VII Commissione - Resoconto di mercoledì 21 novembre 2007


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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 21 novembre 2007. - Presidenza del presidente Pietro FOLENA, indi della vicepresidente Alba SASSO. - Intervengono il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca Luciano Modica e il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Elena Montecchi.

La seduta comincia alle 9.10.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008).
C. 3256 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010.
C. 3257 e relative note di variazione, C. 3257-bis e C. 3257-ter Governo, approvato dal Senato.


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Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 2008.

Tabella n. 14: Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno finanziario 2008.

Tabella n. 17: Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2008.
(Relazione alla V Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Pietro FOLENA, presidente, avverte che lunedì 19 novembre sono stati assegnati il disegno di legge C. 3256, disegno di legge finanziaria 2008 ed il disegno di legge C. 3257, recante il disegno di legge bilancio dello Stato per il 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010, con particolare riferimento alle tabelle di competenza della Commissione.
Ricorda che, secondo quanto stabilito dalla Conferenza dei Presidenti di gruppo, la Commissione dovrà concludere il proprio esame dei documenti indicati entro la giornata di martedì 27 novembre prossimo, mentre il termine per la presentazione delle proposte di relazione e degli eventuali emendamenti e ordini del giorno è stato fissato alle ore 20 di giovedì 22 novembre 2007, secondo quanto stabilito dall'Ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione svolta ieri, martedì 20 novembre.
Aggiunge che nella medesima riunione l'Ufficio di presidenza ha deliberato di procedere allo svolgimento di audizioni informali di rappresentanti delle categorie di soggetti interessati ai provvedimenti in esame, per le materie di competenza della Commissione, che ne abbiano fatto richiesta. L'indicata audizione informale avrà luogo giovedì 22 novembre a partire dalle ore 16.
Dà quindi la parola alla collega per lo svolgimento della relazione sui provvedimenti in esame.

Manuela GHIZZONI (PD-U), relatore, ricorda che il disegno di legge finanziaria 2008 in esame, insieme al decreto-legge che reca interventi urgenti in materia economico-finanziaria e al disegno di legge che recepisce l'accordo di luglio sul welfare, rappresenta il quadro normativo che sostiene la manovra di bilancio 2008 proposta dal Governo, in coerenza con il DPEF dello scorso luglio. In sintesi, questi tre provvedimenti proseguono e consolidano l'opera di risanamento della finanza pubblica e mettono in campo una serie di azioni a sostegno della crescita e di una maggiore equità sociale. Nelle misure incluse complessivamente nella manovra 2008 può cogliersi un cambio di registro rispetto al passato poiché si tratta di norme che restituiscono all'Italia il futuro, poiché si affronta il presente senza ipotecare le risorse del domani e si traccia il percorso che il paese deve intraprendere per innovarsi e crescere, con rigore, con senso di responsabilità, con attenzione per chi è in posizione di svantaggio.
Rileva che grazie agli effetti della finanziaria 2007, ispirata ai valori di risanamento, sviluppo ed equità, la manovra in esame ha carattere espansivo e non correttivo, come non capitava da molti anni, e pone le basi per una crescita economica prolungata e sostenibile, attraverso la restituzione fiscale, la semplificazione, gli investimenti, la protezione sociale. Questi profili di carattere redistributivo, di recupero dell'efficienza e di gratificazione del merito, sono propri anche nei provvedimenti che incidono negli ambiti di pertinenza della VII Commissione. In occasione della discussione della finanziaria dello scorso anno, la relatrice Sasso auspicava che l'Italia potesse volare


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alto, grazie ad una politica che premiasse il talento, che puntasse sull'innovazione, che facesse della conoscenza un sistema inclusivo, che mettesse in campo la prassi della programmazione e della valutazione. Osserva, in proposito, che la finanziaria 2008, a distanza di un anno, si pone sulla buona strada nella realizzazione di tale auspicio. Illustra quindi le misure della manovra dal settore dei beni culturali, per il quale sono previsti interventi di grande rilievo, sia per il profilo dell'impegno finanziario, sia per la qualità delle misure adottate, che prevedono meccanismi di premialità del merito, razionalizzazione delle spese, tutela e valorizzazione del patrimonio.
Sottolinea in particolare che l'articolo 12 è finalizzato a rilanciare l'industria cinematografica nazionale, per rispondere alle richieste non più procrastinabili di un settore che tante gratificazioni ha dato all'Italia, grazie alla creatività dei propri autori e alla riconosciuta competenza delle molte figure professionali che operano nel settore, ma che oggi segna il passo per la difficoltà di reperire gli ingenti capitali necessari per la produzione, in attesa dell'approvazione in Parlamento della tanto attesa «legge di sistema». I commi da 1 a 10 introducono meccanismi di incentivazione fiscale, tramite crediti di imposta, cosiddetta tax credit, a favore delle imprese che investono nella filiera del cinema. In particolare, i commi 1 e 2 prevedono il credito di imposta riconosciuto per gli investimenti effettuati da persone giuridiche e persone fisiche titolari di reddito di impresa, estranee al settore cinematografico, mentre i commi da 3 a 7 normano l'incentivo per gli investimenti operati da imprese della filiera - produzione, distribuzione, esercizio - nei medesimi segmenti imprenditoriali. La fissazione delle disposizioni applicative dei commi suddetti è disposta da un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per lo sviluppo economico. Il comma 10 subordina l'efficacia dei commi da 1 a 9 e del successivo 13 all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, onde evitare che l'eventuale qualificazione come «aiuti di Stato» comporti la sospensione della fruizione del beneficio. Evidenzia in particolare che il meccanismo del tax credit ha prodotto, nei numerosi paesi europei ed extraeuropei che lo hanno adottato, esiti molto lusinghieri, soprattutto sotto il profilo dell'aumento dei volumi produttivi. La scelta di tale strumento, tuttavia, deriva anche dall'esigenza di adottare una corretta e trasparente gestione fiscale e contabile, dato che con il tax credit i flussi finanziari sono sottoposti a continuo monitoraggio da parte dell'Agenzia delle entrate. Contestualmente, il provvedimento sollecita l'emersione dell'utile d'impresa. La scelta dell'incentivo fiscale ha inoltre la finalità di rafforzare il sistema cinematografico italiano, caratterizzato da un significativo numero di imprese a bassa patrimonializzazione ed alta mortalità. Per tale motivo, il beneficio è stato esteso anche alle imprese esterne alla filiera, interessate ad investire nei prodotti cinematografici. Rileva che il meccanismo adottato contribuirà all'attivazione di un processo virtuoso caratterizzato da maggiore apertura internazionale del settore, rafforzamento delle imprese indipendenti di piccola e media dimensione, affrancamento progressivo dal finanziamento pubblico, rafforzamento dell'intero comparto e del mercato.
Aggiunge quindi che i successivi commi da 11 a 13 sono tesi a favorire, mediante il riconoscimento di un credito d'imposta - 25 per cento del costo di produzione della singola opera, con un limite massimo di 5 milioni di euro per opera filmica - le imprese nazionali di produzione esecutiva e di post produzione, rendendo più conveniente per le produzioni straniere di alto livello avvalersi dei servizi italiani, della manodopera nazionale e delle locations cinematografiche di cui il nostro paese è assai ricco. I commi 14, 15, 16 e 17, introdotti nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, dispongono ulteriori agevolazioni fiscali - fissando un limite di


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spesa - in favore delle imprese di produzione e di distribuzione cinematografica, i cui utili impiegati nelle proprie attività per lungometraggi, film di animazione, di interesse culturale d'essai non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette; analoghe agevolazioni, ma contenute al 30 per cento degli utili, sono previste per le imprese esterne alla filiera che investono in attività di produzione o di distribuzione per le stesse opere cinematografiche. Il comma 18 assegna, infine, un contributo straordinario di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2008-2010 al Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 28 del 2004, destinato alla realizzazione, al ripristino e all'adeguamento tecnico e tecnologico delle sale cinematografiche in deroga al medesimo comma 4 dell'articolo 12. Connesso al settore della produzione cinematografica è il contenuto dell'articolo 72, così come modificato dal Senato, che apporta alcune modifiche al testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, al fine di assicurare condizioni di ulteriore promozione della produzione audiovisiva europea ed italiana, in considerazione del valore culturale e dell'indotto nel comparto della produzione audiovisiva, compresa quella filmica, in particolare, sostituendo, al comma 1, i commi 3 e 5 dell'articolo 44 del richiamato decreto legislativo n. 177 del 2005, recante promozione della distribuzione e della produzione di opere europee. La principale novità introdotta con il comma in esame consiste nel prevedere alcune sottoquote per la programmazione di opere cinematografiche di espressione originale italiana, rispetto alle quote che già la legge prevede siano destinate alla diffusione di opere europee realizzate da produttori indipendenti; analogamente si prevedono sottoquote a favore delle opere di espressione originale italiana rispetto alle quote degli introiti vincolati all'acquisto delle opere europee. La norma prevede che anche gli operatori di comunicazioni elettroniche su reti fisse e mobili partecipino alla promozione e al sostegno finanziario delle opere audiovisive europee, attraverso una quota dei ricavi derivanti dal traffico di contenuti audiovisivi offerti al pubblico a pagamento.
Ricorda quindi che il comma 2 dell'articolo 72 aumenta l'entità delle sanzioni collegate agli eventuali inadempimenti di cui si rendono responsabili le amministrazioni e gli enti pubblici anche economici nel momento in cui destinano alcune somme, per fini di comunicazione istituzionale, all'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa. L'articolo 41 del testo unico prevede che tali somme debbano essere destinate per almeno il 15 per cento a favore delle emittenze private televisiva e radiofonica locali operanti nei territori dei Paesi membri dell'Unione europea e per almeno il 50 per cento a favore dei giornali quotidiani e periodici. Il comma 1 dell'articolo 89 modifica invece la disciplina introdotta dall'articolo 1, comma 1143, della legge finanziaria 2007 per consentire la riprogrammazione delle risorse giacenti a fine 2006 nelle contabilità speciali dei capitoli degli istituti centrali e periferici del Ministero per i beni e le attività culturali (MBAC); tale modifica ha la finalità di rendere stabilmente applicabile il riutilizzo. Si dispone, in particolare, che siano ridestinate con decreto ministeriale gli interventi relativi a programmi approvati dal Ministro per i quali, al 31 dicembre dell'anno successivo all'approvazione, non siano state avviate procedure di gara o affidamenti. Le risorse in questione possono essere trasferite da una contabilità speciale ad un'altra ai fini della realizzazione dei nuovi interventi, ove possibile, nell'ambito della stessa Regione. Infine, si stabilisce che entro il 31 gennaio di ogni anno, i responsabili degli uffici titolari delle contabilità speciali sono tenuti a comunicare alla direzione generale centrale competente i programmi e gli interventi per i quali non sono iniziate le procedure di gara o non sono stati definiti gli affidamenti diretti, allo scopo di procedere alla riprogrammazione degli interventi. Evidenzia quindi che, tenuto conto dei rilievi della Corte dei Conti sulla


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pesante situazione dei residui giacenti inoperosi sulle contabilità speciali e della positiva esperienza verificatasi nel corrente esercizio, che ha permesso di utilizzare proficuamente risorse «bloccate» per finalità ritenute prioritarie, la disposizione in esame propone ora di trasformare tale riprogrammazione, di carattere straordinario, in una attività di profilo strutturale, avente natura di ordinarietà e ricorrenza. Il comma 2 dell'articolo 89, aggiunto durante l'esame presso la Commissione Bilancio del Senato, al fine di sostenere le iniziative di intervento a tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale, incrementa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 1, della legge n. 78 del 2001, di 200.000 euro a decorrere dal 2008. Inoltre concede un contributo quindicennale di 400.000 euro a decorrere per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 al fine di proseguire la realizzazione degli interventi finanziati ai sensi del medesimo articolo 11, commi 3 e 4.
Rileva inoltre che l'articolo 90, inserito nel corso dell'esame presso il Senato, introduce alcune disposizioni per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche in stato di crisi. Le misure prevedono, da un lato nuovi criteri sulla governance ed interventi per riduzione delle spese, dall'altro istituisce un apposito fondo di 20 milioni di euro - per ogni anno del triennio 2008-2010 - per contribuire alla ricapitalizzazione delle fondazioni soggette ad amministrazione straordinaria o che abbiano chiuso almeno in pareggio il conto economico degli ultimi due anni ma presentino nell'ultimo bilancio approvato un patrimonio netto inferiore a quello indisponibile e propongano adeguati piani di risanamento. Grazie all'introduzione di meccanismi premiali e a norme rigorose per il risanamento dei bilanci, si prevede di intervenire efficacemente all'ordinato funzionamento delle fondazioni suddette. Il comma 1 novella in più parti il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, che ha previsto la trasformazione in fondazioni di diritto privato delle fondazioni lirico-sinfoniche: in particolare, la lettera a) prevede che i componenti del consiglio di amministrazione, ad eccezione del presidente, possono essere riconfermati una sola volta, mentre la lettera b) dispone l'obbligo, e non più la facoltà, di sciogliere il consiglio di amministrazione nell'ipotesi in cui il conto economico registri per due esercizi consecutivi una perdita superiore al 30 per cento del patrimonio; la lettera c) prevede che la durata dell'incarico dei commissari straordinari possa essere rinnovabile una sola volta. Il comma 4 dispone, per le fondazioni lirico-sinfoniche, il divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato negli anni 2008, 2009 e 2010 (tranne alcune eccezioni), prevedendo inoltre che per il medesimo periodo il personale a tempo determinato non può superare il 15 per cento dell'organico funzionale approvato. Il successivo comma 5 reca l'istituzione, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, del già citato Fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 per la ricapitalizzazione delle fondazioni lirico-sinfoniche, mentre il comma 6 descrive le modalità per il riparto del fondo in questione. Il comma 7 novella l'articolo 24 del decreto legislativo n. 367 del 1996, prevedendo che i criteri di ripartizione della quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche sono determinati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. Tali criteri sono stabiliti sulla base degli elementi quantitativi e qualitativi della produzione offerta e tengono conto degli interventi di riduzione delle spese, di cui si specificano le modalità di individuazione.
Sottolinea, ancora, che l'articolo 91, introdotto dal Senato, in considerazione del valore scientifico espresso dall'attività delle istituzioni culturali di cui alla legge n. 534 del 1996, semplifica le modalità di erogazione dei finanziamenti alle istituzioni suddette, ne incrementa la dotazione per il 2008 e consente loro di richiedere la concessione o locazione - a canone agevolato - di alcune categorie di immobili demaniali e patrimoniali dello Stato gestiti dall'agenzia del demanio. Il comma 1


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prevede, in particolare, che dal 1o gennaio 2008 gli importi dei contributi statali erogati alle istituzioni culturali ai sensi degli articoli 1, 7 e 8 della legge 17 ottobre 1996, n. 534, siano iscritti in un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali, la cui dotazione sarà quantificata annualmente in tabella C della legge finanziaria (ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468). Pertanto, la disposizione in esame è volta a separare l'individuazione dei fondi destinati alle istituzioni culturali da quelli destinati ad altri soggetti culturali, prevedendo a tal fine una posta contabile autonoma. Il comma 2 dispone che, per l'anno 2008, la spesa autorizzata dagli articoli 7 e 8 della legge n. 534 del 1996 sia incrementata di 3,4 milioni di euro. Precisa che, con riferimento al richiamo agli artt. 7 e 8 della legge n. 534 del 1996, quest'ultima non quantifica direttamente l'importo dei contributi da assegnare ad enti ai sensi degli articoli citati - contributi straordinari alle istituzioni culturali già inserite nella tabella triennale e contributi annuali ad enti non inseriti in tabella - ma rinvia al decreto ministeriale annuale di riparto. Sottolinea, inoltre, che l'articolo in esame non specifica le modalità di riparto del fondo destinato alle istituzioni culturali. Il comma 3 del medesimo articolo introduce invece una importante novità: consente ad Accademie ed istituzioni culturali senza scopo di lucro di richiedere la concessione a titolo gratuito, ovvero la locazione, dei beni immobili di cui all'articolo 9 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 296 del 2005 - ad esempio, immobili demaniali o patrimoniali dello Stato -, assumendone gli oneri di manutenzione per lo svolgimento di attività culturali di interesse pubblico.
Ricorda inoltre che l'articolo 92, introdotto dal Senato, assegna, per l'anno 2008, un contributo straordinario di 1,5 milioni di euro alla Fondazione festival pucciniano, con sede in Torre del Lago Puccini, per le celebrazioni del 150o anniversario della nascita di Giacomo Puccini. L'articolo 93, introdotto dal Senato, autorizza - per l'esercizio 2008 - lo stanziamento di un milione di euro finalizzato al restauro archeologico delle strutture degli edifici antichi di spettacolo, teatri e anfiteatri; l'importo sarà assegnato allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali.
Per quanto attiene al settore dell'istruzione, ritiene che i provvedimenti contenuti nel disegno di legge finanziaria proseguano coerentemente l'azione di modernizzazione impressa al sistema nazionale di istruzione e formazione con la legge finanziaria 2007, ed impostata sull'attuazione dei criteri di efficienza e di equità. In questo senso sono da intendersi, ad esempio, l'elevamento dell'obbligo di istruzione ed i provvedimenti a favore dell'educazione degli adulti e del sistema della formazione integrata. Tali misure, in assonanza alla Strategia di Lisbona, consentono ai giovani, ed in particolare a quelli svantaggiati, ed agli adulti quelle competenze indispensabili per affrontare le sfide poste dalla contemporanea società della conoscenza. Con gli interventi della legge finanziaria 2007 è stato infatti approntato un piano di rilancio della scuola pubblica e di razionalizzazione delle spese e di efficienza degli investimenti nel settore. Analogamente, con l'articolo 94 si prevedono nuove misure di razionalizzazione e riorganizzazione del servizio scolastico e nuove disposizioni in merito all'organico dei docenti di sostegno, alle assunzioni di personale ATA, alle procedure di reclutamento dei docenti. In particolare il comma 1 prevede sia misure di carattere strutturale per l'attivazione delle classi prime dei corsi sperimentali dell'istruzione liceale e dell'istruzione secondaria di secondo grado, sia le procedure di riconversione dei docenti soprannumerari, realizzata entro il termine dell'anno scolastico 2009-2010 (anziché entro l'anno scolastico 2007-2008) e a prescindere dal possesso dello specifico titolo di studio richiesto, tramite corsi di specializzazione intensivi - compresi quelli per il sostegno - a cui è obbligatorio partecipare. Il comma 2 del medesimo articolo 94 indica l'ammontare complessivo delle economie di spesa conseguenti


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alla rideterminazione dei risparmi di spesa di cui all'articolo 1, comma 620, della legge finanziaria 2007 e agli interventi di cui al comma 1 dell'articolo in esame, pari a 535 milioni di euro per l'anno 2008, 897 milioni di euro per l'anno 2009, 1.218 milioni di euro per l'anno 2010, 1.432 milioni a decorrere dall'anno 2011. A tale proposito, evidenzia una contrazione delle economie di spesa già previste dal citato articolo 1, comma 620, della legge finanziaria 2007 - pari a 448,20 milioni di euro per l'anno 2007, 1.324,50 milioni di euro per l'anno 2008, 1.402,20 milioni a decorrere dall'anno 2009. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio relativi agli interventi di cui al comma 1, si applica la clausola di salvaguardia, procedura prevista dall'articolo 1, comma 621, lett. b), della legge finanziaria 2007.
La volontà di realizzare una scuola equa ed inclusiva, nella quale siano date reali opportunità di crescita agli alunni «diversamente abili» attraverso lo sviluppo dei processi di integrazione, trova sostanza nei commi 3 e 4 che, anche sulla scorta dell'ampio dibattito affrontato durante l'approvazione della legge finanziaria 2007, recano una nuova disciplina della determinazione dei posti dei docenti di sostegno. In particolare, si dispone che i posti dei docenti di sostegno attivabili a decorrere dall'anno scolastico 2008-2009 non superino il 25 per cento del numero di sezioni e classi dell'organico di diritto dell'anno scolastico 2006-2007 e che il rapporto medio nazionale sia di un insegnante ogni due alunni; inoltre é rideterminata progressivamente la dotazione organica di diritto dei docenti di sostegno nel triennio 2008-2010, fino al raggiungimento del 70 per cento del numero dei posti di sostegno attivati nell'anno scolastico 2006-2007. Ritiene in particolare che un punto qualificante della legge finanziaria 2007 nel settore istruzione, ampiamente dibattuto anche in Commissione, fu il massiccio piano triennale di immissioni in ruolo di 150.000 docenti e 20.000 ATA - amministrativo, tecnico, ausiliario - adottato per contrastare il fenomeno del precariato, a vantaggio non solo della sicurezza e della serenità del personale della scuola, ma anche della continuità didattica e dell'offerta formativa che ricade sugli studenti. Ricorda quindi che anche il disegno di legge in parola prevede norme di analogo tenore: in particolare il comma 5 novella l'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge finanziaria 2007 incrementando di 10.000 unità, e cioè da 20.000 a 30.000, il contingente di immissioni in ruolo previste per il personale ATA, mentre il comma 6, introdotto dal Senato - a seguito dell'approvazione di un emendamento sostitutivo degli originari commi 6, 7, 8 - rinvia ad un regolamento del Ministro della pubblica istruzione la definizione di una nuova disciplina per il reclutamento del personale docente che, nelle more del complessivo processo di riforma della formazione iniziale e di reclutamento dei docenti, prevede concorsi ordinari, con cadenza biennale. Il regolamento sarà emanato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Aggiunge infine che i commi da 7 a 15, sulla scorta dell'analisi esposta nel Quaderno bianco della scuola, affidano ad un atto di indirizzo del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza unificata Stato-Regioni l'indicazione di linee guida per la sperimentazione di un nuovo modello di organizzazione scolastica, finalizzato ad innalzare la qualità del servizio di istruzione e ad accrescere l'efficacia e l'efficienza della spesa; tale modello sarà inizialmente riferito ad ambiti provinciali ed eventualmente estensibile, dopo un triennio, a tutto il territorio nazionale. Rileva inoltre che l'articolo 95 finalizza, a decorrere dall'anno 2008, una quota parte (fino ad un massimo del 15 per cento, vale a dire 33 milioni di euro) della spesa autorizzata per il settore scolastico dalla legge finanziaria 2007 (articolo 1, comma 634) a servizi istituzionali e generali dell'Amministrazione della pubblica istruzione; attività di ricerca e innovazione, con particolare riferimento alla valutazione del sistema


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scolastico nazionale; promozione della cooperazione in materia culturale dell'Italia nell'Europa e nel mondo.
Passa, quindi, ad illustrare gli aspetti relativi ai settori dell'università e della ricerca che concorrono in modo determinante allo sviluppo scientifico e culturale del nostro Paese, all'incremento del trasferimento di tecnologie, all'innovazione di prodotto e di processo delle imprese. In questo senso, l'articolo 96, che istituisce un fondo con una dotazione di 550 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010, destinato ad incrementare il Fondo di finanziamento ordinario per le università (FFO), segna un significativo cambio di passo nel governo di questo settore e non solo per l'incremento delle risorse - scelta comunque assai apprezzabile dopo anni di riduzione del Fondo, mentre in Europa e nel resto del mondo gli investimenti crescono costantemente, incrementando l'innovazione e la competitività - ma per le modalità con quali esse saranno assegnate. Tali risorse aggiuntive, che devono essere utilizzate per far fronte agli oneri lordi per gli adeguamenti retributivi per il personale docente, ai rinnovi contrattuali del restante personale, per sostenere il diritto allo studio, l'edilizia universitaria nonché per altre esigenze di spesa corrente e d'investimento individuate autonomamente dagli atenei, saranno assegnate previa adozione, entro gennaio 2008, di un piano programmatico, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI). A tale proposito, segnala che anche il CUN potrebbe essere sentito, per le competenze specifiche ad esso assegnate in merito all'utilizzazione della quota del Fondo di finanziamento ordinario per le università e agli obiettivi di programmazione universitaria.
Il citato piano programmatico è espressione concreta della positiva logica della programmazione-valutazione e del finanziamento incentivante che deve essere posta al centro dell'azione di governo del sistema università e ricerca. Come già delineato nel «Patto per l'università e la ricerca», sottoscritto nell'agosto scorso dal MUR e dal MEF, la predisposizione del piano programmatico è volto al conseguimento di alcuni obiettivi strategici - contenimento delle spese per il personale a vantaggio della ricerca e della didattica, riequilibrio finanziario tra gli atenei, ridefinizione del vincolo dell'indebitamento, adozione di un sistema programmatorio degli interventi - mediante una reciproca assunzione di responsabilità da parte del MUR e degli atenei, ove il primo si impegna ad incrementare il Fondo di finanziamento ordinario per le università tenendo conto del tasso di inflazione e delle dinamiche delle retribuzioni, mentre i secondi, sottoposti ad un efficace sistema di valutazione, si vincolano al rispetto di strategie di razionalizzazione della spesa e di miglioramento della qualità dei servizi e dell'offerta didattica. Il comma 3 dell'articolo 96, introdotto al Senato, prevede un incremento del Fondo di finanziamento ordinario per le università, pari a 40 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010, destinato ad aumentare l'assegno di dottorato di ricerca. Ricorda, al riguardo, che già il decreto-legge n. 81 del 2007 ha incrementato di 10 milioni di euro le risorse destinate alle borse di studio per la formazione di corsi di dottorato di ricerca, di perfezionamento e di specializzazione.
Per quanto attiene alla ricerca e al sostegno ai giovani ricercatori, ricorda che l'articolo 78, introdotto dal Senato, prevede misure in favore dei progetti di ricerca presentati dai ricercatori di età inferiore ai quaranta anni, destinando, a decorrere dall'anno 2008, una quota - non inferiore al 10 per cento - del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST). I progetti di ricerca devono essere previamente valutati, secondo il metodo della valutazione tra pari, da un apposito comitato. Tale comitato è composto da ricercatori italiani o stranieri, di età inferiore ai quaranta anni, riconosciuti di livello eccellente in base a indici bibliometrici - l'impact factor ed il citation index - e operanti presso istituzioni


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ed enti di ricerca, almeno per la metà, non italiani. All'onere derivante dall'istituzione e dal funzionamento del comitato, quantificato nel limite massimo di 100.000 euro annui, si provvede mediante l'incremento delle aliquote di base per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo in commento. Il comma 2 dell'articolo 78 demanda invece l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 a un decreto del Ministro dell'università e della ricerca nel rispetto dei criteri stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 1, comma 873, della legge finanziaria 2007. Al riguardo segnala che l'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 159 del 2007 dispone - con un periodo aggiuntivo al comma 873 - che, per il triennio 2008-2010, si provvede alla definizione dei criteri di accesso e delle modalità di gestione del FIRST, non con un regolamento, bensì con un decreto del Ministro dell'università e della ricerca di natura non regolamentare da emanarsi entro il 30 novembre 2007. A tal proposito, occorrerebbe dunque valutare l'opportunità di un coordinamento tra il testo della disposizione in esame e quello della disposizione richiamata.
Sottolinea quindi che il comma 4 dell'articolo 122, introdotto dal Senato, ripristina a decorrere dal 2008 il finanziamento assegnato dalla legge finanziaria 2005, ai sensi dell'articolo 1, comma 278, della legge n. 311 del 2004, alla Scuola di ateneo per la formazione europea Jean Monnet per l'importo di 1,5 milioni di euro annui. In merito all'ambito della pratica sportiva, ricorda l'articolo 125, che istituisce presso la Presidenza del Consiglio il «Fondo per lo sport di cittadinanza», ed autorizza a tal fine la spesa complessiva di 95 milioni di euro per il triennio 2008-2010, con il comma 1; incrementa di 10 milioni di euro per il 2008 la dotazione del «Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza nazionale», di cui all'articolo 1, comma 1291, della legge finanziaria 2007, secondo quanto disposto dal comma 2; assegna un milione di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2008, 2009 e 2010 al Comitato italiano paralimpico, ai sensi del comma 3.
Precisa quindi che in merito all'editoria ed all'emittenza televisiva locale, interviene l'articolo 70. Il comma 1, al fine di responsabilizzare maggiormente le società di revisione sul dettaglio dei costi, rafforzando le garanzie circa la corretta quantificazione dei finanziamenti da erogare, prescrive nuove modalità di certificazione dei costi di testata, a decorrere dai contributi relativi all'anno 2007, ai fini della quantificazione annua dei contributi stessi destinati alle imprese editrici di quotidiani e periodici ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250. Rileva che il testo della disposizione in esame non chiarisce le conseguenze della mancata osservanza dell'obbligo previsto ed, in particolare, non esplicita se tale nuovo adempimento sia richiesto a pena di decadenza dai contributi. Potrebbe, inoltre, valutarsi una riformulazione della norma in forma di novella alla legge n. 250 del 1990. Il comma 2 del medesimo articolo contiene una disciplina espressamente volta ad applicare l'articolo 1, comma 1246, della legge n. 296 del 2006, legge finanziaria 2007, il quale prevede che l'erogazione dei contributi diretti all'editoria e alle imprese radiofoniche e televisive si effettui, ove necessario, mediante il riparto percentuale dei contributi tra gli aventi diritto. In base alla disciplina introdotta dal comma in esame, con un meccanismo più stringente del passato, la liquidazione della somma disponibile per i contributi all'editoria avviene, una volta accertata la sussistenza dei requisiti per l'erogazione, in quote proporzionali all'ammontare del contributo spettante a ciascun avente diritto. Tali modalità di liquidazione «proporzionale» riguardano i contributi previsti per le imprese editrici e radiofoniche, di cui agli articoli 3 e 4 della legge n. 250 del 1990; per i soggetti esercenti la radiodiffusione televisiva locale, di cui all'articolo 23, comma 3, della legge n. 223 del 1990; per i canali tematici autorizzati alla diffusione via satellite, di cui all'articolo 7, comma 13, della legge n. 112 del 2004. La


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disposizione non troverebbe applicazione, invece, per i contributi alle emittenti radiofoniche - nazionali e locali - e alle emittenti televisive locali, di cui agli articoli 7 e 8 della legge n. 250 del 1990, ai quali pure fa riferimento l'articolo 1, comma 1246, della legge n. 296 del 2006 di cui si stabiliscono le modalità applicative. Precisa che il comma 3 dispone che - a decorrere dalle domande relative all'anno 2007 - le compensazioni finanziarie derivanti dalle riduzioni tariffarie applicate ai consumi di energia elettrica e ai canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite, previsti dall'articolo 11 della legge n. 67 del 1987, e dagli articoli 4 e 8 della legge n. 250 del 1990, siano rimborsate direttamente all'impresa radiotelevisiva, nella misura del 40 per cento dell'importo totale delle bollette, al netto dell'IVA. Il comma 4 prevede, infine, un incremento di 10 milioni di euro per l'anno 2008 del finanziamento destinato alle emittenti televisive locali, di cui all'articolo 52, comma 18, della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria per il 2002), anche per sostenere il passaggio al digitale.
Aggiunge, infine, restando nell'ambito televisivo, ma dalla parte dei telespettatori, l'articolo 5 della manovra, introdotto dal Senato, esonera dal pagamento del canone RAI - limitatamente all'apparecchio ubicato nel luogo di residenza - i soggetti di età pari o superiore a 75 anni, con un reddito proprio e del coniuge non superiore a 516,46 euro per tredici mensilità. Tale agevolazione decorre dall'esercizio finanziario 2008, nel limite complessivo di 500.000 euro annui. Per la concreta applicazione della disposizione si fa rinvio ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; sono comunque previste sanzioni pecuniarie per eventuali abusi.
In conclusione, auspica una discussione serena e nel merito delle questioni, come è consuetudine per la VII Commissione e come certamente predispone una manovra che restituisce serenità ai settori di competenza, non solo perché mette a disposizione nuove risorse per l'intero sistema della conoscenza, ma dispone precise scelte politiche di lungo respiro, tese a gratificare il merito e il senso di responsabilità, a sostenere la creatività, a realizzare il principio di equità, a disporre pratiche di programmazione, innovazione e valutazione. Queste azioni, coerenti con le scelte della manovra 2007 e pertanto concorrenti alla politica di risanamento e sviluppo, sostengono il sistema scolastico, l'università, la ricerca e la cultura; queste azioni delineano, per il nostro Paese, nuovi orizzonti, nuove prospettive di sviluppo. Si riserva quindi di approfondire con maggior dettaglio, nel prosieguo della discussione, le norme precedentemente illustrate in via sintetica.
Per quel che riguarda il disegno di legge di bilancio, ricorda invece che la manovra di finanza pubblica varata nel Consiglio dei Ministri del 28 settembre è composta da un decreto-legge collegato, n. 159 del 2007, avente impatto principalmente sull'esercizio 2007, dal disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e il bilancio pluriennale per il triennio 2008-2011 (C. 3257), dal disegno di legge finanziaria per il 2008 (C. 3256), e da una serie di provvedimenti collegati elencati nella Nota di aggiornamento al DPEF. In particolare, i disegni di legge collegati, alcuni già trasmessi al Parlamento ed altri in corso di preparazione, riguardano l'attuazione dell'Accordo su previdenza, lavoro e competitività del 23 luglio scorso tra Governo e parti sociali, cosiddetto Protocollo Welfare (C. 3178); i costi della politica e la razionalizzazione della P.A.; il sostegno ai non autosufficienti, le politiche sociali e la famiglia; la razionalizzazione e l'ammodernamento del sistema sanitario nazionale; le infrastrutture, l'ambiente, l'assetto e la mobilità sul territorio.
Segnala preliminarmente che disegno di legge del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 reca una nuova articolazione del bilancio dello Stato, relativa agli stati di previsione della spesa; tale riorganizzazione, realizzata nell'ambito della legislazione vigente, si fonda su una classificazione delle risorse


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finanziarie in 34 missioni, divise in 167 programmi. Ogni programma si compone a sua volta di 9 «macroaggregati», che costituiscono le nuove unità fondamentali di voto nell'esame parlamentare del disegno di legge di bilancio che corrispondono pertanto alle unità previsionali di base. Di conseguenza, secondo la nuova impostazione, immediatamente al di sotto della menzione dello stato di previsione, si collocano nell'ordine: il riferimento alla missione, al programma e al macroaggregato; all'interno di quest'ultimo, vengono poi specificati i centri di responsabilità amministrativa che gestiscono la spesa. Ne consegue che tali centri di responsabilità potranno comparire anche all'interno di più missioni e/o programmi e così pure i dispositivi normativi di autorizzazione della spesa.
Passa quindi ad illustrare gli stati di previsione di competenza della Commissione Cultura. La Tabella n. 2, relativa al Ministero dell'economia e delle finanze, riporta gli stanziamenti relativi all'informazione ed editoria e allo sport. Le spese per interventi di sostegno concernenti i settori dell'informazione e dell'editoria, di competenza del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, trovano ora collocazione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (tabella 2), all'interno della missione 11 «Comunicazioni» e del programma «Sostegno all'editoria». L'ammontare complessivo degli stanziamenti è annualmente determinato in tabella C della legge finanziaria. Lo stato di previsione 2008 reca stanziamenti per 332 milioni di euro di cui 298 milioni di euro assegnati al macroaggregato 11.2.3. - oneri comuni di parte corrente - cap. 2183 (Fondo occorrente per gli interventi dell'editoria), con una riduzione di 82 milioni di euro rispetto al ddl di assestamento 2007; 34 milioni di euro assegnati al macroaggregato 11.2.8. - oneri comuni di conto capitale - capitolo 7442 (Fondo occorrente per gli investimenti del dipartimento dell'editoria), con una riduzione di circa 45 milioni di euro rispetto al ddl di assestamento 2007. La tabella C prevede uno stanziamento di circa 382 milioni di euro per il 2008, 336,3 per il 2009 e 331,3 per il 2010, recando così 50 milioni di risorse aggiuntive rispetto alla legislazione vigente e riducendo a complessivi 77 milioni di euro il decremento rispetto al bilancio assestato 2007.
Segnala che parte delle spese per gli interventi nei settori dell'informazione insistono nello stato di previsione del Ministero delle comunicazioni (tabella n. 11). In particolare, nell'ambito della missione 1 «Comunicazioni» - programma «Radiodiffusione sonora e televisiva», sono previsti due stanziamenti di parte corrente riguardanti specificamente la materia radiotelevisiva. Si tratta di: 10 milioni per il servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari, invariato rispetto al dato di bilancio dell'esercizio precedente e al dato assestato per il 2006; 143,7 milioni di euro per contributi alle emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale, con un incremento di 15 milioni rispetto al 2007. Con la seconda nota di variazioni, che recepisce gli effetti del disegno di legge finanziaria, lo stanziamento relativo a Fondo occorrente per gli interventi dell'editoria è rideterminato in circa 348 milioni di euro. Rispetto alle previsioni iniziali si registra un aumento di 50 milioni di euro, conseguente alla rideterminazione dell'importo in tabella C del ddl finanziaria. Sono stati, inoltre, rideterminati i contributi alle emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale in complessivi 153,6 milioni di euro, con un incremento rispetto alle previsioni iniziali di 10 milioni di euro, determinato dall'articolo 70, comma 4, disegno di legge finanziaria.
Aggiunge quindi che le spese in materia di sport, di competenza del dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive della Presidenza del Consiglio dei ministri, trovano collocazione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (tabella 2), all'interno della missione 22 «Giovani e sport» - Programma «Attività ricreative e sport». In relazione a tale programma, lo stato di previsione reca stanziamenti complessivi pari a 781,7 milioni di euro, tra i quali


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rientrano in particolare: 450 milioni di euro per il finanziamento ordinario del CONI; 2,5 milioni di euro da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche dello sport; 173,9 milioni di euro da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei ministri per gli investimenti in materia di sport. Segnala che la tabella C prevede uno stanziamento di 176,4 milioni di euro per il 2008, 167,8 milioni per il 2009 e 144,8 per il 2010, per l'esercizio delle funzioni in materia di sport da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, trasferite ai sensi dell'articolo 1, comma 19, punto a), del decreto-legge n. 181 del 2006. Inoltre la tabella F prevede gli interventi di seguito elencati: nel settore 24 (Impiantistica sportiva): 4 milioni di euro per il triennio 2008-2010, in relazione all'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge n. 203 del 2005, per lo svolgimento dei Campionati mondiali di nuoto e per i Giochi del Mediterraneo che si terranno nel 2009 rispettivamente a Roma e Pescara; un contributo ulteriore di 1,5 milioni di euro per il triennio 2008-2010, sempre finalizzato allo svolgimento dei Campionati mondiali di nuoto e dei Giochi del Mediterraneo. Precisa che con la seconda nota di variazioni, lo stanziamento relativo a somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche dello sport (22.1.3. Oneri comuni di parte corrente - cap. 2111) è rideterminato in 33,5 milioni di euro. Rispetto alle previsioni iniziali si registra un aumento pari a 31 milioni, conseguente alle disposizioni di cui all'articolo 125 del disegno di legge finanziaria.
Sottolinea inoltre che lo stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, per l'esercizio finanziario 2008 reca spese in conto competenza per 42.467,6 milioni di euro, di cui 42.341,2 milioni di euro (pari al 99,7 per cento) per la parte corrente e 126,4 milioni di euro (pari allo 0,3 per cento) per la parte in conto capitale. L'incidenza percentuale sul totale generale del bilancio dello Stato è pari a circa all'8,3 per cento. Rispetto alla legge di Assestamento per il 2007, si registra un incremento di 71,5 milioni di euro (in termini relativi l'aumento è dello 0,2 per cento). Rispetto alla legge di bilancio 2007 si registra un incremento di 293,9 milioni di euro (pari allo 0,7 per cento); La consistenza dei residui passivi presunti al 1o gennaio 2008 è valutata in 100,2 milioni di euro per la parte corrente e in 27,1 milioni per quella in conto capitale, per un totale di 127,3 milioni di euro. Evidenzia come si registri, peraltro, una consistente riduzione rispetto alle previsioni del disegno di legge di bilancio 2007 che computava i residui passivi presunti al 1o gennaio 2007 in 470,8 milioni di euro per la parte corrente e in 48,5 milioni per quella in conto capitale, per un totale di 519,3 milioni di euro. Le autorizzazioni di cassa per il 2008 ammontano a 42.542,6 milioni di euro. Data una massa spendibile di 42594,9 milioni di euro (127,3 milioni di residui più 42.467,6 milioni di competenza), le autorizzazioni di cassa assicurano un coefficiente di realizzazione (rapporto tra autorizzazioni di cassa e massa spendibile) del 99,9 per cento. Tale rapporto misura la capacità di spesa che il Ministero della pubblica istruzione ritiene di poter raggiungere nel 2007. Ricorda infine che il bilancio del ministero è composto per il 96 per cento circa di spese per il personale, per il 3 per cento circa di spese per consumi intermedi e per l'1 per cento di spese per trasferimenti e investimenti. Con riguardo a tale nuova impostazione della struttura del Bilancio dello Stato segnalo che gli stanziamenti del ministero della pubblica istruzione fanno capo alle seguenti 5 missioni: istruzione scolastica, ricerca e innovazione, l'Italia in Europa e nel mondo, servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, fondi da ripartire.
Precisa, inoltre, che la Missione Istruzione scolastica assorbe 41.453,7 milioni di euro, cioè quasi la totalità, il 97,6 per cento, degli stanziamenti di competenza del ministero. Secondo quanto esposto nell'«Analisi per Missione/programma» riportata nel disegno di legge di bilancio, le risorse utilizzate per tale missione sono aumentate di 342,9 milioni di euro rispetto alla legge di bilancio 2007 e di 228,4


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milioni rispetto all'assestamento. Al macroaggregato di parte corrente Interventi sono attribuiti 117,8 milioni di euro, essi sono allocati principalmente nell'ambito della missione Istruzione scolastica sotto il Programma Scuole non statali, unità di voto 1.9.2. In particolare 101,4 milioni di euro sono allocati su vari capitoli afferenti ai Centri di responsabilità/Uffici scolastici regionali; tali importi sono destinati mantenimento delle scuole non statali di vari gradi dell'istruzione.
Segnala che nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito della Missione Istruzione scolastica e del programma Sostegno all'istruzione, sono allocati 154,9 milioni di euro e che nello stato di previsione del Ministero dell'interno (Tabella n. 8), nell'ambito della Missione 2 Relazioni finanziarie con le autonomie locali e del programma Trasferimenti agli enti locali, sono allocati 103,3 milioni di euro, somma occorrente per la fornitura gratuita dei libri di testo nella scuola dell'obbligo ed il comodato nella scuola superiore. La tabella A, a seguito delle modifiche apportate dal Senato, prevede un accantonamento per il Ministero dell'a pubblica istruzione di 91 milioni di euro per il 2008, non sono previsti accantonamenti per il 2009 e 2010. La tabella B non prevede stanziamenti per il Ministero della pubblica istruzione. La tabella C prevede uno stanziamento di 191,6 milioni di euro per il triennio, senza variazioni rispetto al bilancio a legislazione vigente. La tabella D e la tabella E non recano interventi che interessino il Ministero. In tabella F è prevista la modulazione per il 2008 e il 2009 - 103,3 milioni di euro per ciascun esercizio - dell'autorizzazione di spesa per la fornitura gratuita dei libri di testo Con la seconda nota di variazioni, che recepisce gli effetti del disegno di legge finanziaria, lo stanziamento di competenza del ministero è rideterminato in 42.425,0 milioni di euro di cui 42.298,7 milioni per spese correnti e 126,4 milioni per spese in conto capitale. Rispetto al disegno di legge originario si registra una diminuzione di 42,6 milioni di euro, delle spese di parte corrente.
Ricorda quindi che lo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali reca, per l'esercizio finanziario 2008, spese in conto competenza per circa 1.931 milioni di euro, di cui circa 1.500 milioni per spese correnti (77,7 per cento) e 407 milioni per spese in conto capitale (21 per cento). Nello stato di previsione figura, inoltre, un'autonoma previsione di spesa per le operazioni di rimborso di passività finanziaria con circa 18.300 milioni ( 0,9 per cento). L'incidenza percentuale sul totale generale del bilancio dello Stato è pari allo 0,4 per cento. Rispetto alle previsioni assestate relative all'anno finanziario 2007 si registra un decremento pari a circa 71 milioni di euro, determinato da una riduzione di 14,3 milioni per la parte corrente, una diminuzione di 57 milioni delle spese in conto capitale e da un aumento di 900 mila euro per rimborso di passività finanziarie. Rispetto alla legge di bilancio 2007, il decremento è pari a circa 57 milioni di euro. La consistenza dei residui passivi presunti al 1o gennaio 2008 è valutata in circa 183 mila euro per la parte corrente e in 1,3 milioni per la parte in conto capitale, ai quali sono da aggiungere circa 1,1 milioni per il rimborso delle passività finanziarie, per un totale di 1,5 milioni. Rispetto alle previsioni assestate 2007, si registra un riduzione pari a circa 528 mila euro. Le autorizzazioni di cassa ammontano per il 2008 ammontano a circa 2,2 milioni. Data una massa spendibile di circa 3,5 milioni (1.5 milioni di residui più 1,9 milioni di competenza), le autorizzazioni di cassa assicurano un coefficiente di realizzazione (rapporto tra autorizzazioni di cassa e massa spendibile) del 63 per cento. Sottolinea che tale rapporto misura la capacità di spesa che il Ministero per i beni e le attività culturali ritiene di poter raggiungere nel 2008. Con riguardo alla nuova impostazione della struttura del Bilancio dello Stato segnala che gli stanziamenti del ministero per i beni e le attività culturali fanno capo alle seguenti missioni: ricerca


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e innovazione; tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistiche; servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche; fondi da ripartire. La Tabella A prevede per il Ministero per i beni culturali una somma pari a 17,1 milioni di euro per il 2008 (nel disegno di legge originario erano previsti 6 milioni per il 2008 e circa 3 milioni per ciascuno degli anni 2009 e 2010), 14,6 milioni di euro per il 2009 e 32,1 milioni per il 2010 La Tabella B prevede per il Ministero per i beni culturali 10 milioni per il 2008, pur se originariamente non era previsto alcuno stanziamento. Per ciascuno degli anni 2009 e 2010 sono, invece, previsti 41.9 milioni di euro.
La Tabella C prevede uno stanziamento complessivo per il Ministero per i beni e le attività culturali pari a 557,2 milioni di euro per il 2008 e 638,2 per il 2009 e 2010, così ripartiti: assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali: 4,1 milioni di euro per il 2008 e 4,2 per il 2009 e 2019; Scuola Archeologica in Atene: 0,816 milioni di euro il 2008 e 0,831 milioni di euro per il 2009 e 2010; contributo all'Accademia nazionale dei Lincei: 2,67 milioni di euro per il 2008 e 2,72 per il 2009 e 2010; contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi: 29,5 milioni di euro per il 2008, 30,0 milioni per il 2009 e 2010; interventi in favore dei siti italiani inseriti nella «lista del patrimonio mondiale dell'Unesco: 0,3 milioni di euro per il 2009 e 2010; interventi dello Stato a favore dello spettacolo: 516,8 milioni di euro per il 2008 e 573,2 per il 2009 e 2010 (originariamente lo stanziamento per il 2008 era 536,8 milioni di euro e 593,2 per il 2009 e 2010; funzionamento della biblioteca nazionale centrale «Vittorio Emanuele II» di Roma: 2,30 milioni di euro per il 2008 e 2,35 milioni per il 2009 e 2010; assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali: 1,10 milioni di euro per il per il 2008 e 1,12 per ciascuno degli anni 2009 e 2010; interventi in favore dei siti italiani inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'Unesco: 3,5 milioni di euro per il 2009 e 2010. Evidenzia invece che in tabella D non è prevista nessuna voce a favore del Ministero per i beni e le politiche culturali. La Tabella F prevede come unica voce d'interesse dei beni e delle attività culturali, all'interno della missione servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, la legge n. 208 del 1998, recante attivazione delle preordinate dalla legge finanziaria 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. A tal fine è previsto uno stanziamento di 20 milioni di euro per il 2008. Con la seconda nota di variazioni, che recepisce gli effetti delle modifiche apportate dal Senato al disegno di legge finanziaria, lo stanziamento di competenza del ministero è rideterminato in 2.027 circa milioni di euro, di cui 1.572 milioni di euro di parte corrente e 436 milioni di euro di parte capitale. Rispetto al testo originario delle previsioni di bilancio 2008, si registra un incremento delle spese pari a 96,3 milioni di euro.
Aggiunge che lo stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'esercizio finanziario 2008 reca spese in conto competenza per 10.723,6 milioni di euro. Se si distinguono le spese correnti, ossia quelle destinate alla produzione e al funzionamento dei servizi statali e alla ridistribuzione dei redditi per fini non direttamente produttivi, dalle spese in conto capitale, ossia quelle per investimenti, il complesso delle spese del Ministero per il 2008, può essere così distinto: 8.225,3 milioni di euro per la parte corrente (pari al 76,7 per cento delle spese totali); 2.498,3 milioni di euro per la parte in conto capitale (pari allo 23,3 per cento delle spese totali). L'incidenza percentuale sul totale generale del bilancio dello Stato è pari a circa al 2,1 per cento. Rispetto alle previsioni assestate 2007, si registra un decremento di 378,7 milioni di euro, dato da una riduzione di 205 milioni di euro per la parte corrente e una riduzione di 173,7 milioni per la parte in conto capitale. La consistenza dei residui passivi presunti al 1o gennaio 2008 è valutata in 2.956,8 milioni di euro per le unità previsionali di base di parte corrente e in 3.938,2 milioni per quelle in conto capitale, per un totale di 6.895 milioni di euro.


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Le autorizzazioni di cassa per il 2008 ammontano a 11.347,1 milioni di euro. Data una massa spendibile di 17.618,6 milioni di euro - 6.894,9 milioni di residui più 10.723,6 milioni di competenza - le autorizzazioni di cassa assicurano un coefficiente di realizzazione (rapporto tra autorizzazioni di cassa e massa spendibile) del 64,4 per cento. Tale rapporto misura la capacità di spesa che il Ministero dell'università e della ricerca ritiene di poter raggiungere nel 2008.
Con riguardo alla nuova impostazione della struttura del bilancio dello Stato, segnala che gli stanziamenti del Ministero dell'università e della ricerca fanno capo alle seguenti 5 missioni: istruzione universitaria, ricerca e innovazione; l'Italia in Europa e nel mondo; servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche; Fondi da ripartire. In materia di ricerca, lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella n. 2), prevede, nell'ambito della missione 12 e del programma 12.1. Ricerca di base e applicata, lo stanziamento di 25,8 milioni di euro per il Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR) lo stanziamento di 80,0 milioni di euro per l'Istituto italiano di tecnologia che registra una riduzione pari a 10 milioni rispetto al 2006 e 2007, variazione proposta in applicazione dell'articolo 1, comma 578, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, lo stanziamento di 0,88 milioni di euro per il Fondo per i progetti di ricerca, con una riduzione di 1,2 milioni di euro, variazione proposta in applicazione della legge n. 289/2002. La tabella A, a seguito delle modificate apportate dal Senato, prevede un accantonamento per il Ministero dell'università e della ricerca di 18,4 milioni per il 2008, di 11,3 milioni di euro per il 2009 e per il 2010 (nel testo originario erano rispettivamente pari a 20,1 milioni per il 2008 e 11,9 milioni per 2099-2010). La tabella B non prevede stanziamenti per il Ministero dell'università e della ricerca. La tabella C prevede stanziamenti di circa 9.153 milioni di euro per il 2008 (+ 80 milioni di euro rispetto al bilancio a legislazione vigente) e di 9.316,3 milioni di euro per i due anni successivi. La tabella D e la tabella E non recano interventi che interessino il Ministero. La tabella F prevede in relazione al Ministero dell'università, e della ricerca, 100 milioni di euro per il triennio 2008-2010 per il Fondo per le aree sottoutilizzate e 10 milioni di euro per il 2008 per gli interventi in materia di edilizia universitaria. Con la seconda nota di variazioni lo stanziamento di competenza del ministero è rideterminato in 11.397,8 milioni di euro, di cui 8.819,4 milioni di euro di parte corrente e 2.578,3 milioni di euro di parte capitale. Rileva, infine, che, rispetto al testo originario delle previsioni di bilancio 2008, si registra un incremento delle spese pari a 674,1 milioni di euro.
Si riserva quindi di formulare le proposte di relazione sui provvedimenti in titolo nel prosieguo dell'esame.

Emerenzio BARBIERI (UDC) rileva che la disposizione di cui all'articolo 5 del disegno di legge finanziaria ha un contenuto discutibile, in quanto la stessa riguarda una platea molto esigua, 4.000 persone, e in quanto è previsto un limite massimo di spesa. Ritiene inoltre opportuno che il Governo chiarisca come si conciliano le disposizioni di cui all'articolo 12 con la volontà del Governo di presentare comunque un disegno di legge nella materia cinematografica. Ricorda, inoltre che il giudizio sulla capacità «espansiva» della manovra dovrebbe tenere conto delle posizioni espresse dal commissario europeo Almunia. Ritiene inoltre che debbono essere forniti chiarimenti da parte del Governo per quel riguarda gli stanziamenti per le politiche dello sport e quelli per gli investimenti in materia di sport assegnati dal disegno di legge di bilancio alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
Per quel che riguarda infine le risorse stanziate nell'ambito degli stati di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e del Ministero dell'università e della ricerca, stigmatizza la riduzione delle risorse a disposizione, chiedendo che il Governo fornisca gli opportuni chiarimenti al riguardo.


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Valentina APREA (FI), preannunciando che svolgerà un intervento nella seduta di domani, ritiene opportuno che in quella sede sia presente un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione.

Pietro FOLENA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame congiunto alla seduta già convocata per domani, giovedì 22 novembre 2007.

Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro, competitività.
C. 3178 Governo.
(Parere alla XI Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Riccardo VILLARI (PD-U), relatore, ricorda che il disegno di legge in esame da attuazione all'Accordo su previdenza, lavoro e competitività del 23 luglio scorso tra Governo e parti sociali, cosiddetto Protocollo sul Welfare. Il provvedimento reca norme relative a vari settori d'intervento. Osserva che, nell'illustrazione che si accinge a svolgere, sintetizzerà tutte le disposizioni del provvedimento, soffermandosi in particolare sulle disposizioni che riguardano più strettamente la competenza della VII Commissione.
Rileva, quindi, che il Capo I del provvedimento, recante gli articoli da 1 a 7, interviene in materia previdenziale con svariate misure. In primo luogo l'articolo 1 interviene sui requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità e al trattamento pensionistico di vecchiaia liquidato esclusivamente con il sistema contributivo, a decorrere dal 2008, previsti dalla legge 243 del 2004. Per quanto riguarda le pensioni di anzianità il provvedimento in esame, eliminando il cosiddetto «scalone», prevede una maggiore gradualità nell'innalzamento del requisito dell'età anagrafica per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità a decorrere dal 2008. Si prevede che, in presenza di almeno 35 anni di contributi si può accedere al pensionamento di anzianità, per il 2008 e dal 1o gennaio 2009 al 30 giugno 2009, con una età anagrafica di almeno 58 anni per i lavoratori dipendenti pubblici e privati e di 59 anni per i lavoratori autonomi iscritti all'INPS.
A decorrere dal 1o luglio 2009, invece, viene introdotto il sistema delle «quote», date dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva. Osserva che altre misure rilevanti in materia di accesso al pensionamento sono costituite da una delega per una apposita disciplina relativa al pensionamento anticipato dei soggetti che svolgono lavori usuranti nonché dalla previsione di una apposita disciplina della decorrenza dei trattamenti pensionistici a regime, cosiddette «finestre», per i lavoratori che accedono al pensionamento di anzianità anticipato con 40 anni di contribuzione e al pensionamento di vecchiaia con una età pari o superiore a 65 anni per gli uomini e a 60 per le donne.
Per quel che riguarda le disposizioni dell'articolo 1 che riguardano più in particolare la competenza della VII Commissione, ricorda che il comma 2, lettera a), n. 3) interviene sulla disciplina della decorrenza del pensionamento per il personale del comparto scuola, sostituendo a tal fine l'ultimo periodo della lettera c) del comma 6 dell'articolo 1 della legge n. 243 del 2004. Ricorda, altresì, che l'articolo 1, comma 6, lettera c) disciplina la decorrenza del pensionamento per i lavoratori, di età inferiore a 65 anni per gli uomini e a 60 per le donne, che hanno diritto alla pensione di anzianità, di cui alla lettera a) del medesimo comma, o alla pensione di vecchiaia liquidata con il sistema contributivo, di cui alla lettera b) del medesimo comma. Tale disciplina varrà a decorrere dal 2008: il terzo periodo ne dispone, infatti, l'inapplicabilità ai lavoratori che maturano il diritto alla pensione - liquidata con il sistema retributivo, contributivo o misto - entro il 31 dicembre 2007. Rispetto alla disciplina previdente, di cui alla legge n. 335 del 1995: per i lavoratori che hanno diritto alla pensione di anzianità,


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le cosiddette finestre di uscita vengono portate da quattro a due; per i lavoratori cui si applica esclusivamente il sistema contributivo, le cosiddette finestre di uscita sono introdotte ex novo. In base alla disciplina attuale, nel silenzio del legislatore, il trattamento pensionistico decorre alla maturazione dei requisiti richiesti.
Rileva che il primo ed il secondo periodo prevedono la disciplina applicabile, rispettivamente, ai lavoratori dipendenti ed ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni per gli artigiani, i commercianti ed i coltivatori diretti. In base al quarto periodo, al personale del comparto scuola si applica la disciplina previgente, di cui all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Ricorda, inoltre, che tale disposizione prevede che per il personale del comparto scuola, ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico, la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico e accademico, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell'anno. La nuova formulazione dell'ultimo periodo della lettera c) del comma 6 dell'articolo 1 della legge n. 243 del 2004 conferma nella sostanza il contenuto della norma in questione, precisando però che, ai fini della attribuzione del trattamento pensionistico dalla data di inizio dell'anno scolastico nel caso di prevista maturazione dei requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre dell'anno, si abbiano come riferimento per l'anno 2009 i requisiti previsti con riferimento al primo semestre dell'anno, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, età anagrafica di almeno 58 anni insieme ad un'anzianità contributiva di almeno 35 anni.
Sempre con riferimento specifico alle competenze della VII Commissione, ricorda che il comma 5, in attesa della definizione del nuovo regime delle decorrenze pensionistiche di cui al comma 4 dell'articolo 1, stabilisce transitoriamente le decorrenze per coloro che accedono al pensionamento anticipato di anzianità con 40 anni di anzianità contributiva e al pensionamento di vecchiaia con i requisiti stabiliti dai rispettivi ordinamenti i quali, sulla base di quanto stabilito dal comma in esame, conseguono il diritto alla decorrenza della pensione entro la fine del 2011. La lettera d) del comma 5 dispone, in particolare, che per il personale del comparto scuola si applica la disciplina di cui all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Ricorda che tale ultima disposizione prevede che per il personale del comparto scuola, ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico, la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico e accademico, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell'anno.
Gli altri articoli del Capo I recano inoltre disposizioni: in materia di razionalizzazione del sistema degli enti previdenziali, con lo scopo di ridurre i costi di gestione attraverso una più efficiente utilizzazione delle risorse, ai sensi dell'articolo 2; in materia di revisione dei coefficienti di trasformazione per il calcolo delle pensioni con il sistema contributivo, nel rispetto degli andamenti e degli equilibri della spesa pensionistica di lungo periodo e nel rispetto delle procedure previste a livello europeo, secondo quanto disposto dall'articolo 3; per l'introduzione di un contributo di solidarietà a carico a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo volo, allo scopo di determinare in modo equo il concorso dei medesimi al riequilibrio del predetto Fondo, ai sensi dell'articolo 4; concernenti i trattamenti pensionistici superiori a otto volte i trattamenti minimi INPS, prevedendo che, per l'anno 2008, non viene concessa la rivalutazione automatica delle pensioni, in base all'articolo 5; volte a precisare alcuni profili relativi al riconoscimento dei benefici pensionistici per l'esposizione all'amianto ai lavoratori dipendenti da aziende già interessate dagli appositi atti di indirizzo emanati dal Ministero del lavoro, in base all'articolo 6;


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volte a prevedere un recupero del potere di acquisto degli indennizzi per danno biologico erogati dall'INAIL tramite l'attribuzione di un aumento straordinario degli stessi indennizzi, dal momento che la normativa vigente non prevede un meccanismo di adeguamento automatico dell'importo monetario di tali indennizzi, secondo quanto previsto dall'articolo 7.
Aggiunge quindi che il Capo II, composto dal solo articolo 8, reca misure in materia di ammortizzatori sociali. Più specificamente, si interviene in materia di: indennità ordinaria di disoccupazione, elevando sia la durata temporale della stessa, sia la percentuale di commisurazione alla retribuzione; indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti, rideterminando la percentuale di commisurazione alla retribuzione e riparametrando il diritto all'indennità stessa in relazione alle giornate lavorative; misura degli aumenti annuali dell'integrazione salariale straordinaria corrisposta sia agli operai sia agli impiegati sospesi dal lavoro, disponendo il recupero integrale dell'inflazione ai fini degli aumenti annuali dell'integrazione salariale straordinaria; riforma degli ammortizzatori sociali per il riordino degli istituti a sostegno al reddito, da attuarsi mediante delega governativa. Il Capo III, comprensivo degli articoli da 9 a 14, reca norme in materia di occupazione e di mercato del lavoro. L'articolo 9 delega invece il Governo al riordino della normativa in materia di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato; il successivo articolo 10 interviene in materia di occupazione delle persone con disabilità prevedendo, tra l'altro, la semplificazione della procedura per l'erogazione dell'assegno mensile agli invalidi civili che non svolgono attività lavorativa, l'individuazione di apposite convenzioni dirette ad agevolare l'assunzione di persone disabili con particolari difficoltà di inserimento lavorativo e la concessione al datore di lavoro di un contributo per l'assunzione di soggetti disabili volto a coprire una parte del costo salariale di tali lavoratori. L'articolo 11 reca quindi modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, cui rinvia. Osserva che particolare rilevanza assume, tra le altre norme, l'introduzione di una disciplina volta a limitare la possibilità di prevedere continui rinnovi dei contratti a tempo determinato con lo stesso lavoratore: se per effetto della successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra il datore di lavoro e il lavoratore supera complessivamente i 36 mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, il rapporto di lavoro viene considerato a tempo indeterminato a decorrere dal superamento del predetto periodo; sono escluse da tale disciplina le attività stagionali e le altre attività che saranno eventualmente individuate dagli avvisi comuni e dalla contrattazione collettiva. Evidenzia inoltre che l'articolo 12 reca modifiche ad alcuni profili della disciplina in materia di lavoro a tempo parziale, il successivo articolo 13 abolisce l'istituto del lavoro intermittente (o a chiamata), mentre l'articolo 14 dispone interventi per il settore dell'edilizia.
Aggiunge quindi che il Capo IV, articoli da 15 a 20, reca misure di varia natura a favore delle imprese e dei lavoratori del settore agricolo, prevedendo modifiche della normativa in materia di disoccupazione agricola, al fine di rendere omogenee le discipline relative all'indennità ordinaria di disoccupazione e ai trattamenti speciali di disoccupazione per i lavoratori agricoli, con riferimento alla misura e alla durata delle provvidenze erogate, ai sensi dell'articolo 15; la concessione, in via sperimentale, per l'anno 2008, di incentivi per nuove assunzioni in agricoltura, attraverso l'attribuzione ai datori di lavoro agricoli di un credito d'imposta complessivo per ciascuna giornata di lavoro ulteriore rispetto a quelle dichiarate nell'anno precedente, in base all'articolo 16; una incentivazione ad osservare la normativa relativa alla salute e sicurezza dei lavoratori nel settore agricolo, caratterizzato da un'alta percentuale di infortuni sul lavoro, tramite una riduzione dei premi assicurativi per le imprese agricole che possano dimostrare il rispetto di tale disciplina, secondo il disposto dell'articolo 17; la destinazione di


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parte dell'aliquota contributiva relativa all'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria dovuta dai datori di lavoro agricoli al finanziamento delle iniziative di formazione continua rivolte ai lavoratori subordinati del settore agricolo, ai sensi dell'articolo 18; modifiche sulla disciplina relativa alle provvidenze per i lavoratori agricoli in caso di calamità naturali, al fine di circoscriverne il campo di applicazione, in base all'articolo 19; modifiche alle disposizioni relative alla compensazione degli aiuti comunitari con i contributi previdenziale dovuti dalle imprese agricole, secondo quanto disposto dall'articolo 20.
Sottolinea, ancora che il Capo V, formato dagli articoli da 21 a 27 reca norme in materia di competitività. In primo luogo, con l'articolo 21, si prevede in via sperimentale, entro un determinato limite massimo di spesa, la concessione di uno sgravio contributivo relativo alla quota di retribuzione imponibile costituita dalle erogazioni previste dalla contrattazione di secondo livello a titolo di premio di produttività; la norma mira a realizzare una riduzione del costo del lavoro per sostenere la competitività del sistema produttivo rendendo nel contempo interamente pensionabile la retribuzione connessa alla produttività. L'articolo 22 completa l'intervento normativo a favore della retribuzione corrisposta a titolo di premio di produttività prevedendo, per l'anno 2008, l'introduzione di opportune misure di detassazione per ridurre l'imposizione fiscale su tale retribuzione, entro un determinato limite massimo di spesa. L'articolo 23 prevede la soppressione del contributo aggiuntivo a carico delle imprese che utilizzano il lavoro straordinario, per realizzare una riduzione del costo del lavoro e favorire la competitività del sistema produttivo. Il Capo VI, articoli da 24 a 27 reca invece disposizioni a favore dei giovani, sul piano finanziario, retributivo e previdenziale. In primo luogo, con l'articolo 24, si prevede l'istituzione di appositi fondi per rendere possibile concretamente l'accesso al credito dei giovani, per compensare la discontinuità dei compensi di natura lavorativa derivante dallo svolgimento di attività intermittenti ovvero per sviluppare attività innovative ed imprenditoriali. In particolare, per consentire ai soggetti di età inferiore a 25 anni - ovvero 29 se laureati - di accedere a finanziamenti agevolati per sopperire alle esigenze scaturenti dalle peculiari caratteristiche del lavoro svolto ovvero per sviluppare attività innovative ed imprenditoriali, si prevede l'istituzione, dal 1o gennaio 2008, dei seguenti Fondi: Fondo credito per il sostegno dell'attività intermittente dei lavoratori a progetto iscritti alla gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 e che non risultino assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie, per consentire in via esclusiva agli stessi soggetti di poter fruire, in assenza di un rapporto di lavoro, di un credito fino a 600 euro mensili per 12 mesi con restituzione posticipata a 24 o 36 mesi, utile a compensare la discontinuità dei compensi di natura lavorativa derivante dallo svolgimento di attività intermittenti.
Ricorda, al riguardo, per quel che riguarda le competenze della VII Commissione che sono iscritti obbligatoriamente alla predetta gestione separata INPS, tra - gli altri - i titolari di borse di studio: per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca, ai sensi della legge 3 agosto 1998, n. 315, articolo 1; per il sostegno della mobilità internazionale degli studenti ed assegni per attività di tutorato o didattico-integrative, propedeutiche o di recupero, in base al disposto del disegno di legge n. 105 del 2003, convertito dalla legge n. 170 del 2003; Fondo microcredito per il sostegno all'attività dei giovani, al fine di incentivarne le attività innovative, con priorità per le donne; Fondo per il credito ai giovani lavoratori autonomi, per sostenere le necessità finanziarie legate al trasferimento generazionale delle piccole imprese, dell'artigianato, del commercio e del turismo, dell'agricoltura e della cooperazione e l'avvio di nuove attività in tali settori. La complessiva dotazione iniziale dei Fondi ammonta a 150 milioni di euro per l'anno 2008. Ricorda, infine, che l'individuazione


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delle modalità operative di funzionamento dei Fondi è affidata ad un decreto interministeriale, da emanarsi entro centoottanta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, sentita la Conferenza Unificata. L'articolo 25 stanzia apposite risorse per l'integrazione dei compensi spettanti ai titolari degli assegni e dei contratti per attività di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge n. 449 del 1997, che prestino al propria opera presso le università statali e gli enti pubblici di ricerca e iscritti alla gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995. Rileva che, a tal fine, si incrementa di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 il fondo di finanziamento ordinario delle università statali ed enti pubblici di ricerca.
Ricorda, a tale proposito, che l'articolo 51, comma 6, della legge n. 449 del 1997 autorizza le università, gli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, alcune istituzioni di ricerca, l'ENEA e l'ASI, nonché il Corpo forestale dello Stato, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, a conferire assegni per la collaborazione ad attività di ricerca a dottori di ricerca o laureati in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca, con esclusione del personale di ruolo presso gli enti su indicati. Gli assegni hanno durata non superiore a quattro anni e possono essere rinnovati nel limite massimo di otto anni con lo stesso soggetto, ovvero di quattro anni se il titolare ha percepito la borsa per il dottorato di ricerca. Il titolare dell'assegno in servizio presso amministrazioni pubbliche può essere collocato in aspettativa non retribuita. I medesimi enti sopra elencati possono altresì stipulare, per specifiche prestazioni previste da programmi di ricerca, appositi contratti di prestazione d'opera (lavoro autonomo), compatibili anche con rapporti di lavoro subordinato presso amministrazioni statali ed enti pubblici e privati. L'articolo 26 reca disposizioni più favorevoli relative alla totalizzazione dei contributi assicurativi e al riscatto della durata dei corsi universitari ai fini pensionistici. Per quanto riguarda la totalizzazione, si riduce da sei a tre anni la durata minima che devono presentare i periodi assicurativi per poter essere cumulati e così si amplia la possibilità di usufruire dell'istituto della totalizzazione.
Rileva quindi che con riferimento al riscatto della durata dei corsi di studio universitario - che interessa più specificatamente le competenze della VII Commissione - si introducono norme volte a rendere meno oneroso e quindi più conveniente tale riscatto, permettendo la rateizzazione dei relativi versamenti senza l'applicazione di interessi e rendendo possibile il riscatto della durata dei corsi universitari di studio anche per i soggetti che non abbiano ancora iniziato l'attività lavorativa e quindi non iscritti ad alcuna gestione previdenziale. L'articolo 27, proseguendo l'intervento già attuato con la legge finanziaria per il 2007, prevede l'aumento delle aliquote contributive pensionistiche relative ai lavoratori iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 335 del 1995, tra cui figurano i lavoratori che svolgono collaborazioni coordinate e continuative, anche a progetto; tali aliquote sono stabilite al 24 per canto per il 2008, al 25 per cento per il 2009 e al 26 per cento a decorrere dal 2010 per gli iscritti che non siano assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, mentre sono stabilite al 17 per cento a decorrere dal 2008 per gli iscritti che non siano assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie.
Evidenzia inoltre che il Capo VII, articoli da 28 a 30, oltre ad intervenire in materia di occupazione femminile, reca disposizioni relative a particolari situazioni occupazionali, prevedendo: una delega al Governo finalizzata al riordino della normativa in materia di occupazione femminile anche tramite l'introduzione di incentivi e sgravi contributivi mirati a sostenere i regimi di orari flessibili, il rafforzamento dell'istituto del lavoro a tempo parziale, il potenziamento dei servizi per l'infanzia e agli anziani non autosufficienti, il rafforzamento delle garanzie


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per l'applicazione effettiva della parità di trattamento tra donne e uomini in materia di occupazione e di lavoro, il potenziamento delle azioni intese a favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile, ai sensi articolo 28; per l'anno 2008, nel limite di 20 milioni di euro, la possibilità di concedere le indennità ordinarie di disoccupazione previste per i lavoratori sospesi in conseguenza di situazioni aziendali dovute ad eventi transitori, ovvero dovute alle situazioni temporanee di mercato, anche in deroga ai limiti stabiliti dalla normativa vigente relativamente alla durata massima degli interventi di sostegno al reddito in questione, secondo quanto previsto dall'articolo 29; il riconoscimento, per l'anno 2008, a favore dei lavoratori portuali addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto a tempo indeterminato nelle imprese o agenzie di fornitura di lavoro temporaneo, per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro, di un'indennità pari ad un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile di integrazione salariale straordinaria, oltre che la relativa contribuzione figurativa e gli assegni per il nucleo familiare, ai sensi dell'articolo 30. Sottolinea, infine, che il Capo IX reca le disposizioni finali, disciplinando la procedura per l'emanazione dei decreti legislativi da adottare ai sensi del provvedimento in esame, ai sensi dell'articolo 31, e prevedendo la clausola di copertura finanziaria, secondo quanto disposto dall'articolo 32.
Si riserva, quindi, di presentare una proposta di parere nel prosieguo dell'esame.

Alba SASSO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.15.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 21 novembre 2007.

Disposizioni a sostegno del settore musicale.
C. 122 Colasio, C. 185 Lusetti, C. 407 De Simone, C. 2451 Caparini e C. 3002 Rositani.

Audizione informale di rappresentanti di: Tavolo della musica, Coordinamento diritto alla musica.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.10 alle 16.10.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 21 novembre 2007.

Audizione informale di rappresentanti di: Comitato di applicazione codice autoregolamentazione tv e minori presso il Ministero delle comunicazioni, Associazione nazionale esercenti cinema (ANEC), Coordinamento genitori democratici nazionale, nell'ambito del disegno di legge C. 3014 in materia di tutela dei minori nella visione di film e di videogiochi.

L'audizione informale è stata svolta dalle 16.15 alle 17.10.