II Commissione - Resoconto di mercoledì 7 novembre 2007


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SEDE REFERENTE

Mercoledì 7 novembre 2007. - Presidenza del presidente Pino PISICCHIO indi del vicepresidente Daniele FARINA. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Luigi Li Gotti.

La seduta comincia alle 10.


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Introduzione dell'azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori.
C. 1289 Maran, C. 1330 Fabris, C. 1443 Poretti, C. 1495 Governo, C. 1662 Buemi, C. 1834 Pedica, C. 1882 Grillini e C. 1883 Crapolicchio.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 ottobre 2007.

Pino PISICCHIO, presidente, avverte che il relatore ha presentato come proposta di testo base un nuovo testo del disegno di legge del Governo C. 1495 (vedi allegato).

Alessandro MARAN (Ulivo), relatore, ricorda come la necessità, sempre più avvertita, di ampliare e rafforzare gli strumenti di tutela a disposizione di gruppi di soggetti lesi da illeciti plurioffensivi, dopo i primi passi timidi e inesperti compiuti nella scorsa legislatura, abbia dato luogo, in questa legislatura, alla presentazione, alla Camera dei Deputati, di nove proposte di legge volte ad introdurre forme di tutela risarcitoria collettiva.
Sottolinea quindi che il dibattito intorno alle azioni collettive potrebbe finalmente giungere ad una svolta anche nel nostro Paese, come sembrano dimostrare l'intenso interesse dimostrato dal Parlamento per il tema in esame ed il fatto che la realizzazione di questa forma di tutela collettiva rientri nei dodici punti sui quali il Governo ha chiesto e ottenuto la fiducia nel febbraio del 2007. Tra le ragioni di tanto interesse vi è la consapevolezza che, come rilevato da autorevole dottrina, all'espansione dell'area degli interessi collettivi - cresciuta parallelamente al diffondersi della sensibilità per la tutela dell'ambiente, della salute, del paesaggio, per i problemi del consumo e dell'informazione, per la qualità della vita - deve corrispondere un arricchimento degli strumenti giuridici di intervento.
Sono, del resto, noti i vantaggi che l'istituto in questione comporta: l'economia processuale, collegata alla concentrazione di una pluralità indefinita di pretese risarcitorie analoghe in un unico giudizio; la certezza della risposta di giustizia, che non è messa in dubbio da una possibile contraddittorietà tra le varie decisioni di merito; la funzione di deterrenza dal compimento di atti illeciti, ben più intensa rispetto a quella delle ordinarie azioni risarcitorie individuali; il riequilibrio della asimmetria delle differenti posizioni di forza tra i litiganti, specie rispetto a liti che, se considerate individualmente, sono di valore modesto.
Evidenzia quindi come il trapianto dell'istituto nel nostro sistema sia molto controversa, al punto che taluni escludono la possibilità di introdurre nel sistema italiano un istituto processuale che operi in modo analogo alla class action del diritto nordamericano.
Vi sono, anzitutto, ostacoli di natura costituzionale. L'articolo 24 della Costituzione rende irrinunciabile il diritto di agire in giudizio del singolo cittadino per la tutela dei propri diritti. Inoltre, l'istituto richiederebbe di attribuire al giudice poteri discrezionali talmente ampi, che non sembrano trovare precedenti all'interno del nostro sistema giuridico.
Ulteriori profili di complessità sono poi determinati da ragioni sociali, culturali ed economiche. Solo per citarne alcuni: la disciplina della professione forense, la formazione e la cultura dei giudici, l'assenza della giuria popolare e la diversità del sistema economico. Né appare semplice prevedere quali possano essere le ricadute sul nostro sistema complessivo di tutele, anche in considerazione del fatto che i principali protagonisti della giustizia del nostro Paese, avvocati e magistrati, sono molto diversi, anche sotto i profili della cultura e dell'organizzazione, da quelli degli Stati Uniti. Basti pensare che in quel Paese l'avvocato è, per così dire, «imprenditore di litigiosità», in grado di farsi veicolo ed artefice della vera e propria croce e delizia dell'istituto: la privatizzazione del monitoraggio sui comportamenti delle imprese.
Rileva quindi che le legislazioni che hanno introdotto le azioni collettive a tutela dei diritti individuali omogenei nei


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Paesi europei, così come i progetti di legge all'esame di questa Commissione, non costituiscono imitazioni della disciplina statunitense. Se è comune l'idea di fondo, sono comunque molto diverse le modalità di realizzazione. Al punto che il paragone con le class actions potrebbe risultare perfino improprio.
Preliminarmente, andrebbe sgombrato il campo da un equivoco: nessuna delle proposte di legge al vaglio della Commissione introduce in Italia la class action statunitense. Forse a tanto avrebbe potuto spingersi solo una normativa comunitaria. Questa possente figura si caratterizza infatti per essere proponibile da ogni danneggiato (vale a dire da ogni class member) e per porre capo ad una sentenza che, indipendentemente dal segno, vincolerà l'intera classe - quale ente a composizione talora fissa e spesso variabile - senza che i danneggiati debbano prendere alcun tipo di iniziativa per esservi ricompresi: è la compresenza di questi due tratti distintivi che qualifica l'istituto. E l'entificazione della classe attrice, come soggetto processuale creato dal giudice con il provvedimento di certification, è un tratto essenziale della azione di classe made in USA. Nessuna delle proposte di legge italiane contempla alcunché di simile.
I progetti di legge oggi in discussione alla Camera possono suddividersi in due gruppi che prendono le mosse da due diversi modelli.
Quelli che fanno parte del primo gruppo (Bersani, Maran, Buemi) rimodulano il modello classico della Verbandsklage o azione delle associazioni nell'interesse collettivo. Ripropongono sostanzialmente (con qualche positiva modifica) il modello di azione collettiva «istituzionale» che era già alla base del progetto approvato alla Camera nella scorsa legislatura e che si fonda sull'attribuzione della legittimazione ad agire alle associazioni dei consumatori. Mantenendo inalterata la formula già sperimentata in sede comunitaria (e poi, a raggiera, nei vari Paesi) con la previsione delle azioni inibitorie a tutela dei consumatori.
Quelli del secondo gruppo (Capezzone, Fabris, Pedica) si fondano su un modello intermedio di più recente affermazione, rappresentato dall'azione di gruppo, che con le sue varianti e sfaccettature si ritrova nel Regno Unito con la group action: legittimato a promuovere l'azione è ogni danneggiato, ma agli effetti della cosa giudicata sono soggetti soltanto coloro che, entro un certo termine, abbiano espressamente fatto personale richiesta di partecipare al procedimento collettivo.
Comune a tutti i progetti di legge è l'intento di collocare la nuova disciplina della azione risarcitoria collettiva all'interno del codice del consumo.
Occorre dunque distinguere tra azioni di classe e azioni collettive. Tra due modalità di tutela: la class action e l'azione a tutela degli interessi di consumatori e utenti, quale evoluzione dell'azione inibitoria presente nel nostro ordinamento.
Come è stato rilevato, a testimonianza della confusione, le due nozioni risultano invertite nel linguaggio dei alcune delle proposte di legge in discussione.
Di fronte alle molte perplessità rispetto a iniziative indirizzate ad importare l'azione di classe nel nostro ordinamento (eccessiva complicazione delle procedure; attribuzione al giudice del potere discrezionale di scelta del promotore della classe tra diversi promotori; carattere imprenditoriale della professione legale), ritiene preferibili i progetti imperniati sull'evoluzione dell'azione collettiva delle associazioni. Per la tradizione interna favorevole all'associazionismo; per la legittimazione ad agire concessa ad associazioni certificate.
Nel proporre l'adozione quale testo base di un nuovo testo del disegno di legge del Governo, sottolinea come la questione più scottante dal punto di vista politico sia quella della individuazione della sfera dei soggetti legittimati ad avviare questo tipo di procedimento. Ritiene, peraltro, che si possa valutarne un ampliamento rispetto al progetto originario del governo. Anche perché negli altri Paesi la prudenza iniziale con cui sono state adottate, ha lasciato


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spazio poi a riforme che hanno esteso la sfera dei soggetti legittimati ad agire. Valuti quindi il giudice.
Oltretutto, un giudizio sulla rappresentatività dell'associazione effettuato dal giudice, potrebbe consentire una maggiore elasticità e una maggiore aderenza all'evoluzione della vita delle associazioni, come ha dimostrato il controllo giurisdizionale sulla legittimazione al procedimento di repressione dell'attività antisindacale previsto dall'articolo 28 dello Statuto dei lavoratori
Ritiene quindi che si debba stabilire una forma di responsabilità aggravata e d'ufficio nell'ipotesi di una seconda azione respinta. Si discuterà, tuttavia, non di un archetipo ideale, ma delle soluzioni migliori e delle scelte che hanno a che fare con diversi snodi, tutti rilevanti e tutti aperti a soluzioni variabili, attraverso i quali si realizza uno strumento sostanziale e processuale. Con la consapevolezza, che le audizioni svolte hanno rafforzato, di stare maneggiando uno strumento di portata notevole, segno di discontinuità nel sistema processuale.
Propone quindi di adottare come testo base il nuovo testo del disegno di legge del Governo C. 1495, da lui proposto.

Edmondo CIRIELLI (AN) riservandosi valutazioni più approfondite, esprime apprezzamento per il pregevole lavoro svolto dal relatore. Sottolinea quindi come in linea generale occorra prestare una particolare attenzione all'ampliamento della legittimazione ad agire, in considerazione degli elevati rischi cui sono esposti oggi i consumatori in un mercato globalizzato. Tuttavia, nell'inserire nel nostro ordinamento lo strumento dell'azione collettiva, sottolinea la necessità di evitare la creazione di sovrastrutture, dotate della legittimazione attiva, che abbiano prospettive di politicizzazione. Ricorda, quindi, come nell'esperienza statunitense l'istituto della class action abbia determinato la creazione di veri e propri contropoteri, che si contrappongono alle società multinazionali e possono esercitare la propria influenza sull'economia.

Erminia MAZZONI (UDC) preliminarmente esprime il proprio apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore, che ha presentato alla Commissione una proposta di testo base che tiene conto non solo del dibattito svoltosi sui provvedimenti in esame, ma anche del lavoro svolto nella scorsa legislatura in materia di azioni collettive. Rileva che da parte di tutte le forze politiche vi è un pieno accordo sull'esigenza di introdurre nell'ordinamento uno strumento volto sia ad accelerare la risposta della giustizia in tutti i casi in cui siano lesi interessi di consumatori od utenti sia a rendere effettivo il soddisfacimento di tali interessi. Ritiene opportuno sottolineare che lo strumento giuridico che si deve introdurre nell'ordinamento italiano al fine di tutelare i predetti interessi non può in alcun modo riprendere il modello anglosassone della class action, in quanto non è pienamente conforme ai principi costituzionali italiani. Obiettivo del Parlamento deve essere la previsione di una azione individuale a tutela di un interesse collettivo riconosciuto dalla legge. Tale riconoscimento non può avvenire che attraverso l'attribuzione della legittimazione ad agire a soggetti considerati rappresentativi degli interessi degli utenti o consumatori. Riservandosi di approfondire ulteriormente la proposta di testo base appena presentata dal relatore, rileva che questi ha optato per una scelta diversa da quella seguita dal Governo, in quanto, anziché attribuire la legittimazione ad agire a soggetti inseriti in un particolare albo, ha previsto di considerare legittimati tutti i soggetti che siano realmente rappresentativi degli interessi dei consumatori o degli utenti, lasciando al magistrato il compito di verificare volta per volta tale legittimazione. Ritenendo che proprio quello della legittimazione ad agire sia il nodo politico più controverso che deve affrontare la Commissione, sottolinea come l'obiettivo che tutti si devono porre sia quello di garantire ai consumatori una tutela effettiva nelle controversie, nelle quali questi sono sempre la parte più debole. Invita pertanto la Commissione ad individuare con attenzione quelli che sono


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da considerare i soggetti rappresentativi degli interessi dei consumatori o degli utenti. Assicura pertanto la piena collaborazione del gruppo dell'UDC affinché sia introdotto nell'ordinamento uno strumento giuridico che sia di reale ed efficace tutela a favore dei consumatori.

Pino PISICCHIO, presidente, condivide l'unanime apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore, in particolare per lo sforzo di una migliore definizione della platea associativa legittimata ad agire, pur evidenziando che potrebbe essere sottolineata maggiormente la diversità soggettiva tra consumatori e utenti.

Enrico BUEMI (RosanelPugno) nel sottolineare l'estrema urgenza di introdurre l'azione collettiva nel nostro ordinamento, esprime forti preoccupazioni per gli effetti della perdurante assenza di un efficace strumento di tutela degli interessi diffusi e collettivi di consumatori e utenti in Italia.
Ringrazia quindi il relatore per avere svolto un pregevole lavoro e saluta con favore la ripresa dell'iter parlamentare relativo ad una materia così rilevante.
Con riferimento alla proposta di testo base, concorda sulla necessità di riconsiderare attentamente il novero dei soggetti legittimati e ritiene che sia stato raggiunto un equilibrato compromesso. Sottolinea peraltro la necessità di fissare dei limiti alla possibilità di ricorrere all'azione collettiva e sanzioni per chi ne faccia un uso abusivo e strumentale, di conservare uno spazio giuridico di autonomia per il singolo consumatore che non si senta adeguatamente tutelato nell'ambito dell'azione collettiva, di evitare sovrapposizioni con altri strumenti di tutela, nonché di valutare con attenzione tutti i profili di costituzionalità.

Daniele FARINA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta pomeridiana.

La seduta termina alle 10.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.40 alle 10.45.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 7 novembre 2007. - Presidenza del presidente Paolo GAMBESCIA. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Luigi Li Gotti.

La seduta comincia alle 15.40.

Ratifica dei seguenti accordi: a) Accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) - Galileo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri e la Repubblica popolare cinese; b) Accordo concernente la promozione, la fornitura e l'uso dei sistemi di navigazione satellitare Galileo e GPS e applicazioni correlate tra gli Stati Uniti d'America e la Comunità europea ed i suoi Stati membri.
C. 2630 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Paolo GAMBESCIA, presidente, in sostituzione del relatore, onorevole Gelmini, impossibilitata a partecipare alla seduta, osserva che il disegno di legge in esame consta di tre articoli: i primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica dei due Accordi in esame e il relativo ordine di esecuzione, mentre il terzo dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il provvedimento, in particolare, dispone l'autorizzazione alla ratifica di due Accordi relativi ad un sistema globale di navigazione satellitare civile stipulati tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da una parte e, rispettivamente, la Cina e gli Stati Uniti, dall'altra.


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Entrambi gli Accordi appartengono alla categoria degli accordi «misti», cioè conclusi congiuntamente da Comunità europea e da Stati membri - ai quali sono poi sottoposti per la procedura di ratifica - nei settori di competenze concorrenti.
Il primo è un Accordo di cooperazione con la Cina riguardante il sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS)- Galileo, fatto a Pechino il 30 ottobre 2003.
Tale accordo si compone di diciotto articoli.
Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione giustizia si segnalano gli articoli 12 e 17.
Con l'articolo 12, sulla sicurezza, le Parti si impegnano a proteggere i sistemi globali di navigazione satellitari contro ogni abuso, interferenza, interruzione ed atto ostile e prendono tutte le iniziative praticabili per garantire la continuità e la sicurezza dei servizi di navigazione satellitare e delle relative infrastrutture sul loro territorio. A tal fine, Europa e Cina stabiliranno sistemi di consultazione per affrontare le questioni legate alla protezione del sistema GNSS.
In base all'articolo 17, le eventuali controversie inerenti l'interpretazione o l'applicazione dell'Accordo sono composte in via amichevole mediante consultazione tra le Parti. I rappresentanti del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea, da un lato, e degli Stati Uniti, dall'altro, si riuniscono in base alle necessità per le predette consultazioni. Si precisa, inoltre, che nessuna disposizione dell'Accordo pregiudica il diritto delle Parti a ricorrere alla composizione delle controversie prevista dall'OMC.
Il secondo è un Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e gli Stati Uniti, fatto a Dromoland Castle il 26 giugno 2004, concernente la promozione, la fornitura e l'uso dei sistemi di navigazione satellitare Galileo e GPS.
L'Accordo è costituito da un Preambolo, da venti articoli e da un Allegato tecnico sulla struttura dei segnali GPS e Galileo.
Il Preambolo ricorda che gli Stati Uniti dispongono di un sistema di navigazione satellitare chiamato GPS (Global Positioning System) che fornisce gratuitamente segnali orari, di navigazione e di posizionamento di precisione, per fini civili e militari, mentre la Comunità europea si sta dotando di un sistema analogo per usi civili (Galileo) che sarà compatibile con il sistema americano GPS.
Segnala, in particolare, l'articolo 4, con il quale le Parti si impegnano a rendere i due sistemi - GPS e Galileo - interoperabili nella misura più ampia possibile, a livello di radiofrequenza e degli utenti non militari.
Per quanto concerne gli ambiti competenza della Commissione giustizia, l'articolo 17 stabilisce che le eventuali controversie sull'interpretazione o l'applicazione dell'Accordo sono risolte mediante consultazioni tra le Parti, facendo salvo il diritto di ciascuna di esse di ricorrere alla composizione delle controversie prevista dagli accordi dell'OMC.
Conclusivamente, formula una proposta di parere favorevole.

Edmondo CIRIELLI (AN) dichiara la propria astensione, ritenendo di non poter esprimere un voto favorevole nei confronti della ratifica di un accordo internazionale di cui sia parte la Repubblica popolare cinese, il cui Governo si è reso recentemente responsabile di gravissimi atti in violazione dei diritti umani.

Enrico BUEMI (RosanelPugno) pur comprendendo la posizione espressa dall'onorevole Cirielli, osserva che il provvedimento in esame ha ad oggetto accordi internazionali relativi ad un sistema di comunicazione di utilità globale.

Paolo GAMBESCIA, presidente, sottolinea come tutti i canali di comunicazione debbano essere favoriti e tenuti aperti, soprattutto nei momenti di tensione nei rapporti internazionali ed in quelli nei quali viene posto in dubbio il principio fondamentale del rispetto dell'essere umano.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.


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Ratifica Accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri e Israele.
C. 2711 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Enrico BUEMI (RosanelPugno), relatore, osserva che il disegno di legge in esame consta di tre articoli: i primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo CE-Israele relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile, e il relativo ordine di esecuzione, mentre il terzo dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
L'Accordo in questione, composto da 18 articoli, appartiene alla categoria degli accordi «misti», cioè conclusi congiuntamente dalla Comunità europea e dagli Stati membri - ai quali sono poi sottoposti per la procedura di ratifica - nei settori di competenze concorrenti.
L'articolo 1 dichiara che scopo dell'Accordo è incoraggiare, facilitare e migliorare la cooperazione fra le Parti nell'ambito del contributo che esse forniscono al sistema globale di navigazione satellitare per scopi civili (GNSS).
Con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione Giustizia, segnala gli articoli 12 e 17.
Con l'articolo 12, sulla sicurezza, le Parti si impegnano a proteggere i sistemi globali di navigazione satellitari contro ogni abuso, interferenza, interruzione ed atto ostile e prendono tutte le iniziative praticabili per garantire la continuità e la sicurezza dei servizi di navigazione satellitare e delle relative infrastrutture sul loro territorio. A tal fine, Europa e Israele stabiliranno sistemi di consultazione per affrontare le questioni legate alla protezione del sistema GNSS.
Le eventuali controversie inerenti l'interpretazione o l'applicazione dell'Accordo sono composte in via amichevole, secondo l'articolo 17 che, tuttavia, non esclude il ricorso ai meccanismi di risoluzione delle controversie previsti dall'Organizzazione mondiale del commercio.
Conclusivamente, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica Accordo Italia-Moldova sull'assistenza giudiziaria civile.
C. 3095 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Lanfranco TENAGLIA (Ulivo), relatore, osserva che il disegno di legge consta di quattro articoli, recanti, il primo, l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo; il secondo l'ordine di esecuzione, il terzo la copertura finanziaria ed il quarto l'entrata in vigore della legge, fissata per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
L'Accordo con la Moldova, fatto a Roma il 7 dicembre 2006, si compone di 25 articoli raggruppati in quattro titoli. Ha lo scopo di disciplinare l'assistenza giudiziaria e il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile tra i due paesi e si è reso necessario per il grande sviluppo dei rapporti economici, commerciali e sociali che si sono instaurati dopo l'acquisizione dell'indipendenza da parte della ex Repubblica sovietica.
L'articolo 1 individua il campo di applicazione: le materie civili includono quelle commerciali, del lavoro e dello stato civile.
L'Accordo prevede poi che i cittadini di entrambe le Parti godano di uguale tutela giudiziaria e di libero accesso alle autorità


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giudiziarie (articolo 2). Ai cittadini delle due Parti contraenti non si può richiedere il pagamento di una specifica cauzione, con riferimento alle spese processuali, in ragione della loro cittadinanza (articolo 3). Del pari, i cittadini delle due Parti contraenti godono del medesimo diritto al gratuito patrocinio e alle esenzioni da spese giudiziarie, in ragione delle loro condizioni finanziarie (articolo 4).
Le disposizioni dell'Accordo, oltre che alle persone fisiche, si applicano anche alle persone giuridiche la cui sede principale si trova nel territorio di una delle due Parti contraenti (articolo 5).
Le decisioni e i documenti, nonché le copie e le traduzioni sono esenti da qualunque forma di autenticazione (articolo 6).
Il Titolo II (articoli da 7 a 16) concerne propriamente la cooperazione giudiziaria, la quale comprende la notifica degli atti, l'esame delle parti, dei testimoni e dei periti, la presentazione di documenti e perizie, lo scambio di informazioni normative e di documenti sullo stato civile. Le richieste di assistenza sono trasmesse nella lingua della Parte richiedente cui dovrà essere allegata una traduzione nella lingua della Parte richiesta, ovvero in inglese o in francese; gli atti relativi alla esecuzione dell'assistenza sono trasmessi alla Parte richiedente nella lingua della Parte richiesta (o in inglese o in francese).
Le Parti individuano nei rispettivi Ministeri della giustizia le autorità centrali cui fanno capo le comunicazioni ai sensi dell'Accordo.
L'articolo 8, in particolare, prevede che «Parte richiesta può rifiutare l'adempimento della cooperazione qualora ciò minacci la propria sovranità, la sicurezza o l'ordine pubblico». La Parte richiesta ha inoltre diritto al rimborso delle spese sostenute in relazione all'utilizzazione di periti e traduttori, nonché all'audizione di testimoni.
Per quanto concerne l'assistenza legale, essa si esplicherà mediante commissioni rogatorie: la relativa istanza è contiene, tra l'altro, indicazioni circa l'autorità richiedente e, ove possibile, quella richiesta; il procedimento per il quale è domandata e l'identità delle persone da ascoltare. L'autorità della Parte richiesta può applicare, su istanza dell'altra Parte, nell'esecuzione della commissione rogatoria, la legge vigente nella Parte richiedente, purché ciò non contrasti con l'ordinamento della Parte richiesta. La Parte richiesta comunicherà - con indicazione delle motivazioni - alla Parte richiedente l'eventualità che la commissione rogatoria non possa essere effettuata, con contestuale restituzione degli atti. L'esecuzione della rogatoria può avvenire anche attraverso le missioni diplomatiche di ciascuna Parte.
L'articolo 16 contiene una norma sull'immunità delle persone, indipendentemente dalla loro nazionalità, citate a comparire innanzi alle autorità giudiziarie dello Stato richiedente: dette persone non potranno essere fermate, né imprigionate in ragione di reati collegati alla causa per la quale sono state citate, né di altri reati commessi nel territorio della Parte richiedente, ovvero in ragione della testimonianza resa nella causa specifica. L'immunità cesserà dopo sette giorni dalla data in cui alla persona sarà stato comunicato che la sua presenza non è più necessaria nel territorio della Parte richiedente.
Il Titolo III (articoli da 17 a 22) riguarda il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze: ognuna delle Parti dovrà riconoscere e consentire l'esecuzione, sul proprio territorio, delle sentenze emesse dall'autorità giudiziaria dell'altra Parte contraente. La previsione concerne le sentenze in materia civile e alle sentenze penali limitatamente al risarcimento del danno o alla restituzione di beni.
Vi sono tuttavia alcune condizioni necessarie perché le sentenze siano riconosciute e ne venga consentita l'esecuzione: innanzitutto la sentenza deve essere emessa da una Autorità competente ed essere divenuta definitiva secondo la legge della Parte in cui è stata emessa; in secondo luogo, nel territorio della Parte richiesta non devono esservi in corso procedimenti giudiziari, né tantomeno devono essere state pronunciate sentenze, concernenti lo stesso oggetto dei giudicati di cui


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si richiede il riconoscimento; in terzo luogo, la sentenza non deve contenere disposizioni contrarie all'ordine pubblico secondo le leggi della Parte a cui viene chiesto il riconoscimento.
Il Titolo IV (articoli da 23 a 25) contiene disposizioni finali, in base alle quali eventuali controversie sull'interpretazione o l'applicazione dell'Accordo verranno risolte per via diplomatica. L'Accordo è concluso per un periodo illimitato: con denuncia scritta, una delle Parti potrà porvi termine, con effetto a partire da sei mesi dopo la notifica all'altra Parte contraente.
Formula quindi una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.55.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 7 novembre 2007. - Presidenza del presidente Pino PISICCHIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Luigi Li Gotti.

La seduta comincia alle 15.55.

Decreto-legge 159/07: Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale.
C. 3194, approvato dal Senato.
(Parere alla V Commissione).
(Seguito esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 6 novembre 2007.

Pino PISICCHIO, presidente, ricorda che nella precedente seduta il relatore ha presentato una proposta di parere favorevole e che l'onorevole Contento ha chiesto taluni chiarimenti al Governo.

Manlio CONTENTO (AN) richiamandosi al suo intervento svolto nella seduta di ieri, sottolinea come non sia del tutto chiaro lo scopo dello stanziamento disposto dall'articolo 38 del provvedimento in esame. Chiede se l'intendimento del Governo sia si creare un sistema integrato di tutte le banche dati che possano consentire al magistrato di acquisire informazioni sulle persone sottoposte a procedimento penale. In particolare, chiede se il magistrato potrà avere accesso, oltre che ai precedenti penali, anche ai rilievi dattiloscopici.

Il sottosegretario Luigi LI GOTTI ricorda che l'articolo 38 ha il solo scopo di realizzare la banca dati delle misure cautelari e di rafforzare la struttura informatica del Registro generale del casellario giudiziario e la sua integrazione su base nazionale con i carichi pendenti, prevedendo il relativo sistema di certificazione. Sarà certamente necessario che le predette banche dati si interfaccino con le altre già disponibili, ma ciò non significa che venga creato un sistema informatico. Si realizzerà, piuttosto, il necessario ammodernamento del casellario giudiziario e, con la realizzazione della banca dati delle misure cautelari, si consentirà al magistrato di accedere più agevolmente ad informazioni molto rilevanti.

Gaetano PECORELLA (FI) condivide pienamente le osservazioni dell'onorevole Contento, rilevando come l'obiezione all'articolo 38 in esame si sostanzi proprio nel fatto che non viene creato un sistema informatico integrato. Continuerà quindi ad esistere un insieme di archivi informatici tra loro sconnessi e, per questo, probabilmente più costosi.

Il sottosegretario Luigi LI GOTTI osserva che gli archivi informatici cui fa riferimento l'onorevole Pecorella sono, in realtà, banche dati con contenuto tra loro


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disomogeneo, che possono essere consultate separatamente.

Gaetano PECORELLA (FI) sottolinea l'opportunità di verificare se sia possibile utilizzare i fondi di cui all'articolo 38 per creare un sistema informatico più organico.

Paolo GAMBESCIA (Ulivo), relatore, ritiene certamente auspicabile la futura creazione di un sistema informatico integrato. Tuttavia, considerata l'entità dei fondi stanziati dall'articolo 38, appare più realistico l'obiettivo di realizzare la banca dati delle misure cautelari e di rafforzare la struttura informatica del Registro generale del casellario giudiziario. Insiste, quindi, per l'approvazione della sua proposta di parere favorevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 16.15.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 7 novembre 2007.

Disposizioni penali contro il grave sfruttamento dell'attività lavorativa e interventi per contrastare lo sfruttamento di lavoratori irregolarmente presenti sul territorio nazionale.
C. 2784, approvato dal Senato.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 16.15 alle 16.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.25 alle 16.35.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 7 novembre 2007. - Presidenza del presidente Pino PISICCHIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Luigi Li Gotti.

La seduta comincia alle 16.35.

Introduzione dell'azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori.
C. 1289 Maran, C. 1330 Fabris, C. 1443 Poretti, C. 1495 Governo, C. 1662 Buemi C. 1834 Pedica, C. 1882 Grillini e C. 1883 Crapolicchio.
(Seguito dell'esame e rinvio - Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella odierna seduta antimeridiana.

Pino PISICCHIO, presidente, ricorda che nella precedente seduta il relatore ha proposto di adottare quale testo base il disegno di legge C. 1495 Governo. Chiede quindi se i membri della Commissione vogliano esprimere valutazioni in proposito.

Gaetano PECORELLA (FI) pur concordando sulla necessità di adottare un testo base sul quale la Commissione possa sviluppare un articolato dibattito, esprime perplessità su taluni aspetti del disegno di legge governativo, che andrebbero attentamente valutati. Riservandosi di intervenire successivamente in modo più approfondito, rileva come debba chiarirsi, a titolo esemplificativo, se i terzi possono intervenire in azioni promosse dagli enti, se le azioni promosse dai singoli siano bloccate da azioni collettive intervenute successivamente, se gli enti rappresentino i non iscritti e quali siano le associazioni rappresentative.
Oltre alle questioni relative al merito del provvedimento, ritiene che la Commissione


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debba riflettere sulla gravità di quanto è avvenuto presso l'altro ramo del Parlamento in ordine alla presentazione di un emendamento, considerato ammissibile, diretto ad introdurre nel testo del disegno di legge finanziaria la disciplina delle azioni collettive, nonostante che la Camera dei deputati abbia avviato l'esame di provvedimento su tale materia da circa un anno. Ritiene che ciò ponga una questione seria circa i rapporti tra Camera e Senato, della quale il Presidente della Commissione giustizia non può non tenerne conto, informando anche il Presidente della Camera.

Pino PISICCHIO, presidente, condivide le osservazioni dell'onorevole Pecorella sulla gravità di un eventuale inserimento nel disegno di legge finanziaria di una normativa che disciplini una materia che sia da tempo all'esame dell'altro ramo del Parlamento, come quella relativa alle azioni collettive. Tuttavia sottolinea che si tratta di una questione non regolamentare, quanto piuttosto politica e che, comunque, attiene all'autonomia di Camera e Senato.
Nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta del relatore di adottare come testo base un nuovo testo del disegno di legge del Governo C. 1495 (vedi allegato).

La Commissione approva la proposta del relatore.

Pino PISICCHIO, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.45.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Reati contro l'ambiente.
C. 2692 Governo, C. 25 Realacci, C. 49 Paolo Russo, C. 283 Pezzella, C. 1731 Balducci, C. 2461 Mazzoni e C. 2569 Franzoso.

Misure contro le molestie insistenti e la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale.
C. 1249-ter Bianchi, C. 1639 De Simone, C. 1819 Lussana, C. 1901 Codurelli, C. 2033 Brugger, C. 2066-ter Incostante, C. 2101-ter Mura, C. 2169-ter Governo e C. 2781 Cirielli.

SEDE CONSULTIVA

Ratifica Accordo Italia-Bulgaria sul trasferimento delle persone da espellere o accompagnare al confine.
C. 3081 Governo, approvato dal Senato.