Commissioni Riunite II e X - Mercoledì 7 novembre 2007


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ALLEGATO

Riforma delle professioni.
C. 867 Siliquini, C. 1216 Mantini, C. 1319 Vietti, C. 1442 Laurini, C. 2160 Governo e C. 2331 Naccarato.

PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO DEI RELATORI

PRINCIPI FONDAMENTALI DELLE PROFESSIONI

Capo I
OGGETTO E PRINCIPI

Art. 1.
(Oggetto).

1. La presente legge disciplina l'ordinamento delle professioni intellettuali in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.
2. La disciplina dei princìpi fondamentali degli ordinamenti delle professioni intellettuali, ai sensi degli articoli 33, 35, 41, 117 e 118 della Costituzione e dei princìpi comunitari in tema di concorrenza, spetta alla legislazione esclusiva dello Stato; la disciplina delle professioni intellettuali in tema di formazione e di organizzazione di particolare rilievo regionale spetta alle regioni.
3. Per professione intellettuale si intende l'attività economica, anche organizzata, diretta al compimento di atti e alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi esercitata, abitualmente e in via prevalente, mediante lavoro intellettuale.

Art. 2.
(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge si intende:
a) per «professione», la professione intellettuale, come definita ai sensi dell'articolo 1, comma 3;
b) per «professione ordinistica», la professione per lo svolgimento della quale la legge richiede l'iscrizione ad albi previo superamento dell'esame di Stato e possesso degli altri requisiti accertati ai sensi di legge;
c) per «professione associativa», ogni altra attività professionale che non sia ricompresa nelle professioni di cui all'articolo 2229 del codice civile o che sia oggetto di almeno una associazione professionale iscritta nel Registro di cui all'articolo 35;
d) per «libero professionista», colui che esercita una professione in forma indipendente;
e) per «professionista dipendente», il soggetto che esercita la professione nelle forme del lavoro subordinato;
f) per «professionista», il libero professionista e il professionista dipendente;
g) per «categoria», l'insieme dei professionisti che esercitano la medesima professione con lo stesso titolo professionale;
h) per «esercizio professionale», l'esercizio della professione;
i) per «prestazione professionale», la prestazione del professionista in qualunque forma resa;
l) per «legge», la legge e gli atti equiparati dello Stato;


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m) per «ordinamento di categoria», le disposizioni normative che regolano competenze, condizioni, modalità e compensi per l'esercizio della professione di interesse generale;
n) per «Ordine professionale», il Consiglio nazionale e gli Ordini territoriali di cui all'articolo 18;
o) per «Consiglio nazionale», il Consiglio nazionale dell'Ordine professionale;
p) per «esame di Stato», l'esame, anche in forma di concorso, previsto per l'accesso alle professioni ai sensi dell'articolo 33, quinto comma, della Costituzione;
q) per «consiglieri», i membri del Consiglio nazionale e del consiglio dell'Ordine territoriale;
r) per «associazioni professionali» le associazioni professionali di cui all'articolo 34;
s) per «sindacati», i sindacati dei professionisti;
t) per «riserva professionale», le attività che la legge stabilisce debbano essere esercitate soltanto da iscritti ad albi professionali.

Art. 3.
(Principi fondamentali).

1. Le leggi ed i regolamenti, dello Stato e delle regioni, ai sensi degli articoli 4, 33, 35, 41, 117 e 118 della Costituzione, si conformano ai seguenti principi fondamentali:
a) garantire e tutelare la concorrenza, in attuazione dell'articolo 41 della Costituzione e dei trattati europei;
b) tutelare i diritti e gli interessi generali connessi con l'esercizio professionale, favorendo la prestazione da parte di privati di attività di interesse generale in attuazione del principio di sussidiarietà, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione;
c) prevedere che l'accesso alle professioni intellettuali sia libero, in conformità al diritto comunitario, senza vincoli di predeterminazione numerica, salvo quanto previsto alla lettera f), e favorire l'accesso delle giovani generazioni alle professioni stesse attraverso un esame di Stato che consista nella verifica dell'effettività e dell'utilità del tirocinio svolto;
d) valorizzare e razionalizzare l'attività delle professioni intellettuali, quale componente essenziale dell'economia della conoscenza e dello sviluppo del Paese con politiche specifiche e attraverso la consultazione periodica sulle grandi scelte economiche e sociali del Paese;
e) garantire la libertà di concorrenza dei professionisti e il diritto degli utenti ad una effettiva e informata facoltà di scelta e ad un adeguato livello qualitativo della prestazione professionale;
f) individuare, sulla base degli interessi pubblici meritevoli di tutela, le professioni intellettuali affini da unificare in un solo ordine o albo professionale, in modo tale che ne derivi una riduzione di quelli già previsti dalla legislazione vigente e riconoscere le nuove professioni in forma associativa, fermo restando il divieto di istituzione di nuovi ordini salvo che in materia di riconoscimento di diritti costituzionali;
g) riorganizzare le attività riservate a singole professioni regolamentate limitandole a quelle strettamente necessarie per la tutela di diritti costituzionalmente garantiti e per il perseguimento di finalità primarie di interesse generale, previa verifica della inidoneità di altri strumenti diretti a raggiungere il medesimo fine e revisionando le riserve già previste dalla legislazione vigente;
h) conformemente ai princìpi di proporzionalità e di salvaguardia della concorrenza, prevedere la possibilità di limitate e specifiche ipotesi di predeterminazione


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numerica, nei soli casi in cui le attività professionali siano caratterizzate dall'esercizio di funzioni pubbliche o dall'esistenza di uno specifico interesse generale, per una migliore tutela della domanda di utenza, alla limitazione del numero dei professionisti che possono esercitare, in particolare per quanto concerne i notai e i farmacisti;
i) prevedere che l'esercizio dell'attività sia fondato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista e sulla responsabilità;
l) prevedere che la professione possa essere esercitata in forma individuale o in forma associata o in forma societaria; prevedere apposite garanzie a tutela dell'autonomia e dell'indipendenza intellettuale e tecnica del professionista anche per prevenire il verificarsi di situazioni di conflitto di interesse; prevedere, in relazione ai casi di rapporto di lavoro subordinato, le ipotesi in cui l'iscrizione ad ordini, albi o collegi sia obbligatoria o sia compatibile con lo stesso, con riferimento alle attività riservate;
m) assicurare, qualunque sia il modo o la forma di esercizio della professione, un'adeguata tutela degli interessi pubblici generali eventualmente connessi all'esercizio della professione, il rispetto delle regole deontologiche, la diretta e personale responsabilità del professionista nell'adempimento della prestazione e per il risarcimento del danno ingiusto che dall'attività del professionista sia eventualmente derivato;
n) consentire la pubblicità a carattere informativo, con esclusione della pubblicità comparativa e negativa, improntata a trasparenza e a veridicità, relativamente ai titoli e alle specializzazioni professionali, alle caratteristiche del servizio professionale offerto e ai costi complessivi delle prestazioni;
o) prevedere che il corrispettivo della prestazione sia consensualmente determinato tra le parti, anche pattuendo compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti; garantire il diritto del cliente alla preventiva conoscenza del corrispettivo ovvero, se ciò non sia possibile, all'indicazione di una somma individuata nel minimo e nel massimo; prevedere, a tutela del cliente, l'individuazione generale di limiti massimi dei corrispettivi per ciascuna prestazione;
p) prevedere l'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile del singolo professionista ovvero della società professionale, con un massimale adeguato al livello di rischio di causazione di danni nell'esercizio dell'attività professionale ai fini dell'effettivo risarcimento del danno, anche in caso di attività svolta da dipendenti professionisti; prevedere la possibilità per gli ordini, gli albi e i collegi e per le associazioni riconosciute di negoziare per i propri iscritti le condizioni generali delle polizze, anche stipulando un idoneo contratto operante per tutti gli iscritti, previa procedura di gara conforme alla normativa comunitaria in materia di affidamento di servizi e fatta salva la facoltà di ogni iscritto di aderire; introdurre l'obbligo per il professionista di rendere noti al cliente, all'atto di assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza e il relativo massimale;
q) per una corretta informazione del cliente e per tutelarne l' affidamento, prevedere l'obbligo per il professionista di indicare la propria appartenenza a ordini, collegi o associazioni professionali e di fornire indicazioni sulla sua specifica esperienza, sui titoli di studio e professionali nonché sull'esistenza di potenziali situazioni di conflitto di interesse in relazione alla prestazione richiesta;
r) riconoscere il principio secondo cui gli enti previdenziali privati disciplinati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, esercitano i compiti statutari e le attività previdenziali ed assistenziali ai sensi dell'articolo 38 della Costituzione, in posizione di indipendenza ed autonomia,


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normativa contabile e gestionale, senza finanziamenti diretti o indiretti da parte dello Stato.

Art. 4.
(Principi specifici).

1. I Consigli nazionali delle categorie professionali attualmente organizzate in ordini e collegi, sentiti gli organismi territoriali, adottano, entro e non oltre dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il nuovo ordinamento di categoria, con proprio regolamento, nel rispetto dei seguenti principi specifici:
a) riconoscimento e attuazione in forma specifica dei principi fondamentali di cui all'articolo 3;
b) organizzazione territoriale basata su principi democratici e di trasparenza gestionale, con specifica valorizzazione delle strutture regionali;
c) specificazione del ruolo degli ordini professionali a tutela dei cittadini utenti anche attraverso forme di convenzionamento con le associazioni dei consumatori;
d) previsione di forme specifiche di formazione permanente, anche attraverso un sistema di crediti, con un monte ore comunque non inferiore a 60 ore annuali;
e) riconoscimento della pubblicità informativa sui requisiti soggettivi e i contenuti delle prestazioni professionali offerte;
f) obbligo di concordare preventivamente con il cliente il prezzo, in relazione ai contenuti, le modalità e i tempi prevedibili delle prestazioni professionali;
g) riconoscimento del diritto all'equo compenso dei praticanti, della riduzione del periodo di tirocinio, della semplificazione dell'esame di Stato con la previsione che i componenti delle commissioni giudicatrici non possono essere in maggioranza appartenenti all'ordine professionale della sede territoriale in cui si svolge l'esame;
h) obbligo di adeguata copertura assicurativa per i rischi professionali a garanzia del cliente;
i) attuazione del principio di separazione organica tra consigli dell'ordine e organi di disciplina, eletti contestualmente e separatamente dai consigli degli ordini, che amministrano i procedimenti sanzionatori e che devono comunque essere composti con la presenza di membri territorialmente esterni all'ordine di appartenenza del professionista.

2. L'ordinamento di categoria deve essere approvato, nei successivi sei mesi con regolamento del Governo ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 23 agosto 1998 n. 400, che ne verifica la conformità con i principi di cui al precedente comma, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimersi entro sessanta giorni.
3. In caso di sostanziale inattuazione dei principi di cui al comma 1, il Governo procederà all'approvazione apportando le necessarie modifiche previa comunicazione al soggetto che ha adottato l'atto.

Capo II
TRASFORMAZIONE DI ORDINI E COLLEGI

Art. 5.
(Unificazione delle categorie professionali di Geometri, Periti Agrari e Periti Industriali nell'Ordine dei Tecnici Laureati per l'Ingegneria).

1. È istituito l'Ordine dei tecnici laureati per l'ingegneria, nel quale sono iscritti i soggetti in possesso di titoli di studio universitario triennale di matrice tecnica, nonché i professionisti attualmente iscritti agli albi professionali dei geometri, dei periti agrari e periti agrari laureati e dei periti industriali e periti industriali laureati.


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2. Il Governo, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, è delegato ad emanare uno o più decreti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17, legge n. 400/1988, al fine di:
a) definire le modalità per la costituzione del Consiglio Nazionale, dei Consigli locali e dei relativi organi esecutivi del nuovo Ordine professionale e la loro composizione;
b) individuare i titoli universitari e le classi di laurea, nonché gli altri titoli regolati dall'ordinamento previgente ai decreti emanati in applicazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni, che costituiscono i requisiti di ammissione all'esame di Stato;
c) istituire distinti settori di competenza nell'albo, individuati in base ai diversi percorsi formativi dei possessori del titolo di laurea, di cui al punto b);
d) definire l'ambito, le condizioni e le modalità di svolgimento della attività oggetto della professione, ai sensi e per gli effetti di cui al regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, al regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275, al regio decreto 25 novembre 1929, n. 2365 ed alle disposizioni vigenti, avuto riguardo ai titoli di studio e, quindi, ai singoli percorsi formativi;
e) determinare le prove dell'esame di Stato per l'abilitazione all'iscrizione ai distinti settori dell'albo, con la previsione della possibilità di svolgimento del tirocinio durante il corso di studi ed esenzione da una delle prove scritte dell'esame di Stato in funzione dell'esito di un corso realizzato sulla base di convenzioni tra università e ordini locali;
f) adottare norme transitorie che disciplinano l'iscrizione all'Ordine per gli attuali iscritti negli albi dei geometri, dei periti agrari e periti agrari laureati e dei periti industriali e periti industriali laureati, con specifica indicazione, per ciascuno, dell'anzianità di iscrizione, della specializzazione e del Collegio di provenienza;
g) tutelare il nuovo titolo professionale di Tecnico laureato per l'ingegneria, utilizzabile solo dagli iscritti nel relativo Ordine professionale;
h) adottare norme transitorie che garantiscono, allo scioglimento degli attuali organismi dirigenti dei Consigli Nazionali e dei Collegi, le maggioranze e la distribuzione delle cariche, assicurando a ciascuno dei settore dell'albo un numero minimo di rappresentanti all'interno degli organi collegiali, nonché l'ambito territoriale degli Ordini locali e le procedure per la prima elezione dei rispettivi organismi direttivi;
i) definire le regole da seguire nel processo di unificazione delle rispettive Casse di previdenza, al fine di assicurare la sostenibilità delle prestazioni da erogare, l'applicazione da parte delle Casse unificande del principio del pro rata per le prestazioni già maturate, l'esenzione da imposte e tasse di tutti gli atti finalizzati all'unificazione;
j) prevedere la proroga degli organi dei Consigli Nazionali e locali dei Collegi, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, almeno fino al 31 dicembre del primo anno successivo a quello di entrata in vigore del decreto delegato, nonché la proroga degli organi deliberativi e amministrativi degli enti previdenziali in carica.

Art. 6.
(Ordini delle professioni sanitarie e infermieristiche).

1. I collegi degli infermieri professionali, degli assistenti sanitari e delle vigilatrici d'infanzia di cui alla legge 29 ottobre 1954, n. 1049 assumono la denominazione di Ordini professionali delle professioni sanitarie infermieristiche.
2. Presso l'Ordine delle professioni sanitarie infermieristiche sono tenuti l'albo della professione sanitaria di infermiere


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e l'albo della professione sanitaria di infermiere pediatrico, ai quali si accede sulla base dei requisiti di formazione e dei titoli già previsti dalla vigente normativa.
3. I Collegi delle ostetriche di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 assumono la denominazione di Ordini professionali della professione sanitaria di Ostetrica.
4. Presso l'Ordine dalla professione sanitaria di Ostetrica è istituito l'albo delle ostetriche cui si accede sulla base dei requisiti di formazione e dei titoli già previsti dalla vigente normativa.
5. I collegi dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica di cui alla legge 4 agosto 1965, n. 1103 assumono la denominazione di Ordini professionali della professione sanitaria di Tecnico Sanitario di Radiologia Medica.
6. Presso l'Ordine della professione sanitaria di Tecnico Sanitario di Radiologia Medica è istituito l'albo dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica cui si accede sulla base dei requisiti di formazione e dei titoli già previsti dalla vigente normativa.
7. Le spese per l'assunzione delle nuove denominazioni ed ogni altra relativa al funzionamento degli ordini e alla tenuta degli albi sono a totale carico degli iscritti.

Capo III
PRINCIPI COMUNI ORGANIZZATIVI PER GLI ORDINAMENTI DI CATEGORIA

Art. 7.
(Albo professionale).

1. Il professionista si iscrive all'albo del luogo ove ha domicilio professionale.
2. Gli ordinamenti di categoria stabiliscono le modalità di formazione e di tenuta dell'albo e i contenuti stabiliti dall'articolo 3.

Art. 8.
(Ordine professionale).

1. Ai sensi del presente titolo, coloro che esercitano una professione per la quale è necessaria l'iscrizione all'albo, ai sensi di quanto previsto all'articolo 15, sono organizzati in Ordine professionale, con compiti di rappresentanza istituzionale, ferme restando le funzioni di rappresentanza proprie dei sindacati relativamente ai rispettivi iscritti che sono distinte da quelle degli ordini.
2. L'Ordine professionale è ente pubblico nazionale non economico, ha autonomia patrimoniale e finanziaria e determina con regolamento la propria organizzazione, nel rispetto delle disposizioni della presente legge ed in particolare dell'autonomia ordinamentale stabilita dall'articolo 3. I regolamenti sono approvati dal Ministro della giustizia, che ha compiti di vigilanza sugli Ordini, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera e).
3. Ferma restando una più specifica articolazione stabilita, ai sensi dell'articolo 3, con l'ordinamento di categoria, l'Ordine si compone nel modo seguente:
a) un Consiglio nazionale, che assume la denominazione di Consiglio nazionale dell'Ordine della rispettiva categoria;
b) Ordini territoriali, che assumono la denominazione di Ordine della rispettiva categoria nel proprio ambito di competenza territoriale, secondo quanto previsto dal relativo ordinamento.

Art. 9.
(Ordine territoriale).

1. L'ordinamento di categoria disciplina l'organizzazione dell'Ordine territoriale, prevedendo i seguenti organi, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 27, comma 2:
a) il consiglio, composto da un numero di consiglieri determinato in rapporto


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al numero degli iscritti all'albo ed eletto dall'assemblea ogni quattro anni; il mandato dei consiglieri può essere rinnovato per non più di due volte consecutive a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il consiglio conferisce le cariche, elegge il proprio presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Ordine territoriale, e può delegare singole funzioni a uno o più consiglieri, ferma restando la responsabilità dell'intero consiglio;
b) l'assemblea, costituita dagli iscritti all'albo; l'assemblea elegge i componenti del consiglio e del collegio dei revisori dei conti; approva il bilancio preventivo e quello consuntivo; esprime il parere sugli altri argomenti sottoposti dal consiglio; esercita ogni altra funzione ad essa attribuita dall'ordinamento di categoria;
c) il collegio dei revisori dei conti, composto, in relazione al numero degli iscritti all'albo, da uno a tre membri nominati fra gli iscritti all'elenco dei revisori dei conti, eletti dall'assemblea ogni tre anni; il mandato dei revisori dei conti può essere rinnovato per non più di tre volte consecutive; il collegio dei revisori dei conti controlla la tenuta dei conti e la gestione del bilancio.

Art. 10.
(Compiti dell'Ordine territoriale).

1. Spettano all'Ordine territoriale, che li esercita tramite il consiglio, i seguenti compiti:
a) garantire l'osservanza dei princìpi della presente legge nel proprio ambito di competenza territoriale, nel rispetto di quanto previsto ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera d);
b) curare la tenuta e l'aggiornamento dell'albo nonché la verifica periodica della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione, dandone comunicazione al Consiglio nazionale;
c) promuovere la formazione e l'aggiornamento permanenti degli iscritti all'albo, attraverso sistemi di valutazione stabiliti dagli ordinamenti di categoria;
d) determinare, nel rispetto del bilancio preventivo, il contributo obbligatorio annuale che deve essere corrisposto da ogni iscritto per il finanziamento dell'Ordine territoriale e percepire il contributo medesimo, mediante riscossione diretta ovvero con procedure esattoriali;
e) vigilare sul corretto esercizio della professione ed esercitare i conseguenti poteri disciplinari sugli iscritti all'albo;
f) formulare pareri in materia di liquidazione dei compensi ai professionisti;
g) esperire, su richiesta, il tentativo di conciliazione tra gli iscritti all'albo e i clienti che, nel caso di controversie relative ai compensi, possono farsi assistere anche da associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte nell'elenco previsto dall'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
h) formulare i pareri richiesti dalle pubbliche amministrazioni territoriali su materie di interesse locale;
i) svolgere ogni altra funzione ad esso attribuita dall'ordinamento di categoria o delegata dal Consiglio nazionale per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 18 e al presente comma.

Art. 11.
(Organizzazione e compiti del Consiglio nazionale).

1. L'ordinamento di categoria disciplina l'organizzazione del Consiglio nazionale prevedendo che:
a) il Consiglio nazionale è composto da un numero di consiglieri determinato in rapporto al numero degli Ordini territoriali,


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tenuto conto della loro organizzazione e del numero degli iscritti all'albo. Il Consiglio nazionale è eletto dai consigli degli Ordini territoriali ogni cinque anni; il mandato dei consiglieri può essere rinnovato per non più di tre volte consecutive a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Consiglio nazionale conferisce le cariche, elegge il proprio presidente, che ha la rappresentanza legale del Consiglio stesso, e può delegare singole funzioni a uno o più consiglieri, ferma restando la responsabilità del Consiglio nazionale;
b) il controllo della tenuta dei conti e della gestione del bilancio è affidato a un collegio dei revisori dei conti, composto da due membri nominati fra gli iscritti all'elenco dei revisori dei conti, nominati dal Ministro della giustizia ogni quattro anni. Il mandato dei revisori dei conti può essere rinnovato per non più di due volte consecutive.

2. Spettano al Consiglio nazionale i seguenti compiti:
a) vigilare sul rispetto dei princìpi della presente legge;
b) svolgere i compiti ad esso assegnati dalla legge in attuazione di obblighi comunitari;
c) giudicare sui ricorsi avverso i provvedimenti adottati dall'Ordine territoriale, anche in funzione di giudice speciale qualora operante prima del 1o gennaio 1948, secondo le norme dei rispettivi ordinamenti e nel rispetto degli articoli 24 e 111 della Costituzione;
d) esercitare funzioni di coordinamento degli Ordini territoriali;
e) designare i rappresentanti della categoria presso commissioni e organi di carattere nazionale e internazionale;
f) formulare pareri richiesti dalle pubbliche amministrazioni;
g) determinare la misura del contributo obbligatorio annuale per lo svolgimento dei compiti di cui alla presente legge che deve essere corrisposto dall'Ordine territoriale, previa esazione dei contributi a carico iscritti agli albi, e percepire il contributo medesimo, mediante riscossione diretta ovvero con procedure esattoriali;
h) determinare gli standard qualitativi propri delle prestazioni professionali;
i) adottare i regolamenti ad esso delegati dall'ordinamento di categoria;
l) accreditare i percorsi formativi anche attraverso convenzioni con Università, enti pubblici e privati;
m) assicurare la compiuta informativa al pubblico sulle modalità di esercizio della professione;
n) svolgere ogni altra funzione attribuita dall'ordinamento di categoria.

Art. 12.
(Disposizioni per il funzionamento).

1. Gli ordinamenti di categoria prevedono i criteri sulla base dei quali l'Ordine territoriale può stabilire indennità per i membri dei diversi organi al fine di assicurare lo svolgimento del mandato senza pregiudizio economico, nonché le modalità di elezione del Consiglio nazionale e del consiglio dell'Ordine territoriale, prevedendo le ipotesi di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza e le modalità dei relativi subentri, nel rispetto delle seguenti finalità:
a) favorire la partecipazione degli iscritti;
b) garantire la trasparenza delle operazioni elettorali;
c) identificare le limitazioni all'elettorato attivo e all'elettorato passivo in presenza di gravi provvedimenti disciplinari divenuti definitivi.


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Capo IV
DISPOSIZIONI COMUNI ALL'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI INTELLETTUALI

Art. 13.
(Esercizio della professione).

1. L'accesso alla professione è libero e il suo esercizio è fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista.
2. L'esame di Stato per l'esercizio professionale di una professione ordinistica non è soggetto a predeterminazione numerica dei posti, salvo eccezioni previste da leggi statali, ed è basato sulla verifica dell'effettività e dell'utilità del tirocinio.
3. La professione di notaio è soggetta a predeterminazione numerica in quanto partecipe dell'amministrazione della giustizia. Per l'accesso al notariato deve essere garantito un concorso annuale con disponibilità di posti non inferiore a 350 unità.

Art. 14.
(Liberi professionisti).

1. La professione è esercitata, sulla base dei requisiti stabiliti dagli ordinamenti di categoria, in forma individuale e in forma associata o societaria ai sensi di quanto previsto dal capo III.
2. Alla professione, in qualunque forma esercitata, non si applica la sezione I del capo I del titolo II del libro V del codice civile.
3. La legge stabilisce le professioni il cui esercizio è compatibile con la prestazione di lavoro subordinato, predisponendo apposite garanzie per assicurare l'autonomia e l'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista nonché l'assenza di conflitti di interesse anche in caso di part-time.

Art. 15.
(Professionisti dipendenti).

1. I professionisti dipendenti esercitano la professione in conformità alle disposizioni della presente legge, fatte salve le incompatibilità previste dagli ordinamenti di categoria e dalla legge.
2. Nel caso in cui l'abilitazione professionale costituisca requisito per l'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato è obbligatoria l'iscrizione all'albo per l'espletamento delle relative mansioni, ai sensi di quanto previsto dagli ordinamenti di categoria.
3. I professionisti dipendenti pubblici, nell'ipotesi di cui al comma 2, sono soggetti alle norme deontologiche, stabilite ai sensi dell'articolo 23, nel rispetto dei princìpi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione.

Art. 16.
(Tirocinio ed esame di Stato).

1. Nell'ordinamento professionale approvato ai sensi dell'articolo 3, sono stabiliti le condizioni e i requisiti del tirocinio professionale per l'ammissione all'esame di Stato, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) il tirocinio è volto all'acquisizione dei fondamenti teorici, pratici e deontologici della professione;
b) la durata del tirocinio non può essere superiore a due anni, salvo casi speciali;
c) il tirocinio è svolto sotto la responsabilità di un professionista iscritto all'albo, con adeguata anzianità di iscrizione, anche se effettuato presso amministrazioni, società e aziende che svolgono attività nel settore di riferimento della professione;
d) il tirocinio può anche essere svolto parzialmente, mediante la partecipazione a corsi di formazione per la preparazione


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agli esami di Stato, in Paesi dell'Unione europea o in altri Paesi esteri, ai sensi della lettera c);
e) deve essere stabilito un equo compenso in favore di chi svolge il tirocinio, tenendo conto dell'effettivo apporto del tirocinante, con riferimento al regime tariffario delle prestazioni rese. La retribuzione economica non può comunque essere inferiore del 20 per cento del trattamento contrattuale più favorevole previsto per gli apprendisti negli studi professionali, anche se erogata con riferimento alle vigenti tariffe professionali.

2. Al tirocinante non si applicano le norme sul contratto di lavoro per i dipendenti di studi professionali.
3. Nell'ordinamento professionale approvato ai sensi dell'articolo 3, si provvede a disciplinare l'esame di Stato sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) l'esame deve garantire la seria valutazione del merito dei candidati e la verifica oggettiva del possesso delle conoscenze e delle attitudini necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale;
b) l'esame deve prevalentemente basarsi su una verifica periodica dell'effettività del tirocinio, soggetta a valutazione anche tramite un sistema di crediti;
c) nelle commissioni giudicatrici non più oltre la metà dei commissari, tra cui il presidente, sono designati dall'Ordine tra gli iscritti allo stesso Ordine territorialmente competente per l'esame.

4 In ogni caso, almeno la metà dei commissari sono designati con sorteggio tra i professionisti iscritti all'albo da almeno dieci anni.

Art. 17.
(Scuole di formazione e corsi di aggiornamento professionale).

1. Gli ordinamenti di categoria possono istituire apposite scuole di alta formazione per i professionisti e i tirocinanti, ovvero possono prevedere i criteri sulla base dei quali l'Ordine territoriale, nel rispetto delle direttive del Consiglio nazionale, può istituire tali scuole, anche mediante convenzioni e con la partecipazione di amministrazioni pubbliche, istituti di formazione, casse di previdenza, sindacati e associazioni di professionisti.
2. Il Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'istruzione e con il Ministro della giustizia, riconosce con decreto i titoli rilasciati dalle scuole ai fini della formazione e della ammissione all'esame di Stato per l'esercizio della professione e vigila sull'esercizio delle funzioni in materia di formazione da parte degli Ordini territoriali.
3. Gli ordinamenti di categoria stabiliscono i criteri per la formazione ai fini del tirocinio e per l'aggiornamento professionale periodico degli iscritti. Sulla base di tali criteri e nel rispetto del principio di libera concorrenza, da parte di Ordini, associazioni e sindacati dei professionisti e casse di previdenza, possono essere promossi e organizzati, mediante adeguate strutture, seminari e corsi di formazione. I seminari e i corsi di formazione per l'aggiornamento professionale periodico degli iscritti sono altresì promossi e organizzati da soggetti privati, previa approvazione dell'Ordine cui sono rivolti.
4. Le università e gli istituti del secondo ciclo di istruzione, di intesa con gli Ordini territoriali, possono istituire corsi per la preparazione all'esame di Stato, e per l'aggiornamento professionale e per l'anticipazione del tirocinio nell'ultimo anno di istruzione.

Art. 18.
(Assicurazione per la responsabilità professionale).

1. Il professionista deve rendere noto al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza assicurativa


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stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale.
2. I codici deontologici prevedono le conseguenze disciplinari della violazione dell'obbligo stabilito dal comma 1 del presente articolo.
3. Gli ordinamenti di categoria e gli statuti delle associazioni di cui al capo III della presente legge stabiliscono i termini di copertura e le caratteristiche essenziali delle polizze assicurative per la responsabilità professionale.
4. Le condizioni generali delle polizze assicurative possono essere negoziate, per i propri iscritti, da Ordini, associazioni ed enti previdenziali privati che, in caso di mancato accordo con le compagnie assicurative, possono rivolgersi all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP).

Art. 19.
(Pubblicità).

1. L'esercizio professionale, in qualunque modo esercitato può essere oggetto di pubblicità informativa, con esclusione di metodi di pubblicità comparativa e negativa.
2. La pubblicità informativa può avere per oggetto le caratteristiche soggettive dell'organizzazione professionale, i contenuti, la qualità, le modalità, e, unitamente a tali elementi, i costi delle prestazioni professionali.
3. Nelle professioni sanitarie e veterinarie le informazioni pubblicitarie si adeguano ai modelli stabiliti dai codici deontologici e dagli ordinamenti di categoria.

Art. 20.
(Regime tariffario).

1. Nel rispetto del principio di libera determinazione del compenso tra le parti di cui all'articolo 2233 del codice civile, le tariffe, previa istruttoria con i soggetti interessati, sono stabilite, per le sole attività riservate rese nell'interesse generale, con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro competente sul settore economico di riferimento della professione, su proposta del rispettivo Consiglio nazionale, sentiti il Consiglio di Stato, le associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte all'elenco previsto dall'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e l'Autorità Garante per il Mercato.
2. Le tariffe prevedono livelli massimi inderogabili e minimi, negoziabili dal cliente in relazione alle modalità, al tempo e ai risultati delle prestazioni. Non sono comunque previsti livelli minimi per le prestazioni professionali rese in favore delle attività di volontariato definite ai sensi della legislazione vigente.
3. Nelle controversie legali gli onorari degli avvocati non possono comunque superare il dieci per cento del valore della causa o dell'affare.
4. Nello svolgimento dei concorsi e delle gare per le attività di progettazione delle opere pubbliche i criteri di selezione devono privilegiare la qualità e le prestazioni professionali non possono essere remunerate con uno sconto inferiore ad un terzo dei minimi tariffari previsti.
5. In caso di controversia sull'applicazione delle tariffe, il consiglio dell'Ordine territoriale competente garantisce al soggetto che contesta la parcella professionale il diritto al contraddittorio e l'assistenza da parte di un rappresentante di una organizzazione sindacale o di tutela dei consumatori di sua fiducia.
6. In sede di revisione delle tariffe deve essere privilegiata la struttura che consente di definire il costo forfettario delle prestazioni.

Art. 21.
(Norme previdenziali).

1. Gli enti previdenziali privati disciplinati dal decreto legislativo 30 giugno


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1994, n. 509, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, esercitano i compiti statutari e le attività previdenziali e assistenziali ai sensi dell'articolo 38 della Costituzione, in posizione di indipendenza e autonomia, normativa e gestionale, senza finanziamenti diretti o indiretti da parte dello Stato. Le loro risorse patrimoniali sono private e devono garantire l'erogazione delle prestazioni di competenza a favore dei beneficiari.
2. Sono assoggettati a contribuzione obbligatoria a favore dell'ente previdenziale di categoria tutti i redditi indicati negli ordinamenti di categoria di riferimento. Sono comunque assoggettati a contribuzione obbligatoria, anche in mancanza di specifica previsione negli ordinamenti di categoria di riferimento, i redditi derivanti dall'attività di amministratore, revisore e sindaco di società e di enti svolta dai soggetti che sono tenuti alla contribuzione nei confronti dell'ente di categoria.
3. Quando è consentito l'esercizio dell'attività professionale in forma associativa o societaria, i redditi prodotti nell'esercizio dell'attività professionale costituiscono redditi di lavoro autonomo e sono assoggettati alla contribuzione obbligatoria in favore dell'ente previdenziale di categoria cui ciascun professionista fa riferimento in forza dell'iscrizione obbligatoria al relativo albo. Tale contributo deve essere versato pro quota ai rispettivi enti previdenziali secondo gli ordinamenti di categoria vigenti.
4. Nel rispetto dell'autonomia privata, gli enti previdenziali conformano le proprie funzioni allo scopo di soddisfare tutte le moderne esigenze di previdenza e assistenza.
5. I soggetti che esercitano la professione riconosciuta in forma associativa possono iscriversi, sulla base del principio contributivo, alle Casse di previdenza delle professioni ordinistiche corrispondenti per materia e contenuti professionali.

Capo V
CODICE DEONTOLOGICO E SANZIONI

Art. 22.
(Codice deontologico).

1. Il codice deontologico per l'esercizio professionale assicura il corretto esercizio della professione nonché il decoro e il prestigio della professione medesima e garantisce i diritti dei cittadini utenti delle prestazioni professionali. Il codice deontologico afferma i principi della responsabilità professionale, della qualità, della sussidiarietà, della leale concorrenza.
2. Il codice deontologico è adottato e periodicamente aggiornato dal Consiglio nazionale, previa consultazione degli Ordini territoriali.
3. Il codice deontologico è pubblicato e reso accessibile ai terzi da parte dell'Ordine professionale.

Art. 23.
(Responsabilità disciplinare).

1. Il professionista deve:
a) rispettare le leggi e il codice deontologico;
b) comportarsi in modo conforme alla dignità e al decoro professionale, alla qualità professionale, al rispetto dell'utente, al principio di leale concorrenza;
c) provvedere all'aggiornamento della propria formazione professionale secondo quanto previsto dall'ordinamento di categoria.

2. Il professionista che non ottempera ai doveri di aggiornamento professionale e che interrompe l'esercizio professionale per un periodo prolungato, secondo i criteri stabiliti dall'ordinamento di categoria, è radiato dall'albo.


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Art. 24.
(Sanzioni disciplinari).

1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 25 comporta l'irrogazione delle sanzioni disciplinari stabilite dall'ordinamento di categoria nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo.
2. Le sanzioni disciplinari sono proporzionali alla gravità della violazione.
3. Le sanzioni disciplinari sono le seguenti:
a) l'avvertimento, che consiste in un richiamo scritto comunicato all'interessato;
b) la censura, che consiste in una dichiarazione di biasimo resa pubblica;
c) la sospensione, che consiste nell'inibizione all'esercizio della professione da un minimo di un mese a un massimo di due anni;
d) la radiazione, che consiste nella cancellazione dall'albo.

4. L'ordinamento di categoria determina le condizioni e le procedure con le quali l'iscritto può essere eccezionalmente sospeso in via cautelare dall'esercizio della professione; in ogni caso la sospensione cautelare non può avere durata superiore a un anno.
5. Il professionista radiato può chiedere di essere reiscritto all'albo, sussistendone i presupposti, non prima di cinque anni dalla data di efficacia del provvedimento di radiazione.
6. Nel caso di società tra professionisti iscritti all'albo, la responsabilità disciplinare del socio concorre con quella della società se la violazione commessa è ricollocabile a direttive impartite dalla società.
7. Nel caso di società interprofessionale, la cancellazione da uno degli albi nei quali la società è iscritta è causa legittima di esclusione dei soci iscritti al medesimo albo.

Art. 25.
(Procedimento disciplinare).

1. Gli ordinamenti di categoria disciplinano, nel rispetto dei princìpi del codice di procedura civile, in quanto compatibili, il procedimento disciplinare, che ha inizio d'ufficio, su segnalazione del cliente, di chiunque vi abbia interesse, nonché, nell'esercizio dei poteri di vigilanza, su richiesta del Ministro della giustizia.
2. Gli ordinamenti di categoria prevedono e disciplinano l'affidamento dell'esercizio delle funzioni disciplinari a uno specifico organo, distinto dal consiglio dell'Ordine territoriale e presieduto da un magistrato.
3. Il procedimento disciplinare è svolto assicurando:
a) la contestazione degli addebiti;
b) il diritto di difesa;
c) la distinzione tra le funzioni istruttorie e quelle giudicanti;
d) la motivazione delle decisioni e pubblicità del provvedimento;
e) la facoltà dell'esponente con esclusione del potere di impugnativa, salvo quanto previsto dal comma 6.

4. L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni dalla data della presunta violazione e il procedimento deve concludersi, a pena di decadenza, entro ventiquattro mesi dalla sua apertura, fatte salve le ipotesi di sospensione e di interruzione del procedimento stesso.
5. Al procedimento disciplinare di cui al presente articolo non si applica la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
6. Avverso i provvedimenti disciplinari emanati dall'Ordine territoriale è ammesso ricorso al Consiglio nazionale, salvo che l'ordinamento non preveda impugnazione davanti ad un'autorità diversa.


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7. Sono fatte salve le disposizioni legislative vigenti che regolano i procedimenti disciplinari delle professioni istituite prima dell'entrata in vigore della Costituzione.

Capo VI
RICONOSCIMENTO DELLE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI NON REGOLAMENTATE

Art. 26.
(Princìpi generali).

1. La legge garantisce la libertà di costituzione di associazioni professionali formate da professionisti, di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza vincolo di esclusiva e nel rispetto della libera concorrenza.
2. Gli statuti e le clausole associative delle associazioni professionali devono garantire la trasparenza delle attività e degli assetti associativi, la dialettica democratica tra gli associati e l'osservanza dei princìpi deontologici, nonché una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo e oggettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione.
3. Le associazioni professionali garantiscono la formazione permanente e adottano un codice deontologico, vigilano sul comportamento degli associati e definiscono le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del medesimo codice.

Art. 27.
(Riconoscimento delle associazioni e requisiti).

1. Al fine del riconoscimento delle associazioni delle professioni attualmente non regolamentate si tiene conto:
a) dell'avvenuta costituzione per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o per scrittura privata registrata presso l'Ufficio del Registro, o da altra idonea documentazione ufficiale, da almeno quattro anni;
b) della adozione di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica, senza scopo di lucro, la precisa identificazione delle attività professionali qui l'associazione di riferisce, i titoli di studio e le esperienze formative necessari, la rappresentatività elettiva delle cariche interne e l'assenza di situazioni di conflitto di interesse o di incompatibilità, la trasparenza degli assetti organizzativi e l'attività dei relativi organi, l'esistenza di una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione;
c) la tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente alla associazione per gli scopi statutari;
d) della chiara individuazione di elementi di deontologia;
e) della previsione dell'obbligo della formazione permanente;
f) della ampia diffusione sul territorio nazionale (almeno dieci regioni);
g) della mancata pronuncia nei confronti dei suoi legali rappresentanti di condanna, passato ingiudicato, in relazione ad attività professionali o riferibili all'associazione medesima.

2. Le associazioni in possesso dei requisiti di cui al periodo precedente sono riconosciute, previo parere del CNEL, con decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro delle politiche comunitarie e del Ministro competente per materia o settore prevalente di attività.
3. Le associazione individuate con decreto ministeriale possono rilasciare agli iscritti un attestato di competenza.

Art. 28.
(Registro delle associazioni professionali).

1. Presso il Ministero della giustizia è istituito il Registro delle associazioni professionali, di seguito denominato «Registro».


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2. Con il decreto di riconoscimento di cui al comma precedente le associazioni possono chiedere l'iscrizione nel Registro.

Art. 29.
(Attestato di competenza).

1. È istituito l'attestato di competenza, in conformità alla direttiva 92/51/CEE con il quale le associazioni professionali di cui al presente titolo attestano il possesso dei prescritti requisiti professionali, l'esercizio abituale della professione, il costante aggiornamento del professionista nonché un comportamento conforme alle norme del corretto svolgimento della professione.
2. Le associazioni professionali definiscono i requisiti che il professionista deve possedere ai fini del rilascio dell'attestato di competenza di cui al comma 1, tra i quali rientrano, in particolare:
a) l'individuazione di livelli di qualificazione professionale, dimostrabili tramite il conseguimento di titoli di studio o di percorsi formativi alternativi;
b) la definizione dell'oggetto dell'attività professionale e dei relativi profili professionali;
c) la determinazione di standard qualitativi da rispettare nell'esercizio dell'attività professionale.

3. L'attestato di competenza, che ha validità triennale, non è requisito vincolante per l'esercizio delle attività professionali di cui al presente titolo ed è rilasciato a tutti i professionisti iscritti alle associazioni professionali che ne fanno richiesta e che dimostrano di essere in possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 4.
4. Il professionista, ai fini del rilascio dell'attestato di competenza, deve altresì essere in possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale.
5. Il mancato rinnovo dell'iscrizione all'associazione professionale che ha rilasciato l'attestato di competenza comporta la perdita della validità dell'attestato stesso.
6. L'iscritto all'associazione professionale ha l'obbligo di informare l'utenza, qualora richiesto, del proprio numero di iscrizione all'associazione e degli estremi dell'iscrizione dell'associazione stessa nel Registro.

Art. 30.
(Limiti all'esercizio della professione).

1. I professionisti iscritti alle associazioni riconosciute non possono esercitare attività professionali riservate dalla legge a specifiche categorie.
2. È comunque vietata l'adozione e l'uso di denominazioni professionali relative a professioni organizzate in ordini e collegi.

Art. 31.
(Vigilanza).

1. Il Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, vigila sull'operato delle associazioni professionali al fine di verificare il rispetto e il mantenimento dei requisiti di cui al presente titolo, e ne dispone la cancellazione dal Registro, con la conseguente revoca dell'autorizzazione a rilasciare gli attestati di competenza nel caso ravvisi irregolarità nell'operato delle predette associazioni, perdita dei requisiti, o prolungata inattività.

Capo VII
SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI TRA PROFESSIONISTI

Art. 32.
(Società tra professionisti. Principi di delega).

1. È consentita la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali, che possono essere ammessi a godere di agevolazioni fiscali, secondo i tipi previsti dal codice civile e dalla legislazione vigente.


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2. La società che ha per oggetto l'esercizio di una professione, denominata «società tra professionisti-STP», fermo restando quanto previsto dal presente articolo, può essere costituita secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile.
3. In ogni caso la società tra professionisti contiene nella denominazione l'indicazione «società tra professionisti- STP», seguita dalla sigla relativa al tipo societario prescelto all'atto della costituzione.
4. La società tra professionisti può essere costituita anche per l'esercizio di più attività professionali.
5. Il Governo è delegato alla disciplina delle società tra professionisti con decreto legislativo da emanare, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, entro sei mesi dalla approvazione della presente legge, sulla base dei seguenti principi e criteri:
a) prevedere che le professioni regolamentate nel sistema ordinistico possano essere esercitate in forma societaria o cooperativa avente ad oggetto esclusivo l'esercizio in comune da parte dei soci e disciplinare tale società come tipo autonomo e distinto dalle società previste dal codice civile; prevedere che dette professioni possano essere esercitate anche mediante strumenti societari o cooperativi temporanei che garantiscano l'esistenza di un centro di imputazione di interessi in relazione a uno scopo determinato e cessino dopo il raggiungimento dello stesso;
b) prevedere che alla società possano partecipare soltanto professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché cittadini degli Stati membri dell'Unione europea purché in possesso del titolo di studio abilitante ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche o con una partecipazione minoritaria, fermo restando il divieto per tali soci di partecipare alle attività riservate e agli organi di amministrazione della società;
c) disciplinare con precisione la ragione sociale della società a tutela dell'affidamento degli utenti e prevedere l'iscrizione della società agli albi professionali;
d) prevedere che l'incarico professionale conferito alla società possa essere eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta, designati dall'utente, e stabilire che, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all'utente; assicurare comunque l'individuazione certa del professionista autore della prestazione;
e) prevedere che la partecipazione ad una società sia incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti;
f) prevedere le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo;
g) prevedere che la società possa rendersi acquirente di beni e diritti strumentali all'esercizio della professione e compiere le attività necessarie a tale scopo;
h) prevedere che i professionisti soci siano tenuti all'osservanza del codice deontologico del proprio ordine;
i) prevedere che anche la società sia soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulti iscritta;
l) prevedere le opportune deroghe nell'applicazione delle norme fallimentari alle società professionali;
m) riconoscere comunque i diversi modelli societari già vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge, in particolare nei settori dell'ingegneria e della sanità.

6. Per le società tra avvocati, a garanzia dell'indipendenza e dell'autonomia professionale, vigono le norme dell'ordinamento comunitario ed è comunque esclusa la presenza di un socio terzo di puro capitale.


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Art. 33.
(Esercizio della professione in forma associata).

1. È consentito l'esercizio in forma associata delle professioni da parte delle persone che, munite dei necessari titoli di studio e di abilitazione professionale, ovvero autorizzate all'esercizio di specifiche attività in forza di particolari disposizioni di legge, si associano per l'esercizio delle professioni o delle altre attività per cui sono abilitate o autorizzate.
2. Nel caso di esercizio in forma associata delle professioni di cui al comma 1, nella denominazione dello studio e nei rapporti con i terzi deve essere obbligatoriamente utilizzata la dizione «associazione tra professionisti» seguita dal nome e cognome, con i relativi titoli o qualifiche professionali, dei singoli associati.
3. L'esercizio associato delle professioni o delle altre attività, ai sensi del comma 2, deve essere notificato agli Ordini professionali e alle associazioni di categoria da cui sono rappresentati i singoli associati.
4. La legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, è abrogata.

Art. 34.
(Associazioni specialistiche degli iscritti agli albi).

1. I professionisti iscritti agli albi, al fine di favorire l'identificazione di specifici profili professionali, possono costituire apposite associazioni dotate dei seguenti requisiti:
a) l'associazione deve essere costituita fra coloro che esercitano la medesima professione e deve avere adeguate diffusione e rappresentanza territoriali;
b) lo statuto dell'associazione deve prevedere come scopo la promozione del profilo professione nonché la formazione e l'aggiornamento professionali dei suoi iscritti;
c) lo statuto dell'associazione deve prevedere una disciplina degli organi associativi su base democratica ed escludere espressamente ogni attività commerciale;
d) l'associazione deve dotarsi di strutture, organizzative e tecnico-scientifiche, idonee al perseguimento delle proprie finalità di innalzamento dei livelli di qualificazione professionale e di aggiornamento professionale.

2. Le associazioni di cui al presente articolo comunicano il possesso dei requisiti previsti dal comma 2 del presente articolo al Ministero della giustizia ai fini del pieno esercizio delle funzioni di vigilanza. Nel caso in cui sia accertata la mancanza dei suddetti requisiti è inibita all'associato la pubblicizzazione della propria appartenenza all'associazione medesima.

Capo VIII
NORME FINALI

Art. 35.
(Politiche economiche per i professionisti).

1. I provvedimenti che introducono agevolazioni o incentivi diretti a favorire la formazione e l'aggiornamento professionali, lo sviluppo dell'occupazione e l'accesso al credito devono tenere in considerazione coloro che esercitano le attività professionali di cui alla presente legge. In particolare devono essere privilegiate le società tra professionisti e interprofessionali costituite da giovani e quelle che costituiscono sedi operative in Cina e nei principali mercati emergenti.
2. Ai professionisti di cui alla presente legge è riconosciuto un credito di imposta, determinato annualmente dalla legge finanziaria, per documentate attività di ricerca di elevato contenuto scientifico, tecnico e disciplinare.


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Art. 36.
(Principio di concertazione).

1. Il Comitato unitario delle professioni, il Coordinamento delle libere associazioni professionali e le principali associazioni rappresentative delle professioni di cui alla presente legge, sono consultati dal Governo in merito alle scelte socio-economiche di carattere generale e nella fase di predisposizione del disegno di legge finanziaria annuale.

Art. 37.
(Effetti e abrogazioni).

1. Nell'esercizio della delega in materia societaria di cui all'articolo 32, e nell'esercizio della potestà regolamentare prevista dall'articolo 3, da esercitare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1998, n. 400 e successive modificazioni, il Governo è autorizzato a indicare le norme abrogate in quanto incompatibili con i principi della presente legge.