IV Commissione - Resoconto di marted́ 13 novembre 2007


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SEDE CONSULTIVA

Martedì 13 novembre 2007. - Presidenza del presidente Roberta PINOTTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Marco Verzaschi.

La seduta comincia alle 13.

Variazione nella composizione della Commissione.

Roberta PINOTTI, presidente, comunica che il deputato Valdo Spini entra a far parte della Commissione.

Decreto-legge 159/2007: Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale.
C. 3194 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Antonio RUGGHIA (PD-U), relatore, rileva che il presente decreto-legge, collegato al disegno di legge finanziaria per l'anno 2008, reca interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale.
Ricorda che il provvedimento, come modificato in prima lettura dal Senato, si compone complessivamente di 67 articoli.
Per quanto riguarda le competenze della Commissione Difesa, segnala gli articoli 3, 15 e 34.
L'articolo 3 reca norme sull'utilizzo del «Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile» (Fondo TFR), istituito dalla legge finanziaria 2007.
Rammenta che tale Fondo è alimentato dai contributi versati mensilmente dai datori di lavoro - ad eccezione di quelli che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti - corrispondenti alla quota di TFR maturata a decorrere dal 1o gennaio 2007 e non destinata alle forme pensionistiche complementari. Le risorse del Fondo, al netto di quelle necessarie per le finalità previdenziali, sono destinate al finanziamento degli specifici interventi indicati nell'elenco 1 allegato alla stessa legge finanziaria nei limiti degli importi ivi stabiliti. Tra questi interventi figura il finanziamento di quota parte del Fondo per le spese di funzionamento della Difesa,


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istituito ai fini del mantenimento in efficienza dello strumento militare, anche in funzione delle operazioni internazionali di pace. Rispetto alla dotazione complessiva del fondo, pari a 350 milioni di euro per l'anno 2007 e a 450 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, la parte finanziata con i versamenti del TFR, di cui al citato elenco 1, corrisponde a 160 milioni di euro per l'anno 2007, a 350 euro milioni nell'anno 2008 e ad euro 200 milioni nell'anno 2009. Poiché ai sensi della legge finanziaria 2007, l'utilizzo delle risorse finanziate dall'elenco 1 è subordinato all'effettivo afflusso dei versamenti al Fondo TFR e a procedure di riparto particolarmente complesse, l'articolo in esame detta disposizioni per la semplificazione di quest'ultime, autorizzando l'utilizzo di una parte delle risorse destinate a ciascun intervento dall'elenco 1, a prescindere dall'effettivo afflusso degli introiti nel Fondo TFR. La risorse sono rese disponibili fino ad un massimo dell'ottanta per cento per l'anno 2007 e del settanta per cento per gli anni 2008 e 2009 degli importi iscritti nell'elenco stesso, computati, ai fini contabili, in termini di indebitamento netto, ossia in termini di competenza economica.
Ricorda che l'articolo 15 reca un'autorizzazione di spesa per far fronte ai maggiori oneri contrattuali del biennio 2006-2007 relativi all'anno 2007, derivanti dagli accordi e dalle intese intervenuti in materia di pubblico impiego nel 2007. In particolare, il citato articolo autorizza una spesa massima di 1.000 milioni di euro lordi finalizzata a retrodatare al 1o febbraio 2007 gli incrementi stipendiali per i quali gli accordi sindacali hanno previsto decorrenze successive alla stessa data del 1o febbraio 2007. In sostanza, i nuovi stanziamenti autorizzati vanno ad integrare le risorse stanziate dalla legge finanziaria 2006 - destinate alla corresponsione dell'indennità di vacanza contrattuale per il biennio 2006-2007 al personale delle amministrazioni statali, contrattualizzato e non contrattualizzato - che a loro volta si aggiungevano agli stanziamenti già autorizzati dalla legge finanziaria 2006.
Lo stanziamento aggiuntivo autorizzato dall'articolo in esame si applica al personale delle amministrazioni dello Stato destinatario di contratti collettivi nazionali relativi al biennio 2006-2007 definitivamente sottoscritti entro il 1o dicembre 2007; al personale dipendente dalle amministrazioni del settore pubblico non statale per il quale entro il 1o dicembre 2007 siano stati sottoscritti definitivamente i contratti collettivi nazionali relativi al biennio 2006-2007; al personale statale in regime di diritto pubblico per il quale, entro il termine del 1o dicembre 2007, siano stati emanati i decreti di recepimento degli accordi sindacali o dei provvedimenti di concertazione relativi al biennio 2006-2007, tra cui rientra, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2005, anche il personale militare e delle Forze di polizia.
Per quanto riguarda tale personale, le nuove risorse vanno quindi ad aggiungersi ai 70 milioni di euro per l'anno 2006 e ai 105 milioni di euro a partire dal 2007, stanziati dalla legge finanziaria 2006; ai 374 milioni di euro per l'anno 2007 e ai 1.032 milioni di euro a decorrere dal 2008, nonché ai 40 milioni di euro per l'anno 2007 e agli 80 milioni di euro a decorrere dal 2008 relativi al trattamento accessorio, stanziati dalla legge finanziaria 2007.
Gli importi corrisposti grazie agli stanziamenti aggiuntivi previsti dall'articolo in esame costituiscono anticipazione dei benefici complessivi del biennio 2006-2007 da definire in sede di contrattazione, dopo l'approvazione del disegno di legge finanziaria per l'anno 2008.
L'articolo 34, al comma 1, estende alle vittime del dovere ed ai familiari superstiti nonché alle vittime della criminalità organizzata ed ai familiari superstiti - individuate rispettivamente ai sensi della legge finanziaria 2006 e della legge n. 302 del 1990 - le elargizioni previste per le vittime del terrorismo dalla legge n. 206 del 2004.
Risultano pertanto automaticamente equiparate alle vittime del terrorismo anche


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i soggetti già equiparati dalla legislazione vigente alle vittime del dovere, ossia coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.
I benefici previsti per le vittime del terrorismo consistono nell'elargizione a favore di chi abbia subito un'invalidità permanente a causa di un atto di terrorismo, di un beneficio proporzionato alla percentuale di invalidità riportata, in ragione di 2.000 euro per ogni punto percentuale, e comunque non superiore a 200.000 euro; nell'elargizione a favore dei componenti della famiglia di colui che, in conseguenza dell'atto di terrorismo, abbia perso la vita, pari a 200.000 euro.
La disposizione in esame prevede che ai beneficiari vadano compensate le somme già percepite.
Si segnala, per altro, che, per effetto delle modifiche introdotte dal Senato, è stata ampliata l'efficacia temporale della disposizione, nel senso che l'estensione dei benefici previsti per le vittime del terrorismo non è più limitata, come prevedeva originariamente il decreto-legge, alle sole vittime del dovere e alle vittime della criminalità organizzata ed ai relativi familiari superstiti riconosciute tali alla data di entrata in vigore del decreto medesimo. Di conseguenza, è stata inserita una autorizzazione di spesa, non solo per l'anno 2007, ma anche per gli anni seguenti, per far fronte agli oneri derivanti dai riconoscimenti successivi alla predetta data.
Sempre per effetto delle modifiche introdotte dal Senato, sono state apportate alcune novelle alla legge sulle vittime del terrorismo (legge n. 206 del 2004).
In primo luogo, è stata ampliata la nozione di «atto di terrorismo», anche alle «azioni criminose compiute sul territorio nazionale in via ripetitiva, rivolte a soggetti indeterminati e poste in essere in luoghi pubblici e aperti al pubblico». Come emerge dal dibattito presso la Commissione bilancio del Senato, la disposizione è finalizzata a estendere i benefici della legge sulle vittime del terrorismo anche alle vittime di atti criminosi indiscriminati e ripetitivi dei quali potrebbe non essere certa la finalità terroristica, come ad esempio quelli relativi alla cosiddetta vicenda Unabomber.
In secondo luogo, il trattamento economico riservato a chi abbia subito un'invalidità permanente in conseguenza di atti di terrorismo, nonché alle vedove e agli orfani, ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di fine rapporto, o di altro trattamento equipollente, viene determinato non più facendo riferimento agli incrementi stipendiali previsti dall'articolo 2 della legge n. 336 del 1970 a favore dei dipendenti pubblici ex combattenti o assimilati, ma alla retribuzione pensionabile incrementata del 7,5 per cento.
In terzo luogo, in relazione ai benefici riconosciuti dalla legge finanziaria 2007 ai soggetti che abbiano subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado della capacità lavorativa, a causa di atti di terrorismo o ai loro familiari (il coniuge e i figli anche maggiorenni) siano essi dipendenti pubblici o privati, si prevede un'indennità, a favore dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti, a titolo di trattamento equipollente al trattamento di fine rapporto. Tale indennità è determinata applicando appositi parametri ad una base, rappresentata dalla media dei redditi da lavoro autonomo o da attività libero professionale percepiti negli ultimi cinque anni di contribuzione, moltiplicata per dieci.
Infine, l'articolo in esame, ai commi da 2-bis a 2-septies, introdotti dal Senato, prevede la concessione di un'onorificenza alle vittime del terrorismo, individuando come tali «i cittadini italiani colpiti dalla eversione armata per le loro idee e per il loro impegno morale», appartengano essi o meno alle Forze dell'ordine, alla magistratura e ad altri organi dello Stato. L'onorificenza di «vittima del terrorismo» è conferita dal Presidente della Repubblica alle vittime stesse (o, se decedute, alla vedova o ai figli ovvero, in mancanza, ai


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parenti o affini entro il secondo grado), con proprio decreto adottato su proposta del Ministro dell'interno. Il conferimento comporta la consegna di una «medaglia ricordo in oro».
In conclusione, nel ritenere il decreto-legge, come modificato dal Senato, pienamente condivisibile per quanto riguarda gli aspetti di competenza della Commissione Difesa, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.

Il sottosegretario Marco VERZASCHI concorda con la proposta di parere favorevole del relatore.

Donatella DURANTI (RC-SE) nel ringraziare il relatore, rileva come l'estensione della disciplina sulle vittime del terrorismo prevista all'articolo 34 consenta di risolvere anche la questione concernente il riconoscimento degli indennizzi ai militari che hanno contratto patologie a causa dell'uranio impoverito. Infine, nel preannunciare anche a nome del suo gruppo il proprio voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, auspica che le risorse finanziarie sbloccate ai sensi dell'articolo 3 possano essere utilizzate anche per gli arsenali militari bisognosi di interventi urgenti, come peraltro segnalato dalla Commissione nel corso dell'esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2007.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 13.15.