VI Commissione - Mercoledì 21 novembre 2007


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ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-01794 Ceroni: Riduzione dei trasferimenti ai comuni conseguenti alle modifiche al regime ICI.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il question time in esame, gli Onorevoli interroganti, nel segnalare le difficoltà che numerosi comuni starebbero incontrando nello svolgimento dei propri compiti per effetto del taglio dei trasferimenti erariali operato a compensazione del maggior gettito ICI, loro derivante dalle modifiche alla tassazione di talune fattispecie imponibili (terreni agricoli, ex fabbricati rurali, fabbricati appartenenti alla categoria catastale B e locali ad uso commerciale in aeroporti, porti e stazioni ferroviarie) introdotte dal decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, gettito che si sarebbe, però, rivelato di entità inferiore al valore del gettito stimato di 609,4 milioni di euro, oggetto della riduzione dei trasferimenti, chiedono al Governo quali misure compensative intende varare al fine di evitare penalizzazioni a danno dei Comuni.
In via preliminare, si osserva che la problematica in esame, è stata recentemente oggetto di esame parlamentare nel corso della seduta dell'Aula della Camera dei Deputati del 15 novembre 2007, in sede di discussione dell'interpellanza urgente presentata dall'Onorevole Volontè ed altri n. 2-00839.
Al riguardo, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ha comunicato quanto segue.
Al fine di superare taluni problemi applicativi derivanti dalle disposizioni del decreto-legge n. 262 del 2006, e consentire la prescritta, riduzione dei trasferimenti su dati di gettito attendibili per ciascun comune, l'articolo 3, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007, n. 127 ha disposto, a regime, che la detrazione in questione venga effettuata sulla base di apposite certificazioni dei comuni interessai attestanti il maggior gettito ICI da portare in detrazione.
Lo stesso articolo 3, in attesa delle predette certificazioni, ha previsto anche un regime transitorio, durante il quale i trasferimenti erariali dei singoli comuni sono ridotti in misura proporzionale alla maggiore base imponibile comunicata al Ministero dell'interno dall'Agenzia del territorio entro il 30 settembre 2007, con contestuale autorizzazione agli stessi comuni di prevedere ed accertare convenzionalmente tale detrazione quale maggior introito ICI.
L'Agenzia del Territorio, in data 28 settembre 2007, ha fornito i dati relativi all'incremento della base imponibile riscontrata fino ad agosto 2007 evidenziando un incremento di gettito ICI di circa 17 milioni da confrontare con i 609,4 milioni attesi soggiungendo, nel contempo, che l'estensione dell'incremento al 31 agosto poteva presentare caratteri di arbitrarietà tali da non consentire al Ministero dell'interno di determinare con sufficiente approssimazione l'entità degli attesi incrementi di gettito per i singoli comuni.
Conseguentemente, il Ministero dell'interno, facendo proprio anche il suggerimento della stessa Agenzia del territorio di individuare metodi alternativi per la ripartizione dei suddetti 609,4 milioni, ha operato, in sede di erogazione ai comuni dell'ultima rata dei trasferimenti erariali, una riduzione della stessa nella misura del 24 per cento, indipendentemente dal maggior gettito ICI effettivamente registrato


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dai comuni interessati, riduzione che, su base annua, si attesta all'8,58 per cento dei contributi ordinari.
Ciò posto, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ha segnalato che il comma 5, del predetto articolo 3, del decreto-legge n. 81 del 2007, proprio al fine di prevenire l'insorgere per la finanza comunale degli inconvenienti paventati dalle S.S. L.L. Onorevoli, ha autorizzato i comuni ad attivare anticipazioni di cassa, per un massimo di quattro mesi a decorrere dal mese di novembre 2007, per sopperire all'eventuale carenza di liquidità derivante dallo sfasamento temporale tra la decurtazione dei trasferimenti e l'effettivo incasso del maggiore gettito, ponendo a carico del bilancio dello Stato gli oneri derivarti dalla corresponsione degli interessi passivi sulle anticipazioni stesse.
Il predetto Dipartimento ha osservato, inoltre, che l'eventuale differenza tra il maggior gettito ICI convenzionalmente accertato, ai sensi del comma 2, del ripetuto articolo 3, del decreto-legge n. 81 del 2007, in misura pari al taglio dei trasferimenti in questione e quello definitivamente riscosso potrà essere iscritta nei bilanci comunali quale residuo attivo a titolo di trasferimenti da parte del Ministero dell'interno e sarà rimborsata ai comuni interessati successivamente alla presentazione delle certificazioni di cui ai commi 39 e 46, dell'articolo 2, del decreto-legge n. 262 del 2006, come modificati dal predetto articolo 3, del decreto-legge n. 81 del 2007.
Da quanto sopra esposto, emerge che nessun pregiudizio finanziario deriverà ai bilanci comunali dalla predetta riduzione dei trasferimenti erariali e, più in generale, dall'attuazione della normativa in questione.


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ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-01795 Fincato: Applicazione della disciplina antiriciclaggio alle case da gioco pubbliche.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'Onorevole Fincato pone quesiti in ordine alle iniziative che si intendano assumere per assicurare il fedele recepimento della Direttiva 2005/60/CE, con particolare riguardo al secondo paragrafo dell'articolo 10.
In proposito, sentito il Ministero dell'Interno, si fa presente che nella seduta del 16 novembre 2007 il Consiglio dei Ministri ha approvato, in via definitiva, lo schema di decreto legislativo recante «Attuazione della direttiva 2005/69/CE del 26 ottobre 2005, concernente la previsione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché attuazione della direttiva 2006/70/CE della Commissione del 1o agosto 2006 recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio».
In particolare, il provvedimento introduce una serie di misure mirate a rafforzare la strategia preventiva di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, tenendo in debito conto la normativa nazionale sulla materia e rispettando i principi e i criteri direttivi della delega contenuta nella legge comunitaria 2005.
L'articolo 24 del provvedimento, cui si riferisce il documento parlamentare, è stato oggetto di attento esame e di concertazione con le Amministrazioni interessate.
In sede di riunione tecnica, svoltasi presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il 15 novembre 2007, detta disposizione è stata riformulata per meglio adeguarla alle finalità di antiriciclaggio che si propone e per rendere rispondente il testo alle indicazioni fornite nell'articolo 10 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, circa l'assoggettamento all'identificazione e alla verifica dell'identità dei soggetti che acquistano fiches o gettoni o altri mezzi di gioco per un importo pari o superiore a 2.000 euro. Peraltro, il nuovo testo recepisce anche le osservazioni delle commissioni riunite Giustizia e Finanze della Camera che chiedono, tra l'altro, al Governo di valutare l'opportunità di prevedere, per le case da gioco soggette a controllo pubblico, che gli obblighi di identificazione e registrazione si considerino assolti con l'identificazione della verifica dell'identità dei clienti al momento dell'ingresso nelle sale da gioco.
Rispetto al testo precedente la procedura di identificazione e registrazione risulta semplificata in quanto si prevede un solo obbligo di identificazione al momento dell'ingresso e non anche al momento del cambio come nella previsione precedente. I dati identificativi del cliente vengono poi collegati attraverso sistemi anche informatici, alle operazioni di acquisto di gettoni e cambio fiches per un importo pari o superiore a 2.000 euro.
Viene altresì stabilito un termine (30 aprile 2008) a decorrere dal quale è necessario procedere a tale collegamento.
In tal modo, senza imporre alle case da gioco adempimenti gravosi, viene soddisfatto un preminente interesse pubblico finalizzato alla prevenzione e alla repressione dei reati di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.


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ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-01796 Vacca: Detraibilità dell'IVA versata a seguito di accertamenti.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il question time in esame si chiede di conoscere se l'IVA sugli acquisti versata dall'esportatore abituale a seguito di notifica di avviso di accertamento per superamento del limite annuale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746 (cosiddetto plafond), possa essere considerata detraibile e, nel caso di risposta negativa, se non si ritenga eccessivo il carico di adempimenti cui è tenuta un'azienda nel caso in esame.
L'interrogazione, in particolare, ha ad oggetto la situazione di un'azienda, nota all'interrogante, che nel corso dell'anno 2001, ritenendo che sussistessero i presupposti per essere considerata esportatore abituale, ha acquistato beni e servizi senza applicazione dell'imposta sui valore aggiunto; nell'anno 2006, tale azienda ha ricevuto un avviso di accertamento da parte dell'Agenzia delle entrate, con cui le viene contestata la mancanza dei presupposti per essere considerata esportatore abituale e viene richiesto il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto non corrisposta, degli interessi e delle sanzioni.
In proposito, è opportuno far presente che l'articolo 8, secondo comma, del decreto dei Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, prevede che sono effettuate senza pagamento dell'imposta le cessioni e le prestazioni effettuate nei confronti dei cosiddetti esportatori abituali «... su loro dichiarazione scritta e sotto la loro responsabilità». La norma prevede che il contribuente che intende effettuare acquisti senza pagamento dell'imposta si assume la responsabilità di quanto dichiara al proprio fornitore o in dogana, attraverso la «lettera di intento», circa la sussistenza dei requisiti.
A sua volta, l'articolo 2 del decreto legge 29 dicembre 1983, n, 746, convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, stabilisce che «qualora sia stata rilasciata la dichiarazione, dell'omesso pagamento dell'imposta rispondono soltanto i cessionari, i committenti e gli importatori che hanno rilasciato la dichiarazione stessa».
Conseguentemente, secondo l'Agenzia delle Entrate, nella fattispecie di cui trattasi, il soggetto tenuto a corrispondere l'imposta sul valore aggiunto è in via principale il contribuente che ha rilasciato la dichiarazione di intenti per l'acquisto in esenzione di imposta in difetto dei presupposti di legge, fermo restando le ipotesi di responsabilità solidale nei casi disciplinati dall'articolo 1, comma 384, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Per quanto attiene la possibilità di detrarre tale imposta, l'Agenzia osserva che, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972: «il diritto alla detrazione dell'imposta relativo ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo».
Nel caso di specie, dunque, a parere dell'Agenzia delle Entrate, l'imposta era esigibile fin dal momento di effettuazione


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dell'operazione imponibile e, dunque, il diritto alla detrazione avrebbe dovuto essere esercitato, al più tardi entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno 2003.
Non avendo esercitato la detrazione entro tale termine il contribuente è incorso in decadenza e non può più esercitare tale diritto.
Né risulta inficiato il principio della neutralità, del tributo, poiché l'impossibilità di esercitare il diritto alla detrazione deriva da un errore del contribuente che ha acquistato senza pagamento dell'imposta, pur in assenza dei presupposti di legge.
Per altro, come chiarito con la circolare dell'Agenzia delle entrate, del 12 giugno 2002, n. 50/E, punto 24.2, il contribuente avrebbe potuto regolarizzare la propria posizione ricorrendo all'istituto del ravvedimento operoso, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e ciò gli avrebbe consentito di detrarre l'imposta.


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ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-01797 Leo: Liquidazione dell'IVA relativa alla cessione interna di autoveicoli importati.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento alla problematica prospettata con il question time in esame, concernente le modalità di liquidazione dell'IVA dovuta a seguito di acquisto intracomunitario, a titolo oneroso, di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, l'Agenzia delle entrate ha osservato, in via preliminare, che la disposizione contenuta nel comma 9 dell'articolo 1 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286) risponde all'esigenza di introdurre misure di contrasto alle frodi IVA nel settore del commercio degli autoveicoli di provenienza comunitaria, introducendo l'obbligo di presentare - contestualmente all'istanza di immatricolazione del veicolo - copia del modello F24 attestante l'avvenuto assolvimento dell'imposta relativa alla prima cessione interna.
In proposito, il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 25 ottobre 2007, in attuazione del citato articolo 1, comma 9, del decreto-legge n. 262 del 2006, concernente la compilazione del modello F24 e le modalità di versamento dell'IVA da assolvere in occasione della prima cessione interna, ha precisato che il versamento dell'IVA deve essere effettuato nel rispetto dei termini ordinari previsti per la liquidazione periodica del tributo e comunque entro il nono giorno lavorativo antecedente alla richiesta di immatricolazione del veicolo.
Il medesimo provvedimento ha stabilito, altresì, che per il pagamento dell'imposta «non è ammessa la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».
Ciò premesso, l'Agenzia ha fatto presente che l'operazione di cessione del bene partecipa alla liquidazione dell'IVA del periodo in cui la stessa è avvenuta, rilevando ai fini dell'individuazione del volume d'affari del contribuente, ancorché l'imposta sia stata versata autonomamente.
L'Agenzia delle entrate ha, infine, evidenziato che, ai fini della determinazione delle risultanze della liquidazione periodica del tributo occorrerà tener conto della suddetta imposta già versata con il modello F24.


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ALLEGATO 5

Interrogazione n. 5-01798 Fugatti: Semplificazione delle modalità di compensazione dei crediti IVA.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il question time in esame, l'Onorevole interrogante, chiede l'abrogazione dell'articolo 1, commi 30 e 31 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) concernenti disposizioni in materia di compensazione delle imposte.
In via preliminare, si osserva che il richiamato comma 30, prevede l'obbligo, per i soggetti titolari di partita IVA di comunicare all'Agenzia delle entrate, in via telematica, l'importo e la tipologia dei crediti oggetto di compensazione, entro il quinto giorno precedente quello in cui intendono effettuare operazioni di compensazione per importi superiori a 10.000 euro.
Il successivo comma 31, ha demandato la definizione delle modalità di attuazione della citata disposizione normativa e delle procedure di controllo volte ad impedire (utilizza indebito di crediti ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, che è ancora in fase di definizione, in considerazione della delicatezza della predisposizione che richiede la individuazione delle diverse tipologie di crediti oggetto di compensazione ed il coinvolgimento di più strutture dell'Amministrazione finanziaria.
Al riguardo, si osserva il carattere antielusivo della disposizione cui fa riferimento l'Onorevole interrogante, che muove dalla esigenza di contrastare il diffuso fenomeno dell'utilizzo in compensazione di crediti non spettanti; conseguentemente, si ritiene non possa accedersi alla richiesta dell'abrogazione delle disposizioni di cui trattasi.


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ALLEGATO 6

Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale. C. 3178 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,
esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 3178, recante Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale,
evidenziato come il disegno di legge in esame indichi la volontà del Governo di rilanciare il metodo della concertazione, come strumento fondamentale per contemperare le esigenze del mondo del lavoro con quelle delle imprese, in un'ottica volta a sostenere la crescita della competitività;
sottolineato come il disegno di legge dia attuazione legislativa all'Accordo intervenuto il 23 luglio 2007 tra il Governo e le parti sociali, che fa seguito ad altri accordi già raggiunti nel settore agricolo ed in quello dell'editoria, e che è stato approvato a larga maggioranza dal referendum svolto tra i lavoratori e i pensionati;
rilevato positivamente come le misure contenute nel disegno di legge ribadiscano l'intento di ricondurre il lavoro flessibile entro livelli fisiologici;
evidenziato inoltre come il provvedimento rechi un insieme significativo di misure in favore dei soggetti socialmente più deboli, in particolare per quanto riguarda i pensionati a basso reddito ed i giovani;
rilevato, altresì, come il disegno di legge contenga misure significative per accrescere la competitività del tessuto produttivo italiano, in particolare attraverso il potenziamento della contrattazione di secondo livello e l'incremento degli sgravi fiscali per gli aumenti retributivi erogati a titolo di produttività,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
con riferimento all'articolo 22, il quale prevede l'introduzione di misure di detassazione per ridurre l'imposizione fiscale sulle erogazioni previste dai contratti di secondo livello come premio di produttività, entro il limite complessivo di spesa di 150 milioni di euro, rinviando ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, la definizione delle medesime misure, che consisteranno nella deducibilità ai fini fiscali, ovvero nell'introduzione di opportune misure di detassazione, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare meglio il contenuto della previsione, la quale risulta sostanzialmente indeterminata, sia per quanto riguarda la tipologia, sia per quanto riguarda l'ammontare, sia per quanto attiene ai requisiti dell'agevolazione.