Commissione parlamentare per le questioni regionali - Mercoledì 7 novembre 2007


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ALLEGATO 1

Decreto legge 1o ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale.
C. 3194, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, in corso di esame presso la V Commissione della Camera, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale, approvato dal Senato, su cui si è già espressa la Commissione parlamentare per le questioni regionali con parere reso in data 10 ottobre 2007 alla V Commissione del Senato; valutate altresì le modifiche apportate al testo originario del decreto-legge nel corso dell'esame del provvedimento al Senato;
rilevato che il decreto-legge destina, per il 2007, le maggiori entrate tributarie nette rispetto alle previsioni contenute nel Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2008-2011 alla realizzazione degli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e dei saldi di finanza pubblica a legislazione vigente, definiti dal predetto DPEF e dalla relativa Nota di aggiornamento;
considerate le previsioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge, tese a garantire la correzione degli andamenti della spesa sanitaria, recanti la disciplina dell'esercizio del potere sostitutivo statale sulle Regioni in materia sanitaria, con la previsione della nomina, previa diffida, di un commissario ad acta nelle Regioni in cui si configuri il mancato rispetto degli adempimenti dovuti ai fini della realizzazione dei Piani di rientro dai deficit sanitari, in attuazione degli impegni sottoscritti con appositi accordi dai Ministri della salute e dell'economia e delle finanze e dalle singole Regioni interessate, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; considerata altresì la facoltà del commissario ad acta di proporre la sostituzione dei direttori generali delle ASL ovvero delle aziende ospedaliere e la previsione per la quale i crediti interessati dalle procedure di accertamento e riconciliazione del debito pregresso al 31 dicembre 2005, attivate dalle regioni nell'ambito dei piani di rientro dai deficit sanitari, per i quali sia stata inoltrata ai creditori richiesta di informazioni, si prescrivono in cinque anni qualora, alla scadenza del termine fissato, non sia pervenuta la comunicazione richiesta;
rilevato che, ai sensi dell'articolo 5 del provvedimento, sono introdotte misure di governo della spesa e di sviluppo del settore farmaceutico, in conformità, secondo quanto enunciato dalla relazione illustrativa e dalla relazione tecnica del disegno di legge di conversione del decreto-legge in oggetto, ai contenuti del documento prodotto in esito alle intese adottate al «tavolo misto Stato-Regioni» in materia di limiti della spesa farmaceutica e di regolazione e contenimento della medesima;
valutato, in particolare, il comma 4 dell'articolo 5 del decreto-legge, che reca misure di contenimento della spesa farmaceutica a carico delle regioni stabilendo che l'Agenzia italiana per il farmaco (AIFA) elabori, per ciascuna regione, entro il 1o dicembre di ogni anno, la stima della


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spesa farmaceutica territoriale relativa all'anno successivo e la comunichi alle stesse regioni; che le regioni che, secondo tali stime, superino il tetto indicato sono tenute ad adottare misure di contenimento della spesa quale condizione per l'accesso alle quote di finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale a carico dello Stato; valutato altresì il comma 5-bis del medesimo articolo, che sancisce la nullità dei provvedimenti regionali che escludono la rimborsabilità dei farmaci, se assunti in difformità da quanto deliberato dalla Commissione unica del farmaco ovvero, successivamente all'istituzione dell'AIFA, dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica di tale Agenzia;
considerate le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 del decreto-legge, con cui si dispongono, rispettivamente, finanziamenti ai sistemi di trasporto metropolitano nelle città di Roma, Napoli e Milano ed interventi per il trasferimento modale da e per la Sicilia e tesi al miglioramento del trasporto pubblico in Calabria e nello Stretto di Messina;
evidenziate in particolare le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 8 del testo, che autorizza l'assegnazione di un contributo per l'anno 2007 alle Regioni Calabria e Sicilia, finalizzato all'adeguamento ed alla stipula dei contratti di servizio relativi ai collegamenti marittimi tra le città di Messina, Reggio Calabria e Villa San Giovanni, demandando la ripartizione delle somme assegnate ad un decreto del Ministro dei Trasporti, sentite le Regioni interessate; preso atto che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione attribuisce alle Regioni la competenza legislativa esclusiva in materia di trasporto pubblico locale, e che la norma in esame appare limitata all'assegnazione di un contributo finanziario, riservando alla competenza legislativa delle Regioni interessate la disciplina normativa della materia;
considerato altresì quanto statuito dal comma 7 dell'articolo 8 del provvedimento d'urgenza, con cui si istituisce l'area di sicurezza della navigazione dello Stretto di Messina, cui è preposta l'istituenda Autorità marittima della navigazione dello Stretto con sede in Messina, competente al rilascio dei provvedimenti in materia di sicurezza della navigazione nell'area portuale ed alla regolazione del servizi tecnico-nautici nell'intera area; valutato al riguardo che l'articolo 117 della Costituzione include i «porti e le grandi reti di trasporto e di navigazione» tra le materie di legislazione concorrente dello Stato e delle Regioni, riservando alla competenza statale gli ambiti materiali dell'ordinamento e organizzazione degli enti pubblici nazionali, nel cui ambito vanno annoverate le Autorità portuali;
preso atto delle previsioni di cui al comma 4-bis dell'articolo 16 del decreto-legge, che introduce modifiche al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, (Testo unico della radiotelevisione), in materia di esercizio dell'attività televisiva in ambito locale; valutato altresì quanto stabilito al comma 4-novies dell'articolo 26, che demanda ad un decreto del Presidente della Repubblica, adottato su proposta del Ministro dell'ambiente, d'intesa con la Regione e sentiti gli enti locali, l'istituzione del Parco nazionale delle Egadi e del litorale trapanese, del Parco nazionale delle Eolie e del Parco nazionale degli Iblei;
considerato che l'articolo 35 del decreto-legge apporta modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 127, che disciplina il «Fondo per la valorizzazione e la promozione delle realtà socio economiche delle zone confinanti tra le regioni», stabilendo che il Fondo predetto è volto a finanziare specifici progetti finalizzati allo sviluppo economico e sociale dei territori dei comuni confinanti con le Regioni a statuto speciale, individuati sulla base di criteri stabiliti con decreto ministeriale sentite le regioni; rilevato che le modalità di erogazione del Fondo sono stabilite, così come previsto nel precedente disposto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economia e


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delle finanze, ma senza prevedere, come invece attualmente prescritto, la consultazione della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
evidenziata la previsione di cui all'articolo 45 del testo, che dispone un'integrazione dei finanziamenti destinati ai servizi socio-educativi per la prima infanzia, ai sensi dell'articolo 1, comma 1259, della legge finanziaria per l'anno 2007; preso atto che la menzionata disposizione stabilisce che, fatte salve le competenze delle Regioni e degli enti locali, il Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con i ministri competenti, promuove una intesa in sede di Conferenza unificata avente ad oggetto la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e dei criteri sulla cui base le Regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi;
richiamata la circostanza che nel corso dell'esame presso la Commissione in titolo è emersa l'esigenza che siano sottoposte a stringente controllo e verifica tutte le ipotesi di ricorso agli interventi realizzati, per ragioni d'urgenza, con le procedure di cui all'articolo 57, comma 2, ovvero di cui all'articolo 221, comma 1, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
preso atto che le condizioni apposte al menzionato parere espresso dalla Commissione in data 10 ottobre 2007 alla V Commissione del Senato non sono state recepite ed appare pertanto opportuno riproporle nel presente parere;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
a) sia inserito, al comma 7 dell'articolo 8 del decreto-legge, nel quadro dell'istituzione e della gestione dell'area di sicurezza della navigazione dello Stretto di Messina, ivi prevista, un apposito richiamo al ruolo della Regione, in adesione alle previsioni dell'articolo 118 della Costituzione relative al principio di sussidiarietà;
b) sia prevista, all'articolo 35 del decreto-legge, nell'ambito del procedimento di assegnazione delle risorse del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle realtà socio economiche delle zone confinanti tra le regioni, la consultazione della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.


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ALLEGATO 2

Norme per la tutela e la valorizzazione delle botteghe storiche di interesse artistico e degli antichi mestieri.
Testo unificato C. 154 ed abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il testo unificato della proposta di legge C. 154 ed abb., recante disposizioni volte alla valorizzazione delle botteghe storiche di interesse artistico e degli antichi mestieri, in corso di esame presso la X Commissione della Camera;
considerato che il provvedimento nel suo complesso, avente ad oggetto la specifica materia dei beni culturali, afferisce, quanto al profilo della «tutela», alla competenza esclusiva dello Stato, quanto invece al profilo della «valorizzazione», alla competenza concorrente tra Stato e Regioni; preso atto altresì della possibilità di attivare, su iniziativa della Regione interessata, ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nonché considerato quanto statuito dall'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, che ha devoluto alla legge statale il compito di disciplinare «forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali tra Stato e regioni»;
rilevato che l'articolo 1 del testo enuncia le finalità dell'intervento legislativo, consistenti nella tutela delle botteghe e dei locali storici, le botteghe d'arte, gli antichi mestieri e i pubblici esercizi, ai sensi del secondo comma, lettera s), e del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione;
considerato che, ai densi dell'articolo 3, il Ministro per i beni e le attività culturali, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, definisce, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri e le modalità per l'individuazione delle botteghe e dei locali storici, delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri, sulla cui base i comuni redigono il piano comunale delle botteghe e dei locali storici che viene trasmesso alle regioni ai fini del censimento e dell'istituzione di un apposito elenco regionale;
rilevato che, in conformità alle previsioni dell'articolo 5, che istituisce il fondo nazionale per la tutela e la valorizzazione delle botteghe e dei locali storici, delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri, gli indirizzi per il funzionamento e la ripartizione del fondo medesimo sono stabiliti dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; preso atto che le Regioni definiscono con proprio provvedimento i criteri di priorità con cui le risorse devono essere ripartite;
valutata la previsione di cui all'articolo 7, secondo cui le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai principi contenuti nella presente legge nell'esercizio delle potestà loro attribuite dallo Statuto di autonomia e dalle relative norme di attuazione;
esprime

PARERE FAVOREVOLE