VI Commissione - Resoconto di mercoledì 21 novembre 2007


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INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 21 novembre 2007. - Presidenza del presidente Paolo DEL MESE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alfiero Grandi.

La seduta comincia alle 14.30.

Paolo DEL MESE, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.
Avverte che il deputato Germontani ha sottoscritto l'interrogazione 5-01797 Leo.

5-01794 Ceroni: Riduzione dei trasferimenti ai comuni conseguenti alle modifiche al regime ICI.

Remigio CERONI (FI) illustra la propria interrogazione, la quale affronta il tema relativo alla riduzione dei trasferimenti ai comuni, disposto a seguito dell'entrata in vigore della disposizione di cui al decreto-legge n. 262 del 2006, le quali avrebbero dovuto determinare un maggior gettito per i comuni stessi, che tuttavia non si è ancora verificato. Il combinato disposto di tali decisioni ha pertanto comportato una riduzione delle risorse disponibili per gli enti locali, i quali incontrano gravi difficoltà nella predisposizione dei propri bilanci.
In tale contesto risulta sconcertante il fatto che il Ministero dell'economia abbia indicato ai comuni di non tener conto dei minori trasferimenti in sede di predisposizione dell'assestamento di bilancio, rilevando come tale soluzione rischi semplicemente di perpetuare anche per l'anno successivo gli squilibri contabili determinati dalla riduzione dei trasferimenti.

Il Sottosegretario Alfiero GRANDI risponde all'interrogazione in oggetto, nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Remigio CERONI (FI) ringrazia il Sottosegretario per la risposta fornita, rilevando tuttavia come la soluzione proposta dal Governo costituisca un artificio contabile non trasparente, che andrebbe evitato in futuro, e mantenga comunque immodificata la necessità di ripianare lo squilibrio di bilancio conseguente ai minori trasferimenti. Ritiene pertanto che sarebbe stato preferibile evitare di operare una riduzione tanto drastica, individuando una soluzione più equilibrata.

5-01795 Fincato: Applicazione della disciplina antiriciclaggio alle case da gioco pubbliche.

Laura FINCATO (PD-U) illustra la propria interrogazione, la quale affronta la problematica concernente l'applicazione, da parte delle case da gioco sottoposte a controllo pubblico, della disciplina in materia di antiriciclaggio recata dal decreto legislativo di recepimento della Direttiva 2005/60/CE. Rileva infatti, a tale riguardo, l'esigenza di assicurare il corretto recepimento nell'ordinamento italiano dell'articolo 10 della predetta direttiva, il quale stabilisce che gli obblighi di identificazione e verifica della clientela sono ottemperati dalle case da gioco a controllo pubblico al momento dell'ingresso dei clienti, escludendo tali obblighi per le operazioni di acquisto e di cambio delle fiches da gioco.
Sottolinea a tale proposito l'esigenza di evitare di addossare alle case da gioco pubbliche adempimenti eccessivamente complessi, che rischierebbero di penalizzarle gravemente rispetto alle case da gioco esistenti nei Paesi limitrofi, riducendone notevolmente l'operatività e pregiudicando in tal modo gli introiti da esse assicurati ai comuni proprietari.


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Il Sottosegretario Alfiero GRANDI risponde all'interrogazione in oggetto, nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Laura FINCATO (PD-U) ringrazia il Sottosegretario per la risposta fornita, la quale risponde in larga parte alle problematiche segnalate. Rileva, peraltro, la necessità di chiarire, attraverso la disciplina secondaria di attuazione, gli aspetti tecnici relativi al collegamento dei dati identificativi dei clienti con le operazioni di acquisto o cambio delle fiches da gioco di importo pari o superiore a duemila euro.

5-01796 Vacca: Detraibilità dell'IVA versata a seguito di accertamenti.

Elias VACCA (Com.It) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Alfiero GRANDI risponde all'interrogazione in oggetto, nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Elias VACCA (Com.It) prende atto della risposta fornita dal Sottosegretario.

5-01797 Leo: Liquidazione dell'IVA relativa alla cessione interna di autoveicoli importati.

Maria Ida GERMONTANI (AN) illustra l'interrogazione, di cui è cofirmataria, la quale, alla luce delle modifiche normative introdotte dall'articolo 1, comma 9, del decreto-legge n. 262 del 2006, finalizzate a contrastare il fenomeno delle cosiddette «frodi carosello» in materia IVA, che hanno introdotto l'obbligo di attestare il versamento dell'IVA assolta in occasione della prima cessione interna di autoveicoli importati, intende chiarire se il versamento effettuato al di fuori della liquidazione IVA possa essere recuperato in occasione della prima liquidazione successiva.

Il Sottosegretario Alfiero GRANDI risponde all'interrogazione in oggetto, nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

Maria Ida GERMONTANI (AN) si dichiara soddisfatta dei chiarimenti forniti dal Sottosegretario.

5-01798 Fugatti: Semplificazione delle modalità di compensazione dei crediti IVA.

Maurizio FUGATTI (LNP) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Alfiero GRANDI risponde all'interrogazione in oggetto, nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

Maurizio FUGATTI (LNP) si dichiara insoddisfatto della risposta fornita, ricordando come, in occasione della discussione della legge n. 296 del 2006, il proprio gruppo avesse segnalato le difficoltà che l'applicazione dell'articolo 1, comma 30, della medesima legge avrebbe determinato per i contribuenti e per gli intermediari fiscali. Sottolinea, infatti, come l'obbligo di comunicare all'Agenzia dell'entrate, in via telematica, l'importo e la tipologia dei crediti tributari che i titolari di partita IVA intendono compensare, risulti particolarmente gravoso per tali soggetti, nonché per la stessa Agenzia dell'entrate, la quale si trova costretta ad un carico procedurale non rilevante per vagliare le comunicazioni pervenute.
Stigmatizza quindi il ritardo con il quale il Governo sta intervenendo sulla questione, rilevando come tale adempimento a carico dei contribuenti si aggiunga agli altri introdotti dall'Esecutivo nel corso della legislatura.

Paolo DEL MESE, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata.

La seduta termina alle 15.


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AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 21 novembre 2007.

Audizione dei rappresentanti della FP-CGIL, della FAI-CISL e della UIL-PA Monopoli, sulle problematiche relative alla trasformazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.

L'audizione informale si è svolta dalle 15 alle 15.30.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 21 novembre 2007. - Presidenza del presidente Paolo DEL MESE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alfiero Grandi.

La seduta comincia alle 15.30.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008).
C. 3256 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010.

Tabella n. 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2008.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008 (limitatamente alle parti di competenza).
C. 3257 e relative note di variazione C. 3257-bis e C. 3257-ter Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Paolo DEL MESE, presidente, avverte che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, il disegno di legge C. 3256, legge finanziaria 2008, ed il disegno di legge C. 3257, Bilancio dello Stato per il 2008 e Bilancio triennale 2008-2010. L'esame si concluderà con la trasmissione alla Commissione bilancio di una relazione e con la nomina di un relatore, il quale potrà partecipare alle sedute di quella Commissione.
In particolare, per quanto riguarda il disegno di legge di bilancio, la Commissione esaminerà lo stato di previsione dell'entrata (Tabella 1) e lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2), limitatamente alle parti di competenza.
La Commissione, oltre ad essere chiamata a trasmettere relazioni alla V Commissione, esaminerà anche gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di sua competenza del disegno di legge di bilancio. A tale proposito ricorda che, ai sensi dell'articolo 121, comma 1, del Regolamento, gli emendamenti proponenti variazioni compensative all'interno dei singoli stati di previsione devono essere presentati presso le Commissioni in sede consultiva. Gli emendamenti approvati saranno inseriti nella relazione approvata dalla Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati, ai sensi dell'articolo 121, comma 4, del Regolamento, nel corso dell'esame in Assemblea.
Segnalo peraltro, che le modifiche intervenute negli ultimi anni per quanto concerne l'articolazione del Governo, nonché l'assetto e il riparto delle competenze tra i diversi dicasteri si riflettono sulla struttura del bilancio. In particolare, poiché alcuni stati di previsione possono investire la competenza di più Commissioni, non appare possibile applicare rigidamente la previsione regolamentare e pertanto è da ritenersi comunque ammissibile la presentazione di emendamenti recanti variazioni compensative all'interno dei singoli stati di previsione anche direttamente in Commissione bilancio.
Da ultimo, per quanto attiene all'organizzazione dei lavori, ricorda che, secondo quanto stabilito dalla Conferenza dei Presidenti di gruppo, la Commissione dovrà


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concludere il proprio esame dei documenti di bilancio entro la giornata di martedì 27 novembre prossimo.

Franco CECCUZZI (PD-U), relatore, prima di passare all'illustrazione dei contenuti dei provvedimenti in esame, evidenzia come il quadro tendenziale di finanza pubblica, modificato dalla Nota di aggiornamento al DPEF recentemente approvata, registrando la favorevole dinamica dei conti pubblici, prospetti, per il 2008, un indebitamento netto pari all'1,8 per cento del PIL, con un miglioramento rispetto alla previsione indicata nel DPEF di 0,4 punti percentuali di PIL.
Sulla base degli andamenti tendenziali delle entrate e delle spese, l'indebitamento netto continuerebbe a diminuire negli anni successivi al 2008 (di 0,2 punti percentuali nel 2009, di 0,4 punti nel 2010 e di 0,2 punti nel 2011), fino a giungere all'1 per cento nel 2011 (contro l'1,3 per cento indicato dal DPEF).
A fronte del miglioramento degli andamenti tendenziali, la Nota di aggiornamento conferma sostanzialmente il quadro programmatico di finanza pubblica per gli anni 2008 e seguenti indicato nel DPEF di giugno.
Per il 2008, si mantiene pertanto l'obiettivo di indebitamento netto del conto economico delle amministrazioni pubbliche fissato al 2,2 per cento dal DPEF.
Sono altresì confermate le stime contenute nel DPEF inerenti la spesa per interessi (4,9 per cento) e dell'indebitamento netto corretto per il ciclo (2,1 per cento), nonché il percorso di crescita dell'avanzo primario, che nel 2008 dovrebbe attestarsi al 2,6 per cento del PIL.
Il rapporto debito-PIL dovrebbe attestarsi al 103,5 per cento.
Sempre per il 2008, le stime fornite dalla Nota prevedono il mantenimento al medesimo livello raggiunto nell'anno in corso della pressione fiscale (43 per cento del PIL), mentre la spesa corrente primaria si dovrebbe attestare al 40 per cento del PIL, con un aumento di due decimi di punto percentuale rispetto al 2007 (39,8 per cento del PIL).
In questo quadro la manovra finanziaria per il 2008 non intende ricondurre il disavanzo tendenziale, vale a dire il disavanzo che si produrrebbe sulla base della legislazione vigente qualora non intervenissero ulteriori provvedimenti, ai valori programmatici.
Il Governo ha infatti confermato l'obiettivo di indebitamento netto del conto economico delle amministrazioni pubbliche indicato dal DPEF al -2,2 per cento del PIL per il 2008, destinando le maggiori risorse resesi disponibili dal favorevole andamento del quadro tendenziale dei conti pubblici e, segnatamente, delle entrate tributarie, al finanziamento di nuovi interventi oggetto dalla manovra contenuta nel disegno di legge finanziaria, la quale, rispetto al quadro tendenziale, reca un effetto espansivo di circa 0,4 punti di PIL nel 2008, 0,3 nel 2009 e nel 2010 e di 0,2 nel 2011.
La manovra finanziaria comporta pertanto un aumento dell'indebitamento netto per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 rispetto alle previsioni a legislazione vigente.
Nel 2008, a seguito delle modifiche apportate dal Senato all'articolato e alle tabelle del disegno di legge finanziaria, l'aumento dell'indebitamento netto, pari a circa 6.421 milioni di euro, deriva da una riduzione netta delle entrate di circa 2.345 milioni di euro e da un aumento complessivo delle spese pari a circa 4.076 milioni di euro.
Rispetto al testo del disegno di legge finanziaria presentato al Senato, le modifiche apportate in quella sede hanno determinato una riduzione della variazione netta delle entrate, che, per il 2008, sono passate da -2.606 milioni di euro a -2.345 milioni di euro, a fronte della quale si è registrato un aumento netto delle spese per un importo pari a 261 milioni di euro.
Passando ad illustrare il contenuto del disegno di legge C. 3256, legge finanziaria per il 2008, per quanto riguarda esclusivamente le disposizioni rientranti nella


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diretta competenza della Commissione Finanze, i commi 4 e 5 dell'articolo 2 modificano le disposizioni in materia di detrazioni fiscali per canoni di locazioni di cui all'articolo 16 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ampliando l'ambito di applicazione del beneficio.
Le norme, che, ai sensi del comma 5, entrano in vigore dal periodo d'imposta 2007, introducono:
una detrazione per i contratti stipulati o rinnovati ai sensi della legge n. 431 del 1998, che si aggiunge a quella vigente prevista per i soli contratti stipulati o rinnovati in base ad appositi accordi definiti in sede locale (comma 4, lettera a);
una detrazione fiscale per i contratti di locazione stipulati ai sensi della citata legge n. 431da giovani di età compresa fra i 20 e i 30 anni (comma 4, lettera d);
l'attribuzione di una somma corrispondente all'importo della detrazione non fruita dai soggetti cosiddetti «incapienti» (comma 4, lettera d).

La misura della detrazione è pari a 300 euro, se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 euro ed a 150 euro, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71, ma non euro 30.987,41.
Per quanto riguarda la detrazione prevista per i contratti di locazione stipulati ai sensi della legge n. 431 da giovani di età compresa fra i 20 e i 30 anni, essa spetta per i primi tre anni, purchè l'immobile risulti abitazione principale del giovane e sia diversa dall'abitazione principale dei genitori o degli affidatari.
In merito al periodo di fruizione del beneficio, andrebbe chiarito se, per i contratti in corso, il triennio da considerare ha inizio dalla data di stipula del contratto o dalla data di entrata in vigore della norma in commento.
La lettera d) del comma 4, inoltre, stabilisce che le nuove detrazioni non sono cumulabili con le altre detrazioni previste dall'articolo 16 del TUIR, stabilendo il del contribuente di fruire, a sua scelta, della detrazione più favorevole.
Le detrazioni sono stabilite su base annua e con riferimento al singolo contratto, sono da ripartire tra gli aventi diritto (nuovo comma 1-quater dell'articolo 16 del TUIR), e sono da rapportare al periodo dell'anno durante il quale l'unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale. La norma precisa che per abitazione principale si intende quella in cui il soggetto titolare del contratto di locazione e i suoi familiari dimorano abitualmente (nuovo comma 1-quinquies dell'articolo 16 del TUIR).
In caso di cosiddetta «incapienza» è disposta l'attribuzione di una somma pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella suddetta imposta, le cui modalità di attribuzione verranno determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (nuovo comma 1-sexies dell'articolo 16 del TUIR).
Rileva a tale riguardo come non sia è previsto il termine di emanazione del decreto di cui al comma 1-sexies dell'articolo 16 del TUIR; inoltre la norma sembra includere tra i soggetti aventi diritto al rimborso, perché incapienti, anche i titolari di contratti di locazione cui spetta la detrazione ai sensi del vigente articolo 16 del TUIR.
I commi 6 e 7 dell'articolo 2 recano modifiche alla disciplina fiscale sugli assegni di mantenimento aumentando la misura delle detrazioni in favore dei soggetti che percepiscono assegni periodici dal coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, con esclusione di quelli relativi al mantenimento dei figli.
In particolare, il comma 6 modifica l'articolo 13 del TUIR, e il comma 7 dispone che le modifiche introdotte entrano in vigore dal periodo d'imposta 2007.
Le modifiche introdotte dalle lettere a) e b) del comma 6 sono dirette a modificare la misura della detrazione fiscale fruibile dai soggetti che percepiscono assegni periodici


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corrisposti dal coniuge, con esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli. In dettaglio, la lettera a) esclude la fruizione della detrazione spettante per redditi assimilati a lavoro dipendente, di cui al comma 5 dell'articolo 13 del TUIR, mentre la lettera b), introducendo un comma 5-bis all'articolo 13 del TUIR, attribuisce ai percettori dell'assegno la detrazione per i redditi di pensione, prevista dal medesimo articolo 13, comma 3. Lo stesso comma 5-bis, inoltre, stabilisce che la misura della detrazione spettante non deve essere rapportata ad anno, ma spetta, in ogni caso, in misura intera e che la detrazione introdotta non è cumulabile con quelle previste dai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 13.
I commi 8 e 9 introducono misure agevolative in favore dei soggetti percettori di reddito fondiario come definito dall'articolo 25 del TUIR.
In particolare, il comma 8, inserendo il comma 2-bis all'articolo 11 del TUIR, prevede che qualora alla formazione del reddito complessivo concorrano solo redditi fondiari di cui all'articolo 25 del TUIR di importo non superiore a 500 euro, l'imposta non è dovuta, mentre il comma 9 dispone che le modifiche introdotte entrano in vigore a decorrere dal periodo d'imposta 2007.
I commi 10 e 11 recano disposizioni fiscali dirette ad evitare che il reddito dell'abitazione principale e delle relative pertinenze rilevi ai fini della determinazione dell'importo delle detrazioni per carichi di famiglia e delle detrazioni per categorie di reddito di cui, rispettivamente, agli articoli 12 e 13 del TUIR.
Il comma 11 dispone che le modifiche introdotte dal comma 10 entrano in vigore a decorrere dal periodo d'imposta 2007.
Al riguardo si rileva l'opportunità di novellare le norme modificate, al fine di evitare erronee applicazioni della norma.
I commi da 12 a 14 prorogano per gli anni 2008, 2009 e 2010 le agevolazioni fiscali in materia di ristrutturazioni edilizie.
In particolare, il comma 12 dispone la proroga della detrazione IRPEF, che viene fissata in misura pari al 36 per cento delle spese sostenute, e comunque per un importo non superiore a 48.000 euro per ciascuna unità immobiliare. Rimangono, invece, confermate le altre condizioni previste per le medesime agevolazioni relative alle spese sostenute fino al 2007.
Tuttavia, ai sensi del comma 14, la detrazione fiscale di cui al comma 12 spetta se risulta evidenziato in fattura il costo della relativa manodopera.
Il comma 13 dispone la proroga per gli anni 2008, 2009 e 2010, nella misura e alle condizioni ivi previste, dell'agevolazione tributaria in materia di recupero del patrimonio edilizio relativa alle prestazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge n. 488 del 1999 (finanziaria 2000) fatturate dal 1o gennaio 2008.
L'agevolazione consiste nell'applicazione dell'aliquota IVA ridotta (aliquota al 10 per cento, anziché quella normale del 20 per cento), per una serie di interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.
Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio beneficiari dell'aliquota IVA ridotta sono: interventi di manutenzione ordinaria; interventi di manutenzione straordinaria; interventi di restauro e di risanamento conservativo; interventi di ristrutturazione edilizia.
I commi da 15 a 18 intervengono sulle disposizioni recanti agevolazioni fiscali in materia di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio introdotte, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2007, dai commi da 344 a 347 dell'articolo unico della legge finanziaria 2007 (legge n. 296 del 2006).
In particolare, il comma 15 proroga dal 31 dicembre 2007 al 31 dicembre 2010 il termine entro il quale devono essere sostenute e documentate, al fine della fruizione della detrazione fiscale del 55 per cento, le spese per la riqualificazione energetica, gli interventi su strutture opache verticali, orizzontali e finestre, l'installazione


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di pannelli solari per la produzione di acqua calda e la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.
Il comma 18 reca alcune precisazioni con riferimento alla proroga delle agevolazioni tributarie per la riqualificazione energetica degli edifici disposta dal comma 15 dell'articolo in esame.
Il primo periodo del comma 16 dispone il rinvio, relativamente alle modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 344 a 347 nonché 353, 358 e 359 della legge finanziaria 2007, al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007, recante disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente.
I commi da 19 a 22 modificano il regime di fiscalità indiretta relativa agli atti di trasferimento di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati.
Il comma 19, inserendo un periodo all'articolo 1 della Tariffa, parte prima, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, dispone l'applicazione dell'imposta di registro con aliquota all'1 per cento relativamente agli atti di trasferimento di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione dei programmi di edilizia residenziale comunque denominati, a condizione che l'intervento cui è finalizzato il trasferimento venga completato entro cinque anni dalla stipula dell'atto.
Il comma 20 modifica l'articolo 1-bis della Tariffa annessa al Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecarie e catastali, prevedendo l'applicazione dell'imposta ipotecaria, con aliquota al 3 per cento, per la trascrizione di atti o sentenze che importano il trasferimento di proprietà o la costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari attinenti ad immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione dei programmi di edilizia residenziale comunque denominati.
Rispetto alla normativa vigente alle trascrizioni relative agli immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati di edilizia residenziale convenzionata si applicherebbe, in luogo dell'imposta in misura fissa, l'aliquota del 3 per cento; le trascrizioni relative agli immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati di edilizia residenziale non convenzionata sarebbero invece soggette all'aliquota ridotta del 3 per cento.
Il comma 21 prevede, a fini di coordinamento, l'abrogazione del comma 15 dell'articolo 36 del decreto-legge n. 223 del 2006, il quale ha abrogato l'articolo 33, comma 3, della legge n. 388 del 2000 (finanziaria 2001), con la sola eccezione dei trasferimenti di immobili siti in piani particolareggiati diretti all'attuazione di programmi prevalentemente di edilizia residenziale convenzionata. Il regime agevolato introdotto con la legge finanziaria 2001 prevede l'applicazione dell'imposta di registro in misura pari all'1 per cento e delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa pari a 168 euro ciascuna.
Evidenzia a tale proposito l'opportunità di chiarire l'effettiva disapplicazione, in generale, del regime agevolato disposto dall'articolo 33, comma 3, della legge n. 388 del 2000, in quanto l'abrogazione di una norma che reca abrogazione di un'altra disposizione non comporta, in ogni caso, la rivivescenza della prima norma soppressa.
Il comma 23, sostituendo l'articolo 8 del TUIR, reca disposizioni dirette ad introdurre la facoltà di portare in deduzione, ai fini della determinazione del reddito complessivo IRPEF, le perdite relative alle attività di impresa commerciale in contabilità semplificata o attività di lavoro autonomo realizzate dal contribuente nel medesimo periodo d'imposta.
Ai sensi del comma 24, la novella di cui al comma 23 sarà efficace a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2008.
Il comma 25 reca disposizioni dirette ad estendere al coniuge il regime di esenzione dall'imposta di successione e donazione relativamente ai trasferimenti, a causa di morte o a titolo gratuito fra


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vivi, di aziende o rami di esse, di azioni, di quote di società di persone o di capitali.
I commi 1 e 2 dell'articolo 3 modificano la disciplina di determinazione del reddito d'impresa, nonché il regime di tassazione diretta per le società (IRES e IRAP), prevedendo modifiche ai criteri di deducibilità degli oneri diretti ad ampliare la determinazione della base imponibile con riferimento al reddito d'impresa sia per quanto riguarda i soggetti IRPEF, sia per quanto riguarda i soggetti IRES; armonizzazione del risultato economico ai fini del bilancio civile con il reddito imponibile ai fini fiscali; riduzione dell'aliquota IRES, che viene ridotta dal 33 per cento al 27,5 per cento; riduzione dell'aliquota IRAP ordinaria che viene ridotta dal 4,25 per cento al 3,9 per cento.
Segnala in merito come alcune modifiche concernente la deducibilità di oneri ai fini della determinazione del reddito d'impresa interessino, oltre alle società, anche i soggetti IRPEF che esercitano attività d'impresa. Relativamente a tali soggetti, non essendo prevista la riduzione dell'aliquota di imposta, la norma sembrerebbe comportare un aggravio dell'imposizione fiscale a loro carico.
In particolare, il comma 1 interviene sulla disciplina fiscale in materia di determinazione del reddito d'impresa contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 modificando sia le norme contenute nel Titolo I (Imposta sul reddito delle persone fisiche - IRPEF) sia le norme contenute nel Titolo II (Imposta sul reddito delle società - IRES).
La lettera e) del comma 1, modificando l'articolo 77 del TUIR, riduce l'aliquota IRES dal 33 per cento al 27,5 per cento.
La nuova aliquota, ai sensi del comma 2, entra in vigore a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.
La lettera i) sostituisce interamente l'articolo 96 del TUIR, introducendo una nuova disciplina relativa alla deducibilità degli interessi passivi.
La nuova disciplina sostituisce anche le disposizioni contenute negli articoli 97 e 98 del TUIR i quali, infatti, sono abrogati dalla successiva lettera l).
La nuova disciplina, ai sensi del comma 2, entra in vigore a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.
Il nuovo articolo 96 dispone che gli interessi passivi e gli oneri assimilati sono deducibili, in ciascun periodo di imposta, fino a concorrenza degli interessi attivi e dei proventi assimilati (comma 1); l'eventuale eccedenza negativa è deducibile nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica, costituito dalla differenza tra il valore e i costi della produzione, come risultanti dal conto economico di esercizio, escluse le quote di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali e i canoni leasing relativi a beni strumentali (comma 2); assumono rilevanza gli interessi passivi e gli interessi attivi, nonché gli oneri e i proventi assimilati, aventi natura finanziaria mentre sono esclusi quelli aventi natura commerciale (comma 3); in deroga a quanto appena indicato per i soggetti che vantano crediti commerciali nei confronti della pubblica amministrazione, sono considerati interessi attivi, rilevanti ai fini della deducibilità degli interessi passivi, anche quelli virtuali, calcolati al tasso ufficiale di riferimento aumentato di un punto, purché connessi al ritardato pagamento dei corrispettivi (comma 3); le eccedenze di interessi passibili indeducibili in un determinato periodo di imposta possono essere dedotte dal reddito dei successivi periodi di imposta, ma non oltre il quinto (cosiddetto riporto in avanti), qualora, negli esercizi successivi, il risultato operativo sia capiente; per i primi tre periodi d'imposta di applicazione della nuova disciplina, il riporto in avanti è esteso dal quinto al decimo periodo successivo a quello di competenza; le imprese hanno la facoltà di richiedere, tramite interpello presentato all'Agenzia delle entrate, la disapplicazione, totale o parziale, del limite temporale


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al riporto degli interessi passivi eccedenti la quota deducibile in ciascun periodo di imposta (limite quinquennale, ampliato a dieci anni nei primi tre periodi di imposta di applicazione della nuova disciplina), a condizione che sia dimostrato che l'indebitamento dipende da piani di riorganizzazione aziendale avviati o da avviare o dall'acquisizione di aziende prevalentemente con capitale di debito o dall'avvio di nuove iniziative economiche oppure da altri elementi che renderebbero particolarmente oneroso procedere ad una ristrutturazione o rinegoziazione dei finanziamenti contratti (comma 4); sono esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina in esame le banche e gli altri soggetti finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo n. 87 del 1992, le imprese di assicurazione e le società capogruppo di gruppi bancari e assicurativi (comma 5); sono incluse nell'ambito soggettivo le società che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quelle creditizia o finanziaria (cosiddette holding industriali) (comma 5); in caso di partecipazione al consolidato nazionale, l'eventuale eccedenza di interessi passivi ed oneri assimilati indeducibili generatasi in capo a un soggetto può essere portata in abbattimento del reddito complessivo di gruppo, se e nei limiti in cui altri soggetti partecipanti al consolidato presentino, per lo stesso periodo d'imposta, un risultato operativo lordo capiente non integralmente sfruttato per la deduzione. Tale regola si applica anche alle eccedenze oggetto di riporto in avanti, con esclusione di quelle generatesi anteriormente all'ingresso nel consolidato nazionale (comma 7).
Rileva a tale proposito come la nuova disciplina sugli interessi passivi possa risultare penalizzante per le imprese che hanno effettuato investimenti reperendo risorse attraverso l'indebitamento di lungo periodo, in quanto in sede di pianificazione degli investimenti, un ruolo rilevante assume il beneficio fiscale atteso dalla deducibilità degli interessi passivi.
La lettera b) del comma 1 sostituisce l'articolo 61 del TUIR, recante la disciplina degli interessi passivi per i soggetti IRPEF.
In particolare, si prevede che tali oneri sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra la somma dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa e quelli che non vi concorrono perché esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
Il comma 2 del nuovo articolo 61 dispone che la parte di interessi passivi non deducibili ai sensi del comma 1 non dà diritto alla detrazione dall'imposta prevista alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 15.
La nuova disciplina, ai sensi del comma 2, entra in vigore a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.
Rispetto alla normativa vigente, la indetraibilità degli interessi passivi è disposta con riferimento alla quota non deducibile ai sensi del comma 1. Pertanto, limitatamente alla quota deducibile, la norma consente al contribuente la facoltà di scegliere tra la deduzione dal reddito d'impresa e la inclusione tra gli oneri detraibili in misura pari al 19 per cento.
La lettera d) espunge dall'articolo 66, comma 3, TUIR il rinvio all'articolo 96 del TUIR escludendo dall'applicazione del nuovo regime di deducibilità degli interessi passivi le imprese minori.
La lettera z), aggiungendo un periodo al comma 7 dell'articolo 172 del TUIR, estende agli interessi passivi portati in avanti, perché indeducibili nell'esercizio di riferimento, lo stesso trattamento limitativo delle perdite nell'ambito delle operazioni di fusione o scissione.
Non appare chiaro se la norma intenda introdurre, quale limite alla deducibilità degli interessi passivi portati in avanti in caso di fusione societaria, il valore del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio. In tal caso ritiene che gli effetti


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antielusivi siano, in linea generale, contenuti, considerata la diversa natura dei valori raffrontati.
Peraltro, ulteriori chiarimenti sarebbero utili in merito all'applicazione della norma nell'ipotesi in cui in capo alla stessa società partecipante alla fusione siano attribuite sia perdite d'esercizio che interessi oggetto di riporto in avanti.
In materia di regime fiscale degli interessi passivi, il comma 1 reca disposizioni di coordinamento tra la normativa vigente e le modifiche introdotte.
In particolare, la lettera a) del comma 1 modifica l'articolo 56, comma 2 del TUIR concernente la determinazione delle perdite d'impresa che possono essere portate in deduzione ai fini della determinazione del reddito complessivo.
La lettera g), numero 2), del comma 1 modifica il comma 1 dell'articolo 84 del TUIR espungendo i rinvii all'articolo 96 e all'articolo 109, comma 6 del TUIR al fine di coordinarsi con le modifiche introdotte dalla lettera i) del comma 1 in esame.
La lettera f) del comma 1 inserisce un nuovo periodo al comma 1 dell'articolo 83 del TUIR recante disposizioni in materia di determinazione del reddito complessivo, nel quale si specifica che, in caso di attività che fruiscono di regimi di parziale o totale detassazione del reddito, le relative perdite fiscali assumono rilevanza nella stessa misura in cui assumerebbero rilevanza i risultati positivi.
In merito alla data in entrata in vigore della nuova disciplina, segnala come la disposizione deroghi al principio della irretroattività delle norme tributarie sancito dall'articolo 3 della legge n. 212 del 2000, recante lo Statuto dei diritti del contribuente.
La lettera g), numero 1, del comma 1 interviene sull'articolo 84 del TUIR, recante la disciplina del riporto delle perdite, abrogando la disposizione che prevede, per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione totale o parziale del reddito, che la perdita riportabile sia diminuita in misura proporzionalmente corrispondente alla quota di esenzione applicabile in presenza di un reddito imponibile.
Ricorda che tale periodo - di cui si propone ora l'abrogazione - era stato inserito dal comma 72 dell'articolo 1 della finanziaria 2007, che ne aveva previsto la decorrenza dal periodo di imposta 2007. Considerato che - in base al comma 2 dell'articolo 2 - le disposizioni di cui al comma 1, lettera g), numero 1, si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007, ne consegue che il richiamato secondo periodo dell'articolo 84, comma 1, del TUIR, rimanga del tutto privo di effetti pratici.
In merito alla data in entrata in vigore della nuova disciplina, segnala come la disposizione deroghi al principio della irretroattività delle norme tributarie sancito dall'articolo 3 della legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente).
La lettera m) del comma 1 sostituisce l'intero comma 6 dell'articolo 101 TUIR, stabilendo che le perdite attribuite per trasparenza da società in nome collettivo e in accomandita semplice a società di capitali siano utilizzabili solo in abbattimento degli utili attribuiti per trasparenza nei successivi cinque periodi di imposta dalla stessa società che ha generato le perdite.
La lettera n) del comma 1 modifica l'articolo 102 del TUIR recante le modalità di ammortamento dei beni materiali. Il numero 1) abroga il comma 3 dell'articolo 102, che prevede la possibilità di elevare, per alcune categorie di beni, la misura massima di deducibilità delle quote di ammortamento (cosiddetto ammortamento accelerato e ammortamento anticipato).
Il comma 2, inoltre, dispone che, in attesa della revisione dei coefficienti di ammortamento tabellare, per le imprese diverse da quelle rientranti tra i soggetti passivi IRES continui ad applicarsi, per i beni entrati in funzione entro il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007, la norma sugli ammortamenti anticipati di cui all'articolo 102, comma 3, secondo


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periodo del TUIR, nella versione previgente le modifiche apportate dal presente comma.
Il numero 2) della lettera n) sostituisce il comma 7 dell'articolo 102, recante le modalità di ammortamento dei beni concessi in locazione finanziaria (cosiddetto leasing finanziario). Le modifiche introdotte dal nuovo comma 7, per quanto concerne le imprese utilizzatrici comportano che: per i beni mobili, ai fini della deducibilità dei canoni di leasing, la durata minima del contratto viene elevata dalla metà ai due terzi del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente ordinario di ammortamento; per i beni immobili, la durata del contratto, fermo restando il requisito appena indicato, non deve essere, in ogni caso, inferiore a 11 anni (in luogo di otto) e non superiore a 18 anni (in luogo di 15); per i veicoli aziendali, viene riproposta la normativa vigente, che prevede, ai fini della deducibilità dei canoni, una durata del contratto leasing non inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente ordinario; per tutti i tipi di contrattisi dispone che la quota di interessi impliciti è soggetta alle limitazioni in materia di deducibilità degli interessi passivi di cui all'articolo 96 (modificato dalla lettera i) del comma in esame).
Per quanto concerne le società concedenti, il nuovo comma 7 non ripropone il divieto di ammortamento anticipato. La modifica è da collegare all'abrogazione del comma 3 del medesimo articolo 102 disposta dal punto 1 della lettera n) ed ha pertanto natura di coordinamento formale.
La lettera o) del comma 1, abrogando il comma 4 dell'articolo 102-bis, sopprime il divieto di ogni ulteriore deduzione per ammortamento anticipato o per una più intensa utilizzazione dei beni rispetto a quella normale del settore. La norma dispone il coordinamento con le modifiche introdotte dalla lettera n).
La lettera p) del comma 1, modificando il comma 2 dell'articolo 108 del TUIR, interviene sulla disciplina fiscale relativa alle spese di rappresentanza.
In base alla modifica introdotta, le spese di rappresentanza sono deducibili interamente nell'esercizio in cui vengono sostenute, se rispondenti a requisiti di inerenza e congruità da fissare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche sulla base della natura e della destinazione delle spese medesime, nonché del volume dei ricavi dell'attività caratteristica dell'impresa e dell'attività internazionale dell'impresa; possono incluse tra le spese di rappresentanza, se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità, le perdite fiscali di società sportive professionistiche controllate, oggetto di consolidamento: in tal modo la disposizione, assimilando le perdite delle società sportive professionistiche controllate alle spese di rappresentanza, introduce una deroga alla disciplina generale delle perdite fiscali; se relative a beni distribuiti gratuitamente (omaggi) rimangono interamente deducibili nell'anno se il valore unitario è inferiore a 50 euro. Rispetto alla normativa vigente, pertanto, viene aumentato il limite da 25,82 a 50 euro.
La nuova disciplina, ai sensi del comma 2, entra in vigore a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.
La lettera q) del comma 1 modifica la disciplina contenuta nell'articolo 109 del TUIR, intervenendo sui commi 4, 5 e 6, al fine di eliminare il meccanismo delle deduzioni extracontabili indicato nel quadro EC (prospetto per la deduzione extracontabile dei componenti negativi) per ammortamenti, accantonamenti e altri costi.
La lettera q), numero 1), abroga parzialmente l'articolo 109, comma 4, lettera b) del TUIR riducendo i margini di ricorso alle deduzioni cosiddette extracontabili le quali erano state introdotte in conformità al principio del cosiddetto disinquinamento del bilancio.


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La nuova disciplina, ai sensi del comma 2, entra in vigore a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007; tuttavia, per il recupero delle eccedenze risultanti alla fine del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007 è ammessa l'applicazione, in via transitoria, delle disposizioni dell'articolo 109, comma 4, lettera b), terzo, quarto e quinto periodo del TUIR.
Con particolare riferimento alle riserve in sospensione d'imposta, il comma 2 dispone la facoltà per il contribuente, di eliminare il vincolo di disponibilità, che non ne consente la distribuzione, attraverso il pagamento di una imposta sostitutiva fissata in misura pari all'1 per cento da versare entro il termine di scadenza per il pagamento dell'imposta sul reddito relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.
Si prevede inoltre che gli ammortamenti, gli accantonamenti e le altre rettifiche di valore, imputati al conto economico a partire dall'esercizio dal quale, in conseguenza della modifica recata dalla lettera q), numero 1), del comma 1, decorre l'eliminazione delle deduzioni extracontabili, possano essere disconosciuti dall'Amministrazione finanziaria, qualora non risultino coerenti con i comportamenti contabili sistematicamente adottati nei precedenti esercizi, fatta salva la possibilità per l'impresa di dimostrare la giustificazione economica di detti componenti in base a corretti principi contabili.
La lettera q), numero 2), introduce modifiche al comma 5 dell'articolo 109, al fine di coordinare le disposizioni in esso contenute con le modifiche alla disciplina della deducibilità degli interessi passivi introdotta al comma in esame.
In particolare, per quanto riguarda la determinazione della quota indeducibile dei costi parzialmente imputabili ad attività esenti, si sostituisce il rinvio al rapporto di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 96 (sostituito dalla lettera i) del comma in esame) con un nuovo meccanismo basato sul rapporto tra ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
Per un'analoga ragione, la lettera q), numero 3), abroga il comma 6 dell'articolo 109 TUIR.
La lettera h) del comma 1 modifica il comma 1 dell'articolo 87 del TUIR, recante il principio della cosiddetta participation exemption o pex, elevando l'esenzione al 95 per cento, con conseguente riduzione della quota di tassazione dal 16 al 5 per cento.
Ai sensi del comma 2, la modifica introdotta produce effetto per le plusvalenze realizzate a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Inoltre, resta ferma l'esenzione in misura pari all'84 per cento per le plusvalenze realizzate dalla predetta data fino a concorrenza delle svalutazioni dedotte ai fini fiscali nei periodi di imposta anteriori a quello in corso al 1o gennaio 2004 (data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 344 del 2003, recante la riforma dell'IRES).
Le disposizioni recate dalle lettere da r) a v), comma 1, riguardano la materia del consolidato fiscale IRES nazionale e mondiale.
Le modifiche introdotte sono in parte conseguenti alle innovazioni in tema di deducibilità degli interessi passivi e, in parte di natura autonoma.
La ratio dell'intervento muove dalla considerazione che l'accesso al regime di consolidamento rappresenta un beneficio in sé e che, dunque, non siano necessari ulteriori benefici per incentivare l'applicazione di una disciplina già di per sé agevolativa: pertanto, si dispone l'eliminazione sia del beneficio sui dividendi, sia del beneficio sul pro-rata patrimoniale, sia, da ultimo, del beneficio sulla neutralità del trasferimento intra-gruppo di singoli beni.
La lettera r) modifica l'articolo 119, comma 1, lettera d), TUIR, abbreviando il termine entro il quale va comunicato all'Agenzia delle entrate l'esercizio congiunto dell'opzione per la tassazione di gruppo in sede di consolidato nazionale.


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La lettera s) sostituisce l'articolo 122 del TUIR, prevedendo che la società o ente controllante debba presentare la dichiarazione dei redditi del consolidato, calcolando il reddito complessivo globale risultante dalla somma algebrica dei redditi complessivi netti dichiarati da ciascuna delle società partecipanti al regime del consolidato e procedendo alla liquidazione dell'imposta di gruppo, secondo le disposizioni attuative contenute nel decreto ministeriale di cui all'articolo 129 e in quello di approvazione del modello annuale di dichiarazione dei redditi. Ne consegue che la società o ente controllante non potrà più apportare alla somma algebrica dei redditi del consolidato nazionale le rettifiche di consolidamento di cui all'articolo 122 vigente, derivanti dai predetti benefici del consolidato ora soppressi.
La lettera t), abrogando l'articolo 134, comma 1, lettera a) del TUIR, sopprime, nell'ambito del consolidato mondiale, ed in sede di calcolo del reddito imponibile di ciascuna controllata estera, il beneficio consistente nell'esclusione della quota imponibile del dividendo distribuito da società incluse nella tassazione di gruppo, anche se proveniente da utili di esercizi precedenti a quello di inizio dell'opzione per la tassazione secondo il meccanismo del consolidato mondiale.
La lettera u) abroga gli articoli 123 e 135 TUIR, riguardanti, rispettivamente, i trasferimenti infragruppo nel consolidato nazionale e in quello mondiale.
La lettera v) inserisce nel TUIR il nuovo articolo 139-bis, che disciplina nel dettaglio il trattamento fiscale dei dividendi e delle plusvalenze derivanti dal possesso o dal realizzo delle partecipazioni nelle società consolidate, nell'ipotesi di interruzione o mancato rinnovo del consolidato mondiale.
Ai sensi del comma 2, l'eliminazione della rettifica di consolidamento concernente la quota imponibile dei dividendi distribuiti dalle società controllate, conseguente alle modifiche recate dalle lettere s) ed t) del comma 1, ha effetto dalle delibere di distribuzione adottate a partire dal 1o settembre 2007, esclusa la delibera riguardante la distribuzione dell'utile relativo all'esercizio anteriore a quello in corso al 31 dicembre 2007.
L'eliminazione delle rettifiche di consolidamento concernenti il regime di neutralità per i trasferimenti infragruppo, conseguente alle modifiche recate dalla lettera u) del comma 1, si applica altresì ai trasferimenti effettuati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2007.
Il comma 3 dell'articolo 3 reca una norma di interpretazione autentica dell'articolo 90, comma 1 del TUIR, finalizzata a precisare il trattamento fiscale degli interessi passivi sostenuti per l'acquisizione di immobili non rientranti tra i beni strumentali per l'esercizio dell'impresa né tra i beni alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.
Il comma 4 dispone che l'imprenditore individuale che, alla data del 30 novembre 2007, utilizza beni immobili strumentali di cui all'articolo 43, comma 2, primo periodo del TUIR, può, entro il 30 aprile 2008, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2008, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRAP e dell'IVA.
L'imposta sostitutiva è pari al dieci per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto.
Relativamente agli immobili la cui cessione è soggetta all'IVA, la misura dell'imposta sostitutiva è aumentata di un importo pari al trenta per cento dell'IVA applicabile al valore normale dell'immobile, calcolata secondo l'aliquota propria del bene in questione.
Il valore normale degli immobili è quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta per il calcolo delle rendite catastali, ovvero di quelli stabiliti ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge n. 70 del 1988, concernente la procedura per l'attribuzione della rendita catastale.
L'imprenditore che si avvale delle disposizioni sopra illustrate è tenuto a


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versare il 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso alla data del 1o gennaio 2007 e la restante parte in due rate di pari importo, entro il 16 dicembre 2008 e il 16 marzo 2009, secondo i criteri di cui al decreto legislativo n. 241 del 1997.
Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente al versamento di ciascuna rata.
I commi 5 e 6 recano disposizioni dirette a ridurre la tassazione sui dividendi e sulle plusvalenze da partecipazione al fine di assicurare che la riduzione dell'aliquota IRES sui redditi prodotti in capo alla società, comporti, conseguentemente, una riduzione della tassazione in capo al socio.
A tal fine, il comma 5 rinvia ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le rideterminazione proporzionale delle percentuali di cui agli articoli 47, comma 1, 58, comma 2, 59 e 68, comma 3, del TUIR. L'adeguamento riguarderà i dividendi e le plusvalenze pertinenti a partecipazioni qualificate detenute da soggetti IRPEF privati e, in generale, tutti i dividendi e le plusvalenze pertinenti a partecipazioni detenute nell'esercizio di impresa.
Ai sensi del comma 6, la normativa transitoria e le decorrenze sono determinate con il medesimo decreto ministeriale di cui al comma 5.
I commi da 7 a 9 modificano il regime fiscale dei redditi di impresa percepiti da soggetti IRPEF, al fine di introdurre il principio della neutralità della tassazione dei redditi di impresa rispetto alla forma organizzativa delle imprese, favorendo al contempo i processi di capitalizzazione delle imprese soggette all'IRPEF.
Il comma 7 stabilisce che - a decorrere dal periodo d'imposta 2008 - le persone fisiche titolari di redditi d'impresa e di redditi da partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato - possano optare per l'assoggettamento di tali redditi a tassazione separata con l'aliquota del 27,5 per cento, a condizione che i redditi prodotti ovvero imputati per trasparenza non siano prelevati o distribuiti.
Il comma 8 dispone che l'opzione di cui al comma 7 non sia esercitabile se le imprese o le società sono in contabilità semplificata, in quanto solo la contabilità ordinaria consente di monitorare le variazioni del patrimonio dell'impresa.
Il comma 9 rimette ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la determinazione delle disposizioni attuative del regime di cui ai commi 7 e 8, con particolare riferimento, tra l'altro, ai termini e alle modalità dell'opzione, al regime d'imputazione delle perdite, al trattamento delle riserve di utili, al versamento dell'imposta e al coordinamento con le altre disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi e in materia di accertamento.
I commi da 10 a 12 recano disposizioni dirette ad attribuire all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) la natura di tributo proprio della regione.
Il comma 10 reca una norma transitoria secondo cui, in attesa della completa attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) assume la natura di tributo proprio della regione e a decorrere dal 1o gennaio 2009 è istituita con legge regionale.
L'attribuzione della natura di tributo regionale deve essere effettuata assicurando il rispetto del Patto di stabilità interno e, in ambito europeo, dovrà essere garantito il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica fissati dall'Unione europea. A tal fine, il comma in esame prevede la conferma di alcuni principi contenuti nel decreto legislativo n. 446 del 1997, ed in particolare dispone che le regioni dovranno confermare l'indeducibilità dell'IRAP per la determinazione della base imponibile fiscale statale; non possono modificare le disposizioni concernenti la determinazione della base imponibile; possono modificare gli altri parametri,


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quali l'aliquota, le detrazioni d'imposta e le deduzioni dall'imponibile nonché di introdurre speciali agevolazioni, nei limiti stabiliti dalle leggi statali.
Il comma 11 stabilisce che, con accordo concluso a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 281 del 1997, venga approvato lo schema di regolamento-tipo regionale recante la disciplina della liquidazione, dell'accertamento e della riscossione dell'IRAP istituita con legge regionale. Nell'ambito del regolamento sono individuate le norme derogabili dalle Regioni.
In ogni caso, al fine di evitare incrementi di costi, il regolamento dovrà obbligatoriamente affidare all'Agenzia delle entrate le funzioni di liquidazione, accertamento e riscossione dell'IRAP.
Il comma 12 contiene una norma transitoria in base alla quale - fino all'emanazione dei regolamenti regionali conformi al regolamento-tipo di cui al comma precedente - lo svolgimento delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell'IRAP, nei territori delle singole regioni, prosegue nelle forme e nei modi previsti dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge (cioè al 1o gennaio 2008).
I commi 13 e 14 modificano il regime fiscale delle operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti di aziende).
Attraverso una serie di novelle agli articoli 172, 173, 175 e 176 del TUIR, si prevede che, in alternativa al regime di neutralità fiscale che attualmente caratterizza il trattamento ai fini fiscali di tali operazioni sia possibile optare per l'applicazione, in tutto o in parte, sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali, di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, con aliquota del 18 per cento.
Tale opzione potrà essere compiuta in caso di operazione di fusione (nuovo articolo 172) dalla società incorporante ovvero da quella risultante dalla fusione, in caso di operazione di scissione (nuovo articolo 173) dalla società beneficiaria della medesima.
Analogo regime viene previsto anche in caso di operazione di conferimento di aziende (nuovo articolo 176) ed in tal caso l'opzione dovrà essere effettuata da parte della società conferitaria.
Viceversa, le operazioni di conferimento di partecipazioni di controllo o di collegamento, in virtù delle novelle apportate all'articolo 175, rimangono assoggettate al vigente regime, secondo il quale il valore di realizzo è quello ricevuto dal soggetto conferente ovvero, se superiore, quello iscritto a bilancio dal conferitario.
L'opzione deve essere compiuta nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l'operazione o, al più tardi, in quella del periodo d'imposta successivo.
Con riferimento al conferimento di aziende, si modifica anche la disciplina relativa ai requisiti soggettivi, precisando che il regime si applica non solo qualora il soggetto conferente sia una società per azioni, una società a responsabilità limitata, una società cooperativa o comunque un ente pubblico o privato avente ad oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, [articolo 73, comma 1, lettere a) e b)]. Nella nuova formulazione dell'articolo 176, rientrano anche gli altri soggetti, ed in particolare, società di persone e imprenditori individuali.
A fronte dell'imposta sostitutiva, il nuovo comma 2-ter dell'articolo 176 prevede che i maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva siano riconosciuti ai fini dell'ammortamento a partire dal periodo di imposta successivo a quello dell'opzione.
Tale beneficio fiscale viene però condizionato ad un periodo minimo di possesso post-affrancamento. In caso di realizzo dei suddetti beni anteriormente al secondo periodo di imposta successivo all'opzione, il costo fiscale è infatti ridotto dei maggiori valori assoggettati all'imposta sostitutiva, al netto dell'eventuale maggiore


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ammortamento dedotto. L'imposta sostitutiva versata è dedotta dall'imposta sui redditi.
Ai sensi del comma 14, le disposizioni del comma 13 si applicano alle operazioni effettuate a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.
È comunque previsto che si possa optare per l'imposta sostitutiva anche per ottenere il riallineamento dei valori fiscali ai maggiori valori di bilancio iscritti in occasione di operazioni effettuate entro il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, nei limiti dei disallineamenti ancora esistenti alla chiusura di detto periodo o del periodo successivo.
Si rimette ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze l'adozione di disposizioni attuative per l'esercizio e gli effetti dell'opzione, per l'accertamento e la riscossione dell'imposta sostitutiva. In sede di disposizioni di attuazione potrà in particolare essere previsto che, in caso di applicazione parziale dell'imposta sostitutiva, l'esercizio dell'opzione sia subordinato al rispetto di limiti minimi.
Il medesimo regolamento dovrà anche dettare disposizioni per il coordinamento con le disposizioni recate dai commi da 242 a 249, dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007, in materia di agevolazioni alle operazioni di aggregazioni aziendali.
Il comma 15 interviene sul regime fiscale delle cosiddette deduzioni extracontabli, ovvero delle componenti negative del reddito che non rientrano nel conto economico e pertanto non sono in via generale deducibili ma delle quali è ammessa la deduzione alle particolari condizioni fissate dall'articolo 109, comma 4, lettera b), del TUIR.
La disposizione innova il regime delle deduzioni fiscali, prevedendo che stesse possano essere recuperate a tassazione, con conseguente cessazione del vincolo fiscale su utili e patrimonio netto, mediante opzione per l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, con aliquota del 18 per cento. L'applicazione dell'imposta sostitutiva può essere anche parziale e, in tal caso, deve essere richiesta per classi omogenee di deduzioni extracontabili.
Si rimette ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze l'adozione delle disposizioni attuative per la definizione delle modalità, dei termini e degli effetti dell'esercizio dell'opzione.
Il comma 16 stabilisce che l'ammontare delle differenze tra valori civili e valori fiscali degli elementi patrimoniali delle società aderenti al consolidato fiscale, risultanti dal bilancio relativo all'esercizio precedente a quello di esercizio dell'opzione per l'adesione al consolidato o di rinnovo dell'opzione stessa, da riallineare ai sensi degli articoli 128 e 141 del TUIR, al netto delle rettifiche già operate, possa essere assoggettato ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, con aliquota al 7 per cento. Tale previsione è applicabile anche alle differenze da riallineare ai sensi dell'articolo 115 TUIR.
I commi da 17 a 19 modificano la disciplina relativa all'IRAP contenuta nel decreto legislativo n. 446 del 1997, intervenendo sia sulle modalità di determinazione della base imponibile sia sull'aliquota ordinaria d'imposta.
Le modifiche introdotte dal comma 17, esaminate di seguito in dettaglio, sono dirette a: modificare, sostituendole e integrandole, le disposizioni in materia di determinazione del valore delle produzione netta delle società ed enti commerciali, delle imprese individuali, delle banche ed altre società finanziarie, delle imprese di assicurazione e degli esercenti arti e professioni; modificare le disposizioni comuni per la determinazione della base imponibile IRAP, tra le quali rientrano anche le deduzioni forfetarie e le deduzioni per i lavoratori dipendenti; sopprimere l'articolo 11-bis, concernente disposizioni


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di raccordo con la normativa contenuta nel TUIR; ridurre l'aliquota ordinaria IRAP.
Le lettere a) e b) del comma 17 modificano le disposizioni contenute nell'articolo 5 del decreto legislativo n. 446 del 1997 attraverso la sostituzione del citato articolo 5 (relativo alle società e agli enti commerciali) e l'introduzione di un articolo 5-bis (relativo alle imprese individuali).
Il nuovo articolo 5 disciplina il regime IRAP per le società commerciali e gli enti commerciali e rinvia al nuovo articolo 5-bis la disciplina per le imprese individuali e per le società di persone esercenti attività commerciale.
In particolare, si dispone la indeducibilità delle seguenti voci di costo: svalutazione delle immobilizzazione, diverse dagli ammortamenti che rimangono deducibili; svalutazione delle disponibilità liquide; accantonamenti per rischi; altri accantonamenti.
Il comma 3 del nuovo articolo 5 precisa che i contributi erogati in base a norma di legge, ad esclusione di quelli correlati a costi indeducibili, concorrono alla formazione della base imponibile e che, indipendentemente dalla loro classificazione in bilancio, non sono deducibili: le spese per il personale dipendente e assimilato; i costi e i compensi relativi a collaborazioni occasionali o continuative (già indeducibili a normativa vigente); gli utili spettanti agli associati in partecipazione (già indeducibili a normativa vigente); la quota di interessi dei canoni di leasing che, a differenza di quanto previsto a normativa vigente, dovrà essere desunta dal contratto di locazione finanziaria stipulato;le perdite su crediti (già indeducibili a normativa vigente); l'imposta comunale sugli immobili, la quale è, a normativa vigente, deducibile ai fini IRAP.
Ai sensi dell'articolo 5-bis, la base imponibile per le imprese individuali, che a normativa vigente coincide con quella delle società commerciali, è determinata facendo riferimento alle voci di conto economico contenute nel TUIR e non in quelle indicate nel codice civile.
In particolare, concorrono alla formazione della base imponibile ai fini IRAP i ricavi di vendita di merci, materie prime, semilavorati e servizi, le variazioni positive delle rimanenze, le indennità conseguite a titolo di risarcimento, i contributi spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto, nonché i contributi erogati in base a norma di legge, ad esclusione di quelli correlati a costi indeducibili.
Sono deducibili ai fini IRAP i costi di acquisto di merci, materie prime e sussidiarie, di servizi, ammortamenti e canoni di locazione di beni strumentali (al netto degli interessi).
Non sono deducibili ai fini IRAP le spese per il personale dipendente e assimilato, i costi e i compensi relativi a collaborazioni occasionali o continuative, gli utili spettanti agli associati in partecipazione, la quota di interessi dei canoni leasing, le perdite su crediti e l'imposta comunale sugli immobili.
Analogamente alle modifiche introdotte per le società di capitali, viene modificata la disciplina sulla deducibilità degli interessi sul leasing, che devono essere desunti dal contratto, e diviene indeducibile l'ICI pagata dal contribuente.
La lettera c) del comma 17 sostituisce l'articolo 6 del decreto legislativo n. 446 del 1997, recante i criteri di determinazione del valore della produzione netta delle banche e di altri enti e società finanziarie.
Il nuovo valore della produzione netta è determinato, tendenzialmente, dal margine di intermediazione ridotto del 50 per cento dei dividendi complessivi; è prevista, altresì, la deduzione del 90 per cento dei consumi intermedi rappresentati dagli ammortamenti dei beni materiali e immateriali e delle altre spese amministrative.
La lettera d) sostituisce l'articolo 7 del decreto legislativo n. 446, recante i criteri di determinazione del valore della produzione netta delle imprese di assicurazione. La base imponibile IRAP è determinata apportando alla somma dei risultati del conto tecnico dei rami danni e del conto tecnico dei rami vita del conto economico


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alcune variazioni specificatamente indicate. Gli ammortamenti sono deducibili nel limite del 90 per cento.
La lettera e) integra l'articolo 8 del decreto legislativo n. 446, recante i criteri di determinazione del valore della produzione netta delle persone fisiche e delle società semplici ed equiparate esercenti arti e professioni.
Per tali soggetti si prevede che la base imponibile IRAP derivi dalla differenza tra l'ammontare dei compensi percepiti e l'ammontare dei costi sostenuti inerenti all'attività esercitata, compreso l'ammortamento dei beni materiali e immateriali, esclusi gli interessi passivi e le spese per il personale dipendente. Si precisa inoltre che i compensi, i costi e gli altri componenti si assumono così come rilevanti ai fini della dichiarazione dei redditi.
La lettera f) modifica l'articolo 11 del decreto legislativo n. 446 del 1997 recante «disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta», riducendo le deduzioni forfetarie spettanti per ciascun lavoratore dipendente impiegato a tempo indeterminato.
In particolare, viene ridotta da 5.000 a 4.600 euro la deduzione per ciascun lavoratore dipendente, e da 10.000 a 9.200 euro la deduzione, alternativa alla precedente, per i lavoratori impiegati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.
Il numero 2 della lettera f), intervenendo sul comma 1, lettera b) dell'articolo 11, reca norme di coordinamento con le modifiche introdotte dalle lettere da a) ad e) del comma 17 in esame. Si tratta, in particolare, della indeducibilità di alcune voci di costo del personale, degli interessi passivi inclusi nei canoni di leasing, e dei compensi corrisposti per obblighi di fare, non fare o permettere.
Il numero 3 della lettera f), abrogando i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 11, reca norme di coordinamento con le modifiche introdotte dalle lettere da a) ad e) del comma 17.
Il comma 4 dispone che, ai fini della individuazione dei componenti positivi e negativi, si tiene conto della loro corretta classificazione, indipendentemente dalla collocazione nel conto economico effettuata dal contribuente.
Il numero 4 della lettera f), modificando il comma 4-bis dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 446 del 1997, riduce l'importo delle deduzioni forfetarie stabilite in funzione degli scaglioni di valore imponibile dichiarato. In particolare, la deduzione prevista fino al 180.790 euro passa da 8.000 a 7.350 euro, la deduzione prevista da 180.790 a 180.840 euro passa da 6.000 a 5.500 euro, la deduzione prevista da 180.840 a 180.920 euro passa da 4.000 a 3.700 euro, e la deduzione prevista da 180.920 a 181.000 euro passa da 2.000 a 1.850 euro
Il numero 5 della lettera f), modificando il comma 4-bis.1 dell'articolo 11, riduce l'importo della deduzione spettante per ciascun lavoratore dipendente impiegato fino ad un massimo di cinque. In particolare, la misura della deduzione per ciascun lavoratore dipendente viene ridotta da 2.000 euro a 1.850 euro su base annua.
La lettera g), abrogando l'articolo 11-bis, reca norme di coordinamento con le modifiche dei criteri di determinazione della base imponibile IRAP, recate dalle lettere da a) ad e).
La lettera h), modificando l'articolo 16, comma 1, dispone la riduzione dell'aliquota ordinaria IRAP dal 4,25 per cento al 3,9 per cento. Resta ferma la previsione di cui al comma 2 dell'articolo 16, che fissa all'8,5 per cento l'aliquota IRAP applicata al valore prodotto nell'esercizio di attività non commerciali svolte dalle amministrazioni pubbliche indicate nell'articolo 1, comma 2, del Testo unico del pubblico impiego, nonché dalle amministrazioni della Camera dei Deputati, del Senato, della Corte costituzionale, della Presidenza della Repubblica e dagli organi legislativi delle regioni a statuto speciale.
Il comma 18 stabilisce che le disposizioni recate dal sopra illustrato comma 17 si applichino a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.


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Il medesimo comma 18, inoltre, individua una specifica disciplina relativa ai componenti negativi indicati nel prospetto allegato alla dichiarazione dei redditi, disponendo il recupero a tassazione dei componenti negativi indicati nel prospetto delle deduzioni extracontabili allegato alla dichiarazione dei redditi (quadro EC) e dedotti dalla base imponibile IRAP fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.
Per le quote di componenti negativi la cui deduzione ai fini IRAP è rinviata in applicazione della normativa vigente fino al 31 dicembre 2007 continua ad applicarsi la precedente disciplina.
Tale deroga non si applica alla variazione della riserva sinistri, di cui all'articolo 111, comma 3, del TUIR, operata dalle imprese di assicurazioni la quale è deducibile in sei quote costanti a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2007.
Il comma 19 prevede che, ferma restando la disciplina ordinaria in materia di accertamento e di riscossione prevista dal decreto legislativo n. 446 del 1997, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, la dichiarazione annuale dell'IRAP non dovrà più essere presentata in forma unificata.
In particolare, la dichiarazione annuale IRAP dovrà essere presentata direttamente alla regione o alla provincia autonoma in cui il soggetto passivo ha il domicilio fiscale.
I nuovi termini e le modalità di presentazione della dichiarazione IRAP verranno stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 marzo 2008, che detterà anche le opportune disposizioni di coordinamento.
Il comma 20 modifica i criteri di utilizzo dei crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, introducendo un limite annuale di 250.000 euro alla possibilità di portare in compensazione tali crediti; inoltre si prevede che l'eventuale credito eccedente tale limite possa essere riportato in avanti anche oltre il limite temporale eventualmente stabilito in tali leggi istitutive e che sia comunque compensabile per l'intero importo residuo, a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si è generata.
La norma si applica a partire dal 1o gennaio 2008, anche in deroga alle disposizioni previste dalle singole leggi istitutive. In base al tenore letterale della norma, il limite è pertanto applicabile già a partire dalla prossime dichiarazioni dei redditi 2008, relative al periodo d'imposta 2007.
I commi da 21 a 24 dispongono una deroga al limite annuale di 250.000 euro ai fini della compensazione tributaria previsto per l'utilizzo dei crediti d'imposta ai sensi del comma 20, per le imprese situate nelle aree svantaggiate ai sensi della normativa comunitaria aventi determinati requisiti.
Il comma 21 prevede, in particolare, che il suddetto limite non si applichi, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 23, alle imprese: impegnate in processi di ricerca e sviluppo; che presentino un fatturato annuo non superiore a 5 milioni di euro; che risultino ubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste per gli aiuti di stato a finalità regionale; che siano beneficiarie delle disposizioni agevolative in materia di processi di aggregazione aziendale di cui ai commi 242 e 249 della legge finanziaria per il 2007; le cui azioni, dal 2007, siano quotate in un mercato regolamentato.
Ai sensi del comma 22, l'applicazione della deroga, con particolare riferimento alle imprese impegnate in processi di ricerca e sviluppo, è subordinata alla presentazione di un'istanza preventiva all'Agenzia delle entrate, volta a dimostrare la sussistenza dei requisiti di cui al comma 21.
Per le finalità di cui ai commi precedenti, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il comma 23 istituisce un apposito Fondo, con una dotazione nel limite di 10 milioni


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di euro a decorrere dal 2008. Le modalità di applicazione delle disposizioni in esame sono demandate ad apposito decreto del Ministro dell'economia e finanze, il quale stabilisce anche le procedure volte ad assicurare il rispetto del limite dello stanziamento del predetto fondo.
Il comma 24 dispone che l'efficacia delle disposizioni in esame sia subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.
I commi 25 e 26 introducono un limite temporale iniziale all'applicazione della disciplina dell'IVA di gruppo, con finalità antielusive.
In particolare, il comma 25, novella l'ultimo comma dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, introducendo introduce un ulteriore periodo, in base al quale, ai fini effetti delle dichiarazioni e dei versamenti, non rilevano le eccedenze detraibili, risultanti dalle dichiarazioni annuali relative al periodo d'imposta precedente, degli enti e società diversi da quelli per i quali, in detto periodo d'imposta, l'ente o società controllante si è avvalso della facoltà di cui al presente comma. In sostanza la compensazione sarà possibile esclusivamente per le eccedenze detraibili che si formano negli anni per i quali trova applicazione il regime dell'IVA di gruppo.
È previsto altresì che alle eccedenze detraibili degli enti e delle società per le quali, ai sensi del comma, non si applica il regime dell'IVA di gruppo, si applichi il regime ordinario di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
Il comma 26 prevede che la modifica recata dal comma 25 trovi applicazione a partire dalla liquidazione IVA di gruppo relativa all'anno 2008.
Il comma 27 abroga il comma 4-bis, articolo 4, del decreto-legge n. 300 del 2006, che prevede la proroga, al 31 dicembre 2007 e al 31 dicembre 2008, dei termini per il completamento degli investimenti per i soggetti beneficiari del corrispondente credito d'imposta, rispettivamente per gli anni 2005 e 2006, relativo ai nuovi investimenti nelle aree svantaggiate.
A seguito della predetta abrogazione e in considerazione dell'effettivo utilizzo dei crediti d'imposta previsti all'articolo articolo 8 e all'articolo 7 della legge finanziaria per il 2001, le somme che si rendono disponibili sono stimate pari 1.500 milioni di euro, e sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato nella misura di 450 milioni di euro per il 2008 e di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.
Il comma 28 dispone, alla lettera a), l'incremento dal 15 al 40 per cento della misura agevolativa fissata dal comma 280 della legge finanziaria 2007 a favore delle imprese che effettuano investimenti in ricerca e sviluppo mediante contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca.
Segnala in merito come il comma 20, articolo 3, del disegno di legge finanziaria disponga che, per il credito d'imposta previsto al comma 280 della legge finanziaria per il 2007, sia applicata una deroga alla previsione, contenuta nel medesimo comma, del limite di 250.000 euro all'utilizzo di tali benefici, ai fini della compensazione con altri tributi.
La lettera b) prevede inoltre una novella al comma 281 della predetta legge finanziaria per il 2007, innalzando il tetto massimo dei costi su cui applicare la misura agevolativa per il calcolo del credito d'imposta, da un importo di 15 milioni a 50 milioni di euro.
Il comma 29, lettera a), numero 4), inserisce nell'articolo 27 («Ritenuta sui dividendi») del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, un nuovo comma 3-ter, con cui è stabilito che - ai dividendi corrisposti alle società e agli enti soggetti ad un'imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che garantiscono un effettivo scambio di informazioni, e ivi residenti (cosiddetta white list) - si applica una ritenuta a titolo di imposta con aliquota dell'1,375 per


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cento. Tale percentuale è finalizzata ad omogeneizzare il trattamento fra soggetti residenti e non, e deriva dall'applicazione della percentuale di esclusione dalla formazione del reddito residenti (95 per cento) all'aliquota generale dell'IRES (27,5 per cento)
Il comma 30 prevede che le disposizioni del comma 29 si applichino agli utili formatisi a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007: pertanto per la distribuzioni degli utili formatisi in precedenti esercizi continua ad applicarsi la ritenuta alla fonte con aliquota del 27 per cento. A tal fine, è previsto che le società ed enti che distribuiscono i dividendi indichino in dichiarazione l'ammontare degli utili, o delle riserve di utili, formatisi a partire dall'esercizio di cui al periodo precedente e quelli formatisi in altri esercizi.
Il comma 31 reca una clausola transitoria secondo cui, ai fini dell'applicazione del nuovo comma 3-ter dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, fino all'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi ai sensi del nuovo articolo 168-bis del TUIR, introdotto dal comma 43, lettera n), dell'articolo 3, (cosiddetta white list), gli Stati dello Spazio economico europeo che assicurano un effettivo scambio di informazioni sono quelli inclusi nella lista del decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre 1996, emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo n. 239 del 1996.
I commi da 32 a 38 introducono una misura agevolativa al fine di favorire la crescita dimensionale delle aggregazioni professionali.
In particolare il comma 32 - al fine di favorire la crescita dimensionale delle aggregazioni professionali, funzionale al miglioramento della qualità dei servizi forniti alla collettività e dell'organizzazione del lavoro - riconosce agli studi professionali associati o alle altre entità giuridiche, anche in forma societaria, risultanti dall'aggregazione di almeno quattro, ma non più di dieci professionisti, un credito d'imposta di importo pari al 15 per cento dei costi sostenuti per l'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, dei beni indicati al comma 35, nonché per l'ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione degli immobili utilizzati, che per le loro caratteristiche sono imputabili ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono.
In base al comma 33, il credito d'imposta spetta con riferimento alle operazioni di aggregazione effettuate nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2008 e il 31 dicembre 2010, per i costi sostenuti a partire dalla data in cui l'operazione di aggregazione risulta effettuata e nei successivi dodici mesi.
Il comma 34 prevede che l'agevolazione di cui al comma 32 spetti a condizione che tutti i soggetti partecipanti alle operazioni di aggregazione esercitino l'attività professionale esclusivamente all'interno della struttura risultante dall'aggregazione.
La medesima agevolazione non trova applicazione per quelle strutture che, in forma associata, si limitano ad eseguire attività meramente strumentali all'esercizio dell'attività professionale.
Ai sensi del comma 35, il credito d'imposta è commisurato all'ammontare complessivo dei costi sostenuti per l'acquisizione di beni mobili ed arredi specifici, attrezzature informatiche, macchine d'ufficio, impianti ed attrezzature varie o di programmi informatici e brevetti concernenti nuove tecnologie di servizi.
Il comma 36 stabilisce che il credito d'imposta, indicato nella relativa dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta nel quale sono stati sostenuti i costi agevolati, è utilizzabile in compensazione.
Il comma 37 rinvia ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della giustizia, la definizione delle modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 32 a 38.
Con il medesimo decreto sono definite, altresì, le procedure di monitoraggio e di controllo, nonché le specifiche cause di revoca, totale o parziale, del credito d'imposta


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e di applicazione delle sanzioni, anche nei casi in cui, nei tre anni successivi all'aggregazione, il numero dei professionisti associati si riduca in modo significativo rispetto a quello esistente dopo l'aggregazione.
Il comma 38 subordina l'efficacia delle previsioni di cui ai commi da 32 a 37 all'autorizzazione della Commissione europea.
Il comma 39 inserisce nell'articolo 74-ter (Disposizioni per le agenzie di viaggio e turismo) del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, un nuovo comma 8-bis, con cui si stabilisce che le agenzie di viaggi e turismo, per le prestazioni di organizzazione di convegni, congressi e simili, possono applicare il regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto.
La disposizione è volta a superare gli ostacoli alla detraibilità dell'IVA pagata per la partecipazione a convegni e congressi, consentendo alle agenzie di viaggi e turismo di applicare il regime ordinario dell'imposta per le prestazioni di organizzazione di convegni, congressi e simili, effettuate a diretto vantaggio del cliente.
Le agenzie di viaggi e turismo potranno in tal caso detrarre l'imposta dovuta o versata per i servizi da esse acquistati dai loro fornitori. Il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui diventa esigibile l'imposta per la prestazione, in relazione alla quale le agenzie di viaggi e turismo optano per il regime ordinario dell'imposta.
Si prevede infine che le agenzie di viaggi e turismo, che applicano sia il regime ordinario sia il regime speciale di cui all'articolo 74-ter, devono registrare separatamente nella propria contabilità le operazioni che rientrano in ciascuno di tali regimi.
Il comma 40 subordina l'efficacia della disposizione di cui al comma 39 alla concessione di una deroga da parte dei competenti organi comunitari.
I commi 41 e 42 intervengono sulla disciplina relativa agli ammortamenti dei terreni su cui sono ubicati fabbricati strumentali, introdotta dal decreto legge n. 223 del 2006.
In particolare, il comma 41 reca l'interpretazione autentica del terzo periodo, comma 8, dell'articolo 36 del decreto-legge n. 223 del 2006, concernente le modalità di imputazione delle quote di ammortamento già dedotte e calcolate sul costo complessivo del fabbricato e del terreno sul quale lo stesso è ubicato, indicando che esso va interpretato nel senso che, per ciascun immobile strumentale, le quote di ammortamento dedotte nei periodi di imposta precedenti al periodo di imposta in corso al 4 luglio 2006 (dunque, sino a tutto il periodo di imposta 2005) calcolate sul costo complessivo, sono riferite proporzionalmente al costo dell'area e al costo del fabbricato.
La norma riproduce la disposizione contenuta nel decreto legge n. 118 del 2007, non convertito.
Il comma 42 fa salvi gli effetti prodotti dall'applicazione delle norme, oggetto di mancata conversione, di cui al citato articolo 1 del decreto-legge n. 118 del 2007.
I commi da 43 a 50 riformulano le disposizioni antielusive italiane sostituendo il vigente sistema incentrato sull'individuazione degli Stati aventi un regime fiscale privilegiato con un nuovo sistema incentrato sull'individuazione degli Stati aventi un regime fiscale conforme agli standard di legalità e trasparenza adottati dall'Unione europea (white list).
Il nuovo sistema è basato sulla futura emanazione, con decreto ministeriale, di due white list che sostituiranno il sistema delle liste attualmente in vigore: la prima white list dovrà essere emanata ai fini dell'applicazione della presunzione di residenza fiscale in Italia per i soggetti IRPEF; la seconda white list, prevista dal nuovo articolo 168-bis che viene introdotto nel TUIR, costituirà l'elenco di riferimento per tutte le norme antielusive e relative ad operazioni di vario tipo relative sia a persone fisiche che ad imprese residenti che ad imprese situate


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fiscalmente in tali Paesi. Peraltro, si prevede espressamente che questa seconda white list, da emanare con un successivo decreto ministeriale, dovrà riprodurre il contenuto delle vigenti liste per almeno cinque anni successivi alla sua emanazione: pertanto, nella sostanza, la disciplina vigente continuerà ad applicarsi per almeno cinque anni successivamente all'emanazione del nuovo decreto.
La lettera a) del comma 43 sostituisce innanzitutto il comma 2-bis dell'articolo 2 del TUIR, stabilendo che la presunzione di residenza in Italia, salvo prova contraria, dei cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in altri Stati o territori, sia operativa qualora si tratti di Stati diversi da quelli individuati in una futura lista contenuta in un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare di concerto con il Ministro degli affari esteri.
Al riguardo segnala come la norma non indichi il termine per l'emanazione del decreto ministeriale.
Il comma 49 prevede che la norma del comma 43, lettera a) in questionetrovi applicazione a partire dal periodo di imposta successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'apposito decreto.
La lettera n) del comma 43, inserisce nel TUIR il nuovo articolo 168-bis, in base al quale - con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri - saranno individuati gli Stati o territori che consentono un effettivo scambio di informazione (seconda white list). Anche in questo caso non si indica il termine per l'emanazione del decreto.
Il comma 48 stabilisce la decorrenza delle nuove disposizioni, di cui ai commi da 43 a 47, dal periodo di imposta successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto contenente la nuova white list prevista dal nuovo articolo 168-bis. Il comma 48 prevede inoltre che fino al periodo d'imposta precedente continuino ad applicarsi le disposizioni vigenti al 31 dicembre 2007.
Il comma 50 prevede che per un periodo transitorio di cinque anni, decorrente dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del nuovo decreto, saranno inclusi nel decreto sulla white list, di cui al nuovo articolo 168-bis TUIR, gli Stati che fino alla data di entrata in vigore della presente legge finanziaria non sono considerati a regime fiscale privilegiato e che sono elencati in alcuni decerti ministeriali.
Saranno altresì inclusi nella nuova white list, per il medesimo periodo transitorio di cinque anni, gli Stati o territori di cui all'articolo 2 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001 limitatamente ai soggetti ivi indicati, nonché gli Stati o territori di cui all'articolo 3 del medesimo decreto ad eccezione dei soggetti ivi indicati. Pertanto sono fatti salvi gli elenchi di paesi attualmente vigenti, per un periodo di almeno cinque anni dall'emanazione del futuro decreto.
Rileva come analoga previsione di salvaguardia del regime vigente non sia contemplata per l'elenco di paesi che dovranno essere individuati nella white list da utilizzare per la presunzione di residenza dei soggetti IRPEF, di cui al comma 43 lettera a).
Le lettere da b) a m) del comma 43 recano numerose modifiche di coordinamento alle disposizioni del TUIR, al fine di adeguarle con il nuovo elenco di Paesi inclusi nella white list.
Il comma 44 modifica le relative disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, relativo all'accertamento delle imposte, in quanto per alcune categorie di reddito - come i proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute, i mutui di titoli garantiti e altri strumenti finanziari - vige un regime di esenzione nei confronti di soggetti residenti in Stati che consentono uno scambio di informazioni e che con la novella in esame vengono collegati alla white list di cui al nuovo articolo 168-bis TUIR, anziché alla lista vigente.


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Il comma 45 modifica l'articolo 10-ter della legge n. 77 del 1983, contenente disposizioni tributarie sui proventi delle quote di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) di diritto estero, al fine di coordinare con la nuova white list il regime fiscale dei proventi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero.
Il comma 46 coordina con la nuova white list il regime fiscale applicabile alle plusvalenze e ai redditi da capitale diversi, nonché il regime applicabile ai proventi erogati da organismi di investimento collettivo soggetti ad imposte sostitutive.
Il comma 47 coordina con la nuova white list il regime fiscale sugli interessi e altri proventi corrisposti in relazione ai finanziamenti raccolti dalle società a responsabilità limitata aventi ad oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato e di altri enti pubblici, nonché il regime fiscale dei proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento immobiliari.
I commi da 1 a 21 dell'articolo 4 introducono un regime fiscale semplificato per i contribuenti cosiddetti minimi.
Il regime semplificato opera - per tali contribuenti - come un regime naturale, con la facoltà di optare per l'applicazione dell'IVA e delle imposte sul reddito nei modi ordinari.
I tratti peculiari del regime prevedono l'esclusione dei contribuenti minimi dalla soggettività passiva ai fini IRAP; l'applicazione - anche per le imprese - del criterio di cassa ai fini della determinazione del reddito; l'assoggettamento del reddito ad imposta sostitutiva; l'estensione dell'ambito applicativo del regime di franchigia IVA di cui all'articolo 32-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto); l'esclusione dell'applicazione degli studi di settore; la riduzione degli adempimenti contabili.
In particolare, ai sensi del comma 1, si considerano contribuenti minimi, e sono, pertanto, assoggettati al regime previsto dalle disposizioni dei commi fino al 21, le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che, al contempo:
a) nell'anno solare precedente: hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 30.000 euro; non hanno effettuato cessioni all'esportazione; non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del TUIR anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, ai sensi degli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo n. 276 del 2003;
b) nel triennio solare precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro.

Il comma 2 stabilisce che, agli effetti del comma 1, le cessioni all'esportazione e gli acquisti di beni strumentali si considerano effettuati sulla base dei criteri di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 in materia di IVA.
Ai sensi di quest'ultima disposizione, le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della stipulazione se riguardano beni immobili e nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili. Tuttavia le cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque, se riguardano beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione (comma 1).
In base al comma 3, le persone fisiche che intraprendono l'esercizio di imprese, arti o professioni possono avvalersi del regime dei contribuenti minimi, comunicando, nella dichiarazione di inizio di attività di cui all'articolo 35 del decreto del


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Presidente della Repubblica n. 633, di presumere la sussistenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo.
Il comma 4 reca un elenco tassativo di fattispecie per le quali risulta precluso l'accesso al regime semplificato dei contribuenti minimi.
In dettaglio, non sono considerati contribuenti minimi le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; i soggetti non residenti nel territorio dello Stato; i soggetti che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all'articolo 10, n. 8), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633, e di mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge n. 331 del 1993; gli esercenti attività d'impresa o arti e professioni in forma individuale che contestualmente partecipano a società di persone o associazioni di cui all'articolo 5 del TUIR, ovvero a società a responsabilità limitata di cui all'articolo 116 del medesimo testo unico.
Come previsto dal comma 5, i contribuenti minimi non addebitano l'IVA a titolo di rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell'IVA assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti anche intracomunitari e sulle importazioni.
I medesimi contribuenti, per gli acquisiti intracomunitari e per le altre operazioni per le quali risultano debitori dell'imposta, integrano la fattura con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta, che versano entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.
Il comma 6 dispone che l'applicazione del regime semplificato comporta la rettifica della detrazione di cui all'articolo 19-bis2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633, in materia di IVA. Il predetto articolo 19-bis2 prevede una vasta serie di ipotesi di rettifica, al fine di permettere l'esercizio del diritto della detrazione IVA, su beni e servizi acquistati, senza attendere il loro impiego effettivo.
La stessa rettifica si applica se il contribuente transita, anche per opzione, al regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto.
Il versamento è effettuato in un'unica soluzione, ovvero in cinque rate annuali di pari importo senza applicazione degli interessi. La prima o unica rata è versata entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'anno precedente a quello di applicazione del regime dei contribuenti minimi; le successive rate sono versate entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sostitutiva di cui al comma 10. Il debito può essere estinto anche mediante compensazione.
Il comma 7 stabilisce che nella dichiarazione IVA relativa all'ultimo anno in cui è applicata l'imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari, deve tenersi conto anche dell'imposta relativa alle operazioni indicate nell'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, per le quali non si è ancora verificata l'esigibilità.
Il comma 8 prevede che l'eccedenza detraibile emergente dalla dichiarazione, presentata dai contribuenti minimi, relativa all'ultimo anno in cui l'IVA è applicata nei modi ordinari, possa essere chiesta a rimborso, ovvero può essere utilizzata in compensazione.
Secondo la previsione del comma 9, i contribuenti minimi non si considerano soggetti passivi dell'IRAP. Ai fini della determinazione del reddito di impresa o di lavoro autonomo, è prevista l'applicazione del criterio di cassa. Concorrono inoltre alla formazione del reddito le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all'impresa o all'esercizio di arti o professioni.
I contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge si deducono dal reddito determinato ai sensi del presente comma.
Il comma 10 prevede che sul reddito determinato in base al comma 9 sopra illustrato si applichi un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali, con aliquota al pari a 20 per cento. Nel caso di imprese


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familiari di cui all'articolo 5, comma 4, del TUIR, l'imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari, è dovuta dall'imprenditore.
Il versamento dell'imposta sostitutiva dovrà essere effettuato con le medesime modalità previste per il versamento dell'imposta sui redditi delle persone fisiche. Pertanto, si applicheranno le disposizioni vigenti in materia di acconto dell'imposta, compensazione e rateazione.
Il comma 11 chiarisce il trattamento dei componenti positivi e negativi che hanno avuto origine prima dell'ingresso nel regime dei contribuenti minimi e la cui tassazione o deduzione è stata rinviata negli esercizi di efficacia del regime semplificato. La disposizione stabilisce che i componenti positivi e negativi di reddito riferiti a esercizi precedenti a quello da cui ha effetto il regime semplificato - la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del TUIR che consentono o dispongono il rinvio - partecipino per le quote residue alla formazione del reddito dell'esercizio precedente a quello di efficacia del predetto regime, solo per l'importo della somma algebrica delle predette quote eccedente l'ammontare di 5.000 euro.
Il comma 12 prevede che le perdite fiscali generatesi nei periodi d'imposta anteriori a quello da cui decorre il regime semplificato e quelle generatesi nel corso di tale regime possano essere computate in diminuzione del reddito determinato ai sensi dei commi da 1 a 21 secondo le regole ordinarie stabilite dal TUIR per il riporto delle perdite.
Relativamente agli adempimenti contabili, il comma 13 esonera i contribuenti minimi dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, fermo restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, i documenti ricevuti ed emessi e di presentare la dichiarazione dei redditi.
Ai fini dell'adempimento degli obblighi IVA, i contribuenti minimi sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli altri obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 633, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali e di certificazione dei corrispettivi, e sono, altresì, esonerati dalla presentazione degli elenchi dei clienti e fornitori.
In base al comma 14, i soggetti che rientrano nel regime dei contribuenti minimi possono optare per l'applicazione dell'IVA e delle imposte sul reddito nei modi ordinari. L'opzione, attivabile per almeno un triennio, deve essere comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata.
Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime normale, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.
In deroga alle norme di cui al comma 14, l'opzione esercitata per il periodo di imposta 2008 può essere revocata con effetto dal periodo di imposta successivo; la revoca è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata.
Il comma 15 prescrive che il regime dei contribuenti minimi cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni di cui al comma 1 ovvero si verifica una delle fattispecie indicate al comma 4.
Il regime cessa di avere applicazione dall'anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti superano di oltre il 50 per cento il limite dei 30.000 euro annui. In tal caso, sarà dovuta l'IVA relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili effettuate nell'intero anno solare, determinata mediante scorporo, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, per la frazione d'anno antecedente il superamento del predetto limite o la corresponsione dei predetti compensi, fatto salvo il diritto alla detrazione dell'imposta sugli acquisti relativi al medesimo periodo.


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È previsto che la cessazione dall'applicazione del regime dei contribuenti minimi, a causa del superamento di oltre il 50 per cento del limite di 30 mila euro dei ricavi annuali, comporta l'applicazione del regime ordinario per i successivi tre anni.
Ai sensi del comma 16, nel caso di passaggio da un periodo di imposta soggetto a regime semplificato a un periodo di imposta soggetto a regime ordinario, al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, i ricavi, i compensi e le spese sostenute che - ai sensi delle regole del regime semplificato - hanno già concorso a formare il reddito, non assumono rilevanza nella determinazione del reddito dei periodi imposta successivi, ancorché di competenza di tali periodi.
Viceversa, i ricavi, i compensi e le spese che - ancorché di competenza del periodo soggetto al regime semplificato - non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo, assumono rilevanza nei periodi imposta successivi nel corso dei quali si verificano i presupposti previsti dal regime semplificato.
Con i provvedimenti di cui al comma 20, possono essere dettate disposizioni attuative del comma 16.
Il comma 17 esclude i contribuenti minimi dall'applicazione degli studi di settore, mentre il comma 18 prevede che - per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso nei confronti dei contribuenti minimi - si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette, imposta sul valore aggiunto e imposta regionale sulle attività produttive.
In caso di infedele indicazione, da parte dei contribuenti minimi, dei dati attestanti i requisiti e le condizioni di cui ai commi 1 e 4, che determinano la cessazione del regime semplificato, le misure delle sanzioni minime e massime stabilite dal decreto legislativo n. 471 del 1997, sono aumentate del 10 per cento, se il maggior reddito accertato supera del 10 per cento quello dichiarato.
Si dispone, inoltre, che il regime dei contribuenti minimi cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui, a seguito di accertamento divenuto definitivo, viene meno una delle condizioni di cui al comma 1 ovvero si verifica una delle fattispecie indicate al comma 4.
Il regime cessa di avere applicazione dall'anno stesso in cui l'accertamento è divenuto definitivo, nel caso in cui i ricavi o i compensi definitivamente accertati superino di oltre il 50 per cento il tetto dei 30 mila euro annui.
In quest'ultimo caso, operano le disposizioni di cui al terzo periodo del comma 15, consistenti nell'applicazione del regime ordinario per i successivi tre anni.
Il comma 19 rimette ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'emanazione delle disposizioni di attuazione dei commi precedenti, mentre con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate saranno disposte le modalità applicative, anche in riferimento a eventuali modalità di presentazione della dichiarazione.
Il comma 20 abroga i regimi fiscali speciali previsti dall'articolo 32-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, dall'articolo 14 della legge n. 388 del 2000, e dall'articolo 3, commi da 165 a 170 della legge n. 662 del 1996.
Il secondo periodo del comma 20 stabilisce che i contribuenti che abbiano esercitato l'opzione per il regime IVA ordinario possano applicare le disposizioni di cui al presente articolo 4, limitatamente al periodo di imposta 2008, anche se non è trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime normale previsto dall'articolo 32-bis, comma 7.
In tal caso, la revoca dell'opzione per il regime IVA ordinario deve essere comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata e si prevede l'applicazione del comma 6 dell'articolo 4 in esame: con tale disposizione, è stabilito che la fruizione del regime semplificato comporta la rettifica della detrazione di cui all'articolo 19-bis2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.


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Ai sensi del comma 21, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 20 si applicheranno a decorrere dal 1o gennaio 2008. Tuttavia i predetti commi non troveranno applicazione ai fini del calcolo dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) dovuto per l'anno in cui avviene il passaggio dal regime ordinario di tassazione a quello semplificato per i contribuenti minimi.
Il comma 22 esclude che l'esecuzione della sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per effetto della violazione degli obblighi in materia di emissione della ricevuta o dello scontrino fiscale, nel corso di un quinquennio e per tre distinte violazioni, possa essere assicurata con mezzi diversi dall'apposizione del sigillo da parte dell'organo procedente e dalla sottoscrizione del personale incaricato.
Il comma 23 introduce la possibilità di procedere al pagamento o al deposito dei diritti doganali mediante bonifico bancario o postale, al fine di consentire la semplificazione degli adempimenti degli operatori doganali e la riduzione dei costi gestionali a carico dell'Amministrazione finanziaria. La disposizione autorizza a tal fine l'apertura di un'apposita contabilità speciale presso la Banca d'Italia, su cui far affluire le relative somme.
Il comma 24 dispone la proroga dal 31 dicembre 2007 al 31 dicembre 2008 del termine previsto dall'articolo 64, comma 3, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, a decorrere dal quale non sarà più consentito l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni, con strumenti diversi dalla carta d'identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi.
Il comma 25 inserisce nel decreto-legge n. 269 del 2003 un nuovo articolo 44-bis, con il quale si semplifica la dichiarazione annuale presentata dai sostituti d'imposta.
Si dispone che - a partire dalle retribuzioni corrisposte con riferimento al mese di gennaio 2009 - i sostituti di imposta, già tenuti a rilasciare la certificazione unica attestante l'ammontare dei contributi previdenziali versati, dovranno comunicare, mensilmente e per via telematica, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli, per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni. Tali obblighi di comunicazione dovranno essere assolti mediante una dichiarazione mensile da presentare entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento.
Il comma 26 rinvia ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, la definizione delle modalità attuative del comma 25, nonché le modalità di condivisione dei dati tra l'INPS, l'INPDAP e l'Agenzia delle entrate.
Il comma 27 rinvia al medesimo decreto di cui al comma 26 la semplificazione e l'armonizzazione degli adempimenti gravanti sui sostituti di imposta, nel rispetto dei seguenti criteri: trasmissione mensile dei flussi telematici unificati; previsione di un unico canale telematico per la trasmissione dei dati; possibilità di ampliamento delle nuove modalità di comunicazione dei dati fiscali e contributivi anche ad enti e casse previdenziali diversi dall'INPS e dall'INPDAP.
I commi da 28 a 31 autorizzano i Consorzi di Garanzia fidi (Confidi), sottoposti alla vigilanza prudenziale di cui all'articolo 107 del Testo unico bancario a prestare garanzie e fideiussioni nei confronti dello Stato, ai fini specificamente fiscali.
In particolare, il comma 28 modifica l'articolo 38-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, al fine di permettere ai Confidi di concedere garanzie nei confronti dello Stato per i debiti delle piccole e medie imprese, nel caso della richiesta di rimborso IVA accelerato; tale facoltà viene, invece, soppressa per i Confidi iscritti nella sezione speciale dell'elenco di cui all'articolo 106 del TUB.


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Il comma 29, modificando l'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 218 del 1997, permette ai Confidi di concedere garanzie per debiti nei confronti dello Stato, nell'ipotesi di rateazione da accertamento con adesione e acquiescenza nelle imposte sui redditi e nell'IVA.
Il comma 30, modificando l'articolo 48, comma 3, del decreto legislativo n. 546 del 1992, permette ai Confidi di concedere garanzie per debiti nei confronti dello Stato, nell'ipotesi di rateazione da conciliazione giudiziale.
Il comma 31, modificando l'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, permette ai Confidi di concedere garanzie per debiti nei confronti dello Stato, nell'ipotesi di rateazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo ai fini della riscossione coatta delle imposte sul reddito.
I commi 32 e 33 modificano la disciplina antielusiva delle società non operative.
In particolare, il comma 32, lettera a), modifica la lettera b) dell'articolo 30, comma 1, della legge n. 724 del 1994, riducendo all'1 per cento la percentuale di determinazione dei ricavi in rapporto al valore degli immobili situati in comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.
La lettera b) abroga l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 30, sopprimendo la correzione apportata dal comma 326 dell'unico articolo della legge finanziaria 2007, che aveva ridotto, per i beni siti in comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, le percentuali di determinazione dei ricavi minimi da applicare alle partecipazioni, ai titoli, ai crediti e alle immobilizzazioni.
La lettera c) modifica il comma 1, secondo periodo, numero 6), dell'articolo 30, portando da 100 a 50 il numero minimo dei soci necessario ad esentare la società dall'applicazione delle percentuali dirimenti ai fini dell'individuazione delle società di comodo.
La lettera d), amplia i casi di esenzione dalla normativa antielusiva di contrasto delle società di comodo. Si prevede, infatti, che essa non si applichi alle società che, nei due esercizi precedenti, hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unità; alle società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa ed in concordato preventivo; alle società che presentano un ammontare complessivo del valore della produzione superiore al totale attivo dello stato patrimoniale; alle società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20 per cento del capitale sociale; alle società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore.
La lettera e), modifica il comma 3, lettera b), dell'articolo 30, riducendo al 4 per cento (anziché al normale 4,75 per cento) la percentuale di determinazione del reddito minimo da applicare agli immobili classificati nella categoria catastale A/10 (ossia uffici e studi privati). La percentuale è fissata allo 0,9 per cento per tutti gli immobili situati in comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.
La lettera f), inserisce nell'articolo 30 della legge n. 724 del 1994 i nuovi commi 4-ter e 4-quater, con i quali si rimette ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate l'eventuale individuazione di determinate situazioni oggettive che consentano ai contribuenti di disapplicare la normativa antielusiva contro le cosiddette società di comodo, senza necessità di presentare apposito interpello al direttore regionale dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente.
Viene altresì previsto che i provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia delle entrate, adottati a seguito delle istanze di disapplicazione della normativa antielusiva, siano comunicati mediante servizio postale, in plico raccomandato con avviso di ricevimento, ovvero a mezzo fax o posta elettronica.
Il comma 33 riapre i termini della disciplina transitoria dettata per lo scioglimento ovvero la trasformazione in società semplice e l'assegnazione dei beni ai soci delle società considerate non operative.
Per incentivare lo scioglimento o la trasformazione delle società non operative


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che non abbiano provveduto entro il termine del 31 maggio 2007, si prevede una consistente riduzione delle imposte sostitutive previste dal comma 112 dell'unico articolo della legge n. 296 del 2006 (finanziaria 2007).
Nel dettaglio, si dispone che lo scioglimento, ovvero la trasformazione in società semplice, di cui all'articolo 1, commi da 111 a 117, della legge n. 296 del 2006, possa essere eseguito, dalle società considerate non operative nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007, nonché da quelle che, a tale data, si trovano nel primo periodo di imposta, entro il quinto mese successivo alla chiusura del medesimo periodo di imposta.
La condizione di iscrizione dei soci persone fisiche nel libro dei soci deve essere verificata alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero entro trenta giorni dalla medesima data, in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1o novembre 2007.
Le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 1, comma 112, primo e secondo periodo, della legge n. 296 del 2006, sono rideterminate nella misura rispettivamente del 10 e del 5 per cento (anziché del 25 e 10 per cento come previsto dal citato comma 112).
Il comma 34 sostituisce il comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 460 del 1997, modificando la disciplina della cessione di beni non di lusso alle ONLUS ai fini fiscali.
Si prevede che tali beni, qualora vengano ceduti gratuitamente alle ONLUS, per un importo corrispondente al costo specifico sostenuto per la produzione o l'acquisto complessivamente non superiore al cinque per cento del reddito d'impresa dichiarato, non si considerino destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, ai sensi dell'articolo 85, comma 2, TUIR, per cui non concorrono alla formazione del reddito di impresa.
I predetti beni si considerano altresì distrutti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), a cui, conseguentemente, non sono assoggettati.
L'articolo 6 reca disposizioni in materia di Confidi, con riguardo al finanziamento pubblico, all'imputazione di contributi pubblici al patrimonio a fini di vigilanza, alla gestione di fondi pubblici di agevolazione.
Il comma 1 modifica l'articolo 1, comma 878, della legge n. 296 del 2006, n. 296, aggiungendo a tale comma un periodo in forza del quale il contributo di 30 milioni di euro per l'anno 2007 e il contributo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 sono assegnati alle società finanziarie costituitesi a norma del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 marzo 2001, n. 400, operative alla data di entrata in vigore della disposizione in esame. L'assegnazione dei contributi dovrà avvenire in ragione della medesima ripartizione percentuale dei fondi di garanzia interconsortili ottenuta in fase di prima attuazione del regolamento.
Il comma 2 stabilisce che le banche di garanzia collettiva dei fidi e i confidi possono imputare al fondo consortile, al capitale sociale o ad apposita riserva i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici esistenti alla data del 30 giugno 2007, al di accelerare lo sviluppo delle cooperative e i consorzi di garanzia collettiva fidi.
Le risorse indicate dal comma 2 sono attribuite unitariamente al patrimonio a fini di vigilanza dei relativi confidi, senza vincoli di destinazione.
Si chiarisce che le eventuali azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie delle banche o dei confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo, né sono computate nel capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea.
Il comma 3 integra il comma 55 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 269 del 2003, in materia di gestione di fondi pubblici di agevolazione da parte dei confidi, escludendo l'attività di gestione di


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fondi pubblici di agevolazione dalla riserva a favore di banche e intermediari finanziari e confidi iscritti nell'albo di cui all'articolo 107 del TUB, e consentendone l'esercizio anche agli altri tipi di confidi.
Innanzitutto, si prevede che i contributi erogati da Regioni o da altri enti pubblici per la costituzione e l'implementazione del fondo rischi, in quanto concessi per lo svolgimento della propria attività istituzionale non ricadono nell'ambito di applicazione del Testo unico bancario (TUB), che pone una riserva di attività relativa ai finanziamenti agevolati e gestione di fondi pubblici a favore delle banche.
La disposizione recata dal comma 3 autorizza inoltre i soggetti iscritti nella sezione di cui all'articolo 106 del TUB, come disposto dall'articolo 155, comma 4, dello stesso TUB, a esercitare l'attività di gestione di fondi pubblici finalizzati all'abbattimento dei tassi di interesse e/o al contenimento degli oneri finanziari.
La disposizione stabilisce che tale attività può essere svolta in connessione all'operatività tipica e nei limiti della strumentalità all'oggetto sociale tipico.
Si pongono inoltre due condizioni per lo svolgimento dell'attività: il contributo a valere sul fondo pubblico sia erogato esclusivamente a favore di imprese consorziate o socie ed in connessione a finanziamenti garantiti dal medesimo confidi; il confidi svolga unicamente la funzione di mandatario all'incasso e al pagamento per conto dell'ente pubblico erogatore, che permane titolare esclusivo dei fondi, limitandosi ad accertare la sussistenza dei requisiti di legge per l'accesso all'agevolazione.
L'articolo 8 dispone che, per le società titolari di concessioni, in ambito provinciale, del servizio nazionale della riscossione, la sanatoria prevista dall'articolo 1, comma 426, della legge n. 311 del 2004, produca efficacia anche nei confronti delle società titolari delle precedenti concessioni subprovinciali partecipanti, anche per incorporazione, al capitale sociale delle succedute nuove società.
La disposizione comporta l'estensione soggettiva della sanatoria per gli illeciti amministrativi - derivanti dall'attività svolta fino al 30 giugno 2005 - commessi dai concessionari della riscossione nell'esercizio degli obblighi inerenti al rapporto concessorio.
L'articolo 9, comma 1, proroga per tutto il periodo d'imposta 2008 l'applicazione delle norme regionali in materia di tassa automobilistica e di IRAP emanate in modo non conforme ai poteri attribuiti alle regioni in materia dalla normativa statale, attualmente consentita fino al periodo d'imposta 2007.
Il comma 2 conferma, anche per il periodo d'imposta 2008, l'applicazione dell'agevolazione fiscale concessa agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante, consistente in una deduzione forfetaria dei ricavi, indicati all'articolo 85, comma 1, lettera a), del TUIR (ossia dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa), per gli esercenti impianti di distribuzione di carburante.
La riduzione forfetaria del reddito di impresa è pari alle seguenti percentuali dell'ammontare lordo dei ricavi: 1,1 per cento dei ricavi fino a 1.032.913,80 euro; 0,6 per cento dei ricavi oltre 1.032.913,80 euro e fino a 2.065.827,60 euro; 0,4 per cento dei ricavi oltre 2.065.827,60 euro.
Segnala a tale proposito come l'articolo 122, comma 1, lettera f), del disegno di legge preveda la proroga di tale agevolazione per gli anni 2008, 2009 e 2010. Appare pertanto necessario un coordinamento fra le due disposizioni.
Dal punto di vista della formulazione del testo si dovrebbe altresì considerare l'opportunità di riscrivere la disposizione in forma di modifica testuale all'articolo 21 della legge n. 448 del 1998.
Il comma 3 consente di utilizzare in compensazione dei versamenti, anche per le somme versate nel periodo d'imposta 2007 ed ai fini della compensazione dei versamenti effettuati dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2008, le somme versate a titolo di contributo al Servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile. La norma prevede


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altresì che la quota utilizzata in compensazione non concorra alla formazione del reddito d'impresa ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell'IRAP.
Il comma 4 proroga al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007 la possibilità, di dedurre forfetariamente le spese non documentate per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore all'interno del comune. Viene pertanto prorogata, anche per il periodo d'imposta 2007 la facoltà, già introdotta per il 2006, di dedurre forfetariamente, entro il limite di spesa di 120 milioni di euro, per un importo pari al 35 per cento di quello spettante, ossia nella misura di euro 2,7125, le spese non documentate per i trasporti effettuati anche all'interno del comune.
Il comma 5, modificando l'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, fissa, anche per l'anno d'imposta 2007, all'1,9 per cento, in luogo del 3,75 per cento, l'aliquota IRAP applicabile ai soggetti che operano nel settore agricolo e alle cooperative della piccola pesca e loro consorzi, riconfermando l'aliquota già applicata ai medesimi soggetti fino all'anno d'imposta 2006.
Per il periodo d'imposta 2008 l'aliquota viene invece fissata al 3,75 per cento.
Segnala a tale riguardo come l'articolo 3, comma 17, lettera h), del disegno di legge disponga la riduzione dell'aliquota normale IRAP dal 4,25 al 3,9 per cento, con decorrenza dal periodo d'imposta 2008.
Il comma 6 proroga per l'anno 2008 le agevolazioni fiscali e previdenziali previste dall'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001), il quale aveva esteso alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari i seguenti benefici: concessione di un credito d'imposta, in misura corrispondente al 70 per cento dell'IRPEF dovuta sulle retribuzioni e sui compensi per lavoro dipendente e autonomo, corrisposti ai marittimi che operano a bordo delle navi iscritte nel Registro internazionale; abbattimento, nella misura del 56 per cento, del reddito derivante dall'esercizio della pesca, ai fini delle imposte sui redditi.
Per quanto riguarda le agevolazioni previdenziali, il comma 6 proroga inoltre per l'anno 2008 il beneficio relativo all'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, che l'articolo 11 della legge n. 388 del 2000 aveva esteso alle imprese che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari, sempre nel limite del 70 per cento.
Il comma 7 proroga al 31 dicembre 2008 le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, consistenti nell'esenzione dall'imposta di bollo e nella riduzione delle imposte ipotecarie e di registro applicabili agli atti di compravendita, permuta, affitto, concessione in enfiteusi, posti in essere per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina.
Il comma 8 proroga fino al 31 dicembre 2008, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria, l'esenzione dall'accisa per il gasolio utilizzato per il riscaldamento nelle coltivazioni sotto serra, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria per il 2004).
Il comma 9 aggiunge all'articolo 33 del TUIR un comma in base al quale sono considerate produttive di reddito agrario anche le attività di coltivazione di prodotti vegetali per conto terzi. La condizione per fruire della norma è che la superficie delle attività dirette alla produzione tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, non ecceda il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste.
Il comma 10 modifica l'articolo 1, comma 1094, della legge finanziaria per il 2007, relativamente alla facoltà di determinazione forfetaria del reddito degli imprenditori agricoli, rendendo opzionale la determinazione forfetaria del reddito imponibile di alcune tipologie di imprenditori agricoli, attraverso l'applicazione del coefficiente di redditività del 25 per cento.


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Il comma 11 modifica l'articolo 1, comma 423, della legge finanziaria per il 2006, facendo salva la possibilità di optare per il regime ordinario, anziché forfetario, di determinazione del reddito nel caso di produzione e cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili effettuata da imprenditori agricoli sul fondo coltivato.
Il comma 12 modifica gli adempimenti cui sono tenuti i produttori agricoli in regime IVA di esonero dagli adempimenti contabile, disciplinato dall'articolo 34 comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, introducendo l'obbligo di comunicare trimestralmente, anche in forma telematica, all'Agenzia delle entrate, l'ammontare delle operazioni effettuate. In base alla modifica apportata i produttori agricoli che usufruiscono del nuovo regime di esonero IVA, pur essendo esentati dai sopra illustrati adempimenti contabili in materia di IVA, dovranno anch'essi, come i contribuenti minimi in franchigia, comunicare trimestralmente, anche in forma telematica, all'Agenzia delle entrate, l'ammontare delle operazioni effettuate, secondo modalità che saranno stabilite con un apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima.
Il comma 13 modifica una serie di agevolazioni ed esenzioni previste nel testo unico delle accise, per renderle compatibili con le aliquote minime comunitarie di cui alla direttiva 2003/96/CE, del Consiglio del 27 ottobre 2003, che ha ristrutturato il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità.
In particolare la norma modifica delle agevolazioni relative all'accisa sugli oli minerali impiegati dalle Forze armate nazionali nonché quelle relative all'accisa sui carburanti impiegati dai taxi (e da altri veicoli equipollenti adibiti al servizio pubblico) e dalle ambulanze.
Le lettere a) e d) eliminano l'esenzione dall'accisa sugli oli minerali utilizzati dalle forze armate nazionali, mantenendo l'applicazione dell'esenzione per le sole forze armate degli Stati che siano parti contraente del Trattato del Nord Atlantico (NATO) e per gli usi consentiti.
Per le forze armate nazionali si prevede l'applicazione delle aliquote minime comunitarie che sono di euro 359,00 per 1.000 litri per la benzina e di euro 302,00 per 1.000 litri per il gasolio usati come carburanti per motori, mentre per il GPL ed il gas naturale è prevista l'esenzione.
Per i combustibili da riscaldamento l'accisa è invece di 21 euro per mille litri di gasolio, di 11,66 euro per mille metri cubi di gas naturale mentre vi è l'esenzione per il GPL da riscaldamento.
La lettera b) riguarda la tassazione dei carburanti impiegati dai taxi, compresi i motoscafi che, in talune località, sostituiscono le vetture da piazza e quelli lacuali, adibiti al servizio pubblico da banchina per il trasporto di persone, per i quali si prevede attualmente un'agevolazione consistente nell'applicazione di un'aliquota pari al 40 per cento di quella normale, sia per la benzina che per il gasolio.
Le aliquote vigenti sono pertanto di 225,6 euro per mille litri di benzina (mentre l'aliquota ordinaria è di 564 euro) e di 169,2 euro per mille litri di gasolio (l'aliquota ordinaria è di 423 euro).
Con la modifica recata dalla lettera b) in commento tali aliquote vengono aumentate fino al livello delle aliquote minime comunitarie pari a 359 euro per mille litri di benzina ed a 302 euro per mille litri di gasolio.
La lettera c) riguarda i carburanti impiegati dalle ambulanze, e prevede l'applicazione dell'aliquota di accisa minima comunitaria di euro 359,00 per 1000 litri per la benzina e di euro 302,00 per 1.000 litri per il gasolio, eliminando la previgente agevolazione in base alla quale si pagava il 40 per cento dell'aliquota.
Segnala al riguardo come il contenuto del comma 13, lettere b) e c), sia compreso nell'articolo 39-ter del decreto-legge n. 159 del 2007, attualmente all'esame della Camera.
Il comma 14 prevede che al gas naturale impiegato dalle Forze armate nazionali come combustibile per riscaldamento, per il quale è prevista l'esenzione dall'aliquota di accisa, non si applichino l'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale


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usato come combustibile e l'imposta regionale sostitutiva per le utenze esenti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 398 del 1990.
Il comma 15 istituisce nello stato di previsione del Ministero della difesa, a decorrere dall'anno 2008, un fondo con lo stanziamento di euro 107.155.000, destinato al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici impiegati dalle Forze armate nazionali diverse dal Corpo della Guardia di finanza.
Il comma 16 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con lo stanziamento di euro 7.845.000 a decorrere dall'anno 2008, destinato al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici impiegati dal Corpo della Guardia di finanza.
Il comma 17 prevede che all'onere derivante dai commi 15 e 16, pari ad euro 115 milioni a decorrere dall'anno 2008, si provveda mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 13, lettere a) e d).
I commi da 18 a 23 modificano il regime di riduzione dell'accisa e di compartecipazione al gettito erariale della stessa nella regione Friuli-Venezia Giulia in relazione alla scadenza, avvenuta il 31 dicembre 2006 dell'autorizzazione comunitaria all'Italia per applicare una riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina consumata nel territorio del Friuli-Venezia Giulia.
Il comma 18 prevede in particolare l'abrogazione, decorrere dal 1o gennaio 2008, del comma 16 dell'articolo 3 della legge n. 549 del 1995, che attribuiva alla regione Friuli-Venezia Giulia, al fine di ridurre la concorrenzialità delle rivendite di carburanti negli Stati confinanti, una quota delle accise sulle benzine pari a 0,413 euro e dell'accisa sul gasolio per autotrazione pari a 0,26 euro per ogni litro venduto nel territorio della regione.
Conseguentemente, il comma 19 abroga, a decorrere dal 1o gennaio 2009, il relativo regolamento adottato con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 dicembre 2004, n. 341, concernente disposizioni di attuazione della norma che assegnava alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia la suddetta quota delle accise sulle benzine.
A compensazione delle minori entrate della Regione, conseguenti la soppressione della compartecipazione in quota fissa, il comma 20 attribuisce alla regione il 29,75 per cento del gettito dell'accisa sulle benzine e il 30,34 per cento del gettito dell'accisa sul gasolio consumati nella regione per autotrazione.
A tal fine la norma in esame modifica lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia inserendo il numero 7-bis) nell'articolo 49, comma 1, dello statuto, che contiene l'elenco delle compartecipazioni alle entrate tributarie erariali riscosse nel territorio della Regione.
Il comma 21 dispone l'efficacia della disposizione di cui al comma 20 a decorrere dal 1o gennaio 2008.
Il comma 22 prevede un meccanismo di revisione della compartecipazione di cui al sopra illustrato comma 20, al fine di garantire la continuità delle entrate erariali derivanti dall'applicazione dell'accisa sui suddetti carburanti, disponendo che per gli anni successivi al 2010, mediante previsione nella legge finanziaria, possa essere eventualmente rideterminata l'entità delle compartecipazioni al gettito dell'accisa sulle benzine e sul gasolio che competono alla regione Friuli-Venezia Giulia, al fine di garantire un effetto neutrale sui saldi di finanza pubblica e l'equilibrio finanziario nei rapporti Stato-Regione.
Il comma 23, conseguentemente alle modifiche apportate dai commi da 20 a 22, modifica il comma 15 dell'articolo 3 della legge n. 549 del 1995, sopprimendo l'inciso che fa riferimento testuale al fatto che vi sia una quota di accisa riservata alle regioni, nella norma che consente alle regioni, nonché alle province autonome di determinare, con propria legge una riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione, per i soli cittadini residenti nella regione o nella provincia autonoma o in una parte di essa.


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Il comma 24 modifica la legge n. 1438 del 1948, recante disposizioni relative all'istituzione di una zona franca in una parte della provincia di Gorizia, sopprimendo il riferimento ai combustibili liquidi dall'elenco dei prodotti che possono essere immessi nel territorio della zona franca, per il fabbisogno locale, in esenzione dalle accise. La disposizione si rende necessaria in relazione alla scadenza avvenuta il 31 dicembre 2006, dell'autorizzazione comunitaria all'Italia per l'applicazione di aliquote ridotte di accisa, in talune zone geografiche particolarmente svantaggiate, sul gasolio domestico per riscaldamento e sul GPL usato come combustibile per riscaldamento e distribuito dalle reti locali.
Il comma 25 dispone che entro il 30 aprile 2008, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia provveda a modificare, coerentemente con la novella apportata dal comma 24, le tabelle A e B allegate alla legge n. 700 del 1975, vigenti alla data del 1o gennaio 2008, in modo da eliminare ogni riferimento ai prodotti soggetti ad accisa. In mancanza dell'emanazione di tale provvedimento è comunque soppresso tale riferimento dalle tabelle A e B a decorrere dal 1o luglio 2008.
Il comma 26 abroga il comma 4 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 534 del 1987, che aveva esteso il regime di esenzione previsto nei limiti di un contingente per le accise per la zona di Gorizia alla sola benzina immessa nella provincia di Trieste ed in alcuni comuni della provincia di Udine.
Il comma 27 abroga, conseguentemente alla modifica di cui al comma 26, l'articolo 6 del decreto-legge n. 369 del 1991, il quale aveva prorogato ed aumentato del venti per cento il contingente del regime di accisa agevolato sulla benzina per la provincia di Trieste ed i comuni della provincia di Udine.
Il comma 28 abroga i commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies dell'articolo 7, del decreto-legge n. 417 del 1991, che avevano esteso l'agevolazione in questione al gasolio per autotrazione destinato al fabbisogno locale della provincia di Trieste e di alcuni comuni della provincia di Udine.
I commi di cui si propone l'abrogazione, hanno sostanzialmente permesso di esentare dal pagamento delle accise contingenti determinati di gasolio per i consumi dei residenti nella provincia di Trieste e in alcuni comuni della provincia di Udine.
Il comma 29 abroga l'articolo 8-bis del decreto-legge n. 369 del 1991, recante la norma che prevede che i contingenti agevolati di benzina e di gasolio siano quantificati in litri anziché in chilogrammi.
Il comma 30 modifica le disposizioni del TUIR che disciplinano la deducibilità dall'IRPEF dei contributi versati a casse sanitarie.
La lettera a) prevede la deducibilità dei contributi versati da tutti i contribuenti persone fisiche, fino ad un massimo di euro 3.615,20 (in luogo del vigente limite di 2.066 euro), ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale che erogano prestazioni negli ambiti di intervento stabiliti con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
La norma prevede che ai fini del calcolo del limite si tenga conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati dai lavoratori dipendenti a casse previste da contratti collettivi o regolamenti aziendali.
È altresì stabilito che - per i contributi versati nell'interesse dei familiari a carico di cui all'articolo 12 del TUIR - la deduzione spetti per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito.
La lettera b) modifica l'articolo 51 del TUIR, elevando, dagli attuali 1.808 euro, a 3.615,20 euro il limite di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente dei contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale.


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Deve trattarsi di casse che operino negli ambiti di intervento stabiliti con l'emanando decreto del Ministro della salute, previsto dalla nuova lettera e-ter) dell'articolo 10 del TUIR.
Per effetto della novella, non concorreranno pertanto a formare il reddito di lavoro dipendente i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20.
Il comma 31 modifica l'articolo 78, comma 25-bis, della legge n. 413 del 1991, estendendo ai fondi integrativi del servizio sanitario nazionale l'obbligo, ivi previsto per gli enti e le casse aventi esclusivamente fine assistenziale, di comunicare in via telematica all'Anagrafe tributaria gli elenchi dei soggetti ai quali sono state rimborsate spese sanitarie. L'obbligo di comunicazione all'anagrafe tributaria viene pertanto imposto anche ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale. Viene altresì ricompreso nell'oggetto della comunicazione anche il rimborso delle spese sanitarie per effetto dei contributi di cui alla lettera e-ter) del comma 1 dell'articolo 10 del TUIR.
Il comma 32 demanda ad un decreto del Ministro delle politiche per la famiglia e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanato di concerto con il Ministro della solidarietà sociale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, la rideterminazione, a decorrere dal 2008, nel limite di una maggiore spesa annua di 30 milioni di euro, della misura degli assegni per il nucleo familiare e dei relativi limiti massimi di reddito, volta all'elevamento dei medesimi, con riferimento ai nuclei familiari con almeno un componente inabile totalmente al lavoro ed ai nuclei familiari in cui siano deceduti entrambi i genitori.
Il comma 33 proroga al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007 la detrazione IRPEF del 19 per cento delle spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio ospitato negli stessi asili. Pertanto, l'importo massimo della detrazione risulta di euro 120,08.
Il comma 34 modifica l'articolo 15, comma 1, lettera b), del TUIR, elevando da 3.615,20 euro (sette milioni di lire) a 4.000 euro il limite di detraibilità degli oneri, dipendenti da mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto. Tali oneri sono detraibili al 19 per cento, pertanto l'imposta massima concretamente detraibile sarà di 760 euro annui.
Il comma 35 estende l'esenzione dalla tassa di concessione governativa, attualmente prevista per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione (telefonini) da parte di invalidi a seguito di perdita anatomica o funzionale di entrambi gli arti inferiori nonché a non vedenti, anche ai sordi.
La tassa di concessione governativa sulle utenze dei telefonini è dovuta nella misura di 5,16 euro per le utenze residenziali e di 12,91 euro per le utenze affari, con riferimento al numero di mesi di utenza considerati in ciascuna bolletta, congiuntamente al canone di abbonamento.
Il comma 36 prevede una franchigia di esenzione di 8.000 euro per i redditi di lavoro dipendente prestati all'estero in zone di frontiera.
L'agevolazione, che viene concessa per tre periodi d'imposta, 2008, 2009 e 2010, prevede specificamente che i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti


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nel territorio dello Stato, concorrano a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 8.000 euro.
Per fruire dell'agevolazione e necessario essere persone fisiche residenti in Italia; prestare lavoro dipendente in via continuativa, quindi non occasionalmente, e come oggetto esclusivo del rapporto; prestare tale lavoro in zone di frontiera o in paesi limitrofi.
Il comma 37 riduce da 42 euro a 17,50 euro la tariffa dell'imposta di bollo dovuta per la presentazione telematica di atti relativi ad imprese individuali.
Il comma 38 prevede che tra le attività incluse nel programma straordinario di formazione della Scuola superiore dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 1, comma 373 della legge finanziaria 2005, siano comprese le attività di formazione e di studio connesse alla riforma del catasto, nonché al conferimento ai comuni delle funzioni catastali.
Il comma 39 concede per l'anno 2008 ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, una detrazione d'imposta ai fini IRPEF, del 19 per cento delle spese per l'autoaggiornamento e per la formazione, applicabile sul limite massimo di spesa di 500 euro. L'importo massimo della detrazione fruibile è pertanto di 95 euro. Le spese devono essere documentate ed effettivamente rimaste a carico, e la detrazione spetta fino a capienza del debito di imposta lordo e fino ad un importo massimo di 500 euro di spesa.
Il comma 40 concede agli studenti fuori sede una detrazione d'imposta sui i canoni di locazione relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con gli Enti per il diritto allo studio, Università, Collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative. La detrazione massima fruibile è di 500 euro, pari al 19 per cento applicabile sul limite massimo di 2.633 euro.
Il comma 41 introduce l'obbligo di utilizzare la fattura elettronica per gli operatori che hanno relazioni con l'amministrazione statale e con gli enti pubblici, prevedendo che l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e con gli enti pubblici nazionali, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, debba essere effettuata esclusivamente in forma elettronica.
La norma opererà peraltro a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dal comma 45, per il quale non vengono peraltro fissati termini per l'emanazione.
Il comma 42 vieta alle amministrazioni dello Stato ed agli enti pubblici nazionali, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento attuativo previsto dal comma 45, di accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea o di procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica.
I commi 43 e 44 individuano le modalità di trasmissione delle fatture elettroniche che sarà filtrato, secondo quanto previsto dal comma 43, dal Sistema di interscambio istituito dal Ministero dell'economia e delle finanze e da questo gestito anche avvalendosi delle proprie strutture societarie.
Il comma 44 rinvia ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 31 marzo 2008 l'individuazione del gestore del Sistema di interscambio e la definizione delle sue competenze e attribuzioni, tra cui quelle relative al presidio del processo di ricezione e successivo inoltro delle fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie ed alla gestione dei dati in forma aggregata e dei flussi informativi anche ai fini della loro integrazione nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica.
Il comma 45 rinvia ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare di concerto con il Ministro per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione, l'attuazione delle nuove norme di fatturazione elettronica, prevedendo in particolare che in tale decreto siano contenute regole di identificazione


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univoca degli uffici centrali e periferici delle amministrazioni destinatari della fatturazione elettronica; regole tecnico-informatiche per l'emissione e la trasmissione delle fatture elettroniche e le modalità di integrazione con il sistema di interscambio; linee guida per l'adeguamento delle procedure interne delle amministrazioni interessate; eventuali deroghe agli obblighi di fatturazione elettronica, limitatamente a determinate tipologie di approvvigionamenti; una disciplina dell'utilizzo, sia da parte delle amministrazioni interessate che da parte degli operatori economici, degli intermediari abilitati, ivi compresi i «certificatori» accreditati ai sensi dell'articolo 29 del codice dell'amministrazione digitale, allo svolgimento delle attività informatiche necessarie all'assolvimento, degli obblighi in questione; eventuali misure di supporto, anche di natura economica, per le piccole e medie imprese; una data a decorrere dalla quale decorre l'obbligo di fatturazione elettronica, con la possibilità di introdurre gradualmente la riforma.
Il comma 46 prevede che le disposizioni recate dai commi da 41 a 45 costituiscono principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
I commi 47 e 48 modificano la procedura di gestione dei crediti IVA infrannuali, prevedendo la presentazione obbligatoriamente in forma telematica delle istanze di rimborso o di utilizzo in compensazione dei crediti suddetti.
A tal fine il comma 47, lettera a) integra l'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 542 del 1999, prevedendo la trasmissione invia telematica dell'istanza di rimborso del credito infrannuale. Resta comunque ferma la disciplina vigente, secondo cui la presentazione dell'istanza deve essere effettuata presso l'ufficio competente, entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.
La lettera b) modifica inoltre l'articolo 8, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 542, prevedendo che anche ai fini dell'accesso alla compensazione dei crediti IVA infrannuali sostitutiva della richiesta di rimborso, i contribuenti che ne abbiano diritto debbano presentare apposita istanza in via telematica all'ufficio competente, entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento. Viene conseguentemente soppresso l'obbligo di accompagnare l'istanza con la dichiarazione contenente i dati richiesti per l'istanza di rimborso.
Complessivamente, pertanto, in base a tali modifiche, sia i rimborsi dei crediti IVA infrannuali sia le richieste di utilizzo in compensazione di tali crediti, dovranno essere richiesti obbligatoriamente attraverso presentazione di un'istanza in via telematica.
Il comma 48 rinvia ad un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la definizione delle modalità applicative e del termine a decorrere dal quale si intendono obbligatorie le nuove disposizioni di cui al comma 47.
A tale proposito rileva come la disposizione non indichi il termine per l'emanazione del decreto ministeriale di attuazione.
Il comma 49 modifica l'articolo 23, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, in materia di adempimenti per poter usufruire delle ritenute sui redditi da lavoro dipendente.
In particolare, vengono modificati, rendendoli più onerosi, gli adempimenti dei contribuenti necessari per poter usufruire, in sede di ritenute sui redditi di lavoro dipendente, delle detrazioni per carichi di famiglia e delle altre detrazioni differenziate, concesse per talune categorie di redditi.
La lettera a) prevede che i contribuenti, per poter usufruire delle detrazioni per carichi di famiglia, dovranno annualmente indicare di avervi diritto, e che, sempre per poter usufruire delle predette detrazioni, il percipiente debba indicare il codice fiscale dei soggetti per i quali si usufruisce delle detrazioni.


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Il comma 50 modifica l'articolo 6, comma 1, lettera g-ter), del decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973, integrando in particolare l'elenco degli atti nei quali deve essere indicato il numero di codice fiscale. La norma include i contratti di telefonia fissa, mobile e satellitare tra i contratti che devono recare l'indicazione del codice fiscale dell'utente.
Il comma 51 modifica il comma 137 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006), la quale ha previsto, con decorrenza 2006, che le imposte o addizionali risultanti dalla dichiarazione dei redditi non siano dovute o, se il saldo è negativo, non siano rimborsabili se i relativi importi, con riferimento alla singola imposta o addizionale, non superano il limite di dodici euro.
La lettera a) del comma 51 esclude la compensabilità delle imposte o addizionali risultanti dalla dichiarazione dei redditi se i relativi importi, con riferimento alla singola imposta o addizionale, sono inferiori a dodici euro.
La lettera b) abroga il terzo periodo del menzionato comma 137, sopprimendo la previsione secondo cui, ai soggetti che prestano assistenza fiscale o al sostituto d'imposta, non è dovuto alcun compenso a carico del bilancio dello Stato per le dichiarazioni modello «730» dei contribuenti esonerati dall'obbligo di dichiarazione, salvo che dalla dichiarazione emerga un importo, dovuto o rimborsabile, superiore a dodici euro per ciascuna imposta o addizionale.
Il comma 52 integra l'articolo 17, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, includendo le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali imponibili ai fini dell'IVA tra le operazioni rientranti nel regime dell'inversione contabile (cosiddetto reverse charge), in base al quale il destinatario della cessione o prestazione è tenuto al pagamento dell'imposta, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato, ed il cedente o subappaltatore emette la fattura senza addebito d'imposta.
Il comma 53 stabilisce la decorrenza della norma di cui al comma 52 a partire dal 1o marzo 2008, disponendo che resti fermo quanto già stabilito dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 maggio 2007, recante Individuazione di una ulteriore operazione cui applicare il meccanismo del reverse charge.
Il comma 54 è volto ad evitare il proseguimento della procedura di infrazione comunitaria avviata dalla Commissione europea con il parere motivato del 27 giugno 2007. In particolare, si esclude la possibilità di un affidamento diretto dei servizi di gestione delle entrate locali alle società miste a prevalente capitale pubblico locale e si consente ai prestatori che esercitano questo tipo di attività di poter partecipare alle gare di affidamento dei servizi in questione, senza dover preventivamente ottenere l'iscrizione nell'albo ministeriale, purché in possesso di una certificazione rilasciata dalla competente autorità di stabilimento, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore.
Il comma 55 prevede che le aliquote dell'IRAP vigenti alla data del 1o gennaio 2008, qualora variate ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo n. 446 del 1997, debbano essere riparametrate sulla base di un coefficiente pari a 0,9176.
La disposizione si collega con la riduzione dell'aliquota ordinaria IRAP che, ai sensi dell'articolo 3, comma 17, lettera h) del provvedimento, è ridotta dal 4,25 per cento al 3,9 per cento. Infatti, il parametro indicato dalla norma è il risultato del rapporto tra aliquota ordinaria introdotta a decorrere dal 2008 e aliquota ordinaria vigente fino al 31 dicembre 2007.
La finalità della norma è quella di evitare che le maggiorazioni di aliquota operate dalle regioni ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 446 sterilizzino parte degli effetti della riduzione dell'aliquota ordinaria disposta con il provvedimento in esame.
Il comma 56 concerne le regolazioni debitorie da operare nei confronti delle


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regioni al fine di assicurare il medesimo gettito che sarebbe stato percepito in base alla legislazione vigente alla data del 31 dicembre 2007, anche per tenere conto degli effetti finanziari derivanti dai commi da 10 a 12 dell'articolo 3 del disegno di legge.
In merito a tali regolazioni debitorie, andrebbe chiarito se il relativo ammontare debba riferirsi alle sole variazioni di gettito IRAP disposte dal comma 55 e dai commi da 10 a 12 dell'articolo 3 espressamente richiamati, ovvero a tutte le modifiche introdotte dal provvedimento.
I commi da 57 a 61 dispongono il riconoscimento di un credito di imposta per i titolari di tabaccherie, al fine di incentivare gli investimenti in sicurezza.
In particolare, il comma 57 prevede che il credito d'imposta venga riconosciuto, per ciascuno dei periodi d'imposta 2008, 2009 e 2010, agli esercenti attività di rivendita di generi di monopolio, operanti in base a concessione amministrativa, che abbiano sostenuto spese per l'acquisizione e l'installazione di impianti e attrezzature di sicurezza e per favorire la diffusione di strumenti elettronici di pagamento, al fine di prevenire il compimento di atti illeciti ai loro danni.
Il comma 58 fissa la misura agevolativa del suddetto credito di imposta pari all'80 per cento del costo sostenuto per i predetti beni e servizi e, in ogni caso, fino ad un importo massimo di 3.000 euro per ciascun beneficiario, in riferimento a ciascun periodo di imposta. Il credito di imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi dei soggetti beneficiari.
Il comma 59 fissa un limite di spesa complessivo delle minori entrate, pari a 5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2008-2010 in cui il credito d'imposta può essere fatto valere in compensazione degli obblighi fiscali e contributivi, secondo l'ordine cronologico di invio delle richieste.
La previsione delle modalità di attuazione delle predette disposizioni è demandata ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
Il comma 61 dispone che la misura agevolativa, fermo restando l'importo massimo di 3.000 euro per ciascun beneficiario, possa essere fruita esclusivamente nel rispetto dell'applicazione della regola de minimis.
Il comma 62 estende l'applicazione dell'aliquota agevolata IRAP di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, alle cooperative ed ai loro consorzi che forniscono in via principale, anche nell'interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale, ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali.
Il comma 63 stabilisce che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, e fino al 31 dicembre 2008, trovino applicazione le agevolazioni fiscali sul gasolio e sul GPL per riscaldamento impiegati in zone montane ed in altri specifici territori nazionali.
La richiamata agevolazione si sostanzia in un'ulteriore riduzione del costo del gasolio da riscaldamento ovvero del costo del GPL. Per effetto della disposizione pertanto, sino al 31 dicembre 2008, i soggetti residenti in tali zone pagheranno un'accisa di 0,274 euro per litro per il gasolio da riscaldamento e 0,031 euro per chilogrammo di GPL.
Il medesimo comma 63 rinnova sino al 31 dicembre 2008 le disposizioni in materia di agevolazione per il calore fornito dalle reti di teleriscaldamento alimentate da biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all'articolo 6 del citato decreto-legge n. 356 del 2001.
In particolare, si dispone l'applicazione dell'aumento di 0,015 euro (30 lire), per ogni chilowattora di calore fornito, della misura del credito d'imposta previsto a favore dei soggetti che utilizzano, quale fonte di energia alternativa, le reti di riscaldamento alimentate con biomasse o con energia geotermica, di cui all'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge n. 448 del 1998.
I commi da 70 a 73 aumentano le risorse a disposizione delle regioni e delle


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province autonome di Trento e di Bolzano per il finanziamento di investimenti finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale e dei servizi nei porti e nei collegamenti stradali e ferroviari nei porti. A tali soggetti viene infatti attribuito l'incremento delle riscossioni dell'IVA e delle accise nei porti e interporti di ciascuna regione, rispetto al consuntivo dell'anno precedente. È prevista la costituzione di un Fondo specifico dove confluiscono gli aumenti e che viene ripartito con decreto ministeriale, sentita la Conferenza Stato-regioni.
Il comma 71 dispone che la quota spettante, ai sensi del comma 70, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, venga computata, a decorrere dall'anno 2008, a condizione che il gettito complessivo derivante dall'IVA e dalle accise sia stato almeno pari a quanto previsto nella Relazione previsionale e programmatica, con riferimento all'incremento delle riscossioni nei porti e negli interporti di ciascuna regione, rispetto all'ammontare dei medesimi tributi risultante dal consuntivo dell'anno precedente.
Il comma 72 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dei trasporti, un fondo per il finanziamento di interventi e di servizi nei porti e nei collegamenti stradali e ferroviari per i porti.
Il predetto fondo è alimentato dalle somme determinate ai sensi del comma 70, al netto di quanto attribuito allo specifico fondo dal decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e con il Ministro dell'economia e delle finanze, di attuazione dell'articolo 1, comma 990, della legge finanziaria per il 2007.
Il fondo è ripartito con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Dalla quota destinata alla ripartizione, si deve scomputare la quota di gettito eventualmente già spettante alla regione o alla provincia autonoma a norma dei rispettivi statuti. A ciascuna regione spetta, comunque, l'80 per cento dell'incremento delle riscossioni nei porti situati nel territorio regionale.
Il comma 73 rimette ad un decreto del Ministro dei trasporti, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle infrastrutture, la definizione delle modalità attuative della partecipazione alle riscossioni dei tributi erariali e del trasferimento del fondo, nonché i criteri per la destinazione delle risorse e per il monitoraggio degli interventi.
Il comma 74 aggiorna l'importo che i concessionari del servizio nazionale della riscossione devono versare all'Istituto per la finanza e l'economia locale (IFEL), al quale è affidato il compito di fornire adeguati strumenti conoscitivi per una efficace azione accertativa dei Comuni, nonché per agevolare i processi telematici di integrazione nella pubblica amministrazione ed assicurare il miglioramento dell'attività di informazione ai contribuenti.
Il contributo passa dallo 0,6 allo 0,8 per mille del gettito dell'imposta; con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti i termini e le modalità di trasmissione da parte dei predetti soggetti dei dati relativi alla riscossione.
Rileva a tale proposito come non risulti conforme alle vigenti regole sulla redazione dei testi normativi l'introduzione, con legge, di una modifica frammentaria in una fonte non avente forza di legge.
Il comma 75 pone in capo all'Agenzia delle entrate l'onere di motivare e fornire elementi di prova per avvalorare l'attribuzione dei maggiori ricavi o compensi che risultano dall'applicazione degli indicatori di normalità economica, fino all'entrata in vigore dei nuovi studi di settore.
A tal fine, la disposizione inserisce all'articolo 1, comma 14, della legge finanziaria per il 2007, dopo il primo periodo, un ulteriore periodo a mente del quale, ai fini dell'accertamento, l'Agenzia delle entrate ha l'onere di motivare e fornire elementi di prova per avvalorare l'attribuzione


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dei maggiori ricavi o compensi derivanti dall'applicazione degli indicatori di normalità economica.
La disposizione specifica che in ogni caso i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi inferiori a quelli previsti dai richiamati indicatori non sono soggetti ad accertamenti automatici.
Rileva al riguardo che, per un refuso, il testo della disposizione di cui al comma 75 in esame fa riferimento erroneamente alla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 2006, piuttosto che alla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 2007.
Il comma 76 reca una disposizione di interpretazione autentica secondo cui le attività estimali del valore delle unità immobiliari del patrimonio dello Stato destinate all'alienazione devono essere eseguite dall'Agenzia del demanio, integrando a tal fine il comma 219 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007.
Il comma 77 autorizza a favore del Corpo della Guardia di finanza lo stanziamento di un contributo di due milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, al fine di migliorare e mettere in sicurezza il sistema di comunicazione e le dotazioni informatiche.
Tale contributo grava sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni dell'articolo 9, nonché della legge finanziaria nel suo complesso.
Il comma 78 definisce i gruppi di acquisto solidale (cosiddetti G.A.S.), come soggetti associativi, senza scopo di lucro, costituiti al fine di svolgere attività di acquisto collettivo di beni e di distribuzione dei medesimi esclusivamente a favore degli aderenti, senza applicazione di alcun ricarico. Come precisato dalla disposizione, tali associazioni agiscono con finalità etiche, di solidarietà sociale e di sostenibilità ambientale, in diretta attuazione degli scopi istituzionali e con esclusione di attività di somministrazione e di vendita a terzi.
In relazione alla formulazione del comma, al fine di evitare possibili dubbi interpretativi, andrebbe valutata l'opportunità di meglio definire l'ambito soggettivo di applicazione della norma.
Il comma 79 precisa che le attività svolte dai gruppi di acquisto solidale, limitatamente a quelle rivolte esclusivamente agli aderenti, non si considerano di natura commerciale ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), fermi restando i requisiti di individuazione delle attività di natura non commerciale previsti dall'articolo 4, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e ai fini delle imposte dirette.
L'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi 78 e 79, valutato in 200.000 euro a decorrere dal 2008, è coperto dal comma 80 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto- legge n. 202 del 2005, relativa alle agevolazioni fiscali e contributive per le imprese danneggiate dall'emergenza aviaria.
Il comma 81 modifica l'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 471 del 1997, relativamente alle sanzioni per gli esercizi commerciali per la mancata emissione della ricevute e dello scontrino fiscale.
In particolare si modifica la norma che commina la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero comunque dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese nei confronti di quegli esercizi commerciali a cui siano state contestate, nel corso di cinque anni, tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale, prevedendosi che, ai fini dell'irrogazione della sospensione della licenza o dell'autorizzazione, sarà necessario che siano state contestate, nell'arco di un quinquennio, quattro (e non più tre) violazioni dell'obbligo di emissione della ricevuta o dello scontrino fiscale.
Inoltre, ai fini dell'irrogazione della predetta sanzione accessoria, le violazioni dovranno essere commesse in giorni diversi; pertanto, le eventuali violazioni plurime commesse nello stesso giorno si conteranno come una violazione unica.
L'articolo 12 è finalizzato a rilanciare l'industria cinematografica nazionale, in


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attesa della presentazione in Parlamento di un disegno di legge di sistemazione complessiva della materia.
Si ricorda che presso la Commissione Finanze, sono in discussione le proposte di legge C. 2303 Carlucci e C. 3187 D'Ippolito Vitale, recanti agevolazioni fiscali e contributi per il sostegno del settore cinematografico e dell'audiovisivo.
Il comma 1 riconosce - a favore dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES) di cui all'articolo 73 del TUIR e dei titolari di reddito di impresa ai fini dell'IRPEF, non appartenenti al settore cinematografico ed audiovisivo e associati in partecipazione ai sensi dell'articolo 2549 del codice civile - per gli anni 2008, 2009 e 2010, un credito d'imposta nella misura del 40 per cento dell'apporto in denaro effettuato per la produzione di opere cinematografiche riconosciute di nazionalità italiana. Tale beneficio si applica anche ai contratti di cointeressenza di cui all'articolo 2554 del codice civile.
Il credito di imposta è concesso fino all'importo massimo di un milione di euro per ciascun periodo d'imposta.
Il comma 2 dispone che le imprese di produzione cinematografica destinatarie degli apporti di cui al comma 1 abbiano l'obbligo di utilizzare l'80 per cento di dette risorse nel territorio nazionale, impiegando mano d'opera e servizi italiani e privilegiando la formazione e l'apprendistato in tutti i settori tecnici di produzione.
Il comma 3 prevede che - ai fini delle imposte sui redditi - venga riconosciuto un credito d'imposta:
a) per le imprese di produzione cinematografica, in misura pari al 15 per cento del costo complessivo di produzione di opere cinematografiche, riconosciute di nazionalità italiana e, comunque, fino all'ammontare massimo annuo di euro 3.500.000 per ciascun periodo d'imposta, condizionato al sostenimento sul territorio italiano di spese di produzione per un ammontare complessivo non inferiore, per ciascuna produzione, all'80 per cento del credito d'imposta stesso;
b) per le imprese di distribuzione cinematografica, pari:
1) al 15 per cento delle spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale di opere di nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale, con un limite massimo annuo di euro 1.500.000 per ciascun periodo d'imposta;
2) al 10 per cento delle spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale di opere di nazionalità italiana, espressione di lingua originale italiana, con un limite massimo annuo di euro 2.000.000 per ciascun periodo d'imposta;
3) al 20 per cento dell'apporto in denaro effettuato mediante i contratti di cui agli articoli 2549 e 2554 del codice civile, per la produzione di opere filmiche di nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale, con un limite massimo annuo di euro 1.000.000 per ciascun periodo d'imposta;
c) per le imprese di esercizio cinematografico, pari:
1) al 30 per cento delle spese complessivamente sostenute per l'introduzione e acquisizione di impianti e apparecchiature destinate alla proiezione digitale, con un limite massimo annuo non eccedente, per ciascuno schermo, euro 50.000;
2) al 20 per cento dell'apporto in denaro effettuato mediante i contratti di cui agli articoli 2549 e 2554 del codice civile, per la produzione di opere cinematografiche di nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale con un limite massimo annuo di euro 1.000.000 per ciascun periodo d'imposta.

Il comma 4 stabilisce che - con riferimento alla medesima opera filmica - i benefici di cui al comma 3 sopra illustrato (ossia quelli riconosciuti alle imprese interne alla filiera del cinema) non sono cumulabili a favore della stessa impresa ovvero di imprese che facciano parte dello stesso gruppo societario, nonché di soggetti


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legati tra loro da un rapporto di partecipazione ovvero controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
Secondo il comma 5, i crediti d'imposta di cui ai commi 1 e 3 spettano per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e per i due periodi d'imposta successivi.
Il comma 6 prescrive che gli apporti di cui ai sopra illustrati commi 1 e 3, lettere b), numero 3), e c), numero 2), non possano, in ogni caso, superare complessivamente il limite del 49 per cento del costo di produzione della copia campione dell'opera filmica e che la partecipazione complessiva agli utili degli associati non possa superare il 70 per cento degli utili derivanti dall'opera filmica.
Il comma 7 prescrive che i crediti d'imposta di cui ai commi 1 e 3, lettere b), numero 3), e c), numero 2), possano essere fruiti a partire dalla data di rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico del film, e previa attestazione, rilasciata dall'impresa di produzione cinematografica, del rispetto delle condizioni richieste ai sensi dei commi 2 e 6.
I suddetti crediti di imposta non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e alla formazione del valore della produzione ai fini dell'IRAP.
Inoltre, essi non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del TUIR - ossia ai fini del calcolo degli interessi passivi deducibili dalla base imponibile IRES - e sono utilizzabili esclusivamente in compensazione.
In base al comma 8, gli apporti per la produzione e per la distribuzione di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo in commento sono considerati come risorse reperite dal produttore per completare il costo del film ai fini dell'assegnazione dei contributi di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 28 del 2004.
In ogni caso, tali contributi non possono essere erogati per una quota percentuale che, cumulata con gli apporti di cui al presente articolo, superi l'80 per cento del costo complessivo rispettivamente afferente alle spese di produzione della copia campione e alle spese di distribuzione nazionale del film.
Il comma 9 rimette ad un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali - da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per lo sviluppo economico - la fissazione delle disposizioni applicative dei commi da 1 a 8.
Il comma 10 subordina l'efficacia dei commi da 1 a 9 all'autorizzazione della Commissione europea.
Si prevede che le agevolazioni possano essere fruite esclusivamente in relazione agli investimenti realizzati e alle spese sostenute successivamente alla data della decisione di autorizzazione della Commissione europea.
Il comma 11 riconosce alle imprese nazionali di produzione esecutiva e di post-produzione un credito d'imposta in relazione a film, o alle parti di film, girati sul territorio nazionale, utilizzando mano d'opera italiana, su commissione di produzioni estere, in misura pari al 25 per cento del costo di produzione della singola opera e, comunque, con un limite massimo, per ciascuna opera filmica, di euro 5.000.000. Tali crediti spettano per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e per i due periodi d'imposta successivi.
Il comma 12 rimette ad un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali - da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per lo sviluppo economico - la fissazione delle disposizioni applicative del comma 11.
Il comma 13 stabilisce che il credito di imposta di cui al comma 11 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi ed alla formazione del valore della produzione ai fini dell'IRAP. Esso non rileva inoltre ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del TUIR - ossia ai fini del calcolo degli


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interessi passivi deducibili dalla base imponibile IRES - ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione.
Il comma 14, stabilisce che gli utili dichiarati dalle imprese di produzione, di distribuzione cinematografica non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette se sono impiegati nelle attività proprie delle suddette imprese per lungometraggi, film di animazione, di interesse culturale e d'essai. L'agevolazione è concessa a condizione che il film da realizzare sia un film riconosciuto di nazionalità italiana, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 28 del 2004.
Il beneficio è concesso esclusivamente alle imprese che tengono la contabilità ordinaria.
Il comma 15 concede un'agevolazione analoga alla precedente, ma limitata al 30 per cento degli utili, alle imprese italiane operanti in settori diversi da quello cinematografico che impiegano i propri utili, da sole o per mezzo di accordi con imprese del settore, in attività di produzione o di distribuzione relative agli stessi film di cui al comma 14 del presente articolo. Anche in questo caso il beneficio è riconosciuto esclusivamente ai soggetti che tengono la contabilità ordinaria.
Ai sensi del comma 16, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per lo sviluppo economico, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni applicative delle agevolazioni di cui ai commi 14 e 15.
Il comma 17, fissa un limite di spesa per le agevolazioni di cui ai commi 14 e 15, pari a 5 milioni di euro per il 2008, 10 milioni per il 2009 e 15 milioni per il 2010.
Il comma 18 assegna un contributo straordinario di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2008-2010 al Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche, destinato alla realizzazione, al ripristino e all'adeguamento tecnico e tecnologico delle sale cinematografiche.
Il comma 19 subordina l'efficacia dei commi da 11 a 15 all'autorizzazione della Commissione europea, prevedendo che l'agevolazione possa essere fruita esclusivamente in relazione al costo sostenuto successivamente alla data della decisione di autorizzazione della Commissione europea.
L'articolo 13 interviene sulla disciplina relativa all'attestazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (cosiddetto ISEE), trasferendo all'Agenzia delle entrate alcune delle funzioni attualmente svolte dall'INPS, al fine di semplificare le procedure amministrative e razionalizzare i controlli al fine di ridurre la concessione di indebite prestazioni sociali erogate sulla base di autocertificazioni dei contribuenti non corrispondenti alla loro reale situazione familiare, economica e patrimoniale.
Il comma 1, lettera a), modifica l'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 109 del 1998, sostituendo il riferimento all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.) con il riferimento all'Agenzia delle entrate, alla quale viene attribuito il compito, attualmente spettante all'I.N.P.S., di calcolare l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
Il comma 1, lettera b), sostituisce interamente l'articolo 4 (Dichiarazione sostitutiva unica) del decreto legislativo n. 109 del 1998.
Il nuovo articolo 4 riproduce, al comma 1, le disposizioni contenute nel comma 1 del vigente articolo 4, mentre il nuovo comma 2, oltre a riprodurre una parte delle disposizioni contenute nel comma 3 vigente, relative all'obbligo di presentare la richiesta della dichiarazione unica sostitutiva ai comuni, ai centri di assistenza fiscale, all'amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede I.N.P.S. territorialmente competente, introduce l'obbligo per i suddetti soggetti di trasmettere all'Agenzia delle entrate le relative informazioni in via telematica.


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I successivi nuovi commi, dal comma 3 al comma 9, riguardano le ulteriori fasi della procedura ai fini del rilascio dell'attestazione ISEE.
Il comma 10 stabilisce che, nell'ambito della programmazione dell'attività di accertamento della Guardia di finanza, una quota delle verifiche sia riservata al controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di prestazioni, secondo criteri selettivi.
I nominativi dei richiedenti prestazioni nei cui riguardi emergono divergenze nella consistenza del patrimonio immobiliare devono essere comunicati, ai sensi del comma 11, alla Guardia di finanza, al fine di assicurare il coordinamento e l'efficacia dei controlli previsti dal comma 10 sopra illustrato.
Il comma 12 rimette ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle politiche per la famiglia e con il Ministro della salute l'individuazione delle componenti autocertificate della dichiarazione di cui al comma 4, lettera b), la determinazione delle modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo 4, nonché la statuizione delle specifiche attività di sperimentazione da condurre in sede di prima applicazione.
Il comma 13 rimette ad un'apposita convenzione stipulata tra l'I.N.P.S. e l'Agenzia delle entrate, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, la disciplina delle modalità per lo scambio delle informazioni necessarie all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo 4.
Il comma 1, lettera c), modifica l'articolo 4-bis del decreto legislativo n. 109 del 1998, attribuendo all'Agenzia delle entrate, in luogo dell'ente erogatore della prestazione come attualmente previsto, il compito di trasmettere le necessarie informazioni al Sistema informativo dell'ISEE gestito dall'I.N.P.S.
L'articolo 14 reca disposizioni volte a potenziare l'attività dell'amministrazione finanziaria e di altre amministrazioni statali, soprattutto attraverso degli stanziamenti finalizzati all'assunzione di personale, nonché disposizioni in materia di processo tributario.
In particolare, il comma 1, nel disporre la definizione, da parte dell'Agenzia delle entrate, entro il 15 gennaio 2008, di un piano di controlli ai fini del contrasto all'evasione tributaria che preveda obiettivi superiori a quelli precedentemente definiti, prevede lo stanziamento di apposite risorse per assunzioni di personale finalizzate al raggiungimento degli obiettivi del piano.
Più specificamente, viene autorizzata, anche in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni dell'articolo in esame, la spesa di 27,8 milioni di euro per il 2008, di 60,8 milioni di euro per il 2009 e di 110,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2010, per assunzioni di personale, anche di qualifica dirigenziale, da parte dell'Agenzia delle entrate.
Il comma 2 dispone una serie di stanziamenti volti ad assunzioni di personale, anche di qualifica dirigenziale, anche in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, al fine di potenziare le attività di accertamento, ispettive e di contrasto alle frodi, di soccorso pubblico, di ispettorato e di controllo di altre amministrazioni statali, nonché al fine di ridurre gli oneri derivanti dall'applicazione della legge n. 89 del 2001, al quale dispone un'equa riparazione in favore di chi ha subìto un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di una violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole del processo.
In tale ambito la lettera e) prevede lo stanziamento di 4 milioni di euro per il 2008, 16 milioni di euro per il 2009 e 32 milioni di euro annui a decorrere dal 2010 per assunzioni nell'Agenzia delle dogane, la quale utilizza prioritariamente le graduatorie formate a seguito di procedure selettive già espletate (si dispone al riguardo che il limite di età anagrafica


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vigente per i contratti di formazione e lavoro, per i soggetti risultati idonei, è riferito alla data di formazione della graduatoria stessa), ovvero ricorre alle procedure di mobilità.
Il comma 5 - al fine del mantenimento di un adeguato livello di efficienza ed efficacia nello svolgimento dei compiti istituzionali attribuiti al Corpo della Guardia di finanza, in particolare nella lotta all'evasione e all'elusione fiscale, all'economia sommersa e alle frodi fiscali - istituisce, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo, nonché della presente legge, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo di parte corrente con una dotazione di 13 milioni di euro per l'anno 2008, 40 milioni di euro per l'anno 2009 e 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, per le esigenze di funzionamento del Corpo della Guardia di finanza, con particolare riguardo alle spese per prestazioni di lavoro straordinario, indennità di missione, acquisto di carburante per gli autoveicoli e manutenzione degli stessi.
Il comma 6 riduce a 21 le sezioni della Commissione tributaria centrale, a decorrere dal 1o maggio 2008, al fine di diminuire le spese a carico del bilancio dello Stato e di giungere ad una rapida definizione delle controversie pendenti presso la suddetta Commissione.
Le predette sezioni sono incardinate presso ciascuna commissione tributaria regionale avente sede nel capoluogo di ogni regione e presso le commissioni tributarie di secondo grado di Trento e Bolzano.
A tali sezioni sono applicati i presidenti di sezione, i vice presidenti di sezione e i componenti delle commissioni tributarie regionali istituite nelle stesse sedi. Qualora un componente della Commissione tributaria centrale sia assegnato ad una sezione regionale o delle province autonome di Trento e Bolzano, ne assume la presidenza.
I presidenti di sezione ed i componenti della Commissione tributaria centrale, nonché il personale di segreteria, sono assegnati, anche in soprannumero, su domanda, a una delle sezioni della Commissione tributaria centrale incardinate presso le Commissioni tributarie regionali e presso le Commissioni tributarie di secondo grado di Trento e Bolzano.
Il comma 7 prescrive che i processi pendenti innanzi alla Commissione tributaria centrale alla data di insediamento delle sezioni di cui al comma 6, ad eccezione di quelli per i quali sia stato già depositato il dispositivo, vengano attribuiti alla sezione regionale nella cui circoscrizione aveva sede la commissione che ha emesso la decisione impugnata.
Il comma 8 rimette ad uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2008, la determinazione del numero delle sezioni e degli organici di ciascuna commissione tributaria provinciale e regionale, tenuto conto delle rilevazioni statistiche del flusso medio dei processi relativi agli anni 2006 e 2007; a tali decreti è pure rimessa la definizione delle altre modalità per l'attuazione dei commi 6 e 7; con uno dei predetti decreti, sono inoltre indette le elezioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.
I componenti eletti a seguito delle predette elezioni si insediano il 30 novembre 2008; in pari data, decadono i componenti in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.
A decorrere dalla data di insediamento dei nuovi componenti, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria stabilisce, con propria delibera, i criteri di valutazione della professionalità dei giudici tributari nei concorsi interni; a decorrere dalla data di efficacia della predetta delibera cessano, nei concorsi interni, di avere effetto le tabelle E e F allegate al decreto legislativo n. 545 del 1992.
Il comma 9 autorizza - per l'attuazione dei commi 6, 7 e 8, inclusa la rideterminazione dei compensi dei componenti delle commissioni tributarie - a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo nonché della presente legge, la spesa di 3 milioni


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di euro per l'anno 2008 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009.
A decorrere dal 1o maggio 2008, i compensi dei presidenti di sezione e dei componenti della Commissione tributaria centrale sono determinati esclusivamente a norma dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 545 del 1992, facendo riferimento ai compensi spettanti ai presidenti di sezione ed ai componenti delle commissioni tributarie regionali.
Il comma 12 prevede che il distacco del personale dall'Agenzia del territorio ai comuni, in attuazione dell'articolo 1, comma 199, della legge finanziaria 2007, è disposto con le modalità del distacco.
L'articolo 15 prevede che entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo, il Ministero della giustizia provveda alla stipula di una o più convenzioni relative ad attività da svolgere nel settore della giustizia.
Il comma 1 dopo aver precisato che le citate convenzioni dovranno essere stipulate con una apposita società interamente posseduta dalla società Equitalia S.P.A., definisce i compiti assegnati alla Società stipulante.
In particolare, con riferimento alle spese ed alle pene pecuniarie previste dal Testo unico in materia di spese di giustizia e relative a provvedimenti passati in giudicato o divenuti definitivi a decorrere dal 1o gennaio 2008, la citata Società stipulante dovrà provvedere alla gestione dei relativi crediti attraverso: l'acquisizione dei dati anagrafici e patrimoniali del debitore; la notifica al debitore di un invito al pagamento entro un mese dal passaggio in giudicato o dalla definitività del provvedimento da cui sorge l'obbligo o dalla cessazione dell'espiazione della pena; l'iscrizione a ruolo del credito, scaduto inutilmente il termine per l'adempimento spontaneo.
Il comma 2 individua una serie di operazioni finanziarie che potranno essere poste in essere dalla Società stipulante, precisando, al riguardo, che le linee guida di tali operazioni dovranno essere individuate dalle citate convenzioni secondo modalità volte a garantire la restituzione del capitale e degli interessi.
Nello specifico si prevede che la società stipulante possa assumere finanziamenti, compiere operazioni finanziarie, rilasciare garanzie, costituire, fermo il rispetto delle procedure di evidenza pubblica, società con la partecipazione di privati, nonché stipulare contratti, accordi e convenzioni con società a partecipazione mista pubblica e privata, ovvero con società private.
Ai sensi del comma 3, il Ministero della giustizia può incaricare la società stipulante di svolgere ulteriori attività rispetto a quelle di cui al comma 1 che dovranno anch'esse formare oggetto di apposite convenzioni.
Ai sensi del comma 4, la remunerazione relativa alle attività di gestione precedentemente contemplate sono determinate dalle convenzioni stipulate ai sensi del medesimo comma, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, mentre, ai sensi del comma 5, lo statuto della Società stipulante dovrà riservare al Ministero della giustizia un'adeguata rappresentanza nei propri organi di amministrazione e di controllo.
Il comma 6, dispone, dalla data di stipula della convenzione di cui al comma 1, l'abrogazione degli articoli 211, 212 e 213 del citato Testo unico in materia di spese di giustizia e relativo alla iscrizione a ruolo del credito.
Il comma 7 dispone che le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo in commento, come determinate rispetto alla media annua delle entrate del periodo 2001-2006, affluiscono - al netto degli importi per la gestione del servizio da parte della società stipulante - ad un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate alle unità previsionali di base del Ministero della giustizia e, in misura non superiore al 20 per cento, ad alimentare il fondo unico di amministrazione per interventi straordinari e senza carattere di continuità


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a favore del fondo di produttività del personale dell'amministrazione giudiziaria.
L'articolo 20 reca norme per limitare i rischi insiti nei contratti aventi ad oggetto strumenti finanziari, anche derivati, sottoscritti dagli enti pubblici territoriali.
Il comma 1 dispone che i contratti su strumenti finanziari, anche derivati, sottoscritti da regioni ed enti locali, devono essere informati alla massima trasparenza contrattuale.
Rileva al riguardo come l'espressione «massima trasparenza contrattuale» risulti piuttosto generica, in quanto non fornisce alcun parametro di valutazione né alcun criterio di orientamento ai fini della redazione del decreto ministeriale di attuazione previsto dal successivo comma 2.
Il comma 2 demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare sentite la Consob e la Banca d'Italia, il compito di indicare le informazioni che devono recare i contratti su strumenti finanziari, anche derivati, sottoscritti da regioni ed enti locali nonché il compito di specificare le indicazioni secondo le quali tali contratti devono essere redatti.
Rileva in merito come la norma non indichi il termine entro cui deve essere emanato il decreto.
Il comma 3 stabilisce che la regione o l'ente locale sottoscrittore dello strumento finanziario deve attestare espressamente di aver preso piena considerazione dei rischi dello strumento proposto e delle caratteristiche dello strumento proposto.
Ai sensi del comma 4 il rispetto di quanto previsto ai commi 2 e 3 è elemento costitutivo dell'efficacia dei contratti.
Il comma 2 dell'articolo 24 conferma, per l'anno 2008, la compartecipazione delle province al gettito dell'IRPEF, disciplinata ai sensi dell'articolo 31, comma 8, della legge finanziaria per il 2003 (legge n. 289 del 2002), e confermata negli anni successivi dalle varie leggi finanziarie.
L'attuazione della compartecipazione comporta la riduzione dei trasferimenti erariali spettanti a ciascun ente di un ammontare pari alle somme spettanti a titolo di compartecipazione.
Il comma 4, aggiunge un nuovo articolo 20.1.1 al decreto legislativo n. 507 del 1993, relativamente all'obbligo per i comuni di riservare il 10 per cento degli spazi complessivamente destinati all'affissione dei manifesti, ai soggetti di cui al precedente articolo 20, in esenzione dal diritto sulle pubbliche affissioni.
I soggetti menzionati dal citato articolo 20 sono Stato ed enti pubblici territoriali, comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro; soggetti che realizzano attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali; soggetti che realizzano festeggiamenti patriottici, religiosi, spettacoli viaggianti e di beneficenza; soggetti che effettuano annunci mortuari.
Il comma 1 del nuovo articolo 20.1.1 prevede che i comuni i quali hanno riservato il 10 per cento degli spazi totali per l'affissione di manifesti ai soggetti di cui all'articolo 20 del medesimo decreto legislativo n. 507, o che intendono riservarli per motivi attinenti ai principi ispiratori dei loro piani generali degli impianti pubblicitari potranno continuare a disporre di spazi esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni, comunque non oltre il 10 per cento del totale.
Il secondo comma del nuovo articolo aggiuntivo riapre il termine per effettuare il versamento della somma di 100 euro per anno e per provincia, in sanatoria delle violazioni delle norme in materia d'affissioni e pubblicità verificatesi sino al 1o gennaio 2005. Il termine, già fissato al 31 maggio 2005, è differito al 30 settembre 2008, a pena di decadenza dal beneficio.
L'articolo 30 novella l'articolo 1, comma 796, lettera b), quarto periodo, della legge finanziaria per il 2007, prevedendo che l'innalzamento ai livelli massimi dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRE) e dell'aliquota dell'IRAP, cui è subordinato


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l'accesso alle risorse del suddetto Fondo transitorio per il risanamento dei disavanzi sanitari regionali, non si applica agli esercenti una attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che abbiano denunciato richieste estorsive e per i quali ricorrano le condizioni di cui all'articolo 4 della legge n. 44 del 1999.
In tali casi, infatti, si continuano ad applicare le aliquote ridotte disposte dalle leggi regionali.
Le agevolazioni in questione sono mantenute nel limite annuo complessivo di 5 milioni di euro a decorrere dal 2008.
L'articolo 42 introduce una serie di disposizioni volte a chiarire alcune modalità procedurali in occasione del passaggio delle competenze a seguito della cessazione dello stato di emergenza conseguente al sisma del 1997 che ha colpito le due regioni delle Marche e dell'Umbria.
In particolare, la lettera c) del comma 1 prevede che ai comuni della provincia di Terni colpiti dal terremoto del dicembre 2000 continuino ad applicarsi, alla cessazione dello stato di emergenza, le disposizioni recate dall'articolo 1, commi 4 e 5, dell'ordinanza del 22 dicembre 2000, n. 3101, e dall'articolo 6 dell'ordinanza del 12 aprile 2001, n. 3124.
Il comma 2 individua il limite finanziario di intervento per l'attuazione delle disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) con l'utilizzo delle somme esistenti nelle contabilità speciali.
Il comma 3 prevede inoltre la possibilità per i soggetti che hanno usufruito delle sospensioni dei versamenti tributari e dei pagamenti dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi di definire la propria posizione corrispondendo l'ammontare dovuto per ciascun tributo e contributo al netto dei versamenti già eseguiti e nella misura e con le modalità che dovranno essere stabilite, nei limiti di 47 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze.
L'articolo 58 novella il comma 847 dell'articolo 1, dalla legge finanziaria per il 2007, modificando la disciplina del Fondo per la finanza d'impresa, istituito dallo stesso comma, in modo da estenderne l'applicazione prioritaria alla creazione di nuove imprese femminili ed al consolidamento aziendale di piccole e medie imprese femminili.
Segnala come una integrazione alla disciplina del Fondo per la finanza d'impresa in favore delle imprese femminili sia contenuta anche all'articolo 46-ter del decreto-legge n. 159 del 2007 - attualmente all'esame della Camera - in cui si prevede che le modalità di funzionamento del Fondo siano definite, per quanto attiene agli interventi a sostegno dell'imprenditoria femminile, anche con il concerto del Ministro per i diritti e le pari opportunità.
L'articolo 59 disciplina, al comma 1, l'attività e lo status del Comitato nazionale italiano permanente per il Microcredito, prevedendo che tale comitato, istituito presso il Ministero degli affari esteri, continui d'ora in poi a svolgere la propria attività presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con personalità di diritto pubblico, contribuendo a promuovere ed agevolare, all'interno del suo più vasto programma, anche l'esecuzione tecnica dei progetti di cooperazione a favore dei Paesi in via di sviluppo.
Il comma 2 disciplina il Fondo comune di cui è dotato il Comitato per porre in essere, in modo autonomo ed esclusivo, gli obiettivi a lui assegnati e per lo svolgimento delle attività istituzionali.
Tale Fondo, unico e indivisibile, risulta costituito, a norma del regolamento del Comitato, da contributi volontari degli aderenti o di terzi, da donazioni o lasciti, nonché dagli stanziamenti eventualmente deliberati dallo Stato, dalle Regioni, dai Comuni e da altri enti pubblici e/o privati. È altresì riconosciuto al Comitato il diritto di acquisire, a qualsiasi titolo, beni, somme di denaro o crediti secondo le vigenti disposizioni di legge.
Rientrano, inoltre, nel Fondo comune contributi di qualunque natura stanziati


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da organismi nazionali o internazionali, indipendentemente dalla loro natura governativa e ogni altro provento derivante dall'attività del Comitato.
La gestione patrimoniale e finanziaria del Comitato è assicurata da un regolamento di contabilità approvato con decreto dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Comitato.
Il comma 3 autorizza lo stanziamento di un contributo pari ad un milione di euro per l'anno 2008 ed un altro contributo di identico importo per il 2009 da destinare al Fondo comune per il funzionamento del Comitato.
I commi 12 e 13 dell'articolo 61 estendono l'ambito di applicazione del regime forfetario di determinazione del reddito ai fini IRES per le imprese marittime (cosiddetta tonnage tax).
In particolare, il comma 12 consente anche alle imprese marittime che svolgono attività di cabotaggio di usufruire del regime di tonnage tax, attualmente riservato alle imprese che esercitano le navi per traffici internazionali, mentre il comma 13 estende alle società in nome collettivo e in accomandita semplice il predetto regime di tonnage tax.
I commi 14 e 15 introducono un regime di ammortamento fiscale specifico per alcuni beni mobili registrati utilizzati per l'attività marittima tramite contratto di locazione finanziaria con obbligo di acquisto (cosiddetta tax lease).
In particolare, il comma 14 dispone l'inapplicabilità delle norme fiscali in materia di ammortamento dei beni materiali ai beni aventi i seguenti requisiti: siano beni mobili registrati; la loro utilizzazione richieda un equipaggio di almeno sei persone; il loro costo sia ammortizzabile ai fini fiscali in un periodo non inferiore a dieci anni; siano concessi in locazione finanziaria con obbligo di acquisto a un'impresa che li destini all'esercizio della propria attività abituale; il concedente sia un Gruppo europeo di interesse economico (GEIE), una società per azioni o a responsabilità limitata, per le quali sia stata esercitata l'opzione per la trasparenza fiscale, prevista dall'articolo 115 del TUIR.
I beni che soddisfano le condizioni poste dal comma in esame sono: navi passeggeri; navi da carico cisterna o frigorifera; navi da carico per carico secco; navi per navigazione interna in acciaio o ferro; ferry-boat; rimorchiatori; naviglio fermo; navi per navigazione interna in legno; barconi, chiatte, pontoni e lance.
Il comma 15 prevede che le quote di ammortamento dei beni di cui al comma 14 sono deducibili dal reddito dell'impresa concedente in misura non superiore, in ciascun periodo di imposta, al 35 per cento del costo. Inoltre, a differenza di quanto ordinariamente previsto, è consentita la deduzione di quote di ammortamento anche anteriormente all'entrata in funzione del bene; in tal caso le quote di ammortamento non possono essere superiori ai corrispettivi pagati al costruttore. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze saranno definite le disposizioni applicative del comma 14, anche al fine di assicurare una riduzione delle entrate non superiore a 2,7 milioni di euro a decorrere dal 2008.
Il comma 16 subordina l'efficacia del comma 14 all'autorizzazione della Commissione europea.
Osserva al riguardo come sia il comma 15, a proposito delle disposizioni applicative, sia il comma 16, a proposito dell'autorizzazione della Commissione europea, fanno riferimento al solo comma 14 (che si limita a prevedere la disapplicazione dell'articolo 102 del TUIR ad alcuni beni), mentre si ritiene che anche quanto disposto dal comma 15 (che disciplina uno specifico regime di ammortamento per gli stessi beni) necessiti di disposizioni applicative e debba anch'esso essere subordinato all'autorizzazione della Commissione europea.
L'articolo 121 prevede l'attribuzione di un credito di imposta ai datori di lavoro che, nel corso del 2008, incrementino il numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato nelle aree delle regioni Calabria,


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Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste per gli aiuti di stato a finalità regionale.
Il comma 1, in particolare, dispone che il credito di imposta, pari a 333 euro per ciascun nuovo lavoratore assunto, da computare per ciascun mese di assunzione, sia attribuito per gli anni 2008, 2009 e 2010.
La predetta misura agevolativa è incrementata a 416 euro in caso di assunzione di donne lavoratrici che rientrano nella definizione di lavoratore svantaggiato prevista dai regolamenti comunitari.
La norma esclude espressamente le amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo - anche se dotate di personalità giuridica -, gli enti locali (comuni, province e comunità montane, consorzi tra enti locali, enti gestori di demanio collettivo) e le Regioni.
Il comma 2 definisce la modalità di calcolo delle unità lavorative che danno diritto al credito d'imposta in esame, come differenza tra il numero - rilevato per ciascun mese - dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato e la media dei lavoratori occupati nell'anno 2007 con analogo contratto. Ai fini del predetto calcolo, le assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale sono computate in misura proporzionale rispetto alle ore prestate che sono previste dal contratto nazionale.
Osserva come il comma 1 conceda il credito di imposta per gli anni 2008, 2009 e 2010, mentre il requisito dell'incremento di organico a tempo indeterminato - ai sensi del medesimo comma - è riferito al solo anno 2008 rispetto, come specifica il successivo comma 2, alla media del 2007. Conseguentemente, anche per i mesi degli anni 2009 e 2010, il credito d'imposta in oggetto sembrerebbe dover essere riconosciuto a condizione che l'incremento occupazionale si sia verificato nel 2008 (e non successivamente) e sempre che tale incremento - da computare sempre con riferimento alla media degli occupati nel periodo 1o gennaio-31 dicembre 2007 - sussista ancora (in tutto o in parte) nei mesi successivi.
Il comma 3 precisa che l'incremento della base occupazionale deve essere computato al netto delle diminuzioni occupazionali che si sono avute in società controllate e collegate ovvero che possono essere comunque riferite allo stesso datore di lavoro.
Si prevede inoltre che il credito d'imposta sia fruibile anche dai nuovi datori di lavoro che assumono tale qualifica a decorrere dal 1o gennaio 2008, per i quali ogni nuovo assunto costituisce incremento della base occupazionale. Si specifica, anche in questo caso, che i contratti a tempo parziale concorrono in misura proporzionale all'incremento di tale base.
In tale ultima fattispecie la norma non specifica tuttavia espressamente se i nuovi occupati debbano, ai fini della fruizione del beneficio, essere assunti sulla base di contratti a tempo indeterminato.
Il comma 4 prevede che il credito d'imposta in esame possa essere utilizzato esclusivamente in compensazione con altri tributi secondo la normativa vigente, in sede di dichiarazione dei redditi. Esso non concorre né alla formazione del reddito d'impresa, né al valore della produzione ai fini del calcolo dell'IRAP. La norma chiarisce, inoltre, che il beneficio non contribuisce alla formazione della misura che dà diritto alla corrispondente deducibilità di interessi passivi o altri componenti negativi di reddito, ai sensi della normativa tributaria vigente ai fini IRES.
Il comma 5 specifica le condizioni che danno diritto al datore di lavoro di beneficiare del credito d'imposta in esame, stabilendo che esso spetta a condizione che i lavoratori assunti ad incremento della base occupazione non abbiano mai lavorato prima oppure abbiano perso o siano in procinto di perdere l'impiego precedente (ad eccezione del caso di assunti con portati di handicap); siano rispettate le prescrizioni previste dai contratti collettivi nazionali per tutte le unità lavorative impiegate dal datore di lavoro che beneficia del credito d'imposta; siano


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rispettate le norme vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori; il datore di lavoro non abbia ridotto la base occupazionale durante l'anno 2007 per motivi diversi dal collocamento a riposo dei dipendenti.
A tale ultimo proposito, segnala come dalla formulazione della norma non sembrano esclusi i casi in cui la riduzione della base occupazionale sia dovuta a dimissioni volontarie da parte dei lavoratori.
Il comma 6 dispone che, in tutti i casi in cui un'impresa subentra ad un'altra nella gestione di un servizio pubblico, il credito d'imposta deve essere computato con riferimento ai lavoratori incrementali rispetto alla base costituita dai dipendenti dell'impresa sostituita.
Il comma 7 prevede la decadenza dal beneficio del credito d'imposta se il numero complessivo di lavoratori dipendenti, compresi i lavoratori con contratto a contenuto formativo, risulti uguale o inferiore alla media annuale dei lavoratori occupati nell'impresa durante il 2007; se i nuovi posti di lavoro non siano conservati per un periodo minimo di tre anni, ridotti a due nel caso, di imprese medio-piccole; se, a seguito di violazione della normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, siano state accertate violazioni non formali e irrogate sanzioni per oltre 5.000 euro, ovvero siano state compiute violazioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori connesse al periodo di concessione del credito d'imposta o, infine, siano stati emanati provvedimenti definitivi per condotta antisindacale, ai sensi dello Statuto dei lavoratori.
Il comma 8 dispone, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni in esame, l'equiparazione dei soci lavoratori di società cooperative ai lavoratori dipendenti.
Il comma 9 istituisce un Fondo ai fini dell'attuazione del credito di imposta in esame, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascun degli anni 2008, 2009 e 2010, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate.
Si dispone, altresì, che entro il 31 luglio 2008 il Governo provveda alla verifica ed al monitoraggio dell'applicazione della nuova disciplina del credito d'imposta, identificando la nuova occupazione generata, per area territoriale, sesso, età e professionalità.
Il comma 10 prevede che l'efficacia delle disposizioni esaminate sia subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.
L'articolo 122, ai commi da 1 a 3, prevede una specifica destinazione delle risorse recuperate a seguito di provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni previste dalla legge n. 488 del 1992 nell'ambito degli interventi ordinari nelle aree sottoutilizzate del territorio nazionale.
In tale contesto il comma 1, lettera f), dispone che le risorse derivanti dai provvedimenti di revoca delle predette agevolazioni, nel limite dell'85 per cento delle economie accertate annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro il 30 ottobre di ciascun anno, vengono destinate alla realizzazione di interventi volti a finanziare, tra l'altro, la proroga per gli anni 2008, 2009 e 2010 della deduzione forfettaria dal reddito d'impresa in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti prevista all'articolo 21, comma 1, della legge n. 448 del 1998, pari all'1,1 per cento dell'ammontare lordo dei ricavi fino a 2 miliardi di lire (1.032.913,80 euro), dello 0,6 per cento sullo scaglione oltre 2 miliardi e fino a 4 miliardi (2.065.827,60 euro) e dello 0,4 per cento sui ricavi oltre i 4 miliardi.
Segnala come l'articolo 9, comma 2, del disegno di legge già preveda la proroga per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2008 della predetta deduzione forfettaria.
L'articolo 124 novella i commi 340-342, articolo 1, della legge finanziaria per il 2007 che hanno introdotto la disciplina delle cosiddette «Zone franche urbane» (ZFU), da individuare in aree e quartieri


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particolarmente degradati nelle città del Mezzogiorno, con particolare riferimento al centro storico di Napoli.
Il comma 1, che sostituisce interamente il comma 340 della legge finanziaria per il 2007, provvede a definire l'ambito di riferimento rispetto alla normativa vigente, disponendo che le ZFU sono istituite in aree o quartieri con non più di 300.000 abitanti, per contrastare fenomeni di esclusione sociale e favorire l'integrazione sociale e culturale in aree di degrado degli spazi urbani.
Si elimina pertanto la finalità volta a favorire lo sviluppo economico e sociale, anche tramite interventi di recupero urbano, ed il riferimento al centro storico di Napoli.
Le disposizioni mantengono la dotazione di 50 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009 riferita all'apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, per il finanziamento dei programmi di intervento. In particolare, viene eliminata la disposizione secondo la quale il predetto Fondo provvedeva al cofinanziamento dei programmi regionali di intervento riferiti alle medesime aree.
Il comma 2, che sostituisce il comma 341 della legge finanziaria per il 2007, introduce talune agevolazioni fiscali e contributive per le piccole e microimprese che iniziano, nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2008 e il 31 dicembre 2012, una nuova attività economica nelle aree individuate come ZFU. Si prevede in particolare: l'esenzione dalle imposte sui redditi (IRPEF e IRES) per i primi cinque periodi di imposta; per i periodi di imposta successivi l'esenzione è limitata al 60 per cento per i primi cinque periodi, al 40 per cento per il sesto e il settimo e al 20 per cento per l'ottavo e il nono. Si prevede un limite di 100.000 euro di reddito esente, maggiorato, a partire dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2009 e per ciascun periodo d'imposta, di 5.000 euro - ragguagliato ad anno - per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato, a condizione che sia residente all'interno del Sistema locale di lavoro in cui ricade la ZFU; l'esenzione dall'IRAP nei primi cinque periodi di imposta, fino a concorrenza di 300.000 euro del valore della produzione netta, per ciascun periodo di imposta; l'esenzione dall'ICI, per il periodo 2008-2012, per i soli immobili situati nelle aree individuate come ZFU, posseduti dalle imprese che beneficiano dell'agevolazione e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche; l'esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, nei limiti del massimale definito con decreto del Ministro del lavoro, solo nei casi di contratti a tempo indeterminato ovvero non inferiori a 12 mesi, e a condizione che almeno il 30 per cento degli occupati risieda nel Sistema locale di lavoro in cui ricade la ZFU; l'agevolazione si riduce dal 100 per cento al 60 per cento negli ulteriori cinque anni, al 40 per cento nel sesto e settimo anno e al 20 per cento nell'ottavo e nel nono. La predetta misura agevolativa si estende altresì ai titolari di reddito di lavoro autonomo.
Le stesse agevolazioni si applicano altresì alle piccole e microimprese che abbiano avviato la propria attività nelle aree individuate come ZFU nel periodo antecedente al 1o gennaio 2008, con la limitazione che ad esse si applica il regime degli aiuti di importanza minore.
Il comma 3, che sostituisce il comma 342 della legge finanziaria 2007, disciplina le modalità per l'istituzione delle ZFU, eliminando il riferimento al parere delle regioni interessate ed introducendo la previsione secondo cui la proposta del Ministro dello sviluppo economico, in base alla quale il CIPE individua le ZFU, sia presentata di concerto con il Ministro della solidarietà sociale.
L'articolo 127 istituisce, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo per il finanziamento di progetti finalizzati alla realizzazione del Polo finanziario e del Polo giudiziario di Bolzano.
In particolare, il comma 1 stanzia 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 per un Fondo finalizzato all'acquisizione, da parte dell'Agenzia delle entrate, di immobili adiacenti ad


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uffici delle entrate già esistenti, al fine di concentrare tutti gli uffici finanziari in un unico complesso immobiliare per dare vita al Polo finanziario della città di Bolzano, ed al trasferimento degli uffici giudiziari di Bolzano nell'edificio di piazza del tribunale, prospiciente al Palazzo di giustizia per dare vita al Polo giudiziario.
Ai sensi del comma 2, i criteri, le modalità e le procedure di utilizzo del Fondo sono individuate con decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze.
L'articolo 128 reca norme eterogenee, complessivamente finalizzate alla razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni.
In tale contesto, il comma 12 prevede una sorta di censimento degli immobili in mano pubblica, stabilendo che tutte le pubbliche amministrazioni interessate dalla pianificazione triennale delle spese di cui al comma 7 sono tenute a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi ai beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, sui quali vantino a qualunque titolo diritti reali. Si dispone che essi vengano distinti in base al relativo titolo, determinandone la consistenza complessiva ed indicando gli eventuali proventi annualmente ritratti dalla cessione in locazione o in ogni caso dalla costituzione in relazione agli stessi di diritti in favore di terzi; ai beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, dei quali abbiano a qualunque titolo la disponibilità, distinguendoli in base al relativo titolo e determinandone la consistenza complessiva, nonché quantificando gli oneri annui complessivamente sostenuti a qualunque titolo per assicurarne la disponibilità.
La comunicazione di tali dati avviene sulla base di criteri e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare, sentita l'Agenzia del demanio, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria.
L'articolo 136 reca disposizioni relative alla destinazione della quota dell'otto per mille e del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
In particolare, il comma 1 dispone che l'autorizzazione di spesa relativa alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'IRPEF, venga incrementata di 60 milioni di euro per l'anno 2008. Lo stanziamento relativo alla quota dell'otto per mille di gestione statale, iscritto nel disegno di legge di bilancio 2008, al capitolo 2780 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze, reca una previsione iniziale di 5 milioni di euro.
Il comma 2 dispone il rifinanziamento, per un ammontare pari, nel 2008, a 150 milioni di euro, della dotazione finanziaria della misura in materia di 5 per mille IRE. Nel dettaglio, si prevede l'innalzamento a 400 milioni di euro, rispetto ai 250 milioni già previsti, del limite massimo di spesa derivante dall'applicazione della misura del 5 per mille IRE riferita all'anno finanziario 2007.
I commi da 3 a 6 ripropongono, per l'esercizio finanziario 2008, la misura relativa alla destinazione del cinque per mille dell'imposta sul reddito, innovandone parzialmente la relativa disciplina rispetto a quanto già disposto per l'esercizio 2007 dai citati commi da 1234 a 1237 dalla legge finanziaria 2007.
In particolare, il comma 3 dispone che per l'anno finanziario 2008 una quota pari al 5 per mille dell'IRE - diminuita del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero e degli altri crediti spettanti - sia destinata, sulla base delle scelte dei contribuenti, a sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionale e provinciale, delle associazioni riconosciute che senza scopo di lucro, al finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell'università ed al finanziamento agli enti della ricerca sanitaria.
Rispetto alla disciplina prevista dalla legge finanziaria 2007, la norma, in relazione alla quota da destinare alle finalità solidaristiche e sociali, specifica che essa è calcolata al netto del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero e degli altri crediti d'imposta spettanti; viene inoltre eliminata la destinazione di una quota, pari


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allo 0,5 per cento del totale determinato dalle scelte dei contribuenti, all'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale e alle organizzazioni nazionali rappresentative delle associazioni che possono beneficiare del 5 per mille, riconosciute come parti sociali;
Il comma 4, anche in tal caso innovando la disciplina prevista per l'esercizio finanziario 2007, dispone uno specifico obbligo di rendicontazione in capo ai soggetti beneficiari del riparto, i quali sono chiamati a redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme, apposito e separato rendiconto da cui risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme ad essi attribuite.
Il comma 5 demanda ad un decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, l'individuazione delle modalità di richiesta, delle liste dei soggetti beneficiari, delle modalità di riparto, nonché le modalità e i termini del recupero delle somme non rendicontate.
Il comma 6 dispone un limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2009 ai fini dell'applicazione della misura del 5 per mille disciplinata ai sensi dei commi da 3 a 5.
Per quanto riguarda il disegno di legge C. 3257 e le relative note di variazione 3257-bis e 3257-ter, approvato dal Senato, recante il Bilancio dello Stato per il 2008 ed il Bilancio triennale 2008-2010, limitatamente alle parti di competenza, segnala in primo luogo come la manovra finanziaria per il 2008 si collochi nella nuova cornice generale della decisione di bilancio, caratterizzata dalla nuova classificazione in Missioni (34) e Programmi (167) del Bilancio dello Stato.
Tale riclassificazione è scaturita dalla considerazione che la struttura attuale del Bilancio - fondata sulle unità previsionali di base articolate, al primo livello, in Centri di responsabilità amministrativa - non consente ancora una chiara identificazione delle «azioni» svolte attraverso l'utilizzo delle risorse pubbliche.
Conseguentemente, si è provveduto ad innovare la struttura del Bilancio ponendo al centro dell'attenzione i criteri di allocazione dell'insieme delle risorse pubbliche e le loro modalità di utilizzo, anche al fine di superare la tradizionale logica «incrementale», in base alla quale è invalsa la tendenza a rifinanziare le politiche di spesa in essere senza valutarne attentamente la qualità e l'efficienza in relazione agli obiettivi che si intendono conseguire.
La nuova classificazione del Bilancio, rendendo più evidente il legame tra risorse stanziate e azioni perseguite e consentendo per tale via una più agevole misurazione e verifica degli obiettivi raggiunti, appare, del resto, strettamente funzionale al processo di valutazione e riqualificazione della spesa (cosiddetta spending review) avviato dal Governo al fine di riesaminare in modo sistematico l'efficienza e l'efficacia dell'insieme dei Programmi di spesa in atto.
La riclassificazione è stata attuata all'interno della struttura attuale del Bilancio dello Stato, il quale, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 468 del 1978, si articola in stati di previsione, corrispondenti, per quanto riguarda la spesa, ai Ministeri.
Per quanto concerne gli stati di previsione della spesa, la riorganizzazione operata si fonda su una classificazione delle risorse finanziarie secondo due livelli di aggregazione: 34 «Missioni», a loro volta articolate in 167 «Programmi».
Le Missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa pubblica. Sono quindi una rappresentazione politico-istituzionale del Bilancio, volta a rendere più trasparenti i grandi aggregati di spesa e a meglio comunicare le direttrici principali dell'azione amministrativa delle singole Amministrazioni.
Esse non corrispondono alla ripartizione degli stati di previsione, in quanto vi sono numerosi Ministeri che partecipano a più di una Missione istituzionale e che vi sono Missioni istituzionali affidate alla responsabilità di più Ministeri. Esse possono essere pertanto ministeriali o trasversali


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a più Dicasteri (interministeriali), a seconda dell'attuale ripartizione di funzioni.
Ciascuna Missione è di norma suddivisa in più Programmi, ma non mancano Missioni che consistono in un unico Programma.
Ogni Missione si realizza concretamente attraverso uno o più Programmi. I 167 Programmi individuati rappresentano «aggregati omogenei di attività svolte all'interno di ogni singolo Ministero, per perseguire obiettivi ben definiti nell'ambito delle finalità istituzionali, riconosciute al Dicastero competente».
Essi sono prevalentemente di competenza di un unico Ministero, anche se vi sono Programmi condivisi tra più Amministrazioni.
Ciascun Programma si estrinseca in un insieme di sottostanti «attività» che ogni Amministrazione pone in essere per il raggiungimento delle proprie finalità.
I Programmi sono a loro volta frazionati in «Macroaggregati», i quali evidenziano le diverse tipologie di spesa attribuite a ciascun Programma e costituiscono le unità fondamentali di voto nell'esame parlamentare del disegno di legge di Bilancio.
I Macroaggregati evidenziano le risorse attribuite e gestite dal Centro di responsabilità; i Centri di responsabilità vengono pertanto collocati al di sotto dei Macroaggregati, per consentire l'evidenziazione degli stanziamenti di Missioni, Programmi e unità previsionali di base, assegnati agli stessi Centri di responsabilità.
A seguito della riclassificazione, le unità di voto per il 2008 presentano una sensibile riduzione rispetto alle unità di voto 2007, passando da 1.716 per il 2007, a 714 per il 2008, con una diminuzione del 60 per cento circa.
In sintesi, la struttura contabile, per ogni stato di previsione della spesa, alla luce della nuova classificazione, è articolata in quattro livelli di aggregazione:
primo livello di aggregazione: 34 Missioni;
secondo livello di aggregazione: 167 Programmi;
terzo livello di aggregazione: Macroaggregati (unità previsionale di base - unità di voto parlamentare), di cui 8 per i tre titoli della spesa - di cui 5 per la spesa corrente e 3 per la spesa in conto capitale - ed uno per il rimborso di prestiti;
quarto livello di aggregazione: Centri di responsabilità amministrativa, Capitoli.

Nel quadro della riclassificazione del Bilancio dello Stato si é operata anche la revisione dello stato di previsione dell'entrata, al fine di armonizzarlo alla nuova struttura, migliorando nel contempo il livello qualitativo delle informazioni fornite dal documento.
Nell'occasione, si è operato un avvicinamento della classificazione ai principi posti alla base dei criteri SEC 95, rispettando peraltro le peculiarità connesse all'inquadramento nell'ambito del Bilancio dello Stato.
La nuova classificazione dell'entrata è articolata su quattro livelli di aggregazione.
Nel primo livello si ha una suddivisione per i quattro titoli: entrate tributarie; entrate extra tributarie; entrate derivanti da alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e dalla riscossione di crediti; entrate derivanti dall'accensione di prestiti.
Al secondo livello è stata introdotta la distinzione tra entrate ricorrenti ed entrate non ricorrenti, di particolare rilevanza per la finanza pubblica ai fini della valutazione, per il rispetto del Patto di Stabilità e crescita, dei conti pubblici (in particolare dell'indebitamento strutturale, al netto del ciclo e delle una tantum) da parte dei competenti organismi comunitari.
Nel terzo livello è evidenziata la tipologia dell'entrata: per le tributarie, le voci sono costituite dai tributi più importanti (IRE, IRES, IVA), ovvero raggruppamenti di tributi aventi caratteristiche analoghe (ad esempio, imposte sostitutive, imposte


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sui generi di monopolio); per i restanti titoli, è indicata la tipologia del provento per aggregati più o meno ampi (ad esempio, proventi speciali, redditi da capitale, entrate derivanti da servizi resi dall' amministrazione statale, eccetera).
Per il quarto livello, nelle entrate tributarie si distinguono gli introiti relativi ai singoli tributi in «entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione» ed «entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo», come già previsto nella struttura in essere nel Bilancio di previsione 2007. La suddivisione in parola consente di individuare, tra le entrate relative ad un determinato tributo o aggregato di tributi, la quota che si riferisce ai versamenti effettuati spontaneamente dai contribuenti dalla quota correlata all'attività di accertamento e controllo svolta dagli uffici finanziari, finalizzata alla lotta all'evasione. Nei restanti titoli, al quarto livello, che rappresenta le poste da sottoporre al voto delle Camere, vengono indicate le voci di dettaglio dei proventi che rientrano nelle tipologie di introiti individuate al terzo livello.
Passando al contenuto del disegno di legge di bilancio, segnala innanzitutto come il Governo abbia presentato, nel corso dell'esame al Senato, due Note di variazioni: la I Nota di variazioni provvede a trasporre nel bilancio a legislazione vigente per il 2008 gli effetti contabili del decreto-legge n. 159/2007, collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2008, mentre la II Nota di variazioni trasferisce nel bilancio a legislazione vigente, come modificato dalla I Nota, gli effetti del disegno di legge finanziaria come approvato dal Senato e degli emendamenti approvati dal Senato direttamente al disegno di legge di bilancio.
Il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2008, in termini di competenza e al netto delle regolazioni contabili e debitorie e dei rimborsi IVA, prevede entrate finali per 458.234 milioni e spese finali per 466.909 milioni di euro.
Il saldo netto da finanziare, corrispondente alla differenza tra le entrate finali e le spese finali, risulta, in termini di competenza e al netto delle regolazioni debitorie e contabili e dei rimborsi IVA, pari a 8.675 milioni di euro.
Per quanto riguarda il bilancio di cassa, il saldo netto da finanziare risulta pari a 56.362 milioni di euro.
Le previsioni del bilancio a legislazione vigente per il 2008 registrano una sostanziale riduzione del saldo netto da finanziare rispetto al disegno di legge di assestamento per il 2007, nell'importo di 14,1 miliardi di euro, passando dai 22,8 miliardi dell'assestato 2007, come integrato dal decreto-legge n. 81 del 2007, agli 8,7 miliardi del Bilancio a legislazione vigente 2008.
Il bilancio a legislazione vigente per il 2008 evidenzia, rispetto al bilancio assestato 2007 come modificato dal decreto-legge n. 81, un incremento sia delle entrate finali, di circa 18 miliardi, che delle spese finali di circa 3,8 miliardi di euro.
In particolare, per le entrate finali, l'incremento rispetto alle previsioni assestate per il 2007, è per la gran parte determinato dall'incremento di circa 14,9 miliardi di euro delle entrate tributarie e di 2,9 miliardi delle entrate extratributarie.
Riguardo alle spese finali iscritte nel bilancio a legislazione vigente per il 2008, quelle di parte corrente registrano, rispetto al bilancio assestato 2007, un incremento di 1,4 miliardi di euro e quelle in conto capitale di circa 2,4 miliardi.
Nell'ambito delle spese correnti, il bilancio a legislazione vigente per il 2008 evidenzia, rispetto al bilancio assestato 2007, un incremento della spesa per interessi di 3,2 miliardi di euro.
La variazione delle spese correnti ha riguardato i seguenti comparti: redditi da lavoro dipendente (+902 milioni); trasferimenti ad amministrazioni pubbliche (1.424 milioni), in particolare dei trasferimenti alle amministrazioni locali (+ 882 milioni) quale risultante dei maggiori trasferimenti alle regioni per 2.305 milioni e dei minori trasferimenti ai comuni per 2.225 milioni; trasferimenti ad enti di


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previdenza (+ 1.153 milioni); interessi (+ 3.189 milioni) dovuti all'andamenti dei tassi.
Presentano invece una riduzione, rispetto al 2007, i seguenti comparti di spesa: trasferimenti ad imprese (-1.388 milioni); consumi intermedi (-1.064 milioni); finanziamento al bilancio dell'Unione Europea (-1.600 euro).
Le previsioni per il 2008 evidenziano complessivamente un incremento pari a 2.374 milioni di euro della spesa in conto capitale, che passa dai 42,7 miliardi dell'assestamento 2007 ai 45 miliardi del bilancio a legislazione vigente 2008.
Con riferimento allo stato di previsione dell'entrata (Tabella 1), nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente le entrate finali previste per il 2008, al lordo dei rimborsi IVA e delle regolazioni contabili, ammontano a 491.243 milioni di euro, così ripartiti: 460,4 miliardi per entrate tributarie; 28,6 miliardi per entrate extra-tributarie; 2,3 miliardi per alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e riscossione crediti.
Gli effetti della manovra finanziaria per il 2008 sul bilancio dello Stato (decreto-legge n. 159 e disegno di legge finanziaria, come approvati dal Senato) sono stati evidenziati dalle due Note di variazioni.
Si riscontra una riduzione delle entrate tributarie (da 460,4 miliardi della legislazione vigente a 459,7 miliardi) a fronte di un aumento delle entrate extratributarie (da 28,6 miliardi a 29,5 miliardi).
Complessivamente le entrate finali si attestano, dopo la Seconda Nota di variazioni a 491,5 miliardi, con un incremento di 237 milioni rispetto al dato a legislazione vigente.
Per quanto attiene allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2), le parti di competenza della Commissione Finanze relativamente riguarda i due centri di responsabilità del Dipartimento per le politiche fiscali (C.R. n. 6) e della Guardia di finanza (C.R. 7).
Per quel che attiene al Dipartimento per le politiche fiscali, le previsioni di stanziamento, aggiornate alle modifiche apportate dal Senato, ripartite per missioni, riportano le seguenti appostazioni: Politiche economico-finanziarie e di bilancio: 57,7 miliardi, Competitività delle imprese: 1,48 miliardi, Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti: 1 miliardo, Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche: 30,9 milioni, Fondi da ripartire: 8,4 milioni. Il totale di tali stanziamenti è pari a 60,28 miliardi.
Per quel che attiene alla Guardia di Finanza, le previsioni di stanziamento, aggiornate alle modifiche apportate dal Senato, ripartite per missioni, riportano le seguenti appostazioni: Politiche economico-finanziarie e di bilancio: 2,28 miliardi, Ordine pubblico e sicurezza: 1,26 miliardi, Politiche previdenziali: 48,8 milioni. Il totale di tali stanziamenti è pari a 3,59 miliardi.
In tale ambito segnala come il Senato abbia approvato due emendamenti, con i quali ha incrementato lo stanziamenti della missione Politiche economico-finanziarie e di bilancio di circa 90.000 euro ed ha aumentato lo stanziamento della missione Ordine pubblico e sicurezza di circa 50.000 euro.
Rileva quindi fin d'ora come, a suo giudizio, le relazioni che la Commissione è chiamata a trasmettere alla Commissione Bilancio dovrebbero prioritariamente concentrarsi su tre versanti da un lato, appare opportuno migliorare il testo di quelle norme del disegno di legge finanziaria che appaiano poco chiare o non adeguatamente formulate; sotto un altro profilo, suggerisce l'opportunità di segnalare alla V Commissione quegli interventi legislativi sui quali la Commissione Finanze ha concentrato la propria attività nel corso dell'anno; da ultimo, dovrebbero altresì essere evidenziati tutti quegli ulteriori temi sui quali sia possibile individuare una sensibilità comune ai gruppi politici presenti in Commissione.


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Si riserva comunque di formulare compiute proposte di relazione all'esito del dibattito.

Paolo DEL MESE, presidente, concorda con le considerazioni da ultimo svolte dal relatore, sottolineando come l'inserimento, nelle relazioni che saranno trasmesse alla Commissione Bilancio, di talune tematiche di comune interesse possa consentire alla Commissione Finanze di incidere in termini concreti sul testo del disegno di legge finanziaria.
Propone quindi, concorde la Commissione, di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 12 di lunedì 26 novembre 2007.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia alla seduta di domani il seguito dell'esame.

Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale.
C. 3178 Governo.

(Parere alla XI Commissione).

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1
-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione - Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, iniziato nella seduta del 15 novembre 2007.

Franco CECCUZZI (PD-U), relatore, formula una proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato 6).

Gian Luca GALLETTI (UDC), dichiara il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Rinnovo dei consigli comunali e provinciali sciolti per fenomeni di infiltrazione di tipo mafioso.
Testo unificato C. 1134 ed abb.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Ivano STRIZZOLO (PD-U), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla I Commissione Affari costituzionali sul testo unificato delle proposte di legge C. 1134 Nespoli, C. 1664 Marone, C. 1679, C. 1777 Romano, C. 2014 Lumia, C. 2072 D'Alia, C. 2129 Forgione, C. 2175 D'Ippolito Vitale e C. 2223 Tuccillo, recante disposizioni in materia di rinnovo dei consigli comunali e provinciali sciolti per fenomeni di infiltrazione di tipo mafioso, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito.
Gli articoli da 1 a 5 recano modifiche al Testo unico delle leggi sugli ordinamenti degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
In particolare, l'articolo 1 sostituisce l'articolo 143 del predetto Testo unico. La nuova disposizione disciplina lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali, nel caso in cui si registrino fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare, tali da determinare un'alterazione del procedimento di formazione della volontà di tali organi, compromettendo il buon andamento o l'imparzialità delle amministrazioni. Al riguardo si prevede che lo scioglimento sia disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, entro 3 mesi dalla trasmissione della relazione predisposta dalla Commissione di indagine prefettizia nominata dal Prefetto competente per territorio, la quale svolge i propri accertamenti in materia, riferendo le proprie conclusioni al Prefetto stesso.


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La disposizione regola anche il caso in cui i predetti fenomeni di infiltrazione si riferiscano al segretario comunale o provinciale, al Direttore generale, ai dirigenti o dipendenti dell'ente. In tale contesto si prevede altresì che, a decorrere dalla pubblicazione del decreto di scioglimento siano risolti gli incarichi a contratto in essere presso l'ente, gli incarichi di revisione dei conti ed i rapporti di consulenza e collaborazione coordinata e continuativa. Salvo il caso in cui tali rapporti ed incarichi non siano stati rinnovati dalla Commissione straordinaria prevista dall'articolo 144 del Testo unico.
La disposizione stabilisce inoltre la durata degli effetti del decreto di scioglimento, che potrà protrarsi fino ad un massimo di 24 mesi, nonché la data delle elezioni per il rinnovo dei consigli sciolti, introducendo altresì il divieto di candidarsi per gli amministratori responsabili delle condotte che hanno causato lo scioglimento.
L'articolo 2 sostituisce l'articolo 144 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, prevedendo, in caso di scioglimento, la nomina di una Commissione straordinaria per la gestione dell'ente, nonché l'istituzione, presso il Ministero dell'interno, di un Comitato di sostegno e monitoraggio sull'azione delle predette commissioni straordinarie e sui comuni che siano ritornati alla gestione ordinaria. La disposizione disciplina inoltre i requisiti dei Commissari straordinari.
L'articolo 3 sostituisce l'articolo 145 del citato Testo unico degli enti locali, disciplinando la gestione straordinaria degli enti sottoposti a scioglimento. In particolare si prevede che, previo accertamento, la Commissione straordinaria rimuova le situazioni di infiltrazione o di condizionamento con riferimento agli appalti di lavori o servizi, all'affidamento in concessione di servizi pubblici locali, al rilascio di permessi o autorizzazioni, nonché ai conferimenti di incarichi professionali, anche mediante annullamento o revoca di provvedimenti e recesso da contratti.
In tale contesto si prevede che, in casi di urgenza, la Commissione possa stipulare contratti di forniture a trattativa privata, anche in deroga alle norme di contabilità pubblica. Per analoghi motivi il Prefetto può disporre, anche in deroga alle norme vigenti, l'assegnazione temporanea di personale di altre amministrazioni.
Si prevede inoltre che il Prefetto vigili sul corretto esercizio del mandato da parte della Commissione straordinaria, e possa proporre al Ministro dell'interno la sostituzione della Commissione o di singoli componenti nel caso di gravi irregolarità.
L'articolo 4 sostituisce l'articolo 146 del già richiamato Testo unico degli enti locali, stabilendo, al comma 1, che le disposizioni di cui agli articoli 143, 144 e 145, sostituiti dal provvedimento, si applichino anche alle città metropolitane, alle comunità montane, alle comunità isolane, alle unioni di comuni, ai consorzi di comuni e province, a tutti gli organi delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, alle aziende speciali ed ai consigli circoscrizionali.
Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, il comma 2 disciplina anche il caso in cui i collegamenti con la criminalità organizzata di tipo mafioso siano riferibili a società partecipate dagli enti locali.
In tali ipotesi, la lettera a) del comma prevede che il Ministro dell'interno, il Sindaco o il Presidente della provincia sciolgano gli organi di amministrazione e controllo della società, nominando, per ciascuno di essi, un Commissario che resta in carica un anno; nel caso di scioglimento dell'ente locale, la lettera b) prevede che la Commissione straordinaria sostituisca i componenti degli organi di amministrazione e controllo della società.
Il comma 2-bis stabilisce inoltre che il decreto di scioglimento possa autorizzare il Commissario, o la Commissione straordinaria, a disporre il recesso dell'ente pubblico dalla società, anche al di fuori dei casi previsti dal codice civile, a disporre la decadenza degli atti di affidamento


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dei servizi ed il recesso, senza indennizzo, dai contratti stipulati, nonché a disporre lo scioglimento della società e dei patti parasociali, in deroga a quanto previsto dal codice civile.
In merito alla formulazione della disposizione, non risulta chiaro se il riferimento al «decreto di scioglimento» debba intendersi al decreto di scioglimento del consiglio comunale o provinciale o al provvedimento di scioglimento di scioglimento degli organi di amministrazione o controllo della società. Nella prima ipotesi, si segnala come le previsioni di cui al comma 2-bis si applichino anche alla fattispecie in cui tale provvedimento non sia stato adottato; nella seconda ipotesi, non sembra che il provvedimento del Sindaco o del Presidente della Provincia di scioglimento degli organi sociali sia qualificabile come decreto.
Segnala, inoltre, come il recesso dell'ente pubblico dalla società debba più opportunamente essere disposto dalla Commissione straordinaria, cioè dall'organismo di gestione straordinaria dell'ente locale, e non dal commissario nominato in sostituzione degli organi di amministrazione e controllo della società stessa.
Analoga considerazione può porsi per quanto riguarda la decadenza degli atti di affidamento dei servizi, che dovrebbe essere disposta dall'organismo di gestione dell'ente affidante, cioè dalla Commissione straordinaria.
Evidenzia, altresì, l'opportunità di valutare se non sia preferibile prevedere che il Commissario o la Commissione straordinaria possano disporre il recesso dell'ente pubblico dai patti parasociali relativi alla società, piuttosto che lo scioglimento del patto medesimo.
Il comma 2-ter precisa che le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano agli enti elencati dal comma 1 in quanto compatibili con i rispettivi ordinamenti.
L'articolo 5 inserisce un nuovo comma 2-bis all'articolo 94 del Testo unico degli enti locali, attribuendo al Prefetto il compito di vigilare sull'applicazione delle disposizioni in materia di responsabilità disciplinare del personale delle amministrazioni locali, prevedendo, in caso di inerzia o ritardo delle amministrazioni di appartenenza, la possibilità, per il Prefetto stesso, di adottare il provvedimento di sospensione del dipendente, ovvero di avviare il procedimento disciplinare.
L'articolo 6 istituisce, presso il Ministero dell'interno, un Nucleo per il supporto tecnico alle amministrazioni locali, al quale è attribuito il compito di svolgere, negli enti locali nei quali sia stato adottato il decreto di scioglimento dei relativi consigli, su richiesta di questi ultimi, per un periodo di due anni successivi alla conclusione della gestione straordinaria, le procedure per l'acquisizione di beni e servizi, le procedure concorsuali per l'accesso ai pubblici impieghi e per la progressione di carriera.
Gli articoli 7 ed 8 apportano modifiche alla legge n. 97 del 2001.
In particolare, l'articolo 7 sostituisce il comma 1 dell'articolo 3 della predetta legge n. 97 in materia di trasferimento del dipendente di amministrazioni o enti pubblici, ovvero a prevalente partecipazione pubblica, nei confronti del quale è stato disposto il rinvio a giudizio per peculato, malversazione, concussione, corruzione, associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti, fabbricazione, importazione, esportazione, vendita o cessione di armi, per favoreggiamento commesso in relazione a taluno dei predetti reati, per altri delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla pubblica funzione o al pubblico servizio.
Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala come tra i delitti previsti in tale ambito siano contemplati anche quelli di cui all'articolo 3 della legge n. 1383 del 1941, concernente i componenti del Corpo della Guardia di finanza che commettano violazioni delle leggi finanziarie, che colludano con estranei per frodare la finanza, ovvero si approprino o distraggano valori


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o generi di cui essi, per ragioni di ufficio o di servizio, abbiano l'amministrazione, la custodia o la sorveglianza.
L'articolo 8 sostituisce il comma 4 dell'articolo 5 della predetta legge n. 97, prevedendo che, nel caso di sentenza penale irrevocabile di condanna nei confronti dei dipendenti, l'amministrazione di appartenenza deve avviare, o riprendere, nel caso in cui esso sia stato in precedenza sospeso, il procedimento disciplinare entro 30 giorni dalla ricezione della sentenza, e che il predetto procedimento deve concludersi entro 90 giorni dal suo inizio o dalla sua ripresa.
L'articolo 9 aggiunge due nuovi commi all'articolo 1-septies del decreto-legge n. 629 del 1982, recante disposizioni per il coordinamento della lotta contro la mafia. In particolare, si prevede che, nel caso in cui il Ministro dell'interno o i Prefetti comunichino elementi circa collegamenti con la criminalità di tipo mafioso le amministrazioni destinatarie delle comunicazioni non possono rilasciare licenze, autorizzazioni o concessioni in materia di armi e di svolgimento di attività economiche, nonché titoli abilitativi alla conduzione di mezzi ed al trasporto di persone e cose, stipulare, approvare o autorizzare contratti o subcontratti, rilasciare o consentire concessioni o erogazioni, né adottare procedimenti diversi da quelli sopraindicati.
L'articolo 10 inserisce un nuovo comma 3-bis nell'articolo 65 del decreto legislativo n. 165 del 2001, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro presso amministrazioni pubbliche.
In particolare si prevede che, anche qualora tale sanzione non sia definita dai contratti collettivi di lavoro, l'amministrazione di appartenenza provvede al licenziamento senza preavviso del dipendente nei cui confronti sia stata accertata la sussistenza di collegamenti diretti o indiretti con la criminalità di tipo mafioso o similare ovvero di forme di condizionamento tali da compromettere, il buon andamento e l'imparzialità dell'azione dell'amministrazione stessa. In tale contesto si prevede, anche in deroga ai contratti collettivi di lavoro che il procedimento disciplinare per i fatti sopra indicati non sia sospeso in presenza di un procedimento penale pendente per i medesimi fatti.
L'articolo 11, comma 1, prevede che le disposizioni della legge si applichino anche alle procedure di scioglimento dei consigli comunali o provinciali in corso alla data della sua entrata in vigore. Inoltre il comma 2 abroga il comma 9 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 252 del 1998, nonché il comma 715 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, in materia di risoluzione degli incarichi dirigenziali, di revisore dei conti e dei rapporti di consulenza in caso di scioglimento dei consigli comunali e provinciali.
L'articolo 12 reca la copertura finanziaria degli oneri recati dalla legge, valutati in 1 milione di euro annui.
Si riserva quindi di formulare una compiuta proposta di parere all'esito del dibattito.

Paolo DEL MESE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta di domani il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 16.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 21 novembre 2007.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.15 alle 16.20.