultura scientifica e tecnologica per favorire gli scambi di conoscenze tra gli Enti legati al settore della ricerca e per lo sviluppo delle biotecnologie;


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e) trasferimento tecnologico, nei settori di interesse, anche attraverso la creazione di spin off di azienda;
f) produzione di beni (prototipi, reagenti, fine chemicals, molecole farmacologicamente e biologicamente attive, su piccola scala) nel campo delle biotecnologie avanzate.

All'onere derivante dall'istituzione del fondo, pari a 3 milioni di euro per il 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
Sembra opportuno menzionare, per gli aspetti relativi alla commercializzazione degli apparecchi televisivi, anche l'articolo 16, recante disposizioni in materia di sistema digitale terrestre; l'articolo 16 prevede termini temporali per la graduale sostituzione degli apparecchi televisivi riceventi in sola tecnica analogica, con apparecchi che possono ricevere anche in tecnica digitale. Viene, altresì, differito al 2012 il termine per la cessazione delle trasmissioni televisive in tecnica analogica terrestre. Vengono infine introdotte modifiche al test unico della radiotelevisione, in materia di esercizio dell'attività televisiva in ambito locale.
Il comma 1 obbliga, entro il termine di centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, i produttori ovvero gli importatori di apparecchi televisivi, ad apporre sullo schermo e sull'imballaggio esterno degli apparecchi televisivi riceventi in sola tecnica analogica una etichetta delle dimensioni non inferiori a cm 24x10 con la scritta «questo televisore non è abilitato a ricevere autonomamente trasmissioni in tecnica digitale». Per gli apparecchi già distribuiti ai rivenditori l'obbligo grava su questi ultimi.
Il comma 2 prescrive che, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli apparecchi televisivi venduti dalle aziende produttrici ai distributori di apparecchiature elettroniche al dettaglio sul territorio nazionale, devono integrare un sintonizzatore digitale per la ricezione dei servizi della televisione digitale.
Il comma 3 prescrive che, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli apparecchi televisivi venduti ai consumatori sul territorio nazionale, devono integrare un sintonizzatore digitale per la ricezione dei servizi della televisione digitale.
Il comma 4 differisce dal 2008 al 2012 il termine previsto dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51. Si tratta del termine entro il quale dovrà essere completata la conversione dal sistema analogico a quello digitale delle trasmissioni televisive (cosiddetto switch off).
Va segnalato che una norma analoga è contenuta nel disegno di legge di iniziativa governativa (A.C. 1825), attualmente all'esame della Camera dei deputati e sul quale la Commissione ha recentemente espresso un parere alle Commissioni VII e IX congiunte, il cui articolo 1 fissa al 30 novembre 2012 il predetto termine.
Di rilievo, per le competenze della Commissione, alcune delle modifiche introdotte, nel corso dell'esame presso il Senato, all'articolo 26, recante norme in materia ambientale; in particolare, il comma 4-bis, introdotto al Senato, sostituisce l'articolo 1, comma 382, della legge n. 296 del 2007 (legge finanziaria per il 2007) ed introduce i nuovi commi da 382-bis a 382-septies, definendo una nuova disciplina di incentivazione alla produzione di energia elettrica con l'utilizzo di fonti rinnovabili di origine agricola, zootecnica e forestale.
Il comma 382 dell'articolo 1 della legge n. 296/2007 (legge finanziaria per il 2007) aveva demandato a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottare entro 6 mesi


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dalla data di entrata in vigore della legge, la revisione della disciplina dei certificati verdi, al fine di incentivare l'impiego di prodotti di origine agricola, zootecnica e forestale.
Il suddetto decreto interministeriale non è stato tuttavia adottato e, pertanto, la disposizione è rimasta inattuata.
Il nuovo comma 382 definisce l'ambito applicativo della norma, prevedendo che il nuovo sistema di incentivazione sia diretto ai soli impianti che utilizzano materie prime ottenute nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro, come definiti dagli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 102/2005.
L'incentivo è anche riconosciuto per chi utilizzi i prodotti agricoli ottenuti entro un raggio di 70 km., ovvero provenienti da filiere corte.
Qualora l'impianto di produzione utilizzi fonti energetiche miste, l'incentivo è comunque riconosciuto per la quota energetica prodotta a partire dalle fonti sopra menzionate.
L'autorizzazione a produrre l'energia elettrica deve essere successiva al 31 dicembre 2007.
Relativamente alle modalità di incentivazione all'uso delle materie prime di cui al nuovo comma 382, il comma 382-bis, per i soli impianti di potenza elettrica superiore a 1MW, prevede il rilascio di certificati verdi, per un periodo di 15 anni.
Il comma 382-ter, concernente invece gli impianti di potenza elettrica non superiore a 1MW, prevede l'incentivazione mediante il rilascio di certificati verdi, per un periodo di 15 anni o, in alternativa, su richiesta del produttore, mediante una tariffa fissa pari a 0,30 euro per ogni KWh, per un periodo di 15 anni (tariffa variabile ogni 3 anni con decreto interministeriale, in ogni caso assicurando l'effetto incentivante).
Il comma 382-quater prevede che i certificati verdi siano emessi dal GSE (Gestore del sistema elettrico) in numero crescente di anno in anno (secondo un coefficiente di 1,8 aggiornabile ogni 3 anni con decreto interministeriale, in ogni caso assicurando l'effetto incentivante) e abbiano un valore unitario pari a 1 MWh.
Il comma 382-quinquies detta norme per gli impianti alimentati dalle fonti di cui al comma 382 che già beneficiano di certificati verdi. In particolare, si prevede:
la possibilità di prolungare la durata dei certificati verdi in essere in deroga alla normativa vigente;
la parziale cumulabilità con altri incentivi pubblici in conto capitale e/o conto interessi con capitalizzazione anticipata (non eccedenti il 40 per cento del costo dell'investimento).

Il comma 382-sexies regolamenta l'ipotesi di abbandono, in data successiva all'autorizzazione, dell'utilizzo dei combustibili di cui al comma 382 nella produzione di energia elettrica, stabilendo quanto segue:
nel caso in cui si proceda alla sostituzione con altre biomasse agricole viene acquisito il diritto alle eventuali specifiche forme di incentivazione previste per tali combustibili;
nel caso invece che la sostituzione sia fatta con combustibili non agricoli si perde il diritto alla emissione dei corrispondenti certificati verdi.
Il comma 382-septies rimette a un decreto interministeriale, da adottare entro 6 mesi, la definizione delle modalità con le quali gli operatori della filiera di produzione e distribuzione di biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli (ma anche di allevamento o forestali) devono garantire la tracciabilità e la rintracciabilità della filiera.
Di rilievo per le competenze della Commissione anche l'articolo 26-ter, introdotto al Senato, in materia di servizio idrico integrato; il comma 1 vieta nuovi affidamenti del servizio idrico integrato ai sensi dell'articolo 150 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (cosiddetto codice ambientale):
fino all'emanazione delle disposizioni adottate in attuazione della legge 15 dicembre 2004, n. 308, integrative e correttive


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del medesimo decreto legislativo, contenenti la revisione della disciplina della gestione delle risorse idriche e dei servizi idrici integrati;
in ogni caso entro e non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in esame.

Il comma 2 estende l'applicazione della cosiddetto moratoria anche alle procedure in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione, ma fa salve le concessioni già affidate.
Il comma 3, infine, prevede la predisposizione e la trasmissione alle Camere da parte del Presidente del Consiglio dei ministri (su proposta del Ministro dell'ambiente e del Ministro per gli affari regionali) di una relazione sullo stato delle gestioni esistenti circa il rispetto dei parametri di salvaguardia del patrimonio idrico e in particolare riguardo all'effettiva garanzia di controllo pubblico sulla misura delle tariffe, alla conservazione dell'equilibrio biologico, alla politica del risparmio idrico e dell'eliminazione delle dispersioni, alla priorità nel rinnovo delle risorse idriche e per il consumo umano».
Il termine per la presentazione di tale relazione è di tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento.
Si segnala che il testo della disposizione in gran parte riprende l'articolo 9 dell'A.S. n. 1644 (Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali), disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati, attualmente all'esame del Senato.
Rispetto a tale disposizione tuttavia, a seguito dell'approvazione del subemendamento:
in base al comma 1, la cosiddetta moratoria riguarda tutti gli affidamenti e non soltanto quelli a soggetti privati;
è previsto, sempre al comma 1, un termine massimo di dodici mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione per l'applicazione della medesima moratoria;
non è riprodotta, al medesimo comma, l'esplicitazione secondo la quale la titolarità delle concessioni di derivazione delle acque pubbliche è assegnata ad enti pubblici;
al comma 2, non vengono esplicitamente fatte salve le concessioni già affidate.

Ancora, rientra nelle competenze della nostra Commissione l'articolo 32 che interviene, secondo la relazione del Governo, in merito alla materia relativa alla controversia tra Finmeccanica ed ENEA conseguente alla chiusura del cantiere per la realizzazione del PEC (impianto prototopico nucleare) a seguito dell'abbandono del nucleare nel nostro Paese con il referendum del 1987. L'acronimo PEC deriva da «prove elementi del combustibile». La centrale nucleare PEC si trova nel Brasimone, dove venne costruito uno dei primi reattori veloci in Italia.
In particolare, il comma 1 prevede che all'ENEA siano riassegnate le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da parte delle imprese beneficiarie dei contributi della legge n. 808/85; tale legge, con la finalità di promuovere lo sviluppo tecnologico dell'industria aeronautica, di consolidare ed aumentare i livelli di occupazione e di perseguire il saldo positivo della bilancia dei pagamenti del settore, prevede interventi agevolativi in relazione alla partecipazione di imprese nazionali a programmi industriali aeronautici in collaborazione internazionale. Le risorse finanziarie in questione sono destinate al pagamento da parte dell'ENEA, fino a concorrenza, degli oneri relativi al contratto di appalto per la realizzazione del suddetto impianto, anche mediante appositi atti transattivi.
La relazione illustrativa spiega che nel 1995 Finmeccanica ha convenuto in giudizio ENEA per ottenere il riconoscimento di importi dovuti dall'ENEA (pari a circa 270 miliardi di lire) a seguito della chiusura del cantiere per la realizzazione del PEC («Prove di elementi del combustibile»), avvenuta per l'abbandono del nucleare da parte dell'Italia.


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Con sentenza emessa nel 2003, la Corte di appello di Roma ha statuito il diritto di Finmeccanica al riconoscimento degli oneri in questione ed ha invitato le parti alla conciliazione. ENEA e Finmeccanica hanno trattato una transazione per 519 milioni. Per tale transazione la Corte di appello di Roma ha concesso un rinvio a dicembre 2007. Tuttavia ENEA, in assenza di risorse autonome, per poter procedere alla firma della transazione necessita della destinazione da parte dello Stato di apposite risorse.
Il comma 2 precisa che i pagamenti cui la norma fa riferimento non concorrono alla determinazione del fabbisogno finanziario dell'ENEA stabilito dai commi 638 e 639 dell'articolo unico della legge finanziaria 2007 e pertanto non devono essere prese in considerazione per verificare il rispetto dell'obbligo di contenere l'aumento del fabbisogno al 4 per cento annuo, come previsto dalle citate disposizioni.
Secondo la relazione tecnica, l'articolo in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, dal momento che si prevede una rassegnazione di somme che dovranno essere versate in entrata al bilancio dello Stato.
Passando all'articolo 46, esso interviene nell'ambito delle procedure di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto, estendendo la vigente disciplina autorizzatoria speciale anche alla costruzione e all'esercizio di terminali di rigassificazione situati al di fuori di siti industriali.
Per questi ultimi, infatti, si applicano le disposizioni dell'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340, che prevede il rilascio dell'autorizzazione a seguito di valutazione dell'impatto ambientale ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
I periodi dal secondo al quarto prevedono alcune disposizioni specifiche per i casi in cui gli impianti soggetti alla predetta procedura autorizzativa siano ubicati in area portuale o ad essa contigua.
In tali casi si specifica che il giudizio (di compatibilità ambientale) è reso anche in assenza del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, che deve essere espresso nell'ambito della Conferenza di servizi di cui al citato articolo 8 della legge 340/2000.
In relazione all'articolo 46, appare opportuno segnalare che il testo approvato dal Senato riporta il termine «giudizio» anziché «valutazione» come parrebbe più opportuno dal momento che a seguito di una modifica - riguardante la normativa di riferimento - l'espressione «valutazione dell'impatto ambientale» ha sostituito l'espressione «giudizio di compatibilità ambientale» contenuta nel testo originario del decreto-legge.
Infine, sempre in tali casi, l'autorizzazione è previsto il concerto aggiuntivo del Ministro delle infrastrutture. Pertanto l'autorizzazione è rilasciata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Regione interessata. L'autorizzazione costituisce variante anche del piano regolatore portuale.
(La norma dell'articolo 46 in esame sembra rispondere anche a una procedura di contenzioso in sede europea aperta a carico dell'Italia; il 18 luglio 2007 la Commissione ha infatti inviato all'Italia un parere motivato con cui si contesta, in relazione al progetto di costruzione di un rigassificatore di gas naturale liquefatto (GNL) nel porto di Brindisi, la mancata applicazione delle disposizioni contenute nella direttiva 85/337/CEE, come modificata dalla direttiva 97/11/CE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) di determinati progetti pubblici e privati, e delle disposizioni contenute nella direttiva 96/82/CE sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose («direttiva Seveso»).
In particolare, la Commissione contesta all'Italia di non aver sottoposto a VIA, contrariamente a quanto disposto dagli


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articoli 2 e 4 della direttiva 85/337/CEE sopra citata, alcune opere previste nell'ambito del progetto suddetto, segnatamente la realizzazione del molo per l'ormeggio di navi metaniere di stazza compresa fra 70.000 e 140.000 metri cubi, i serbatoi di stoccaggio di gas naturale e i gasdotti di raccordo, nonché la cassa di colmata nella sua interezza. La direttiva in questione obbliga gli Stati membri ad assicurare che, prima del rilascio dell'autorizzazione, i progetti per i quali si prevede un notevole impatto ambientale, segnatamente a causa della loro natura, dimensioni o ubicazione, formino oggetto di valutazione d'impatto.
La Commissione, inoltre, contesta all'Italia che il progetto di rigassificatore, che ricade nel campo di applicazione della direttiva Seveso, sia stato approvato senza che fosse stata data alla popolazione la possibilità di esprimere il proprio parere nella fase di elaborazione del progetto, come invece richiesto ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 5, di tale direttiva.
L'articolo 46-bis, introdotto al Senato, interviene in un'altra materia di specifica competenza della nostra Commissione: la concorrenza e la qualità dei servizi nel settore della distribuzione di gas naturale.
Il comma 1 prevede l'individuazione da parte del Ministro dello sviluppo economico e degli affari regionali e delle autonomie locali, sentita la Conferenza Unificata e su parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, dei criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, tenendo conto:
delle condizioni economiche offerte (in particolare quelle a vantaggio dei consumatori);
degli standard qualitativi e di sicurezza del servizio;
dei piani di investimento e di sviluppo delle reti e degli impianti.

Ciò deve avvenire entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La finalità della disposizione è quella di garantire al settore maggiore concorrenza e livelli minimi di qualità dei servizi essenziali.
Si ricorda che l'articolo 14 del decreto legislativo n. 164/2000 attiene proprio all'attività di distribuzione del gas naturale, che è attività di servizio pubblico. Il servizio è affidato esclusivamente mediante gara per periodi non superiori a dodici anni. Gli enti locali che affidano il servizio, anche in forma associata, svolgono attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sulle attività di distribuzione, ed i loro rapporti con il gestore del servizio sono regolati da appositi contratti di servizio.
Il comma 2 prevede che i Ministri dello sviluppo economico e degli affari regionali e delle autonomie locali, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e sentita la Conferenza Unificata, determinino gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas, a partire da quelli tariffari, secondo l'identificazione di bacini ottimali di utenza, in base a criteri di efficienza e riduzione dei costi, e determinino misure per l'incentivazione delle relative operazioni di aggregazione.
Al fine di incentivare tali operazioni di aggregazione, il comma 3 dell'articolo in esame incrementa di due anni i termini del 31 dicembre 2007 e del 31 dicembre 2009 stabiliti dall'articolo 23, comma 1, della legge 23 febbraio 2006, n. 51.Tale articolo, al comma 1, reca la proroga del termine del periodo transitorio previsto dall'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, al 31 dicembre 2007, automaticamente prolungato fino al 31 dicembre 2009 qualora si verifichi almeno una delle condizioni indicate al comma 7 del medesimo articolo 15.La norma in esame, dunque, dispone una proroga al 31 dicembre 2009 del periodo transitorio degli affidamenti e delle concessioni per l'attività di distribuzione del gas naturale, in essere al 21 giugno 2000, previsto dall'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo n. 164 del


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2000. Detto termine viene prolungato automaticamente al 31 dicembre 2011, nel caso in cui si verifichi almeno una delle condizioni indicate al comma 7 dell'articolo 15, vale a dire:
fusione societaria, realizzata almeno un anno prima della scadenza dei cinque anni, che consenta di servire un'utenza non inferiore al doppio di quella della maggiore delle società oggetto della fusione;
fornitura del servizio a più di 100.000 clienti finali o la distribuzione di più di 100 milioni di metri cubi di gas all'anno o, ancora, l'estensione dell'ambito operativo dell'impresa all'intero territorio provinciale;
possesso di almeno il 40 per cento delle azioni da parte del capitale privato.

Si ricorda che, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 23, tali termini possono essere ulteriormente prorogati di un anno, con atto dell'ente locale affidante o concedente, per comprovate e motivate ragioni di pubblico interesse.
(Il citato decreto legislativo n. 164/2000 (cosiddetto decreto Letta) ha in pratica introdotto la liberalizzazione del servizio gas. Fra l'altro, ha previsto che gli enti locali debbano affidare la gestione del servizio di distribuzione solamente a mezzo gara, per cui l'unica forma di gestione è quella che viene definita in «concessione». Il medesimo decreto ha previsto la salvaguardia delle gestioni esistenti per un periodo «transitorio», al fine di tener conto delle legittime aspettative sorte in base ad un quadro legislativo previgente. Tale regime di transizione nell'attività di distribuzione di gas naturale è disciplinato dal richiamato l'articolo 15).
Il comma 4 prevede la facoltà per i comuni interessati dalle nuove scadenze di cui al comma 3 di incrementare, a decorrere dal 1o gennaio 2008, il canone delle concessioni di distribuzione, solo ove minore e limitatamente al periodo di proroga, fino al 10 per cento del vincolo dei ricavi di distribuzione di cui alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000 n. 237 e successive modifiche e integrazioni.
Il comma 4 della norma in esame dispone inoltre che le risorse aggiuntive siano destinate prioritariamente all'attivazione di meccanismi di tutela relativi ai costi dei consumi di gas da parte delle fasce deboli di utenti.
Per quanto concerne in generale la tematica delle tariffe agevolate per le fasce deboli di utenti, si segnala che in base a notizie di stampa dovrebbe essere in preparazione un decreto del Ministero dello Sviluppo economico, di concerto con altri ministeri (Economia, Solidarietà sociale, Salute, Famiglia), con il parere della Conferenza Unificata, per fornire all'Autorità per l'energia elettrica e il gas i criteri in base ai quali riordinare l'attuale meccanismo di agevolazione tariffaria in concomitanza con la revisione della tariffa «base», verosimilmente a partire dal 1o gennaio 2008. I nuovi criteri di tutela individueranno le categorie di soggetti in condizioni di svantaggio economico e sociale, mentre l'entità del contributo potrà essere commisurata alla revisione del sistema tariffario per le utenze domestiche, in corso presso l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, in modo da contenere l'impatto redistributivo complessivo della manovra sulle varie tipologie di consumatori, in considerazione dei livelli di consumo.
Passando all'articolo 46-ter, introdotto dal Senato, esso è finalizzato a integrare la disciplina del Fondo per la finanza d'impresa, istituito dal comma 847, articolo 1, della legge finanziaria 2007 (legge 296/2006), prevedendo che le modalità di funzionamento del Fondo siano definite, per quanto attiene agli interventi a sostegno dell'imprenditoria femminile, anche con il concerto del Ministro per i diritti e le pari opportunità.
Il Fondo per la finanza d'impresa è stato istituito dal comma 847 della legge finanziaria 2007 (legge n. 296 del 2006) allo scopo di facilitare l'accesso al credito, alla finanza ed al mercato finanziario delle imprese e di razionalizzare le modalità


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di funzionamento dei fondi pubblici di garanzia e di partecipazione al capitale di rischio. In tale Fondo sono confluiti oltre a nuovi stanziamenti (pari a 50 milioni per il 2007, 100 milioni per il 2008 e 150 milioni per il 2009) le risorse presenti nel Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (istituito dall'articolo 15 legge 266/1997), nel Fondo rotativo nazionale per il finanziamento del capitale di rischio (articolo 4, comma 106 della legge 350/2003) nonché risorse destinate all'attuazione dell'articolo 106 della legge 388/2000 e dell'articolo 1, comma 222, della legge 311/2004.
Gli interventi del Fondo sono volti a facilitare:
operazioni di concessione di garanzie su finanziamenti, nonché di partecipazione al capitale di rischio delle imprese anche attraverso banche o società finanziarie vigilate dalla Banca d'Italia;
la partecipazione a operazioni di finanza strutturata, anche tramite sottoscrizione di fondi di investimento chiusi, privilegiando gli interventi di sistema in grado di attivare ulteriori risorse finanziarie pubbliche e private in coerenza con la normativa nazionale in materia di intermediazione finanziaria.

Con riferimento alle operazioni di partecipazione al capitale di rischio, gli interventi del Fondo per la finanza di impresa sono prioritariamente destinati:
al finanziamento di programmi di investimento per la nascita ed il consolidamento delle imprese operanti in comparti di attività ad elevato contenuto tecnologico;
al rafforzamento patrimoniale di piccole e medie imprese localizzate nelle aree dell'obiettivo 1 e dell'obiettivo 2;
a programmi di sviluppo posti in essere da piccole e medie imprese.

Il comma 848 dell'articolo unico della legge 296/2006, oggetto di integrazione da parte dell'articolo in esame, rinvia ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico la definizione delle modalità di funzionamento del Fondo prevedendo anche la possibilità di affidamento diretto ad enti strumentali all'amministrazione o a soggetti esterni, con eventuale onere a carico delle risorse destinate ai singoli progetti. Il decreto provvederà, altresì a fissare i criteri per la realizzazione degli interventi previsti dal precedente comma, le priorità d'intervento, nonché le condizioni di eventuali cessioni a terzi degli impegni assunti posti a carico dei fondi le cui dotazioni confluiscono nel Fondo per la finanza d'impresa. Il termine ultimo per l'adozione del decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, è fissato in due mesi dall'entrata in vigore della legge finanziaria.
Si fa presente che il suddetto decreto interministeriale non risulta fin qui adottato.
Infine, con l'articolo 46-quinquies, introdotto dal Senato, si prevedono disposizioni volte a favorire la produzione di elettricità da fonti rinnovabili.
A tal fine la norma dispone che nel caso in cui sia possibile effettuare la connessione alla rete elettrica mediante utilizzo di infrastrutture di proprietà di un produttore di energia, questi è tenuto, dietro corrispettivo e purché tecnicamente fattibile, alla condivisione delle strutture medesime con il produttore di energia da fonti rinnovabili che ne faccia richiesta.
Con riferimento alle misure atte ad agevolare l'accesso alla rete elettrica delle fonti rinnovabili attualmente in vigore, si ricorda preliminarmente che l'articolo 11 del decreto legislativo n. 79 del 1999, al comma 4, ha introdotto l'obbligo per il Gestore della rete di assicurare la precedenza nel dispacciamento all'energia elettrica prodotta da impianti che utilizzano fonti rinnovabili, sulla base di specifici criteri definiti dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas. Inoltre, l'articolo 3, comma 3, del medesimo decreto legislativo dispone che la stessa Autorità preveda


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l'obbligo di utilizzazione prioritaria dell'energia elettrica prodotta a mezzo di fonti energetiche rinnovabili.
Con il decreto legislativo n. 387 del 2003, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 7 della direttiva 2001/77/CE, relativo al collegamento degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili alla rete elettrica, sono state introdotte regole aggiuntive finalizzate a facilitare il collegamento degli impianti alla rete (articolo 14).
In particolare, all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas è stato demandato il compito di emanare, entro il 15 maggio 2004, specifiche direttive relativamente alle condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione del servizio di connessione di impianti alimentati da fonti rinnovabili alle reti elettriche con tensione nominale superiore ad 1 kV, i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi.
A carico dei gestori di rete è stato inoltre posto l'obbligo di fornire al produttore, che richiede il collegamento di un impianto alimentato da fonti rinnovabili alla rete, le soluzioni atte a favorirne l'accesso, unitamente alle stime dei costi e della relativa ripartizione, in conformità alla disciplina definita dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.
In relazione a tale articolo, sembrerebbe opportuno specificare in modo tecnicamente puntuale cosa si intenda per «condivisione delle infrastrutture» e «proporzionalità del contributo».

La seduta termina alle 12.45.

RISOLUZIONI

Martedì 6 novembre 2007. - Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. - Intervengono il sottosegretario di Stato all'università e alla ricerca, Luciano Modica e il sottosegretario di Stato allo sviluppo economico Marco Stradiotto.

La seduta comincia alle 12.45.

7-0123 Formisano: Sviluppo dei parchi scientifici e tecnologici.
(Discussione e rinvio).

Daniele CAPEZZONE, presidente, ringrazia i sottosegretari per la loro presenza alla seduta ed invita la collega Formisano ad illustrare la sua risoluzione.

Anna Teresa FORMISANO (UDC), interviene per illustrare brevemente la finalità principale della sua risoluzione, che è quella di sensibilizzare il Governo per il rifinanziamento dei Parchi scientifici e tecnologici, molti dei quali versano attualmente in situazioni oggettivamente critiche. Ricorda che i parchi scientifici e tecnologici in Italia sono nati negli anni '90 in seguito alla stipula di un accordo di programma che ne prevedeva il finanziamento ad opera del Ministero dell'Università e della ricerca, anche, in alcune regioni, attraverso i Fondi strutturali dell'Unione europea. Obiettivo principale delle strutture era quello di costituire una sorta di rete di connessione per la promozione, la conduzione ed il coordinamento tra il mondo della ricerca (prevalentemente le Università e i centri di ricerca) ed il mondo dell'imprenditoria, in particolare nel settore della ricerca avanzata. Ciascun Parco si occupa di settori tematici specifici (ad esempio, ambiente, biotecnologie, telecomunicazioni, multimedialità). Le principali attività sono svolte nell'ambito del trasferimento di informazioni e conoscenze tecnologiche al mondo delle imprese e nella facilitazione dell'accesso da parte del sistema imprenditoriale ai finanziamenti in favore della ricerca e dell'innovazione. Attualmente esistono oltre trenta parchi in tutta Italia, con una netta prevalenza nella dislocazione in favore dell'area centro-settentrionale del Paese.
Dal citato Accordo di programma hanno dunque preso il via numerosi parchi scientifici e tecnologici, alcuni dei quali sono decollati, mentre altri, dopo un avvio promettente, risultano attualmente in affanno


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per carenza di sostegno economico. Questo è lo scopo e il fine principale della risoluzione: suscitare l'attenzione del Governo verso la realtà costituita dai Parchi scientifici e tecnologici che non vengono finanziati ormai da moltissimi anni; rileva che si è in molti casi creato un sistema virtuoso con le Università, gli enti locali e le camere di commercio, che rischia di essere messo in crisi per impossibilità dei Parchi stessi di sostenere le proprie attività. Ritiene che mentre si chiede al mondo delle imprese di partecipare attivamente al finanziamento della ricerca di eccellenza, mentre si fa appello ai giovani ricercatori a non abbandonare il proprio Paese, mentre esistono finanziamenti europei dedicati alla ricerca di avanguardia, il Governo debba fare la sua parte e finanziare queste attività che si muovono esattamente nelle direzioni indicate. Occorre infatti un intervento pubblico per sostenere in modo mirato, eventualmente dopo un attento monitoraggio sulle reali attività svolte dai diversi Parchi, le realtà di eccellenza che esistono e che sono dislocate su tutto il territorio nazionale: chiede quindi al Governo di esprimere la propria posizione sulla problematica illustrata.

Salvatore TOMASELLI (Ulivo), ritiene che la risoluzione verta su un tema ampiamente condiviso e che, dopo un approfondimento opportuno, si possa arrivare alla formulazione di un testo condiviso da maggioranza ed opposizione.

Daniele CAPEZZONE, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 13.15.