II Commissione - Giovedì 8 novembre 2007


Pag. 19

ALLEGATO

Reati contro l'ambiente. C. 2692 Governo, C. 25 Realacci, C. 49 Paolo Russo, C. 283 Pezzella, C. 1731 Balducci, C. 2461 Mazzoni e C. 2569 Franzoso.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Al comma 1, capoverso Art. 452-bis è soppresso.
1. 211.Contento.

Al comma 1, il capoverso Art. 452-bis è sostituito dal seguente:

Art. 452-bis.

Chiunque cagiona il pericolo concreto di un deterioramento rilevante delle preesistenti qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria ovvero della flora o della fauna selvatica è punito con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.
Il deterioramento si considera rilevante quando la sua eliminazione risulta particolarmente onerosa o richieda l'adozione di provvedimenti eccezionali.
1. 210.Contento.

Art. 452-bis.
(Nozione di ambiente).

Agli effetti della legge penale, per ambiente si intende l'insieme delle risorse naturali, sia come singoli elementi sia come cicli naturali, del territorio e delle opere dell'uomo protette dall'ordinamento per il loro interesse ambientale, paesaggi stico, artistico, archeologico, architettonico e storico.
1. 20.Mazzoni.

Al comma 1, capoverso Art. 452-bis, la parola: uno è sostituita dalle seguenti: sei mesi e la parola: cinque è sostituita dalla parola: quattro.
1. 212.Contento.

Al comma 1, capoversi Art. 452-bis, primo comma, Art. 452-quater, comma 1, e Art. 452-septies, comma 1, sostituire le parole: legislative, regolamentari o amministrative con la seguente: normative.

Conseguentemente al comma 1, capoversi Art. 452-quinquies, comma 1, e Art. 452-octies, comma 1, primo e secondo periodo, sostituire la parola: illegittimamente con le seguenti: in violazione di disposizioni normative.
1. 150.Il relatore.

All'Art. 452-bis dopo le parole: regolamentari sopprimere le seguenti: o amministrative.
1. 200.Mazzoni.

Alla lettera a) dell'Art. 452-bis dopo le parole: delle acque sopprimere le seguenti: o dell'aria.
1. 201.Mazzoni.


Pag. 20

Al comma 1, Art. 452-ter, la parola: due è sostituita dalla seguente: uno e la parola: sei è sostituita dalla seguente: cinque.
1. 213.Contento.

Al comma 1, Art. 452-ter, il secondo comma è sostituito dal seguente:
se dal rilevante deterioramento deriva il pericolo concreto per la vita o per l'incolumità delle persone, si applica la pena della reclusione da due a sei anni e la multa da 30.000 a 100.000 euro.
1. 214.Contento.

All'Art. 452-quater, dopo la parola: regolamentari sopprimere le seguenti: o amministrative.
1. 202.Mazzoni.

Al comma 1, Art. 452-quater, al primo comma le parole: o contribuendo a cagionare sono soppresse.
1. 215.Contento.

Al comma 1, Art. 452-quater, sopprimere il secondo e il terzo comma.
* 1. 109.Il Relatore.

Al comma 1, Art. 452-quater, il secondo ed il terzo comma sono soppressi.
* 1. 216.Contento.

Al comma 1, capoverso, l'Art. 452-quinquies è soppresso.
1. 217.Contento.

Al comma 1, l'Art. 452-septies è soppresso.

Al comma 1, l'Art. 452-septies è sostituito dal seguente: si rinvia al testo dell'articolo 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006, commi 1 e 2.
1. 218.Contento.

All'Art. 452-septies, dopo la parola: regolamentari sopprimere le seguenti: o amministrative.
1. 203.Mazzoni.

Al comma 1, capoverso Art. 452-septies, al comma 1, dopo la parola: amministrative sono inserite le seguenti: al fine di conseguire un giusto profitto.
1. 220.Contento.

Al comma 1, capoverso Art. 452-septies, sostituire le parole: è punito con la reclusione da uno a cinque anni con le seguenti: è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
1. 9.Gelmini.

Al comma 1, capoverso Art. 452-septies, sostituire le parole: si applica la pena della reclusione da due a sei anni con le seguenti: si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni.
1. 10.Gelmini.

Al comma 1, capoverso Art. 452-septies, terzo comma, sostituire le parole: si applica la pena della reclusione da due anni e sei mesi a otto anni con le seguenti: si applica la pena della reclusione da due a sei anni.
1. 11.Gelmini.

Al comma 1, capoverso Art. 452-septies, i commi 4 e 5 sono soppressi.
1. 219.Contento.


Pag. 21

Al comma 1, capoverso Art. 452-septies, sopprimere il comma 4.
1. 12.Gelmini.

Al comma 1, capoversi Art. 452-quinquies, primo comma, nn. 1 e 2, secondo comma, Art. 452-septies, quarto comma, e Art. 452-octies, secondo comma, sostituire le parole: una compromissione durevole o rilevante con le seguenti: un rilevante deterioramento.

Conseguentemente al n. 2, quarto comma, capoverso Art. 452-septies, ed al n. 2, secondo comma, capoverso Art. 452-octies, sostituire le parole: per la flora o per la fauna con le seguenti: della flora o della fauna.
1. 116 (Nuova formulazione).Il Relatore.

Al comma 1, capoverso, l'Art. 452-octies è soppresso.
1. 221.Contento.

Al comma 1, capoverso, l'Art. 452-novies è sostituito dal seguente:
Se l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta a commettere taluni delitti previsti dal presente titolo, si applica la reclusione da 3 a 8 anni nei casi previsti dal primo comma e da 4 a 10 anni nei casi previsti dal secondo comma del medesimo articolo.
1. 223.Contento.

Al comma 1, capoverso Art. 452-novies, sostituire le parole: anche in via non esclusiva o prevalente con le seguenti: in via esclusiva prevalente.
1. 13.Gelmini.

Al comma 1, capoverso Art. 452-novies, comma 1, sostituire le parole: le pene previste per ciascun reato sono aumentate da un terzo alla metà con le seguenti: le pene previste per ciascun reato sono aumentate di un terzo.
1. 14.Gelmini.

Al comma 1, capoverso Art. 452-novies, il comma 2 è soppresso.
1. 224.Contento.

Al comma 1, sopprimere il capoverso Art. 452-decies.
* 1. 15.Gelmini.

Al comma 1, capoverso, l'Art. 452-decies è soppresso.
*1. 226. Contento.

Al comma 1, capoverso, l'Art. 452-decies è sostituito dal seguente:
«Chiunque, al fine di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, ovvero di conseguirne l'impunità compie i fatti previsti dagli articoli 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483 e 484, è punito con la pena prevista da ciascun reato aumentata di un terzo.
1. 225. Contento.

Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 452-decies, primo comma dopo le parole: documentazione falsa, aggiungere le seguenti: ovvero illecitamente ottenuta.

Conseguentemente al medesimo comma aggiungere, in fine, il seguente periodo: Si considera illecitamente ottenuto l'atto o il provvedimento amministrativo frutto di falsificazione, ovvero di corruzione ovvero rilasciato a seguito dell'utilizzazione di mezzi di coercizione fisica o morale nei confronti del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico sevizio.
1. 2. Paolo Russo.


Pag. 22

Al comma 1, capoverso Art. 452-decies, primo comma, dopo le parole: fa uso di documentazione falsa, aggiungere le seguenti: o illecitamente ottenuta.
1. 118. Il Relatore.

Al comma 1, capoverso, l'Art. 452-undecies è soppresso.
1. 227. Contento.

Al comma 1, capoverso Art. 452-undecies, comma 1, sostituire le parole: negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi con le seguenti: in qualsiasi modo.
1. 16. Gelmini.

Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso Art. 452-undecies, inserire il seguente: Art. 452-undecies. - Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis, 452-ter, 452-quater, 452-quinquies, 452-septies e 452-octies è commesso da pubblico ufficiale o da incaricato di pubblico servizio violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio o comunque abusando della sua qualità o dei suoi poteri la pena della reclusione è aumentata di un terzo.
1. 4. Paolo Russo.

All'Art. 452- duodecies dopo le parole: 452-quinquies eliminare le seguenti parole: 452-septies.
1. 204. Mazzoni.

Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso Art. 452-duodecies inserire il seguente:
Art. 452-duodecies. - 1. In relazione ai reati previsti dal presente titolo, l'autorizzazione in materia ambientale, ottenuta illecitamente, è equiparata alla mancanza di autorizzazione.
1. 3. Paolo Russo.

Al comma 1, capoverso, l'Art. 452-ter- decies è soppresso.
1. 228. Contento.

Al comma 1, capoverso, l'Art. 452-quaterdecies è soppresso.
1. 228. Contento.

Sostituire il comma 1 dell'Art. 452-quaterdecies con il seguente:
«Qualora in conseguenza di taluno dei delitti previsti dal presente titolo si determini la necessità di procedere alla bonifica, al recupero, alla riparazione e, ove tecnicamente possibile, al ripristino dello stato dei luoghi, il giudice ne ordina l'esecuzione con la pronuncia della sentenza di condanna ovvero in applicazione della pena ai sensi dall'articolo 444 del Codice di procedura penale».
1. 206. Mazzoni.

Al comma 1, capoverso, all'Art. 452-quaterdecies, il comma 2 è soppresso.
1. 230. Contento.

Al comma 1, capoverso, Art. 452-quaterdecies, dopo la parola: adopera, aggiungere la seguente: efficacemente.
1. 121. Il Relatore.

Al comma 1, capoverso, all'Art. 452-quaterdecies, il comma 3 è soppresso.
1. 231. Contento.

Sostituire il comma 3 dell'Art. 452-quaterdecies, con il seguente:
«Chiunque non ottempera al giudicato con riferimento alle prescrizioni imposte dal giudice».
1. 205. Mazzoni.


Pag. 23

Al comma 1, capoverso, l'Art. 452-quinquiesdecies, è soppresso.
1. 232. Contento.

Al comma 1, capoverso, all'Art. 452-quinquies, le parole: dalla metà a due terzi sono sostituite dalle seguenti: da un terzo alla metà.
1. 233. Contento.

Al comma 1, capoverso, all'Art. 452-sexiesdecies, le parole: da lui provocati sono soppresse.
1. 234. Contento.

All'Art. 452-sexiesdecies, dopo le parole: da lui provocati inserire le seguenti: avendo avviato le procedure di legge o comunque iniziative tali da eliminare il pericolo o il danno.
1. 207. Mazzoni.

Dopo l'Art. 452-sexies decies, sopprimere le parole: b) nel libro secondo... sino: euro a 50.000 euro.
*1. 208. Paolo Russo.

Al comma 1, capoverso, la lettera b) è soppressa.
*1. 235. Contento.

ART. 2.

Sopprimerlo.
2. 1. Lussana.

Al comma 1, capoverso Art. 25-quinques, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
c) per i delitti colposi di cui all'articolo 452-duodecies, si applicano le sanzioni pecuniarie previste dalle precedenti lettere a) e b) diminuite della metà.
2. 2. Il Relatore.

ART. 3.

Il comma 1 è sostituito dal seguente:
Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della giustizia, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un decreto legislativo concernente il riordino ed il coordinamento delle disposizioni legislative concernenti illeciti penali e amministrativi in materia di difesa dell'ambiente e del territorio.

Conseguentemente, al comma 3, abrogare la lettera c).
3. 1. Palomba.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Guardie dei parchi e delle aree protette).

1. All'articolo 57 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
al primo comma dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: «d) le guardie dei parchi nazionali e delle aree naturali protette regionali di livello o grado superiore a quello di accesso»;
al secondo comma dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: «c) le guardie dei parchi nazionali e delle aree naturali protette regionali».
3. 03. Il Relatore.


Pag. 24

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-ter.
(Vigilanza delle guardie particolari giurate delle associazioni per la protezione dell'ambiente e degli animali, riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 349/86 e successive modificazioni).

1. L'articolo 6 comma 2 della legge 20 luglio 2004 n. 189, è sostituito dal seguente:
«La vigilanza sul rispetto della presente legge e di tutte le altre norme relative alla protezione e alla tutela degli animali, è affidata anche, ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate per vigilanza zoofila delle associazioni per la protezione dell'ambiente e degli animali, riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 349/86 e successive modificazioni».
3. 04. Il Relatore.

ART. 4.

Dopo l'articolo 4 (Clausola di invarianza) aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.
(Abrogazioni).

1. L'articolo 260 (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è abrogato».
4. 01. Balducci.

All'Art. 57, comma 1, del Codice di Procedura Penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
«d) le guardie dei parchi naturali e delle aree naturali protette di livello o grado superiore a quello di accesso».

Conseguentemente, all'Art. 57, comma 2, del Codice di Procedura Penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«c) le guardie dei parchi e della aree naturali protette».

Conseguentemente, all'Art. 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:
«10. Le guardie venatorie volontarie di cui alla lettera b) del primo comma, svolgono ai fini della presente legge e delle leggi regionali in materia di tutela della fauna e disciplina della caccia, funzioni di polizia giudiziaria».

Conseguentemente, all'Art. 27, comma 7, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è aggiunto in fine il seguente capoverso:
«Il coordinamento di cui al periodo precedente consiste nella tenuta di registri delle guardie volontarie di tutte le associazioni interessate, nel rilascio dei decreti di durata quadriennale, rinnovati alla loro naturale scadenza nel caso che il ritardo non sia dipendente dal soggetto richiedente nella preparazione dei corsi di formazione ed aggiornamento, nell'organizzazione degli esami di abilitazione. Le disposizioni provinciali già esistenti, se incompatibili, decadono automaticamente, non possono prevedere limitazioni delle modalità di servizio o di orario in ambito provinciale, né clausole per la decadenza dello status di guardia volontaria non previste dalle disposizioni statali in materia di pubblica sicurezza; i nuovi regolamenti, se necessari, devono altresì uniformarsi ai criteri di cui alla presente legge».
3. 05. Benvenuto.

ART. 5.

Sopprimere il comma 2.
5. 100. Il Relatore.