VI Commissione - Marted́ 27 novembre 2007


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ALLEGATO 1

Tabella n. 1.

Disegno di legge C. 3257 e relative note di variazione C. 3257-bis e C. 3257-ter, approvato dal Senato.

Bilancio previsione dello Stato per il 2008.

Bilancio pluriennale 2008-2010 e connesse parti del disegno di legge C. 3256, approvato dal Senato (Legge finanziaria 2008).

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: della quota di detrazione per spese di produzione del reddito con le seguenti: delle detrazioni di cui all'articolo 13, commi 1, 3 e 4, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
3256/VI/1. 1.Musi.

ART. 2.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 1, comma 4-ter, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, dopo le parole: «articolo 8, comma 2,» sono aggiunte le parole: «2-bis e 2-ter».
3256/VI/2. 1.Bucchino, Fedi, Gianni Farina, Narducci, Bafile.

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
«20-bis. Le plusvalenze derivanti da vendite di immobili effettuate dalle persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, non sono soggette ad imposizione fiscale, se utilizzate per l'acquisto o la realizzazione di beni immobili da destinare allo svolgimento della medesima attività cui era adibito l'immobile alienato.
La disposizione di cui al presente comma ha effetto con decorrenza dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2008».

Conseguentemente alla tabella A allegata, rubrica relativa al Ministero dell'economia e delle finanze, variare gli importi come segue:
2008: - 30.000;
2009: - 30.000;
2010: - 30.000.
3256/VI/2. 2.Tolotti.

ART. 3.

Al comma 1, lettera i), capoverso Art. 96, comma 1, sopprimere le parole da: eccedenza sino a: gestione caratteristica.

Conseguentemente, all'articolo 150, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui al comma 2,


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sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 730 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
3256/VI/3. 1.Fabris, Satta.

Al comma 1, lettera i), capoverso Art. 96, sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Per risultato operativo lordo si intende la differenza tra il valore e i costi di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile, con esclusione:
a) delle voci di cui al numero 10), lettere a) e b), tenendo conto che per i soggetti che redigono il bilancio in base a principi contabili internazionali si assumono le voci di conto economico corrispondenti;
b) dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali;
c) dei compensi a qualsiasi titolo erogati ai soci persone fisiche per l'attività da essi prestata a favore della società;
d) degli oneri previdenziali e assistenziali correlati ai compensi di cui alla precedente lettera c), per la parte di essi a carico della società.
3256/VI/3. 5.Fincato, Naccarato.

Al comma 1, lettera i), capoverso Art. 96, comma 3, primo periodo, dopo le parole: con esclusione aggiungere le seguenti: degli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione sottoscritti prima del 30 ottobre 2007 e degli interessi.

Conseguentemente, all'articolo 150, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 730 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
3256/VI/3. 15.Del Mese.

Al comma 1, lettera i), capoverso Art. 96, comma 4, sopprimere le parole da: Gli interessi passivi sino a: sia inferiore al 30 per cento del risultato operativo lordo di competenza.

Conseguentemente, all'articolo 150, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 730 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
3256/VI/3. 2.Fabris, Satta.

Al comma 1, lettera i), capoverso Art. 96, comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente:
«Presentando apposito interpello all'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l'impresa può richiedere la disapplicazione totale o parziale del limite quinquennale al riporto in avanti o del limite di deducibiità degli interessi passivi, dimostrando che l'indebitamento dipende da finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione o da piani di riorganizzazione aziendale avviati o da avviare o dall'acquisizione di aziende prevalentemente con capitale di debito o dall'avvio di nuove iniziative economiche ovvero da altri elementi che renderebbero particolarmente oneroso procedere ad una ristrutturazione o rinegoziazione dei finanziamenti contratti; in deroga al comma 1 dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'Agenzia delle entrate risponde entro il termine di sessanta giorni.
3256/VI/3. 3.D'Elpidio.


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Al comma 1, lettera p), sopprimere il secondo periodo.
3256/VI/3. 17.Del Mese.

Al comma 1, dopo la lettera q) inserire la seguente:
q-bis) il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 è sostituito con il seguente: «Nei periodi di imposta di efficacia dell'opzione, il reddito è determinato secondo le regole proprie delle società di cui al comma 3 dell'articolo 6.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: numeri 2) e 3) e prima delle parole: e z, inserire la seguente: q-bis.
3256/VI/3. 4.Fincato, Naccarato.

Al comma 1, dopo la lettera v), inserire la seguente:
v-bis) nell'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella lettera b) del comma 1:
1) le parole: «lire 35 milioni» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle parole: «euro 26.250»,
2) le parole «lire 8 milioni» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle parole: «euro 6.000»;
3) le parole: «lire 4 milioni» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle parole: «euro 3.000»;
4) le parole: «lire 7 milioni» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle parole: «euro 5.250»;
5) le parole: «lire 1,5 milioni» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle parole: «euro 1.125»;
6) le parole: «lire ottocentomila» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle parole: «euro 600»;
7) le parole: «lire 50 milioni» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle parole: «euro 37.500»;
b) nella lettera b-bis) del comma 1 è aggiunto infine il seguente periodo: «Per quanto concerne i costi di acquisizione, noleggio e locazione, anche finanziaria, non si tiene conto dell'ammontare dei predetti costi che eccede i corrispondenti limiti individuati dalla precedente lettera b), avendo riguardo, per i costi di acquisizione, al limite di euro 37.500».

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al comma 1, lettera v-bis), si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e, per quanto concerne gli effetti delle modifiche ivi previste sul limite di deducibilità dei costi di acquisizione, anche mediante leasing, limitatamente alle compravendite ed ai contratti di leasing stipulati successivamente alla predetta data».
3256/VI/3. 6.Fincato, Naccarato.

Al comma 2, decimo periodo, sostituire le parole: adottate a partire dal 1o settembre 2007, esclusa la delibera riguardante la distribuzione dell'utile relativo all'esercizio anteriore a quello in corso al 31 dicembre 2007 con le seguenti: che avranno per oggetto utili conseguiti in esercizi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007.

Conseguentemente, all'articolo 150, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 730 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
3256/VI/3. 16.Del Mese.


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Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: utilizza con la seguente: possiede e sopprimere le parole: primo periodo,.
3256/VI/3. 18.Fluvi.

Al comma 25, aggiungere, in fine, le parole: inoltre è aggiunto alla fine del comma il seguente periodo: «In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il beneficio spetta anche nel caso in cui il trasferimento di una partecipazione, con i requisiti di cui al secondo periodo in capo al dante causa, abbia contestualmente luogo a favore di una pluralità di aventi causa, nessuno dei quali riceva una parte di detta partecipazione che attribuisca al singolo avente causa il controllo di cui all'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile; tuttavia, in questo caso, il mancato rispetto della condizione prevista dal terzo periodo da parte di anche uno soltanto tra gli aventi causa del contestuale trasferimento della partecipazione da parte del dante causa, implica la decadenza dall'agevolazione, nonché l'applicazione degli interessi e delle sanzioni di cui al quarto periodo, anche per tutti gli altri aventi causa del trasferimento di una parte della partecipazione medesima.
3256/VI/3. 7.Fincato, Naccarato.

Al comma 28, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:
«c-bis)
al comma 287 sopprimere le parole: «piccole e medie»;
c-ter) al comma 288 sopprimere le parole da: «che abbiano un fatturato» a «milioni di euro e»;
c-quater) dopo il comma 288 inserire il seguente:
288-bis. Con decreto del Ministro dei beni e le attività culturali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di attuazione del credito di imposta e sono stabiliti i criteri di verifica ed accertamento della effettività delle spese sostenute».

Conseguentemente alla tabella A allegata, rubrica relativa al Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 2.500;
2009: - 2.700;
2010: - 3.000.
3256/VI/3. 8.Colasio.

Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:
«30-bis. Le spese necessarie all'assolvimento dei compiti istituzionali effettuate dalle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado per il funzionamento amministrativo e didattico, ivi comprese le spese in conto capitale, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto. Sono esclusi dall'esenzione i servizi oggetto delle direttive del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, n. 68 e 92, rispettivamente del 28 luglio 2005 e 23 dicembre 2005, nonché il pagamento dei compensi al personale ex LSU con contratto di collaborazione continuativa operante nelle scuole».

Conseguentemente alla tabella A allegata, rubrica relativa al Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 25.000;
2009: - 25.000;
2010: - 25.000.
3256/VI/3. 9.Folena, Tranfaglia, Fundarò, De Simone, Sasso, Guadagno.


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Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:
«30-bis. Le spese necessarie all'assolvimento dei compiti istituzionali effettuate dalle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado per il funzionamento amministrativo e didattico, ivi comprese le spese in conto capitale, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto. Sono esclusi dall'esenzione i servizi oggetto delle direttive del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, n. 68 e 92, rispettivamente del 28 luglio 2005 e 23 dicembre 2005, nonché il pagamento dei compensi al personale ex LSU con contratto di collaborazione continuativa operante nelle scuole».

Conseguentemente, all'articolo 126, sostituire il comma 7 con il seguente:
«7. Le dotazioni delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri, concernenti spese per consumi intermedi, non aventi natura obbligatoria, sono rideterminate in maniera lineare in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 570 milioni di euro per l'anno 2008, 725 milioni di euro per l'anno 2009 e 925 milioni di euro a decorrere dal 2010. Dalla predetta riduzione sono esclusi i fondi di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».
3256/VI/3. 10.Folena, Tranfaglia, Fundarò, De Simone, Sasso, Guadagno.

Dopo il comma 40, inserire il seguente:
40-bis. Alla lettera h), del comma 1, dell'articolo 19-bis.1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «e per l'acquisto di opere d'arte contemporanea il cui costo Unitario complessivo sia inferiore o pari a 3.000,00 euro Coni! limite di complessivi euro 12.000,00 per anno d'imposta»;

Dopo il comma 43, inserire il seguente:
43-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 54, comma 5, dopo le parole: «oggetti d'arte», sono aggiunte le seguenti: «contemporanea il cui costo unitario complessivo non sia inferiore o pari a 3.000,00 euro con il limite di complessivi euro 12.000,00 per anno d'imposta»,;
b) all'articolo 108, comma 2, dopo le parole: «non eccedente euro 25,82», sono aggiunte le seguenti: «ed altresì alle spese sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti d'arte contemporanea il cui costo unitario complessivo sia inferiore o pari a 3.000,00 euro con il limite di complessivi euro 12.000,00 per anno d'imposta».

Conseguentemente alla tabella A allegata, rubrica relativa al Ministero dell'economia e delle finanze, modificare gli importi come segue:
2008: - 6.000;
2009: - 6.000;
2010: - 6.000.
3256/VI/3. 11.Lion, Fundarò.

Dopo il comma 40, inserire il seguente:
40-bis. Alla lettera h), del comma 1, dell'articolo 19-bis.1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «e per l'acquisto di opere d'arte contemporanea il cui costo unitario complessivo sia inferiore o pari a 3.000,00 euro con il limite di complessivi euro 12.000,00 per anno d'imposta»;

Al comma 43, dopo la lettera c), inserire la seguente:
c-bis) all'articolo 54, comma 5, dopo le parole: «oggetti d'arte», sono aggiunte le seguenti: «contemporanea il cui costo unitario complessivo non sia inferiore o pari a 3.000,00 euro con il limite di


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complessivi euro 12.000,00 per anno d'imposta», e dopo la lettera la lettera g), inserire la seguente:
g-bis) all'articolo 108, comma 2, dopo le parole: «non eccedente euro 25,82», sono aggiunte le seguenti: «ed altresì alle spese sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti d'arte contemporanea il cui costo unitario complessivo sia inferiore o pari a 3.000,00 euro con il limite di complessivi euro 12.000,00 per anno d'imposta.

Conseguentemente alla tabella A allegata, rubrica relativa al Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 6.000;
2009: - 6.000;
2010: - 6.000.
3256/VI/3. 12.Lion, Fundarò.

Dopo il comma 40 aggiungere il seguente:
40-bis. Al fine di armonizzare la legislazione italiana alle normative europee, Sentenza Corte di Giustizia Europea, cause C-307/01 e C-212/01,le prestazioni professionali dei medici legali sono sottoposti a regime ordinario IVA dal 2005.
3256/VI/3. 13.Nannicini.

Dopo il comma 51 aggiungere il seguente:
51-bis. Sostituire la lettera c), comma 1, dell'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 con la seguente:
e) Le cessioni di aeromobili comunque utilizzati, anche a titolo diverso dalla proprietà, da imprese di navigazione aerea che effettuano prevalentemente trasporti internazionali, le quali siano titolari di concessione per servizi di trasporto aereo di linea ai sensi dell'articolo 776 del Codice della Navigazione ovvero di licenza rilasciata ai sensi del Regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio;.
3256/VI/3. 14.Fiano, Attili.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Agevolazioni IVA per le imprese turistiche di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 29 marzo 2001, n. 135).

1. Il punto 120) della Tabella A parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) è sostituito dal seguente:
120) cessioni di beni e prestazioni di servizi rese dalle imprese turistiche di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 29 marzo 2001, n. 135, e successive modificazioni, nonché le prestazioni di maggiore comfort alberghiero rese a persone ricoverate in istituti sanitari.

Conseguentemente alla tabella A allegata, rubrica relativa al Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 10.000;
2009: - 10.000;
2010: - 10.000.
3256/VI/3. 01.D'Elpidio, Cioffi.

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Depenalizzazione delle disposizioni relative all'omesso versamento dell'IVA).

1. In caso di omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a cinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta, entro


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il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo, si applica una sanzione pecuniaria di importo pari al doppio del versamento omesso.
2. Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, l'articolo 10-ter è abrogato.
3256/VI/3. 02.Satta.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

I versamenti IVA, di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni, relativi a fatture emesse da imprese per le forniture di componenti nei confronti di imprese di produzione di prodotti finiti, sono effettuati al momento dell'avvenuto pagamento degli importi di dette fatture.
3256/VI/3. 03.Mungo, Provera.

ART. 4.

Sostituire i commi 25, 26 e 27 con i seguenti:
25. A partire dalle retribuzioni corrisposte con riferimento al mese di gennaio 2009, i soggetti di cui al comma 9 dell'articolo 44 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, comunicano mensilmente in via telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 anche le informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli. La comunicazione, che comprende in tal modo i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli, per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni, avviene mediante un'unica dichiarazione da presentare agli Enti previdenziali interessati entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento utilizzando le modalità organizzative attualmente in essere per la dichiarazione mensile dei dati retributivi opportunamente integrate secondo le indicazioni del comma successivo.
26. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono definite le modalità attuative della disposizione di cui al comma precedente nonché le modalità di trasmissione alla Agenzia delle Entrate delle informazioni aventi natura fiscale al fine di semplificare la dichiarazione annuale presentata dai sostituti d'imposta tenuti al rilascio della certificazione di cui all'articolo 4, commi 6-ter e 6-quater, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n, 322 e successive modificazioni.
27. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale si provvede alla semplificazione e all'armonizzazione di tutti gli adempimenti collegati che, attraverso la definizione di un'unica piattaforma informatica, preveda:
a) la trasmissione mensile dei flussi telematici unificati;
b) la previsione di un unico canale telematico per la trasmissione dei dati;
c) la conseguente realizzazione di un sistema sinergico tra i vari Enti interessati;
d) il possibile ampliamento delle nuove modalità di comunicazione dei dati fiscali e contributivi anche ad enti e casse previdenziali diversi da quelli previsti nel citato comma 9 dell'articolo 44;
e) la contestuale implementazione del Casellario centrale delle posizioni previdenziali attive di cui all'articolo 1, comma 23, lettere a), b), c), d), e) della legge 23


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agosto 2004, n. 243 e il coerente sviluppo delle funzioni del Casellario centrale dei pensionati.
3256/VI/4. 1.Cordoni.

Dopo il comma 31 aggiungere il seguente:
31-bis. All'articolo 53, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo la parole: «presso l'ufficio di segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato sentenza impugnata» sono aggiunte le seguenti: «entro il termine di cui al primo comma dell'articolo 22».
3256/VI/4. 2.Fincato, Naccarato.

Al comma 32 dopo la lettera a) inserire la seguente:
a-bis) dopo le parole: «il 6 per cento al valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili» sono aggiunte le seguenti: «esclusi i terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria».
3256/VI/4. 3.Fincato, Naccarato.

ART. 8.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , nonché alle irregolarità consistenti in falsità di atti redatti dai dipendenti già soggetti alla specifica sorveglianza dell'amministrazione finanziaria di cui all'articolo 100 comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
3256/VI/8. 1.Vichi.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 3 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, le parole da: «all'Agenzia» a: «la» sono sostituite dalla seguente: «alla»;
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: 1-bis. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze stipula con la società prevista dal comma 2 una convenzione triennale, nella quale sono indicati:
a) gli obiettivi da raggiungere;
b) le modalità di verifica del conseguimento di tali obiettivi e di vigilanza sulla correttezza della gestione delle funzioni di cui al comma 1, con particolare riferimento ai rapporti con i contribuenti;
c) le modalità di pagamento della remunerazione spettante per lo svolgimento delle predette funzioni;
c) nel comma 14, le parole da: «a tale fine» fino a: «S.p.a.» sono soppresse;
d) dopo il comma 29-bis, è inserito il seguente: «29-ter. A decorrere dal 1o marzo 2008 le funzioni di cui al comma 29-bis sono svolte dalla Equitalia S.p.a., che può esercitarle anche mediante altre società per azioni, da essa partecipate, a maggioranza pubblica. A tal fine, l'Agenzia delle Entrate, prima della predetta data, trasferisce alla stessa Equitalia S.p.a., al valore nominale, le proprie azioni della Riscossione Sicilia S.p.a.».
3256/VI/8. 2.Del Mese, Tolotti.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 3, comma 7-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la parola: «periodo,» sono inserite le seguenti: «nonché delle operazioni di fusione, scissione, conferimento e cessione di aziende o rami d'azienda effettuate tra agenti della riscossione,»;


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b) dopo la parola: «venditore» sono inserite le seguenti: «ovvero della società incorporata, scissa, conferente o cedente»;
c) dopo la parola: «cessione» sono inserite le seguenti: «, ovvero facenti parte del patrimonio della società incorporata, assegnati per scissione, conferiti o ceduti,»;
d) dopo la parola: «acquirente», sono inserite le seguenti: «ovvero della società incorporante, beneficiaria, conferitaria o cessionaria».
3256/VI/8. 3.Del Mese, Tolotti.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 17 del decreto legislativo 6 febbraio 1999, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 3-bis, le parole da: «interamente» a: «Stato» sono sostituite dalle seguenti: «a partecipazione pubblica»;
b) nel comma 3-ter, le parole da: «stipula» a: «richiesta» sono sostituite dalle seguenti: «procede all'iscrizione a ruolo dopo aver emesso, vidimato e reso esecutiva un'ingiunzione conforme all'articolo 2, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639».
3256/VI/8. 4.Del Mese, Tolotti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Alla lettera b) dell'articolo 35, comma 26-quater, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con esclusione degli atti redatti dai dipendenti già soggetti alla specifica sorveglianza di cui all'articolo 100, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
3256/VI/8. 9.Del Mese.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 35, comma 26-quater, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
b-bis) alla mancata notificazione della cartella di pagamento, se da tale comportamento omissivo è derivata la prescrizione ovvero la decadenza del diritto di riscuotere il credito iscritto a ruolo.
3256/VI/8. 8.Del Mese, Tolotti.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 3, comma 4, lettera b), n. 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 205, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo la parola: «entrate», sono inserite le seguenti: «e delle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
3256/VI/8. 5.Del Mese, Tolotti.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 3, comma 12, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dall'articolo 39, comma 6, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, è aggiunte, in fine, il seguente periodo: «Entro tale data le predette società possono, altresì, integrare le comunicazioni presentate a decorrere dal 1o ottobre 2006.
3256/VI/8. 6.Del Mese, Tolotti.

ART. 9.

Sostituire il comma 34 con i seguenti:
34. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del


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Presidente della Repubblica 22dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera b) del comma 1 è soppressa;
b) dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:
«1-quinquies. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 23 per cento degli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 3.615 euro. L'acquisto della unità immobiliare deve essere effettuato nell'anno precedente o successivo alla data della stipulazione del contratto di mutuo. Non si tiene conto del suddetto periodo nel caso in cui l'originario contratto è estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati. In caso di acquisto di unità immobiliare beata, la detrazione spetta a condizione che entro tre mesi dall'acquisto sia stato notificato al locatario l'atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. La detrazione spetta non oltre il periodo d'imposta nel corso del quale è variata la dimora abituale; non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. Non si tiene conto, altresì, delle variazioni dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unità immobiliare non risulti beata. Nel caso l'immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l'unità immobiliare è adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni dall'acquisto. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il limite di 3.615 è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. La detrazione spetta, nello stesso limite complessivo e alle stesse condizioni, anche con riferimento alle somme corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e dagli acquirenti di unità immobiliare di nuova costruzione, alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi. Se il mutuo è intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe le quote;»

34-bis. Le disposizioni di cui al comma 1-quinquies dell'articolo 15 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 34 del presente articolo, producono effetti a decorrere dal periodo di imposta 2007.

Conseguentemente alla tabella A allegata, rubrica relativa al Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 10.000;
2009: - 10.000;
2010: - 10.000.
3256/VI/9. 1.Fluvi, Fincato, Amendola, Ceccuzzi, Fiano, Fogliardi, Leddi Maiola, Musi, Nannicini, Pertoldi, Sposetti, Strizzolo, Tolotti, Vichi, Crisci, Sanga.


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Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:
35-bis. L'articolo 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, si interpreta nel senso che, fatti salvi i versamenti già effettuati alla data di entrata in vigore della presente legge, le tasse sulle concessioni governative non sono dovute per i provvedimenti amministrativi e gli altri atti emessi in favore dei comuni, dei consorzi tra enti locali, delle associazioni e degli enti gestori di demanio collettivo, delle comunità montane, delle province e delle regioni.

Conseguentemente alla tabella A allegata, rubrica relativa al Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 40.000;
2009: - 40.000;
2010: - 40.000.
3256/VI/9. 14.Crisci, Fincato.

Al comma 36, sostituire le parole: 8.000 euro con le seguenti: 10.000 euro.

Conseguentemente alla tabella A allegata, rubrica relativa al Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 13.000;
2009: - 13.000;
2010: - 13.000.
3256/VI/9. 4.Vichi, Chicchi.

Dopo il comma 37 inserire il seguente:
37-bis. All'articolo 38, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e per mutuo consenso tra le parti».

Conseguentemente alla tabella A allegata, rubrica relativa al Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 500;
2009: - 500;
2010: - 500.
3256/VI/9. 5.Fincato, Naccarato.

Al comma 54, lettera a), capoverso lettera b), sostituire il numero 3 con il seguente:
3) alle società a prevalente capitale pubblico locale, costituite ai sensi dell'articolo 113, comma 5, lettere b) e c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i cui soci siano scelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del presente decreto.
3256/VI/9. 6.Tolotti.

Dopo il comma 54 aggiungere il seguente:
54-bis. I contratti in corso tra i Comuni ed i concessionari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere rinegoziati anche con l'affidamento di altri servizi.
3256/VI/9. 15.Tolotti.

Sostituire il comma 75 con il seguente:
75. All'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, il comma 2 è sostituito dai seguenti:
2. In sede di elaborazione o di revisione degli studi sono introdotti degli indicatori di normalità economica tesi ad evidenziare anomalie nei dati dichiarati ai fini degli studi di settore.
2-bis. I ricavi, compensi o corrispettivi desumibili dall'applicazione degli indicatori di normalità economica di cui al comma precedente costituiscono presunzioni semplici prive dei requisiti di gravità,


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precisione e concordanza. In caso di accertamento spetta all'ufficio accertatore motivare e fornire elementi di prova a sostegno degli scostamenti riscontrati.
3256/VI/9. 16.Tolotti.

Dopo il comma 75, inserire i seguenti:
75-bis. All'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
1-bis. Nei confronti degli esercenti attività d'impresa in regime di contabilità ordinaria, anche per effetto di opzione, la disposizione del comma 1 trova applicazione quando emergono significative situazioni di incoerenza rispetto ad indici di natura economica, finanziaria o patrimoniale, individuati con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il parere della commissione di esperti di cui al comma 7.
1-ter. Indipendentemente da quanto previsto dal comma 1-bis, nei confronti dei contribuenti in regime di contabilità ordinaria, anche per effetto di opzione, l'ufficio procede ai sensi del comma 1 quando dal verbale di ispezione, redatto ai sensi dell'articolo 52, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, risulta motivata l'inattendibilità della contabilità ordinaria in presenza di gravi contraddizioni o l'irrego-larità delle scritture obbligatorie ovvero tra esse e i dati e gli elementi direttamente rilevati in base ai criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 570.

75-ter. Il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate previsto dal comma 1-bis dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, introdotto dal comma 75-bis del presente articolo, è adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3256/VI/9. 2.Tolotti, Fincato, Fluvi, Amendola, Ceccuzzi, Fiano, Fogliardi, Leddi Maiola, Musi, Nannicini, Pertoldi, Sposetti, Strizzolo, Vichi, Crisci, Sanga.

Dopo il comma 75, inserire i seguenti:
75-bis. Al primo comma dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I criteri selettivi per l'attività di accertamento di cui al periodo precedente, compresa quella a mezzo di studi di settore, sono rivolti prioritariamente nei confronti dei soggetti diversi dalle imprese manifatturiere che svolgono prevalentemente la loro attività in conto terzi per altre imprese».
75-ter. Al primo comma dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I criteri selettivi per l'attività di accertamento di cui al periodo precedente, compresa quella a mezzo di studi di settore, sono rivolti prioritariamente nei confronti dei soggetti diversi dalle imprese manifatturiere che svolgono prevalentemente la loro attività in conto terzi per altre imprese».
3256/VI/9. 3.Tolotti, Fincato, Fluvi, Amendola, Ceccuzzi, Fiano, Fogliardi, Leddi Maiola, Musi, Nannicini, Pertoldi, Sposetti, Strizzolo, Vichi, Crisci, Sanga.

Dopo il comma 75 inserire i seguenti:
75-bis. Al primo comma dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I criteri selettivi di cui al periodo precedente per l'attività di accertamento, compresa quella a mezzo studi di settore, sono rivolti prioritariamente nei confronti dei soggetti diversi dalle imprese manifatturiere che svolgono prevalentemente la loro attività in conto terzi per altre imprese, desunta anche dai modelli di comunicazione dei dati rilevanti per l'applicazione degli studi di settore».
75-ter. Al primo comma dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive


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modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I criteri selettivi di cui al periodo precedente per l'attività di accertamento, compresa quella a mezzo studi di settore, sono rivolti prioritariamente nei confronti dei soggetti diversi dalle imprese manifatturiere che svolgono prevalentemente la loro attività in conto terzi per altre imprese, desunta anche dai modelli di comunicazione dei dati rilevanti per l'applicazione degli studi di settore.
3256/VI/9. 17.Tolotti.

Dopo il comma 81 aggiungere i seguenti:
82. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. L'agente della riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di centoventi rate mensili ovvero la sospensione della riscossione per un anno e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di centootto rate mensili.»;
b) il comma 2 è abrogato;
c) nel comma 4-bis, le parole: «il fideiussore» sono sostituite dalle seguenti: «l'eventuale fideiussore».

83. All'articolo 26 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applicano alle entrate iscritte a ruolo dalle amministrazioni statali, dalle agenzie istituite dallo Stato, dalle autorità amministrative indipendenti e dagli enti pubblici previdenziali, fermo restando quanto previsto dalle norme speciali in materia di dilazione delle pene pecuniarie di cui all'articolo 236, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.»;
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Le predette disposizioni si applicano altresì alle restanti entrate iscritte a ruolo, salvo diversa determinazione dell'ente creditore, da comunicare all'agente della riscossione competente in ragione della sede legale dello stesso ente; tale determinazione produce effetti a decorrere dal trentesimo giorno successivo alle ricezione di tale comunicazione da parte del competente agente della riscossione.».

84. Le disposizioni di cui ai commi 82 e 83 del presente articolo entrano in vigore il 1o luglio 2008.
3256/VI/9. 7.Del Mese, Tolotti, Satta.

Dopo il comma 81 inserire i seguenti:
82. Decorsi più di dieci anni dalla richiesta di rimborso, le somme complessivamente spettanti, a titolo di capitale ed interessi, per crediti IRES e IRPEF, producono, a partire dal 1o gennaio 2008, interessi giornalieri ad un tasso definito ogni anno con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base della media aritmetica dei tassi applicati ai buoni del tesoro poliennali a dieci anni, registrati nell'anno precedente a tale decreto.
83. La quantificazione delle somme sulle quali calcolare gli interessi di cui al comma 81 è effettuata al compimento di ciascun anno, a partire:
a) dal 1o gennaio 2008, per i rimborsi per i quali il termine decennale è maturato anteriormente a tale data;
b) dal decimo anno successivo alla richiesta di rimborso, negli altri casi.

84. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 82, quantificati in 165 milioni di euro per il 2008, 180 milioni di euro per il 2009 e 185 milioni di euro per


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il 2010, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 85 e 86.
85. All'articolo 72-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. L'atto di cui al comma 1 può essere redatto anche da dipendenti dell'agente della riscossione procedente non abilitati all'esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione e, in tal caso, reca l'indicazione a stampa dello stesso agente della riscossione, e non è soggetto all'annotazione di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112».

86. All'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola: «Se» è sostituita dalle seguenti: «Salvo quanto previsto dal comma 1-bis, se»;
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Il pignoramento dei beni di cui al comma i del presente articolo può essere effettuato dall'agente della riscossione anche con le modalità previste dall'articolo 72-bis; in tal caso, lo stesso agente della riscossione rivolge un ordine di consegna ditali beni al terzo, che adempie entro il termine di trenta giorni, e successivamente procede alla vendita».
3256/VI/9. 8.Del Mese, Tolotti.

Dopo il comma 81 aggiungere il seguente:
82. Dopo il comma 40 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è inserito il seguente comma:
40-bis) Il precedente comma non riguarda i padiglioni fieristici, sempre accatastati in categoria E.
3256/VI/9. 9.Fincato, Naccarato.

Dopo il comma 81 inserire il seguente:
«81-bis. Si considerano valide le trasmissioni degli elenchi clienti e fornitori, di cui all'articolo 37, commi 8 e 9, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248, relative all'anno 2006, effettuate entro il termine del 15 novembre 2007».
3256/VI/9. 18.Tolotti.

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Riduzione compensativa dell'accisa sui prodotti energetici).

1. Per la tutela del cittadino consumatore, senza oneri per il bilancio dello Stato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'economia e delle finanze, le aliquote dell'accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili sono diminuite al fine di compensare le maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio.
2. Il decreto di cui al comma 1:
a) è adottato se il prezzo internazionale del petrolio greggio aumenta di oltre due punti percentuali rispetto al valore di riferimento previsto nel documento di programmazione economico-finanziaria;
b) non può essere adottato se il prezzo internazionale del petrolio greggio abbia avuto, nel bimestre precedente, una diminuzione nei limiti previsti dalla lettera a);
c) prevede che l'eventuale compensazione non si applica in tutti i settori che applicano l'accisa in regime agevolato;


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d) assicura che le eventuali variazioni di cui al comma i siano effettuate nel rispetto della normativa comunitaria in materia di livelli minimi delle accise.
3256/VI/9. 01.Nannicini, Fincato, Tolotti, Fluvi, Amendola, Ceccuzzi, Fiano, Fogliardi, Leddi Maiola, Musi, Nannicini, Pertoldi, Sposetti, Strizzolo, Vichi.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia di tassa automobilistica).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2008 il contribuente, che si trovi nella condizione di registrare la perdita di possesso di un veicolo per furto o rottamazione in corso di validità della tassa automobilistica versata, può richiedere la compensazione su una nuova targa o il rimborso di quota parte del pagamento effettuato in base alle modalità di seguito descritte:
a) è riconosciuto, attraverso apposito procedimento da instaurare presso i riscossori all'uopo abilitati, il diritto alla compensazione o al rimborso per il periodo nel quale non si e' goduto del possesso del veicolo, purchè sia pari almeno ad un quadrimestre. La compensazione o il rimborso vengono riconosciuti in misura proporzionale al numero di mesi interi successivi a quello in cui si è verificato l'evento interruttivo del possesso, derivante da furto o demolizione del veicolo;
b) qualora si abbia una nuova immatricolazione o fattispecie ad essa assimilabile, in sostituzione di un veicolo per cui lo stesso titolare ha perso il possesso per furto o demolizione, è riconosciuta al contribuente la facoltà di ridurre l'importo da versare a titolo di tassa automobilistica per il nuovo veicolo. L'importo della riduzione è pari alla quota parte di tassa pagata sul precedente veicolo per il periodo in cui non si è goduto del possesso. L'applicazione ditale riduzione è concessa nel caso in cui la nuova immatricolazione o assimilata avvenga entro e non oltre un quadrimestre dal verificarsi della perdita di possesso del veicolo precedente;
c) nel caso in cui il contribuente non intenda o non possa avvalersi della riduzione di cui alla lettera b) che precede, o nel caso in cui il veicolo di cui si è perduto il possesso non venga sostituito si procede, comunque, al rimborso della quota parte di tassa automobilistica per il periodo di mancato godimento pari comunque ad almeno un quadrimestre.

2. In caso di cessione di un veicolo ai soggetti che ne fanno commercio in proprio, regolarmente abilitati ai sensi delle disposizioni vigenti, tramite vendita con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente nel periodo durante il quale è consentito il rinnovò della tassa automobilistica senza l'applicazione di sanzioni, l'interruzione del pagamento della tassa stessa spettante a tali soggetti, ai sensi delle disposizioni contenute nell'articolo 5 del decreto legge 30 dicembre 1982 n. 953, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, per i veicoli ad essi consegnati per la rivendita, si applica con efficacia e decorrenza dall'inizio di detto periodo.
3256/VI/9. 02.Attili, Velo.

ART. 14.

Dopo il comma 9 inserire il seguente:
9-bis. Al secondo comma dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, dopo le parole: «o nell'elenco previsto dal terzo comma» sono aggiunte le seguenti: «ovvero ancora agli intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
3256/VI/14. 1.Tolotti.


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Dopo l'articolo 60 aggiungere il seguente:
1. Al secondo comma dell'articolo 3-quater, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento» e le parole: «31 dicembre 2007» con: «31 gennaio 2008».

Conseguentemente alla tabella A allegata, rubrica relativa al Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 10.000.
3256/VI/60. 01.Dato, Di Gioia.

Dopo l'articolo 60 aggiungere il seguente:
1. Al secondo comma dell'articolo 3-quater, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento».

Conseguentemente alla tabella A allegata, rubrica relativa al Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 10.000.
3256/VI/60. 02.Dato, Di Gioia.

ART. 83.

Al comma 3, dopo le parole: da stabilire con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: ovvero mediante i provvedimenti di variazione dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati di cui all'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni.
3256/VI/83. 1.Fluvi.

ART. 135.

Dopo l'articolo 135 aggiungere il seguente:

Art. 135-bis.
(Interventi in materia di strutture deputate alla riscossione)
.

1. Al fine di consentire una distinzione tra soggetti che svolgono funzioni di riscossione per conto di enti diversi rispetto le funzioni tributarie esercitate in regime di convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze dall' Agenzia delle entrate, quest'ultima, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, trasferisce senza corrispettivo alcuno al Ministero dell'Economia e delle Finanze l'intera quota di partecipazione da essa detenuta nella società Equitalia Spa.
2. Il Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle finanze subentra nella titolarità dei diritti esercitati dall'Agenzia delle entrate in ragione delle quote da questa trasferite ai sensi del comma 1.
3. L'acquisizione della partecipazione di cui al comma I da parte del Ministero dell' economia e delle finanze avviene in esenzione da oneri, diritti e tributi di qualsiasi genere o natura.
4. All'articolo 3 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: «all'Agenzia delle entrate, che le esercita mediante la» con: «alla»;
b) al comma 14, sopprimere le parole da: «; a tale fine» a: «Riscossione S.p.a.»;
c) dopo il comma 29-bis, inserire il seguente: «29-ter. A decorrere dal 1o marzo 2008 le funzioni di cui al comma 29-bis sono svolte dalla Equitalia S.p.a., che può esercitarle anche mediante altre società per azioni, da essa partecipate, a maggioranza pubblica. A tal fine, l'Agenzia delle Entrate, prima della predetta data,


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trasferisce alla stessa Equitalia S.p.a., al valore nominale, le proprie azioni della Riscossione Sicilia S.p.a.».
3256/VI/135. 01.Musi.

ART. 136.

Al comma 2, aggiungere, in fine le seguenti parole: Nelle Regioni in cui non sono stati istituiti con leggi regionali gli albi locali di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, le associazioni di promozione sociale che svolgono attività nel solo ambito territoriale possono accedere al riparto di cui al comma 1234 del medesimo articolo 1, dopo appropriata istruttoria dell'Agenzia delle Entrate.
3256/VI/136. 3.Dato, Di Gioia.

Al comma 3, lettera a) aggiungere, in fine, le parole: nonché delle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI a norma di legge.
3256/VI/136. 1.Rusconi, Tocci, Froner, Benzoni, Colasio, De Biasi, Villari, Giulietti, Volpini.

Al comma 3, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) finanziamento alle fondazioni culturali e alle fondazioni lirico-sinfoniche.»
3256/VI/136. 2.Colasio, Tocci, Rusconi, Froner, Benzoni, Tessitore, De Biasi, Villari, Giulietti, Volpini.

Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: d) finanziamento alle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI a norma di legge.
3256/VI/136. 4.Pedrini.

ART. 137

Al comma 5, dopo la parola: regolamentati, aggiungere le seguenti: ed alle società cui sono attribuite o mediante le quali sono esercitate pubbliche funzioni ed a quelle dalle stesse controllate.
3256/VI/137. 1.Del Mese.


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ALLEGATO 2

Tabella n. 2.

Disegno di legge C. 3257 e relative note di variazione C. 3257-bis e C. 3257-ter, approvato dal Senato.

Bilancio previsione dello Stato per il 2008.

Bilancio pluriennale 2008-2010 e connesse parti del disegno di legge C. 3256, approvato dal Senato (Legge finanziaria 2008).

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 9.

Dopo il comma 77, aggiungere il seguent:1
77-bis
. Per il potenziamento dell'attività del Corpo della Guardia di finanza a contrasto dell'evasione ed elusione fiscale, dell'economia sommersa e delle frodi fiscali, l'organico del ruolo ispettori del suddetto Corpo è aumentato di 500 unità, con contestuale autorizzazione al reclutamento nel 2008 in via straordinaria, in deroga alla normativa vigente, del relativo personale, da impiegare pzioritariainente nell'azione di ricerca e repressione degli illeciti tributari in tutte le loro manifestazioni. I relativi oneri finanziari sono pari ad 1 milione di euro nel 2008, 13 milioni di euro nel 2009 e 21 milioni di euro a decorrere dal 2010.

Conseguentemente, nella Tabella A, allegata rubrica relativa Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 1.000;
2009: - 13.000;
2010: - 21.000.
3256/VI/9. 11.Tolotti.

Dopo il comma 77, aggiungere il seguente:
77-bis. Per il potenziamento dell'attività del Corpo della Guardia di finanza a contrasto dell'evasione ed elusione fiscale, dell'economia sommersa e delle frodi fiscali, da perseguire anche mediante obiettivi di controlli fiscali superiori rispetto alta media dell'ultimo quadriennio, è autorizzato in favore del predetto Corpo un contributo di 2 milioni di euro nel 2008, 92,7 milioni di euro nel 2009 e 1.32,6 in ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. Detti investimenti sono destinati, in particolare, al completamento di programmi infrastrutturali, anche al fine di disporre di idonee strutture per l'esecuzione delle verifiche fiscali in linea con le disposizioni dello Statuto dei diritti del contribuente, nonché all'acquisizione di mezzi e dotazioni necessari per l'attività di controllo a tutela delle entrate tributarie.

Conseguentemente, nella Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni (in migliaia di euro):
2008: - 2.000;
2009: - 92.700;
2010: - 132.600.
3256/VI/9. 12.Tolotti.


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Dopo il comma 77, aggiungere il seguente:
77-bis, Per il potenziamento dell'attività del Corpo della Guardia di finanza a contrasto dell'evasione ed elusione fiscale, dell'economia sommersa e delle frodi fiscali, da perseguire anche mediante obiettivi di controlli tiscali superiori rispetto alla media dell'ultimo quadrienmo, è autorizzato in favore del predetto Corpo un contributo di 2 milioni di euro nel 2008 e di 40 milioni di curo in ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012. Detti investimenti sono destinati, in particolare, al completaxnento di programmi infrastrutturali, anche al fine di disporre di idonee strutture per l'esecuzione delle verifiche fiscali in linea con le disposizioni dello Statuto dei diritti del contribuente, nonché all'acquisizione di mezzi e dotazioni necessari per l'attività di controllo a tutela delle entrate tributarie.

Conseguentemente alla tabella A allegata, rubrica relativa al Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 2.000;
2009: - 40.000;
2010: - 40.000.
3256/VI/9. 13.Tolotti.

ART. 12.

Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:

Art. 12-bis.
(Fondo per gli strumenti di Ingegneria Finanziaria presso la Cassa depositi e prestiti S.p.A.)
.

1. Per il sostegno degli strumenti di ingegneria finanziaria, quali i fondi di capitale di rischio, i fondi di garanzia, i fondi per mutui e i fondi per lo sviluppo urbano, compresi quelli di cui all'articolo 44 del regolamento (CE) n. 1083/2006, del Consiglio dell'11 luglio 2006 sui fondi strutturali, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata a costituire, presso la gestione separata, un apposito fondo denominato «Fondo per gli strumenti di Ingegneria Finanziaria (FIF)».
2. La Cassa depositi e prestiti S.p.A. struttura le operazioni del FIF sulla base di un adeguato sistema di garanzie, anche attraverso l'intervento del Fondo Europeo per gli Investimenti, prioritariamente nell'ambito di programmi settoriali promossi dalle pubbliche amministrazioni.
3. La dotazione iniziale del FIF, nonché il regolamento per il suo funzionamento, sono stabiliti dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., nel rispetto degli indirizzi fissati dal Ministro dell'economia e delle finanze nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
4. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»
3256/VI/12. 01.Fundarò, Lion.

ART. 15.

All'articolo 15 apportare le seguenti modaficazioni:
a) al comma 1:
1) all'alinea, sostituire le parole: «risultanti dai» con le seguenti: «conseguenti ai»;
2) alla lettera a), sostituire le parole da: «quantificazione del credito» con le seguenti: «supporto all'attività di quantificazione del credito effettuata da parte dell'ufficio competente»;
b) al comma 6, sostituire le parole da: «Dalla» a: «211,» con le seguenti: «Decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogati gli articoli».
3256/VI/15. 1.Tolotti.


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Aggiungere, infine, il seguente comma:
7-bis. All'articolo 208, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n, 285, dopo la parola: «comuni», sono inserite le seguenti: «, al netto di una quota pari al trenta per cento che affluisce al bilancio dello Stato a parziale copertura dei costi sostenuti dall'Ufficio territoriale del Governo, a seguito dì ricorso al Prefetto ai sensi dell'articolo 203».
3256/VI/15. 2.Del Mese, Tolotti.

Dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Irrogazione di sanzioni)
.

1. A decorrere dal 1o gennaio 2008, la società Equitalia S.p.a., anche per il tramite delle sue società partecipate, fornisce alle Prefetture - Uffici Territoriali di Governo il supporto nella gestione delle attività finalizzate all'irrogazione delle sanzioni connesse alle violazioni delle norme in materia di circolazione stradale e di emissione di assegni bancari e postali, ivi comprese quelle relative all'assistenza nei giudizi davanti all'autorità giudiziaria, da assicurare nei casi in cui non possa intervenire l'Avvocatura dello Stato.
2. Ai fini di cui al comma 1, la società prevista dallo stesso conima 1, può costituire, fermo il rispetto delle procedure di evidenza pubblica, società con la partecipazione di privati nonché stipulare contratti, accordi e convenzioni con altre società.
3. Le attività di supporto affidate, le modalità di esecuzione delle stesse e la relativa remunerazione sono determinate con convenzione stipulata tra la singola Prefettura - Ufficio Territoriale di Governo e la Equitalia s.p.a.
4. Le risorse necessarie per assicurare lo svolgimento delle attività svolte dall'Equitalia s.p.a., ai sensi dei commi preceden i, sono costituite unicamente da una quota parte delle maggiori entrate risc sse per effetto del presente articolo.
3256/VI/37. 01.Del Mese, Tolotti.

ART. 61.

Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:

Art. 61-bis.
(Fondi comuni di investimento navale)
.

1. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modifiche:
a) All'articolo 37, comma 1, dopo la lettera d-bis), è aggiunta la seguente lettera:
d-ter) alle condizioni e alle modalità con le quali devono essere effettuati gli acquisti o i conferimenti dei beni, sia in fase costitutiva che in fase successiva alla costituzione del fondo, nel caso di fondi che investano esclusivamente o prevalentemente in:
1) navi, iscritte o da iscriversi nel registro internazionale di cui alla legge 27febbraio 1998, n. 30, ovvero;
2) in partecipazioni in società di navigazione marittima aventi per oggetto l'acquisto, la locazione, anche finanziaria, il noleggio e la gestione di navi iscritte o da iscriversi nel registro internazionale di cui alla legge 27febbraio 1998, n. 30, ovvero;
3) in strumenti finanziari o derivati con finalità di copertura emessi dalle società di cui al precedente punto 2).
b) All'articolo 37, comma 2, lettera b-bis), dopo le parole: «dei beni medesimi» è aggiunto il seguente periodo:
«Nel caso dei fondi previsti alla lettera d-ter) del comma 1 dovrà prevedersi che gli stessi possano assumere prestiti sino ad un valore di almeno il 60 per cento


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del valore delle navi e delle partecipazioni detenute in società di navigazione marittima aventi per oggetto l'acquisto, la locazione, anche finanziaria, il noleggio e la gestione di navi iscritte o da iscriversi nel registro internazionale di cui alla legge 27 febbraio 1998, n. 30, ovvero degli strumenti finanziari o derivati con finalità di copertura emessi dalle predette società, e del 20 per cento per gli altri beni nonché che possano svolgere operazioni di valorizzazione dei beni medesimi».

2. Al decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono apportate le seguenti modifiche:
a) La rubrica del capo 11 è modificata come segue «Disciplina dei fondi comuni d'investimento immobiliare e dei fondi comuni di investimento navale».
b) All'articolo 6, comma 1, dopo le parole: «fondi comuni d'investimento immobiliare», sono aggiunte le seguenti parole: «ed i fondi comuni di investimento navale».
c) All'articolo 6, comma 3-bis, dopo le parole: «alle cessioni ed ai conferimenti ai fondi di investimento immobiliare», sono aggiunte le seguenti parole: «ed ai fondi comuni di investimento navale».
d) All'articolo 7, primo comnia, le parole: «di cui all'articolo 41, comma 1, lettera g) del testo unico delle imposte sui redditi» sono sostituite dalle parole seguenti «di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi».
e) All'articolo 7, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi: 4 «I proventi conseguiti da partecipanti ai fondi comuni di investimento navale di cui all'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che siano residenti in Italia e soggetti all'Imposta sul reddito delle società costituiscono redditi della stessa fonte e della stessa natura di quelli conseguiti dal fondo»; 5 «Le disposizioni relative all'applicazione delle ritenute di cui ai commi precedenti si applicano anche ai proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni d'investimento navale istituiti ai sensi dell'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Nel caso di proventi distribuiti ai partecipanti ai fondi comuni di investimento navale di cui al precedente comma 4, la ritenuta è operata solo sulla parte imponibile dei proventi riferibili a ciascuna quota, risultanti dai rendiconti periodici redatti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), numero 3), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, distribuiti in costanza di partecipazione nonché della differenza tra il valore di riscatto o di liquidazione delle quote ed il costo di sottoscrizione o acquisto, documentato secondo le disposizioni dei commi precedenti».
All'articolo 8, primo comma, dopo le parole: «per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle operazioni dei fondi immobiliari» sono aggiunte le seguenti parole «e navali»; dopo le parole: «acquisti di immobili» sono aggiunte le seguenti parole: «e di navi».
g) All'articolo 9, comma 1, dopo le parole: «fondi d'investimento immobiliare» sono inserite le seguenti parole: «ed ai fondi comuni di investimento navale».

3. Al comma 2, dell'articolo 4, del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, dopo le parole: «reddito complessivo assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche» le parole: «imposta sul reddito delle persone giuridiche» sono sostituite da «imposta sul reddito delle società»; dopo le parole: «disciplinate dal testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917» sono aggiunte le seguenti: «ai soli fini dell'imposta sul reddito delle società, la limitazione di cui al paragrafo precedente si applica anche con riguardo ai redditi derivanti dall'utilizzazione delle predette navi, percepiti per il tramite di


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fondi di investimento navale costituiti ai sensi dell'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 24febbraio 1998, n. 58».
4. All'articolo 11, comma 2, è aggiunto il seguente comma 3 «I proventi di cui all'articolo 6, comma 1 lettera b), derivanti dalla sottoscrizione di quote di fondi comuni di investimento navale di cui all'articolo 37 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 38, percepiti da soggetti di cui allo stesso articolo 6 residenti in Italia, si considerano realizzatifliori dal territorio dello Stato, e sono pertanto esclusi dal calcolo del valore della produzione».
All'articolo 12, ultimo comina, secondo periodo, dopo le parole: «navi iscritte nel registro di cui all'articolo 1, comma 1, del Decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30» sono aggiunte le seguenti parole: «anche per il tramite di fondi di investimento navale costituiti ai sensi dell 'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».
5. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, la Banca d'Italia e la CONSOB adottano, ciascuno per quanto di competenza, le modifiche ai regolamenti e ai provvedimenti necessari per dare attuazione a quanto disposto dalle lettere a) e b) del coinma 1.
3256/VI/61. 01.Attili, Rotondo.

ART. 90.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
7-bis. Gli effetti dell'Accordo Basilea 2 per l'accesso al credito da parte delle imprese è sospeso noi confronti degli organizzatori degli spettacoli dal vivo per 24 mesi.
3256/VI/90. 1.Colasio.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, si interpreta nel senso che la surrogazione di cui al comma i del predetto articolo 8 non può comunque comportare l'applicazione di penali, di qualsiasi natura, per l'estinzione anticipata del credito surrogato, e che al debitore non possono essere imposte spese o commissioni per la concessione del nuovo mutuo, ovvero per accertamenti catastali, i quali potranno essere effettuati a cura ed onere del soggetto mutuante.
*3256/VI/99. 1.Del Mese, Tolotti.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Il comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, si interpreta nel senso che la surrogazione di cui al comma 1 del predetto articolo 8 non può comunque comportare l'applicazione di penali, di qualsiasi natura, per l'estinzione anticipata del credito surrogato, e che al debitore non possono essere imposte spese o commissioni per la concessione del nuovo mutuo, ovvero per accertamenti catastali, i quali potranno essere effettuati a cura ed onere del soggetto mutuante.
*3256/VI/99. 3.Fluvi, Fincato, Amendola, Ceccuzzi, Fiano, Fogliardi, Leddi Maiola, Musi, Nannicini, Pertoldi, Sposetti, Strizzolo, Tolotti, Vichi, Crisci, Sanga.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui il pagamento sia effettuato entro il predetto termine di sessanta giorni, e qualora non sia stato levato il protesto, non si applica la penale di cui al periodo precedente».
3256/VI/99. 2.Del Mese, Tolotti.


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ART. 131.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al Corpo della Guardia di finanza, al Fondo di assistenza per i finanzieri, alla Cassa Ufficiali ed al Fondo di previdenza per il personale appartenente al ruolo ispettori sovrintendenti e appuntati e finanzieri.

Conseguentemente alla tabella A allegata, rubrica relativa al Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 5.000;
2009: - 5.000;
2010: - 5.000.
3256/VI/131. 1.Tolotti.

All'articolo 131, elenco n. 1 allegato, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla voce: 02 Ministero dell'economia e delle finanze, espungere le seguenti voci:
legge I dicembre 1986, n. 831, articolo 8;
legge 23 dicembre 1999, n. 488, articolo 27, comma 2;
b) alla voce 08 Ministero dell'interno, espungere le seguenti voci:
legge 15 novembre 1973, n. 734, articolo 6;
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, articolo 101, comma 4;
decreto legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito dalla legge del 24 ottobre 1996, n. 556, articolo 9, comma 2;
c) alla voce 16 Ministero dei trasporti, espungere la seguente voce:
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli 101 e 208.

Conseguentemente alla tabella A allegata, rubrica relativa al Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 5.000;
2009: - 5.000;
2010: - 5.000.
3256/VI/131. 2.Tolotti.


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ALLEGATO 3

Tabella n. 1.

Disegno di legge C. 3257 e relative note di variazione C. 3257-bis e C. 3257-ter, approvato dal Senato.

Bilancio previsione dello Stato per il 2008.

Bilancio pluriennale 2008-2010 e connesse parti del disegno di legge C. 3256, approvato dal Senato (Legge finanziaria 2008).

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione Finanze,
esaminate, per le parti di competenza, la Tabella n. 1, stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2008, del disegno di legge C. 3257 e note di variazione 3257-bis e 3257-ter, approvato dal Senato, recante «Bilancio dello Stato per l'anno 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010», e le connesse parti del disegno di legge C. 3256, approvato dal Senato, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria per l'anno 2008)»;
rilevato come le disposizioni contenute nel disegno di legge finanziaria e nell'intera manovra finanziaria, nell'evidenziare le linee di politica economica che qualificano l'azione del Governo, perseguano con coerenza gli obiettivi indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria 2008-2011 e nelle risoluzioni parlamentari di approvazioni del DPEF, ispirandosi agli obiettivi del risanamento, della crescita economica del Paese, dell'equità sociale, della riduzione della pressione fiscale, della riqualificazione della spesa pubblica, del rafforzamento del sistema di protezione sociale, della stabilità e della competitività, che hanno caratterizzato l'azione del Governo in questo primo scorcio di legislatura;
evidenziato come il disegno di legge finanziaria prosegua il percorso avviato con la Legge finanziaria 2007, che conteneva norme incisive, anche di natura straordinaria, volte a consentire alla finanza pubblica italiana di superare una situazione di emergenza, resa particolarmente delicata dal fatto che circa metà del debito pubblico italiano è nelle mani di investitori stranieri;
sottolineato come la crisi finanziaria evitata dall'azione del Governo sarebbe risultata per alcuni aspetti ancora più grave rispetto a quella degli anni '90, in ragione del più basso livello dell'avanzo primario, che si attestava nel 2005 allo 0,5 per cento rispetto all'1,8 per cento del 1992, e dell'incremento del rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo, che era salito dall'1,5 per cento nel 1992 ad oltre il 4 per cento di fine 2005;
rilevato come il Documento di programmazione economico-finanziaria 2008-2011 abbia indicato tra le priorità dell'azione di Governo la promozione di un modello di crescita sostenibile sotto il profilo finanziario, sociale e ambientale, puntando prioritariamente allo sviluppo economico ed all'equità sociale, in un quadro di compatibilità con gli equilibri di bilancio conseguiti;
evidenziato come a tali indicazioni programmatiche abbiano fatto seguito il disegno di legge C. 3178, recante norme di


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attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività, per favorire l'equità e la crescita sostenibili, ed il decreto-legge n. 159 del 2007, collegato alla manovra finanziaria, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale;
evidenziato come il Protocollo sul welfare si ponga l'obiettivo di completare la riforma previdenziale, rilanciare la competitività e modernizzare il mercato del lavoro, introducendo nuovi ammortizzatori sociali, con particolare attenzione all'occupazione giovanile;
sottolineato come, per la prima volta dopo molti anni, con i decreti-legge nn. 81 e 159 del 2007 si sia operata una consistente redistribuzione di risorse, senza dover fare ricorso a manovre correttive dell'andamento dei conti pubblici, che negli ultimi anni sono state caratterizzate da tagli alla spesa e da inasprimenti di imposizione;
rilevato, in particolare, come il decreto-legge n. 159 del 2007 abbia consentito di ridistribuire le risorse derivanti dal maggior gettito delle entrate tributarie registratosi rispetto alle previsioni iniziali;
sottolineato come le misure presenti nel disegno di legge finanziaria 2008 si inseriscano in questo quadro, proponendosi di proseguire la riduzione del deficit pubblico, rilanciare la competitività del sistema Paese, sostenere la crescita economica e migliorare l'equità nella distribuzione del reddito;
rilevato come il rapporto tra deficit e PIL si attesti all'2,4 per cento nel 2007 e all'2,2 per cento nel 2008, in linea, con le stime del DPEF, mentre il rapporto tra debito e PIL si attesterà al 105 per cento nel 2007 e scenderà al 103,5 per cento nel 2008;
rilevato, sotto quest'ultimo profilo, come l'andamento del rapporto tra debito e PIL, nonostante le dimensioni ancora preoccupanti dello stock di debito esistente, che lo pongono al livello più alto nei Paesi europei, stia subendo una netta inversione di tendenza, evidenziata anche dall'OCSE, la quale ha sottolineato come il disegno di legge finanziaria 2008 intervenga in maniera efficace sull'assestamento dei conti pubblici;
evidenziato inoltre come l'avanzo primario salirà nel 2007 al 2,5 per cento del PIL, al 2,6 per cento nel 2008 ed al 3 per cento nel 2009, mentre la spesa corrente si attesterà al 39,9 per cento del PIL nel 2007 ed al 40 per cento nel 2008, per poi decrescere al 39,3 per cento nel 2009;
rilevato come la pressione fiscale si stabilizzerà nel 2008 al 43,1 per cento del PIL, iniziando quindi a ridursi nel corso del 2008;
sottolineata l'efficacia dell'azione di Governo, soprattutto per quanto riguarda due obiettivi prioritari, indispensabili per ridurre il divario con gli altri partner europei ed internazionali, costituiti dalla riduzione del debito pubblico e dalla lotta all'evasione fiscale;
sottolineato come il Governo stia portando avanti con impegno l'azione di contrasto dell'evasione fiscale, che ammonterebbe, secondo stime recenti, a circa cento miliardi di euro annui, pari al 15-20 per cento delle entrate complessive ed al 7 per cento del PIL, e che risulta dunque ancora notevolmente più elevata rispetto agli altri Paesi europei;
rilevato, sotto questo profilo, come la lotta all'evasione fiscale abbia portato i primi frutti, consentendo di ridistribuire circa 7,5 miliardi di euro di risorse, attraverso le misure contenute nel decreto- legge n. 159 del 2007, senza dover ricorrere ad una manovra correttiva sui conti pubblici;
evidenziato come le modifiche alle regole di determinazione del reddito d'impresa di cui all'articolo 3 favoriscano l'allineamento dell'ordinamento tributario nazionale con le tendenze in atto nei maggiori Paesi europei, oltre che con le raccomandazioni della Commissione europea,


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nonché la semplificazione, la trasparenza e la razionalizzazione del prelievo fiscale;
sottolineato inoltre, sotto quest'ultimo profilo, come la riduzione dell'aliquota IRES dal 33 al 27,5 per cento, e la riduzione dell'aliquota IRAP ordinaria dal 4,25 al 3,9 per cento, consentiranno di migliorare l'attrattività dell'Italia ai fini della localizzazione degli investimenti;
sottolineato come la previsione dell'ulteriore detrazione a fini ICI per gli immobili adibiti ad abitazione principale, prevista dai commi da 1 a 3 dell'articolo 2, si ponga in piena sintonia con le indicazioni espresse in materia dalla Commissione Finanze;
evidenziata la necessità che il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze previsto dall'articolo 2, comma 2, mediante il quale saranno stabilite le modalità con cui saranno determinati i conguagli relativi alle compensazioni finanziari spettanti ai comuni a fronte del minore gettito ICI determinato dalla nuova detrazione introdotta dal comma 1 del medesimo articolo 2, sia effettivamente emanato entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione;
evidenziata la rilevanza sociale delle misure di cui all'articolo 3, comma 4, volte all'introduzione di ulteriori detrazioni in favore dei giovani tra venti e trent'anni che stipulino contratti di locazione per l'unità immobiliare da destinare ad abitazione principale;
sottolineata, in tale contesto, l'esigenza di accelerare la riforma del catasto, nonché la revisione degli estimi catastali, sulla base dei principi direttivi indicati dal disegno di legge C. 1762, anche al fine di estendere gradualmente la franchigia sull'unità abitativa destinata ad abitazione principale prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera g), del predetto disegno di legge, e per rinnovare il sistema estimativo degli immobili, basato sulla distinzione in categorie e classi, favorendo in tal modo il progressivo miglioramento dei relativi livelli di perequazione, trasparenza e qualità, nonché il recupero dell'evasione e dell'elusione nel settore immobiliare,
condivisa la decisione, prevista dal comma 4 dell'articolo 1, di destinare prioritariamente le eventuali maggiori entrate tributarie che dovessero determinarsi nel 2008 rispetto alla legislazione vigente, derivanti dalla lotta all'evasione, alla riduzione della pressione fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti, a partire dalle fasce di reddito più basse, e all'incremento della quota di detrazione per spese di produzione del reddito;
sottolineata inoltre l'opportunità di confermare e rafforzare gli strumenti per semplificare gli adempimenti, facilitare il dialogo tra fisco e contribuenti, rafforzare l'attività di accertamento e di repressione delle frodi fiscali, e migliorare l'ordinamento tributario, in particolare attraverso la riforma del sistema tributario penale, il miglioramento del sistema informatico del fisco e la tracciabillità dei pagamenti, con la progressiva eliminazione dell'uso del contante,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti osservazioni:
a) con riferimento alla riformulazione dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, operata dall'articolo 3, comma 1, lettera i) del disegno di legge finanziaria, in materia di deducibilità degli interessi passivi, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire il meccanismo dell'interpello con una semplice comunicazione da parte delle imprese, nonché di prevedere un regime transitorio, al fine di consentire l'applicazione graduale del nuovo regime di deducibilità;
b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre disposizioni volte a ridurre la pressione fiscale sulle microimprese e sulle piccole imprese, che possono risultare escluse sia dai benefici connessi al regime dei contribuenti minimi, sia dalle agevolazioni conseguenti


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alla riduzione dell'aliquota IRES, innalzando la soglia della deduzione forfetaria IRAP dagli attuali 8.000 fino a 10.000 euro;
c) sempre con riferimento alle modifiche alla disciplina IRES realizzate dall'articolo 3, valuti la Commissione di merito l'opportunità di integrare tale regime, alla luce dell'introduzione dei nuovi principi contabili internazionali, i quali richiedono una semplificazione per il sistema delle imprese;
d) valuti la Commissione di merito l'opportunità di rivedere il regime di detrazione dei mutui per l'acquisto o la costruzione della prima casa di abitazione, di cui all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, già in parte modificato dal disegno di legge finanziaria, elevando dal 19 al 23 per cento la percentuale di detraibilità degli interessi passivi pagati su tali mutui, al fine di armonizzare tali previsioni con la modifica dell'aliquota IRPEF relativa al primo scaglione di reddito operata dalla legge n. 296 del 2006;
e) valuti la Commissione di merito l'opportunità di favorire un ulteriore affinamento degli studi di settore, evidenziando maggiormente il carattere di strumento di accertamento di tale istituto, in particolare chiarendo che i ricavi, desumibili dagli indicatori di normalità economica, costituiscono, fino all'approvazione dei nuovi studi di settore, presunzioni semplici, e che, in caso di accertamento, spetta all'amministrazione finanziaria motivare l'accertamento effettuato, nonché specificando che l'attività di accertamento realizzata per mezzo degli studi di settore si indirizza prioritariamente nei confronti di soggetti diversi dalle imprese manifatturiere che svolgono prevalentemente attività in conto terzi;
f) valuti la Commissione di merito l'opportunità di continuare l'opera di ristrutturazione e rafforzamento delle strutture di accertamento, in particolare dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di Finanza, a tal fine procedendo al potenziamento dei rispettivi organici, anche attraverso il bando di ulteriori concorsi, tenendo conto del fatto che, di norma, l'accesso agli uffici pubblici deve avvenire mediante pubblico concorso e che il ricorso alle graduatorie deve costituire un'eccezione, nonché garantendo la salvaguardia delle rispettive dotazioni finanziarie;
g) con riferimento al regime fiscale semplificato per i contribuenti minimi, di cui ai commi da 1 a 21 dell'articolo 4, si sottolinea l'opportunità di sviluppare il processo di semplificazione degli adempimenti per i contribuenti minimi, rilevando l'opportunità di realizzare in futuro ulteriori integrazioni e miglioramenti di tale regime semplificato;
h) con riferimento al sistema della riscossione dei tributi, valuti la Commissione l'opportunità di prevedere che, in caso di rateizzazione dei debiti tributari del contribuente, l'obbligo di prestare fideiussione si applichi solo al di sopra di una determinata soglia quantitativa, venendo in tal modo incontro alle esigenze di un'ampia platea di contribuenti;
i) con riferimento al sistema della riscossione coattiva, che è stato oggetto nel corso degli ultimi anni di un complesso intervento di riforma, valuti la Commissione l'opportunità di semplificare e razionalizzare l'operatività della società Equitalia, in coerenza con gli indirizzi degli azionisti, in particolare snellendo i rapporti istituzionali con gli organismi dell'amministrazione finanziaria, ampliandone gli ambiti di azione e rendendo ancora più efficace ed incisiva l'attività di riscossione da essa svolta;
l) con riferimento ai meccanismi di rimborso dei crediti tributari vantati dai contribuenti nei confronti dell'Erario, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, per i rimborsi risalenti a più di dieci anni, che le somme spettanti a tale titolo siano produttive di interessi;
m) con particolare riferimento alle modalità di riscossione delle entrate degli enti locali, valuti la Commissione di merito


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l'opportunità di chiarire che i servizi di gestione di tali entrate possono essere affidati, previa gara ad evidenza pubblica, anche a società miste a capitale pubblico- privato iscritte nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, nonché consentendo la rinegoziazione dei contratti in essere;
n) valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire che le plusvalenze derivanti dalla cessioni di beni immobili da parte delle persone giuridiche di diritto privato senza fine di lucro che perseguono scopi di utilità sociale, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 207 del 2001, non sono soggette ad imposizione, se tali plusvalenze sono utilizzate per l'acquisto o la realizzazione di beni immobili destinati allo svolgimento delle medesimi attività cui era adibito l'immobile alienato;
o) valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre meccanismi di riduzione delle aliquote di accisa sui prodotti energetici, al fine di compensare le maggiori entrate a titolo di IVA derivanti dalle variazioni del prezzo del petrolio registratesi sui mercati internazionali;
p) valuti la Commissione di merito l'opportunità di realizzare l'omogeneizzazione del regime tributario applicabile agli organismi di investimento collettivo del risparmio italiani rispetto ai soggetti esteri, valorizzando a tal fine i principi di delega previsti in materia dall'articolo 1 del disegno di legge C. 1762, esaminato in sede referente dalla Commissione Finanze;
q) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere l'esenzione dalle tasse sulle concessioni governative per gli atti e i provvedimenti in favore dei comuni, delle province, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, relativi alle licenze e ai documenti sostitutivi per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione, fatti salvi i versamenti già effettuati;
r) valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire il disposto dell'articolo 2, comma 40, del decreto-legge n. 262 del 2006, specificando che i padiglioni fieristici possono essere sempre accatastati nella categoria E;
s) valuti la Commissione di merito l'opportunità di dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale 4 luglio 2007, n. 270, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 44, della legge n. 350 del 2003, nella parte in cui non consente l'applicazione dell'articolo 9 della legge n. 289 del 2002 anche ai periodi di imposta non coincidenti con l'anno solare, consentendo che tali disposizioni possano essere applicate anche a quei contribuenti, quali le associazioni sportive dilettantistiche, che hanno un esercizio d'imposta non corrispondente all'anno solare;
t) valuti la Commissione di merito l'opportunità di estendere l'applicazione del meccanismo del 5 per mille anche alle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivo rilasciato dal CONI, nonché alle fondazioni culturali ed alle fondazioni lirico-sinfoniche;
u) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere l'esenzione dall'IVA delle cessioni di beni e servizi effettuate nei confronti delle istituzioni scolastiche statali per il relativo funzionamento amministrativo e didattico;
v) con riferimento al comma 4 dell'articolo 2, che prevede l'introduzione di una detrazione IRPEF per i contratti di locazione stipulati dai giovani di età compresa fra i 20 e i 30 anni, per i primi tre anni di durata del contratto, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire se tale beneficio si applichi anche ai contratti già stipulati, precisando, in tal caso, se il triennio decorre dalla data di stipula del contratto, ovvero dalla data di entrata in vigore della disposizione;
z) sempre con riferimento al comma 4 dell'articolo 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di indicare il termine di emanazione del decreto di cui al comma 1-sexies dell'articolo 16 del TUIR, come introdotto dalla lettera d) del medesimo comma 4;


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aa) con riferimento al comma 10 dell'articolo 2, il quale interviene sulle modalità di determinazione delle detrazioni per carichi di famiglia e delle detrazioni per categorie di reddito, stabilendo che, per l'individuazione della misura del beneficio spettante, il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze, valuti la Commissione di merito l'opportunità di intervenire attraverso una novella degli articoli 12 e 13 del TUIR, piuttosto che mediante l'inserimento di commi aggiuntivi;
bb) con riferimento ai commi da 12 a 14 dell'articolo 2, i quali prorogano, per gli anni 2008-2010, le agevolazioni fiscali in materia di ristrutturazioni edilizie relative sia alla detrazione IRPEF sia all'aliquota IVA agevolata, valuti la Commissione di merito l'opportunità di integrare il comma 13, relativo alla proroga dell'aliquota agevolata IVA, richiedendo, analogamente a quanto disposto con riferimento alla proroga della detrazione IRPEF, l'evidenziazione in fattura del costo della manodopera;
cc) con riferimento al primo periodo del comma 16 dell'articolo 2, il quale, nell'ambito della proroga delle agevolazioni fiscali per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio introdotte dalla legge finanziaria 2007, dispone il rinvio, relativamente alle modalità di applicazione di tali previsioni, al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 febbraio 2007, valuti la Commissione di merito la congruità del richiamo a tale decreto ministeriale, considerato che esso reca disposizioni di attuazione di differenti agevolazioni tributarie, relative ad apparecchi domestici, motori industriali e variatori di velocità;
dd) con riferimento al comma 21 dell'articolo 2, il quale, nel quadro delle modifiche al regime di fiscalità indiretta degli atti di trasferimento di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati, recate dai commi 19, 20 e 22, prevede l'abrogazione del comma 15 dell'articolo 36 del decreto-legge n. 223 del 2006, che ha a sua volta abrogato l'articolo 33, comma 3, della legge n. 388 del 2000, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire l'effettiva disapplicazione, in generale, del regime agevolato disposto dal predetto l'articolo 33, comma 3, della legge n. 388, in considerazione del fatto che l'abrogazione di una norma che reca abrogazione di un'altra disposizione non comporta la rivivescenza della prima norma soppressa;
ee) con riferimento al comma 1, lettera i), dell'articolo 3, il quale sostituisce l'articolo 96 del TUIR, in materia di deducibilità degli interessi passivi, valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare il disposto del comma 6 del nuovo articolo 96, che conferma le regole di indeducibilità assoluta previste, tra l'altro, dall'articolo 90, comma 2, del TUIR, con la norma di interpretazione autentica del medesimo articolo 90, comma 2, recata dal comma 3 dello stesso articolo 3, la quale indica invece che gli interessi passivi relativi ad acquisto di immobili non strumentali non sono compresi fra i componenti negativi indeducibili;
ff) con riferimento alle modalità applicative delle disposizioni contenute nella lettera z) del comma 1 dell'articolo 3, concernenti il limite al riporto in avanti delle perdite nelle operazioni di fusione e scissione, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire la disciplina applicabile all'ipotesi in cui, in capo alla stessa società partecipante alla fusione, siano attribuite sia perdite d'esercizio sia interessi oggetto di riporto in avanti;
gg) con riferimento ai commi 5 e 6 dell'articolo 3, recanti disposizioni dirette ad assicurare che la riduzione dell'imposizione IRES produca effetti anche sulla tassazione in capo al socio, valuti la Commissione di merito l'opportunità di integrare la disposizione, al fine di disciplinare la fattispecie concernente i dividendi e le plusvalenze relativamente ai quali viene corrisposta, in luogo della tassazione ordinaria, la ritenuta alla fonte a titolo definitivo;


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hh) sempre con riferimento al comma 5 dell'articolo 3, valuti la Commissione di merito l'opportunità di stabilire un termine per l'emanazione del decreto ministeriale, ivi previsto, con il quale saranno rideterminate le quote di esenzione dei dividendi percepiti e delle plusvalenze realizzate con riferimento alle partecipazioni qualificate;
ii) con riferimento ai commi da 7 a 9 dell'articolo 3, i quali recano una disciplina fiscale in materia di redditi di impresa individuale o derivante da partecipazione in società di persone, prevedendo in particolare la possibilità per il contribuente di optare per un regime di tassazione separata con aliquota del 27,5 per cento, a condizione che il reddito sia mantenuto all'interno dell'impresa, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire che, in caso di successivo prelievo o distribuzione di utili, l'assoggettamento a tassazione IRPEF ordinaria riguarda l'intero reddito di impresa;
ll) con riferimento ai commi 13 e 14 dell'articolo 3, i quali recano una disciplina agevolativa di natura opzionale per le operazioni di riorganizzazione societaria, valuti la Commissione di merito l'opportunità di definire i criteri ai quali si dovrà attenere il decreto ministeriale previsto dal comma 14 per coordinare tale previsione con la disciplina agevolativa di maggior favore, applicabile ad alcune tipologie di operazioni rientranti in tale categoria, prevista dall'articolo 1, commi da 242 a 249, della legge n. 296 del 2006;
mm) con riferimento al comma 18 dell'articolo 3, il quale prevede lo svincolo delle riserve in sospensione d'imposta ai fini IRAP, valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare tale previsione con quanto disposto dall'ottavo periodo del comma 2 del medesimo articolo 3, il quale introduce la facoltà per il contribuente di svincolare le predette riserve attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'1 per cento;
nn) con riferimento al comma 5 dell'articolo 4, il quale stabilisce che i contribuenti minimi non addebitano l'IVA a titolo di rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell'IVA assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti, anche intracomunitari, e sulle importazioni, valuti la Commissione di merito l'opportunità di subordinare l'entrata in vigore della previsione all'autorizzazione dei competenti organi dell'Unione europea;
oo) con riferimento al comma 2 dell'articolo 9, il quale conferma, anche per il periodo d'imposta 2008, l'agevolazione fiscale concessa agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante, consistente in una deduzione forfetaria dei ricavi, valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare tale disposizione con l'articolo 122, comma 1, lettera f), del disegno di legge finanziaria, che interviene sulla stessa materia prevedendo la proroga dell'agevolazione per gli anni 2008, 2009 e 2010;
pp) con riferimento alle lettere b) e c) del comma 13 dell'articolo 9, relative alla tassazione dei carburanti impiegati dai taxi e dalle ambulanze, valuti la Commissione di merito l'opportunità di mantenere tali disposizioni, le quali sono già comprese nell'articolo 39-ter, comma 1, del decreto-legge n. 159 del 2007;
qq) con riferimento al comma 48 dell'articolo 9, relativo alle modalità attuative delle previsioni in materia di procedura di gestione dei crediti IVA infrannuali, valuti la Commissione di merito l'opportunità di indicare il termine per l'emanazione del decreto ministeriale ivi previsto;
rr) con riferimento al comma 75 dell'articolo 9, in materia di applicazione degli indicatori di normalità economica, valuti la Commissione di merito l'opportunità di correggere il riferimento alla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 2006 con quello alla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 2007;
ss) con riferimento al comma 15 dell'articolo 61, il quale introduce un regime di ammortamento fiscale specifico per i beni mobili registrati, concessi in locazione finanziaria con obbligo di acquisto,


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valuti la Commissione di merito l'opportunità di subordinare l'efficacia del nuovo regime all'autorizzazione della Commissione europea, analogamente a quanto previsto dal comma 16 del medesimo articolo con riferimento al comma 14, che dispone l'inapplicabilità delle norme fiscali in materia di ammortamento alla stessa tipologia di beni;
tt) con riferimento al comma 5 dell'articolo 121, il quale prevede, tra le condizioni per beneficiare del credito d'imposta per nuove assunzioni, previsto dal comma 1 del medesimo articolo, che i lavoratori neoassunti non abbiano lavorato prima, o abbiano perso l'impiego precedente, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire se tale condizione si riferisca ai soli rapporto di lavoro dipendente, e se la perdita dell'impiego riguardi anche il caso di dimissioni volontarie.


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ALLEGATO 4

Tabella n. 2.

Disegno di legge C. 3257 e relative note di variazione C. 3257-bis e C. 3257-ter, approvato dal Senato.

Bilancio previsione dello Stato per il 2008.

Bilancio pluriennale 2008-2010 e connesse parti del disegno di legge C. 3256, approvato dal Senato (Legge finanziaria 2008).

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione Finanze,
esaminate, per le parti di competenza, la Tabella n. 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008, del disegno di legge C. 3257 e note di variazione 3257-bis e 3257-ter, approvato dal Senato, recante «Bilancio dello Stato per l'anno 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010», e le connesse parti del disegno di legge C. 3256, approvato dal Senato, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria per l'anno 2008)»;
evidenziato positivamente come le innovazioni apportate dal Governo alla struttura del Bilancio permettono di focalizzare maggiormente l'attenzione del dibattito parlamentare sui criteri di allocazione delle risorse pubbliche, consentendo, attraverso l'evidenziazione del legame tra risorse stanziate e azioni perseguite, di valutare meglio la qualità e l'efficienza della spesa in relazione agli obiettivi che si intendono conseguire;
sottolineato inoltre come la revisione del Bilancio incrementi e razionalizzi il contenuto informativo relativo allo stato di previsione dell'entrata;
rilevato, in particolare, come l'introduzione della distinzione tra entrate ricorrenti ed entrate non ricorrenti risulti di particolare rilevanza ai fini del rispetto del Patto di Stabilità, mentre l'individuazione, tra le entrate relative ad un determinato tributo o aggregato di tributi, della quota che si riferisce ai versamenti effettuati spontaneamente dai contribuenti e di quella correlata all'attività di accertamento e controllo svolta dagli uffici finanziari, consenta di valutare più analiticamente i risultati conseguiti dall'attività di contrasto all'evasione fiscale;

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti osservazioni:
a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di favorire la piena ed effettiva applicazione dell'articolo 8 del decreto-legge n. 7 del 2007, in materia di portabilità dei mutui, chiarendo che la surrogazione di cui al comma 1 del predetto articolo 8 non può comunque comportare l'applicazione di penali, di qualsiasi natura, per l'estinzione anticipata del credito surrogato, e che al debitore non possono essere imposte spese o commissioni per la concessione del nuovo mutuo, ovvero per accertamenti catastali, i quali potranno essere effettuati a cura ed onere del soggetto mutuante;
b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di integrare l'articolo 9,


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comma 54, lettera a), del disegno di legge finanziaria, al fine di consentire, nel caso di esternalizzazione dei servizi relativi alle entrate degli enti locali, anche il ricorso a società miste, a capitale pubblico locale e privato, costituite tra l'ente o gli enti che hanno deliberato l'affidamento dei servizi ed un socio privato iscritto nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, scelto mediante gara ad evidenza pubblica;
c) con riferimento all'articolo 20, comma 2, relativo alla redazione dei contratti su strumenti finanziari, anche derivati, sottoscritti dagli enti territoriali, valuti la Commissione di merito l'opportunità di rafforzare le misure di tutela ivi previste, prevedendo l'istituzione di una cabina di regia che possa favorire il confronto in materia di tutte le istituzioni interessate, rappresentate dal Ministero dell'Economia e delle finanze, dalla CONSOB, dalla Banca d'Italia, dall'ABI, nonché dalle regioni e dagli altri enti locali;
d) sempre con riferimento all'articolo 20, valuti altresì la Commissione di merito l'opportunità di stabilire l'obbligo di procedere mediante gara all'individuazione dell'istituto bancario con il quale ciascun ente locale realizza le operazioni in strumenti finanziari derivati, al fine di garantire la massima convenienza per l'ente e di favorire un maggiore livello di efficienza del mercato, nonché di prevedere l'obbligo, per gli intermediari finanziari controparti degli strumenti derivati sottoscritti dagli enti locali, di fornire a questi ultimi informazioni periodiche sul valore di mercato degli strumenti sottoscritti;
e) con riferimento all'articolo 20, comma 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di indicare il termine entro il quale deve essere emanato il decreto ministeriale ivi previsto;
f) con riferimento all'articolo 99, recante la disciplina dell'azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori, valuti la Commissione di merito l'opportunità di realizzare tale importante intervento di riforma, che può consentire di incrementare la protezione dei consumatori e di favorire maggiore correttezza e trasparenza nei rapporti contrattuali, nell'ambito di uno specifico intervento legislativo in tale campo.