X Commissione - Mercoledì 7 novembre 2007


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ALLEGATO 1

Decreto-legge 159/2007: Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale.
C. 3194 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La X Commissione permanente (Attività produttive, commercio e turismo), esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge recante conversione del decreto-legge n. 159 del 2007, Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale, nel testo approvato dal Senato della Repubblica;
osservato preliminarmente che la finalità condivisibile del provvedimento è quella di adottare disposizioni che, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica definiti dal DPEF, avviino un processo di restituzione del maggiore gettito fiscale, rispetto alle previsioni, dando priorità ai soggetti incapienti ed intervenendo a sostegno della realizzazione di infrastrutture e investimenti;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) in relazione all'articolo 26-ter, concernente il servizio idrico integrato, valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare la formulazione del comma 1 al fine di fare riferimento, quale termine per la sospensione di nuovi affidamenti, all'entrata in vigore delle disposizioni correttive del codice ambientale, anziché all'emanazione delle stesse;
b) in relazione all'articolo 46:
appare anzitutto opportuno che la Commissione modifichi, al secondo periodo del comma 1, la dizione «giudizio» con la dizione «valutazione», in coordinamento alla modificazione apportata dal Senato, ovvero la sostituzione dell'espressione «giudizio di compatibilità ambientale», al primo periodo, con l'espressione «valutazione dell'impatto ambientale»;
valuti la Commissione di merito come intervenire al fine di semplificare la procedura autorizzatoria relativa alla costruzione e all'esercizio di rigassificatori GNL in un'ottica di autorizzazione unica;
valuti la Commissione di merito l'opportunità di applicare in modo uniforme sull'intero territorio nazionale la normativa onde evitare regionalismi che potrebbero ritardare ovvero bloccare l'iter procedurale;
c) in relazione all'articolo 46-quinquies, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare in modo più corretto dal punto di vista normativo le definizioni «condivisione delle infrastrutture» e «proporzionalità del contributo».


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ALLEGATO 2

5-01711 Fava: Situazione di crisi dell'azienda Ghinzelli Marino SpA di Mantova.

TESTO DELLA RISPOSTA

Il Ministero dello sviluppo economico, venuto a conoscenza della situazione descritta dall'On.le Interrogante, si è già attivato e, dopo aver preso contatti con le Parti sociali, ha convocato per domani, giovedì 8 novembre 2007, un incontro al Ministero cui parteciperanno i rappresentanti dell'Azienda e delle Organizzazioni sindacali, al fine di scongiurare la chiusura dello stabilimento di Viadana e di individuare, invece, le prospettive di rilancio produttivo e di difesa dell'occupazione.


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ALLEGATO 3

5-01712 Lazzari e Valducci: Sui corrispettivi economici dovuti ai Commissari Liquidatori nelle procedure di Amministrazione Straordinaria.

TESTO DELLA RISPOSTA

Nell'interrogazione viene effettuata una analisi comparativa tra l'attuazione dell'articolo 7 della legge n. 273/2002 (sostituzione dei Commissari nelle amministrazioni straordinarie di cui alla legge n. 95/1979), ad opera del precedente Governo e l'attuazione dell'articolo 1, commi 498 e 499 della legge finanziaria 2007 (sostituzione dei Commissari nelle amministrazioni straordinarie di cui alla legge n. 95/1979 e decreto legislativo n. 270/1999) ad opera di questo Governo, per stigmatizzarne l'attuazione, sia sotto il profilo della presunta illegittimità dei decreti attuativi, sia sotto quello della mancata (a tutt'oggi) liquidazione dei compensi ai Commissari cessati.
Approfondendo l'analisi comparativa, si precisa che:
con decreti del Ministro delle attività produttive del 10 marzo 2003 sono stati sostituiti tutti i commissari in carica, con l'eccezione di quattro. Contrariamente a quanto affermato nell'interrogazione (.......in poche settimane l'intera procedura di liquidazione degli onorari ai commissari uscenti era conclusa per tutte le procedure di a.s.), il Ministero ha provveduto alla liquidazione dei compensi dei commissari cessati con successivi n. 45 decreti di liquidazione emanati tra l'11 luglio 2003 e il 15 ottobre 2004.
con decreti del 30 marzo 2007 e 4 aprile 2007, il Ministro dello sviluppo economico ha provveduto a dare attuazione alle disposizioni contenute nella legge finanziaria 2007, articolo 1, commi 498 e 499.

In particolare, tali norme prevedevano la decadenza, salvo conferma, di tutti i commissari in carica alla data di entrata in vigore della legge stessa e il dimezzamento del numero degli stessi, da ottenersi attraverso l'attribuzione dell'incarico di commissario di più procedure al medesimo organo commissariale. Si sottolinea, peraltro, che ai commissari nominati verrà corrisposto un compenso per l'attività svolta in relazione alle procedure affidate ridotto del 30 per cento (comma 501).
Per effetto di tali provvedimenti ministeriali, che hanno interessato 96 gruppi di imprese in amministrazione straordinaria, i commissari sono stati ridotti dal numero di 123 a 60, di cui 15 nuovi professionisti, mentre tutti gli altri, già commissari straordinari o liquidatori, sono stati nuovamente nominati nell'ambito delle nuove aggregazioni di procedure.
Le impugnative avverso tali decreti sono state proposte da 11 commissari decaduti ai sensi delle citate disposizioni: diversamente da quanto esposto, l'incidenza di tali ricorsi è da considerarsi minima ove si osservi che dei 123 commissari interessati, quelli decaduti e non confermati o rinominati (per effetto del previsto dimezzamento) ammontano complessivamente a 78 (123-45).
Quanto allo stato di tali ricorsi si rileva che delle relative domande cautelari, due, sono state respinte avanti il TAR Campania e, le altre nove, sono state ritirate avanti il TAR Lazio.
Attualmente, solo un decreto è sospeso per effetto della citata decisione del Consiglio di Stato dello scorso mese di settembre,


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a fronte peraltro di una decisione di segno opposto del medesimo Consiglio di Stato.
Quanto alla determinazione dei compensi dei commissari decaduti si osserva che la finanziaria 2007 prevede all'articolo 1, comma 500, l'adozione da parte del Ministro dello sviluppo economico di un decreto concernente la definizione dei criteri per la liquidazione dei compensi dei commissari liquidatori, che è in corso di predisposizione da parte di questa Amministrazione.
Sulla base di tale decreto, si provvederà alla liquidazione dei compensi.
Si osserva, al riguardo, che fino a tutto il 2006 sono stati peraltro emessi provvedimenti di liquidazione di acconti sul compenso finale ai commissari liquidatori in relazione alla attività svolta ed alle disponibilità delle procedure di cui trattasi.
Infine, per quel che concerne la circolare della competente Direzione Generale avente ad oggetto la richiesta di rendiconto ai commissari decaduti, si osserva che l'Amministrazione, come peraltro esplicitato nella medesima nota, ha richiesto anche ai commissari liquidatori decaduti l'aggiornamento del rendiconto dagli stessi presentato, in forza del generale principio della resa del conto, applicabile, ovviamente, anche alla legge n. 95/1979. Si segnala, al riguardo, che i richiesti aggiornamenti risultano per la maggior parte già trasmessi e che in un solo caso i Commissari hanno ritenuto di contestare il fondamento giuridico (e quindi la legittimità) della richiesta di resa del conto.
Si respinge, pertanto, la valutazione contenuta nell'interrogazione circa il presunto contenuto dilatorio della richiesta della competente Direzione generale che anzi, doverosamente, condiziona la liquidazione dei compensi alle risultanze della gestione degli organi uscenti, proprio a tutela del ceto creditorio delle procedure in esame.


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ALLEGATO 4

5-01713 Provera: Situazione di crisi dell'azienda Bertone di Torino.

TESTO DELLA RISPOSTA

Nell'ambito e compatibilmente con la normativa comunitaria in materia di sostegno alle imprese, il Ministero dello sviluppo economico ha sempre prestato particolare attenzione alla salvaguardia delle professionalità e del patrimonio di esperienze e competenze delle aziende italiane.
La società Bertone è notoriamente un'azienda di notevole rilievo che può ben iscriversi in quelle storiche del Paese, in quanto nata ai primi del novecento e affermatasi nel mondo per i prodotti automobilistici creati. Attualmente, la società in questione, che occupa circa millecinquecento dipendenti, sta affrontando una difficile crisi. La vertenza è stata discussa a livello regionale. Risulta, infatti, che diverse riunioni si sono svolte in tale sede.
Il ministero dello sviluppo economico, è disponibile, se richiesto della proprietà o delle Organizzazioni sindacali, a intervenire direttamente con la convocazione dei soggetti interessati ad un tavolo istituzionale, per ricercare soluzioni per il rilancio della società e la salvaguardia dei livelli occupazionali.
Risulta, infine, che al momento non sussistono le condizioni tecnico-economiche per un interessamento della Fiat all'affidamento di una commessa alla società Bertone.


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ALLEGATO 5

5-01714 Capezzone: Cessione della quota superiore al 20 per cento di società proprietarie e gestrici di reti nazionali di trasporto del gas naturale.

TESTO DELLA RISPOSTA

Le disposizioni contenute nei commi 905 e 906 dell'articolo l, della legge n. 296/1996 (finanziaria 2007) hanno stabilito l'obbligo di cessione delle quote superiori al 20 per cento del capitale azionario delle imprese che gestiscono reti di trasporto di energia da parte delle imprese che svolgono attività di produzione, importazione e vendita di energia.
Tale obbligo è stato determinato in 24 mesi a decorrere dall'entrata in vigore di un DPCM che stabilisca sia le modalità di cessione delle quote eccedenti il 20 per cento del capitale azionario, sia le modalità di esercizio dei poteri di vigilanza dello Stato sulle stesse imprese, in materia di esercizio di attività di preminente interesse pubblico.
Si evidenzia, al riguardo, che l'emanazione di un atto di indirizzo preliminare alla vendita è necessaria, nel rispetto delle vigenti norme in materia di privatizzazione di imprese che svolgono attività strategica di pubblico interesse, quali appunto la gestione delle reti energetiche. Tale atto trova applicazione solo nei confronti della prevista cessione da parte della Società Eni, che attualmente detiene circa il 50 per cento delle azioni della società Snam Rete gas, del 30 per cento delle azioni eccedenti tale limite.
Si segnala, inoltre, che la motivazione della mancata emanazione del DPCM risiede, principalmente, nell'opportunità di attendere l'esito del contenzioso instauratosi a seguito della decisione adottata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato sulle modalità di cessione del capitale azionario della Società Terna, in relazione alle presunte incompatibilità derivanti dalla contestuale presenza di quote pubbliche - anche attraverso la Cassa depositi e prestiti - sia nella società Enel sia nella società Terna, attuale gestore della rete elettrica. La chiarezza sulla questione relativa alle modalità di vendita delle azioni e alle forme di tutela degli interessi pubblici coinvolti in caso di vendita è stata, infatti, considerata come preliminare a qualunque altra decisione.
L'esito del giudizio nei confronti della predetta decisione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha confermato l'indicazione di una potenziale interferenza da parte dell'azionista pubblico, qualora sia presente sia nelle attività di mercato sia nelle attività regolate del medesimo settore economico, in contrasto con i principi di non discriminazione e di concorrenza previste dalle regole di mercato.
La cessione della quota del 30 per cento della società Eni in Snam Rete gas è, dunque, da valutare nell'ambito del più generale ridisegno delle partecipazioni dello Stato nel settore del gas e dell'energia elettrica. Al riguardo, il Ministero dell'economia sta esaminando tali aspetti, al fine di pervenire ad una proposta di intervento.
Tali valutazioni sono in parte collegate agli esiti delle nuove proposte di direttiva sulla ulteriore liberalizzazione dei mercati del gas e dell'energia elettrica, recentemente presentate dalla Commissione europea e, attualmente in discussione presso il Gruppo energia del Consiglio, nelle quali è prevista per gli Stati membri sia la possibilità di procedere alla separazione proprietaria delle reti, sia, nel caso di


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imprese verticalmente integrate, di nominare un gestore delle reti separato e indipendente dalle società proprietarie della rete stessa. Le proposte di direttive contengono anche disposizioni che impediscono a soggetti di Paesi non appartenenti all'Unione europea di detenere quote nelle società proprietarie o che gestiscono reti di trasporto di energia in Europa; tali disposizioni hanno potenzialmente un forte rilievo nel caso italiano, considerata la presenza sul mercato delle società nazionali produttrici di gas algerino e russo.
Sotto il profilo della apertura dei mercati, si evidenzia che il Ministero dello sviluppo economico ha, più volte, manifestato la sua preferenza per un sistema di terzietà dell'operatore di rete, ritenendo altresì importante mantenere, in attesa di possibili radicamenti europei, un forte radicamento nazionale di soggetti d'impresa cui sono affidati, tuttavia, importanti interessi strategici del Paese, quali la sicurezza degli approvvigionamenti. Si ricorda, infine, che nell'AS 691, presentato dal Governo ormai nel giugno del 2006, sono contenuti criteri specifici anche per le modalità di separazione delle reti dell'energia, che sono tuttora all'esame del Senato.


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ALLEGATO 6

5-01715 D'Agrò ed altri: Problematiche relative al mercato dell'energia elettrica.

TESTO DELLA RISPOSTA

Al fine di favorire una maggior concorrenza tra i mercati finanziari, la nuova normativa europea in tema di mercati di strumenti finanziari, dettata dalla Direttiva MiFID (2004/39/CE, Market in Financial Instrument Directive), stabilisce, tra l'altro, il divieto di concentrazione degli scambi.
Alla luce di tale principio generale, fissato dalla norma europea, il nuovo Testo Unico della Finanza, aggiornato con le modifiche apportate dal decreto legislativo n. 164 del 17 settembre 2007, che recepisce la Direttiva MiFID, non prevede dei criteri di individuazione del soggetto gestore di un nuovo mercato. Tale individuazione, in base al principio di libera iniziativa e alle finalità di promozione di un assetto competitivo previste dalla citata Direttiva, è demandata unicamente al mercato.
Con specifico riferimento all'avvio di un mercato di strumenti finanziari derivati sull'energia elettrica, si segnala che è in corso di definizione un accordo operativo tra le società Gestore del Mercato Elettrico S.p.A. e Borsa Italiana S.p.A.
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in qualità di azionista unico del Gestore del Mercato, e il Ministero dello sviluppo economico, preposto alla sicurezza e all'economicità del sistema elettrico nazionale ed in virtù dei poteri di indirizzo nei confronti del suddetto Gestore, sono a conoscenza di tale iniziativa. In tale ambito, si prevede di convocare a breve un tavolo con i soggetti coinvolti, (tra cui lo stesso Ministero dell'Economia e delle Finanze), per seguire l'avvio del mercato dei derivati finanziari sull'energia in Italia, tenuto conto dei ristretti tempi messi a disposizione dalla Direttiva. In tale sede, sarà senz'altro interesse del Ministero dello sviluppo economico tutelare il ruolo pubblico svolto dal Gestore del Mercato Elettrico nell'ambito del costituendo mercato.
Si evidenzia, inoltre, che nell'ambito della revisione del Testo Unico della Finanza, a seguito dell'adozione della Direttiva MiFID, sono state introdotte, attraverso l'articolo 66-bis, disposizioni volte ad evitare che la naturale interazione tra mercato di strumenti finanziari derivati e mercato spot dell'energia elettrica possa dar luogo a rischi di speculazioni e turbative che si riversino dal primo sul secondo.
L'articolo 66-bis, infatti, attribuisce speciali competenze all'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas in funzione delle generali esigenze di stabilità, economicità e concorrenzialità del mercato del sottostante, nonché di sicurezza e efficiente funzionamento delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica. Nell'ambito di queste competenze, che l'Autorità di settore esercita coordinatamente con la Consob, anche attraverso la stipula di appositi protocolli d'intesa, è previsto che l'Autorità stessa informi il Ministero dello sviluppo economico sull'attività di vigilanza svolta e sulle irregolarità


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riscontrate che possono incidere sul funzionamento dei mercati fisici dei prodotti sottesi.
L'obiettivo che si è voluto perseguire attraverso la previsione di tale obbligo in capo all'Autorità di settore è quello di mettere il Ministero dello sviluppo economico in condizione di monitorare al meglio gli effetti che il costituendo mercato degli strumenti finanziari derivati sull'energia possa avere sul mercato fisico del sottostante e di limitare quanto più possibile le ripercussioni negative del primo su un settore così delicato ed essenziale per il Paese quale quello dell'energia elettrica.