XI Commissione - Mercoledì 14 novembre 2007


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ALLEGATO 1

Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale (C. 3178 Governo).

EMENDAMENTI RIFORMULATI

ART. 8.

Al comma 5, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: in una prospettiva di universalizzazione degli strumenti di integrazione al reddito, prevedendo la possibilità di erogazione di trattamenti sostituivi analoghi a quelli di cui alla lettera d), nonché di eventuali coperture supplementari.
8. 8. (nuova formulazione) Compagnon, D'Agrò.

Al comma 5, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: in una prospettiva di universalizzazione degli strumenti di integrazione al reddito, prevedendo la possibilità di erogazione di trattamenti sostituivi analoghi a quelli di cui alla lettera d), nonché di eventuali coperture supplementari.
8. 9. (nuova formulazione) Fabbri, Baldelli, Galli, Giacomoni, Mistrello Destro, Pelino, Prestigiacomo, Rosso, Santori, Colucci.

Al comma 5, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: in una prospettiva di universalizzazione degli strumenti di integrazione al reddito, prevedendo la possibilità di erogazione di trattamenti sostituivi analoghi a quelli di cui alla lettera d), nonché di eventuali coperture supplementari.
8. 11. (nuova formulazione) Bodega, Grimoldi.

Al comma 5, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: in una prospettiva di universalizzazione degli strumenti di integrazione al reddito, prevedendo la possibilità di erogazione di trattamenti sostituivi analoghi a quelli di cui alla lettera d), nonché di eventuali coperture supplementari.
8. 12. (nuova formulazione) Turci, Spini, Del Bue.

ART. 12.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis)
l'articolo 12-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 12-bis.

1. I lavoratori affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore. Restano in ogni caso salve disposizioni più favorevoli per il prestatore di lavoro.


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2. In caso di patologie oncologiche riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, che assuma connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, alla quale è stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100 per cento, con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi di quanto previsto dalla tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992. È riconosciuta la priorità della trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
3. In caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente di età non superiore agli anni tredici o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è riconosciuta la priorità alla trasformazione del contratto di lavoro a tempo pieno a tempo parziale.»
12. 14. (nuova formulazione) Cordoni.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis)
l'articolo 12-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 12-bis.

1. I lavoratori del settore pubblico e del settore privato affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore. Restano in ogni caso salve disposizioni più favorevoli per il prestatore di lavoro.
2. In caso di patologie oncologiche riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, che assuma connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, alla quale è stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100 per cento, con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi di quanto previsto dalla tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992. È riconosciuta la priorità della trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
3. In caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente di età non superiore agli anni tredici o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è riconosciuta la priorità alla trasformazione del contratto di lavoro a tempo pieno a tempo parziale.»
12. 14. (ulteriore nuova formulazione) Cordoni.

ART. 18.

Al comma 3, dopo le parole: paritetici interprofessionali inserire le seguenti: per la formazione continua.
18. 3. (nuova formulazione) Pagliarini.

ART. 27.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: e delle relative modalità ed effetti con le seguenti: stabilendo le relative modalità.
27. 7. (nuova formulazione) Pagliarini.


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ALLEGATO 2

5-01758 Pagliarini: Garanzie occupazionali dei lavoratori Wind Telecomunicazioni Spa.

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito all'interrogazione presentata dall'Onorevole Pagliarini, alla luce di informazioni acquisite, dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Milano, nel corso degli accertamenti ispettivi effettuati presso gli uffici della sede operativa della Wind Telecomunicazioni s.p.a., siti in Sesto San Giovanni (MI) via Edison, 20, è emerso quanto segue:
Il call center di Sesto S. Giovanni è diviso in due grandi settori, consumer, destinato ai clienti privati, e corporate, riservato alle attività delle aziende.
Presso l'unità operativa di Sesto operano 274 dipendenti, assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con una rilevante presenza di contratti part time; il 70 per cento del personale assunto è costituito da lavoratrici.
Presso il suddetto call center non opera personale con contratto di lavoro a progetto. L'attività svolta in prevalenza è in bound ed è finalizzata prevalentemente all'assistenza post vendita ed ai reclami da parte della clientela. In azienda sono presenti ed attive tutte le organizzazioni sindacali, ad eccezione dell'UGL, ed è stata costituita una RSU interna, composta di 9 membri.
Da quanto dichiarato dai rappresentanti sindacali e dagli stessi responsabili di area emergerebbero perplessità in ordine all'operazione di cessione della Wind alla Omnia Service, in quanto è stato rilevato che gli uffici aventi la sede in Sesto non presentano i requisiti dell'autonomia richiesti dalla vigente normativa per le cessioni di rami di azienda.
Faccio presente, in conclusione, che è pervenuta alla Divisione competente del Ministero che rappresento, da parte delle Organizzazioni Sindacali, una richiesta di incontro per esperire il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 1, comma 4, della legge n. 83 del 2000, di modifica dell'articolo 2 della legge n. 146 del 1990, in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali.
La suddetta Direzione ha già provveduto a convocare le Parti per il giorno 16 novembre prossimo, per l'esperimento del suddetto tentativo di conciliazione.
Faccio presente, sin d'ora, che l'Amministrazione che rappresento seguirà tale vicenda, relativamente alle questioni occupazionali di propria competenza, con la massima attenzione, al fine di pervenire ad una sua positiva soluzione.


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ALLEGATO 3

5-01760 Dioguardi e Rocchi: Gestione unitaria prestazioni creditizie e sociali dell'Inpdap.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento all'interrogazione presentata dall'Onorevole Rocchi, inerente il decreto del Ministro dell'economia n. 45 del 7 marzo scorso, passo ad illustrare quanto comunicato in merito dai competenti uffici dell'Amministrazione che rappresento e dall'INPDAP.
In particolare, l'Istituto di previdenza, al fine di chiarire la portata delle previsioni recate dal regolamento n. 45/07, ha reso noto che con l'articolo 1, commi 242 e seguenti della legge n. 662 del 1996, è stata istituita presso l'INPDAP la Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali, disciplinata dal relativo regolamento di esecuzione decreto ministeriale n. 463 del 1998, che ricomprende sia i dipendenti statali che i dipendenti pubblici iscritti a fini pensionistici presso una delle Casse Pensioni amministrate dall'INPDAP.
L'iscrizione comporta il versamento di un contributo obbligatorio a carico dell'iscritto dello 0,35 per cento, trattenuto e versato dall'Amministrazione d'appartenenza, calcolato sulla retribuzione contributiva e pensionabile.
In considerazione del fatto che i dipendenti precedentemente iscritti, all'atto del collocamento in quiescenza, restavano esclusi dalle prestazioni della Gestione, col su menzionato decreto ministeriale n. 45 del 2007, ne è stata prevista l'iscrizione mediante versamento di un contributo ridotto allo 0,15 per cento e la possibilità, per quanti non intendessero aderire, di esercitare il diritto di recesso entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto n. 45 del 2007, ovvero entro il 31 ottobre, oppure entro sei mesi a decorrere dalla prima trattenuta contributiva effettuata sul cedolino di stipendio o di pensione.
Dall'imposizione contributiva sono esclusi i pensionati che percepiscono una pensione lorda inferiore relativa ai 600 euro.
L'INPDAP ha precisato che, al fine di dare esecuzione alle disposizioni di legge e di fornire una corretta informativa all'utenza, ha predisposto una serie di comunicazioni dirette ai pensionati, agli Enti ed alle Amministrazioni Pubbliche, il contenuto delle quali è stato concordato e condiviso con i Ministeri Vigilanti e con le organizzazioni sindacali di categoria.
Sul sito dell'Istituto, inoltre, dall'inizio dello scorso mese di luglio, risultano disponibili tutte le notizie riguardanti le prestazioni erogabili e le modalità da seguire per non aderire alla Gestione.
L'Istituto, in considerazione della difficoltà di rendere prontamente operativa la propria banca-dati, attraverso l'inserimento di tutte le «non adesioni» pervenute entro il 31 ottobre, ha previsto il differimento, al mese di dicembre, dell'applicazione della trattenuta in parola.
Faccio presente, infine, che l'Istituto medesimo, nell'ambito della sua autonomia operativa, ha ritenuto di sospendere


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l'attuazione della trattenuta, secondo le previsioni del più volte richiamato decreto ministeriale n. 45 del 2007, nelle more della conversione del decreto-legge n. 159 del 1o ottobre 2007 (collegato alla legge finanziaria 2008, attualmente all'esame della Camera), che prevede la modifica delle modalità di adesione alla Gestione Credito INPDAP, da «silenzio-assenso» a comunicazione scritta della volontà di adesione.
Ad oggi, quindi, l'Istituto opera la trattenuta di che trattasi solo nei confronti di coloro che, volendo fruire delle prestazioni erogate dalla Gestione, confermano formalmente la volontà di adesione.


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ALLEGATO 4

5-01761 Lo Presti: Casse previdenziali dottori commercialisti e ragionieri commercialisti.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento all'interrogazione presentata dall'Onorevole Lo Presti fornisco le notizie che mi sono pervenute dalla competente Direzione Generale dell'Amministrazione che rappresento.
L'Ufficio predetto ha reso noto che, ad oggi non sono stati presentati, da parte dei competenti organi delle Casse interessate, i progetti di unificazione previsti dall'articolo dall'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge 24 febbraio 2005, n. 34, la cui «previa adozione» rappresenta un presupposto per l'emanazione dei decreti legislativi previsti dal medesimo articolo. Occorre, quindi, che gli organismi interessati si attivino al fine di addivenire il più sollecitamente possibile all'attuazione della norma di che trattasi.


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ALLEGATO 5

5-01762 Russo e Fabbri: Controlli ispettivi nella provincia di Napoli.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento all'interrogazione presentata dall'Onorevole Fabbri, passo ad illustrare le notizie fornite dagli Uffici dell'Amministrazione che rappresento.
Preliminarmente vorrei ricordare che la legge finanziaria per il 2007, all'articolo 1, comma 1202 e ss., ha previsto che, per promuovere la stabilizzazione dell'occupazione mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato e garantire il corretto utilizzo dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto, i committenti datori di lavoro potevano stipulare appositi accordi aziendali.
In particolare, la Direzione Provinciale del Lavoro di Napoli, in merito agli accertamenti effettuati presso n. 56 aziende di cui n. 35 call-center, cui fa riferimento l'onorevole Fabbri nell'atto ispettivo ha reso noto che presso le predette aziende, erano in forza 6133 lavoratori di cui 3.341 «a progetto».
Dalle verifiche effettuate gli ispettori rilevavano che per 3.208 lavoratori i contratti a progetto stipulati non rispondevano ai requisiti previsti dal decreto legislativo n. 276 del 2003, atteso che l'attività svolta veniva realizzata con le modalità proprie dei rapporti di lavoro subordinato. I progetti, inoltre, mancavano di specificità coincidendo il progetto stesso con l'oggetto sociale dell'azienda.
A conclusione del cosiddetto «posizionamento strategico», ricomprendente l'acquisizione di ogni utile informazione, compresa l'intervista a campione a lavoratori, e l'esame dei progetti presso le aziende del settore, gli ispettori della citata Direzione Provinciale del Lavoro provvedevano a diffidare le aziende che non si erano avvalse della facoltà di stabilizzare i predetti rapporti di lavoro.
Nel caso specifico della Ipr Marketing s.r.l., emergeva che, per tutti i 522 lavoratori assunti con contratto a progetto, era stato riscontrato che operavano in orari prestabiliti utilizzando postazioni Cati e qualsiasi altro supporto (quali questionari o altro), tutti di proprietà dell'azienda mancando, quindi, qualsiasi autonomia della prestazione in riferimento sia all'orario di lavoro che di svolgimento della stessa.
Pertanto, la trasformazione dei rapporti di lavoro da parte dei funzionari è avvenuta tenuto conto della mancanza per ciascun lavoratore di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso, e in considerazione della circostanza che, comunque, l'attività lavorativa espletata dai lavoratori interessati era assimilabile completamente a rapporti di lavoro subordinato.
In particolare la circolare ministeriale n. 17 del 14 giugno 2006, citata nell'atto ispettivo in esame, prevede che una società di sondaggi possa utilizzare la tipologia di lavoro a progetto per gli intervistatori telefonici, svolgendo essi un'attività out-bound, precisando, però,


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che in ogni caso l'utilizzo dei predetti lavoratori debba avvenire in conformità ai requisiti previsti dal legislatore (specificità del progetto e autonomia della prestazione).
Per tali ragioni, pertanto, tutti i rapporti relativi ai 522 lavoratori sono stati trasformati d'ufficio in contratto di lavoro a tempo indeterminato a far data dall'inizio del progetto.
Posso, comunque, assicurare che l'Amministrazione continuerà a vigilare sul rispetto della normativa a tutela dei lavoratori al fine di evitare la distorsione di talune figure contrattuali a danno dei lavoratori medesimi.


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ALLEGATO 6

Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale. (C. 3178 Governo).

EMENDAMENTO DEL RELATORE

ART. 10.

Al comma 3, lettera c), capoverso articolo 13, comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente: in ogni caso l'ammontare lordo del contributo all'assunzione deve essere calcolato sul totale del costo salariale annuo da corrispondere al lavoratore.
10. 200.Il relatore.