V Commissione - Mercoledì 21 novembre 2007


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ALLEGATO 1

DL 180/2007: Differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale (Nuovo testo unificato C. 3199 Governo).

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO

Per quanto concerne le eventuali conseguenze finanziarie derivanti dal mancato recepimento nei termini previsti dalla normativa comunitaria, evidenziate dalla Commissione Bilancio, si fa presente che l'obbligo di adeguamento normativo alla direttiva comunitaria n. 96/61/CE è stato assolto dal nostro Paese con l'adozione del decreto legislativo n. 59 del 2005, che ha introdotto nell'ordinamento il nuovo «sistema» comunitario previsto in materia dalla citata direttiva. Risulta, invece, non ancora integralmente e puntualmente in linea con la nuova disciplina l'operatività del sistema interno, che ha fatto registrare ritardi di natura tecnica ed amministrativa, dovuti anche alla diversa ripartizione di competenze tra Stato e Regioni. A riscontro di quanto sopra, si rimanda, oltre elle alle ulteriori valutazioni del Ministero proponente, anche alla relazione al disegno di legge Atto Camera n. 3199.
Si ribadisce che il parere favorevole, espresso nella citata nota n. 149344, è connesso al presupposto che le attività di adeguamento dello autorizzazioni di settore previste all'articolo 2, comma 1-bis, non comportino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Si fa presente che la disposizione recata dall'articolo 2, comma 1-ter non comporta nuovi o maggiori oneri in quanto il potere sostitutivo richiamato dalla norma è già previsto a legislazione vigente.


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ALLEGATO 2

7-00296 Piro: Proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni in materia edilizia percepiti dai Comuni.

ELEMENTI DI RISPOSTA

Con la Risoluzione in Commissione n. 7-00296 l'onorevole Francesco Piro ed altri nel segnalare la differente interpretazione fornita da questo Ministero e da quello dell'Interno circa l'utilizzo dei proventi derivanti dalle concessioni e dalle sanzioni edilizie a seguito dell'abrogazione dell'articolo 12, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, disposta dall'articolo 136, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 6 giugno 2001, n. 378, ha sollecitato il Governo a fornire un univoco indirizzo sulla natura dei proventi in questione e sulla loro corretta allocazione fra le entrate correnti nei bilanci degli enti locali.
Al riguardo, il Ministero dell'interno ha comunicato quanto segue.
L'articolo 136 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 ha abrogato, tra gli altri, l'articolo 12 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10, che, in ordine alla destinazione dei proventi delle concessioni e delle sanzioni per violazioni alle norme edilizie, stabiliva che gli stessi fossero versati in conto corrente vincolato presso la tesoreria dei comuni e fossero destinati alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici, all'acquisizione delle aree da espropriare per la realizzazione dei programmi pluriennali di cui all'articolo 13 della stessa legge, nonché (nel termine massimo del 30 per cento) a spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale.
Il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, tuttavia, all'articolo 16, comma 1, ha definito il contributo di costruzione, affermando che «il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, secondo le modalità indicate nel presente articolo». Nei successivi commi, lo stesso articolo 16, dopo aver chiarito che l'entità del contributo di costruzione va calcolata in relazione all'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e quali quelli a cui collegare gli oneri di urbanizzazione secondaria.
In sostanza, il decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, ha ribadito la natura dei proventi in discorso, già affermata negli stessi termini dalla Legge n. 10 del 1977.
Dopo l'entrata in vigore del suddetto decreto del Presidente della Repubblica, l'abrogazione della norma che prevedeva il versamento dei proventi delle concessioni e delle sanzioni in materia edilizia su un conto corrente vincolato, fece supporre, per qualche tempo, che le entrate di cui trattasi non fossero più da considerarsi entrate in conto capitale.
A tale periodo (prima metà del 2004) risale anche la pronuncia dell'Osservatorio sulla finanza e contabilità degli enti locali, istituito presso il Ministero dell'Interno, che ritenne di qualificarle come di natura tributaria, mentre alla seconda metà dello stesso anno risale la pronuncia n. 1 della Sezione Regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei Conti (depositata il 4 novembre 2004).
Tuttavia, già la Legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 43 (Finanziaria


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per l'anno 2005) si preoccupava di stabilire che «i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono essere destinati al finanziamento di spese correnti entro il limite del 75 per cento per il 2005 e del 50 per cento per il 2006».
Successivamente la Legge n. 296/2006 (Finanziaria per l'anno 2007) all'articolo 1, comma 713, ha previsto che le risorse in questione possono essere destinate entro il limite del 50 per cento alla spesa corrente ed entro un ulteriore limite del 25 per cento alla manutenzione ordinaria del patrimonio comunale.
Il ripetuto intervento del legislatore per autorizzare l'uso di tali entrate, in via straordinaria per la spesa corrente, è la più ampia conferma del fatto che lo stesso legislatore attribuisce loro, in via ordinaria, la natura di entrate in conto capitale.
In ragione di quanto sopra la Direzione Centrale della Finanza Locale del Ministero dell'Interno ha indicato con la Circolare n. FL 05/2007 dell'8 marzo 2007 che una corretta impostazione contabile comporta l'integrale allocazione delle entrate di cui trattasi nel titolo IV.
Si fa, comunque, presente che questa Amministrazione, ritenendo necessario un confronto con i rappresentanti del Ministero dell'Interno, provvederà a breve alla convocazione di una riunione nel corso della quale saranno affrontati i problemi in questione.
Si precisa, comunque, che nel testo del disegno di legge finanziaria 2008 proposto dalla V Commissione del Senato della Repubblica (AS 1817-A) trova considerazione, al comma 5, dell'articolo 12, una disposizione intesa a prevedere per l'anno 2008 che i proventi in questione possano essere utilizzati per una quota non superiore al 25 per cento per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25 per cento esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale.