II Commissione - Mercoledì 14 novembre 2007


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ALLEGATO 1

Misure contro le molestie insistenti e la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale. C. 1249-ter Bianchi, C. 1639 De Simone, C. 1819 Lussana, C. 1901 Codurelli, C. 2033 Brugger, C. 2066-ter Incostante, C. 2101-ter Mura, C. 2169-ter Governo e C. 2781 Cirielli.

TESTO UNIFICATO

MISURE CONTRO GLI ATTI PERSECUTORI E LA DISCRIMINAZIONE FONDATA SULL'ORIENTAMENTO SESSUALE O SULL'IDENTITÀ DI GENERE

Art. 1.
(Modifiche al codice penale).

1. Dopo l'articolo 612 del codice penale sono inseriti i seguenti:
«Art. 612-bis. - (Atti persecutori). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque reiteratamente, con qualunque mezzo, minaccia o molesta taluno in modo tale da infliggergli un grave disagio psichico ovvero da determinare un giustificato timore per la sicurezza personale propria o di una persona vicina o comunque da pregiudicare in maniera rilevante il suo modo di vivere, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
La pena è aumentata fino a due terzi se il fatto è commesso da persona già condannata per il delitto di cui al primo comma.
La pena è aumentata fino alla metà e si procede d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore ovvero se ricorre una delle condizioni previste dall'articolo 339.
Si procede altresì d'ufficio se il fatto è commesso con minacce gravi ovvero nei casi in cui il fatto è connesso con altro delitto per il quale è prevista la procedibilità d'ufficio.
Art. 612-ter. - (Diffida). - La persona che si ritiene offesa da condotta che può presentare gli elementi del reato di cui all'articolo 612-bis può presentare all'autorità competente richiesta di diffida all'autore della stessa.
Quando sussistono specifici elementi che fanno ritenere fondato il pericolo di reiterazione del reato di cui all'articolo 612-bis, l'autorità di pubblica sicurezza, su autorizzazione del pubblico ministero che procede, diffida formalmente l'indagato dal compiere ulteriori atti persecutori.
La diffida è notificata all'indagato con le forme di cui agli articoli da 148 a 171 del codice di procedura penale.
Se nonostante la diffida formale l'indagato commette nuovi atti persecutori espressamente denunciati all'autorità, il reato è perseguibile d'ufficio e la pena detentiva prevista dal primo comma dell'articolo 612-bis è aumentata fino a sei anni.».

2. All'articolo 577 del codice penale, primo comma, dopo il numero 4), è aggiunto il seguente: «5) a seguito degli atti persecutori di cui all'articolo 612-bis».
3. All'articolo 609-ter del codice penale, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: «La pena è della reclusione da quattro a quattordici anni se il fatto è commesso in seguito ad atti persecutori di cui all'articolo 612-bis».


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Art. 2.
(Modifiche al codice di procedura penale).

1. All'articolo 266, comma 1, lettera f), dopo la parola: «minaccia,» sono inserite le seguenti: «atti persecutori,».
2. All'articolo 392, il comma 1-bis, la parole 609-bis è aggiunta la seguente: «612-bis».
3. Al comma 5-bis dell'articolo 398 dopo la parola: «609-octies» è aggiunta la seguente: «612-bis».
4. Al comma 4-ter dell'articolo 498 dopo la parola: «609-octies» è aggiunta la seguente: «612-bis».
5. Dopo l'articolo 282-bis è inserito il seguente: «Art. 282-ter. - (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa). - 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa.
2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi.
3. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.
4. I provvedimenti di cui al presente articolo sono comunicati all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni, e ai servizi socio-assistenziali del territorio».

Art. 3.
(Modifiche alla legge 13 ottobre 1975, n. 654 ed al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205).

1. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), le parole: «o religiosi» sono sostituite dalle seguenti: «, religiosi o fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere»;
b) al comma 1, lettera b), le parole: «o religiosi» sono sostituite dalle seguenti: «, religiosi o fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere»;
c) al comma 3, le parole: «o religiosi» sono sostituite dalle seguenti: «, religiosi o fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere».

2. La rubrica dell'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, è sostituita dalla seguente: «Discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere».
3. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, le parole: «o religioso» sono sostituite dalle seguenti: «, religioso o motivato dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere».
4. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, dopo le parole: «comma 1,» sono inserite le seguenti: «ad eccezione di quelli previsti dall'articolo 609-bis del codice penale,».


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ALLEGATO 2

Reati contro l'ambiente. C. 2692 Governo, C. 25 Realacci, C. 49 Paolo Russo, C. 283 Pezzella, C. 1731 Balducci, C. 2461 Mazzoni e C. 2569 Franzoso.

EMENDAMENTO DEL RELATORE

Art. 1.

Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 452-octies, terzo comma, sostituire le parole: da 15.000 euro a 100.000 euro con le seguenti: da 100.000 euro a 300.000 euro.
1. 300.Il Relatore.


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ALLEGATO 3

Istituzione dell'ufficio per il processo, riorganizzazione funzionale dei dipendenti dell'Amministrazione giudiziaria e delega al Governo in materia di notificazione ed esecuzione di atti giudiziari, nonché registrazione di provvedimenti giudiziari in materia civile. C. 2873 Governo.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Sopprimerlo.
1. 5.Pecorella, Costa.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. In tutti gli uffici giudiziari all'interno dei quali operano magistrati con ruoli direttivi e semidirettivi, sono costituite strutture organizzative denominate «ufficio per il processo» mediante la riorganizzazione, col personale, esistente e con quello aggiuntivo previsto dalla presente legge, delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie, per realizzare la ragionevole durata dei processi.
Negli altri uffici a tale incombenza provvederanno i magistrati direttivi e semidirettivi funzionalmente preposti alle sedi periferiche.
1. 10.Vitali.

Al comma 1, sopprimere le parole: con le finalità fino a: processi.
1. 6.Contento.

Al comma 2, dopo la parola: giurisdizionale inserire le seguenti: e l'effettivo esercizio dei diritti delle parti.

Conseguentemente, al secondo periodo sopprimere le parole: le parti e.
1. 7.Contento.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole da: alle attività alle parole: giurisprudenziale e.
1. 1.Il Relatore.

Al comma 2, secondo periodo sostituire le parole da: alle attività alle parole: giurisprudenziale e con le seguenti: alla rilevazione dei flussi dei processi,.
1. 2.Il Relatore.

Al comma 2 sopprimere, al secondo periodo, le parole: e cura i rapporti con le parti ed il pubblico.
1. 11.Vitali.

Al comma 2 sopprimere le seguenti parole: le parti e.
1. 12.Mazzoni.

Al comma 2, la parola: sopravvenuti è soppressa.
1. 8.Contento.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
3. Nell'ambito dell'organizzazione dell'ufficio del processo devono essere previste unità operative assegnate alle sezioni, a


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singoli magistrati o ai gruppi di lavoro con il compito di svolgere attività di ricerca dottrinale e dei precedenti giurisprudenziali; di prestare assistenza ai magistrati nell'organizzazione dell'attività processuale di udienze e di decisione; di collaborare all'espletamento degli incombenti strumentali all'esercizio dell'attività giurisdizionale.
1. 3.Il Relatore.

All'articolo 1 è aggiunto il seguente comma:
3. Nell'ambito dell'ufficio per il processo sono istituiti uno o più uffici per il magistrato. Ciascuno di essi è funzionale ad un numero di magistrati non superiore a tre, individuati per la trattazione della stessa materia o di materie il più possibile omogenee. A ciascuno di essi è attribuito un numero di unità di personale compatibile con le risorse disponibili per l'ufficio per il processo, dedotte quelle assolutamente indispensabili per lo svolgimento di funzioni generali. Gli addetti all'ufficio per il magistrato svolgono tutte le attività necessarie e preparatorie per il più celere, efficiente ed efficace svolgimento della funzione giudiziaria, quali ricerche giurisprudenziali e dottrinali, intestazione delle sentenze e delle richieste, preparazione delle udienze, nonché attività specificamente richieste dal magistrato, con esclusione soltanto delle attività di decisione, di raccolta delle prove ed in genere di quelle proprie dell'esercizio della giurisdizione. Gli addetti all'ufficio per il magistrato non possono essere distolti per svolgere compiti se non con il consenso del magistrati cui l'ufficio fa riferimento o del magistrato titolare dell'ufficio giudiziario. L'istituzione degli uffici per il magistrato avviene all'interno delle risorse disponibili e non dà luogo ad aumento di spesa.
1. 9.Palomba.

ART. 2.

Sopprimerlo.
2. 6.Pecorella, Costa, Laurini.

Al comma 1, dopo le parole: sono stabiliti inserire le seguenti: , tenuto conto dei carichi dell'ufficio e delle disposizioni sull'organizzazione degli uffici giudiziari,.
2. 12.Mazzoni.

Al comma 1, le parole: provvedimenti assunti sono sostituite dalle seguenti: con un provvedimento unico di organizzazione assunto.

Conseguentemente al comma 2, le parole: i provvedimenti assunti sono sostituite dalle seguenti: l'atto unico di organizzazione assunto.
2. 5.Contento.

Al comma 1, dopo la parola: giudiziario inserire le seguenti: , sentiti i presidenti di sezione o i procuratori aggiunti,.
2. 10.Il Relatore.

Al comma 1 in fine sono aggiunte le seguenti parole: In caso di dissenso prevale la decisione del magistrato titolare dell'ufficio giudiziario in tutti i casi in cui essa influisce direttamente sull'efficace svolgimento della funzione giurisdizionale, spettando al dirigente amministrativo attuare la decisione con adeguate disposizioni organizzative ed amministrative. Spetta comunque al magistrato titolare dell'ufficio giudiziario dare le disposizioni ed i criteri per la formazione degli uffici per il magistrato, di cui al comma 3 del precedente articolo 1.
2. 4.Palomba.


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Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: secondo criteri oggettivi che tengano conto dei carichi di lavoro, della natura degli stessi, del personale da utilizzare e di tutti gli altri elementi che possano omogeneizzare le strutture su tutto il territorio nazionale.
2. 7.Vitali.

Al comma 2, sostituire le parole da: I provvedimenti alla parola: indicati con le seguenti: I provvedimenti assunti ai sensi del comma 1 sono inseriti.
2. 2.Il Relatore.

Al comma 2, dopo le parole: modificazioni e inserire la seguente: indicati.
2. 1.Il Relatore.

Al comma 3, sostituire la parola: titolare, con le seguenti: dirigente titolare.
2. 8.Vitali.

Al comma 3, dopo la parola: giudiziario, sono inserite le seguenti: secondo le disposizioni del regolamento previsto all'articolo 4.
2. 3.Contento.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
4. Le reiterate violazioni delle indicazioni impartite dai dirigenti dell'ufficio per il processo e tutti i comportamenti non conformi alle modalità e tempi di organizzaziane del medesimo ufficio, saranno presupposto per procedimenti disciplinari, a condizione che siano state regolarmente contestate.
2. 9.Vitali.

ART. 3.

Sopprimerlo.
*3. 11.Cogodi, Daniele Farina, Crapolicchio, Suppa.

Sopprimerlo.
*3. 10.Vitali.

Al comma 1, dopo le parole: i dottori di ricerca inserire le seguenti: in materie giuridiche,.
3. 11.Il Relatore.

Al comma 1, dopo la parola: ammessi inserire le seguenti: dopo aver svolto il primo anno di pratica forense, di tirocinio o di dottorato.
3. 6.Il Relatore.

Al comma 1, sopprimere le parole: dal primo Presidente della Corte di Cassazione.
3. 1.Il Relatore.

Al comma 1, dopo la parola: sentiti inserire le seguenti: i consigli giudiziari,.
3. 2.Il Relatore.

Al comma 1, le parole: un anno sono sostituite con le parole: due anni.
3. 9.Contento.

Al comma 1, sopprimere la parola: ordinarie.
3. 3.Il Relatore.

Al comma 1, sopprimere le parole: , della Corte di Cassazione,.
3. 4.Il Relatore.

Al comma 2, le parole: che abbia espresso la propria disponibilità sono soppresse.
3. 8.Contento.


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Al comma 2, le parole: che abbia espresso la propria disponibilità sono sostituite dalle seguenti: tranne esprima, con atto motivato, la propria indisponibilità.
3. 7.Contento.

Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: affidatario inserire le seguenti: e la vigilanza e la disciplina del Consiglio dell'Ordine degli avvocati.
3. 5.Il Relatore.

Al comma 3, secondo periodo, dopo la parola: Essi inserire le seguenti: sono autorizzati a trattare i dati giudiziari di cui agli articoli 21 e 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. 13.Il Relatore.

Al comma 7, sostituire le parole: e non comporta alcun onere per la finanza pubblica con le seguenti: e viene regolato economicamente conformemente a quanto previsto per le altre forme di tirocinio, con onere economico del Ministero della giustizia.
3. 12.Mazzoni.

ART. 4.

Al comma 1, sostituire le parole: un regolamento con le seguenti: un provvedimento di natura non regolamentare.
4. 2. Contento.

Al comma 1, dopo la parola: attività sono aggiunte le seguenti: e l'efficienza.
4. 1. Contento.

ART. 5.

Sostituirlo con il seguente:
1. In coerenza con le disposizioni della presente legge e al fine di dare compiuta attuazione agli interventi organizzativi ivi previsti, anche in deroga alle vigenti norme in materia di limiti alle assunzioni nella P.A., il personale del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'organizzazione Giudiziaria e degli affari di giustizia, del personale e dei servizi e degli UNEP in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge è inquadrato nella posizione giuridica ed economica superiore.
2. Al personale di cui al comma 1 che alla data di entrata in vigore della presente legge è inquadrato nella posizione economica C3, figura professionale del direttore di cancelleria, viene corrisposto il trattamento economico goduto dal personale del ruolo ad esaurimento dalla ex qualifica funzionale corrispondente.
3. Il Ministero della Giustizia è autorizzato a rideterminare, con proprio decreto, le piante organiche a seguito della ricollocazione del personale degli uffici giudiziari dell'UNEP disposte ai sensi del comma 1.
4. Il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria e degli affari di giustizia è autorizzato, in deroga alle norme vigenti in materia di limiti alle assunzioni nella P.A., ad assumere tutti i soggetti dichiarati, idonei nei concorsi pubblici banditi entro la data di entrata in vigore della presente legge.
5. Il Ministro della Giustizia è autorizzato a rideterminare, con proprio decreto, le posizioni dirigenziali dei Dipartimenti dell'organizzazione giudiziaria e degli affari di giustizia prevedendo un aumento del 20 per cento da riservare, mediante apposito concorso pubblico, al personale in servizio con i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia.
Una quota dell'aumento dell'organico dirigenziale previsto dal comma 1 è destinata all'istituzione del ruolo dirigenziale degli UNEP.
6. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 85.444.468 a decorrere dal 2008, si provvede con il maggior gettito derivante dalla


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revisione degli importi del contributo unificato conseguente alle modifiche apportate all'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dal comma 7 della presente legge.
7. I commi 1 e 2 dell'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115 e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:
«1. Il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi:
a) euro 40 per i processi di valore sino a euro 1.100;
b) euro 100 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo VI del codice di procedura civile;
c) euro 200 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace;
d) euro 400 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino ad euro 52.000 e per i processi civili e amministrativi di valore indeterminabile;
e) euro 600 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino ad euro 260.000;
f) euro 1.000 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino ad euro 520.000;
g) euro 1.200 per i processi di valore superiore a euro 520.000.

2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari ad euro 250. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 120».
5. 12. Vitali.

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

Art. 5.
(Dotazione organica e programmazione assunzioni dell'amministrazione giudiziaria).

1. In coerenza con le disposizioni della presente legge ed al fine di dare compiuta attuazione agli interventi organizzativi ivi previsti, le dotazioni organiche del personale dell'amministrazione giudiziaria del Ministero della giustizia, già stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2005 ed ulteriormente modificate dagli articoli 5 e 9 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, sono rideterminate secondo l'allegata tabella A, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in merito alla riorganizzazione dell'amministrazione centrale. I profili professionali dell'istituito ruolo tecnico sono definiti in sede di contrattazione collettiva. Le successive rideterminazioni sono effettuate ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Eventuali posizioni soprannumerarie sono temporaneamente autorizzate, in deroga all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e sono riassorbite a seguito delle cessazioni e delle progressioni professionali di cui alla presente legge.
3. Al fine di rendere più efficiente l'attività giudiziaria attraverso la piena attuazione dell'ufficio del processo e la connessa riorganizzazione funzionale del personale dell'amministrazione giudiziaria, il Ministero della giustizia - Amministrazione giudiziaria è autorizzato, in conformità a quanto previsto dalla programmazione del fabbisogno relativa al triennio 2007-2009:
a) all'assunzione nel triennio, mediante procedure concorsuali pubbliche, di un contingente massimo di 2800 unità di personale, dell'area terza, fascia retributiva F1, da inquadrare nei ruoli del personale dell'amministrazione giudiziaria, di cui 2.400 unità da assumere nel limite di spesa di euro 35.742.080 per l'anno 2008


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e di euro 85.780.992 a decorrere dall'anno 2009 e le restanti unità da assumere negli anni 2008 e 2009 nei limiti previsti dai commi 523 e 526 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) contestualmente all'avvio delle procedure concorsuali per l'accesso dall'esterno, al fine di attuare la ricomposizione dei processi lavorativi per i profili professionali della medesima tipologia lavorativa e la conseguente riorganizzazione della prestazione lavorativa dei dipendenti nell'ambito della medesima area, in fase di prima attuazione ed in via prioritaria, ad attivare nel medesimo triennio procedure di progressione professionale tra le aree del personale di ruolo appartenente all'ex area B, posizione economica B3 e B3S, nell'area terza, fascia retributiva F1, nel limite di spesa di euro 22.981.402 a decorrere dall'anno 2008;
c) contestualmente all'avvio delle procedure di stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato di cui all'articolo 1, commi 521 e 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine e nei termini di cui alla precedente lettera b), ad attivare procedure di progressione professionale del personale di ruolo appartenente all'ex area A nell'area seconda, fascia retributiva F1, nel limite di spesa di spesa di euro 1.264.990 a decorrere dall'anno 2008.

4. In via transitoria, le progressioni professionali nelle posizioni economiche all'interno delle aree secondo l'ordinamento previgente consentite ai dipendenti di ruolo, inquadrati nella posizione economica immediatamente inferiore, già programmate o concordate, sono svolte ricorrendo a procedure selettive in base a criteri obiettivi da determinare in sede di contrattazione collettiva integrativa, anche in sostituzione delle procedure avviate.

Conseguentemente aggiungere in fine la seguente tabella:

Tabella A

Ministero della Giustizia
Amministrazione giudiziaria
DOTAZIONE ORGANICA
Nuovo sistema di classificazione
Dotazione organica
di cui
Fasce retributive Profili professionali (*)
del ruolo amministrativo
del ruolo tecnico
Dirigenti   
Dirigente 1a fascia centrale 11
0
Dirigente 1a fascia decentrato 20
0
Dirigente 2a fascia 405
3
Totale Dirigenti439
436
3
TERZA AREA   
Profili professionali da definire in sede di contrattazione integrativa (*)   
Totale2.247
2.221
26
Profili professionali da definire in sede di contrattazione integrativa (*)   
Totale8.887
8.784
103


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Ministero della Giustizia
Amministrazione giudiziaria
DOTAZIONE ORGANICA
Nuovo sistema di classificazione
Dotazione organica
di cui
Fasce retributive Profili professionali (*)
del ruolo amministrativo
del ruolo tecnico
Profili professionali da definire in sede di contrattazione integrativa (*)   
Totale12.322
11.848
474
SECONDA AREA   
Profili professionali da definire in sede di contrattazione integrativa (*)   
Totale12.084
12.005
79
Profili professionali da definire in sede di contrattazione integrativa (*)   
Totale7.719
7.719
 
Profili professionali da definire in sede di contrattazione integrativa (*)   
Totale1.540
1.540
 
PRIMA AREA   
Profili professionali da definire in sede di contrattazione integrativa (*)   
Totale3.650
3.650
 
ORGANICO DIRIGENTI439
436
3
ORGANICO AREE FUNZIONALI48.449
47.767
682
ORGANICO TOTALE48.888
48.203
685

5. 4.Il Relatore.

Al comma 1, sostituire le parole: il Ministro della giustizia con le seguenti: con le modalità di cui all'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988 n. 400.
5. 11. Contento.

Al comma 1, dopo le parole: Viene istituito il ruolo tecnico del personale dell'amministrazione giudiziaria, aggiungere le seguenti: con particolare attenzione all'adeguamento del settore della professionalità informatica.
5. 10. Scotto, Lomaglio, Cesario, Suppa.

Al comma 1, dopo le parole: tecnico del personale dell'amministrazione giudiziaria, aggiungere le seguenti: in cui confluisce il personale applicato all'Assistenza Tecnica Unificata che ha svolto almeno tre anni di servizio anche non continuativo negli uffici giudiziari indipendentemente dalla tipologia del contratto di lavoro.

Conseguentemente, al comma 3, dopo la lettera a) aggiungere la seguente lettera:
a-bis) all'assunzione nel 2008, mediante procedure concorsuali pubbliche riservate al personale applicato all'Assistenza


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Tecnica Unificata che ha svolto almeno tre anni di servizio anche non continuativo negli uffici giudiziari indipendentemente dalla tipologia del contratto di lavoro, di un contingente massimo di 800 unità di personale dell'area B, posizione economica B3, da inquadrare nei ruoli del personale dell'amministrazione giudiziaria, da assumere nel limite di spesa di euro 25.849.616 per l'anno 2008;
ai fini della partecipazione alla suindicata procedura concorsuale, deve essere richiesto come titolo di studio il diploma di scuola media superiore, prevedendo per i soggetti che hanno svolto le mansioni proprie dell'Assistenza Tecnica Unificata per almeno cinque anni in deroga il possesso diploma di scuola media inferiore.

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma:
4-bis. Agli oneri recati dal comma 3, lettera a-bis) dell'articolo 5, valutati complessivamente in euro 25.849.616 per l'anno 2008 si provvede mediante lo storno dei fondi per il finanziamento dell'appalto del servizio di assistenza tecnica unificata a ditte esterne, a seguito della manovra di reinternalizzazione, già stanziati.
5. 2. Cogodi, Daniele Farina, Crapolicchio, Suppa.

Al comma 3 sostituire la lettera a) con le seguenti parole: all'assunzione nel triennio di un contingente massimo di 2.800 unità di personale da prendere tra i soggetti dichiarati idonei nei concorsi pubblici banditi per la copertura dei posti del medesimo Ministero, entro la data di entrata in vigore della presente legge, e per le restanti unità, mediante procedure concorsuali pubbliche, di unità di personale dell'area C, posizione economica C1, da inquadrare nei ruoli del personale dell'amministrazione giudiziaria, da assumere nei limiti di spesa di euro 35.742.080 per l'anno 2008 e di euro 85.780.992 a decorrere dall'anno 2009, e le restanti unità negli anni 2008 e 2009 ai sensi dei commi 523 e 526 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e nei limiti ivi previsti;
5. 13. Mazzoni.

Il comma 3, la lettera a), è sostituito dal seguente:
a) all'assunzione nel triennio di un contingente massimo di 1.600 unità di personale dell'area C, posizione economica C1, da inquadrare nei ruoli del personale dell'amministrazione giudiziaria, da assumere nel limite di spesa di euro 35.742.080 per l'anno 2008 e di euro 85.780.992 a decorrere dall'anno 2009 e all'assunzione di un contingente massimo di 1.200 unità di personale dell'area B, posizione economica B3, da inquadrare nei ruoli informatici del personale dell'amministrazione giudiziaria, da assumere negli anni 2008 e 2009 ai sensi dei commi 523 e 526 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e nei limiti ivi previsti. Le assunzioni avvengono mediante procedure concorsuali pubbliche. Il 50 per cento delle assunzioni è riservato a coloro, in possesso del diploma di istruzione di secondo grado, che abbiano prestato servizio per almeno 5 anni anche discontinui come personale informatico nel servizio di «Assistenza Tecnica Unificata», o forma equivalente preesistente, negli Uffici Giudiziari del Ministero della Giustizia per conto delle società esterne incaricate della fornitura. Le dotazioni organiche ed i profili professionali di cui all'articolo 5 vengono aggiornati di conseguenza se necessario;
5. 9. Scotto, Lomaglio, Cesario, Suppa.

Al comma 3, la lettera a), è sostituita dalla seguente:
a) all'assunzione nel triennio di un contingente massimo di 2.000 unità di personale dell'area C, posizione economica C1, da inquadrare nei ruoli del personale dell'amministrazione giudiziaria, da assumere nel limite di spesa di euro 35.742.080 per l'anno 2008 e di euro 85.780.992 a


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decorrere dall'anno 2009 e all'assunzione di un contingente massimo di 800 unità di personale dell'area B, posizione economica B3, da inquadrare nei ruoli informatici del personale dell'amministrazione giudiziaria, da assumere negli anni 2008 e 2009 ai sensi dei commi 523 e 526 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e nei limiti ivi previsti. Le assunzioni, mediante procedure concorsuali pubbliche, sono riservate a coloro, in possesso del diploma di istruzione di secondo grado, che abbiano prestato servizio per almeno 4 anni anche discontinui come personale informatico nel servizio di «Assistenza Tecnica Unificata», o forma equivalente preesistente, negli Uffici Giudiziari del Ministero della Giustizia per conto delle società esterne incaricate della fornitura. Le dotazioni organiche ed i profili professionali di cui all'articolo 5 vengono aggiornati di conseguenza se necessario;
5. 8. Scotto, Lomaglio, Cesario, Suppa.

Al comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente:
d) il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi è autorizzato, in deroga alle nome vigenti in materia di limiti alle assunzioni nella pubblica amministrazione, per le gravi carenze di organico, ad indire un pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'assunzione di complessive 550 unità di personale nel profilo professionale di operatore giudiziario, area funzionale seconda, posizione economica F2, ex area B, posizione economica B2, con contratto a tempo determinato della durata minima di un anno rinnovabile fino a 36 mesi, riservato al personale che ha prestato servizio nell'Amministrazione della Giustizia con contratto a tempo determinato, ex decreto legislativo 368/2001, per un periodo di almeno sette mesi.
*5. 3. Capotosti.

Al comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente:
d) il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi è autorizzato, in deroga alle nome vigenti in materia di limiti alle assunzioni nella pubblica amministrazione, per le gravi carenze di organico, ad indire un pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'assunzione di complessive 550 unità di personale nel profilo professionale di operatore giudiziario, area funzionale seconda, posizione economica F2, ex area B, posizione economica B2, con contratto a tempo determinato della durata minima di un anno rinnovabile fino a 36 mesi, riservato al personale che ha prestato servizio nell'Amministrazione della Giustizia con contratto a tempo determinato, ex decreto legislativo 368/2001, per un periodo di almeno sette mesi.
*5. 1. Cogodi, Daniele Farina, Crapolicchio, De Angelis, Suppa.

Al comma 3, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
d)
a garantire che il personale non dirigente in posizione di comando o fuori ruolo sia trasferito, a domanda e senza oneri aggiuntivi per lo Stato, nei ruoli del Ministero della giustizia in cui presta continuativamente servizio a far data dal 1o gennaio 1998, con inquadramento sulla base dell'anzianità di servizio maturata e nella posizione economica corrispondente a quella posseduta.
5. 7. Marinello.

Al comma 4, sostituire le parole: da determinare in sede di contrattazione collettiva integrativa con le seguenti: determinate con provvedimento di natura non regolamentare dal Ministro della giustizia, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative,.
5. 6. Contento.


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Al comma 4, sopprimere le parole: in via prevalente.
5. 5. Contento.

Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

Art. 5-bis.
(Proroga dell'incarico dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari prossimi alla scadenza e differimento del termine per la riforma della magistratura onoraria).

1. I giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari il cui mandato scade il 31 dicembre 2007, per i quali non sia consentita un'ulteriore conferma a norma dell'articolo 42-quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni sino al 31 dicembre 2009.
2. All'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, come successivamente modificato, le parole: «nove anni dalla data di efficacia del presente decreto.» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2009.».
5. 01. Cogodi, Daniele Farina, Crapolicchio, Suppa.

Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

Art. 5-bis.

I giudici onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari il cui mandato scade il 31 dicembre 2007, per i quali non sia consentita un'ulteriore conferma a norma dell'articolo 42-quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni sino al 31 dicembre 2009.
5. 02. Cogodi, Daniele Farina, Crapolicchio, Suppa.

Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

Art. 5-bis.

1. In attesa della riforma organica della magistratura onoraria ed in deroga a quanto previsto dall'articolo 42-quinquies, primo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, i giudici onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari in servizio alla data del 31 dicembre 2007 e già confermati nell'incarico sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni fino al 31 dicembre 2009.
5. 03. Cogodi, Daniele Farina, Crapolicchio, Tenaglia, Samperi, Maran, Suppa.

Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

Art. 5-bis.

All'articolo 7, comma 1, secondo periodo, della legge 21 novembre 1991, n. 374, le parole: «per un ulteriore periodo di quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre ulteriori periodi, ciascuno della durata di quattro anni».
5. 04. Cogodi, Daniele Farina, Crapolicchio, Tenaglia, Samperi, Maran, Suppa.

ART. 6.

Il comma 1 è soppresso.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole da: per il fino a: termine con le seguenti: necessarie, dispone il ricorso alle forme del processo disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123.
6. 1. Contento.


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ART. 7.

Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: obbligo con la seguente: facoltà.
7. 6. Contento.

Al comma 2, lettera a), dopo la parola: indicare aggiungere le seguenti: anche in forma associata.
7. 5. Contento.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: di posta certificata, aggiungere la seguente: qualora.
7. 4. Contento.

Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole: entro il termine ultimo del 30 giugno 2009.
7. 3. Contento.

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: per i due anni successivi con le seguenti: per i cinque anni successivi.
7. 2. Contento.

Al comma 5, lettera a), sostituire le parole da: anche fino a: concessionari con le seguenti: all'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti in via alternativa alla riscossione affidata ai concessionari qualora il costo sia inferiore rispetto a quello praticato da questi ultimi.
7. 1. Contento.

ART. 8.

Al comma 2, sopprimere la lettera c).
8. 1. Contento.

ART. 9.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: indicando fino a: delegazione.
9. 1. Contento.

ART. 10.

Sopprimerlo.
10. 1. Contento.

ART. 11.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
Il Ministero della giustizia, procedendo alla determinazione delle dotazioni organiche dell'istituendo ruolo tecnico del personale dell'amministrazione della giustizia, è autorizzato ad introdurre nelle procedure concorsuali per l'assunzione di personale dipendente una quota riservata ai sistemisti informatici che prestano attività da più di 5 anni in società già convenzionate per lo svolgimento delle attività legate alla informatizzazione del processo.
11. 3. Mazzoni.

Al comma 4, dopo la parola: stato aggiungere le seguenti: e dei soggetti obbligati al loro utilizzo.
11. 1. Contento.

ART. 12.

Sopprimerlo.
12. 4. Contento.

Al comma 5, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 20 per cento.
12. 1. Il Relatore.


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Sopprimere il comma 6.
12. 3. Contento.

Al comma 6, sostituire le parole: 2 per cento con le seguenti: 4 per cento.
12. 2. Il Relatore.

ART. 13.

Sopprimerlo.
13. 1. Contento.

ART. 14.

Al comma 4, sostituire le parole: euro 44.317.073 con le seguenti: euro 59.988.472, le parole: euro 96.158.069 con le seguenti: euro 110.027.384, le parole: euro 41.617.073 con le seguenti: euro 60.288.472 e le parole: euro 96.458.069 con le seguenti: euro 110.327.384,.
14. 1. Il Relatore.

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.
14. 2. Vitali.