VIII Commissione - Giovedì 15 novembre 2007


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ALLEGATO

DL 180/07: Differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale (C. 3199 Governo).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Al comma 1, dopo le parole: «30 ottobre 2007», aggiungere le seguenti: «, ovunque ricorrano,».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Differimento di termini).
1. 5.Il Relatore.

Al comma 1, sostituire le parole: «31 marzo 2008» con le seguenti: «30 giugno 2008».
1. 1.Dussin.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il termine previsto dall'articolo 281, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la presentazione della domanda di autorizzazione delle emissioni, è differito al 29 ottobre 2008.
1. 2.Lion, Zucchi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 281, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «entro tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «entro cinque anni».
*1. 3.Santori.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 281, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «entro tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «entro cinque anni».
*1. 4.Lion.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 5, comma 19, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, anche se diversamente previsto in tali calendari, i gestori degli impianti esistenti presentano la domanda di autorizzazione integrata ambientale entro il 30 gennaio 2008 all'autorità competente ovvero, qualora l'autorità competente non sia stata ancora individuata, alla regione o provincia autonoma territorialmente competente».
1. 6.Il Relatore.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 5, comma 19, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Anche se diversamente previsto in tali calendari, le domande di autorizzazione integrata ambientale relative agli impianti esistenti devono essere presentate in ogni caso entro il 31 gennaio 2008 all'autorità competente ovvero, qualora l'autorità competente non sia stata ancora individuata, alla regione o provincia autonoma territorialmente competente».
1. 6. (Nuova formulazione) Il Relatore.


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ART. 2.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Normativa transitoria).

1. Fino alla data di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, gli impianti esistenti di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, per i quali sia stata presentata nei termini la relativa domanda, possono proseguire la propria attività nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni stabilite nelle autorizzazioni ambientali di settore rilasciate per l'esercizio e le modifiche non sostanziali degli impianti medesimi; tali autorizzazioni restano valide ed efficaci fino alla scadenza del termine fissato per l'attuazione delle relative prescrizioni, ai sensi dell'articolo 5, comma 18, del citato decreto legislativo n. 59 del 2005.
1-bis. Le autorità che hanno rilasciato le autorizzazioni di settore di cui al comma 1 provvedono, anche su segnalazione del gestore, ove ne rilevino la necessità al fine di garantire il rispetto della normativa vigente, nonché degli articoli 3, 7 e 8 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, all'adeguamento di tali autorizzazioni, nelle more del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale.
1-ter. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di cui all'articolo 1, il Governo è autorizzato ad esercitare il potere sostitutivo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ove necessario applicando immediatamente la procedura d'urgenza di cui al comma 3 del medesimo articolo 5.
2. 1.Il Relatore.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Ulteriore modifica al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59).

1. All'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, le parole «per gli impianti nuovi» sono soppresse.
2. 01.Il Relatore.