II Commissione - Resoconto di mercoledì 21 novembre 2007

TESTO AGGIORNATO AL 22 NOVEMBRE 2007


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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 21 novembre 2007. - Presidenza del presidente Pino PISICCHIO. - Intervengono il Ministro della giustizia Clemente Mastella, il sottosegretario di Stato per la giustizia Luigi Scotti ed il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Filippo Bubbico.

La seduta comincia alle 14.35.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008).
C. 3256 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010.
C. 3257 e relative note di variazione C. 3257-bis e C. 3257-ter Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 5: Stato di previsione del Ministero della Giustizia per l'anno finanziario 2008.

Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture per l'anno finanziario 2008 (limitatamente alle parti di competenza).
(Parere alla V Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti relativi alla sessione di bilancio.

Pino PISICCHIO, presidente, avverte che lunedì 19 novembre sono stati assegnati il disegno di legge C. 3256 (Legge finanziaria 2008) ed il disegno di legge C. 3257 (Bilancio dello Stato per il 2008 e Bilancio


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pluriennale per il triennio 2008-2010). Pertanto, secondo quanto previsto dall'articolo 119, comma 6, del Regolamento, la Commissione dovrà sospendere ogni attività legislativa, fatte salve le attività dovute, finché non avrà espresso il parere di competenza sui predetti disegni di legge.
La Commissione potrà peraltro procedere all'esame in sede referente e in sede consultiva dei provvedimenti dovuti, vale a dire i disegni di legge di conversione dei decreti-legge, i disegni di legge di ratifica e di recepimento di atti normativi comunitari, i progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica.
Avverte quindi che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, il disegno di legge C. 3256, legge finanziaria 2008, ed il disegno di legge C. 3257, Bilancio dello Stato per il 2008 e Bilancio triennale 2008-2010. L'esame si concluderà con la trasmissione alla Commissione bilancio di una relazione e con la nomina di un relatore, il quale potrà partecipare alle sedute di quella Commissione.
La Commissione, oltre ad essere chiamata a trasmettere una relazione alla V Commissione, esaminerà anche gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di sua competenza del disegno di legge di bilancio. A tale proposito ricorda che, ai sensi dell'articolo 121, comma 1, del Regolamento, gli emendamenti proponenti variazioni compensative all'interno dei singoli stati di previsione devono essere presentati presso le Commissioni in sede consultiva. Gli emendamenti approvati saranno inseriti nella relazione approvata dalla Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati, ai sensi dell'articolo 121, comma 4, del Regolamento, nel corso dell'esame in Assemblea.
Segnala peraltro, che le modifiche intervenute negli ultimi anni per quanto concerne l'articolazione del Governo, nonché l'assetto e il riparto delle competenze tra i diversi dicasteri si riflettono sulla struttura del bilancio. In particolare, poiché alcuni stati di previsione possono investire la competenza di più Commissioni, non appare possibile applicare rigidamente la previsione regolamentare e pertanto è da ritenersi comunque ammissibile la presentazione di emendamenti recanti variazioni compensative all'interno dei singoli stati di previsione anche direttamente in Commissione bilancio.
Sempre con riferimento alle modifiche recentemente intervenute, rappresenta che il bilancio 2008 presenta una struttura diversa rispetto a quella dei bilanci degli esercizi precedenti. Il bilancio è infatti articolato per missioni e programmi. Le tabelle relative ai singoli stati di previsione, recano al loro interno un allegato (allegato n. 2), che individua, con riferimento allo stanziamento di ciascuna unità previsionale di base, la quota discrezionale e, all'interno di questa, la parte vincolata, la quota riconducibile a oneri inderogabili e la quota predeterminata per legge. Relativamente alla quota predeterminata per legge vengono altresì puntualmente individuati gli estremi delle leggi che concorrono a determinare l'ammontare di ciascuna UPB. Il nuovo assetto del bilancio comporta inevitabili conseguenze per quanto concerne la formulazione delle proposte emendative e l'individuazione del margine di emendabilità, in aumento o in diminuzione, degli stanziamenti. In proposito, ferma restando l'ammissibilità degli emendamenti riferiti alla quota discrezionale, mi riservo di fornire nel prosieguo dei lavori indicazioni più puntuali quanto all'ammissibilità delle proposte emendative che incidano sulla restante parte degli stanziamenti, anche sulla base degli elementi di chiarimento che potranno essere forniti presso la Commissione bilancio.
Potranno inoltre essere presentati e votati in Commissione anche emendamenti concernenti variazioni non compensative ovvero variazioni compensate non all'interno del medesimo stato di previsione. Anche tali emendamenti, ove approvati, saranno inseriti nella relazione della Commissione. Nel caso in cui tali ultimi emendamenti fossero respinti, è invece necessario che gli stessi vengano ripresentati


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alla Commissione bilancio, anche al solo fine di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della ripresentazione in Assemblea.
Le medesime regole disciplinano anche gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di competenza della Commissione del disegno di legge finanziaria per l'anno 2008. Nelle Commissioni in sede consultiva potranno comunque essere presentati e votati emendamenti per le parti del disegno di legge finanziaria di rispettiva competenza. Tali emendamenti, ove approvati, saranno inseriti nella relazione della Commissione; ove respinti, è invece necessario che gli stessi vengano ripresentati alla Commissione bilancio. Peraltro, anche in questo caso, è comunque ammissibile la presentazione degli emendamenti all'articolato della finanziaria direttamente in Commissione bilancio.
Gli emendamenti presentati presso le Commissioni in sede consultiva sono naturalmente soggetti alle regole di ammissibilità proprie dell'esame dei documenti di bilancio, con riferimento ai limiti di contenuto proprio e di compensatività degli effetti finanziari.
Con riferimento al contenuto proprio del disegno di legge finanziaria, come definito dall'articolo 11 della legge n. 468 del 1978, non saranno ritenuti ammissibili: emendamenti recanti deleghe legislative; emendamenti recanti disposizioni di carattere ordinamentale o organizzatorio prive di effetti finanziari o che non abbiano un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi; emendamenti che rechino aumenti di spesa o diminuzioni di entrata, anche se provvisti di idonea compensazione, che non siano finalizzati al sostegno dell'economia; emendamenti recanti norme onerose che abbiano carattere localistico o microsettoriale.
Con riferimento al vincolo di compensatività, le modalità di copertura della legge finanziaria sono indicate ai commi 5 e 6 dell'articolo 11 della legge n. 468 del 1978 e successive modificazioni. In particolare, il comma 5, con riferimento alle sole spese correnti, prescrive il divieto per la legge finanziaria di peggiorare il risultato corrente dell'anno precedente, mentre il comma 6 vincola la legge finanziaria al rispetto dei saldi di finanza pubblica indicati, per il periodo di riferimento, nelle risoluzioni con le quali le Camere hanno approvato il DPEF e la successiva Nota di aggiornamento.
Alla luce di tali criteri, saranno ammessi solo emendamenti compensativi, che cioè garantiscano effetti finanziari equivalenti a quelli del testo che si intende modificare. La presidenza, nel valutare la compensatività degli emendamenti che tendano a sostituire misure di contenimento previste nel testo, si limiterà a considerare inammissibili solo gli emendamenti evidentemente privi di compensazione o con compensazioni manifestamente inidonee, ivi compresi gli emendamenti che determinino oneri di durata non coincidente con quella della relativa compensazione.
La valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati nell'ambito dell'esame in sede consultiva sarà effettuata dai presidenti delle medesime Commissioni prima che gli stessi vengano esaminati e votati. Peraltro, in considerazione della necessità di valutare l'ammissibilità degli emendamenti sulla base di criteri omogenei ed obiettivi, la valutazione puntuale di ammissibilità sarà comunque compiuta nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio. Per questi motivi sottolineo come il giudizio circa l'ammissibilità di un emendamento pronunciato nel corso dell'esame in sede consultiva non pregiudichi in alcun modo la successiva valutazione di ammissibilità.
Con riferimento alla presentazione degli ordini del giorno ricorda che presso le Commissioni di settore devono essere presentati tutti gli ordini del giorno riferiti alle parti di rispettiva competenza del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge finanziaria. Gli ordini del giorno concernenti l'indirizzo globale della politica economica devono invece essere presentati direttamente in Assemblea; gli ordini del giorno respinti dalle Commissioni di settore o non accolti dal Governo possono essere ripresentati in Assemblea. In


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ordine ai criteri di ammissibilità segnalo altresì che non sono ammissibili gli ordini del giorno volti ad impegnare il Governo ad utilizzare accantonamenti dei Fondi speciali di parte corrente e di conto capitale per determinate finalità.
Da ultimo, per quanto attiene all'organizzazione dei lavori, ricordo che, secondo quanto stabilito dalla Conferenza dei Presidenti di gruppo, la Commissione dovrà concludere il proprio esame dei documenti di bilancio entro la giornata di martedì 27 novembre prossimo, mentre il termine per la presentazione delle proposte di relazione e degli emendamenti è stato fissato dall'ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi, alle ore 15 di lunedì 26 novembre 2007.
Considerato che il Ministro della giustizia dovrà, a breve, intervenire in Assemblea per rispondere ad una interrogazione a risposta immediata, avverte che prima della relazione da parte dell'onorevole Gambescia sui documenti di bilancio, si svolgerà l'intervento del Ministro, sollecitato, peraltro, nel corso della riunione di ieri dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, con particolare riferimento alle disposizioni del disegno di legge finanziaria relative alla introduzione nell'ordinamento dell'azione collettiva ed all'edilizia penitenziaria.

Il ministro Clemente MASTELLA osserva che si avverte da tempo la necessità di introdurre anche nel nostro Paese l'azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori, meglio conosciuta con il termine inglese di class action, quale efficace strumento di innalzamento del livello di tutela dei consumatori, anche in conformità ai principi sanciti della normativa comunitaria in materia. Strumenti con caratteristiche giuridiche simili non esistono nel nostro ordinamento, mentre godono di larga e antica diffusione nei sistemi di common law e, in particolare, negli USA (cosiddetta class action), oltre che in altri Paesi come la Francia (cosiddetta action conjoincte). L'introduzione nell'ordinamento delle c.d. azioni collettive risarcitorie, consentirebbe di trattare in un unico procedimento giudiziario una molteplicità di domande individuali di risarcimento del danno originate da un unico fatto illecito (cosiddetto torti di massa o illeciti plurioffensivi), estendendo gli effetti della decisione nei confronti di tutti i soggetti danneggiati. Sono favorevole, in termini generali, all'introduzione nel nostro ordinamento dell'azione di classe, o meglio, a tutela degli interessi dei consumatori, anche se, come dirò, servono necessari aggiustamenti al testo inserito in finanziaria. Difatti, l'azione collettiva realizza indubbi vantaggi in termini di economia processuale e di riduzione del processo per lo Stato, in quanto permetterebbe di ridurre considerevolmente il numero- delle cause c. d. seriali scaturenti dal medesimo comportamento illecito, promosse da consumatori ed utenti, razionalizzando, cosi, i tempi di definizione dei processi. Ciò garantirebbe anche un più elevato grado di uniformità delle decisioni, con maggiore efficacia ed equità del risultato perseguito. Non va poi dimenticato che essa rappresenta un efficace strumento di regolazione del mercato ed è per questo motivo che la class action è nata negli Stati Uniti. La sua principale finalità è dunque quella di evitare che i costi di accesso alla giustizia per il singolo consumatore ed il diverso rapporto di forza esistente tra quest'ultimo e l'impresa si traducano, di fatto, in un ostacolo alla piena tutela giurisdizionale del consumatore stesso, in violazione dell'articolo 24 della Costituzione. Dopo l'approvazione della legge n. 281 del 1998, che ha introdotto in Italia l'azione collettiva inibitoria a tutela dei diritti e degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti, confluita, poi, nel cosiddetto «Codice del consumo» (decreto legislativo n. 206/05), il primo tentativo parlamentare di introdurre l'azione collettiva a tutela dei consumatori è stato effettuato nella precedente legislatura con il PDL A.C. 3838 a firma Bonito (DS-Ulivo) ed altri, approvato, dalla Camera, ma poi arenatosi al Senato. Molte sono le iniziative legislative che, anche nel corso dell'attuale legislatura, contemplano l'azione collettiva risarcitoria a tutela di


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consumatori ed utenti. Da una parte, il disegno di legge A.C. 1495, a firma dei Ministri Bersani, Mastella e Padoa Schioppa, ed i progetti di legge ad iniziativa parlamentare a firma Maran (1289), Buemi (1662) e Crapolicchio (1883), i quali, ispirandosi soprattutto al modello europeo, si propongono di introdurre l'azione collettiva a tutela dei consumatori attraverso l'inserimento del nuovo articolo 140-bis all'interno del Codice del Consumo. Dall'altra parte, i progetti di legge Fabris (1330), Poretti-Capezzone (1443), Pedica (1834) e Grillini (1882) che attingono maggiori elementi dalla legislazione statunitense. Nel corso della discussione al Senato della legge finanziaria per il 2008, il 15 novembre 2007, è stato approvato l'emendamento 5 3.0.200 (testo, 3), a firma dei senatori Manzione e Bordon, che riprende in larga misura il contenuto del disegno di legge di iniziativa governativa A.C..1495 L'emendamento si innesta, al pari del disegno di legge di iniziativa governativa, sulla disciplina già esistente contenuta nel Codice del consumo, ampliandone il contenuto, la portata e gli effetti. L'intento è quello di valorizzare e di dare concreta attuazione ai principi contenuti nel Trattato UE, e nella normativa comunitaria derivata che riconosce e garantisce i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti, promuovendone la tutela in sede nazionale, anche in forma collettiva e associativa, sulla base di un modello europeo di class action. La particolarità del modello statunitense di tutela dei consumatori si incentra, invece, sulla possibilità di ricorrere ad una azione collettiva non solo a fini risarcitori, ma anche per ottenere i cosiddetti danni punitivi, la cui previsione contrasterebbe con i principi di ordine pubblico dell'ordinamento italiano. Come accennato in precedenza, il testo approvato al Senato presenta diversi punti di criticità che potranno essere corretti dalla Camera. Ritiene che sia importante che l'esame presso questo ramo del Parlamento non si traduca in una guerra ideologica ma sia diretto a migliorare il testo approvato dal Senato, in maniera tale da assicurare una disciplina dell'azione collettiva che tuteli gli interessi dei consumatori ed utenti senza tuttavia tradursi in uno «strumento di guerra» contro le imprese. In particolare, occorrerà rimeditare sulle seguenti questioni: la legittimazione all'azione collettiva (potere di agire e possibilità di essere convenuti in giudizio); meccanismi di individuazione dei partecipanti all'azione collettiva, al fine di consentire all'impresa convenuta di quantificare il rischio di contenzioso che costituisce una posta di bilancio con relativi accantonamenti; i rapporti dell'azione collettiva con le azioni individuali di risarcimento del danno (occorrerà, in particolare, pensare a strumenti di riunione delle cause dinanzi allo stesso giudice, ciò ad evitare il proliferare di cause ed un aggravio dei costi difensivi a carico delle imprese); il ruolo ed i poteri del giudice nel procedimento ed anche prima del procedimento, con l'eventuale introduzione di «filtri», quali, ad esempio, forme di conciliazione che precedono l'eventuale giudizio e/o l'autorizzazione giudiziale alla promozione dell'azione collettiva; la natura e gli effetti nei confronti delle parti e dei terzi del provvedimento che definisce il processo; il ruolo degli organismi di conciliazione e le procedure di accesso a tali organismi da parte di tutti i consumatori interessati, nonché gli effetti del verbale di conciliazione; la problematica relativa alle spese del processo, che non siano tali da determinare una spinta all'eccesso di domanda.
Dopo aver dato conto dei dati forniti dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sugli stanziamenti relativi all'edilizia penitenziaria, si sofferma su una recente polemica, sorta a seguito di un programma televisivo, in ordine all'inutilizzazione di un gran numero di strutture carcerarie, rilevando come, tranne per solo alcune di esse, si tratti di strutture non più gestite dal ministero della giustizia, ma trasferite ai comuni. Osserva che per la maggior parte dei casi si tratta di carceri mandamentali la cui utilità è venuta meno a seguito della soppressione delle procure. Per quanto attiene a quelle strutture rimaste nella disponibilità del ministero della giustizia, rileva che di queste si sta disponendo un ammodernamento, come ad esempio per il carcere di Gela, la cui ristrutturazione si è oramai già conclusa.


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Paola BALDUCCI (Verdi) si sofferma sulla introduzione da parte del Senato nel testo del disegno di legge finanziaria della disposizione relativa all'azione collettiva, evidenziando la gravità di tale comportamento. Il Senato, infatti, non ha tenuto in alcun conto che sul medesimo tema la Commissione Giustizia della Camera aveva oramai già da oltre un anno avviato un approfondito esame che, nei giorni scorsi dopo una serie di audizioni, aveva portato all'adozione di un testo base. Ritiene che il lavoro svolto dalla Commissione Giustizia non possa essere trascurato, ma debba essere utilizzato per migliorare il testo. Sottolineando che il gruppo dei Verdi è favorevole alla previsione di misure di tutela adeguate degli interessi dei consumatori, dichiara che presenterà emendamenti migliorativi del testo trasmesso dal Senato. Tra le questioni che dovranno essere affrontate dalla Camera ed, in particolare, dalla Commissione Giustizia, evidenzia quelle relative alla legittimazione ad agire ed all'esigenza di evitare sovrapposizioni e duplicazioni tra azioni collettive aventi ad oggetto la medesima materia.

Donatella PORETTI (RosanelPugno) osserva che la disciplina delle azioni collettive introdotta dal Senato nel disegno di legge finanziaria rischia di non garantire ai consumatori uno strumento di tutela adeguato dei loro interessi. Per tale ragione ritiene che potrebbe essere opportuno sopprimere tale disposizione, consentendo alla Commissione Giustizia della Camera dei deputati di proseguire l'approfondito esame dei progetti di legge in materia di azioni collettive avviato già da oltre un anno. Se ciò non sarà possibile occorrerà migliorare il testo andando ad individuare meglio i soggetti legittimati ad agire, evitando soluzioni come quelle adottate dal Senato che finiscono per legittimare associazioni che di fatto non sono realmente rappresentative dei consumatori. Non ritiene infatti che il criterio per la legittimazione ad agire debba essere l'iscrizione dell'associazione nell'elenco del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, quanto piuttosto la reale rappresentatività ed il concreto interesse ad agire dell'associazione. Tali criteri non possono che essere valutati volta per volta dal magistrato. Per quanto riguarda l'esigenza di evitare l'introduzione nell'ordinamento di istituti giuridici che si trasformino in uno strumento contro le imprese, rileva che il modello di class action adottato negli Stati Uniti ha scongiurato tale rischio. Sottolinea, inoltre, l'esigenza che siano tutelati non solamente i consumatori, ma anche tutti gli altri soggetti che siano danneggiati da condotte plurilesive. Per quanto attiene alla fase del risarcimento, osserva che sarebbe opportuno prevedere non un sistema in cui si passi dalla fase della conciliazione a quella delle cause individuali, come previsto dal testo approvato dal Senato, quanto piuttosto un meccanismo in cui il risarcimento sia affidato ad una sorta di curatore.

Manlio CONTENTO (AN) in relazione all'intervento del Ministro sulla disposizione del disegno di legge finanziaria che introduce nell'ordinamento l'azione collettiva a tutela dei consumatori, osserva che è incomprensibile, se non per ragioni meramente politiche all'interno della maggioranza che non tengono in alcun conto le esigenze della giustizia, la ragione per la quale il Ministro non sia intervenuto al Senato per evidenziare tutte quelle perplessità sulla disciplina dell'azione collettiva che ha invece sottolineato oggi nel suo intervento. Questo atteggiamento del Ministro della giustizia ha portato all'approvazione, da parte del Senato, di un testo che presenta una serie di scelte errate che finiscono per introdurre nell'ordinamento italiano una nuova figura di azione che rischia di paralizzare la giustizia, di non tutelare tutti i soggetti che subiscono effettivamente lesioni di natura pluripersonale nonché di penalizzare fortemente le imprese. Ritiene, inoltre, che la disciplina delle azioni collettive approvata dal Senato sia carente sotto il profilo della copertura finanziaria, considerato che vi sono dei


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costi, come ad esempio quelli relativi alla composizione ed al funzionamento della camera di conciliazione. Inoltre osserva che la nuova azione che si intende introdurre sicuramente non ridurrà il contenzioso ma comporterà una proliferazione di cause con corrispondenti aumenti dei costi della giustizia.
Per quanto attiene alla materia dell'edilizia penitenziaria, ricorda che il periodico Panorama ha pubblicato un elenco di nuove strutture carcerarie che il Ministro per le infrastrutture ha individuato nell'ambito del nuovo programma straordinario per l'edilizia penitenziaria. Chiede al Ministro se, quale responsabile della giustizia, sia a conoscenza delle intenzioni del Ministro per le infrastrutture circa la costruzione di nuove carceri. Ritiene che sia estremamente grave che il ministro della giustizia sia di fatto estromesso dalla scelta dei nuovi carceri da costruire.

Il ministro Clemente MASTELLA sottolinea che non vi è alcun piano straordinario per l'edilizia penitenziaria che sia stato predisposto in questi dal ministro per le infrastrutture.

Gaetano PECORELLA (FI) ritiene che il Ministro della giustizia avrebbe dovuto avere la forza, presso l'altro ramo del Parlamento, di mettere da parte le questioni politiche interne alla maggioranza e curare invece gli interessi della giustizia. In sostanza avrebbe dovuto dichiarare la propria contrarietà all'introduzione nel disegno di legge finanziaria della disciplina delle azioni collettive che è stata poi approvata dal Senato. È inammissibile che si sia approvato al Senato un testo tanto complesso quanto quello in materia di azioni collettive per poi modificarlo in pochi giorni presso l'altro ramo del Parlamento. È impensabile che la Commissione Giustizia possa esaminare entro martedì prossimo tale materia, migliorando il testo del Senato. Ritiene che la disciplina delle azioni collettive in esame presenti più di un errore. Ad esempio, non viene fatto alcun riferimento all'ipotesi in cui la sentenza sia di proscioglimento anziché di condanna. Ritiene che ciò sia dovuto alla filosofia punitiva nei confronti delle imprese che permea l'intero testo. Auspica che la Commissione Giustizia possa comunque migliorare il testo trasmesso dal Senato nel caso in cui non fosse possibile sopprimerlo.

Enrico BUEMI (RosanelPugno) pur condividendo le perplessità dell'onorevole Pecorella, ricorda che anche nella scorsa legislatura si è assistito a delle forzature regolamentari nei rapporti tra i due rami del Parlamento. In questa legislatura ciò è accentuato dalla particolare composizione del Senato. Ritiene che la Commissione sia comunque in grado di migliorare il testo approvato dal Senato, che non deve essere in alcun modo soppresso, considerato che introduce finalmente nell'ordinamento uno strumento di tutela dei consumatori. A tale proposito ritiene che potrebbe essere opportuno approvare un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 99, che tenga conto del lavoro finora svolto dalla Commissione Giustizia in materia di azioni collettive. Dovrà sicuramente essere rivista la scelta compiuta dal Senato in ordine alla legittimazione ad agire, lasciando al giudice la valutazione preventiva della medesima. Altra questione da affrontare dovrà essere quella relativa alla disincentivazione delle incaute azioni.
Per quanto attiene ai fondi assegnati dai documenti di bilancio alla giustizia, sottolinea l'esigenza di un loro incremento, ritenendo che questa abbia bisogno non solamente di risposte di natura normativa ma anche di nuove e maggiori risorse. In materia di edilizia penitenziaria, sottolinea l'esigenza che, per la costruzione di nuove carceri, vi sia un reale e corretto coordinamento tra il ministro per le infrastrutture e il ministro della giustizia, che veda coinvolto anche il Parlamento.

Erminia MAZZONI (UDC) ringrazia il ministro per la chiarezza ed onestà del suo intervento, con il quale sostanzialmente ammette l'irresolutezza dell'azione


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di governo nel settore della giustizia dove, al contrario, occorrerebbero adeguati interventi e idonee coperture finanziarie.
Sottolinea inoltre che l'intervento del ministro appare anche come un invito nei confronti della Commissione ad effettuare un intervento emendativo radicale sulla disciplina della class action, come prevista dall'articolo 99 della legge finanziaria. Solo un simile intervento, d'altra parte, consentirebbe di non mortificare il lavoro svolto da più di un anno da questa Commissione.
Ritiene inoltre che la disciplina della class action non debba rappresentare una sorta di manifesto contro il mondo delle imprese ma, al contrario, uno strumento di riequilibrio dei rapporti di forza tra contraenti e che l'articolo 99 dovrebbe essere soppresso dalla legge finanziaria.

Pierluigi MANTINI (PD-U) dopo aver ringraziato il ministro per il suo intervento in Commissione, esprime il proprio disagio nei confronti di una legge finanziaria che prevede risorse troppo esigue per il settore della giustizia. La questione dell'edilizia penitenziaria, in particolare, dovrebbe essere approfondita e coordinato con l'attività di dismissione di immobili effettuata dall'Agenzia del demanio.
Con riferimento alla class action, pur comprendendo i rilievi critici mossi dall'opposizione, non condivide gli atteggiamenti dilatori e defatigatori e, in particolare, l'opportunità di una soppressione. Ritiene, piuttosto, che la disciplina dell'articolo 99 della legge finanziaria debba essere migliorata con la collaborazione di tutti i gruppi politici. In particolare, occorre rivedere il novero dei soggetti legittimati, cercando di evitare di determinate ulteriori «entificazioni» con provvedimenti normativi o amministrativi; creare un filtro giudiziale, per l'accertamento della sussistenza delle condizioni di esperibilità dell'azione; evitare che le cause individuali siano esperite ad libitum, eventualmente prevedendo un termine di decadenza per la proposizione delle stesse. Appare, infine, necessario riflettere attentamente sulle possibili conseguenze del carattere provvisoriamente esecutivo delle sentenze di primo grado, con particolare riferimento alla permanenza nel mercato di imprese condannate e poi considerate non responsabili all'esito del giudizio di secondo grado.

Pino PISICCHIO, presidente, ricorda che un'eventuale limitazione all'esperibilità delle azioni individuali sarebbe difficilmente conciliabile con l'articolo 24 della Costituzione.

Luigi COGODI (RC-SE) ringrazia il ministro per la chiarezza del suo intervento.
Sottolinea quindi come l'introduzione della disciplina della class action nella legge finanziaria appaia sostanzialmente condivisibile, anche considerato che la Camera ha comunque ampie possibilità per integrare e migliorare il testo. Proprio in considerazione dell'approfondito lavoro già compiuto da questa Commissione, i tempi appaiono maturi per introdurre nell'ordinamento l'istituto della class action. Tale istituto, anzi, dovrebbe essere esperibile in primo luogo nei confronti delle istituzioni competenti per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalle disfunzioni del servizio della giustizia.

Giuseppe CONSOLO (AN) ritiene che l'introduzione da parte del Senato dell'articolo 99 della legge finanziaria, relativo alla class action, sia stato un comportamento scorretto e non rispettoso degli equilibri che debbono sussistere fra i due rami del Parlamento. La relativa disciplina, tra l'altro, trascura molti aspetti importanti e non richiama, ad esempio, l'articolo 96 del codice di procedura civile. In tale contesto, ritiene che il ministro dovrebbe quantomeno esprimere parere favorevole su emendamenti modificativi, se non addirittura soppressivi, dell'articolo 99 della legge finanziaria.

Lanfranco TENAGLIA (PD-U), dopo aver ringraziato il ministro per il suo contributo, sottolinea come non appaia più opportuno discutere sui metodi adottati


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dal Senato quanto, piuttosto, sull'indubbia utilità dell'istituto della class action, anche con riferimento alla competitività del nostro sistema economico. A conferma della predetta utilità dell'istituto ritiene che lo stesso in passato avrebbe potuto salvare molte imprese dal fallimento se applicato, ad esempio, in relazione alla fattispecie dell'anatocismo bancario. Sottolinea quindi come tutti gli studi e gli approfondimenti necessari siano stati già ampiamente condotti da questa Commissione e come la legge finanziaria costituisca un'occasione per giungere ad una rapida introduzione dell'istituto nel nostro ordinamento.

Nino MORMINO (FI) preannuncia la presentazione di un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 99 della legge finanziaria che riproduca la disciplina della class action elaborata, nella precedente legislatura, dagli attuali gruppi politici di maggioranza.

Il ministro Clemente MASTELLA sottolinea come lo strumento attraverso il quale si intende introdurre l'azione collettivanell'ordinamento dipenda anche dai rapporti fra Governo e Parlamento, e ricorda di aver espresso le proprie perplessità in Senato in ordine all'inserimento della disciplina in esame all'interno della legge finanziaria.
Dopo aver precisato che il Governo intende comunque realizzare l'introduzione dell'istituto nel contesto della legge finanziaria, sottolinea come la Camera potrà certamente apportare in via emendativa le modifiche che riterrà opportune. Inoltre ricorda che, ai sensi del comma 13 dell'articolo 99, la disciplina dell'azione collettiva diventerà efficace decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria. Tale disposizione potrebbe quindi eventualmente consentire a questa Commissione di proseguire l'esame della disciplina della class action e di apportare modifiche prima che l'articolo 99 della legge finanziaria diventi efficace.
Per quanto riguarda la questione più generale dei tempi del processo penale e del processo civile, ricorda che il Governo ha presentato due disegni di legge e che ora spetta al Parlamento fissare tempi e priorità di esame.

Paolo GAMBESCIA (PD-U), relatore, sottolinea l'importanza di non sprecare il lavoro svolto dalla Commissione giustizia della Camera sulla class action e ritiene che, ove non fosse possibile licenziare nel contesto della legge finanziaria una disciplina equilibrata e che tenga adeguatamente conto dell'esame che si sta svolgendo da circa un anno e mezzo in Commissione, il lavoro della Commissione medesima dovrebbe certamente proseguire nei centottanta giorni concessi dal comma 13 dell'articolo 99. Nel registrare la volontà unanime di varare la disciplina sulla class action, sottolinea come, tuttavia, la necessità di mantenere complessi equilibri politici al Senato, non possa rendere accettabile una disciplina incompleta e frammentaria come quella prevista dall'articolo 99. Si dichiara comunque contrario alla prospettata ipotesi di uno stralcio del predetto articolo.
Illustra innanzitutto le parti di competenza della Commissione Giustizia in ordine al Bilancio di previsione dello Stato, che costituisce l'autorizzazione giuridica all'esercizio finanziario coincidente con il prossimo anno solare, quantificando - in termini di competenza e di cassa - le entrate e le spese sulla base della legislazione vigente.
Osserva quindi che lo stato di previsione del Ministero della giustizia per il 2008, tenuto conto della seconda nota di variazione, reca spese finali per complessivi 7.564,55 milioni di euro.
Nello specifico, distinguendo le spese correnti - ossia quelle destinate alla produzione ed al funzionamento dei servizi statali nonché alla redistribuzione dei redditi per fini non direttamente produttivi - dalle spese in conto capitale - ossia quelle per investimenti - il complesso delle spese dello stato di previsione del Ministero


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della giustizia per il 2008 si articola nel seguente modo: 7.236,66 milioni di euro per le spese correnti, pari al 95,7 per cento delle spese finali del Ministero; 327,89 milioni di euro per le spese in conto capitale, pari al 4,3 per cento del totale delle spese.
Complessivamente, quindi, rispetto ai 7.774,18 milioni di euro delle previsioni iniziali della legge di bilancio 2007 (legge 27 dicembre 2007, n. 298), le previsioni per il 2008 (7.564,55 milioni) evidenziano una diminuzione del 2,6 per cento (-209,63 milioni di euro) mentre rispetto alle previsioni assestate (7.816,13 milioni di euro) il decremento delle spese è pari al 3,2 per cento circa (-251,58 milioni di euro), risultante dalla compensazione tra variazioni in aumento e variazioni in diminuzione delle previsioni di spesa delle singole unità previsionali di base.
Per quanto riguarda, invece, la consistenza dei residui passivi alla data del 1o gennaio 2008, questa viene valutata in 1.363,88 milioni di euro, di cui 895,49 milioni per le unità previsionali di parte corrente e 468,39 milioni per quelle in conto capitale.
Rispetto alle previsioni iniziali, ovvero ai residui presunti al 1o gennaio 2007, (1.554,22 milioni di euro), evidenzia quindi una diminuzione di 190,34 milioni euro; tale andamento conferma la tendenza al regresso nel processo di formazione dei residui.
La massa spendibile - costituita dalla somma dei residui passivi e degli stanziamenti di competenza - ammonta per il 2008 a 8.972,32 milioni di euro, rispetto ai 9.706,8 milioni euro delle previsioni assestate per il 2007.
L'autorizzazione complessiva di cassa, cioè la consistenza delle somme che possono effettivamente essere pagate, è prevista per il 2008 in 7.787,94 milioni di euro, con un coefficiente medio di realizzazione rispetto al volume della massa spendibile, di circa l'87 per cento. Tale coefficiente - che è determinato dal rapporto tra l'autorizzazione di cassa e la massa spendibile - rappresenta la percentuale della massa spendibile che può essere effettivamente pagata nel corso dell'esercizio finanziario successivo. Nel caso di specie, si tratta di un coefficiente di realizzazione piuttosto alto, anche per effetto della struttura della spesa del Ministero della giustizia, che è prevalentemente costituita da spese correnti.
Ciò premesso in via generale, fa presente che nel Bilancio predisposto per la decisione parlamentare, ogni Ministero ha in evidenza, in via progressiva, le «Missioni» sulle quali è coinvolto, i «Programmi» di competenza specifica, con riferimento ai Macroaggregati di spesa e, nell'ambito di questi ultimi, i Centri di responsabilità interessati.
Rispetto al passato si passa, quindi, da uno schema basato sulle Amministrazioni e le sottostanti unità organizzative (Centri di responsabilità che gestiscono le risorse), ad una struttura che pone al centro le funzioni da svolgere, individuando le grandi finalità perseguite nel lungo periodo con la spesa pubblica (le Missioni), e come esse si realizzano concretamente attraverso uno o più Programmi di spesa.
Lo stato di previsione del Ministero della giustizia comprende 3 missioni. Si tratta, in particolare: della missione n. 6, denominata «Giustizia»; di una parte della missione n. 32, denominata «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche»; di una parte della missione n. 33, denominata «Fondi da ripartire».
La missione «Giustizia» è la più importante e si articola in 4 programmi di spesa: 1.1. Amministrazione penitenziaria; 1.2. Giustizia civile e penale; 1.3. Giustizia minorile; 1.4. Edilizia giudiziaria, penitenziaria e minorile.
La spesa complessiva per il programma amministrazione penitenziaria è pari a 2.865,85 milioni di euro, di cui 2.808,57 milioni per spese correnti e 57,28 euro in conto capitale.
Per quanto riguarda, invece, la Giustizia civile e penale la spesa complessiva ammonta a 4.055,09 milioni di euro di cui 3.986,32 milioni di euro per spese correnti e 68,77 milioni di euro spese in conto capitale.


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In relazione poi alla giustizia minorile la spesa complessiva di 146,93 milioni di euro è così ripartita: spese correnti, 145,44 milioni; spese in conto capitale, 1,49 milioni.
Da ultimo, per quanto concerne l'edilizia giudiziaria, penitenziaria e minorile la spesa complessiva ammonta a 200,11 milioni di euro così ripartiti: 70,12 milioni di euro per spese per edilizia giudiziaria; 110,96 milioni di euro per spese per edilizia penitenziaria; 19,03 milioni di euro spese per edilizia minorile.
Segnala, peraltro, che ulteriori stanziamenti relativi all'edilizia penitenziaria e giudiziaria sono allocati negli stati di previsione dei Ministeri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture.
Per quanto riguarda, poi, le ulteriori due missioni alle quali partecipa il ministero della giustizia, segnala che, per quanto riguarda la missione «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche», a tale missione fa capo un solo programma, denominato «Indirizzo politico» per una spesa complessiva di 29,82 milioni di euro.
Nello specifico, il programma contiene tre macroaggregati riguardanti il «Funzionamento», gli «Interventi», e gli «investimenti».
Alla terza missione di interesse della Commissione riguardante «Fondi da ripartire» fa invece capo un solo programma, denominato «Fondi da assegnare».
Per completezza di informazione, segnala alcuni capitoli del bilancio dello stato di interesse della Commissione giustizia con il relativo stanziamento.
Con riferimento allo stato di previsione del Ministero della Giustizia (tabella 5): Spese riguardanti il mantenimento, l'assistenza, la rieducazione ed il trasporto dei detenuti (1.1.2/1761), 395,79 milioni di euro; Interventi in favore dei detenuti tossicodipendenti e affetti da HIV (1.1.2/1768), 4,80 milioni di euro; Istituzione e funzionamento della Scuola superiore della magistratura (1.2.1/1478), 8,49 milioni di euro.
Ulteriori stanziamenti sono, poi, previsti nello stato di previsione del Ministero dell'economia (tabella 2): Spese di funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura (21.2.3/2195): 30 milioni di euro; Spese di funzionamento dei TAR e del Consiglio di Stato (21.2.3/2170): 201 milioni di euro; Spese di funzionamento del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana (21.2.3/2182): 1,89 milioni di euro; Somme da corrispondere a titolo di equa riparazione e risarcimenti per ingiusta detenzione nei casi di errore giudiziario (17.2.2/1312): 20 milioni di euro; Somme da corrispondere a titolo di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo (17.2.2/1313): 15 milioni di euro; Somme da erogare per l'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e prestiti agli enti locali per interventi e manutenzione di uffici giudiziari e case mandamentali (10.1.6/7528): 8 milioni di euro.
Ulteriori stanziamenti sono poi previsti nello stato di previsione del Ministero dell'Interno (tabella 8): Programmi di protezione dei collaboratori di giustizia e dei loro familiari (3.1.2/2640): 52,81 milioni di euro; Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura e delle richieste estorsive (5.1.2/2341): 10,33 milioni di euro; Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso (5.1.2/2384): 10,33 milioni di euro.
Da ultimo, ulteriori stanziamenti sono previsti nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture (tab. 10): si tratta, in particolare della spesa per l'avvio di un programma straordinario di edilizia penitenziaria (1.1.6/7472), quantificata in 20 milioni di euro.
Passando all'esame della legge finanziaria 2008, segnala le disposizioni rientranti negli ambiti di competenza della Commissione Giustizia.
Evidenzia, in primo luogo, l'articolo 14, comma 2, lettera b), che stanzia 1,5 milioni di euro per il 2008, 5 milioni di euro per il 2009 e 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2010 per assunzioni nell'amministrazione penitenziaria.
L'articolo 14, inoltre, reca disposizioni in materia di accelerazione del processo tributario.


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Il comma 6 riduce a 21 le sezioni della Commissione tributaria centrale, a decorrere dal 1o maggio 2008, al fine di diminuire le spese a carico del bilancio dello Stato e di giungere ad una rapida definizione delle controversie pendenti presso la suddetta Commissione. Le predette sezioni sono incardinate presso ciascuna commissione tributaria regionale avente sede nel capoluogo di ogni regione e presso le commissioni tributarie di secondo grado di Trento e Bolzano.
A tali sezioni sono applicati i presidenti di sezione, i vice presidenti di sezione e i componenti delle commissioni tributarie regionali istituite nelle stesse sedi. Qualora un componente della Commissione tributaria centrale sia assegnato ad una sezione regionale o delle province autonome di Trento e Bolzano, ne assume la presidenza. Le funzioni di segreteria sono svolte dal personale di segreteria delle commissioni tributarie regionali e delle commissioni di secondo grado di Trento e Bolzano.
I presidenti di sezione ed i componenti della Commissione tributaria centrale, nonché il personale di segreteria, sono assegnati, anche in soprannumero rispetto a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, su domanda da presentare, rispettivamente, al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria ed al Dipartimento per le politiche fiscali entro il 31 gennaio 2008, a una delle sezioni di cui al primo periodo del presente comma (ossia ad una delle sezioni della Commissione tributaria centrale incardinate presso le Commissioni tributarie regionali e presso le Commissioni tributarie di secondo grado di Trento e Bolzano).
Il comma 7 prescrive che i processi pendenti innanzi alla Commissione tributaria centrale alla data di insediamento delle sezioni di cui al comma 8, ad eccezione di quelli per i quali sia stato già depositato il dispositivo, vengano attribuiti alla sezione regionale nella cui circoscrizione aveva sede la commissione che ha emesso la decisione impugnata.
Il comma 8 rimette ad uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2008, la determinazione del numero delle sezioni e degli organici di ciascuna commissione tributaria provinciale e regionale, tenuto conto delle rilevazioni statistiche del flusso medio dei processi relativi agli anni 2006 e 2007, effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 ; a tali decreti è pure rimessa la definizione delle altre modalità per l'attuazione dei commi 8 e 9; con uno dei predetti decreti, sono inoltre indette le elezioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.
I componenti eletti a seguito delle predette elezioni si insediano il 30 novembre 2008; in pari data, decadono i componenti in carica alla data di entrata in vigore della presente legge. A decorrere dalla data di insediamento dei nuovi componenti, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria stabilisce, con propria delibera, i criteri di valutazione della professionalità dei giudici tributari nei concorsi interni; a decorrere dalla data di efficacia della predetta delibera cessano, nei concorsi interni, di avere effetto le tabelle E e F allegate al citato decreto legislativo n. 545 del 1992.
Il comma 9 per l'attuazione dei commi 6, 7 e 8, inclusa la rideterminazione dei compensi dei componenti delle commissioni tributarie autorizza, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo nonché della presente legge, la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2008 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009.
A decorrere dal 1o maggio 2008, i compensi dei presidenti di sezione e dei componenti della Commissione tributaria centrale sono determinati esclusivamente a norma dell'articolo 13 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, facendo riferimento ai compensi spettanti ai presidenti di sezione ed ai componenti delle commissioni tributarie regionali.


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Il comma 10 autorizza, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo: la spesa di 1,75 milioni di euro per l'anno 2008, di 4,5 milioni di euro per l'anno 2009 e di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, per l'assunzione di magistrati amministrativi; la spesa di 1,75 milioni di euro per l'anno 2008, di 6,5 milioni di euro per l'anno 2009 e di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 per l'assunzione di magistrati contabili; la spesa di 0,5 milioni di euro per l'anno 2008, di 1 milione di euro per l'anno 2009 e di 1,5 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2010, per l'assunzione di avvocati e procuratori dello Stato.
Il comma 11 prescrive che le amministrazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 10 trasmettano annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica un rapporto informativo sulle assunzioni effettuate e sugli oneri sostenuti in relazione alle disposizioni di cui al presente articolo.
L'articolo 15 reca disposizioni sulla gestione del credito riferito alle spese e alle pene pecuniarie di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, prevedendo che entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, il Ministero della giustizia provveda alla stipula di una o più convenzioni relative ad attività da svolgere nel settore della giustizia. Al riguardo, il medesimo articolo, elenca espressamente le attività che formeranno oggetto delle citate convenzioni individuando, altresì, talune delle caratteristiche della Società con la quale il Ministero della giustizia dovrà procedere alle relative stipule.
Il comma 1, dopo aver precisato che le citate convenzioni dovranno essere stipulate con un'apposita società interamente posseduta dalla società Equitalia S.P.A., definisce i compiti assegnati alla Società stipulante. In particolare, con riferimento alle spese ed alle pene pecuniarie previste dal Testo unico in materia di spese di giustizia e relative a provvedimenti passati in giudicato o divenuti definitivi a decorrere dal 1o gennaio 2008, la citata Società stipulante dovrà provvedere alla gestione dei relativi crediti attraverso: a) l'acquisizione dei dati anagrafici e patrimoniali del debitore; b) la notifica al debitore di un invito al pagamento entro un mese dal passaggio in giudicato o dalla definitività del provvedimento da cui sorge l'obbligo o dalla cessazione dell'espiazione della pena; c) l'iscrizione a ruolo del credito, scaduto inutilmente il termine per l'adempimento spontaneo.
Il comma 2 identifica, poi, una serie di operazioni finanziarie che potranno essere poste in essere dalla Società stipulante, precisando, al riguardo, che le linee guida di tali operazioni dovranno essere individuate dalle citate convenzioni secondo modalità volte a garantire la restituzione del capitale e degli interessi.
Ai sensi del comma 3, il Ministero della giustizia può incaricare la Società stipulante di svolgere ulteriori attività rispetto a quelle di cui al comma 1, che dovranno anch'esse formare oggetto di apposite convenzioni.
I commi 4 e 5 riguardano la remunerazione per lo svolgimento delle attività previste dal precedente comma 1 e lo statuto della Società stipulante. In particolare, ai sensi del comma 4, la remunerazione relativa alle attività di gestione precedentemente contemplate (comma 1) sono determinate dalle convenzioni stipulate ai sensi del medesimo comma, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, mentre, ai sensi del comma 5, lo statuto della Società stipulante dovrà riservare al Ministero della giustizia un'adeguata rappresentanza nei propri organi di amministrazione e di controllo.
Il comma 6 dispone, dalla data di stipula della convenzione di cui al comma 1, l'abrogazione degli articoli 211, 212 e 213 del citato Testo unico in materia di spese di giustizia e relativo alla iscrizione a ruolo del credito. Tale abrogazione è, evidentemente, connessa alle nuove competenze


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previste in capo alla Società stipulante da parte del comma 1 dell'articolo in esame.
Il comma 7, da ultimo, reca una disposizioni di carattere finanziario: dispone che le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo in commento, come determinate rispetto alla media annua delle entrate del periodo 2001-2006, affluiscono - al netto degli importi per la gestione del servizio da parte della società stipulante - ad un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate alle unità previsionali di base del Ministero della giustizia e, in misura non superiore al 20 per cento, ad alimentare il fondo unico di amministrazione per interventi straordinari e senza carattere di continuità a favore del fondo di produttività del personale dell'amministrazione giudiziaria.
L'articolo 36 reca la razionalizzazione del sistema delle intercettazioni telefoniche, ambientali e altre forme di comunicazione informatica o telematica.
In particolare, il comma 1, primo periodo, prevede che il Ministro della giustizia, entro il 31 gennaio 2008, avvii la realizzazione di un «sistema unico» nazionale delle intercettazioni telefoniche, ambientali e di altre forme di comunicazione informatica o telematica disposte o autorizzate dall'autorità giudiziaria, anche attraverso la razionalizzazione delle attività attualmente svolte dagli uffici dell'Amministrazione della giustizia.
Nel corso dell'esame del provvedimento presso il Senato è stato specificato che il sistema unico dovrà essere articolato su base distrettuale di corte d'appello. Tale specificazione sembrerebbe armonizzare la disposizione in esame con il contenuto del disegno di legge in materia di intercettazioni telefoniche, approvato dalla Camera e attualmente all'esame della II Commissione del Senato (A.S. 1512). L'articolo 9 di tale disegno di legge, infatti, modifica l'articolo 268 del codice di procedura penale, stabilendo che le operazioni di registrazione siano compiute per mezzo degli impianti installati e custoditi in centri di intercettazione telefonica istituiti presso le procure generali o presso le procure della Repubblica della sede del distretto di corte di appello.
Il secondo periodo del comma 1 dispone affinché, contestualmente all'avvio del sistema unico, si proceda all'adozione dei provvedimenti previsti dal citato articolo 96 del decreto legislativo n. 259 del 2003: repertorio delle prestazioni obbligatorie e decreto sui costi.
Ai sensi del comma 2, il Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, procede al monitoraggio dei costi complessivi delle attività di intercettazione disposte dall'autorità giudiziaria.
L'articolo 37, recante misure in favore della giustizia minorile, introdotto nel corso dell'esame del disegno di legge finanziaria in Senato, prevede la corresponsione dell'indennità di turnazione agli operatori ed agli assistenti di vigilanza in servizio presso le comunità di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 272 del 1989, organizzate dall'amministrazione della giustizia minorile (comma 1). L'indennità in questione, corrisposta in presenza di articolazioni di orario, è prevista dal contratto collettivo nazionale del comparto Ministeri. Le modalità e i criteri di corresponsione sono stabiliti in sede di contrattazione integrativa.
A tal fine, il comma 2 autorizza, a favore del Ministero della giustizia, uno stanziamento di 307.000 euro per l'anno 2008.
L'articolo 67 riguarda l'edilizia scolastica, penitenziaria e sanitaria.
Per quanto di competenza della Commissione Giustizia, si segnala il comma 4 che autorizza una spesa di 70 milioni di euro per l'avvio di un programma straordinario di edilizia penitenziaria volto, in via prioritaria, all'adeguamento infrastrutturale degli edifici esistenti nonché alla realizzazione di nuove carceri, al fine di fronteggiare l'emergenza penitenziaria. Lo stanziamento complessivo è così suddiviso nel triennio: 20 milioni per il 2008, 20 milioni per il 2009 e 30 milioni per


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il 2010. Il programma dovrà, infine, essere approvato con un decreto interministeriale infrastrutture-giustizia che dovrà indicare gli interventi da realizzare annualmente, avvalendosi dei competenti provveditorati interregionali alle opere pubbliche.
L'articolo 99 introduce l'istituto dell'azione collettiva risarcitoria a tutela degli interessi dei consumatori. Si tratta di un'azione giudiziale di gruppo, attivabile dalle associazioni rappresentative dei consumatori ed utenti nei confronti dell'impresa per specifici illeciti contrattuali ed extracontrattuali, dei cui effetti risarcitori possano giovarsi tutti gli appartenenti alla stessa categoria di soggetti
Nello specifico, mentre il comma 1 dichiara la finalità del provvedimento (istituzione e disciplina della class action in conformità con la normativa nazionale e comunitaria), il comma 2 integra la disciplina della legittimazione ad agire giudizialmente a tutela degli interessi collettivi stabilita dagli articoli 139 e 140 del Codice del consumo (decreto legislativo n. 206 del 2005). A tale scopo, nello stesso Codice è introdotto un articolo aggiuntivo (articolo 140-bis) che disciplina e scandisce le diverse fasi dell'azione collettiva, mirante ad ottenere dal giudice una pronuncia che, accertando la lesione degli interessi di una determinata categoria di persone, condanni il convenuto ad un risarcimento.
Le fasi del procedimento, necessarie ed eventuali, possono essere così riassunte.
Le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale (fermo restando il diritto del singolo ad agire autonomamente in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi) chiedono singolarmente o collettivamente al tribunale competente (in base alla residenza del convenuto) la condanna al risarcimento dei danni e la restituzione di somme dovute direttamente a singoli consumatori o utenti interessati, in conseguenza di atti illeciti commessi in ambito contrattuale o extracontrattuale.
Quanto ai soggetti legittimati, il comma 1 precisa che si tratta delle associazioni dei consumatori e degli utenti di cui al comma 1 dell'articolo 139 del Codice del consumo, che devono essere iscritte nell'apposito elenco, aggiornato annualmente, tenuto presso il Ministero dello sviluppo economico. Ai sensi del comma 2 con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono individuate le ulteriori associazioni di consumatori, di investitori e gli altri soggetti portatori di interessi collettivi legittimati ad agire.
Con riferimento al titolo della responsabilità, il nuovo articolo 140-bis fa riferimento: in ambito contrattuale, ad illeciti relativi ai rapporti giuridici originati dai contratti cosiddetti di massa o per adesione, conclusi secondo le modalita` previste dall'articolo 1342 del codice civile (con moduli o formulari); in ambito extracontrattuale, a pratiche commerciali illecite o comportamenti anticoncorrenziali attuati da società, nazionali o locali, fornitrici di beni e servizi, quando ledano i diritti di una pluralità di consumatori.
L'atto con cui il soggetto abilitato promuove l'azione collettiva produce gli effetti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'articolo 2945 del codice civile, anche con riferimento ai diritti di tutti i singoli consumatori o utenti conseguenti al medesimo fatto o violazione (comma 3).
Già prima della eventuale sentenza di condanna (che determina i criteri di liquidazione degli importi in favore dei singoli consumatori-utenti, comma 4) le parti (ovvero le associazioni rappresentative e il convenuto) possono cercare una conciliazione per arrivare ad un accordo transattivo davanti al giudice (comma 5); ogni altra azione risarcitoria per il medesimo oggetto e nei confronti delle stesse parti, a giudizio definito, risulta improcedibile (comma 6);
Una volta divenuto esecutivo il verbale di conciliazione o, in assenza di conciliazione, contestualmente alla pubblicazione


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della sentenza di condanna, il giudice costituisce presso lo stesso tribunale apposita Camera di conciliazione per la determinazione del quantum dei singoli risarcimenti in favore dei consumatori. A tale organo possono ricorrere tutti gli interessati o, per delega, le associazioni. A questo punto, la Camera di conciliazione definisce, con verbale, i modi, i termini e l'entità del risarcimento. Alla sottoscrizione del verbale ad opera delle parti consegue l'improcedibilità delle singole azioni risarcitorie eventualmente avviate prima dello spirare del termine stabilito per l'esecuzione della prestazione dovuta (comma 7).
In caso di fallimento del tentativo di composizione sopra illustrato, il comma 8 del nuovo articolo 140-bis prevede, a fini di tutela del singolo consumatore o utente, una seconda fase giudiziale, «di accertamento», stavolta riservata non all'associazione ma al singolo consumatore danneggiato; questi potrà, infatti, instaurare un giudizio avente ad oggetto, in contraddittorio, il mero accertamento - in capo a se stesso, consumatore o utente - dei requisiti individuati dalla sentenza di condanna derivante dalla class action nonché la precisa determinazione dell'ammontare del risarcimento dei danni genericamente riconosciuto dalla stessa sentenza. L'individuazione del quantum da liquidare sarà favorito dalla eventuale sentenza di condanna che abbia già definito i criteri di risarcimento.
La sentenza di accertamento costituisce titolo esecutivo nei confronti del responsabile. Più precisamente, alla sentenza di condanna e all'accertamento della qualità di creditore (in sede conciliativa o giudiziale), consegue il diritto del singolo consumatore e utente di chiedere al giudice l'emissione di un decreto ingiuntivo di pagamento nei confronti del debitore.
Ai sensi del comma 10 del nuovo articolo 140-bis, la sentenza di condanna di cui al comma 4, ovvero l'accordo transattivo di cui al comma 5, devono essere opportunamente pubblicizzati a cura e spese della parte convenuta, onde consentire la dovuta informazione alla maggiore quantità di consumatori e utenti interessati.
La nuova norma, al comma 11, stabilisce, inoltre, relativamente a taluni contratti, effetti estensivi automatici alle condanne per pubblicità ingannevole.
Nello specifico, ai sensi della citata disposizione, nelle azioni collettive aventi ad oggetto prodotti o servizi venduti attraverso contratti per adesione di cui all'articolo 1342 del codice civile, la diffusione di messaggi pubblicitari ingannevoli, accertata dall'autorità competente, rende nulli i contratti nei confronti di tutti i singoli consumatori o utenti nel periodo di diffusione del messaggio stesso.
Il comma 12 della nuova disposizione stabilisce, poi, che spettano al convenuto, in caso di soccombenza anche solo parziale, le spese del procedimento e precisa, altresì, che il compenso dei difensori del promotore della azione collettiva non può superare l'importo massimo del 10 per cento del valore della controversia.
Da ultimo, il comma 13, concernente l'entrata in vigore del nuovo articolo 140-bis, prevede che le disposizioni contenute in tale norma diventano efficaci decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
L'articolo 102, introdotto dal Senato, aggiunge all'articolo 1, comma 1251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), le lettere c-bis) e c-ter), volte ad ampliare il novero delle finalità, alle quali sono destinate le risorse del Fondo per le politiche della famiglia.
L'articolo 102, comma 1, capoverso c)-ter, stabilisce che le disponibilità del Fondo per le politiche della famiglia siano destinate, altresì, alle iniziative di carattere informativo ed educativo, volte alla prevenzione di ogni forma di abuso sessuale nei confronti di minori, promosse dall'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile di cui all'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269.
L'articolo 103, che non ha subito modifiche nel corso dell'esame in Senato, istituisce un fondo destinato ad un Piano


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contro la violenza alle donne e stanzia a tal fine 20 milioni di euro per l'anno 2008.
Si ricorda che l'articolo 1, comma 1261, della legge n. 296 del 2006 (finanziaria 2007) stabiliva che una quota per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, fosse destinato al Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere.
Tale articolo prevedeva poi che il Ministro per i diritti e le pari opportunità, con decreto emanato di concerto con i Ministri delle politiche sociali, del lavoro, della salute e della famiglia, stabilisse i criteri di ripartizione del Fondo, destinandone una quota parte all'istituzione di un Osservatorio nazionale contro la violenza sessuale e di genere e una quota parte al Piano d'azione nazionale contro la violenza sessuale e di genere.
Al Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere sono stati assegnati 3 milioni di euro annui (decreto ministeriale 16 maggio 2007); con successivo decreto 3 agosto 2007 - tuttora in attesa di registrazione da parte della Corte dei conti - tale cifra è stata così ripartita: 800 mila euro all'Osservatorio nazionale contro la violenza sessuale e di genere e 2,2 milioni di euro al Piano d'azione nazionale contro la violenza sessuale e di genere.
Si ricorda inoltre che nel Documento di Programmazione economico-finanziaria 2008-2011, il Governo ha dichiarato di voler istituire, nel quadro delle compatibilità finanziarie, un fondo destinato a tre fondamentali linee di azione, tra le quali la promozione e la tutela dei diritti umani, nel cui ambito realizzare un programma specifico contro le molestie e la violenza. In tale quadro, anche al fine di monitorare forme di violenza e di abuso connesse a nuovi fondamentalismi, il Governo intende in particolare valorizzare l'Osservatorio nazionale contro la violenza sessuale, operando in stretta connessione con la Conferenza unificata e con i movimenti e le associazioni interessate al problema.
L'articolo 127 istituisce, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo per il finanziamento di progetti finalizzati alla realizzazione del Polo finanziario e del Polo giudiziario di Bolzano.
In particolare, il comma 1 stanzia 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 per un Fondo finalizzato alla realizzazione dei seguenti interventi: a) acquisizione, da parte dell'Agenzia delle entrate, di immobili adiacenti ad uffici delle entrate già esistenti, al fine di concentrare tutti gli uffici finanziari in un unico complesso immobiliare per dare vita al Polo finanziario della città di Bolzano; b) trasferimento degli uffici giudiziari di Bolzano nell'edificio di piazza del tribunale, prospiciente al Palazzo di giustizia per dare vita al Polo giudiziario.
Ai sensi del comma 2, i criteri, le modalità e le procedure di utilizzo del Fondo sono individuate con decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
L'articolo 129 ridisegna la geografia della giustizia militare, sopprimendo numerosi uffici di primo e secondo grado, riducendo l'organico della magistratura militare con conseguente transito dei magistrati militari in esubero nei ruoli della magistratura ordinaria e riducendo il numero dei componenti del Consiglio della magistratura militare.
In particolare, il comma 1 persegue il contenimento della spesa nel settore della giustizia militare attraverso un triplice intervento, operativo a partire dal 1 maggio 2008: soppressione dei tribunali militari, e delle relative procure, a Torino, La Spezia, Padova, Cagliari, Bari e Palermo, con contestuale ridefinizione della competenza territoriale dei restanti tribunali (lettera a); soppressione delle sezioni distaccate della corte militare d'appello - e delle relative procure - a Verona e Napoli (lettera b); riduzione a 58 unità - in luogo


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delle attuali 103 - dell'organico dei magistrati militari (lettera c). I magistrati militari in esubero (45 unità) transitano nel ruolo della magistratura organica, ai sensi del successivo comma 4.
Conseguentemente, degli attuali 9 tribunali militari, restano operativi soltanto: il Tribunale militare di Verona (competente per Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino-AltoAdige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia Romagna); il Tribunale militare di Roma (competente per Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo e Sardegna); il Tribunale militare di Napoli (competente per Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia).
Il comma 2 prevede la riduzione dagli attuali 9 a 6 dei membri del Consiglio della magistratura militare.
Senza modificare direttamente il testo dell'articolo 1 della legge n. 561 del 1988 (che è invece modificato, in altri punti, dal successivo comma 6), il comma in esame prevede che i componenti eletti dai magistrati militari passino da 5 a 3 (di cui uno almeno con funzioni di cassazione o d'appello) e i componenti estranei alla magistratura militare da 2 a 1. Il componente estraneo alla magistratura militare assume le funzioni di vicepresidente del Consiglio. La riduzione ha effetto a decorrere dalle prime elezioni per il rinnovo del Consiglio che si terranno dopo l'entrata in vigore della legge finanziaria. La dotazione organica dell'ufficio di segreteria del Consiglio è conseguentemente rideterminata, in riduzione rispetto a quella attuale, con decreto del Presidente della Repubblica.
Il comma 3 dispone che i procedimenti pendenti al momento della soppressione degli uffici giudiziari siano trattati automaticamente dall'ufficio che ha assunto la competenza territoriale, senza che di questo sia dato avviso alle parti. Pertanto, le udienze fissate per una data successiva al 1 maggio 2008 si terranno davanti al tribunale militare o alla corte militare d'appello che ha assorbito la competenza, senza alcuna comunicazione alle parti.
Il comma 4 disciplina le conseguenze della soppressione degli uffici giudiziari di cui al comma 1, ridefinendo le piante organiche della magistratura ordinaria, degli uffici giudiziari militari e del personale di cancelleria, in funzione della fissazione in 58 unità dell'organico dei magistrati militari.
In particolare, il ruolo organico della magistratura ordinaria è fissato in 10.154 unità: 45 in più rispetto alle attuali 10.109 (lettera a)); in tale ruolo transitano infatti i 45 magistrati militari eccedenti le 58 unità del nuovo ruolo organico della magistratura militare (lettera b).
Il transito avverrà in base ai seguenti criteri: nell'ordine di scelta per il transito verrà seguito l'ordine di ruolo organico mediante interpello di tutti i magistrati militari; i magistrati militari che transiteranno in magistratura ordinaria avranno diritto ad essere assegnati ad un ufficio giudiziario nella stessa sede di servizio, ovvero ad altro ufficio giudiziario ubicato in una delle città sede di corte d'appello, con conservazione dell'anzianità e della qualifica maturata, nonché delle funzioni corrispondenti a quelle svolte in precedenza, con esclusione di quelle direttive e semi-direttive eventualmente ricoperte; nell'ambito del procedimento di trasferimento a domanda dei magistrati militari verrà data precedenza ai magistrati militari in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi; qualora a conclusione del procedimento di trasferimento a domanda permanessero esuberi di magistrati, i trasferimenti saranno disposti d'ufficio partendo dall'ultima posizione di ruolo organico e trasferendo prioritariamente i magistrati militari in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi; i trasferimenti, sia a domanda sia d'ufficio, saranno disposti con decreto interministeriale del Ministro della difesa e del Ministro della giustizia, previa conforme deliberazione del Consiglio della magistratura militare e del Consiglio superiore della magistratura; i trasferimenti dei magistrati componenti del Consiglio della magistratura militare avranno esecuzione dalla cessazione del mandato in corso del Consiglio stesso.


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Per effetto della soppressione degli uffici giudiziari di cui al comma 1, le piante organiche degli uffici giudiziari militari sono rideterminate; in prima applicazione delle nuove piante organiche, sarà possibile provvedere al trasferimento d'ufficio, anche con assegnazione a diverse funzioni, dei magistrati non interessati al trasferimento nei ruoli del Ministero della giustizia, comunque in esubero rispetto alle nuove piante organiche dei singoli uffici (lettera c).
Per quanto riguarda il personale amministrativo, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, viene individuato un numero di dirigenti e di personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie militari che transita dai ruoli del Ministero della difesa a quelli del Ministero della giustizia. Tali trasferimenti avverranno prioritariamente su base volontaria, potendo però, laddove ciò non fosse sufficiente a coprire i posti, procedere d'ufficio (lettera d).
Il comma 5, apportando due modifiche alla legge 7 maggio 1981, n. 180, recante «Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace», interviene sull'ufficio del pubblico ministero militare presso la Corte di cassazione prevedendo che esso sia composto da un Procuratore generale militare della Repubblica e da un sostituto. La disposizione abroga inoltre la norma che fissa la dotazione organica dei magistrati militari e dei cancellieri militari.
Il comma 6 dell'articolo in commento apporta modifiche alla già citata legge n. 561 del 1988, istitutiva del Consiglio della magistratura militare, al fine di coordinare alcune disposizioni con la riduzione del numero dei componenti del Consiglio operata dal comma 2. In particolare, la lettera a) elimina dall'articolo 1 della legge n. 561 del 1988 il riferimento al fatto che uno dei componenti estranei alla magistratura debba essere eletto vice-presidente, in quanto a seguito del comma 2 vi è un solo membro laico che assume di diritto la carica di vicepresidente. La lettera b) interviene sulla disposizione che individua la composizione del comitato di presidenza, adeguandola al disposto del comma 2, mentre la lettera c) adegua il comma 4, in materia di quorum per le deliberazioni, alla nuova composizione del Consiglio.
Il comma 7 prevede che le disposizioni in materia di «temporaneità degli incarichi direttivi e semidirettivi» - di cui alla legge n. 111 del 2007, articolo 5, comma 3 - si applichino ai magistrati militari a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla rideterminazione delle piante organiche.
Il comma 8 stabilisce che dall'applicazione dei commi precedenti non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
L'articolo 130, introdotto nel corso dell'esame del disegno di legge finanziaria in Senato, prevede che le somme di denaro sequestrate nel corso di procedimenti penali, per le quali non sia stata disposta la confisca e delle quali nessuno abbia chiesto la restituzione, siano devolute allo Stato e destinate all'avvio e alla diffusione del processo telematico.
In particolare, il comma 1 aggiunge un nuovo comma 3-bis all'articolo 262 del codice di procedura penale, in tema di durata del sequestro e restituzione delle cose sequestrate.
Il nuovo comma 3-bis prevede che le somme di denaro sequestrate, e di cui non sia stata disposta la confisca, siano devolute allo Stato qualora ricorrano le seguenti condizioni: siano trascorsi 5 anni dalla data della sentenza non più soggetta ad impugnazione e nessuno ne abbia chiesto la restituzione.
Il comma 2 modifica l'articolo 676, comma 1, del codice di procedura penale che, elencando le competenze del giudice dell'esecuzione, richiama la decisione del giudice in ordine alla confisca o alla restituzione delle cose sequestrate.
In virtù della novella all'articolo 262 del codice introdotta dal comma 1, la disposizione in commento introduce all'articolo 676 del codice di procedura penale il riferimento ad una terza possibilità: la


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devoluzione delle somme allo Stato ai sensi del nuovo comma 3-bis dell'articolo 262 del codice di rito.
Il comma 3 dell'articolo in commento destina le somme ricavate dall'applicazione dell'articolo 262, comma 3-bis, del codice di procedura penale agli investimenti per l'avvio e la diffusione del processo telematico nell'ambito degli uffici giudiziari.
Ricorda che è in corso di esame presso la Commissione Giustizia della Camera dei deputati il disegno di legge del Governo C. 2873 che, all'articolo 6, fissa al 30 giugno 2010 il termine per la piena operatività delle norme sul processo telematico dettate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 123 del 2001, e aggiunge che, valutate le condizioni di ogni singolo ufficio giudiziario, tale termine potrà essere anticipato, anche relativamente a specifiche materie, con decreto del Ministro della giustizia, sentiti i consigli dell'ordine degli avvocati.

Manlio CONTENTO (AN) ritiene che il Governo, di recente, abbia più volte dimostrato di non aver compreso l'importanza di destinare le risorse disponibili alla riorganizzazione della giustizia. In particolare, rileva come nei provvedimenti in esame si registri una palese contraddizione, poiché si intende aumentare i compiti della giustizia, ad esempio introducendo la class action, senza aumentare o, addirittura, riducendo le risorse destinate alla giustizia. Sotto questo profilo condivide pienamente le critiche del relatore e sottolinea come, fino ad ora, il denaro sia stato impiegato e speso male per il settore della giustizia.
Rileva quindi come le previsioni per il futuro non facciano ben sperare, in considerazione della progressiva diminuzione della crescita economica e della conseguente riduzione delle entrate tributarie. Sottolinea altresì come la crescita del nostro Paese continui ad essere inferiore alla media europea. Inoltre l'inflazione in aumento determinerà tassi di interesse tendenzialmente più elevati, che determineranno la sottrazione di ulteriori risorse nel contesto di un Paese con un indebitamento molto elevato, anche per l'indebitamento netto, d'altra parte, è previsto un sensibile peggioramento nel corso del 2008, nella misura dello 0,4 per cento.
Per quanto riguarda la giustizia, sottolinea come la spesa complessiva per questo settore ammonti solamente all'1,5 per cento della spesa complessiva e come tale dato risulti in diminuzione rispetto all'anno precedente. Il che, come accennato, appare inaccettabile in relazione alla situazione di crisi nella quale versa la giustizia ed in relazione ai nuovi compiti che ad essa si vogliono assegnare.
Quanto alla diversa struttura che il bilancio 2008 presenta rispetto a quella dei bilanci degli esercizi precedenti, rileva come l'articolazione per missioni e programmi non abbia apportato alcun contributo di chiarificazione, poiché non è agevole identificare le singole voci e la corrispondenza finanziaria. Evidenzia quindi, a titolo esemplificativo, la difficoltà di identificare quanta parte delle spese relative alla giustizia civile e penale siano destinate al personale; ovvero se vi siano margini di risparmio e razionalizzazione relativamente alla gestione dei sistemi informatici.
Sulla class action esprime forti perplessità sia sull'inserimento della disciplina nella legge finanziaria sia sul contenuto di tale disciplina, riservandosi di intervenire nel prosieguo dell'esame e richiamando quanto già espresso dopo l'intervento del Ministro.
Quanto alla giustizia tributaria, condivide lo smantellamento della Commissione tributaria centrale, manifestando peraltro perplessità sulle modalità di redistribuzione del personale sul territorio. Quanto all'articolo 67, relativo all'avvio di un programma straordinario di edilizia penitenziaria, evidenzia la necessità di accelerarne i tempi di realizzazione e preannuncia la presentazione di un emendamento che introduca sul programma medesimo il necessario parere delle Commissioni parlamentari competenti. Con riferimento agli interventi sulla giustizia militare, sottolinea la superfluità del mantenimento


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di un organo di autodisciplina e ritiene necessario prevedere l'obbligo di comunicare alle parti interessate l'avvenuta trasmissione del fascicolo processuale a nuovo ufficio giudiziario territorialmente competente.

Pino PISICCHIO, presidente, in considerazione dell'imminenza delle votazioni in Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.55.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale.
C. 3178 Governo.