VI Commissione - Giovedì 8 novembre 2007


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ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-01699 Fogliardi: Regime IRES degli immobili strumentali delle ONLUS.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il question time in esame l'Onorevole interrogante, in sostanza, chiede quale sia la corretta interpretazione in merito al trattamento tributario riservato alle ONLUS per gli immobili adibiti ad attività strumentali e/o istituzionali, atteso che la circolare dell'ex Dipartimento delle entrate, n. 244 del 28 dicembre 1999, sembra assoggettare tali immobili a reddito fondiario e al pagamento delle relative imposte.
Tale circolare sembrerebbe, a parere dell'Onorevole interrogante, in contrasto con lo spirito del decreto legislativo recante il riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460).
Al riguardo è opportuno ricordare che, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, sono soggetti Ires, tra l'altro, gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.
Per oggetto esclusivo o principale s'intende l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi dell'ente.
L'articolo 74 del testo unico delle imposte sui redditi prevede che non costituiscono esercizio di attività commerciale l'esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici, nonché l'esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine, comprese le aziende sanitarie locali.
Le attività istituzionali delle Onlus, analogamente, non sono considerate commerciali, tali attività quindi sono «decommercializzate» e, pertanto, come le precedenti non riconducibili al reddito d'impresa.
Il reddito complessivo degli enti non commerciali è formato dai redditi fondiari, di capitale, d'impresa e diversi, ovunque prodotti e quale ne sia la destinazione, ad eccezione di quelli esenti dall'imposta e da quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva.
Il reddito complessivo è determinato distintamente per ciascuna categoria reddituale in base al risultato complessivo di tutti i cespiti che vi rientrano; per l'attività commerciale eventualmente esercitata gli enti non commerciali hanno l'obbligo di tenere la contabilità separata.
Da quanto appena riferito si evince che, in base alla normativa vigente, il reddito complessivo imponibile per gli enti non commerciali e per le Onlus, non si esaurisce in un'unica categoria reddituale (reddito d'impresa) nella quale confluiscono i proventi di qualsiasi fonte, ma si determina sulla somma dei redditi appartenenti alle varie categorie di reddito.
Gli immobili in argomento, proprio perché strumentali all'attività istituzionale (attività decommercializzata non produttiva di reddito d'impresa), acquistano una propria autonomia reddituale. Tali immobili, in quanto non collegabili ad imprese commerciali, in virtù della decommercializzazione, sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'articolo 43 del Tuir e,


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quindi, sono produttivi di reddito fondiario (ai sensi dell'articolo 25 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi).
Ciò posto, appare chiaro che la circolare n. 244 del 28 dicembre 1999, non si pone in contrasto con il decreto legislativo n. 460 del 1997, il quale, nel prevedere un regime fiscale agevolato a favore delle Onlus, non reca alcuna disposizione che escluda espressamente da imposizione gli immobili dalle stesse adibiti allo svolgimento delle attività istituzionali.


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ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-01700 Reina ed altri: Applicazione delle norme in materia di regolarità fiscale delle imprese partecipanti a gare di appalto.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il question time cui si risponde, le S.S. L.L. Onorevoli, chiedono se si intende rettificare la circolare n. 34 del 25 maggio 2007, con la quale l'Agenzia delle entrate ha fornito istruzioni agli uffici periferici preposti al rilascio alla stazione appaltante del certificato di regolarità fiscale necessario per poter partecipare alle gare di appalto di lavori, servizi, forniture.
Al riguardo, l'Agenzia delle entrate, con circolare n. 34/E del 2007, ha fornito alcuni chiarimenti in merito all'applicazione della disposizione contenuta nell'articolo 38, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.
L'articolo 38 del Codice dei contratti pubblici, stabilisce al comma 1 che sono «esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi (..) i soggetti: (..) g) che hanno commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti».
Con la suddetta circolare è stato precisato che, al fine di attestare la regolarità fiscale, gli uffici utilizzino il modello per la certificazione dei carichi pendenti, approvato con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 25 giugno 2001, indicando separatamente anche le violazioni tributarie che «non risultano ancora definitivamente accertate».
Le S.S. L.L. Onorevoli, ravvisando un contrasto con il predetto articolo 38, chiedono, in particolare di rettificare la circolare in argomento, anche al fine di evitare discriminazioni fra i partecipanti, nazionali e stranieri, alle gare d'appalto, con conseguente distorsione della concorrenza.
Al riguardo, l'Agenzia delle entrate, ha osservato che il dato testuale della norma circoscrive le cause di esclusione alla presenza di violazioni «definitivamente accertate».
In merito si osserva che la precisazione contenuta nella circolare n. 34/E del 25 maggio 2007 non può essere interpretata nel senso di una deroga implicita ad una norma imperativa di legge.
Invero, il possesso dei requisiti previsti dal Codice dei contratti pubblici, di cui al citato decreto legislativo n. 163 del 2006, è autocertificato dagli interessati, e solo in via eventuale può accadere che relativamente ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, venga richiesto al competente ufficio locale il rilascio dell'attestazione di regolarità fiscale, in particolare da parte della stazione appaltante in sede di controllo dell'autocertificazione prodotta dall'interessato.
In quest'ultimo caso, la menzionata circolare prevede che gli uffici certifichino, separatamente da quelle definitive, anche le violazioni non definitivamente accertate al solo scopo, come esplicitato nella circolare in esame, di fornire alla stazione appaltante, cui esclusivamente compete la valutazione della sussistenza del requisito


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della regolarità fiscale, ogni informazione utile alla verifica dello stesso sia in relazione alla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti, nonché dei subappalti, sia in relazione alla stipula dei relativi contratti.
D'altra parte, come si evince anche nel comma 4 dell'articolo 38 in commento, «Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, nei confronti di candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, le stazioni appaltanti chiedono se del caso ai candidati o ai concorrenti di fornire i necessari documenti probatori, e possono altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti».
Ne consegue che la prescritta facoltà in capo alle stazioni appaltanti di «chiedere la cooperazione» delle autorità dei rispettivi Paesi di appartenenza, garantisce ai concorrenti parità di trattamento in ordine alla richiesta di informazioni, escludendo, pertanto, il verificarsi di una «grave discriminazione tra concorrenti italiani e concorrenti stranieri».
Ad avviso dell'Agenzia delle entrate, appare infondata, da ultimo, la prospettata «rinuncia delle imprese a partecipare alle gare di appalto pur di non incorrere in un accertamento fiscale dell'amministrazione finanziaria» in quanto la contestazione di una violazione non definitivamente accertata che venga indicata separatamente e qualificata come tale, ovviamente antecedente alla data di partecipazione alla gara di appalto, non può quindi rilevare come deterrente alla partecipazione medesima.
L'Agenzia delle entrate, alla luce delle argomentazioni sopra esposte, ritiene che la circolare n. 34/E sia conforme alla normativa vigente e non ravvisa, pertanto, l'opportunità di una «rettifica» della medesima.


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ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-01701 Fugatti e Gibelli: Potenziamento dei controlli doganali relativi all'ingresso in Italia di merci pericolose.

TESTO DELLA RISPOSTA

Il caso riferito nella question time in esame è stato oggetto di approfondimento da parte dell'Agenzia delle dogane, a seguito delle notizie di stampa diffuse dalla ADN Kronos, circa un sequestro eseguito dai Carabinieri del NAS di Parma di merce ritenuta pericolosa per la salute pubblica.
La stessa Agenzia ha fatto presente che, nonostante le notizie di stampa risultassero imprecise e suscettibili di erronea interpretazione, sia sui distinti ruoli e competenze in capo all'Amministrazione doganale, rispetto a quelli propri dell'Arma dei Carabinieri, sia, di conseguenza, sull'incisività ed efficacia dei controlli svolti dalla dogana, in particolar modo sui prodotti che, per caratteristiche e qualità, possono essere dannosi per la salute pubblica (e specialmente, com'è noto, nel settore dei giocattoli provenienti dalla Cina), si è proceduto innanzi tutto ad una istruttoria interna, che evidenziasse l'esatta dinamica dei fatti, nonché, successivamente, alla diramazione di un comunicato stampa in data 24 ottobre 2007.
L'istruttoria interna ha permesso di chiarire che le partite oggetto di sequestro da parte dei NAS, sottoposte ad accertamento doganale attraverso il trattamento informatico della dichiarazione doganale da parte del sistema automatizzato denominato «circuito doganale di controllo», non presentavano, sotto un profilo strettamente doganale, elementi immediati ed evidenti di criticità rispetto ai parametri di rischio sui quali lo stesso sistema è tarato.
Il successivo sequestro operato sul territorio da parte dei citati NAS è inserito nelle istituzionali attività in difesa dei consumatori, poste in capo al Ministero della Salute, che, nell'ambito delle proprie competenze, ha indicato il potenziale rischio per la possibile presenza di sostanze chimiche pericolose (cilene; isottanolo; acetofenolo; etilbenzene, 2-fenil-2propanolo), come rilevabile dal comunicato stampa del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute emesso in occasione del sequestro «cautelativo» in parola, per il quale sono ancora in corso i test di laboratorio per verificare la effettiva pericolosità dei prodotti.
Ciò posto, per quanto riguarda la problematica di carattere generale circa i controlli a tutela della salute pubblica ed il loro potenziamento, in un momento in cui risultano di primario interesse e visibilità mediatica i noti fenomeni di ingresso, nel territorio comunitario, di merci contraffatte e pericolose, l'Agenzia delle dogane ha, già da tempo, implementato e rafforzato azioni di cooperazione specifiche con le altre Autorità nazionali deputate alla tutela della sicurezza del mercato e dei consumatori (Ministero della Salute e Ministero dello Sviluppo Economico), sia attraverso una collaborazione costante, con le attività istituzionali correnti, sia attraverso iniziative specifiche e mirate, in relazione ad obiettivi ad hoc, in particolar modo nel settore dei giocattoli.
Come anche riportato nel predetto comunicato stampa, nel settore dei giochi e dei giocattoli sono state elevate le misure per le attività di verifica, che hanno portato al sequestro, nel primo semestre del 2007, di 2.055.144 pezzi contraffatti. Lo


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stesso settore, unitamente ad altri in ogni caso individuati come «sensibili» e a rischio per la salute pubblica, sono stati e sono tuttora oggetto della massima attenzione sia nel contesto delle linee generali di indirizzo sulle attività di controllo per il 2007, sia nell'ambito della corrente manutenzione del citato «circuito doganale di controllo», posto che l'attività di controllo eseguita negli spazi doganali avviene sulla base di una analisi dei rischi che prevede continui aggiornamenti e tarature del sistema (in relazione alle dinamiche di mercato, alle segnalazioni pervenute da altri organismi nazionali e/o internazionali, agli esiti stessi dei controlli già attuati).
Risulta pertanto operativa ed intensa la sinergia tra l'Amministrazione doganale e le citate Autorità nazionali per prevenire e contrastare con ogni mezzo il fenomeno di cui trattasi, mentre, per altro verso, la procedura di accertamento operante in via informatica ed il connesso sistema dell'analisi dei rischi costituiscono lo strumento principe di «presidio» doganale, atteso che è sulla base dell'elaborazione informatica operata dal sistema che vengono poi messi in opera entro gli spazi doganali, ove ritenuto necessario o opportuno, le ulteriori attività di controllo, documentale e fisico.


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ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-01702 Galletti: Operatività di una casa da gioco nel territorio della Repubblica di San Marino.

TESTO DELLA RISPOSTA

In riferimento a quanto rappresentato nella question time in esame dall'Onorevole interrogante, concernente un reportage pubblicato dal giornale «Il Resto del Carlino» circa l'esistenza di un «casinò» sul territorio della Repubblica di San Marino, l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha fatto presente al riguardo che la sala bingo sita in Rovereta non è gestita in forza di concessione rilasciata dalla stessa Amministrazione.
L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ritiene, inoltre, che non è possibile esprimere valutazioni in ordine alla eventuale violazione all'articolo 47, punto 4), della Convenzione tra l'Italia e la Repubblica di San Marino del 31 marzo 1939 (modificato dall'Accordo aggiuntivo alla Convenzione di amicizia e buon vicinato fra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, firmato a Roma il 29 aprile 1953), che prevede l'impegno della Repubblica di San Marino di non consentire, nel proprio territorio, l'impianto o l'esercizio di case da gioco nei quali si possano svolgere giochi d'azzardo.
Al riguardo, si è inteso investire della problematica di cui trattasi il Ministero degli affari esteri, che ha trasmesso i relativi elementi istruttori, di seguito riportati.
Il predetto Dicastero ha preliminarmente fatto presente che un casinò a San Marino era già esistito negli anni '50. La sua sede era presso il Kursaal, dove attualmente è installata la San Marino RTV. Il casinò fu chiuso poco tempo dopo anche su pressione del Governo italiano. Quegli anni furono caratterizzati dall'adozione, da parte del nostro Governo, di misure di soggiorno obbligato che videro, per emarginare il fenomeno della criminalità organizzata, insediamenti di malavitosi nelle città di Rimini e Cattolica, con la speranza che, sradicati dai luoghi di origine, questi individui non potessero più delinquere. Ma l'esistenza di un casinò, in zona contigua, poteva fare da ulteriore collante per il riciclaggio.
Il 29 aprile 1953 venne stipulato un Accordo aggiuntivo alla Convenzione di Amicizia e Buon Vicinato fra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino del 31 marzo 1939, firmato dai plenipotenziari italiano e sammarinese De Gasperi e Giacomini. L'articolo 47 dell'Accordo, al punto 4, prevedeva l'impegno sammarinese «a non permettere nel proprio territorio l'impianto o l'esercizio di case da gioco o di altri centri del genere, comunque denominati, nei quali si svolgano giochi di azzardo». A compensazione, in corrispondenza delle rinunce fatte dal Governo della Repubblica di San Marino, tra cui il punto 4 del sopra citato articolo 47, il Governo sammarinese ha ricevuto dal Governo della Repubblica Italiana la somma di 90 milioni di Lire annue, per il periodo compreso tra il 1o gennaio 1946 e il 30 giugno 1952, e 150 milioni di Lire annue dal 1o luglio 1952 in poi, in esenzione di qualsiasi imposta o tassa, ivi comprese quelle di bollo e di quietanza.
Il 9 gennaio 1987, al termine dell'incontro tra il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Gabriele Gatti, e il Ministro degli Affari Esteri, Giulio Andreotti, svoltosi


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a Roma l'8 gennaio 1987, venne concordato il seguente comunicato, secondo cui «da Parte sammarinese è stata sottolineata l'importanza che si attribuisce all'apertura in territorio sammarinese di una casa da gioco che viene considerata come un problema interno della Repubblica di San Marino. Entrambe le Parti, consapevoli di una necessità di addivenire ad un accordo reciprocamente soddisfacente, hanno convenuto sull'opportunità di devolvere l'esame della questione alla prima riunione della Commissione mista, prevista ai successivi capoversi, alla quale parteciperanno anche dei rappresentanti dei rispettivi Ministeri degli Interni».
Durante la sessione del 23 febbraio 2006, a fine della scorsa Legislatura, il Consiglio Grande e Generale ha approvato un ordine del giorno del Consigliere Morri dei Popolari, già ex DC, in base al quale la Repubblica di San Marino avrebbe dovuto intraprendere trattative con l'Italia volte a consentire la riacquisizione del diritto di gestione della casa da gioco. L'ordine del giorno passò con 22 sì, 13 no, 4 astenuti ed 1 non votante. L'Ambasciatore d'Italia in San Marino prese allora contatti sulla questione con i Segretari di Stato agli Affari Esteri, Berardi, e alla Finanze, Mularoni. Entrambi confermarono che l'ordine del giorno era stato approvato, nella penultima sessione della Legislatura, in presenza non della maggioranza degli aventi diritto al voto (31 su 60), e quindi destinato ad esaurirsi con la fine della Legislatura. Qualora l'argomento fosse stato riproposto ed approvato, dopo le elezioni del 4 giugno 2006, prima di essere stato sottoposto all'Italia, sarebbe passato, trattandosi di questione controversa a livello locale, al vaglio del Referendum popolare.
Con la legge 25 luglio 2000, n. 67, sono stati introdotti e disciplinati i giochi a San Marino. Da Palazzo Pubblico ricordano che «la situazione che si è sviluppata da allora ha portato all'approvazione nel dicembre 2006 della legge che ha istituito l'Ente di Stato dei Giochi, ridando allo Stato la gestione e il controllo dell'attività dei giochi, fino a quel momento nelle mani dei privati». Poichè «i giochi della sorte attualmente ammessi sono invariati rispetto ad allora», si legge in una nota del 30 ottobre 2007, «il Governo non ha messo in atto alcuna azione per allargare le maglie dei controlli e delle tipologie di gioco ammesse». A riprova di quanto affermato, secondo cui a San Marino non si praticherebbe il gioco d'azzardo, citano il parere del Presidente Emerito della Corte Costituzionale, Antonio Baldassarre, che il 18 gennaio 2006, ribadì che i giochi del bingo e bingo multi keno non possono essere considerati giochi d'azzardo ma sono giochi della sorte e dell'abilità. La relazione di Baldassarre precisava inoltre che le norme e i regolamenti sui giochi non presentavano violazioni degli accordi stipulati tra la Repubblica di San Marino e l'Italia.
Va anche segnalato che il Governo italiano, allo stato, non ha al suo esame alcuna iniziativa volta a consentire l'apertura di nuovi casinò sul territorio nazionale.
Per quanto riguarda il territorio di San Marino vale quanto stabilito con il sopraccitato Accordo aggiuntivo alla Convenzione di Amicizia e Buon Vicinato fra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino, stipulato il 29 aprile 1953.


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ALLEGATO 5

Interrogazione n. 5-01703 Leo: Applicazione degli obblighi di risposta alle richieste dell'Amministrazione finanziaria gravanti sugli intermediari.

TESTO DELLA RISPOSTA

In riferimento a quanto prospettato dall'Onorevole interrogante in ordine alle difficoltà riscontrate dagli intermediari tenuti a fornire, esclusivamente con strumento telematico, le risposte alle richieste degli uffici dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza sulle indagini finanziarie, si fa presente che l'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (così come modificato dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311), dispone, tra l'altro, che le richieste agli intermediari finanziari di dati, notizie e documenti nonché le relative risposte, anche se negative, devono essere effettuate unicamente in via telematica.
Analoga disposizione è prevista in materia di Iva dall'articolo 51, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 22 dicembre 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2006) sono state stabilite le disposizioni attuative e le modalità tecniche di trasmissione delle richieste, delle risposte, nonché dei dati e delle notizie riguardanti i rapporti intrattenuti e le operazioni effettuate dagli intermediari finanziari con i propri clienti.
Ciò premesso si rileva che, oltre alla previsione del particolare canale trasmissivo, le citate norme hanno prescritto l'obbligo di rispondere comunque, anche in caso negativo, alle richieste trasmesse dagli organi procedenti senza prevedere alcuna eccezione a tale prassi.
Peraltro, la facilità di uso di tale modalità ha consentito in generale, un flusso di milioni di richieste e risposte senza particolari problematiche.
Tuttavia, il notevole incremento delle richieste da parte degli organi procedenti, coniugato all'inserimento di altri soggetti nel novero degli operatori finanziari, composti prima della modifica normativa (introdotta dalla legge finanziaria 2005) solo da istituti di credito e Poste italiane SpA, ha comportato, in particolare per alcuni di essi, disfunzioni organizzative nell'adempimento delle risposte.
Preso atto di tale circostanza, l'Agenzia delle entrate ha emanato alcune direttive in materia di applicazione delle sanzioni nelle quali sono state messe in evidenza le predette difficoltà organizzative, nonché la necessità di un periodo di rodaggio per il sistema telematico di comunicazione.
Di conseguenza gli uffici sono stati invitati a valutare le diverse circostanze nella definizione della eventuale sanzione da applicare.
Si osserva infine che, con l'entrata in funzione dell'Archivio dei rapporti finanziari contenente, come è noto, i rapporti non chiusi prima del 1o gennaio 2005, il flusso delle richieste e delle relative risposte


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subirà una drastica riduzione con notevoli vantaggi, evidenziati peraltro anche nell'articolo di stampa segnalato dall'Onorevole interrogante, sia per gli operatori finanziari che per gli organi procedenti.
Inoltre, come precisato dall'Agenzia delle entrate, si segnala che è in via di definizione una modifica dei tracciati per la comunicazione delle risposte che prevede la possibilità di cumulare in un unico invio le risposte negative.


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ALLEGATO 6

Schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle manifestazioni da abbinare alle lotterie per il 2008. Atto n. 185.

DOCUMENTAZIONE CONSEGNATA DAL SOTTOSEGRETARIO TONONI


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ALLEGATO 7

DL 159/07: Interventi urgenti in materia economico-finanziaria per lo sviluppo e l'equità sociale. C. 3194 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione Finanze,
esaminato il disegno di legge C. 3194, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 159 del 2007: Interventi urgenti in materia economico - finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale;
evidenziato come il decreto - legge n. 159 si inserisca organicamente nell'ambito delle linee di politica economica del Governo individuate nel Documento di programmazione politico - finanziaria e poste già in atto con il decreto - legge n. 81 del 2007, le quali pongono l'accento sull'esigenza di accompagnare il risanamento della finanza pubblica e la convinta azione di contrasto all'evasione fiscale con una serie di misure di particolare rilievo sociale, volte a venire incontro alle necessità delle fasce più deboli della popolazione ed a ridurre la pressione fiscale sui contribuenti onesti;
evidenziato come gli interventi di carattere espansivo della domanda e le misure di sostegno sociale contenute nel disegno di legge n. 159 siano stati resi possibili dal lusinghiero andamento delle entrate tributarie, legato, a sua volta, in misura significativa, ai positivi risultati sul piano della lotta all'evasione ed all'elusione fiscale conseguiti dall'azione del Governo;
rilevato positivamente come la disposizione dell'articolo 20, comma 2, il quale ammette al riparto della quota del 5 per mille le associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI, riprenda sostanzialmente il contenuto della risoluzione n. 7-00248 Fluvi, approvata dalla Commissione Finanze il 31 luglio 2007;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) con riferimento all'articolo 20, comma 2, il quale ammette al riparto della quota del 5 per mille le associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI a norma di legge, valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare la disposizione come novella all'articolo 1, comma 337, della legge n. 266 del 2005, ovvero all'articolo 1, commi 1234 e seguenti, della legge n. 296 del 2007;
b) sempre con riferimento all'articolo 20, comma 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di ammettere al riparto della quota del 5 per mille anche le associazioni sportive dilettantistiche aderenti agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
c) con riferimento all'articolo 21, comma 1, il quale prevede un programma straordinario di edilizia residenziale pubblico, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare i requisiti soggettivi e reddituali delle coppie destinatarie prioritarie dell'intervento di sostegno, eventualmente rinviando alla disciplina in materia vigente nelle singole regioni;


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d) con riferimento all'articolo 34, comma 2-sexies, il quale prevede che le domande ed i documenti per ottenere l'onorificenza di «vittima del terrorismo» istituita dal comma 2-bis del medesimo articolo sono esenti da «tassa di bollo e da qualunque altro diritto», valuti la Commissione di merito l'opportunità di rivedere la formulazione della disposizione, facendo riferimento all'imposta di bollo ed a ogni altro diritto;
e) con riferimento all'articolo 39, comma 8-quater, il quale interviene a modificare l'orario di apertura al pubblico delle conservatorie dei registri immobiliari, si valuti l'opportunità di realizzare una delegificazione della predetta disciplina;
f) con riferimento all'articolo 39-ter, comma 1, valuti la Commissione di merito che il contenuto di tale disposizione riproduce disposizioni già comprese dall'articolo 5, comma 10, lettere b) e c), del disegno di legge finanziaria 2008, attualmente all'esame del Senato;
g) con riferimento all'articolo 40, comma 4, il quale dispone che entro il 2 febbraio 2008, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dovranno essere nominati il Direttore e il Comitato direttivo dell'istituenda Agenzia fiscale alla quale saranno trasferite le funzioni dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, e che con ulteriori decreti del Ministro dell'economia e delle finanze si provvederà all'approvazione dello statuto provvisorio ed all'emanazione delle disposizioni necessarie al primo funzionamento dell'Agenzia, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire se il termine fissato per l'emanazione del decreto di nomina sia riferito anche all'emanazione dei decreti concernenti lo statuto provvisorio e il funzionamento dell'Agenzia;
h) con riferimento all'articolo 40, comma 5, il quale prevede che, con il regolamento previsto dal comma 15 dell'articolo 1 del decreto - legge n. 262 del 2006 si possano trasferire alcune funzioni dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ad altre agenzie fiscali, senza oneri a carico della finanza pubblica, nonché modificare l'organizzazione del Dipartimento per le politiche fiscali, valuti la Commissione di merito che lo schema di regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze (Atto n. 179), attualmente all'esame delle competenti Commissioni parlamentari, provveda, tra l'altro, a riorganizzare il predetto Dipartimento per le politiche fiscali, che viene ridenominato come Dipartimento delle finanze;
i) con riferimento al comma 6-bis del medesimo articolo 40, il quale prevede l'emanazione di uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze diretti a stabilire, in merito al gioco a distanza, i requisiti minimi dei concessionari per l'esercizio dei giochi, i requisiti minimi dei soggetti abilitati alla raccolta e le modalità di partecipazione al gioco da parte dei consumatori, valuti la Commissione di merito l'opportunità di stabilire un termine per l'emanazione del predetto decreto;
l) con riferimento ai commi 7 ed 8 dell'articolo 40, i quali prevedono che la pubblicazione delle delibere comunali concernenti l'aliquota e la soglia di esenzione sia effettuata entro il 31 dicembre precedente l'anno di riferimento, e che le regioni abbiano facoltà di anticipare al periodo di imposta in corso al momento della delibera gli effetti delle variazioni dell'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF, qualora la modifica comporti una riduzione della maggiorazione della percentuale fissata, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che i comuni e le regioni siano tenute a dare adeguata pubblicità delle predette delibere, attraverso comunicazioni all'Agenzia delle entrate, che provvederà a pubblicarle sul proprio sito;
m) con riferimento al comma 3 dell'articolo 44, il quale istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo, per l'anno 2007, per l'erogazione delle somme di cui ai


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commi 1 e 2, con una dotazione pari a 5 miliardi di euro, finanziata anche dall'impiego del 30 per cento del fondo costituito dai cosiddetti «depositi dormienti», di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 116 del 2007, valuti la Commissione di merito l'opportunità di far ricorso alle disponibilità del fondo di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 116, sia in quanto il meccanismo di funzionamento del fondo stesso potrebbe rendere problematica la disponibilità effettiva delle somme da destinare all'erogazione del rimborso forfetario previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo 44, sia in quanto tale utilizzo potrebbe pregiudicare la finalità prioritaria del fondo medesimo, il quale è sorto come strumento volto a prestare ristoro ai risparmiatori vittime di fenomeni patologici avvenuti sui mercati finanziari: sotto quest'ultimo profilo, pertanto, la previsione si presti a determinare un potenziale contrasto di interessi tra categorie di soggetti entrambe meritevoli, sia pure a titolo diverso, di tutela pubblica;
n) con riferimento al comma 4 del medesimo articolo 44, il quale rinvia ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale e il Ministro per le politiche della famiglia, l'individuazione delle categorie dei soggetti aventi diritto, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire le modalità di individuazione dei soggetti beneficiari, con particolare riferimento ai soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi relativi al 2006;
o) con riferimento al comma 1 dell'articolo 46-quater, recante disposizioni relative al recupero di aiuti di stato nel settore della pesca dichiarati incompatibili con il mercato comune, valuti la Commissione di merito che tale disposizione riproduce letteralmente il contenuto dell'articolo 28, comma 1, del disegno di legge finanziaria attualmente all'esame del Senato;
p) valuti la Commissione di merito l'opportunità di semplificare e rendere massimamente efficiente il sistema della riscossione coattiva, attribuendo la titolarità dell'attività di riscossione a mezzo ruolo direttamente alla società Equitalia Spa, sulla base di una convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la medesima Equitalia Spa, e non più per il tramite dell'Agenzia delle entrate, ed affidando allo stesso Ministero le funzioni di indirizzo e controllo sulla stessa Equitalia;
q) in tale contesto, valuti altresì la Commissione di merito l'opportunità di rendere maggiormente omogenee sul territorio nazionale le strutture della riscossione, prevedendo a tal fine che l'Agenzia delle entrate trasferisca alla società Equitalia Spa, al valore nominale, le azioni da essa detenute nella società «Riscossione Sicilia Spa»;
r) valuti la Commissione di merito l'opportunità di consentire alla società Equitalia Spa di svolgere servizi strumentali anche in favore di pubbliche amministrazioni diverse dall'Agenzia delle entrate;
s) valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare il contenuto dell'articolo 3, comma 12, del decreto - legge n. 203 del 2005, al fine di consentire l'integrazione, fino al 31 dicembre 2010, delle comunicazioni di inesigibilità presentate a decorrere dalla data di cessazione del previgente regime di concessione della riscossione coattiva, stabilita nel 1o ottobre 2006, così da consentire agli agenti della riscossione di riavviare proficuamente l'attività di esazione delle quote inserite in tali comunicazioni, attraverso l'utilizzazione di strumenti di recupero dei crediti tributari introdotti successivamente allo stesso 1o ottobre 2006 ed ancora non operativi;
t) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che, nel caso in cui il pagamento di assegni sia effettuato entro il termine di sessanta giorni, e non sia stato levato il protesto, non si applica la penale prevista dall'articolo 8, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 386;
u) valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre una norma di interpretazione autentica del comma 3


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dell'articolo 8 del decreto - legge n. 7 del 2007, volta a chiarire che la surrogazione di cui al comma 1 del predetto articolo 8 non può comunque comportare l'applicazione di penali, di qualsiasi natura, per l'estinzione anticipata del credito surrogato, e che al debitore non possono essere imposte spese o commissioni per la concessione del nuovo mutuo, ovvero per accertamenti catastali, i quali potranno essere effettuati a cura ed onere del soggetto mutuante.