XIV Commissione - Resoconto di mercoledì 21 novembre 2007


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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 21 novembre 2007. - Presidenza del presidente Franca BIMBI. - Interviene il Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, Giampaolo D'Andrea.

La seduta comincia alle 9.25.


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Comunicazioni del Presidente.

Franca BIMBI, presidente, ricorda che sono stati assegnati i progetti di atti comunitari e dell'Unione europea, nonché gli atti preordinati alla formulazione degli stessi, trasmessi dal Ministro del commercio internazionale e per le politiche europee con lettere in data 13 e 16 novembre 2007, ai sensi degli articoli 3 e 19 della legge 4 febbraio 2005, n. 11. Avverte inoltre che i relativi elenchi sono a disposizione nell'aula della Commissione.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).
C. 3256 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010.
C. 3257 e relative note di variazione C. 3257-bis e C. 3257-ter Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 2. Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008 (limitatamente alle parti di competenza).
(Parere alla V Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Franca BIMBI, presidente, avverte che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, il disegno di legge C. 3256, legge finanziaria 2008, ed il disegno di legge C. 3257, Bilancio dello Stato per il 2008 e Bilancio triennale 2008-2010. L'esame si concluderà con la trasmissione alla Commissione bilancio di una relazione e con la nomina di un relatore, il quale potrà partecipare alle sedute di quella Commissione.
In particolare, per quanto riguarda il disegno di legge di bilancio, la Commissione esaminerà lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella n. 2) limitatamente alle parti di competenza.
La Commissione, oltre ad essere chiamata a trasmettere una relazione alla V Commissione, esaminerà anche gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di sua competenza del disegno di legge di bilancio. A tale proposito ricorda che, ai sensi dell'articolo 121, comma 1, del Regolamento, gli emendamenti proponenti variazioni compensative all'interno dei singoli stati di previsione devono essere presentati presso le Commissioni in sede consultiva. Gli emendamenti approvati saranno inseriti nella relazione approvata dalla Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati, ai sensi dell'articolo 121, comma 4, del Regolamento, nel corso dell'esame in Assemblea.
Segnala, peraltro, che le modifiche intervenute negli ultimi anni per quanto concerne l'articolazione del Governo, nonché l'assetto e il riparto delle competenze tra i diversi dicasteri si riflettono sulla struttura del bilancio. In particolare, poiché alcuni stati di previsione possono investire la competenza di più Commissioni, non appare possibile applicare rigidamente la previsione regolamentare e pertanto è da ritenersi comunque ammissibile la presentazione di emendamenti recanti variazioni compensative all'interno dei singoli stati di previsione anche direttamente in Commissione bilancio.
Sempre con riferimento alle modifiche recentemente intervenute, rappresenta che il bilancio 2008 presenta una struttura diversa rispetto a quella dei bilanci degli esercizi precedenti. Il bilancio è infatti articolato per missioni e programmi. Le tabelle relative ai singoli stati di previsione, recano al loro interno un allegato (allegato n. 2), che individua, con riferimento allo stanziamento di ciascuna unità previsionale di base, la quota discrezionale e, all'interno di questa, la parte vincolata, la quota riconducibile a oneri inderogabili e la quota predeterminata per legge. Relativamente alla quota predeterminata per


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legge vengono altresì puntualmente individuati gli estremi delle leggi che concorrono a determinare l'ammontare di ciascuna UPB. Il nuovo assetto del bilancio comporta inevitabili conseguenze per quanto concerne la formulazione delle proposte emendative e l'individuazione del margine di emendabilità, in aumento o in diminuzione, degli stanziamenti. In proposito, ferma restando l'ammissibilità degli emendamenti riferiti alla quota discrezionale, mi riservo di fornire nel prosieguo dei lavori indicazioni più puntuali quanto all'ammissibilità delle proposte emendative che incidano sulla restante parte degli stanziamenti, anche sulla base degli elementi di chiarimento che potranno essere forniti presso la Commissione bilancio.
Potranno inoltre essere presentati e votati in Commissione anche emendamenti concernenti variazioni non compensative ovvero variazioni compensate non all'interno del medesimo stato di previsione. Anche tali emendamenti, ove approvati, saranno inseriti nella relazione della Commissione. Nel caso in cui tali ultimi emendamenti fossero respinti, è invece necessario che gli stessi vengano ripresentati alla Commissione bilancio, anche al solo fine di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della ripresentazione in Assemblea.
Le medesime regole disciplinano anche gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di competenza della Commissione del disegno di legge finanziaria per l'anno 2008. Nelle Commissioni in sede consultiva potranno comunque essere presentati e votati emendamenti per le parti del disegno di legge finanziaria di rispettiva competenza. Tali emendamenti, ove approvati, saranno inseriti nella relazione della Commissione; ove respinti, è invece necessario che gli stessi vengano ripresentati alla Commissione bilancio. Peraltro, anche in questo caso, è comunque ammissibile la presentazione degli emendamenti all'articolato della finanziaria direttamente in Commissione bilancio.
Gli emendamenti presentati presso le Commissioni in sede consultiva sono naturalmente soggetti alle regole di ammissibilità proprie dell'esame dei documenti di bilancio, con riferimento ai limiti di contenuto proprio e di compensatività degli effetti finanziari.
Con riferimento al contenuto proprio del disegno di legge finanziaria, come definito dall'articolo 11 della legge n. 468 del 1978, non saranno ritenuti ammissibili: emendamenti recanti deleghe legislative; emendamenti recanti disposizioni di carattere ordinamentale o organizzatorio prive di effetti finanziari o che non abbiano un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi; emendamenti che rechino aumenti di spesa o diminuzioni di entrata, anche se provvisti di idonea compensazione, che non siano finalizzati al sostegno dell'economia; emendamenti recanti norme onerose che abbiano carattere localistico o microsettoriale.
Con riferimento al vincolo di compensatività, le modalità di copertura della legge finanziaria sono indicate ai commi 5 e 6 dell'articolo 11 della legge n. 468 del 1978 e successive modificazioni. In particolare, il comma 5, con riferimento alle sole spese correnti, prescrive il divieto per la legge finanziaria di peggiorare il risultato corrente dell'anno precedente, mentre il comma 6 vincola la legge finanziaria al rispetto dei saldi di finanza pubblica indicati, per il periodo di riferimento, nelle risoluzioni con le quali le Camere hanno approvato il DPEF e la successiva Nota di aggiornamento.
Alla luce di tali criteri, saranno ammessi solo emendamenti compensativi, che cioè garantiscano effetti finanziari equivalenti a quelli del testo che si intende modificare. La presidenza, nel valutare la compensatività degli emendamenti che tendano a sostituire misure di contenimento previste nel testo, si limiterà a considerare inammissibili solo gli emendamenti evidentemente privi di compensazione o con compensazioni manifestamente inidonee, ivi compresi gli emendamenti che determinino oneri di durata non coincidente con quella della relativa compensazione.
La valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati nell'ambito


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dell'esame in sede consultiva sarà effettuata dai presidenti delle medesime Commissioni prima che gli stessi vengano esaminati e votati. Peraltro, in considerazione della necessità di valutare l'ammissibilità degli emendamenti sulla base di criteri omogenei, la valutazione puntuale di ammissibilità sarà comunque compiuta nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio. Per questi motivi sottolinea come il giudizio circa l'ammissibilità di un emendamento pronunciato nel corso dell'esame in sede consultiva non pregiudichi in alcun modo la successiva valutazione di ammissibilità.
Con riferimento alla presentazione degli ordini del giorno ricorda che presso le Commissioni di settore devono essere presentati tutti gli ordini del giorno riferiti alle parti di rispettiva competenza del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge finanziaria. Gli ordini del giorno concernenti l'indirizzo globale della politica economica devono invece essere presentati direttamente in Assemblea; gli ordini del giorno respinti dalle Commissioni di settore o non accolti dal Governo possono essere ripresentati in Assemblea. In ordine ai criteri di ammissibilità segnala altresì che non sono ammissibili gli ordini del giorno volti ad impegnare il Governo ad utilizzare accantonamenti dei Fondi speciali di parte corrente e di conto capitale per determinate finalità.
Da ultimo, per quanto attiene all'organizzazione dei lavori, ricorda che, secondo quanto stabilito dalla Conferenza dei Presidenti di gruppo, la Commissione dovrà concludere il proprio esame dei documenti di bilancio entro la giornata di martedì 27 novembre prossimo. Il termine per la presentazione delle proposte di relazione e degli emendamenti è fissato alle ore 18 di domani, giovedì 22 novembre 2007.

La Commissione concorda.

Rosella OTTONE (PD-U), relatore, prima di passare all'esame dei documenti di bilancio, richiama l'attenzione sul contesto macroeconomico entro il quale si inserisce la manovra finanziaria per il 2008 che, per quanto sia una manovra «leggera» - così come l'ha definita il direttore del Sole-24 Ore - persegue coerentemente non soltanto i tradizionali obiettivi di risanamento finanziario ma si pone alcuni rilevanti obiettivi di crescita sociale e di perequazione economica.
Per quanto concerne la crescita, la Nota di aggiornamento al DPEF 2008-2011, approvata con risoluzione dalla Camera nella seduta del 4 ottobre 2007, ha rivisto le stime dei saldi di finanza pubblica, tenendo conto sia della più recente evoluzione delle entrate e delle spese, sia degli effetti delle misure adottate con il decreto legge collegato alla manovra n. 159/07 sull'andamento tendenziale dei conti pubblici.
La stima dell'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche per l'anno in corso è stata pertanto rideterminata al 2,4 per cento del PIL, a fronte del 2,5 per cento indicato nel DPEF di giugno e contenuto nell'aggiornamento annuale del Programma di stabilità (dicembre 2006).
Il quadro tendenziale di finanza pubblica, registrando la favorevole dinamica dei conti pubblici, prospetta, per il 2008, un indebitamento netto pari all'1,8 per cento del PIL, con un miglioramento rispetto alla previsione indicata nel DPEF di 0,4 punti percentuali di PIL.
Sulla base degli andamenti tendenziali delle entrate e delle spese, l'indebitamento netto continuerebbe a diminuire negli anni successivi al 2008 (di 0,2 punti percentuali nel 2009, di 0,4 punti nel 2010 e di 0,2 punti nel 2011), fino a giungere all'1 per cento nel 2011 (contro l'1,3 per cento indicato dal DPEF).
A fronte del miglioramento degli andamenti tendenziali, la Nota di aggiornamento conferma sostanzialmente il quadro programmatico di finanza pubblica per gli anni 2008 e seguenti indicato nel DPEF di giugno.
Per il 2008, si mantiene pertanto l'obiettivo di indebitamento netto del conto economico delle amministrazioni pubbliche fissato al 2,2 per cento dal DPEF.


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Sono altresì confermate le stime contenute nel DPEF inerenti la spesa per interessi (4,9 per cento) e dell'indebitamento netto corretto per il ciclo (2,1 per cento), nonché il percorso di crescita dell'avanzo primario, che nel 2008 dovrebbe attestarsi al 2,6 per cento del PIL. Il rapporto debito-PIL dovrebbe attestarsi al 103,5 per cento.
Sempre per il 2008, le stime fornite dalla Nota prevedono il mantenimento al medesimo livello raggiunto nell'anno in corso della pressione fiscale (43 per cento del PIL), mentre la spesa corrente primaria si dovrebbe attestare al 40 per cento del PIL, con un aumento di due decimi di punto percentuale rispetto al 2007 (39,8 per cento del PIL)
La manovra di finanza pubblica varata nel Consiglio dei Ministri del 28 settembre è composta da un decreto-legge collegato (n. 159 del 2007), sul quale la nostra Commissione si è recentemente espressa, dal disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e il bilancio pluriennale per il triennio 2008-2011, dal disegno di legge finanziaria per il 2008 (AC 3256), e da una serie di provvedimenti collegati elencati nella Nota di aggiornamento al DPEF.
In particolare, i disegni di legge collegati, alcuni già trasmessi al Parlamento ed altri in corso di preparazione, riguardano: l'attuazione dell'Accordo su previdenza, lavoro e competitività del 23 luglio scorso tra Governo e parti sociali, cosiddetto Protocollo Welfare, attualmente all'esame della nostra Commissione; i costi della politica e la razionalizzazione della pubblica amministrazione; il sostegno ai non autosufficienti, le politiche sociali e la famiglia; la razionalizzazione e l'ammodernamento del sistema sanitario nazionale; le infrastrutture, l'ambiente, l'assetto e la mobilità sul territorio.
Diversamente dalle manovre adottate negli ultimi anni, la manovra finanziaria per il 2008 non ha la funzione di ricondurre il disavanzo tendenziale, vale a dire il disavanzo che si produrrebbe sulla base della legislazione vigente qualora non intervenissero ulteriori provvedimenti, ai valori programmatici.
Il Governo ha, infatti, confermato l'obiettivo di indebitamento netto del conto economico delle amministrazioni pubbliche indicato dal DPEF al -2,2 per cento del PIL per il 2008, destinando le maggiori risorse resesi disponibili dal favorevole andamento del quadro tendenziale dei conti pubblici e, segnatamente, delle entrate tributarie, al finanziamento di nuovi interventi oggetto dalla manovra contenuta nel disegno di legge finanziaria, la quale, rispetto al quadro tendenziale, reca un effetto espansivo di circa 0,4 punti di PIL nel 2008, 0,3 nel 2009 e nel 2010 e di 0,2 nel 2011.
La manovra finanziaria comporta pertanto un aumento dell'indebitamento netto per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 rispetto alle previsioni a legislazione vigente.
Nel 2008, a seguito delle modifiche apportate dal Senato all'articolato e alle tabelle del disegno di legge finanziaria, l'aumento dell'indebitamento netto, pari a circa 6.421 milioni di euro, deriva da una riduzione netta delle entrate di circa 2.345 milioni di euro e da un aumento complessivo delle spese pari a circa 4.076 milioni di euro.
Rispetto al testo del disegno di legge finanziaria presentato al Senato, le modifiche ivi apportate hanno determinato una riduzione della variazione netta delle entrate, che, per il 2008, sono passate da -2.606 milioni di euro a -2.345 milioni di euro, a fronte della quale si è registrato un aumento netto delle spese per un importo pari a 261 milioni di euro.
Per quanto attiene al disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2008 (BLV), in termini di competenza e al netto delle regolazioni contabili e debitorie e dei rimborsi IVA, prevede entrate finali per 458.234 milioni e spese finali per 466.909 milioni di euro.
Il saldo netto da finanziare, corrispondente alla differenza tra le entrate finali e le spese finali, risulta, in termini di competenza


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e al netto delle regolazioni debitorie e contabili e dei rimborsi IVA, pari a 8.675 milioni di euro.
Per quanto riguarda il bilancio di cassa, il saldo netto da finanziare risulta pari a 56.362 milioni di euro.
Le regolazioni contabili e debitorie e i rimborsi IVA iscritti nel bilancio a legislazione vigente per il 2008 ammontano, per quanto concerne le entrate, a 33.010 milioni di euro e, per quanto concerne le spese, a 42.060 milioni di euro.
Le previsioni del bilancio a legislazione vigente per il 2008 registrano una sostanziale riduzione del saldo netto da finanziare rispetto al disegno di legge di assestamento per il 2007, nell'importo di 14,1 miliardi di euro, passando dai 22,8 miliardi dell'assestato 2007, come integrato dal citato decreto-legge n. 81, agli 8,7 miliardi del BLV 2008.
Il bilancio a legislazione vigente per il 2008 evidenzia, rispetto al bilancio assestato 2007 come modificato dal decreto-legge n. 81/2007, un incremento sia delle entrate finali, di circa 18 miliardi, che delle spese finali di circa 3,8 miliardi di euro.
In particolare, per le entrate finali, l'incremento rispetto alle previsioni assestate per il 2007, è per la gran parte determinato dall'incremento di circa 14,9 miliardi di euro delle entrate tributarie e di 2,9 miliardi delle entrate extratributarie.
Riguardo alle spese finali iscritte nel bilancio a legislazione vigente per il 2008, quelle di parte corrente registrano, rispetto al bilancio assestato 2007, un incremento di 1,4 miliardi di euro e quelle in conto capitale di circa 2,4 miliardi.
Nell'ambito delle spese correnti, il bilancio a legislazione vigente per il 2008 evidenzia, rispetto al bilancio assestato 2007, un incremento della spesa per interessi di 3,2 miliardi di euro.
Il Governo ha presentato nel corso dell'esame al Senato due Note di variazioni: la I Nota di variazioni (A.S. 1818-bis) provvede a trasporre nel bilancio a legislazione vigente per il 2008 gli effetti contabili del decreto-legge n. 159/2007, recante «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria per lo sviluppo e l'equità sociale», dichiarato collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2008. Tali effetti interessano gli stati di previsione dell'entrata (Tabella 1), del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2), dello sviluppo economico (Tabella 3) del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Tabella 4), del Ministero dell'interno (Tabella 8); del Ministero dell'ambiente (Tabella 9); la II Nota di variazioni (A.S. 1818-ter) trasferisce nel bilancio a legislazione vigente come modificato dalla I Nota gli effetti del disegno di legge finanziaria come approvato dal Senato e degli emendamenti approvati dal Senato direttamente al disegno di legge di bilancio.
Per quanto attiene ai profili di competenza della XIV Commissione, la Tabella 2 (Stato di previsione 2008 del Ministero dell'economia e finanze) allegata al disegno di legge di bilancio 2008 - con specifico riferimento alla Missione 4 - L'Italia in Europa e nel mondo, Programma 4.10: «Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE» prevede una spesa complessiva - a seguito dell'approvazione della Seconda Nota di variazioni - pari a 24.771,9 milioni di euro.
Nella legge di bilancio 2007 per la medesima spesa erano previsti 21.671,2 milioni di euro. Pertanto, rispetto all'anno precedente, si registra complessivamente una variazione in aumento dello stanziamento pari a 3.100,7 milioni di euro.
In particolare la voce di spesa corrente riferita alle Risorse proprie della Comunità, corrispondente al finanziamento del bilancio dell'Unione europea, reca uno stanziamento, dopo l'approvazione della Seconda Nota di variazioni, pari a 15.800 milioni di euro. Tale spesa viene così suddivisa: Capitolo 2751 - Somme da versare per il finanziamento del bilancio dell'UE a titolo di risorsa RNL e di risorsa IVA: 13.300 milioni di euro, con una diminuzione di 2.000 milioni di euro rispetto al bilancio 2007; Capitolo 2752 - Somme da versare per il finanziamento del bilancio dell'UE a titolo di risorse


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proprie tradizionali: 2.500 milioni di euro, con un aumento di 400 milioni di euro rispetto al bilancio 2007. Osserva come la spesa suindicata sia classificata tra quelle vincolate in quanto giuridicamente obbligatoria.
Nel disegno di legge di bilancio 2008 (A.C. 3257-Tab. 2) è altresì riportato lo stanziamento previsto per il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, istituito dall'articolo 5 della legge n. 183/1987 (cosiddetta «legge Fabbri»). Si tratta di un Fondo che dà un quadro complessivo degli interventi cofinanziati dall'UE: ad esso infatti affluiscono disponibilità provenienti sia dal bilancio comunitario che quelle provenienti dal bilancio nazionale, è dotato di amministrazione autonoma e di gestione fuori bilancio e si avvale di due conti correnti infruttiferi presso la Tesoreria centrale dello Stato: l'uno che registra i movimenti di entrata e uscita che fanno capo ai versamenti comunitari, denominato: Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti CEE (conto corrente n. 23211); l'altro che registra le analoghe operazioni a carico dei finanziamenti nazionali, denominato: Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti nazionali (conto corrente n. 23209).
Il Fondo di rotazione presenta annualmente il proprio rendiconto alla Corte dei Conti. Lo stanziamento previsto per l'anno 2008 nel disegno di legge di bilancio dello Stato (A.C. 3257-Tab. 2) complessivamente a carico del Fondo di rotazione - a seguito dell'approvazione della Seconda Nota di variazioni - è pari a 8.572 milioni di euro: lo stanziamento è iscritto nel Capitolo 7493 e viene esposto anche nella Tabella F allegato al disegno di legge finanziaria 2008.
Ricorda che la dotazione finanziaria iscritta nello stesso capitolo nella legge di bilancio 2007 era pari a 4.254 milioni di euro: pertanto, rispetto all'anno precedente, lo stanziamento previsto per l'anno 2008 comporta una variazione in aumento di 4.318 milioni di euro.
I profili di specifico interesse della XIV Commissione contenuti nel disegno di legge finanziaria 2008, di carattere più strettamente finanziario-quantitativo, sono ricavabili dalle Tabelle allegate D ed F. In particolare rileva lo stanziamento previsto per il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, istituito dall'articolo 5 della legge n. 183 del 1987.
La tabella D del disegno di legge finanziaria 2008 - che provvede a rifinanziare le norme relative a interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale - dispone il rifinanziamento del Fondo di rotazione, in un unico accantonamento destinato al coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (L. 183/1987) per un importo pari a 3.200 milioni di euro per il 2008, 2.000 milioni per il 2009 e 0,300 milioni per il 2010. A seguito di un emendamento approvato dal Senato, all'articolo 87 del disegno di legge finanziaria per il 2008, il Fondo ha subìto una riduzione di 326 milioni di euro per il 2008, destinata a coprire, in parte, l'incremento di spesa derivante dall'abolizione del ticket per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale.
Sempre nella legge finanziaria, in Tabella C, viene riportata l'autorizzazione di spesa per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, al cui interno opera il Dipartimento per le Politiche comunitarie. Com'è noto a seguito all'approvazione del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 è stata attribuita un'ampia autonomia finanziaria ed organizzativa alla Presidenza del Consiglio. La struttura dei bilanci e la disciplina della gestione delle spese, in coerenza con i princìpi generali della contabilità pubblica e tenendo conto delle specifiche esigenze della Presidenza, sono ora demandati all'emanazione di appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri. La Presidenza del Consiglio presenta pertanto annualmente un autonomo bilancio che viene approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e nel quale si possono trovare i dati di spesa relativi al Dipartimento per le politiche comunitarie. Per quanto riguarda l'anno


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2007, il bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio è stato approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2006.
Per quanto riguarda lo stanziamento complessivo, la Tabella C, alla rubrica Ministero dell'Economia, alla voce Decreto legislativo n. 303 del 1999, Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri (UPB 3.1.5.2 «Presidenza del Consiglio dei ministri», capitolo 2115), reca l'importo di 453,9 milioni di euro per il 2008, 433 milioni di euro per il 2009 e 486,2 milioni di euro per il 2010. Non essendo stato ancora approvato il bilancio di previsione per l'anno 2008, allo stato non si conosce la ripartizione delle somme spettanti a ciascun centro di responsabilità.
Nell'ambito del disegno di legge finanziaria per il 2008 si rinvengono numerose norme che assumono rilievo in ordine ai profili di carattere comunitario, a riprova dell'amplissima incidenza che il quadro normativo comunitario assume ormai nelle scelte del Legislatore nazionale. In particolare, i commi da 15 a 18 dell'articolo 2 intervengono sulle disposizioni recanti agevolazioni fiscali in materia di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio introdotte, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2007, dai commi da 344 a 347 dell'articolo unico della legge finanziaria 2007 (legge 296/2006). In particolare, viene prorogato dal 31 dicembre 2007 al 31 dicembre 2010 il termine entro il quale devono essere sostenute e documentate le spese di seguito indicate al fine della fruizione della detrazione fiscale del 55%. In materia rilevo che esiste un contenzioso a livello comunitario: il 12 ottobre 2006, infatti, la Commissione europea ha avviato una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia, mediante l'invio di una lettera di messa in mora, per non aver correttamente recepito nel proprio ordinamento le disposizioni contenute nella direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico in edilizia. Il termine di recepimento della direttiva scadeva il 4 gennaio 2006. La direttiva figurava nell'allegato A della Legge comunitaria 2003. Peraltro, a seguito dell'adozione del decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311 - contenente disposizioni correttive ed integrative al citato decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, espressamente apportate anche al fine di meglio conformare le disposizioni contenute nel predetto decreto legislativo alla direttiva 2002/91/CE - la procedura risulta provvisoriamente archiviata. Al riguardo, segnala che il settore del teleriscaldamento è escluso dalle agevolazioni fiscali previste dai commi in esame.
L'articolo 10 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dei trasporti, un fondo per lo sviluppo del trasporto pubblico locale con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2008; detta inoltre disposizioni sul rinnovo del contratto di lavoro degli addetti al medesimo settore; dispone infine la detraibilità dall'imposta sul reddito delle persone fisiche degli oneri sostenuti per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale. Le finalità del nuovo fondo sono pienamente coerenti con gli obiettivi delineati dalla Commissione europea, nel settembre scorso, nel libro verde dal titolo «Verso una nuova cultura della mobilità urbana» con il quale avvia una consultazione pubblica, che si concluderà il 15 marzo 2008, al fine di individuare le misure intese a favorire una mobilità urbana sostenibile. Sulla base dei risultati della consultazione, essa intende elaborare, nell'autunno del 2008, un piano d'azione sulla mobilità urbana che contempli una serie di azioni da intraprendere a livello comunitario, nazionale, regionale e locale, con il coinvolgimento anche delle imprese e dei cittadini.
L'articolo 20 pone norme per limitare i rischi insiti nei contratti aventi ad oggetto strumenti finanziari, anche derivati, sottoscritti dagli enti pubblici territoriali, disponendo fra l'altro che tali contratti devono essere informati alla massima trasparenza contrattuale e che la regione o l'ente locale sottoscrittore dello strumento finanziario deve attestare espressamente di aver preso piena considerazione dei rischi e delle caratteristiche dello strumento proposto.


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Sul punto, nel giugno scorso, la Commissione ha inviato all'Italia un parere motivato per il mancato recepimento, entro il 31 gennaio 2007, della direttiva 2004/39/CE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio. Nella stessa data, la Commissione ha inviato all'Italia un parere motivato (procedura n. 2007/414) per mancato recepimento della direttiva 2006/73/CE della Commissione, recante misure di esecuzione della direttiva 2004/39/CE, per quanto riguarda i requisiti di organizzazione e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva. Segnala che il decreto legislativo recante recepimento delle direttive in questione è stato adottato dal Consiglio dei Ministri il 30 agosto 2007.
Il 27 giugno 2007 la Commissione ha altresì inviato all'Italia una lettera di costituzione in mora ex articolo 226 del TCE, per mancato recepimento, entro il 20 gennaio 2007, della direttiva 2004/109/CE (procedura n. 2007/405) sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE. Il decreto legislativo di recepimento della direttiva è stato adottato dal Consiglio dei Ministri il 30 ottobre 2007.
Il comma 2 dell'articolo 32 è diretto invece a dare esecuzione alla decisione n. 2007/436/CE, Euratom del Consiglio del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (dazi doganali, prelievi riscossi sulle importazioni di prodotti agricoli e proventi dell'IVA, nonché la risorsa istituita con l'Accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio del 1988 consistente in contributi versati dagli Stati membri nell'ipotesi in cui le precedenti risorse non siano sufficienti a garantire la copertura del bilancio comunitario).
L'articolo 50, con i commi 1 e 2, si pone la finalità di impedire che i finanziamenti finalizzati alla promozione delle fonti rinnovabili possano essere in gran parte utilizzati per impianti alimentati per converso da fonti non rinnovabili, restringendo il campo di applicazione delle deroghe ai soli impianti già realizzati ed operativi. Il comma 3 reca una norma di interpretazione autentica dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla tassazione sugli oli minerali.
L'articolo 53 apporta modifiche alla disciplina delle procedure autorizzative degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, al fine di facilitarne la diffusione. In quest'ottica, il comma 1 reca una serie di integrazioni e modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità. Il comma 2 specifica le condizioni che per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili provano di avere concretamente avviato la realizzazione dell'iniziativa. Il comma 3 prevede l'applicazione delle regole del Codice dei contratti pubblici nel caso in cui la domanda per la realizzazione di opere per impianti alimentati da fonti rinnovabili sia presentata da enti pubblici.
In relazione al recepimento e all'applicazione della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, la Commissione europea ha avviato, nei confronti dell'Italia, tre procedure di infrazione. Il 28 giugno 2006 la Commissione ha inviato all'Italia un parere motivato con cui contesta le diverse procedure messe in atto a livello regionale e comunale per il rilascio di permessi di costruzione e gestione degli impianti di energia idroelettrica, in particolare nelle province autonome di Trento e di Bolzano. Tali sistemi autorizzatori non sono ritenuti dalla Commissione conformi alle disposizioni


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relative alle procedure amministrative di cui all'articolo 6 della direttiva 2001/77/CE.
Il 4 aprile 2006 la Commissione ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora, nella quale rileva che le misure messe in atto dall'Italia per conformarsi alle disposizioni della direttiva 2001/77/CE (decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387) rappresentano un mero recepimento formale della direttiva, per la cui concreta attuazione sarebbe necessaria l'introduzione di specifiche norme.
Con riferimento all'articolo 58 sul sostegno all'imprenditoria femminile, sottolinea la necessità che anche per i fondi residui si applichino le disposizioni previsti dalla legge 215 del 1992, preannunciando al riguardo la presentazione di uno specifico emendamento presso la V Commissione.
L'articolo 82 introduce disposizioni finalizzate a garantire l'uso sicuro dei farmaci, ad evitare sprechi di medicinali e a definire le modalità applicative dei limiti della spesa farmaceutica per il 2007, prevedendo, altresì, un contributo straordinario per la Lega italiana per la lotta contro i tumori e l'istituzione di un registro dei dottori in chiropratica.
Il 4 aprile 2006 la Commissione ha inviato all'Italia un parere motivato per non aver correttamente attuato le direttive 89/105/CEE e 2001/83/CE relativa ai medicinali per uso umano.
Secondo la Commissione l'Italia non ha adottato le misure necessarie a garantire l'obiettività e la trasparenza delle sue decisioni relative alla fissazione dei prezzi e al rimborso dei prodotti medicinali (revisione del Prontuario Farmaceutico Nazionale) ed è venuta meno agli obblighi imposti dalle citate direttive stabilendo l'obbligo di specificare sull'imballaggio esterno e sul foglietto illustrativo del farmaco la denominazione e la classificazione del prodotto in un determinato carattere.
Il 27 giugno 2007 la Commissione ha inviato all'Italia un parere motivato per essere venuta meno agli obblighi imposti dalla direttiva 2001/83/CE relativa ai medicinali per uso umano; in particolare l'Italia ha stabilito, contravvenendo a quanto disposto dagli articoli 126 e 116 della direttiva in questione, una seconda procedura (in aggiunta a quella di rinnovo prevista dal diritto comunitario) di revisione sistematica dei medicinali secondo la quale il titolare dell'autorizzazione di commercializzazione deve presentare nuovi documenti, in mancanza dei quali l'autorizzazione può essere revocata (articolo 4 della legge n. 362 del 1999 e articolo 2 del decreto ministeriale del 27 gennaio 2000); inoltre non ha specificato, nella normativa nazionale, i motivi per i quali può essere revocata l'autorizzazione di commercializzazione di un medicinale revisionato, contravvenendo pertanto all'articolo 125 della citata direttiva; in aggiunta, l'Italia non ha fornito prove concrete del fatto che i dati scientifici presentati dal titolare dell'autorizzazione alle autorità sanitarie italiane vengano sottoposti ad un'analisi approfondita.
Il 7 febbraio 2007 la Commissione ha presentato ricorso (causa C-62/07) alla Corte di giustizia delle Comunità europee contro l'Italia per non avere adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2005/28/CE dell'8 aprile 2005, che stabilisce i principi e le linee guida dettagliate per la buona pratica clinica relativa ai medicinali in fase di sperimentazione ad uso umano nonché i requisiti per l'autorizzazione alla fabbricazione o importazione di tali medicinali.
L'articolo 31, comma 1 della citata direttiva aveva fissato il termine per l'attuazione al 29 gennaio 2006, stabilendo altresì l'obbligo per gli Stati membri di comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni attuative nonché una tavola di concordanza tra tali norme e quelle della direttiva.
L'articolo 83 autorizza la spesa di 180 milioni di euro annui per il periodo 2008-2017 per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione da sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e


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con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che hanno intrapreso azioni risarcitorie tuttora pendenti.
Il 27 giugno 2007 la Commissione ha inviato all'Italia due pareri motivati. Il primo, per la mancata attuazione della direttiva 2005/62, recante applicazione della direttiva 2002/98/CE (che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti) per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali; il termine di attuazione è scaduto il 31 agosto 2006;
Un secondo, per la mancata attuazione della direttiva 2005/61/CE, recante applicazione della direttiva 2002/98/CE (che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti), per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi . Il termine di attuazione di tale direttiva è scaduto il 31 agosto 2006.
Entrambe le direttive sono ricomprese nell'allegato B della legge 6 febbraio 2007 n. 13 (legge comunitaria 2006).
L'articolo 103 istituisce un fondo destinato ad un Piano contro la violenza alle donne e stanzia a tal fine 20 milioni di euro per l'anno 2008. Il piano appare coerente con la decisione comunitaria n. 779 del 20 giugno 2007 che ha istituito un programma specifico per prevenire e combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne e per proteggere le vittime e i gruppi a rischio (Daphne III)» nell'ambito del programma generale «Diritti fondamentali e giustizia». Il programma, istituito per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 con una dotazione di 116,85 milioni di euro, prevede i seguenti obiettivi specifici: prevenire e combattere tutte le forme di violenza che si verificano nel settore pubblico o privato contro i bambini, i giovani e le donne, adottando misure preventive e sostenendo le vittime e i gruppi a rischio e promuovere a tal fine azioni transnazionali.
I commi 1 e 2 dell'articolo 118 sono volti a modificare le modalità di finanziamento previste dall'articolo 1, comma 2, lettera p), della L. 123 del 2007 , per l'attuazione di una parte della delega in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui alla medesima legge, in particolare per la parte di cui ai numeri 1) e 2) della stessa lettera p), relativa alle attività dirette alla realizzazione di progetti formativi per la prevenzione aziendale nonché al finanziamento degli investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro delle piccole, medie e microimprese. A tale riguardo la Commissione ha presentato, il 13 dicembre 2006 (Causa C-504/06), ricorso alla Corte di giustizia delle Comunità europee per non corretto recepimento nell'ordinamento italiano dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 92/57/CEE, del 24 giugno 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili.
Il comma 1 dell'articolo 119 autorizza la spesa di 1.500.000 euro per ciascun anno del triennio 2008-2010 per la partecipazione del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno ai programmi finanziati dalla UE attraverso i fondi europei in materia migratoria. Il comma 2 integra con 50 milioni di euro per l'anno 2008 il Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati.
Per quanto attiene alla legislazione in materia d'immigrazione, nell'aprile 2006, la Commissione europea ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora (procedura d'infrazione n. 2006/2075) per mancato rispetto del regolamento (CE) 1030/2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi. Non rilasciando ancora permessi di soggiorno conformi al modello uniforme, lo Stato italiano violerebbe l'articolo 9 del regolamento citato, in base al quale gli Stati membri rilasciano permessi di soggiorno di modello uniforme al più tardi entro un anno a decorrere dall'adozione degli elementi e dei requisiti


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di sicurezza complementari. Tali elementi e requisiti sono stati effettivamente definiti con la decisione della Commissione C/2002/3069 del 14 agosto 2002, il cui articolo 2 impone agli Stati membri di fornire alla Commissione un fac-simile del permesso di soggiorno, non appena disponibile.

Gianluca PINI (LNP), nel riservarsi di approfondire il contenuto dei disegni di legge in titolo per le parti di competenza, osserva che gli enti locali stanno facendo il possibile affinché le nuove tecnologie realizzate con fonti di energia rinnovabile siano sempre più utilizzate, mentre la Commissione europea ha tenuto una posizione ambigua, che non sembra tenere conto dell'impegno profuso. Chiede quindi di rinviare ad altra seduta la discussione sui provvedimenti in titolo.

Arnold CASSOLA (Verdi) sollecita il Governo ad intervenire con più efficacia nei settori relativi alle politiche per gli italiani nel mondo. Ritiene necessari, in particolare, interventi sulla scuola italiana all'estero e sul personale a contratto nei consolati il cui status giuridico risulta diverso rispetto a quello del Ministero degli affari esteri, dal momento che tale personale non può fare parte di un sindacato e gode complessivamente di minori tutele. Sottolinea altresì che il Governo non ha rispettato l'impegno precedentemente assunto nei confronti delle donne sposate all'estero prima del 1948, costrette a perdere la cittadinanza italiana. Non risulta infatti nel disegno di legge finanziaria alcuna disposizione, volta ad assicurare gli stanziamenti necessari per assicurare il riacquisto della cittadinanza. Chiede infine spiegazioni in merito alla pubblicazione di un documento del Fondo monetario internazionale interamente in lingua inglese nell'appendice alla Relazione al Parlamento sui rapporti tra Italia e Fondo monetario internazionale, contenuta nella tabella 2 del disegno di legge di bilancio, dal momento che l'utilizzazione di documenti in lingua straniera non è consentito per gli atti comunitari.

Franca BIMBI, presidente, sottolinea che l'Italia ha posto il problema della lingua solamente per l'utilizzazione degli atti comunitari e non per la documentazione trasmessa da organismi internazionali. Altra cosa è l'acquisizione per conoscenza di atti in lingua straniera.

Giampaolo D'ANDREA, Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, rileva che la relazione del deputato Ottone è stata ampia ed esauriente. Conferma che la questione della lingua italiana è stata posta solamente relativamente agli atti comunitari e che il Governo ha più volte utilizzato e trasmesso al Parlamento documentazione prodotta da organismi internazionali in lingua originale anche per non ingenerare problemi legati alla traduzione. Ricorda che la questione della lingua italiana fu posta in sede comunitaria per affermarne la pari dignità rispetto alle altre lingue europee, osservando peraltro che con l'Europa allargata è difficile pubblicare agevolmente tutti i documenti nelle lingue di 27 paesi.
Richiama l'attenzione sull'opportunità che le Commissioni Affari esteri di entrambi i rami del Parlamento possano agevolmente sottoporre all'esame dell'Assemblea disegni di legge di ratifica che implichino problemi di raccordo con la normativa comunitaria. Osserva tuttavia che i rilievi in tal senso dovrebbero riguardare normativa europea piuttosto datata. Con riferimento ai rilievi formulati dal deputato Pini relativamente alla cosiddetta minuziosità regolamentare europea che incide sulle competenze degli enti locali, osserva che la questione della sussidiarietà non è stata ancora fino in fondo risolta e che appare opportuno sollevare tale questione anche in sede di esame della legge finanziaria. Relativamente alla questione del diritto di cittadinanza delle donne coniugate all'estero prima 1948, sollevata dal deputato Cassola, osserva che la materia è di competenza della I Commissione e che segnalerà la questione, oltre che al Ministro per le politiche


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europee, al rappresentante del Governo chiamato a seguire l'iter dei documenti di bilancio in quella Commissione.

Franca BIMBI, presidente, nessun altro chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale.
C. 3178 Governo.
(Parere alla XI Commissione).
(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 15 novembre 2007.

Gianluca PINI (LNP), intervenendo sull'ordine dei lavori, osserva che sul provvedimento in titolo non vi è ancora una posizione unitaria nella maggioranza. Da notizie giornalistiche si è appreso infatti che esponenti di Rifondazione comunista hanno abbandonato un vertice notturno sul provvedimento in titolo. Ritiene pertanto che non si possa esprimere un parere su un testo che non è stato ancora definitivamente elaborato dalla Commissione Lavoro.

Franca BIMBI, presidente, ricorda che il parere deve essere espresso entro la giornata di domani poiché il provvedimento sarà all'esame dell'Assemblea dal 26 novembre prossimo.

Gianluca PINI (LNP) sottolinea che non sono state ancora discusse molte proposte emendative presentate nella Commissione di merito per cui il parere della XIV Commissione rischia di interessare un testo non più corrispondente al lavoro svolto dalla XI Commissione.

Franca BIMBI, presidente, precisa che il parere è stato richiesto dall'XI Commissione sul disegno di legge.

Gabriele FRIGATO (PD-U), relatore, osserva che la complessità e la delicatezza della materia non sfugge a nessuno e che il dibattito che da mesi si svolge nel paese sulle tematiche del welfare rende particolarmente impegnativo l'accordo. Rileva tuttavia di avere verificato che nel testo trasmesso dalla Commissione Lavoro non si evidenziano elementi di incompatibilità con la normativa comunitaria. Ritiene pertanto che, da un punto di vista formale, si potrebbe esprimere un parere favorevole fin dalla giornata odierna, ma non ha alcuna contrarietà ad aspettare la giornata di domani, per verificare la possibilità di esprimere il parere sul nuovo testo della Commissione.

Franca BIMBI, presidente, ritiene che si potrebbe altrimenti esprimere il parere sul testo in esame ed eventualmente, qualora i tempi lo consentano, esprimere successivamente il parere sul nuovo testo che potrebbe essere trasmesso dalla Commissione di merito.

Gianluca PINI (LNP) ribadisce la necessità di esprimere un parere successivamente all'elaborazione di un eventuale nuovo testo da parte della Commissione Lavoro. Preannuncia altresì che, se la Commissione esprimerà il suo parere nella giornata odierna, il suo voto sarà comunque contrario.

Gabriele FRIGATO (PD-U), relatore, ribadisce la sua disponibilità ad attendere la giornata di domani per esprimere un parere sul testo in esame o sul nuovo testo che potrà essere trasmesso dalla Commissione lavoro.

Franca BIMBI, presidente, sottolinea l'obiettivo di esprimere il parere nei termini previsti, pur volendo consentire tutto lo spazio possibile ad una discussione che, peraltro, ha natura prevalentemente politica.


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Gabriele FRIGATO (PD-U), relatore, ribadisce che nel testo non si evidenziano profili di incompatibilità con la normativa comunitaria e che la discussione politica sul provvedimento in titolo non è di competenza della XIV Commissione.

Franca BIMBI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.40.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 21 novembre 2007. - Presidenza del Presidente Franca BIMBI. - Interviene il Ministro del commercio internazionale e per le politiche europee, Emma Bonino.

La seduta comincia alle 15.35.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).
C. 3256 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010.
C. 3257 e relative note di variazione C. 3257-bis e C. 3257-ter Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 2. Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008 (limitatamente alle parti di competenza).
(Parere alla V Commissione).
(Rinvio del seguito esame congiunto).

Franca BIMBI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Decreto-legge 180/07: Differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale.
Nuovo testo C. 3199.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Angelo PICANO (Pop-Udeur), relatore, ricorda che il decreto-legge n. 180 del 2007, nel testo modificato dalla Commissione ambiente, è composto da quattro articoli, l'ultimo dei quali recante la clausola di immediata entrata in vigore.
L'articolo 1, al comma 1, proroga al 31 marzo 2008 i termini, fissati al 30 ottobre 2007 dall'articolo 5, comma 18, secondo e terzo periodo, del decreto legislativo n. 59 del 2005 (recante Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), riferiti rispettivamente alla data entro la quale gli impianti esistenti devono attuare le prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA); alla data entro la quale l'autorizzazione dev'essere comunque rilasciata, nel caso in cui le norme attuative di disposizioni comunitarie di settore dispongono date successive per l'attuazione delle prescrizioni.
La relazione illustrativa motiva tale differimento in relazione al fatto che «a tutt'oggi nessuna autorità competente ha concluso tutti i procedimenti pendenti» e ciò «nonostante le domande siano state presentate dalle imprese in ossequio alle scadenze previste e i fondi per le istruttorie siano stati versati dalle aziende»; la proroga in esame consentirebbe, quindi, di evitare la chiusura di numerosi impianti (poiché all'AIA «sono soggetti migliaia di impianti in Italia»), e le successive richieste di risarcimento danni alle autorità competenti.
Il successivo comma 1-bis, introdotto nel corso dell'esame in Commissione, reca


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una disposizione volta a garantire il rispetto dei nuovi termini prevedendo, per gli impianti esistenti, un termine ultimo per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale (31 gennaio 2008), operante anche nel caso in cui i calendari definiti dalle autorità competenti contemplino termini diversi. La disposizione, inoltre, nel caso di AIA di competenza regionale, al fine di rendere possibile la presentazione delle domande qualora l'autorità competente non sia stata individuata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. i) del decreto legislativo n. 59 del 2005, prevede che la domanda sia presentata direttamente alla Regione o provincia autonoma territorialmente competente.
L'articolo 2, nel testo modificato dalla Commissione, reca, al comma 1, una norma transitoria, volta a consentire la prosecuzione dell'attività da parte degli impianti esistenti fino alla data di rilascio dell'AIA, a condizione che sia stata presentata nei termini la domanda e che tale attività venga svolta nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni stabilite nelle autorizzazioni ambientali di settore rilasciate per l'esercizio e le modifiche non sostanziali degli impianti medesimi. La disposizione precisa che tali autorizzazioni restano valide ed efficaci fino alla scadenza del termine fissato per l'attuazione delle relative prescrizioni, ai sensi del citato articolo 5, comma 18.
I commi 1-bis e 1-ter sono stati introdotti nel corso dell'esame in Commissione.
La prima di tali disposizioni al fine di garantire, in termini generali, il rispetto della normativa vigente e, nello specifico degli articoli 3 (recante i principi generali dell'AIA), 7 (recante le condizioni dell'AIA) e 8 (relativo alla prescrizione di misure supplementari più rigorose) del decreto legislativo n. 59 del 2005, prevede l'adeguamento da parte delle autorità che hanno rilasciato le autorizzazioni di settore, anche su segnalazione del gestore e nelle more dell'AIA.
Al fine di assicurare il rispetto dei termini di cui all'articolo 1, la seconda disposizione ribadisce la possibilità per il Governo di esercitare i poteri sostitutivi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 112 del 1998, precisando che, ove necessario, può essere immediatamente applicata la procedura d'urgenza di cui al comma 3 del medesimo articolo 5.
Segnala che il testo vigente dell'articolo 5, comma 17, già prevede l'applicazione del potere sostitutivo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 112 del 1998, nel caso in cui l'autorità competente non provveda a concludere il procedimento relativo al rilascio dell'AIA entro i termini di cui al comma 12.
L'articolo 2-bis, introdotto nel corso dell'esame presso la Commissione ambiente, attraverso la soppressione dell'espressione «per gli impianti nuovi» contenuta nell'articolo 7, comma 5, secondo periodo, estende anche agli impianti esistenti la possibilità di rilascio dell'AIA, in mancanza dell'adozione delle linee guida di cui all'articolo 4, comma 1, tenendo conto di quanto previsto nell'Allegato IV.
Segnala che, nel vigore del decreto legislativo n. 372 del 1999 (poi abrogato dal decreto legislativo n. 59 del 2005), l'originario termine del 30 ottobre 2004 per la conclusione dei procedimenti relativi agli impianti esistenti (articolo 4, comma 14) era stato prorogato al 30 aprile 2005 dall'articolo 9 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, come modificato dalla relativa legge di conversione. Tale proroga si era resa necessaria per l'impossibilità di dare attuazione al decreto n. 372/99, a fronte dei ritardi nell'emanazione delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili e dei calendari delle scadenze per la presentazione delle domande.
In relazione alla compatibilità con l'ordinamento comunitario, rileva come la proroga al 31 marzo 2008 del termine del 30 ottobre 2007 disposta dall'articolo 1, al pari della norma transitoria di cui all'articolo 2, presentino alcuni profili problematici: il termine del 30 ottobre 2007 corrisponde, infatti, al termine ultimo concesso agli Stati membri dalla direttiva 96/61/CE affinché gli impianti esistenti funzionino in maniera conforme alle prescrizioni della medesima direttiva.


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Sul punto la Comunicazione della Commissione n. 354 del 19 giugno 2003 (Sulla via della produzione sostenibile - Progressi nell'attuazione della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento) indica il 30 ottobre 2007 quale termine affinché gli impianti esistenti funzionino in maniera conforme alle prescrizioni della direttiva; essa aggiunge che «si tratta di un obbligo formulato in modo chiaro. Non è quindi sufficiente limitarsi a rilasciare entro il 30 ottobre 2007 un'autorizzazione che conceda all'impianto una proroga per mettersi in regola. Tra gli obblighi essenziali dei gestori vi è anzitutto quello di adottare tutti i provvedimenti opportuni per prevenire l'inquinamento, in particolare mediante l'applicazione delle migliori tecniche disponibili».
La stessa Commissione europea ha peraltro ribadito, da ultimo, anche nel sito web della direzione generale Ambiente, che il processo di revisione in corso non deve distogliere gli Stati membri da una corretta e tempestiva applicazione della direttiva IPPC. In particolare, la Commissione sottolinea che rimane valido il termine del 30 ottobre 2007, fissato per la piena conformità degli impianti esistenti alle previsioni della direttiva.
Per quanto riguarda le procedure di contenzioso in sede comunitaria, ricorda che il 5 luglio 2007 la Corte di giustizia ha condannato l'Italia per non aver sottoposto, prima della concessione dell'autorizzazione alla costruzione, il progetto di una «terza linea» dell'inceneritore appartenente alla società ASM Brescia Spa, alla procedura di valutazione di impatto ambientale prevista dagli articoli da 5 a 10 della direttiva 85/337/CEE del 27 giugno 1985, come modificata dalla direttiva 97/11/CE del 3 marzo 1997. Inoltre, non avendo reso accessibile al pubblico la comunicazione di inizio attività di detta «terza linea» per un adeguato periodo di tempo, affinché il pubblico potesse esprimere le proprie osservazioni prima della decisione dell'autorità competente, e non avendo messo a disposizione del pubblico stesso le decisioni relative a tale comunicazione, insieme ad una copia dell'autorizzazione, l'Italia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 12, n. 1, della direttiva 2000/76/CE del 4 dicembre 2000 sull'incenerimento dei rifiuti.
Nel corso del dibattito presso la Commissione di merito, il rappresentante del Governo ha ammesso che l'Italia rischia di restare indietro rispetto alle prescrizioni comunitarie in materia di autorizzazione integrata ambientale, rilevando al contempo che la competenza al rilascio delle richiamate autorizzazioni è ripartita tra il Ministero dell'ambiente e le regioni. Nonostante la presentazione delle richieste da parte delle imprese sia avvenuta entro i termini fissati dalla normativa vigente, le amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni risultano ancora in forte ritardo.
Secondo i dati forniti dal Governo all'VIII Commissione allo stato la situazione è la seguente: gli impianti soggetti ad AIA si possono stimare in Italia (fonte Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici) in circa 8.500; il 20 per cento circa delle autorizzazioni è di competenza statale; vi sono numerose procedure di infrazione aperte dalla Commissione UE per recepimento incompleto della direttiva IPPC (96/61/CE) a carico di Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Paesi Bassi, Lussemburgo e Spagna.
Il rappresentante del Governo ha sottolineato come sia stato attivato un percorso di dialogo con la Commissione europea, nel cui ambito ci si rende conto delle difficoltà esistenti, soprattutto per gli Stati membri che - come l'Italia - hanno decentrato le competenze in materia di rilascio delle autorizzazioni.
Occorre pertanto riconoscere che l'ampio esame svolto dalla Commissione di merito ha consentito di introdurre, assai opportunamente, una serie di correttivi al testo governativo, intesi a programmare un nuovo e più stringente calendario di adempimenti per gli impianti esistenti, a valorizzare le prescrizioni stabilite nelle autorizzazioni ambientali di settore ed a rafforzare


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il ricorso ai poteri sostitutivi del Governo, anche attraverso la procedura d'urgenza di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 1998. In questa prospettiva, occorre valutare anche le indicazioni offerte dal sottosegretario di Stato all'ambiente che, nel corso dell'esame in sede referente, ha fatto riferimento a contatti intercorsi con la Commissione europea, incline a considerare come «ragionevole» la proroga al 31 marzo prossimo.
Tali misure sembrano attenuare gli elementi di criticità insiti nel provvedimento sotto il profilo della compatibilità con l'ordinamento comunitario. Preannuncia pertanto una proposta di parere favorevole con una condizione in base a cui il Governo si impegni a dare piena ed integrale attuazione alle misure correttive introdotte in sede di esame parlamentare, da considerarsi come tassative e non derogabili ai fini della compatibilità con l'ordinamento comunitario.

Arnold CASSOLA (Verdi) considera importante la condizione che il relatore ha dichiarato di volere inserire nella sua proposta di parere.

Anna Maria CARDANO (RC-SE) richiama l'attenzione sul fatto che il provvedimento in esame interessa alcune realtà locali in cui si è avuto, proprio a seguito della sua adozione, la sospensione della chiusura di stabilimenti in cui si erano registrate situazioni di rilevante pericolo e pure incidenti mortali. È il caso di uno stabilimento chimico, l'UNIBIOS, a Trecate in provincia di Novara. Sottolinea pertanto l'esigenza di procedere in modo tale da assicurare la tutela e la sicurezza sul lavoro come pure da attrezzarsi per il miglior recepimento della normativa comunitaria.

Gabriele FRIGATO (PD-U) rileva che il provvedimento è volto ad assicurare un più ampio termine temporale per chi è chiamato ad operare in ottemperanza alla normativa comunitaria, al fine di assicurarne l'effettiva attuazione. In questo senso si colloca anche l'indicazione fornita dal relatore in ordine al parere che la Commissione potrà esprimere.

Antonello FALOMI (RC-SE) chiede se i problemi relativi alla piena attuazione della normativa comunitaria abbiano interessato maggiormente le imprese oppure le amministrazioni pubbliche.

Emma BONINO, Ministro del commercio internazionale e per le politiche europee, osserva che le inadempienze rispetto all'AIA presentano profili multiformi e che si tratta di una questione assai risalente nel tempo. Nel corso dell'esame nella Commissione di merito è già stato richiamato il confronto in atto con la Commissione europea, volto ad individuare una soluzione praticabile, in modo da porre gli enti locali nelle condizioni di individuare rapidamente soluzioni che assicurino la piena attuazione della normativa comunitaria. Non ritiene peraltro di doversi pronunziare con riguardo al carattere di condizione o osservazione da apporre al parere, la cui valutazione spetta alla Commissione.

Angelo PICANO (Pop-Udeur), relatore, ritiene utile che nel parere sia richiamata l'esigenza che il Governo riferisca alle Camere in ordine alla attuazione data alle disposizioni del decreto-legge.

Mauro PILI (FI) sottolinea che il provvedimento in esame non rappresenta con esattezza l'insieme delle questioni ad esso sottese, dal momento che si parla genericamente di migliaia di impianti interessati dalla normativa. In realtà il problema attiene ad una molteplicità di profili: aspetti energetici, gestione dei rifiuti, occupazione. Sembra invece che il provvedimento in esame sia carente proprio su uno degli aspetti sui quali maggiormente richiama l'attenzione l'Unione europea: la valutazione ex ante degli effetti dei provvedimenti. Al contrario, si procede all'esame del decreto-legge senza conoscerne né poterne valutare gli effetti e le ricadute. L'Allegato I del decreto legislativo n. 29


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del 2005 indica le diverse attività industriali, oggetto di contestazioni specifiche da parte dell'Unione europea. Per quanto riguarda la Sardegna, in particolare, si potrebbero avere ricadute sul piano occupazionale per circa 15.000 persone. Sottolinea dunque la necessità che il Governo indichi con chiarezza quali siano gli effetti del provvedimento in esame, con particolare riguardo alla situazione occupazionale. La proroga dei termini ha una sua ragione ma sono tuttora da approfondire i diversi aspetti collegati al provvedimento.

Franca BIMBI, presidente, invita i deputati ad attenersi alle questioni di diretta competenza della XIV Commissione senza entrare nel merito.

Antonello FALOMI (RC-SE) premette che l'attuazione della normativa comunitaria presenta, evidentemente, dei costi per le imprese. Richiama l'attenzione sul fatto che il decreto-legge in esame è riferito all'attuazione di una direttiva comunitaria recepita nel nostro ordinamento nel 2005, su iniziativa del precedente Governo. Ritiene, per parte sua, che il termine di due anni fosse ragionevole per assicurare il pieno adeguamento alle norme comunitarie, per cui i problemi sollevati avrebbero già avuto trovare risposta. Invita dunque a rispettare la normativa comunitaria, nel rispetto dei diversi interessi pubblici coinvolti. Considera ragionevole una breve proroga, pur nella consapevolezza che già era stato fissato un termine adeguato per il recepimento.

Angelo PICANO (Pop-Udeur), relatore, alla luce del dibattito svoltosi, presenta una proposta di parere con condizione (vedi allegato).

Mauro PILI (FI) sottolinea che sono assai diversificate le categorie ed i soggetti interessati dal provvedimento in esame, che interviene dopo due anni nel corso dei quali molto si sarebbe potuto fare per dare piena attuazione alla normativa comunitaria. Sembra quindi che il sistema sia carente sotto un profilo di funzionalità complessiva. Per queste ragioni dichiara voto contrario.

Franca BIMBI, presidente, invita a svolgere considerazioni attinenti ai profili di competenza della XIV Commissione e non al merito.

Mauro PILI (FI) ribadisce che i suoi rilievi attengono a problemi posti dall'Unione europea, che non ha preso in considerazione la specificità dell'ordinamento italiano.

Gianluca PINI (LNP) dichiara voto di astensione sulla proposta di parere del relatore.

Arnold CASSOLA (Verdi) dichiara voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, ribadendo la necessità di tutelare primariamente la salute e la sicurezza dei cittadini.

Gabriele FRIGATO (PD-U) dichiara voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, sottolineando che, con la proroga del termine per l'adeguamento alla normativa comunitaria, si pone rimedio ad una valutazione errata, effettuata da chi ha adottato l'iniziale normativa di attuazione.

Giuseppina CASTIELLO (AN) dichiara voto di astensione sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 16.20.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 21 novembre 2007. - Presidenza del presidente Franca BIMBI. - Interviene il ministro del commercio internazionale e per le politiche europee, Emma Bonino.

La seduta comincia alle 16.20.


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Legge comunitaria 2007.
C. 3062 Governo, approvato dal Senato.
(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 novembre 2007.

Franca BIMBI, presidente e relatore, avverte che la Commissione Affari costituzionali ha espresso parere favorevole sul subemendamento 0.6.4.1 e sull'emendamento 6.26 del Governo. Avverte inoltre che la Commissione procederà oggi all'esame degli emendamenti residui che non sono stati ancora votati. (vedi allegati al resoconto della riunione del 15 novembre 2007).

Emma BONINO, Ministro del commercio internazionale e per le politiche europee, invita il relatore a ritirare il suo emendamento 4.1, dal momento che per la disciplina degli oneri relativi a prestazioni e controlli da attribuire alle amministrazioni competenti, che pur presenta carattere tralaticio da una legge comunitaria all'altra, non è sempre stata adottata la medesima formulazione nel corso degli anni. Manca dunque una vera e propria applicazione consolidata in materia, che potrà essere più organicamente considerata alla luce degli approfondimenti in corso da parte della Commissione, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'attuazione della legge n. 11 del 2005.

Franca BIMBI, presidente e relatore, ricorda di avere presentato l'emendamento 4.1 a seguito del parere espresso dal Comitato per la legislazione. Peraltro ritiene che gli argomenti portati dal ministro siano convincenti e, pertanto, ritira l'emendamento. Raccomanda quindi l'approvazione del suo emendamento 5.1 volto a recepire il parere del Comitato per la legislazione.

Emma BONINO, Ministro del commercio internazionale e per le politiche europee, esprime parere favorevole sugli emendamenti 5.1 e 6.27 del relatore.

La Commissione approva quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti 5.1 e 6.27 del relatore.

Emma BONINO, Ministro del commercio internazionale e per le politiche europee, esprime parere favorevole sull'emendamento 6.28 del relatore, che costituisce una nuova formulazione degli identici emendamenti 6.3 Betta, 6.7 Boato e 6.21 Brugger, in ottemperanza ad una condizione contenuta nel parere espresso dalla I Commissione.

Gianluca PINI (LNP) dichiara voto favorevole sull'emendamento 6.28 del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 6.28 del relatore.

Franca BIMBI, presidente e relatore, esprime parere favorevole sul subemendamento 0.6.4.1 del Governo.

Emma BONINO, Ministro del commercio internazionale e per le politiche europee, raccomanda l'approvazione del subemendamento 0.6.4.1 del Governo.

Gianluca PINI (LNP) sottolinea che, per quanto riguarda il diritto di rivalsa dello Stato nei confronti delle regioni, la soluzione adottata configura la cessione da parte dello Stato di una particolare forma di autonomia alle regioni speciali e, con norma transitoria di buon senso, stabilisce una disciplina-ponte di carattere integrativo. Deve peraltro sottolineare che permane una discriminazione ai danni delle regioni ordinarie, che risultano escluse da questo meccanismo. Occorrerebbe invece prevedere per le regioni ordinarie un sistema analogo a quello previsto per le regioni a statuto speciale.

Mauro PILI (FI) dichiara voto contrario sul subemendamento 0.6.4.1 del Governo dal momento che la soluzione adottata


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configura una violazione costituzionale palese dell'ordinamento statutario, a carattere pattizio, proprio delle regioni speciali. È dunque da ipotizzare che questa disposizione verrà impugnata davanti alla Corte costituzionale.

Gabriele FRIGATO (PD-U), nel richiamare il dibattito svoltosi nelle ultime sedute sulla disciplina del diritto di rivalsa nei confronti delle regioni a statuto speciale, rileva che il Governo ha assicurato una risposta puntuale nei confronti di tali regioni. Si tratta di una soluzione che peraltro, anche attraverso la piena attuazione del nuovo Titolo V della parte seconda della Costituzione, dovrebbe portare le regioni ordinarie a ridurre la discriminazione ai loro danni attualmente esistente rispetto alle regioni a statuto speciale.

Franca BIMBI, presidente e relatore, ricorda che la disciplina del diritto di rivalsa era già prevista dalla legge finanziaria per il 2007 per tutte le regioni. Ricorda inoltre che anche nella sede della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza unificata potrà ulteriormente verificarsi il percorso di sviluppo delle autonomie territoriali.

Gianluca PINI (LNP) invita il rappresentante del Governo ad offrire chiarimenti sulla questione da lui posta.

Emma BONINO, Ministro del commercio internazionale e per le politiche europee, ribadisce che le Conferenze costituiranno una sede idonea per discutere metodi e procedure. Le regioni speciali potranno altresì concordare le procedure relative all'esercizio del diritto di rivalsa nei loro confronti.

Franca BIMBI, presidente e relatore, ricorda che, nell'attuale fase procedurale, non è comunque agevole non accogliere gli emendamenti, a seguito del parere espresso dalle Commissioni di merito.

Gianluca PINI (LNP) ribadisce che, per chiarezza ed equità, sarebbe preferibile assicurare una disciplina analoga anche per le regioni ordinarie. Dichiara pertanto il proprio voto di astensione, riservandosi di presentare emendamenti migliorativi nel corso dell'esame in Assemblea.

La Commissione approva il subemendamento 0.6.4.1 del Governo.

Franca BIMBI, presidente e relatore, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti 6.4 Betta, 6.9 Boato, 6.22 Brugger.

Emma BONINO, Ministro del commercio internazionale e per le politiche europee, concorda con il relatore.

Mauro PILI (FI) nel dichiarare voto favorevole sottolinea che gli identici emendamenti risultano rispettosi dell'autonomia statutaria diversamente dal precedente subemendamento.

La Commissione approva gli identici emendamenti 6.4 betta, 6.9 Boato, 6.22 Brugger, come modificati dal subemendamento approvato.

Franca BIMBI, presidente e relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento 6.26 del Governo, concernente le procedure relative agli aiuti di Stato.

Gianluca PINI (LNP) dichiara voto favorevole sull'emendamento 6.26 del Governo.

La Commissione approva l'emendamento 6.26 del Governo.

Emma BONINO, Ministro del commercio internazionale e per le politiche europee, invita il relatore a ritirare il suo emendamento 8.1, ritenendo più adeguato il contenuto dell'emendamento 8.2, che pure è volto a recepire quanto previsto nel parere espresso dal comitato per la legislazione.


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Franca BIMBI, presidente e relatore, ritira il suo emendamento 8.1.

La Commissione approva l'emendamento 8.2 del relatore.

Franca BIMBI, presidente e relatore, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 13.2 del relatore.

Emma BONINO, Ministro del commercio internazionale e per le politiche europee, esprime parere favorevole sull'emendamento 13.2 del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 13.2 del relatore.

Emma BONINO, Ministro del commercio internazionale e per le politiche europee, esprime parere favorevole sull'emendamento 17.1 del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 17.1 del relatore.

Emma BONINO, Ministro del commercio internazionale e per le politiche europee, esprime parere favorevole sull'emendamento 25.2 del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 25.2 del relatore.

La Commissione delibera quindi di conferire al presidente Bimbi il mandato di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul testo del disegno di legge, come modificato nel corso dell'esame. Nomina altresì il Comitato dei nove.

Franca BIMBI, presidente e relatore, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Mauro PILI (FI) preannunzia che il suo gruppo si riserva di designare un relatore di minoranza.

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2006.
Doc. LXXXVII, n. 2.
(Rinvio del seguito dell'esame).

Antonello FALOMI (RC-SE) chiede che non abbia luogo nella seduta odierna il seguito dell'esame dello schema di relazione predisposto dal deputato Frigato, che avrebbe modificato il testo a seguito delle proposte modificative presentate. Intenderebbe infatti valutare le modificazioni apportate.

Emma BONINO (RosanelPugno), Ministro del commercio internazionale e per le politiche europee, invita la Commissione a portare a conclusione l'esame anche della relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2006, in maniera da potere sottoporre all'Assemblea sia tale relazione sia il disegno di legge comunitaria, entro la fine dell'anno. Occorre infatti impegnarsi affinché le istituzioni comunitarie confermino lo scoreboard che vede l'Italia in recupero.

Franca BIMBI, presidente, fa proprie le considerazioni del Ministro, per cui la Commissione potrà proseguire l'esame nella seduta di domani per poi concludere il medesimo esame la prossima settimana.

Antonello FALOMI (RC-SE) sottolinea che lo slittamento dei tempi di discussione in Assemblea del disegno di legge comunitaria e della relazione del Governo è determinato dall'inserimento di nuovi argomenti in calendario su proposta dello stesso Governo. Ribadisce l'auspicio di poter disporre di qualche giorno in più per approfondire i contenuti dello schema di relazione del deputato Frigato.

Franca BIMBI, presidente, rinvia il seguito dell'esame alla seduta che avrà luogo domani a partire dalle 9.15.

La seduta termina alle 17.