I Commissione - Mercoledì 7 novembre 2007


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ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incandidabilità (testo unificato C. 1451 Formisano, C. 2242 Martusciello, C. 2314 Antonio Russo, C. 2516 Franco Russo, C. 2563 Mantini, C. 2564 Mazzoni, C. 2680 Costantini, C. 2681 Costantini, C. 2799 Franco Russo, C. 2916 D'Antona, C. 3017 Consiglio regionale della Toscana).

ULTERIORI EMENDAMENTI DEL RELATORE

ART. 1.

Al comma 1, capoverso Art. 6-bis, comma 1, sostituire le lettere a), b) e c) con la seguente:
a) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena superiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo.
1. 70,Il Relatore.

ART. 9.

Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con la seguente:
a) al comma 1, le lettere a), b), c), d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:
a) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena superiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo;
b) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

Conseguentemente, dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

1. All'articolo 59 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, comma 1, le lettere a), b) e c) sono sostituite con le seguenti:
a) coloro che sono stati condannati con sentenza non definitiva ad una pena superiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo;
b) coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646. La sospensione di diritto consegue, altresì, quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale.
9. 70.Il Relatore.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

Art. 10.
(Modifiche all'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55).

1. All'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, sopprimere le lettere a), b) e c);


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2) al comma 4-bis le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva ad una pena superiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
b) coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646. La sospensione di diritto consegue, altresì, quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale.
10. 070.Il Relatore.


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ALLEGATO 2

Schema di regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della pubblica istruzione (atto n. 177).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La I Commissione Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni,
esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter del regolamento, lo schema di regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della pubblica istruzione (atto n. 177);
visto il parere espresso dal Consiglio di Stato;
visti i rilievi formulati dalla V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

come segnalato dalla V Commissione nei rilievi formulati sullo schema di regolamento in esame, il comma 1 dell'articolo 12 sia sostituito con il seguente: «1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».


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ALLEGATO 3

Schema di regolamento di organizzazione del Ministero della pubblica istruzione (atto n. 178).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La I Commissione Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni,
esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter del regolamento, lo schema di regolamento di organizzazione del Ministero della pubblica istruzione (atto n. 178);
visto il parere espresso dal Consiglio di Stato;
preso atto che la V Commissione Bilancio ha valutato favorevolmente lo schema in esame;
preso atto che la VII Commissione Cultura ha valutato favorevolmente lo schema in esame,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.


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ALLEGATO 4

DL 159/2007: Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale (C. 3194 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri,
esaminato il testo del disegno di legge C. 3194 Governo, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;
rilevato che il decreto-legge in esame, disponendo l'utilizzo della maggiori entrate nette rispetto alle previsioni di bilancio 2007, al fine riavviare «un processo di restituzione del maggior gettito fiscale, rispetto alle previsioni, dando priorità ai soggetti incapienti ed intervenendo a sostegno della realizzazione di infrastrutture ed investimenti», è riconducibile in via prevalente alla materia «sistema tributario e contabile dello Stato», demandata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione;
considerato inoltre che, in base al terzo comma dello stesso articolo 117 della Costituzione, l'armonizzazione dei bilanci pubblici e il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario rientrano tra le materie di potestà legislativa concorrente, e che tale ambito è altresì richiamato dalla stessa Costituzione, all'articolo 119, secondo comma, ove si prevede che comuni, province, città metropolitane e regioni stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri secondo i princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;
osservato inoltre che, con riferimento a specifiche disposizioni del decreto-legge, rilevano altresì ulteriori ambiti materiali, anche in relazione al rifinanziamento o alla riduzione di autorizzazioni di spesa già previste dalla legislazione vigente in diversi settori;
considerato, in particolare, che con riferimento agli ambiti rientranti nella competenza legislativa dello Stato, ai sensi del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, assumono rilievo le materie «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» (lettera a); «tutela della concorrenza» (lettera e); «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» (lettera g); «ordine pubblico e sicurezza» (lettera h); «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale» (lettera l); «norme generali sull'istruzione» (lettera n); «previdenza sociale» (lettera o); «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali» (lettera s);
osservato altresì che, con riferimento a specifiche disposizioni, rilevano, tra gli ambiti attribuiti alla legislazione concorrente tra lo Stato e le Regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, le materie «ricerca scientifica e tecnologica», «tutela della salute», «ordinamento sportivo», «governo del territorio», «porti e aeroporti civili», «grandi reti di trasporto e di navigazione» e «ordinamento della comunicazione»;
considerato che il provvedimento contiene numerose disposizioni volte a prevedere il finanziamento di specifici interventi, puntualmente individuati, nell'ambito di materie riconducibili a competenze legislative di carattere concorrente


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o ad ambiti materiali in cui si presenta una sovrapposizione di titoli competenziali, non sempre risolvibile in base al criterio della prevalenza;
evidenziato in proposito che la giurisprudenza costituzionale ha precisato che interventi statali possono essere previsti nei limiti previsti dall'articolo 119, quinto comma, della Costituzione per l'attribuzione di risorse aggiuntive e la realizzazione di interventi speciali in determinati enti territoriali ovvero in base al meccanismo dell'attrazione statale in sussidiarietà delle competenze legislative regionali, delineato nella sentenza n. 303 del 2003, secondo il quale la legge statale, in virtù dei principi di sussidiarietà e di adeguatezza di cui all'articolo 118, primo comma, della Costituzione, in presenza di esigenze di carattere unitario, può attrarre alla propria competenza il compito di organizzare e regolare l'esercizio di funzioni amministrative, purché la deroga al normale riparto delle competenze legislative contenute nel Titolo V, si fondi su una valutazione dell'interesse pubblico sottostante, proporzionata e ragionevole e sia oggetto di forme di intesa con la regione interessata;
rilevato che le disposizioni di cui agli articoli 8, comma 5, 13, comma 1, e 28, comma 4, del decreto-legge in esame non prevedono un adeguato coinvolgimento dei livelli territoriali interessati dagli interventi;
rilevato che l'articolo 4 del decreto-legge in esame prevede la nomina di commissari ad acta per le regioni che non rispettino gli adempimenti previsti nei piani di rientro dai deficit sanitari, prevedendo un procedimento di attivazione dei poteri sostitutivi in attuazione dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione;
osservato che il comma 1 dell'articolo 34 del provvedimento in esame prevede di estendere anche alle vittime del dovere e della criminalità organizzata ed ai loro superstiti le provvidenze previste a legislazione vigente in favore delle vittime del terrorismo, limitando tuttavia tale estensione alle elargizioni una tantum previste dai commi 1 e 5 della legge n. 206 del 2004;
considerata l'opportunità di precisare che l'ambito applicativo delle norme di cui all'articolo 46 deve essere inteso riferito all'intero territorio nazionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

agli articoli 8, comma 5, 13, comma 1, e 28, comma 4, sia previsto un adeguato coinvolgimento dei livelli territoriali interessati dagli interventi;

e con le seguenti osservazioni:
valuti la Commissione di merito l'opportunità, al comma 1 dell'articolo 34, di estendere anche alle vittime del dovere e della criminalità organizzata ed ai loro superstiti tutte le provvidenze previste dalla legge 3 agosto 2004, n. 206, in favore delle vittime del terrorismo;
valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che l'ambito applicativo delle norme di cui all'articolo 46 deve essere inteso riferito anche alle regioni a statuto speciale.


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ALLEGATO 5

Disposizioni per la disciplina del settore televisivo nella fase di transizione alla tecnologia digitale (nuovo testo C. 1825 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 1825 Governo, riguardante la «Disposizioni per la disciplina del settore televisivo nella fase di transizione alla tecnologia digitale»;
rilevato che le disposizioni del disegno di legge in esame sono inquadrabili in misura prevalente nella materia «ordinamento della comunicazione», demandata dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, alla competenza legislativa concorrente dello Stato, a cui è affidata la sola legislazione di principio;
considerato inoltre che, in relazione alla finalità complessiva del provvedimento dichiarata all'articolo 1, ossia di evitare la costituzione di posizioni dominanti nel nuovo contesto tecnologico e di consolidare la tutela del pluralismo e della concorrenza, vengono in rilievo le materie «tutela della concorrenza», e «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali», tra i quali sono ricompresi la libertà di espressione e di manifestazione del pensiero di cui all'articolo 21 della Costituzione, attribuite alla potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed m), della Costituzione;
evidenziato altresì che le norme di delega legislativa per la revisione della disciplina della vendita dei diritti televisivi sulle opere audiovisive e cinematografiche europee recate dall'articolo 5 del disegno di legge in esame possono essere altresì inquadrate nell'ambito delle materie «opere dell'ingegno», attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, e «promozione ed organizzazione di attività culturali», attribuita alla competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione;
osservato, a tale riguardo, che la Corte costituzionale nella sentenza n. 285 del 2005 ha evidenziato come sia da ritenersi costituzionalmente legittima una normativa completa ed autoapplicativa in materia di attività cinematografica, in considerazione della circostanza che il livello di governo regionale - e, a maggior ragione, quello infraregionale - appaiano strutturalmente inadeguati a soddisfare, da soli, lo svolgimento di tutte le tipiche e complesse attività di disciplina e sostegno del settore cinematografico;
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.


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ALLEGATO 6

Ratifica del III Protocollo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, relativo ad un emblema aggiuntivo (C. 2782 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri,
esaminato il disegno di legge C. 2782 Governo, riguardante la «Ratifica ed esecuzione del III Protocollo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, relativo all'adozione di un emblema aggiuntivo, fatto a Ginevra l'8 dicembre 2005»;
rilevato che le disposizioni recate dal disegno di legge sono riconducibili alla materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato, rapporti dello Stato con l'Unione europea», che la lettera a) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.


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ALLEGATO 7

Ratifica Accordo Italia-Svizzera sul regime fiscale dei pedaggi per il traforo del Gran San Bernardo (C. 3094 Governo)

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri,
esaminato il disegno di legge C. 3094 Governo, riguardante la «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio federale svizzero relativo alla non imponibilità dell'imposta sul valore aggiunto dei pedaggi riscossi al traforo del Gran San Bernardo, firmato a Roma il 31 ottobre 2006»;
rilevato che le disposizioni recate dal disegno di legge sono riconducibili alla materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato, rapporti dello Stato con l'Unione europea», che la lettera a) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.


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ALLEGATO 8

Modifiche al codice di cui al decreto legislativo n. 206/2005, in materia di diritto di recesso nei contratti a distanza (C. 2067 Galante)

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri,
esaminata la proposta di legge C. 2067 Galante ed altri, riguardante la «Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di diritto di recesso nei contratti a distanza»;
rilevato che le disposizioni recate dalla proposta di legge in esame sono riconducibili alla materia «ordinamento civile», che la lettera l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.