V Commissione - Luned́ 12 novembre 2007

TESTO AGGIORNATO AL 13 NOVEMBRE 2007


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ALLEGATO

DL 159/2007: Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale (C. 3194 Governo).

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Le maggiori entrate tributarie nette rispetto alle previsioni definite con il Documento di programmazione economico-finanziaria per l'anno 2007 sono destinate a realizzare gli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e dei saldi di finanza pubblica a legislazione vigente, definiti dal predetto Documento di programmazione economico-finanziaria: Le eventuali maggiori entrate, in quanto eccedenti rispetto ai suddetti obiettivi, sono destinate alla restituzione pro quota a ciascun contribuente in sede di pagamento dell'imposta sul reddito (IRE).
1. 2. Zorzato, Angelino Alfano, Armosino, Casero, Crosetto, Giudice, Leone, Marras, Ravetto, Verro.

Sopprimere il comma 2.
1. 1. Alberto Giorgetti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. All'articolo 6 della legge 5 agosto 1978, n. 468, è aggiunto il seguente periodo: «I regolamenti parlamentari prevedono le norme necessarie ad assicurare il rispetto di quanto previsto al periodo precedente».
1. 0. 1. D'Elia, Turco, Beltrandi, Mellano, Poretti.

ART. 2.

Sopprimere i seguenti articoli:
Articoli 2, 7, 11, 13-bis, 21 comma 4-ter, 18, 23, 24, 26, commi 1 e 2, 27, 36, 41.

Conseguentemente, all'articolo 44, comma 3, sopprimere le seguenti parole: , derivante anche dall'impiego del 30 per cento del fondo costituito dai depositi dormienti.
2. 16. Garavaglia, Filippi.

Sopprimere gli articoli 2, 7, 8, 10 comma 9, 11, 12 comma 1, 13-bis, 22, 25, 23, 26, comma 1, 28 comma 4 e 4-quinquies, 31 commi 1, 3 e 3-ter, 36, 38, 41.

Conseguentemente all'articolo 44, comma 3, sopprimere le parole da: derivante anche fino alla fine del periodo e all'articolo 18, comma 2, sostituire la cifra: 389 con la seguente: 260.
2. 17. Peretti, Zinzi, Lucchese.

Sopprimerlo.
2. 13. Peretti.

Sostituire gli articoli da 2 a 47 con il seguente:

Art. 2.

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente


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della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:
Art. 10-bis. - Se alla formazione dei reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro dipendente, di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), relativi a contratti a tempo determinato, si deduce dal reddito complessivo l'importo di 3.000 euro rapportato al periodo di lavoro nell'anno.

2. Al relativo onere, pari a 5.978 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede con le maggiori entrate di cui all'articolo 1.
2. 6. Crosetto.

Al comma 1, dopo le parole: rete tradizionale dell'infrastruttura ferroviaria inserire le seguenti: con particolare riferimento alle linee ferroviarie di interconnessione con il Corridoio 5,.
2. 9. Garavaglia, Filippi, Fugatti, Gibelli, Caparini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Per assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete Ferrovie Nord, del suo adeguamento e dell'assistenza ai lavori di potenziamento è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2007.

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 350 milioni.
2. 11. Garavaglia, Filippi, Fugatti, Gibelli, Caparini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Per la realizzazione di interventi di ammodernamento e dì potenziamento della linea ferroviaria per il trasporto merci e passeggeri Parma - Suzzara - Poggio Rusco è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2007.

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 400 milioni.
2. 12. Fava, Garavaglia, Filippi, Fugatti, Gibelli, Caparini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Per il completamento della progettazione relativa all'interramento delle tratta ferroviaria in gestione delle Ferrovie Nord in corrispondenza dei centri cittadini di Seveso e Cesano Mademo e delle aree di maggior ostacolo alla viabilità brianzola, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2007.

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 450 milioni.
2. 10. Grimoldi, Garavaglia, Filippi, Fugatti, Gibelli, Caparini.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. È autorizzata la spesa di 215 milioni di euro da utilizzare nel 2007, di cui 205 milioni per i progetti ricompresi nel piano di investimenti allegato al contratto di programma 2007 stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e da ANAS S.p.A. e 10 milioni per assicurare il concorso dello Stato al completamento della realizzazione delle opere infrastrutturali della Pedemontana di Formia, di cui alla delibera CIPE 29 marzo 2006 n. 98.

Conseguentemente, al maggior onere derivante dal presente emendamento, si provvede proporzionalmente mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'elenco n. 1 allegato al decreto legge 2 luglio 2007 n. 81, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007 n. 127.
2. 3. Pedrizzi, Moffa, Antonio Pepe.


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Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
A valere delle risorse del precedente periodo è altresì autorizzata la spesa di 25 milioni di curo a titolo di ulteriore finanziamento degli interventi di cui al comma 981 dell'articolo 1 della legge 296 dei 27 dicembre 2006.

Conseguentemente, al maggior onere derivante dal presente emendamento, si provvede proporzionalmente mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'elenco n. 1 allegato al decreto legge 2 luglio 2007 n. 81, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007 n. 127.
2. 4. Pedrizzi, Lamorte, Proietti Cosimi, Menia.

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: Nell'ambito dei progetti ricompresi nel contributo di programma ANAS viene inserito il progetto di fattibilità del tunnel delle Torricelle di Verona.
2. 1. Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. È autorizzata la spesa di 250 milioni di euro da utilizzare nel 2007, per il completamento della trasversale Orte-Civitavecchia realizzazione 3o lotto.

Conseguentemente, al maggior onere derivante dal presente emendamento, si provvede proporzionalmente mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'elenco n. 1 allegato al decreto legge 2 luglio 2007 n. 81, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007 n. 127.
2. 2. Proietti Cosimi, Leo, Lamorte.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. È autorizzata la spesa di 100 milioni di euro da assegnare all'ANAS per la realizzazione della bretella Cisterna-Valmontone.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 41.
* 2. 5. Moffa, Germontani, Antonio Pepe.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. È autorizzata la spesa di 100 milioni di euro da assegnare all'ANAS per la realizzazione della bretella Cisterna-Valmontone.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 41.
* 2. 7. Pedrizzi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. È autorizzata la spesa di 100 milioni di euro da assegnare all'ANAS per il completamento delle opere di ampliamento e di messa in sicurezza della Via Pontina (SS. 148).

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 41.
2. 8. Pedrizzi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. A valere sulle risorse autorizzate ai sensi del comma 3, la spesa di 100 milioni di euro è utilizzata per le opere cantierabili sugli assi stradali SS 42, SS 39, SS 45-bis e SS 237.
2. 15. Caparini.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le risorse di cui al comma 3 sono destinate prioritariamente alle opere in corso di esecuzione, con particolare riferimento


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al completamento degli assi di collegamento del territorio nazionale con le principali tratte viarie europee, quali il corridoio multimodale n. 5, l'asse pedemontano, e i collegamenti trasversali e dei valichi alpini.
2. 14. Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Sostituire la rubrica con la seguente: Contributi per infrastrutture.
2.18. Giudice.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Ferrovie Subalpine Spa).

1. Il Ministro dei Trasporti è autorizzato ad erogare, per l'anno 2007 a integrazione della sovvenzione di esercizio accordata dalla legge 2 agosto 1951, n. 1221, la somma di 2 milioni di euro alla Società Subalpina di imprese ferroviarie Spa.

Conseguentemente, all'articolo 18, comma 2, sostituire le parole: 389 milioni con le seguenti: 387 milioni.
2. 0. 1. Zanetta.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Ridefinizione delle competenze e semplificazione delle procedure amministrative).

1. I commi dal 426 al 429 articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sostituiti dal seguente:
426. Ai fini di quanto previsto dai commi da 404 a 416, in relazione alle esigenze di conseguimento di economie digestione e del miglioramento dei servizi resi all'utenza, si provvede, con le modalità, i tempi e i criteri previsti dal medesimo articolo:
a) alla ridefinizione delle competenze e delle strutture dei Dipartimenti Centrali;
b) al riordino dell'articolazione periferica dei Ministero dell'economia e delle finanze mediante la costituzione di un unico ufficio periferico nell'ambito del territorio provinciale ovvero interprovinciale che assume la denominazione di Ufficio territoriale dell'economia e delle finanze e i compiti attualmente svolti dalle Ragionerie provinciali dello Stato e dalle Direzione provinciali dei Servizi vari con contestuale soppressione delle Ragionerie provinciali dello Stato e delle Direzioni provinciali dei Servizi vari;
c) gli uffici unici previsti al punto 1 lettera b) che non raggiungono un organico di almeno trenta unità, compreso il dirigente, non si costituiscono. Le relative competenze e personale sono accorpati alle sedi limitrofe;
d) alla semplificazione delle procedure amministrative, anche mediante eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, con conseguente riduzione dei tempi del procedimento e il contenimento dei relativi costi.

Il regolamento di cui al comma 404 dovrà prevedere la ridefinizione delle competenze degli Uffici territoriali del Ministero dell'economia e delle finanze i quali risponderanno organizzativamente ai Dipartimento dell'Amministrazione generale, del Personale e dei Servizi del tesoro e funzionalmente ai diversi Dipartimenti centrali del MEF per le materie loro attribuite.
2. 0. 2. Giudice.

ART. 3.

Sopprimerlo.
* 3. 1. Garavaglia, Filippi.

Sopprimerlo.
* 3. 2. Peretti.


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ART. 3-bis.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, dopo il comma 347 è inserito il seguente:
347-bis. I soggetti di cui al comma 347 possono iscriversi alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con obbligo di versamento dei contributi nelle misure previste dal decreto previsto dall'articolo 13-bis, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, mediante comunicazione scritta all'INPDAP della volontà di adesione. L'iscrizione decorre dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione. La contribuzione è posta a totale carico degli interessati e non è rimborsabile.
1-bis. L'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 marzo 2007, n. 45, è abrogato.
3-bis. 1. Giudice.

Dopo l'articolo 3-bis aggiungere il seguente:

Art. 3-ter.
(Disposizioni in favore delle figure professionali sanitarie dei Massofisioterapisti Equiparazione titoli di studio).

1. Nell'attesa di un riordino completo in materia, i criteri di equipollenza di cui al decreto Ministeriale del 27 luglio 2000 previsto dal comma 2 della legge n. 42 del 1999 si estendono ai diplomi conseguiti con corsi di formazione triennali in istituti autorizzati anche successivamente al 1996 e fino all'anno 2008.
3-bis. 0. 1. D'Elpidio.

Dopo l'articolo 3-bis aggiungere il seguente:

Art. 3-ter.
(Riscatto, ricongiunzione e computo ai fini pensionistici del personale dipendente della scuola).

1. Al fine dell'accelerazione delle procedure per la definizione delle domande di riscatto, ricongiunzione e computo ai fini pensionistici del personale dipendente della scuola presentate prima del 31 agosto 2000 e non ancora definite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto gli interessati possono sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva delle informazioni contenute in tali istanze ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Gli oneri di riscatto e ricongiunzione verranno calcolati sulla base delle retribuzioni tabellari e delle norme vigenti alla data di presentazione delta domanda originaria, risultante dalla dichiarazione. Le dichiarazioni devono essere inoltrate, per via telematica, entro la data del 31 marzo 2011 al Ministero della Pubblica istruzione. I termini, le modalità operative e la frequenza dei controlli sono fissati con apposito decreto del Ministero della Pubblica istruzione di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentito l'Istituto di Previdenza per i dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche (INPDAP), da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 può essere definito un numero di domande non superiore a 200.000 per l'anno 2008, 300.000 per l'anno 2009, 250.000 per l'anno 2010 e 50.000 per l'anno 2011.
3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, valutato in euro 2.300.000 per l'anno 2008, 2.500.000 per ciascuno degli anni 2009 e 2010 e 700.000 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte


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corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Pubblica istruzione.
3-bis. 0. 2. Cordoni.

ART. 4.

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:
1. Qualora nel procedimento di verifica e monitoraggio dei singoli Piani di rientro, effettuato dal Tavolo di verifica degli adempimenti e dal Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza, di cui rispettivamente agli articoli 12 e 9 dell'Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, con le modalità previste dagli accordi sottoscritti ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, si prefiguri il mancato rispetto da parte della regione degli adempimenti previsti dai medesimi Piani, in relazione alla realizzabilità degli equilibri finanziari nella dimensione e nei tempi ivi programmati, in funzione degli interventi di risanamento, riequilibrio economico-finanziario e di riorganizzazione del sistema sanitario regionale, anche sotto il profilo amministrativo e contabile, tale da mettere in pericolo la tutela dell'unità economica e dei livelli essenziali delle prestazioni, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Presidente del Consiglio dei Ministri, nomina un commissario ad acta per l'intero periodo di vigenza del piano di rientro, con oneri a carico della Regione interessata.
4. 3. Barani.

Al comma 1 aggiungere in fine le seguenti parole: , e ove necessario tutte le misure relative al bilancio, compresa la revisione dei Piani di rientro.
4. 17. Peretti.

Sostituire i commi 2 e 2-bis, con il seguente:
2. Ove la Regione non adempia alla diffida di cui al comma 1, ovvero gli atti e le azioni posti in essere, valutati dai predetti Tavolo e Comitato, risultino inidonei o insufficienti al raggiungimento degli obiettivi programmati, con decreto motivato del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 126 Cost., sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta. Contestualmente all'adozione del decreto di cui al precedente periodo, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, nomina uno o più commissari atti a garantire il funzionamento della Regione soggetta a commissariamento fino all'insediamento dei nuovi organi elettivi. Gli oneri derivanti dalla nomina del commissario o dei commissari sono a carico della Regione interessata.
4. 15. Garavaglia, Filippi, Fugatti, Gibelli, Montani.

Sopprimere il comma 2.
* 4. 1. Alberto Giorgetti.

Sopprimere il comma 2.
* 4. 2. Lamorte, Proietti Cosimi, Germontani.

Al comma 2, sostituire le parole da: nomina un commissario ad acta fino alla fine con le seguenti: applica la progressiva riduzione dei trasferimenti perequativi e delle compartecipazioni di cui all'articolo 9, comma 4 del decreto legislativo 18


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febbraio 2000, n. 56 in misura non superiore al 10 per cento della quota capitaria.
4. 8. Garavaglia, Filippi, Fugatti, Montani.

Al comma 2, sostituire le parole da: nomina un commissario ad acta fino alla fine del comma, con le seguenti: applica una progressiva riduzione dei trasferimenti perequativi e delle compartecipazioni di cui all'articolo 9, comma 4 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 in misura non superiore al 10 per cento della quota capitana.
4. 5. Zorzato, Angelino Alfano, Armosino, Casero, Crosetto, Giudice, Leone, Marras, Ravetto, Verro.

Al comma 2, sostituire le parole da: nomina un commissario ad acta fino alla fine con le seguenti: provvede alla copertura del maggiore sfondamento integralmente attraverso una riduzione automatica dei trasferimenti statali alla regione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale nell'anno d'imposta dell'esercizio successivo.
4. 7. Garavaglia, Filippi, Fugatti, Montani.

Al comma 2, sostituire le parole da: nomina un commissario ad acta fino alla fine con le seguenti: provvede alla copertura del disavanzo sanitario regionale nella misura del 50 per cento, attraverso una riduzione automatica dei trasferimenti statali alla regione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale nell'anno d'imposta dell'esercizio successivo e, nella misura del restante 50 per cento, con un incremento proporzionale dei ticket vigenti a livello regionale.
4. 6. Garavaglia, Filippi, Fugatti, Montani.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: un commissario ad acta aggiungere le seguenti: scelti tra i soggetti abilitati ad essere nominati curatori fallimentari o amministratori di concordati preventivi.
4. 18. Gioacchino Alfano.

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente:
Al commissario ad acta, fino al termine del relativo mandato, che comunque non può essere di durata inferiore ad un esercizio contabile, sono trasferiti tutti i poteri e le funzioni originariamente assegnati al membro della Giunta regionale responsabile delle politiche finanziarie, economiche e di bilancio, che conseguentemente decade dall'incarico.
4. 16. Garavaglia, Filippi, Fugatti, Montani.

Sopprimere il comma 2-bis.
4. 14. Garavaglia, Filippi, Fugatti, Montani.

Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:
2-ter. Ad integrazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 796, lettera b) della citata legge n. 296 del 2006, il commissario ad acta nominato ai sensi del comma 2 è autorizzato ad applicare oltre i massimi livelli l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e la maggiorazione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive.
4. 11. Garavaglia, Filippi, Fugatti, Montani.

Dopo il comma 2-bis aggiungere il seguente:
2-ter. Nell'ipotesi in cui al comma 2, la percentuale di cui all'articolo 1, comma


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723 della presente legge è incrementata per la regione inadempiente dal 10 al 30 per cento.
4. 10. Garavaglia, Filippi, Fugatti, Montani.

Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:
2-ter. Nell'ipotesi in cui al comma 2, si applica la progressiva riduzione dei trasferimenti perequativi e delle compartecipazioni di cui all'articolo 9, comma 4 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 in misura non superiore al 10 per cento della quota capitana.
4. 9. Garavaglia, Filippi, Fugatti, Montani.

Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:
2-ter. Nell'ipotesi di cui al comma 2, i membri degli esecutivi delle Regioni commissariate sono sanzionati con l'ineleggibilità da qualsiasi carica pubblica per un periodo di cinque anni a decorrere dal termine del relativo mandato.
4. 12. Garavaglia, Filippi, Fugatti, Montani.

Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:
2-ter. Qualora, nell'ipotesi di cui al comma 2, fosse accertata la presenza di una responsabilità contabile da parte dell'amministrazione regionale, i membri degli esecutivi della Regione inadempiente sono automaticamente sanzionati con l'ineleggibilità a vita da qualsiasi carica pubblica.
4. 13. Garavaglia, Filippi, Fugatti, Montani.

Sostituire la rubrica con la seguente: Nomina di commissari ad acta per le regioni inadempienti rispetto al piano di rientro dal deficit sanitario.
4. 19. Giudice.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Soppressione di Commissariati straordinari nella Regione Campania).

1. È soppresso il Commissariato straordinario ex articolo 11, comma 18 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 per il piano intermodale dell'Area Flegrea.
2. È soppresso il Commissariato di Governo l'emergenza bonifiche e tutela delle Acque nella Regione Campania istituito ex articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
3. Sono soppressi i Commissariati di Governo per l'Emergenza Idrogeologica nella Regione Campania costituiti mediante Ordinanza del Ministro dell'Interno 3158/2001. 3258/2001, ex O.P.C.M. 3322/2003, ex O.P.C.M. 3484/2005, ex O.P.C.M. 3521/2006 ed ex O.P.C.M. 3532/2006.
4. È soppresso il Commissariato Straordinario per il contenzioso e trasferimento delle opere di cui al titolo VII della legge 14 maggio 1981 n. 219.
5. È soppresso il Commissariato di Governo l'emergenza idrogeologica nella Regione Campania istituito ex articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
6. È soppresso il Commissariato di Governo l'emergenza socio-economico-ambientale del bacino idrografico del fiume Samo istituito ex articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
7. È soppresso il Commissariato straordinario ex legge 18 aprile 1984, n. 80 per piani regionali di sviluppo previsti dall'articolo 4 della medesima legge.
8. Decorsi tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge cessano dalla carica i commissari nominati per le emergenze di cui ai commi precedenti. Dalla medesima data termina ogni corresponsione al commissari medesimi di emolumenti a qualsiasi titolo in precedenza percepiti.
9. Le funzioni già svolte dalle strutture soppresse sono attribuite alla Regione


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Campania secondo le norme di un regolamento che il Governo adotta entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Entro la stessa data con decreto del Presidente del consiglio dei ministri non avente natura regolamentare si dispone l'assegnazione ad altra amministrazione del personale dipendente in servizio presso le strutture soppresse.
4. 0. 1. Giuditta, D'Elpidio.

ART. 5.

Al comma 1, quinto periodo, dopo le parole: Il rispetto da parte delle regioni, inserire le seguenti: , incluse quelle che hanno sottoscritto un accordo con lo Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
5. 17. Garavaglia, Filippi, Fugatti, Montani.

Al comma 1, quinto periodo, sopprimere le parole: e della definizione dei budget di cui al comma 2.
5. 14. Moroni, Di Virgilio, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo.

Sopprimere i commi 2 e 3.
5. 11. Moroni, Di Virgilio, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo.

Sopprimere il comma 2.
5. 10. Moroni, Di Virgilio, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo.

Al comma 2, sopprimere le lettere a), b), c).
5. 4. Moroni, Di Virgilio, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo.

Al comma 2, sopprimere le lettere b) e c).
5. 40. Giudice.

Al comma 2, sostituire la lettera e), con la seguente:
e) qualora i valori di spesa verificati al 31 maggio di ogni anno superino il tetto di cui al comma 1 rapportato ai primi 5 mesi dell'anno, si dà luogo al ripiano dello sforamento determinato nel predetto arco temporale, secondo le regole definite al comma 3. Qualora i valori di spesa verificati al 30 settembre di ogni anno superino il tetto rapportato ai primi 9 mesi dell'anno, si dà luogo al ripiano dello sforamento stimato del periodo 1o giugno-31 dicembre, salvo conguaglio determinato sulla base della rilevazione del 31 dicembre, secondo le regole definite al comma 3. La predetta stima tiene conto della variabilità dei consumi nel corso dell'anno.
5. 5. Moroni, Di Virgilio, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo.

Al comma 2, lettera e), ovunque ricorrono, sostituire le parole: dello sforamento con le seguenti: dell'eccedenza di spesa.

Conseguentemente:
al comma 3:
all'alinea, sostituire le parole:
dello sforamento con le seguenti: dell'eccedenza di spesa;
alla lettera a):
al primo periodo, sostituire le parole: l'intero sforamento è ripartito con le seguenti: l'intera eccedenza di spesa è ripartita;
al secondo periodo, sostituire le parole: dello sforamento con le seguenti: dell'eccedenza di spesa e le parole: da parte di tali farmaci con le seguenti: per la spesa riferita a tali farmaci;


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alla lettera b), primo periodo, dopo le parole: al 31 maggio sopprimere la virgola;
alla lettera c), secondo periodo, sostituire le parole: lo sforamento con le seguenti: il superamento del limite di spesa,;
alla lettera d), dopo la parola: previsti sopprimere la virgola;
al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: dello sforamento con le seguenti: dell'eccedenza di spesa;
al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: sforamento di detto valore con le seguenti: superamento dell'importo determinato a norma del primo periodo e, dopo le parole: o di altre voci inserire le seguenti: della spesa.
5. 38. Giudice.

Al comma 3, sostituire, la lettera a), con la seguente:
a) il 40 per cento dell'intero sforamento è ripartito al netto dell'IVA tra aziende farmaceuticesisti e farmacisti in misura proporzionale alle relative quote di spettanza sui prezzi dei medicinali; il rimanente 60 per cento è ripianato, al netto dell'IVA, tra grossisti, farmacisti ed aziende i cui prodotti abbiano generato un aumento di vendite, a valori, superiore alla crescita media del mercato dei farmaci a carico del SSN per l'assistenza territoriale, in proporzione alle rispettive quote di spettanza.
5. 6. Moroni, Di Virgilio, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo.

Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) l'intero sforamento è ripartito a lordo IVA tra aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti in misura proporzionale alle relative quote di spettanza. La parte a carico dell'industria farmaceutica è distribuita tra le singole imprese in base alle quote di mercato relative alla spesa farmaceutica territoriale dell'anno di competenza.
5. 8. Moroni, Di Virgilio, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo.

Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) l'intero sforamento è ripartito a lordo IVA tra aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti in misura proporzionale alle relative quote di spettanza. La parte a carico dell'industria farmaceutica è distribuita tra le singole imprese:
per il 60 per cento in proporzione delle quote di mercato relative alla spesa farmaceutica territoriale dell'anno di competenza;
per il restante 40 per cento in proporzione della quota che l'eventuale incremento di spesa di competenza di ogni impresa rappresenta sul totale degli incrementi di spesa attribuibili alle imprese per le quali si registrano aumenti della spesa medesima;

Ai fini del calcolo di cui alle lettera b) non si considerano gli aumenti di spesa per farmaci innovativi.

Conseguentemente, al relativo onere per gli anni 2008, 2009 e 2010 si provvede mediante riduzione non superiore al 15 per cento per ciascun anno degli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese, nonché mediante riduzione non superiore del trenta per cento per ciascun anno degli stanziamenti relativi ai contributi agli investimenti delle imprese.
5. 9. Moroni, Di Virgilio, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo.


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Al comma 3, lettera a), sostituire il primo periodo con il seguente:
il 60 per cento dello sforamento è ripartito a lordo IVA tra aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti in misura proporzionale alle relative quote di spettanza sui prezzi dei medicinali, tenendo conto dell'incidenza della distribuzione diretta sulla spesa complessiva, la restante parte è a carico del SSN.

Conseguentemente, al relativo onere per gli anni 2008, 2009 e 2010 si provvede mediante riduzione non superiore al 15 per cento per ciascun anno degli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese, nonché mediante riduzione non superiore del trenta per cento per ciascun anno degli stanziamenti relativi ai contributi agli investimenti delle imprese.
5. 13. Moroni, Di Virgilio, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo.

Al comma 3, lettera a), sostituire il primo periodo con il seguente: l'intero sforamento è ripartito a lordo IVA tra le aziende farmaceutiche.

Conseguentemente al medesimo comma, lettera c), sopprimere le parole da: per la quota a carico dei grossisti e dei farmacisti sino a: a favore del SSN.
5. 32. Lucchese, Peretti, Zinzi.

Al comma 3, lettera a), sostituire la parola: l'intero con le seguenti: il 60 per cento dello.

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) il 40 per cento dello sforamento viene ripianato dalle Regioni interessate attraverso l'adozione delle misure di cui all'articolo 48, comma 5, lettera f) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269.
5. 20. Garavaglia, Filippi, Fugatti, Montani.

Al comma 3, lettera a), sostituire la parola: l'intero con le seguenti: il 60 per cento dello.
5. 36. Peretti, Zinzi, Lucchese.

Al comma 3, lettera a), sostituire la parola: l'intero con le seguenti: il 60 per cento dello.
5. 16. Ravetto.

Al comma 3, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: tenendo conto con le seguenti: al netto e dopo le parole: spesa complessiva aggiungere le seguenti: così come definita al precedente comma 1.
* 5. 2. Moroni, Di Virgilio, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo.

Al comma 3, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: tenendo conto con le seguenti: al netto e dopo le parole: spesa complessiva aggiungere le seguenti: così come definita al comma 1.
* 5. 33. Lucchese, Peretti, Zinzi.

Al comma 3, lettera a), dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Per quanto attiene le farmacie le quote di spettanza sono considerate al netto degli sconti di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni ed integrazioni.

Conseguentemente al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: 30 per cento dello sforamento inserire le seguenti: nonché della quota non ripartita tra gli operatori ai sensi del precedente comma 3, lettera a).
** 5. 35. Lucchese, Peretti, Zinzi.

Al comma 3, lettera a), dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Per quanto


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attiene le farmacie, le quote di spettanza sono considerate al netto degli sconti di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo l, comma 40 e successive modificazioni ed integrazioni.

Conseguentemente, al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: 30 per cento dello sforamento inserire le seguenti: nonché della quota non ripartita tra gli operatori ai sensi del precedente comma 3, lettera a).
** 5. 12. Moroni, Di Virgilio, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo.

Al comma 3, lettera a), dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Per quanto attiene le farmacie, le quote di spettanza sono considerate al netto degli sconti di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662 articolo l, comma 40 e successive modificazioni ed integrazioni.

Conseguentemente, al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: 30 per cento dello sforamento inserire le seguenti: nonché della quota non ripartita tra gli operatori ai sensi del precedente comma 3, lettera a).
** 5. 24. Crema.

Al comma 3, lettera a), dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Per quanto attiene le farmacie, le quote di spettanza sono considerate al netto degli sconti di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662 articolo 1, comma 40 e successive modificazioni ed integrazioni.

Conseguentemente, al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: 30 per cento dello sforamento aggiungere le seguenti: nonché della quota non ripartita tra gli operatori ai sensi del precedente comma 3, lettera a).
** 5. 26. Andrea Ricci, Dioguardi.

Al comma 3, lettera c), primo periodo, dopo le parole: dei grossisti e dei farmacisti aggiungere le seguenti: operanti nelle regioni che abbiano superato il tetto di cui al comma 1.
* 5. 34. Lucchese, Peretti, Zinzi.

Al comma 3, lettera c), dopo le parole: dei grossisti e dei farmacisti, aggiungere le seguenti: operanti nelle regioni che abbiano superato il tetto di cui al precedente comma l.
* 5. 3. Moroni, Di Virgilio, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo.

Al comma 3, lettera c), dopo le parole: dei grossisti e dei farmacisti, aggiungere le seguenti: operanti nelle regioni che abbiano superato il tetto di cui al precedente comma 1,.
* 5. 25. Crema.

Al comma 3, lettera c), sostituire le parole da: dove si è verificato lo sforamento fino alla fine della lettera con le seguenti: proporzionalmente alle relative vendite di medicinali rimborsati dal Servizio sanitario nazionale in ciascun arco temporale di cui al comma 2, lettera e).
5. 21. Garavaglia, Filippi, Fugatti, Montani.

Al comma 3, lettera c), sostituire le parole da: dove si è verificato lo sforamento fino alla fine della lettera con le seguenti: che hanno rispettato il tetto di spesa di cui al comma 1, proporzionalmente alle relative vendite di medicinali rimborsati dal Servizio sanitario nazionale in ciascun arco temporale di cui al comma 2, lettera e).
5. 22. Garavaglia, Filippi, Fugatti, Montani.


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Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Per le piccole e medie imprese le disposizioni di cui al comma 3 si applicano limitatamente all'eccedenza del doppio del budget annuale di cui al comma 2, lettera a). Sono esentate, comunque, dalla disposizione di cui al comma 3, le imprese industriali con fatturato, relativo alla spesa farmaceutica territoriale, inferiore a 10 milioni di euro in ragione di anno. Resta ferma l'entità complessiva del ripiano a carico del settore farmaceutico derivante dall'eventuale sforamento del tetto di spesa di cui al comma 1.
* 5. 31. Lucchese, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Per le piccole e medie imprese le disposizioni di cui al comma 3 si applicano limitatamente all'eccedenza del doppio del budget annuale di cui al comma 2, lettera a). Sono esentate, comunque, dalla disposizione di cui al comma 3, le imprese industriali con fatturato, relativo alla spesa farmaceutica territoriale, inferiore a 10 milioni di euro in ragione di anno. Resta ferma l'entità complessiva del ripiano a carico del settore farmaceutico derivante dall'eventuale sforamento del tetto di spesa di cui al comma 1.
* 5. 41. Garavaglia, Filippi, Fugatti, Montani.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: ad adottare misure di contenimento della spesa fino alla fine del comma con le seguenti: ad applicare misure di compartecipazione alla spesa farmaceutica per un ammontare pari almeno al 50 per cento dello sforamento e dette misure costituiscono adempimento regionale ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato.
5. 18. Garavaglia, Filippi, Fugatti, Montani.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 60 per cento.
5. 23. Garavaglia, Filippi, Fugatti, Montani.

Al comma 4 sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 40 per cento.
* 5. 15. Ravetto.

Al comma 4, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 40 per cento.
* 5. 37. Peretti, Zinzi, Lucchese.

Sopprimere il comma 5-bis.
** 5. 1. Alberto Giorgetti.

Sopprimere il comma 5-bis.
** 5. 39. Peretti.

Sopprimere il comma 5-bis.
** 5. 29. Lucchese, Peretti, Zinzi.

Al comma 5-bis, aggiungere in fine il seguente capoverso:
2-ter. Fatto salvo quanto già applicato dalle Regioni alla data di entrata in vigore del presente decreto relativamente alla categoria terapeutica omogenea degli inibitori della pompa protonica nell'ambito dei piani di rientro sottoscritti con il Ministero dell'Economia e Finanza e con il Ministero della Salute, sono nulli tutti i provvedimenti, anche regionali, aventi ad oggetto l'introduzione di un prezzo di riferimento per la rimborsabilità di farmaci ancora coperti da brevetto o da certificato di protezione complementare.
5. 27. Della Vedova.

Sopprimere il comma 5-quater.
5. 30. Lucchese, Peretti, Zinzi.


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Sostituire il comma 5-sexies con il seguente:
5-sexies. Al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 16 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, e successive modificazioni, dopo le parole: «ad uso autologo» sono inserite le seguenti: «agli intermedi destinati alla produzione di emoderivati, fatti salvi gli intermedi eventualmente individuati, per ragioni di salute pubblica con decreto del Ministro della salute, su proposta dell'AIFA».
5. 28. Bianchi, Di Girolamo, Sanna.

Dopo il comma 5-sexies aggiungere il seguente:
5-septies. L'articolo 7 della legge n. 405 del 16 novembre 2001 è così sostituito:
«1. I medicinali, aventi uguale composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di modalità di rilascio, numero di unità posologiche e dosi unitarie uguali, sono rimborsati al farmacista dal Servizio sanitario nazionale fino alla concorrenza della media dei tre prezzi più bassi dei prodotti a base del medesimo principio attivo, effettivamente disponibili, in maniera continuativa, nel normale ciclo distributivo regionale sulla base di apposite direttive definite dalla regione, ponderata in base ai rispettivi volumi di vendita. Il prezzo di riferimento, così determinato ai fini del rimborso dal Servizio Sanitario Regionale, viene aggiornato trimestralmente dall'Agenzia Italiana del Farmaco.
2. Il medico nel prescrivere i farmaci di cui al comma 1, aventi un prezzo superiore al minimo, può apporre sulla ricetta adeguata indicazione secondo la quale il farmacista all'atto della presentazione, da parte dell'assistito, della ricetta non può sostituire il farmaco prescritto con un medicinale uguale avente un prezzo più basso di quello originariamente prescritto dal medico stesso.
3. Il farmacista, in assenza dell'indicazione di cui al comma 2, dopo aver informato l'assistito, consegna allo stesso il farmaco disponibile in maniera continuativa nel normale ciclo distributivo regionale, avente un prezzo non superiore al prezzo di riferimento determinato in base al precedente comma 1.
4. Qualora il medico apponga sulla ricetta l'indicazione di cui al comma 2, con cui ritiene il farmaco prescritto insostituibile ovvero l'assistito non accetti la sostituzione proposta dal farmacista, ai sensi del comma 3, la differenza fra il prezzo di riferimento ed il prezzo del farmaco prescritto è a carico dell'assistito con l'eccezione dei pensionati di guerra titolari di pensioni.
5. 7. Moroni, Di Virgilio, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo.

Dopo il comma 5-sexies, aggiungere il seguente:
5-septies. È esclusa la facoltà di adottare il prezzo di riferimento tra farmaci rimborsabili coperti da brevetto o da certificato di protezione complementare inclusi nella medesima categoria terapeutica omogenea.
5. 19. Garavaglia, Filippi, Fugatti, Montani.

ART. 5-bis.

Sostituire la rubrica con la seguente: disposizioni concernenti la commercializzazione di farmaci e il funzionamento dell'AIFA.

Conseguentemente, aggiungere in fine i seguenti commi:
2-bis. È permessa la vendita diretta a domicilio, anche tramite posta o corriere, dei medicinali da parte del produttore o dei suoi distributori autorizzati in almeno un Paese appartenente all'Unione europea,


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sempre che tali farmaci abbiano ottenuto l'autorizzazione alla commercializzazione presso il ministero della Salute.
2-ter. Sono esenti dal pagamento della quota di partecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie le persone afferenti al pronto soccorso per richiedere la prescrizione della contraccezione d'emergenza.
2-quater. Per ridurre i costi e al contempo fornire la medesima assistenza farmaceutica si avvia una sperimentazione che renda possibile, a fronte della prescrizione del medico, la somministrazione di dosi individuali sfuse di medicinali, in particolare di farmaci di fascia A, da parte del farmacista. La sperimentazione è regolata con decreto del ministero della Salute da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore delle presente legge.
5-bis. 1. Poretti, Beltrandi, Mellano, Turco.

Sostituire la rubrica con la seguente: disposizioni concernenti la commercializzazione di farmaci e funzionamento dell'AIFA.

Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente comma:
2-bis. È permessa la vendita diretta a domicilio, anche tramite posta o corriere, dei medicinali da parte del produttore o dei suoi distributori autorizzati in almeno un Paese appartenente all'Unione europea, sempre che tali farmaci abbiano ottenuto l'autorizzazione alla commercializzazione presso il ministero della Salute.
5-bis. 2. Poretti, Beltrandi, Mellano, Turco.

Sostituire la rubrica con la seguente: disposizioni concernenti la commercializzazione di farmaci e il funzionamento dell'AIFA.

Conseguentemente, aggiungere in fine, il seguente comma:
2-bis. Sono esenti dal pagamento della quota di partecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie le persone afferenti al pronto soccorso per richiedere la prescrizione della contraccezione d'emergenza.
5-bis. 3. Poretti, Beltrandi, D'Elia, Mellano, Turco.

Sostituire la rubrica con la seguente: disposizioni concernenti la commercializzazione di farmaci e il funzionamento dell'AIFA.

Conseguentemente, aggiungere in fine, il seguente comma:
2-bis. Per ridurre i costi e al contempo fornire la medesima assistenza farmaceutica si avvia una sperimentazione che renda possibile, a fronte della prescrizione del medico, la somministrazione di dosi individuali sfuse di medicinali, in particolare di farmaci di fascia A, da parte del farmacista. La sperimentazione e' regolata con decreto del ministero della Salute da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore delle presente legge.
5-bis. 4. Poretti, Beltrandi, D'Elia, Mellano, Turco.

Al comma 1, dopo la parola: procedure inserire la seguente: selettive.
5-bis. 5. Giudice.

Dopo l'articolo 5-bis aggiungere il seguente:

Art. 5-ter.
(Monitoraggio delle terapie croniche).

Le farmacie convenzionate collaborano con i medici di medicina generale al monitoraggio dell'andamento delle terapie croniche, in particolare nei soggetti sottoposti a politerapie, con l'obiettivo di migliorare la compliance dei pazienti e ottimizzare l'esito delle terapie. Le modalità


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generali di svolgimento e di remunerazione di tale servizio sono definite nell'ambito di un accordo tra le Regioni e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei medici di medicina generale e delle farmacie convenzionate, i cui contenuti sono recepiti nelle rispettive convenzioni nazionali.
5-bis. 01. Moroni, Di Virgilio, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo.

Dopo l'articolo 5-bis aggiungere il seguente:

Art. 5-ter.
(Coinvolgimento delle farmacie nell'assistenza domiciliare).

Le farmacie convenzionate partecipano ai programmi di assistenza domiciliare integrata, in sinergia con i medici di medicina generale e gli altri operatori dei servizi preposti, secondo modalità generali di svolgimento e di remunerazione del servizio definite in sede di convenzione farmaceutica nazionale.
5-bis. 02. Moroni, Di Virgilio, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo.

ART. 6.

Sopprimerlo.
6. 6. Peretti.

Al comma 1, dopo le parole: della infrastruttura ferroviaria nazionale, inserire le seguenti: con particolare riferimento alle tratte del Sistema Alta-Velocità/Alta-Capacità lungo l'asse ferroviario del Corridoio 5,.
6. 3. Garavaglia, Filippi, Fugatti, Gibelli, Caparini.

Al comma 1, dopo le parole: della infrastruttura ferroviaria nazionale, inserire le seguenti: con particolare riferimento alla prosecuzione degli interventi relativi al Sistema AltaVelocità/Alta-Capacità della linea ferroviaria Milano-Verona,.
6. 4. Garavaglia, Filippi, Fugatti, Gibelli, Caparini.

Al comma 1, dopo le parole: della infrastruttura ferroviaria nazionale, inserire le seguenti: con particolare riferimento alla prosecuzione degli interventi relativi al sistema Alta-Velocità/Alta-Capacità della linea ferroviaria Torino-Milano,.
6. 5. Garavaglia, Filippi, Fugatti, Gibelli, Caparini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per la prosecuzione degli interventi relativi al Sistema Alta-Velocità/Alta-Capacità della linea ferroviaria Milano-Verona è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2007.

Conseguentemente all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 300 milioni.
6. 1. Zorzato, Brancher, Campa, Fratta Pasini, Giuseppe Fini, Gardini, Milanato, Mistrello Destro, Paniz, Valentini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per la prosecuzione degli interventi relativi al Sistema Alta-Velocità/Alta-Capacità della rete ferroviaria Verona-Padova è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2007.

Conseguentemente, all'articolo 7, sopprimere il comma 2.
6. 2. Zorzato, Brancher, Campa, Fratta Pasini, Giuseppe Fini, Gardini, Milanato, Mistrello Destro, Paniz, Valentini.


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ART. 7.

Sopprimerlo.
7. 20. Tassone, Peretti, Zinzi.

Sostituite l'articolo 7 con il seguente:

Art. 7.
(Contributi al trasporto metropolitano delle grandi città).

1. Per l'anno 2007, è autorizzata la spesa di 400 milioni di euro per la prosecuzione delle spese di investimento finalizzate alla linea «c» della metropolitana della città di Roma.
2. Per l'anno 2007, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per spese di investimento relative al sistema metropolitano urbano e regionale di Napoli.
3. Per la realizzazione di investimenti relativi al sistema ferroviario metropolitano di Milano è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2007, da utilizzare ai sensi degli articoli 163 e seguenti del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, quale cofinanziamento delle politiche a favore del trasporto pubblico.
3-bis. All'articolo 1, comma 979, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «del tratto della metropolitana di Milano M4 Lorenteggio-Linate» sono aggiunte le seguenti: «e delle altre tratte della metropolitana di Milano».
4. Per l'anno 2007, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per spese di investimento relativi al sistema ferroviario metropolitano della Regione Veneto.
5. Le somme di cui ai commi 2, 3 e 4 sono da considerarsi in deroga al patto di stabilità interno, sia in termini di competenza che di cassa, a condizione che siano utilizzate entro il 31 dicembre 2007.
7. 11. Zorzato, Brancher, Campa, Fratta Pasini, Giuseppe Fini, Gardini, Milanato, Mistrello Destro, Paniz, Valentini.

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

Art. 7.
(Contributi al trasporto metropolitano delle grandi città).

1. Per l'anno 2007, è autorizzata la spesa di 400 milioni di euro per la prosecuzione delle spese di investimento finalizzate alla linea «c» della metropolitana della città di Roma.
2. Per l'anno 2007, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per spese di investimento relative al sistema metropolitano urbano e regionale di Napoli.
3. Per la realizzazione di investimenti relativi al sistema ferroviario metropolitano di Milano è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2007, da utilizzare ai sensi degli articoli 163 e seguenti del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, quale cofinanziamento delle politiche a favore del trasporto pubblico.
3-bis. All'articolo 1, comma 979, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «del tratto della metropolitana di Milano M4 Lorenteggio-Linate» sono aggiunte le seguenti: «e delle altre tratte della metropolitana di Milano».
4. Per l'anno 2007, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per spese di investimento relativi al sistema ferroviario metropolitano della Regione Veneto.
5. Le somme di cui ai commi 2, 3 e 4 sono da considerarsi in deroga al patto di stabilità interno, sia in termini di competenza che di cassa, a condizione che siano utilizzate entro il 31 dicembre 2007.
7. 10. Zorzato, Brancher, Campa, Fratta Pasini, Giuseppe Fini, Gardini, Milanato, Mistrello Destro, Paniz, Valentini.


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Al comma 1, premettere il seguente:
01. Per l'anno 2007, è autorizzata la spesa di 125 milioni di euro per la prosecuzione delle spese di investimento relative al sistema metropolitano di superficie del Veneto (SMFR).

Conseguentemente, allo stesso articolo 7, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 425 milioni;
b) al comma 2, sostituire le parole: 150 milioni con le seguenti: 125 milioni;
c) al comma 3, sostituire le parole: 150 milioni con le seguenti: 125 milioni.
7. 2. Campa, Zorzato, Milanato, Paniz, Brancher.

Sopprimere i commi 1 e 2.

Conseguentemente al comma 3, sostituire le parole: 150 milioni di euro con le seguenti: 800 milioni di euro.
7. 16. Garavaglia, Filippi, Fugatti, Gibelli, Caparini.

Sopprimere il comma 1.
7. 13. Garavaglia, Filippi, Fugatti, Gibelli, Caparini.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sostituire le parole: 500 milioni di euro con le seguenti: 450 milioni di euro;
b) al comma 2 sostituire le parole: 150 milioni di euro con le seguenti: 140 milioni di euro;
c) al comma 3 sostituire le parole: 150 milioni di euro con le seguenti: 140 milioni di euro.

Conseguentemente:
a) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Per l'anno 2007 è autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per la realizzazione del sistema di trasporto SFMR dell'area veneziana;
b) al comma 4, sostituire le parole: commi 2 e 3 con le seguenti: commi 2, 3 e 3-bis.
7. 18. Fincato.

Al comma 1, sostituire le parole: 150 milioni di euro con la seguente: 100.

Conseguentemente:
a) all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: 150 milioni di euro con le seguenti: 500 milioni di euro.
7. 25. Peretti, Galletti, Zinzi, Lucchese, Delfino.

Al comma 1, sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 200 milioni e aggiungere in fine il seguente periodo: Per l'immediata adozione delle misure necessarie a garantire condizioni di sicurezza urbana della città di Roma, è autorizzata altresì la spesa di 100 milioni di euro per gli interventi di rimozione degli insediamenti abusivi e degradati presenti nell'area urbana e conseguente remissione in pristino delle relative aree illecitamente occupate, nonché per l'adozione degli ulteriori investimenti urgenti occorrenti alla dotazione infrastrutturale indispensabile per contrastare il dilagare della criminalità urbana.

Conseguentemente, all'articolo 19, aggiungere in fine il seguente comma:
1-bis. È autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2007 per le esigenze di investimento e dotazione strumentale, anche attraverso estinzione dei relativi debiti pregressi, delle forze di


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polizia addette a compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza e difesa contro l'immigrazione clandestina.
7. 9. Gianfranco Conte.

Al comma 1, sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 250 milioni.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per il completamento dei lavori di prolungamento della linea 1 della metropolitana di Torino è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2007.
7. 15. Allasia, Garavaglia, Filippi, Fugatti, Gibelli, Caparini.

Al comma 1 sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 350 milioni.

Conseguentemente dopo il comma 3-bis aggiungere il seguente:
3-ter. Per l'anno 2007 è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per la realizzazione di investimenti relativi al Sistema Ferroviario Metropolitano Veneto.
7. 7. Zorzato, Brancher, Campa, Fratta Pasini, Giuseppe Fini, Gardini, Milanato, Mistrello Destro, Paniz, Valentini.

Al comma 1 sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 350 milioni.

Conseguentemente dopo il comma 3-bis aggiungere il seguente:
3-bis.1. Ai fini del potenziamento dell'accessibilità stradale alla metropolitana di superficie per il trasporto passeggeri nell'area di Venezia, Padova e Treviso è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2007, con particolare riferimento alla realizzazione di sottopassaggi stradali ai fini dell'eliminazione dei passaggi a livello.
7. 6. Zorzato, Brancher, Campa, Fratta Pasini, Giuseppe Fini, Gardini, Milanato, Mistrello Destro, Paniz, Valentini.

Al comma 1 sostituire la parola: 500 con la seguente: 350.

Conseguentemente:
a) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Per l'anno 2007 è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per spese di investimento relative al sistema metropolitano urbano di Palermo;
b) al comma 4, dopo la parola: 2 inserire la seguente: 2-bis.
7. 23. Giudice.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente dopo il comma 3-bis inserire il seguente:
3-ter. Al fine di realizzazione di un sistema ferroviario integrato di trasporto pubblico che colleghi tra loro le città di Venezia, Padova e Treviso è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2007 per la prosecuzione degli investimenti relativi alla metropolitana di superficie per il trasporto di passeggeri.
7. 8. Zorzato, Brancher, Campa, Fratta Pasini, Giuseppe Fini, Gardini, Milanato, Mistrello Destro, Paniz, Valentini.

Sopprimere il comma 2.
7. 14. Garavaglia, Filippi, Fugatti, Gibelli, Caparini.


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Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: ed alla metropolitana del mare.
7. 5. Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Per l'anno 2007, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per la ristrutturazione e il potenziamento del servizio di trasporto locale del Comune di Verona.

Conseguentemente:
a) sostituire al comma 1 le parole:
500 milioni con le seguenti: 470 milioni;
b) sostituire al comma 2 le parole: 150 milioni con le seguenti: 140 milioni;
c) sostituire al comma 3 le parole: 150 milioni con le seguenti: 140 milioni.
7. 21. Peretti.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. Per l'anno 2007, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per spese di investimento relative al sistema metropolitano urbano e regionale di Palermo, Catania e Messina».

Conseguentemente, all'articolo 36, comma 2, sostituire le parole: 140 milioni di euro con le seguenti: 40 milioni di euro.
7. 12. Oliva, Lo Monte, Minardo, Neri, Rao, Reina.

Al comma 3 sostituire le parole: da utilizzare ai sensi fino a: decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 con le seguenti: da utilizzare ai sensi degli articoli 161 e seguenti del decreto legislativo, n. 163 del 2006, (Codice dei contratti pubblici) ovvero al Capo IV del medesimo Codice, che disciplina i lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi.
7. 24. Giudice.

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: da utilizzare ai sensi degli articoli 163 e seguenti del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
7. 19. Andrea Ricci, Aurisicchio, Mario Ricci, Attili, Soffritti, Olivieri, Locatelli, Rotondo.

Al comma 3, sostituire le parole: 163 e seguenti con le seguenti: 161 e seguenti.
7. 22. Giudice.

Al comma 3-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché limitatamente a due milioni di euro, del primo tratto aeroporto Murano-Arsenale, della sub lagunare di Venezia.
7. 1. Campa, Zorzato, Milanato, Paniz, Zanetta, Brancher.

Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:
«3-ter. Per la realizzazione di investimenti relativi al trasporto pubblico a basso impatto ambientale e alla mitigazione delle polveri sottili è autorizzato per il 2007 un contributo al Comune di Verona di 20 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1 sostituire le parole: 550 milioni con le seguenti: 530 milioni.
7. 4. Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:
«3-ter. Al fine di raggiungere un più elevato livello di sostenibilità ambientale e territoriale del sistema della mobilità locale è autorizzata la spesa di 99 milioni di euro per l'anno 2007 per il potenziamento del sistema dei trasporti metropolitani nei territori delle comunità montane».


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Conseguentemente, all'articolo 8, sopprimere i comma da 1 a 4.
7. 17. Garavaglia, Filippi, Fugatti, Gibelli, Caparini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«4-bis. Al fine di assicurare la realizzazione del secondo stralcio del sistema ferroviario metropolitano regionale veneto, è autorizzato un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2007».

Conseguentemente, all'articolo 21, al comma 1, sostituire le parole: 550 milioni con le seguenti: 40 milioni.
7. 3. Alberto Giorgetti.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.
(Agevolazioni tributarie in materia di servizi di sorveglianza).

1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, una quota delle spese sostenute sino ad un importo massimo delle stesse di 40.000 euro, per la prestazione di servizi privati di sorveglianza e di protezione.
2. I comuni possono fissare aliquote agevolate dell'addizionale comunale sulle persone fisiche a favore dei soggetti che sostengano le spese di cui al comma 1.
3. La detrazione compete per le spese sostenute a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1o gennaio 2008, per una quota pari al 41 per cento delle stesse».

Conseguentemente, ai maggiori oneri e alle minori entrate derivanti dalla precedente disposizione, si provvede mediante riduzione del 30 per cento di tutti gli importi di cui all'articolo 18.
7. 01. Zorzato, Alfano, Armosino, Casero, Crosetto, Giudice, Leone, Marras, Vetto, Verro.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.
(Trasporto pubblico locale da e per le isole minori).

1. Al comma 1031 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo periodo, le parole: «00 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009» sono sostituite dalle seguenti: «50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, di cui 50 milioni per gli interventi di cui alla lettera c-bis)».
2. Conseguentemente, al comma 1031 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la lettera c) è inserita la seguente:
«c-bis) per l'acquisto di veicoli destinati alla creazione o allo sviluppo di un servizio di trasporto pubblico locale che garantisca collegamenti con le isole minori».

Conseguentemente, all'articolo 47, comma 1, sostituire le parole: 8,321 milioni con le seguenti: 8,371 milioni, le parole: 5,4 milioni per il 2008 con le seguenti: 55,4 milioni per il 2009 e le parole: 11,3 milioni a decorrere dall'anno 2009 con le seguenti: 61,3 milioni a decorrere dall'anno 2009.

Conseguentemente, all'articolo 47, comma 1, lettera a), sostituire le parole: 1.300 milioni con le seguenti: 1.350 milioni.
7. 02. Giudice, Fallica.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.
(Fondo per il completamento di arterie viarie per la tutela delle aree urbane).

1. Allo scopo di consentire il completamento di arterie viarie, avviate anche


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con la partecipazione finanziaria di soggetti imprenditoriali privati, per l'alleggerimento del traffico di mezzi pesanti nei centri storici ed urbani, al fine di una consistente riduzione delle emissioni inquinanti, è istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture un apposito fondo, con dotazione finanziaria di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il fondo è destinato alla concessione di contributi per le finalità di cui al presente comma, ripartiti con decreto del Ministro delle infrastrutture sulla base di criteri ed indirizzi definiti d'intesa con la Conferenza Stato Città ed autonomie Locali.
2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge n. 289 del 2002».
7. 03. Evangelisti.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Patto di stabilità interno 2007 delle Regioni).

1. Dopo il comma 658 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è aggiunto il seguente:
«658-bis. Nei casi in cui la Regione o Provincia autonoma non consegua per l'anno 2007 l'obiettivo di spesa determinato in applicazione del patto di stabilità interno e lo scostamento registrato rispetto all'obiettivo non sia superiore alle spese in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento nazionale, non si applicano le sanzioni previste per il mancato rispetto del patto di stabilità, a condizione che lo scostamento venga recuperato nell'anno 2008».
7. 04. Governo.

ART. 8.

Sopprimerlo.
8. 3. Alberto Giorgetti.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 27, comma 1, sostituire le parole: 60 milioni con le seguenti: 35 milioni.
8. 14. Garavaglia, Filippi, Fugatti, Gibelli, Caparini.

Sostituire l'articolo 8, con il seguente:

«Art. 8.

Al comma 93, dell'articolo 2, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «ad interventi nella regione Sicilia» sono inserite le seguenti: «con particolare riferimento al potenziamento dei trasporto merci marittimo e del trasporto passeggeri marittimo nello Stretto di Messina, nonché ad interventi di messa in sicurezza della viabilità statale come semaforizzazione, attraversamenti pedonali e pannelli informatizzati,»;
b) dopo le parole: «interventi nella regione Calabria» sono inserite le seguenti: «con priorità al potenziamento del trasporto ferroviario pendolare sulla tratta Rosarno-Reggio Calabria-Melito Porto Salvo e del collegamento ferroviario con l'aeroporto di Reggio Calabria.».
8. 33. Garavaglia, Filippi, Fugatti, Gibelli, Caparini.

Sopprimere il comma 1.
8. 15. Garavaglia, Filippi, Fugatti, Gibelli, Caparini.


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All'articolo 8, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire la cifra: 2 con la seguente: 0;
b) al comma 3, sostituire la cifra: 40 con la seguente: 46;
c) al comma 4, sostituire la cifra: 40 con la seguente: 46.

Conseguentemente, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
10. Le somme resesi disponibili per pagamenti non più dovuti relativi alle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 65, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e di cui all'articolo 4 della legge 9 gennaio 2006, n. 13, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per l'ammontare complessivo di 25 milioni euro.
8. 6. Attili, Aurisicchio, Scotto, Rotondo.

Al comma 1, dopo le parole: per la Sicilia, aggiungere le seguenti: e del porto di Venezia.
8. 1. Campa, Zorzato, Milanato, Paniz, Brancher.

Al comma 1, sostituire le parole: 12 milioni con le seguenti: 25 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 18, comma 2, sostituire le parole: 389 milioni con le seguenti: 376 milioni.
8. 11. La Loggia, Giudice.

Sopprimere il comma 2.
8. 16. Garavaglia, Filippi, Fugatti, Gibelli, Caparini.

Al comma 2, sostituire le parole: 7 milioni con le seguenti: 15 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 18, comma 2, sostituire le parole: 389 milioni con le seguenti: 381 milioni.
8. 8. La Loggia, Giudice.

Alla fine del comma 2, aggiungere il seguente periodo: Per le medesime finalità di cui al periodo precedente è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2007 per il rifinanziamento dell'articolo 2, intervento 6 della tabella A, della legge 376 del 2003. A soggetto beneficiario per gli interventi di cui sopra è l'ANAS.

Conseguentemente, all'articolo 27, comma 2, le parole: 60 milioni sono sostituite dalla seguenti: 55 milioni.
8. 5. Raiti, Piro, Crisafulli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Per la realizzazione di interventi finalizzati alla sistemazione del ponte Lama, che collega il tratto Trani-Bisceglie, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2007.
2-ter. All'onere derivante dal comma 2-bis, pari a 1 milione di euro per il 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai lini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Conseguentemente, all'articolo 35, al comma 1, capoverso comma 7, primo periodo, sostituire le parole: 25 milioni con le seguenti: 24 milioni.

Conseguentemente, al comma 1-bis, sostituire la parola: 5 con la seguente: 4.

Conseguentemente, modificare la rubrica, dopo le parole: Stretto di Messina aggiungere le seguenti: e in Puglia.
8. 13. Napoletano.


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Sopprimere il comma 3.
8. 17. Garavaglia, Filippi, Fugatti, Gibelli, Caparini.

Sopprimere il comma 4.
8. 18. Garavaglia, Filippi, Fugatti, Gibelli, Caparini.

Al comma 4, sostituire le parole: 40 milioni con le seguenti: 60 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 18, comma 2, sostituire le parole: 389 milioni con le seguenti: 369 milioni.
8. 9. La Loggia, Giudice.

Al comma 4, sostituire le parole: 40 milioni con le seguenti: 30 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 45, comma 2, sostituire le parole: 25 milioni con le seguenti: 35 milioni.
8. 35. Garavaglia, Filippi, Fugatti, Montani.

Al comma 4, sostituire le parole: 40 milioni con le seguenti: 30 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 45, comma 1, sostituire le parole: 25 milioni con le seguenti: 35 milioni.
8. 34. Garavaglia, Filippi, Fugatti, Montani.

Al comma 4, dopo le parole: ed altri eventuali scali, inserire le seguenti: da ricomprendere in una metropolitana di mare.
8. 2. Alberto Giorgetti.

Sopprimere il comma 5.
8. 19. Garavaglia, Filippi, Fugatti, Gibelli, Caparini.

Al comma 5, dopo le parole: di cui ai commi da 1 a 4 inserire le seguenti: che devono essere prioritariamente indirizzati a realizzare condizioni di sicurezza anche in attuazione della Direttiva 2005/65/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 26 ottobre 2005, relativa al miglioramento della sicurezza nei porti,.
8. 26. Piro.

Al comma 5, sostituire le parole: sentite le competenti commissioni parlamentari, con le seguenti: sentite le commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario.

Conseguentemente, al comma 6, in fine, dopo le parole: commissioni parlamentari aggiungere le seguenti: per materia e per le conseguenze di carattere finanziario.
8. 24. Piro.

Al comma 5, sostituire le parole: e sono realizzati in ragione dell'urgenza con le procedure di cui all'articolo 57, comma 2, ovvero di cui all'articolo 221, comma 1, con le seguenti: con le procedure di cui all'articolo 56, comma 1,.
8. 22. Garavaglia, Filippi, Fugatti, Gibelli, Caparini.

Sopprimere il comma 6.
8. 20. Garavaglia, Filippi, Fugatti, Gibelli, Caparini.

Al comma 6, dopo le parole: Villa San Giovanni aggiungere le seguenti: e in particolare, al fine di tutelare gli standard di qualità e la stabilizzazione dei lavoratori,


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anche attraverso clausole sociali, e sostituire le parole: 1 milione con le seguenti: 11 milioni.

All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 10.000.000 di euro per l'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 27 dicembre 2006, n. 296.
8. 25. Andrea Ricci, Mario Ricci, Olivieri, Locatelli.

Al comma 6, sostituire le parole: 1 milione con le seguenti: 2 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 18, comma 2, sostituire le parole: 389 milioni con le seguenti: 388 milioni.
8. 10. La Loggia, Giudice.

Al comma 6, sostituire le parole: sentite le Regioni interessate con le parole: sentita la Conferenza Unificata.
*8. 4. Alberto Giorgetti.

Al comma 6, sostituire le parole: sentite le Regioni interessate con le parole: sentita la Conferenza Unificata.
8. 31. Giudice.

Al comma 6, sostituire le parole: sentite le Regioni interessate con le parole: sentita la Conferenza Unificata.
8. 7. Osvaldo Napoli, Stradella.

Sopprimere il comma 7.
8. 21. Garavaglia, Filippi, Fugatti, Gibelli, Caparini.

Al comma 7, sostituire le parole: senza oneri aggiuntivi con le seguenti: senza nuovi o maggiorai oneri.
8. 30. Giudice.

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministro dei trasporti, con decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce la composizione, l'organizzazione e le funzioni dell'istituenda Autorità.
8. 27. Giudice.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Nella legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 989-bis dell'articolo 1 è abrogato e sono nulli gli effetti degli atti adottati in applicazione dei comma citato.

Conseguentemente, modificare la rubrica come segue: (Interventi per il trasferimento modale da e per la Sicilia e per il miglioramento del trasporto pubblico in Calabria e nello stretto di Messina, nonché del sistema delle autorità portuali).
8. 32. Leone.

Dopo il comma 7-bis, aggiungere il seguente:
7-ter. È autorizzato un contributo di 30 milioni di euro per l'anno 2008, per lo sviluppo del Porto Canale di Cagliari, a valere sul fondo perequativo di cui al combinato disposto dei commi 1003 e 1004 dell'articolo 1 della Finanziaria 2007, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti. Il Ministro dei trasporti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra Stato e regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definisce con proprio decreto, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988 n. 400, i criteri e le caratteristiche degli hub portuale di interesse nazionale.


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Conseguentemente, all'articolo 27, comma 1, sostituire le parole: 60 milioni con le seguenti: 50 milioni e all'articolo 28, comma 3, sostituire le parole: 50 milioni con le parole: 30 milioni.
8. 28. Palomba.

Sopprimere il comma 9.

Conseguentemente, all'articolo 47, apportare le seguenti modificazioni:
a) all'alinea sostiutire le parole: 8.351 milioni di euro con le seguenti: 8356 milioni di euro;
b) alla lettera b-bis, sostituire le parole: 5 milioni di euro con le seguenti: 10 milioni di euro.
8. 12. Franci.

Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:
9-bis. A far data dal 1o marzo 2008, la società di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 17 dicembre 1971, n. 1158 e successive modificazioni e integrazioni, è sciolta e posta in liquidazione. Allo scioglimento dei rapporti negoziali si applica l'articolo 21-quinquies, comma 1-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
9-ter. La legge 17 dicembre 1971, n. 1158 è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al successivo comma 9-quater.
9-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 1o marzo 2008 di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinati gli atti e i rapporti giuridici sorti sulla base della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, e successive modificazioni e integrazioni.
9-quinquies. È istituita l'Agenzia per lo sviluppo della logistica nell'area dello Stretto di Messina, con particolare riferimento allo sviluppo dei nodi logistici ed intermodali relativi alla piattaforma territoriale strategica Calabria e Sicilia sotto i poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro dell'economia e finanze di concerto, per quanto di competenza, con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti.
8. 23. Bonelli, Di Salvo, Migliore, Sgobio, Zanella, Aurisicchio, Ricci, Diliberto, Francescato, Napoletano, Fundarò.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
9-bis. Allo scopo di assicurare l'effettivo perseguimento delle finalità di cui al presente articolo, per consentire il tempestivo avvio dei lavori di ammodernamento e potenziamento della viabilità secondaria nei territori della Regione siciliana e della regione Calabria, in sede di prima attuazione del comma 1152 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le risorse, determinate, dal comma citato, nella misura di 350 e di 150 milioni di euro per l'anno 2007 rispettivamente per la Regione siciliana e per la regione Calabria, sono assegnate, con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, entro e non oltre la data del 15 dicembre 2007, direttamente alle regioni stesse che provvedono alla loro ripartizione tra le rispettive province.
8. 29. Giudice.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.
(Interventi per la realizzazione dell'Aeroporto civile di Viterbo).

1. È autorizzata la spesa di 20 milioni di euro a destinare al Comune di Viterbo per la realizzazione dell'Aeroporto civile, quale terzo scalo aeroportuale del Lazio.


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Conseguentemente, al maggior onere derivante dal presente emendamento, si provvede proporzionalmente mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'elenco n. 1 allegato al decreto legge 2 luglio 2007 n. 81, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007 n. 127.
8. 01. Moffa, Proietti Cosimi, Mazzocchi.

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Per la realizzazione della strada denominata «Strada dei Marmi» della città di Carrara utile per mettere in sicurezza il traffico pesante che attraversa il centro città generato dall'esistenza delle attività estrattive e commerciali delle cave di marmo è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2007.

Conseguentemente, all'articolo 36, comma 2, sostituire le parole: 140 milioni con le seguenti: 137 milioni.
8. 03. Cordoni, Ricci.

ART. 9.

Sopprimerlo.
9. 11. Tassone, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. A seguito della corresponsione delle somme di cui al comma 1, Trenitalia Spa provvede al ripristino delle tratte a lunga percorrenza di servizio pubblico soppresse nel 2007.
9. 7. Oliva, Lo Monte, Minardo, Neri, Rao, Reina.

Sostituire il comma 2, con il seguente:
Nelle more della rideterminazione dei criteri di ripartizione di cui all'articolo 20, comma 7, del decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire alle regioni le risorse di cui all'articolo 1, comma 973, della legge 27 dicembre 2006 n. 296.
9. 5. Zanetta.

Al comma 2, sostituire le parole: a corrispondere direttamente alla società Trenitalia Spa con le parole: a trasferire alle regioni.
9. 8. Garavaglia, Filippi, Fugatti, Gibelli, Caparini.

Sopprimere il comma 2-bis.
9. 9. Garavaglia, Filippi, Fugatti, Gibelli, Caparini, Fava.

Sopprimere il comma 2-bis.
9. 6. Zanetta.

Al comma 2-bis, capoverso 2, primo periodo, sopprimere le parole da: con possibilità fino a: modifiche contrattuali.
9. 13. Giudice.

Al comma 2-bis, capoverso 2, dopo le parole: il Ministero dei trasporti affida inserire le seguenti: mediante procedure concorsuali,.
*9. 10. Garavaglia, Filippi, Fugatti, Gibelli, Caparini, Fava.

All'articolo 9, comma 2-bis, capoverso 2, dopo la parola: affida inserire le seguenti: mediante procedure concorsuali.
*9. 1. Contento, Alberto Giorgetti.

Al comma 2-bis, capoverso 2, secondo periodo, dopo le parole: della normativa


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comunitaria aggiungere le seguenti: con procedura di gara ad evidenza pubblica.
9. 3. Alberto Giorgetti, Moffa.

Sopprimere il comma 2-ter.
9. 2. Contento, Alberto Giorgetti.

Sopprimere il comma 2-ter.
9. 4. Alberto Giorgetti, Moffa.

Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:
2-quater. A decorrere dal 1o gennaio 2008 i servizi ferroviari di interesse locale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e successive modificazioni, svolti nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano sono attribuiti, in attesa dell'adozione delle norme di attuazione degli statuti di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 422 del 1997, alla competenza delle medesime regioni e province. A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al trasferimento delle risorse, in conformità agli ordinamenti finanziari delle singole regioni e province autonome e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, utilizzando le risorse di cui al fondo previsto dall'articolo 1, comma 15, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
9. 12. Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi, Nicco.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.
(Contratti con il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale).

1. All'articolo 14 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, secondo periodo, le parole: «tre anni, nei limiti delle risorse annualmente iscritte nel bilancio dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni, nei limiti delle risorse iscritte nel bilancio pluriennale dello Stato»;
b) ai commi 2, 3 e 4, le parole: «nei limiti delle risorse annualmente iscritti nel bilancio dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti delle risorse iscritte nel bilancio pluriennale dello Stato».
9. 01. Angelo Piazza.

ART. 10.

Sopprimerlo.
10. 19. Crosetto, Ravetto.

Sopprimerlo.
10. 7. Alberto Giorgetti.

Sostituire l'articolo 10 con il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizioni concernenti l'editoria).

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2007, i contributi previsti dall'articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 8, 10 e 11, e dall'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250 non spettano alle imprese che ne hanno diritto ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni qualora le stesse, nell'esercizio finanziario in corso al 31 dicembre 2006, abbiano conseguito ricavi derivanti da raccolta pubblicitaria in misura complessivamente superiore a 4 milioni di euro.
2. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2007, ai fini della corretta applicazione delle disposizioni contenute nel comma 454 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e nel comma 1246 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il termine per la presentazione dell'intera documentazione e di decadenza dal diritto alla percezione dei


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contributi, indicato dal comma 461 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per le imprese richiedenti i contributi di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, è fissato al 30 settembre successivo alla scadenza di presentazione della relativa domanda di contributo.
3. La trasmissione dell'intera documentazione necessaria per la valutazione del titolo d'accesso, la quantificazione del contributo e la sua erogazione, entro il termine di cui al comma 2, per i contributi relativi all'anno 2007 e di cui ai commi 454 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e 1246 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli anni precedenti, costituisce onere nei confronti degli aventi diritto, a pena di decadenza.
4. La regolarità contributiva previdenziale, relativa all'anno di riferimento dei contributi previsti in favore delle imprese editoriali, radiofoniche e televisive, deve essere conseguita entro il termine di cui al comma 2, a pena di decadenza. Tale condizione si intende soddisfatta anche quando le imprese abbiano pendente un ricorso giurisdizionale in materia di contributi previdenziali, ovvero abbiano ottenuto una rateizzazione del pagamento dei contributi ed abbiano regolarmente versato le rate scadute.
5. A decorrere dall'esercizio finanziario 2007, le imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) non possono usufruire delle tariffe agevolate postali per la spedizione di prodotti editoriali previste dal decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, qualora nell'esercizio finanziario in corso al 31 dicembre 2006 abbiano conseguito ricavi derivanti da raccolta pubblicitaria in misura complessivamente superiore a 4 milioni di euro. L'importo dei rimborsi dovuti alla Società Poste Italiane S.p.A. a fronte dell'applicazione delle predette tariffe agevolate è conseguentemente ridotto.
6. La Società Poste Italiane S.p.A. è tenuta ad applicare le disposizioni di cui al comma 5, operando gli eventuali conguagli nei confronti delle imprese interessate.
7. Ai fini dell'ammissione alle riduzioni tariffarie applicate alle spedizioni di prodotti editoriali, ai sensi del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, le pubblicazioni dedicate prevalentemente all'illustrazione di prodotti o servizi contraddistinti da proprio marchio o altro elemento distintivo sono equiparate ai giornali di pubblicità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del medesimo decreto-legge n. 353 del 2003.
8. A decorrere dal 1o gennaio 2008, il possesso del requisito di ammissione alle agevolazioni tariffarie, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, è richiesto e verificato per ogni singolo numero delle pubblicazioni spedite.
9. Per assicurare l'erogazione dei contributi diretti di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, relativi all'anno 2006, è autorizzata la spesa aggiuntiva di 50 milioni per l'esercizio finanziario 2007.
10. L'articolo 4 della legge 11 luglio 1998, n. 224, è abrogato.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Piano nazionale per la sicurezza).

1. Per gli anni 2007 e 2008 è autorizzato un contributo di 100 milioni di euro annui da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'interno, ai fini dell'attuazione di un piano nazionale straordinario di contrasto alla criminalità, con particolare riferimento alla sicurezza urbana e al controllo del territorio. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
10. 11. Cirino Pomicino, Catone, Del Bue, De Luca, Barani, Nardi.


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Sostituire l'articolo 10 con il seguente:

Art. 10.
(Disposizioni concernenti l'editoria).

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2007, i contributi previsti dall'articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 8, 10 e 11, e dall'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250 non spettano alle imprese che ne hanno diritto ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni qualora le stesse, nell'esercizio finanziario in corso al 31 dicembre 2006, abbiano conseguito ricavi derivanti da raccolta pubblicitaria in misura complessivamente superiore a 4 milioni di euro.
2. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2007, ai fini della corretta applicazione delle disposizioni contenute nel comma 454 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e nel comma 1246 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il termine per la presentazione dell'intera documentazione e di decadenza dal diritto alla percezione dei contributi, indicato dal comma 461 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per le imprese richiedenti i contributi di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, è fissato al 30 settembre successivo alla scadenza dì presentazione della relativa domanda di contributo.
3. La trasmissione dell'intera documentazione necessaria per la valutazione del titolo d'accesso, la quantificazione del contributo e la sua erogazione, entro il termine di cui al comma 2, per i contributi relativi all'anno 2007 e di cui ai commi 454 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e 1246 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli anni precedenti, costituisce onere nei confronti degli aventi diritto, a pena di decadenza.
4. La regolarità contributiva previdenziale, relativa all'anno di riferimento dei contributi previsti in favore delle imprese editoriali, radiofoniche e televisive, deve essere conseguita entro il termine di cui al comma 2, a pena di decadenza. Tale condizione si intende soddisfatta anche quando le imprese abbiano pendente un ricorso giurisdizionale in materia di contributi previdenziali, ovvero abbiano ottenuto una rateizzazione del pagamento dei contributi ed abbiano regolarmente versato le rate scadute.
5. A decorrere dall'esercizio finanziario 2007, le imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) non possono usufruire delle tariffe agevolate postali per la spedizione di prodotti editoriali previste dal decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, qualora nell'esercizio finanziario in corso al 31 dicembre 2006 abbiano conseguito ricavi derivanti da raccolta pubblicitaria in misura complessivamente superiore a 4 milioni di euro. L'importo dei rimborsi dovuti alla Società Poste Italiane S.p.A. a fronte dell'applicazione delle predette tariffe agevolate è conseguentemente ridotto.
6. La Società Poste Italiane S.p.A. è tenuta ad applicare le disposizioni di cui al comma 5, operando gli eventuali conguagli nei confronti delle imprese interessate.
7. Ai fini dell'ammissione alle riduzioni tariffarie applicate alle spedizioni di prodotti editoriali, ai sensi del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, le pubblicazioni dedicate prevalentemente all'illustrazione di prodotti o servizi contraddistinti da proprio marchio o altro elemento distintivo sono equiparate ai giornali di pubblicità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del medesimo decreto-legge n. 353 del 2003.
8. A decorrere dal 1o gennaio 2008, il possesso del requisito di ammissione alle agevolazioni tariffarie, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, è richiesto e verificato per ogni singolo numero delle pubblicazioni spedite.


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9. Per assicurare l'erogazione dei contributi diretti di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, relativi all'anno 2006, è autorizzata la spesa aggiuntiva di 50 milioni per l'esercizio finanziario 2007.
10. L'articolo 4 della legge 11 luglio 1998, n. 224, è abrogato.
10. 12. Cirino Pomicino, Catone, Del Bue, De Luca, Barani, Nardi.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente all'articolo 27, comma 2, sostituire le parole: 60 milioni con le seguenti: 46,5 milioni.

Conseguentemente, per l'anno 2008, si provvede alla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge n. 289 del 2002 per un importo pari a 10 milioni di euro.
10. 20. Caparini, Filippi, Garavaglia.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente ridurre, a decorrere dal 2007, di 4 milioni di euro l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come determinata dalla tabella C della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
10. 15. Pizzolante, Armosino.

Sopprimere il comma 1.
*10. 9. Alberto Giorgetti.

Sopprimere il comma 1.
*10. 1. Carra, Leddi Maiola.

Al comma 1, sostituire le parole: 2 per cento con le parole: 7 per cento.
10. 36. Borghesi, Donadi, Mura.

Al comma 1, sostituire le parole: 2 per cento con le seguenti: 0,5 per cento.

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: 12 per cento con le seguenti: 14 per cento.
10. 21. Caparini, Filippi, Garavaglia.

Al comma 1, secondo periodo, prima delle parole: Tale contributo inserire le seguenti: fermi restando i limiti all'ammontare dei contributi, quali indicati nell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250,.
10. 41. Il Governo.

Al comma 1 eliminare le parole: alla produzione, alla distribuzione ed.

Al comma 5, sostituire le parole da: e del 12 per cento fino a: superiori ad 1 milione di euro con le seguenti: , del 10 per cento per gli importi annui relativi a ciascuna impresa beneficiaria di agevolazioni comprese tra 1 milione e 3 milioni di euro, del 15 per cento relativamente agli importi annui relativi a ciascuna impresa beneficiaria di agevolazioni superiori a 3 milioni di euro.
10. 30. Crema, Villetti.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
1-bis. Al decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, comma 2, primo periodo, dopo le parole: «organizzazioni senza fini di lucro», inserire: «a decorrere dall'anno 2008 i comuni e le province, nei limiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i)»;
b) all'articolo 2, comma 1, lettera i), dopo le parole: «degli enti pubblici», inserire:


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«ad esclusione di comuni e province, limitatamente a due spedizioni annue».

1-ter. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1-bis, valutato in 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
10. 32. Vannucci.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
1-bis. Al decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, comma 2, primo periodo, dopo le parole: «organizzazioni senza fini di lucro» inserire le seguenti: «i comuni, le province e le comunità montane, comunque entro i limiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i)»;
b) all'articolo 2, comma 1, lettera i), dopo le parole: «degli enti pubblici», inserire le seguenti: «ad esclusione di comuni, province e comunità montane, limitatamente a non oltre due spedizioni annue.».

1-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono adottate, entro il 15 dicembre 2007, le disposizioni attuatine del comma 1-bis, allo scopo di assicurare che la relativa spesa non superi l'ammontare di 1 milioni di euro per l'anno 2007 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008. Al relativo onere, pari a 1 milione di euro per l'anno 2007 e a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione dei Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.
10. 16. Vannucci, Lovelli.

Al comma 1, aggiungere in fine e prima del punto: salvo le testate che risultino essere organi o giornali di forze politiche che abbiano il proprio gruppo parlamentare rappresentato in entrambe i rami del Parlamento italiano nell'anno di riferimento dei contributi.

Conseguentemente all'articolo 27, comma 2, sostituire le parole: 60 milioni con le seguenti: 46,5 milioni.

Conseguentemente, per l'anno 2008; si provvede alla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61; comma 1, della legge n. 289 del 2002 per un importo pari a 10 milioni di euro.
10. 23. Caparini, Filippi, Garavaglia.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 1, comma 460 della legge 25 dicembre 2005, n. 266, dopo la lettera c) inserire la seguente:
c-bis) la testata per la quale vengono richiesti i contributi distribuisca nelle edicole almeno l'80 per cento delle copie stampate.

Conseguentemente all'articolo 27, comma 2, sostituire le parole: 60 milioni con le seguenti: 46,5 milioni.

Conseguentemente, per l'anno 2008, si provvede alla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge n. 289 del 2002 per un importo pari a 10 milioni di euro.
10. 22. Caparini, Filippi, Garavaglia.


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Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
2-bis. All'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, comma 10, le parole: «avendo almeno un rappresentante in un ramo del Parlamento italiano» sono soppresse.
2-ter. All'articolo 153, comma 2, la legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «avendo almeno un rappresentante in un ramo del Parlamento italiano» sono soppresse.
2-quater. All'articolo 153 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i commi 4 e 5 sono soppressi.
10. 25. Caparini, Filippi, Garavaglia.

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
2-bis. All'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, comma 10, le parole: «in una delle due Camere o nel Parlamento europeo avendo almeno un rappresentante in un ramo del Parlamento italiano» sono sostituite dalle seguenti: «in entrambe le Camere del Parlamento italiano».
2-ter. All'articolo 153 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, comma 2, le parole: «in una delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «in entrambe le Camere del Parlamento italiano» e le parole: «avendo almeno un rappresentante in un ramo del Parlamento italiano» sono soppresse.
2-quater. All'articolo 153 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i commi 4 e 5 sono soppressi.
10. 26. Caparini, Filippi, Garavaglia.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Al comma 124 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 24 novembre 2006, le parole: «a decorrere dai contributi relativi all'anno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dai contributi relativi all'anno 2002. Qualora, a seguito dell'applicazione del precedente comma, si venga a determinare una differenza a danno delle imprese beneficiare dei contributi di cui all'articolo 3 della legge n. 250 del 7 agosto 1990, non si procede al relativo recupero delle somme».

Conseguentemente, apportare le seguenti modifiche: All'articolo 36, comma 2 (celebrazioni 150o anniversario Unità nazionale), sostituire le parole: 140 milioni di euro con le seguenti: 122 di euro.
10. 10. Barani.

Sopprimere 1 commi 5 e 6.
10. 2. Carra, Leddi Maiola.

Il comma 5 è sostituito dal seguente:
5. A decorrere dall'esercizio finanziario 2008 le compensazioni dovute a fronte dell'applicazione delle tariffe agevolate previste dal decreto legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004 n. 46 nonché le agevolazioni elettorali previste dall'articolo 17 della legge n. 515 del 1993 sono estese a tutti gli operatori postali titolari di licenza individuale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo del 22 luglio 1999 n. 261.
L'importo dovuto a fronte dell'applicazione delle tariffe agevolate per l'editoria è ridotto del 7 per cento per gli importi annui relativi a ciascuna impresa beneficiaria di agevolazioni fino ad 1 milione di euro e del 12 per cento per gli importi annui relativi a ciascuna impressa beneficiaria di agevolazioni superiori ad 1 milione di euro.
10. 28. Pedrini.

Al comma 5 sostituire le parole: è ridotto del 7 per cento per gli importi annui relativi a ciascuna impresa beneficiaria di agevolazioni fino ad un milione di euro e dei 12 per cento per gli importi annui relativi a ciascuna impresa beneficiaria di


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agevolazioni superiori al milione di euro con le seguenti: è ridotto del 7 per cento relativamente agli importi annui relativi a ciascuna impresa,.
10. 3. Carra, Leddi Maiola.

Al comma 5, dopo le parole: è ridotto del inserire le seguenti: 2 per cento per gli importi annui relativi a ciascuna impresa beneficiaria di agevolazioni fino a 300.000 euro,.

Conseguentemente, all'articolo 47, dopo il comma 1, lettera b-bis), inserire la seguente:
b-ter)
agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 10 comma 5, valutati in 8 milioni di euro a decorrere dal 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando per l'anno 2008 l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
10. 35. Misiani.

Al comma 5 sostituire le parole da: del 7 per cento fino alle parole: 1 milione di euro con le seguenti: del 2 per cento per gli importi annui relativi a ciascuna impresa beneficiaria di agevolazioni fino a 300.000 euro, del 7 per cento per gli importi annui relativi a ciascuna impresa beneficiaria di agevolazioni superiori a 300.000 euro e fino a 1 milione di euro.

Conseguentemente all'articolo 36 sostituire le parole: 140 milioni con le seguenti: 130 milioni.
10. 34. Delfino, Peretti, Zinzi.

Al comma 5 sostituire le parole: 7 per cento con le parole: 2 per cento.

Conseguentemente ridurre, a decorrere dal 2007, di 6,2 milioni di euro l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come determinata dalla tabella C della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
10. 13. Armosino.

Al comma 5, ultimo periodo, dopo le parole: a ciascuna impresa inserire le seguenti: ed è ridotto dei 2 per cento relativamente ai giornali periodici di informazione locale con uscita almeno settimanale.
10. 38. Leddi Maiola.

Al comma 5 dopo la parola: impresa ove ricorra, inserire le seguenti: di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 353 del 2003 convertito con modificazioni dalla legge n. 46 del 2004.
10. 8. Vannucci.

Al comma 6 è sostituito dal seguente:
6. Gli operatori postali sono tenuti ad applicare la riduzione dell'agevolazione tariffaria per l'editoria di cui al comma 5, operando gli eventuali conguagli nei confronti delle imprese interessate.
10. 29. Pedrini.

Al comma 7 aggiungere la seguente frase: Sono fatte salve le tariffe per l'invio di programmi di abbonamento di cui all'articolo 2 e all'allegato B del decreto del Ministero delle comunicazioni 13 novembre 2002.
10. 6. Carra, Leddi Maiola.

Sopprimere il comma 8.
*10. 14. Armosino.


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Sopprimere il comma 8.
*10. 5. Carra, Leddi Maiola.

Sopprimere il comma 8.
*10. 39. Leddi Maiola.

Al comma 8 aggiungere la seguente frase: L'esclusione dall'agevolazione si applica limitatamente al solo numero privo del suddetto requisito.
*10. 4. Carra, Leddi Maiola.

Al comma 8, aggiungere la seguente frase: L'esclusione dall'agevolazione si applica limitatamente al solo numero privo del suddetto requisito.
*10. 37. Lusetti, Milana.

Al comma 9, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 98 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 27, comma 1, sostituire le parole: 60 milioni con le seguenti: 12 milioni.
10. 27. Caparini, Filippi, Garavaglia.

Al comma 9, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 98 milioni.

Conseguentemente, al comma 2, dell'articolo 36, sostituire le parole: 140 milioni con le seguenti: 92 milioni.
10. 17. D'Elia, Beltrandi, Mellano, Poretti, Turco.

Al comma 9 sostituire le parole: 50 milioni con le altre: 98 milioni.
10. 31. Andrea Ricci, Migliore.

All'articolo 10 comma 9 le parole: 50 milioni sono sostituite: 40 milioni di euro.

Conseguentemente dopo il comma 4, aggiungere il seguente comma:
4-bis. All'articolo 4 della legge 29 ottobre 2005, n. 229, è inserito il seguente:
Art. 4-bis. - 1. L'indennizzo di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 2005, n. 229 è riconosciuto, altresì, ai soggetti affetti da sindrome da talidomide, determinata dalla somministrazione dell'omonimo farmaco, nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della macromelia.
10. 40. Borghesi.

Al comma 9 sostituire le parole: 50 milioni per l'esercizio finanziario 2007 con le parole: 55 milioni per l'esercizio finanziario 2007 e 43 milioni per l'esercizio finanziario 2008. All'onere derivante dal presente comma per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni 2008 e 2009 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.

Conseguentemente:
all'articolo 35 apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, capoverso 7, sostituire la parole: 25 milioni di euro con le seguenti: 20 milioni di euro;
al comma 1-bis, sostituire le parole: derivante dal presente articolo con le seguenti: dall'articolo 10, comma 9.
10. 33. Sasso, Aurisicchio.

Dopo il comma 10 inserire il seguente:
11. Il prezzo del prodotti editoriali, ed in particolare del quotidiani, non può essere gravato da quello di supplementi obbligatori, i quali possono essere venduti come allegati il cui acquisto è facoltativo ed il cui prezzo di copertina è autonomo da quello del quotidiano che non potrà in ogni caso subire variazioni legate alla giornata di pubblicazione.
10. 18. Napoletano, Sgobio, Tranfaglia.


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Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

Art. 10-bis.
(Fondo per la mobilità e la riqualificazione professionale dei giornalisti).

1. È istituito, per la durata di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Fondo per la mobilità e 1a riqualificazione professionale dei giornalisti. Salva l'attuazione della riforma di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, il predetto Fondo è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria.
2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato ad effettuare interventi di sostegno a favore dei giornalisti professionisti dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani, da imprese editrici di periodici, nonché da agenzie di stampa a diffusione nazionale, i quali presentino le dimissioni dal rapporto di lavoro a seguito dello stato di crisi delle imprese di appartenenza.
3. I giornalisti beneficiari degli interventi di sostegno di cui al comma 2 devono possedere, al momento delle dimissioni, una anzianità aziendale di servizio di almeno cinque anni.
4. Gli interventi di sostegno di cui al presente articolo sono concessi, anche cumulativamente, per:
a) progetti individuali dei giornalisti che intendano riqualificare la propria preparazione professionale per indirizzarsi all'attività informativa nel settore dei nuovi mass media. Il finanziamento per ogni progetto è contenuto nei limiti di lire 20 milioni;
b) progetti, concordati dalle imprese con il sindacato di categoria, diretti a favorire l'esodo volontario dei giornalisti dipendenti collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria, ovvero in possesso dei requisiti per accedere al prepensionamento ai sensi dell'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come sostituito dall'articolo 14 della presente legge. È erogata a ciascun giornalista una indennità pari a diciotto mensilità del trattamento tabellare minimo della categoria di appartenenza;
c) progetti, concordati dalle imprese con il sindacato di categoria, per il collocamento all'esterno, anche al di fuori del settore dell'informazione, dei giornalisti dipendenti. L'intervento di sostegno è contenuto nei limiti del 50 per cento del costo certificato del progetto. È erogata altresì a ciascun giornalista che accetti le nuove occasioni di lavoro proposte nell'ambito del progetto, una indennità pari a dodici mensilità del trattamento tabellare minimo della categoria di appartenenza.

5. Per le finalità di cui al presente articolo, a decorrere dall'anno 2007 e fino all'anno 2012, è autorizzata la spesa massima di 4.5 milioni di euro.

Conseguentemente all'articolo 27, comma 2, sostituire le parole: 60 milioni con le seguenti: 46,5 milioni.

Conseguentemente, per l'anno 2008, si provvede alla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge n. 289 del 2002 per un importo pari a 10 milioni di euro.
10. 0. 2. Caparini, Garavaglia.

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

Art. 10-bis.

1. Per gli anni 2006 e 2007, le somme dovute e non ancora assegnate a Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, sono rimborsate, previa determinazione effettuata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'Editoria - di concerto con il


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Ministero delle Comunicazioni e con il Ministero dell'Economia e Finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con rateizzazione di dieci anni a decorrere dall'esercizio 2008.
10. 01. Vannucci.

Sopprimerlo.
10-bis. 1. Contento, Alberto Giorgetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Le imprese esercenti l'attività di diffusione televisiva carattere comunitario in ambito locale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q), punto 3) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e le emittenti radiofoniche a carattere comunitario, nazionale o locale, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera r), punto 1), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono esentate dal pagamento della tassa annuale di cui all'articolo 22 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni.

Conseguentemente all'articolo 27, comma 1, sostituire le parole: 60 milioni con le seguenti: 57 milioni.
10-bis. 2. Pedrini.

ART. 11.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 35, comma 1, capoverso 7, sostituire le parole: 125 milioni con le seguenti: 50 milioni.
11. 7. Peretti.

Sopprimerlo.
* 11. 1. Zorzato, Alfano, Armosino, Casero, Crosetto, Giudice, Leone, Marras, Ravetto, Verro.

Sopprimere l'articolo 11.

Conseguentemente, dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.

1. Al fine di garantire ai sottoscrittori di mutui prima-casa a tasso variabile, la compatibilità e la sostenibilità della propria capacità reddituale con le maggiorazioni delle rate derivanti da significativi aumenti dei tassi di interesse, è istituito per il 2007, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo di solidarietà a copertura dei maggiori oneri a carico dei sottoscrittori dei mutui in essere sulla sola quota interessi, fermo restando in capo agli stessi l'onere del pagamento della quota capitale.
Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con l'ABI e le principali associazioni di consumatori ed utenti, sono stabilite le modalità e le condizioni che determinano l'accesso al Fondo di solidarietà. La dotazione finanziaria del Fondo è di 30 milioni di euro.
11. 8. D'Agrò, Zinzi, Peretti.

Sopprimerlo.
* 11. 3. Galletti, Peretti, Zinzi.

All'articolo 11, sostituire le parole: 30 milioni, con le parole: 5 milioni, per gli anni 2008 e 2009.

Conseguentemente: sostituire l'articolo 35 con il seguente:

Art. 35.
(Fondo per i comuni di confine).

1. All'articolo 6 del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, il comma 7 è sostituito dal seguente:
7. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo per la


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valorizzazione e la promozione dei territori svantaggiati dei comuni confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, nonché dei comuni confinanti con la Confederazione Elvetica e l'Austria, con una dotazione di 25 milioni di curo per il triennio 2007-2009, di cui 17 milioni di curo sono destinati esclusivamente ai comuni confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome. Le modalità di erogazìone del predetto Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti commissioni parlamentari. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie locali provvede a finanziare direttamente, in applicazione dei criteri stabiliti con il predetto decreto, i comuni interessati.
11. 4. Garavaglia, Filippi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 1, comma 658 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è aggiunta la seguente lettera:
c) spese derivanti da interventi cofinanziati dall'Unione europea, ivi comprese le corrispondenti quote di parte nazionale.
11. 11. Zorzato, Adornato, Brancher, Campa, Giuseppe Fini, Fratta Pasini, Gardini, Milanato, Mistrello Destro, Paniz, Valentini.

All'articolo 11, comma 2, sostituire le parole: 30 milioni con le seguenti: 10 milioni.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 35 con il seguente:

Art. 35.
(Fondo per i comuni di confine).

1. All'articolo 6 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, il comma 7 è sostituito dal seguente:
7. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo per la valorizzazione e la promozione dei territori svantaggiati dei comuni confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, nonché dei comuni confinanti con la Confederazione Elvetìca e l'Austria, con una dotazione di 40 milioni di euro per il triennio 2007-2009, di cui 25 milioni di euro sono destinati esclusivamente ai comuni confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome. Le modalità di erogazione del predetto Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti commissioni parlamentari. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie locali provvede a finanziare direttamente, in applicazione dei criteri stabiliti con il predetto decreto, i comuni interessati.

Art. 47, al comma 1, lettera b-bis) sostituire le parole: ,02 milioni, con le parole: 3,8 milioni, e le parole: ,6 milioni a decorrere dall'anno 2009, con le parole: 3,6 milioni per l'anno 2009 e ulteriori 3,6 milioni a decorrere dall'anno 2009.
11. 5. Garavaglia, Filippi.

Al comma 2, sostituire le parole: 30 milioni con le seguenti: 10 milioni.

Conseguentemente dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.

1. È istituita la corte di appello di Verona, con giurisdizione estesa sull'intero territorio corrispondente.


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2. Il Ministro della giustizia, con proprio decreto, apporta le necessarie modificazioni alle tabelle A e B annesse all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, conseguenti all'istituzione della corte di appello ai sensi del comma 1 del presente articolo.
3. Il Ministro della giustizia stabilisce, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la data di inizio del funzionamento della corte di appello di cui al comma 1.
4. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti si provvede mediante stanziamento della somma di 95 milioni di euro per l'anno 2007.
b) all'articolo 47, al comma 1, lettera b-bis) sostituire le parole: 3,02 milioni, con le parole: 23,8 milioni, e le parole: 3,6 milioni a decorrere dall'anno 2009, con le parole: 23,6 milioni per l'anno 2009 e ulteriori 3,6 milioni a decorrere dall'anno 2009.
11. 9. Bricolo, Garavaglia, Filippi.

All'articolo 1, comma 2, sostituire le parole: 30 milioni con le seguenti: 10 milioni.

Conseguentemente dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.

1. È istituita la corte di appello di Monza, con giurisdizione sul territorio compreso nel circondario dei tribunali di Monza, Como, Lecco e Sondrio.
2. Il Ministro della giustizia, con proprio decreto, apporta le necessarie modificazioni alle tabelle A e B annesse all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, conseguenti all'istituzione della corte di appello ai sensi del comma 1 del presente articolo.
3. Il Ministro della giustizia stabilisce, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la data di inizio del funzionamento della corte di appello di cui al comma 1.
4. Alla data di inizio del funzionamento della corte di appello di Monza, stabilita ai sensi del comma 3, gli affari pendenti davanti alle corti di appello di Milano e di Brescia e appartenenti, ai sensi della presente legge, alla competenza della corte di appello di Monza, sono devoluti d'ufficio alla cognizione di tale corte.
5. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle cause civili nelle quali sono già state precisate le conclusioni ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile, ai procedimenti penali per i quali è stato emesso il decreto che dispone il giudizio e agli affari di volontaria giurisdizione in corso alla data di inizio del funzionamento della corte dì appello di Monza stabilita ai sensi del comma 3.
6. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti si provvede mediante stanziamento della somma di 95 milioni di curo per l'anno 2007.
b) all'articolo 47, al comma 1, lettera b-bis) sostituire 1e parole: ,02 milioni, con le parole: 3,8 milioni, e le parole: ,6 milioni a decorrere dall'anno 2009, con le parole: 3,6 milioni per l'anno 2009 e ulteriori 3,6 milioni a decorrere dall'anno 2009.
11. 10. Grimoldi, Garavaglia, Filippi.

Dopo il comma l aggiungere i seguenti:
1-bis. È fatto divieto agli enti locali di ricorrere (utilizzo di strumenti finanziari derivati in mancanza di preventiva autorizzazione da parte del Ministro dell'economia e finanze.
1-ter. Agli eventuali maggiori oneri si provvede mediante modifica delle aliquote relative alla tassazione delle cooperative a decorrere dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2007. A tal fine all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:
alla lettera a) sostituire le parole «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;


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alla lettera b) sostituire le parole «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento»;.
11. 2. Zorzato, Alfano, Armosino, Casero, Crosetto, Giudice, Leone, Marras, Ravetto, Verro.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. All'articolo 187, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per l'estinzione anticipata di prestiti».
11. 6. Il Governo.

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:
11-bis. Le dichiarazioni di cui all'articolo 2, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno del 1o luglio 2002, n. 197, attestanti il minor gettito dell'imposta comunale sugli immobili derivante da fabbricati del gruppo catastale D per ciascuno degli anni 2005 e precedenti, devono essere trasmesse al Ministero dell'interno, a pena di decadenza, entro il 29 febbraio 2008 ed essere corredate da un'attestazione, a firma del responsabile del servizio finanziario dell'ente locale, sull'ammontare dei contributi statali ricevuti ai sensi dell'articolo 2 del citato regolamento per ciascuno degli anni in questione.
11. 01. Governo.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 11.
(Modifica dei criteri per la ripartizione delle risorse della quota perequativa di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 200, n. 56).

1. All'articolo 1, comma 320, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le risorse rivenienti dalle predette riduzioni annuali sono ripartite in base ad uno specifico accordo stipulato tra le regioni, ovvero in base ai parametri di cui all'allegato A), le cui specifiche tecniche possono essere modificate al fine di rispettare le quote annuali determinate ai sensi del presente comma.
11. 02. Governo.

ART. 12.

Al comma 1, dopo le parole: l'adempimento aggiungere le seguenti: nelle istituzioni scolastiche statati.
12. 6. Andrea Ricci, Migliore, De Simone, Sasso, Di Salvo, Bonelli, Zanella, Napoletano, Sgobio, Tranfaglia.

Al comma 1 le parole: 150 milioni per l'anno 2007 sono sostituite dalle seguenti: 150 milioni a decorrere dall'anno 2007.

Conseguentemente ridurre per gli anni successivi al 2007 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 comma 2 per un importo corrispondente.
12. 2. Barani.

Al comma 1 dopo le parole: delle predette risorse aggiungere le seguenti: per sostegni alle famiglie nell'acquisto dei libri di testo e per contrastare la dispersione scolastica.
12. 1. Barani.

Al comma 1, al termine, aggiungere le seguenti parole: , anche prevedendo forme di gratuità dei libri di testo per gli anni di obbligo di istruzione, intervenendo prioritariamente a favore dei soggetti a basso reddito.
12. 3. Sgobio, Napoletano, Sasso, Di Salvo, Bonelli, Zanella, Milgiore, De Simone, Andrea Ricci.


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Al comma 1 aggiungere, le parole: indirizzate ai soli Istituti scolastici che nel corso dell'anno scolastico 2007/2008 hanno applicato la revisione dei parametri per la formazione delle classi, di cui all'articolo 1, comma 605, lettera a) della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
12. 4. Garavaglia, Filippi, Goisis.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , prevedendo un premio pari al 10 per cento a favore degli Istituti scolastici che hanno conseguito effettivamente le economie derivanti dall'applicazione dei parametri relativi all'incremento del valore medio nazionale alunni/classe di cui all'articolo 1, comma 605, lettera a) della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
12. 5. Garavaglia, Filippi, Goisis.

Sopprimere il comma 2.
12. 7. Garavaglia, Filippi, Goisis, Fava.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis. - 1. Il Ministero della pubblica istruzione con proprio regolamento definisce criteri e modalità d'attuazione per l'assegnazione agli Istituti scolastici di primo grado, fino alla disponibilità di 10 milioni di euro dal 2008, di dotazioni di docenti incaricati dell'insegnamento della lingua italiana ai minori immigrati con lo scopo di consolidare la padronanza della lingua, e facilitare la loro integrazione nel tessuto sociale e culturale territoriale e nazionale; i docenti incaricati dell'insegnamento della lingua italiana agli alunni stranieri completano l'attività degli altri docenti nell'ambito della loro attività di insegnamento.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede nell'ambito della dotazione finanziaria, iscritta nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, concernente il «Fondo per il fimzionamento delle istituzioni scolastiche e corrispondenti capitoli per gli anni successivi al 2007».
12. 04. Garavaglia, Filippi, Goisis, Fava.

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Esenzione dall'imposta IVA per l'acquisto di materiale didattico).

A decorrere dall'anno 2008 le spese effettuate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado per l'acquisto di materiale didattico, in considerazione del loro carattere strumentale per l'offerta formativa degli alunni, o per le attività integrative a favore degli alunni diversamente abili, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, determinati in 20 milioni di euro, si provvede mediante coorrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
12. 01. Garavaglia, Filippi, Goisis, Fava.

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:
Art. 12-bis. - Ai fini dell'integrazione dei minori immigrati, il Ministro della Pubblica istruzione provvede all'istituzione di classi di inserimento temporaneo, che consentano agli studenti stranieri che presentano un livello di alfabetizzazione della lingua italiana molto basso, di frequentare corsi di apprendimento della lingua italiana, nonché gli insegnamenti di base previsti dai vigenti programmi scolastici, preparatori e propedeutici all'ingresso nelle classi permanenti.
12. 03. Garavaglia, Filippi, Goisis, Fava.


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Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente articolo:

Art. 12.
(Perequazione di trattamento economico nello svolgimento della funzione ispettiva nella scuola).

1. È estesa a tutti i dirigenti per i servizi tecnici (ex ispettori tecnici) del Ministero della pubblica istruzione, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124, la rideterminazione della retribuzione individuale di anzianità, con il procedimento e la decorrenza di cui all'articolo 11, comma 12, della citata legge n. 124 del 1999.

Conseguentemente all'articolo 28 comma 3 sostituire le parole: 50 milioni con le parole: 45.608.000,00.
12. 05. Pedrini.

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente articolo:

Art. 12.
(Riordino degli Organi collegiali della scuola).

1. Il Governo è autorizzato ad emanare entro 180 gg. dall'approvazione della presente legge i provvedimenti di riordino degli Organi collegiali della scuola istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 416 del 31 maggio 1974 al fine di semplificarne l'organizzazione funzionale e le competenze.
2. Sono aboliti i Distretti Scolastici e i Consigli Scolastici provinciali.
3. Sono soppressi gli IRRE istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 419 del 31 maggio 1974.
4. Sono abrogate le disposizioni istitutive delle ASAS - Agenzie Nazionali Sviluppo Autonomia Scolastica di cui all'articolo 66 commi 6 e 7 della 27 dicembre 2006, n. 296.
5. Il personale in servizio presso gli IRRE viene restituito ai ruoli di provenienza fatta salva una quota del 20% da assegnare agli Uffici Scolastici Regionali per lo svolgimento delle funzioni surrogate dalla soppressioni degli IRRE.
12. 06. Pedrini.

ART. 13.

Sopprimerlo.
* 13. 3. Bono, Frassinetti, Penna, Rositani, Tatarella.

Sopprimerlo.
* 13. 11. Peretti.

Sopprimere il comma 1.
13. 2. Contento, Alberto Giorgetti.

Al comma 1, dopo le parole: il sostegno ai progetti di ricerca, si provvede aggiungere le seguenti: , sentite le competenti commissioni parlamentari.
13. 10. Ghizzoni, Tocci, Rusconi, Froner, Tessitore, Benzoni, Colasio, De Blasi, Villari, Giulietti, Volpini.

Sopprimere il conuna 2.
13. 6. Garavaglia, Filippi, Gosis, Fava.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli effetti del presente comma comportano un risparmio pari a 10 milioni di euro.
13. 4. Garavaglia, Filippi, Goisis.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini degli effetti del presente comma non devono derivare


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nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
13. 5. Garavaglia, Filippi, Goisis.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. Al fine di prevenire situazioni di emergenza ambientale con particolare riferimento al mare nonché di assicurare il funzionamento ordinario dell'ICRAM a decorrere dall'anno 2008 è assegnata la somma di euro 10.000.000.

Conseguentemente all'articolo 22, comma 2, le parole: di 170 milioni di euro sono sostituite dalle seguenti: di 160 milioni di euro.
13. 7. Bonelli, Zanella, Francescato, Camillo Piazza.

Aggiungere in fine, il seguente comma:
2-bis. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per il 2007 per il sostegno dei Parchi Scientifici Tecnologici ove promuovano progetti di alta innovazione tecnologica per le imprese. Tali risorse verranno assegnate in base a criteri stabiliti da apposito decreto del Ministero delle attività produttive di concerto con il Ministero dell'Università e della Ricerca entro 60 giorni dal varo del presente decreto.

Conseguentemente, all'articolo 18, al comma 1, lettera e), le parole: 4 milioni sono così sostituite: 3 milioni.
13. 1. Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Al comma 580, dell'articolo 1, della legge finanziaria n. 296 del 2006, sostituire il quarto periodo con il seguente:
«L'Istituto diplomatico, la Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno e la Scuola superiore dell'economia e delle finanze sono soppresse a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 585. L'Agenzia subentra nei rapporti attivi e passivi e nei relativi diritti ed obblighi dei tre istituti e ad essa sono trasferite le relative dotazioni finanziarie, strumentali e di personale».
13. 9. Aurisicchio, Zanella, Ricci, D'Antona, Niechi, Sgobio, Bonelli, Migliore, Napoletano.

All'articolo 13 è aggiunto, in fine, il seguente comma.
«2-bis. L'articolo 3, comma 1-bis. del decreto legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, è abrogato».
13. 12. Il Governo.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.
(Disposizioni per accelerare il processo di stabilizzazione dei precari delle Pubbliche amministrazioni).

1. All'articolo 1, comma 418, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
Al fine di potenziare e rendere immediatamente operativo il processo di stabilizzazione del personale precario delle Pubbliche amministrazioni, si provvede all'attuazione del presente comma per il triennio 2008-2010 con decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministraziòne, di natura non regolamentare, da adottarsi entro il 30 novembre 2007.
13. 01. Di Salvo, Sgobio, Migliore, Bonelli, Buffo, Aurisicchio, Zanella, Napoletano, Ricci.

Sopprimerlo.
* 13-bis. 2. Contento, Alberto Giorgetti.


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Sopprimerlo.
* 13-bis. 3. Garavaglia, Filippi, Goisis.

Sopprimerlo.
* 13-bis. 5. Peretti.

Al comma 1, dopo le parole: Napoli aggiungere: e del Parco Scientifico Tecnologico denominato STAR di Verona.
13-bis. 1. Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2-bis. - L'erogazione del Fondo di cui al comma 1 è vincolato alla privatizzazione, del Centro di Ricerca «CEINGE», da attuarsi entro 3 anni.
13-bis. 4. Garavaglia, Filippi, Goisis.

Dopo l'articolo 13-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sostituire il comma 1282 con il seguente:
1282. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono trasferite a decorrere dall'esercizio 2007, dallo stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca al bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri le risorse destinate al finanziamento dell'EIM nella misura assegnata all'IMONT. Al funzionamento dell'EIM partecipano altresì i soggetti che aderiscono alle attività dell'ente».
13-bis. 01. Erminio Quartiani, Froner.

Dopo l'articolo 13-bis. aggiungere il seguente:
Art. 13-ter. All'articolo 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, come convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, il comma 146 è sostituito dal seguente:
«Al comma 2-ter dell'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, sono aggiunte in fine le seguenti parole: l'ordinamento didattico delle Scuole per le Professioni Legali è articolato sulla durata di un anno per coloro che conseguono la laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza, a seguito di un percorso universitario avente durata legale non inferiore a cinque anni. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia, sono definiti i criteri generali ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento medesimo alla durata annuale. L'abbreviazione ad un anno è in ogni caso immediatamente operativa per tutti i laureati quinquennali in giurisprudenza. A tal fine le Scuole per le Professioni Legali, con riferimento ai laureati quinquennali loro iscritti che abbiano già superato con profitto il primo anno di corso specialistico, procedono a convalidare l'anno dagli stessi frequentato ed a rilasciare immediatamente i diplomi finali. A decorrere dall'anno accademico 2007-2008, infine, in mancanza dell'apposito regolamento attuativo, le Scuole per le Professioni Legali adeguano autonomamente il piano di studi alla durata annuale, riducendo proporzionalmente il monte ore attribuito alle singole discipline ed eventualmente modulando la frequenza dei laureati quinquennali sui corsi già attivati per il curriculum biennale, ma in ogni caso consentendo loro l'acquisizione del diploma specialistico entro un anno».
13-bis. 02. D'Elia, Turco, Beltrandi, Mellano, Poretti.

Dopo l'articolo 13-bis. aggiungere il seguente.

Art. 13-ter.
(Ricercatori della Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze).

1. I ricercatori della Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze, possono


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partecipare alle procedure di trasferimento ordinarie, bandite dalle Università per la relativa qualifica.
13-bis. 03. Giudice.

Dopo l'articolo 13-bis aggiungere il seguente:

Art. 13-ter.
(Misure a favore dei docenti in servizio presso gli Istituti di formazione della Marina Militare).

1. I requisiti e le modalità di assunzione di cui ai commi 417, 418 e 419 della legge 27 dicembre n. 296 del 2006 trovano applicazione anche nei confronti del personale docente convenzionato in servizio presso gli Istituti di Formazione della Marina Militare ai sensi del decreto ministeriale 20 dicembre 1971 così come modificato dal decreto ministeriale 3 gennaio 1995 n. 167, in possesso dei requisiti citati dal previsto comma 519 della legge 27 dicembre n. 296 del 2006 e che concorre alla professionalizzazione delle F.F. A.A. ai sensi del successivo comma 523 della legge n. 296 del 2006.

Conseguentemente, ai fini della copertura stimata per l'anno 2007 in 2 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
13-bis. 04. Satta, D'Elpidio.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

1. All'Istituto Nazionale di Alta Matematica «Francesco Severi» (INDAM) di Roma è concesso, per l'anno 2008, un contributo straordinario in conto capitale, finalizzato alla realizzazione della nuova sede, in aggiunta alle ordinarie dotazioni di bilancio, pari a 3 milioni, con corrispondente riduzione del Fondo Spese Straordinarie del Ministero dell'Università e della ricerca.
13-bis. 05. Misiti.

ART. 14.

Sopprimerlo.
* 14. 3. Bono, Frassinetti, Penna, Rositani, Tatarella.

Sopprimerlo.
* 14. 7. Garavaglia, Filippi, Goisis.

Sopprimerlo.
* 14. 8. Peretti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 14.
(Modifica dell'articolo 117 del codice dei beni culturali e del paesaggio, in materia di servizi aggiuntivi per la fruizione dei beni culturali).

1. All'articolo 117 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
3. Le direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici e gli istituti dotati di autonomia speciale del Ministero per i beni e le attività culturali affidano la gestione dei servizi di cui ai commi 1 e 2 in forma integrata con quella dei servizi di pulizia, di vigilanza e di biglietteria rispetto


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ai diversi istituti e luoghi della cultura presenti nel territorio di rispettiva competenza, nei quali i medesimi servizi devono essere svolti;
b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
3-bis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro per i beni e le attività culturali, nel rispetto delle norme dell'ordinamento comunitario, tenendo conto della specificità delle prestazioni richieste nonché delle esperienze e dei titoli professionali occorrenti, è disciplinata Forganizzazione dei servizi aggiuntivi sulla base dei principi di cui al presente articolo, tra l'altro prevedendo che, in sede di prima applicazione, l'affidamento integrato dei servizi avvenga, se necessario, anche con termini iniziali differenziati, garantendo la naturale scadenza dei rapporti concessori in corso.
3-ter. In attesa dell'entrata in vigore della disciplina sull'affidamento integrato dei servizi aggiuntivi di cui ai commi 1 e 2, i rapporti comunque in atto relativi ai medesimi servizi restano efficaci fino alla loro scadenza, ovvero, se scaduti, fino all'aggiudicazione delle gare da bandirsi entro il 28 febbraio 2008.
14. 10. Giudice.

Sopprimere il comma 2.
14. 5. Zorzato, Alfano, Armosino, Casero, Crosetto, Giudice, Leone, Marras, Ravetto, Verro.

Al comma 2, le parole: con decreto di natura non regolamentare siano sostituite dalle seguenti: con regolamento.
14. 1. Contento, Alberto Giorgetti.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: ordinamento comunitario aggiungere le seguenti: previa intesa con la Conferenza Unificata.
14. 9. Garavaglia, Filippi, Goisis.

Al comma 2, le parole da: delle esperienze fino a: occorrenti sono sostituite dalle parole: dei titoli professionali previsti dalle disposizioni vigenti.
14. 2. Contento, Alberto Giorgetti.

Sopprimere il comma 3.
14. 4. Zorzato, Alfano, Armosino, Casero, Crosetto, Giudice, Leone, Marras, Ravetto, Vero.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Per specifiche finalità di tutela dei beni culturali, archeologici, storici, artistici, è assegnato ai Comuni, in ragione della rilevanza del loro patrimonio culturale e dell'impatto dei relativi flussi turistici, un contributo straordinario volto ad assicurare la predisposizione di adeguate misure di tutela del decoro e di manutenzione delle aree di valore monumentale, storico, artistico e archeologico, da conseguire anche mediante progetti immediatamente attuabili. A tal fine, è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2007 in favore del Ministero per i beni e le attività culturali. Con decreto non regolamentare del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottarsi entro 15 giorni dall' entrata in vigore della presente legge di conversione, sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni-Città ed autonomie locali, si procede alla ripartizione del contributo prioritariamente in favore dei Comuni che abbiano adempiuto alle previsioni di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 42 del 2004 nonché in favore dei Comuni per i quali l'impatto dei flussi turistici risulti più elevato in relazione all'entità della popolazione residente».

Conseguentemente, all'articolo 18, comma 1, sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 440 milioni e alla lettera d) sostituire le parole: 220 milioni con le seguenti: 160 milioni.
14. 6. Zorzato, Alfano, Armosino, Casero, Crosetto, Giudice, Leone, Marras, Ravetto, Verro.


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All'articolo 14, aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. L'articolo 2, comma 102, del decreto legge 3 ottobre 2006 n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006 n. 286, è sostituito dal seguente:
«2 Per l'anno 2007, e fino al 30 giugno 2008, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. Per l'anno 2007, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43».

Conseguentemente alla rubrica, premettere alle parole: beni culturali le seguenti: interventi in materia di.
14. 11. Il Governo.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 2, comma 4, della legge 8 gennaio 1979, n. 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le imprese, enti e organismi di spettacolo in stato di crisi attestato dalle competenti direzioni provinciali del lavoro, l'accantonamento di cui al periodo precedente opera relativamente ai debiti contributivi iscritti a ruolo alla data del 30 settembre 2007 e costituisce garanzia ai fini dell'ammissione al beneficio di cui al comma 3-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178. L'ente impositore, tenuto conto delle compatibilità del proprio bilancio, stabilisce i requisiti e le procedure per l'ammissione al beneficio».
14-bis. 2. Giudice.

Dopo il comma 1 aggiungere:
«1-bis. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2004, n. 31 destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, possono definire in maniera automatica la propria posizione relativa agli anni dal 2002 al 2006. La definizione si perfeziona versando, entro il 16 marzo 2008, l'intero ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale e interessi, diminuito al 10 per cento. Qualora gli importi da versare complessivamente eccedano la somma di 5.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in un massimo di otto rate semestrali con l'applicazione degli interessi legali a decorrere dal 16 dicembre 2007».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: in Debiti tributari e contributivi.
14-bis. 1. Crema.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
L'articolo 180 della legge 22 aprile 1941 n. 633, è sostituito dal seguente:
1. L'attività di intermediario, comunque attuata, sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed anche di cessione per l'esercizio dei diritti patrimoniali d'autore e dei diritti connessi previsti dalla presente legge, è riservata in via esclusiva alle società di gestione collettiva appositamente costituite per amministrare, quale loro unica o principale attività, tali diritti.
2. Tale attività è esercitata per effettuare: 1) la concessione, per conto e nell'interesse degli aventi diritto, di licenze e autorizzazioni per l'utilizzazione economica di opere tutelate; 2) la percezione dei proventi derivanti da dette licenze ed autorizzazioni; 3) la ripartizione dei proventi medesimi tra gli aventi diritto.
3. La suddetta esclusività di poteri non pregiudica la facoltà spettante all'avente


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diritto, ai suoi successori o agli aventi causa, di esercitare direttamente i diritti loro riconosciuti da questa legge.
4. Il Ministro per i beni e le attività culturali esercita la vigilanza sulle società previste al primo comma. L'attività di vigilanza è svolta sentito il Ministro delle finanze per le materie di sua specifica competenza.
5. L' attività di intermediario si informa ai principi della parità di trattamento e della massima trasparenza, sia nella ripartizione dei proventi tra gli aventi diritto sia nel rapporto con i terzi utilizzatori.
6. Le società di gestione collettiva sono tenute a mettere a disposizione del pubblico una banca dati che contenga l'elenco delle opere gestite, i relativi aventi diritto e le condizioni di licenza per l'utilizzo economico delle opere stesse».
14-bis. 01. D'Elia, Turco, Beltrandi, Mellano, Poretti.

ART. 15.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5-bis. A decorrere dal 2008, ai fini dello stanziamento delle risorse per i rinnovi contrattuali nel pubblico impiego si deve tener conto che il costo orario netto del lavoro nel settore pubblico non può eccedere quello del settore privato a parità di livello.
15. 1. Garavaglia, Filippi.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
«5-bis. Al fine di conseguire i risparmi di spesa in attività formative, per i dirigenti del Ministero per i beni e le attività culturali reclutati tramite procedure concorsuali ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, il ciclo di attività previsto dal comma 6 del citato articolo 28 è sostituito dal periodo di servizio di ruolo di almeno tre anni se già prestato presso il Ministero per i beni e le attività culturali.».
15. 2. Leddi Maiola.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 15-bis.
(Personale dirigente del Ministero della Giustizia).

1. Al fine di conseguire risparmi di spesa relativi al protrarsi di contenzioso giurisdizionale, i dirigenti risultati idonei nel concorso a 23 posti di dirigente, nel ruolo del personale dirigenziale dell'amministrazione giudiziaria indetto con PDG 13 giugno 1997 ed assunto in via provvisoria in esecuzione di ordinanze del Giudice del Lavoro, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già sottoscritto i relativi contratti, previa rinuncia espressa ad ogni contenzioso giudiziario, sono inquadrati in via definitiva nel ruolo dirigenziale del Ministero della Giustizia.
15. 0. 1. Adenti, D'Elpidio, Fabris, Capotosti, Buemi, Palomba, Maran, Balducci, Crapolicchio.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 15-bis.
(Personale dirigente del Ministero della Giustizia).

1. Al fine di conseguire risparmi di spesa relativi al protrarsi di contenzioso giurisdizionale, i candidati risultati idonei nel concorso a 23 posti di dirigente, nel ruolo del personale dirigenziale dell'amministrazione giudiziaria indetto con P.D.G. 13 giugno 1997 sono inquadrati nel ruolo dirigenziale del Ministero della Giustizia, così come previsto dall'articolo 24-bis, comma 1, della legge 19 gennaio 2001, n. 4, previa rinuncia espressa ad ogni contenzioso giudiziario e ad ogni pretesa risarcitoria.
15. 0. 2. Tanoni.

ART. 16.

Sopprimerlo.
16. 13. Peretti.


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Al comma 1, sostituire la parola: centoventi con la seguente: novanta.
Al comma 2, sostituire la parola: dodici con la seguente: nove.
Al comma 3, sostituire la parola: diciotto con la seguente: dodici.
16. 8. Caparini, Alberto Filippi, Garavaglia.

Al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: Tale obbligo non si applica agli apparecchi già distribuiti ai rivenditori fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.
16. 1. Marras.

Sopprimere il comma 4.
16. 11. Falomi, De Zulueta, Giulietti.

Al comma 4 sostituire le parole: entro l'anno 2012 con le parole: entro l'anno 2010.
16. 14. Borghesi, Donadi, Mura, Pedrini.

Al comma 4, sostituire le parole: 2012 con le seguenti: 2010.
16. 4. Caparini, Filippi, Garavaglia.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
«4-bis. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sentita la Conferenza Stato-Regioni e il Ministero delle Comunicazioni approva il Piano Operativo di transizione dalle trasmissioni televisive terrestri in tecnica analogica a quelle in tecnica digitale in base alle linee guida del comma 4-ter.
4-ter. Il piano Operativo di cui al comma precedente deve prevedere:
a) il graduale trasferimento dei programmi in tecnica digitale con la contemporanea cessazione di tutte le trasmissioni in tecnica analogica per i concessionari ovvero gli autorizzati;
b) disciplinare delle modalità di subentro da parte degli operatori di rete che siano anche fornitori di contenuti in rapporto di controllo ovvero di separazione societaria fra le due attività;
c) salvaguardia e valorizzazione degli operatori di rete e dei fornitori di contenuto secondo principi di proporzionalità e mantenimento di adeguati livelli di servizio pubblico;
d) individuazione delle aree geografiche per la graduale cessazione della trasmissione di programmi in tecnica analogica e la contestuale trasmissione in digitale, il calendario che avrà inizio 90 giorni dopo l'approvazione del Piano Operativo terrà conto dei seguenti fattori:
i) tendenziale coincidenza con le regioni delle aree di conversione (all-digital);
ii) dimensione delle aree all-digital;
iii) configurazione orografica delle aree all-digital;
iv) compatibilizzazione e coordinamento delle frequenze;
v) diffusione degli apparati di ricezione;
e) la transizione sarà realizzata in circa un terzo delle aree alla data del 30 novembre 2008, un terzo alla data del 30 novembre 2009 e il restante terzo alla data del 30 novembre 2010.

4-quater. Il Piano operativo di cui al comma 4-bis è coordinato con il piano di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale definito dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del comma 11, articolo 42, decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, anche sulla base delle esigenze di coordinamento internazionale delle frequenze.
4-quinques. Le frequenze resesi disponibili sono cedute a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie ai soggetti che ne facciano richiesta, sulla base dei criteri e delle modalità stabilite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nel rispetto dei criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità e con la previsione di quote di riserva a favore dell'emittenza locale».
16. 5. Caparini, Filippi, Garavaglia.


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Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
«4-bis. Il Ministero delle comunicazioni, d'intesa con l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, sentito il Comitato nazionale Italia digitale, la Concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, stabilisce, previa consultazione con la Conferenza Stato Regioni, entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, il piano nazionale di definitiva conversione delle reti televisive alla tecnologia digitale secondo una progressiva digitalizzazione per aree geografiche e popolazione.
4-ter. Per ciascuna area geografica, il Piano nazionale di cui al comma precedente, stabilisce anche la data in cui i soggetti titolari di più di due emittenti televisive in ambito nazionale via etere terrestre su frequenze analogiche trasferiscono su frequenze terrestri in tecnica digitale, ovvero su altra piattaforma trasmissiva in tecnologia digitale, i palinsesti delle emittenti eccedenti la seconda. Di nonna tale data non può essere anticipata di più di 12 mesi o di meno di 2 mesi rispetto a quella indicata per la completa digitalizzazione dell'area geografica interessata.
4-quater. Ferma restando la definizione degli ambiti di esercizio nazionali e locali, e la riserva di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, il Piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale è elaborato per aree, di norma coincidenti con il territorio regionale con le aree identificate dal piano di cui al comma 2».
16. 9. Caparini, Filippi, Garavaglia.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. Dopo l'articolo 42 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, inserire il seguente articolo:

42-bis.
(Digital dividend).

1. Il 30 novembre 2010, ovvero ai termine del processo di digitalizzazione, l'Autorità per le comunicazioni individua le frequenze non necessarie al fine del funzionamento delle reti digitali in esercizio.
2. Nella valutazione della necessità o meno di ciascuna frequenza al fine dell'esercizio della rete, l'Autorità per le comunicazioni tiene conto delle caratteristiche geografiche ed urbanistiche dell'area servita e/o gli ostacoli che incidono sulla qualità del segnale trasmesso su differenti frequenze.
3. L'insieme delle frequenze di cui al comma 1 costituirà il digital dividend
16. 6. Caparini, Filippi, Garavaglia.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. Entro il 30 giugno 2008 e fino alla completa conversione alla trasmissione in digitale terrestre, il Ministero delle comunicazioni, di concerto con il Ministero dell'economia e il Ministero dello sviluppo economico, stabiliscono un sistema di incentivazione fiscale e di defiscalizzazione del reddito derivante da utili reinvestiti a favore dei fornitori di contenuti che realizzano nuovi palinsesti digitali non a pagamento aventi caratteristiche di qualità e di tutela del pluralismo con particolare attenzione all'ideazione e realizzazione di contenuti originali prodotti in Italia.
16. 7. Caparini, Filippi, Garavaglia.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. Il comma 6 dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 177 del 2005 è sostituito dal seguente: «Fino alla completa attuazione del piano nazionale delle frequenze televisive in tecnica digitale è consentito ai soggetti legittimati operanti in ambito locale alla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 2004, n. 112, di proseguire nell'esercizio anche dei bacini eccedenti i limiti di cui all'articolo 2


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comma 1, lettera p). Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle emittenti televisive provenienti da Campione d'Italia».
16. 10. Caparini, Filippi, Garavaglia.

Al comma 4-bis aggiungere la seguente lettera:
c) All'articolo 43 dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:
«7-bis. Dal 30 novembre 2012 e, comunque, a decorrere dalla data della completa conversione delle reti televisive dalla tecnica analogica a quella digitale, è fatto divieto per gli operatori di rete di svolgere, anche attraverso soggetti controllati o collegati, l'attività di fornitore di contenuti televisivi o di fornitore di contenuti radiofonici oppure di fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato. Al fine di consentire l'avvio dei mercati l'Autorità può stabilire un periodo transitorio nel quale il divieto dì cui al presente comma non si applica alle emittenti televisive che diffondono esclusivamente via cavo o via satellite, ai fornitori di contenuti in ambito locale e agli operatori di rete in ambito locale per i quali sussiste l'obbligo di separazione contabile al fine di consentire l'evidenziazione dei corrispettivi per l'accesso e l'interconnessione alle infrastrutture di comunicazione, l'evidenziazione degli oneri relativi al servizio pubblico generale, la valutazione dell'attività di installazione e di gestione delle infrastrutture separata da quella di fornitura dei contenuti o dei servizi, ove svolte dallo stesso soggetto, e la verifica dell'insussistenza di sussidi incrociati e di pratiche discriminatorie. È sancito l'obbligo per gli operatori di rete di garantire parità di trattamento e di non effettuare discriminazioni nello stabilire gli opportuni accordi tecnici in materia di qualità trasmissiva e condizioni di accesso alla rete fra soggetti autorizzati a fornire contenuti».
16. 15. D'Elia, Turco, Beltrandi, Mellano, Poretti.

Dopo il comma 4-bis aggiungere i seguenti:
4-ter. Il comma 6 dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è sostituito dal seguente: «Fino alla completa attuazione del piano nazionale delle frequenze televisive in tecnica digitale è consentito ai soggetti legittimati operanti in ambito locale alla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 2004, n. 112, di proseguire nell'esercizio anche dei bacini eccedenti i limiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p). Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle emittenti televisive provenienti da Campione d'Italia».
4-quater. All'articolo 2, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, aggiungere dopo la parola: «abitanti» la locuzione «indipendentemente dalla distribuzione territoriale degli stessi».
4-quinquies. All'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, aggiungere al termine il seguente capoverso: «Fino alla completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche in tecnica digitale è consentito ai soggetti legittimamente operanti in ambito locale alla data di entrata in vigore della presente legge di proseguire nell'esercizio anche nei bacini eccedenti i predetti limiti».
4-sexies. All'articolo 24 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, aggiungere il seguente comma: «Un medesimo soggetto non può detenere più di sette concessioni o autorizzazioni per la radiodiffusione sonora in ambito locale. È consentita la programmazione anche unificata fino all'intero arco della giornata».
4-septies. All'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, aggiungere dopo la parola «trasferimento» la locuzione «indipendentemente dall'esito del ricorso in sede di giurisdizione amministrativa».
4-octies. All'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, aggiungere al termine il seguente capoverso:


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«Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 comma 6-ter della legge n. 80 del 2005.
4-novies. All'articolo 30 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, aggiungere il seguente comma 1-bis. «Decorsi 24 mesi dall'attivazione degli impianti di cui al precedente comma 1, le emittenti oggetto di ripetizione da parte degli enti di cui al medesimo comma, previo assenso degli stessi, potranno avanzare istanza al Ministero delle comunicazioni per l'inserimento dei ripetitori attivati nella relativa consistenza impiantistica».
4-decies. All'articolo 42 comma 1 lettera e) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, aggiungere al termine il seguente capoverso: «È consentita l'attivazione di microimpianti destinati a migliorare le potenzialità dei bacino d'utenza connesso all'impianto principale regolarmente censito, purché: 1) non siano in contrasto con le norme urbanistiche vigenti in loco; 2) per tali impianti sia avanzata istanza al Ministero delle Comunicazioni corredata da descrizione tecnica che ne comprovi la finalità sopra indicata; 3) detti impianti non interferiscano con altri impianti legittimamente operanti; 4) si tratti di microimpianti con una potenza massima di 10 W».
4-undecies. All'articolo 98 comma 4 del decreto legislativo 259/2003, aggiungere al termine il seguente capoverso: «Nel caso di radiodiffusione sonora e televisiva locale si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000,00 ad euro 58.000,00».
16. 12. Pedrini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. Sino alla data di completa conversione delle reti televisive in tecnica digitale, tutte le frequenze che siano o, comunque, entrino nella disponibilità dei Ministero delle comunicazioni sono riassegnate dal medesimo Ministero attraverso procedure pubbliche, finalizzate allo sviluppo del pluralismo, e nel rispetto dei criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, fissati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, fatti salvi preliminarmente i diritti acquisiti da parte:
a) dei soggetti destinatari delle concessioni rilasciate il 28 luglio 1999 per l'attività di radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, via etere terrestre, in tecnica analogica, i quali non abbiano potuto avvisare le attività trasmissive a causa della mancata assegnazione di frequenze e che facciano domanda di estensione del periodo di validità della concessione entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione;
b) delle emittenti titolari di concessione e autorizzazione per la radiodiffusione televisiva via etere terrestre che non raggiungano la copertura dell'80 per cento del territorio e di tutti i capoluoghi di provincia.

I soggetti di cui al presente comma hanno l'obbligo di digitalizzare l'intera rete analogica entro la data fissata per la completa conversione delle reti televisive in tecnica digitale.
16. 2. Giulietti, Falomi, De Zulueta.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-ter. Al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1 sono eliminate le parole «od adattabili»
b) all'articolo 19 sono eliminate le parole «o adattabili»;

E conseguentemente al comma 2 dell'articolo 36 sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 20 milioni.
16. 3. Poretti.


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Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

Art. 16-bis.

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2007 al fine di sviluppare interventi tesi al miglioramento della diffusione del segnale radiotelevisivo analogico sul territorio nazionale, garantire la fruibilità del servizio pubblico radiotelevisivo anche nelle aree territorialmente disagiate ed armonizzare le frequenze dando la possibilità ai cittadini di individuare in modo omogeneo la frequenza di trasmissione del segnale radiotelevisivo pubblico.
2. Il fondo di cui al comma precedente garantisce gli interventi sulla rete di distribuzione dei segnali radiotelevisivi del servizio pubblico, tale rete, comprensiva di siti ed impianti di trasmissione, può essere utilizzata come broadcasting multipiattaforma sia per i segnali analogici che digitali ed è considerata indivisibile in quanto di proprietà del servizio pubblico.
3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per il 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Conseguentemente:
all'articolo 35, comma 1, le parole: 25 milioni sono sostituite dalle seguenti: 20 milioni;
al medesimo articolo 35, sopprimere il comma 1-bis.
16. 01. Napoletano, Sgobio.

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

Art. 16-bis.

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2007 al fine di sviluppare interventi tesi al miglioramento della diffusione del segnale radio analogico e digitale sul territorio nazionale e garantire la fruibilità del servizio pubblico 'Isoradio" con particolare rilievo alla copertura della rete autostradale italiana, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2007.
2. Il fondo di cui al precedente comma sarà destinato anche ad interventi mirati alla rimozione di tutte le radiocoperture abusive che oscurano la ricezione del segnale in questione ed al potenziamento della redazione al fine di migliorare la qualità e la quantità del A programma di pubblica utilità.
3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per il 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Conseguentemente:
all'articolo 35, comma 1, le parole: 25 milioni sono sostituite dalle seguenti: 20 milioni;
al medesimo articolo 35, sopprimere il comma 1-bis.
16. 02. Napoletano, Sgobio.

ART. 17.

Al comma 1, sopprimere le parole da: e dopo le parole fino alla fine del comma.
17. 1. Zorzato, Angelino Alfano, Armosino, Casero, Corsetto, Giudice, Leone, Marras, Ravetto, Verro.


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Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per a bonifica dell'area del Polo Chimico situato nei comuni di Pioltello e Rodano, già individuata quale sito interessato da interventi di bonifica di interesse nazionale, ai sensi dall'articolo 1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, come integrata dall'articolo 114, comma 25, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2007.

Conseguentemente, all'articolo 36, comma 2, sostituire le parole: 140 milioni con le seguenti: 130 milioni.
17. 2. Grimoldi, Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Regime di prelievo in materia di rifiuti).

1. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, in materia di regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei muti continuano ad applicarsi le disposizioni dei capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni ovvero, a discrezione dei Comune, si possono applicare in via sperimentale le disposizioni dell'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonché dei relativo regolamento attuativo approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
17. 01. Alberto Giorgetti.

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

Art. 17-bis.

1. Dopo l'articolo 141 del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è inserito il seguente:
«Art. 141-bis. (Class action). - 1. I soggetti di cui all'articolo 139 sono altresì legittimati a richiedere al tribunale dei luogo ove ha la residenza o la sede il convenuto la condanna al risarcimento dei danni e la restituzione di somme dovute direttamente ai singoli consumatori e utenti interessati, in conseguenza di atti illeciti plurioffensivi commessi nell'ambito di rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità previste dall'articolo 1342 del codice civile, inclusi in ogni caso quelli in materia di credito al consumo, rapporti bancari e assicurativi, strumenti finanziari, servizi di investimento e gestione collettiva dei risparmio, sempre che ledano i diritti di una pluralità di consumatori o di utenti. A pena di improcedibilità le relative domande giudiziali sono sottoposte a tentativo preventivo obbligatorio di conciliazione innanzi ad uno degli organismi di conciliazione di cui all'articolo 38 dei decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni, iscritti nel registro di cui al decreto del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222; si applicano gli articoli 39 e 40 dei citato decreto legislativo n. 5 del 2003, e successive modificazioni; il relativo verbale di conciliazione, opportunamente pubblicizzato a spese della parte convenuta in giudizio, rende improcedibile l'azione dei singoli consumatori o utenti per li periodo di tempo stabilito nel verbale per l'esecuzione della prestazione dovuta.
2. Gli atti di cui al comma 1 producono gli effetti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'articolo 2945 dei codice civile, anche con riferimento ai diritti di tutti i singoli consumatori o utenti conseguenti al medesimo fatto o violazione.
3. Con la sentenza di condanna il giudice determina, quando le risultanze dei processo lo consentono, i criteri in base ai quali deve essere fissata la misura dell'importo da liquidare in favore del singoli consumatori o utenti e i modi e i termini di erogazione dell'importo stesso.


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4. In relazione alle controversie di cui al comma 1, davanti al giudice può altresì essere sottoscritto dalle parti un accordo transattivo nella forma della conciliazione giudiziale, nel quale siano altresì indicati i criteri di cui al comma 3.
5. A seguito della sentenza di condanna di cui al comma 3, nell'ipotesi in cui il giudice non determini i criteri in base ai quali definire i modi, i termini e l'ammontare per soddisfare i singoli consumatori o utenti nella loro pretesa, le parti sono tenute ad esperire in proposito, nel termine di sessanta giorni, un procedimento di conciliazione presso gli organismi di conciliazione e secondo le procedure e con gli effetti di cui al secondo periodo dei comma 1.
6. In caso di inutile esperimento della conciliazione di cui al comma 5 o di obiezione all'accordo risultante dalla conciliazione, nel termine di novanta giorni dalla pubblicizzazione del relativo verbale con mezzi idonei, il singolo consumatore o utente può agire giudizialmente, in contraddittorio, al fine di chiedere l'accertamento, in capo a se stesso, del requisiti individuati dalla sentenza di condanna di cui al comma 3 e la determinazione dell'ammontare del risarcimento dei danni o dell'indennità, riconosciuti ai sensi della medesima sentenza. La pronuncia costituisce titolo esecutivo nei confronti del comune contraddittore. I soggetti di cui al comma 1 non sono legittimati ad intervenire nei giudizi previsti dal presente comma. II singolo consumatore o utente o uno dei soggetti di cui all'articolo 139, in caso di obiezione all'accordo risultante dal verbale di cui al comma 1, possono agire in giudizio singolarmente o collettivamente per l'ottenimento della sentenza di condanna di cui al comma 3, nel termine di centottanta giorni dalla sottoscrizione dell'accordo.
7. La pronuncia del giudice o l'accordo risultante dalla conciliazione della lite non hanno efficacia nei confronti dei consumatori o utenti che non sono intervenuti nel giudizio o alla conciliazione. La sentenza di condanna di cui al comma 3 costituisce, ai sensi dell'articolo 634 del codice di procedura civile, prova scritta, per quanto In essa contenuto, per la pronuncia da parte del giudice competente di ingiunzione di pagamento, ai sensi degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, richiesta dal singolo consumatore o utente».
17. 02. Crosetto, Giudice.

ART. 18.

Al comma 1, sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 450 milioni e alla lettera d) sostituire le parole: 220 milioni con le seguenti: 170 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: 150 milioni con le seguenti: 200 milioni.
18. 17. Zorzato, Angelino Alfano, Armosino, Casero, Corsetto, Giudice, Leone, Marras, Ravetto, Verro.

Al comma 1, le parole: 500 milioni sono sostituite dalle seguenti: 490 milioni e alla lettera d) le parole: 220 milioni sono sostituite dalle seguenti: 210 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 31, dopo il comma 3-quinquies è aggiunto il seguente:
3-sexies: Per l'anno 2007 è concesso un contributo straordinario di 10 milioni di euro a favore della Croce Rossa Italiana.
18. 5. Zanetta, Campa, Holzmann, Delfino, Ulivi, Ascierto, Ciccioli, Giorgio Conte, Gasparri, Mancuso, Bocchino, Germontani, Moffa, Capitanio Santolini, Tassone, Galletti, Forlani, Compagnon, Goisis, Ronchi, Cosenza, Lenna, Minasso, De Corato, Leo, Frassinetti, Franoso, Daniele Galli, Pizzolante, Uggè, Tortoli, Simeoni, Bernardo, Romagnoli, Lucchese.

Al comma 1, sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 490 milioni e alla


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lettera d) sostituire le parole: 220 milioni con le seguenti: 210 milioni.

Conseguentemente, dopo l'articolo 39-quinquies inserire il seguente:

Art. 39-sexies.
(Zona franca di Domodossola).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge è istituito presso lo scalo merci ferroviario di DOMO 2, situato nei comuni di Beura-Cardezza e Villadossola, un punto franco a norma dell'articolo 166 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.
2. I confini del punto franco istituito a norma del comma 1 sarà delimitato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il consorzio costituito ai sensi del comma 3.
3. L'amministrazione del punto franco istituito a norma del comma 1 è affidata ad un consorzio formato dalle province, dai comuni e dalle camere di commercio nelle cui circoscrizioni esso è situato, nonché dalla Società Rete ferroviaria italiana SpA. Il consorzio è costituito entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Esso predispone i piani operativi delle zone franche, da approvarsi secondo le modalità stabilite con il regolamento di esecuzione previsto dal comma 10.
4. Il consorzio costituito a norma del comma 3 provvede a proprio carico all'esecuzione, al completamento e alla manutenzione delle opere necessarie all'area destinata a punto franco, comprese le opere di recinzione. Esso fornisce gratuitamente i locali necessari per gli uffici e i servizi doganali e per il personale di vigilanza e provvedono alla loro ordinaria manutenzione e illuminazione.
5. Salve le limitazioni e le eccezioni disposte dal comma 7, nel punto franco di cui al comma 1, si potranno compiere tutte le operazioni inerenti allo scarico e al carico di materiali e di merci, al loro deposito e alla loro contrattazione, manipolazione e trasformazione, con lo volgimento di qualsiasi attività di natura industriale, commerciale di prestazione di servizi. Le imprese operanti nel punto franco possono gestire depositi IVA, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni.
6. Le merci sottoposte a operazioni di manipolazione e trasformazione, diversamente dalle manipolazioni usuali previste dall'articolo 152, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n. 43 e successive modificazioni, sono assimilate a quelle in regime di temporanea importazione, secondo quanto previsto dall'articolo 165, ultimo comma, del medesimo testo unico. Il regolamento di esecuzione emanato ai sensi del comma 10 determina e disposizioni da osservarsi per tali operazioni agli effetti della disciplina doganale.
7. Le franchigie inerenti al regime di punto franco non hanno effetto per quanto concerne l'uso o il consumo delle merci estere, rimanendo le franchigie stesse in ogni caso inapplicabili:
a) ai materiali di impianto e di esercizio delle aziende pubbliche o private;
b) ai materiali di ogni specie per costruzioni edilizie e stradali;
c) agli arredamenti di uffici e di abitazioni;
d) ai commestibili e alle bevande.

8. È vietata nel punto franco la vendita al minuto. L'esercizio di spacci di viveri e di bevande e degli altri esercizi commerciali, nei limiti strettamente necessari ai bisogni del traffico, è sottoposto all'autorizzazione dell'autorità doganale e subordinato alle condizioni e alle forme di vigilanza previste dal regolamento


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di esecuzione emanato ai sensi del comma 10.
9. Nel punto franco, il personale doganale, in base alle disposizioni di legge, è abilitato all'accertamento dei reati e delle altre violazioni di carattere doganale; esercita i controlli sulle merci previsti dalle norme comunitarie e ogni altra funzione ad esso attribuita dall'ordinamento; ha facoltà di accedere in qualunque momento negli stabilimenti, nei magazzini, nei recinti e negli altri esercizi esistenti nel punto franco per eseguire accertamenti sulle merci depositate o in lavorazione e ispezionare libri, registri e documenti commerciali e di trasporto.
10. Le disposizioni per l'esecuzione del presente articolo sono emanate, entro centoventi giorni dalia data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988 n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.
18. 10. Zanetta.

Al comma 1, sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 498 milioni e alla lettera d) sostituire le parole: 220 milioni con le seguenti: 218 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 31, comma 3-quinquies, sostituire le parole: 1 milione con le seguenti: 3 milioni.
18. 24. Zorzato, Angelino Alfano, Armosino, Casero, Crosetto, Giudice, Leone, Marras, Ravetto, Verro.

Al comma 1, sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 499 milioni e alla lettera d) sostituire le parole: 220 milioni con le seguenti: 219 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 31, comma 3-bis, sostituire le parole: 1 milione con le seguenti: 2 milioni.
18. 18. Zorzato, Angelino Alfano, Armosino, Casero, Crosetto, Giudice, Leone, Marras, Ravetto, Verro, Zanetta.

Al comma 1, sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 499 milioni e alla lettera d) sostituire le parole: 220 milioni con le seguenti: 219 milioni.

Conseguentemente all'articolo 34, comma 1, dopo le parole: ed ai loro familiari superstiti, aggiungere le seguenti: ed ai sindaci e agli amministratori locali vittime di azioni criminose legate all'esercizio delle loro funzioni pubbliche e ai loro familiari superstiti.
18. 16. Brancher, Fratta Pasini, Zorzato, Angelino Alfano, Armosino, Casero, Crosetto, Giudice, Leone, Marras, Ravetto, Verro.

Al comma 1, sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 499 milioni.
18. 30. Giudice.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, dopo l'articolo 34, inserire il seguente:

Art. 34-bis.

1. Al fine di permettere il trasferimento dei detenuti stranieri condannati a pene superiori ai tre anni di reclusione nelle carceri degli Stati di origine ed il loro mantenimento nei locali istituti penali sino all'estinzione della condanna detentiva, è istituito un Fondo per il trasferimento negli istituti penali dei Paesi d'origine degli stranieri condannati a pene detentive. Il predetto Fondo è dotato di quaranta milioni di euro per l'anno 2007. Il Fondo è amministrato congiuntamente dai Ministeri della giustizia, dell'interno e degli affari esteri, che ne utilizzano le risorse erogando contributi ai singoli Stati d'origine degli stranieri detenuti negli istituti di pena italiani proporzionalmente al numero dei detenuti effettivamente rimpatriati e mantenuti sotto custodia.
18. 32. Garavaglia, Filippi, Cota.


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Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, dopo l'articolo 34, inserire il seguente:

Art. 34-bis.

1. Al fine di assicurare l'accompagnamento alla frontiera ed il successivo rimpatrio dei clandestini irregolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, è istituito un Fondo per l'esecuzione delle espulsioni degli stranieri irregolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, dotato di quaranta milioni di euro per l'anno 2007».
18. 33. Garavaglia, Filippi, Cota.

All'articolo 18, comma 1, lettera c) le parole: 100 milioni di euro sono sostituite dalle seguenti: 92,5 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 31, dopo il comma 3-quinquies, aggiungere il seguente:
3-sexies. Per l'anno 2007 ai comuni titolari di ippodromi di rilevanza nazionale per il settore ostacolistico è concesso un contributo straordinario di 7,5 milioni di euro al fine di garantire la ristrutturazione e la valorizzazione degli stessi.
18. 37. Zeller, Bressa, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

Al comma 1, lettera d), le parole: 220 sono sostituite con le seguenti: 172.

Conseguentemente, all'articolo 34, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di cui all'articolo 5, comma 1 e 5 con le seguenti: di cui all'articolo 5, commi 1, 3 e 5.

Conseguentemente, al medesimo articolo, sostituire, al terzo periodo del comma 1, le parole: L'onere recato fino alla fine del periodo, con le seguenti: L'onere recato dal presente comma è valutato in 221 milioni di euro per l'anno 2007, 14,72 milioni di euro per l'anno 2008, 16,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

Conseguentemente, all'articolo 47, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) all'alinea sostituire le parole: 8,42 milioni di euro per l'anno 2008 e 14,9 milioni di euro, con le seguenti: 20,42 milioni di euro per l'anno 2008 e 28,4 milioni di euro»;
b) sostituire la lettera b-bis), con la seguente:
b-bis) quanto a euro 5 milioni per l'anno 2007, euro 15,02 milioni per l'anno 2008 ed euro 17,1 milioni a decorrere dall'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a euro 5 milioni per l'anno 2007 e quanto a euro 12 milioni per l'anno 2008 e 13,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, l'accantonamento relativo al medesimo ministero e quanto a euro 3,02 milioni per l'anno 2008 e 3,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.
18. 31. Piro, Ricci, Forgione, Angela Napoli, Lumia, D'Ippolito, Tassone, Pellegrino, Marchi.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: 220 milioni di euro con le seguenti: 175 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 35, sostituire le parole: 25 milioni di euro per l'anno 2007 con le seguenti: 70 milioni di euro.
18. 3. Alberto Giorgetti.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: 220 milioni di euro con le seguenti: 175 milioni di euro.


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Conseguentemente, all'articolo 35, sostituire le parole: 25 milioni di euro per l'anno 2007 con le seguenti: 50 milioni di euro.
18. 2. Alberto Giorgetti.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: 220 milioni con le seguenti: 219 milioni.

Conseguentemente, alla lettera e) sostituire le parole: 4 milioni con le seguenti: 5 milioni.
18. 23. Zorzato, Angelino Alfano, Armosino, Casero, Crosetto, Giudice, Leone, Marras, Ravetto, Verro.

Al comma 2, sostituire le parole: 389 milioni di euro con le seguenti: 239 milioni di euro.

Conseguentemente dopo il comma 1 dell'articolo 22 inserire il seguente:
1-bis. Nell'ambito degli interventi per la salvaguardia di Venezia, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139, e successive modificazioni, con particolare riguardo alla prevenzione dell'inquinamento c al risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2007.
18. 28. Zorzato, Adornato, Brancher, Campa, Giuseppe Fini, Fratta Pasini, Gardini, Milanato, Mistrello Destro, Paniz, Valentini.

Al comma 2, sostituire le parole: 389 milioni di euro con le seguenti: 289 milioni di euro.

Conseguentemente dopo il comma 1 dell'articolo 22 inserire il seguente:
1-bis. Nell'ambito degli interventi per la salvaguardia di Venezia, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139, e successive modificazioni, con particolare riguardo alla prevenzione dell'inquinamento c al risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2007.
18. 27. Zorzato, Adornato, Brancher, Campa, Giuseppe Fini, Fratta Pasini, Gardini, Milanato, Mistrello Destro, Paniz, Valentini.

Al comma 2, sostituire le parole: 389 milioni con le seguenti: 289 milioni.

Conseguentemente all'articolo 22, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È autorizzata per la realizzazione delle reti di fognatura del bacino scolante in laguna la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2007.
18. 20. Zorzato, Adornato, Brancher, Campa, Giuseppe Fini, Fratta Pasini, Gardini, Milanato, Mistrello Destro, Paniz, Valentini.

Al comma 2, sostituire le parole: 389 milioni con le seguenti: 339 milioni.

Conseguentemente all'articolo 22, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È autorizzata per la realizzazione delle reti di fognatura del bacino scolante in laguna la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2007.
18. 19. Zorzato, Adornato, Brancher, Campa, Giuseppe Fini, Fratta Pasini, Gardini, Milanato, Mistrello Destro, Paniz, Valentini.

Al comma 2, sostituire le parole: 389 milioni di euro con le seguenti: 339 milioni di euro.

Conseguentemente dopo il comma 1 dell'articolo 22 inserire il seguente:
1-bis. Nell'ambito degli interventi per la salvaguardia di Venezia, di cui alla legge 5


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febbraio 1992, n. 139, e successive modificazioni, con particolare riguardo alla prevenzione dell'inquinamento c al risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2007.
18. 8. Zorzato, Adornato, Brancher, Campa, Giuseppe Fini, Fratta Pasini, Gardini, Milanato, Mistrello Destro, Paniz, Valentini.

Al comma 2, sostituire le parole: 389 milioni con le seguenti: 339 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 22, comma 2, sostituire le parole: 170 milioni con le seguenti: 200 milioni.
18. 21. Zorzato, Adornato, Brancher, Campa, Giuseppe Fini, Fratta Pasini, Gardini, Milanato, Mistrello Destro, Paniz, Valentini.

Al comma 2, sostituire le parole: 389 milioni con le seguenti: 339 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 24 comma, dopo le parole: 31 dicembre 2006 aggiungere le seguenti: o alla data del 31 dicembre 2007 nel caso di comuni che abbiano deliberato il dissesto per effetto di sentenze civili o amministrative a seguito di controversie con enti, istituzioni o amministrazioni pubbliche.
18. 26. Giacomoni, Moffa, Gianfranco Conte, Leone, Alberto Giorgetti, Zorzato, Crosetto, Antonio Pepe, Lamorte, Angela Napoli, Proietti.

Al comma 2, sostituire le parole: 389 milioni con le seguenti: 339 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 1, sostituire le parole: 150 milioni con le seguenti: 200 milioni.
18. 25. Zorzato, Angelino Alfano, Armosino, Casero, Corsetto, Giudice, Leone, Marras, Ravetto, Verro.

All'articolo 18, comma 2, sostituire le parole: 389 milioni con le seguenti: 369 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 21, comma 4-ter, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 70 milioni.
18. 6. La Loggia, Giudice.

Al comma 2, sostituire le parole: 389 milioni con le seguenti: 369 milioni.

Conseguentemente, dopo l'articolo 28 inserire il seguente:

«Art. 28-bis.
(Impiantistica sport invernali).

1. Ai fini di quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 7 della legge n. 363 del 24 dicembre 2003 recante: «Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo» è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2007.
18. 14. Di Centa, Zanetta.

Al comma 2, sostituire le parole: 389 milioni con le seguenti: 369 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 35, al comma 1, sostituire il comma 7 con il seguente:
7. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo per la valorizzazione e la promozione dello sviluppo economico e sociale dei comuni delle regioni ordinarie il cui territorio confini con il territorio di comuni appartenenti alle regioni a statuto speciale o a stati esteri, con una dotazione di 55 milioni di euro per l'anno 2007. Entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della


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legge di conversione del presente decreto, i comuni delle regioni ordinarie il cui territorio confini con le regioni a statuto speciale o stati esteri, presentano, anche d'intesa tra loro e con i comuni confinanti appartenenti alle regioni speciali, progetti finalizzati allo sviluppo economico e sociale del proprio territorio, con specifico riguardo all'erogazione dei servizi socio-sanitari e al miglioramento delle infrastrutture turistico-alberghiere. Al finanziamento dei progetti si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare inderogabilmente entro 60 giorni dal termine di presentazione dei progetti, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari. Nella valutazione dei progetti si dà priorità a quelli riguardanti l'erogazione dei servizi socio-sanitari ed il miglioramento delle infrastrutture turistico-alberghiere, tenendo conto dei seguenti elementi:
a) il numero dei comuni coinvolti;
b) l'eventuale coinvolgimento delle province e delle regioni territorialmente competenti;
c) l'entità della popolazione interessata;
d) il potenziale impatto sul movimento turistico.
18. 15. Zanetta.

Al comma 2, sostituire le parole: 389 milioni con le seguenti: 379 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: 150 milioni di euro con le seguenti: 300 milioni di euro e sopprimere l'articolo 36.
18. 35. Peretti, Galletti, Zinzi, Lucchese, Delfino.

Al comma 2, sostituire le parole: 389 milioni con le seguenti: 379 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 22, comma 1, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 30 milioni.
18. 22. Zorzato, Adornato, Brancher, Campa, Giuseppe Fini, Fratta Pasini, Gardini, Milanato, Mistrello Destro, Paniz, Valentini.

Al comma 2, sostituire le parole: 389 milioni con le seguenti: 379 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 36, comma 2, sostituire le parole: 140 milioni con le seguenti: 150 milioni.
*18. 1. Milana, Leddi Maiola.

Al comma 2, sostituire le parole: 389 milioni con le seguenti: 379 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 36, comma 2, sostituire le parole: 140 milioni con le seguenti: 150 milioni.
*18. 34. Angelo Piazza.

Al comma 2, sostituire le parole: 389 milioni con le seguenti: 379 milioni.

Conseguentemente, dopo l'articolo 28 inserire il seguente:

«Art. 28-bis.
(Sky College).

1. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2007 per il finanziamento del progetto pilota di istruzione, di cui all'articolo 22, comma 2 della legge 1o agosto 2002, n. 266, riservato ai giovani atleti italiani praticanti gli spot invernali.
18. 13. Di Centa, Zanetta.


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Al comma 2, sostituire le parole: 389 milioni con le seguenti: 379 milioni.

Conseguentemente:
a) sopprimere l'articolo 36;
b) all'articolo 45, sostituire, ove ricorrenti, le parole: 5 milioni di euro con le seguenti: 00 milioni di euro.
18. 36. Lucchese, Peretti, Galletti, Zinzi, Delfino.

Al comma 2, sostituire le parole: 389 milioni con le seguenti: 383 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 31, dopo il comma 3-quinquies, aggiungere il seguente:
3-sexies. Per l'anno 2007 è concesso un contributo straordinario di 6 milioni di euro a favore della croce Rossa Italiana.
18. 4. Holzmann, Zanetta, Campa, Delfino, Ulivi, Ascierto, Ciccioli, Giorgio Conte, Gasparri, Mancuso, Bocchino, Germontani, Moffa, De Corato, Leo, Frassinetti, Franzoso, Pizzolante, Galli, Uggè, Tortoli, Simeoni, Bernardo, Romagnoli, Delfino, Capitanio Santolini, Ronconi, Tassone, Galletti, Ronchi, Forlani, Compagnon, Goisis, Cosenza, Lenna, Alberto Giorgetti.

Al comma 2, sostituire le parole: 389 milioni con le seguenti: 388 milioni.

Conseguentemente, dopo l'articolo 46-quinquies inserire il seguente:

«Art. 46-sexies.
(Piccole distillerie).

1. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo la voce «Alcole etilico», sono aggiunte le seguenti: «Alcole etilico in cui concorrano le condizioni indicate all'articolo 3, comma 2, lettere a) e b):
per quantità fino a un ettolitro e fino a tre ettolitri: euro 548,16 per ettolitro anidro;
per quantità eccedenti un ettolitro e fino a tre ettolitri: euro 548,16 per ettolitro anidro».
18. 9. Zanetta.

Sopprimere il comma 2-bis.
18. 7. Zorzato, Alfano, Armosino, Casero, Crosetto, Giudice, Leone, Marras, Ravetto, Verro.

Sostituire il comma 2-bis, con il seguente:
2-bis. All'articolo 1, comma 404, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e che le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di la categoria siano dotati di autonomia gestionale e finanziaria, secondo modalità disciplinate con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400».
18. 29. Giudice.

ART. 19.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 19.
(Misure in materia di pagamenti della P.A.).

1. L'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, è abrogato.

Conseguentemente all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione,


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si provvede mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente a carattere discrezionale del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi sui titoli dei debito pubblico.
19. 20. Della Vedova.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, al comma 1, dopo le parole: «n. 165,» sono inserite le seguenti: «con esclusione dei comuni».
19. 16. Garavaglia, Filippi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, al comma 1, dopo le parole: «n. 165,» sono inserite le seguenti: «con esclusione delle province».
19. 10. Garavaglia, Filippi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, al comma 1, dopo le parole: «n. 165,» sono inserite le seguenti: «con esclusione delle Regioni».
19. 11. Garavaglia, Filippi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. L'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è abrogato.
19. 14. Garavaglia, Filippi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, al comma l, le parole: «diecimila euro» sono sostituite dalle seguenti: «centomila euro».
19. 15. Garavaglia, Filippi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, al comma 1, dopo le parole: «n. 165,» sono inserite le seguenti: «con esclusione degli enti locali e territoriali».
19. 12. Garavaglia, Filippi.

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
b)
al comma 1 le parole: «e le società a prevalente partecipazione pubblica,» sono soppresse.
* 19. 5. Meta, Attili, Lovelli, Velo.

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
a-bis) le parole: «e le società a prevalente partecipazione pubblica» sono soppresse.
* 19. 9. Saglia.

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente lettera:
b) al comma 1, le parole: «e le società a prevalente partecipazione pubblica» sono soppresse.
* 19. 18. Velo.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) le parole: «e le società a prevalente partecipazione pubblica» sono soppresse.
* 19. 24. D'Agrò, Peretti, Zinzi.


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A1 comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente lettera:
b) al comma 1, le parole: «e le società a prevalente partecipazione pubblica» sono soppresse.
* 19. 26. Giudice.

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
a-bis) le parole: «e la società a prevalente partecipazione pubblica» sono soppresse.
* 19. 27. Garnero Santanchè.

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: e le parole: «e le società a prevalente partecipazione pubblica,» sono soppresse.
19. 29. Governo.

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente lettera b):
b) le parole: «e le società a prevalente partecipazione pubblica,» sono soppresse.
* 19. 30. Leddi Maiola.

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
a-bis) la parola: «diecimila» è sostituita dalla seguente: «centomila».
** 19. 6. Antonio Pepe, Leo, Bellotti.

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
a-bis) la parola: «diecimila» è sostituita dalla seguente: «centomila».
* 19. 22. Della Vedova.

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
b) le parole: «diecimila euro» sono sostituite dalle seguenti: «cinquecentomila euro».

Conseguentemente all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente a carattere discrezionale del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi sui titoli del debito pubblico.
19. 25. Giudice.

Al comma 1 sopprimere la lettera c).
* 19. 13. Garavaglia, Filippi.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).
* 19. 21. Della Vedova.

Al comma 1, lettera c), sostituire il comma 2-bis con il seguente:
2-bis. L'importo di cui al comma 1 deve essere completo di eventuali more e sanzioni maturate.
** 19. 7. Lamorte, Leo, Taglialatela.

Al comma 1, lettera c), sostituire il comma 2-bis con il seguente:
2-bis. L'importo di cui al comma 1 deve essere completo di eventuali more e sanzioni maturate.
** 19. 2. Alberto Giorgetti.

Al comma l, capoverso 2-bis dopo le parole: può essere aumentato sopprimere le seguenti: in misura comunque non superiore al doppio, ovvero diminuito.
* 19. 8. Alberto Giorgetti, Lamorte, Filipponio Tatarella.


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Al comma 1, capoverso 2-bis, dopo le parole: può essere aumentato sopprimere le seguenti: in misura comunque non superiore al doppio, ovvero diminuito.
* 19. 19. Della Vedova.

Al comma l, lettera c), capoverso 2-bis dopo le parole: può essere aumentato sopprimere le seguenti: in misura comunque non superiore al doppio, ovvero diminuito.
* 19. 1. Alberto Giorgetti.

Al comma 1, lettera c), capoverso 2-bis sopprimere le parole: ovvero diminuito.
19. 3. Antonio Pepe.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 2, comma 102, del decreto-legge 3 ottobre 2006 n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006 n. 286, dopo le parole: «per l'anno 2007» sono inserite le seguenti: «e fino al 30 giugno 2008».
** 19. 17. Angelo Piazza.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 2, comma 102, del decreto 3 ottobre 2006 n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006 n. 286, dopo le parole: per l'anno 2007 sono inserite le seguenti: e fino al 30 giugno 2008.
* * 19. 4. Leddi Maiola, Deiana.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'articolo 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, si interpreta nel senso che, fatti salvi i versamenti già effettuati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, le tasse sulle concessioni governative non sono dovute per i provvedimenti amministrativi e gli altri atti emessi in favore dei comuni, dei consorzi tra enti locali, delle associazioni e degli enti gestori di demanio collettivo, delle comunità montane, delle province e delle regioni.
1-ter. All'onere derivante dal comma 1-bis si provvede, quanto a 30 milioni di curo, mediante incremento, fino a concorrenza del predetto importo, delle aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
* 19. 23. Crisci, Fincato.

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 1.
(Miglioramento e valorizzazione strutture tecniche di supporto per l'attuazione del Quadro Strategico Nazionale).

1. In coerenza con quanto stabilito nel Quadro Strategico Nazionale e tenendo conto delle specifiche priorità ivi individuate, una quota non superiore all' 1,5 per cento delle risorse di cui all'articolo 1, comma 863, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, può essere destinata al miglioramento e alla valorizzazione delle strutture tecniche di supporto impegnate nella realizzazione dei programmi.
2. Al fine di verificare il conseguimento dei risultati previsti nei programmi contenuti nel Quadro Strategico Nazionale, il Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e di Coesione del Ministero dello sviluppo economico, a valere sulle risorse di cui al comma precedente, effettua, anche a campione, verifiche sull'attuazione degli interventi finanziati nell'ambito dei suddetti programmi. Le suddette verifiche potranno essere espletate, nei limiti della loro compatibilità, anche secondo le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 4, del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito in legge dalla legge 7 aprile 1995,


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n. 104. Degli esiti delle verifiche il Ministero riferisce annualmente nell'ambito della relazione al Parlamento di cui all'articolo 15, ultimo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468.
3. Al fine di garantire maggiore trasparenza ed efficienza al processo di programmazione, il Ministero dello sviluppo economico adotta misure idonee a diffondere e rendere accessibile la serie storica ufficiale dei conti consolidati del settore pubblico allargato a livello regionale.
19. 01. Lulli.

ART. 20.

Al comma 1 sostituire le parole: 150 milioni con le seguenti: 210 milioni.

Conseguentemente sopprimere l'articolo 27.
* 20. 1. Zorzato, Angelino Alfano, Armosino, Casero, Crossetto, Giudice, Leone, Marras, Ravetto.

Al comma 1, sostituire le parole: di 150 milioni di euro con le seguenti: di 210 milioni di euro.

Conseguentemente sopprimere l'articolo 27.
* 20. 4. Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 1, sostituire le parole: 150 milioni di euro con le seguenti: 200 milioni di euro.
Conseguentemente all'articolo 36, comma 2, sostituire le parole: 140 milioni di euro con le seguenti: 90 milioni di euro.
20. 5. Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 1, sostituire le parole: 150 milioni di euro con le seguenti: 140 milioni di euro.

Conseguentemente, dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

Art. 25-ter.
(Misure a sostegno della candidatura di Cortina d'Ampezzo per i mondiali di sci del 2013).

1. Gli interventi infrastrutturali indispensabili per il sostegno alla candidatura di Cortina D'Ampezzo quale sede dei campionati mondiali di sci del 2013 sono finanziati nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21. dicembre 2001 n. 443. A titolo preliminare a decorrere dall'anno 2007 sono autorizzati contributi pari a 10 milioni di euro.
20. 10. Donadi, Borghesi.

Al comma 2, alla fine, aggiungere: e gli Enti di Promozione sportiva riconosciuti dal CONI.
20. 2. Fluvi, Froner, Strizzolo.

Al comma 2 aggiungere alla fine le seguenti parole: e i comuni di residenza del contribuente per le attività sociali svolte.
20. 3. Garavaglia, Filippi, Fugatti.

All'articolo 20, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Nelle Regioni in cui non sono stati istituiti con leggi regionali gli albi locali previsti dalla legge 383 del 2000, le Associazioni di Promozione Sociale che svolgono attività solo in ambito territoriale possono usufruire del libero contributo del 5 per mille, dopo appropriata istruttoria delle direzioni generali.
20. 6. D'Elpidio.


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Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente comma:

3. Nelle Regioni in cui non sono stati istituiti con leggi regionali gli alibi locativi previsti dalla legge n. 383 del 2000, ance le Associazioni di Promozione Sociale che svolgono attività solo in ambito territoriale possono usufruire del libero contributo del 5 per mille, dopo appropriata istruttoria delle Direzioni regionali delle entrate.
20. 9. Giudice.

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

Art. 20.1.

1. Lo stanziamento di cui all'unità previsionale di base 4.1.5.21 (5 per mille IRE volontariato e ricerca) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007 è integrato di 155 milioni di curo per il medesimo anno.
2. A modifica dell'articolo 1, comma 337, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dell'articolo 1, commi 1234 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono ammesse al riparto della quota del 5 per mille IRPEF le associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI a norma di legge.

Conseguentemente all'articolo 28 comma 3 sostituire le parole 50 milioni con le seguenti: 45 milioni.
20. 0. 1. Pedrini.

ART. 20-bis.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Per la progettazione e la realizzazione del «Passante nord di Bologna», variante autostradale relativa al nodo A1, A14, A13 è autorizzata la spesa di milioni di 5 milioni di euro per l'anno 2007.
20-bis. 1. Lenzi, Migliavacca, Zanotti, Papini, De Brasi, La Forgia, Angelo Piazza, Pedulli.

All'articolo 20-bis, sostituire la rubrica, con la seguente: (Fondo rotativo per il sostegno alle imprese).
20-bis. 2. Giudice.

Dopo l'articolo 20-bis, aggiungere il seguente:

Art. 20-ter.
(Patto di stabilità interno per le regioni e le province autonome).

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296, dopo il comma 658 è aggiunto il seguente:
658-bis. Per gli anni 2007-2009, ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, gli impegni e i pagamenti di parte capitale derivanti da interventi cofinanziati dall'Unione Europea, con esclusione delle corrispondenti quote di parte nazionale, sono considerati al netto di un importo pari all'ammontare delle riscossioni a tale titolo registrate nell'anno di riferimento.

Conseguentemente, all'onere di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro per ogni anno, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, sull'U.P.B. 7.1.3.3 - Fondo speciale di parte corrente - dello Stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando le proiezioni dell'accantonamento relativo al Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
20-bis. 0. 1. Crisafulli, Piro, Raiti, Bordo, Suppa, Schirru.

ART. 21.

Al comma 1, sostituire le parole: è finanziato, nel limite di 550 milioni di


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euro per l'anno 2007, un programma straordinario di edilizia residenziale pubblica finalizzato con le seguenti: sono finanziati, nel limite di 550 milioni di euro per l'anno 2007, programmi straordinari regionali di edilizia residenziale pubblica finalizzati.
21. 34. Dussin, Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 1, sostituire le parole: 550 milioni di euro con le seguenti: 1000 milioni di euro.

Conseguentemente, al maggior onere derivante dal presente emendamento, si provvede proporzionalmente mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'elenco n. 1 allegato al decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con modificazioni della legge 3 agosto 2007, n. 127.
* 21. 7. Alberto Giorgetti.

Al comma 1, sostituire le parole: 550 milioni di euro con le seguenti: 1000 milioni di euro.

Conseguentemente, al maggior onere derivante dal presente emendamento, si provvede proporzionalmente mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'elenco n. 1 allegato al decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007, n. 127.
* 21. 21. Antonio Pepe, Lamorte, Foti.

Al comma 1 sostituire le parole: 550 milioni, con le parole: 650 milioni.

Conseguentemente sopprimere l'articolo 41.
21. 31. Armosino.

Al comma 1, sostituire le parole: nel limite di 550 milioni di euro per l'anno 2007, con le seguenti: nel limite di 650 milioni di euro per l'anno 2007.

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: la spesa massima di 100 milioni di euro, con le seguenti: la spesa massima di 50 milioni di euro.
21. 3. Alberto Giorgetti.

Al comma 1, sostituire le parole: 550 milioni, con le seguenti: 600 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 41, al comma 1, in fine, sostituire le parole: 100 milioni, con le seguenti: 50 milioni.
21. 51. Andrea Ricci, Migliore, Perugia.

All'articolo, 21, comma 1, sostituire le parole: nel limite di 550 milioni di euro per l'anno 2007, con le parole: nel limite di 600 milioni di euro per l'anno 2007.
* 21. 57. Giudice.

All'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: nel limite di 550 milioni di euro per l'anno 2007, con le parole: nel limite di 600 milioni di euro per l'anno 2007.
* 21. 24. Osvaldo Napoli, Stradella.

All'articolo 21 comma 1, le parole: 550 milioni, sono sostituite dalle parole: 520 milioni.

Conseguentemente:
alla fine aggiungere il seguente comma:
3-sexies. Per il finanziamento degli interventi dì cui all'articolo 1, comma 92, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e a favore del Fondo per la mobilità al servizio delle fiere previsto dalla legge 27


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febbraio 2006, n.105, è autorizzato un contributo di 30 milioni di euro per il 2007.
21. 16. Alberto Giorgetti.

All'articolo 21, comma 1, le parole: 550 milioni, sono sostituite dalle parole: 520 milioni.

Conseguentemente:
all'articolo 23 aggiungere in fine il seguente comma:
3. per la infrastrutturazione dell'area Universitaria-Ospedaliera del Comune di Verona è concesso un contributo di 30 milioni di euro per il 2007 alla Regione Veneto.
21. 9. Alberto Giorgetti.

All'articolo 21, al comma 1, le parole: 550 milioni, sono così sostituite: 530 milioni.

Conseguentemente:
all'articolo 25, alla fine aggiungere il seguente comma:
3. è autorizzata, per l'anno 2007, la spesa di 20 milioni di curo per la realizzazione degli investimenti di tutela ambientale da parte dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto, denominata ARPAV.
21. 13. Alberto Giorgetti.

All'articolo 21, al comma 1, le parole: 550 milioni, sono così sostituite: 530 milioni.

Conseguentemente:
al medesimo articolo , dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente:
4-quater. Per fare fronte agli eventi calamitosi verificatisi nel 2007 nel territorio regionale, è assegnato alla Regione Veneto un contributo straordinario di 20 milioni di euro, finalizzato al ripristino delle normali condizioni di vita delle popolazioni colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e agli interventi di ricostruzione e di riparazione resisi necessari.
21. 14. Alberto Giorgetti.

All'articolo 21, al comma 1, le parole: 550 milioni, sono così sostituite: 530 milioni.

Conseguentemente:
all'articolo 25, alla fine aggiungere il seguente comma:
3. è autorizzata, per l'anno 2007, la spesa di 20 milioni di euro per la realizzazione degli investimenti di Veneto Strade S.p.A.
21. 11. Alberto Giorgetti.

All'articolo 21, comma 1, le parole: 550 milioni, sono così sostituite: 530 milioni.

Conseguentemente:
all'articolo 26, alla fine aggiungere il seguente comma:
3-ter. È concesso al Ministero dell'Ambiente un contributo straordinario di 5 milioni di euro per la mitigazione ambientale delle polveri sottili nell'area di incrocio Quadrante Europa in Veneto.
21. 15. Alberto Giorgetti.

All'articolo 21 al comma 1 le parole: 550 milioni, sono così sostituite: 540 milioni.

Conseguentemente all'articolo 23, aggiungere in fine il seguente comma:
3. Per le opere di infrastrutturazione del Quadrante Europa è assegnato al Consorzio Z.A.I. di Verona un contributo di 10 milioni di curo per l'anno 2007.
21. 10. Alberto Giorgetti.


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All'articolo 21 al comma 1, le parole: 550 milioni, sono così sostituite: 540 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 25, alla fine aggiungere il seguente comma:
3. è autorizzata, per l'anno 2007, la spesa di 10 milioni di euro per la messa in sicurezza della S.S. 434 Transpolesana.
21. 12. Giorgetti.

All'articolo 21, comma 1, le parole: 550 milioni, sono così sostituite: 545 milioni.

Conseguentemente all'articolo 25, dopo il comma 1, é aggiunto il seguente:
1-bis. È autorizzata la spesa di 5 milioni di curo per l'anno 2007, da assegnare alla regione Friuli-Venezia Giulia per la realizzazione di interventi e di opere infrastrutturali di interesse locale, da essa individuati nei comuni interessati dal progetto di ampliamento della base di Aviano.
21. 17. Contento, Alberto Giorgetti.

Al comma 1, le parole: nei limiti di 550 milioni per l'anno 2007, sono sostituite dalle seguenti: nel limite di spesa di 550 milioni a decorrere dall'anno 2008.

Conseguentemente ridurre per un importo corrispondente l'autorizzazione di spesa, per gli anni successivi al 2007, di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
21. 27. Barani.

Al comma 1, sopprimere le parole: alla locazione di alloggi.
21. 4. Alberto Giorgetti.

Al comma 1, sostituire le parole che vanno da: da destinare prioritariamente alle giovani coppie, fino alla fine del periodo con le seguenti: da destinare prioritariamente a soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 della citata legge n. 9 del 2007 e diretto a soddisfare il fabbisogno alloggiativo, con particolare attenzione alle coppie a basso reddito, individuato dalle regioni e province autonome, sulla base di elenchi di interventi prioritari e immediatamente realizzabili, con particolare riferimento a quelli ricompresi nei piani straordinari di cui all'articolo 3 della stessa legge e in relazione alle priorità definite nel tavolo di concertazione generale sulle politiche abitative.
21. 48. Andrea Ricci, Perugia, Lomaglio, De Angelis, Francescato, Aurisicchio, Napoleteno, Zanella.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: alle giovani coppie, fino a: 2007, con le seguenti: a soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 della citata legge n. 9 del 2007, nonché, nei limiti delle residue risorse disponibili, alle giovani coppie a basso reddito.
21. 29. Benvenuto, Realacci, Mariani, Lomaglio, Margiotta, Cacciari, Gentili, Francescato, Misiti, Marantelli, Galeazzi, Chianale, Pedulli, Belli, De Angelis, Viola, Fasciani, Perugia, Vichi, Bandoli.

Al comma 1, dopo le parole: giovani coppie a basso reddito, aggiungere: in possesso dei requisiti individuati con decreto del Ministro della solidarietà sociale da emanarsi entro venti giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
21. 8. Antonio Pepe.

Al comma 1, dopo le parole: diretto a soddisfare il fabbisogno alloggiativo individuato dalle regioni e province autonome sulla base di elenchi di interventi prioritari e immediatamente realizzabili, aggiungere:


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compresi, ove necessari, interventi a favore dell'edilizia residenziale universitaria.
21. 19. Fasciani.

Al comma 1, il periodo che va da: Le graduatorie, fino alla fine del periodo è sostituito dal seguente: Le graduatorie sono stilate dai comuni e annualmente revisionate; l'Amministrazione finanziaria dello Stato provvede, su richiesta dei comuni, ad effettuare accertamenti sui requisiti dei richiedenti.
21. 49. Andrea Ricci, Perugia, Lomaglio, De Angelis, Francescato, Aurisicchio, Napoletano, Zanella.

Al comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente: Le regioni assegnano priorità agli interventi ricadenti nel territorio di comuni che hanno applicato il principio della perequazione urbanistica nell'ambito dei propri Piani Regolatori Generali.
21. 40. Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente: Non possono accedere al programma straordinario di cui al presente comma i comuni il cui patrimonio attuale di edilizia residenziale pubblica evidenzia un indice di morosità superiore al 10 per cento.
21. 39. Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché l'adozione di sistemi di sicurezza con impianti di sorveglianza tecnologicamente avanzati.
21. 35. Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:
1-bis. Al fine di aumentare l'offerta di alloggi in locazione a canone concordato, di cui all'articolo 2, comma 3, della Legge 3 dicembre 1998, n. 431, da destinare prioritariamente a favore di soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio e non aventi i requisiti per accedere ad alloggi di edilizia residenziale pubblica, i Comuni destinano una quota parte delle disponibilità di cui al comma 1, al cofinanziamento, in misura non superiore al 50 per cento (cinquantapercento), alla realizzazione, da parte di imprese e cooperative di abitazione, di interventi di alloggi sociali in locazione di immediata cantierabilità.

Al comma 3, dopo ...comunque denominati, inserire e ai soggetti privati di cui al comma 1-bis.
* 21. 1. Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:
1-bis. Al fine di aumentare l'offerta di alloggi in locazione a canone concordato, di cui all'articolo 2, comma 3, della Legge 3 dicembre 1998, n. 431, da destinare prioritariamente a favore di soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio e non aventi i requisiti per accedere ad alloggi di edilizia residenziale pubblica, i Comuni destinano una quota parte delle disponibilità di cui al comma 1, al cofinanziamento, in misura non superiore al 50 per cento (cinquantapercento), alla realizzazione, da parte di imprese e cooperative di abitazione, di interventi di alloggi sociali in locazione di immediata cantierabilità.

Al comma 3, dopo ...comunque denominati, inserire le seguenti: e ai soggetti privati di cui al comma 1-bis.
* 21. 20. Benvenuto, Mariani, Stradella.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:
1-bis. Al fine di aumentare l'offerta di alloggi in locazione a canone concordato,


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di cui all'articolo 2, comma 3, della Legge 3 dicembre 1998, n. 431, da destinare prioritariamente a favore di soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio e non aventi i requisiti per accedere ad alloggi di edilizia residenziale pubblica, i Comuni destinano una quota parte delle disponibilità di cui al comma 1, al cofinanziamento, in misura non superiore al 50 per cento (cinquantapercento), alla realizzazione, da patte di imprese e cooperative di abitazione, di interventi di alloggi sociali in locazione di immediata cantierabilità.

Conseguentemente al comma 3, dopo le parole: ...comunque denominati, inserite le seguenti: e ai soggetti privati di cui al comma 1-bis.
*21. 30. Armosino.

All'articolo 21, dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:
1-bis. Al fine di aumentare l'offerta di alloggi in locazione a canone concordato, di cui all'articolo 2, comma 3, della Legge 3 dicembre 1998, n. 431, da destinare prioritariamente a favore di soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio e non aventi i requisiti per accedere ad alloggi di edilizia residenziale pubblica, i Comuni destinano una quota parte delle disponibilità di cui al comma 1, ai cofinanziamento, in misura non superiore al 50 per cento (cinquantapercento), alla realizzazione, da parte di imprese e cooperative di abitazione, di interventi di alloggi sociali in locazione di immediata cantierabilità.

Al comma 3, dopo le parole: ...comunque denominati, inserire le seguenti: e ai soggetti privati di cui al comma 1-bis.
* 21. 46. Angelo Piazza.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. È autorizzata la spesa di euro 100 milioni per la concessione di contributi in misura non superiore al quaranta per cento costo del costo di costruzione, previsto dal Decreto del Ministro dei lavori pubblici 5 agosto 1994, da destinare al recupero o alla realizzazione di alloggi in locazione in base alle proposte pervenute alle Regioni da parte di imprese di «costruzione, cooperative di abitanti e loro consorzi».

Conseguentemente:
al medesimo articolo, al comma 2, aggiungere in fine le parole: e 1-bis;
sopprimere l'articolo 41.
21. 59. Angelo Piazza.

Al comma 2, sostituire le parole: dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con le seguenti: dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
21. 36. Dussin, Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le Regioni entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge definiranno le procedure per incentivare, nei caso di Piani Urbanistici Attuativi di iniziativa privata, la cessione di una quota parte della volumetria ammissibile da PUA da destinare ad edilizia residenziale pubblica secondo i seguenti criteri:
cessione di un minimo del 20 per cento dell'intera volumetria realizzabile con l'obbligo della integrazione di tale volumetria nel progetto generale;
abbattimento degli oneri concessori (costo di costruzione e costo di urbanizzazione) in ragione del doppio del corrispettivo della volumetria ceduta;
attribuire al cedente un credito di volumetria pari a quella ceduta per l'edilizia residenziale pubblica da collocare


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anche in zone agricole prive di vincoli di inedificabilità ambientali ed archeologici da individuare in sede di PUA;
consentire il cambio di destinazione d'uso di immobili dimessi anche attraverso la demolizione e ricostruzione con il completamento di pari volumetria a quella ceduta per l'edilizia residenziale pubblica da destinare ad edilizia residenziale privata o attrezzature di servizio privato.
21. 52. Ciocchetti, Peretti, Zinzi, Delfino.

Al comma 3, primo periodo sostituire le parole: trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con le seguenti: sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
21. 37. Dussin, Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: entrata in vigore, inserire le seguenti: della legge di conversione.
21. 54. Giudice.

Al comma 3, primo periodo le parole: previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono sostituite dalle seguenti: che risultano presentati ai sensi del comma 2.
21. 50. Andrea Ricci, Perugia, Lomaglio, De Angelis, Francescato, Aurisicchio, Napoletano, Zanella.

Al comma 3 secondo periodo, sopprimere le parole: ovvero possono essere trasferite in tutto o in parte alla Cassa depositi e prestiti, previa attivazione di apposita convenzione per i medesimi fini.
21. 42. Dussin, Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e che comunque tengano conto del numero dei residenti di ciascuna regione e provincia autonoma.
21. 38. Garavaglia, Filippi, Fugatti, Dussin.

Sopprimere il comma 4.
* 21. 5. Alberto Giorgetti.

Sopprimere il comma 4.
*21. 28. Barani.

Sopprimere il comma 4.
*21. 32. Zorzato, Angelino Alfano, Armosino, Casero, Crosetto, Giudice, Leon, Marras, Ravetto, Verro.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Le regioni devono armonizzare ed eventualmente implementare le banche dati necessarie alla programmazione di interventi di edilizia residenziale pubblica al modello definito in accordo con il Ministro delle infrastrutture e delle politiche sociali.
21. 22. Leo, Giorgetti, Migliori.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: è destinato alla costituzione ed al funzionamento dell'Osservatorio nazionale e, con le seguenti: è ripartito secondo il numero dei residenti di ciascuna regione e provincia autonoma ed è destinato alla costituzione ed al funzionamento.
21. 41. Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: dell'Osservatorio nazionale, sopprimere le seguenti: e degli Osservatori regionali.


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Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: anche a livello regionale, aggiungere le seguenti: e locale.
* 21. 18. Alberto Giorgetti.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: dell'Osservatorio nazionale, sopprimere le seguenti: e degli Osservatori regionali.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: anche a livello regionale, aggiungere le seguenti: e locale.
* 21. 25. Osvaldo Napoli, Stradella.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: dell'Osservatorio nazionale, sopprimere le seguenti: e degli Osservatori regionali.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: anche a livello regionale, aggiungere le seguenti: e locale.
* 21. 56. Giudice.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti commi:
5. Al fine dl sostenere i Comuni e di facilitare e ottimizzare il coordinamento, a livello nazionale, dei piani abitativi locali predisposti o da predisporre, il Ministero delle Infrastrutture attiva, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), un servizio di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico ai Comuni ed in particolare a quelli individuati dalla delibera CIPE del 13 novembre 2003, n. 87 nonché ai comuni capoluogo di provincia e comuni limitrofi con oltre 10.000 abitanti
6. Il servizio di cui al comma 5 provvede a:
a) monitorare il fabbisogno abitativo;
b)
creare una banca dati degli interventi realizzati e realizzabili a livello locale;
c) favorire la diffusione delle informazioni sugli interventi;
d) fornire assistenza tecnica ai Comuni, anche nella predisposizione dei piani abitativi locali;
e) promuovere e attuare, d'intesa con il Ministero delle Infrastrutture, programmi straordinari di supporto alle soluzioni alloggiative;
f) supporto tecnico ed operativo all'Osservatorio nazionale sulle politiche abitative di cui al comma 4.

7. Con apposito decreto del Ministro delle Infrastrutture, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite Le modalità impiego del finanziamento per le spese di funzionamento dell'Osservatorio e di gestione del Servizio nonché delle attività di cui al comma 5.
* 21. 26. Osvaldo Napoli, Strabella.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti commi:
5. Al fine dl sostenere i Comuni e di facilitare e ottimizzare il coordinamento, a livello nazionale, dei piani abitativi locali predisposti o da predisporre, il Ministero delle Infrastrutture attiva, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), un servizio di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico ai Comuni ed in particolare a quelli individuati dalla delibera CIPE del 13 novembre 2003, n. 87 nonché ai comuni capoluogo di provincia e comuni limitrofi con oltre 10.000 abitanti
6. Il servizio di cui al comma 5 provvede a: a) monitorare il fabbisogno abitativo; b) creare una banca dati degli interventi realizzati e realizzabili a livello locale; c) favorire la diffusione delle informazioni sugli interventi; d) fornire assistenza tecnica ai Comuni, anche nella predisposizione dei piani abitati vi locali; e) promuovere e attuare, d'intesa con il Ministero delle Infrastrutture, programmi


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straordinari di supporto alle soluzioni alloggiative; f) supporto tecnico ed operativo all'Osservatorio nazionale sulle politiche abitative di cui al comma 4.
7. Con apposito decreto del Ministro delle Infrastrutture, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite Le modalità impiego del finanziamento per le spese di funzionamento dell'Osservatorio e di gestione del Servizio nonché delle attività di cui al comma 5.
* 21. 55. Giudice.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Le regioni, sentiti i comuni ad elevata tensione abitativa, predispongono e sostengono, anche finanziariamente, iniziative finalizzate alla vendita ai soggetti locatari degli alloggi dagli stessi occupati impiegando il ricavato in ulteriori interventi di edilizia sociale.
** 21. 6. Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Le regioni, sentiti i comuni ad elevata tensione abitativa, predispongono e sostengono, anche finanziariamente, iniziative finalizzate alla vendita ai soggetti locatari degli alloggi dagli stessi occupati impiegando il ricavato in ulteriori interventi di edilizia sociale.
** 21. 23. Moffa, Migliori, Leo.

Sostituire il comma 4-bis con il seguente:
Tutti i soggetti gestori del patrimonio di edilizia residenziale pubblica hanno l'obbligo di trasmettere all'Osservatorio nazionale ed a quelli regionali tutte le informazioni e gli aggiornamenti periodici necessari alla più efficace e trasparente gestione delle banche dati di cui al comma 4.
21. 47. Andrea Ricci, Perugia, Lomaglio, De Angelis, Francescato, Aurisicchio, Napoletano, Zanella.

Sopprimere il comma 4-ter.
21. 43. Dussin, Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 4-ter, dopo le parole: limitatamente alle opere pubbliche: inserire le seguenti: danneggiate dall'evento calamitoso.
21. 44. Garavaglia, Filippi, Fugatti, Dussin.

Al comma 4-ter, sostituire le parole: 163 e seguenti, con le seguenti: 161 e seguenti.
21. 53. Giudice.

All'articolo 21-bis, aggiungere i seguenti commi:
5. Non meno del 60 per cento delle risorse disponibili dovrà essere destinato all'aumento dell'offerta di alloggi sociali in. locazione, anche tramite cofinanziamento pubblico-privato e la quota di cofinanziamento regionale dovrà essere pari almeno al 35 per cento di quello statale.
6. Agli interventi di edilizia sovvenzionata di cui all'articolo 18 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 per i quali non sia stato ancora aggiudicato l'appalto, fermo restando il finanziamento a suo tempo concesso, si applicano i limiti di costo di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1994 del Ministro dei lavori pubblici aggiornati ai sensi dell'articolo 9 del medesimo decreto. In tal caso si può procedere ad una riduzione del numero di alloggi da realizzare o in alternativa il concessionario del programma può contribuire con fondi propri ovvero con altri fondi pubblici eventualmente disponibili all'incremento del finanziamento statale.


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7. Gli alloggi realizzati con il finanziamento privato di cui al comma 5 sono destinati alle finalità di cui al soprarichiamato articolo 18 e possono essere ceduti agli enti locali, agli istituti autonomi case popolari o enti comunque denominati, a persone giuridiche che si impegnino a destinarle prioritariamente alla locazione ad appartenenti ai corpi armati dello Stato a cooperative costituite tra gli appartenenti ai corpi annali dello Stato ad un valore non superiore a quello indicato nella convenzione sottoscritta con il comune. Nel caso in cui gli alloggi vengano ceduti o rimangano nella disponibilità del promotore, questi saranno comunque destinati alla locazione per un periodo di 12 anni con le modalità di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9dicembre 1998, n. 431.
21. 2. Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 4-ter, è aggiunto il seguente:
4-quinquies. Istituzione del «Fondo per il ripristino dell'edilizia demaniale, di culto e di interesse storico-artistico delle opere danneggiate dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 e dell'11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania».
1. Presso il Ministero delle infrastrutture è istituito il «Fondo per il ripristino dell'edilizia demaniale, di culto e di interesse storico-artistico delle opere danneggiate dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 e dell'11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania» con dotazione annua pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
2. Il Fondo finanzia interventi specifici destinati ai ripristino e alla valorizzazione delle opere danneggiate dai movimenti sismici di cui al comma 1.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto i Ministri delle finanze e dei beni culturali, sono stabilite le modalità per il funzionamento del Fondo di cui al presente articolo.

Conseguentemente, ai fini della copertura stimata per l'anno 2007 in 5 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità revisionale di base di parte corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
21. 45. Picano, D'Elpido.

Dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente:
4-quater. Per l'anno 2007 è stanziata la somma di 20 milioni di euro per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1012 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, limitatamente alla regione Marche, da destinare alla ricostruzione delle abitazioni dei residenti fuori regione e seconde case, con priorità per quelle adibite ad attività turistica; tale somma può essere finalizzata anche ad opere di intervento e ristrutturazione di laboratori agricoli, industriali ed artigianali che non hanno usufruito di precedenti finanziamenti.

Conseguentemente, all'articolo 36, comma 2, sostituire le parole: 140 milioni, con le seguenti: 120 milioni .
21. 33. Napoletano, Cesini.

Dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente:
4-quater. Il comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, si interpreta nel senso che la surrogazione di cui al comma i del predetto articolo 8 non può comunque comportare l'applicazione di penali, di qualsiasi natura, per l'estinzione anticipata del credito surrogato, e che al debitore non possono essere imposte spese o commissioni per la concessione del nuovo


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mutuo, ovvero per accertamenti catastali, i quali potranno essere effettuati a cura ed onere del soggetto mutuante.
21. 58. Ceccuzzi, Del Mese, Gianfranco Conte, Germontani.

Art. 21-bis.
(Rifinanziamento dei programmi innovativi in ambito urbano «Contratti di quartiere II»).

Al comma 1, sostituire le parole: le risorse originariamente destinate ai programmi costruttivi di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991; n. 203, non impegnate, con le seguenti: somme delle schede CER di cui non sia pervenuto l'accordo di programma ratificato entro il 32.12.2007.
21-bis. 1. Campa, Zanetta.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: non impegnate, con le seguenti: relative ad interventi per i quali, alla data del 31 dicembre 2007, non sia intervenuta la ratifica, da parte del Consiglio Comunale competente, dell'accordo di programma ex articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'articolo 11 della legge 30 aprile 1999, n. 136.
21-bis. 5. Alberto Giorgetti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: non impegnate, con le seguenti: non pervenuti alla ratifica dell'accordo di programma entro il termine previsto dall'articolo 11, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136, come prorogato dall'articolo, 13, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273.
* 21-bis. 4. Fincato, Zanella, Viola, Leddi Maiola.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: non impegnate, con le seguenti: non pervenuti alla ratifica dell'accordo di programma entro il termine previsto dall'articolo 11, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136, come prorogato dall'articolo, 13, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273.
* 21-bis. 6. Zanella.

Al comma 1, primo periodo, le parole: sono destinate al finanziamento delle proposte, inserire le seguenti: con la maggiore quota di cofinanziamento da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
21-bis. 10. Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: assegnando priorità alle proposte delle regioni che mettono a disposizione la maggior quota di cofinanziaemnto.
21-bis. 12. Dussin, Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: assegnando priorità alle proposte che contemplano l'adozione di sistemi di sicurezza con impianti di sorveglianza tecnologicamente avanzati.
21-bis. 11. Garavaglia, Filippi, Fugatti, Dussin.

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.
21-bis. 7. Dussin, Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: ai sensi degli articoli 163 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
21-bis. 8. Dussin, Garavaglia, Filippi, Fugatti.


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Al comma 1, sostituire le parole: 163 e seguenti, con le seguenti: 161 e seguenti.
21-bis. 16. Giudice.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: anche attraverso rimodulazioni dei singoli interventi in base alle esigenze accertate.
21-bis. 9. Dussin, Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con decreto di natura non regolamentate del Ministro delle infrastrutture sono stabilite le modalità di attuazione del secondo periodo.
* 21-bis. 15. Angelo Piazza.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con decreto di natura non regolamentate del Ministro delle infrastrutture sono stabilite le modalità di attuazione del secondo periodo.
* 21-bis. 17. Donadi, Brugger, Mura.

Al comma 2, dopo le parole: Ministro dell infrastrutture, aggiungere le seguenti: , da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,.
21-bis. 14. Giudice.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Per il completamento dei Programmi di riqualificazione urbana e sviluppo sostenibile del territorio (PRUSST) è autorizzata, per l'anno 2007, la spesa massima di 6 milioni di euro e, per l'anno 2008, la spesa massima di 44 milioni di euro.
4-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 4-bis.

Conseguentemente, dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:
Art. 47-bis. - 1. Sono aumentate di 0,03 euro le aliquote di accisa di cui all'Allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai seguenti prodotti: benzina e benzina senza piombo; olio da gas o gasolio usato come carburante; gas di petroli liquefatti usati come carburante.
21-bis. 3. Franci, Mariani, Zucchi.

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
4-bis. Non meno del 60 per cento delle risorse disponibili dovrà essere destinato all'aumento dell'offerta di alloggi sociali in locazione, anche tramite cofinanziamento pubblico-privato e la quota di cofinanziamento regionale dovrà essere pari almeno al 35 per cento di quello statale.
4-ter. Agli interventi di edilizia sovvenzionata di cui all'articolo 18 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 per i quali non sia stato ancora aggiudicato l'appalto, fermo restando il finanziamento a suo tempo concesso, si applicano i limiti di costo di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1994 del Ministro dei lavori pubblici aggiornati ai sensi dell'articolo 9 del medesimo decreto. In tal caso si può procedere ad una riduzione. del numero di alloggi da realizzare o in alternativa il concessionario del programma può contribuire con fondi propri ovvero con altri fondi pubblici eventualmente disponibili all'incremento del finanziamento statale.


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4-quater. Gli alloggi realizzati con il finanziamento privato di cui al comma 4-bis sono destinati alle finalità di cui al soprarichiamato articolo 18 e possono essere ceduti agli enti locali, agli istituti autonomi case popolari o enti comunque denominati, a persone giuridiche che si impegnino a destinarle prioritariamente alla locazione ad appartenenti ai corpi armati dello Stato a cooperative costituite tra gli appartenenti ai corpi armati dello Stato ad un valore non superiore a quello indicato nella convenzione sottoscritta con il comune. Nel caso in cui gli alloggi vengano ceduti o rimangano nella disponibilità del promotore, questi saranno comunque destinati alla locazione per un periodo di 12 anni con le modalità di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
* 21-bis. 2. Armosino.

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
4-bis. Non meno del 60 per cento delle risorse disponibili dovrà essere destinato all'aumento dell'offerta di alloggi sociali in locazione, anche tramite cofinanziamento pubblico-privato e la quota di cofinanziamento regionale dovrà essere pari almeno al 35 per cento di quello statale.
4-ter. Agli interventi di edilizia sovvenzionata di cui all'articolo 18 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 per i quali non sia stato ancora aggiudicato l'appalto, fermo restando il finanziamento a suo tempo concesso, si applicano i limiti di costo di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1994 del Ministro dei lavori pubblici aggiornati ai sensi dell'articolo 9 del medesimo decreto. In tal caso si può procedere ad una riduzione. del numero di alloggi da realizzare o in alternativa il concessionario del programma può contribuire con fondi propri ovvero con altri fondi pubblici eventualmente disponibili all'incremento del finanziamento statale.
4-quater. Gli alloggi realizzati con il finanziamento privato di cui al comma 4-bis sono destinati alle finalità di cui al soprarichiamato articolo 18 e possono essere ceduti agli enti locali, agli istituti autonomi case popolari o enti comunque denominati, a persone giuridiche che si impegnino a destinarle prioritariamente alla locazione ad appartenenti ai corpi armati dello Stato a cooperative costituite tra gli appartenenti ai corpi armati dello Stato ad un valore non superiore a quello indicato nella convenzione sottoscritta con il comune. Nel caso in cui gli alloggi vengano ceduti o rimangano nella disponibilità del promotore, questi saranno comunque destinati alla locazione per un periodo di 12 anni con le modalità di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
* 21-bis. 13. Angelo Piazza.

ART. 22.

Al comma 1 dopo la parola: Malcontenta aggiungere le seguenti: nonché per la riqualificazione ambientale dei centri storici di Chioggia e sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 25 milioni.

Conseguentemente all'articolo 36 sostituire le parole: 140 milioni con le seguenti: 135 milioni.
22. 7. Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per affrontare l'emergenza inquinamento e polveri sottili nell'are aQuadrante Europa di Verona è assegnato un contributo straordinario alla Autostrada Serenissima SpA di 20 milioni di euro per opere di mitigazione ambientale.

Conseguentemente al comma 2 sostituire le parole: 170 milioni con le parole: 150 milioni.
22. 2. Alberto Giorgetti.


Pag. 106

Dopo il comma 1 inserire il seguente:
«1-bis. Nell'ambito degli interventi per la salvaguardia di Venezia, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139, e successive modificazioni è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2007».

Conseguentemente, all'articolo 36, comma 2, sostituire le parole: 140 milioni di euro con le seguenti: 120 milioni di euro.
22. 5. Fincato, Viola, Zorzato, Zanella, Campa.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:
«1-bis. Nell'ambito degli interventi per la salvaguardia di Venezia, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139, e successive modificazioni con particolare riguardo alla prevenzione dell'inquinamento e al risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2007».

Conseguentemente, all'articolo 36, comma 2, sostituire le parole: 140 milioni di euro con le seguenti: 90 milioni di euro.
22. 6. Zorzato, Zanella, Alberto Giorgetti, Peretti, Campa, Fincato, Viola.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Per il proseguimento delle opere del «Piano programma degli interventi per il risanamento igienico ed edilizio» del Comune di Venezia, comprese negli elenchi di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798, di competenza delle amministrazioni comunali e per gli investimenti necessari a sviluppare interventi alle bocche di porto per una regolazione dei flussi di marea è autorizzata la spesa di 45 milioni. Per gli interventi in favore delle popolazioni veneziane colpite dal nubifragio del 26 settembre 2007, per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza dal Consiglio dei Ministri in data 12 ottobre 2007, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2007. Per l'esecuzione ed il completamento, da parte dei Comuni di cui all'articolo 2, ultimo comma, della legge 16 aprile 1973, n. 171, di opere di ripristino delle funzionalità idrogeologiche dell'area dell'entroterra lagunare, ai sensi dell'articolo 5, primo comma, lettera a) della legge 29 novembre 1984 n. 798, è destinata la somma di 40 milioni di euro. Per gli investimenti necessari a sviluppare interventi alle bocche di porto per una regolazione dei flussi di marea è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2007. Al fine di realizzare la bonifica del sito di interesse nazionale Venezia, Porto Marghera, ai sensi dell'articolo 4 lettera a) della legge 9 dicembre 1998, n. 426, è autorizzata la spesa di 45 milioni da destinare al programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei Siti inquinati, di cui al decreto ministeriale 18 settembre 2001, n. 468».

Conseguentemente alla rubrica sostituire la parola: MOSE con le seguenti: misure in favore delle popolazioni veneziane colpite dal nubifragio del 26 settembre 2007.
22. 8. Andrea Ricci, Migliore, Cacciari, Francescato, Zanella, Napoletano, Di Salvo, Aurisicchio, Bonelli, Sgobio.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
Per il proseguimento delle opere del «Piano programma degli interventi per il risanamento, igienico ed edilizio» del Comune di Venezia, comprese negli elenchi di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798, di competenza delle amministrazioni comunali è autorizzata la spesa di 70 milioni. Per l'esecuzione ed il completamento, da parte dei Comuni di cui all'articolo 2, ultimo comma, della legge 16 aprile 1973, n. 171, di opere di ripristino delle funzionalità idrogeologiche dell'area dell'entrotèrra lagunare, ai sensi dell'articolo 5, primo comma, lettera a) della legge 29 novembre 1984 n.798, è destinata la somma di 70 milioni di euro.


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Per il proseguimento della realizzazione del sistema MOSE è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2007.
22. 10. Francescato, Zanella, Sperandio.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti comma:
3. Per la prosecuzione degli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 9 marzo 1976, n. 75, volti alla tutela del carattere storico, monumentale e artistico della città di Siena, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
4. I benefici previsti alle storiche contrade di cui all'ari 3 della legge 9 marzo 1976, n 75 vengono decurtati delle agevolazioni previste dal comma 185 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2007, 2008 e 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Conseguentemente, aggiungere, nel titolo, dopo le parole: legge speciale per Venezia le parole: per Siena.
22. 4. Ceccuzzi.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:
3. È implementata la dotazione per la legge speciale di 20 milioni di euro per l'anno 2007 con risorse del Ministero delle infrastrutture implementate.
22. 3. Fincato, Viola, Zanella.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Una quota pari a 350 mila euro della spesa di cui al precedente comma 2, è assegnata al sostegno delle attività dell'Ecomuseo della Laguna di Venezia e dei Territori di gronda allo scopo di ricostruire, testimoniare e valorizzare la memoria storica, la vita, la cultura materiale, le relazioni fra ambienti natura ed ambiente antropizzato, le attività. e le modalità in cui gli insediamenti antropici hanno determinato e caratterizzato l'evoluzione del paesaggio. Per la gestione di tali somme il Ministero dei beni e delle attività culturali stipula, entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, apposito accordo con la associazione di promozione sociale Hermete costituita con la partecipazione delle amministrazioni locali ed enti di istituzioni scientifiche e culturali.
22. 1. Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Una quota pari a 350.000 euro della spesa di cui al precedente comma 2 è assegnata all'istituzione dell'Ecomuseo della Laguna di Venezia e dei Territori di gronda allo scopo di ricostmire, testimoniare e valorizzare la memoria storica, la vita, la cultura materiale, le relazioni fra ambiente naturale ed ambiente antropizzato, le attività e le modalità in cui gli insediamenti antropici hanno determinato e caratterizzato l'evoluzione del paesaggio. Per la gestione di tale somma verrà stipulata dal Ministero dei beni e delle attività culturali entro 60 giorni dall'approvazione ditale legge, apposito accordo con la Associazione di promozione sociale HERMETE costituita con la partecipazione delle amministrazioni locali ed enti ed istituzioni scientifiche e culturali.
22. 9. D'Agrò, Peretti, Zinzi.

Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:
Art. 22-bis. - (Rifinanziamento della legge 17 agosto 2005, n. 175) - 1. Per la prosecuzione degli interventi conservativi e di restauro sul patrimonio culturale, architettonico,


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artistico e archivistico ebraico di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 175, con le modalità e le procedure ivi previste, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per il 2007 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 200.000 euro per il 2007 cd a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fai del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
22. 01. Fiano.

ART. 23.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Per le opere di infrastrutturazione del polo universitario di ricerca e di alta tecnologia di Lecco, del Politecnico di Milano, e specificamente per lo sviluppo dei servizi di accoglienza e per la realizzazione di residenze destinate a studenti universitari, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2007.
2-ter. All'onere derivante dall'applicazione del comma 2-bis, eterminato in 3 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando per l'anno 2007 l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
23. 1. Rusconi.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Per le opere di infrastrutturazione del polo universitario di ricerca e di alta tecnologia di Lecco, da realizzarsi nell'area dell'ex ospedale Ghislanzoni, e specificamente per lo sviluppo dei servizi di accoglienza e per la realizzazione di residenze destinate a studenti universitari, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2007.
2-ter. All'onere derivante dall'applicazione del comma. 2-bis, determinato in 3 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando per l'anno 2007 l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
23. 2. Rusconi, Codurelli.

ART. 24.

Sopprimerlo.
24. 2. Garavaglia, Filippi.

Sopprimerlo.

Conseguentemente.
Sopprimere l'articolo 27, sopprimere l'articolo 36 dell'articolo 39, sopprimere il comma 4.
24. 6. Garavaglia, Filippi, Fugatti.


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Al comma 1, sostituire le parole: 150 milioni con le seguenti:

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. I soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, che hanno presentato domanda di indennizzo e hanno ricevuto un diniego per decorrenza dei termini ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge, hanno la facoltà di ripresentare la domanda, purché non siano trascorsi più di dieci anni dalla conoscenza del danno, dalla data di entrata in vigore della presente legge sino al 31 dicembre 2007. All'onere derivante dal presente comma, valutato in 20 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni 2008 e 2009, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.

Conseguentemente, all'articolo 35 (Fondo per le aree di confine) sostituire la parole: 25 milioni di euro con le seguenti: 20 milioni di euro.
24. 4. Aurisicchio, Zanotti, Migliori, Bonelli, Sgobio, Napoletano, Zanella, Pelleggrino, Ricci.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Le somme non utilizzate per l'effettuazione di pagamenti entro il termine del 31 dicembre 2007 costituiscono economie di bilancio.

Conseguentemente: sopprimere il comma 4.
24. 3. Garavaglia, Filippi.

Dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
5-bis. I commi 2 e 2-bis dell'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 sono così sostituiti:
2. Gli enti di cui al comma i non possono emettere titoli obbligazionari con rimborso del capitale in unica soluzione alla scadenza, previa costituzione, al momento dell'emissione, di un fondo di ammortamento del debito, o previa conclusione di swap per l'ammortamento del debito. Fermo restando quanto previsto nelle relative pattuizioni contrattuali, gli enti possono provvedere alla conversione dei mutui contratti successivamente al 31, dicembre 1996, anche mediante i) collocamento di titoli obbligazionari di nuova emissione o rinegoziazioni, anche con altri istituti, dei mutui, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi, al netto delle commissioni e dell'eventuale retrocessione del gettito dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del decreto legislativo i aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni.
2-bis. A partire dal 1 gennaio 2007, nel quadro di coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 119 della Costituzione, i contratti con cui le regioni e gli enti di cui al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, pongono in essere le operazioni di ammortamento del debito e le operazioni in strumenti derivati devono essere trasmessi, a cura degli enti contraenti, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro. Tale trasmissione, che deve avvenire prima della sottoscrizione dei contratti medesimi, è elemento costitutivo dell'efficacia degli stessi. Restano valide le disposizioni dei decreto di cui al comma I del presente articolo, in materia di monitoraggio.
5-ter. In caso di mancata osservanza da parte di comuni e province delle disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis dell'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448,


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come sostituiti dal presente decreto, e di cui ai commi da 16 a 21-ter dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 , con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è disposto lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale.
5-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione delle riduzioni da operare, in caso di mancata osservanza da parte di una o più regioni delle disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis dell'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come sostituiti dal presente decreto, e di cui ai commi da 16 a 21-ter dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sulle risorse iscritte nel bilancio dello Stato da destinare, a qualsiasi titolo, alle singole regioni interessate.
24. 5. Crosetto, Zorzato, Ravetto, Garavaglia.

Dopo l'articolo 24, aggiungere in fine il seguente comma:
Per consentire il definitivo risanamento degli Enti che si sono avvalsi della procedura straordinaria di cui all'articolo 268-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, è disposta l'erogazione di euro 10.000.000,00. Le somme sono assegnate all'Organo Straordinario di Liquidazione dell'Ente e sono ripartite proporzionalmente alla differenza fra la massa passiva e fra la massa attiva risultante da apposita certificazione sottoscritta dall'OSL dal Sindaco e dal Responsabile Finanziario dell'Ente, da inoltrare al Ministero dell'Economia entro 10 giorni dal presente decreto.
Il Ministero dell'Economia provvederà all'accredito entro i 15 giorni successivi. Le somme non pagate al 31 dicembre 2007 sono restituite al Bilancio dello Stato.

Conseguentemente all'articolo 36, comma 2, sostituire le parole: 140 milioni con le seguenti: 130 milioni.
24. 1. Tassone, Peretti, Zinzi.

Aggiungere in fine il seguente comma:
5-bis. Allo scopo di assicurare la sana e prudente gestione finanziaria, a decorrere dall'anno 2008 è fatto divieto alle regioni ed agli enti locali di effettuare operazioni di gestione del debito mediante utilizzo di strumenti derivati.
24. 7. Verro.

Dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Destinazione dei proventi dei canoni demaniali per finalità turistico-ricreative).

1. Al fine di garantire la copertura dei costi connessi alle attività derivanti ai Comuni costieri dalla delega di funzioni in materia di demanio marittimo per finalità turistico-ricreative e consentire la manutenzione e riqualificazione della porzione di arenile destinata a «spiaggia libera», a partire dall'anno 2007 una quota pari al 70 per cento dei canoni è devoluta ai Comuni cui competono le funzioni amministrative in ordine a rilascio, rinnovo, modificazione e revoca delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative.

Conseguentemente, all'articolo 36, comma 2, sostituire le parole: 140 milioni con le seguenti: 100 milioni.
24. 01. Cialente.

Dopo l'articolo 24 inserire il seguente:

Art. 24-bis.
(Base di dati unitaria degli enti locali).

1. Al fine di migliorare il livello di conoscenza delle condizioni sociali, economiche, finanziarie, organizzative, istituzionali, ambientali e territoriali dei Comuni e delle città Metropolitane, l'ANCI raccoglie dai propri associati le informazioni necessarie in una base di dati omogenea,


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liberamente consultabile per via telematica.
2. Per la copertura dei costi derivanti dalle attività di cui al presente articolo, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, attribuisce all'ANCI un importo annuo pari ad una percentuale non superiore al 6 per cento dell'incremento, registrato annuahnente ai sensi dell'articolo 1, comma 191, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, della compartecipazione comunale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
3. Con decreto del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella pubblica amministrazione sono individuate le tipologie di dati da raccogliere, le modalità di realizzazione e gestione unitaria e certificata della base di dati omogenea di cui al comma 1 e dei relativi flussi di aggiornamento, nonché le regole tecnico organizzative per assicurare il coordinamento operativo per l'utilizzazione istituzionale dei dati attraverso il Sistema pubblico di connettività.
4. Con decreto del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno, dell'Economia e degli Affari regionali e locali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è fissata la percentuale di cui al comma 2.
24. 02. Marchi, Piro, Misiani.

Dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Destinazione dei proventi dei canoni demaniali per finalità turistico-ricreative).

1. Al fine di garantire la copertura dei costi connessi alle attività derivanti ai Comuni costieri dalla delega di funzioni in materia di demanio marittimo per finalità turistico-ricreative e consentire la manutenzione e riqualificazione della porzione di arenile destinata a «spiaggia libera», a partire dall'anno 2007 una quota pari al 70 per cento dei canoni è devoluta ai Comuni cui competono le funzioni amministrative in ordine a rilascio, rinnovo, modificazione e revoca delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative.

e, di conseguenza:
all'articolo 18, comma 1, lettera a), sostituire le parole: 40 milioni con le seguenti: 35 milioni;
all'articolo 18, comma 1, lettera d), sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 215 milioni;
all'articolo 24, comma 1, sostituire le parole: 150 milioni con le seguenti: 130 milioni;
all'articolo 31, comma 1 (Istituto Gaslini di Genova) sostituire la parole: 36 milioni di euro con le seguenti: 31 milioni di euro;
all'articolo 35 (Fondo per le aree di confine) sostituire la parole: 25 milioni di euro con le seguenti: 20 milioni di euro.
24. 06. Cialente.

Dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

1. Il comma 2 dell'articolo 41 della legge n. 448 del 2001, è sostituito dal seguente:
2. Gli enti di cui al comma 1 possono emettere titoli obbligazionari con rimborso del capitale in unica soluzione alla scadenza.
Le somme accantonate nel fondo di ammortamento potranno essere investite in titoli obbligazionari di enti e amministrazioni pubbliche, di soàietà a partecipazione pubblica di Stati appartenenti all'Unione Europea e di Soggetti ovvero Enti Sovranazionali, necessariamente contraddistinti da un adeguato merito di credito


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non inferiore a BBB/Baa2/BBB, cosi come certificato dalle agenzie di roting riconosciute a ilvello internazionale.
L'importo nominale dell'investimento per ciascun emittente di cui al precedente comma non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare del fondo.
Nel caso in cui le somme accantonate nel fondo di ammortamento siano investite in titoli emessi da enti regionali, provinciali o municipali, pur contraddistinti da adeguato merito di credito, l'ammontare complessivo delle stesse non deve eccedere il 25 per cento.
Fermo restando quanto previsto nelle relative pattuizioni contrattuali, gli enti possono provvedere alla conversione dei mutui contratti successivamente al 31 dicembre 1996, anche mediante il collocamento di titoli obbligazionari di nuova emissione o rinegoziazioni, anche con altri istituti, dei mutui, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi, al netto delle commissioni, dell'eventuale retrocessione del gettito dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni.
24. 05. Galletti, Peretti, Zinzi, Tucci.

Dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

1. Il comma 2 dell'articolo 41 della legge n. 448 del 2001, è sostituito dal seguente:
2. Gli enti di cui al comma 1 possono emettere titoli obbligazionari con rimborso del capitale in unica soluzione alla scadenza, previa costituzione, al momento dell'emissione, di un fondo di ammortamento del debito, o previo conclusione di swap per l'ammortamento del debito, Fermo restando quanto previsto nelle relative pattuizioni contrattuali, gli enti possono provvedere alla conversione dei mutui contratti successivamente al 31 dicembre 1996, anche mediante il collocamento di titoli obbligazionari di nuova emissione o rinegoziazioni, anche con altri istituti, dei mutui, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi, al netto delle commissioni, dell'eventuale retrocessione del gettito dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni, e del valore attuale del rischio di credito eventualmente assunto dagli enti nel fondo di ammortamento associato ai titoli obbligazionari emessi o rinegoziati. Qualora le ristrutturazioni del debito si traducano in un allungamento della sua durata media finanziaria, la riduzione del valore economicofinanziario di cui sopra deve essere significativa, ovvero pari almeno al 2 per cento del valore finanziario delle passività estinte. La durata media del rifinanziamento non dovrà superare di un terzo la durata del mutuo già estinto.
24. 04. Galletti, Peretti, Zinzi, Tucci.

Dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

1. Il comma 2 dell'articolo 41 della legge n. 448 del 2001, è sostituito dal seguente:
2. Gli enti di cui al comma 1 non possono emettere titoli obbligazionari con rimborso del capitale in unica soluzione alla scadenza.
Fermo restando quanto previsto nelle relative pattuizioni contrattuali, gli enti possono provvedere alla conversione dei mutui contratti successivamente al 31 dicembre 1996, anche mediante il collocamento di titoli obbligazionari di nuova emissione o rinegoziazioni, anche con altri istituti, dei mutui, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi, al netto delle commissioni, dell'eventuale retrocessione


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del gettito dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni.
24. 03. Galletti, Peretti, Zinzi, Tucci.

ART. 25

Dopo l'articolo 25 inserire il seguente:

Art. 25-bis.

1. Allo scopo di potenziare la dotazione dei mezzi aerei di soccorso civile nelle azioni di contrasto e di spegnimento degli incendi boschivi, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2007, per l'acquisizione a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile - di quattro velivoli «Canadair CL-415».

Conseguentemente, all'articolo 47, apportare le seguenti modifiche:
al comma 1, sostituire l'importo di:
8.351 milioni con 8.451 milioni;
al comma 1, lettera a) sostituire le parole: 1.100 milioni con le seguenti: 1.200 milioni.
25. 01. Crisafulli, Piro, Zunino.

ART. 25-bis.

Dopo il comma 1, aggiungere, il seguente:
1-bis. Al fine di fronteggiare le situazioni di criticità delle infrastrutture e delle proprietà pubbliche e private, conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno interessato il giorno 9 luglio 2007 il territorio del comune di Guidizzolo, in provincia di Mantova, per cui è stato dichiarato lo stato di emergenza con il D.P.C.M. 20 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2007, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2007.

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo aggiungere, in fine, le seguenti parole: ed altri interventi di protezione civile.

Conseguentemente, all'articolo 36, comma 2, sostituire le parole: 140 milioni con le seguenti: 130 milioni.
25-bis. 1. Fava, Alessandri, Filippi, Fugatti, Garavaglia.

Dopo l'articolo 25-bis aggiungere il seguente:

Art. 25-ter.

Per la progettazione e la realizzazione del «Passante Nord di Bologna», variante autostradale relativa al nodo A1, A14 e A13, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per il 2007

Conseguente all'articolo 36 sostituire le parole: 140 milioni con le seguenti: 135 milioni.
25-bis. 01. Galletti, Garagnani, Raisi.

Dopo l'articolo 25 bis è aggiunto il seguente:

Art. 25-ter.

1. È autorizzata per l'anno 2007 la spesa di 140 milioni di euro, iscritti nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture, finalizzata al completamento della strada statale Valsugana, Variante Pian dei Zocchi-Campolongo.

Conseguentemente sopprimere l'articolo 36.
25-bis. 02. D'Agrò, Peretti, Zinzi.

ART. 26.

Sopprimerlo.
26. 57. Peretti.


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Al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: nonché per la tutela della biodiversità nel Canale di Sicilia.
26. 49. Garavaglia, Filippi, Fugatti, Dussin.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: nonché per la tutela della biodiversità nel Canale di Sicilia aggiungere le seguenti: e nel fiume Po.
26. 50. Dussin, Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: nonché per la tutela della biodiversità nel Canale di Sicilia aggiungere le seguenti: e nell'Alto Adriatico.
26. 51. Dussin, Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine le seguenti parole: che sono ripartite con meccanismi premiali per gli enti «virtuosi», proporzionalmente alla capacità di autofinanziamento degli enti parco e delle aree marine protette nazionali.
26. 48. Dussin, Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Una quota del contributo straordinario, pari a 3 milioni di euro, è destinata all'istituzione e al primo avviamento di nuovi parchi nazionali, da istituire con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, della tutela dei territorio e del mare, d'intesa con le regioni interessate e previo parere delle commissioni parlamentari competenti.

Conseguentemente, sopprimere il comma 4-novies.
26. 7. Benvenuto, Realacci, Mariani, Lomaglio, Margiotta, Cacciari, Gentili, Misiti, Marantelli, Galeazzi, Chianale, Pedulli, Bocci, De Angelis, Viola, Fasciani, Perugia, Vichi, Bandoli.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, aggiungere le seguenti: , da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Conseguentemente:
al comma 1-bis, secondo periodo, dopo le parole: Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, aggiungere le seguenti: , da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,;
al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, aggiungere le seguenti: , da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,.
26. 21. Giudice.

All'articolo 26 sono apportate le seguenti modifiche:
al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono aggiunte le seguenti: di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;
dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
2-bis. All'articolo 1, comma 1112, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunta la seguente lettera:
f-bis) pratiche di gestione forestale sostenibile attuate attraverso interventi diretti a ridurre il depauperamento dello stock di carbonio nei suoli forestali e nelle foreste.


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Conseguentemente, agli eventuali maggiori oneri derivanti dal presente emendamento, si provvede proporzionalmente mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'elenco n. 1 allegato al decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007 n. 127.
*26. 1. Alberto Giorgetti.

All'articolo 26 sono apportate, le seguenti modifiche:
al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono aggiunte le seguenti: di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;
dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
2-bis. All'articolo 1, comma 1112, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunta la seguente lettera:
f-bis) pratiche di gestione forestale sostenibile attuate attraverso interventi diretti a ridurre il depauperamento dello stock di carbonio nei suoli forestali e nelle foreste.

Conseguentemente, agli eventuali maggiori oneri derivante dal presente emendamento, si provvede proporzionalmente mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'elenco n. 1 allegato al decreto-legge 2 luglio 2007 n. 81, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007 n. 127.
*26. 4. Lamorte, Frassinetti, Ciccioli.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: previo parere delle competenti commissioni parlamentari con le seguenti: previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario.
26. 42. Piro.

Sopprimere il comma 1-bis.
26. 15. Zorzato, Angelino Alfano, Armosino, Casero, Crosetto, Giudice, Leone, Marras, Ravetto, Verro.

Al comma 1-bis, secondo periodo, dopo le parole: Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare aggiungere le seguenti: , previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,.
26. 64. Giudice.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto,.
26. 61. Giudice.

Al comma 2, sostituire le parole: presente decreto con le seguenti: decreto ministeriale di cui al presente comma.
26. 52. Dussin, Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 2, dopo le parole: i nuovi interventi pubblici inserire le seguenti: di costruzione di edifici di rilevante impatto sulla qualità dell'aria.
26. 54. Dussin, Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il presente comma non si applica alle infrastrutture viarie e ferroviarie.
26. 55. Dussin, Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Sopprimere il comma 3.
26. 16. Zorzato, Angelino Alfano, Armosino, Casero, Crosetto, Giudice, Leone, Marras, Ravetto, Verro.


Pag. 116

Il comma 3, è sostituito dal seguente:
3. Il Governo inserisce annualmente nel DPEF una relazione predisposta congiuntamente dai Ministri dell'ambiente e delle attività produttive sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, in coerenza con gli obblighi derivanti dall'attuazione del Protocollo di Kyoto e sui relativi indirizzi, anche in relazione al piano di azione nazionale di cui all'articolo 2 della legge 1o giugno 2002, n. 120. Tale relazione deve altresì indicare:
a) una stima dei costi sostenuti dal sistema produttivo italiano per l'adempimento degli obblighi previsti dal Protocollo;
b) l'onere complessivo per la finanza pubblica, in termini di mancato gettito o di maggiori spese derivanti dall'attuazione di programmi di investimento, di misure di incentivazione o di agevolazione fiscale in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, ovvero dall'eventuale acquisto di permessi di emissione nell'ambito del Sistema Europeo di Scambio delle Quote di Emissione.
26. 44. Della Vedova.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. All'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468, è aggiunto, in fine il seguente comma:
4-ter. Il Governo allega annualmente al documento di programmazione economico-finanziaria una relazione, predisposta dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti gli altri Ministri interessati, sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, in coerenza con gli obblighi derivanti dall'attuazione del Protocollo di Kyoto, e sui relativi indirizzi, anche in relazione al piano di azione nazionale di cui all'articolo 2 della legge 1o giugno 2002, n. 120.
26. 62. Giudice.

Sopprimere il comma 4.
26. 17. Zorzato, Angelino Alfano, Armosino, Casero, Crosetto, Giudice, Leone, Marras, Ravetto, Verro.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al fine di garantire la copertura dei costi connessi allo svolgimento della delega di funzioni e consentire la manutenzione e riqualificazione della porzione di arenile destinata a «spiaggia libera» si prevede la destinazione di una quota pari al 70 per cento dei canoni concessori del demanio marittimo ai Comuni costieri, cui competono le funzioni amministrative in ordine a rilascio, rinnovo, modificazione e revoca delle concessioni demaniali marittime a finalità turistico-ricreative.
26. 71. Giudice.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, in materia di regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti continuano ad applicarsi le disposizioni del capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni ovvero, a discrezione del Comune, si possono applicare in via sperimentale le disposizioni dell'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonché del relativo regolamento attuativo approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
26. 72. Giudice.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive


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modificazioni, il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune per l'anno 2007 resta invariato anche per l'anno 2008.
26. 14. Marras.

Dopo il comma 4 è inserito il seguente:
4-bis. Allo scopo di potenziare la dotazione dei mezzi aerei di soccorso civile nelle azioni di contrasto e di spegnimento degli incendi boschivi, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2007 per l'acquisizione a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile - di quattro velivoli «Canadair CL-415».

Conseguentemente:
all'articolo 47, comma 1:
al primo rigo, modificare l'importo di 8.321 milioni in 8.421 milioni;
alla lettera a) sostituire le parole: 1.100 milioni con le parole: 1.200 milioni.
26. 2. Alberto Giorgetti.

Al comma 4-bis, sostituirlo con il seguente:
4-bis. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, definisce, entro centoventi giorni dalla data di conversione del presente decreto legge, il Piano nazionale per la riduzione dei carichi azotati e l'autosostentamento energetico delle aziende zootecniche, di seguito definito Piano. Ai fini della predisposizione di tale Piano, le regioni classificano i loro territori in aree omogenee per tipologie di impresa zootecnica e per grado di vulnerabilità rispetto al rischio di inquinamento da nitrati delle acque. Con riferimento a detta classificazione, le regioni, entro novanta giorni dalla data di conversione del presente decreto-legge, indicano il numero e la tipologia di impianti ad uso comune da realizzare per il trattamento dei diversi effluenti zootecnici, finalizzato alla riduzione del carico azotato ed alla produzione di energia, tenendo anche presenti le possibilità di co-digestione degli stessi effluenti con le colture energetiche e con materia organica selezionata di origine agricola. Gli impianti di cui al presente comma non possono essere realizzati in aree protette e nei siti di cui alla direttiva 92/43/CEE. Nel Piano sono, altresì, indicate le forme di incentivazione per la realizzazione di impianti aziendali, da parte di imprese operanti nelle aree per le quali, le regioni non prevedono la realizzazione di impianti ad uso comune. Ai fini dell'attuazione del Piano di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 550 milioni di euro per l'anno 2007. Detto importo è destinato, per tre quarti, alla realizzazione di impianti ad uso comune e, per la restante parte, alla incentivazione della realizzazione di impianti aziendali. Al relativo onere si provvede, mediante l'istituzione di un apposito fondo, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno 2007. I termini di cui all'articolo 92 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono differiti a decorrere dal completamento del Piano di cui al presente comma.

Conseguentemente, all'articolo 44:
ai commi 1 e 2, sostituire le parole: euro 300, con le seguenti: euro 260;
al comma 3, sostituire le parole: 5.000 milioni di euro, con le seguenti: 4.450 milioni di euro.
26. 40. Garavaglia, Filippi, Dozzo, Alessandri, Fugatti.

Al comma 4-bis, prima alinea («382. ...), sostituire il primo periodo con il seguente: La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti,


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ottenuti sul territorio nazionale, nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, oppure di filiere corte, cioè, ferma restando l'origine nazionale, ottenuti entro un raggio di 70 chilometri dall'impianto che li utilizza per produrre energia elettrica, autorizzata in data successiva al 31 dicembre 2007, è incentivata con i meccanismi di cui ai successivi commi.
26. 26. Garavaglia, Filippi, Dozzo, Alessandri, Fava.

Al comma 4-bis, apportare le seguenti modifiche:
a) al capoverso 382, al primo periodo, dopo le parole: da biomasse e biogas derivanti inserire la seguente: esclusivamente;
b) al capoverso 382-quater, alla fine del primo periodo, sostituire il numero: 1,8 con il seguente: 1,5;
c) al capoverso 382-sexies, dopo le parole: certificati verdi, in fine, aggiungere le seguenti: ne alla tariffa di cui al comma 382-ter.
26. 22. Camillo Piazza, Zanella, Bonelli.

Al comma 4-bis, capoversi 382 e 382-septies, sopprimere le parole: ivi inclusi i sottoprodotti.
26. 58. D'Agrò, Peretti, Zinzi.

Al comma 4-bis, capoverso 382 sostituire la parola: autorizzata con le seguenti: entrata in esercizio.
26. 56. Peretti, Zinzi.

Al comma 4-bis, capoverso 382, al primo periodo, sostituire le parole: autorizzata in data successiva con le parole: entrata in esercizio in data successiva.
26. 47. Camillo Piazza, Zanella.

Al comma 4-bis, capoverso 382, primo periodo, sostituire le parole: ottenuti entro un raggio di 70 chilometri dall'impianto che li utilizza per produrre energia elettrica con le seguenti: quelle per le quali viene dimostrato, attraverso un bilancio energetico ed idrico, il rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa in materia di riduzione delle emissioni di gas serra.
26. 8. Benvenuto, Realacci, Marini, Lomaglio, Margiotta, Cacciari, Sesili, Marantelli, Galeazzi, Chianale, Pedrini, Galli, De Angelis, Violante, Fasciani, Perugia, Vichi, Bandoli.

Al comma 4-bis, prima alinea (382. ...), sostituire le parole: entro un raggio di 70 chilometri con le seguenti: entro un raggio di 30 chilometri.

Conseguentemente, al medesimo comma 4-bis, settima alinea (382-septies. ...), dopo le parole: la tracciabilità e la rintracciabilità della filiera, aggiungere le seguenti: rispetto all'origine dei prodotti e sottoprodotti stessi che deve rientrare nei limiti chilometrici della filiera corta di cui al comma 382.
26. 28. Garavaglia, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 4-bis, prima alinea (382. ...), sostituire le parole: entro un raggio di 70 chilometri con le seguenti: entro un raggio di 30 chilometri.
26. 25. Garavaglia, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 4-bis, capoverso 382, primo periodo, sostituire le parole: entro un raggio di 70 chilometri, con le seguenti: entro un raggio di 100 chilometri.
26. 67. Santori.

Al comma 4-bis, capoverso 382, primo periodo, sostituire le parole: autorizzata in


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data successiva al 31 dicembre 2007, con le seguenti: autorizzata in data successiva al 30 giugno 2007.
26. 68. Santori.

Al comma 4-bis, capoverso 382, primo periodo, sostituire le parole: autorizzata in data successiva al 39 dicembre 2007, con le seguenti: entrati in esercizio dopo il 30 giugno 2007 a seguito di nuova costruzione, modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale, o riattivazione.
26. 69. Santori.

Al comma 4-bis, prima alinea (382. ...), aggiungere, in fine, il periodo seguente: I termini di cui all'articolo 92 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono differiti a decorrere dal terzo anno di attuazione delle incentivazioni di cui ai commi 382-bis e 382-ter.
26. 29. Garavaglia, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 4-bis, prima alinea (382. ...), aggiungere, in fine, il periodo seguente: Gli incentivi di cui al presente comma ed ai commi 382-bis e 382-ter sono accresciuti del 10 per cento in caso di impianti alimentati, per almeno il 30 per cento, con specie vegetali appartenenti al genere Ambrosia ed altre specie spontanee allergeniche, sfalciate antecedentemente la fase di pollinazione.

Conseguentemente, all'articolo 27, sopprimerlo.
26. 24. Garavaglia, Filippi.

Al comma 4-bis, prima alinea (382. ...), aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso per quanto riguarda i prodotti ed i sottoprodotti di origine agricola, il riconoscimento delle incentivazioni di cui al presente comma ed ai commi 382-bis è subordinato all'origine nazionale dei prodotti e sottoprodotti medesimi.
26. 27. Garavaglia, Filippi, Dozzo, Alessandri, Fava.

Al comma 4-bis, seconda alinea (382-bis. ...), sopprimere le parole: e di potenza elettrica superiore ad 1 megawatt (Mw),.
26. 30. Garavaglia, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 4-bis, seconda e terza alinea (382-bis. ... e 382-ter...), sostituire le parole: di quindici anni, con le seguenti: di dieci anni.
26. 33. Garavaglia, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 4-bis, terza alinea (382-ter...), sostituire le parole: di quindici anni, con le seguenti: di dieci anni.
26. 32. Garavaglia, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 4-bis, terza alinea (... e 382-ter...), sostituire le parole: pari a 0,30 euro per ogni kWh per un periodo di quindici anni, con le seguenti: pari a 0,40 euro per ogni kWh per un periodo di dieci anni.
26. 34. Garavaglia, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 4-bis, quarta alinea (382-quater. ...), sostituire le parole: Tale coefficiente può essere aggiornato, ogni tre anni, con le seguenti: Tale coefficiente è da intendersi come moltiplicatore minimo e può essere aggiornato, solo in senso crescente, ogni tre anni.
26. 35. Garavaglia, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 4-bis, settima alinea (382-septies. ...), dopo le parole: la tracciabilità e la rintracciabilità della filiera, aggiungere


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le seguenti: rispetto all'origine dei prodotti e sottoprodotti stessi che deve rientrare nei limiti chilometrici della filiera corta di cui al comma 382.

Conseguentemente: al medesimo comma 4-bis, prima alinea (382. ...), sostituire le parole: entro un raggio di 70 chilometri con le seguenti: entro un raggio di 30 chilometri.
26. 37. Garavaglia, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 4-bis, settima alinea (382-septies. ...), dopo le parole: la tracciabilità e la rintracciabilita della filiera, aggiungere le seguenti: rispetto all'origine dei prodotti e sottoprodotti stessi che deve rientrare nei limiti chilometrici della filiera corta di cui al comma 382.
26. 36. Garavaglia, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Dopo il comma 4-bis, inserire i seguenti:
4-bis-bis. Ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, lettera e), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, i titoli emessi in attuazione dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, derivanti da energia prodotta da impianti di teleriscaldamento per ambienti a destinazione agricola e serre, sono equiparati ai certificati verdi di cui all'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239 nel testo vigente al 31 dicembre 2006. Ai titoli emessi ai sensi del presente comma, si applica un coefficiente di moltiplicazione pari a 25.
4-bis-ter. In caso di eccesso di offerta dei titoli emessi ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il gestore dei Servizi Elettrici GSE Spa, provvede ad acquistare i titoli in eccesso derivanti da energia prodotta da impianti di teleriscaldamento per ambienti a destinazione agricola e serre.
4-bis-quater. Per i soli impieghi connessi al teleriscaldamento di ambienti a destinazione agricola e serre, la data di entrata in esercizio prevista dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, è prorogata al 31 dicembre 2012, conseguentemente, la data relativa alla corrispondente autorizzazione è prorogata al 31 dicembre 2008.
4-bis-quinquies. Per i certificati verdi prodotti da impianti di teleriscaldamento per ambienti a destinazione agricola e serre non si applica la limitazione percentuale del 20 per cento di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20.
4-bis-sexies. Il gestore dei Servizi Elettrici GSE Spa, ha l'obbligo di acquistare i certificati verdi in eccesso prodotti da impianti di teleriscaldamento per ambienti a destinazione agricola e serre.
4-bis-septies. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
26. 11. Giudice, Misuraca, Angelino Alfano, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Marinello, Romele, Paolo Russo.

Dopo il comma 4-bis, inserire il seguente:
4-bis-bis. Alla normativa in materia di produzione di energia da impianti di cogenerazione sono apportate le seguenti modificazioni, per i soli impianti abbinati al teleriscaldamento per impieghi connessi agli ambienti a destinazione agricola e serre:
a) al decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 all'articolo 14, comma 1, lettera b), le parole: « 31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2012»;
b) al decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 all'articolo 14, comma 1, lettera


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c), le parole: « 31 dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2008»;
c) non si applica la limitazione percentuale del 20 per cento di cui all'articolo 14, comma 3 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20;
d) il periodo di diritto ai certificati verdi rilasciati all'energia prodotta da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento per soli impieghi connessi agli ambienti a destinazione agricola e serre è determinato in dodici anni;
e) qualora dovesse verificarsi un eccesso di offerta dei certificati verdi, il Gestore dei Servizi Elettrici GSE S.p.A. ritira la differenza tra i certificati verdi rilasciati all'energia prodotta da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento per soli impieghi connessi agli ambienti a destinazione agricola e serre, in corso di validità, e i certificati verdi necessari per assolvere all'obbligo della quota minima dell'anno precedente.
26. 12. Giudice, Misuraca, Angelino Alfano, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Marinello, Romele, Paolo Russo.

Dopo il comma 4-bis aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

1. All'articolo 1, comma 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 dopo la parola: «condensazione» sono aggiunte le seguenti: «o con pompe di calore avente COP (coefficiente prestazionale) non inferiore a 3,2».

Conseguente all'articolo 36 sostituire le parole: 140 milioni con le seguenti: 139 milioni.
26. 59. D'Agrò, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 4-bis aggiungere il seguente:
4-bis. 1. Al fine di favorire lo sviluppo economico ed infrastrutturale della Regione Sardegna, limitatamente al territorio regionale è ammessa a beneficiare del regime riservato alle fonti rinnovabili la produzione di elettricità da combustibili fossili prodotti nella Regione nonché quella ottenuta mediante l'utilizzo del combustibile di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 3 luglio 2002. La Regione, con propri provvedimenti, provvede ad assicurare l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili per limitare l'impatto ambientale delle suddette produzioni.
26. 46. Cicu, Marras.

Al comma 4-ter, lettera a), il numero 3), è sostituito dal seguente: le parole: «di cui all'allegato I», sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'allegato I; al fine della fruizione del beneficio spettante per i quantitativi di biodiesel rientranti nel contingente e miscelati con il gasolio, è contabilizzato, in detrazione, nelle scritture contabili inerenti all'accisa dovuta dal titolare del deposito fiscale dove è avvenuta la miscelazione, l'ammontare dell'imposta derivante dalla differenza tra l'aliquota applicata al gasolio impiegato come carburante e la predetta aliquota ridotta, come eventualmente rideterminata ai sensi del comma 3.
26. 70. Governo.

Dopo il comma 4-quinquies, inserire il seguente:
4-quinquies-bis. All'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, così come sostituito dall'articolo 1, comma 369, della legge 23 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «fonti rinnovabili agroforestali», sono aggiunto le seguenti: , compresa la biomassa.
* 26. 18. Zucchi, Franci, Brandolini, Fiorio, Servodio.


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Dopo il comma 4-quinquies, inserire il seguente:
4-quinquies-bis. All'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, così come sostituito dall'articolo 1, comma 369, della legge 23 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «fonti rinnovabili agroforestali», sono aggiunte le seguenti: «, compresa la biomassa,».
* 26. 13. Giudice, Misuraca, Angelino Alfano, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Marinello, Romele, Paolo Russo.

Dopo il comma 4-quinquies, inserire il seguente:
4-quinquies-bis. All'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, così come sostituito dall'articolo 1, comma 369, della legge 23 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «fonti rinnovabili agroforestali», sono aggiunte le seguenti: «, compresa la biomassa,».
* 26. 3. Giudice, Sartor, Romele, Marinello, D'Ippolito Vitale.

Al comma 4-septies, sostituire le parole nel testo così come modificato dal comma 520 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con le seguenti nella formulazione in vigore al 31 dicembre 2006.
26. 63. Giudice.

Al comma 4-octies sostituirlo con il seguente: 4-octies. Tutte le forme di energia prodotte da fonti rinnovabili di origine agricola reimpiegate nell'impresa agricola che le ha prodotte o comunque utilizzate per lo svolgimento di attività agricole o dì attività ad esse connesse sono esenti da accisa.

Conseguentemente, all'articolo 27, sopprimerlo.
26. 39. Garavaglia, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 4-octies sostituire le parole: fino ad un quantitativo annuo di 5 tonnellate non sono soggetti al regime di deposito fiscale- relativo alla produzione, trasformazione e cessione dei prodotti soggetti ad accisa con le seguenti: fino ad un quantitativo annuo di 5 tonnellate sono esonerati dalle accise e da ogni altro regime fiscale.

Conseguentemente, all'articolo 27 sopprimerlo.
26. 38. Garavaglia, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Sopprimere il comma 4-novies.
26. 53. Dussin, Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 4-novies, dopo le parole: Parco delle Eolie inserire le seguenti: , Parco geominerario delle Zolfare di Sicilia.
26. 9. Angelino Alfano, Misuraca, Fallica, Giudice, Grimaldi, Marinello.

Al comma 4-novies, primo periodo, sostituire le parole: Parco delle Egadi e del litorale trapanese, Parco delle Eolie e Parco degli Iblei con le seguenti: Parco nazionale di Portofino, Parco nazionale della laguna di Venezia, Parco nazionale dei subappennino Dauno, Parco nazionale delle Eolie, Parco nazionale dell'Isola di Pantelleria, Parco nazionale geominerario delle zolfare di Sicilia, Parco nazionale degli Iblei e Parco nazionale delle Egadi e del litorale trapanese.
26. 43. Mariani, Lomaglio, Cacciari, De Angelis, Monelli, Francescato, Fundarò.

Al comma 4-novies, dopo le parole: Parco delle Eolie inserire le seguenti: , Parco dell'Isola di Pantelleria.
* 26. 23. Bonelli, Zanella, Francescano, Camillo Piazza.


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Al comma 4-novies, dopo le parole: Parco delle Eolie aggiungere le seguenti: Parco dell'Isola di Pantelleria.
* 26. 41. Piro, Crisafulli.

Al comma 4-novies, dopo le parole: Parco degli Iblei inserire le seguenti: È altresì istituito, con le stesse modalità, il Parco Nazionale geominerario storico e ambientale delle Zolfare di Sicilia, racchiudendo all'interno del proprio territorio i Parchi Minerari, i Musei regionali delle Miniere, nonché l'arca e le pertinenze delle zolfare, siti nelle Province di Caltanissetta, Enna, Agrigento e Palermo.
26. 10. Angelino Alfano, Misuraca, Fallica, Giudice, Grimaldi, Marinello.

Al comma 4-novies, sostituire il secondo periodo con il seguente: Al fine di permettere l'istituzione ed il primo avviamento dei parchi nazionali di cui al primo periodo è autorizzata, per il 2007, la spesa massima di euro 250.000 per ciascun parco a valere sul contributo straordinario previsto dal comma 1. Agli oneri relativi al funzionamento si provvede, a decorrere dall'anno 2008, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 34, comma 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
26. 74. Il Relatore.

Al comma 4-novies sostituire le parole: a decorrere dall'anno 2007, con le seguenti: per l'anno 2007.
26. 66. Giudice.

Dopo il comma 4-novies inserire il seguente:
4-decies. All'articolo 1, comma 184, lettera c) della legge 27 dicembre 2006 n. 296 le parole: «è fissato al 31 dicembre 2007» siano sostituite dalle seguenti: «è fissato al 30 giugno 2008».
26. 65. Giudice.

Dopo il comma 4-novies, aggiungere il seguente:
4-decies. L'articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è sostituito dal seguente:
«298. A decorrere dal 1o gennaio 2005 è assicurato un gettito annuo pari a 100 milioni di euro mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una quota di pari importo a valere sulle entrate derivanti dalla componente tariffaria A2 sul prezzo dell'energia elettrica, definito ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, sono stabiliti modalità e termini per il versamento di cui al presente comma».
26. 20. Zanetta, Rosso.

Dopo il comma 4-novies, aggiungere i seguenti:
4-decies. L'articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è sostituito dal seguente:
«298. A decorrere dal 1o gennaio 2005 è assicurato un gettito annuo pari a 60 milioni di euro mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una quota di pari importo a valere sulle entrate derivanti dalla componente tariffaria A2 sul prezzo dell'energia elettrica, definito ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83».
26. 19. Zanetta, Rosso.


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Dopo il comma 4-novies, inserire il seguente:
4-decies. All'allegato 7, parte A-IV, di cui all'articolo 92 del decreto legislativo n. 152 del 2006, al punto 2, secondo periodo, le parole: «per i primi due anni», sono sostituite dalle parole: «per i primi cinque anni» e le parole: 10 kg di azoto per ettaro», sono sostituite dalle seguenti: 50 kg di azoto per ettaro».
* 26. 45. Garavaglia, Fugatti, Betta, Dussin, Filippi, Brugger.

Dopo il comma 4-novies, inserire il seguente:
4-decies. All'allegato 7, parte A-IV, di cui all'articolo 92 del decreto legislativo n. 152 del 2006, al punto 2, secondo periodo, le parole: «per i primi due anni», sono sostituite dalle parole: «per i primi cinque anni» e le parole: 10 kg di azoto per ettaro», sono sostituite dalle seguenti: 50 kg di azoto per ettaro».
* 26. 6. Fugatti.

All'articolo 26 aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-decies
. All'articolo 2, comma 150, del decreto-legge 30 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 286, concernente «Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria», dopo le parole: «dato esclusivamente» è aggiunto il seguente periodo: «da una quota minoritaria fino ad un massimo di 1/3 (un terzo) della riduzione dei costi effettivamente realizzata e dalla disposizione a vendere eventuali titoli di efficienza energetica rilasciati in conseguenza dell'attività svolta, ed altri titoli eventualmente derivanti dalla riduzione delle emissioni».
26. 5. Marchi, Misiani.

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

Art. 26-bis.
(Fonti rinnovabili agroforestali).

1. All'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, così come sostituito dall'articolo 1, comma 369, della legge 23 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «fonti rinnovabili agroforestali», sono aggiunte le seguenti: «, compresa la biomassa,».
* 26. 01. Giudice, Santori, Romele, Marinello.

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

Art. 26-bis.
(Fonti rinnovabili agroforestali).

1. All'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, così come sostituito dall'articolo 1, comma 369, della legge 23 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «fonti rinnovabili agroforestali», sono aggiunte le seguenti: «, compresa la biomass,».
* 26. 03. Giudice, Misuraca, Angelino Alfano, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Marinello, Romele, Paolo Russo».

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26.1.
(Interventi per l'efficienza energetica).

1. Le detrazioni d'imposta di cui all'articolo 1, commi 353, 358 e 359, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, trovano applicazione per le spese documentate sostenute entro il 31 dicembre 2008.
2. Per la sostituzione di lavatrici e lavastoviglie con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore ad A è prevista per il 2008 l'erogazione di contributi entro il limite massimo di importo di 50 milioni di euro.


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3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità per l'applicazione del comma 2.
4. A decorrere dal 1o gennaio 2010 è vietata la commercializzazione di elettrodomestici appartenenti a classi energetiche inferiori rispetto alla classe A.
5. A decorrere dal 1o gennaio 2009 è vietata la commercializzazione di motori elettrici appartenenti alla classe 3 anche all'interno di apparati.
6. A decorrere dal 1o gennaio 2010 è vietata la commercializzazione di lampade ad incandescenza.

Conseguentemente, dopo l'articolo 47, aggiungere i seguenti:
Art. 47-bis. 1. Sono aumentate di 0,03 curo le aliquote di accisa di cui all'Allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai seguenti prodotti: benzina e benzina senza piombo; olio da gas o gasolio usato come carburante; gas di petroli liquefatti usati come carburante.
Art. 47-ter. 1. A decorrere dal 1o gennaio 2008, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'Allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etifico al fine di assi are un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.
26. 02. Benvenuto, Realacci, Mariani, Lomaglio, Margiotta, Cacciari, Viola, Sentilli, Marantelli, Galeazzi, Chianale, Pedulli, Fasciani, Francescato.

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
26-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008 si applicano le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas naturale per combustione per uso industriale, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1o ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418.

Conseguentemente all'articolo 36 sostituire le parole: 140 milioni con le seguenti: 90 milioni.
26. 0. 13. Formisano, D'Agrò, Peretti, Zinzi.

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26.1.

A decorrere dal 1o gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008 si applicano le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas naturale per combustione per uso industriale, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1o ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418.

Conseguentemente, alla Tabella A, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, per l'anno 2008, per l'importo complessivo di 31 milioni di euro.
26. 04. Leddi Maiola.

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26.1.
(Regime di prelievo in materia di rifiuti).

Nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, in materia di regime di


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prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti continuano ad applicarsi le disposizioni del capo 111 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni ovvero, a discrezione del Comune, si possono applicare in via sperimentale le disposizioni dell'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonché del relativo regolamento attuativo approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158».
26. 05. Osvaldo Napoli, Stradella.

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Incentivi all'uso delle biomasse legnose).

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2007, al fine di incentivare e di regolamentare l'utilizzo delle biomasse legnose per il riscaldamento degli ambienti e la cottura degli alimenti, con particolare riguardo agli esercizi che effettuano la ristorazione in via principale o accessoria, sono adottate le seguenti misure:
a) dopo il numero 39) della parte II della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è inserito il seguente: «40) legna da ardere in tondelli, pallets, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno, compresa la segatura;» è conseguentemente soppressa la voce n. 98 nella PARTE III relativa ai beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento;
b) all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1-quater è aggiunto il seguente: «1-quinquies. Dall'imposta lorda si detrae, nella misura massima di 1.500 euro, il 27 per cento delle spesa documentate, sostenute per l'acquisto di legna da ardere in tondelli, pallets, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno, compresa la segatura pressata, destinata ad essere utilizzata per riscaldamento degli ambienti.»;
c) all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «5-bis. Per le imprese che esercitano attività di ristorazione in via principale o accessoria sono integralmente deducibili le spese documentate per l'acquisto di legna da ardere in tondelli, pallets, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno, compresa la segatura pressata, destinata alla cottura degli alimenti o ad essere utilizzata per riscaldamento degli ambienti.».

2. 1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 80 milioni di euro a decorrere dal 2007, si provvede mediante modifica delle aliquote relative alla tassazione delle cooperative a decorrere dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2007. A tal fine all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
26. 06. Zanetta.

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Incentivi all'uso delle biomasse legnose).

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2007, al fine di incentivare e di regolamentare l'utilizzo delle biomasse legnose per il riscaldamento degli ambienti e la cottura degli alimenti, con particolare riguardo agli esercizi che effettuano la ristorazione in


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via principale o accessoria, sono adottate le seguenti misure:
a) dopo il numero 39) della parte II della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è inserito il seguente: «40) legna da ardere in tondelli, pallets, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno, compresa la segatura;» è conseguentemente soppressa la voce n. 98 nella PARTE III relativa ai beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento;
b) all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1-quater è aggiunto il seguente: -quinquies. Dall'imposta lorda si detrae, nella misura massima di 1.500 euro, il 27 per cento delle spesa documentate, sostenute per l'acquisto di legna da ardere in tondelli, pallets, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno, compresa la segatura pressata, destinata ad essere utilizzata per riscaldamento degli ambienti.»;
c) all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 5 à aggiunto il seguente: «5-bis. Per le imprese che esercitano attività di ristorazione in via principale o accessoria sono integralmente deducibili le spese documentate per l'acquisto di legna da ardere in tondelli, pallets, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno, compresa la segatura pressata, destinata alla cottura degli alimenti o ad essere utilizzata per riscaldamento degli ambienti.».

2. 1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 100 milioni di curo a decorrere dal 2007, si provvede mediante modifica delle aliquote relative alla tassazione delle cooperative a decorrere dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2007. A tal fine all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
26. 07. Zanetta.

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.

1. Una quota pari a 3 milioni di euro, del contributo straordinario di cui al precedente articolo 26, comma 1, è destinata all'istituzione e al primo avviamento di nuovi parchi nazionali, da istituire con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni interessate e previo parere delle commissioni parlamentari competenti».
26. 08. Francescato, Fundarò, Lomaglio, Bonelli, Cacciari, Perugia, De Angelis, Zanella.

Dopo l'articolo 26, è aggiunto il seguente:

Art. 26-bis.

1. Al fine di monitorare il corretto funzionamento degli adempimenti del Protocollo di Kyoto e della direttiva CE 87/2003, operativi dal 1o gennaio 2008 fino al 31 dicembre 2012 al fine del computo effettivo della riduzione delle emissioni di gas serra del 6,5 per cento in meno ai livelli del 1990, come da delibera CIPE 123/2002 e successive modifiche e come da PNA 2008-2012 varato dal Comitato di attuazione della direttiva 87/2003 secondo il decreto legislativo 216/2006 vengono stanziati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per ogni anno dei 5 anni di periodo di attuazione del Protocollo di Kyoto le seguenti somme:
2 milioni di euro per il registro delle emissioni di gas serra;


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1,5 milioni di euro per il registro dei serbatoi forestali come da delibera Cipe 123/2002;
3 milioni di euro per il supporto della segreteria tecnica del comitato e per il funzionamento dello stesso Comitato per l'attuazione della Direttiva CE 87/2003 Emission Trading, come da decreto legislativo 216/2006 e successive modifiche;
5 milioni di euro per l'istituzione presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di uno sportello informativo per le aziende per sviluppare progetti di CDM e JI che portino diritti di riduzione delle emissioni di gas serra al sistema Paese nel rispetto degli obblighi di Kyoto.

2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare specificherà le modalità di gestione di dette risorse.
3. Al finanziamento delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si provvede per una quota pari a 11,5 milioni di euro, mediante riduzione della legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, comma 50 (Fondo per l'estinzione dei debiti pregressi), come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007).
26. 09. Bonelli, Francescato, Camillo Piazza, Zanella.

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

Art. 26-bis.
(Azioni formative del Corpo forestale dello Stato per la lotta agli incendi boschivi).

1. È autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per l'anno 2007 per lo svolgimento da parte del Corpo forestale dello Stato, di corsi pilota di formazione e specializzazione nella lotta agli incendi boschivi, aventi lo scopo principale di elevare l'efficacia degli interventi di prevenzione, contenimento e spegnimento del fuoco, nonché di favorire il pronto risanamento ambientale delle aree colpite dagli incendi.
2. Al finanziamento delle disposizioni di cui al precedente comma, si provvede mediante riduzione della legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, comma 50 (Fondo per l'estinzione dei debiti pregressi), come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007).
26. 010. Lion, Zanella.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, definisce, entro centoventi giorni dalla data di conversione del presente decreto legge, il Piano nazionale per la riduzione dei carichi azotati e l'autosostentamento energetico delle aziende zootecniche, di seguito definito Piano. Ai fini della predisposizione di tale Piano, le regioni classificano i loro territori in aree omogenee per tipologie di impresa zootecnica e per grado di vulnerabilità rispetto al rischio di inquinamento da nitrati delle acque. Con riferimento a detta classificazione, le regioni, entro novanta giorni dalla data di conversione del presente decreto legge, indicano il numero e la tipologia di impianti ad uso comune da realizzare per il trattamento dei diversi effluenti zootecnici, finalizzato alla riduzione del carico azotato ed alla produzione di energia, tenendo anche presenti le possibilità di co-digestione degli stessi effluenti con le colture energetiche e con materia organica selezionata di origine agricola. Gli impianti di cui al presente comma non possono essere realizzati in aree protette e nei siti di cui alla direttiva 92/43/CEE. Nel Piano sono, altresì, indicate le forme di incentivazione per la realizzazione di impianti aziendali, da parte di imprese operanti nelle aree per le quali, le regioni non prevedono la realizzazione di impianti ad uso comune. Ai fini dell'attuazione del Piano di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 550


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milioni di euro per l'anno 2007. Detto importo è destinato, per tre quarti, alla realizzazione di impianti ad uso comune e, per la restante parte, alla incentivazione della realizzazione di impianti aziendali. Al relativo onere si provvede, mediante l'istituzione di un apposito fondo, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno 2007.

Conseguentemente, all'articolo 44:
ai commi 1 e 2, sostituire le parole: euro 300 con le seguenti: euro 260;
al comma 3, sostituire le parole: 5.000 milioni di euro, con le seguenti: 4.450 milioni di euro.
26. 011. Garavaglia, Filippi, Dozzo, Alessandri.

ART. 26-bis.

Sopprimerlo.
* 26-bis. 6. Giudice, Santori, Romele, Marinello.

Sopprimerlo.
* 26-bis. 15. Giudice, Misuraca, Angelino Alfano, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Marinello, Romele, Paolo Russo.

Sopprimerlo.
* 26-bis. 23. Garavaglia, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Sopprimerlo.
* 26-bis. 29. Peretti.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
** 26-bis. 7. Giudice, Santori, Romele, Marinello.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
** 26-bis. 16. Giudice, Misuraca, Angelino Alfano, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Marinello, Romele, Paolo Russo.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
** 26-bis. 27. Garavaglia, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , dandone comunicazione ai soggetti dichiaranti.
* 26-bis. 8. Giudice, Santori, Romele, Marinello.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , dandone comunicazione ai soggetti dichiaranti.
* 26-bis. 17. Giudice, Misuraca, Angelino Alfano, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Marinello, Romele, Russo.

Al comma 1 sopprimere la lettera d).
** 26-bis. 1. Alberto Giorgetti.

Al comma 1 sopprimere la lettera d).
** 26-bis. 9. Giudice, Santori, Romele, Marinello.

Al comma 1 sopprimere la lettera d).
** 26-bis. 18. Giudice, Misuraca, Angelino Alfano, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Marinello, Romele, Russo.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: per i sessanta giorni successivi con le seguenti: per i centoventi giorni successivi.
* 26-bis. 2. Alberto Giorgetti.


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Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: per i sessanta giorni successivi con le seguenti: per i centoventi giorni successivi.
* 26-bis. 10. Giudice, Santori, Romele, Marinello.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: per i sessanta giorni successivi con le seguenti: per i centoventi giorni successivi.
* 26-bis. 19. Giudice, Misuraca, Angelino Alfano, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Marinello, Romele, Russo.

Al comma 1, dopo la lettera d), è inserita la seguente:
d-bis) dopo il quinto periodo è inserito il seguente: «Tali redditi producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1o gennaio dell'anno in cui viene presentatala dichiarazione».
26-bis. 33. Il Governo.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: entro centoventi giorni con le seguenti: entro centottanta giorni.
** 26-bis. 3. Alberto Giorgetti.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: entro centoventi giorni con le seguenti: entro centottanta giorni.
** 26-bis. 11. Giudice, Santori, Romele, Marinello.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: entro centoventi giorni con le seguenti: entro centottanta giorni.
** 26-bis. 20. Giudice, Misuraca, Angelino Alfano, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Marinello, Romele, Russo.

Al comma 1, lettera e) sostituire la parola: centoventi con la seguente: centottanta.
** 26-bis. 24. Garavaglia, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).
* 26-bis. 4. Alberto Giorgetti.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).
* 26-bis. 12. Giudice, Santori, Romele, Marinello.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).
* 26-bis. 21. Giudice, Misuraca, Angelino Alfano, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Marinello, Romele, Russo.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).
* 26-bis. 25. Garavaglia, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).
* 26-bis. 31. Brugger, Zeller, Widmann, Nicco, Bezzi.

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: incompleto o.
26-bis. 26. Garavaglia, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: da euro 1.000,00 ad euro 2.500,00 con le seguenti: da euro 50 ad euro 150.
** 26-bis. 5. Alberto Giorgetti.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: da euro 1.000,00 ad euro 2.500,00 con le seguenti: da euro 50 ad euro 150.
** 26-bis. 13. Giudice, Santori, Romele, Marinello.


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Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: da euro 1.000,00 ad euro 2.500,00 con le seguenti: da euro 100 ad euro 250.
* 26-bis. 14. Giudice, Santori, Romele, Marinello.

Al comma 1, lettera f) sostituire le parole: da euro 1.000,00 ad euro 2.500,00 con le seguenti: da euro 10,00 ad euro 250,00.
* 26-bis. 22. Giudice, Misuraca, Angelino Alfano, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Marinello, Romele, Russo.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: da euro 1.000,00 ad euro 2.500,00 con le seguenti: da euro 100,00 ad euro 250,00.
* 26-bis. 28. Garavaglia, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 1, alla lettera f), sostituire le parole: da euro 1.000 ad euro 2.500 con le seguenti: da euro 250 ad euro 500.
26-bis. 32. Brugger, Zeller, Widmann, Nicco, Bezzi.

Al comma 1, alla lettera f), sostituire le parole: da euro 1.000 ad euro 2.500 con le seguenti: da euro 500 ad euro 1.000.
26-bis. 30. Brugger, Zeller, Widmann, Nicco, Bezzi.

Dopo l'articolo 26-bis, inserire il seguente:

Art. 26-bis-1.
(Azioni formative del Corpo forestale dello Stato per la lotta agli incendi boschivi).

1. È autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per l'anno 2007 per lo svolgimento da parte del Corpo Forestale dello Stato, di corsi pilota di formazione e specializzazione nella lotta agli incendi boschivi, aventi lo scopo principale di elevare l'efficacia degli interventi di prevenzione, contenimento e spegnimento del fuoco, nonché di favorire il pronto risanamento ambientale delle aree colpite dagli incendi. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 20072009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
26-bis. 01. Lion, Zanella.

ART. 26-ter.

Sopprimere.
26-ter. 9. Galletti, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, dopo le parole: la razionalizzazione e la solidarietà nell'uso delle acque inserire le seguenti: nonché la diffusione della gestione pubblica del servizio idrico.
26-ter. 4. Dussin, Caparini, Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: e comunque entro e non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,.
* 26-ter. 7. Ricci, Acerbo, Lomaglio.


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Al comma 1, le parole da: e comunque fino a: del presente decreto sono soppresse.
* 26-ter. 6. Pedrini.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, il Governo è delegato ad adottare un ulteriore decreto legislativo, integrativo e correttivo del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, secondo le modalità disposte dalla legge 15 dicembre 2004, n. 308.
26-ter. 5. Dussin, Caparini, Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 2, dopo le parole: fatte salve le concessioni già affidate, aggiungere: nonché le gestioni in corso delle società partecipate da enti locali e altri soggetti pubblici o privati, delle società quotate e delle società che gestiscono sulla base di affidamenti diretti, ai sensi dell'articolo 113, comma 5, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, compresi gli affidamenti disposti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e successivamente oggetto di conferma o convalida.
* 26-ter. 1. Saglia.

Al comma 2, dopo le parole: fatte salve le concessioni già affidate , aggiungere: nonché le gestioni in corso delle società partecipate da enti locali e altri soggetti pubblici o privati, delle società quotate e delle società che gestiscono sulla base di affidamenti diretti, ai sensi dell'articolo 113, comma 5, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, compresi gli affidamenti disposti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e successivamente oggetto di conferma o convalida.
* 26-ter. 2. Quartiani.

Al comma 2, in fine, aggiungere le seguenti parole: sulle quali non vi siano state valutazioni negative da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato o dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
26-ter. 8. Piro.

Aggiungere il seguente comma: 3-bis. I soggetti gestori dei servizi idrici che entro il 31 dicembre di ogni anno non provvedono a pagare le somme relative all'acqua prelevata relativa nell'esercizio precedente decadono dalla qualifica di gestori.
26-ter. 3. Alfano.

Dopo l'articolo 26-ter, inserire il seguente:

Art. 26-quater.
(Disposizioni in materia di demanio marittimo).

1. Il comma 4-bis dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è sostituito dal seguente:
4-bis. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, le concessioni rilasciate per finalità turistico ricreative di cui al presente articolo, possono avere durata superiore a sei anni e comunque non superiore a trenta anni in ragione dell'entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare e sulla base dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo predisposti dalle regioni.
26-ter. 03. Cioffi, D'Elpidio.


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Dopo l'articolo 26-ter, inserire il seguente:

Art. 26-quater.
(Disposizioni in materia di determinazione delle tariffe del servizio idrico integrato).

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) è aggiunto il seguente:
6-bis. Al fine di garantire la fruibilità dell'acqua quale bene insostituibile, l'autorità d'ambito deve assicurare, nell'ambito della determinazione delle tariffe, e a compensazione, la riduzione del 60 per cento della tariffa per i consumi domestici agli utenti appartenenti a fasce deboli che abbiano difficoltà a sostenere $ costo delle forniture idriche. Tale riduzione si opera sulla base di una condizione effettiva di precarietà economica, e segnatamente nel caso di nuclei familiari con indicatore ISEE, ovverosia, l'indicatore della situazione economica equivalente, fino a euro 4.699,76.

Conseguentemente, ai fini della copertura stimata per l'anno 2007 in 5 milioni di curo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
26-ter. 04. Giuditta, D'Elpidio.

Dopo l'articolo 26-ter, inserire il seguente:

Art. 26-quater.
(Opere e interventi per il trasferimento di acqua).

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 dell'articolo 158 è sostituito dal seguente:
«1. Ai fini di pianificare l'utilizzo delle risorse idriche, laddove il fabbisogno comporti o possa comportare il trasferimento di acqua tra regioni diverse, il Ministero dell'Ambiente promuove accordi di programma con le regioni interessate e con i Ministeri delle Infrastrutture e delle Politiche Agricole, anche su richiesta di una o più parti interessate, fissando un termine per la definizione, salvaguardando in ogni caso le finalità di cui all'articolo 144 del presente decreto. Gli accordi avranno ad oggetto la pianificazione e la regolamentazione dell'utilizzo delle risorse idriche, nonché la determinazione dei canoni di concessione per l'utenza pubblica, tenendo conto dei criteri generali di cui all'articolo 154, comma 3 del presente decreto. La titolarità della concessione è attribuita alla regione in cui è localizzata la sorgente con la relativa opera di captazione».
b) all'articolo 61 dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
«7. Tutte le competenze di cui al presente articolo sono esercitate dalla regione in cui è localizzata la sorgente idrica e la relativa opera di captazione».
26-ter. 06. Giuditta, D'Elpidio.

Dopo l'articolo 26-ter, aggiungere il seguente:

Art. 26-quater.
(Disposizioni in materia di riduzione dei componenti delle Commissioni di riserva delle aree marine protette e razionalizzazione della gestione delle stesse).

1. La commissione di riserva, di cui all'articolo 28, comma 3, della legge 31 dicembre 1982 n. 979, come modificato dall'articolo 2 comma 16, della legge 9 dicembre 1998 n. 426, nominata dal Ministro


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dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed istituita presso l'Ente cui è delegata la gestione dell'area marina protetta, si compone di 1 rappresentante designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con funzioni di Presidente; 2 esperti designati dalla Regione territorialmente interessata, sentiti i comuni rivieraschi, di cui uno con funzioni di Vicepresidente; 2 esperti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; 1 esperto designato dall'Istituto Centrate per la Ricerca Scientifica e Tecnologica Applicata al Mare (ICRAM); 1 esperto designato dalle Associazioni naturalistiche maggiormente rappresentative riconosciute dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. In attuazione di tale previsione il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procederà alla ricostituzione di tutte le Commissioni di riserva delle aree marine protette entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il responsabile amministrativo della gestione delle aree marine protette è nominato, con decreto, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, scelto in una rosa di tre candidati proposti dalla Commissione di riserva di cui al comma 1 tra soggetti iscritti all'Albo di idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco previsto dall'articolo 9, comma 11, della legge n. 394/91. Il contributo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare relativo al compenso del suddetto responsabile è ridotto del 10 per cento rispetto a quello versato nell'anno 2006. In attuazione di tale previsione il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procederà alla nomina dei responsabili degli enti gestori le aree marine protette entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il comma 1 dell'articolo 18 della legge n. 394/91, nel testo vigente, è così modificato: «Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dell'economia e finanze, istituisce con decreto le aree marine protette, sentiti la Regione, le Province e i Comuni territorialmente interessati. L'istruttoria preliminare all'istituzione è svolta dalla Segreteria tecnica per la tutela del mare e la navigazione sostenibile prevista dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007 n. 90, con il parere dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare».

Conseguentemente all'articolo 77, com ma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le parole: comprese quelle marine vengono soppresse.
26-ter. 05. Bonelli, Zanella, Francescato, Camillo Piazza.

Dopo l'articolo 26-ter, aggiungere il seguente:

Art. 26-quater.
(Esenzione dell'IVA per i prodotti di agricoltura biologica acquistati dalla Amministrazioni Pubbliche).

Al fine di consentire alle Amministrazioni pubbliche di affrontare le spese per adeguare i servizi di ristorazione alle disposizioni di legge, è introdotta l'esenzione dall'IVA per gli acquisti di derrate e pasti con prodotti da agricoltura biologica operati dalle Amministrazioni pubbliche interessate dall'applicazione dell'articolo 59 della legge n. 488 del 1999 e delle normative regionali ad essa conformi.
26-ter. 02. Bellutti.

Dopo l'articolo 26-ter, aggiungere il seguente:

Art. 26-quater.
(Realizzazione di studi in agricoltura biologica).

Al fine di testare la tossicità e la residualità su alcune specie di particolare importanza per l'agricoltura biologica italiana


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del principio attivo rotenone, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con apposito decreto stanzia, attingendo al capitolo 7742 nell'ambito dell'unità previsione di base 3.2.3.7, un finanziamento di 300 mila euro ad un gruppo di studio da individuare a tale scopo entro centri di ricerca pubblici o privati.
26-ter. 01. Alberto Giorgetti.

Aggiungere il seguente:
Art. 26-quater. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali elabora un piano strategico di intervento, finalizzato alla riduzione degli sprechi ed alla regimazione delle acque per uso agricolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali determina, con proprio, decreto le modalità di incentivazione fiscale in favore delle imprese agricole ed agro-alimentari che si impegneranno nella realizzazione del programma di cui al presente comma. Ai fini della concessione di detti incentivi è autorizzata la spesa di euro 50 milioni per l'anno 2007.

Conseguentemente, all'articolo 27, sopprimerlo.
26-ter. 07. Garavaglia, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Dopo l'articolo 26-ter, aggiungere il seguente:

Art. 26-quater.

1. A far data dal 1o gennaio 2008 è fatto divieto per gli enti locali di costituire le società di cui agli articoli 113 e 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Conseguentemente, le società costituite ai sensi degli articoli 113 e 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono sciolte e poste in liquidazione.
26-ter. 08. Pedrini.

ART. 27.

Sopprimerlo.
* 27. 5. Garavaglia, Filippi.

Sopprimerlo.
* 27. 1. Zorzato.

Sopprimerlo.
* 27. 12 Della Vedova.

Sopprimerlo.
* 27. 13. D'Elia, Turco, Beltrandi, Mellano, Poretti.

Prima del comma 1, inserire il seguente:
01. All'articolo 1, comma 1156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, alla lettera f), primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «a condizione che abbiano un rapporto dipendenti popolazione non superiore a 1/100».
27. 3. Garavaglia, Filippi.

Prima del comma 1, inserire il seguente:
01. All'articolo 1, comma 1156, della legge 27 dicembre 2006, n.296, lettera f), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tali comuni non possono procedere a nuove assunzioni di personale a qualunque titolo e con qualsiasi tipologia di contratto fino al raggiungimento del rapporto medio dipendenti-popolazione paria 1/100».
27. 4. Garavaglia, Filippi.

All'articolo 27, comma 1, lettera f), sostituire le parole: e 10 milioni di euro, con le seguenti: e 30 milioni di euro.


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Conseguentemente all'articolo 24, comma 1, sostituire le parole: 150 milioni con le seguenti: 135 milioni; all'articolo 35 (Fondo per le aree di confine) sostituire la parole: 25 milioni di euro con le seguenti: 20 milioni di euro.
27. 11. Aurisicchio, Scotto, Buffo.

Al comma 1, capoverso lettera f-bis sostituire le parole: in favore della regione Calabria e della regione Campania è concesso un contributo per l'anno 2007 rispettivamente di 60 e 10 milioni di euro con le seguenti: in favore della regione Calabria, della regione Campania e della regione Puglia è concesso un contributo per l'anno 2007 rispettivamente di 60, 10 e 20 milioni di euro.

Conseguentemente, sostituire il comma 2, con il seguente:
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede, quanto a 60 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, e quanto a 25 milioni di euro ai sensi dell'articolo 47, comma 1, e quanto a 5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Conseguentemente all'articolo 35, al comma 1, capoverso comma 7, primo periodo, sostituire le parole: 25 milioni con le seguenti: 20 milioni.

Conseguentemente sopprimere il comma 1-bis all'articolo 36, comma 2, sostituire le parole: 140 milioni con le seguenti: 125 milioni.
27. 2. Napoletano, Sgobio.

Al comma 1, capoverso f-bis), le parole: in favore della regione Calabria e della regione Campania e concesso un contributo sono sostituite dalle seguenti: le Regioni Calabria e Campania sono autorizzate a bandire concorsi per le relative procedure di assunzione e, a tal fine, è concesso in loro favore un contributo.
27. 7. Garavaglia, Filipppi.

Al comma 1, capoverso f-bis), dopo il primo periodo aggiungere il seguente: A tal fine le Regioni bandiscono le procedure concorsuali, riconoscendo ai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81/2000 e di cui all'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 280/1997 priorità nelle assunzioni a parità di punteggio.
27. 8. Garavaglia, Filippi.

Al comma 1, capoverso f-bis), aggiungere, infine, il seguente periodo: Le predette Regioni non possono procedere a nuove assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualunque tipologia contrattuale fino al conseguimento di un rapporto medio dipendenti-abitanti in età lavorativa pari a 1/1.000.
27. 9. Garavaglia, Filippi.

Al comma 1, dopo il capoverso f-bis), aggiungere il seguente:
«f-ter) Le disposizioni di cui alla lettera precedente trovano attuazione solo nell'ipotesi in cui la Regione abbia un rapporto dipendenti-abitanti in età lavorativa non superiore a 1/1.000».


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Conseguentemente al comma 1 sostituire le parole: è inserita la seguente con le seguenti: sono inserite le seguenti.
27. 6. Garavaglia, Filippi.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
«2-bis. A decorrere dall'entrata in vigore dei presente decreto-legge, fermo restando il rispetto dei vincoli previsti a legislazione vigente in materia di assunzioni e di spesa annuale di cui all'articolo 1, comma 557 della legge 296, del 2006 e successive modificazioni, allo scopo di attuare misure di politiche attive del lavoro finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili (ASU), i comuni destinatari degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1166, legge 296, del 2006, possono procedere alla definitiva stabilizzazione dei lavoratori in possesso dei requisiti indicati all'articolo 1, comma 519 della legge 296 del 2006 e successive modificazioni, impegnati a partire dalla data del 2 settembre 2000 in attività socialmente utili (ASU) presso gli Uffici giudiziari periferici e le sedi periferiche della giustizia minorile nella regione Sicilia e rientranti nella fattispecie di cui all'articolo 7-bis della legge di conversione con modificazioni del decreto legge n. 115/2005, del 17 agosto 2005, n. 168, a condizione che la titolarità dell'utilizzazione di tali lavoratori sia in capo agli enti locali.
2-ter. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzato un contributo di 1 milione di euro per l'anno 2007 e di 11 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».
27. 10. Piro.

Alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e Campania.
27. 14. Giudice.

ART. 27-bis.

Sopprimerlo.
*27-bis. 9. D'Elia, Turco, Beltrandi, Mellano, Poretti.

Sopprimerlo.
*27-bis. 5. Filippi, Dussin, Caparini, Garavaglia, Fugatti.

Sopprimerlo.
*27-bis. 1. Zorzato.

Sopprimerlo.
27-bis. 2. Garavaglia, Filippi.

Al comma 1, le parole: previa procedura selettiva sono sostituite dalle seguenti: previo espletamento di procedure concorsuali, riconoscendo ai suddetti lavoratori priorità nelle assunzioni rispetto ad altri concorrenti a parità di punteggio conseguito.
27-bis. 3. Garavaglia, Filippi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , fermo restando che tali assunzioni non debbano comportare negli anni seguenti oneri aggiuntivi per lo Stato.
27-bis. 4. Garavaglia, Filippi.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. Al comma 187 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli enti gestiti in forma consortile i tagli di cui al periodo precedente si applicano ai fondi di provenienza statale».


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1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, quanto a 900 mila euro per il 2007 e 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».
27-bis. 6. Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi, Nicco.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. Al fine di assicurare il rispetto della disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego, gli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato, inclusi gli enti previdenziali situati sul territorio della Provincia Autonoma di Bolzano, sono autorizzati per gli anni 2007, 2008 e 2009 ad assumere personale risultato vincitore o idoneo a seguito di procedure concorsuali pubbliche a valere sul fondo di cui al comma 527, articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007)., che a tal fine è incrementato delle risorse necessarie.
1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 500 mila euro per il 2007 e 750 mila euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».
27-bis. 8. Zeller, Bressa, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. Il personale civile dell'Azienda di Stato per le Foreste Demaniali svolgente mansioni impiegatizie, assunto nella prima fase di avvio dal Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio anteriormente al 31 dicembre 1999 e collocato in pianta organica a far data dal 1o gennaio 2000, è inserito con efficacia retroattiva nella pianta organica approvata con decreto ministeriale 14 luglio 2006 del Ministero dell'Ambiente, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, con conservazione del trattamento economico e di tutti i diritti acquisiti alla data del 31 dicembre 1999. Le differenze di trattamento economico attualmente denominate «assegno ad personam» sono conservate nel loro importo non riassorbibile a titolo di retribuzione individuale di anzianità.
1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, quanto a 500 mila euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio.
27-bis. 7. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

Dopo l'articolo 27-bis, inserire il seguente:

Art. 27-ter.
(Misure integrative alle procedure di stabilizzazione delle forme di organizzazione precaria del lavoro nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

1. Il limite massimo del quinquennio individuato al comma 519 della legge 27


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dicembre 2006, n. 296, al fine della possibilità dell'accesso alle forme di stabilizzazione di personale precario, costituisce principio generale 6 produce effetti anche nella stabilizzazione di personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco come disciplinate nella medesima legge. Conseguentemente il parametro dell'avere effettuato non meno di 120 centoventi giorni di servizio, richiesto nelle procedure di stabilizzazione, deve sussistere nel predetto quinquennio».
27-bis. 01. Vannucci.

Dopo l'articolo 27-bis, inserire il seguente:

Art. 27-ter.
(Misure integrative alla stabilizzazione delle forme di organizzazione precaria del lavoro nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

1. Il limite massimo del quinquennio individuato al comma 519 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine della possibilità dell'accesso alle forme di stabilizzazione di personale precario, costituisce principio generale è produce effetti anche nella stabilizzazione di personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco come disciplinate nella medesima legge. Conseguentemente il parametro dell'avere effettuato non meno di 120 centoventi giorni di servizio, richiesto nelle procedure di stabilizzazione, deve sussistere nel predetto quinquennio.
2. Il parametro del 40 per cento delle cessazioni avvenute nell'anno precedente, posto a copertura della stabilizzazione delle forme di organizzazione precaria del lavoro nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al comma 526 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, comprende anche le cessazioni verificatesi nell'ultimo triennio e non coperte».
27-bis. 02. Vannucci.

Dopo l'articolo 27-bis, aggiungere il seguente:

Art. 27-ter.
(Stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in ASU).

1. Per un ammontare pari a 62 milioni di euro, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e autorizzato a stipulare, a decorrere dall'anno 2008, apposite convenzioni con i comuni destinatari degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1166, legge 296 del 2006, previa intesa con le regioni competenti, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavoratori socialmente utili, per lo svolgimento di attività socialmente utili (ASU) e per l'attuazione di misure di politiche attive del lavoro finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in ASU, nella disponibilità degli stessi comuni da almeno un triennio, nonché dei soggetti utilizzati da quest'ultimi attraverso convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 10 comma 3 dei decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, estendendo a quest'ultima tipologia di lavoratori i benefici e gli incentivi previsti per i lavoratori LSU.
2. Per le finalità suddette, gli enti utilizzatori potranno avvalersi della facoltà, in deroga ai vincoli legislativi in materia di assunzioni e di spesa annuale di cui all'articolo 1 comma 557 della legge n. 296 del 2006 e successive modifiche ed integrazioni, di procedere ad assunzioni in pianta organica a tempo indeterminato nelle categorie A e B dei soggetti di cui al precedente capoverso, nonché ad assunzioni a tempo determinato, con inquadramento nelle categorie C e D, secondi i profili professionali previsti dai rispettivi ordinamenti, in ogni caso attraverso procedure selettive.
3. II Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali, dispone annualmente con proprio decreto, a far data dall'esercizio 2008 e secondo l'importo annuale di cui al comma 1, di una quota dei fondo per l'occupazione, a beneficio dei comuni di cui al primo comma, a copertura integrale


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degli oneri relativi alla prosecuzione delle attività in ASU ed alla gestione a regime delle unità stabilizzate tramite assunzioni in pianta organica e lo assunzione a tempo determinato».
27-bis. 03. Giudice, Fallica.

Dopo l'articolo 27-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 27-ter.

Al fine di garantire la salvaguardia della popolazione di Orso bruno marsicano, assicurandone la tutela anche nei territori esterni al Parco Nazionale della Maiella ricadenti nella Val di Sangro e nell'Alto Molise, mediante un ampliamento del Territorio del Parco stesso, l'articolo 34, comma 6, della Legge 6 dicembre 1991, n. 394, è integrato come segue:
Dopo la lettera l) Alta Murgia, aggiungere m) Val di Sangro ed Alto Molise».
27-bis. 04. Astore.

Dopo l'articolo 27-bis, aggiungere il seguente:

Art. 27-ter.
(Stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili).

«Le modalità di assunzione di cui al comma 519, articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, trovano applicazione anche nei confronti dei lavoratori socialmente utili, ancorché utilizzati dallo Stato ai sensi dell'articolo 8, della legge 3 maggio 1999, n. 124, attraverso convenzioni già stipulate in vigenza dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni, con il profilo di collaboratore scolastico, e prorogate, nelle more di una definitiva stabilizzazione occupazionale, in possesso dei requisiti temporali previsti nel citato comma 519, nei limiti e disponibilità, in ambito provinciale, dei posti, inerenti il 25 per cento della dotazione organica, accantonati per il personale esterno all'Amministrazione, ai sensi del decreto interministeriale concernente la dotazione organica del personale ATA e relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987 n. 56, a valere sul fondo previsto dal comma 245, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, nel limite annuo di spesa di euro 10 milioni, fatta salva, per il restante personale, la proroga dei rapporti convenzionali in atto nelle more della definitiva stabilizzazione occupazionale di cui al presente comma».
27-bis. 05. Giudice.

Dopo l'articolo 27-bis, inserire il seguente:

Art. 27-ter.

1. È istituito presso il Ministero dell'Economia un fondo di solidarietà con una dotazione a valere per l'anno 2007 di 5 milioni di euro in favore dei lavoratori di cui all'articolo 3 del decreto legge 30 settembre 2005 n. 203, convertito nella legge 2 dicembre 2005 n. 248, («Riforma della riscossione e disposizioni in materia di giustizia tributaria»), e destinato a coloro che, a seguito delle cessioni dei rami dell'azienda in oggetto, non sono stati assorbiti da Equitalia S.p.A.
2. Nel caso in cui le attività svolte dalle società che hanno operato la cessione del ramo d'azienda vengano trasferite in futuro, per qualsiasi motivo, ad altri soggetti o esercitate direttamente dall'ente locale, il nuovo gestore è obbligato ad assumere alle proprie dipendenze, senza soluzione di continuità, il personale delle società concessionarie ovvero, in alternativa, ai predetti lavoratori sarà garantito il riassorbimento all'interno di Equitalia S.p.A.
3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per il 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte


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corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Conseguentemente, all'articolo 35, comma 1, le parole: 25 milioni sono sostituite dalle seguenti: 20 milioni.

Conseguentemente, sopprimere il comma 1-bis.
27-bis. 06. Napoletano, Sgobio.

ART. 28.

Al comma 2, sostituire le parole: l'Istituto nazionale di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) subentra con le seguenti: l'Istituto nazionale di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e l'Istituto di previdenza per il settore marittimo per gli sport (IPSEMA) per gli sport acquatici subentrano in tutti i rapporti pendenti, attivi e passivi, relativi al ramo assicurativo.
28. 1. Alberto Giorgetti.

Al comma 2, sostituire le parole: l'Istituto nazionale di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) subentra con le seguenti: l'Istituto nazionale di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e l'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) subentrano.
28. 2. Lamorte, Frassinetti, Perina.

Al comma 3, le parole: 50 milioni sono sostituite dalle seguenti: 30 milioni.

Conseguentemente, dopo l'articolo 46-quinquies, aggiungere il seguente:

«Art. 46-sexies.

Al comma 1, lettera i-quinquies), dell'articolo 15 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "18 anni", aggiungere le seguenti: "e per le persone di età superiore a 65 anni" e, dopo le parole: "attività sportiva dilettantistica" aggiungere le seguenti: "e ricreativa"».
28. 9. Pedrini.

Sopprimere il comma 4.
28. 8. D'Elia, Turco, Beltrandi, Mellano, Poretti.

Sopprimere i commi 4-bis, 4-ter e 4-quater.
28. 5. Peretti.

All'articolo 28 comma 4-bis sostituire le parole: 45 unità e tre dirigenti con le seguenti: 9 unità e 1 dirigente.

Conseguentemente, al comma 4-ter sostituire le parole: 0,5 milioni con le seguenti: 100 mila euro.
28. 7. Borghesi, Donadi, Mura.

All'articolo 28, comma 4-bis, sono soppresse le seguenti parole: Nell'ambito delle procedure di autorizzazione all'assunzione, mediante utilizzo dell'apposito fondo previsto dall'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prioritariamente considerata l'immissione in servizio del personale dell'Agenzia per i giovani, previo l'effettivo svolgimento di procedure di mobilità.
28. 3. Baldelli, Giudice.

All'articolo 28, comma 4-bis, sono soppresse le seguenti parole: , anche in deroga all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
28. 4. Baldelli, Giudice.


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Sopprimere il comma 4-quinquies.
28. 6. Peretti.

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.
(ICS - Istituto per il Credito Sportivo).

1. E Ministro delle Politiche giovanili e Attività sportive, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ed il Ministro dell'economia, sentite le organizzazioni sindacali, provvede ad emanare entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge, uno schema dì regolamento riguardante l'Istituto per il credito sportivo con particolare riferimento:
1. al ruolo centrale dell'ICS in materia di attività ed impiantistica sportiva nonché attività di sostegno e sviluppo del settore culturale;
2. alla proprietà dell'ICS, attraverso un rafforzamento dell'assetto pubblico facilitando anche il trasferimento delle quote di partecipazione di natura strettamente privatistica alle Fondazioni di origine bancaria;
3. alla funzione di avviamento alla pratica sportiva, con specifico rilievo al disagio giovanile, alle diverse abilità e all'associazionismo, compreso quello che si realizza attraverso la frequenza degli oratori;
4. all'aumento della presenza sul territorio, al rafforzamento dei servizi di consulenza alle Regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano, alle altre autonomie locali ed alle associazioni, in particolare quelle dilettantistiche, che operano nel settore, anche in sinergia con il Coni, il Comitato paraolimpico e le Federazioni nazionali e gli Enti di promozione sportiva.

2. Nelle more del processo di riorganizzazione e di definizione del ruolo nazionale dell'Istituto per il Credito sportivo, si provvede, ai fini dell'incentivazione alla realizzazione dello scopo statutario, a reintegrare il "fondo apportato" presso l'ICS fino a 100 milioni di euro».

Conseguentemente, agli eventuali maggiori oneri derivante dal presente emendamento, si provvede proporzionalmente mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'elenco n. 1 allegato al decreto-legge 2 luglio 2007 n. 81, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007 n. 127.
28. 01. Alberto Giorgetti, Leo, Lamorte, Menia.

ART. 29.

Sopprimerlo.
29. 1. Garavaglia, Filipppi, Fugatti, Montani.

ART. 30.

Al comma 1, dopo le parole: 21 gennaio 2005, n. 4, inserire le seguenti: e dell'articolo 1, commi 1349 e 1350, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
30. 5. Giudice.

Sopprimere il comma 2.
30. 1. Barani.

Al comma 4, sostituire le parole: piano di soddisfazione dei beni con le seguenti: piano di soddisfazione dei creditori sui beni.
30. 4. Giudice.

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.
30. 2. Barani.


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All'articolo 30 apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, aggiungere, dopo l'ultimo periodo, il seguente:
«La cancellazione delle iscrizioni relative ai diresti di prelazione e delle trascrizioni di pregiudizio sul beni dei quali sia eseguita la vendita e riscosso il prezzo è disposta dal Comitato di vigilanza nei quindici giorni successivi al trasferito.
30. 6. Leddi Maiola.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis) Al fine di definire le modalità di definitiva attribuzione della proprietà dei beni immobili ospedalieri di proprietà dell'ordine mauritano siti in piemonte e la eventuale compartecipazione di stato e regione al ripiano del deficit è istituita una commissione stato, regione, fondazione ordine mauritano.
30. 3. Calgaro.

All'articolo 30, apportare le seguenti modificazioni:
b) sostituire il comma 8, con il seguente:
«8. Per quanto non disposto dal presente articolo si applicano le norme sulla liquidazione coatta amministrativa di cui al titolo V del regio decreto n. 267 del 1942, e successive modificazioni, nonché per quanto attiene l'attività di liquidazione, gli articoli 183 e 184 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto dal Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Si applica altresì l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. La dichiarazione di cui al quarto comma del menzionato articolo essere presentata entro l'ultimo giorno dei settimo mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto con riferimento alle attività e passività esistenti alla data di entrata in vigore del decreto legge 19 novembre 2004, n. 277, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2005, n. 4».
30. 7. Leddi Maiola.

ART. 31.

Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Per l'anno 2007 è concesso un contributo straordinario di 20 milioni di euro a favore dell'Istituto Gaslini di Genova ed ulteriori 16 milioni di euro a favore del San Raffaele di Milano».
31. 3. Zorzato, Angelino Alfano, Armosino, Casero, Crosetto, Giudice, Leone, Marras, Ravetto, Verro.

Al comma 1, sostituire le parole: 36 milioni di euro con le seguenti: 31 milioni di euro.

Conseguentemente, al medesimo articolo, dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Per l'anno 2007 è concesso un contributo straordinario di 5 milioni di euro a favore della casa del sollievo della sofferenza di S. Giovanni Rotondo (Foggia).
31. 10. Antonio Leone.

Al comma 1, sostituire le parole: 36 milioni di euro con le seguenti: 32 milioni di euro.

Conseguentemente, dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.
(Misure per l'indennizzo dei cittadini italiani profughi dalla Repubblica democratica del Congo, già Zaire).

1. I benefici previsti dalla legge 26 gennaio 1980, n. 16, nonché dalla legge 5 aprile 1985, n. 135, e dalla relativa interpretazione autentica di cui alla legge 29


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gennaio 1994, n. 98, si applicano, nel limite massimo di spesa di euro 9 milioni per l'anno 2007, anche ai cittadini ed alle imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi nel territorio della Repubblica democratica del Conga, già Zaire, a seguito dei conflitti verificatisi in tale territorio.
2. La domanda per ottenere i benefici di cui al comma 1 deve essere presentata, sotto pena di decadenza, al Ministero dell'economia e delle finanze, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dall'originario avente diritto all'indennizzo o dai suoi aventi causa, o, nel caso di più aventi diritto, anche da uno di essi per sé e per gli altri, ovvero da colui cui sia stata ceduta in tutto o in parte la titolarità dell'indennizzo.
3. Gli indennizzi corrisposti in base al presente articolo sono esenti da ogni imposta».

Conseguentemente, all'articolo 35 - (Fondo per le aree di confine) - sostituire la parole: 25 milioni di euro con le seguenti: 20 milioni di euro.
31. 16. Pettinari, Aurisicchio.

Al comma 1, sostituire le parole: 36 milioni di euro con le seguenti: 33 milioni di euro.

Conseguentemente, dopo l'articolo 46-quinquies aggiungere il seguente:

Art. 46-sexies.
(Fondo di rotazione per il prestito e il risparmio turistico).

1. Per il funzionamento del Fondo di rotazione per il prestito ed il risparmio turistico istituito dall'articolo 10 della legge 29 marzo 2001, n. 135, sono stanziati 6 milioni di euro per l'anno 2007.

Conseguentemente, all'articolo 35 - (Fondo per le aree di confine) - sostituire la parole: 25 milioni di euro con le seguenti: 22 milioni di euro.
31. 18. Cialente.

Al comma 1, dopo la parola: Genova aggiungere le seguenti: e di 5 milioni di euro a favore della Casa Sollievo e Sofferenza di San Giovanni Rotondo.

Conseguentemente, all'articolo 47 apportare le seguenti modificazioni:
a) all'alinea sostituire le parole: «8.351 milioni di euro» con le seguenti: «8.356 milioni di euro»;
b) dopo la lettera b-bis inserire la seguente:
«b-ter. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero».
31. 2. Antonio Pepe.

Sopprimere il comma 3.
31. 7. Peretti.

Al comma 3, sostituire le parole: 3 milioni con le parole: 5 milioni.

Conseguentemente all'articolo 36, comma 2 sostituire le parole: 150 milioni con le parole: 148 milioni.
31. 4. Zorzato, Alfano, Armosino, Casero, Corsetto, Giudice, Leone, Marras, Ravetto, Verro.

Al comma 3, sostituire le parole: della Fondazione EBRI (European Brain Research Institute) con le seguenti: del Dipartimento di Neuroscienze della Fondazione San Raffaele del Monte Tabor.
31. 15. Garavaglia, Filippi, Fugatti, Montani.

Sopprimere il comma 3-ter.
31. 5. «Ghizzoni, Tocci, Rusconi, Froner, Tessitore, Bentoni, De Biasi, Villari, Volpini, Giulietti, Colasio.


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Al comma 3-ter, terzo periodo, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze, aggiungere le seguenti: , da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,.

Conseguentemente, al comma 3-quater, primo periodo, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze, aggiungere le seguenti: , da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,.
31. 8. Giudice.

Al comma 3-ter, ultimo periodo, dopo le parole: con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze aggiungere il seguente: , e comunque subordinate al rispetto delle procedure di accreditamento dei CNUVSU e delle norme che regolano l'offerta formativa e i requisiti minimi del sistema universitario pubblico così come stabilite dal decreto ministeriale 31 ottobre 2007, n. 544,.
31. 6. Tocci, Ghizzoni, Rusconi, Froner, Tessitore, Benzoni, De Blasi, Villari, Volpini, Giulietti, Colasia.

Dopo il comma 3-ter, aggiungere il seguente comma:
Al fine di sostenere l'attività di ricerca per l'anno 2007 i fondi di cui all'articolo 5, comma l, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono incrementati di 5 milioni di curo destinati, a titolo di contributo straordinario, alle Università che hanno avviato la procedura di statalizzazione a seguito di apposito decreto ministeriale emanato nell'ultimo triennio.

Conseguentemente: All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 5 milioni di curo per l'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 27 dicembre 2006, n, 296.
31. 20. Andrea Ricci, Vannucci.

Al comma 3-quater, dopo le parole: dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL), aggiungere le seguenti parole: e dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla.
31. 19. Alberto Giorgetti.

Al comma 3-quater, primo periodo, sopprimere le parole: dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi (ENS).
31. 9. Giudice.

Sostituire le parole: all'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi (ENS) con: all'Associazione Famiglie Italiane Associate per la Difesa dei Diritti degli Audiolesi (FIADDA).
31. 14. Rosalba Benzoni.

All'articolo 31, comma 3-quater, sostituire il secondo periodo con il seguente: Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando quanto ad euro 397.000 l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e quanto ad euro 603.000 l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
31. 17. Governo.

All'articolo 31, dopo il comma 3-quinquies, aggiungere il seguente:
3-sexies. In attuazione, di quanto disposto dall'articolo 1, comma 1282, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, è assegnato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2007.


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Conseguentemente, all'articolo 36, comma 2, sostituire: 140 milioni con: 135 milioni.
31. 1. Quartiani, Froner.

Aggiungere alla fine il seguente comma:
3-sexies. Per l'anno 2007 è concesso un contributo straordinario di 1 milione di euro a favore del Museo della civiltà, Istriana, Fiumana, Dalmata di Trieste.

Conseguentemente all'articolo 36, comma 2, le parole: 140 milioni sono così sostituite: 139 milioni.
31. 11. Alberto Giorgetti.

All'articolo 31, dopo il comma 3-quinquies aggiungere il seguente comma:
3-sexies. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e successive modificazioni, le parole «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2008». Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 5, 6 e 7 del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. '207, e successive modificazioni, si applicano anche alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972.
31. 13. Silvana Mura.

Dopo l'articolo 31 aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.

Le erogazioni previste all'articolo 13 bis e all'articolo 31, esclusi i commi 3-quater e 3-quinquies, sono condizionate all'esito positivo di valutazioni condotto dall'ANVUR e nelle more della sua istituzione dal CIVR E CNUVSU relative all'attivazione di ricerca e di didattica.
31. 01. Tocci, Ghizzoni, Rusconi, Froner, Tessitore, Benzoni, De Blasi, Villari, Volpini, Giulietti, Colasia.

ART. 32.

Dopo l'articolo 31 aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Razionalizzazione del comparto delle fonderie di ghisa ed acciaio: modifiche dell'articolo 12 della legge 12 dicembre 2002, n. 273).

1. L'incentivo concesso in attuazione delle finalità di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 12 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, è corrisposto con le modalità di cui al decreto del Ministero delle attività produttive del 6 febbraio 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 36 del 13 febbraio 2006, fatto salvo l'accertamento tramite istruttoria tecnica del rispetto della garanzia patrimoniale dei creditori dell'impresa, di cui all'articolo 2740 del codice civile.
32. 01. Lulli.

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari e per l'industria delle essenze e dei derivati degli agrumi).

1. La Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari in Parma, istituita con regio decreto del 2 luglio 1922, n. 1396, assume, a partire dalla scadenza del Consiglio di amministrazione attualmente in carica, la denominazione di: «Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari e per l'industria delle essenze e dei derivati degli agrumi», per effetto della fusione con la Stazione sperimentale per l'industria delle essenze e


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dei derivati dagli agrumi di Reggio Calabria, istituita con decreto luogotenenziale 20 giugno 1918, n. 2131.
2. Sono conferiti al Commissario straordinario della Stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati degli agrumi in Reggio Calabria tutti i poteri del Consiglio di amministrazione, compresi quelli di modifica statutaria, necessari alla realizzazione della fusione di cui al comma precedente.
3. La Stazione sperimentale risultante dalla fusione di cui al comma 1, ha sede in Parma e sede distaccata in Reggio Calabria. Essa subentra in tutti rapporti giuridici attivi e passivi, già facenti capo agli enti interessati dalla fusione. Permangono i rapporti di lavoro dei dipendenti degli enti che si fondono, ferma restando 1' applicazione della normativa del codice civile, delle leggi speciali e dei contratti collettivi in materia di lavoro subordinato nell'impresa.
4. La Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari e per l'industria delle essenze e dei derivati dagli agrumi ha potestà statutaria. La norma statutaria relativa alla composizione del Consiglio di amministrazione dell'ente risultante dalla fusione è deliberata dal Consiglio di amministrazione e dal Commissario straordinario in carica alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni.
5. Nei limiti di compatibilità, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540.
6. A far data dall'entrata in vigore della presente legge, la Stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati degli agrumi può svolgere le attività di controllo ed analisi di cui all'articolo 2, comma 2, lettere c) e g) del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, nel settore agro-alimentare, con oneri a carico dei soggetti a favore dei quali sono prestate tali attività. A tal fine, nelle more della fusione di cui al comma 1, può stipulare con la Stazione sperimentale per le conserve alimentari di Parma una convenzione organizzativa, soggetta alla approvazione del Ministero dello sviluppo economico.
7. L'applicazione delle presenti disposizioni non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica.
32. 02. Lulli.

ART. 33.

All'articolo 33, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, sostituire le parole: «è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per il 2007» con le seguenti: «è autorizzata la spesa di 94 milioni di euro per il 2007»;
b) al comma 2, dopo le parole «gravità dell'infermità» inserire le seguenti «e di frequenza di trasfusioni o di somministrazioni di emoderivati»;
c) sopprimere il comma 2-bis.
33. 8. Governo.

All'articolo 33, comma 1, sostituire le parole: 150 milioni con le parole: 300 milioni.

Conseguentemente al comma 2-bis sostituire le parole: 56 milioni con le parole: 206 milioni.
33. 1. Alberto Giorgetti.

Al comma 1, sostituire le parole: 150 milioni con le seguenti: 300 milioni.

Conseguentemente, al maggior onere derivante dal presente emendamento, si provvede proporzionalmente mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'elenco n. 1 allegato al decreto legge 2 luglio 2007 n. 81, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007 n. 127.
33. 3. Ronchi.


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Al comma 1, sostituire le parole: 150 milioni con le seguenti: 250 milioni.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 41.
33. 2. Lamorte, Cosini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati i criteri per (accesso alle transazioni di cui al comma 1, con priorità, a parità di gravità dell'infermità, per le condizioni economiche del soggetto definite mediante l'utilizzo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni.
33. 6. Morrone, D'Elpidio.

Al comma 2, prime delle parole: con priorità, inserire le seguenti: «procedendo secondo l'ordine temporale di presentazione delle azioni di risarcimento danni e.
33. 4. Garavaglia, Filippi, Fugatti, Montani.

Sostituire il comma 2-bis con il seguente:
2-bis. All'onere derivante dal comma 1, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede, quanto a 94 milioni di ai sensi dell'articolo 47, comma 1, e quanto a 56 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come integrata dall'articolo 1, comma 1290, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
33. 9. Zorzato.

Al comma 4, dopo le parole: sia minore di età aggiungere le seguenti: l'assegno è corrisposto per la metà ai congiunti che prestano od abbiano prestato al danneggiato assistenza in maniera prevalente e continuativa, e per l'altra metà alla persona danneggiata al momento del raggiungimento della maggiore età.

Conseguentemente sostituire le parole da: od incapace fino alla fine del periodo con le seguenti: Nel caso in cui la persona danneggiata sia inabilitata o interdetta, l'assegno una tantum è gestito dall'amministratore di sostegno.
33. 7. Andrea Ricci.

Alla rubrica, sostituire le parole: trasfusioni infette con le seguenti: trattamenti sanitari.
33. 10. Giudice.

Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

Art. 33-bis.

33-bis. Dopo l'articolo 4 della legge 29 ottobre 2005, n. 229, inserito il seguente:
Art. 4-bis. - 1. L'indennizzo di cui all'articolo 1 è riconosciuto, altresì, ai soggetti affetti da sindrome da talidomide, determinata dalla somministrazione dell'omonimo farmaco, nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della macromelia.

Conseguentemente ai fini della copertura valutata per l'anno 2007 in 10 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
33. 01. D'Elpidio, Fabris.

ART. 34.

Al comma 1, dopo le parole: criminalità organizzata, aggiungere le seguenti parole:


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nonché ai sindaci ed agli assessori comunali, vittime di atti criminali, nell'ambito dell'espletamento delle loro funzioni.
34. 1. Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al comma 3 dell'articolo 5 della Legge 3 agosto 2004, n. 206, dopo le parole: di tale matrice aggiungere le parole: e da atti criminali nell'ambito delle funzioni pubbliche espletate.
34. 3. Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. In caso di corresponsione dell'assegno vitalizio di cui all'articolo 5 legge n. 309 del 1990, lo stesso è elevato nella misura prevista dall'articolo 5 comma 3 della legge 3 agosto 2004, n. 206. L'onere del presente comma è valutato in 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
34. 4. Incostante.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. In caso di corresponsione dell'assegno vitalizio di cui all'articolo 5 legge n. 302 del 1990, l'elargizione di cui al precedente comma è decurtata dell'importo pari alla somma massima percepibile in unica soluzione al momento dell'opzione per l'assegno vitalizio. L'onere del presente comma è valutato in 25 milioni di euro per l'anno 2007, 2 milioni di euro per l'anno 2008, 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2009.
34. 5. Incostante.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, al comma 1, dopo le parole permanente sono aggiunte le parole compresi i sindaci e gli assessori comunali nell'ambito dell'espletamento delle loro funzioni e dopo le parole dell'ordine democratico aggiungere le seguenti: o di atti criminali.
34. 2. Alberto Giorgetti.

Al comma 2-bis, sopprimere le parole: appartenenti o non appartenenti alle Forze dell'ordine, alla magistratura e ad altri organi dello Stato.
34. 9. Gaspare Giudice.

Sostituire il comma 3-ter con il seguente: 3-ter. L'onere derivante dai commi 3 e 3-bis è valutato in 2 milioni di euro per l'anno 2007, in 0,9 milioni di euro per l'anno 2008 e in 2,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

Conseguentemente all'articolo 47, comma 1, apportare le seguenti modifiche:
a) all'alinea sostituire le parole da:
«8,42 milioni di euro» sino alla fine dell'alinea, con le seguenti: «9,02 milioni di euro per l'anno 2008 e 16,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede:»;
b) sostituire la lettera b-bis) con la seguente:
b-bis) quanto a euro 5 milioni per l'anno 2007, euro 3,62 milioni per l'anno 2008 ed euro 5,6 milioni a decorrere dall'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando per l'anno 2007 l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2008 l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca e per l'anno 2009, quanto a euro 3,6 milioni di l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca e


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quanto a euro 2 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.
34. 10. Relatore.

Dopo il comma 3-quater sono aggiunti i seguenti:
3-quinquies. II Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzato ad adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, un regolamento modificativo del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455, recante norme concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, al fine di consentire la riapertura dei termini previsti all'articolo 7 del medesimo Regolamento e relativi alla presentazione delle domande per la concessione delle elargizione ivi previste.
3-sexies. All'articolo 14 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, recante Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente.

3. Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2, in casi straordinari di necessità ed urgenza, il Prefetto può disporre direttamente la concessione delle elargizioni previste dalla presente legge, nei limiti e alle condizioni stabiliti con successivo decreto del Ministro dell'interno.
34. 8. Oliva, Lo Monte, Minardo, Neri, Rao, Reina.

Dopo il comma 3-quater è aggiunto il seguente:
3-quinquies.
Il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzato ad adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, un regolamento modificativo del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455, recante norme concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, al fine di consentire la riapertura dei termini previsti all'articolo 7 del medesimo Regolamento e relativi alla presentazione delle domande per la concessione delle elargizione ivi previste.
34. 6. Oliva, Lo Monte, Minardo, Neri, Rao, Reina.

Dopo il comma 3-quater è aggiunto il seguente:
3-quinquies.
All'articolo 14 del legge 23 febbraio 1999, n. 44, recante Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente.

3. Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2, in casi straordinari di necessità ed urgenza, il Prefetto può disporre direttamente la concessione delle elargizioni previste dalla presente legge, nei limiti e alle condizioni stabiliti con successivo decreto del Ministro dell'interno.
34. 7. Oliva, Lo Monte, Minardo, Neri, Rao, Reina.

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.
(Fondo per le vittime di Albertville e Monte Serra).

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito,


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per l'anno 2008, un Fondo di 8,5 milioni di euro da ripartire tra i familiari superstiti delle vittime dell'atto terroristico avvenuto il 25 settembre 1961 ad Albertville (Congo) e del disastro aereo avvenuto il 3 marzo 1977 sul Monte Serra.
2. I criteri di ripartizione del Fondo di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro della difesa.
3. All'onere derivante dall'attuazione della presente articolo, pari euro 8,5 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per l'anno 2008 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».
34. 01. Rugghia.

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.
(Proroga dei termini per la domanda di erogazione di benefici in favore delle vittime dell'incidente del Monte Serra (Pisa) del 3 marzo 1977).

1. I familiari dei 38 cadetti della Marina Militare, dell'ufficiale accompagnatore e dei cinque membri dell'equipaggio, vittime dell'aeromobile schiantatosi sul Monte Serra (Pisa) il 3 marzo 1977, che non hanno avuto risarcimento del danno del disastro aereo, possono farne specifica richiesta al Ministro della difesa, entro il 31 ottobre 2008».

Conseguentemente, al maggior onere derivante dal presente emendamento, si provvede proporzionalmente mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'elenco n. 1 allegato al decreto legge 2 luglio 2007 n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007 n. 127.
34. 02. Migliori, Ulivi, Perina.

ART. 35.

Art. 35.
(Fondo per le zone di confine).

Sopprimerlo.
35. 2. Vannucci.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 35.
(Fondo per i comuni di confine).

1. All'articolo 6 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, il comma 7 è sostituito dal seguente:
7. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo per la valorizzazione e la promozione dei territori svantaggiati dei comuni confinanti con le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, nonché dei comuni confinanti con la Confederazione Elvetica e l'Austria, con una dotazione di 25 milioni di euro per il quinquennio 2007-2011, di cui 17 milioni di euro sono destinati esclusivamente ai comuni confinanti con le Regioni a statuto speciale e le Province autonome. Le modalità di erogazione del predetto Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le competenti Commissioni parlamentari. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie locali provvede direttamente al finanziamento dei comuni interessati. La ripartizione è


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effettuata secondo i seguenti criteri: il 60 per cento del Fondo è distribuito in misura inversamente proporzionale alla popolosità di ciascun comune avente diritto; il 20 per cento in misura direttamente proporzionale alla superficie del territorio comunale; il 20 per cento in misura inversamente proporzionale al reddito pro-capite di ciascun comune.
2. Per l'anno 2007 sono stanziati ulteriori 10 milioni di curo sul Fondo di cui al comma precedente da destinare, per le medesime finalità, ai comuni limitrofi ai comuni di confine con le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, con la Confederazione Elvetica e l'Austria.
3. Al finanziamento delle disposizioni di cui ai precedenti commi, si provvede per una quota pari a 7 milioni di euro, mediante riduzione della legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, comma 50 (Fondo per l'estinzione dei debiti pregressi), come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007).
35. 19. Camillo Piazza, Zanella.

Sostituire l'articolo 35 con il seguente:

«Art. 35.
(Fondo per i comuni di confine).

1. All'articolo 6 del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, il comma 7 è sostituito dal seguente:
7. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo per la valorizzazione e la promozione dei territori svantaggiati dei comuni confinanti con le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, nonché dei comuni confinanti con la Confederazione Elvetica e l'Austria, con una dotazione di 25 milioni di euro per il quinquennio 2007-2011, di cui 17 milioni di euro sono destinati esclusivamente ai comuni confinanti con le Regioni a statuto speciale e le Province autonome. Le modalità di erogazione del predetto Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le competenti Commissioni parlamentari. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie locali provvede direttamente al finanziamento dei comuni interessati. La ripartizione è effettuata secondo i seguenti criteri: il 60 per cento del Fondo è distribuito in misura inversamente proporzionale alla popolosità di ciascun comune avente diritto; il 20 per cento in misura direttamente proporzionale alla superficie del territorio comunale; il 20 per cento in misura inversamente proporzionale al reddito pro-capite di ciascun comune».
35. 20. D'Elpidio, Fabris.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 6 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, il comma 7 è sostituito dal seguente:
7. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate delle regioni a statuto speciale, con una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2007. Le modalità di erogazione del predetto fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il Dipartimento per gli affari regionali provvede a finanziare, in applicazione dei criteri stabiliti con il predetto decreto del Presidente del Consiglio e sentite le regioni interessate, specifici progetti finalizzati allo sviluppo economico e sociale dei territori dei comuni delle regioni a statuto speciale. Tra i criteri di valutazione dovrà avere particolare importanza la caratteristica sovracomunale dei progetti.
35. 5. Oliva, Lo Monte, Minardo, Neri, Rao, Reina.


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Al comma 1, sostituire il capoverso 7, con il seguente:
7. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo per la valorizzazione e la promozione dello sviluppo economico e sociale dei comuni delle regioni ordinarie il cui territorio confini con il territorio di comuni appartenenti alle regioni a statuto speciale, con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2007. Entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i comuni delle regioni ordinarie il cui territorio confini con le regioni a statuto speciale, presentano, anche d'intesa tra loro e con i comuni confinanti appartenenti alle regioni speciali, progetti finalizzati allo sviluppo economico e sociale del proprio territorio, con specifico riguardo all'erogazione dei servizi socio-sanitari e al miglioramento delle infrastrutture turistico-alberghiere. Al finanziamento dei progetti si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare inderogabilmente entro 60 giorni dal termine di presentazione dei progetti, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari. Nella valutazione dei progetti si dà priorità a quelli riguardanti l'erogazione dei servizi socio-sanitari ed il miglioramento delle infrastrutture turistico-alberghiere, tenendo conto dei seguenti elementi:
a) il numero dei comuni coinvolti;
b) l'eventuale coinvolgimento delle province e delle regioni territorialmente competenti;
c) l'entità della popolazione interessata;
d) il potenziale impatto sul movimento turistico.

Conseguentemente, all'articolo 36, comma 2, sostituire le parole: 140 milioni con le seguenti: 125 milioni.
35. 10. Zorzato, Alfano, Armosino, Casero, Crosetto, Giudice, Leone, Marras, Ravetto, Verro.

Al comma 1, capoverso 7, sostituire le parole: 25 milioni di euro, con le seguenti: 40 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 36, comma 2, sostituire le parole: 140 milioni con le seguenti: 125 milioni.
35. 18. Garavaglia, Filippi.

Al comma 1 sostituire le parole: 25 milioni, con le parole: 35 milioni.

Conseguentemente all'articolo 36, comma 2 sostituire le parole: 150 milioni con le parole: 140 milioni.
35. 11. Zorzato, Alfano, Armosino, Casero, Crosetto, Giudice, Leone, Marras, Ravetto, Verro.

Al comma 1, capoverso 7, dopo le parole: per l'anno 2007, aggiungere le seguenti: di cui 20 milioni di euro per le aree di confine facenti parte della Regione Veneto.
35. 1. Alberto Giorgetti.

Al comma 1, capoverso 7, dopo le parole: dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2007, aggiungere le seguenti: una quota massima corrispondente al venti per cento di tale fondo dovrà essere impegnata per interventi in aree territoriali confinanti fra regione a statuto ordinario in particolare stato di svantaggio.
35. 3. Vannucci.


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Al comma 1, capoverso 7, sopprimere le parole: e sentite le regioni interessate, nonché l'ultimo periodo.
35. 4. Viola, Fincato, Zanella.

Al comma 1, capoverso 7 primo periodo, dopo le parole regioni a statuto speciale aggiungere le seguenti: e con le Province autonome di Trento e Bolzano
35. 21. Peretti.

Al comma 1, capoverso 7, dopo le parole: confinanti con le regioni a statuto speciale aggiungere le seguenti: o con la Confederazione Elvetica e, alla fine del penultimo periodo, dopo le parole: confinanti con le ragioni a statuto speciale aggiungere le seguenti: o con la Confederazione Elvetica.
35. 16. Zanetta.

Al comma 1, dopo le parole: confinanti con le regioni a statuto speciale aggiungere le seguenti: o con Stati esteri e, alla fine del penultimo periodo, dopo le parole: confinanti con le regioni a statuto speciale aggiungere le seguenti: o con Stati esteri.
35. 17. Zanetta.

All'articolo 35, dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente: 1-ter. Per rimuovere gli squilibri economici e sociali: delle aree territoriali confinanti con le regioni a statuto speciale, con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri si provvede, entro il 31 marzo 2008, alla armonizzazione dei trasferimenti erariali in favore degli asti locali siti nelle predette aree territoriali con quelli disposti in favore dei corrispondenti enti delle regioni a statuto speciale, in modo da assicurare nei confronti dei predetti enti locali siti in aree territoriali confinanti con le regioni a statuto speciale, a decorrere dal 2008, un incremento dei trasferimenti erariali complessivamente non inferiore a 2.500 milioni di euro annui per investimenti finalizzati alla promozione delle attività economiche e produttive e al potenziamento delle misure di sicurezza dei residenti Dall'attuazione del presente comma, eventualmente anche attraverso la rimodulazione dei trasferimenti erariali disposti in favore degli enti locali situati in regioni a statuto speciale, non devono derivare, in ogni caso, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
35. 9. Paniz, Zorzato, Milanato.

All'articolo 35, dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente: 1-ter. Per rimuovere gli squilibri economici e sociali delle aree territoriali confinanti con le regioni a statuto speciale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si provvede, entro il 31 marzo 2008, alla armonizzazione dei trasferimenti erariali in favore degli enti locali siti nelle predette aree territoriali con quelli disposti in favore dei corrispondenti enti delle regioni a statuto speciale, in modo da assicurare nei confronti dei predetti enti locali siti in aree territoriali confinanti con le regioni a statuto speciale, a decorrere dal 2008, un incremento dei trasferimenti erariali complessivamente non inferiore a 500 milioni di euro annui per investimenti finalizzati alla promozione delle attività economiche e produttive e al potenziamento delle misure di sicurezza dei residenti. Dall'attuazione del presente comma, eventualmente anche attraverso la rimodulazione dei trasferimenti erariali disposti in favore degli enti locali situati in regioni a statuto speciale, non devono derivare, in ogni caso, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
35. 8. Paniz, Zorzato, Milanato.

All'articolo 35, dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente: 1-ter. Per rimuovere gli squilibri economici e sociali delle aree territoriali confinanti con le regioni e statuto speciale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si provvede, entro il 31 marzo 2008, alla armonizzazione


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dei trasferimenti erariali in favore degli enti locali siti nelle predette aree territoriali con quelli disposti in favore dei corrispondenti enti delle regioni a statuto speciale, in modo da assicurare nei confronti dei predetti enti locali siti in aree territoriali confinanti con le regioni a statuto speciale, a decorrere dal 2008, un incremento dei trasferimenti erariali complessivamente non inferiore a 350 milioni di euro annui per investimenti finalizzati alla promozione delle attività economiche e produttive e al potenziamento delle misure di sicurezza dei residenti. Dall'attuazione del presente comma, eventualmente anche attraverso la rimodulazione dei trasferimenti erariali disposti in favore degli enti locali situati in regioni a statuto speciale, non devono derivare, in ogni caso, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
35. 7. Paniz, Zorzato, Milanato.

All'articolo 35, dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente: 1-ter. Per rimuovere gli squilibri economici e sociali delle aree territoriali confinanti con le regioni e statuto speciale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si provvede, entro il 31 marzo 2008, alla armonizzazione dei trasferimenti erariali in favore degli enti locali siti nelle predette aree territoriali con quelli disposti in favore dei corrispondenti enti delle regioni a statuto speciale, in modo da assicurare nei confronti dei predetti enti locali siti in aree territoriali confinanti con le regioni a statuto speciale, a decorrere dal 2008, un incremento dei trasferimenti erariali complessivamente non inferiore a 200 milioni di euro annui per investimenti finalizzati alla promozione delle attività economiche e produttive e al potenziamento delle misure di sicurezza dei residenti. Dall'attuazione del presente comma, eventualmente anche attraverso la rimodulazione dei trasferimenti erariali disposti in favore degli enti locali situati in regioni a statuto speciale, non devono derivare, in ogni caso, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
35. 6. Paniz, Zorzato, Milanato.

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente (35-bis):
35-bis. l. In coerenza con il principio di territorialità delle risorse fiscali affermato dall'articolo 119 della Costituzione e in conformità all'articolo 24 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le Regioni riscuotono direttamente le somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) a seguito delle attività di controllo, liquidazione delle dichiarazioni e accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e contenzioso tributario.
2. Le somme di cui al comma 1 comprendono gli importi dovuti a titolo d'imposta regionale, interessi e sanzioni, con esclusione di quelle applicate in caso di concorso formale e di violazioni continuate rilevanti ai fini dell'imposta regionale e di altri tributi erariali.
3. Per le finalità di cui al presente articolo, le regolazioni di cui all'articolo 13, commi 3 e 4 del decreto legislativo 18 febbraio 2000 n. 56 non considerano le somme di cui al comma 1.
35. 01. Alberto Giorgetti.

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:
«35-bis. All'articolo 1, comma 703, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
b-bis) per i comuni di montagna il rapporto tra la popolazione residente ultrasessantacinquenne e la popolazione complessiva di cui alla lettera a) del presente comma è superiore al 25 per cento; il rapporto tra la popolazione residente di età inferiore ai cinque anni e la popolazione complessiva di cui alla lettera b) del presente comma è superiore al 4 per cento».
35. 04. D'Elpidio, Fabris.


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Dopo l'articolo 35 (Fondo per le zone di confine), è aggiunto il seguente:

Art. 35-bis.

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 730 sono inseriti i seguenti:
730-bis. Per le società aventi sede legale nel territorio delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, partecipate, direttamente o indirettamente, dalla Regione, dalle Province autonome e dagli enti locali ed altri enti pubblici ad ordinamento regionale o provinciale, alle finalità dei commi da 725 a 735 provvedono le Regioni a statuto speciale e le Province autonome, con legge regionale o provinciale da emanare nel rispetto delle norme comunitarie e delle norme statali costituenti vincolo per la potestà legislativa regionale e provinciale nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente comma.
730-ter. Le modifiche degli statuti delle società hanno effetto a decorrere dal primo rinnovo degli organi societari successivo alle modifiche stesse.
*35. 03. Betta, Bressa.

Dopo l'articolo 35 aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 730 sono inseriti i seguenti:
730-bis. Per le società aventi sede legale nel territorio delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, partecipate, direttamente o indirettamente, dalla Regione, dalle Province autonome e dagli enti locali ed altri enti pubblici ad ordinamento regionale o provinciale, alle finalità dei commi da 725 a 735 provvedono le Regioni a statuto speciale e le Province autonome, con legge regionale o provinciale da emanare nel rispetto delle norme comunitarie e delle norme statali costituenti vincolo per la potestà legislativa regionale e provinciale nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente comma.
730-ter. Le modifiche degli statuti delle società hanno effetto a decorrere dal primo rinnovo degli organi societari successivo alle modifiche stesse.»
*35. 02. Boato.

ART. 36

Sopprimerlo.
*36. 14. Peretti.

«Sopprimerlo».
*36. 11. Garavaglia, Filippi, Gosis, Fava.

Sopprimerlo.

Conseguentemente all'articolo 39 dopo il comma 8-quater, aggiungere:

9. Al comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo le parole o lo scontrino fiscale sono aggiunte le seguenti: di valore unitario superiore a 50 euro.
36. 7. Garavaglia, Filippi, Fugatti.

A1 primo comma, lettera a), dopo le parole: anche infrastrutturali aggiungere le parole: di alto valore simbolico e di logica connessione con le celebrazioni unitarie, nonché.
36. 3. Bono, Frassinetti, Perina, Rositani, Tatarella.

Al primo comma, lettera a), dopo le parole: di iniziative aggiungere le parole:


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con particolare riferimento agli studi e approfondimenti tesi a evidenziare il contenuto storico-sociologico e le modalità di formazione del processo unitario.
36. 2. Bono, Frassinetti, Perina, Rositani, Tatarella.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: in particolare nelle città aggiungere le seguenti: di Roma, Torino, Firenze, Cagliari e Verona.
36. 1. Alberto Giorgetti.

Al comma l, lettera a), dopo le parole: in particolare nelle città aggiungere le seguenti: di Roma, Torino, Firenze e Cagliari e.
36. 4. Lamorte, Frassinetti, Patarino.

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: in particolare nella città di preminente rilievo per il processo di Unità della Nazione, aggiungere le seguenti: tra cui le città che sono state Capitale d'Italia, Firenze, Torino e Roma.
36. 12. Picchi, Verdini.

Al comma 2, sostituire le parole: 140 milioni con le seguenti: 300 milioni, dei quali almeno 150 milioni destinati a Torino.

Conseguentemente, al maggior onere derivante dal presente emendamento, si provvede proporzionalmente mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'elenco n. 1 allegato al decreto legge 2 luglio 2007 n. 81, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007 n. 127.
36. 5. Proietti Cosimi, Cosenza, Bellotti.

Al comma 2, sostituire la parola 140 con le seguenti 10 milioni.
36. 9. Garavaglia, Filippi, Goisis.

Al comma 2, sostituire le parole: 140 milioni di euro, con le seguenti: 90 milioni di euro.

Conseguentemente: dopo l'articolo 46-quinquies, è aggiunto il seguente:

Art. 46-sexies
(Incentivazioni fiscali per la sicurezza nelle aree di balneazione di laghi, fiumi e canali).

1. Al fine di promuovere presso gli enti locali idonei servizi di soccorso, assistenza e salvataggio dei bagnanti nelle aree soggette a balneazione di laghi, fiumi e canali, a tutela della sicurezza e pubblica incolumità e nella prospettiva di un piano strategico di interventi coordinati nel settore, fra stato e regioni, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un fondo di 50 milioni di curo per l'anno 2007.
2. La disponibilità del fondo di cui al comma 1 è destinata all'adeguamento dei trasferimenti statali alle regioni al fine di garantire l'ottimale livello dei servizi.
3. Le risorse per l'adeguamento dei trasferimenti statali alle regioni sono ripartite con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.
36. 8. Garavaglia, Filippi, Grimoldi.

Al comma 2 sostituire le parole 140 con le seguenti 115.

Conseguentemente:
All'articolo 45 al comma 1 le parole per l'anno 2007 sostituire dalle seguenti a decorrere dall'anno 2007.
36. 6. Barani.


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Al comma 2 dopo le parole: autorizzata la spesa di 140 milioni di euro per l'anno 2007, aggiungere le seguenti: di cui 30 milioni destinati alla realizzazioni, dell'auditorium della musica della città di Firenze.
36. 13. Picchi, Verdini.

Al comma 3, dopo la parola costituisce, aggiungere le seguenti: nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
36. 10. Garavaglia, Filippi, Gosis, Fava.

ART. 37

Sopprimerlo.
37. 1. Zorzato, Alfano, Armosino, Casero, Crosetto, Giudice, Leone, Marras, Ravetto, Verro.

Dopo il comma i aggiungere il seguente:
«1-bis. Agli enti previdenziali privatizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, ancorché inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione di cui all'elenco ISTAT pubblicato in attuazione dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 4 agosto 2006, n. 248 e all'articolo 1, comma 505, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».
*37. 3. Milana.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Agli enti previdenziali privatizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, ancorché inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione di cui all'elenco ISTAT pubblicato in attuazione dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 4 agosto 2006, n. 248 e all'articolo 1, comma 505, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
*37. 4. Cordoni.

All'articolo 37 aggiungere il seguente comma: Agli enti previdenziali privatizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, ancorché inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione di cui all'elenco ISTAT pubblicato in attuazione dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 4 agosto 2006, n. 248 e all'articolo 1, comma 505, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
*37. 2. Lo Presti, Amoruso.

Dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:
Art. 37-bis. - Il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è modificato come segue:
a) al l'articolo 126 è sostituito dal seguente:
Fermo restando quanto previsto all'articolo 127, l'assicurazione secondo il presente titolo è esercitata, anche con forme di assistenza e di servizio sociale, dall'Istituto nazionale per rassicurazione contro gli infortuni sul lavoro e dagli altri istituti autorizzati in base a disposizioni da stabilire con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri, su proposta del


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lavoro e della previdenza sociale, da adottare entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
b) l'articolo 256 è sostituito dal seguente:
L'assicurazione secondo il presente titolo è esercitata, anche con forme di assistenza e di servizio sociale, dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e dagli altri istituti autorizzati in base a disposizioni da stabilire con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri, su proposta del lavoro e della previdenza sociale, da adottare entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
37. 01. D'Elia, Turco, Beltrandi, Mellano, Poretti.

ART. 38

Al comma 1, dopo le parole al fine di potenziare gli strumenti aggiungere le seguenti: l'efficienza del sistema di amministrazione della giustizia sono istituite nella città di Verona una sezione distaccata della corte d'appello di Venezia e una sezione distaccata della corte di assise d'appello di Venezia, con giurisdizione sui circondari dei tribunali di Verona e Vicenza. Per le medesime finalità di cui al periodo precedente, con particolare riferimento rafforzamento degli strumenti.
Al comma 2, sostituire le parole: , per l'anno 2007, la spesa di 20 milioni di curo con le seguenti: la spesa di 22 milioni di euro per l'anno 2007 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
Conseguentemente, all'articolo 47, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, sostituire le parole
8.351 milioni di euro per l'anno 2007, 8,42 milioni di euro per l'anno 2008 e 14,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 con le seguenti: 8.353 milioni di euro per l'anno 2007, 18,42 milioni di euro per l'anno 2008 e 24,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009;
b) dopo la lettera b-bis) aggiungere la seguente: b-ter) quanto a euro 2 milioni per l'anno 2007 e 10 milioni a decorrere dall'anno 2008, mediante corrispondete diminuzione dello stanziamento iscrìtto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" dello stato dì previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando per l'anno 2007 l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e a decorrere dall'anno 2008 l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
38. 1. Alberto Giorgetti, Peretti.

Al comma 1, dopo le parole al fine di potenziare gli strumenti aggiungere le seguenti: l'efficienza del sistema di amministrazione della giustizia sono istituite nella città di Verona la corte d'appello e la corte di assise d'appello, con giurisdizione sui circondari dei tribunali di Verona e Vicenza. Per le medesime finalità di cui al periodo precedente, con articolare riferimento al rafforzamento degli strumenti.
Al comma 2, sostituire le parole: , per l'anno 2007, la spesa di 20 milioni di euro con le seguenti: la spesa di 22 milioni di euro per l'anno 2007 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
Conseguentemente, all'articolo 47, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, sostituire le parole 8.351 milioni di euro per l'anno 2007, 8,42 milioni di euro per l'anno 2008 e 14,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 con le seguenti: 8.353 milioni di euro per l'anno 2007, 18,42 milioni di euro per l'anno 2008 e 24,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009;
b) dopo la lettera b-bis) aggiungere la seguente: b-ter quanto a euro 2 milioni per


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l'anno 2007 e 10 milioni a decorrere dall'anno 2008, mediante corrispondete diminuzione dello stanziamento iscritto, ai fumi del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando per l'anno 2007 l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e a decorrere dall'anno 2009 l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
38. 3. Alberto Giorgetti, Peretti.

Al comma 1, dopo le parole al fine di potenziate gli strumenti aggiungere le seguenti: l'efficienza del sistema di amministrazione della giustizia sono istituite nella città di Verona una sezione distaccata della corte d'appello di Venezia e una sezione distaccata della corte di assise d'appello di Venezia, con giurisdizione sui circondari dei tribunali di Verona e Vicenza. Per le medesime finalità di cui al periodo precedente, con particolare riferimento al rafforzamento degli strumenti.
Al comma 2, sostituire le parole: , per l'anno 2007, la spesa di 20 milioni di euro con le seguenti: la spesa di 22 milioni di euro per l'anno 2007 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
Conseguentemente, all'articolo 47, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, sostituire le parole
8.351 milioni di euro per l'anno 2007, 8,42 milioni di euro per l'anno 2008 e 14,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 con le seguenti: 8.353 milioni di euro per l'anno 2007, 18,42 milioni di euro per l'anno 2008 e 24,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009;
b) dopo la lettera b-bis) aggiungere la seguente: b-ter quanto a euro 2 milioni per l'anno 2007, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge n. 468 del 1978, come determinata dalla tabella C della legge n. 296 del 2006 e, quanto a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, mediante corrispondete utilizzo delle proiezioni per gli anni 2008 e 2009 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
38. 4. Alberto Giorgetti, Peretti.

Al comma 1, dopo le parole al fine di potenziare gli strumenti aggiungere le seguenti: l'efficienza del sistema di amministrazione della giustizia sono istituite nella città di Verona la corte d'appello e la corte di assise d'appello, con giurisdizione sui circondari dei tribunali di Verona e Vicenza. Per le medesime finalità di cui al periodo precedente, con articolare riferimento al rafforzamento degli strumenti.
Al comma 2, sostituire le parole: , per l'anno 2007, la spesa di 20 milioni di euro con le seguenti: la spesa di 22 milioni di euro per l'anno 2007 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
Conseguentemente, all'articolo 47, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, sostituire le parole
8.351 milioni di euro per l'anno 2007, 8,42 milioni di euro per l'anno 2008 e 14,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 con le seguenti: 8.353 milioni di euro per l'anno 2007, 18,42 milioni di euro per l'anno 2008 e 24,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009;
b) dopo la lettera b-bis) aggiungere la seguente: b-ter quanto a euro 2 milioni per l'anno 2007, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge n. 468 del 1978, come determinata dalla tabella C della legge n. 296 dei 2006 e, quanto a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, mediante corrispondete utilizzo delle


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proiezioni per gli armi 2008 e 2009 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
38. 5. Alberto Giorgetti, Peretti.

Al comma 1, dopo le parole al fine di potenziare gli strumenti aggiungere le seguenti: l'efficienza del sistema di amministrazione della giustizia sono istituite nella città di Foggia una sezione distaccata della corte d'appello di Bari e una sezione distaccata della corte di assise d'appello di Bari, con giurisdizione sui circondari dei tribunali di Foggia e Lucera. Per le medesime finalità di cui al periodo precedente, con particolare riferimento al afforzamento degli strumenti.
Al comma 2, sostituire le parole: , per l'anno 2007, la spesa di 20 milioni di euro con le seguenti: la spesa di 22 milioni di euro per l'anno 2007 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
Conseguentemente, all'articolo 47, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, sostituire le parole
8.351 milioni di euro per l'anno 2007, 8,42 milioni di euro per l'anno 2008 e 14,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 con le seguenti: 8.353 milioni di euro per l'anno 2007, 18,42 milioni di euro per l'anno 2008 e 24,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009;
b) dopo la lettera b-bis) aggiungere la seguente: b-ter quanto a euro 2 milioni per l'anno 2007, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge n. 468 del 1978, come determinata dalla tabella C della legge n. 296 del 2006 e, quanto a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, mediante corrispondete utilizzo delle proiezioni per gli anni 2008 e 2009 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
38. 6. Antonio Pepe, Alberto Giorgetti.

Al comma 1, dopo le parole al fine di potenziare gli strumenti aggiungere le seguenti: l'efficienza del sistema di amministrazione della giustizia sono istituite nella città di Foggia una sezione distaccata della corte d'appello di Bari e una sezione distaccata della corte di assise d'appello di Bari, con giurisdizione sui circondari dei tribunali di Foggia e Lucera. Per le medesime finalità di cui al periodo precedente, con particolare riferimento al afforzamento degli strumenti.
Al comma 2, sostituire le parole: , per l'anno 2007, la spesa di 20 milioni di euro con le seguenti: la spesa di 22 milioni di euro per l'anno 2007 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
Conseguentemente, all'articolo 47, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, sostituire le parole
8.351 milioni di euro per l'anno 2007, 8,42 milioni di euro per l'anno 2008 e 14,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 con le seguenti: 8.353 milioni di euro per l'anno 2007, 18,42 milioni di euro per l'anno 2008 e 24,9 milioni di euro.
b) dopo la lettera b-bis) aggiungere la seguente: b-ter quanto a euro 2 milioni per l'anno 2007 e 10 milioni a decorrere dall'anno 2008, mediante corrispondete diminuzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando per l'anno 2007 l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia


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e delle finanze e a decorrere dall'anno 2008 l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
*38. 2. Antonio Pepe, Alberto Giorgetti.

Al comma 1, dopo le parole al fine di potenziare gli strumenti aggiungere le seguenti: l'efficienza del sistema di amministrazione della giustizia sono istituite nella città di Foggia una sezione distaccata della corte d'appello di Bari e una sezione distaccata della corte di assise d'appello di Bari, con giurisdizione sui circondari dei tribunali di Foggia e Lucera. Per le medesime finalità di cui al periodo precedente, con particolare riferimento al rafforzamento degli strumenti.
Al comma 2, sostituire le parole: , per l'anno 2007, la spesa di 20 milioni di euro con le seguenti: la spesa di 22 milioni di euro per l'anno 2007 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
Conseguentemente, all'articolo 47, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, sostituire le parole
8.351 milioni di euro per l'anno 2007, 8,42 milioni di euro per l'anno 2008 e 14,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 con le seguenti: 8.353 milioni di euro per l'anno 2007, 18,42 milioni di euro per l'anno 2008 e 24,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009;
b) dopo la lettera b-bis) aggiungere la seguente: b-ter quanto a euro 2 milioni per l'anno 2007 e 10 milioni a decorrere dall'anno 2008, mediante corrispondete diminuzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando per l'anno 2007 l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e a decorrere dall'anno 2008 l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
*38. 7. Leone.

Dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.
(Azione collettiva risarcitoria).

l. Il presente articolo disciplina l'azione collettiva quale strumento processuale al fine di tutelare i diritti dei soggetti coinvolti da illeciti plurioffensivi e disincentivare la progettazione e il compimento degli stessi illeciti.
2. Ai fini della presente disposizione si intendono per:
a) "azione collettiva": l'azione giudiziaria finalizzata all'accertamento di responsabilità contrattuali o extracontrattuali e alla condanna al risarcimento del danno o alla restituzione di somme di denaro a una pluralità di soggetti;
b) "classe": l'insieme dei soggetti danneggiati univocamente identificabili attraverso la definizione della classe decretata dal giudice e iscritti nell'apposito elenco tenuto dal curatore amministrativo;
c) "promotore della classe": il soggetto la cui istanza di azione collettiva è stata selezionata dal giudice in rappresentanza della classe;
d) "curatore amministrativo": il consulente nominato dal tribunale che ha il compito di raccogliere tutte le istanze di iscrizione alla classe e di procedere al riparto dell'eventuale risarcimento ottenuto a seguito dell'azione collettiva;
e) "illecito plurioffensivo": l'atto o il fatto illecito, l'omissione, l'inadempimento contrattuale o extracontrattuale lesivo di un diritto soggettivo o di un interesse meritevole di tutela giuridica di una pluralità di soggetti. L'illecito è plurioffensivo quando il medesimo atto, fatto, omissione o inadempimento lede contemporaneamente diritti o interessi di una pluralità di soggetti ovvero è ripetuto, con modalità simili, nei confronti di una pluralità di soggetti.


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3. Chiunque vi abbia interesse può richiedere al tribunale del luogo ove ha sede il convenuto, o uno dei convenuti, la condanna al risarcimento dei danni e la restituzione di somme dovute direttamente ai singoli appartenenti alla classe, in conseguenza di illeciti plurioffensivi commessi da soggetti pubblici o privati.
4. I comitati e le associazioni che tutelano gli interessi della classe sono altresì legittimati a promuovere le azioni collettive purché lo facciano congiuntamente ad almeno un soggetto che vi abbia interesse.
5. Ciascun potenziale componente della classe che non intende partecipare all'azione collettiva, o che ha richiesto di essere escluso, può avviare un'azione giudiziaria contro il medesimo convenuto per i medesimi fatti. La pendenza di un'azione collettiva non costituisce litispendenza, ai fini dell'articolo 39 del codice di procedura civile, per i soggetti che non hanno, al momento dell'avvio dell'azione individuale, espressamente aderito all'azione collettiva.
6. Un estratto dell'istanza introduttiva contenente la sommaria indicazione degli elementi di fatto e di diritto, l'indicazione delle domande, del tribunale avanti il quale si procede, delle parti e del termine entro il quale sono ammesse eventuali istanze concorrenti, deve essere pubblicato, entro dieci giorni dall'avvenuta notifica ai convenuti, nella Gazzetta Ufficiale; la pubblicazione avviene a cura del procedente e a spese dello Stato.
7. Nel caso in cui contro il medesimo convenuto vengano proposte una pluralità di istanze di azioni collettive in relazione ai medesimi fatti, sono valutate, ai fini della nomina del promotore della classe, solo le istanze depositate in cancelleria entro due mesi dalla data di pubblicazione di cui al comma precedente.
8. L'istanza produce gli effetti interruttivi della prescrizione, ai sensi dell'articolo 2945 del codice civile.
9. Il giudice sceglie il promotore della classe che ritiene maggiormente rappresentativo, tenuto conto degli elementi di cui al comma 2 e della qualità delle argomentazioni sostenute.
10. Ai fini dell'ammissibilità dell'azione collettiva il giudice valuta la sussistenza del fumus boni juris sulla base delle argomentazioni contenute nell'atto introduttivo; la meritevolezza dell'azione anche in relazione alla sussistenza di un interesse diffuso; la possibilità di determinare in modo oggettivo i componenti della classe, a cui si possono riferire le medesime argomentazioni in fatto e in diritto sostenute nell'atto introduttivo, attraverso una verifica documentale. In caso di ammissione dell'azione collettiva, il giudice nomina il promotore della classe, il curatore amministrativo e ammette il promotore della classe e la classe medesima al gratuito patrocinio ai sensi del comma 22.
11. Il curatore amministrativo nominato dal giudice deve:
a) tenere un elenco informatico di tutte le richieste di partecipazione alla classe;
b) indire, in caso di proposta transattiva da sottoporre al giudizio della classe, la votazione della stessa,
e) procedere al riparto delle somme eventualmente ottenute dalla classe fra i partecipanti alla stessa, in proporzione al danno da ciascuno documentato.

12. Una volta conclusa l'azione collettiva, con sentenza o con atto transattivo stragiudiziale, il curatore amministrativo, ai fini dell'esecuzione della sentenza o dell'atto transattivo, ha il potere di rappresentare la classe davanti all'autorità giudiziaria.
13. Su richiesta del promotore della classe, qualora il giudice verifichi che il vantaggio economico ottenuto dal convenuto, conseguente agli illeciti plurioffensivi, è maggiore del risarcimento del danno quantificato ai sensi dell'articolo 1223 del codice civile, stabilisce un risarcimento a


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favore della classe pari al vantaggio economico derivante dagli illeciti plurioffensivi accertati.
14. Nelle azioni collettive aventi ad oggetto prodotti o servizi venduti attraverso contratti conclusi secondo le modalità previste dall'articolo 1342 del codice civile, la diffusione di messaggi pubblicitari ingannevoli, accertata dall'autorità competente, rende nullo il contratto nei confronti di tutti i soggetti appartenenti alla classe che lo hanno sottoscritto nel periodo di diffusione del messaggio pubblicitario ingannevole. La nullità può essere fatta valere solo dal promotore della classe.
15. In caso di condanna del convenuto, il tribunale determina nella sentenza i criteri in base ai quali deve essere fissata la misura dell'importo da liquidare in favore dei singoli componenti della classe e impone che le motivazioni e il dispositivo della sentenza siano pubblicati, a spese del convenuto, in almeno due quotidiani a tiratura nazionale.
16. Entro sei mesi dalla data della pubblicazione della sentenza o dall'approvazione della transazione, tutti coloro che hanno i requisiti per partecipare all'azione collettiva e che non l'hanno ancora fatto possono inoltrare al curatore amministrativo apposita istanza.
17. Decorso il termine di cui al comma precedente, il curatore amministrativo, entro un mese, deposita in cancelleria una relazione con la quantificazione della somma complessiva necessaria per il risarcimento di tutti gli iscritti all'azione collettiva secondo i criteri indicati nella sentenza di condanna. Entro un mese dal deposito della relazione, ciascuna parte che vi abbia interesse può proporre, a propria cura e spese, osservazioni sulla quantificazione.
18. A seguito della relazione di cui al comma precedente, il giudice emette, nel termine di venti giorni dalla scadenza del termine per le osservazioni, un decreto con il quale condanna il convenuto a pagare al curatore amministrativo la somma necessaria all'esecuzione della sentenza di condanna, comprensiva delle spese di lite, degli importi destinati alla classe e a ciascuno dei suoi partecipanti, dell'eventuale danno punitivo di cui al comma 13 e delle spese per il curatore amministrativo.
19. Il curatore amministrativo deve esperire tutti gli atti necessari per l'esecuzione del decreto di cui al comma 18; in caso di mancata esecuzione spontanea da parte del convenuto, il curatore deve avvalersi dell'ausilio professionale del legale che ha curato l'azione collettiva. L'azione esecutiva è esente da oneri e da spese per bolli, contributo unificato e notifiche.
20. Ottenuta l'esecuzione del decreto di cui al comma 18, il curatore amministrativo procede rapidamente e senza indugio alla liquidazione di quanto dovuto ai singoli componenti della classe, seguendo l'ordine cronologico di iscrizione. L'eventuale danno punitivo è ripartito in percentuale al danno emergente documentato da ciascun partecipante alla classe.
21. In caso di riparto del risarcimento successivo ad atto transattivo approvato ai sensi del comma 12, il curatore amministrativo ripartisce il risarcimento stabilito nell'atto transattivo approvato in percentuale al danno emergente documentato da ciascun partecipante alla classe.
22. All'articolo 10, comma l, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e i procedimenti relativi all'esercizio dell'azione collettiva risarcitoria, di cui all'articolo 38-bis del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159».
23. In caso di soccombenza, anche parziale, del convenuto, lo stesso è condannato al pagamento delle spese legali che sono comprensive delle spese per i difensori del promotore della classe; in caso di soccombenza del promotore dell'azione collettiva, il giudice liquida in ogni caso le spese a carico del gratuito patrocinio.
38. 0. 1. Garavaglia, Filippi.


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ART. 39.

Sopprimere il comma 1.
39. 57. Napoletano, Sgobio.

Sopprimere il comma 2.
*39. 26. Zorzato, Alfano, Armosino, Casero, Crosetto, Giudice, Leone, Marras, Ravetto, Verro.

Sopprimere il comma 2.
*39. 85. Della Vedova.

Sopprimere il comma 3.
**39. 27. Zorzato, Alfano, Armosino, Casero, Crosetto, Giudice, Leone, Marras, Ravetto, Verro.

Sopprimere il comma 3.
**39. 58. Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Sopprimere il comma 3.
**39. 66. Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Le farmacie sono tenute ad informare il pubblico, mediante avvisi affissi e visibili nei propri locali, della cessazione, a decorrere dal lo gennaio 2008, dell'efficacia della disposizione transitoria di cui al 'secondo periodo del comma 29 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'avviso deve indicare che, a decorrere dal 1o gennaio 2008, per la deduzione o la detrazione delle spese sanitarie relative all'acquisto dei medicinali, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, sono necessari la fattura o lo scontrino fiscale specificante la natura, la qualità e la quantità dei medicinali acquistati e il codice fiscale del destinatario, ai sensi degli articoli 10, comma 1, lettera b), e 15, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificati dall'articolo 1, comma 28, della citata legge n. 296 del 2006.
39. 87. Giudice.

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.
39. 2. Contento, Alberto Giorgetti.

Al comma 3 sopprimere le parole da: non è più utilizzabile l'allegazione allo scontrino fiscale sino alla fine del comma.
39. 91. Gioacchino Alfano.

Al comma 3, sostituire le parole: 1o gennaio 2008 con le seguenti: 1o gennaio 2009.
39. 59. Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 3, sostituire le parole: 1o gennaio con le seguenti: 1o febbraio.
39. 1. Contento, Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. Le spese sostenute per l'adeguamento o la sostituzione dei dispositivi per l'emissione dello scontrino fiscale a seguito delle disposizioni del comma 3 sono interamente deducibili dalle imposte sul reddito nell'esercizio in cui sono state sostenute.

Conseguentemente all'articolo 36, comma 2, sostituire le parole: 140 milioni di euro con le seguenti: 40 milioni di euro.
39. 60. Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Sopprimere il comma 4.
39. 64. Garavaglia, Filippi, Fugatti.


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Al comma 4, lettera b), dopo le parole: della fiscalità, inserire le seguenti: delle cui banche di dati è comunque contitolare.
39. 86. Il Governo.

Al comma 4, lettera b), inserire la seguente:
c) Dopo il comma 57, è introdotto il seguente:
57-bis. Tutti gli enti pubblici e privati sono obbligati a comunicare al cittadino le informazioni che hanno fatto confluire nel sistema integrato delle banche dati in materia tributaria e finanziaria e che lo riguardano direttamente, entro trenta giorni dalla data in cui hanno fornito le informazioni al sistema.
39. 61. Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Sostituire i commi 4-bis e 4-ter con i seguenti:
4-bis. La misura del compenso spettante ai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, è elevata a 1 euro. La misura del compenso spettante alle banche convenzionate e alla società Poste italiane Spa per il servizio di ricezione e di trasmissione telematica delle dichiarazioni di cui al citato articolo 3 è fissata in 1 euro per ciascuna dichiarazione. La misura del compenso spettante agli intermediari di cui al citato articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998 in relazione allo svolgimento, da parte degli stessi, del servizio di pagamento con modalità telematiche, in nome e per conto del contribuente, delle entrate oggetto del sistema di versamento unificato con compensazione, è fissata in 1 euro per ogni delega di pagamento modello F24 trasmessa. Gli importi di cui al presente comma possono essere adeguati con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativa al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto, supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno 2008 ovvero dell'anno per il quale ha avuto effetto l'ultimo adeguamento.
4-ter. Il Governo, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adegua il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, alle disposizioni del comma 4-ter del presente articolo.

Conseguentemente, sopprimere i commi 4-quater e 4-quinquies.
39. 92. Giudice.

Al comma 4-bis, lettera a), sopprimere il numero 1). Sopprimere i commi 4-ter e 4-quater.
39. 62. Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Sopprime il comma 4-ter.
*39. 7. Alberto Giorgetti.

Sopprimere il comma 4-ter.
*39. 97. Garnero Santanchè.

Dopo il comma 4-quinquies inserire il seguente:
4-quinqiues. All'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, le parole da «all'Agenzia» a «la» sono sostituite dalla seguente: «alla»;


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b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: 1-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze stipula con la società prevista dal comma 2 una convenzione triennale, nella quale sono indicati:
i) gli obiettivi da raggiungere;
ii) le modalità di verifica del conseguimento di tali obiettivi e di vigilanza sulla correttezza della gestione delle funzioni di cui al comma 1, con particolare riferimento ai rapporti con i contribuenti;
iii) le modalità di pagamento della remunerazione spettante per lo svolgimento delle predette funzioni;
c) nel comma 14, sono abrogate le parole da «a» a «Spa»;
d) dopo il comma 29-bis, è inserito il seguente: 9-ter. A decorrere dal 1o marzo 2008 le funzioni di cui al comma 29-bis sono svolte dalla Equitalia Spa, che può esercitarle anche mediante altre società per azioni, da essa partecipate, a maggioranza pubblica. A tal fine, (Agenzia delle Entrate, prima della predetta data, trasferisce alla stessa Equitalia Spa, al valore nominale, le proprie azioni della Riscossione Sicilia Spa».
**39. 17. Alfano Gioacchino.

Dopo il comma 4-quinquies inserire il seguente:
4-sexies. All'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, le parole da «all'Agenzia» a «la» sono sostituite dalla seguente: «alla»;
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: 1-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze stipula con la società prevista dal comma 2 una convenzione triennale, nella quale sono indicati:
i) gli obiettivi da raggiungere;
ii) le modalità di verifica del conseguimento di tali obiettivi e di vigilanza sulla correttezza della gestione delle funzioni di cui al comma 1, con particolare riferimento ai rapporti con i contribuenti;
iii) le modalità di pagamento della remunerazione spettante per lo svolgimento delle predette funzioni;
c) nel comma 14, sono abrogate le parole da «a» a «Spa»;
d) dopo il comma 29-bis, è inserito il seguente: 9-ter. A decorrere dal 1o marzo 2008 le funzioni di cui al comma 29-bis sono svolte dalla Equitalia Spa, che può esercitarle anche mediante altre società per azioni, da essa partecipate, a maggioranza pubblica. A tal fine, (Agenzia delle Entrate, prima della predetta data, trasferisce alla stessa Equitalia Spa, al valore nominale, le proprie azioni della Riscossione Sicilia Spa».
**39. 93. Alfano Gioacchino.

Dopo il comma 4-quinquies inserire il seguente:
4-aexies. All'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, le parole da «all'Agenzia» a «la» sono sostituite dalla seguente: «alla»;
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: 1-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze stipula con la società prevista dal comma 2 una convenzione triennale, nella quale sono indicati:
i) gli obiettivi da raggiungere;
ii) le modalità di verifica del conseguimento di tali obiettivi e di vigilanza sulla correttezza della gestione delle funzioni di cui al comma 1, con particolare riferimento ai rapporti con i contribuenti;


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iii) le modalità di pagamento della remunerazione spettante per lo svolgimento delle predette funzioni;
c) nel comma 14, sono abrogate le parole da «a» a «Spa»;
d) dopo il comma 29-bis, è inserito il seguente: 9-ter. A decorrere dal 1o marzo 2008 le funzioni di cui al comma 29-bis sono svolte dalla Equitalia Spa, che può esercitarle anche mediante altre società per azioni, da essa partecipate, a maggioranza pubblica. A tal fine, (Agenzia delle Entrate, prima della predetta data, trasferisce alla stessa Equitalia Spa, al valore nominale, le proprie azioni della Riscossione Sicilia Spa».
**39. 100. Del Mese, Alfano Gioacchino, Ceccuzzi, Germontani.

Dopo il comma 4-quinquies inserire il seguente:
4-sezies. All'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, le parole da «all'Agenzia» a «la» sono sostituite dalla seguente: «alla»;
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: 1-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze stipula con la società prevista dal comma 2 una convenzione triennale, nella quale sono indicati:
i) gli obiettivi da raggiungere;
ii) le modalità di verifica del conseguimento di tali obiettivi e di vigilanza sulla correttezza della gestione delle funzioni di cui al comma 1, con particolare riferimento ai rapporti con i contribuenti;
iii) le modalità di pagamento della remunerazione spettante per lo svolgimento delle predette funzioni;
c) nel comma 14, sono abrogate le parole da «a» a «Spa»;
d) dopo il comma 29-bis, è inserito il seguente: 9-ter. A decorrere dal 1o marzo 2008 le funzioni di cui al comma 29-bis sono svolte dalla Equitalia Spa, che può esercitarle anche mediante altre società per azioni, da essa partecipate, a maggioranza pubblica. A tal fine, (Agenzia delle Entrate, prima della predetta data, trasferisce alla stessa Equitalia Spa, al valore nominale, le proprie azioni della Riscossione Sicilia Spa».
**39. 67. Crema.

Dopo il comma 4-quinquies inserire il seguente:
4-sexies. All'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, le parole da «all'Agenzia» a «la» sono sostituite dalla seguente: «alla»;
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: 1-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze stipula con la società prevista dal comma 2 una convenzione triennale, nella quale sono indicati:
i) gli obiettivi da raggiungere;
ii) le modalità di verifica del conseguimento di tali obiettivi e di vigilanza sulla correttezza della gestione delle funzioni di cui al comma 1, con particolare riferimento ai rapporti con i contribuenti;
iii) le modalità di pagamento della remunerazione spettante per lo svolgimento delle predette funzioni;
c) nel comma 14, sono abrogate le parole da «a» a «Spa»;
d) dopo il comma 29-bis, è inserito il seguente: 9-ter. A decorrere dal 1o marzo 2008 le funzioni di cui al comma 29-bis sono svolte dalla Equitalia Spa, che può esercitarle anche mediante altre società per azioni, da essa partecipate, a maggioranza pubblica. A tal fine, (Agenzia delle


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Entrate, prima della predetta data, trasferisce alla stessa Equitalia Spa, al valore nominale, le proprie azioni della Riscossione Sicilia Spa».
**39. 84. Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 4-quinquies aggiungere il seguente:
4-sexies. All'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 205, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, nel comma 4, lettera b), n. 2, dopo la parola «entrate», sono inserite le seguenti: «e delle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
*39. 16. Alfano Gioacchino.

Dopo il comma 4-quinquies aggiungere il seguente:
4-sexies. All'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, nel comma 4, lettera b), n. 2, dopo la parola «entrate», sono inserite le seguenti: «e delle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
*39. 70. Crema.

Dopo il comma 4-quinquies aggiungere il seguente:
4-sexies. All'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, nel comma 4, lettera b), n. 2, dopo la parola «entrate», sono inserite le seguenti: «e delle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
*39. 75. Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 4-quinquies aggiungere il seguente:
4-sexies. All'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, nel comma 4, lettera b), n. 2, dopo la parola «entrate», sono inserite le seguenti: «e delle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
*39. 99. Del Mese, Ceccuzzi, Gioacchino Alfano, Germontani.

Dopo il comma 4-quinquies aggiungere il seguente:
4-sexies. All'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, nel comma 4, lettera b), n. 2, dopo la parola «entrate», sono inserite le seguenti: «e delle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
*39. 94. Gioacchino Alfano, Leone.

Sopprimere il comma 5.
39. 28. Zorzato, Angelino Alfano, Armosino, Casero, Crosetto, Giudice, Leone, Marras, Ravetto, Verro.

Dopo il comma 5 inserire e seguenti:
5-bis. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: 1. L'agente della riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di centoventi rate mensili ovvero la sospensione della


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riscossione per un anno e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di centootto rate mensili»;
b) il comma 2 è abrogato;
c) nel comma 4-bis, le parole «il fidejussore» sono sostituite dalle seguenti: «l'eventuale fidejussore».

5-ter. All'articolo 26 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: 1. Le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applicano alle entrate iscritte a ruolo dalle amministrazioni statali, dalle agenzie istituite dallo Stato, dalle autorità amministrative indipendenti e dagli enti pubblici previdenziali, fermo restando quanto previsto dalle norme speciali in materia di dilazione delle pene pecuniarie di cui all'articolo 236, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115»;
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: 1-bis. Le predette disposizioni si applicano altresì alle restanti entrate iscritte a ruolo, salvo diversa determinazione dell' ente creditore, da comunicare all' agente della riscossione competente in ragione della sede legale dello stesso ente; tale determinazione produce effetti a decorrere dal trentesimo giorno successivo alle ricezione di tale comunicazione da parte del competente agente della riscossione».

5-quater. Le disposizioni dei commi 5-bis e 5-ter entrano in vigore il 1o luglio 2008.
39. 18. Gioacchino Alfano.

Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole: Entro tale data le predette società possono, altresì, integrare le comunicazioni presentate a decorrere dal 1o ottobre 2006.
**39. 76. Peretti, Zinzi.

Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole: Entro tale data le predette società possono, altresì, integrare presentate a decorrere dal 1o ottobre 2006.
**39. 98. Del Mese, Ceccuzzi, Gioacchino Alfano, Germontani.

Dopo il comma 7 inserire il seguente:
7-bis. All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nel comma 5 sostituite le parole: «relative ai rapporti posti in essere a decorrere dal 1o gennaio 2005, ancorché cessati, nonché per l'aggiornamento periodico delle medesime informazioni» con le seguenti: «relative ai rapporti posti in essere successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate previsto ai sensi del presente comma, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212».
39. 10. Gianfranco Conte, Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 7, inserire il seguente:
7-bis. La riscossione coattiva delle entrate di pertinenza degli enti pubblici è effettuata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se svolta dalla società di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c) del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639».
39. 11. Gianfranco Conte, Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:
8-bis. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre


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1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: 1. L'agente della riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di centoventi rate mensili ovvero la sospensione della riscossione per un anno e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di centootto rate mensili»;
b) il comma 2 è abrogato;
c) nel comma 4-bis, le parole «il fideiussore» sono sostituite dalle seguenti: «l'eventuale fideiussore».

8-ter. All'articolo 26 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applicano alle entrate iscritte a ruolo dalle amministrazioni statali, dalle agenzie istituite dallo Stato, dalle autorità amministrative indipendenti e dagli enti pubblici previdenziali, fermo restando quanto previsto dalle norme speciali in materia di dilazione delle pene pecuniarie di cui all'articolo 236, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115»;
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: 1-bis. Le predette disposizioni si applicano altresì alle restanti entrate iscritte a ruolo, salvo diversa determinazione dell'ente creditore, da comunicare all'agente della riscossione competente in ragione della sede legale dello stesso ente; tale determinazione produce effetti a decorrere dal trentesimo giorno successivo alle ricezione di tale comunicazione da parte del competente agente della riscossione».

8-quater. Le disposizioni dei commi 8.1 e 8.2 entrano in vigore il 1o luglio 2008.
39. 77. Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 8-bis inserire il seguente:
8-bis. 1. Si considerano valide le trasmissioni degli elenchi clienti e fornitori, di cui all'articolo 37, commi 8 e 9, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248, relative all'anno 2006, effettuate entro il termine del 15 novembre 2007.
39. 6. Mazzocchi.

Dopo il comma 8-bis inserire il seguente:
8-bis. 1. Si considerano valide le trasmissioni degli elenchi clienti e fornitori, di cui all'articolo 37, commi 8 e 9, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248, relative all'anno 2006, effettuate entro il termine del 15 novembre 2007.
39. 8. Antonio Pepe.

Dopo il comma 8-bis inserire il seguente:
8-bis. 1. Si considerano valide le trasmissioni degli elenchi clienti e fornitori, di cui all'articolo 37, commi 8 e 9, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248, relative all'anno 2006, effettuate entro il termine del 15 novembre 2007.
39. 9. Quartiani.

Dopo il comma 8-bis inserire il seguente:
8-bis. 1. Si considerano valide le trasmissioni degli elenchi clienti e fornitori,


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di cui all'articolo 37, commi 8 e 9, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, relative all'anno 2006, effettuate entro il termine del 15 novembre 2007.
*39. 19. Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 8-bis inserire il seguente:
8-bis. 1. Si considerano valide le trasmissioni degli elenchi clienti e fornitori, di cui all'articolo 37, commi 8 e 9, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248, relative all'anno 2006, effettuate entro il termine del 15 novembre 2007.
*39. 20. Armosino.

Dopo il comma 8-bis è inserito il seguente:
8-bis. 1. Si considerano valide le trasmissioni degli elenchi clienti e fornitori, di cui all'articolo 37 commi 8 e 9 del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223 convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006 n. 248, relative all'anno 2006, effettuate entro il termine del 15 novembre 2007.
*39. 25. Lazzari.

Dopo il comma 8-bis inserire il seguente:
8-bis. 1. Si considerano valide le trasmissioni degli elenchi clienti e fornitori, di cui all'articolo 37, commi 8 e 9, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248, relative all'anno 2006, effettuate entro il termine dei 15 novembre 2007.
*39. 33. Zorzato, Alfano, Armosino, Casero, Corsetto, Giudice, Leone, Marras, Ravetto, Verro, Milanato.

Dopo il comma 8-bis inserire il seguente:
8-bis. 1. Si considerano valide le trasmissioni degli elenchi clienti e fornitori, di cui all'articolo 37, commi 8 e 9, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248, relative all'anno 2006, effettuate entro il termine del 15 novembre 2007.
*39. 36. Tomaselli.

Dopo il comma 8-bis inserire il seguente:
8-bis. 1. Si considerano valide le trasmissioni degli elenchi clienti e fornitori, di cui all'articolo 37, commi 8 e 9, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248, relative all'anno 2006, effettuate entro il termine del 15 novembre 2007.
*39. 56. Fava, Filippi, Garavaglia, Fugatti.

Dopo il comma 8-bis inserire il seguente:
8-bis 1. Si considerano valide le trasmissioni degli elenchi clienti e fornitori, di cui all'articolo 37, commi 8 e 9, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248, relative all'anno 2006, effettuate entro il termine del 15 novembre 2007.
*39. 74. Aurisicchio, Vannucci, Maderloni.

Dopo il comma 8-bis inserire il seguente:
8-bis 1. Si considerano valide le trasmissioni degli elenchi clienti e fornitori, di cui all'articolo 37, commi 8 e 9, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4


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agosto 2006, n. 248, relative all'anno 2006, effettuate entro il termine del 15 novembre 2007.
*39. 82. Peretti, D'Agrò, Zinzi.

Dopo il comma 8-bis inserire il seguente:
8-bis 1. Si considerano valide le trasmissioni degli elenchi clienti e fornitori, di cui all'articolo 37, commi 8 e 9, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248, relative all'anno 2006, effettuate entro il termine del 15 novembre 2007.
*39. 96. Antonio Leone, Gioacchino Alfano.

8-bis. 1. All'articolo 7, comma 4-ter, del decreto legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, le parole per il quale non siano scaduti i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni annuali, sono sostituite dalle seguenti: per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi.
**39. 22. Armosino.

Dopo il comma 8-bis inserire i seguenti:
8-bis. 1. All'articolo 7, comma 4-ter, del decreto legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, le parole per il quale non siano scaduti i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni annuali, sono sostituite dalle seguenti: per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi.
**39. 31. Zorzato, Angelino Alfano, Armosino, Casero, Corsetto, Giudice, Leone, Marras, Ravetto, Verro, Melanato.

Dopo il comma 8-bis inserire i seguenti:
8-bis. 1. All'articolo 7, comma 4-ter, del decreto legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, le parole per il quale non siano scaduti i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni annuali, sono sostituite dalle seguenti: per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi.
**39. 37. Tomaselli.

Dopo il comma 8-bis inserire i seguenti:
8-bis. 1. All'articolo 7, comma 4-ter, del decreto legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, le parole per il quale non siano scaduti i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni annuali, sono sostituite dalle seguenti: per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi.
**39. 42. Ceccuzzi, Tolotti, Fluvi, Crisci.

Dopo il comma 8-bis inserire i seguenti:
8-bis. 1. All'articolo 7, comma 4-ter, del decreto legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, le parole per il quale non siano scaduti i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni annuali, sono sostituite dalle seguenti: per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi.
**39. 54. Fava, Filippi, Garavaglia, Fugatti.

Dopo il comma 8-bis inserire i seguenti:
8-bis. 1. All'articolo 7, comma 4-ter, del decreto legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito


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con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, le parole per il quale non siano scaduti i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni annuali, sono sostituite dalle seguenti: per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi.
**39. 72. Turci.

Dopo il comma 8-bis inserire i seguenti:
8-bis. 1. All'articolo 7, comma 4-ter, del decreto legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, le parole per il quale non siano scaduti i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni annuali, sono sostituite dalle seguenti: per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi.
**39. 80. Peretti, D'Agrò, Zinzi.

Dopo il comma 8-bis inserire i seguenti:
8-bis. 1. All'articolo 7, comma 4-ter, del decreto legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, le parole: per il quale non siano scaduti i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni annuali, sono sostituite dalle seguenti: per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi.
**39. 88. Il Governo.

Dopo il comma 8-bis inserire i seguenti:
8-bis. 1. All'articolo 7, comma 4-ter, del decreto legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, le parole per il quale non siano scaduti i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni annuali, sono sostituite dalle seguenti: per il quale i termini di presentazione delle. relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi.
8-bis. 2. All'articolo 5, comma 1 del decreto dei Ministro dell'economia e delle finanze 23 gennaio 2004, le parole Entro il mese successivo alla scadenza dei termini stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto sono sostituite dalle seguenti parole: Entro il termine previsto per la stampa dei registri contabili tenuti con sistemi meccanografici di cui all'articolo 7, comma 4-ter, del decreto legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489.
8-bis. 3. Nelle ipotesi in cui il procedimento di conservazione sostitutiva dei documenti è affidato, in tutto o in parte, a terzi secondo quanto disposto dall'articolo 5, comma 3 della deliberazione dell'Autorità per l'Informatica nella pubblica amministrazione n. 11 del 19 febbraio 2004, il termine per la trasmissione telematica dell'impronta dell'archivio informatico, della firma elettronica e della marca temporale di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 gennaio 2004 è prorogato di 30 giorni.
*39. 5. Mazzocchi.

Dopo il comma 8-bis inserire i seguenti:
8-bis. 1. All'articolo 7, comma 4-ter, del decreto legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, le parole per il quale non siano scaduti i temimi per la presentazione delle relative dichiarazioni annuali, sono sostituite dalle seguenti: per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi.
8-bis. 2. All'articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 gennaio 2004, le parole Entro il


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mese successivo alla scadenza dei termini stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto sono sostituite dalle seguenti: Entro il termine previsto per la stampa dei registri contabili tenuti con sistemi meccanografici di cui all'articolo 7, comma 4-ter, del decreto legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489.
8-bis. 3. Nelle ipotesi in cui il procedimento di conservazione sostitutiva dei documenti è affidato, in tutto o in parte, a terzi secondo quanto disposto dall'articolo 5, comma 3, della deliberazione dell'Autorità per l'Informatica nella pubblica amministrazione n. 11 del 19 febbraio 2004, il termine per la trasmissione telematica dell'impronta dell'archivio informatico, della firma elettronica e della marca temporale di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 gennaio 2004, è prorogato di 30 giorni.
*39. 23. Armosino.

Dopo il comma 8-bis inserire i seguenti:
8-bis. 1. All'articolo 7, comma 4-ter, del decreto legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, le parole per il quale non siano scaduti i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni annuali, sono sostituite dalle seguenti: per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi.
8-bis. 2. All'articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 gennaio 2004, le parole Entro il mese successivo alla scadenza dei termini stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto sono sostituite dalle seguenti: Entro il termine previsto per la stampa dei registri contabili tenuti con sistemi meccanografici di cui all'articolo 7, comma 4-ter, del decreto legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489':
8-bis. 3. Nelle ipotesi in cui il procedimento di conservazione sostitutiva dei documenti é affidato, in tutto o in parte, a terzi secondo quanto disposto dall'articolo 5, comma 3, della deliberazione dell'Autorità per l'Informatica nella pubblica amministrazione n. 11 del 19 febbraio 2004, il termine per la trasmissione telematica dell'impronta dell'archivio informatico, della firma elettronica e della marca temporale di cui all'articolo 5, somma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 gennaio 2004, è prorogato di 30 giorni.
*39. 30. Zorzato, Angelino Alfano, Armosino, Casero, Crosetto, Giudice, Leone, Marras, Ravetto, Verro, Milanato.

Dopo il comma 8-bis inserire i seguenti:
8-bis. 1. All'articolo 7, comma 4-ter, del decreto legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, le parole per il quale non siano scaduti i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni annuali, sono sostituite dalle seguenti: per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi.
8-bis. 2. All'articolo 5, comma 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 gennaio 2004, le parole Entro il mese successivo alla scadenza dei termini stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto sono sostituite dalle seguenti parole: Entro il termine previsto per la stampa dei registri contabili tenuti con


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sistemi meccanografici di cui all'articolo 7, comma 4-ter, del decreto legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489.
8-bis. 3. Nelle ipotesi in cui il procedimento di conservazione sostitutiva dei documenti è affidato, in tutto o in parte, a terzi secondo quanto disposto dall'articolo 5, comma 3 della deliberazione dell'Autorità per l'Informatica nella pubblica amministrazione n. 11 del 19 febbraio 2004, il termine per la trasmissione telematica dell'impronta dell'archivio informatico, della firma elettronica e della marca temporale di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 gennaio 2004 è prorogato di 30 giorni.
*39. 39. Tomaselli.

Dopo il comma 8-bis inserire i seguenti:
8-bis. 1. All'articolo 7, comma 4-ter, del decreto legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, le parole per il quale non siano scaduti i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni annuali, sono sostituite dalle seguenti: per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi.
8-bis. 2. All'articolo 5, comma 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 gennaio 2004, le parole Entro il mese successivo alla scadenza del termini stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto sono sostituite dalle seguenti parole: Entro il termine previsto per la stampa dei registri contabili tenuti con sistemi meccanografici di cui all'articolo 7, comma 4-ter, del decreto legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489.
8-bis. 3. Nelle ipotesi in cui il procedimento di conservazione sostitutiva dei documenti è affidato, in tutto o in parte, a terzi secondo quanto disposto dall'articolo 5, comma 3 della deliberazione dell'Autorità per l'Informatica nella pubblica amministrazione n. 11 del 19 febbraio 2004, il termine per la trasmissione telematica dell'impronta dell'archivio informatico, della firma elettronica e della marca temporale di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 gennaio 2004 è prorogato di 30 giorni.
*39. 43. Ceccuzzi, Tolotti, Fluvi, Crisci.

Dopo il comma 8-bis inserire i seguenti:
8-bis. 1. All'articolo 7, comma 4-ter, del decreto legge 10 giugno 1994, n. 357, convertita con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, le parole per il quale non siano scaduti i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni annuali, sono sostituite dalle seguenti: per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi.
8-bis. 2. All'articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 gennaio 2004, le parole Entro il mese successivo alla scadenza dei termini stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 322 dei 1998, per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto sono sostituite dalle seguenti: Entro il termine previsto per la stampa dei registri contabili tenuti con sistemi meccanografici di cui all'articolo 7, comma 4-ter, del decreto legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489.
8-bis. 3. Nelle ipotesi in cui il procedimento di conservazione sostitutiva dei documenti è affidato, in tutto o in parte, a terzi secondo quanto disposto dall'articolo 5, comma 3, della deliberazione dell'Autorità per l'Informatica nella pubblica amministrazione n. 11 del 19 febbraio 2004, il termine per la trasmissione telematica


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dell'impronta dell'archivio informatico, della firma elettronica e della marca temporale di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 gennaio 2004, è prorogato di 30 giorni.
*39. 53. Fava, Filippi, Garavaglia, Fugatti.

Dopo il comma 8-bis inserire i seguenti:
8-bis. 1. All'articolo 7, comma 4-ter, del decreto legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, le parole per il quale non siano scaduti i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni annuali, sono sostituite dalle seguenti: per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi.
8-bis. 2. All'articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 gennaio 2004, le parole Entro il mese successivo alla scadenza dei termini stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto sono sostituite dalle seguenti: Entro il termine previsto per la stampa dei registri contabili tenuti con sistemi meccanografici di cui all'articolo 7, comma 4-ter, del decreto legge lo giugno 1994, n. 357, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489.
8-bis. 3. Nelle ipotesi in cui il procedimento di conservazione sostitutiva dei documenti è affidato, in tutto o in parte, a terzi secondo quanto disposto dall'articolo 5, comma 3, della deliberazione dell'Autorità per l'Informatica nella pubblica amministrazione n. 11 dei 19 febbraio 2004, il termine per la trasmissione telematica dell'impronta dell'archivio informatico, della firma elettronica e della marca temporale di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 gennaio 2004, è prorogato di 30 giorni.
*39. 79. Peretti, D'Agrò, Zinzi.

Dopo il comma 8-bis inserire i seguenti:
8-bis. 1. La disposizione contenuta nel terzo periodo del comma 8 dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, s'interpreta nel senso che per ciascun immobile strumentale le quote di ammortamento dedotte nei periodi di imposta precedenti al periodo di imposta in corso al 4 luglio 2006 calcolate sul costo complessivo sono riferite proporzionalmente al costo dell'area e al costo del fabbricato.
**39. 4. Mazzocchi.

Dopo il comma 8-bis inserire i seguenti:
8-bis. 1. La disposizione contenuta nel terzo periodo del comma 8, dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, s'interpreta nel senso che per ciascun immobile strumentale le quote di ammortamento dedotte nei periodi di imposta precedenti al periodo di imposta in corso al 4 luglio 2006 calcolate sul costo complessivo sono riferite proporzionalmente al costo dell'area e al costo del fabbricato.
**39. 21. Armosino.

Dopo il comma 8-bis inserire il seguente:
8-bis. 1. La disposizione contenuta nel terzo periodo del comma 8 dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, s'interpreta nel senso che per ciascun immobile strumentale le quote di ammortamento dedotte nei periodi di imposta precedenti al periodo di imposta


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in corso al 4 luglio 2006 calcolate sul costo complessivo sono riferite proporzionalmente al costo dell'area e al costo del fabbricata.
**39. 32. Zorzato, Alfano, Armosino, Casero, Corsetto, Giudice, Leone, Marras, Ravetto, Verro, Milanato.

Dopo il comma 8-bis sono inserire i seguenti:
8-bis. 1. La disposizione contenuta nel terzo periodo del comma 8 dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, s'interpreta nel senso che per ciascun immobile strumentale le quote di ammortamento dedotte nei periodi di imposta precedenti al periodo di imposta in corso al 4 luglio 2006 calcolate sul costo complessivo sono riferite proporzionalmente al costo dell'arca e al costo del fabbricato.
**39. 41. Tolotti, Lecconi, Fluvi, Risci.

Dopo il comma 8-bis inserire il seguente:
8-bis. 1. La disposizione contenuta nel terzo periodo del comma 8 dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, s'interpreta nel senso che per ciascun immobile strumentale le quote di ammortamento dedotte nei periodi di imposta precedenti al periodo di imposta in corso al 4 luglio 2006 calcolate sul costo complessivo sono riferite proporzionalmente al costo dell'area e al costo del fabbricato.
**39. 55. Fava, Filippi, Garavaglia, Fugatti.

Dopo il comma 8-bis inserire il seguente:
8-ter. 1. La disposizione contenuta nel terzo periodo del comma 8 dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, s'interpreta nel senso che per ciascun immobile strumentale le quote di ammortamento dedotte nei periodi di imposta precedenti al periodo di imposta in corso al 4 luglio 2006 calcolate sul costo complessivo sono riferite proporzionalmente al costo dell'area e al costo del fabbricato.
**39. 71. Turci.

Dopo il comma 8-bis inserire il seguente:
8-bis. 1. La disposizione contenuta nel terzo periodo del comma 8 dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, s'interpreta nel senso che per ciascun immobile strumentale le quote di ammortamento dedotte nei periodi di imposta precedenti al periodo di imposta in corso al 4 luglio 2006 calcolate sul costo complessivo sono riferite proporzionalmente al costo dell'area e al costo del fabbricato.
**39. 81. Peretti, D'Agrò, Zinzi.

Dopo il comma 8-bis inserire il seguente:
8-bis. 1. La disposizione contenuta nel terzo periodo del comma 8 dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, s'interpreta nel senso che per ciascun immobile strumentale le quote di ammortamento dedotte nei periodi di imposta precedenti al periodo di imposta in corso al 4 luglio 2006 calcolate sul costo complessivo sono riferite proporzionalmente al costo dell'area e al costo del fabbricato.
**39. 35. Tomaselli.


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Dopo il comma 8-bis inserire il seguente:
8-bis. 1. All'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in fine, é aggiunto il seguente comma 0. Nelle ipotesi di violazioni nell'applicazione del meccanismo di inversione contabile di cui all'articolo 17, commi da 5 a 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, e successive modificazioni, si applica la sanzione dal 100 al 200 per cento dell'imposta non versata connessa all'operazione. Qualora in relazione all'operazione sia stata comunque versata l'imposta sul valore aggiunto, si applica la sanzione da euro 200 a euro 500. Alla sanzione di cui al presente comma sono solidalmente responsabili entrambi i soggetti coinvolti nell'operazione.»
*39. 3. Mazzocchi.

Dopo il comma 8-bis inserire il seguente:
8-bis. 1. All'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in fine, è aggiunto seguente comma: «9-bis. Nelle ipotesi di violazioni nell'applicazione del meccanismo di inversione contabile di cui all'articolo 17, commi 5, 6 e 7, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, e successive modificazioni, si applica la sanzione dal 100 al 200 per cento dell'imposta non versata connessa all'operazione. Qualora in relazione all'operazione sia stata comunque versata l'imposta sul valore aggiunto, si applica la sanzione da euro 200 a euro 500. Per la sanzione di cui al presente comma sono solidalmente responsabili entrambi i soggetti coinvolti nell'operazione.»
*39. 24. Armosino.

Dopo il comma 8-bis inserire il seguente:
8-bis. 1. All'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, infine, è aggiunto il seguente comma:
9-bis. Nelle ipotesi di violazioni nell'applicazione del meccanismo di inversione contabile di cui all'articolo 17, commi 5, 6 e 7, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, e successive modificazioni, si applica la sanzione dal 100 al 200 per cento dell'imposta non versata connessa all'operazione. Qualora in relazione all'operazione sia stata comunque versata l'imposta sul valore aggiunto, si applica la sanzione da euro 200 a euro 500. Per la sanzione di cui al presente comma sono solidalmente responsabili entrambi i soggetti coinvolti nell'operazione.
*39. 29. Zorzato, Alfano, Armosino, Casero, Corsetto, Giudice, leone, Marras, Ravetto, Verro, Milanato.

Dopo il comma 8-bis inserire il seguente:
8-bis. 1. All'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in fine, è aggiunto il seguente comma:
10. Nelle ipotesi di violazioni nell'applicazione del meccanismo di inversione contabile di cui all'articolo 17, commi da 5 a 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, e successive modificazioni, si applica la sanzione dal 100 al 200 per cento dell'imposta non versata connessa all'operazione. Qualora in relazione all'operazione sia stata comunque versata l'imposta sul valore aggiunto, si applica la sanzione da euro 200 a curo 500. Alla sanzione di cui al presente comma sono solidalmente responsabili entrambi i soggetti coinvolti nell'operazione.
*39. 38. Tomaselli.

Dopo il comma 8-bis inserire il seguente:
8-bis.1. All'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in fine, è aggiunto il seguente comma:
10. Nelle ipotesi di violazioni nell'applicazione del meccanismo di inversione


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contabile di cui all'articolo 17, commi da 5 a 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, e successive modificazioni, si applica la sanzione dal 100 al 200 per cento dell'imposta non versata connessa all'operazione. Qualora in relazione all'operazione sia stata comunque versata l'imposta sul valore aggiunto, si applica la sanzione da euro 200 a euro 500. Alla sanzione di cui al presente comma sono solidalmente responsabili entrambi i soggetti coinvolti nell'operazione.
*39. 40. Tolotti, Ceccuzzi, Fluvi, Crisci.

Dopo il comma 8-bis inserire il seguente:
8-bis. 1. All'articolo 6 del decreto legislativa 18 dicembre 1997, n. 471, infine, è aggiunto il seguente comma:
9-bis. Nelle ipotesi di violazioni nell'applicazione del meccanismo di inversione contabile di cui all'articolo 17, commi 5, 6 e 7, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, e successive modificazioni, si applica la sanzione dal 100 al 200 per cento dell'imposta non versata connessa all'operazione. Qualora in relazione all'operazione sia stata comunque versata l'imposta sul valore aggiunto, si applica la sanzione da euro 200 a euro 500. Per la sanzione di cui al presente comma sono solidalmente responsabili entrambi i soggetti coinvolti nell'operazione.
*39. 52. Fava, Filippi, Garavaglia, Fugatti.

Dopo il comma 8-bis inserire il seguente:
8-bis. 1. All'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in fine, è aggiunto il seguente comma:
9-bis. Nelle ipotesi di violazioni nell'applicazione del meccanismo di inversione contabile di cui all'articolo 17, commi 5, 6 e 7, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, e successive modificazioni, si applica la sanzione dal 100 al 200 per cento dell'imposta non versata connessa all'operazione. Qualora in relazione all'operazione sia stata comunque versata l'imposta sul valore aggiunto, si applica la sanzione da curo 200 a euro 500. Per la sanzione di cui al presente comma sono solidalmente responsabili entrambi i soggetti coinvolti nell'operazione.
*39. 78. Peretti, D'Agrò. Zinzi.

Dopo il comma 8-bis inserire il seguente:
8-ter. Al comma 43 dell'articolo 37 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione del periodo precedente si applica anche agli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente di cui all'articolo 17, comma 1, lettere b), e) e e-bis) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, corrisposti a decorrere dal 1o gennaio 2004.».
39. 89. Il Governo.

Al comma 8-ter, capoverso 43, sostituire le parole: 100 euro, con le seguenti: 500 euro.
39. 90. Gioacchino Alfano.

Sopprimere il comma 8-quater.
39. 63. Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 8-quater, la parola 11 (undici), è sostituita dalle seguenti: 12 (dodici).
39. 65. Garavaglia, Turci.


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Dopo il comma 8-quater inserire i seguenti:
8-quinquies. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 57:
1) al comma 1, le parole: «le parti in causa,» sono soppresse;
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
1-bis. Per la registrazione degli atti degli organi giurisdizionali, nei casi previsti dall'articolo 54, comma 3, e salvo quanto disposto dall'articolo 60, comma 2, sono obbligate al pagamento dell'imposta le parti in causa o i soggetti nel cui interesse é richiesta la registrazione. La somma dovuta è ripartita in parti eguali fra i soggetti obbligati e la notificazione prevista dall'articolo 54, comma 5, è eseguita nei riguardi di ciascuno di essi»;
b) dopo l'articolo 74 è inserito il seguente:
«Art. 74-bis. - (Tardivo pagamento dell'imposta dovuta per la registrazione degli atti degli organi giurisdizionali). - 1. Nelle ipotesi previste dal comma 1-bis dell'articolo 57, la sanzione dovuta, in caso di tardivo pagamento, a norma dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è commisurata alla parte dell'imposta dovuta dal soggetto responsabile.».
39. 12. Gianfranco Conte.

Dopo il comma 8-quater aggiungere il seguente:
8-quinquies. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 57:
1) al comma 1, le parole: «le parti in causa,» sono soppresse;
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
1-bis. Per la registrazione degli atti degli organi giurisdizionali, nei casi previsti dall'articolo 54, comma 3, e salvo quanto disposto dall'articolo 60, comma 2, sono obbligate al pagamento dell'imposta le parti in causa o i soggetti nel cui interesse è richiesta la registrazione. La somma dovuta è ripartita in parti eguali fra i soggetti obbligati e la notificazione prevista dall'articolo 54, comma 5, è eseguita nei riguardi di ciascuno di essi»;
b) dopo (articolo 74 è inserito il seguente:
«Art. 74-bis. - (Tardivo pagamento dell'imposta dovuta per la registrazione degli atti degli organi giurisdizionali). - 1. Nelle ipotesi previste dal comma 1-bis dell'articolo 57, la sanzione dovuta, in caso di tardivo pagamento, a norma dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è commisurata alla parte dell'imposta dovuta dal soggetto responsabile».
39. 14. Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 8-quater, aggiungere i seguenti:
8-quinquies. All'articolo 3 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, nel comma 2 dopo le parole «istanza dell'acquirente,» sono aggiunte le seguenti. «priva di qualunque intervento del venditore nonché non delegabile a quest'ultimo, accompagnata da copia fotostatica in carta semplice della fattura di acquisto del veicolo ove la fattura sia prescritta, e sostitutiva del titolo e delle note, anche».
8-sexies. Alle formalità di trascrizione al pubblico registro automobilistico (PRA) della compravendita di un veicolo deve essere allegata una copia fotostatica in


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carta semplice della fattura di acquisto del veicolo stesso, ove la fattura sia prescritta.
39. 13. Attili, Velo.

Dopo il comma 8-quater aggiungere il seguente:
8-quinquies
. All'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «contestate ai sensi dell' articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472» sono sostituite dalle seguenti: «definitivamente accertate»;
b) dopo le parole: «scontrino fiscale,» sono aggiunte le seguenti: «di importo unitario superiore a 25 euro,».
39. 34. Zorzato, Angelino Alfano, Armosino, Casero, Rosetto, Crosetto, Giudice, Leone, Marras, Ravetto, Verro.

Dopo il comma 8-quater,inserire il seguente:
8-quinquies. Al comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, le parole «tre distinte violazioni» sono sostituite con le seguenti: «cinque distinte violazioni».
L'articolo 36 è abrogato.
39. 45. Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Dopo il comma 8-quater, inserire il seguente:
8-quinquies. Al comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, le parole «tre distinte violazioni» sono sostituite con le seguenti: «sette distinte violazioni».
L'articolo 36 è abrogato.
39. 46. Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Dopo il comma 8-quater, inserire il seguente:
8-quinquies. Al comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, 1e parole «da tre giorni ad un mese» sono sostituite con le seguenti: «da tre a quindici giorni».
L'articolo 36 è abrogato.
39. 47. Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Dopo il comma 8-quater, inserire il seguente:
8-quinquies. Al comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, le parole «di euro 50.000» sono sostituite con le seguenti: «di euro 100.000».
L'articolo 36 è abrogato.
39. 48. Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Dopo il comma 8-quater, inserire il seguente:
8-quinquies. Relativamente al periodo d'imposta 2007, le scadenze per la presentazione dei modelli Unico 2008 saranno le seguenti:
a) 30 settembre 2008 per le tutte le persone fisiche;
b) 31 ottobre 2008 per le società di capitali, soggetti equiparati, enti non commerciali.
39. 49. Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Dopo il comma 8-quater, inserire il seguente:
8-quinquies. All'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, alla fine, il seguente comma:
In ogni caso, per il periodo d'imposta 2007, ai fini del calcolo dell'imposta divenuta esigibile nel mese precedente, si tiene conto esclusivamente delle fatture emesse ed incassate nel medesimo periodo.


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Conseguentemente i commi 1 e 2 dell'articolo 7 sono abrogati.
39. 50. Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Dopo il comma 8-quater, inserire il seguente:
8-quinquies. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, dopo la lettera e), è inserita la seguente:
e-bis) le spese sostenute per le lezioni individuali di sostegno, purché documentate.

Conseguentemente l'articolo 36 è abrogato.
39. 51. Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Dopo il comma 8-quater, inserire il seguente:
8-quinquies. i commi 8 e 9 dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono abrogati.
39. 44. Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
8-quinquies. All'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo la parola 010», sono inserite le seguenti: «Entro tale data le predette società possono, altresì, integrare le comunicazioni presentate a decorrere dal 1o ottobre 2006».
**39. 69. Crema.

Aggiungere i seguenti commi:
8-quinquies. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: 1. L'agente della riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di centoventi rate mensili ovvero la sospensione della riscossione per un anno e, successivamente, la ripartizione dei pagamento fino ad un massimo di cento otto rate mensili»;
b) il comma 2 è abrogato;
c) nel comma 4-bis, le parole «il fideiussore» sono sostituite dalle seguenti: «l'eventuale fideiussore».

8-sexies. All'articolo 26 dei decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: 1. Le disposizioni dell'articolo 19 dei decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applicano alle entrate iscritte a ruolo dalle amministrazioni statali, dalle agenzie istituite dallo Stato, dalle autorità amministrative indipendenti e dagli enti pubblici previdenziali, fermo restando quanto previsto dalle norme speciali in materia di dilazione delle pene pecuniarie di cui all'articolo 236, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115»;
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: 1-bis. Le predette disposizioni si applicano altresì alle restanti entrate iscritte a ruolo, salvo diversa determinazione dell'ente creditore, da comunicare all'agente della riscossione competente in ragione della sede legale dello stesso ente; tale determinazione produce effetti a decorrere dal trentesimo giorno successivo alle ricezione di tale comunicazione da parte del competente agente della riscossione».

8-septies. Le disposizioni dei commi 9 e 10 entrano in vigore il 1o luglio 2008».
39. 68. Crema.


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Dopo il comma 8-quater, inserire il seguente:
8-quinquies. Al fine di dotare con immediatezza il Dipartimento per le politiche fiscali le Agenzie fiscali degli organici necessari per potenziare le attività antielusive e antievasive attraverso il rafforzamento delle esistenti strutture organizzative, le amministrazioni pubbliche di cui al presente comma, nei limiti delle loro disponibilità organiche, procedono, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'assunzione degli idonei presenti nelle graduatorie dei concorsi anche per qualifiche dirigenziali già espletati, valide fino al 31 dicembre 2008 ai sensi dell'articolo 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
39. 83. Ciocchetti, Peretti, Zinzi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
8-quinquies. All'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo la parola 010»", sono inserite le seguenti: «Entro tale data le predette società possono, altresì, integrare le comunicazioni presentate a decorrere dal 1o ottobre 2006».
**39. 95. Gioacchino Alfano, Leone.

Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

Art. 39-bis.

1. Al fine di prevenire il compimento di atti illeciti da parte di terzi ai danni dei rivenditori di generi di monopolio, operanti in base a concessione amministrativa, è concesso, un credito di imposta per l'acquisto e l'installazione di apparati di sicurezza, nonché per favorire la diffusione degli strumenti di pagamento con moneta elettronica.
2. Il credito di imposta di cui al comma 2 è determinato per ciascun beneficiario nella misura massima dell'80 per cento dei costo dei beni e servizi indicati al medesimo comma e, comunque, fino ad un importo massimo di 1.000 euro per ciascun beneficiario, per ciascun periodo di imposta. La fruizione del credito di imposta spetta nel limite di spesa complessivo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 secondo l'ordine cronologico di invio delle relative istanze.
3. Il credito di imposta può essere fatto valere in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni. Con decreto dei Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione dei presente decreto sono fissate le modalità di attuazione del presente articolo.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione dei Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2007, 2008 e 2009.
39. 03. Angelo Piazza.

Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

Art. 39-bis.
(Gestione spese di giustizia e pene pecuniarie).

1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero della giustizia stipula con una nuova società interamente posseduta dalla società di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, una o più convenzioni in base alle quali la società stipulante con riferimento alle spese ed alle pene pecuniarie di cui al decreto del Presidente della


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Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, conseguenti ai provvedimenti passati in giudicato o divenuti definitivi a decorrere dal 1o gennaio 2008, provvede alla gestione del credito, mediante le seguenti attività:
1) acquisizione dei dati anagrafici del debitore e supporto all'attività di quantificazione del credito effettuata da parte dell'ufficio competente;
2) notificazione al debitore di un invito al pagamento entro un mese dal passaggio in giudicato o dalla definitività del provvedimento da cui sorge l'obbligo o dalla cessazione dell'espiazione della pena in istituto;
3) iscrizione a ruolo del credito, scaduto inutilmente il termine per l'adempimento spontaneo.

2. Per assicurare lo svolgimento delle attività affidatele, la società stipulante può assumere finanziamenti, compiere operazioni finanziarie, rilasciare garanzie, costituire, fermo il rispetto delle procedure di evidenza pubblica, società con la partecipazione di privati nonché stipulare contratti, accordi e convenzioni con società a prevalente partecipazione pubblica ovvero con società private iscritte nell'elenco di cui agli articoli 52 e 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Le convenzioni di cui al comma 1 individuano le linee guida delle predette operazioni finanziarie.
3. Il Ministero della giustizia, con apposite convenzioni, può incaricare la società stipulante di svolgere altre attività strumentali, ivi compresa la gestione di eventuali operazioni di cartolarizzazione del credito di cui al comma 1.
4. La remunerazione per lo svolgimento delle attività previste dal comma 1 è determinata, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, dalle convenzioni stipulate ai sensi del medesimo comma.
5. Lo statuto della società stipulante riserva al Ministero della giustizia un'adeguata rappresentanza nei propri organi di amministrazione e di controllo.
6. Decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogati gli articoli 212 e 213 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 ed ogni altra disposizione del medesimo decreto incompatibile con il presente articolo.
7. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, determinate rispetto alla media annua delle entrate nel quinquennio precedente, affluiscono, al netto degli importi occorrenti per la gestione del servizio da parte della società stipulante, ad apposito capitolo del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle unità previsionali di base del Ministero della giustizia e, in misura non superiore al venti per cento, ad alimentare il fondo unico di amministrazione per interventi straordinari e senza carattere di continuità a favore del fondo di produttività del personale dell'amministrazione giudiziaria.
39. 0. 2. Leone, Gioacchino Alfano.

Art. 39-bis.
(Diritti aeroportuali di imbarco).

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili, istituita con l'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003 n. 350 e successive modificazioni viene erogata, in favore dei comuni aventi diritto, ogni tre mesi sulla base del numero di passeggeri dell'anno precedente.
*39-bis. 1. Alberto Giorgetti.

Art. 39-bis.
(Diritti aeroportuali di imbarco).

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili, istituita con l'articolo 2, comma 11, della


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legge 24 dicembre 2003 n. 350 e successive modificazioni viene erogata, in favore dei comuni aventi diritto, ogni tre mesi sulla base del numero di passeggeri dell'anno precedente.
*39-bis. 2. Osvaldo Napoli, Stradella.

Art. 39-bis.
(Diritti aeroportuali di imbarco).

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili, istituita con l'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003 n. 350 e successive modificazioni viene erogata, in favore dei comuni aventi diritto, ogni tre mesi sulla base del numero di passeggeri dell'anno precedente.
*39-bis. 3. Giudice.

Art. 39-ter.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Ministero dell'economia e delle finanze con le seguenti: Ministero dei trasporti;
Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Con regolamento da adottare con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri per lo sviluppo economico, dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabiliti i criteri e le modalità dì ripartizione del fondo ai soggetti beneficiari;
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: Ministero dell'economia e delle finanze con e seguenti: Ministero dei trasporti;
Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Con regolamento da adottare con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con i ministri per lo sviluppo economico, dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione del fondo ai soggetti beneficiari.
39-ter. 1. Meta, Attili, Lovelli.

Art. 39-ter.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al comma 1 dell'articolo 96 della legge 21 novembre 2000, n. 342 dopo le parole pubblici registri inserire le parole materiale ed attrezzatura di soccorso.
39-ter. 2. Fiorio.

Art. 39-ter.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al comma 1 dell'articolo 96 della legge 21 novembre 2000, n. 342 dopo le parole pubblici registri inserire le parole materiale ed attrezzatura di soccorso.
4-ter. All'onere derivante dal comma 4-bis, valutato in 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
39-ter. 4. Fiorio.

Art. 39-ter.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. In merito alla coltivazione di giacimenti di idrocarburi di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 164 del 23 maggio 2000, i titolari di concessioni nel cui ambito ricadano giacimenti marginali attualmente non produttivi, e per i quali non sia già in corso procedura di riconoscimento devono, entro sei mesi, trasmettere al Ministero per lo sviluppo economico l'elenco dei giacimenti stessi per permettere al MSE una attribuzione a terzi della titolarità degli


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stessi, da scorporarsi dalla concessione dalla quale provengono, ovvero per consentire a terzi una loro messa in produzione in convenzione diretta con il titolare; il MSE, entro tre mesi, emanerà un regolamento attuativo della presente norma, che conterrà altresì l'equiparazione della produzione elettrica da giacimenti marginali alla produzione in cogenerazione. ' abrogata ogni incentivazione sancita dal decreto legislativo n. 164 del 23 maggio 2000 per i giacimenti marginali.
39-ter. 3. Vannucci.

Dopo l'articolo 39-ter, aggiungere il seguente:

Art. 39-ter.
(Disposizione in materia di carico fiscale sui prodotti petroliferi).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, al fine di neutralizzare gli effetti fiscali derivanti dalle variazioni del prezzo a barile del petrolio greggio, la misura dell'aliquota di accisa sulla benzina senza piombo e sul gasolio utilizzato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, viene rideterminata, con cadenza trimestrale, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministro dello Sviluppo economico sulla base delle variazioni dei prezzi rilevate nel trimestre precedente. 1l primo decreto attuativo, da emanare entro il 25 marzo 2008, stabilisce le misure delle aliquote di accise in vigore dal successivo 1o aprile sulla base delle variazioni dei prezzi del petrolio greggio rilevate nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e il 15 marzo 2008.
39-ter. 01. Cirino Pomicino, Barani, Catone, Del Bue, Nardi, De Luca Cresetto.

Dopo l'articolo 39-ter, aggiungere il seguente:

Art. 39-quater 1.

1. All'articolo 49 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono soppresse le parole «escluso l'articolo 337 e».
39-ter. 02. Peretti, Zinzi.

Art. 39-quinquies.

Sopprimerlo.

Conseguentemente: All'articolo 47 comma 1 lettera a) sostituire le parole quanto a 1.320 milioni di curo con le seguenti 1.300 milioni di curo e sopprimere le parole per 1.300 milioni.
39-quinquies. 3. Giudice.

Art. 39-quinquies.

Sopprimerlo.
39-quinquies. 2. Peretti.

Art. 39-quinquies.

Dopo l'articolo 39-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 39-sexies.
(Agevolazioni tributarie a sostegno delle università non statali).

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, al comma l, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
i) i fabbricati in cui sono svolte attività didattica e culturale a carattere nazionale dalle università non statali legalmente riconosciute e poste sotto la vigilanza del Ministero dell'università e della ricerca, compresi i fabbricati annessi


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o dipendenti dalle medesime università utilizzati per prestazioni relative all'alloggio o pensione degli studenti.

Conseguentemente:
Sopprimere gli articoli 11 e 24.
39-quinquies. 01. Giancarlo Giorgetti, Garavaglia, Filippi.

Dopo l'articolo 39-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 39-sexies.
(Disposizioni in materia di esenzioni dall'imposta comunale sugli immobili).

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, al comma l, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
i) i fabbricati di proprietà delle università non statali legalmente riconosciute e poste sotto la vigilanza del Ministero dell'università e della ricerca, o asserviti alle medesime, utilizzati per prestazioni relative all'alloggio o pensione degli studenti.

Conseguentemente:
Sopprimere gli articoli 11 e 24.

* 39-quinquies. 02. Giancarlo Giorgetti, Garavaglia, Filippi.

Dopo l'articolo 39-quinquies, aggiungere il seguente:

39-sexies. All'articolo 6, comma 2, della legge 2 ottobre 2007, n. 160 sopprimere le seguenti parole: «interrompere la somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore 2 della notte ed;».
* 39-quinquies. 03. Baldelli.

Dopo l'articolo 39-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 39-sexies.
(Regime di prelievo in materia di rifiuti).

1. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, in materia di regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti continuano ad applicarsi le disposizioni del capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni ovvero, a discrezione del comune, si possono applicare in via sperimentale le disposizioni dell'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonché del relativo regolamento attuativo approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
39-quinquies. 04. Misiani, Marchi.

ART. 40.

Sostituire l'articolo 40 con il seguente:

Art. 40.
(Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e disposizioni fiscali).

1. Al fine di garantire la continuità di esercizio dei gioco Enalotto e dei suo gioco opzionale, nonché la tutela dei preminenti interessi pubblici connessi, considerato che l'assegnazione della nuova concessione, avviata con il bando di gara dei 29 giugno 2007, ai sensi dell'articolo 1, comma 90 della legge 27 dicembre 2009, n. 296, sarà operativa nel corso dell'anno 2008, la gestione del gioco continuerà ad essere assicurata dall'attuale concessione fino alla piena operatività della nuova concessione e comunque non oltre il 30 settembre 2008.
2. Per la gestione delle funzioni esercitate dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è istituita, a decorrere dal 1o giugno 2008, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, una agenzia fiscale, alla quale sono trasferiti il personale,


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le risorse finanziarie e strumentali della medesima Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, nonché i rapporti giuridici, i poteri e le competenze afferenti a quest'ultima Amministrazione.
3. Entro il 1o giugno 2008, con decreto dei Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione dei personale, viene approvato lo statuto e l'organizzazione, e vengono nominati il direttore e il comitato direttivo dell'Agenzia indicata al comma 2. Con il medesimo decreto viene altresì disciplinato il trasferimento dei personale, delle risorse finanziarie e strumentali di cui al medesimo comma 2.
4. All'articolo 1 dei decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, l'ultimo periodo dei comma 4 è sostituito dal seguente: «Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota di cui al comma 3 e la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 31 dicembre precedente l'anno di riferimento».
5. All'articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le regioni possono deliberare che la maggiorazione, se più favorevole per il contribuente rispetto a quella vigente, si applichi anche al periodo di imposta al quale si riferisce «addizionale».
40. 1. Alberto Giorgetti.

Sostituire l'articolo 40 con il seguente:

Art. 40.
(Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e disposizioni fiscali).

1. Al fine di garantire la continuità di esercizio del gioco Enalotto e del suo gioco opzionale, nonché la tutela dei preminenti interessi pubblici connessi, considerato che l'assegnazione della nuova concessione, avviata con il bando di gara del 29 giugno 2007, ai sensi dell'articolo 1, comma 90 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sarà operativa nel corso dell'anno 2008, la gestione del gioco continuerà ad essere assicurata dall'attuale concessionario fino alla piena operatività della nuova concessione e comunque non oltre il 30 settembre 2008.
2. All'articolo 1 dei decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, l'ultimo periodo del comma 4 è sostituito dal seguente: «Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota di cui al comma 3 e la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 31 dicembre precedente l'anno di riferimento».
3. All'articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le regioni possono deliberare che la maggiorazione, se più favorevole per il contribuente rispetto a quella vigente, si applichi anche al periodo di imposta al quale si riferisce «addizionale».
*40. 8. Leo, Alberto Giorgetti, Lamorte.

Sostituire l'articolo 40 con il seguente:

Art. 40.
(Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e disposizioni fiscali).

1. Al fine di garantire la continuatà di esercizio del gioco Enalotto e del suo gioco opzionale, nonché la tutela dei preminenti interessi pubblici connessi, considerato che l'assegnazione della nuova concessione, avviata con il bando di gara del 29 giugno 2007, ai sensi dell'articolo 1, comma 90 della legge 27 dicembre 2009, n. 296, Sarà operativa nel corso dell'anno 2008, la gestione del gioco continuerà ad essere assicurata dall'attuale concessione fino alla piena operatività della nuova


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concessione e comunque non oltre il 30 settembre 2008.
2. All'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, t'ultimo periodo dei comma 4 è sostituito dal seguente: «Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota di cui al comma 3 e la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 31 dicembre precedente l'anno di riferimento».
3. All'articolo 50, comma 3, dei decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le regioni possono deliberare che la maggiorazione, se più favorevole per il contribuente rispetto a quella vigente, si applichi anche al periodo di imposta al quale si riferisce «addizionale».
*40. 2. Alberto Giorgetti.

Sopprimere i commi da 1 a 6.
40. 17. Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Sostituire i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 con il seguente:
1-bis. Le funzioni esercitate dall'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato sono trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze che le esercita per mezzo dei propri Uffici.
**40. 5. Barani.

Sostituire i commi dal 2 al 7 con il seguente:
1-bis. Le funzioni esercitate dall'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato sono trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze che le esercita per mezzo dei propri Uffici.
**40. 18. Pellegrino, Trepiccione, Zanella.

Al comma 3 sopprimere le seguenti parole: le organizzazioni rappresentative dei dipendenti dell'Amministrazione e.
40. 13. Zorzato, gioacchino Alfano, Armosino, Casero, Crosetto, Giudice, Leone, Marras, Ravetto, Verro.

Al comma 5 dopo le parole: l'ordinamento vigente sono, inserire le seguenti: integralmente trasferite ed.
40. 14. Di Cagno, Abbrescia.

Al comma 5, sostituire le parole: alcune funzioni con le seguenti: le funzioni di vigilanza e contrasto contro il contrabbando di tabacchi lavorati esteri.
40. 6. Gianfranco Conte.

Al comma 5, sostituire le parole: senza oneri con le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri.
40. 20. Giudice.

Al comma 5-bis, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze, previsti ai commi 3, 4 e 5 aggiungere le seguenti: , nonché quelli previsti al comma 6-bis, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
40. 19. Giudice.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 5 del Decreto Legge 30 agosto 1993, n. 331 convertito dalla legge 29 ottobre 1993 n. 427, dopo il secondo periodo del comma 1, sono inserite le seguenti parole: «Per i tabacchi lavorati oggetto di svincolo irregolare dal regime sospensivo e di ammanchi, il depositario autorizzato è tenuto a corrispondere il valore della relativa imposta di consumo. Il depositario autorizzato è esonerato dal versamento dell'accisa dovuta


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per i tabacchi lavorati sottratti per furti e rapine presso i depositi fiscali qualora sia accertato che tali eventi criminosi siano stati compiuti nonostante la completa osservanza di tutte le misure di sicurezza disposte dalla Amministrazione finanziaria, con esclusione dei casi di dolo o colpa grave del depositario autorizzato o soggetto da questi delegato. L'esonero viene applicato anche a tutti i casi di specie non definiti alla data di entrata in vigore della presente legge.
40. 12. Gianfranco Conte.

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:
6-bis. All'articolo 5 del Decreto Legge 30 agosto 1993, n. 331 convertito dalla legge 29 ottobre 1993 n. 427, dopo il secondo periodo del comma 1, sono inserite le seguenti parole: «Per i tabacchi lavorati oggetto di svincolo irregolare dal regime sospensivo e di ammanchi, il depositario autorizzato é tenuto a corrispondere il valore della relativa imposta di consumo. Il depositario autorizzato é esonerato dal versamento dell'accisa dovuta per i tabacchi lavorati sottratti per furti e rapine presso i depositi fiscali qualora sia accertato che tali eventi criminosi siano stati compiuti nonostante la completa osservanza di tutte le misure di sicurezza disposte dalla Amministrazione finanziaria, con esclusione dei casi di dolo o colpa grave del depositario autorizzato o soggetto da questi delegato. L'esonero viene applicato anche a tutti i casi di specie non definiti alla data di entrata in vigore della presente legge».
40. 7. Gianfranco Conte.

Al comma 6-ter aggiungere, infine, il seguente punto: h) le eventuali maggiori entrate rispetto al 2006 derivanti dal settore dei giochi dovranno essere utilizzate per interventi a tutela delle vittime della dipendenza da gioco.
40. 15. Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Sopprimere il comma 7.
*40. 3. Napoli, Stradella.

Sopprimere il comma 7.
*40. 4. Alberto Giorgetti.

Sopprimere il comma 7.
*40. 9. Misiani, Marchi.

Sopprimere il comma 7.
*40. 10. Napoli, Stradella.

Sopprimere il comma 7.
*40. 16. Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Sopprimere il comma 7.
*40. 21. Giudice.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente comma:
8-bis. All'articolo 12, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, dopo le parole: «nonché i consulenti del lavoro» sono inserite le seguenti: «e i revisori contabili».
40. 11. Tolotti, Ceccuzzi, Fluvi, Crisci.

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

Art. 40-bis.
(Esenzioni per le addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche).

1. Nell'ambito della specificità delle funzioni e attività svolte, il personale delle forze di polizia è esonerato, a decorrere dall'anno d'imposta 2007, dall'applicazione delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche:
a) di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante


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l'istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 maggio 1998, n. 191 e dal comma n. 142 dell'articolo 1, legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) di cui all'articolo 50, comma 3, dei decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante l'istituzione di una addizionale regionale all'IRPEF, a norma dell'articolo 3 commi da 143 a 149 e 151, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, come modificato dall'articolo 1 dei decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506, e dal comma 70 dell'articolo 2, decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno d'imposta 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini dei bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione dei Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007.
**40. 01. Alberto Giorgetti.

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

Art. 40-bis.
(Esenzioni per le addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche).

1. Nell'ambito della specificità delle funzioni e attività svolte, il personale delle forze di polizia è esonerato, a decorrere dall'anno d'imposta 2007, dall'applicazione delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche:
a) di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante l'istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 maggio 1998, n. 191 e dal comma n. 142 dell'articolo 1, legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) di cui all'articolo 50, comma 3, dei decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante l'istituzione di una addizionale regionale all'IRPEF, a norma dell'articolo 3 commi da 143 a 149 e 151, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, come modificato dall'articolo 1 dei decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506, e dal comma 70 dell'articolo 2, decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno d'imposta 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini dei bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione dei Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007.
**40. 02. Leo, Alberto Giorgetti, Menia.

Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive).

1. Al fine di realizzare l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, con particolare riferimento alla individuazione delle regole fondamentali per assicurare il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario di livello substatuale, l'imposta regionale sulle attività produttive assume la natura di tributo proprio della Regione e, a decorrere dal 1o gennaio 2008, è istituita con legge regionale. Al fine di assicurare il rispetto delle regole derivanti dall'applicazione del patto di stabilità e crescita adottato dall'Unione


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Europea e di garantire il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica fissati a livello europeo, evitando interferenze tra le scelte di bilancio delle Regioni e quelle dello Stato, resta comunque ferma l'indeducibilità dell'IRAP dalle imposte statali. Le Regioni non possono modificare le basi imponibili; nei limiti stabiliti dalle leggi statali possono modificare l'aliquota, le detrazioni e le deduzioni, nonché introdurre speciali agevolazioni. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono all'attuazione del presente comma in conformità all'articolo 3, commi 158 e 159, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
2. Le funzioni di liquidazione, accertamento e di riscossione dell'IRAP, istituita con legge regionale, sono affidate alle Regioni. Con accordo concluso a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e approvato lo schema di regolamento-tipo regionale recante la disciplina della liquidazione, dell'accertamento e della riscossione dell'IRAP. Nell'ambito del medesimo regolamento sono individuate le norme derogabili dalle Regioni.
3. Fino alla emanazione dei regolamenti regionali conformi al regolamento-tipo di cui al comma precedente, lo svolgimento delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell'IRAP, nei territori delle singole regioni, prosegue nelle forme e nei modi previsti dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Successivamente all'emanazione dei regolamenti, le Regioni possono stipulare accordi con l'Agenzia delle entrate per lo svolgimento delle medesime funzioni per un periodo iniziale transitorio non superiore a 180 giorni».
40. 04. Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Dopo l'articolo 40 inserire il seguente:
40-bis. Le disposizioni di cui ai commi 340, 341, 342 e 343, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano anche ai comuni appartenenti alle comunità montane confinanti con il territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la dotazione del fondo di cui al comma 340 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
3. Al comma 507 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «a 5.031 milioni di euro e a 4.922 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «a 5.231 milioni di euro e a 5.122 milioni di euro.
4. II Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
40. 05. Garavaglia, Filippi, Fugatti.

ART. 41.

Sopprimerlo.
*41. 1. Alberto Giorgetti.

Sopprimerlo.
*41. 4. Benvenuto, Mariani, Stradella.

Sopprimerlo.
*41. 5. Leo, Proietti, Bono.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 41.
(Incremento del patrimonio immobiliare destinato alla locazione di edilizia abitativa).

1. Per l'anno 2007 la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere finanziamenti agli enti locali al fine di incrementare l'offerta di immobili residenziali


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da destinate alla locazione, di edilizia abitati va, anche convenzionata.
2. A tal fine è istituito un Fondo speciale con una destinazione iniziale pari a 100 milioni di euro».
41. 8. Zorzato, Angelino Alfano, Armosino, Casero, Corsetto, Giudice, Leone, Marras, Ravetto, Verro.

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 41.
(Incremento del patrimonio immobiliare destinato alla locazione di edilizia abitativa).

1. Il limite di finanziamento pari a 100 milioni di curo per il 2007, previsto dall'articolo 41 del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, va ad incrementare le risorse di cui all'articolo 21 del medesimo decreto-legge per la concessione di contributi in misura non superiore al quaranta per cento del costo di costruzione previsto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 5 agosto 1994 da destinate al recupero o alla realizzazione di alloggi in locazione in base alle proposte pervenute alla regione da parte di imprese di costruzione, cooperative di abitanti e loro consorzi».
41. 7. Zorzato, Angelino Alfano, Armosino, Casero, Corsetto, Giudice, Leone, Marras, Ravetto, Verro.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: a canone sostenibile, aggiungere le seguenti: come da requisiti richiesti dall'articolo 1 del decreto ministeriale 7 giugno 1999 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 1999 in materia di sostegno degli inquilini per il pagamento dell'affitto.
41. 15. Andrea Ricci, Perugia.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: nei comuni soggetti a fenomeni di disagio abitativo e alta tensione abitativa, aggiungere: compresi i comuni nei quali sono presenti situazioni abitative criticheper gli studenti universitari fuorisede.Dopo le parole: per l'acquisizione, il recupero, la ristrutturazione, la realizzazione di immobili ad uso abitativo, aggiungere: e di residenza universitaria.
41. 3. Fasciani, Tocci.

Al comma 1, sostituire le parole da: il Ministero dell'economia e delle finanze, fino alla fine del periodo con le seguenti: le Regioni e le Province autonome, anche attraverso l'utilizzo di appositi strumenti finanziari immobiliari a totale o parziale partecipazione pubblica, promuovono l'acquisizione, il recupero, la ristrutturazione, la realizzazione di immobili ad uso abitativo anche con l'utilizzo, d'intesa con lo Stato, di beni di proprietà dello Stato o di altri soggetti pubblici
41. 17. Nicco, Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi.

Al comma 1, sostituire le parole da: costituisce fino alla fine del comma, con le seguenti: può costituire, d'intesa con ciascuna regione interessata, un'apposita società di scopo, quale soggetto di diritto pubblico appositamente costituito in forma societaria e partecipato dal Ministero dell'economia, tramite l'Agenzia del demanio, e dalla regione interessata o da soggetto da essa direttamente partecipato. Le società di cui al presente comma hanno la funzione di promuovere la formazione di strumenti finanziari immobiliari a totale o parziale partecipazione pubblica, per l'acquisizione, il recupero, la ristrutturazione e la realizzazione di immobili ad uso abitativo anche con l'utilizzo, d'intesa con le regioni e gli enti locali, di beni di proprietà dello Stato o di altri soggetti pubblici. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'anno 2007, la spesa massima di 50 milioni di euro.
41. 10. Dussin, Garavaglia, Filippi, Fugatti.


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Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: strumenti finanziari immobiliari a totale o parziale partecipazione pubblica, con le seguenti: strumenti finanziari immobiliari a partecipazione pubblica maggioritaria.
41. 16. Andrea Ricci, Perugia.

Al comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente: Alla società di cui al presente comma partecipa obbligatoriamente la regione competente per territorio o un soggetto da essa direttamente partecipato.
41. 12. garavaglia, Filippi, Fugatti, Dussin.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: tramite l'Agenzia del demanio, inserire le seguenti: e d'intesa con la regione competente per territorio.
41. 11. Dussin, Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: 100 milioni di euro, con le parole: 50 milioni di euro.
*41. 6. Osvaldo Napoli, Stradella.

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: 100 milioni di euro, con le parole: 50 milioni di euro.
*41. 9. Germontani.

Al comma l, sostituire le parole: 100 milioni, con le seguenti: 50 milioni.
*41. 13. Garavaglia, Filippi, Fugatti, Dussin.

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: 100 milioni di euro, con le parole: 50 milioni di euro.
*41. 18. Giudice.

Dopo l'ultimo periodo, aggiungere in fine: Agli amministratori di tale società non spetta alcun compenso ma solo il rimborso delle spese incontrate in ragione del loro ufficio.
41. 2. Antonio Pepe.

Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:

Art. 41-bis.
(Istituzione del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa).

1. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, con una dotazione di 10 milioni di euro.
2. Per i contratti di mutuo riferiti all'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale del mutuatario, questi può chiedere la sospensione del pagamento delle rate per non più di due volte e per un periodo massimo complessivo non superiore a diciotto mesi nel corso dell'esecuzione del contratto. In tal caso, la durata del contratto di mutuo e quella delle garanzie per esso prestate è prorogata di un periodo eguale alla durata della sospensione. Al termine della sospensione, il pagamento delle rate riprende secondo gli importi e con la periodicità originariamente previsti dal contratto, salvo diverso patto eventualmente intervenuto fra le parti per la rinegoziazione delle condizioni del contratto medesimo.
3. La sospensione prevista dal comma 2 non può essere richiesta dopo che sia iniziato il procedimento esecutivo per l'escussione delle garanzie
4. Nel caso di mutui concessi da intermediari bancari o finanziari, il Fondo istituito dal comma 1, su richiesta del mutuatario che intenda avvalersi della facoltà prevista dal comma 2, presentata per il tramite dell'intermediario medesimo, provvede al pagamento dei costi delle


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procedure bancarie e degli onorari notarili necessari per la sospensione del pagamento delle rate.
5. Per conseguire il beneficio di cui al comma 2, il mutuatario deve dimostrare, nelle forme stabilite dal regolamento di attuazione previsto dal comma 6, di non essere in grado di provvedere al pagamento delle rate del mutuo, per le quali chiede la sospensione, e degli oneri indicati al comma 4.
6. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le norme di attuazione del fondo di cui al presente articolo.

Conseguentemente, ai fini della copertura stimata per l'anno 2007 in 10 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
41. 01. Rossi Gasparrini, D'Elpidio.

ART. 42.

Sostituire il comma 1, con il seguente:
1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge la società AGECONTROL S.p.A è posta in liquidazione e le funzioni e le risorse ad essa già attribuite sono trasferite all'Istituto centrale per la repressione frodi ed alle regioni, ferme restando le funzioni di controllo attribuite ad AGEA, ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede, con proprio decreto emanato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al trasferimento di cui al presente comma.
42. 11. Garavaglia, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Sostituire il comma 1, con il seguente:
1. Al fine di favorire l'innovazione di processo e di prodotto delle imprese agricole singole ed associate operanti nel settore ortofrutticolo è autorizzata la spesa per la concessione, attraverso credito di imposta, di un contributo pari all'80 per cento delle spese sostenute per le innovazioni medesime. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono stabiliti i termini e le modalità per la concessione del suddetto credito di imposta nel limite massimo di curo 50 milioni per l'anno 2007. Al relativo onere si provvede, mediante riduzione, per 25 milioni di euro, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1090 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, per 25 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo del fondo per le crisi del mercato agricolo, di cui all'articolo 1, comma 1072, della medesima legge n. 296 del 2006.

Conseguentemente, al medesimo articolo 42, al comma 2-bis, sostituire le parole: euro 30 milioni, con le seguenti: euro 5 milioni.
42. 12. Garavaglia, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Sostituire il comma 1, con il seguente:
1. Al fine di favorire la ripresa economica e produttiva e di consentire il ripristino delle preesistenti condizioni economiche, produttive e sociali delle imprese agricole colpite da epizoozie e da fitopatie è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo a sostegno delle imprese agricole colpite da fitopatie ed epizoozie. Al Fondo è assegnata una disponibilità finanziaria di


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50 milioni di euro per l'anno 2007. Le modalità di funzionamento del Fondo sono determinate con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Al relativo onere si provvede, mediante riduzione, per 25 milioni di curo, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1090 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, per 25 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo del fondo per le crisi del mercato agricolo, di cui all'articolo 1, comma 1072, della medesima legge n. 296 del 2006.

Conseguentemente, al medesimo articolo 42, al comma 2-bis, sostituire le parole: euro 30 milioni, con le seguenti: euro 5 milioni».
42. 13. Garavaglia, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Sostituire il comma 1, con il seguente:
1. Per fare fronte agli ingenti problemi di reddito e di liquidità che interessano le aziende frutticole colpite dalle infezioni di Sharka e di Erwinia Amiylovora e per assicurare il proseguimento degli interventi di risanamento delle aree colpite, ai sensi della legge 1o luglio 1997, n. 206, è autorizzata l'ulteriore spesa di euro trenta milioni per l'anno 2007. I contributi, fissati dalle regioni nei limiti dei parametri di cui all'articolo 1 della legge 1o luglio 1997, n. 206, sono ripartiti tra le regioni interessate, previa verifica dell'avvenuta esecuzione di tutte le prescrizioni stabilite per 1'eradicazione delle infezioni e possono riguardare anche il reimpianto di specie frutticole diverse da quelle preesistenti, previa autorizzazione del competente ufficio regionale. Il relativo riparto è disposto, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con le regioni interessate. Al relativo onere si provvede, mediante riduzione, per 25 milioni di euro, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1090 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, per 5 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo del fondo per le crisi del mercato agricolo, di cui all'articolo 1, comma 1072, della medesima legge n. 296 del 2006.

Conseguentemente, al medesimo articolo 42, al comma 2-bis, sostituire le parole: euro 30 milioni, con le seguenti: euro 25 milioni».
42. 14. Garavaglia, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Sostituire il comma 1, con il seguente:
1. Per fare fronte agli ingenti problemi di reddito e di liquidità che interessano le aziende viticole colpite da flavescenza dorata e per favorire il ripristino, nelle stesse aziende, delle situazioni, strutturali economiche e produttive preesistenti, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina gli interventi strutturali e di prevenzione, in riferimento al limite di spesa di euro 30 milioni per l'anno 2007. Al relativo onere si provvede, mediante riduzione, per 25 milioni di euro, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1090 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, per 5 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo del fondo per le crisi del mercato agricolo, di cui all'articolo 1, comma 1072, della medesima legge n. 296 del 2006.

Conseguentemente, al medesimo articolo 42, al comma 2-bis, sostituire le parole: euro 30 milioni, con le seguenti: euro 25 milioni».
42. 15. Garavaglia, Filippi, Dozzo, Alessandri.


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Sostituire il comma 1, con il seguente:
1. Al fine di fare fronte agli ingenti problemi di reddito e di liquidità delle imprese operanti nel settore apicolo, colpite dagli attacchi di varroa e da altre forme di moria delle popolazioni degli alveari, nonché per sostenere il completamento delle azioni necessarie al ripristino delle condizioni socio-economiche ed ambientali essenziali e per favorire la ripresa delle normali attività produttive delle stesse imprese è autorizzata, per l'anno 2007 la spesa di euro 30 milioni. Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con proprio decreto emanato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente, provvede a ripartire il suddetto importo tra le regioni interessate. Al relativo onere si provvede, mediante riduzione, per 25 milioni di euro, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1090 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, per 5 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo del fondo per le crisi del mercato agricolo, di cui all'articolo 1, comma 1072, della medesima legge n. 296 del 2006.

Conseguentemente, al medesimo articolo 42, al comma 2-bis, sostituire le parole: euro 30 milioni, con le seguenti: euro 25 milioni».
42. 16. Garavaglia, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Sostituire il comma 1, con il seguente:
1. Per fare fronte alle emergenze fitosanitarie che hanno interessato le aziende viticole, maidicole e castanìcole e per favorirne il ripristino delle situazioni economiche e produttive preesistenti, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina gli interventi strutturali e di prevenzione, in riferimento ai limiti di spesa di seguito indicati per l'anno 2007:
a) euro 10 milioni per l'attuazione di interventi di ripristino strutturale delle aziende viticole colpite da flavescenza dorata;
b) euro 10 milioni per l'attuazione di misure di prevenzione e di ripristino strutturale in favore delle aziende maidicole colpite da attacchi di diabrofca;
c) euro 10 milioni per l'attuazione di misure di prevenzione e di ripristino strutturale in favore delle aziende castanicole colpite da attacchi di driocosmus kuriphylus».

Al relativo onere si provvede, mediante riduzione, per 25 milioni di euro, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1090 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, per 5 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo del fondo per le crisi del mercato agricolo, di cui all'articolo 1, comma 1072, della medesima legge n. 296 del 2006.

Conseguentemente, al medesimo articolo 42, al comma 2-bis, sostituire le parole: euro 30 milioni, con le seguenti: euro 25 milioni.
42. 17. Garavaglia, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Sostituire il comma 1, con il seguente:
1. Al fine di promuovere sui mercati nazionali, comunitari ed internazionali i prodotti agro-alimentari nazionali con marchi di qualità riconosciuti, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali il Fondo per la promozione dei prodotti agro-alimentari italiani di qualità, avente disponibilità di spesa di euro 50 milioni per l'anno 2007. Le modalità di funzionamento ed i programmi di intervento del Fondo sono determinati con decreto del Ministro delle


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politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Al relativo onere si provvede, mediante riduzione, per 25 milioni di euro, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1090 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, per 25 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo del fondo per le crisi del mercato agricolo, di cui all'articolo 1, comma 1072, della medesima legge n. 296 del 2006.

Conseguentemente, al medesimo articolo 42, al comma 2-bis, sostituire le parole: euro 30 milioni, con le seguenti: euro 5 milioni».
42. 18. Garavaglia, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Sostituire il comma 1, con il seguente:
1. Per favorire la realizzazione di politiche di gestione dell'offerta, finalizzate alla valorizzazione degli aspetti qualitativi e della territorialità delle produzioni non regolamentate da organizzazioni comuni di mercato, è autorizzata la spesa di euro 50 milioni per l'anno 2007, per finanziarie specifici progetti presentati dalle organizzazioni di produttori e loro forme associate. La definizione delle attività finanziabili ed i criteri di selezione dei beneficiari sono determinati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Al relativo onere si provvede, mediante riduzione, per 25 milioni di euro, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1090 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, per 25 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo del fondo per le crisi del mercato agricolo, di cui all'articolo 1, comma 1072, della medesima legge n. 296 del 2006.

Conseguentemente, al medesimo articolo 42, al comma 2-bis, sostituire le parole: euro 30 milioni, con le seguenti: euro 5 milioni».
42. 19. Garavaglia, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Sostituire il comma 1, con il seguente:
1. Ai fini dell'attuazione degli interventi previsti dal piano nazionale ortofrutticolo di cui all'articolo 1, comma 3-quinquies del decreto legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 29 aprile 2005, n. 71, è autorizzata la spesa di euro 50 milioni per l'anno 2007. Al riparto delle risorse di cui al presente comma provvede il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con proprio decreto, emanato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Al relativo onere si provvede, mediante riduzione, per 25 milioni di euro, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1090 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, per 25 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo del fondo per le crisi del mercato agricolo, di cui all'articolo 1, comma 1072, della medesima legge n. 296 del 2006.

Conseguentemente, al medesimo articolo 42, al comma 2-bis, sostituire le parole: euro 30 milioni, con le seguenti: euro 5 milioni».
42. 20. Garavaglia, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Sostituire il comma 1, con il seguente:
1. La dotazione finanziaria di cui all'articolo 1, comma 87 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 relativa all'attuazione del piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica ed i prodotti biologici è incrementata di euro 50 milioni per l'anno 2007. Al relativo onere si provvede, mediante riduzione, per 25 milioni di euro, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1090 della legge 27


Pag. 200

dicembre 2006, n. 296 e, per 25 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo del fondo per le crisi del mercato agricolo, di cui all'articolo 1, comma 1072, della medesima legge n. 296 del 2006.

Conseguentemente, al medesimo articolo 42, al comma 2-bis, sostituire le parole: euro 30 milioni, con le seguenti: euro 5 milioni».
42. 21. Garavaglia, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Sostituire il comma 1, con il seguente:
1. Alle imprese agricole ed agroalimentari che adottano regimi obbligatori di certificazione e di controllo, ai sensi dei Regolamenti CE del Consiglio n. 510 del 2006 del 20 marzo 2006 e n. 2092/91 del 24 giugno 1991 è concesso un credito di imposta pari al 75 per cento delle spese sostenute ai fini della certificazione medesima. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono stabiliti i termini e le modalità per la concessione del suddetto credito di imposta nel limite massimo di euro 50 milioni per l'anno 2007. Al relativo onere si provvede, mediante riduzione, per 25 milioni di euro, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1090 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, per 25 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo del fondo per le crisi del mercato agricolo, di cui all'articolo 1, comma 1072, della medesima legge n. 296 del 2006.

Conseguentemente, al medesimo articolo 42, al comma 2-bis, sostituire le parole: euro 30 milioni, con le seguenti: euro 5 milioni».
42. 22. Garavaglia, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Sostituire il comma 1, con il seguente:
1. Alle imprese agricole ed agro-alimentari che adottano regimi di certificazione finalizzati a garantire l'assenza di prodotti geneticamente modificati nei prodotti finiti e nei processi di produzione, è concesso un credito di imposta pari al 75 per cento delle spese sostenute ai fini della certificazione medesima. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono stabiliti i termini e le modalità per la concessione del suddetto credito di imposta nel limite massimo di euro 50 milioni per l'anno 2007. Al relativo onere si provvede, mediante riduzione, per 25 milioni di euro, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1090 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, per 25 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo del fondo per le crisi del mercato agricolo, di cui all'articolo 1, comma 1072, della medesima legge n. 296 del 2006.

Conseguentemente, al medesimo articolo 42, al comma 2-bis, sostituire le parole: euro 30 milioni, con le seguenti: euro 5 milioni».
42. 23. Garavaglia, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Sostituire il comma 1, con il seguente:
1. Per fare fronte agli ingenti problemi di reddito e di liquidità che interessano le aziende operanti nel settore della melicoltura colpite dalla malattia fitoplasmatica denominata scopazzi del melo, è autorizzata la spesa di euro trenta milioni per l'anno 2007. Detto importo è ripartito tra le regioni interessate, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, emanato d'intesa con le regioni medesime. Al relativo onere si provvede, mediante riduzione, per 25 milioni di euro, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1090 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, per 5 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo del fondo per le crisi del mercato agricolo, di cui all'articolo 1, comma 1072, della medesima legge n. 296 del 2006.


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Conseguentemente, al medesimo articolo 42, al comma 2-bis, sostituire le parole: euro 30 milioni, con le seguenti: euro 25 milioni».
42. 6. Garavaglia, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Sostituire il comma 1, con il seguente:
1. Per fare fronte agli ingenti problemi di reddito e di liquidità che, a causa dell'anomalo andamento del mercato dei fattori produttivi, hanno colpito le imprese operanti nel settore dell'allevamento di suini, è autorizzata la spesa di curo 50 milioni per l'anno 2007, al fine di consentire il ripristino delle preesistenti condizioni economiche, produttive e sociali delle imprese medesime. Detto importo è ripartito tra le regioni interessate, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, emanato d'intesa con le regioni medesime. Al relativo onere si provvede, mediante riduzione, per 25 milioni di euro, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1090 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, per 25 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo del fondo per le crisi del mercato agricolo, di cui all'articolo 1, comma 1072, della medesima legge n. 296 del 2006.

Conseguentemente, al medesimo articolo 42, al comma 2-bis, sostituire le parole: euro 30 milioni, con le seguenti: euro 5 milioni».
42. 7. Garavaglia, Filippi, Dozzo, Alessandri, Fava, Fugatti.

Sostituire il comma 1, con il seguente:
1. Al fine di favorire la tutela sui mercati internazionali dei prodotti alimentari e dei vini con denominazione di origine, ai sensi delle vigenti nonne comunitarie e nazionali, ai consorzi di tutela dei prodotti medesimi è riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per il deposito dei marchi presso le competenti strutture dei Paesi extra UE, ove è rilevante la necessità di tutelare i prodotti agro-alimentari nazionali da fenomeni di agro-pirateria. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono stabiliti i termini e le modalità per la concessione dei rimborsi di cui al presente comma. Al relativo onere si provvede, mediante riduzione, per 25 milioni di euro, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1090 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, per 25 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo del fondo per le crisi del mercato agricolo, di cui all'articolo 1, comma 1072, della medesima legge n. 296 del 2006.
Conseguentemente, al medesimo articolo 42, al comma 2-bis, sostituire le parole: euro 30 milioni, con le seguenti: euro 5 milioni».
42. 8. Garavaglia, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 2-bis, le parole: della somma di euro 30 milioni, sono sostituite dalle seguenti: della somma di euro 40 milioni.
*42. 1. Cosenza.

Al comma 2-bis, le parole: della somma di euro 30 milioni, sono sostituite dalle seguenti: della somma di euro 40 milioni.
*42. 2. Marinello.

Aggiungere in fine i seguenti commi:
2-quater. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 è autorizzato un contributo di 2,5 milioni di euro per l'Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare, con sede in Foggia.
2-quinquies. All'onere derivante dal comma 2-quater, determinato in 2,5 milioni di euro per gli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente


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riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini dei bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al medesimo ministero.
2-sexies. II Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
42. 3. Leone, Fitto.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-quater. Al fine di tutelare e valorizzare le produzioni agricole nazionali e di garantire il diritto di informazione di scelta dei consumatori, a decorrere dal 1o gennaio 2008 è fatto obbligo, per tutti i prodotti agro-alimentari, di riportare, in etichetta, il luogo di origine dei prodotti stessi, ovvero, nel caso di prodotti trasformati, delle materie prime utilizzate. Ai fini del presente comma, sono considerati materie prime anche i mangimi utilizzati nelle attività di allevamento, finalizzate all'ottenimento di prodotti destinati all'alimentazione umana.
42. 4. Garavaglia, Filippi, Dozzo, Alessandri, Fugatti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-quater. All'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 i commi 1 e 2 sono soppressi.
42. 5. Garavaglia, Filippi, Fava.

Aggiungere, infine, il seguente comma:
2-quater. Al fine di assicurare la libera concorrenza e, conseguentemente, di favorire il contenimento dei prezzi al consumo dei prodotti agro-alimentari, nonché per consentire l'aggiornamento e la revisione annuale degli studi di settore delle relative filiere, a decorrere dal 1o gennaio 2008 è fatto obbligo, per tutti i prodotti agro-alimentari, di riportare il prezzo all'origine, corrisposto al produttore in tutte le fatture di vendita, fino a quella finale. È fatto altresì obbligo di indicare, con la medesima evidenza, per tutti i prodotti agroalimentari esposti per la vendita al dettaglio, sia il prezzo unitario di vendita, sia il prezzo unitario all'origine, quale risulta dalle rispettive fatture di acquisto. La violazione delle disposizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione di cui al comma 3 dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
42. 9. Garavaglia, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Aggiungere, infine, il seguente comma:
2-quater. Al fine di assicurare la libera concorrenza e, conseguentemente, di favorire il contenimento dei prezzi al consumo dei prodotti ortofrutticoli, nonché per consentire l'aggiornamento e la revisione annuale degli studi di settore della relativa filiera, a decorrere dal 1o gennaio 2008 é fatto obbligo, per tutti i prodotti ortofrutticoli, di riportare il prezzo all'origine, corrisposto al produttore in tutte le fatture di vendita, fino a quella forale. È fatto altresì obbligo di indicare, con la medesima evidenza, per tutti i prodotti ortofrutticoli esposti per la vendita al dettaglio, sia il prezzo unitario di vendita, sia il prezzo unitario all'origine, quale risulta dalle rispettive fatture di acquisto. La violazione delle disposizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione di cui al comma 3 dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
42. 10. Garavaglia, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Aggiungere in fine il seguente comma:
2-quater. Al comma 8, dell'articolo 104 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 le parole: valida per un anno sono


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sostituite dalle seguenti: valida per cinque anni se lo stato della macchina agricola rimane invariato.
42. 24. Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi, Nicco.

Aggiungere in fine il seguente comma:
2-quater. L'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è modificato come segue:
a) il comma 132 è soppresso;
b) il comma 132-bis è sostituito dal seguente: ISA Spa partecipa ad iniziative promosse da società, enti, fiere ed altri organismi allo scopo di predisporre studi, ricerche, programmi di promozione e di potenziamento dei circuiti commerciali dei prodotti agricoli ed agroindustriali;
c) il comma 132-ter è sostituito dal seguente: Per le finalità di cui al comma 132-bis, ISA Spa si avvale dei propri fondi.
42. 25. D'Elia, Turco, Beltrandi, Mellano, Poretti.

Aggiungere in fine il seguente comma:
2-quater. Le variazioni dei dati dichiarati ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, di cui al decreto 14 dicembre 2001, n. 454, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2001, possono essere comunicate, anche unitariamente, entro sei mesi dal verificarsi della variazione.
42. 26. Santori.

Dopo l'articolo 42 inserire il seguente:

Art. 42.1
(Disposizioni in materia di consorzi agrari).

1. All'articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, come modificato dall'articolo 1, commi 1076 e 1078, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo periodo è sostituito dal seguente: Ai consorzi agrari non si applicano gli articoli 2512 e 2513 dei codice civile e sono considerati cooperative a mutualità prevalente qualora rispettino i requisiti di cui all'articolo 2514 del codice civile;
b) il quarto periodo é sostituito dal seguente: Sono abrogati, altresì, il secondo comma dell'articolo 223-terdecies delle disposizioni di attuazione del codice civile, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, e il comma 227 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

2. II termine di cui all'articolo 1, comma 9-bis, quinto periodo, dei citato decreto n. 181 dei 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2006, è prorogato al 31 dicembre 2008 al fine di consentire la presentazione della proposta di concordato ai sensi dell'articolo 124 dei regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nel testo modificato dai decreti legislativi 9 gennaio 2006, n. 5 e 12 settembre 2007, n. 169.
3. All'articolo 1, comma 559, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: 29 settembre 2006 sono sostituite dalle seguenti: 29 settembre 2007.
*42. 017. Cosenza.

Dopo l'articolo 42 inserire il seguente:

Art. 42.1.
(Disposizioni in materia di consorzi agrari).

1. All'articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, come modificato dall'articolo 1, commi 1076 e 1078, della legge


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27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazione:
a) il secondo periodo è sostituito dal seguente: Ai consorzi agrari non si applicano gli articoli 2512 e 2513 dei codice civile e sono considerati cooperative a mutualità prevalente qualora rispettino i requisiti di cui all'articolo 2514 dei codice civile;
b) il quarto periodo è sostituito dal seguente: Sono abrogati, altresì, il secondo comma dell'articolo 223-terdecies delle disposizioni di attuazione del codice civile, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, e il comma 227 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

2. II termine di cui all'articolo 1, comma 9-bis, quinto periodo, dei citato decreto n. 181 dei 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2006, è prorogato al 31 dicembre 2008 al fine di consentire la presentazione della proposta di concordato ai sensi dell'articolo 124 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nel testo modificato dai decreti legislativi 9 gennaio 2006, n. 5 e 12 settembre 2007, n. 169.
3. All'articolo 1, comma 559, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: 29 settembre 2006 sono sostituite dalle seguenti: 29 settembre 2007.
*42. 0. 21. Marinello.

Dopo l'articolo 42 inserire il seguente:

Art. 42.1.
(Consorzi agrari).

1. All'articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, come modificato dall'articolo 1, comma 1076, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al quinto periodo le parole: con il compito di chiudere la liquidazione entro il 31 dicembre 2007, depositando gli atti di cui all'articolo 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e le parole: , limitatamente alla nomina di un nuovo commissario unico. sono soppresse e dopo le parole: la medesima disposizione si applica anche ai consorzi agrari in stato di concordato è aggiunto il periodo:
Entro il 31 dicembre 2008, l'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione revoca l'autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa dei consoni agrari in liquidazione coatta amministrativa, salvo che nel frattempo sia stata presentata ed autorizzata domanda di concordato ai sensi dei regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ovvero sussistano ragioni oggettive, oggetto di valutazione da parte della medesima autorità amministrativa, ostative all'attivazione della soluzione concordataria.

Conseguentemente, agli eventuali maggiori oneri derivante dal presente emendamento, si provvede proporzionalmente mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'elenco n. 1 allegato al decreto-legge 2 luglio 2007 n. 81; convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007 n. 127.
42. 05. Bellotti, Leo, Alberto Giorgetti.

Dopo l'articolo 42 inserire il seguente:

Art. 42.1.
(Consorzi agrari).

1. All'articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, come modificato dall'articolo 1, comma 1076, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al quinto periodo le parole, con il compito di chiudere la liquidazione entro il 31 dicembre 2007, depositando gli atti di cui all'articolo 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e le parole , limitatamente alla nomina di un nuovo commissario unico. sono soppresse e dopo le parole la medesima disposizione si applica anche ai consorzi agrari in stato di concordato è aggiunto il periodo: . Entro il


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31 dicembre 2008, l'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione revoca l'autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa, salvo che nel frattempo sia stata presentata ed autorizzata domanda di concordato ai sensi del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ovvero sussistano ragioni oggettive, oggetto di valutazione da parte della medesima autorità amministrativa, ostative all'attivazione della soluzione concordataria.
42. 013. Giudice, Misuraca, Angelino Alfano, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Marinello, Romele, Russo, Santori.

Dopo l'articolo 42 inserire il seguente:

Art. 42.1.
(Consorzi agrari).

1. All'articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, come modificato dall'articolo l, comma 1076, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al quinto periodo le parole 31 dicembre 2007 sono sostituite dalle seguenti 31 dicembre 2008.
42. 011. Zucchi, Franci, Brandolini, Fiorio, Servodio.

Dopo l'articolo 42 inserire il seguente:

Art. 42.1.
(Rinnovo parco autocarri).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 227, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano anche ai soggetti titolari di imprese agricole.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri per l'applicazione del comma 1.
Conseguentemente, agli eventuali maggiori oneri derivante dal presente emendamento, si provvede proporzionalmente mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'elenco n. 1 allegato ai decreto-legge 2 luglio 2007 n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007 n. 127.
42. 07. Bellotti, Alberto Giorgetti, Tatarella.

Dopo l'articolo 42 inserire il seguente:

Art. 42.1.
(Rinnovo parco autocarri).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 227, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano anche ai soggetti titolari di imprese agricole.
2. Con decreto le Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri per l'applicazione del comma l.
42. 014. Giudice, Misuraca, Angelino Alfano, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Marinello, Romele, Russo, Santori.

Dopo l'articolo 42 inserire il seguente:

Art. 42.1.
(Trattrici agricole).

1. Le trattrici agricole, di cui al comma 2, lettera a), punto 1), dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in attuazione delle normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro, devono essere dotate di dispositivi di ritenuta del sedile del conducente e di dispositivi di protezione in caso di capovolgimento. Le


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trattrici già in circolazione prive dei suddetti dispositivi devono essere messe a norma entro il 31 dicembre 2009.
2. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro, sono stabilite le caratteristiche dei suddetti dispostivi, nonché le tipologie di trattrici escluse dall'obbligo, in quanto sprovviste, fin dall'origine, di specifici punti di attacco per l'installazione dei dispositivi di ritenuta.

Conseguentemente, agli eventuali maggiori oneri derivante dal presente emendamento, si provvede proporzionalmente mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'elenco n. 1 allegato al decreto-legge 2 luglio 2007 n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007 n. 127.
*42. 08. Bellotti, Frassinetti, Moffa.

Dopo l'articolo 42 inserire il seguente:

Art. 42.1.
(Trattrici agricole).

1. Le trattrici agricole, di cui al comma 2, lettera a), punto 1), dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in attuazione delle normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro, devono essere dotate di dispositivi di ritenuta dei sedile del conducente e di dispositivi di protezione in caso di capovolgimento. Le trattrici già in circolazione prive dei suddetti dispositivi devono essere messe a norma entro il 31 dicembre 2009.
2. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro, sono stabilite le caratteristiche dei suddetti dispostivi, nonché le tipologie di trattrici escluse dall'obbligo, in quanto sprovviste, fin dall'origine, di specifici punti di attacco per l'installazione dei dispositivi di ritenuta.

Conseguentemente, agli eventuali maggiori oneri derivante dal presente emendamento, si provvede proporzionalmente mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'elenco n. 1 allegato al decreto-legge 2 luglio 2007 n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007 n. 127.
*42. 0. 20. Alberto Giorgetti.

Dopo l'articolo 42 inserire il seguente:

Art. 42.1.
(Trattrici agricole).

1. Le trattrici agricole, di cui al comma 2, lettera a), punto 1), dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in attuazione delle normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro, devono essere dotate di dispositivi di ritenuta del sedile del conducente e di dispositivi di protezione in caso di capovolgimento. Le trattrici già in circolazione prive dei suddetti dispositivi devono essere messe a norma entro il 31 dicembre 2009.
2. Con decreto del Ministro dei Trasporti, di concerto con il Ministro del Lavoro, sono stabilite le caratteristiche dei suddetti dispostivi, nonché le tipologie di trattrici escluse dall'obbligo, in quanto sprovviste, fin dall'origine, di specifici punti di attacco per l'installazione dei dispositivi di ritenuta.
42. 015. Giudice, Misuraca, Angelino Alfano, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Marinello, Romele, Russo, Santori.

Dopo l'articolo 42 inserire il seguente:

Art. 42.1.
(Essiccatoi agricoli).

1. All'articolo 281, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: entro tre anni sono sostituite dalle seguenti: entro cinque anni.

Conseguentemente, agli eventuali maggiori oneri derivante dal presente emendamento, si provvede proporzionalmente mediante


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corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'elenco n. 1 allegato al decreta-legge 2 luglio 2007 n. 81, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007 n. 127.
*42. 06. Leo, Bellotti, Antonio Pepe.

Dopo l'articolo 42 inserire il seguente:

Art. 42.1.
(Essiccatoi agricoli).

1. All'articolo 281, comma 2, primo periodo, dei decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: entro tre anni sono sostituite dalle seguenti: entro cinque anni.

Conseguentemente, agli eventuali maggiori oneri derivante dal presente emendamento, si provvede proporzionalmente mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'elenco n. 1 allegato al decreto-legge 2 luglio 2007 n. 81, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007 n. 127.
*42. 0. 19. Alberto Giorgetti.

Dopo l'articolo 42 inserire il seguente:

Art. 42.1.
(Essiccatoi agricoli).

1. All'articolo 281, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: entro tre anni sono sostituite dalle seguenti: entro cinque anni.
**42. 012. Giudice, Misuraca, Angelino Alfano, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Marinello, Romele Russo, Santori.

Dopo l'articolo 42 inserire il seguente:

Art. 42.1.
(Essiccatoi agricoli).

1. All'articolo 281, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: entro tre anni sono sostituite dalle seguenti: entro cinque anni.
**42. 010. Zucchi, Brandolini, Franci, Fiorio, Servodio.

Dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

Art. 42-bis.
(Documento programmatico per il settore apistico).

1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 5, della legge 24 dicembre 2004, n. 313, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2007.
2. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa, per l'anno 2007, di cui all'articolo 1, comma 1084, della legge 27 dicembre 2006, n. 296".
42. 09. Mancuso, Bellotti, Alberto Giorgetti.

Dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

Art. 42.1.
(Programmi delle organizzazioni degli operatori del settore oleicolo).

Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in relazione alle azioni svolte entro il 31 marzo 2009 nei confronti delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo, di cui al Regolamento (CE) 19 dicembre 2005, n. 2080, e rientranti nei programmi approvati ai sensi dell'articolo 9 dei medesimo Regolamento n. 2080, non sono considerate cessioni di beni o prestazioni di servizi ai sensi degli articoli 2, terzo comma e 3, quarto comma, dei decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Al relativo onere, valutato in euro 7.000 per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità dei Fondo per le crisi dei mercato agricolo, di cui all'articolo 1,


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comma 1072, della citata legge n. 296 del 2006.
* 42. 0. 22. Cosenza.

Dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

Art. 42.1.
(Programmi delle organizzazioni degli operatori del settore oleicolo).

Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in relazione alle azioni svolte entro il 31 marzo 2009 nei confronti delle organizzazioni di operatori dei settore oleicolo, di cui al Regolamento (CE) 19 dicembre 2005, n. 2080, e rientranti nei programmi approvati ai sensi dell'articolo 9 dei medesimo Regolamento n. 2080, non sono considerate cessioni di beni o prestazioni di servizi ai sensi degli articoli 2, terzo comma e 3, quarto comma, del decreto dei Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Al relativo onere, valutato in euro 7.000 per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità dei Fondo per le crisi del mercato agricolo, di cui all'articolo 1, comma 1072, della citata legge n. 296 del 2006.
* 42. 0. 23. Marinello.

Dopo l'articolo 42, è aggiunto il seguente:

Art. 42.1.
(Certificazione degli organismi pagatori comunitari).

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede agli adempimenti recati dal regolamento CE n. 885/2006, ai fini della designazione dell'organismo di certificazione dei conti FEAGA e FEARS degli organismi pagatori riconosciuti, nell'ambito delle disponibilità ad esso assegnate per gli anni 2008 e 2009 ai sensi dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1999, n. 499.
42. 0. 24. Zucchi, Franci, Servodio, Bellanova, Cinzia Maria Fontana, Brandolini, Maderloni, D'Ulizia, Satta.

Dopo l'articolo 42, è aggiunto il seguente:

Art. 42.1.
(Disposizioni particolari in materia di cooperazione agricola e di impianti demaniali).

1. Gli interventi di cui all'articolo 5, lettera a), della legge 1o luglio 1977, n. 403, all'articolo 3, lettera c), della legge 27 dicembre 1977, n. 984, nonché all'articolo 4 della legge 8 novembre 1986, n. 752, già riservati in favore delle cooperative agricole di rilevanza nazionale e loro consorzi, sono estesi anche agli enti pubblici, che hanno realizzato opere di rilevante interesse pubblico nel settore agricolo e florovivaistico. Conseguentemente restano confermati i contributi in conto capitale già erogati in attuazione dei decreti ministeriali 4 ottobre 1983, n. 10244 e 2 agosto 1989, n. 1324, destinati alla realizzazione del nuovo mercato dei fiori di Sanremo, in favore del Comune di Sanremo, proprietario della struttura.
42. 0. 25. Zucchi, Franci, Brandolini, Maderloni.

ART. 42-bis.

Al comma 1, lettera a), numero 5, sopprimere le seguenti parole: aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale ed al comma 3-bis, lettera c), aggiungere in fine, le seguenti parole: e la silvicoltura.
* 42-bis. 1. Cosenza.

Al comma 1, lettera a), numero 5, sopprimere le seguenti parole: aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale ed al comma 3-bis, lettera c), aggiungere,


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in fine, le seguenti parole: e la silvicoltura.
* 42-bis. 7. Marinello.

Al comma 1 lettera c), apportare le seguenti modificazioni:
a) al capoverso 3-bis), sub e), aggiungere le seguenti parole: «, in conformità a quanto previsto dalla legge 10 febbraio 2006, n. 96»;
b) dopo il capoverso 3-bis, inserire il seguente: - bis.1. Le attività di cui alle lettere a), b), c), d) ed i) devono essere espletate in conformità a quanto previsto dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.»
42-bis. 11. Il Governo.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:
Rimangono iscritti al catasto rurale tutti quei fabbricati situati nei territori montani e collinari aventi dimensioni non superiori ai 16 metri quadri, realizzati prima del 1950 e non trasformati successivamente, adibiti al rimessaggio delle attrezzature agricole, ancorché non appartenenti alla categoria degli imprenditori agricoli a titolo principale.
42-bis. 2. Franci, Zucchi, Brandolini, Servodio, Fiorio, Cinzia Maria Fontana, Maderloni.

Al comma 1, lettera i) sub 3-bis, sopprimere le parole: , anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
42-bis. 8. Marchi, Brandolini, Zucchi, Franci, Fiorio, Servodio, Cinzia Maria Fontana, Velo, Froner, Migliore, Pedulli, De Brasi, Ottone, Lenzi, Chicchi, Motta, Gizzoni, Gozi, Misiani, Vannucci.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Nei comuni montani con meno di 1.500 abitanti, al fine di favorire l'accorpamento fondiario e la coltivazione dei terreni agricoli promosso dai residenti che praticano l'attività agricola non a titolo principale, si applicano le agevolazioni fiscali ed i conseguenti vincoli di cui al comma 1 e 5 dell'articolo 5-bis della legge 31 gennaio 1994, n. 97.
42-bis. 5. Zanetta.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
2. I fabbricati rurali non più adibiti ad attività agricole, siti in zone montane e non accessibili da strade carrozzabili o con altre infrastrutture, previa certificazione da parte dell'amministrazione comunale, sono esentati dagli obblighi di accatastamento previsti dalla legge per il catasto edilizio urbano.
3. Nei comuni montani con meno di 1.500 abitanti, al fine di favorire l'accorpamento fondiario e la coltivazione dei terreni agricoli promosso dai residenti che praticano l'attività agricola non a titolo principale, si applicano le agevolazioni fiscali ed i conseguenti vincoli di cui al comma 1 e 5 dell'articolo 5-bis della legge 31 gennaio 1994, n. 97.
42-bis. 6. Zanetta.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. I fabbricati rurali non più adibiti ad attività agricole, siti in zone montane e non accessibili da strade carrozzabili o con altre infrastrutture, previa certificazione da parte dell'amministrazione comunale, sono esentati dagli obblighi di accatastamento previsti dalla legge per il catasto edilizio urbano.
42-bis. 4. Zanetta.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Per i fabbricati rurali individuati come storici o tradizionali con delibera


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comunale, insistenti nelle zone montane, può disporsi, con la medesima delibera, l'esenzione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, anche se non più destinati ad attività professionali agricole, a condizione che i fabbricati mantengano la destinazione rurale e ne siano integralmente conservate le caratteristiche architettoniche.
42-bis. 3. Zanetta.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Alla Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 127-duodevicies inserire il seguente:
b) 127-undevicies: prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di fabbricati, per i quali più della metà della superficie totale dei piani sopra terra è destinata a costruzioni rurali di cui al numero 21-bis) della Tabella A/II, ovvero ad unità immobiliari non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969 e classificati o classificabili tra le categorie da A/2 a A/7 ovvero ad unità immobiliari destinate ad attività agrituristiche.
42-bis. 9. Brugger, Zeller, Widmann, Nicco, Bezzi.

Dopo il comma 3-ter, aggiungere il seguente:
3-quater. Per le costruzioni strumentali delle cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, la disposizione di cui al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, lettera i), non si applica ai periodi d'imposta precedenti all'entrata in vigore della presente legge.
42-bis. 10. Zeller, Widmann, Bezzi, Nicco.

ART. 42-ter.

Sopprimerlo.
42-ter. 1. Garavaglia, Filippi, Fugatti, Gibelli, Caparini.

Sostituirlo con il seguente:
1. All'articolo 1193 del codice della navigazione, dopo il primo comma è inserito il seguente:
«Le sanzioni di cui al primo comma non si applicano nel caso in cui il comandante di una nave da pesca esibisca all'autorità che ha contestato l'infrazione i documenti di bordo regolarmente tenuti ed aggiornati entro quarantotto ore dall'accertamento della violazione dì cui al primo comma».
42-ter. 2. Satta, D'Elpidio, Lion, Zucchi, D'Ulizia, Franci, Cesini, Sperandio.

ART. 43.

Sopprimerlo.
* 43. 1. Zorzato, Angelino Alfano, Armosino, Casero, Crosetto, Giudice, Leone, Marras, Ravetto, Verro.

Sopprimerlo.
* 43. 3. Garavaglia, Filippi.

Sopprimerlo.
* 43. 12. D'Elia, Turco, Beltrandi, Mellano, Poretti.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: anche in soprannumero.
43. 5. Garavaglia, Filippi.


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Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e fino al conseguimento di un rapporto medio dipendenti-popolazione pari a 1/100.
43. 7. Garavaglia, Filippi.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
1-bis. Il comma 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente:
«562. Per gli enti locali non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare l'ammontare dell'anno 2004».

1-ter. Il comma 558 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente:
«558. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti di cui al comma 557 fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilità interno, possono procedere, nei limiti dei posti disponibili in organico, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché del personale proveniente dal bacino dei lavoratori socialmente utili. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive».

1-quater. Le previsioni di cui al comma 558 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano anche al personale di cui all'articolo 8-bis del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, come convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Al fine della determinazione del requisito di durata della prestazione lavorativa necessario vengono computati anche i periodi di lavoro con contratti di collaborazione coordinata e continuativa effettuati da tale personale.;

e, di conseguenza:
all'articolo 18, comma 1, lettera a), sostituire le parole: 40 milioni con le seguenti: 35 milioni;
all'articolo 18, comma 1, lettera d), sostituire le parole: 220 milioni con le seguenti: 215 milioni;
all'articolo 24, comma 1, sostituire le parole: 150 milioni con le seguenti: 120 milioni;
all'articolo 31, comma 1 (Istituto Gaslini di Genova) sostituire la parole: 36 milioni di euro con le seguenti: 31 milioni di euro;
all'articolo 35 (Fondo per le aree di confine) sostituire la parole: 25 milioni di euro con le seguenti: 20 milioni di euro.
43. 4. Di Salvo, Bonelli, Sgobio, Migliore, Ricci, Napoletano, Zanella, Buffo, Aurisicchio.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
1-bis. Il comma 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente:
«562. Per gli enti locali non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare l'ammontare dell'anno 2004».

1-ter. Il comma 558 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente:
558. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti di cui al comma 557 fermo restando il rispetto


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delle regole del patto di stabilità interno, possono procedere, nei limiti dei posti disponibili in organico, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché del personale proveniente dal bacino dei lavoratori socialmente utili. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive».

1-quater. Le previsioni di cui al comma 558 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano anche al personale di cui all'articolo 8-bis del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, come convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Al fine della determinazione del requisito di durata della prestazione lavorativa necessario vengono computati anche i periodi di lavoro con contratti di collaborazione coordinata e continuativa effettuati da tale personale.
43. 9. Di Salvo, Bonelli, Sgobio, Migliore, Ricci, Napoletano, Zanella, Buffo, Aurisicchio.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
2. Il decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, ed il decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 sono abrogati.
3. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 1156, della legge 296/2006, i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2000 e di cui agli articoli 2 e 3, comma 1, del decreto legislativo n. 280/1997, possono continuare ad essere impegnati dagli enti utilizzatori fino ad esaurimento dei progetti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
43. 8. Garavaglia, Filippi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. All'articolo 1, comma 1156, lettera f), della legge n. 296 dei 2006, le parole: «relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni» sono soppresse. Alla fine della stessa lettera f) aggiungere le seguenti parole: «Relativamente alle assunzioni , di cui alla presente lettera, di personale non ricadente tra le qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, si procede previo espletamento di prove selettive».
43. 11. Aurisicchio, Di Salvo, Buffo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. All'articolo 1, comma 1156, lettera f), della legge n. 296 del 2006, aggiungere dopo le parole: «che a tale fine è integrato del predetto importo», le parole: «Le disposizioni della presente lettera si applicano anche ai lavoratori di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81;.
43. 10. Buffo, Di Salvo, Aurisicchio.

Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

Art. 43-bis.
(Operai agricoli stagionali operanti presso l'Università degli studi di Palermo).

1. Le assunzioni di tale personale stagionale, nel rispetto del vigente CCNL di categoria degli operai agricoli e florovivaisti, possono essere effettuate anche in deroga all'applicazione del limite di spesa fissato dall'articolo 1, comma 538 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine di consentire all'Università degli studi di Palermo, la prosecuzione delle coltivazioni sperimentali di specie erbacee appositamente selezionate per coltivazioni siccitose, nonché il mantenimento dei livelli occupazionali degli operai agricoli stagionali.
43. 01. Giudice.


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ART. 44.

Sostituire l'articolo 44 con il seguente:

Art. 44.
(Misura fiscale di sostegno a favore dei contribuenti a basso reddito).

1. Ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la cui imposta netta dovuta per l'anno 2006 risulti pari a zero, è attribuita, per l'anno 2007, una somma pari a euro 150 quale rimborso forfetario di parte delle maggiori entrate tributarie affluite all'erario. Fermo quanto previsto al comma 2, la misura di sostegno di cui al presente comma non spetta a coloro che nell'anno 2006 risultano fiscalmente a carico di altri soggetti.
2. Ai soggetti indicati al comma 1 è, inoltre, attribuita un'ulteriore somma pari a euro 150 per ciascun familiare a carico. Qualora il familiare sia a carico di più soggetti la somma è ripartita in proporzione alla percentuale di spettanza della detrazione per carichi familiari.
3. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo, per l'anno 2007, con una dotazione pari a 1.700 milioni di euro, per l'erogazione delle somme di cui ai commi 1 e 2.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate, nel rispetto del limite di spesa fissato dal comma 3, le categorie dei soggetti aventi diritto, con riferimento alla condizione economica familiare, e con esclusivo riferimento ai seguenti soggetti: titolari di redditi da lavoro o da pensione, disoccupato, o soggetti assistiti ai sensi della legge 238/2000. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di erogazione delle somme di cui ai commi 1 e 2, nonché le altre disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.

Conseguentemente, ai fini di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge 296 del 2006, è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con dotazione iniziale di curo 200 milioni.
44. 12. Crema, Villetti.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) ai commi 1 e 2, sostituire le parole: «300 euro» con le seguenti: «150 euro»;
b) al comma 3 sostituire le parole: , con una dotazione pari a 5.000 milioni di euro» fino al termine del periodo, con le seguenti: «con una dotazione pari a 1.900 milioni di euro per l'erogazione delle somme di cui ai commi 1 e 2.»;
c) sostituire il comma 4 con il seguente: «4. Nel rispetto del limite di spesa fissato dal comma 3, le categorie dei soggetti aventi diritto, con riferimento ai titolari di redditi da lavoro e da pensione, le modalità di erogazione delle somme di cui ai commi 1 e 2, nonché le altre disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo, sono stabilite con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 novembre 2007.».
44. 7. Il Governo.

All'articolo 44, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «imposta netta» con: «imposta lorda», le parole: «detrazione fiscale» con: «una somma» e il numero: «300» con: «200»;
b) al comma 2, primo periodo, le parole: «detrazione fiscale pari ad euro 300» sono sostituite dalle seguenti: «una somma pari ad euro 200»;
«c) al comma 2, secondo periodo, le parole: «la detrazione fiscale» sono sostituite dalle seguenti: «la somma di cui al periodo precedente»;


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d) al comma 3 le parole: «5.000 milioni di euro,» sono sostituite dalle seguenti: 1.900 milioni di euro.»; sono soppresse, inoltre, le seguenti parole: «, derivante anche dall'impiego del 30 per cento del fondo costituito dai depositi dormienti».
44. 5. Musi, Fluvi.

Ai commi 1 e 2 sostituire le parole: detrazione fiscale con la seguente: somma.
44. 4. Antonio Pepe.

Al comma 1, sostituire le parole: una detrazione fiscale con le seguenti: un assegno ad personam.
44. 10. Garavaglia, Filippi.

Al comma 1, sostituire le parole: detrazione fiscale con la parola: somma.
44. 2. Leo.

Al comma 2, sostituire le parole: detrazione fiscale, dovunque compaiano, con la seguente: somma.
44. 3. Leo.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5.000 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede, quanto a 1.900 milioni di euro ai sensi dell'articolo 47, e, quanto a 3.100 milioni di euro mediante l'impiego del 30 per cento del fondo costituito dai depositi dormienti»;

b) al comma 4, sopprimere le parole: «nel rispetto del limite di spesa fissato dal comma 3».
44. 15. Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Gli importi riportati nella Tab. A allegata all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 81 dei 2 luglio 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007 n. 127, per l'anno 2007 sono moltiplicati per due.

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal presente emendamento, pari a 900 milioni di curo si provvede, quanto a 750 milioni mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'elenco n. 1 allegato al decreto-legge 2 luglio 2007 n. 81, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007 n. 127; quanto a .150 milioni di curo, mediante corrispondente riduzione dell'importo di cui al comma 1 dell'articolo 8 del medesimo decreto-legge.
44. 6. Leo, Giorgetti, La morte, Bono.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Gli importi riportati nella Tab. A allegata all'articolo 5, comma 1, dei decreto-legge n. 81 del 2 luglio 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007 n. 127, per l'anno 2007 sono moltiplicati per due.

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal presente emendamento, pari a 900 milioni di euro si provvede, quanto a 750 milioni mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'elenco n. 1 allegato al decreto-legge 2 luglio 2007 n. 81, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007 n. 127; quanto a 150 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'importo di cui al comma 1 dell'articolo 8 dei medesimo decreto-legge.
44. 1. Alberto Giorgetti.

Al comma 4 sopprimere le seguenti parole: con riferimento ai titolari di redditi da lavoro e da pensione.
44. 14. Peretti, Zinzi, Lucchese.


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Al comma 4-bis sostituire le parole: 50.000 euro con le seguenti: 20.000 euro.
44. 8. Napoletano, Sgobio.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-quater. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge 15 dicembre 1990, n, 386, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso in cui il pagamento sia effettuato entro il predetto termine di sessanta giorni, e qualora non sia stato levato il protesto, non si applica la penale di cui al periodo precedente.
44. 9. Del Mese, Ceccuzzi, Conte Giancarlo, Montani.

Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Esenzione dal pagamento del canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo in favore delle persone appartenenti a particolari fasce sociali).

1. A decorrere dal 1 gennaio 2008 le persone di età uguale o superiore a settanta anni il cui reddito complessivo, al netto dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, non sia superiore a 7.500 euro, sono esentate dal pagamento del canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo come annualmente determinato in misura complessiva con decreto del Ministero delle comunicazioni. Ai fini della determinazione del limite di reddito di cui al periodo precedente si fa riferimento anche ai redditi dei componenti del nucleo familiare conviventi con il soggetto titolare dell'esenzione.
2. Al fine di mantenere l'equità del contratto di servizio intercorrente con la società concessionaria del servizio pubblico RAI S.p.a. il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a compensare i minori introiti derivanti dalla esenzioni riconosciute ai sensi del comma 1 con l'utilizzazione delle maggiori entrate derivanti dal recupero delle maggiori imposte derivante dal contrasto alla elusione ed evasione fiscale.
44. 01. Fluvi.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Misure a sostegno della liberalizzazione nel settore assicurativo e a favore del contenimento dei prezzi).

1. Al comma 2, ultimo periodo, dell'articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, si aggiunge il seguente periodo: «Fanno eccezione gli agenti di assicurazione per l'attività di intermediazione assicurativa svolta in nome o per conto di una o più imprese di assicurazione e contemporaneamente per conto di uno o più intermediari regolarmente registrati nella sezione A, a condizione che l'attività svolta in una delle due sezioni riguardi esclusivamente incarichi di distribuzione relativi ai rami «responsabilità civile auto e/o rami danni».
2. Dopo il comma 3, dell'articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 2009 aggiungere il seguente:
3-bis: Gli intermediari persone fisiche, di cui al comma 2, lettera a) e b), abilitati ma temporaneamente non operanti possono essere iscritti in altra sezione come collaboratori dall'intermediario che se n'avvale. L'esercizio dell'attività come collaboratore iscritto regolarmente nella sezione E vale come giustificato motivo ed evita la cancellazione del soggetto dalla sezione A.

3. Al primo comma dell'articolo 1899 del codice civile, al secondo periodo si aggiunge il seguente periodo: è sostituito dal seguente: In questo caso il contratto è dichiarato decaduto per esercizio di una facoltà dettata da provvedimento legislativo.
44. 02. Bernando Maurizio.


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Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Riscossione diretta dei proventi derivanti dal controllo fiscale in materia di IRAP).

1. in coerenza con il principio di territorialità delle risorse fiscali affermato dall'articolo 119 della Costituzione e in conformità all'articolo 24 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le Regioni riscuotono direttamente le somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) a seguito delle attività di controllo, liquidazione delle dichiarazioni e accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e contenzioso tributario.
2. Le somme di cui al comma 1 comprendono gli importi dovuti al titolo d'imposta regionale, interessi e sanzioni, con esclusione di quelle applicate in caso di concorso formale e di violazioni continuate rilevanti ai fini dell'imposta regionale e di altri tributi erariali.
3. Per le finalità di cui al presente articolo, le regolazioni di cui all'articolo 13, commi 3 e 4 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, non considerano le somme di cui al comma 1.
44. 03. Zorzato, Adornato, Brancher, Campa, Fini, Fratta Pasini, Gardini, Milanato, Mistrello, Paniz, Valentini.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Misure fiscali di sostegno per l'acquisto della prima casa).

1. Per i finanziamenti relativi all'acquisto della prima casa di abitazione e delle relative pertinenze, è abolita l'imposta sostitutiva di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 29 settembre 1973.
2. Alla Tabella di cui all'allegato B del decreto dei Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, recante gli atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo, dopo l'articolo 22 è inserito il seguente:
Art. 22-bis. Contratti di mutuo per l'acquisto della prima casa. - 3. Alle minori entrate derivanti dai commi 1 e 2, pari a 750 milioni annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, al fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base in conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione dei Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei beni e delle attività culturali.
44. 04. Della Vedova.

Al comma 1, sostituire le parole: di 25 milioni di euro, con le seguenti: di 50 milioni di euro, e al comma 2, sostituire le parole: di 25 milioni di euro, con le seguenti: di 50 milioni di euro.

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 25.000.000 di curo per l'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 27 dicembre 2006, n. 296.
45. 5. Andrea Ricci, Migliore, Dioguardi, Smeriglio.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Limitatamente al periodo d'imposta 2007, per le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido o della assistenza domiciliare d'infanzia gestita di un ente fornitore di servizio accreditato, per un importo complessivamente non superiore a 658 euro annui per


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ogni figlio, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento, secondo le disposizioni dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 25 milioni di euro con le seguenti: 35 milioni di euro.
45. 7. Brugger, Zeller, Widman, Bezzi, Nicco.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui alla legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni è incrementato di ulteriori 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
Il Fondo così incrementato è destinato a fronteggiare gli oneri connessi alle prestazioni degli insegnanti di sostegno, dietro richiesta degli Istitui scolastici; conseguentemente gli Enti Locali sono esonerati dai servizi attinenti le attività di sostegno agli studenti «diversamente abili».
2-ter. All'onere di cui al comma 2-bis si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
45. 9. Garavaglia, Filippi, Gosis, Fava.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è incrementato di 255 milioni di curo per l'anno 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa, per l'anno 2008, di cui al capitolo.
* 45. 1. Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, é incrementato di 255 milioni di euro l'anno 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa, per l'anno 2008, di cui al capitolo.
* 45. 2. Osvaldo Napoli, Stradella.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, é incrementato di 255 milioni di euro per l'anno 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa, per l'anno 2008, di cui al capitolo.
* 45. 8. Gaspare Giudice.

Sostituire l'articolo 46 con il seguente:

Art. 46.

1. L'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto, delle opere connesse, situati in aree portuali o in siti industriali, è rilasciata con procedimento unico ai sensi dell'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340 anche nelle regioni a statuto speciale, a seguito di valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 35


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del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche.
L'autorizzazione unica è rilasciata ai sensi dell'articolo 14-ter comma 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241 sostituisce ogni autorizzazione, concessione, atto amministrativo, parere o atto di assenso comunque denominato.
Nei casi in cui gli impianti siano ubicati in area portuale o in siti industriali, il giudizio è reso anche in assenza del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui all'articolo 5 comma 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 che deve essere espresso al Ministro delle infrastrutture che deve pronunciarsi nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340. L'autorizzazione unica è rilasciata con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di intesa con la regione interessata. L'autorizzazione unica costituisce variante urbanistica, industriale ed anche del piano regolatore portuale.
* 46. 1. Alberto Giorgetti.

Sostituire l'articolo 46 con il seguente:

Art. 46.

L'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto, e delle opere connesse, situati in aree portuali o in siti industriali, è rilasciata con procedimento unico ai sensi dell'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340 anche nelle regioni a statuto speciale, a seguito di valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 35 dei decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche.
L'autorizzazione unica è rilasciata ai sensi dell'arto 14-ter comma 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241 sostituisce ogni autorizzazione, concessione, atto amministrativo, parere o atto di assenso comunque denominata.
Nel casi in cui gli impianti siano ubicati in area portuale o in siti industriali, il giudizio è reso anche in assenza del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui all'articolo 5 comma 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 che deve essere espresso al Ministro delle infrastrutture che deve pronunciarsi nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340.
L'autorizzazione unica é rilasciata con decreto dei Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e il Ministro dell'ambiente e della tutela dei territorio e dei mare, di intesa con la regione interessata. L'autorizzazione unica costituisce variante urbanistica, industriale ed anche dei piano regolatore portuale.
* 46. 2. Saglia.

Sostituire l'articolo 46 con il seguente:

Art. 46.
(Procedure di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto).

L'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto, e delle opere connesse, situati in aree portuali o in siti industriali, è rifasciata con procedimento unico ai sensi dell'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340 anche nelle regioni a statuto speciale, a seguito di valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 3 aprite 2006 n. 152 e successive modifiche.
L'autorizzazione unica è rilasciata ai sensi dell'articolo 14-ter comma 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241 sostituisce ogni autorizzazione, concessione, atto amministrativo, parere o atto di assenso comunque denominato.
Nei casi in cui gli impianti siano ubicati in area portuale o in siti industriali, il giudizio è reso anche in assenza del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui all'articolo 5 comma 3 della legge 28


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gennaio 1994, n. 84 che deve essere espresso al Ministro delle infrastrutture che deve pronunciarsi nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340. L'autorizzazione unica è rilasciata con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di intesa con la regione interessata. L'autorizzazione unica costituisce variante urbanistica, industriale ed anche del piano regolatore portuale.
* 46. 4. Lulli.

Sostituire l'articolo 46 con il seguente:
L'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminati di rigassificazione di gas naturale liquefatto, e delle opere connesse, situati in aree portuali o in siti industriali, è rilasciata con procedimento unico ai sensi dell'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340 anche nelle regioni a statuto speciale, a seguito di valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche.
L'autorizzazione unica è rilasciata ai sensi dell'articolo 14 ter comma 9 della legge 7 agosto 1990; n, 241 sostituisce ogni autorizzazione, concessione, atto amministrativo, parere o atto di assenso comunque denominato.
Nei casi in cui gli impianti siano ubicati in area portuale o in siti industriali, il giudizio è reso anche in assenza del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui all'articolo 5 comma 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 che deve essere espresso al Ministro delle infrastrutture che deve pronunciarsi nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340.
L'autorizzazione unica è rilasciata con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e il Ministro dell'ambiente e della tutela dei territorio e dei mare, di intesa con la regione interessata. L'autorizzazione unica costituisce variante urbanistica, industriale ed anche del piano regolatore portuale.
* 46. 6. Verro, Giudice.

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 46.

1. L'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e delle opere connesse, situati in aree portuali o in siti industriali, è rilasciata, con un procedimento unico, ai sensi dell'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340, anche nelle regioni a statuto speciale, a seguito di valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 35, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche. L'autorizzazione unica, rilasciata ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 9, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sostituisce ogni autorizzazione, concessione, atto amministrativo, parere o atto di assenso comunque denominato. Nei casi in cui gli impianti siano ubicati in area portuale o in siti industriali, il giudizio è reso anche in assenza del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, che deve essere espresso al Ministro delle infrastrutture che deve pronunciarsi nell'ambito della conferenza di servizi di cui al articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340. L'autorizzazione unica è rilasciata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la regione interessata. L'autorizzazione unica costituisce variante urbanistica, industriale ed anche del piano regolatore portuale.
* 46. 7. Filippi, Garavaglia, Fava, Fugatti.

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 46.

1. L'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione


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di gas naturale liquefatto e delle opere connesse, anche situati al di fuori di siti industriali, è rilasciata, con un unico provvedimento di autorizzazione, ai sensi dell'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340, anche nelle regioni a statuto speciale, a seguito di giudizio di compatibilità ambientale di cui all'articolo 35, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Nei casi in cui gli impianti siano ubicati in area portuale o ad essa contigua, il giudizio è reso anche in assenza del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, che deve essere espresso al Ministro delle infrastrutture che deve pronunciarsi nell'ambito della conferenza di servizi di cui al citato articolo 8 della legge n. 340 del 2000. In tali casi, il provvedimento unico di autorizzazione è rilasciato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la regione interessata. Il provvedimento unico di autorizzazione costituisce variante dello strumento urbanistico, dell'eventuale piano industriale e del piano regolatore portuale.
46. 14. Filippi, Garavaglia, Fugatti, Fava.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 46.
(Procedure di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto).

1. L'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto, e delle opere connesse, situati in aree portuali o in siti industriali, è rilasciata con procedimento unico ai sensi dell'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340 anche nelle regioni a statuto speciale, a seguito di valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche.
L'autorizzazione unica è rilasciata ai sensi dell'articolo 14-ter comma 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241 sostituisce ogni autorizzazione, concessione, atto amministrativo, parere o atto di assenso comunque denominato.
Nei casi in cui gli impianti siano ubicati in area portuale o in siti industriali, il giudizio è reso anche in assenza del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui all'articolo 5 comma 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 che deve essere espresso al Ministro delle infrastrutture che deve pronunciarsi nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340.
L'autorizzazione unica è rilasciata con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di intesa con la regione interessata. L'autorizzazione unica costituisce variante urbanistica, industriale ed anche del piano regolatore portuale.
* 46. 16. Peretti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 46.

L'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto, e delle opere connesse, situati in aree portuali o in siti industriali, è rilasciata con procedimento unico ai sensi dell'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340, anche nelle regioni a statuto speciale, a seguito di valutazione dell'impatto ambientale ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche. L'autorizzazione unica è rilasciata ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 9, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e sostituisce ogni autorizzazione, concessione, atto amministrativo, parere o atto di assenso comunque denominato. Nei casi in cui gli impianti


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siano ubicati in area portuale o in siti industriali, il giudizio è reso anche in assenza del parere dei Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, che deve essere espresso al Ministro delle infrastrutture che deve pronunciarsi nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340. L'autorizzazione unica è rilasciata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la regione interessata o con le province autonome. L'autorizzazione unica costituisce variante urbanistica, industriale ed anche del piano regolatore portuale.
* 46. 22. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 46.

L'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazìone di gas naturale liquefatto, e delle opere connesse, situati in aree portuali o in siti industriali, è rilasciata con procedimento unico ai sensi dell'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340 anche nelle regioni a statuto speciale, a seguito di valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche. L'autorizzazione unica è rilasciata ai sensi dell'articolo 14-ter comma 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241 sostituisce ogni autorizzazione, concessione, atto amministrativo, parere o atto di assenso comunque denominato.
Nei casi in cui gli impianti siano ubicati in area portuale o in siti industriali, il giudizio è reso anche in assenza del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui all'articolo 5 comma 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 che deve essere espresso al Ministro delle infrastrutture che deve pronunciarsi nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340.
L'autorizzazione unica è rilasciata con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di intesa con la regione interessata. L'autorizzazione unica costituisce variante urbanistica, industriale ed anche del piano regolatore portuale. L'autorizzazione unica viene rilasciata prioritariamente ai proponenti che, alla data in vigore della presente legge già dispongano di accordi di forniture di gas naturale liquefatto.
46. 3. Quartiani.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: l'esercizio di aggiungere la seguente: nuovi, al medesimo periodo dopo la parola: industriali, aggiungere le seguenti: e per l'aumento delle capacità dei terminali esistenti.

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni del precedente comma trovano applicazione anche in riferimento ai procedimenti autorizzativi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.
46. 15. Fava, Filippi, Garavaglia, Fugatti.

Sostituire il primo periodo con il seguente:
L'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto, e delle opere connesse, situati in aree portuali o in siti industriali, è rilasciata con procedimento unico ai sensi dell'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340, anche nelle regioni a statuto speciale, a seguito di valutazione dell'impatto ambientale ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche.
46. 17. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.


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Al comma 1, dopo le parole: gas naturale liquefatto aggiungere le seguenti: e delle opere connesse.
46. 8. Filippi, Garavaglia, Fugatti, Fava.

Al comma 1, sopprimere le parole: anche situati al di fuori di siti industriali.
46. 5. Realacci, Cacciari, Mariani Lomaglio, Bandoli, De Angelis, Francescato, Gentili, Misiti.

Al comma 1, dopo le parole: è rilasciata aggiungere le seguenti: , con un unico provvedimento di autorizzazione.
46. 9. Filippi, Garavaglia, Fugatti, Fava.

Al comma l, dopo le parole: legge 24 novembre 2000, n. 340, aggiungere le seguenti: anche nelle regioni a statuto speciale.
46. 10. Filippi, Garavaglia, Fugatti, Fava.

Dopo il primo periodo aggiungere il seguente:
L'autorizzazione unica é rilasciata ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 9, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e sostituisce ogni autorizzazione, concessione, atto amministrativo, parere o atto di assenso comunque denominato.
46. 18. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: che deve essere espresso inserire le seguenti: al Ministro delle infrastrutture che deve pronunciarsi.
* 46. 11. Filippi, Garavaglia, Fugatti, Fava.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: che deve essere espresso, aggiungere le seguenti: al Ministro delle infrastrutture che deve pronunciarsi.
* 46. 19. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

Al comma 1, sostituire il terzo e il quarto periodo con i seguenti:
L'autorizzazione unica è rilasciata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la regione interessata o con le province autonome. L'autorizzazione unica costituisce variante urbanistica, industriale ed anche del piano regolatore portuale.
46. 20. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

Al comma terzo e quarto, sostituire la parola: l'autorizzazione con le seguenti: il provvedimento unico di autorizzazione.
46. 12. Filippi, Garavaglia, Fugatti, Fava.

Al comma 1, al terzo periodo, dopo la parola: regione inseriva le seguenti: o provincia autonoma.
46. 21. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: anche del piano regolatore portuale con le seguenti: dello strumento urbanistico, dell'eventuale piano industriale e del piano regolatore portuale.
46. 13. Filippi, Garavaglia, Fugatti, Fava.


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Dopo l'articolo 46 aggiugnere il seguente:

Art. 46-bis.
(Misure urgenti per la tutela dei consumatori in materia di prezzi).

1. Ciascuna Camera di Commercio rende noto al pubblico il proprio «ufficio prezzi», che riceve segnalazioni e verifica le dinamiche concernenti le variazioni dei prezzi di beni e servizi praticati ai consumatori finali.
2. Lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 è disciplinato da convenzioni non onerose stipulate fra le Camere di Commercio, i comuni e gli altri enti interessati e T'Ufficio territoriale di Governo, che individuano anche le modalità di rilevazione e di messa a disposizione dei consumatori, anche in forma comparata, dei prezzi rilevati.
3. Ai fini del comma 2, la Conferenza Unificata può disciplinare, d'intesa fra Unioncamere, ALACI e Ministeri dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'interno e dell'economia e delle finanze, la convenzione tipo e le procedure standard.
4. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Garante per la sorveglianza dei prezzi, che sovrintende alla tenuta ed elaborazione delle informazioni richieste agli «uffici prezzi» delle Camere di Commercio di cui al comma 1, all'ISTAT, ai competenti uffici del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nonché, quanto ai servizi di pubblica utilità, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, nonché a renderle note anche in forma comparata e telematica, avvalendosi del «Portale delle imprese», gestito in rete dalle Camere di Commercio, che svolge servizio unicamente informativo e assume il nome di «Portale delle imprese, dei consumatori e dei prezzi».
5. Il Garante di cui al comma 4 è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, tra i dirigenti di prima fascia del Ministero dello Sviluppo economico, si avvale per il proprio funzionamento delle strutture del medesimo Ministero, svolge i compiti di cui al presente articolo senza compenso e mantenendo le proprie funzioni. L'incarico ha la durata di tre anni.
6. Il Garante riferisce le dinamiche e le eventuali anomalie dei prezzi, rilevate ai sensi del presente articolo, al Ministro dello sviluppo economico, che provvede, ove necessario, alla formulazione di segnalazioni all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato e di proposte normative, anche nell'ambito della legge annuale per la promozione della concorrenza e la tutela dei consumatori.
7. Le informazioni riferite ai prezzi al consumo, anche nominative, sono in ogni caso sottratte alla disciplina di tutela in materia di riservatezza dei dati personali.
8. Alle attività svolte ai sensi del presente articolo le Camere di commercio fanno fronte con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
46. 01. Governo.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. 3 - A decorrere da 1 o gennaio 2008 il canone delle concessioni di distribuzione è incrementato, ove minore, al 40% del Vincolo ricavi di distribuzione di cui alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000, n. 237, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento all'anno 2008.

Conseguentemente sopprimere i commi 3 e 4.
46-bis. 2. Fava, Filippi, Garavaglia, Fugatti.

Al comma 3, sostituire le parole: sono prorogati di due anni con le seguenti: sono prorogati di cinque anni.


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Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: fino al 10 per cento con le seguenti: fino al 5 per cento.
* 46-bis. 4. D'Agrò, Peretti, Zinzi.

Al comma 3, sostituire le parole: sono prorogati di due anni con le seguenti: sono prorogati di cinque anni.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: fino al 10 per cento con le seguenti: fino al 5 per cento.
* 46-bis. 1. Saglia.

Al comma 3, sostituire le parole: sono prorogati di due anni con le seguenti: possono essere prorogati di due anni dal comune concedente.
46-bis. 3. Tanoni.

Dopo l'articolo 46-bis è inserito il seguente nuovo articolo:

Art. 46-bis.
(Disposizioni per la ricerca e coltivazione degli idrocarburi).

1. Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, d'intesa con la Regione Veneto, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce una Commissione di studio con il compito di valutare l'incidenza sui fenomeni di subsidenza delle attività di coltivazione dei giacimenti di idrocarburi nel sottosuolo delle acque del Golfo di Venezia nel tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del fiume Tagliamento e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, per gli anni 2008 e 2009, si provvede nei limiti dello stanziamento autorizzato in favore del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare ai sensi dell'articolo 1, comma 43 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
46-bis. 01. Quartiani.

Dopo l'articolo 46-bis aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Disposizioni per la ricerca e la coltivazione degli idrocarburi).

1. Il comma 2 dell'articolo 26 della legge 31 luglio 2002, n. 179, è abrogato. L'attività di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi si esercita conformemente a quanto disposto dal decreto del Ministero dell'Ambiente 3 dicembre 1999.
2. Sono fatti salvi i titoli minerari già rilasciati alla data di entrata in vigore della legge 31 luglio 2002, n. 179.
46-bis. 02. Volontè, Peretti, Zinzi.

ART. 46-quater.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Il recupero degli aiuti erogati ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale Sardegna 13 dicembre 1988, n. 44, dichiarati incompatibili con il mercato comune con decisione della Commissione Europea con decisione n. 97/612/CE del 16 aprile 1997 è fissato in quattordici rate annuali, fino alla concorrenza del complessivo ammontare delle somme effettivamente percepite e degli interessi legali maturati. La regione Sardegna entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce con propri provvedimenti le modalità attuative per la restituzione delle somme. A copertura del relativo onere sono vincolati 50 milioni di euro a decorrere dal 2008 e sino ad esaurimento del debito, a valere sulle risorse trasferite alla regione Sardegna ai sensi del commi da 834 a 840 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.


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Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: (Recupero degli aiuti incompatibili con il mercato europeo nei settori della pesca e dell'agricoltura e interventi a favore delle vittime del mare).
46-quater. 1. Marras, Cicu.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
2-bis. All'articolo 32, comma 2, del Testo Unico delle imposte sui redditi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre) 986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunta la lettera:
b-bis) l'attività di imprenditore ittico di cui all'articolo 6, comma 1, del Decreto Legislativo 26 maggio 2004, n, 154 e alla lettera c) dopo la parola: «di animali» aggiungere: «nonché delle attività di cui alla lettera b-bis)»;

2-ter. All'articolo 34 del Testo Unico delle imposte sui redditi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente: «comma 5». Per l'imprenditore ittico di cui all'articolo 6, comma 1, del Decreto Legislativo 26 maggio 2004, n. 154 la superficie utilizzabile viene commisurata agli effetti del reddito agrario e dominicale mediante l'applicazione della Tariffa più alta del seminativo di prima classe, in vigore nella provincia ove ha sede l'imprenditore ittico, al tonnellaggio netto di ogni natante secondo i seguenti scaglioni:
da zero a 50 tonnellate di stazza netta: 0,70 della tariffa d'estimo per ogni tonnellata di stazza netta;
da 51 a 100 tonnellate di stazza netta: 0,60 della tariffa d'estimo per ogni tonnellata di stazza netta;
da 101 a 150 tonnellate di stazza netta: 0,40 della tariffa d'estimo per ogni tonnellata di stazza netta;
da 151 a 200 tonnellate di stazza netta: 0,30 della tariffa d'estimo per ogni tonnellata di stazza netta;
da 201 tonnellate di stazza netta: 0,20 della tariffa d'estimo per ogni tonnellata di stazza netta.

2-quater. Alle eventuali minori entrate derivanti dall'applicazione dei commi 2-bis e 2-ter si provvede mediante modifica delle aliquote relative alla tassazione delle cooperative a decorrere dal periodo di imposta decorrente dal 1ogennaio 2007. A tal fine all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:
alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
46-quater. 6. Marinello.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Gli accertamenti basati sugli studi di settore, di cui all'articolo 62-sexies del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993 n. 427, per l'anno d'imposta 2007 e per i due periodi di imposta successivi, sono sospesi per il settore della pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi, codice di attività 05.01.1 - studio di settore SG90U.
2-ter. Alle eventuali minori entrate derivanti dall'applicazione del comma 2-bis si provvede mediante modifica delle aliquote relative alla tassazione delle cooperative a decorrere dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2007. A tal fine


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all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:
alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
46-quater. 8. Marinello.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 45, del decreto legislativo 1.5 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma i aggiungere il seguente:
1-bis. Per il periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2008 l'aliquota dell'1,9 per cento è estesa ai soggetti che operano nel settore della pesca diversi da quelli di cui al comma 1. All'onere derivante dal presente comma, stimato in quattro milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1-septies, del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni in legge 11 marzo 2006, n. 81.
46-quater. 2. Marinello.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare, i benefici di cui agli articoli 4 e 6 del decreto-legge 3o dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi, per l'anno 2oo8 e nel limite dell'80 per cento, alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari.
2-ter. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 2-bis valutato in 10 milioni di euro per l'anno 2008, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1-septies, del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni in legge 11 marzo 2006, n. 81.
46-quater. 3. Marinello.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 3-ter, comma 1 del decreto legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, in legge 31 luglio 2005, n. 156 dopo le parole: «società commerciali» aggiungere le seguenti: «di cui al Libro V, Titolo V, Capo III e seguenti del Codice Civile». All'onere derivante dalla presente disposizione, valutata in 150.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento dell'unità previsionale di base «Fondo speciale» di parte corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per gli anni 2007, 2008 2009, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
46-quater. 5. Marinello.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, dopo le parole: «legge 17 febbraio 1982, n. 41», sono inserite le, seguenti: «, ad eccezione dell'articolo 27-ter,».
46-quater. 7. Marinello.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 2, comma 5-bis, del decreto legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito con modificazioni in legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: «1o gennaio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2009».
46-quater. 4. Marinello.


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Dopo l'articolo 46-quater aggiungere il seguente:

(Convenzioni tra amministrazioni pubbliche e imprenditori ittici).

1. Al fine di favorire lo svolgimento di attività funzionali alla manutenzione degli arenili, alla salvaguardia del litorale, alla cura e alla pulizia delle acque costiere e di promuovere prestazioni a favore della tutela e della promozione del patrimonio culturale di aree vocate per la pesca, le pubbliche amministrazioni possono stipulare convenzioni con gli imprenditori ittici.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 definiscono le prestazioni delle pubbliche amministrazioni che possono consistere, nel rispetto degli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura, anche in finanziamenti, concessioni amministrative, riduzioni tariffarie o realizzazione di opere pubbliche. Per le predette finalità le pubbliche amministrazioni, in deroga alle nonne vigenti, possono stipulare contratti d'appalto con gli imprenditori ittici di importo annuale non superiore a 50.000 euro nel caso di imprenditori singoli, e 300.000 euro nel caso di imprenditori in forma associata.
46-quater. 01. Franci, Zucchi, Servodio, Bellanova, Brandolini, Fiorio, Fogliari, Fontana, Maderloni, D'Ulizia, Pertoldi.

ART. 46-quinquies.

Sopprimerlo.
46-quinquies. 4. Peretti.

Aggiungere infine il seguente comma:
1-bis. Al comma 1-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, aggiungere infine le seguenti parole: «nonché i comuni confinanti, qualora situati in province diverse e nel raggio massimo di 10 chilometri dall'impianto medesimo».
46-quinquies. 1. Gianfranco Conte, Leone, Zorzato, Angelino Alfano, Armosino, Casero, Crosetto, Giudice, Marras, Vetto, Verro.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:
2. All'articolo 3 della legge n. 959 del 1953 le parole: «e fino alla concorrenza di esso sono soppresse».
46-quinquies. 2. Zanetta.

Dopo l'articolo 46-quinquies inserire il seguente:

Art. 46-sexies.
(Sovracanoni idroelettrici).

1. I Sovracanoni idroelettrici, previsti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953 n. 959, sono estesi a tutti gli impianti di produzione di energia idroelettrica superiori a 220 kw di potenza nominale media, le cui opere ricadono in tutto o in parte nei territori dei comuni compresi in un bacino imbrifero montano già delimitato.
46-quinquies. 01. Zanetta.

Dopo l'articolo 46-quinquies inserire il seguente:

Art. 46-sexies.
(Fondo di rotazione per il prestito e il risparmio turistico).

1. Per il funzionamento del Fondo di rotazione per il prestito ed il risparmio turistico istituito dall'articolo 10 della legge 29 marzo 2001, n. 135 sono stanziati 6 milioni di euro per l'anno 2007.


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Conseguentemente, all'articolo 36, comma 2, sostituire le parole: 140 milioni con le seguenti: 144 milioni.
46-quinquies. 02. Cialente.

Dopo l'articolo 46-quinquies inserire il seguente:

Art. 46-sexies.

1. La gestione del Fondo di rotazione per il prestito ed il risparmio turistico di cui all'articolo 10 della legge 29 marzo 2001, n. 135 è delegata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo.
46-quinquies. 03. Cialente.

Dopo l'articolo 46-quinquies aggiungere il seguente:

Art. 46-quinquies. 1.
(Fondo di rotazione per il prestito ed il risparmio turistico).

Al fine di consentire il rifinanziamento del Fondo di rotazione per il prestito ed il risparmio turistico istituito dall'articolo 10 della legge 135/2001 è previsto uno stanziamento dl 6 milioni di euro per il triennio 2008-2010.

Conseguentemente lo stanziamento destinato alla legge n. 67 del 1987 è ridotto di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
46-quinquies. 05. Osvaldo Napoli, Stradelli.

Dopo l'articolo 46-quinquies inserire il seguente:

Art. 46-sexies.

1. La gestione del Fondo di rotazione per il prestito ed il risparmio turistico di cui all'articolo 10 della legge 29 marzo 2001, n. 135 è delegata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo.
46-quinquies. 012. Cialente.

Dopo l'articolo 46-quinquies aggiungere il seguente:

Art. 46-sexies.
(Introduzione dell'azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori).

1. Dopo l'articolo 140 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è inserito il seguente:
Art. 140-bis. - (Azione collettiva risarcitoria). - 1. Le associazioni dei consumatori e degli utenti di cui al comma 1 dell'articolo 139, le associazioni dei professionisti e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono richiedere al tribunale del luogo ove ha la residenza o la sede il convenuto la condanna al risarcimento dei danni e la restituzione di somme dovute direttamente ai singoli consumatori o utenti interessati, in conseguenza di atti illeciti commessi nell'ambito di rapporti giuridici relativi a contratti, di atti illeciti extracontrattuali, di pratiche commerciali illecite o di comportamenti anticoncorrenziali, sempre che ledano i diritti di una pluralità di consumatori o di utenti.
2. L'atto con cui il soggetto abilitato promuove l'azione di gruppo di cui al comma 1 produce gli effetti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'articolo 2945 del codice civile, anche con riferimento ai diritti di tutti i singoli consumatori o utenti conseguenti al medesimo fatto o violazione.
3. Con la sentenza di condanna il giudice determina, quando le risultanze del processo lo consentono, i criteri in base ai quali deve essere fissata la misura dell'importo da liquidare in favore dei


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singoli consumatori o utenti ovvero stabilisce l'importo minimo da liquidare ai singoli danneggiati.
4. In relazione alle controversie di cui al comma 1, davanti al giudice può altresì essere sottoscritto dalle parti un accordo transattivo nella forma della conciliazione giudiziale.
5. A seguito della pubblicazione della sentenza di condanna di cui al comma 3 ovvero della dichiarazione di esecutività del verbale di conciliazione, le parti promuovono la composizione non contenziosa delle controversie azionabili da parte dei singoli consumatori o utenti presso la camera di conciliazione istituita presso il tribunale che ha pronunciato la sentenza. La camera di conciliazione è costituita dai difensori delle parti ed è presieduta da un conciliatore di provata esperienza professionale iscritto nell'albo speciale per le giurisdizioni superiori ed indicato dal consiglio dell'Ordine degli avvocati. Essa definisce, con verbale sottoscritto dalle parti e dal presidente, i modi, i termini e l'ammontare per soddisfare i singoli consumatori o utenti nella loro potenziale pretesa. La sottoscrizione del verbale, opportunamente pubblicizzata a cura e spese della parte convenuta nel precedente giudizio, rende improcedibile l'azione dei singoli consumatori o utenti per il periodo di tempo stabilito nel verbale per l'esecuzione della prestazione dovuta.
6. In alternativa al ricorso alle camere di conciliazione di cui al comma 5, le parti possono promuovere la composizione non contenziosa presso uno degli organismi di conciliazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni. Si applicano le disposizioni dell'ultimo periodo del medesimo comma 5 del presente articolo e, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 39 e 40 del citato decreto legislativo n. 5 del 2003, e successive modificazioni.
7. In caso di inutile esperimento della composizione non contenziosa di cui ai commi 5 e 6, il singolo consumatore o utente può agire giudizialmente, in contraddittorio, al fine di chiedere l'accertamento, in capo a se stesso, dei requisiti individuati dalla sentenza di condanna di cui al comma 3 e la determinazione precisa dell'ammontare del risarcimento dei danni riconosciuto ai sensi della medesima sentenza. La pronuncia costituisce titolo esecutivo nei confronti del responsabile. Le associazioni di cui al comma 1 e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura non sono legittimate ad intervenire nei giudizi previsti dal presente comma.
8. La sentenza di condanna di cui al comma 3, unitamente all'accertamento della qualità di creditore ai sensi dei commi 5, 6 e 7, costituisce, ai sensi dell'articolo 634 del codice di procedura civile, titolo per la pronuncia da parte del giudice competente di ingiunzione di pagamento, ai sensi degli articoli 633 e seguenti del medesimo codice di procedura civile, richiesta dal singolo consumatore o utente.
46-quinquies. 011. Peretti.

Dopo l'articolo 46-quinquies aggiungere il seguente:

Art. 46-quinquies. 1.
(Canoni demanio marittimo).

Al fine di garantire la copertura dei costi connessi allo svolgimento della delega di funzioni e consentire la manutenzione e riqualificazione della porzione di arenile destinata a «spiaggia libera» si prevede la destinazione di una quota pari al 70 per cento dei canoni concessori del demanio marittimo ai Comuni costieri, cui competono le funzioni amministrative in ordine a rilascio, rinnovo, modificazione e revoca delle concessioni demaniali marittime a finalità turistico ricreative.
46-quinquies. 06. Osvaldo Napoli, Stradella.


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Dopo l'articolo 46-quinquies aggiungere il seguente:

Art. 46-quinquies. 1.

1. Al comma 1, dell'articolo 30 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, le parole: «Corpo nazionale» sono sostituite dalla seguente: «Dipartimento», conseguentemente sostituire il comma 2 del medesimo articolo 30 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, con il seguente:
2. Gli alloggi di cui al comma 1 sono obbligatori per i responsabili delle seguenti strutture: Capo del Dipartimento, dirigente generale - Capo del Corpo nazionale, dirigenti generali con incarico di direttori centrali nell'ambito del Dipartimento, dirigente della Scuola di formazione di base del Dipartimento, direttori regionali e direttori interregionali, comandanti provinciali; nonché personale volontario con incarico di custode dei distaccamenti volontari.
46-quinquies. 07. Sanza, Zorzato, Crosetto, Ponzo.

Dopo l'articolo 46-quinquies aggiungere il seguente:

Art. 46-sexies.
(Finanziamento Servizio Pubblico Radiotelevisivo).

1. Con decorrenza dal 1o gennaio 2008 il canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni e integrazioni è soppresso, conseguentemente la legge 4 giugno 1938, n. 880 è abrogata.
2. Al finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo provvede il Ministero dell'Economia sulla base del contratto stipulato dal Ministero delle Comunicazioni con il concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo.
46-quinquies. 014. Pedrini.

Dopo l'articolo 46-quinquies, inserire il seguente:

Art. 46-sexies.
(Modifiche alla legislazione nazionale del turismo).

1. All'articolo 7, comma 1, della legge n. 135, del 29 marzo 2001 - (Riforma della legislazione nazionale del turismo) - dopo le parole: «dell'offerta turistica.» aggiungere le seguenti: «Sono altresì imprese turistiche quelle aventi ad oggetto la realizzazione e gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto».
46-quinquies. 08. Cioffi, Del Mese, D'Elpidio.

Dopo l'articolo 46-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 46-sexties.
(Disposizioni in materia di Passaporto).

L'articolo 18 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, è sostituito dal seguente: «Art. 18. Il rilascio o il rinnovo del passaporto ordinario in Italia o all'estero è gratuito, fatto salvo il costo materiale del libretto che è determinato dal Ministero degli Affari Esteri, sentito il Ministero dell'Economia».

Conseguentemente, l'articolo 19 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, è sostituito dal seguente: «Art. 19. Il libretto del passaporto rilasciato ad appartenenti alle seguenti categorie è gratuito:
a)
coloro che sono da considerare emigranti ai sensi delle norme sull'emigrazione;
b) italiani all'estero che fruiscono di rimpatrio consolare o rientrino per prestare servizio militare;
c) ministri del culto e religiosi che siano missionari;
d) indigenti.


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Gli atti, documenti e domande occorrenti per il rilascio o rinnovo del passaporto in favore delle categorie di persone di cui al presente articolo sono redatti in carta libera, con esenzione da qualsiasi imposta o tassa».

Conseguentemente, all'onere derivante dal presente emendamento, quanto a 100 milioni di euro, mediante incremento, fino a concorrenza del predetto importo, delle aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, da stabilire con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
46-quinquies. 015. Pedrini.

Dopo l'articolo 46-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 46-sexies.
(Esenzione Canone Rai).

All'articolo 1 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
Sono esentati dal pagamento del canone di abbonamento di cui al primo comma:
a) i cittadini italiani di età superiore a sessantacinque anni o con reddito personale annuo ai fini dell'IRPEF non superiore a 30.000 euro.
46-quinquies. 016. Pedrini.

Dopo l'articolo 46-quinquies, inserire il seguente:

Art. 46-sexies.

«La facoltà di cui al comma 231 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sussiste anche, con riferimento alle sentenze di condanna emesse in grado di appello dalla Corte dei Conti, nei casi in cui in primo grado sia stata pronunciata sentenza di assoluzione o proscioglimento, avverso la quale sia stato proposto ricorso per revocazione.
Il procedimento segue la disciplina dei commi da 231 a 233».
46-quinquies. 010. D'Elpidio, Fabris.

Dopo l'articolo 46-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 46-sexies.
(Adeguamento delle caserme).

1. Il Ministro dell'Interno predispone, sentite le Commissioni parlamentari competenti entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano annuale per la realizzazione di progetti di ristrutturazione di caserme in disposizione dell'Amministrazione dell'Interno anche in ragione del particolare rilievo storico delle stesse.
2. Per l'attivazione del comma 1 è autorizzata la spesa massima di 5 milioni di euro per l'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unita previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
46-quinquies. 017. D'Elpidio, Fabris.

Dopo l'articolo 46-quinquies, inserire il seguente:

Art. 46-sexties.
(Applicazione dell'IVA ridotta al 10 per cento peri servizi di collegamento alla rete Internet con tecnologia ADSL).

1. Alla Tabella A, Parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre


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1972, n. 633, dopo il numero 123-ter), inserire il seguente:
123-quater) Servizi di collegamento alla rete Internet con tecnologia ADSL per utenze telefoniche private.

2. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, pari a 740 milioni annui a decorrere dal 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base in conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Economia e delle Finanze.
46-quinquies. 018. Della Vedova.

Dopo l'articolo 46-quinquies, inserire il seguente:

Art. 46-sexties.
(Integrazione del Codice delle comunicazioni elettroniche).

All'articolo 50, comma 2, del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Ai fini di cui all'articolo 4, comma 3, lettera d), l'Autorità può, in particolare, prevedere che il canone di abbonamento sia ridotto fino al 50 per cento a favore degli utenti ai quali l'operatore non sia in grado di garantire l'accesso alla tecnologia ADSL per il collegamento a Internet.
46-quinquies. 019. Della Vedova.

Dopo l'articolo 46-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 46-sexies.
(Abolizione tassa di concessione governativa).

33-bis. L'articolo 21 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 641, modificato dal decreto 24 maggio 2005 è abrogato.

Conseguentemente, al comma 31, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
c) all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 9, sostituire le parole: «80 per cento» con le parole: «75 per cento»;
d) all'articolo 54 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 3-bis, sostituire le parole: «80 per cento» con le parole: «75 per cento»;
e) le disposizioni di cui al comma 31, alle lettere c) e d) si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007: per il medesimo periodo di imposta, nella determinazione dell'acconto dovuto ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive, si assume quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata tenendo conto delle disposizioni delle predette lettere c) e d).

Dopo il comma 47, aggiungere i seguenti:
47-bis. All'articolo 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al comma 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente:
g) l'imposta relativa all'acquisto, all'importazione, alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16, nonché alle spese di gestione, di apparecchiature terminali per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera gg) del comma 1 dell'articolo 1 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259, è ammessa in detrazione nella misura del 75 per cento; la


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predetta limitazione non si applica agli impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo.
47-ter. Le disposizioni di cui al comma 47-bis si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».
46-quinquies. 013. Pedrini.

ART. 47.

Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
a) per fanno 2007, quanto a 5.978 milioni di euro con le maggiori entrate di cui all'articolo 1, quanto a 2.420 milioni di euro mediante utilizzo della riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 gennaio 1989, n. 3, convertito dalla legge 7 marzo 1989, n. 84, inclusa per 1.300 milioni nel provvedimento previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e quanto a 5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per fanno 2007, parzialmente utilizzando quanto ad euro 1 milione l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e quanto ad euro 4 milioni l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;
b) per gli anni 2008 e 2009 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 gennaio 1989, n. 3, convertito dalla legge 7 marzo 1989, n. 84.
47. 4. Gianfranco Conte.

All'articolo 47, comma 1, lettera a), le parole: 1320 milioni sono sostituite dalle seguenti: 2420 milioni.

Conseguentemente, alla medesima lettera sopprimere le seguenti parole: quanto a 1100 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
47. 5. La Loggia, Giudice.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: quanto a 1.100 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

Conseguentemente, al maggior onere, si provvede proporzionalmente mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'elenco n. 1 allegato al decreto-legge 2 luglio 2007 n. 81, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007 n. 127.

Conseguentemente, ai maggiori oneri, pari a 1.100 milioni di curo si provvede, quanto a 750 milioni mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'elenco n. 1 allegato al decreto-legge 2 luglio 2007 n. 81, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007 n. 127; quanto a 200 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'importo di cui al comma 1 dell'articolo 8 del medesimo decreto-legge, quanto a 150 milioni di euro sopprimendo l'articolo 41.
* 47. 3. Leo, Alberto Giorgetti, Raisi.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: e quanto a 1.100 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Conseguentemente, al maggior onere, si provvede proporzionalmente mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'elenco n. 1 allegato al decreto-legge 2 luglio 2007 n. 81, convertito


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con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007 n. 127.

Conseguentemente, ai maggiori oneri, pari a 1.100 milioni di euro si provvede, quanto a 750 milioni mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'elenco n. 1 allegato al decreto-legge 2 luglio 2007 n. 81, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007 n. 127; quanto a 200 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'importo di cui al comma i dell'articolo 8 dei medesimo decreto-legge; quanto a 150 milioni di euro sopprimendo l'articolo 41.
* 47. 1. Alberto Giorgetti.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) quanto a 5,4 milioni di euro per l'anno 2008 e 11,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2008 e 2009 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007/2009 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
47. 6. Giudice.

All'articolo 47, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le disposizioni del presente decreto, come convertito in legge, sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme d'attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del Titolo V, parte seconda, della Costituzione per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.
* 47. 2. Boato.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le disposizioni del presente decreto, come convertito in legge, sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme d'attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del Titolo V, parte seconda, della Costituzione per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.
* 47. 7. Betta, Froner.

Dopo l'articolo 1, del disegno di legge di conversione, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. Il Governo è delegato al riordino dei ruoli del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, secondo i criteri e le regole che seguono:
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro i termini di cui ai commi 2 e 3, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica nonché con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, della difesa, della giustizia e delle politiche agricole e forestali, se non proponenti, uno o più decreti legislativi per le seguenti finalità:
a) il riordino del personale non direttivo e non dirigente delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 10 aprile 1981, n. 121, nonché delle Forze armate, secondo linee finalizzate ad incrementare la funzionalità delle relative Amministrazioni o Corpi e a valorizzare le risorse umane, in modo omogeneo rispetto a quanto già previsto per i dipendenti civili dello Stato, fermi restando le specificata conseguenti all'appartenenza alle Forze armate o di polizia e i rispettivi compiti istituzionali e attribuzioni;
b) il riordino della dirigenza dei personale delle Forze di polizia ad ordinamento


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civile e degli ufficiali di grado corrispondente delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate, in armonia con i trattamenti economici della dirigenza pubblica e tenuto conto delle disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2.
2. Ai fini di cui al comma 1, entro il 31 dicembre 2007, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, fermo restando quanto previsto dai comma successivi, sono adottati uno o più decreti legislativi secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) unificazione dei ruolo degli agenti ed assistenti e qualifiche o gradi corrispondenti con quello dei sovrintendenti e qualifiche o gradi corrispondenti, assicurando una ripartizione dei relativi organici coerente con le esigenze di funzionalità delle Amministrazioni e con i princìpi di sostanziale equivalenza ed allineamento dei trattamenti economici, ferme restando le rispettive peculiarità, prevedendo:
1) la revisione delle procedure di avanzamento alle qualifiche di sovrintendente e qualifiche o gradì corrispondenti, mediante percorsi di qualificazione ed aggiornamento professionale con verifica finale, ovvero mediante procedure di avanzamento a scelta ed aggiornamento professionale, tenendo anche conto della professionalità acquisita con l'anzianità, ed assicurando ai sovrintendenti e qualifiche o gradi corrispondenti l'avanzamento alla qualifica di sovrintendente capo, o il trattamento economico corrispondente, comunque prima della cessazione dal servizio, salvo demerito;
2) per l'Esercito, la Marina militare e l'Aeronautica militare, eventuali altre modalità di accesso ai gradi di sergente e corrispondenti, anche per concorso interno, ovvero ad anzianità, nonché disposizioni transitorie volte a disciplinare, fino al raggiungimento delle consistenze organiche stabilite dal decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, il graduale passaggio alle norme a regime, anche mantenendo, in tutto o in parte, l'accesso nel grado di sergente secondo la procedura di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;
b) previsione di interventi perequativi, anche di carattere economico, finalizzati ad assicurare il sostanziale allineamento delle carriere e dei trattamenti economici fondamentali del personale appartenente ai ruoli degli ispettori e qualifiche o gradi corrispondenti e dei marescialli delle Forze armate, anche dando attuazione alle previsioni di cui all'articolo 1-bis, comma 18, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, nonché, in armonia con la disciplina dei pubblico impiego, la valorizzazione economica o economico-funzionale degli ispettori sostituti ufficiali di pubblica sicurezza e dei sostituti commissari e dei personale di grado, qualifica o denominazione corrispondenti;
c) unificazione, nell'ambito di una carriera dirigenziale, dei ruoli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e di quelli corrispondenti sanitari e tecnico-scientifici della Polizia di Stato, nonché dei ruoli del Corpo forestale dello Stato di cui agli articoli 1 e 7 del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, fermi restando l'ordinamento gerarchico delle carriere e le funzioni di ciascuna qualifica, nell'ambito dei graduale processo di valorizzazione dirigenziale di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, prevedendone il completamento per i vice questori aggiunti e per il personale delle qualifiche corrispondenti, mediante l'attribuzione di un'indefinità perequativa di base, in luogo dell'assegno di valorizzazione dirigenziale, prevedendo altresì:
1) analogo modello dirigenziale per le carriere degli ufficiali delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate, ferma restando la specificità


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dei compiti rispettivamente attribuiti, e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 32 dei decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, prevedendo il medesimo completamento dei processo di valorizzazione dirigenziale con riferimento ai maggiori e ai tenenti colonnelli e agli ufficiali di grado corrispondente;
2) conseguenti modificazioni dell'ordinamento dei ruoli direttivi speciali della Polizia di Stato e dei Corpo forestale dello Stato, ovvero la loro soppressione, anche con rideterminazioni degli organici, nonché eventuali modificazioni dell'ordinamento e degli organici dei ruoli speciali delle Forze armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, e dei Corpo della Guardia di finanza, sulla base delle esigenze delle singole Amministrazioni, garantendo l'invarianza della spesa relativa agli organici complessivi massimi di ciascuna Amministrazione;
3) correlate modificazioni ed integrazioni, in relazione alle specificità e peculiarità operative, degli ordinamenti dei ruoli direttivi dei Corpo della polizia penitenziaria, anche attraverso la rideterminazione degli organici coerente con le esigenze di funzionalità dell'Amministrazione;
d) previsione di disposizioni transitorie eventualmente occorrenti che non comportino l'inquadramento nei ruoli superiori.

3. Ai fini di cui al comma 1, entro il 30 giugno 2008, nell'ambito dei finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e in coerenza con quanto previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria, sono altresì adottati uno o più decreti legislativi per il completa mento dei riordini di cui al citato comma 1, e, in particolare, per la valorizzazione e i riallineamenti economici del personale civile e militare della qualifica o grado iniziale dei ruolo di base e per l'integrazione dei contenuti economici dei trattamenti dirigenziali dei vice Questori aggiunti, dei maggiori e dei tenenti colonnelli e del personale di qualifica o grado corrispondente. A tale fine, in appendice al predetto Documento, saranno individuate le occorrenze finanziarie per la graduale attuazione dei riordini di cui al precedente periodo.
4. I decreti legislativi di cui ai commi 2 e 3 dovranno comunque garantire la sostanziale equivalenza dei riordini e dei trattamenti economici, anche mediante interventi perequativi, ferme restando le rispettive peculiarità dei personale interessato.
5. Gli schemi di decreto legislativo di cui ai commi 2 e 3 sono trasmessi alle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale e agii organismi di rappresentanza militare dei personale rispettivamente interessati, affinché esprimano il proprio parere entro il termine di venti giorni dalla ricezione dello schema stesso, trascorso il quale il parere si intende favorevole. Gli schemi sono, inoltre, trasmessi, almeno quarantacinque giorni prima della scadenza dei termini di cui ai commi 2 e 3, alla Camera dei deputati e ai Senato della Repubblica affinché le Commissioni permanenti competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario esprimano il proprio parere. II Governo procede comunque alla emanazione dei decreti legislativi qualora tale parere non sia espresso entro trenta giorni dalla richiesta.
6. Lo schema di ciascuno dei decreti legislativi di cui ai commi 2 e 3 deve essere corredato da relazione tecnica ai sensi dell'articolo II-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
7. I decreti legislativi di cui al comma 3 sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
8. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui ai commi 2 e 3, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con


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la procedura prevista dal comma 5, disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti legislativi.
9. Fino a quando non saranno approvate le norme per la determinazione dei contenuti del rapporto di impiego del personale dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, entro il 30 aprile di ciascun anno, il Ministero dell'economia e delle finanze può definire, d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, e sentite le Amministrazioni interessate, la quota delle risorse da destinare:
a) ai miglioramenti economici e alla perequazione dei trattamenti economici dei personale dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, tenendo conto degli incrementi medi conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di personale di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
b) all'estensione ai medesimi dirigenti delle disposizioni normative e di quelle relative ai trattamenti accessori previste dagli accordi sindacali e dalle procedure di concertazione per il personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, ridefinendo le indennità operative, fondamentali e supplementari, per i dirigenti militari delle Forze armate, esclusa l'Arma dei Carabinieri, e l'indennità pensionabile di cui all'articolo 43 della legge 10 aprite 1981, n. 121, per i dirigenti civili e militari delle Forze di polizia, anche al fine di assicurare la sostanziale omogeneità dei trattamenti economici;
c) allo sviluppo dei processo di valorizzazione dirigenziale, di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

10. All'attuazione del comma 9 si provvede, per l'anno 2007 nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1 del presente decreto, per gli anni successivi mediante risorse allo scopo destinate dalla legge finanziaria, con decreto dei Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministro per la funzione pubblica, di concerto con ti Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati, da emanare solo successivamente alla data di entrata in vigore della medesima legge finanziaria.
11. Lo schema di decreto del Presidente dei Consiglio dei ministri di cui al comma 2, corredato da relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, affinché le Commissioni permanenti competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario esprimano il proprio parere. Il decreto dei Presidente del Consiglio dei ministri è comunque emanato qualora il citato parere non sia espresso entro trenta giorni dalla richiesta.
12. II beneficio della riduzione di due anni della permanenza minima nella qualifica di ispettore, ai fini dell'ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica di ispettore capo, previsto dall'articolo 8, comma 4, dei decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, si applica anche al personale individuato ai sensi dell'articolo 10 del medesimo decreto legislativo.
13. All'articolo 17 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 76, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Per i vincitori dei concorsi interni a complessivi 1.757 posti per l'accesso al corso di aggiornamento e formazione professionale per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria, di cui ai bandi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale, n. 12 dell'11 febbraio 2000 e n. 99 del 14 dicembre 2001, la decorrenza giuridica della nomina è anticipata, senza alcun effetto economico anche ai fini della promozione alle qualifiche di sovrintendente e sovrintendente capo, al 31 dicembre 2000».

14. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione dei comma precedente, valutato


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in 1.461.369 euro per l'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento previsto, per il medesimo anno, dall'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
15. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alte Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978.
16. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, in base agli articoli 1 e 47 del presente decreto.
17. La disposizione di cui all'articolo 5, comma 3-bis, della legge 8 agosto 1990, n. 231, introdotto dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2001, n. 250, si interpreta nel senso che, ai fini dell'inquadramento stipendiale iniziale degli ufficiali appartenenti ai ruoli del servizio permanente non immessi nei ruoli stessi direttamente con il grado di tenente o corrispondente, essa non inibisce l'applicazione, in presenza dei necessari presupposti, dei criteri più favorevoli previsti dall'articolo 4, terzo comma, dei decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, risultando conseguentemente inibita soltanto la progressione economica successiva all'inquadramento stipendiale cosi effettuato.
18. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il grado massimo previsto per i ruoli istituiti dall'articolo 53 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e dall'articolo 6 della legge 6 agosto 1991, n. 255, è quello di tenente colonnello o grado corrispondente.
19. All'articolo 59, primo comma, della legge 10 maggio 1983, n. 212, le parole: «maggiore o grado corrispondente» sono sostituite dalle seguenti: «ufficiale superiore».
20. L'avanzamento al grado di tenente colonnello o grado corrispondente ha luogo ad anzianità. Nelle aliquote di avanzamento sono inclusi i maggiori aventi otto anni di anzianità di grado.
Dis. 1. 01. Alberto Giorgetti.