IX Commissione - Mercoledì 14 novembre 2007

TESTO AGGIORNATO AL 15 NOVEMBRE 2007


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ALLEGATO 1

Schema di contratto di programma 2006-2008 tra il Ministero delle comunicazioni e Poste italiane spa (atto n. 183).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),
esaminato lo schema di contratto di programma 2006-2008 tra Ministero delle comunicazioni e Poste Italiane spa (atto n. 183),
considerato che lo schema di contratto in esame è volto disciplinare i rapporti fra Stato e società Poste italiane per il triennio 2006-2008 e che, nelle more della sua definitiva approvazione, continuerà ad esplicare i suoi effetti il precedente contratto vigente per il periodo 2003-2005, e scaduto il 31 dicembre 2005;
rilevato che, ai sensi del decreto-legge 1o dicembre 1993, n. 487, convertito dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, il contratto di programma è finalizzato alla regolazione del servizio universale, inteso come «l'offerta di servizi postali, di qualità determinata, forniti permanentemente in tutti i punti del territorio a prezzi accessibili a tutti gli utenti», secondo le indicazioni della direttiva 97/67/CE, recepita con il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;
considerato che nell'ambito del servizio universale è ricompresa anche la posta non massiva, con riguardo alla quale si applica un'unica tariffa su tutto il territorio nazionale, in ottemperanza al principio di universalità;
ricordato in proposito che la Commissione ha esaminato, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, la proposta di modifica della predetta direttiva della n. 97/67, giungendo all'approvazione, nella seduta dell'8 febbraio 2007, di un apposito documento conclusivo, in cui, tra l'altro, ci si è soffermati sull'esigenza di garantire livelli ottimali di fornitura del servizio universale;
preso atto che il Comitato interministeriale per la programmazione economica ha espresso - nella riunione del 20 luglio 2007 - parere favorevole sull'atto in esame, invitando il Ministero delle comunicazioni a corredare il prossimo schema di contratto con una dettagliata relazione sulla contabilità analitica certificata che Poste Italiane trasmette all'Autorità vigilante ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del contratto stesso, nonché con una scheda contenente la tabella dei costi, dei ricavi e del risultato economico specifici dell'area del servizio universale e dell'area riservata, come peraltro già previsto dalla delibera CIPE 29 settembre 2003, n. 7, recante le «Linee guida per la regolazione del settore postale»;
tenuto conto che, come preannunciato nella «Relazione relativa al 2006 sullo stato di attuazione degli obiettivi previsti dal relativo contratto di programma per l'anno 2006 (Doc. CXIII, n. 2), trasmessa alla Camera dei deputati il 4 settembre 2007, lo schema contratto di programma in esame:
a) recepisce le modifiche apportate alla fornitura del servizio universale con il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006, con particolare riferimento al servizio di posta non massiva, riferito ai singoli invii, utilizzati per la


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maggior parte dalle famiglie e dalle piccole imprese ed avente le stesse caratteristiche della posta prioritaria, in cui sono confluiti i pregressi servizi di posta ordinaria e prioritaria;
b) definisce impegni più consistenti per la società Poste italiane, in relazione al servizio universale, con riferimento alla qualità del servizio offerto ed ai tempi massimi previsti per la consegna della corrispondenza;
c) stabilisce gli obiettivi di qualità del servizio non soltanto con riferimento al territorio nazionale, ma anche a livello regionale, provinciale e urbano;
d) prevede che l'Autorità di regolazione - e quindi lo stesso Ministero delle comunicazioni - proceda all'individuazione degli indicatori di qualità del servizio ulteriori rispetto a quelli riguardanti i tempi di recapito, con particolare riferimento ad indicatori concernenti la distribuzione degli uffici postali sul territorio, gli orari di apertura al pubblico degli sportelli in relazione alle prestazioni richieste, i tempi di attesa della clientela agli sportelli;
preso atto, infine, dell'attività conoscitiva posta in essere dalla Commissione in relazione allo schema di contratto di programma in esame, e in particolare:
a) dell'audizione del Ministro delle comunicazioni, svolta ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, nella seduta dell'8 novembre 2007;
b) dell'audizione informale dell'amministratore delegato di Poste Italiane spa, svolta nelle sedute del 7 e dell'8 novembre 2007, cui ha fatto seguito l'invio alla Commissione di documentazione integrativa da parte dell'azienda;
c) dell'audizione informale di rappresentanti di associazioni rappresentative di agenzie di recapito postale, svolta nella seduta del 12 novembre 2007;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) sia valutata l'opportunità di assicurare un efficace controllo sulle attività svolte da Poste Italiane - a livello nazionale, regionale, provinciale e urbano - per corrispondere agli obblighi di fornitura del servizio postale universale, con particolare riguardo agli impegni relativi alla qualità del servizio offerto, anche in relazione alla distribuzione degli uffici postali sul territorio, agli orari di apertura al pubblico degli sportelli in relazione alle prestazioni richieste e ai tempi di attesa della clientela agli sportelli;
b) sia pertanto conseguentemente valutata l'opportunità di incrementare le risorse strumentali e di personale a disposizione della struttura amministrativa che, nell'ambito del Ministero delle comunicazioni, svolge i compiti di vigilanza e controllo spettanti all'Autorità di regolamentazione per il settore postale;
c) degli esiti di tale più comprensiva attività di verifica sull'attività di Poste Italiane sia pertanto tenuto informato il Parlamento, attraverso una adeguata integrazione della relazione che, ai sensi dell'articolo 2, comma 24, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Ministero delle comunicazioni è tenuto annualmente a presentare alle competenti Commissioni parlamentari sullo stato di attuazione degli obiettivi previsti dal contratto di programma;
d) sia, più in generale, valutata l'opportunità di assicurare che l'attività di regolazione nel settore postale, anche nella prospettiva della liberalizzazione dei servizi postali, sia ispirata agli indispensabili criteri di neutralità e terzietà, affidando a tale fine i relativi compiti ad un'autorità indipendente, in linea con quanto previsto dal disegno di legge S. 1366, recante «Disposizioni in materia di regolazione e vigilanza sui mercati e di funzionamento delle Autorità indipendenti preposte ai medesimi», attualmente all'esame del Senato,


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che, all'articolo 3, comma 1, prevede il trasferimento in capo all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delle funzioni di Autorità nazionale di regolamentazione postale;
e) quanto, più specificamente, all'impegno finanziario previsto a copertura degli oneri per la fornitura del servizio universale postale nel periodo di durata dello schema di contratto di programma in esame, non appare congruo, all'articolo 9, comma 5, l'avere subordinato alla stipula di un apposito atto aggiuntivo l'efficacia del contratto stesso per il 2008, atteso che le risorse finanziarie pari al corrispettivo dovuto al concessionario per la predetta annualità, essendo quantificabili ex ante, dovrebbero essere appostate per tempo nel bilancio pluriennale dello Stato;
f) tenuto conto che deve essere assicurata la piena applicazione dell'articolo 13, comma 1, dello schema di contratto di programma, ai sensi del quale Poste Italiane spa, in caso di violazione degli obblighi connessi all'espletamento del servizio universale e dei servizi riservati, è sanzionata dall'Autorità per la regolamentazione del settore postale, appare congruo prevedere l'introduzione di meccanismi di penalizzazione anche a carico della controparte statale, da applicare qualora questa non ottemperasse agli impegni a sua volta assunti con la società concessionaria;
g) sia in ogni caso garantito che il processo di progressivo efficientamento della fornitura del servizio postale abbia luogo nel quadro del mantenimento di una piena compatibilità con le esigenze manifestate dall'utenza in termini di accesso alla rete e di qualità dei servizi, assicurando, in particolare, che la capillarità della rete stessa, presente attualmente sull'intero territorio, non formi oggetto di una riorganizzazione tale da comportarne una contrazione con l'effetto di penalizzarne la presenza proprio nelle aree più periferiche e meno accessibili del paese;
h) sia valutata, all'articolo 5, comma 3, dello schema di contratto di programma, l'opportunità che, ai fini dell'individuazione di ulteriori indicatori di qualità del servizio postale universale, l'Autorità per la regolamentazione del settore postale possa avvalersi anche del parere delle associazioni dei comuni, dei piccoli comuni e delle comunità montane;
i) sia inoltre valutata l'opportunità di prevedere, all'articolo 2, comma 3, dello schema di contratto di programma, che per lo svolgimento di attività strumentali rispetto ai servizi oggetto di concessione Poste Italiane spa possa avvalersi anche delle agenzie di recapito, oltre che di società partecipate;
l) sia infine assunta ogni iniziativa volta a dare completa attuazione alla risoluzione n. 8-00022, relativa ai contratti in essere tra Poste Italiane e le agenzie di recapito postale, approvata dalla IX Commissione nella seduta del 28 novembre 2006, tenendo conto del Memorandum in corso di discussione fra Ministero delle comunicazioni, Poste Italiane, Agenzie di recapito e Organizzazioni sindacali;
m) venga definita in tempi rapidi la complessa questione dei lavoratori precari ricorsisti, nell'interesse degli stessi e di Poste Italiane spa.


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ALLEGATO 2

Schema di contratto di programma 2006-2008 tra il Ministero delle comunicazioni e Poste italiane spa (atto n. 183).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),
esaminato lo schema di contratto di programma 2006-2008 tra Ministero delle comunicazioni e Poste Italiane spa (atto n. 183),
considerato che lo schema di contratto in esame è volto disciplinare i rapporti fra Stato e società Poste italiane per il triennio 2006-2008 e che, nelle more della sua definitiva approvazione, continuerà ad esplicare i suoi effetti il precedente contratto vigente per il periodo 2003-2005, e scaduto il 31 dicembre 2005;
rilevato che, ai sensi del decreto-legge 1o dicembre 1993, n. 487, convertito dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, il contratto di programma è finalizzato alla regolazione del servizio universale, inteso come «l'offerta di servizi postali, di qualità determinata, forniti permanentemente in tutti i punti del territorio a prezzi accessibili a tutti gli utenti», secondo le indicazioni della direttiva 97/67/CE, recepita con il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;
considerato che nell'ambito del servizio universale è ricompresa anche la posta non massiva, con riguardo alla quale si applica un'unica tariffa su tutto il territorio nazionale, in ottemperanza al principio di universalità;
ricordato in proposito che la Commissione ha esaminato, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, la proposta di modifica della predetta direttiva della n. 97/67, giungendo all'approvazione, nella seduta dell'8 febbraio 2007, di un apposito documento conclusivo, in cui, tra l'altro, ci si è soffermati sull'esigenza di garantire livelli ottimali di fornitura del servizio universale;
preso atto che il Comitato interministeriale per la programmazione economica ha espresso - nella riunione del 20 luglio 2007 - parere favorevole sull'atto in esame, invitando il Ministero delle comunicazioni a corredare il prossimo schema di contratto con una dettagliata relazione sulla contabilità analitica certificata che Poste Italiane trasmette all'Autorità vigilante ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del contratto stesso, nonché con una scheda contenente la tabella dei costi, dei ricavi e del risultato economico specifici dell'area del servizio universale e dell'area riservata, come peraltro già previsto dalla delibera CIPE 29 settembre 2003, n. 7, recante le «Linee guida per la regolazione del settore postale»;
tenuto conto che, come preannunciato nella «Relazione relativa al 2006 sullo stato di attuazione degli obiettivi previsti dal relativo contratto di programma per l'anno 2006 (Doc. CXIII, n. 2), trasmessa alla Camera dei deputati il 4 settembre 2007, lo schema contratto di programma in esame:
a) recepisce le modifiche apportate alla fornitura del servizio universale con il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006, con particolare riferimento al servizio di posta non massiva, riferito ai singoli invii, utilizzati per la


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maggior parte dalle famiglie e dalle piccole imprese ed avente le stesse caratteristiche della posta prioritaria, in cui sono confluiti i pregressi servizi di posta ordinaria e prioritaria;
b) definisce impegni più consistenti per la società Poste italiane, in relazione al servizio universale, con riferimento alla qualità del servizio offerto ed ai tempi massimi previsti per la consegna della corrispondenza;
c) stabilisce gli obiettivi di qualità del servizio non soltanto con riferimento al territorio nazionale, ma anche a livello regionale, provinciale e urbano;
d) prevede che l'Autorità di regolazione - e quindi lo stesso Ministero delle comunicazioni - proceda all'individuazione degli indicatori di qualità del servizio ulteriori rispetto a quelli riguardanti i tempi di recapito, con particolare riferimento ad indicatori concernenti la distribuzione degli uffici postali sul territorio, gli orari di apertura al pubblico degli sportelli in relazione alle prestazioni richieste, i tempi di attesa della clientela agli sportelli;
preso atto, infine, dell'attività conoscitiva posta in essere dalla Commissione in relazione allo schema di contratto di programma in esame, e in particolare:
a) dell'audizione del Ministro delle comunicazioni, svolta ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, nella seduta dell'8 novembre 2007;
b) dell'audizione informale dell'amministratore delegato di Poste Italiane spa, svolta nelle sedute del 7 e dell'8 novembre 2007, cui ha fatto seguito l'invio alla Commissione di documentazione integrativa da parte dell'azienda;
c) dell'audizione informale di rappresentanti di associazioni rappresentative di agenzie di recapito postale, svolta nella seduta del 12 novembre 2007;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) sia assicurata l'efficacia del controllo sulle attività svolte da Poste Italiane - a livello nazionale, regionale, provinciale e urbano - per corrispondere agli obblighi di fornitura del servizio postale universale, con particolare riguardo agli impegni relativi alla qualità del servizio offerto, anche in relazione alla distribuzione degli uffici postali sul territorio, agli orari di apertura al pubblico degli sportelli in relazione alle prestazioni richieste e ai tempi di attesa della clientela agli sportelli;
b) siano conseguentemente incrementate le risorse strumentali e di personale a disposizione della struttura amministrativa che, nell'ambito del Ministero delle comunicazioni, svolge i compiti di vigilanza e controllo spettanti all'Autorità di regolamentazione per il settore postale;
c) degli esiti di tale più comprensiva attività di verifica sull'attività di Poste Italiane sia tenuto informato il Parlamento, attraverso una adeguata integrazione della relazione che, ai sensi dell'articolo 2, comma 24, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Ministero delle comunicazioni è tenuto annualmente a presentare alle competenti Commissioni parlamentari sullo stato di attuazione degli obiettivi previsti dal contratto di programma;
d) sia, più in generale, assicurata che l'attività di regolazione nel settore postale, anche nella prospettiva della liberalizzazione dei servizi postali, sia ispirata agli indispensabili criteri di neutralità e terzietà, affidando a tale fine i relativi compiti ad un'autorità indipendente, in linea con quanto previsto dal disegno di legge S. 1366, recante «Disposizioni in materia di regolazione e vigilanza sui mercati e di funzionamento delle Autorità indipendenti preposte ai medesimi», attualmente all'esame del Senato, che, all'articolo 3,


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comma 1, prevede il trasferimento in capo all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delle funzioni di Autorità nazionale di regolamentazione postale;
e) quanto, più specificamente, all'impegno finanziario previsto a copertura degli oneri per la fornitura del servizio universale postale nel periodo di durata dello schema di contratto di programma in esame, non appare congruo, all'articolo 9, comma 5, l'avere subordinato alla stipula di un apposito atto aggiuntivo l'efficacia del contratto stesso per il 2008, atteso che le risorse finanziarie pari al corrispettivo dovuto al concessionario per la predetta annualità, essendo quantificabili ex ante, dovrebbero essere appostate per tempo nel bilancio pluriennale dello Stato;
f) tenuto conto che deve essere assicurata la piena applicazione dell'articolo 13, comma 1, dello schema di contratto di programma, ai sensi del quale Poste Italiane spa, in caso di violazione degli obblighi connessi all'espletamento del servizio universale e dei servizi riservati, è sanzionata dall'Autorità per la regolamentazione del settore postale, appare congruo prevedere l'introduzione di meccanismi di penalizzazione anche a carico della controparte statale, da applicare qualora questa non ottemperasse agli impegni a sua volta assunti con la società concessionaria;
g) sia in ogni caso garantito che il processo di progressivo efficientamento della fornitura del servizio postale abbia luogo nel quadro del mantenimento di una piena compatibilità con le esigenze manifestate dall'utenza in termini di accesso alla rete e di qualità dei servizi, assicurando, in particolare, che la capillarità della rete stessa, presente attualmente sull'intero territorio, non formi oggetto di una riorganizzazione tale da comportarne una contrazione con l'effetto di penalizzarne la presenza proprio nelle aree più periferiche e meno accessibili del paese;
h) sia previsto, all'articolo 5, comma 3, dello schema di contratto di programma che, ai fini dell'individuazione di ulteriori indicatori di qualità del servizio postale universale, l'Autorità per la regolamentazione del settore postale possa avvalersi anche del parere delle associazioni dei comuni e dei piccoli comuni, con particolare riferimento ai comuni periferici e montani;
i) sia inoltre valutata l'opportunità di prevedere, all'articolo 2, comma 3, dello schema di contratto di programma, che per lo svolgimento di attività strumentali rispetto ai servizi oggetto di concessione Poste Italiane spa possa avvalersi anche delle agenzie di recapito, oltre che di società partecipate;
l) sia infine assunta ogni iniziativa volta a dare completa attuazione alla risoluzione n. 8-00022, relativa ai contratti in essere tra Poste Italiane e le agenzie di recapito postale, approvata dalla IX Commissione nella seduta del 28 novembre 2006, tenendo conto del Memorandum in corso di discussione fra Ministero delle comunicazioni, Poste Italiane, Agenzie di recapito e Organizzazioni sindacali;
m) venga definita in tempi rapidi la complessa questione dei lavoratori precari ricorsisti, nell'interesse degli stessi e di Poste Italiane spa.


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ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-01697 Uggè: Dichiarazioni del Ministro dei trasporti sulla riduzione dei contributi in favore dell'autotrasporto.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

In via preliminare, si rileva che già in sede di confronto fra il Governo e le Associazioni di categoria, fase propedeutica alla predisposizione del Protocollo d'intesa dello scorso 7 febbraio, si convenne, per il futuro, sulla necessità di puntare di più e meglio sul completamento della riforma dell'autotrasporto con correttivi di natura legislativa ed amministrativa, piuttosto che sullo stanziamento di risorse economiche erogate senza la previsione di obiettivi «mirati».
Il percorso di razionalizzazione e strutturazione del comparto, non può, evidentemente, prescindere dalla adozione di regole che, sulla scorta della riforma avviata dalla legge delega n. 32 del 2005, valgano ad evitare che il completamento del processo di liberalizzazione del settore, con l'apertura, sia pur regolata, del mercato prevista dal 1o gennaio 2008, si risolva in esiti di destrutturazione e deregolamentazione.
È questa la ratio che ha ispirato l'azione del Governo, sia nella fase di attuazione del protocollo d'intesa del 7 febbraio, e sia a fortiori, nell'elaborazione del disegno di legge finanziaria 2008. Più precisamente si tenta di superare la logica che ha sotteso fino ad ora l'erogazione degli aiuti a favore degli autotrasportatori, per meglio centrare l'obiettivo della regolarità e trasparenza delle operazioni di trasporto, e della evoluzione del comparto verso forme di logistica avanzata.
Si tratta di una finalità che è stata sostanzialmente auspicata dalle stesse associazioni di categoria, e postula un più maturo e razionale approccio alla problematica degli aiuti finanziari alle imprese di autotrasporto, che tenga nel dovuto conto di una serie di obiettivi concreti volti a rafforzare la competitività del settore, che oggi sconta un grave ritardo rispetto ai concorrenti stranieri.
La centralità di tali obiettivi, d'altra parte, è stata confermata dalle stesse Associazioni di categoria in più occasioni di incontro, nelle quali si è tornati ad auspicare una maggiore incisività nella predisposizione delle norme correttive delle riforma del settore, in ordine alla quale è già stata avviata da tempo la discussione in seno alla Consulta Generale dell'autotrasporto e della logistica, Si allude, in particolare, a misure quali l'obbligatorietà di tenuta, a bordo dei veicoli, di un documento di «tracciabilità» della merce, che possa tener luogo del contratto, e della indicazione del prezzo del carburante nella fattura, in ordine ai quali si darà conto più avanti.
È agli stessi obiettivi, che corrisponde l'intensificazione dell'attività di controllo su strada dei mezzi pesanti, con riferimento alla quale è possibile riscontrare, non senza soddisfazione, importanti risultati. Nel corso dei primi nove mesi del 2007, infatti, il numero totale dei veicoli controllati è stato paria 86.726, ai quali occorre aggiungere 13.756 veicoli controllati dalle pattuglie miste, composte da personale di polizia e da personale del Ministero dei trasporti.
Tali dati confermano l'impegno del Governo, di puntare sulla «specializzazione» dell'attività di controllo sull'autotrasporto,


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orientandola sempre di più verso il modello del «controllo integrato», vale a dire tecnico ed amministrativo.
È in tale contesto che vanno collocate le dichiarazioni del Ministro dei trasporti, che si è limitato a tradurre i concetti testè enunciati nell'intervista cui si è fatto cenno nell'interrogazione parlamentare cui si risponde.
Ciò premesso, si rileva che la maggior parte degli impegni sottoscritti nel protocollo d'intesa sopra richiamato si sono, ormai, tradotti in atti legislativi o amministrativi.
In particolare, il recente confronto del 7 novembre fra il Governo e le Associazioni delle imprese di autotrasporto firmatarie del protocollo, nel fare il punto conclusivo in ordine in ordine allo stato di attuazione degli impegni assunti, ha posto in evidenza come la gran parte di essi sia stata adempiuta.
Fra gli impegni rimasti ancora privi di attuazione, si segnala la proroga del termine per apportare correttivi ai decreti legislativi nn. 284 e 286 del 2005, entrambi attuativi della legge delega 1o marzo 2005, n. 32, in materia di liberalizzazione regolata del settore dell'autotrasporto. Il ritardo nell'approvazione del relativo disegno di legge, da imputarsi alla lentezza dei lavori parlamentari, e non già a disinteresse del Governo in subiecta materia, rischia di costituire un serio ostacolo all'inserimento di alcune previsioni normative che rientrano negli impegni del protocollo d'intesa, e che la maggioranza degli autotrasportatori ritiene fondamentale ai fini di una maggiore trasparenza e correttezza dei rapporti contrattuali fra vettori e committenti, quali l'istituzione di un documento di trasporto per favorire l'individuazione delle responsabilità fra i protagonisti della filiera del trasporto (vettori, committenti, caricatori, spedizionieri, eccetera) in caso di infrazioni alle regole, e l'indicazione obbligatoria del prezzo del carburante nella fattura.
L'istituzione di un documento di trasporto, di cui si è accennato in precedenza, trae motivo dalla specifica esigenza, manifestata anche da parte del Ministero dell'interno, di conseguire una maggiore sicurezza della circolazione stradale e facilitare i controlli su strada, che in assenza di contratto di trasporto scritto sarebbe oltremodo difficoltosa.
In sostanza, si tratterà di un documento da conservare a bordo del veicolo adibito al trasporto delle merci, che consentirà di identificare i soggetti coinvolti nella filiera del trasporto, nonché la tipologia della merce trasportata. Si ritiene utile precisare che l'ipotesi di dar vita ad un documento di «tracciabilità» della merce trasportata è stata oggetto di approfondito confronto, in sede di Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica, con le associazioni di categoria dell'autotrasporto e quelle del mondo della committenza.
Anche la seconda proposta, relativa all'inserimento in fattura del prezzo del carburante, ed impostata sull'analogo sistema vigente in Francia, intende favorire la trasparenza e la correttezza dei rapporti contrattuali inerenti l'attività di trasporto di merci per conto di terzi, tuttora connotati dalla sistematica debolezza del vettore nei confronti del committente. Va evidenziato come, in ordine a tale proposta, sia stata registrata la pressoché unanime condivisione di tutte le Associazioni delle imprese di autotrasporto.
In entrambi i casi, trattandosi di proposte di correttivi elaborate in seno alla Consulta Generale per l'autotrasporto, si è ipotizzato, ai fini di un più sollecito perfezionamento del relativo iter procedurale, la loro introduzione nel disegno di legge «collegato» alla finanziaria.
In sostanza, verranno anticipati alcuni dei correttivi più importanti, in attesa che l'approvazione del ricordato disegno di legge di proroga del termine per l'adozione degli stessi mediante apposito decreto legislativo consenta di porre mano ad un provvedimento più organico ed articolato.
In ordine alle questioni di natura finanziaria, le risorse, pari a 186 milioni di euro, previste dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, e accantonate nel «Fondo per il proseguimento della riforma dell'autotrasporto», verranno destinate rispettivamente


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all'acquisizione di veicoli pesanti ecologici, di massa complessiva pari o superiore a 11,5 tonnellate, per un importo complessivo pari a 70 milioni di euro, e a misure d'aiuto in corso di definizione destinate al settore e pari a 116 milioni di euro. Entrambe le misure d'aiuto si dovranno tradurre in regolamenti governativi; nel caso dell'incentivo all'acquisto dei veicoli pesanti, il relativo regolamento è stato già oggetto di parere del Consiglio di Stato, oltre che di notifica alle autorità comunitarie.
Riguardo agli stanziamenti previsti dal disegno di legge finanziaria 2008, che hanno dato luogo a un forte malcontento dal parte delle associazioni per la carenza di risorse, pur considerando l'esigenza di contenimento della spesa pubblica e le conseguenti riduzione delle risorse disponibili, l'esame parlamentare del disegno di legge non è concluso e, pertanto, non sono da escludere ulteriori stanziamenti per il settore.
In ogni caso, già nell'attuale proposta di legge, sono previste misure, con riferimento al settore dell'autotrasporto, nelle seguenti materie:
sgravi fiscali, per i quali viene ipotizzata la ripetizione degli interventi e delle risorse presenti nella legge finanziaria 2007, vale a dire 120 milioni di euro per le spese non documentate inerenti le imprese monoveicolari, e 75 milioni di euro, quale limite di spesa per la detrazione della quota RCA auto versata al SSN;
anticipo dei contributi per il cosiddetto ecobonus, che da limiti di impegno quindicennali di 20 milioni di euro passano ad autorizzazione di spesa di 77 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008-2009-2010, in modo da rendere effettivamente fruibili i contributi stessi per le imprese di autotrasporto. Un'ulteriore spesa di 10 milioni di euro è, poi, prevista per un sistema informativo destinato a promuovere i servizi intermodali strada-mare;
ripristino degli incentivi al trasporto combinato ferroviario, per i quali, con riferimento all'anno 2008, sono previste risorse complessive per 105 milioni di euro.
In buona sostanza, le risorse destinate alle imprese di autotrasporto per il prossimo esercizio, stimabili intorno ai 390 milioni di euro, incidono sui costi di esercizio, o mediante sgravi fiscali, o con riduzioni compensate sulle tariffe praticate da vettori ferroviari o marittimi, e tendono a favorire il ricorso a tecniche intermodali.
Per quel che riguarda gli aspetti di non immediato impatto finanziario, viene prevista, come accennato in principio, una nuova disciplina per l'accesso al mercato dell'autotrasporto. Si tratta di una disposizione di notevole rilievo, che costituisce un tentativo di razionalizzare l'accesso al mercato, al momento in cui (31 dicembre 2007) verrà meno il blocco all'ingresso di nuovi operatori che intendano svolgere l'attività di trasporto merci per conto di terzi: viene, infatti, ipotizzata una disciplina equilibrata, come soluzione intermedia fra la proroga dell'attuale regime di sostanziale blocco dell'accesso di nuove imprese (auspicata dalle associazioni rappresentative delle imprese medio-piccole), e l'apertura tout court del mercato (auspicata dalle associazioni rappresentative della committenza, e delle imprese di autotrasporto maggiormente strutturate). Si è ritenuto preferibile optare per una soluzione che, lungi dall'aderire alle proposte estreme sopra ricordate, privilegi il processo di strutturazione dell'offerta, contribuendo, così, a porre il settore in grado di meglio ammortizzare gli effetti della liberalizzazione. Si tratta, in particolare, di agire su un doppio binario, che prevede:
a) mantenimento dell'attuale regime, che consente alle imprese, anche monoveicolari, purchè in possesso dei requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e capacità professionale, di accedere al mercato mediante acquisizione, per cessione di azienda, di altra impresa di autotrasporto,


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o del parco veicolare di altra impresa che cessa l'attività di autotrasporto per conto di terzi;
b) contestuale liberalizzazione dell'accesso al mercato per le nuove imprese che, una volta dimostrati i requisiti sopra ricordati per l'esercizio della professione, abbiano acquisito ed immatricolato, nelle forme previste dalla legge, singolarmente o in forma associata, veicoli adibiti al trasporto di merci aventi massa complessiva a pieno carico non inferiore a ottanta tonnellate.

Giova anche ricordare che domani, 15 novembre, è stato convocato un nuovo tavolo tecnico, con la partecipazione di tutte le associazioni rappresentative del settore, nel corso del quale verranno riprese sia le verifiche degli aspetti ancora controversi, con particolare riferimento alla previsione di maggiori risorse nel disegno di legge finanziaria 2008, sia in ordine allo stato di attuazione dei correttivi alla riforma dell'autotrasporto.
Infine, è opportuno evidenziare che più volte, da ultimo in occasione della presentazione delle Linee Guida del Piano Generale della Mobilità, in data 8 novembre 2007, è stato sottolineato come l'azione del Ministero si muova in parallelo su interventi di breve-medio periodo, con le previsioni contenute nel Documento di programmazione economico-finanziario e nella Legge Finanziaria e, nel lungo periodo, con il Piano Generale della Mobilità: ciò al fine di garantire tempestività dell'azione, ma in un quadro di riferimento che ne garantisca la coerenza con una strategia d'assieme.


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ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-01709 Mario Ricci: Inadempienze degli armatori che effettuano il traghettamento nello stretto di Messina.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Come è noto, la questione relativa alla composizione delle tabelle di armamento per il servizio di traghettamento nello Stretto di Messina è da tempo all'attenzione del Ministero dei trasporti che ha costituito appositi tavoli di lavoro con le parti interessate.
Ne è scaturita un'applicazione delle linee guida elaborate dagli Uffici dell'Amministrazione che hanno determinato le tabelle relative alle prescrizioni e alle previsioni dei certificati di sicurezza della nave, con la complementare previsione di possibili deroghe al verificarsi di determinate condizioni: in particolare l'imbarco effettivo di un numero ridotto di passeggeri.
La verifica dell'applicazione di tali tabelle è demandata agli Uffici periferici del Ministero dei trasporti, le Capitanerie di porto. Nel caso della Caronte & Tourist si è anche proceduto ad una interpretazione autentica delle modalità di applicazione delle tabelle medesime con conseguente diffida all'osservanza delle condizioni imposte.
Anche per quanto riguarda i disservizi dal punto di vista dell'igiene e della pulizia a bordo dei mezzi della flotta di Rete Ferroviaria Italiana spa, come anche a conoscenza dei Deputati, il Ministero ha diffidato la società ad adottare tutti i provvedimenti necessari per una migliore garanzia.
Peraltro, risulta che R.F.I. spa abbia avviato un bando per la selezione dell'impresa cui affidare il servizio con migliori condizioni.
L'assicurazione che il Ministero può senz'altro garantire è quella di monitorare attentamente l'evolversi della situazione, valutando la possibilità di fornire indicazioni alle Capitaneria di porto per denunciare e reprimere comportamenti lesivi dei diritti dei passeggeri.


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ALLEGATO 5

Interrogazione n. 5-01716 Barbi: Applicazione di nuove tariffe per le tratte ferroviarie interregionali.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

La questione posta nell'atto ispettivo riguarda modifiche introdotte di recente da Ferrovie dello Stato spa sulle norme tariffarie relative ai viaggi effettuati su treni del trasporto regionale il cui percorso interessa due o più regioni.
La società ferroviaria interessata al riguardo ha riferito che dal 1o novembre 2007 non è più possibile utilizzare biglietti o abbonamenti a tariffa nazionale, cioè quella vigente per i treni Espressi, per viaggiare da una regione all'altra sui treni del trasporto regionale.
Infatti, da quella data, per tale tipologia di collegamenti occorrono specifici titoli di viaggio, il cui prezzo viene calcolato applicando le tariffe stabilite dalle singole Amministrazioni regionali, in proporzione alle tratte di competenza di ciascuna.
Al fine di evitare distorsioni derivanti dalla mera somma delle singole tariffe regionali, sono stati adottati meccanismi di calcolo che consentono di attenuare il maggior valore del primo scaglione chilometrico tariffario di ciascuna tariffa, che è il più elevato.
A parere di Ferrovie dello Stato, non si tratta, quindi, di una nuova tariffa adottata, bensì dell'adozione di un criterio di applicazione tariffaria che colma un vuoto normativo preesistente, riordinando un settore nell'ambito del quale le relative determinazioni - tra cui anche quella relative al prezzo - competono alle singole Regioni, trattandosi di servizi ferroviari compresi nei Contratti di Servizio sottoscritti con ciascuna di esse, ai sensi del decreto legislativo n. 422 del 1997, come modificato dal decreto legislativo n. 400 del 1999.
Il provvedimento, adottato d'intesa con le Regioni, come detto, competenti ex lege, ha interessato meno dell'8 per cento dei pendolari su tutto il territorio nazionale e, in alcuni casi, non ha comportato alcuna variazione di prezzo. In altri casi, laddove le tariffe delle regioni interessate risultano superiori a quella nazionale, si sono determinati aumenti variabili che, comunque, non superano il 6,5 per cento per i biglietti di corsa semplice e sono contenuti nell'ambito del 10 per cento nel caso degli abbonamenti.
Per la maggior parte dei pendolari che ogni giorno si spostano all'interno della propria regione, sempre secondo Ferrovie dello Stato, non si è prodotto alcun incremento di prezzo.
In ogni caso, proprio in funzione dell'obiettivo dell'iniziativa - che non è quello di aumentare il costo del servizio, bensì di introdurre criteri di determinazione del prezzo più equi e funzionali - i maggiori introiti che ne deriveranno saranno utilizzati per il miglioramento dei servizi.
Pur in considerazione che i servizi di trasporto regionale non sono più di diretta competenza dello Stato, il Ministero dei trasporti, nell'ambito dell'assetto delle competenze ad esso attribuite, assicura la propria disponibilità ad attivarsi con i soggetti coinvolti per promuovere un confronto finalizzato ad una cooperazione e un coordinamento più stretti per una proficua soluzione.


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ALLEGATO 6

Interrogazione n. 5-01735 Attili: Posizione assunta dall'autorità portuale di Olbia nell'ambito di un procedimento concessionario.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Come riferito nell'atto ispettivo, il Ministero dei trasporti, rispondendo all'interrogazione 5-01495, ha fornito tutti gli elementi e la documentazione necessari per valutare la correttezza del procedimento riguardante l'istanza di concessione demaniale avanzata dalla Società Quay Royal Olbia per la realizzazione del «porto turistico» presso il Molo Brin di Olbia.
Per quanto sopra, ribadendo che la problematica della compatibilità del progetto con il piano regolatore portuale era all'attenzione di tutti i soggetti istituzionali presenti nella Conferenza di servizi, compresa naturalmente l'Autorità portuale, e che lo stesso Deputato in sede di replica ha riconosciuto la piena esaustività della risposta fornita dal rappresentante del Governo nella seduta della Commissione Trasporti dello scorso 6 novembre, non si ravvisa l'esigenza di una ispezione per «valutare il comportamento dell'Autorità portuale di Olbia», così come richiesto nell'atto di sindacato ispettivo cui si risponde.
Peraltro, la situazione venutasi a determinare nell'ambito della Conferenza di servizi risulta essere stata oggetto di esame anche da parte del Comitato portuale, che si è espresso favorevolmente in ordine al progetto.
È quella la sede naturale, in cui sono presenti tutti i soggetti istituzionali interessati al porto - Provincia e Comune compreso - per approfondire le preoccupazioni espresse nell'atto ispettivo circa la «rinuncia ad esercitare la funzione di programmazione, di controllo e di garante del rispetto delle norme proprie» attribuite all'Autorità portuale di Olbia.