XIV Commissione - Mercoledì 7 novembre 2007


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ALLEGATO 1

Legge comunitaria 2007. C. 3062 Governo, approvato dal Senato.

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI ESAMINATI

ART. 1.

Al comma 4, aggiungere infine il seguente periodo: La procedura di cui al presente comma si applica in ogni caso per gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive: 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006; 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006; 2006/69/CE del Consiglio, del 24 luglio 2006; 2006/86/CE della Commissione, del 24 ottobre 2006; 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006; 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006; 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006; 2006/117/EURATOM del Consiglio, del 20 novembre 2006; 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006; 2006/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006; 2006/137/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006.
1. 2. Il relatore.

ART. 6.

Al comma 1, lettera a) capoverso 4-bis, sostituire le parole: risorse finanziarie disponibili presso la Presidenza, con le seguenti: risorse finanziarie disponibili sul Fondo per il funzionamento della Presidenza.
6. 25. Il relatore.

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
a-bis) All'articolo 3, comma 1, le parole: «contestualmente alla loro ricezione» sono sostituite dalle seguenti: «con testualmente e comunque non oltre dieci giorni dalla loro ricezione».
6. 11. (Nuova formulazione) Falomi, Cardano.

Al comma 1, alla fine della lettera a), inserire la seguente:
a-bis) all'articolo 3, comma 5, dopo la parola: «Governo», sono inserite le parole: «almeno trenta giorni» e dopo le parole: «organi parlamentari», sono inserite le parole: «almeno trenta giorni».
6. 13. Falomi, Cardano.

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:
b-bis) all'articolo 8, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5-bis. Quando il disegno di legge è approvato da una Camera per essere trasmesso all'altra Camera, il Governo invia tempestivamente a quest'ultima un elenco aggiornato delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa».
6. 19. Falomi, Cardano.


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Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c)
dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:
«Art. 11-bis. - (Attuazione in via regolamentare di disposizioni adottate dalla Commissione europea in attuazione di direttive recepite mediante decreto legislativo). - 1. Contestualmente o dopo l'entrata in vigore di decreti legislativi, adottati per il recepimento di direttive o l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea che conferiscono alla Commissione europea delega per l'adozione di disposizioni di esecuzione, il Governo è autorizzato, qualora tali disposizioni siano state effettivamente adottate, a recepirle nell'ordinamento nazionale con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della citata legge n, 400 del 1988, e successive modificazioni, secondo quanto disposto dagli articoli 9 e 11 della presente legge, con le procedure ivi previste».
6. 10. Gozi.

Al comma 1, alla fine della lettera c), inserire la seguente:
c-bis) all'articolo 8, comma 4, le parole: «entro il 31 gennaio» sono sostituite dalle parole: «entro il 31 marzo».
6. 15. Falomi, Cardano.

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:
c-bis)
all'articolo 15, comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b-bis)
sull'attività svolta dal CIACE e sui risultati da esso conseguiti».
6. 17. Falomi, Cardano.

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire le seguenti:
c-bis)
all'articolo 15-bis, comma 1, alla lettera c) sono aggiunte in fine le seguenti parole: «unitamente alla relativa documentazione intercorsa tra Governo e Commissione europea»;
c-ter) all'articolo 15-bis, comma 3, dopo le parole: «atti o procedure» sono inserite le seguenti: «, unitamente alla relativa documentazione intercorsa tra Governo e Commissione europea,».
6. 18. Falomi, Cardano.

Al comma 1, lettera e), alinea, capoverso Art. 16-bis (Diritto di rivalsa dello Stato nei confronti, di regioni o altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto comunitario), al comma 1 sopprimere le parole: le province autonome di Trento e di Bolzano.

Conseguentemente, al comma 5, sopprimere le parole: le province autonome di Trento e di Bolzano.
6. 6. Boato, Cassola.

Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 16-bis, nel comma 1, sopprimere le parole: le province autonome di Trento e di Bolzano,.
*6. 1. Betta, Froner.

Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 16-bis, al comma 1, sopprimere le parole: «le province autonome di Trento e di Bolzano,» sono soppresse.
*6. 16. Brugger, Bezzi, Zeller, Widmann, Nicco.

Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 16-bis, nel comma 5, sopprimere le parole: le province autonome di Trento e di Bolzano,.
**6. 2. Betta, Froner.


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Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 16-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
b)
al comma 5, le parole: «le province autonome di Trento e di Bolzano,» sono soppresse.
**6. 20. Brugger, Bezzi, Zeller, Widmann, Nicco.

Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 16-bis, sopprimere il comma 9.
***6. 3. Betta, Froner.

Al comma 1, lettera e), alinea, capoverso Art. 16-bis (Diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto comunitario), sopprimere il comma 9.
***6. 7. Boato, Cassola.

Al comma l, lettera e), capoverso Art. 16-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
c)
il comma 9, è soppresso.
***6. 21. Brugger, Bezzi, Zeller, Widmann, Nicco.

Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 16-bis, dopo il comma 10, inserire il seguente comma:
10-bis. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, alle finalità di cui al presente articolo si provvede secondo specifiche norme di attuazione statutaria.
****6. 4. Betta, Froner.

Al comma 1, lettera e), alinea, capoverso Art. 16-bis (Diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto comunitario), dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
10-bis. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, alle finalità di cui al presente articolo si provvede secondo specifiche norme di attuazione statutaria.
****6. 9. Boato, Cassola.

Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 16-bis, dopo il comma 10 inserire il seguente:
10-bis. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, alle finalità di cui al presente articolo si provvede secondo specifiche norme di attuazione statutaria.
****6. 22. Brugger, Bezzi, Zeller, Widmann, Nicco.

Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 16-bis, nel comma 11, al primo periodo, sostituire le parole: tali misure agevolative con le parole: misure agevolative previste da norme statali ed aggiungere, infine, il seguente periodo: Per gli aiuti di Stato istituiti dalle regioni e dalle province autonome individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, le medesime disciplinano le relative procedure di recupero degli aiuti nell'esercizio delle potestà legislative ed amministrative ad esse spettanti.
*****6. 5. Betta, Froner.

Al comma 1, lettera e), alinea, capoverso Art. 16-bis (Diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto comunitario), al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: tali misure agevolative con le seguenti: misure agevolative previste da norme statali.

Conseguentemente, aggiungere, infine, il seguente periodo: Per gli aiuti di Stato istituiti dalle regioni e dalle province autonome individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, le medesime disciplinano le relative procedure di recupero degli aiuti nell'esercizio delle competenze legislative ed amministrative ad esse spettanti.
*****6. 8. Boato, Cassola.


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Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 16-bis, al comma 11, primo periodo le parole: tali misure agevolative sono sostituite dalle seguenti: misure agevolative previste da norme statali; conseguentemente, dopo il primo periodo è aggiunto in fine il seguente: Per gli aiuti di Stato istituiti dalle regioni e dalle province autonome individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, le medesime disciplinano le relative procedure di recupero degli aiuti nell'esercizio delle potestà legislative ed amministrative ad esse spettanti.
*****6. 23. Brugger. Bezzi, Zeller, Widmann, Nicco.

ART. 7.

Al comma 1, capoverso 1-quinquies dopo le parole: apposito decreto, inserire le seguenti: da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,.
7. 1. Il Relatore.

ART. 14.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
14. 1. Il Relatore.

ART. 21.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Tali modifiche, tenderanno alla semplificazione ed a criteri di rappresentanza oggettivi dei sistemi collettivi.
Si preveda la possibilità di derogare alle disposizioni della vigente normativa generale sui rifiuti al fine di individuare semplificazioni in materia di adempimenti amministrativi per la raccolta e il trasporto di specifiche tipologie di rifiuti destinati al recupero e conferiti direttamente dagli utenti finali dei beni che originano i rifiuti ai produttori, ai distributori o ad altri soggetti che svolgono attività di installazione, dei beni stessi o ad impianti autorizzati alle operazioni di recupero. In attesa di tali semplificazioni, che dovranno essere disciplinate attraverso specifico provvedimento normativo da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, si considera sospeso l'obbligo di ritiro «uno contro uno» così come previsto nel decreto legislativo 151/2005.
Dovranno essere meglio definiti i Raggruppamenti RAEE, in particolare le relazioni fra questi con appositi codici CER e con gli obiettivi di recupero. Dovranno inoltre essere definite con maggior puntualità le AEE provenienti dai nuclei domestici e le AEE professionali immesse sul mercato.
Dovranno essere meglio precisate le caratteristiche minime che i Sistemi Collettivi istituiti dai Produttori devono soddisfare ed eventuali condizioni operative semplificate analoghe a quelle stabilite per sistemi nazionali di raccolta differenziata di altre tipologie di rifiuti urbani.
21. 1. Cassola, Bonelli, Francescato, Camillo Piazza.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Tali modifiche devono mirare, in particolare, a favorire la semplificazione delle procedure e l'individuazione di opportuni criteri di rappresentanza dei citati sistemi collettivi.
21. 1. Cassola, Bonelli, Francescato, Camillo Piazza. (Nuova formulazione).

ART. 24.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori


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oneri o minori entrate per il bilancio dello Stato.
24. 1. Il Relatore.

ART. 25.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri o minori entrate per il bilancio dello Stato.
25. 1. Il Relatore.

ART. 26.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
26. 1. Il Relatore.

ART. 28.

Al comma 3, secondo periodo, sia sostituita la parola: quaranta con la seguente: sessanta.
28. 2. La II Commissione.

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, dopo il medesimo comma inserire il seguente:
4-bis. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui ai commi 3 e 4, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per i pareri definitivi delle Commissioni competenti. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.
28. 3. La II Commissione.


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ALLEGATO 2

5-01565 Pini: Procedure di infrazione nei confronti dell'Italia.

TESTO DELLA RISPOSTA

Nella seduta n. 217 del 4 ottobre 2007, l'on. Pini, premesso che è stata aperta una procedura di infrazione a causa del mancato rispetto della quota comunitaria di impiego delle energie rinnovabili e che a luglio scorso era stato annunciato l'accordo tra i Ministri De Castro e Bersani applicativi delle misure di defiscalizzazione previste dalla finanziaria 2007 per incentivare la produzione agricola di biocarburanti, ha formulato una interrogazione nei confronti del Ministro per le politiche europee, per sapere se e quali atti legislativi di attuazione sono stati posti in atto in relazione alla procedura di infrazione aperta e come ciò abbia influito sulla posizione di infrazione.
L'unica procedura di infrazione dell'anno 2006, riguardante le fonti energetiche rinnovabili, è la n. 2006/4990, relativa al mancato riconoscimento delle garanzie di origine rilasciate in un altro Stato Membro (nel caso di specie la Slovenia).
La procedura è stata discussa nel corso della riunione pacchetto energia e trasporti dell'8 ottobre 2007 davanti ai funzionari della Commissione europea che stanno istruendo il caso. Il Ministero dello Sviluppo economico, già nella sua risposta del 23 maggio 2007, aveva chiarito le ragioni che avevano portato al mancato riconoscimento dei certificati di origine sloveni per l'anno 2005, di cui alla contestazione in parola. In particolare, l'operato del governo italiano è avvenuto al fine di non pregiudicare l'effettivo calcolo delle quote di energia rinnovabile imposte dalla normativa comunitaria e quindi nel pieno rispetto delle finalità perseguite dalla direttiva 2001/77/CE.
I servizi della Commissione sembrano aver compreso che non vi è stato alcun tipo di infrazione sostanziale da parte dell'Italia, ma semmai di tipo procedurale (l'Italia avrebbe dovuto denunciare in Commissione il cattivo recepimento della direttiva da parte delle autorità slovene, invece che tutelare direttamente il rispetto e la veridicità delle quote, per le quali, peraltro, sono previste agevolazioni fiscali interne).
Per quanto riguarda, invece la produzione agricola di biocarburanti, si segnala che è stato presentato un reclamo in sede comunitaria, ma né la DG TAX né la DG TREN, che hanno esaminato la questione, hanno potuto riscontrare alcun tipo di infrazione alla normativa comunitaria. Per tale motivo, in sede di riunione pacchetto, i funzionari della Commissione europea hanno ufficialmente comunicato che provvederanno a informare il reclamante della chiusura del caso.
Per maggiore chiarezza, comunque, il Ministero dello Sviluppo economico ha segnalato che la Commissione europea all'inizio dell'estate ha posto una serie di quesiti in relazione alla quota obbligatoria di immissione in consumo di biocarburante in linea con la direttiva 2003/30. La risposta, veicolata dal MEF, è stata inoltrata a Bruxelles i primi di agosto. I tre decreti attuativi delle misure previste dalla finanziaria 2007 (di competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero delle Politiche agricole e forestali e del Ministero dello sviluppo economico) sono già stati definiti sul piano tecnico e sono attualmente in fase di avanzata concertazione per l'invio al Consiglio di Stato.
La questione, comunque, non è in alcun modo correlata con la procedura di infrazione 2006/4990.