V Commissione - Mercoledì 7 novembre 2007


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ALLEGATO 1

Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare. (Nuovo testo unificato C. 1558 e abb.).

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO

Si fa presente quanto segue:
a) il testo unificato A.C. 1558 e abbinati prevede:
per i grandi invalidi di guerra e per servizio la possibilità di ottenere a domanda un accompagnatore del servizio civile o in alternativa un assegno mensile;
in via sperimentale, per gli anni 2007 e 2008, l'importo dell'assegno, pari a 950 euro mensili esenti da imposte per 12 mensilità, in favore degli invalidi ascritti alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-bis) della tabella E allegata al Testo unificato di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978 e successive modificazioni, dei grandi invalidi per servizio previsti dall'articolo 3, comma 2, della legge n. 111 del 1984, nonché dei pensionati di guerra affetti da invalidità comunque specificate nella citata tabella E, che siano insigniti di medaglia d'oro al valore militare. Inoltre, la misura dell'assegno, ridotta del 50 per cento a favore degli invalidi ascritti alle lettere B), numero 1), C), D) ed E), numero 1) della medesima tabella E;
per l'anno 2008, l'attribuzione dell'assegno per 13 mensilità;
l'abrogazione della legge n. 44 del 2006;
la clausola di copertura finanziaria (articolo 2) che valuta gli oneri per euro 1.150.000 per l'anno 2007 e per euro 24.500.000 per l'anno 2008;
b) per quanto concerne la quantificazione degli oneri:
la relazione tecnica dell'A.S. 2768 della passata legislatura, divenuto legge n. 44 del 2006, data la diversità dei benefici previsti dalle singole iniziative, può essere utilizzata esclusivamente, per quanto riguarda i soggetti destinatari, che ammontano a n. 1.571 Grandi Invalidi ascritti alle lettere A e A/bis e a n. 857 Grandi Invalidi ascritti alle lettere B, C, D ed E;
per l'anno 2007, ipotizzando immutato il numero dei soggetti destinatari, l'attribuzione dell'assegno di euro 950 e nella misura ridotta del 50 per cento, per 12 mensilità, comporta in via di prima approssimazione un onere di circa euro 22.794.300. Poiché tale onere è già previsto per euro 21.595.000 dalla legge n. 44 del 2006 di cui si prevede l'abrogazione, ne consegue un onere aggiuntivo di euro 1.199.300;
per l'anno 2008, ipotizzando immutato il numero dei soggetti destinatari, l'attribuzione dell'assegno di euro 950 e nella misura ridotta del 50 per cento, per 13 mensilità, comporta in via di prima approssimazione un onere di circa euro 24.693.825;
gli oneri valutati nella clausola finanziaria, articolo 2 del provvedimento, per euro 1.150.000 per l'anno 2007 e per euro 24.500.000 per l'anno 2008, sono quindi inferiori a quelli sopra quantificati per circa euro 49.300 per l'anno 2007, e per circa euro 194.000 per l'anno 2008.

In tale stato di cose, per quanto di competenza, nel ribadire l'esigenza di acquisire


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una aggiornata specifica relazione tecnica, si fa presente che il parere favorevole al trasferimento del provvedimento alla sede legislativa è subordinato alla riformulazione del testo del provvedimento medesimo tale che gli oneri derivanti siano compresi nella misura di euro 1.150.000 per l'anno 2007 e di euro 24.500.000 per l'anno 2008, indicata nella clausola di copertura finanziaria.
Circa poi la copertura degli oneri recati dal provvedimento, per l'anno 2007 tali oneri trovano capienza nelle risorse del fondo di cui all'articolo 2 della legge n. 288 del 2002, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 535, della legge n. 311 del 2004 fino all'anno 2007 che ammontano a euro 22.746.853. Per l'anno 2008, premesso che le risorse del fondo di cui al citato articolo 2 della legge n. 288 del 2002, ammontano all'originario importo di euro 7.746.853, spesa autorizzata a decorrere dall'anno 2003 dall'articolo 3 di detta legge, è previsto apposito accantonamento, per ciascun anno del triennio 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente - tabella A - del disegno di legge finanziaria 2008, che potrà essere utilizzato, ove si intenda riformulare il testo del provvedimento per la sua applicazione anche negli anni 2009 e 2010, per la copertura dei relativi oneri.
In ogni caso, la predetta modalità di copertura resta subordinata all'approvazione del disegno di legge finanziaria per l'anno 2008 nei suoi attuali termini.


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ALLEGATO 2

DL 159/07: Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale (C. 3194 Governo, approvato dal Senato).

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO

Articolo 2 - Imprese pubbliche.

Si fa riferimento agli investimenti previsti dalla norma per opere sulla rete ferroviaria e stradale, il Servizio Bilancio osserva che l'ipotesi sottostante la quantificazìone, in base alla quale la disposizione esaurirebbe i suoi effetti di spesa nell'esercizio 2007 - peraltro in via di conclusione - anche ai fini dei saldi di cassa e competenza economica della PA, non appare suffragata da idonee motivazioni in relazione al contributo per il piano di investimenti di Anas spa, soggetto appartenente all'aggregato della pubblica amministrazione, tenuto conto che la società potrebbe presumibilmente effettuare spese a valere su tali risorse negli anni successivi al 2007. L'effetto atteso in termini di fabbisogno e indebitamento netto della PA potrebbe invece prodursi nel 2007 del caso dei contributi a RFI, in quanto ente esterno alla PA.
In via generale occorre precisare che i finanziamenti concessi non sono vincolati a singole opere ma riguardano un complesso di interventi che sono già (compresi negli strumenti di programmazione delle attività di RFI e ANAS ovvero, con riferimento al comma 2, attività di manutenzione straordinaria che per gli investimenti ferroviari assumono particolare rilevanza in relazione alla sicurezza delle linee.
In relazione alle considerazioni espresse circa gli effetti dell'autorizzazione di spesa di 215 milioni disposta in favore di ANAS sul fabbisogno e sull'indebitamento netto per l'anno 2007, si rappresenta che l'autorizzazione di spesa sarà utilizzata si fini del finanziamento di nuove opere in termini di competenza; il Ministero delle infrastrutture ha proposto al CIPE, per la riunione prevista il 9 novembre p.v., un elenco di interventi da finanziare, Tali opere, già previste dal contratto di programma ma non ancora finanziate, sono tutte appaltabili nell'anno 2007 e presentano uno stato progettuale idoneo a consentire un immediato avvio dei lavori.
Per quanto riguarda il flusso di cassa destinato ad ANAS, esso potrà essere anche utilizzato per far fronte al fabbisogno finanziario correlato ad opere già in corso di esecuzione e ricomprese nel contratto di programma, come rappresentato dal Ministero delle infrastrutture. Pertanto gli effetti finanziari previsti dalla disposizione possono prodursi nel corrente esercizio.

Articolo 4, comma 2-bis (Prescrizione crediti sanitari).

Gli Uffici bilancio chiedono un chiarimento circa l'ammontare dei debiti per i quali viene disposto un termine di prescrizione di 5 anni, al fine di valutare il beneficio che ne deriverebbe per le regioni interessate. Chiedono inoltre chiarimenti in merito ai meccanismo di cessazione degli interessi, disciplinato dal medesimo comma.
Al riguardo, nel fare preliminarmente presente che la predetta procedura ha lo scopo di consentire una quantificazione esatta della posizione debitoria delle regioni impegnate nei piani di rientro dai deficit sanitari, e solo in via incidentale


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può presentare un beneficio finanziario per le stesse, si fa presente che la quantificazione di tali debiti è in fase di ultimazione da parte delle regioni che hanno attivato la procedura di ricognizione e certificazione degli stessi, come previsto nei piani medesimi. Solo al termine delle complesse procedure di ricognizione sarà possibile valutare eventuali benefici finanziari per le regioni.
In ogni caso, si evidenzia che prudenzialmente a tale comma non è associato alcun effetto di risparmio. Infine, limitatamente ai crediti per i quali non sia pervenuta alcuna comunicazione da parte dei rispettivi titolari, si fa presente che i relativi interessi cessano di decorrere dal termine previsto per la predetta comunicazione.

Articolo 5 - Settore farmaceutico.

Con riferimento alle osservazioni se l'AIFA possa far fronte «ai compiti previsti dal nuovo sistema, che presuppongono elevate capacità tecniche, nell'ambito delle ordinarie responsabilità, sia finanziarie sia umane, già presenti in base alla vigente legislazione», si ritiene di dover affermare che, anche in assenza di incrementi di dotazioni organiche, l'Agenzia risulta in grado di adottare le misure previste dalla nuova normativa, analogamente a quanto già fatto nel corso del 2007, quando si è trattato di dare attenzione all'innovativo meccanismo del «pay back», secondo le indicazioni contenute nella legge 296/2006.
Per quanto riguarda l'osservazione relativa all'articolo 5, comma 5-quinquies, si fa presente che gli effetti che l'introduzione della norma potrà avere sul bilancio dell'AlFA, incrementandone le disponibilità, non possono essere predeterminati, dipendendo dal numero e dal tipo di contratti «attivi» che l'Agenzia riuscirà a stipulare con i privati. Si ritiene di dover sottolineare, in ogni caso, che dall'attuazione della nonna non potranno derivare effetti negativi né per il bilancio AlFA né per altri bilanci pubblici e, infine, che la previsione contenuta nel comma in questione è analoga ad altre norme previste per diversi enti pubblici, anche del settore sanitario.

Articolo 5-bis - incremento di organico dell'AIFA.

Per quanto attiene alla richiesta di chiarimenti in ordine al profilo temporale degli oneri disposti con la disposizione in esame, si evidenzia che la norma entra in vigore dal 1o gennaio 2008 e che la previsione normativa di aumento della dotazione organica da 190 a 250 comporta che l'onere è riferito a 60 unità, il cui rapporto di lavoro, da avviarsi entro i due anni dall'entrata in vigore della norma, si configura a tempo indeterminato.
Con riferimento alla richiesta di chiarimenti circa la quantificazione del fondo, di cui all'articolo 48, comma 18 del decreto-legge n. 269/2003 l'AIFA ha attestato che per l'esercizio 2004, primo anno di istituzione di tale fondo, si è registrato un importo pari a euro 48.593.292,65; per il 2005 l'importo è risultato pari a euro 50.182.056,67 - per il 2006 a euro 49.183.785, 51 e per il 2007 a euro 49.398.908,13.
Tali dati, peraltro riscontrabili con i bilanci degli esercizi relativi ai medesimi anni approvati dal Ministero della Salute e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Una previsione, peraltro prudente, per il triennio 2008/2010, stima una entrata pari a circa 49 ml di euro per anno. Si tenga conto che la proposta in esame - che comporta un onere di euro 2.467.253 - non modifica il sistema di autocertificazione e di conseguente versamento all'Aifa del contributo da parte delle Aziende, ma si concretizza invece, con una integrazione delle modalità di utilizzo del medesimo fondo, finalizzando una parte di esso, a sostenere i costi dell'incremento della dotazione organica.
L'AIFA ha fornito assicurazioni che l'iniziativa in esame non pregiudica il corretto assolvimento delle funzioni e delle


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attività per quanto riguarda l'attuale sistema di utilizzo del fondo e che, attesa l'entità dell'onere della iniziativa in esame rispetto alla capienza dello stesso fondo, viene garantito l'espletamento delle funzioni istituzionali.
Si condivide, infine, quanto rappresentato circa l'opportunità di precisare che la copertura finanziaria prevista dall'articolo 47 dell'A.C. in esame non si riferisce alla presente proposta normativa.

Articolo 6 - Destinazione della quota del canone di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria.

Il Servizio osserva che l'introduzione di vincoli di destinazione del canone può riflettersi sugli equilibri finanziari del gestore dell'infrastruttura e determinare, in tal senso, i presupposti per eventuali futuri oneri finanziari.
Al riguardo, si ritiene che la disposizione, ancorché modificata dal Senato, non determini i paventati effetti negativi per il gestore dell'infrastruttura, considerato che la determinazione della quota del canone di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria da destinare alla copertura dei costi d'investimento dell'infrastruttura ferroviaria nazionale dovrà avvenire nell'ambito di una rideterminazione del canone medesimo.
In ogni caso, si rileva che la disposizione non può determinare oneri aggiuntivi a carico di soggetti pubblici posto che, già ora, il gestore dell'infrastruttura finalizza quota del canone per esigenze di carattere infrastrutturale.
Si rileva, altresì, che il previsto impiego di una parte della quota prevista dalla norma per coprire, nei prossimi anni, parte dei costi d'investimento delle tratte ferroviarie del sistema Alta Velocità/Alta Capacità, consente di accedere con maggiore incidenza a risorse assegnate dalla Commissione Europea per la implementazione delle sezioni ferroviarie della rete TEN-T, introducendo una duplice forma di cofinanziamento a favore di un iniziativa che quindi potrà essere realizzata non solo con risorse di matrice nazionale ma anche con fondi europei. In questo modo l'Italia potrà conseguire un obiettivo individuato a livello comunitario attraverso un forte intervento finanziario anche della comunità europea.
In definitiva, la suddetta disposizione ha lo scopo di introdurre una forma di cofinanziamento per la realizzazione di investimenti ferroviari integrativa ai fondi nazionali provenienti dal bilancio dello Stato e ai fondi europei, come richiesto dall'Unione Europea per l'erogazione dei finanziamenti comunitari.

Articolo 7 - Trasporto metropolitano nelle grandi città - Comune di Roma.

Il Servizio chiede assicurazione che le somme destinate al comune di Roma - che risultano escluse dal patto di stabilità interno dal solo lato della spesa per effetto della normativa vigente - devono invece intendersi escluse dal patto anche con riferimento al lato dell'entrata, dovendosi in tal senso interpretare la normativa vigente in materia, alla luce della riforma della struttura complessiva del patto di stabilità interno intervenuta con la legge finanziaria per il 2007.
Al riguardo, si dà piena assicurazione che le somme destinate al Comune di Roma sono considerate sia con riferimento all'entrata che con riferimento alla spesa e, ciò, in quanto il Comune di Roma ha formalmente certificato di aver proceduto per l'anno 2007 in tali termini.

Articolo 8 - Interventi nel settore trasporti Sicilia e Calabria.

Commi da 1 a 5.

Si conferma che gli oneri sono circoscritti alla spesa indicata, in quanto trattasi di interventi che dovranno essere realizzati e completati con le risorse autorizzate. Per quanto riguarda gli interventi previsti dal comma da 1 a 4, si fa presente che gli interventi previsti presuppongono


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per il 2007 spese per investimenti mentre per gli anni successivi sono previsti oneri di funzionamento la cui copertura è assicurata dall'articolo 34, comma 8, del DLF 2008.
In ordine al comma 5, si rassicura inoltre che la realizzazione degli interventi mediante ricorso alle procedure d'urgenza non comporterà l'incremento dei prezzi per la realizzazione delle opere.

Comma 7.

Si conferma l'invarianza di spesa considerato che l'intervento trova collocazione nell'ambito dell'attività già avviata dal Ministero dei trasporti per migliorare la sicurezza della navigazione nello stretto di Messina, attraverso un nuovo modello organizzativo della navigazione nell'area predetta, che può contare sulla partecipazione di altri soggetti pubblici e privati. Tale operazione non comporta maggiori oneri a carico dello Stato poiché sarà realizzata attraverso una riorganizzazione più razionale, funzionale ed efficace delle attuali risorse umane e finanziarie disponibili presso le Capitanerie di porto ed in particolare presso le Autorità marittime di Messina e Reggio Calabria.

Comma 8.

Si conferma la disponibilità delle risorse sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 9 gennaio 2006, n. 13, come sostituito dall'articolo 1, comma 1046, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che non compromette gli interventi agevolativi poiché nell'esercizio finanziario 2007 non è stata presentata alcuna istanza per la concessione del contributo previsto dalla citata norma.

Comma 9.

Per quanto concerne la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2007, si conferma la disponibilità delle relative risorse, relative al fermo biologico della pesca, usata dal decreto-legge a copertura di opere connesse alla viabilità Calabro-siciliana.

Articolo 9 - Contratto di servizio pubblico con Trenitalia Spa.

Al riguardo, si premette che l'articolo 1, comma 971, della legge finanziaria 2007 ha previsto lo stanziamento di euro 400 milioni per il contratto di servizio di Trenitalia S.p.A; tali somme sono state imputate al cap. 1541 (u.p.b. 3.1.2.8) iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze «Somme da corrispondere all'impresa Ferrovie dello Stato S.p.A o a società dalla stessa controllate in relazione agli obblighi di esercizio dell'infrastruttura nonché all'obbligo di servizio pubblico via mare tra terminali ferroviari».
La norma stabilisce che non possa essere previsto ulteriore conguaglio e, pertanto, non potranno essere avanzate richieste aggiuntive da parte della predetta Società. In ogni caso, il capitolo presenta le necessarie disponibilità da destinare allo scopo.
In ordine al successivo comma 2, si rappresenta che la corresponsione diretta a Trenitalia, dell'importo di 311 M.Euro viene individuata quale modalità di erogazione di risorse, previste dall'articolo 1, comma 973, della L.F. 2007, nelle more della rideterminazione dei criteri di ripartizione di cui all'articolo 20 comma 7, del decreto legislativo 422/97.
L'importo è riferito ad obblighi di servizio svolto dalla medesima Trenitalia per i contratti stipulati con le Regioni. Pertanto, non potranno essere avanzate dalla società alle Regioni medesime, ulteriori richieste per lo stesso titolo, atteso che tale importo comprende l'adeguamento dei corrispettivi al 2007 nonché il recupero del tasso d'inflazione relativo agli anni pregressi.


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Articolo 10 - Editoria.

In riferimento ai chiarimenti richiesti, volti ad esplicitare i parametri sottostanti le quantificazioni dei risparmi attribuiti dalla relazione tecnica, si rappresenta quanto segue.
I commi 1 e 5 sono stati modificati a seguito dell'approvazione di un emendamento da parte del Senato (10.700), che ha ridotto dal 7 al 2 per cento il taglio dei contributi di cui al comma 1 e aumentato dal 7 al 12 per cento il taglio delle agevolazioni postali per le imprese editoriali beneficiarie di agevolazioni annue superiori a 1 milione di euro.
Sulla base dei dati contenuti nella relazione tecnica al testo originario del decreto-legge e delle ulteriori informazioni fornite dal Dipartimento per l'editoria, gli effetti delle modifiche apportate dall'emendamento risultano i seguenti:

Comma 1.

Risparmio (non contabilizzato quantificato nella relazione tecnica al testo predisposto dal Governo, euro 13,5 milioni (imprese editrici) + 1 milione (imprese radiofoniche organi di partito) = 14,5 milioni.
Risparmio derivante dall'emendamento (riduzione dal 7 per cento al 2 per cento del contributo): euro 3,86 milioni + 0,285 milioni = 4,145 milioni.
Minore risparmio comma 1 derivante dall'emendamento: euro 10,335 milioni (14,5 - 4,145).

Comma 5.

Risparmio (non contabilizzato) quantificato nella relazione tecnica al testo predisposto dal Governo: euro 21,5 milioni;
Risparmio derivante dall'emendamento (riduzione del 7 per cento delle agevolazioni fino a 1 milione di euro e del 12 per cento oltre 1 milione di euro): euro 29,015 milioni, calcolato in base ai seguenti dati trasmessi dal Dipartimento per l'editoria in data 15 ottobre 2007.

Rimborso complessivo 2006 alle imprese oltre 1 milione: 149.402.087,29 riduzione del 12 per cento. 17.928.250,47.
Rimborso complessivo 2006 alle imprese fino a 1 milione: 158.386.475,42 riduzione del 7 per cento: 11.087.053,28
Rimborso totale 2006: 307.788.562,71 Riduzione totale 29.015.303,75.

Maggiore risparmio comma 5 derivante dall'emendamento: euro 7,515 milioni (29,015 - 21,5).
Appare ragionevole che la differenza di 2,82 milioni di euro rispetto al minor risparmio riconducibile al nuovo testo del comma 1 possa essere colmata considerando l'effetto disincentivante sulle spedizioni, dato dalla nuova percentuale di riduzione dell'agevolazione portata al 12 per cento, stimando in una percentuale del 3 per cento il minore ricorso all'agevolazione (4,4 milioni di euro, che vanno nettizzati del minor risparmio, pari a circa 540 mila euro, derivante dalla diminuzione della base di calcolo cui applicare la percentuale del 12 per cento), quindi con una sostanziale invarianza dei risparmi attesi.

Comma 7.

Quanto al comma 7 dell'articolo 10, la relazione tecnica al disegno di legge in questione ha quantificato in circa 10 milioni l'effetto in termini di contenimento della spesa.
Ad ulteriore chiarimento, si fa presente che si è trattato di una stima prudenziale degli effetti finanziari (cioè arrotondata per difetto) corrispondente al minore ricorso alle spedizioni postali agevolate di prodotti editoriali.
La stessa società Poste Italiane ha stimato la non applicazione di tariffe postali agevolate per 46 milioni di giornali spediti all'anno, in parte calcolata su richieste pervenute a Poste Italiane da parte di grandi aziende, non ancora accolte (e non accoglibili alla luce del comma 7 in questione), in parte sulle spedizioni effettuale con tariffe agevolate da grandi aziende commerciali che promuovono,


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attraverso la spedizione di giornali, la vendita dei prodotti posti in commercio.
Poiché in tali casi la tariffa postale agevolata da rimborsare successivamente a Poste Italiane è pari a 0,24 euro per ogni singola spedizione, la quantificazione del minore onere a carico del bilancio dello Stato (in termini di mancate nuove spese) è pari a euro 11.040.000.

Articolo 11 - Contributi ai Comuni per l'estinzione anticipata di prestiti.

Il Servizio chiede di chiarire per quale ragione alla norma non sono ascritti effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto e se le somme stanziate dalla norma potrebbero comunque trovare utilizzo a copertura degli indennizzi conseguenti all'estinzione anticipata dei mutui, anche qualora tale estinzione avvenga a valere su risorse diverse dall'avanzo di amministrazione.
Al riguardo, si fa presente che la norma non determina effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, in quanto i tendenziali di spesa già scontano anche l'integrale utilizzo da parte degli enti interessati delle somme eccedentarie del fondo ordinario utilizzate a copertura della norma stessa.
Inoltre, si segnala che il riconoscimento del contributo ivi previsto è vincolato all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e non ad altre forme di finanziamento delle estinzioni anticipate.

Articolo 13 - (Sostegno a progetti di ricerca e Agenzia della formazione).

Vengono chiesti chiarimenti in ordine alla possibilità che il previsto differimento del termine per la soppressione della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione possa compromettere il conseguimento dei risparmi di spesa derivanti da tale operazione, indicati dal comma 586 dell'articolo 1 della legge n. 296/2006 in 3 milioni di euro per il 2007 e in 6 milioni di euro per gli anni 2008 e seguenti, nonché di quelli attesi dal complessivo miglioramento dell'attività formativa e di sostegno all'innovazione.
In via preliminare, occorre tenere presente che l'articolo 1, commi 580 e seguenti, della citata legge n. 296/2006 ha previsto un intervento di razionalizzazione nel sistema della formazione dei dipendenti pubblici mediante la sostituzione dell'Agenzia per la formazione al complesso delle strutture attualmente dedicate alle attività formative. Lo scopo di tale processo di riorganizzazione, da attuare con gli appositi regolamenti di cui al comma 585, è quello di conseguire una riduzione dei costi di funzionamento attualmente sostenuti dalle molteplici istituzioni preposte alla formazione del personale pubblico.
In merito alle perplessità della Commissione si fa presente che il comma 586 ha espressamente previsto che i citati risparmi derivino «dall'attuazione dei regolamenti di cui al comma 585»; pertanto, gli stessi sono stati posti in stretta correlazione con la definizione dell'ordinamento interno dell'Agenzia e potranno essere conseguiti solo a seguito dell'adozione delle specifiche misure di riordino delle strutture esistenti e di trasferimento alla medesima Agenzia delle risorse attualmente destinate alla formazione. In tale ottica pare aver agito il legislatore nel momento in cui, anche per evitare disfunzioni nell'attività formativa, ha correlato la soppressione della Scuola superiore della pubblica amministrazione, originariamente fissato dal comma 580 al 31 marzo 2007, all'entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione dell'Agenzia.
Conseguentemente, trattandosi di misure di razionalizzazione i risparmi citati sono stati stimati a consuntivo e il loro mancato conseguimento nel 2007 non determina un peggioramento dei saldi di finanza pubblica.


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Articolo 14-bis - (Disposizioni in materia di debiti contributivi di enti del settore dello spettacolo).

Gli Uffici bilancio chiedono chiarimenti circa il meccanismo di accantonamento previsto dalla disposizione.
Al riguardo, si fa presente che i contributi dovuti agli enti ed organismi dello spettacolo vengono accantonati in relazione a posizioni irregolari degli enti stessi nei riguardi dell'ENPALS, per la parte necessaria a garantire i crediti di quest'ultimo ente per contributi previdenziali omessi, e la quota accantonata viene detratta dal contributo totale ed utilizzata, sé del caso, per la sistemazione delle posizioni presso lo stesso Ente previdenziale, sicché a carico del bilancio dello Stato non si verificano oneri aggiuntivi. Si fa inoltre presente che nel caso di debiti contributivi iscritti a ruolo (ed è il caso degli enti in disamina) l'accesso a 60 mesi di rateizzazione può essere già accordato con provvedimento motivato degli Istituti previdenziali: la disposizione in parola quindi, introducendo una ulteriore possibile garanzia per l'ente previdenziale, non fa altro che rafforzare la certezza del realizzo delle partite creditorie dell'ENPALS.

Articolo 15 - Rinnovi contrattuali 2006-2007.

I Servizi bilancio dello Stato e Commissioni della Camera hanno chiesto chiarimenti sull'articolo 15 dell'A.C. 3194 concernente l'autorizzazione di spesa di 1.000 milioni di euro destinata a copertura dei rinnovi contrattuali del biennio 2006-2007.
Prima di passare all'esame delle richieste, si conferma la rettifica alla tavola inserita nella relazione tecnica, apportata per correggere un errore materiale in occasione della risposta alla nota di lettura del servizio bilancio del Senato A.S. 1819. ha nuova tavola consente una lettura coordinata dell'articolo 15 con le contestuali disposizioni inserite nel disegno di legge finanziaria per l'anno 2008 (articolo 95, commi da 1 a 10).
Comma 2 (settore statale contrattualizzato) 550;
Comma 3 (settore statale non contrattualizzato) 400;
Comma 4 (settore pubblico non statale) 50;
Totale 1.000.

In merito alle specifiche richieste di chiarimento avanzate dai Servizi bilancio dello Stato e Commissioni si fa presente quanto segue:
a) viene richiesto un chiarimento circa l'adeguatezza delle somme disponibili per la retrodatazione degli incrementi contrattuali a fronte di un eventuale rinnovo del contratto del comparto Scuola, tenuto conto che la configurazione dell'onere come limite di spesa potrebbe rivelarsi non compatibile con la natura degli interventi previsti.
La disposizione risulta immediatamente applicabile ai seguenti comparti:
Ministeri;
Enti pubblici non economici;
Corpi di polizia e forze armate.

Complessivamente sono interessate circa 700.000 unità di personale per le quali si prevede un costo complessivo di circa 596 milioni di euro.
I restanti 404 milioni di euro costituiscono il limite massimo di spesa entro il quale potrà essere data applicazione alla disposizione che consente l'anticipazione dei benefici contrattuali per il personale di altri comparti.
In particolare, con riferimento al comparto della Scuola, si precisa che, in caso di sottoscrizione dell'ipotesi di accordo entro il 1o dicembre del 2007, l'importo residuo sarebbe destinato a coprire la quota parte dei benefici imputabile al costo degli importi netti dovuti.
b) viene richiesto di indicare gli elementi utilizzati per la determinazione degli effetti sui saldi ed in particolare la platea considerata e le retribuzioni medie.


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L'autorizzazione di spesa di 1.000 milioni di euro corrisponde a quota parte (circa il 27 per cento) del costo dell'intera retrodatazione pari a 3.711 milioni di euro. Tale ultimo costo corrisponde ad un valore medio di arretrato complessivo pro-capite mensile pari a circa 60 euro per dipendente. Gli importi da riconoscere in base all'articolo 15 del decreto-legge, essendo riferiti alla sola componente stipendiale, costituiscono una quota parte dell'arretrato complessivo ed ammontano per il personale dei comparti interessati alla retrodatazione, a circa 40-50 euro lordi medi mensili pro-capite.
c) viene richiesta, ai fini della valutazione degli effetti sui saldi, d'aliquota media stimata e da misura degli oneri riflessi.

Circa le aliquote fiscali e previdenziali utilizzate, si forniscono i seguenti elementi conoscitivi:

Aliquote adottate per la determinazione dei contributi previdenziali:
29,88 per cento a carico dell'Amministrazione;
11,1 per cento a carico dei dipendenti.

Aliquote adottate per il prelievo fiscale previsto (valori medi):
8,5 per cento IRAP (a carico dell'Amministrazione);
20 per cento sulla base imponibile IRPEF (*) (a carico dei dipendenti).
(*) la base imponibile è determinata sottraendo dall' incremento retributivo lordo l'imporlo per ritenute previdenziali a carico del dipendente.

Articolo 17 - Riassegnazione di somme a titolo di danno ambientale.

L'articolo 1, comma 46, della legge finanziaria 23.12.2005 ha posto, a decorrere dall'anno 2006, limiti alle riassegnazioni di entrate per tutte le Amministrazioni.
La citata norma ha determinato, per quanto di competenza, il blocco delle riassegnazioni derivanti dalle somme versate dalle società sottoscrittrici delle transazioni stipulate per i siti di bonifica di Venezia Porto-Marghera, Laghi di Mantova e Polo Chimico e Padova.
Tali risorse sono destinate, così come previsto nei relativi atti transattivi, alla realizzazione degli interventi di bonifica nei siti medesimi.
Pertanto il citato blocco esponeva le Amministrazioni coinvolte ad un grave contenzioso ed al rischio di rivalse ed azioni penali.
La parziale soluzione a tale problematica è stata data con l'articolo 1, comma 867 ed 868 della Legge finanziaria n. 296/06.
A) Con il comma 867, concernente la riassegnazione al MATTM di euro 209.000.000,00 è stato possibile recuperare le somme già versate dalle società e non riassegnate al 31 dicembre 2006.
Il previsto Decreto Interministeriale, già registrato dagli Organi di controllo, sta consentendo il trasferimento delle risorse di cui sopra ai soggetti attuatori degli interventi di bonifica.
B) Con il comma 868, si intendevano recuperare, attraverso un apposito Piano di Riassegnazione, tutti i versamenti futuri effettuati dalle medesime società dall'anno 2007 in poi, seppure per effetto di accordi transattivi stipulati negli anni precedenti.
In realtà, per mero errore materiale, nel suindicato comma 868 non è stato indicato l'anno 2001, anno nel quale è stata sottoscritta la transazione Stato-Montedison in relazione alla quale sono previste nel 2007 entrate per un importo complessivo di euro 68.712,505,74 che, pertanto resterebbe fuori dal citato Piano di Riassegnazione nel caso di mancata conversione dell'articolo 17 del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159.
Inoltre la sostituzione delle parole «delle somme versate» con quelle «delle somme da versare» non dà luogo ad una incongruenza del dettato normativo in quanto migliora l'interpretazione del testo


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nel senso che mentre la complessiva somma di euro 209.000.000,00 prevista al precedente comma 867, corrisponde alle somme già versate al 31 dicembre 2006 e non riassegnate, le somme previste dal comma 868 così come emendato dal citato decreto-legge n. 159/2007, corrispondono a tutti i versamenti da effettuarsi successivamente al 1o gennaio 2007 da parte delle Società per effetto degli atti transattivi stipulati negli anni 2001-2005-2006.

Articolo 19 - Misure in materia di pagamenti della P.A.

In riferimento alla nota di verifica di cui all'oggetto, si formulano, in relazione all'articolo 19, le seguenti considerazioni.
Il Servizio Bilancio dello Stato, nel ricordare che l'articolo 19 in questione ha differito l'applicazione dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 - concernente i pagamenti superiori a 10.000 euro da parte delle pubbliche amministrazioni - prende atto che la relazione tecnica non considera la norma in esame e, quindi, espone l'opportunità di un chiarimento in merito a due specifici profili critici: la possibile insorgenza di conseguenze finanziarie negative, anche in termini di interessi di mora, connesse ad eventuali controversie tra pubbliche amministrazioni e creditori nel caso in cui non siano stati rispettati i termini di pagamento a cagione dell'articolo 48-bis; l'eventualità di oneri per le pubbliche amministrazioni scaturenti dall'obbligo di accertamento della regolarità fiscale del creditore.
Quanto al primo profilo, è da notare che le paventate conseguenze finanziarie negative - oltre ad essere del tutto eventuali ed incerte, trattandosi di potenziali controversie peraltro collegate all'operatività della disposizione legislativa recata dall'articolo 48-bis - troverebbero comunque, almeno in parte, un bilanciamento nel periodo di maggiore disponibilità finanziaria (o nel minor periodo di indebitamento) per le pubbliche amministrazioni connesso al tardivo pagamento.
Circa il secondo profilo evidenziato, si ritiene che non sussistano effettivi oneri emergenti per le pubbliche amministrazioni dovuti allo svolgimento degli accertamenti fiscali prescritti dal menzionato articolo 48-bis. Si tratta, infatti, di adempimenti rientranti negli ordinari compiti istituzionali, riecheggianti il meccanismo del fermo amministrativo previsto dell'articolo 69 del R.D. n. 2440/1923. Peraltro, è appena il caso di soggiungere che si dà per scontato che l'insorgenza di tali eventuali oneri sia stata già valutata in occasione dell'esame dell'articolo 2 del decreto-legge n. 262/2006, con il quale è stato introdotto il nominato articolo 48-bis.

Articolo 20-bis - Fondo rotativo per infrastrutture strategiche.

La norma, introdotta nel corso dell'esame parlamentare del decreto, inserisce fra le tipologie di investimenti che possono essere finanziate mediante il «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca», istituito, presso la Cassa depositi e prestiti, dalla legge finanziaria per il 2005, le infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale, di cui alla legge n. 443/2001. Al riguardo, il Servizio richiede assicurazione circa la possibilità di accesso al Fondo circoscritta esclusivamente alle imprese private, co-finanziatrici delle opere della legge obiettivo, ai fini di un chiarimento in ordine alla neutralità finanziaria della disposizione.
Si premette, in esito a quanto richiesto, che resta del tutto immutata la dotazione originaria del fondo rotativo come prevista dalle leggi in vigore, e che la norma non può in alcun modo incidere negativamente sul bilancio dello Stato.
Si segnala che fondo rotativo, anche a seguito della sua estensione alle infrastrutture strategiche, continua ad applicarsi esclusivamente alle imprese private, essendo previsto che i requisiti e le condizioni per l'accesso al fondo, oltre che le modalità di utilizzo dello stesso, siano stabilite da un apposito decreto interministeriale


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infrastrutture - economia, e quindi in tale sede potrà essere circoscritta chiaramente la portata normativa della disposizione, anche con riguardo alle tematiche sollevate dalla Commissione Bilancio.

Articolo 21 - Programma straordinario di edilizia residenziale pubblica. Risorse per opere di ricostruzione delle zone del Molise e della provincia di Foggia colpite da eventi sismici.

Con riguardo alla disposizione che introduce un programma straordinario di edilizia residenziale pubblica finalizzato a soddisfare le imminenti esigenze legate al disagio abitativo, ed alle proposte aggiuntive accolte dal Senato riguardo alla ricostruzione dei territori terremotati di Puglia e Molise, il Servizio osserva sostanzialmente che il ristretto margine temporale compreso fra la data di conversione del decreto in esame e la scadenza del 31 dicembre 2007 potrebbe rendere problematica l'effettiva realizzazione, in termini di cassa e di competenza economica, della quota di spesa imputata all'esercizio in corso, in tutti i casi previsti dalla norma.
Al riguardo, si premette che anche il finanziamento del programma in esame è ascrivibile tra le contribuzioni una tantum determinate dal Governo per le ragioni di urgenza alla base del decreto-legge. Di conseguenza, anche in questo caso le contribuzioni fanno fronte ad esigenze di cassa relative ad interventi di immediata applicabilità nell'ambito delle finalità d'urgenza stabilite dalla legge 9/2007, per le quali è già possibile provvedere agli impegni di spesa pur nei ristretti margini temporali consentiti dalla norma. Infatti, le risorse sono finalizzate prioritariamente al recupero e l'adattamento funzionale di alloggi di proprietà degli ex IACP o dei comuni, non occupati, all'acquisto o alla locazione di alloggi, nonché all'eventuale costruzione di alloggi, da destinare prioritariamente a soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 della citata legge n. 9 del 2007 e diretto a soddisfare il fabbisogno alloggiativo individuato dalle regioni e province autonome sulla base di elenchi di interventi prioritari e immediatamente realizzabili, con particolare riferimento a quelli ricompresi nei piani straordinari di cui all'articolo 3 della stessa legge e in relazione alle priorità definite nel tavolo di concertazione generale sulle politiche abitative; le stesse considerazioni valgono per le risorse destinate alle zone terremotate di Puglia e Molise. Peraltro, le concrete misure di attuazione della norma sono già state predisposte dal Ministero delle infrastrutture e condivise con gli Enti locali interessati, in modo da consentire il pieno rispetto dei pur ristretti tempi di esecuzione previsti dal decreto.
Inoltre si rappresenta che l'individuazione degli interventi da finanziare, nonché le modalità di erogazione degli stanziamenti, sono demandate ad un decreto del Ministro delle infrastrutture di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, e quindi in tale sede potrà essere assicurato l'effetto finanziario previsto sull'anno 2007 dalla relazione tecnica.

Articolo 21-bis - Rifinanziamento dei programmi innovativi in ambito urbano «Contratti di quartiere II».

Il Servizio chiede in particolare di conoscere se le previsioni tendenziali già scontino, nonostante il termine del 31 dicembre 2007 previsto dalla legislazione vigente, il differimento agli esercizi 2008 e seguenti dell'utilizzo effettivo delle risorse disponibili poiché, in caso contrario, la norma determinerebbe effetti peggiorativi sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto: il meccanismo di riversamento delle eccedenze previsto dalla disposizione non risulterebbe infatti idoneo ad assicurare, per gli anni successivi al 2007, effetti compensativi ai fini dei saldi di fabbisogno e indebitamento netto.
Si premette, a tale proposito, che sebbene la relazione tecnica abbia stimato le risorse residue oggetto della disposizione in circa 320 milioni di euro, la previsione


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è meramente indicativa e non suscettibile di arrecare oneri a carico del bilancio, poiché lo stesso portato della disposizione prevede l'utilizzo delle sole risorse residue, corno tetto massimo di spesa, evidentemente al netto dei citati effetti peggiorativi sui saldi di fabbisogno e indebitamento.
Si rileva, in ogni caso, che è la stessa norma a prevedere un meccanismo teso ad assicurare la neutralità finanziaria demandando al Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle infrastrutture, l'individuazione delle risorse utilizzabili solo entro i limiti degli effetti positivi stimati per ciascun anno in termini di indebitamento netto; si veda, al riguardo, il comma 3 della disposizione in esame.

Articolo 22 - Rifinanziamento della legge speciale per Venezia e MOSE.

In relazione a tale articolo, il Servizio ritiene necessario acquisire le motivazioni poste alla base dell'ipotesi assunta dalla quantificazione, per la quale la disposizione esaurirebbe i suoi effetti di spesa nell'esercizio 2007 anche ai fini dei saldi di cassa e competenza economica della PA, Infatti la complessità degli interventi oggetto di rifinanziamento potrebbe comportare il protrarsi delle relative procedure di spesa oltre l'esercizio in corso.
Con riferimento all'impatto della norma sui saldi di finanza pubblica unicamente per il solo anno 2007, si segnala che si tratta di contributi una tantum, che fanno fronte ad esigenze relative ad investimenti per opere con progettazione già definita, per le quali quindi è possibile provvedere agli impegni di spesa pur nei ristretti margini temporali consentiti dalla norma.
Nel caso specifico in esame, inoltre, si evidenzia che l'assegnazione per l'anno 2007 è necessaria affinché possano essere riassorbiti gli scostamenti sino ad oggi verificatisi a consuntivo rispetto all'entità ed alle scansioni temporali delle erogazioni ipotizzate dal Piano dei finanziamenti, garantendo il rispetto del Cronoprogramma contrattualizzato ed evitando una situazione di ritardo rispetto agli impegni programmatici e contrattuali già assunti.
Per quanto riguarda la prevista tempistica per la realizzazione della spesa, si premette che l'assegnazione di 170 milioni di euro risponde, tra l'altro parzialmente, al fabbisogno finanziario accertato per l'anno 2007 in relazione allo stato di avanzamento dei lavori e dei finanziamenti disponibili, pari a 550 milioni di euro.
A fronte di tale fabbisogno il CIPE, con delibera n. 70 del 3 agosto 2007, ha disposto un finanziamento di 243,170 milioni di euro ed ha preso atto di un maggior capitale ottenuto da una precedente operazione finanziaria per 50 milioni di euro. L'autorizzazione di spesa di 170 milioni di euro disposta dall'articolo 22 pertanto, è suscettibile, pertanto, di esaurire i suoi effetti, anche in termini di fabbisogno, entro l'anno 2007.

Articolo 23 - Polo ricerca Erzelli ed interventi infrastrutturali nella regione Liguria.

Il contributo statale finalizzato alla realizzazione delle opere di infrastrutturazione del Polo di ricerca e di attività industriali e alta tecnologia di Erzelli (Genova) rientra in un progetto complessivo - oggetto di Accordo di programma tra Regione Liguria e Università di Genova - già finanziato attraverso la mobilitazione di risorse pubbliche e private. Pertanto l'autorizzazione di spesa è suscettibile di esaurire i suoi effetti, anche in termini di fabbisogno, nell'anno 2007.

Articolo 24 - Sostegno straordinario ai Comuni in dissesto.

Il Servizio chiede chiarimenti circa le valutazioni alla base dell'iscrizione di identici effetti finanziari su tutti i saldi di finanza pubblica: tale criterio sembrerebbe infatti suscettibile di determinare


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una sovrastima dell'effetto peggiorativo della disposizione sul saldo dell'indebitamento netto.
Al riguardo, si rappresenta che non si posseggono elementi informativi sulla composizione della massa passiva degli enti dissestati ed, in particolare, delle poste contabili la cui estinzione possa eventualmente essere qualificata come partita finanziaria, per cui nella relazione tecnica sono stati prudenzialmente scontati gli effetti finanziari uguali su tutti i saldi di finanza pubblica.

Articolo 25 - Interventi nella regione Friuli-Venezia Giulia.

Il Servizio ritiene necessario acquisire idonei elementi atti a suffragare l'ipotesi assunta dalla quantificazione, in base alla quale la norma esaurirebbe i suoi effetti di spesa nell'ambito di un solo trimestre, incidendo pertanto sui saldi di cassa e di competenza economica nel solo esercizio 2007.
Al riguardo, si premette che i finanziamenti concessi sono finalizzati a completare definitivamente un intervento infrastrutturale iniziato ma non ancora portato a termine per mancanza di risorse.
Ciò premesso, il finanziamento consente anche in questo caso di far fronte ad un fabbisogno - per il solo anno 2007 - che si inserisce in pianificazioni di spesa pluriennali relative ad opere in corso il cui impatto finanziario complessivo è stato già scontato e per le quali il Governo ha deciso di fornire un finanziamento aggiuntivo proveniente dall'extragettito riscontrato nei saldi di finanza pubblica.
Per quanto concerne il comma 2-bis del suddetto articolo 25, concernente trasferimenti al fondo regionale di protezione civile, si conferma che l'importo come determinato dalla tabella C della legge finanziaria già include le somme relative al fondo regionale di protezione civile e non costituisce uno stanziamento aggiuntivo. Va da se che le eventuali rideterminazioni, nell'ambito della tabella C della legge finanziaria per l'anno 2008, terranno conto necessariamente del predetto importo di 138 milioni di euro.

Articolo 25-bis - Interventi per la crisi idrica ed ambientale nella Regione Abruzzo.

Nel confermare che per le finalità della norma è stata già prevista una specifica copertura e nel condividere la non chiarezza delle parole «a valere sull'ordinanza», le stesse andranno sostituite con «di cui all'ordinanza», inoltre si esclude che si tratti di una dequalificazione della spesa.

Articolo 26 - Disposizioni in materia ambientale.

Per quanto riguarda il comma 1 dell'articolo 26, il prospetto contabile riepilogativo relativo alla disposizione evidenzia che per quanto riguarda i saldi netti da finanziare non ci ulteriori conseguenze finanziarie.
In ordine al successivo comma 4-bis, si rappresenta che la norma reca la disciplina sui certificati verdi, in linea con quanto già previsto dalla legge finanziaria 2007 (comma 382) e quindi senza che vi siano effetti diretti o indiretti sulle tariffe elettriche, non oggetto della presente norma.
Con riferimento al comma 4-sexies, la V Commissione si chiede di chiarire la portata della disposizione, atteso che non risulta indicato l'esercizio cui va imputato l'impiego del contingente non utilizzato nel 2007.
Inoltre, considerato il ridotto margine temporale intercorrente fra la data di entrata in vigore della disposizione e la chiusura dell'esercizio, andrebbe chiarito se dalla disposizione possano eventualmente derivare effetti di slittamento all'esercizio 2008 di minori entrate iscritte nel bilancio di previsione 2007.
Al riguardo, si rappresenta che nel provvedimento è previsto, relativamente all'anno 2007, lo spostamento dell'assegnazione


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del contingente di biodiesel, non utilizzato nello stesso anno, ad aumento del contingente annuo previsto dal programma di 250.000 tonnellate.
Per l'anno in corso è stata già assegnata dall'Agenzia delle Dogane una parte del contingente pari a 180.000 tonnellate.
Sulla base della norma proposta, la restante parte (pari a 70.000 tonnellate) verrà assegnata nel corso dell'anno 2008. Pertanto, considerato che la norma prevede che venga applicata una riduzione dell'aliquota del gasolio (0,423 euro/litro) pari all'80 per cento e che 70.000 tonnellate sono equivalenti a circa 84 milioni di litri, si avrà una perdita di gettito, nell'anno 2008, pari a:
84 milioni di litri * 0,423 * 80 per cento = 28,37 milioni di euro.
L'effetto di cassa, in milioni di euro, è pari a - 28,37 milioni di euro nel 2008.

La disposizione contenuta nel susseguente comma 4-novies, analogamente a quanto già previsto per l'istituzione di altri Parchi nazionali (legge 344/97), prevede che la copertura finanziaria con il contributo straordinario venga assicurata per l'anno 2007 solo per l'istituzione e il primo avviamento degli istituendi Parchi.
Pertanto, si condivide quanto rilevato dalla Commissione secondo cui l'onere conseguente all'istituzione di tre nuovi enti parco si configura come onere permanente, mentre la copertura è limitata al 2007 ed, inoltre, che le spese dei nuovi enti non sono quantificate. Si ritiene opportuno riportare il parere formulato dallo scrivente in merito al relativo emendamento:
«Con il presente emendamento vengono istituiti ben 3 nuovi Parchi Nazionali (Egadi, Eolie ed Iblei). In proposito si segnala che l'iniziativa determina un'ulteriore proliferazione degli enti pubblici, in contrasto con la politica di razionalizzazione e di contenimento dei casti della pubblica amministrazione. Nel caso di specie si tratterebbe dell'istituzione di enti di piccole dimensioni nella medesima area geografica, ciascuno degli enti verrebbe ad essere dotato di un complesso apparato costituito da organi, uffici e personale, rispetto ai quali, peraltro, non è effettuata la necessaria quantificazione dei costi.
Tali costi vengono inoltre previsti per l'iniziale funzionamento con copertura per il solo 2007 ed entro un limite massimo di spesa di 250 mila euro per ciascuno degli istituendi parchi. Un importo irrisorio destinato inevitabilmente ad aumentare incidendo sui costi della politica in modo rilevante (si pensi alle spese per i compensi ai presidenti, ai consiglieri di amministrazione, ai revisori dei conti con relative spese di missione, gettoni di presenza eccetera oltre che alle spese di funzionamento e del personale).
Gli oneri conseguenti - che hanno carattere permanente - sono sostanzialmente scoperti per gli anni successivi al 2007, in quanto la copertura della proposta in esame è prevista a valere del contributo straordinario di cui all'articolo 26, primo comma, soltanto per il 2007.
Per quanto innanzi rappresentato si esprime parere contrario».

Per quanto riguarda infine il contributo straordinario mitigazione effetti climatici, si assicura che le spese previste nella disposizione in esame rivestono natura di conto capitale.

Articolo 27 - Disposizioni in materia di LSU.

Con riferimento all'articolo 27, si evidenzia come la norma sia intesa a consentire la stabilizzazione di lavoratori socialmente utili già utilizzati nelle regioni Calabria e Campania. La disposizione - che prevede la concessione di un contributo statale a tal fine - deve essere letta in combinato disposto con l'articolo 43 del medesimo decreto-legge, laddove si dispone che le assunzioni devono essere compatibili con i vincoli finanziari previsti, a normativa vigente in materia di personale, dall'articolo 1, comma 562 della legge finanziaria per il 2007 per gli enti non sottoposti al patto di stabilità interno.


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Pertanto, entrambe le disposizioni non comportano ulteriori oneri aggiuntivi per la finanza pubblica rispetto al contributo statale ivi previsto: gli enti destinatari di tale contributo dovranno infatti garantire che le assunzioni di lsu siano compatibili con i suddetti vincoli finanziari di contenimento delle spese di personale nel loro complesso.

Articolo 27-bis (Stabilizzazione del personale operante negli enti Parco nazionale del Gran Sasso e monti della Laga e della Maiella).

Al riguardo, nel condividere le osservazioni formulate, si rappresenta che le assunzioni dell'ulteriore personale previsto dalla norma in esame potranno essere effettuate per le somme eccedenti quelle occorrenti per la stabilizzazione dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 940, della legge 296/2006, ma comunque nel limite di spesa di 2 milioni di euro a regime prevista dal citato comma 940.

Articolo 28.

Commi 1-3 - Sportass.

La nota di verifica delle quantificazioni evidenzia che dallo sfasamento temporale tra dismissione degli immobili della soppressa Sportass ed il verificarsi delle spese possono determinarsi riflessi negativi di cassa per INPS e INAIL. In merito si fa presente che l'autorizzazione di spesa per l'anno 2007, pari ad euro 50 milioni, è finalizzata alla copertura degli oneri connessi alla gestione assicurativa quantificati in euro 43 milioni, di cui euro 40 milioni per i sinistri già accaduti ed euro 3 milioni per i sinistri che colpiranno le convenzioni in essere fino alla loro naturale scadenza.
Per le restanti partite debitorie che non trovano immediata copertura nell'ambito della suddetta autorizzazione di spesa, va tenuto conto che la voce più rilevante è costituita dalla quota residua del mutuo concesso dall'Istituto per il Credito Sportivo (una volta detratto l'importo di euro 18 milioni di cui al comma 3). Tali partite potranno essere definite progressivamente, in concomitanza con l'alienazione dei cespiti costituenti il patrimonio immobiliare dell'Ente, nonché con la realizzazione delle partite creditorie iscritte in bilancio.
Per quanto riguarda la risoluzione di diritto dei contratti di consulenza in essere, la stessa non è suscettibile di determinare maggiori oneri a carico degli enti subentranti, considerato, peraltro, che da notizie acquisite nelle vie brevi, il numero dei contratti di consulenza risulta limitato e di scadenza naturale prossima.

Commi da 4-bis a 4-quater.

Con riferimento a quanto richiesto circa l'entità del personale già in servizio presso la soppressa Agenzia nazionale italiana della gioventù, assorbito dall'Agenzia nazionale per i giovani, si fa presente che tale personale è costituito da n. 2 unità di personale già appartenente all'Area funzionale C del CCNL del Comparto Ministeri.

Articolo 30 - Commissariamento fondazione ordine mauriziano.

I dati in possesso dello scrivente confermano che le spese connesse, in genere, alle gestioni commissariali non si discostano significativamente ed in ogni caso non eccedono, quelle connesse alle gestioni ordinarie.
Nel caso in esame, tuttavia, la relazione del Comitato di vigilanza sull'esercizio 2006 ha presso in luce rilevanti oneri di gestione, intendendo con questi sia i compensi per gli organi straordinari, sia quelli connessi all'attività di dismissione del patrimonio, sia alla manutenzione di quest'ultimo.
Per quanto riguarda i compensi agli organi, lo scrivente aveva evidenziato in sede di relazione tecnica, la necessità di contenere gli stessi, ad esempio riducendo il Comitato di vigilanza da cinque a tre


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membri. Altri risparmi, sarebbero in effetti auspicabili, ad esempio riducendo da due ad uno i membri nominati come vice commissario-straordinario.
Come affermato nella relazione tecnica stessa, i compiti affidati agli uffici periferici del Ministero dell'Economia e delle Finanze rientrano nelle attività ordinariamente svolte da quest'ultimo Ministero e pertanto si ribadisce che non si prevedono oneri aggiuntivi, al di fuori di quelli legati ai compensi accessori per il lavoro straordinario necessario, ovvero alla partecipazione ad appositi progetti concernenti lo svolgimento delle attività in esame.
Trattasi, in ogni caso, di risorse quantitativamente definite sulla base di parametri stabiliti dalla contrattazione nazionale, attuata in sede integrativa e non mai suscettibili di essere ulteriormente incrementate.
Quanto alla attività di dismissione del patrimonio, si fa presente che se le connesse operazioni, al 31 dicembre 2006, si sono rilevate particolarmente onerose - come indicato nella menzionata relazione del Comitato di vigilanza sull'esercizio 2006 -, si deve tuttavia sottolineare che trattasi di operazioni che, per la loro stessa natura (perizie tecniche, valutazioni, eccetera) non debbono essere ripetute.
Tenuto conto, infine, dei rilevanti costi di gestione attualmente gravanti sulla Fondazione, per il mantenimento e la valorizzazione del patrimonio storico-artistico indisponibile, che sottraggono un pari ammontare di risorse alla riduzione della massa passiva, si deve tenere conto della possibilità di ridurre detti oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria prendendo in considerazione, in particolare, la compensazione di parte del debito maturato dall'ex Ordine Mauriziano mediante la cessione al Demanio dei beni storico-artistici di cui trattasi.

Articolo 33 - (Disposizioni in favore dei talassemici danneggiati da trasfusioni).

Si chiedono chiarimenti sui dati della platea di soggetti potenzialmente interessati dalla procedura di transazione prevista dalle disposizioni, in ordine alla circostanza che con l'inclusione di altri soggetti, si rischierebbe una più stringente definizione dei criteri di priorità ad esempio aggiungendo il criterio della frequenza di esposizione al rischio di contagio.
Al riguardo, si rappresenta che gli emotrasfusi occasionali potenzialmente interessati ad una transazione si possono stimare da un minimo di 1.500 ad un massimo che supera i 10.000. Comunque, trattandosi di autorizzazione di spesa limitata in 150 milioni di euro per l'anno 2007, una corretta applicazione dei criteri di priorità potrà consentire di individuare i circa 300-400 soggetti totali cui proporre e definire una transazione, ricordando che i soggetti rimasti esclusi conservano la piena facoltà di continuare a perseguire la via giudiziaria.
In ogni caso, si fa presente che la norma dispone che le transazioni sono effettuate nei suddetti limiti dell'autorizzazione di spesa e stabilisce i criteri per la selezione dei soggetti con i quali stipulare prioritariamente le predette transazioni.
Il Servizio Bilancio chiede - inoltre - un chiarimento circa l'effettiva possibilità di acquisire le previste risorse aggiuntive attraverso l'aumento delle accise sui tabacchi. Al riguardo, si rappresenta che i prodotti del tabacco sono già assoggettati ad una elevata tassazione che, per le sigarette, supera il 75 per cento del prezzo di vendita al pubblico.
Un eventuale aumento dell'accisa, a parità di prezzo di vendita al pubblico, indurrebbe immancabilmente i produttori di tabacchi lavorati ad aumentare il prezzo dei propri prodotti, per non subire una riduzione dei ricavi, con la conseguenza, già sperimentata in passato, della contrazione dei consumi legali ed il correlato aumento del fenomeno contrabbandiere.
Da tutto ciò deriverebbe, come effetto esimie, il consistente calo delle entrate erariali e l'allargamento del mercato illegale di beni contraffatti e privi di controllo


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sanitario con evidenti difficoltà nel conseguimento delle maggiori entrate necessarie alla copertura finanziaria in esame.

Articolo 34 - (Estensione dei benefici riconosciuti in favore delle vittime del terrorismo alle vittime del dovere a causa di azioni criminose ed alle vittime della criminalità organizzata).

Si chiede se la clausola di salvaguardia di cui al comma 2 si riferisce all'intero articolo, ovvero se debba essere riferita esclusivamente al comma 1 dell'articolo.
Al riguardo, si fa presente che la clausola di salvaguardia contenuta nell'articolo 34, comma 2, si riferisce all'ittero articolo.
Inoltre, per quanto riguarda la normativa dal comma 2-bis al comma 2-septies, che prevedono la concessione della onorificenza di «vittima del terrorismo» con medaglia in oro nonché le relative modalità operative, ivi compresa la domanda degli interessati, si chiedono chiarimenti circa le conseguenze finanziarie delle disposizioni per le quali non è prevista né una quantificazione degli oneri né una specifica copertura finanziaria.
Al riguardo, si fa presente che gli oneri, peraltro di dimensioni limitate, sono contenuti nelle disponibilità di bilancio del Ministero dell'interno.
In orine ai successivi commi 3 e 3-bis, che introducono talune modifiche alla legge n. 206 del 2004 con decorrenza dalla data della sua entrata in vigore - con riferimento alla modifica contenuta al comma 3, lettera a) - diretta a comprendere tra gli atti di terrorismo «le azioni criminose compiute sul territorio nazionale in via ripetitiva, rivolte a soggetti indeterminati e poste in essere in luoghi pubblici o aperti al pubblico» - si rileva che detta modifica è stata introdotta dal Senato e che è priva di relazione tecnica. La relazione tecnica si riferisce, infatti, alle successive lettere b) e c) del comma 3.
Al riguardo, si fa presente che il competente Ministero dell'interno ha precisato che le fattispecie riconducibili alla disposizione di cui al comma 3, lettera a) non riguardano i fatti ad opera di «Una bomber», in quanto qualificate dalla Procura della Repubblica di Venezia come atti di terrorismo. In via presuntiva la disposizione potrebbe riguardare non più di 2 casi l'anno (un decesso e una invalidità non inferiore al 50 per cento).

Articolo 36 - Programma di interventi connessi alle celebrazioni per il 150o anniversario dell'Unità nazionale.

Relativamente al funzionamento del previsto Comitato dei Garanti, posto che norma non prevede che gli oneri connessi al suo funzionamento siano posti a carico delle risorse autorizzate dal comma 1, trattandosi di un organismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, si fa presente che allo stesso, in analogia a quanto già operato per altre strutture analoghe operanti presso la Presidenza stessa, si provvederà con le risorse disponibili per tali organismi nel relativo Bilancio autonomo.
In base ad informazioni assunte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per quanto riguarda le attività del suddetto organismo ed il relativo programma di interventi, si premette che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2007 è stato istituito l'apposito Comitato dei Ministri denominato «150 anni dell'Unita d'Italia», presieduto dal Vice Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per i Beni e le Attività Culturali e composto dai Ministri dell'Economia e delle Finanze, delle Infrastrutture, degli Affari Regionali e dei Rapporti con il Parlamento e le Riforme Istituzionali.
A tale Comitato sono state affidate, in stretto raccordo con le amministrazioni regionali e locali interessate, le attività di pianificazione ed organizzazione delle iniziative connesse alle celebrazioni che avranno luogo nel territorio nazionale. L'azione del Comitato dei Ministri è volta, quindi, a definire una linea strategica per la realizzazione coerente, trasparente e tempestiva di tutti quegli interventi utili per la comunità e coerenti con il messaggio


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proprio delle celebrazioni per l'unita nazionale, nella più stretta collaborazione, come detto, con gli enti territoriali ed i soggetti privati interessati.
Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 15 maggio 2007, è stata istituita, senza oneri aggiuntivi per le finanze pubbliche, apposita Struttura di Missione i cui compiti, definiti all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, consistono nel supporto al Comitato interministeriale sopra richiamato per lo svolgimento dei suoi fini e per assicurare gli adempimenti necessari per la realizzazione del programma degli eventi e degli interventi connessi alle celebrazioni in questione.
Negli ultimi mesi il Comitato dei Ministri ha elaborato un primo atto di pianificazione degli interventi infrastrutturali, evidenziando la necessità e l'urgenza che questi ultimi siano completati entro la fine del 2010 e individuando, al contempo, alcune opere ritenute prioritarie ed immediatamente cantierabili entro il corrente anno, come di seguito elencate:
1) VENEZIA - Realizzazione del Nuovo Palazzo del Cinema e dei Congressi in Venezia Lido - Rivisitazione della progettazione generale definitiva, progettazione esecutiva ed esecuzione delle opere.
Importo a base d'asta euro 72.468.162,28 per lavori (di cui euro 4.076.330,19 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed euro 2.898.726,49 per oneri di progettazione;
2) FIRENZE - Realizzazione del Nuovo Auditorium di Firenze - Rivisitazione della progettazione generale definitiva, progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori.
Importo a base d'asta euro 80.000.000,00 per lavori (di cui euro 2.400.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed euro 2.500.000,00 per oneri di progettazione;
3) PERUGIA - Ampliamento dell'aeroporto internazionale dell'Umbria Perugia S. Egidio - Rivisitazione della progettazione generale definitiva, progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori.
Importo a base d'asta euro 25.806,009,68 per lavori (di cui euro 1.946.749,32 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed euro 1.007.436,17 per oneri di progettazione;
4) TORINO - Nuovo Parco Dora Spina 3 III lotto funzionale Area Vitali (II Parco Pubblico) - Progettazione esecutiva ed esecuzione delle opere.
Importo a base d'asta euro 11.604.265,89 per lavori (di cui euro 221.295,91 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed euro 318.174,58 per oneri di progettazione;
5) TORINO - Nuovo Parco Dora Spina 3 II lotto funzionale Area Ingest (II Parco Pubblico) - Progettazione esecutiva ed esecuzione delle opere.
Importo a base d'asta euro 5.454.805,24 per lavori (di cui euro 103.595,96 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed euro 171.411,38 per oneri di progettazione;
6) TORINO - Nuovo Parco Dora Spina 3 I lotto funzionale Area Michelin - Progettazione esecutiva ed esecuzione delle opere.
Importo a base d'asta euro 6.404.661,42 per lavori (di cui euro 121.964,23 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed euro 184.485,57 per oneri di progettazione;
7) NOVARA - Restauro, risanamento conservativo, consolidamento strutturale, adeguamento tecnologico ed allestimento museale del complesso edilizio del «Broletto» - Progettazione esecutiva ed esecuzione delle opere.
Importo a base d'asta euro 6.143.844,20 per lavori (di cui euro 328.815,78 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed euro 243,844,20 per oneri di progettazione;


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8) IMPERIA - Realizzazione di interventi diversi per il riuso del deposito merci ex stazioni impianti sportivi punti ristoro parcheggio con fotovoltaico e verde attrezzato nonché realizzazione per il riuso dell'ex stazione per sede Municipio Ospedaletti e parcheggio sottostante e parco - Progettazione definitiva, esecutiva ed esecuzione dei lavori.
Importo a base d'asta euro 10.594.300,00 per lavori (di cui euro 486.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed euro 388.800,00 per oneri di progettazione;
9) REGGIO CALABRIA - Lavori di ristrutturazione e adeguamento funzionale dei Museo Nazionale nel Comune di Reggio Calabria - Rivisitazione della progettazione generale definitiva e progettazione esecutiva.
Importo a base d'asta euro 13.498.865,58 per lavori (di cui 6 258.200,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed euro 481.885,60 per oneri di progettazione;
10) ROMA - Costruzione della Città della Scienza e delle Tecnologie in Roma - Rivisitazione della progettazione generale definitiva, progettazione esecutiva ed esecuzione delle opere.
Importo a base d'asta euro 32.742,400,00 per lavori (di cui euro 742,400,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed euro 1.664.000,00 per oneri di progettazione;
11) ISERNIA - Lavori di realizzazione del Nuovo Auditorium e di delocalizzazione del campo di calcio ed esecuzione dei lavori di 1o stralcio funzionale.
Importo a base d'asta euro 21.320.000,00 per lavori (di cui euro 400.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed euro 920.000,00 per oneri di progettazione.

Al fine di agire in modo efficace per la realizzazione di tali opere, si è provveduto, appunto, ad una intensa attività di raccordo con gli enti territoriali interessati e si è già conseguito, da parte di realtà pubbliche (comuni e regioni) e private, l'impegno di contribuire, attraverso specifici programmi di finanziamento congiunto, alla realizzazione degli interventi infrastrutturali sopra elencati.
Allo scopo di corrispondere, in termini di massima priorità ed urgenza, alla definizione e alla conseguente attuazione del piano degli interventi infrastrutturali di cui si è fatto sopra cenno, l'articolo 36 del decreto legislativo n. 159 del 10 ottobre 2007 (A.S. 1819), ha previsto l'iniziale autorizzazione di spesa di 150 milioni di euro per il corrente esercizio finanziario, si da consentire l'immediata cantierabilità delle opere di notevole valenza e di importanza strategica per l'intero territorio nazionale; detto importo è stato poi successivamente ridotto di euro 10 milioni in ragione dell'emendamento 26.7 (testo 2) approvato dalla Commissione bilancio del Senato e che ha destinato tale cifra al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare come contributo straordinario per il compimento di urgenti interventi di adattamento e mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici.
Considerato che l'onere economico recato dall'articolo 36 sopracitato è parametrato alla quota che lo Stato assicura ai fini del cofinanziamento del complesso degli interventi infrastrutturali, valutabile mediamente in circa il 50 per cento del costo totale delle opere stimato in euro 300 milioni circa, si evidenzia che sono già in corso le occorrenti iniziative per riassicurare l'originale posta economica di euro 150 milioni, significando al riguardo che la rimanente quota del 50 per cento verrà posta a carico delle Amministrazioni territoriali e dei privati.
Sotto il profilo amministrativo, va rilevato che per gli interventi sopra elencati si è già proceduto, previa preinformazione europea, alla pubblicazione, in data 19 ottobre 2007, dei bandi di gara in procedura aperta, secondo il dettato normativo stabilito dal decreto legislativo 163/2006 così come integrato dal decreto legislativo 113/2007.


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Il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è stabilito al 20 dicembre 2007; ciò comporterà l'impegno dei fondi assentiti entro la fine del mese di dicembre 2007, attraverso apposita decretazione di approvazione delle procedure di gara e di impegno giuridico delle risorse economiche messe a disposizione dal decreto-legge n. 159 sopra citato.
Nel periodo in cui la procedura concorsuale sarà aperta (19 ottobre 2007-20 dicembre 2007), il confronto con gli operatori di settore avverrà su un apposito sito internet (www.italiaunita2011.it) il presso il quale saranno riportati i quesiti posti dai soggetti interessati e le risposte che l'Amministrazione fornirà in tempo reale, ciò garantirà la par condicio tra i concorrenti. Nello stesso sito saranno, altresì, disponibili gli elaborati tecnico-amministrativi ed ogni altra utile informazione necessaria ad una corretta formulazione dell'offerta.
Tale procedura è stata resa necessaria dalla circostanza che, sin dall'avviso di preinformazione, si è apprezzata una qualificata e significativa richiesta di partecipazione tra i migliori gruppi imprenditoriali italiani che hanno manifestato grande interesse per l'intera operazione infrastrutturale.
Tale interesse è sicuramente foriero di un'adeguata partecipazione delle eccellenze di settore nel campo della imprenditoria italiana ed in generale europea e conseguentemente di un sicuro successo in termini di raggiungimento qualitativo degli obiettivi prefissati.
Occorre sottolineare, inoltre, che gli undici interventi infrastrutturali sopra elencati, per la cui individuazione e progettazione si è operato in termini di massima condivisione con le singole Amministrazioni locali, sono connotati, singolarmente, da tratti distintivi autonomi e rappresentativi del contesto urbano entro il quale verranno realizzati, tanto da poterli considerare come opere di esclusiva unicità.
Allo stato attuale, dunque, il percorso intrapreso in termini di attività, la capacità di attrazione che lo stanziamento statale ha prodotto in termini di concorso finanziario massiccio da parte degli Enti locali, e gli interessi nazionali che sono sottesi alle celebrazioni unitarie dell'anniversario, impongono una severa e coerente riflessione sullo sviluppo della programmazione per l'indispensabile previsione di ulteriori risorse economiche necessarie a completare il quadro generale degli interventi funzionali all'evento in rassegna, così come già stabilito dal Comitato dei Ministri.
Non può, a tale riguardo, essere sottaciuta la leva che tali investimenti produrranno nel settore occupazionale anche quale volano per l'intera economia nazionale.
L'intervento proposto nel decreto-legge n. 159 del 2007, si configura, infatti, come azione anticipatoria rispetto ad un programma più vasto di opere, di cui è cenno nella nota cui si fa riferimento, che è stato proposto dai Presidenti delle regioni e condiviso dal Comitato dei Ministri e che dovrà trovare adeguata copertura finanziaria complessiva per il triennio 2008-2010. A tale riguardo verrà compiuto un accurato ed analitico esame degli interventi infrastrutturali proposti dalle Amministrazioni locali, in modo da verificare l'effettiva capacità di completamento degli stessi entro la fine del 2010.
Proprio in considerazione dell'imminente definizione del disegno di legge finanziarla 2008 si è, inoltre, stabilito di porre in essere un'azione di costante confronto e raccordo tra la Struttura tecnica di missione istituita presso il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo ed il Ministero delle infrastrutture, posta la necessità di armonizzare la programmazione relativa alle opere connesse alle celebrazioni per il 150o dell'Unità d'Italia con la pianificazione degli interventi previstì nel contesto della cosiddetta «legge-obiettivo».
Per quanto attiene, da ultimo, ai richiesti elementi informativi relativi all'istituzione del Comitato dei garanti, incaricato a norma del comma 3 del citato articolo 36, di svolgere «compiti di verifica e monitoraggio del programma e delle


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iniziative legate alle celebrazioni dell'Unità nazionale, anche attraverso la condivisione della relazione quadrimestrale che il Presidente del Comitato dei Ministri rende al Consiglio dei Ministri alla stregua delle previsioni di cui all'articolo 2, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 aprile 2007 e della relazione annuale da presentarsi entro il 31 dicembre di ogni anno al Parlamento», si rappresenta che agli oneri aggiuntivi derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del Comitato dei Garanti, ai cui componenti non spettano, comunque, compensi o gettoni di presenza, si farà fronte con gli ordinari stanziamenti del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, sicché le dotazioni finanziarie di cui al citato articolo 36 del decreto-legge n. 159 del 2007 non verranno impiegate per sostenere le spese di natura corrente afferenti al funzionamento del Comitato.

Articolo 37 - Investimenti enti previdenziali pubblici.

Per quanto riguarda la tempistica degli interventi, a prescindere da ogni valutazione in ordine alla circostanza che la prossima scadenza del 31 dicembre 2007 sia tale da consentire effettivamente l'attuazione della nonna, si fa presente che dei relativi effetti in termini di peggioramento dei saldi complessivi di finanza pubblica si è già tenuto accuratamente conto nell'ottica del contenimento dei saldi medesimi entro i limiti programmati e consentiti.

Articolo 38 - potenziamento del Registro Generale del Casellario Giudiziale.

Al riguardo, si forniscono i seguenti elementi informativi:
per quanto concerne la realizzazione della Banca dati delle misure cautelare, sono stati previsti interventi relativi all'acquisto di materiale hardware, pari a euro 3.000.000,00 nonché interventi straordinari per lo sviluppo del software pari a euro 2.000.000,00;
per quanto concerne il rafforzamento della struttura informatica del Registro generale del Casellario giudiziale, si specifica che sono stati previsti interventi di potenziamento dell'hardware e del software attraverso la creazione di un sistema distrettuale per un costo complessivo di euro 13.000.000,00 (euro 500.000,00 x 26 distretti), nonché interventi straordinari di sviluppo del software a livello centrale per euro 2.000.000,00;
per quanto riguarda infine i ristretti margini temporali tra la data di entrata in vigore della norma e la scadenza del 31 dicembre 2007, si precisa che, trattandosi di spese in c/capitale, le stesse possono essere conservate, quali residui di stanziamento, alla fine dell'esercizio in corso ed essere trasportate all'esercizio successivo per l'ulteriore impegno formale di spesa in modo da consentirne l'effettiva realizzazione.

Articolo 39, comma 1 - Obbligo di dichiarazione dei dati riguardanti l'ICI.

OSSERVAZIONI

[...] Appare opportuno che il Governo chiarisca se, ed in quale misura, l'abrogazione disposta dalle norme in esame, cui non è ascritto alcun effetto finanziario, seppur limitata dalle modifiche apportate dal Senato, possa in qualche modo compromettere gli originari obiettivi di gettito complessivamente ascritti, a decorrere dal 2008, ai commi da 101 a 105 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2007.

RISPOSTA OSSERVAZIONI.

Il Senato, modificando (1) la disposizione normativa originaria, ha mantenuto


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in vigore il comma 103, che dispone che, in sede di controllo automatico delle dichiarazioni, sia effettuata la verifica del versamento ICI, relativo a ciascun immobile, effettuato nell'anno precedente. Inoltre, ha esteso agli armi successivi al 2007 l'obbligo di indicare, nelle dichiarazioni dei redditi, per ogni immobile, l'importo dell'ICI dovuta per l'anno precedente, obbligo previsto dal comma 104 della legge n. 296 del 2006 per il solo anno 2007, in questo modo estendendo nel futuro l'effetto deterrenza di questo comma.

(1) Emendamento 39.500 del Relatore, approvato in aula al Senato il 25/10/2007.

In questo contesto, l'abolizione dei commi 101 e 102, non comporta variazioni in termini di gettito rispetto a quanto stimato nella relazione tecnica originaria, in quanto l'attività di comunicazione del versamento dell'ICI - informazione acquisita in sede di dichiarazione dei redditi - ai comuni competenti è mantenuta con il comma 103. Inoltre, i commi 104 e 105 della legge n. 296 del 2006, rimanendo in vigore, continuano a garantire il gettito da accertamento nonché l'effetto deterrenza sul contribuente.

Articolo 39, commi da 4-bis a 4-quinquies (Compenso agli intermediari per i servizi telematici).

OSSERVAZIONI.

Si osserva che la relazione tecnica si limita a quantificare il risparmio di spesa annuo a regime. Poiché le norme dovrebbero avere efficacia dalla data dl entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, non essendo diversamente indicato, andrebbe chiarito se le medesime possano esplicare effetti nell'esercizio in corso, in relazione ai modelli di pagamento F24 ed alle deleghe di pagamento del versamento del secondo acconto per il periodo d'imposta 2007.

RISPOSTA OSSERVAZIONI.

In sede di relazione tecnica al provvedimento non è stato inserito l'effetto relativo all'anno 2007 in quanto il risparmio di spesa in questione riguarderebbe un solo mese dell'anno 2007 e solamente il risparmio sulle deleghe F24, con effetti di gettito per il 2007 trascurabili.

Articolo 39, comma 8-ter (Liquidazione delle imposte dovute su emolumenti arretrati).

OSSERVAZIONI.

Appare necessario che il Governo presenti una valutazione degli effetti finanziari delle norme, aggiornata alla luce del testo approvato dal Senato.
Tale testo appare, peraltro, suscettibile di recare effetti onerosi rispetto alla legislazione vigente, in quanto sembrerebbe rendere permanente l'effetto di minore entrata, a suo tempo ascritto alle disposizioni dell'articolo 37, comma 43, del decreto-legge n. 223 del 2006.
Infatti, mentre nel testo vigente di tale comma la limitazione posta all'effettuazione di rimborsi ed iscrizioni a ruolo si applica in riferimento alle indennità di fine rapporto ed alle prestazioni pensionistiche integrative erogate in forma di capitale, corrisposte a decorrere dal 1o gennaio 2003 e fino al 31 dicembre 2005, nel testo approvato non è riproposto tale termine finale. Pertanto, non si dovrebbe procedere a rimborsi ed iscrizioni a ruolo per somme non superiori a cento euro in riferimento anche ai trattamenti erogati successivamente al 31 dicembre 2005.

RISPOSTA OSSERVAZIONI.

In merito alla segnalazione che la relazione tecnica è relativa ad un testo diverso da quello definitivamente approvato, si allega la seguente relazione tecnica:

Arretrati per lavoro dipendente e Indennità di fine rapporto - esclusione dell'iscrizione a ruolo per importi inferiori a 100 euro.
La proposta normativa in esame intende modificare i termini di iscrizione a


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ruolo e di effettuazione di rimborsi per le somme dovute a debito o a credito in relazione all'imposizione sui redditi derivanti da prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti.
In tal senso la norma prevede di non procedere all'iscrizione a ruolo ed alla comunicazione di cui all'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, né all'effettuazione di rimborsi se l'imposta a saldo a credito o a debito è inferiore a 100 euro, per le somme in oggetto relative ai periodi d'imposta a partire dal 1o gennaio 2004.
Nella norma in esame non è presente l'indicazione del termine finale di applicazione («le somme corrisposte fino al 31 dicembre 2005») previsto originariamente nell'articolo 37 in oggetto, per le indennità e le prestazioni pensionistiche di cui agli articoli 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917.
In base ai dati disponibili presso l'Anagrafe Tributaria relativi alle operazioni di riliquidazione effettuate dagli uffici delle entrate sulle somme corrisposte come arretrati per prestazioni di lavoro dipendente, in riferimento all'anno di imposta 2003, risulta un saldo complessivo di ruoli e rimborsi per somme non superiori a 100 euro sostanzialmente irrilevante. Pertanto non si ascrivono effetti di gettito relativamente a tale disposizione.
Per quanto riguarda le indennità e le prestazioni pensionistiche di cui agli articoli 19 e 20 del TUIR, in sede di Relazione Tecnica relativa al comma 43 dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, era stato stimato un effetto di cassa pari a -20 milioni di euro fino al 2009; a partire dall'anno successivo, in conseguenza della limitazione temporale prevista dalla nonna, si determinava invarianza di gettito. In base agli stessi dati ed ipotesi, si stima quindi che l'eliminazione del temine forale di applicazione, previsto dalla norma in esame, determini una variazione di cassa pari a -20 milioni di euro a decorrere dal 2010.
La variazione complessiva di gettito di cassa risulta quindi la seguente:

  2008 2009 2010
Variazione IRPEF0 0 -20

milioni di euro.

Articolo 39-quater (Esonero dalle contribuzioni ENPALS per giovani e pensionati).

Gli Uffici Bilancio chiedono che si dimostri che la nuova formulazione del comma 188 della legge n. 269 del 2006, introdotta dal Senato, non determini maggiori oneri rispetto alla norma originaria.
Al riguardo, si fa presente che, sulla base dei dati amministrativi forniti dall'ENPALS, i soggetti del settore musicale interessati alla disposizione, con redditi inferiori a 5.000 euro, sono circa 47.000, con una perdita di gettito contributivo pari a circa 10 milioni di euro. Ad essi si aggiungono circa 2.800 soggetti con redditi superiori a 5.000 euro, con una esenzione contributiva pari a circa 4,7 milioni di euro, al lordo degli effetti fiscali. Conseguentemente, le minori entrate contributive recate dalla disposizione, sono complessivamente non superiori a quelle stimate dalla relazione tecnica riferita all'originario comma 188 della legge finanziaria 2007.

Articolo 40 comma 1. Gara giochi numerici a totalizzatore.

Circa la tempistica della realizzazione delle entrate, si premette che l'importo di 40 milioni di euro previsto concerne le offerte una tantum degli aggiudicatari. La norma in esame non incide sui tempi di gara. Detta gara è in corso di espletamento e sarà verosimilmente conclusa entro i primi di dicembre 2007. Pertanto la suddetta previsione di 40 milioni di euro appare effettivamente conseguibile nei 2007. Circa gli elementi richiesti sul comparto


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di contrattazione in cui verrà inserito il personale dei Monopoli a seguito della trasformazione, in agenzia fiscale si fa presente che, ai sensi dell'articolo 3 del contratto collettivo quadro per la definizione dei comparti di contrattazione per il quadriennio 2006-2009, il personale dipendente dai Monopoli è già stato collocato nel comparto delle Agenzie fiscali e, pertanto, non sono configurabili maggiori oneri.

Articolo 40, da comma 6-bis a 6-sexies.

Le disposizioni in esame - tra l'altro - abrogano la lettera i) del comma 4 dell'articolo 38 del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito dalla legge n. 248 del 2006, che prevedeva la somma di 300.000 euro quale una tantum a carico degli aggiudicatari del diritto alla raccolto a distanza dei giochi pubblici.
Il Servizio bilancio della Camera dei Deputati prospetta riserve circa detta abrogazione. Sul punto è bene precisare che il nominato Servizio sembra incorrere in un chiaro equivoco.
Infatti, la lettera i) del citato articolo 38, comma 4, allo stato abroganda, aveva conseguenze economiche (preventivate in 260 milioni di euro) rilevanti solo per il 2006, anno di espletamento della gara prevista dal provvedimento stesso.
Ebbene, nell'ambito dei 260 milioni previsti come entrata nella relazione tecnica allegata al decreto-legge n. 223 del 2006, i 12 milioni citati dal Servizio bilancio riguardavano i diritti dei giochi a distanza. Le entrate effettivamente conseguite per effetto della gara esperita nel 2006 sono state pari complessivamente a 430 milioni di euro rispetto ai 260 previsti, ovviamente comprensivi dei 12 milioni in questione.
Dato il carattere una tantum di tali somme, non sono attese entrate a tale titolo negli anni successivi.
Per quanto riguarda l'altro aspetto sollevato dal Servizio bilancio, relativo all'effettivo conseguimento degli incrementi di raccolta ottenibili con gli interventi normativi richiamati, si rappresenta che gli interventi normativi posti in essere da AAMS - a partire dalla legge n. 311 del 2004, fino alla legge n. 296 del 2006 (Finanziaria 2007) - hanno determinato significativi incrementi della raccolta negli anni 2005-2007: crescita del 52 per cento tra il 2005 e il 2006 e dei 20 per cento tra il 2006 e il 2007; in tale contesto si sono avuti ancor più significativi incrementi anche rispetto al gioco a distanza. Si può quindi con fondamento affermare che le misure normative in esame sono idonee, da un lato, a consolidare il trend di crescita sopra riportato e, dall'altro, ad armonizzare la disciplina nazionale di settore con quella comunitaria.

Articolo 42 - Interventi nel settore agricolo.

Relativamente all'onere recato dal comma 1, pari a 25 milioni di euro per l'effettuazione dei controlli affidati ad Agecontrol per l'anno 2007, si conferma che il predetto onere trova copertura sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1090, della legge n. 296 del 2006.
Circa chiarimenti richiesti sull'entità delle risorse disponibili, utilizzate a copertura dell'onere di cui al successivo comma 2-bis dell'articolo in esame, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2007, per incrementare la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale, si segnala che è in corso di costituzione il Fondo per le crisi di mercato di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge n. 296 del 2006, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2007, cui il predetto comma 2-bis fa riferimento ai fini della relativa copertura;
In ogni caso, si conferma che l'assegnazione delle ulteriori risorse per il 2007 ad Agecontrol non costituisce una proiezione dei futuri oneri per lo stato, ma rimane circoscritta al fabbisogno del periodo 2007-2008, mentre si conferma la disponibilità delle somme usate a copertura, derivanti dall'utilizzo del credito d'imposta per le produzioni a denominazione


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protetta, non attivato per la mancata autorizzazione da parte della Commissione europea.

Articolo 42-bis (Fabbricati rurali).

OSSERVAZIONI.

La norma, introdotta dal Senato, non è corredata di relazione tecnica. Al riguardo si osserva che l'introduzione di ulteriori costruzioni strumentali cui riconoscere il carattere di ruralità appare determinare effetti negativi di gettito dovuti all'ampliamento dell'ambito di applicazione della disciplina agevolata prevista dalla vigente normativa in tema di fabbricati rurali.

RISPOSTA OSSERVAZIONI.

L'emendamento è finalizzato ad ampliare i requisiti soggettivi affinché un fabbricato sia da considerarsi rurale.
Tuttavia, in considerazione delle peculiarità dei fabbricati in considerazione e del complesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi, che sottostanno alla definizione di ruralità stessa, si ritiene che la potenziale perdita di gettito attribuibile alla modifica normativa possa essere di trascurabile entità.

Articolo 42-ter - Riduzioni di sanzioni per le navi da pesca.

Si ritiene che la norma possa rendere più rapido il definire del contenzioso in materia di possesso dei documenti di bordo sulle navi da pesca, consentendo anche una più sollecita riscossione delle somme dovute.

Articolo 43 - Assunzione di LSU.

Si rinvia a quanto già rappresentato al riguardo con gli elementi forniti in ordine alle osservazioni formulate sul precedente articolo 27.

Articolo 44 commi 1-4-bis (Misura di sostegno per i contribuenti con basso reddito).

OSSERVAZIONI.

Si osserva che le relazioni tecniche disponibili, riferite, rispettivamente, al testo iniziale ad alcune delle modifiche introdotte, non forniscono il numero dei soggetti beneficiari, dato alla base della quantificazione della dotazione del fondo finalizzato all'erogazione del beneficio. Tale dotazione, infatti, non può considerarsi come un limite massimo di spesa, in quanto le norme, indicando espressamente i requisiti necessari per l'attribuzione delle somme e l'ammontare unitario delle medesime, determinano in capo ai soggetti, in possesso di tali requisiti, il diritto alla percezione delle relative somme nella misura unitaria stabilita.
Il rinvio ad un successivo decreto per l'individuazione delle categorie dei soggetti beneficiari, con riferimento ai titolari di redditi da lavoro e da pensione, non sembra poter prefigurare, in tale sede, l'introduzione di un meccanismo di selezione che consenta di limitare l'erogazione nell'ambito della spesa fissata, atteso anche il fatto che i requisiti normativamente richiesti prescindono dalla natura del reddito percepito.
Andrebbero, inoltre, chiarite le modalità che si intende adottare per l'erogazione del beneficio ed, in particolare, se tali modalità siano in grado di assicurare l'integrale erogazione a tutti gli aventi diritto entro l'esercizio 2007, al fine di escludere la sussistenza di oneri per cassa nell'esercizio successivo.

RISPOSTA OSSERVAZIONI.

In merito alla osservazione circa il numero di soggetti beneficiari, si precisa che tale numero è pari complessivamente a circa 12,6 milioni di soggetti. Tale stima è stata elaborata con l'utilizzo del modello di microsimulazione IRPEF basato sui dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2005. I redditi


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sono stati estrapolati all'anno 2006 (tranne le rendite su base catastale) ed è stata applicata, per ciascun soggetto passivo, la normativa vigente per l'anno d'imposta 2006. Sono stati inoltre utilizzati dati forniti dall'INPS relativamente ai soggetti per i quali il datore di lavoro non è tenuto a presentare il CUD.
Per quanto riguarda le modalità per l'erogazione del beneficio, queste saranno precisate con il decreto di cui al comma 4 dell'articolo in esame. Le linee guida di tale decreto sono basate sulla intenzione di attribuire le somme in oggetto con la maggiore tempestività possibile, utilizzando soprattutto gli strumenti attualmente disponibili (sostituti di imposta, enti previdenziali, eccetera).

Articolo 46 - Autorizzazione alla costruzione di terminali di rigassificazione.

In relazione alla osservazione circa il possibile aggravio dei costi della procedura per gli organismi pubblici coinvolti, si fa presente che dalla norma di semplificazione contenuta nell'articolo 46 non deriva alcun ulteriore costo per le amministrazioni pubbliche, in quanto essa non introduce ulteriori nuovi atti o pareri nel procedimento, ma si limita a riorganizzare e a mettere in parallelo anziché in serie alcune fasi procedimentali comunque dovute in base alle norme di legge vigenti. L'autorizzazione finale viene pertanto ad essere unificata in relazione alle diverse fasi e interventi di altre amministrazioni, con una riduzione dei tempi e quindi dei costi amministrativi.
Inoltre, si ritiene che la disposizione non dia luogo ad aggravi di spesa anche perché la verifica della fattibilità progettuale dell'intervento in area non industriale avviene nell'ambito delle procedure di valutazione di impatto ambientale alle quali queste opere sono soggette, mentre la variante al piano regolatore rientra nelle attività istituzionali degli enti locali qualora si renda necessaria per realizzare l'intervento. Quest'ultimi possono avvalersi delle valutazioni della procedura V.I.A., considerato che la stessa valuta l'opera anche rispetto alle disposizioni d contenute nei Piani regolatori vigenti.
In ogni caso, si rappresenta che i relativi adempimenti rientrano nelle ordinarie attività del personale in servizio presso le amministrazioni coinvolte nel procedimento (MISE, Ministero ambiente e Regioni) e conseguentemente si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziare a legislazione vigente.

Articolo 46-bis - Disposizioni in materia di distribuzione di gas.

In relazione alla osservazione circa i possibili effetti onerosi delle disposizioni di cui al comma 2, volte a incentivare l'aggregazione territoriale, si precisa che esse non sono di tipo economico, ma si riferiscono alla creazione di bacini territoriali da mettere a gara che abbiano una dimensione ottimale, e quindi, se necessario, sovracomunale, in modo da ottenere benefici in termini di efficienza e riduzione dei costi. Conseguentemente anche le società di distribuzione, per poter partecipare a gare su ambito territoriale più vasto, dovranno autonomamente precedere ad operazioni di fusione e aggregazione, in modo da conseguire una maggiore efficienza.
Per quanto concerne la compatibilità della norma con le disposizioni comunitarie, si fa presente che il rinvio del termine di scadenza del periodo transitorio non è tecnicamente una «proroga», ma in realtà un minore accorciamento della durata delle concessioni vigenti. Con l'emanazione del decreto legislativo n. 164 del 2000 all'articolo 15 si è inteso infatti accorciare la scadenza naturale delle concessioni di distribuzione allora vigenti ad un periodo compreso tra il 2005 e il 2012, a seconda di alcune condizioni da verificarsi in tale periodo transitorio. Con la norma in esame la quasi totalità delle stesse concessioni verrà comunque a scadere tra il 2009 e il 2012, e pertanto non vi sono incompatibilità con le disposizioni in materia di distribuzione contenute nella


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direttiva 2003/55/CE. Si fa inoltre notare che l'Italia è finora l'unico Stato membro che ha deciso di mettere a gara, pur con un transitorio, tutte le sue concessioni di distribuzione di gas.
In relazione a possibili effetti negativi sui bilanci degli enti locali che hanno già avviato le gare, si fa presente che la norma non incide su tale fattispecie, e pertanto sul canone già pattuito con il concessionario.
Inoltre, la previsione di un aumento transitorio del canone non è un adeguamento del canone attuale, ma è una forma di compensazione per il rinvio delle procedure di gara (e quindi del vantaggio per l'attuale distributore di continuare ancora per due anni a svolgere il servizio), in attesa della definizione dei nuovi criteri di gara e dei nuovi ambiti territoriali, dando agli enti locali, qualora percepiscano oggi un canone irrisorio, almeno un corrispettivo che possa giungere fino al 10 per cento del vincolo sui ricavi ammesso dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas nelle tariffe di distribuzione.
Si tratta pertanto in ogni caso di nuove entrate per gli enti locali nel biennio, che si è ritenuto possano essere destinate dagli stessi ad interventi per la riduzione di prezzi del gas per le fasce sociali più deboli.

Articolo 46-quater - Recupero di aiuti di Stato e utilizzo fondo vittime del mare.

OSSERVAZIONI.

In ordine al comma 1, non si dispone degli elementi sottostanti la quantificazione, idonei a verificare le stime di maggiori entrate fornite dalla RT. Appare quindi necessario acquisire tali dati. Si osserva in proposito che, alla luce del periodo trascorso dall'erogazione degli aiuti, pari ad almeno 10 anni, potrebbero insorgere difficoltà nel recupero di tali somme nel caso di imprese non più operanti. Andrebbe chiarito se tali elementi siano stati considerati ai fini delle stime delle somme recuperabili.
In merito al comma 2, nel rilevare che l'esercizio cui va imputato l'onere si evince soltanto dalla formulazione della norma di copertura, in merito ai profili di quantificazione si osserva che, pur essendo l'onere configurato come limite di spesa, al fine di valutare la congruità dello stanziamento sarebbero utili elementi relativi al numero delle richieste pervenute e alla presumibile entità dei relativi indennizzi, al fine di valutare la congruità dello stanziamento previsto.
Infine, in ordine alla copertura sarebbero necessari chiarimenti circa la disponibilità della somma individuata.

RISPOSTA OSSERVAZIONI.

In merito all'osservazione di cui al comma 1 dell'articolo 46-quater circa la mancanza di informazioni sulle modalità di calcolo degli effetti, si precisa quanto segue:
la stima parte da un importo complessivo da recuperare pari a 152 milioni di euro, come peraltro già indicato in sede di relazione tecnica al testo;
tale importo è costituito per 108 milioni di euro come stanziamento di cui al decreto-legge 30 settembre 1994, n. 561 per il triennio 1994-1996; e 44 milioni di euro come sgravi contributivi riguardanti tutte le imprese dei territori di Venezia e Chioggia per il mantenimento dell'occupazione di cui alle leggi n. 30 del 1997 e n. 206 del 1995 per il triennio 1995-1997;
gli importi annui sono stati attualizzati al 1o gennaio 2008, per tenere conto degli interessi già maturati secondo i tassi legali vigenti nelle varie annualità;
l'importo così ottenuto è stato ripartito in quattordici anni, con l'applicazione sulle rate successive alla prima del tasso ufficiale del 2,5 per cento.

Per quanto riguarda il comma 2, premesso che la norma fissa il limite di 500.000 euro per la liquidazione delle vittime del mare nel triennio 2002-2004, in coerenza con la precedente norma varata con il decreto-legge n. 2 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 81/2006, si conferma la disponibilità delle risorse usate a copertura.


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