VII Commissione - Marted́ 27 novembre 2007


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ALLEGATO 1

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008). C. 3256 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010. C. 3257 e relative note di variazione, C. 3257-bis e C. 3257-ter Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 2008.

Tabella n. 14: Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno finanziario 2008.

Tabella n. 17: Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2008.

EMENDAMENTI

ART. 2.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:
e-bis): spese, fino all'importo di 100 euro, sostenute per l'acquisto di abbonamenti nominali alle stagioni di prosa, lirica, musica sinfonica e danza promosse dai teatri, dalle istituzioni e dalle fondazioni lirico-sinfoniche.

Conseguentemente, all'articolo 126 al comma 7 sostituire le parole: 545 milioni con: 550 milioni le parole: 700 milioni con: 705 milioni e le parole: 900 milioni con: 905 milioni.
3256/VII/2. 1. Folena, Sasso, De Simone, Tranfaglia.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 15 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, dopo la lettera i-septies) è aggiunta la seguente:
i-octies) le spese, per un importo non superiore a 250 euro, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni o scuole musicali rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto


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del Presidente del Consiglio dei ministri, o Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e l'Istruzione;

Conseguentemente al comma 5 sostituire le parole: Le disposizioni di cui all'articolo con le seguenti: Le disposizioni di cui agli articoli 15 e.

Conseguentemente: A decorrere dal 1o gennaio 2008, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 505 relative all'alcol etilico al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo pari a 175 milioni di euro annui.
3256/VII/2. 2. Tranfaglia, Napoletano, Sgobio.

Dopo il comma 25, aggiungere in fine, il seguente:
25-bis. Le spese relative alla registrazione fonografica e videografica, di produzione, di promozione e di digitalizzazione delle piccole e medie imprese editrici del settore musicale, per opere prime e seconde di artisti italiani o residenti in Italia, sono ammesse, a decorrere dal 1o gennaio 2008, al credito di imposta pari al 50 per cento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta, entro il limite massimo complessivo annuale di 5 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 126, al comma 7 sostituire le parole: 545 milioni con: 550 milioni, le parole: 700 milioni con: 705 milioni e le parole: 900 milioni con: 905 milioni.
3256/VII/2. 4. Folena, Sasso, Tranfaglia, Guadagno detto Vladimir Luxuria.

Dopo il comma 25, aggiungere in fine, il seguente:
25-bis. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, comma 1, dopo la lettera i-quinquies) è aggiunta la seguente:
i-quinquies-bis) le spese, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazione ed enti di formazione musicale ed altre strutture similari rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Conseguentemente, all'articolo 126, al comma 7 sostituire le parole: 545 milioni con: 550 milioni, le parole: 700 milioni con: 705 milioni e le parole: 900 milioni con: 905 milioni.
3256/VII/2. 5. Folena, Sasso, De Simone, Tranfaglia.

ART. 12.

Al comma 18 sostituire le parole: è assegnato un contributo straordinario di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 2010 con le seguenti: è assegnato un contributo straordinario di 2 milioni di euro per l'anno 2008 e di 22 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:
2008: - 2.000;
2009: - 22.000;
2010: - 22.000.
3256/VII/12. 1. Colasio, Tocci, Rusconi, Froner, Benzoni, De Biasi, Tessitore, Villari, Giulietti, Volpini.


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ART. 70.

Al comma 4, dopo le parole: per l'anno 2008 aggiungere le seguenti: e di 55 milioni di euro, in ragione di anno, a decorrere dal 2010.

Conseguentemente alla tabella A voce: Ministro dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni:
2008: -;
2009: -;
2010: - 55.000.
*3256/VII/70. 3.Folena, Giulietti, Sasso.

Al comma 4, dopo le parole: per l'anno 2008 aggiungere le seguenti: e di 55 milioni di euro, in ragione di anno, a decorrere dal 2010.

Conseguentemente, all'articolo 96, comma 1, nella tabella A voce: Ministro dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni:
2008: -;
2009: -;
2010: - 55.000.
*3256/VII/70. 20.Carbonella.

Al comma 4, dopo le parole: per l'anno 2008 aggiungere le seguenti parole: e di 55 milioni di euro, in ragione di anno, a decorrere dal 2010.

Conseguentemente, all'articolo 96, comma 1, nella Tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze:
2008: -;
2009: -;
2010: - 55.000.
*3256/VII/70. 24.Vico, Tomaselli.

Al comma 4, dopo le parole: per l'anno 2008 aggiungere le seguenti: di 20 milioni di euro per l'anno 2009 e di 55 milioni di euro, in ragione di anno, a decorrere dal 2010.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni:
2008: -;
2009: - 20.000;
2010: - 55.000.
**3256/VII/70. 2.Folena, Giulietti, Sasso.

Al comma 4, dopo le parole: per l'anno 2008 aggiungere le seguenti: di 20 milioni di euro per l'anno 2009 e di 55 milioni di euro, in ragione di anno, a decorrere dal 2010.

Conseguentemente, all'articolo 96, comma 1, nella tabella A voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni:
2008: -;
2009: - 20.000;
2010: - 55.000.
**3256/VII/70. 19.Carbonella.

Al comma 4, dopo le parole: per l'anno 2008 aggiungere le seguenti parole: di 20 milioni di euro per l'anno 2009 e di 55 milioni di euro, in ragione di anno, a decorrere dal 2010.

Conseguentemente, all'articolo 96, comma 1, nella Tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze:
2008: -;
2009: - 20.000;
2010: - 55.000.
**3256/VII/70. 23.Vico, Tomaselli.

Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:
La ripartizione secondo bacini di utenza costituiti dalle regioni e dalle provincie autonome di Trento e Bolzano dello stanziamento annuo è effettuata il 30


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maggio di ogni anno. Allo scopo si procede imputando, automaticamente e in via provvisoria, alle regioni e alle provincie autonome il 90 per cento della somma già assegnata nell'anno precedente, fatta salva la rideterminazione in via definitiva all'esito dei conteggi ufficiali.
4-bis. All'articolo 145, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al primo e al secondo periodo le parole: «30 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio».
3256/VII/70. 1.Folena, Giulietti, Sasso.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Per assicurare l'erogazione dei contributi diretti di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, relativi agli anni 2006 e 2007, è autorizzata la spesa aggiuntiva di 48 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2008.

Conseguentemente, alla Tabella C, alla rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, alla voce: decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 apportare le seguenti modificazioni:
Art. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie fiscali (Agenzia del demanio) (1.1.2 - Interventi - Cap. 3901):
2008: - 48.000.
3256/VII/70. 11. Sasso, De Simone, Folena, Fundarò, Guadagno detto Vladimir Luxuria, Tranfaglia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. Alla fine del comma 1244 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «per l'anno 2009» sono sostituite dalle seguenti parole: «, in ragione di anno, a decorrere dal 2009».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni:
2008: -;
2009: -;
2010: - 35.000.
**3256/VII/70. 4.Folena, Giulietti, Sasso.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. Alla fine del comma 1244 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sostituire le parole: «per l'anno 2009» con le seguenti: «, in ragione di anno, a decorrere dal 2009».

Conseguentemente, all'articolo 96, comma 1, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni:
2008: -;
2009: -;
2010: - 35.000.
**3256/VII/70. 16.Carbonella.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Alla fine del comma 1244 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, sostituire le parole: «per l'anno 2009» con le seguenti parole: «, in ragione di anno, a decorrere dal 2009.».

Conseguentemente, all'articolo 96, comma 1, nella Tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze:
2008: -;
2009: -;
2010: - 35.000.
*3256/VII/70. 27.Vico, Tomaselli.

ART. 72.

Al comma 1, lettera a), capoverso n. 3, sostituire il periodo da: Gli operatori di comunicazione elettroniche su reti fisse fino a: entrata in vigore della presente disposizione con la seguenti: Gli operatori di comunicazioni elettroniche su reti fisse e mobili destinano alle opere cinematografiche


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di espressione originale italiana ovunque prodotte il 10 per cento dei ricavi derivanti dal traffico di contenuti audiovisivi offerti al pubblico a pagamento indipendentemente dalla tecnologia di trasmissione.
3256/VII/72. 1.De Simone, Folena.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 51 del testo unico della radiotelevisione di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è aggiunto il seguente comma:
10-bis. In tutti i casi previsti dal presente articolo e dall'articolo 35, l'Autorità contesta preliminarmente e tempestivamente gli addebiti agli interessati. Solo dopo tale contestazione è possibile l'applicazione di più sanzioni per una medesima inosservanza riguardante il medesimo programma in onda anche in giorni diversi.
3256/VII/72. 5.Pedrini.

ART. 79.

Dopo l'articolo 79, inserire il seguente:

Art. 79-bis.
(Fondo di promozione della ricerca di base).

1. È istituito un Fondo di 10 milioni di euro annui per il triennio 2008-2010 per promuovere la ricerca di base. Il Fondo è attivato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Le fondazioni bancarie che impegnano risorse per la ricerca di base possono chiedere a valere sul Fondo di cui al comma 1, e previa conferma della disponibilità finanziaria, contributi non inferiori al 10 per cento delle risorse impiegate, per la durata effettiva del finanziamento e comunque non oltre tre anni.
3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti gli obiettivi di ricerca di base per i quali i relativi finanziamenti possono essere ammessi ai contributi di cui al comma 2, le modalità per la presentazione delle richieste delle fondazioni volte ad ottenere i contributi medesimi, nonché per la valutazione dei piani di ricerca e per l'assegnazione dei contributi stessi al fine di rispettare i limiti della disponibilità del Fondo di cui al comma 1.

Conseguentemente, alla Tabella A, Alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modifiche:
2008: - 10.000;
2009: - 10.000;
2010: - 10.000.
3256/VII/79. 02. Folena, Sasso, De Simone, Aurisicchio, Fundarò, Guadagno detto Vladimir Luxuria, Tranfaglia.

Dopo l'articolo 79, inserire il seguente:

Art. 79-bis.
(Fondo di promozione della ricerca di base).

1. È istituito un Fondo di 10 milioni di euro annui per il triennio 2008-2010 per promuovere la ricerca di base. Il Fondo è attivato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Le fondazioni bancarie che impegnano risorse per la ricerca di base possono chiedere a valere sul Fondo di cui al comma 1, e previa conferma della disponibilità finanziaria, contributi non superiori al 20 per cento delle risorse impiegate, per la durata effettiva del finanziamento e comunque non oltre tre anni.
3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti gli obiettivi di ricerca di base per i quali i relativi finanziamenti possono essere ammessi ai contributi di cui al comma 2, le modalità per la presentazione delle richieste delle fondazioni


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volte ad ottenere i contributi medesimi, nonché per la valutazione dei piani di ricerca e per l'assegnazione dei contributi stessi al fine di rispettare i limiti della disponibilità del Fondo di cui al comma 1.

Conseguentemente, alla Tabella A, Alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modifiche:
2008: - 10.000;
2009: - 10.000;
2010: - 10.000.
3256/VII/79. 02(nuova formulazione). Folena, Sasso, De Simone, Aurisicchio, Fundarò, Guadagno detto Vladimir Luxuria, Tranfaglia.

Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:

Art. 79-bis.

1. A decorrere dall'anno 2008, una quota, pari a 40 milioni di curo, dello stanziamento complessivo del Fondo per gli investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica (FIRST) di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è destinata agli Enti di ricerca.
3256/VII/79. 03.Tocci, Benzoni.

Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:

Art. 79-bis.
(Disposizioni in favore del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide).

1. A decorrere dall'anno 2008, una quota, pari a 10 milioni di euro, dello stanziamento complessivo del Fondo per gli investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica (FIRST) di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è destinata al Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA), ai sensi della legge 284 del 10 giugno 1985.
3256/VII/79. 04.Tocci, Benzoni.

ART. 89.

Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:

Art. 89-bis.

1. Per la realizzazione delle opere, degli interventi e delle iniziative connessi alle celebrazioni per il 150o anniversario dell'Unità d'Italia è autorizzata l'ulteriore spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2008.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni in diminuzione:
2008: - 10.000.
3256/VII/89. 03. Colasio, Rusconi, Froner, Tocci, Benzoni, De Biasi, Tessitore, Villari, Giulietti, Volpini.

ART. 90.

Al comma 1, lettera c), in fine, sopprimere le seguenti parole: , rinnovabile una sola volta.
3256/VII/90. 2.Belisario.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).
3256/VII/90. 5. De Simone, Folena, Tranfaglia, Fundarò, Sasso, Guadagno detto Vladimir Luxuria.

Al comma 2, sostituire le parole: con l'approvazione del bilancio dell'anno 2007 con le seguente: entro il 31 dicembre 2008.
3256/VII/90. 10.Colasio.


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Sostituire il comma 4, con il seguente:
4. Per gli anni 2008, 2009 e 2010 nelle fondazioni lirico-sinfoniche possono essere effettuate assunzioni a tempo indeterminato di personale artistico, tecnico ed amministrativo per i posti specificatamente vacanti nell'organico funzionale approvato, esclusivamente al fine di sopperire a comprovate esigenze produttive. Per il medesimo periodo il personale a tempo determinato non può, superare il 15 per cento dell'organico funzionale approvato.
3256/VII/90. 11. De Simone, Folena, Tranfaglia, Fundarò, Sasso, Guadagno detto Vladimir Luxuria.

Sostituire il comma 4, con il seguente:
4. Per gli anni 2008, 2009 e 2010 nelle fondazioni lirico-sinfoniche possono essere effettuate assunzioni a tempo indeterminato di personale artistico, con particolare riguardo ai tersicorei, tecnico ed amministrativo per i posti specificatamente vacanti nell'organico funzionale approvato, esclusivamente al fine di sopperire a comprovate esigenze produttive. Per il medesimo periodo il personale a tempo determinato non può superare il 15 per cento dell'organico funzionale approvato.
3256/VII/90. 4.Sasso.

Al comma 4, dopo le parole: previa autorizzazione del Ministero vigilante aggiungere le seguenti: e nei limiti delle compatibilità di bilancio.
3256/VII/90. 8. Tessitore, Tocci, Rusconi, Froner, Benzoni, Colasio, De Biasi, Villari, Giulietti, Volpini.

Al comma 5, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) contribuire, nel limite di 5 milioni di euro, al sostegno dell'attività della danza effettuata dalle compagnie stabili componenti gli organici delle fondazioni lirico-sinfoniche.

Conseguentemente, dopo il comma 6, inserire il seguente:
6-bis. Le risorse di cui al comma 5, lettera b-bis) sono ripartite tra le fondazioni lirico-sinfoniche, con decreto del ministro per i beni e le attività culturali di cui al comma 6, in proporzione ai costi del personale «tersicorei» in servizio, presso le medesime fondazioni lirico-sinfoniche, nell'anno 2007.
3256/VII/90. 7. Folena, Sasso, De Simone, Fundarò, Guadagno detto Vladimir Luxuria, Tranfaglia.

Al comma 5, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
c) contribuire, nel limite di 5 milioni di euro, al sostegno dell'attività della danza effettuata dalle compagnie stabili componenti gli organici delle fondazioni lirico-sinfoniche.
*3256/VII/90. 12. De Simone, Folena, Tranfaglia, Fundarò, Sasso, Guadagno detto Vladimir Luxuria.

Al comma 5, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) contribuire, nel limite di 5 milioni di euro, al sostegno dell'attività della danza effettuata dalle compagnie stabili componenti gli organici delle fondazioni lirico-sinfoniche.
*3256/VII/90. 14.Sasso.

Al comma 5, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
c) contribuire, con non meno di un quarto del fondo stesso, all'avvio della Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari per il suo ingresso nel FUS, in aggiunta al finanziamento di cui la fondazione barese beneficia e che proviene dai fondi del Gioco del Lotto.
3256/VII/90. 3.Belisario.


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Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Le risorse di cui al comma 5, lettera b-bis) sono ripartite tra le fondazioni lirico-sinfoniche, con decreto del ministro per i beni e le attività culturali di cui al comma 6, in proporzione ai costi del personale «tersicorei» in servizio, presso le medesime fondazioni lirico-sinfoniche, nell'anno 2007.
3256/VII/90. 15.Sasso.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Sono abrogati il primo e il secondo periodo dell'articolo 3-ter, comma 5, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.
3256/VII/90. 13. De Simone, Folena, Tranfaglia, Fundarò, Sasso, Guadagno detto Vladimir Luxuria.

Sostituire il comma 4, con il seguente:
4. Per gli anni 2008, 2009 e 2010 nelle fondazioni lirico-sinfoniche possono essere effettuate assunzioni a tempo indeterminato di personale artistico, con particolare riguardo ai tersicorei, tecnico ed amministrativo per i posti specificatamente vacanti nell'organico funzionale approvato, esclusivamente al fine di sopperire a comprovate esigenze produttive. Per il medesimo periodo il personale a tempo determinato non può superare il 15 per cento dell'organico funzionale approvato.

Conseguentemente al comma 5, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
c) contribuire al sostegno dell'attività della danza effettuata dalle compagnie stabili componenti gli organici delle Fondazioni Lirico Sinfoniche.

Conseguentemente dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. Il fondo ci cui al comma 5 è ripartito 15 milioni per le lettera a) e b) del medesimo comma e 5 milioni per la lettera c).

Conseguentemente dopo il comma 6, inserire il seguente:
6-bis. Le risorse destinate alle finalità di cui al comma 5, lettera c) sono riportate tra le fondazioni lirico-sinfoniche, con il decreto del ministro per i beni e le attività culturali di cui al comma 6, in proporzione ai costi del personale «tersicorei» in servizio presso le medesime fondazioni lirico-sinfoniche, nell'anno 2007.
3256/VII/90. 6.Del Bue, Grillini.

ART. 93.

Dopo l'articolo 93 aggiungere il seguente:

Art. 93-bis.

1. Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali è istituito un fondo con dotazione pari a 2 milioni di euro annui per il triennio 2008-2010 da ripartire per le esigenze connesse all'attuazione delle disposizioni recate dalle leggi 19 febbraio 2007, n. 19 (Ratifica della Convenzione sulla protezione e promozione delle diversità delle espressioni culturali) e 27 settembre 2007, n. 167 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale).

Conseguentemente alla tabella A voce: Ministero per i beni e le attività culturali apportare le seguenti variazioni:
2008: - 2 milioni;
2009: - 2 milioni;
2010: - 2 milioni.
3256/VII/93. 02. Folena, Sasso, De Simone, Fundarò, Guadagno detto Vladimir Luxuria, Tranfaglia.


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Dopo l'articolo 93 aggiungere il seguente:

Art. 93-bis.

1. Al fine di rafforzare e qualificare i musei che promuovono la conoscenza scientifica e tecnologica è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2008.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero per i beni e le attività culturali, apportare la seguente variazione:
2008: - 5 milioni.
3256/VII/93. 06. Guadagno detto Vladimir Luxuria, Tranfaglia, Fundarò, De Simone, Sasso, Folena.

Dopo l'articolo 93 aggiungere il seguente:

Art. 93-bis.

1. L'articolo 2, comma 102, del decreto-legge 3 ottobre 2006 n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è sostituito dal seguente:
102. Per l'anno 2007 e fino al 30 giugno 2008, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. Per l'anno 2007, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.
3256/VII/93. 010. Colasio, Tocci, Rusconi, Froner, Benzoni, De Biasi, Villari, Giulietti, Volpini, Tessitore.

ART. 94.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
3256/VII/94. 27. De Simone, Sasso, Folena, Fundarò, Tranfaglia, Guadagno detto Vladimir Luxuria.

Al comma 1, lettera b), sopprimere la parola: indirizzi.
3256/VII/94. 27(nuova formulazione). De Simone, Sasso, Folena, Fundarò, Tranfaglia, Guadagno detto Vladimir Luxuria.

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: anche prescindendo dal possesso dello specifico titolo di studio richiesto per il reclutamento del personale,.
3256/VII/94. 14. Guadagno detto Vladimir Luxuria, De Simone, Folena, Tranfaglia, Fundarò, Sasso.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: anche prescindendo dal possesso dello specifico titolo di studio richiesto per il reclutamento del personale, con le seguenti: valorizzando le competenze acquisite.
3256/VII/94. 14.(nuova formulazione). Guadagno detto Vladimir Luxuria, De Simone, Folena, Tranfaglia, Fundarò, Sasso.

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le risorse di cui al presente comma, fino alla disponibilità di 358 milioni di euro nel 2008, di 518 milioni di euro nel 2009 e 968 milioni di euro nel 2010, sono destinate al miglioramento dell'efficienza del sistema scolastico statale.
3256/VII/94. 24. Tranfaglia, Napoletano, Sgobio.

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: , purché tale numero sia superiore ad almeno il 55 per cento del numero degli alunni diversamente abili iscritti nel sistema di istruzione.


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Le classi ove sia iscritto almeno uno studente diversamente abile non possono essere composte da più di 20 studenti.
3256/VII/94. 23. Tranfaglia, Napoletano, Sgobio.

All'articolo 94, apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 3, inserire dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» le seguenti: «e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione»;
b) al comma 6, inserire dopo le parole: «il Ministro dell'economia e delle finanze e» le seguenti: «di concerto con»;
c) al comma 7, inserire dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» le seguenti: «e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione»;
d) al comma 14, inserire dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» le seguenti: «e con il Ministro per le riforme e le innovazioni della pubblica amministrazione».
3256/VII/94. 36.Giovanelli.

Sopprimere il comma 4.
*3256/VII/94. 22. Tranfaglia, Cancrini, Napoletano, Sgobio.

Sopprimere il comma 4.
*3256/VII/94. 50.Cancrini, Tranfaglia.

Al comma 4, sostituire le parole: 70 per cento con le seguenti: 80 per cento.
3256/VII/94. 13. Sasso, Tranfaglia, Guadagno detto Vladimir Luxuria, De Simone, Folena, Fundarò.

Al comma 4 sopprimere il secondo e terzo periodo.
3256/VII/94. 21. Tranfaglia, Napoletano, Sgobio.

Al comma 4, al secondo periodo, sopprimere le parole: Conseguentemente, nonché le parole: all'articolo 40, comma 1, settimo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono soppresse le parole da: nonché la possibilità fino a: particolarmente gravi,.
3256/VII/94. 12. De Simone, Fundarò, Tranfaglia, Guadagno detto Vladimir Luxuria, Folena, Sasso.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Il Ministero della pubblica istruzione con proprio regolamento definisce criteri e modalità attuative per l'assegnazione agli Istituti scolastici, fino alla disponibilità di 10 milioni di euro dal 2008, di dotazioni di docenti incaricati dell'insegnamento della lingua italiana agli studenti alloglotti con lo scopo di consolidare la padronanza della lingua come veicolo di comunicazione e di conoscenza e migliorare l'integrazione degli alunni stranieri nel contesto sociale e culturale del nostro Paese; i docenti incaricati dell'insegnamento della lingua italiana agli alunni alloglotti completano l'attività dagli altri docenti nell'ambito della loro attività di insegnamento.

Conseguentemente, dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

Art. 3-bis.

1. L'articolo 15, commi 2 e 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172 (disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico), è abrogato.
3256/VII/94. 20. Tranfaglia, Napoletano, Sgobio.


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Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Per le finalità di cui all'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 in materia di gratuità dei libri di testo nella scuola dell'obbligo, il relativo fondo è integrato di 100 milioni di euro a partire dall'anno 2008.

Conseguentemente, a decorrere dal 1o gennaio 2008, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 505 relative all'alcol etilico al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui.
3256/VII/94. 19. Tranfaglia, Napoletano, Sgobio.

Al comma 5, sostituire le parole: 30.000 con le seguenti: 45.000.
3256/VII/94. 32. Rusconi, Benzoni, Froner, Volpini.

Al comma 5, sostituire le parole: 30.000 unità con le seguenti: almeno 30.000 unità e comunque fino a copertura dei posti che si renderanno disponibili per effetto dei pensionamenti per ciascun profilo professionale.
3256/VII/94. 3. Folena, Sasso, Fundarò, Tranfaglia, Guadagno, De Simone.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. Il comma 218 dell'articolo 1 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, è abrogato.
5-ter. Al personale di ruolo di cui ai commi 1, 2, 3 dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, trasferito nei ruoli statali del personale amministrativo tecnico ed ausiliare (ATA) e nei ruoli statali degli insegnanti tecnico pratici, viene riconosciuta ai fini giuridici ed economici l'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza secondo quanto già disposto dal comma 2, ultimo periodo, della stessa legge.
3256/VII/94. 28.Fogliardi, Fincato.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. Il reclutamento del personale amministrativo tecnico ed ausiliario per gli anni scolastici 2008/2009 e 2009/2010 deve riservare una quota di assunzioni per il personale amministrativo pari ad almeno il 40 per cento di quelle autorizzate per ciascuno dei due anni scolastici;
5-ter. Il reclutamento dei Direttori s.g.a. deve avvenire per il 50 per cento attraverso un concorso per esami, il cui bando viene emanato dal Ministero della Pubblica Istruzione entro il 28 febbraio 2008. Il restante 50 per cento sarà reclutato da apposite graduatorie provinciali ad esaurimento nelle quali hanno titolo di inserimento, a domanda: gli idonei al concorso riservato a posti di responsabile amministrativo di cui all'articolo 6 comma 10 legge 124/99; gli idonei al concorso per esami e titoli a posti di coordinatore amministrativo indetto con decreto ministeriale 14 dicembre 1992; il personale inserito nelle graduatorie permanenti per soli titoli di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale 146/00; gli assistenti amministrativi che hanno svolto - senza demerito - per almeno un anno l'incarico di Direttori s.g.a. facenti funzioni. Modalità, tempi e criteri per l'inserimento nelle graduatorie provinciali ad esaurimento sono definiti con apposito decreto del Ministro della Pubblica Istruzione da emanare entro il 28 febbraio 2008. Il reclutamento dalle graduatorie ad esaurimento, per coloro che ricevono una proposta di assunzione, deve essere preceduto da una prova selettiva di esame;
5-quater. Per garantire l'attuazione del sistema di classificazione del personale ATA previsto dal CCNL 24.07.2003 e confermato dal CCNL 2007, il Ministro della


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Pubblica Istruzione è autorizzato, mediante apposito decreto da emanare entro il 28 febbraio 2008, ad istituire a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009 l'organico dei coordinatori amministrativi e dei coordinatori tecnici, con conseguente riduzione dell'organico degli assistenti amministrativi e degli assistenti tecnici. Il reclutamento dei coordinatori amministrativi e dei coordinatori tecnici avviene per il 50 per cento attraverso un concorso per esami e per il restante 50 per cento mediante passaggi verticali di arca secondo le norme contrattuali. Entro 30 giorni dal decreto ministeriale istitutivo degli organici dei coordinatori amministrativi e tecnici il Ministero emana il bando di concorso per le assunzioni per esami;
5-quinquies. I rapporti individuali di lavoro a tempo determinato del personale amministrativo delle Istituzioni Scolastiche ed educative, su posti vacanti e disponibili e su posti comunque disponibili per l'intero anno scolastico, vengono stipulati con scadenza al termine dell'anno scolastico e si qualificano come supplenze annuali.
3256/VII/94. 8.Porfidia, Pedica.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Al fine di realizzare un programma di formazione in servizio degli insegnanti che accompagni l'elevamento dell'obbligo di istruzione e l'introduzione delle indicazioni nazionali è previsto un apposito fondo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio regolamento, determina le procedure per la formazione in servizio degli insegnanti, anche attraverso appositi percorsi di formazione, nonché le modalità per garantire l'accesso a periodi sabbatici di formazione in servizio.

Conseguentemente, dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

Art. 3-bis.

1. L'articolo 15, comma 2 e 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172 (disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico), è abrogato.
3256/VII/94. 26. Tranfaglia, Napoletano, Sgobio.

Al comma 8, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: con esclusione di quelli relativi al numero di massimo di alunni per classe;.
3256/VII/94. 15. Sasso, Folena, Fundarò, Tranfaglia, Guadagno detto Vladimir Luxuria, De Simone.

Al comma 8, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: al fine di valorizzare la qualità dell'offerta scolastica;.
3256/VII/94. 15(nuova formulazione). Sasso, Folena, Fundarò, Tranfaglia, Guadagno detto Vladimir Luxuria, De Simone.

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
15-bis. Il Ministero della pubblica istruzione con proprio regolamento definisce criteri e modalità attuative per l'assegnazione agli Istituti scolastici, fino alla disponibilità di 5 milioni di euro dal 2008, di dotazioni di docenti incaricati dell'insegnamento della lingua italiana agli studenti alloglotti con lo scopo di consolidare la padronanza della lingua come veicolo di comunicazione e di conoscenza e migliorare l'integrazione degli alunni stranieri nel contesto sociale e culturale del nostro Paese; i docenti incaricati dell'insegnamento della lingua italiana agli alunni alloglotti completano l'attività dagli altri docenti nell'ambito della loro attività di insegnamento.

Conseguentemente, all'articolo 126, al comma 7 sostituire le parole: 545 milioni con 550 milioni, le parole: 700 milioni con


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705 milioni e le parole: 900 milioni con 905 milioni.
3256/VII/94. 17.Folena.

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
15-bis. Il Ministero della pubblica istruzione con proprio regolamento definisce criteri e modalità attuative per l'assegnazione agli Istituti scolastici, fino alla disponibilità di 7 milioni di euro dal 2008, di dotazioni di docenti incaricati dell'insegnamento dell'italiano agli studenti alloglotti con lo scopo di consolidare la padronanza della lingua come veicolo di comunicazione e di conoscenza e migliorare l'integrazione degli alunni stranieri nel contesto sociale e culturale del Paese.

Al relativo onere, anche per il 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento globale di parte corrente iscritto nella Tabella A, sotto la voce Ministero della pubblica istruzione.
3256/VII/94. 17.(nuova formulazione). Folena.

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:
15-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è definito il Piano nazionale per integrare ed ottimizzare gli interventi e le risorse relativi all'apprendimento permanente, in coerenza con le indicazioni dell'Unione europea. Per sostenere il perseguimento di tale obiettivo, a decorrere dall'anno 2008, sono stanziati 10 milioni di euro dal Ministero della pubblica istruzione, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 634 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e 10 milioni dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a valere sul fondo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come modificato dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
3256/VII/94. 33. Rusconi, Benzoni, Froner, Volpini.

Dopo il comma 15, inserire il seguente:
15-bis. È autorizzata la spesa di 22 milioni di euro per il triennio 2008/2010 a favore delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, destinata, per un ammontare pari a 10 milioni di euro all'ampliamento, alla ristrutturazione, al restauro e alla manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati, con priorità verso gli immobili di proprietà pubblica e demaniale, per un ammontare pari a 7 milioni di euro al loro funzionamento amministrativo e didattico, per un ammontare pari a 3 milioni di euro per il sostegno al processo di riforma degli istituti musicali pareggiati e per un ammontare di 2 milioni di euro a favore delle accademie di belle arti legalmente riconosciute di Bergamo, Genova, Perugia, Ravenna e Verona, al fine di favorirne l'adeguamento ai nuovi ordinamenti.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni in diminuzione:
2008: - 22.000;
2009: - 22.000;
2010: - 22.000.
3256/VII/94. 35.Sasso.

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
15-bis. (Riordino degli Organi collegiali della scuola). 1. Il Governo è autorizzato


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ad emanare entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge i provvedimenti di riordino degli Organi collegiali della scuola istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 416 del 31 maggio 1974 alfine di semplificarne l'organizzazione funzionale e le competenze.
2. Sono aboliti i Distretti Scolastici e i Consigli Scolastici provinciali.
3. Sono soppressi gli IRRE istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 419 del 31 maggio 1974.
4. Sono abrogate le disposizioni istitutive delle ASAS - Agenzie Nazionali Sviluppo Autonomia Scolastica di cui all'articolo 66 commi 6 e 7 della 27 dicembre 2006, n. 296.
5. Il personale in servizio presso gli IRRE viene restituito ai ruoli di provenienza fatta salva una quota del 20 per cento da assegnare agli Uffici Scolastici Regionali per lo svolgimento delle funzioni surrogate dalla soppressioni degli IRRE.
3256/VII/94. 16.Pedrini.

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
15-bis. I Distretti scolastici ed i relativi organi, nonché i Consigli scolastici provinciali sono soppressi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed i loro compiti sono trasferiti agli Uffici scolastici regionali. Gli organi collegiali a livello di istituzione scolastica sono riformati con decreto legislativo che il Governo deve assumere entro il 30 aprile 2008. Sul testo approvato in prima lettura dal Consiglio dei Ministri si esprimono con parere vincolante le competenti Commissioni Parlamentari entro 60 giorni dall'invio del testo medesimo. Il Governo approva in via definitiva il decreto nel termine massimo del 31 agosto 2008.
3256/VII/94. 9.Porfidia, Pedica.

ART. 96.

Al comma 2, dopo le parole: con decreto del Ministero dell'università e della ricerca, aggiungere le seguenti: , sentite le competenti Commissioni parlamentari,.
3256/VII/96. 17.Tocci.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis. È autorizzata la spesa annua di 22 milioni di euro per il triennio 2008-2010 a favore delle Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508 e successive modificazioni, destinata, per un ammontare pari a 10 milioni di euro all'ampliamento, alla ristrutturazione, al restauro e alla manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati, con priorità verso gli immobili di proprietà pubblica e demaniale, per un ammontare pari a 7 milioni di euro per il loro funzionamento amministrativo e didattico, per un ammontare pari a 3 milioni di euro per il sostegno al processo di riforma degli Istituti Musicali pareggiati e per un ammontare pari a 2 milioni di curo a favore delle Accademie di Belle Arti legalmente riconosciute di Bergamo, Genova, Perugia, Ravenna, Verona al fine di favorirne l'adeguamento ai nuovi ordinamenti.

Conseguentemente al comma 1 dell'articolo 96 le parole: 550 milioni di euro per l'anno 2008, di 550 milioni di euro per l'anno 2009 e di 550 milioni di euro per l'anno 2010 sono sostituite dalle seguenti: 528 milioni di euro per l'anno 2008, 528 milioni di euro per l'anno 209 e di 528 milioni di euro per l'anno 2010.
3256/VII/96. 3.Ricevuto.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. È autorizzata la spesa annua di 22 milioni di curo per il triennio 2008-2010 a favore delle Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508 e successive modificazioni,


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destinata, per un ammontare pari a 10 milioni di curo all'ampliamento, alla ristrutturazione, al restauro e alla manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati, con priorità verso gli immobili di proprietà pubblica e demaniale, per un ammontare pari a 7 milioni di euro alloro funzionamento amministrativo e didattico, per un ammontare pari a 3 milioni di curo per il sostegno al processo di riforma degli Istituti Musicali pareggiati e per un ammontare pari a 2 milioni di curo a favore delle Accademie di Belle Arti legalmente riconosciute di Bergamo, Genova, Perugia, Ravenna e Verona, al fine di favorirne l'adeguamento ai nuovi ordinamenti.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni in diminuzione:
2008: - 22.000;
2009: - 22.000;
2010: - 22.000.
3256/VII/96. 18. Rusconi, De Simone, Sasso, Folena, Benzoni, Froner, Volpini, Li Causi, Porfidia, De Biasi, Giulietti, Guadagno detto Vladimir Luxuria.

Al comma 2, dopo le parole: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze inserire le seguenti: e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione.
3256/VII/96. 22.Giovanelli.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis. È autorizzata la spesa annua di 22 milioni di euro per il triennio 2008-2010 a favore delle Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508 e successive modificazioni, destinata, per un ammontare pari a 10 milioni di curo all'ampliamento, alla ristrutturazione, al restauro e alla manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati, con priorità verso gli immobili di proprietà pubblica e demaniale, per un ammontare pari a 7 milioni di curo per il loro funzionamento amministrativo e didattico, per un ammontare pari a 3 milioni di curo per il sostegno al processo di riforma degli Istituti Musicali pareggiati e per un ammontare pari a 2 milioni di curo a favore delle Accademie di Belle Arti legalmente riconosciute di Bergamo, Genova, Perugia, Ravenna, Verona al fine di favorirne l'adeguamento ai nuovi ordinamenti.

Conseguentemente, alla Tabella A, di cui all'articolo 150 comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
Ministero dell'economia e delle finanze (migliaia di euro)
2008: - 22.000;
2009: - 22.000;
2010: - 22.000.
3256/VII/96. 4.Ricevuto.

Al comma 3, dopo le parole: dottorato di ricerca aggiungere le seguenti: e di estendere i beneficiari del medesimo, contestualmente sostituire le parole: 40 milioni con le seguenti: 50 milioni.

Conseguentemente, aggiungere il successivo comma:
3-bis. A decorrere dall'anno 2008, una quota, pari a 50 milioni di euro, dello stanziamento complessivo del Fondo per gli investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica (FIRST) di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è destinata alle finalità di cui al comma precedente.
3256/VII/96. 14.Tocci.

Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.

Le università sono autorizzate a bandire concorsi riservati per posti di ricercatore, ai sensi della legge n. 4 del 14


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gennaio 1999, per il personale che riveste il ruolo di funzionario tecnico, in servizio ed in possesso del diploma di laurea alla data di entrata in vigore della suddetta legge, e che abbia svolto almeno tre anni di attività di ricerca.
3256/VII/96. 02.Porfidia.

Dopo l'articolo 96 aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.

1. A decorrere dal 1o gennaio 2008 è disposto l'inglobamento della Fondazione per l'istruzione Agraria in Perugia nell'Università degli studi di Perugia. L'inglobamento riguarda tutto il patrimonio immobiliare e mobiliare, fondiario, monumentale e artistico e comporta il passaggio di tutto il personale della Fondazione per l'Istruzione Agraria in Perugia alle dipendenze dell'Università degli studi di Perugia, incluso quello assunto dalla richiamata Università per le esigenze dell'Agenzia Agraria di proprietà della Fondazione medesima.

Conseguentemente alla Tabella A voce: Ministero economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 1.000;
2009: - 1.000;
2010: - 1.000.
3256/VII/96. 08.Rusconi.

Dopo l'articolo 96 aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Modifiche all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997 n. 449).

1. Nel quarto periodo del comma 3-ter dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, dopo le parole: nonché per gli enti pubblici non economici sono aggiunte le parole: esclusi gli Enti pubblici di ricerca indicati nell'articolo 7 del CCNQ stipulato il 18 dicembre 2002, per la definizione dei comparti di contrattazione e successive modificazioni ed integrazioni, l'ENEA e l'ASI sono soppresse le parole: e per gli enti pubblici di ricerca con organico superiore alle duecento unità.
3256/VII/96. 019.Tocci, Benzoni.

Dopo l'articolo 96 aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.

1. Allo scopo di garantire il normale funzionamento degli Enti di Ricerca caratterizzati da un'attività finanziata in misura rilevante con fondi propri comunque diversi dai trasferimenti correnti dello Stato e con una incidenza non superiore al 50 per cento dei costi di personale gravanti sui succitati trasferimenti, gli Enti pubblici di Ricerca vigilati dal MUR possono assumere personale a tempo indeterminato, nelle forme e secondo le modalità previste dalle leggi vigenti ed anche in deroga a quanto previsto da tutte le disposizioni di legge in materia di dotazioni organiche ed in materia di reclutamento del personale, purché almeno il 40 per cento delle attività dell'ente siano stabilmente finanziate a valere sulle entrate proprie.
2. La presente disposizione non trova comunque applicazione ove le spese complessive di personale superino il 50 per cento del valore dei trasferimenti correnti dello stato. La percentuale di fondi propri è calcolata come rapporto tra le entrate correnti diverse dall' ammontare complessivo dei trasferimenti ordinari dello Stato e il totale delle entrate correnti: tale condizione deve essersi verificata almeno nei 5 anni precedenti.
3256/VII/96. 020.Tocci.


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ART. 122.

Al comma 4, sopprimere le parole: 8 ripristinato a decorrere dall'esercizio finanziario 2008; contestualmente dopo le parole: per l'importo di 1.500.000 euro aggiungere le seguenti: è finalizzato alla ricostituzione dell'istituto nazionale di fisica della materia (INFM), mediante l'accorpamento delle strutture confluite nel Consiglio nazionale della ricerca (CNR) e quelle organizzate nel Consorzio nazionale interuniversitario per le scienze fisiche della materia (CNISM), ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della Legge 27 settembre 2007, n. 165.
3256/VII/122. 16.Tocci.

Al comma 4, sopprimere le parole: 8 ripristinato a decorrere dall'esercizio finanziario 2008; contestualmente dopo le parole: per l'importo di 1.500.000 euro.

Conseguentemente aggiungere le seguenti: è finalizzato alla ricostituzione dell'Istituto nazionale di fisica della materia (INFM), ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 27 settembre 2007, n. 165.
3256/VII/122. 16.(nuova formulazione). Tocci, Benzoni.

ART. 125.

Al comma 4, dopo le parole: per gli 2008, 2009 e 2010 aggiungere le seguenti: così suddiviso: 500.000 euro destinati alle attività di Special Olympics; 300.000 euro destinati alle attività della Federazione Italiana Sport Silenziosi; 200.000 euro destinati alle attività del Comitato Paraolimpico.
3256/VII/125. 2.Ciocchetti.

Al comma 4, dopo le parole: per gli 2008, 2009 e 2010 aggiungere le seguenti: così suddiviso: 400.000 euro destinati alle attività di Special Olympics; 200.000 euro destinati alle attività della Federazione Italiana Sport Silenziosi; 400.000 euro destinati alle attività del Comitato Paraolimpico.
3256/VII/125. 2.(nuova formulazione) Ciocchetti, Rusconi.

Dopo l'articolo 125 aggiungere il seguente:

Art. 125-bis.
(Disposizioni a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche).

1. Le associazioni sportive dilettantistiche acquisiscono la personalità giuridica di diritto privato con l'iscrizione nel registro delle società e delle associazioni sportive istituito e tenuto dal CONI a seguito della disposizione recata dall'articolo 7 del DL 28 maggio 2004, n. 136, convertito nella legge 27 luglio 2004, n. 186.
2. Per l'iscrizione nel registro di cui al precedente comma 1 e la conseguente acquisizione della personalità giuridica, le associazioni sportive dilettantistiche devono costituirsi con atto pubblico o con scrittura privata autentica o registrata.
3. Nello statuto devono essere espressamente previsti tutti i principi ed i criteri fissati nei commi 17, 18 e 18-bis dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
4. I proventi derivanti dalle attività commerciali poste in essere per il diretto perseguimento delle finalità istituzionali non concorrono alla determinazione del reddito delle società sportive dilettantistiche di cui alla presente legge. Tuttavia, per l'attività commerciale eventualmente svolta deve essere tenuta una contabilità separata.
5. Gli utili derivanti dall'attività commerciale svolta dalle società e dalle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla presente legge per il diretto perseguimento delle proprie finalità istituzionali devono


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essere totalmente reinvestite nell'attività sportiva ivi compresa l'eventuale acquisizione di impianti sportivi.
6. L'importo di cui all'articolo 90, comma 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è elevato dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, da euro 250.000 a euro 350.000.
7. L'importo di cui all'articolo 90, comma 8 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è elevato dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, da euro 200.000 a euro 300.000.
8. L'importo di cui all'articolo 69, comma 2 del TUIR è elevato, dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, da euro 7.500 a euro 10.000.
9. Nell'articolo 25, comma 1 della legge 13 maggio 1999, n. 133, così come sostituite dall'articolo 37, comma 2, lettera a), le parole: fino a 40 milioni di lire sono sostituite dalle parole: fino a 30.000 euro ed è abrogato l'ultimo periodo del medesimo comma 1.
10. Nell'articolo 67, comma 1, lettera m) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, al primo periodo è abrogata, dopo le parole: nell'esercizio la parola: diretto.
11. L'importo delle erogazioni liberali di cui all'articolo 90, comma 9, lettera a) della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è elevato da euro 1.500 a euro 2.000.
12. Le disposizioni agevolative previste a favore delle associazioni e delle società sportive dulettantistiche si applicano anche agli organismi delle medesime società e associazioni sportive.

Conseguentemente, alla tabella B del Ministero dell'Economia apportare le seguenti variazioni:
2008: - 1.000.
3256/VII/125. 01. Rusconi, Tocci, Froner, Benzoni, Colasio, Tessitore, De Blasi, Villari, Giulietti, Volpini.

Dopo l'articolo 125 aggiungere il seguente:

1. A partire dal 1o gennaio 2008, la quota parte delle entrata erariali ed extra-erariali derivanti dai corcorsi pronostici, dalle scommesse e da ogni altro gioco su base sportiva spetta al CONI per il finanziamento dello sport. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delegato per le attività sportive, da emanarsi entra un mese dall'approvazione della presente legge, sono individuata le modalità di attuazione dei presente comma.
2. Ai fine di garantire il perseguimento dei tini istituzionali del CONI, oltre alle risorse di cui al comma 1, spetta al CONI una quota parte delle entrate erariali ed extra-erariali derivanti dal gioco del lotto, dall'enalotto, dal bingo, dagli apparecchi di divertimento e dl intrattenimento, dalle lotterie ad estrazione istantanea e differita nonché dagli eventuali altri giochi su base non sportiva di Istituzione successiva al 1 gennaio 2008, fino a concorrenza della somma complessiva di 450 milioni dl euro.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delegato per l'attività sportiva, da adottarsi entro un mese dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge di bilancio, sono individuata le modalità per il trasferimento delle somme di cui ai commi 2 e 3.
3256/VII/125. 03. Ciocchetti, Peretti, Zinzi, Milana.

Dopo l'articolo 125, inserire il seguente:

Art. 125-bis.
(Liquidazione della Coni servizi SpA).

1. L'articolo 8 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, è abrogato. La società coni servizi Spa, costituita ai sensi del suddetto articolo, è conseguentemente liquidata.


Pag. 185


2. La lettera a-bis del comma 2 dell'articolo 7, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, è soppressa.
3. Il personale alle dipendenze della società Coni Servizi Spa transita alle dipendenze dell'Ente Coni. L'Ente Coni subentra in tutti i rapporti pendenti, attivi e passivi, della Società Coni Servizi Spa.
4. Le modalità del passaggio del personale e dei beni immobili e mobili dalla Società Coni Servizi Spa all'Ente Coni sono stabilite dal ministero delle finanze entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
5. Al comma 282 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: 450 milioni sono sostituite dalle seguenti: 449 milioni di euro annui.

Conseguentemente, all'articolo 125, comma 4, sostituire le parole: di 1 ulteriore milione con le parole: di ulteriori 2 milioni e, alla Tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:
2009: - 1.000;
2010: - 1.000.
3256/VII/125. 04.Sasso.

ART. 126.

Al comma 6, ultimo periodo, dopo le parole: istituzioni universitarie aggiungere le seguenti: e agli enti di ricerca.
3256/VII/126. 1.Tocci, Tessitore.

ART. 131.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. A decorrere dall'anno 2008, i tetti di spesa relativi alle mostre indicati all'articolo 1, comma 10, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, non si applicano alle amministrazioni pubbliche individuate nell'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 che svolgono servizi culturali.
3256/VII/131. 1. Colasio, Tocci, Rusconi, Froner, Benzoni, Tessitore, Villari, Giulietti, Volpini, De Biasi.

ART. 134.

Dopo l'articolo 134 inserire il seguente:

Art. 134-bis.
(Liquidazione della Coni servizi SpA).

1. L'articolo 8 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, è abrogato, La società Coni servizi Spa, costituita ai sensi del suddetto articolo, è conseguentemente liquidata.
2. La lettera a-bis) del comma 2 dell'articolo 7, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, è soppressa.
3. Il personale alle dipendenze della società Coni Servizi Spa transita alle dipendenze dell'Ente Coni. L'Ente Coni subentra in tutti i rapporti pendenti, attivi e passivi, della società Coni Servizi Spa.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità del passaggio del personale e dei beni immobili e mobili dalla società Coni Servizi Spa all'Ente Coni.
5. All'articolo 1, comma 282, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: 450 milioni sono sostituite dalle seguenti: 449 milioni di euro annui.

Conseguentemente, all'articolo 125, comma 4, sostituire le parole: di ulteriore milione di euro per gli anni 2008, 2009 e 2010 con le seguenti: di 2 ulteriori milioni di euro per l'anno 2008 e di ulteriore milione di euro per gli anni 2009 e 2010.
3256/VII/134. 02. Milana, Folena, Ciocchetti, Bonelli, De Angelis, Porfida, Li Causi, Sasso, Rampelli.


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Dopo l'articolo 134 inserire il seguente:

Art. 134-bis.
(Liquidazione della Coni servizi S.p.A.).

1. L'articolo 8 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, è abrogato, La società Coni servizi S.p.A., costituita ai sensi del suddetto articolo, è conseguentemente liquidata.
2. La lettera a-bis) del comma 2 dell'articolo 7, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, è soppressa.
3. Il personale alle dipendenze della società Coni Servizi S.p.A. transita alle dipendenze dell'Ente Coni. L'Ente Coni subentra in tutti i rapporti pendenti, attivi e passivi, della società Coni Servizi Spa.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità del passaggio del personale e dei beni immobili e mobili dalla società Coni Servizi Spa all'Ente Coni.
5. All'articolo 1, comma 282, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: 450 milioni sono sostituite dalle seguenti: 449 milioni di euro annui.

Conseguentemente, all'articolo 125, comma 4, sostituire le parole: di ulteriore milione di euro per gli anni 2008, 2009 e 2010 con le seguenti: di 2 ulteriori milioni di euro per l'anno 2008 e di ulteriore milione di euro per gli anni 2009 e 2010.
3256/VII/134. 02.(nuova formulazione). Milana, Folena, Ciocchetti, Bonelli, De Angelis, Porfida, Li Causi, Sasso, Rampelli.

ART. 146.

Al comma 19, dopo le parole: servizi al pubblico, aggiungere la seguente: calcografi.
3256/VII/146. 1. Colasio, Rusconi, Tocci, Froner, Benzoni, De Biasi, Villari, Giulietti, Volpini, Tessitore.

Dopo il comma 22 aggiungere il seguente:
22-bis. Al fine di conseguire risparmi di spesa in attività formative, per i dirigenti del Ministero per i beni e le attività culturali reclutati tramite procedure concorsuali ai sensi dell'articolo 28, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165 e immessi in servizio nell'anno 2008, il ciclo di attività previsto dal comma 6 del citato articolo 28 è sostituito dal periodo di servizio di ruolo di almeno tre anni se già prestato presso il Ministero per i beni e le attività culturali.
3256/VII/146. 2. Colasio, Tocci, Rusconi, Froner, Benzoni, De Biasi, Tessitore, Villari, Giulietti, Volpini.

TAB. C.

Alla Tabella C, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche: Legge n. 67 del 1987 - Rinnovo legge 5 agosto 1981, n. 416, disciplina imprese editrici.
2008: + 96.000;
2009: + 142.000;
2010: + 142.000.

Conseguentemente, alla Tabella A, Alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modifiche:
2008: - 96.000;
2009: - 142.000;
2010: - 142.000.
3256/VII/Tab. C. 1. De Simone, Sasso, Folena, Fundarò, Guadagno, Tranfaglia.


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ORDINI DEL GIORNO

La VII Commissione,
premesso che:
è utile, nell'ambito di una complessiva politica di cooperazione, segnatamente nell'ambito culturale, finanziare le iniziative di presenza italiana all'estero e le iniziative comuni con altri paesi in campo universitario;

impegna il Governo

ad incentivare l'attività delle università italiane all'estero e in particolare, nell'ambito dei fondi esistenti, due milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010 per il pro-getto dell'Università Italo-egiziana del Cairo.
0/3256/VII/1. Folena.

La VII Commissione,
premesso che:
è opportuno, anche ai finì di favorire il pluralismo editoriale ed evitare le concentrazioni, incentivare la piccola e media editoria;

impegna il Governo

ad attivarsi, con tutti gli strumenti utili, affinché il capitale potenziale rappresentato dal diritto d'autore in possesso dei piccoli e medi editori, sia spendibile presso gli istituti di credito per la contrazione di mutui e prestiti, anche attraverso misure di garanzia da parte dello Stato.
0/3256/VII/2. Folena.


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ALLEGATO 2

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008). C. 3256 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010. C. 3257 e relative note di variazione, C. 3257-bis e C. 3257-ter Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008 (limitatamente alle parti di competenza).

PROPOSTA DI RELAZIONE PRESENTATA DAL RELATORE

La VII Commissione,
esaminati lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze - limitatamente alle parti di competenza - per l'anno finanziario 2008 e le connesse parti del disegno di legge finanziaria,
premesso che la nuova struttura del disegno di legge di bilancio, impostata su programmi e missioni, risponde positivamente alle esigenze di maggiore trasparenza dei conti pubblici e monitoraggio dei servizi erogati;
preso atto dei provvedimenti previsti in merito alle modalità di quantificazione dei contributi per le imprese editrici di quotidiani e periodici; circa il riparto percentuale dei contributi diretti all'editoria e alle imprese radiofoniche e televisive; pertinenti le compensazioni finanziarie derivanti dalle riduzioni tariffarie applicate ai consumi di energia elettrica, canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione la percentuale rimborsata all'impresa televisiva;
ritenute positive le modifiche introdotte al Testo unico della radiotelevisione, al fine di promuovere ulteriormente la produzione audiovisiva italiana ed europea e di garantire una maggiore presenza del cinema nazionale nelle programmazioni e negli investimenti delle emittenti televisive;
valutata favorevolmente, dopo la seconda nota di variazioni, gli incrementi registrati per ili Fondo occorrente per gli interventi dell'editoria e per i contributi alle emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale;
considerato che l'istituzione del Fondo per lo sport di cittadinanza, consente di promuovere il diritto allo sport come strumento per la formazione e la tutela della salute, nonché di costituire un Osservatorio nazionale per l'impiantistica sportiva;
ritenuto che è incrementato di 10 milioni di euro il Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale, destinato al potenziamento degli impianti sportivi, nonché alla realizzazione di eventi di particolare rilevanza;
tenuto conto che si registra positivamente l'aumento del contributo al Comitato italiano paraolimpico, da ritenere un parametro di civiltà;


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DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con la seguente condizione:
dato il ruolo della pratica sportiva nella formazione della persona e nella tutela della salute, appare necessario prevedere di includere le associazioni sportive dilettantistiche, in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI, tra i beneficiari della destinazione del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per volontariato, ricerca e attività sociali;

e con le seguenti osservazioni:
a) auspica che le risorse destinate ai contributi diretti per il settore dell'editoria siano opportunamente incrementate;
b) ritiene, altresì, opportuno incrementare i contributi alle televisioni locali a partire dal 2010 e a rendere permanente il predetto contributo;
c) di definire la tempistica per l'erogazione dei contributi con assegnazione automatica alle Regioni e alle Province del 90 per cento dei contributi erogati l'anno prima;
d) auspica che, in assenza di una anagrafe nazionale degli impianti sportivi, l'Osservatorio nazionale per l'impiantistica sportiva risulti utile a fini non solo di controllo, ma anche e soprattutto di gestione, organizzazione e pianificazione degli interventi per l'impiantistica sportiva sul territorio nazionale.


Pag. 190

ALLEGATO 3

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008). C. 3256 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010. C. 3257 e relative note di variazione, C. 3257-bis e C. 3257-ter Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008 (limitatamente alle parti di competenza).

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione,
esaminati lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze - limitatamente alle parti di competenza - per l'anno finanziario 2008 e le connesse parti del disegno di legge finanziaria;
premesso che la nuova struttura del disegno di legge di bilancio, impostata su programmi e missioni, risponde positivamente alle esigenze di maggiore trasparenza dei conti pubblici e monitoraggio dei servizi erogati;
preso atto dei provvedimenti previsti in merito alle modalità di quantificazione dei contributi per le imprese editrici di quotidiani e periodici; circa il riparto percentuale dei contributi diretti all'editoria e alle imprese radiofoniche e televisive; pertinenti le compensazioni finanziarie derivanti dalle riduzioni tariffarie applicate ai consumi di energia elettrica, canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione la percentuale rimborsata all'impresa televisiva;
ritenute positive le modifiche introdotte al Testo unico della radiotelevisione, al fine di promuovere ulteriormente la produzione audiovisiva italiana ed europea e di garantire una maggiore presenza del cinema nazionale nelle programmazioni e negli investimenti delle emittenti televisive;
valutata favorevolmente, dopo la seconda nota di variazioni, gli incrementi registrati per ili Fondo occorrente per gli interventi dell'editoria e per i contributi alle emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale;
l'istituzione del Fondo per lo sport di cittadinanza, consente di promuovere il diritto allo sport come strumento per la formazione e la tutela della salute, nonché di costituire un Osservatorio nazionale per l'impiantistica sportiva;
è incrementato di 10 milioni di euro il Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale, destinato al potenziamento degli impianti sportivi, nonché alla realizzazione di eventi di particolare rilevanza;
si registra positivamente l'aumento del contributo al Comitato italiano paraolimpico, da ritenere un parametro di civiltà;


Pag. 191

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con la seguente condizione:
1. dato il ruolo della pratica sportiva nella formazione della persona e nella tutela della salute, appare necessario prevedere di includere le associazioni sportive dilettantistiche, in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI, tra i beneficiari della destinazione del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per volontariato, ricerca e attività sociali;

e con le seguenti osservazioni:
a) appare auspicabile che le risorse destinate ai contributi diretti per il settore dell'editoria siano opportunamente incrementate;
b) si ritiene, altresì, opportuno incrementare i contributi alle televisioni locali a partire dal 2010 e a rendere permanente il predetto contributo;
c) si considera opportuno definire la tempistica per l'erogazione dei contributi con assegnazione automatica alle regioni e alle province del 90 per cento dei contributi erogati l'anno prima;
d) si auspica che, in assenza di una anagrafe nazionale degli impianti sportivi, l'Osservatorio nazionale per l'impiantistica sportiva risulti utile a fini non solo di controllo, ma anche e soprattutto di gestione, organizzazione e pianificazione degli interventi per l'impiantistica sportiva sul territorio nazionale;
e) si ritiene infine opportuno che siano incrementate le disposizioni agevolative previste a favore delle società sportive dilettantistiche, ai sensi dell'articolo 90, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.


Pag. 192

ALLEGATO 4

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008). C. 3256 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010. C. 3257 e relative note di variazione, C. 3257-bis e C. 3257-ter Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 2008.

PROPOSTA DI RELAZIONE PRESENTATA DAL RELATORE

La VII Commissione,
esaminati lo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, per l'anno finanziario 2008, nonché le parti connesse del disegno di legge finanziaria,
premesso che:
la nuova struttura del disegno di legge di bilancio, impostata su programmi e missioni, risponde positivamente alle esigenze di maggiore trasparenza dei conti pubblici e monitoraggio dei servizi erogati;
dal Quaderno bianco, presentato dai Ministri della pubblica istruzione e dell'economia, emerge l'indirizzo del Governo in merito alle politiche scolastiche, che prevede in particolare il miglioramento della rete e l'organizzazione del servizio, un avanzamento della qualità del sistema di valutazione, nonché l'introduzione di nuove disposizioni sul reclutamento dei docenti;
valutate positivamente le detrazioni a favore dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, per l'aggiornamento e la formazione;
apprezzato l'incremento del Fondo per interventi straordinari, destinato all'adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici scolastici, nonché alla costruzione di nuovi immobili;
valutato positivamente il complesso delle norme poste all'articolo 94 che determina una maggiore qualificazione del servizio mediante misure di carattere strutturale, la stabilizzazione in particolare dei docenti di sostegno, l'incremento delle unità di personale ATA da immettere in ruolo, la disciplina procedurale per il reclutamento del personale docente, nonché un nuovo modello organizzativo, volto ad innalzare la qualità del servizio di istruzione, da sperimentare sul territorio, previo coordinamento tra Stato, regioni, enti locali ed istituzioni scolastiche;
manifestata l'esigenza di perseguire le finalità di qualità, riorganizzazione e stabilizzazione, nonché di verifica dei risultati con particolare riferimento agli alunni disabili e stranieri ai fini dell'esercizio del diritto costituzionale all'istruzione;
apprezzati gli stanziamenti destinati al personale della scuola per la valorizzazione della carriera docente, in attuazione dell'accordo siglato con le organizzazioni sindacali;


Pag. 193


preso atto con soddisfazione dell'accantonamento di 100 milioni di euro per il 2008 disposto nella Tabella A in favore della Pubblica istruzione, nonché della consistente dotazione, prevista nella Tabella C, del Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti osservazioni:
a) si auspica che la detrazione a favore dei docenti per le spese di aggiornamento e formazione sia prodromo di ulteriori interventi per favorire la partecipazione degli insegnanti agli eventi e alle attività culturali;
b) si ritiene che l'incremento dei fondi per l'adeguamento strutturale dell'edilizia scolastica possa costituire un elemento propulsivo per lo sviluppo di accordi e piani territoriali che coinvolgano regioni, enti locali, organizzazioni economiche e sociali, nonché il CIPE;
c) si auspica che, alla luce del sensibile aumento degli alunni stranieri, siano destinate appropriate risorse per la congrua dotazione di docenti incaricati dell'insegnamento della lingua italiana agli studenti alloglotti, con lo scopo di consolidare la padronanza della lingua come veicolo di comunicazione e di conoscenza e migliorare l'integrazione degli alunni stranieri;
d) si sottolinea l'opportunità che gli interventi previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 94 siano orientati all'esercizio dell'autonomia delle istituzioni scolastiche nella programmazione dell'offerta formativa e dei curricola;
e) per una migliore integrazione degli alunni disabili nelle istituzioni scolastiche, secondo quanto previsto dalla legge n. 104 del 1992, si evidenzia la necessità che in merito all'assegnazione degli insegnanti di sostegno il parametro quantitativo non incida negativamente sull'offerta formativa, apparendo in particolare, opportuno che la dotazione organica di diritto sia elevata ad almeno l'80 per cento; che in presenza di indifferibili esigenze, rigorosamente accertate, siano previste nomine in deroga; che l'assegnazione degli insegnanti di sostegno sia inserita nella prospettiva dell'organico funzionale in relazione all'autonomia didattica; che si svolga un'azione di monitoraggio degli interventi ai fini della valutazione dei risultati;
f) con riferimento al reclutamento del personale docente, si richiama l'opportunità di definire successivamente un piano strategico di reclutamento e formazione, peraltro già richiamato nella legge finanziaria 2007, in rapporto con l'università e la ricerca, in relazione agli obiettivi del sistema di istruzione;
g) si auspica la risoluzione del problema che riguarda il personale ATA e ITP trasferiti alle istituzioni scolastiche dagli enti locali;
h) si ritiene opportuno un ulteriore incremento delle unità ATA da immettere in ruolo;
i) si valuta necessario dare attuazione al progressivo riallineamento retributivo dei Dirigenti scolastici, come previsto fin dall'emanazione del primo atto di indirizzo del 22 dicembre 2000 all'ARAN e successivi;
l) si auspica, altresì, l'adozione di provvedimenti affinché ai direttori generali dei servizi amministrativi delle istituzioni scolastiche siano riconosciute le anzianità maturate al 31 agosto 2000 in analogia a coloro che sono stati immessi nella funzione successivamente.


Pag. 194

ALLEGATO 5

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008). C. 3256 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010. C. 3257 e relative note di variazione, C. 3257-bis e C. 3257-ter Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 2008.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione,
esaminati lo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, per l'anno finanziario 2008, nonché le parti connesse del disegno di legge finanziaria,
premesso che:
la nuova struttura del disegno di legge di bilancio, impostata su programmi e missioni, risponde positivamente alle esigenze di maggiore trasparenza dei conti pubblici e monitoraggio dei servizi erogati;
dal Quaderno bianco, presentato dai Ministri della pubblica istruzione e dell'economia, emerge l'indirizzo del Governo in merito alle politiche scolastiche, che prevede in particolare il miglioramento della rete e l'organizzazione del servizio, un avanzamento della qualità del sistema di valutazione, nonché l'introduzione di nuove disposizioni sul reclutamento dei docenti;
valutate positivamente le detrazioni a favore dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, per l'aggiornamento e la formazione;
apprezzato l'incremento del Fondo per interventi straordinari, destinato all'adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici scolastici, nonché alla costruzione di nuovi immobili;
valutato positivamente il complesso delle norme poste all'articolo 94 che determina una maggiore qualificazione del servizio mediante misure di carattere strutturale, la stabilizzazione in particolare dei docenti di sostegno, l'incremento delle unità di personale ATA da immettere in ruolo, la disciplina procedurale per il reclutamento del personale docente, nonché un nuovo modello organizzativo, volto ad innalzare la qualità del servizio di istruzione, da sperimentare sul territorio, previo coordinamento tra Stato, regioni, enti locali ed istituzioni scolastiche;
manifestata l'esigenza di perseguire le finalità di qualità, riorganizzazione e stabilizzazione, nonché di verifica dei risultati con particolare riferimento agli alunni disabili e stranieri ai fini dell'esercizio del diritto costituzionale all'istruzione;
apprezzati gli stanziamenti destinati al personale della scuola per la valorizzazione della carriera docente, in attuazione dell'accordo siglato con le organizzazioni sindacali;


Pag. 195


preso atto con soddisfazione dell'accantonamento di 100 milioni di euro per il 2008 disposto nella Tabella A in favore della Pubblica istruzione, nonché della consistente dotazione, prevista nella Tabella C, del Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti condizioni:
1) per una migliore integrazione degli alunni disabili nelle istituzioni scolastiche, secondo quanto previsto dalla legge n. 104 del 1992, si evidenzia la necessità che in merito all'assegnazione degli insegnanti di sostegno il parametro quantitativo non incida negativamente sull'offerta formativa, apparendo in particolare, opportuno che la dotazione organica di diritto sia elevata ad almeno l'80 per cento; che in presenza di indifferibili esigenze, rigorosamente accertate, siano previste nomine in deroga; che l'assegnazione degli insegnanti di sostegno sia inserita nella prospettiva dell'organico funzionale in relazione all'autonomia didattica; che si svolga un'azione di monitoraggio degli interventi ai fini della valutazione dei risultati;
2) appare necessaria la risoluzione del problema di inquadramento e salariale, oggi oggetto di sperequazione, che riguarda il personale ATA e ITP trasferito per legge alle istituzioni scolastiche dagli enti locali;
3) si ritiene infine necessario un ulteriore incremento delle unità ATA da immettere in ruolo;

e con le seguenti osservazioni:
a) si auspica che la detrazione a favore dei docenti per le spese di aggiornamento e formazione sia prodromo di ulteriori interventi per favorire la partecipazione degli insegnanti agli eventi e alle attività culturali;
b) si ritiene che l'incremento dei fondi per l'adeguamento strutturale dell'edilizia scolastica possa costituire un elemento propulsivo per lo sviluppo di accordi e piani territoriali che coinvolgano regioni, enti locali, organizzazioni economiche e sociali, nonché il CIPE;
c) si auspica che, alla luce del sensibile aumento degli alunni stranieri, siano destinate appropriate risorse per la congrua dotazione di docenti incaricati dell'insegnamento della lingua italiana agli studenti alloglotti, con lo scopo di consolidare la padronanza della lingua come veicolo di comunicazione e di conoscenza e migliorare l'integrazione degli alunni stranieri;
d) si sottolinea l'opportunità che gli interventi previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 94 siano orientati all'esercizio dell'autonomia delle istituzioni scolastiche nella programmazione dell'offerta formativa e dei curricola;
e) con riferimento al reclutamento del personale docente, si richiama l'opportunità di definire successivamente un piano strategico di reclutamento e formazione, peraltro già richiamato nella legge finanziaria 2007, in rapporto con l'università e la ricerca, in relazione agli obiettivi del sistema di istruzione;
f) si considera altresì opportuno dare attuazione al progressivo riallineamento retributivo dei dirigenti scolastici, come previsto fin dall'emanazione del primo atto di indirizzo del 22 dicembre 2000 all'ARAN e successivi;
g) si auspica, infine, l'adozione di provvedimenti affinché ai direttori generali dei servizi amministrativi delle istituzioni scolastiche siano riconosciute le anzianità maturate al 31 agosto 2000 in analogia a coloro che sono stati immessi nella funzione successivamente.


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ALLEGATO 6

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008). C. 3256 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010. C. 3257 e relative note di variazione, C. 3257-bis e C. 3257-ter Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 14: Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno finanziario 2008.

PROPOSTA DI RELAZIONE PRESENTATA DAL RELATORE

La VII Commissione,
esaminati lo stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno finanziario 2008, nonché le parti connesse del disegno di legge finanziaria,
premesso che:
la nuova struttura del disegno di legge di bilancio, impostata su programmi e missioni, risponde positivamente alle esigenze di maggiore trasparenza dei conti pubblici e monitoraggio dei servizi erogati;
la manovra economica per il 2008 conferma la volontà del Governo, già evidenziata negli interventi previsti nella finanziaria 2007, di «investire» sul patrimonio e sulle attività culturali e di spettacolo, ritenendoli settori strategici e trainanti per il nostro Paese;
manifesta apprezzamento per l'introduzione degli incentivi fiscali a sostegno dell'industria cinematografica, in grado di rilanciare il mercato italiano, afflitto da troppi anni di stagnazione;
ritiene positive le modifiche al Testo unico della radiotelevisione, al fine di promuovere ulteriormente la produzione audiovisiva italiana ed europea e di garantire una maggiore presenza del cinema nazionale nelle programmazioni e negli investimenti delle emittenti televisive;
dati i buoni esiti ottenuti in via sperimentale dalla finanziaria 2007, condivide la scelta di rendere stabile il proficuo meccanismo della riprogrammazione delle risorse finanziarie giacenti nelle contabilità speciali gestite e non impegnate;
apprezza l'autorizzazione concessa al Ministero per i beni e le attività culturali ad assumere 400 assistenti alla vigilanza, sicurezza, accoglienza, comunicazione e servizi al pubblico nonché 100 tra architetti, archeologi, storici dell'arte, archivisti, biblioteca e amministrativi;
esprime soddisfazione per l'incremento del FUS, che testimonia una inversione di tendenza rispetto alla politica dei tagli allo spettacolo e preannuncia le riforme non più procrastinabili negli ambiti dello spettacolo dal vivo;
giudica positivamente le disposizioni introdotte al fine di risanare le fondazioni lirico-sinfoniche in stato di crisi, mediante meccanismi premiali e norme rigorose di contenimento della spesa;


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in considerazione delle fondamentali funzioni di interesse pubblico svolte, apprezza i provvedimenti previsti per le Istituzioni culturali indicate nella L. 534/1996, che introducono un incremento della dotazione prevista nonché la semplificazione delle modalità di erogazione dei finanziamenti;

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti condizioni:
1) che siano incrementate le risorse destinate all'adeguamento tecnico e tecnologico delle sale cinematografiche;
2) che si recuperino adeguate risorse funzionali alle celebrazioni galileiane 2009;
3) che si recuperino le risorse per una maggiore valorizzazione dei musei scientifici, mediante adeguate risorse dedicate;

e la seguente osservazione:
a) auspica in tempi ravvicinati la creazione di una struttura dotata di autonomia tecnico-scientifica ed economica-finanziaria dedicata specificatamente alle attività promozionali del libro e delle lettura.


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ALLEGATO 7

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008). C. 3256 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010. C. 3257 e relative note di variazione, C. 3257-bis e C. 3257-ter Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 14: Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno finanziario 2008.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione,
esaminati lo stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno finanziario 2008, nonché le parti connesse del disegno di legge finanziaria;
premesso che:
la nuova struttura del disegno di legge di bilancio, impostata su programmi e missioni, risponde positivamente alle esigenze di maggiore trasparenza dei conti pubblici e monitoraggio dei servizi erogati;
la manovra economica per il 2008 conferma la volontà del Governo, già evidenziata negli interventi previsti nella finanziaria 2007, di «investire» sul patrimonio e sulle attività culturali e di spettacolo, ritenendoli settori strategici e trainanti per il nostro Paese;
manifestato l'apprezzamento per l'introduzione degli incentivi fiscali a sostegno dell'industria cinematografica, in grado di rilanciare il mercato italiano, afflitto da troppi anni di stagnazione;
ritenute positive le modifiche al Testo unico della radiotelevisione, al fine di promuovere ulteriormente la produzione audiovisiva italiana ed europea e di garantire una maggiore presenza del cinema nazionale nelle programmazioni e negli investimenti delle emittenti televisive;
dati i buoni esiti ottenuti in via sperimentale dalla finanziaria 2007, condivide la scelta di rendere stabile il proficuo meccanismo della riprogrammazione delle risorse finanziarie giacenti nelle contabilità speciali gestite e non impegnate;
apprezzata l'autorizzazione concessa al Ministero per i beni e le attività culturali ad assumere 400 assistenti alla vigilanza, sicurezza, accoglienza, comunicazione e servizi al pubblico nonché 100 tra architetti, archeologi, storici dell'arte, archivisti, biblioteca e amministrativi;
esprimendo soddisfazione per l'incremento del FUS, che testimonia una inversione di tendenza rispetto alla politica dei tagli allo spettacolo e preannuncia le riforme non più procrastinabili negli ambiti dello spettacolo dal vivo;
considerate positivamente le disposizioni introdotte al fine di risanare le fondazioni lirico-sinfoniche in stato di crisi, mediante meccanismi premiali e norme rigorose di contenimento della spesa;


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in considerazione delle fondamentali funzioni di interesse pubblico svolte, apprezzati altresì i provvedimenti previsti per le istituzioni culturali indicate nella legge n. 534 del 1996, che introducono un incremento della dotazione prevista nonché la semplificazione delle modalità di erogazione dei finanziamenti;

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti condizioni:
1) appare necessario incrementare le risorse destinate all'adeguamento tecnico e tecnologico delle sale cinematografiche;
2) si considera altresì necessario recuperare adeguate risorse funzionali alle celebrazioni galileiane per il 2009;
3) risulta inoltre necessario recuperare le risorse per una maggiore valorizzazione dei musei scientifici, mediante adeguate risorse dedicate;

e con le seguenti osservazioni:
a) si auspica in tempi ravvicinati la creazione di una struttura dotata di autonomia tecnico-scientifica ed economica-finanziaria dedicata specificatamente alle attività promozionali del libro e delle lettura;
b) appare opportuno inoltre individuare forme di detrazione che incentivino la fruizione culturale;
c) risulta altresì opportuno promuovere e incentivare lo sviluppo di tutte le attività coreutiche.


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ALLEGATO 8

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008). C. 3256 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010. C. 3257 e relative note di variazione, C. 3257-bis e C. 3257-ter Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 17: Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2008.

PROPOSTA DI RELAZIONE PRESENTATA DAL RELATORE

La VII Commissione,
esaminati lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca, per l'anno finanziario 2008, nonché le parti connesse del disegno di legge finanziaria,
premesso che:
la nuova struttura del disegno di legge di bilancio, impostata su programmi e missioni, risponde positivamente alle esigenze di maggiore trasparenza dei conti pubblici e monitoraggio dei servizi erogati;
l'impegno del Governo per la riqualificazione del settore è palesato da numerosi provvedimenti rilevanti, quali l'approvazione della legge delega sugli enti di ricerca, l'imminente varo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e il Patto per l'università siglato tra i Dicasteri dell'università e dell'economia;
condivise le agevolazioni fiscali per le imprese che investono in ricerca e sviluppo in collaborazione con università ed enti di ricerca, attraverso l'aumento dell'aliquota del credito fino al 40 per cento nonché l'importo massimo degli investimenti su cui calcolare il credito stesso;
apprezzato il più ampio ambito di applicazione delle detrazioni fiscali già introdotte dalla finanziaria 2007 per sostenere la mobilità degli studenti;
valutata positivamente la scelta che subordina l'assegnazione delle risorse aggiuntive all'adozione di un piano programmatico orientato al miglioramento della qualità del sistema universitario, nella logica che la programmazione e valutazione ed il finanziamento incentivante debbano stare al centro dell'azione di governo del sistema dell'università e della ricerca;
apprezzata la semplificazione della manovra finanziaria, peraltro già auspicata al fine di evitare l'introduzione di disposizioni a carattere ordinamentale;

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti condizioni:
1) per consentire una piena attuazione del previsto piano programmatico - che, in linea con il Patto tra i Dicasteri dell'università e delle finanze, rappresenta un significativo cambio di passo nel governo


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del settore - appare opportuno incrementare il Fondo di funzionamento ordinario delle Università;
2) In analogia con quanto contenuto nella finanziaria 2006, appare necessario reperire risorse aggiuntive da destinare alle Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale;
3) al fine di garantire la prosecuzione delle attività di ricerca in Antartide del PNRA, si ritiene necessaria la destinazione di almeno 10 milioni di euro aggiuntivi, anche con atto amministrativo del Ministero a valere sul FIRST;

e con la seguente osservazione:
a) per consentire il rilancio degli enti pubblici di ricerca, si auspica l'attuazione di un piano straordinario di assunzioni di ricercatori e il progressivo passaggio ad un sistema budgetario per la gestione degli organici, che risolva l'attuale irrigidimento organizzativo degli enti stessi.


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ALLEGATO 9

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008). C. 3256 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010. C. 3257 e relative note di variazione, C. 3257-bis e C. 3257-ter Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 17: Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2008.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione,
esaminati lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca, per l'anno finanziario 2008, nonché le parti connesse del disegno di legge finanziaria,
premesso che:
la nuova struttura del disegno di legge di bilancio, impostata su programmi e missioni, risponde positivamente alle esigenze di maggiore trasparenza dei conti pubblici e monitoraggio dei servizi erogati;
l'impegno del Governo per la riqualificazione del settore è palesato da numerosi provvedimenti rilevanti, quali l'approvazione della legge delega sugli enti di ricerca, l'imminente varo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e il Patto per l'università siglato tra i Dicasteri dell'università e dell'economia;
condivise le agevolazioni fiscali per le imprese che investono in ricerca e sviluppo in collaborazione con università ed enti di ricerca, attraverso l'aumento dell'aliquota del credito fino al 40 per cento nonché l'importo massimo degli investimenti su cui calcolare il credito stesso;
apprezzato il più ampio ambito di applicazione delle detrazioni fiscali già introdotte dalla finanziaria 2007 per sostenere la mobilità degli studenti;
valutata positivamente la scelta che subordina l'assegnazione delle risorse aggiuntive all'adozione di un piano programmatico orientato al miglioramento della qualità del sistema universitario, nella logica che la programmazione e valutazione ed il finanziamento incentivante debbano stare al centro dell'azione di governo del sistema dell'università e della ricerca;
apprezzata la semplificazione della manovra finanziaria, peraltro già auspicata al fine di evitare l'introduzione di disposizioni a carattere ordinamentale;

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti condizioni:
1) per consentire una piena attuazione del previsto piano programmatico - che, in linea con il Patto tra i Dicasteri dell'università e delle finanze, rappresenta un significativo cambio di passo nel governo


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del settore - appare necessario incrementare il Fondo di funzionamento ordinario delle Università;
2) in analogia con quanto contenuto nella finanziaria 2006, appare altresì necessario reperire risorse aggiuntive da destinare alle Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale;
3) al fine di garantire la prosecuzione delle attività di ricerca in Antartide del PNRA, si ritiene necessaria la destinazione di almeno 10 milioni di euro aggiuntivi, anche con atto amministrativo del Ministero a valere sul FIRST;

e con le seguenti osservazioni:
a) per consentire il rilancio degli enti pubblici di ricerca, si auspica l'attuazione di un piano straordinario di assunzioni di ricercatori e il progressivo passaggio ad un sistema budgetario per la gestione degli organici, che risolva l'attuale irrigidimento organizzativo degli enti stessi;

b) si auspica, altresì, che si trovi una soluzione a regime per la definizione delle regole per l'ammissione alle scuole di specializzazione medica.


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ALLEGATO 10

5-01704 De Laurentiis: Modifica del decreto ministeriale n. 80 del 2007, per la parte concernente i corsi di recupero estivi.

TESTO DELLA RISPOSTA

Il Ministro Fioroni ha riferito presso questa stessa Commissione, in data 6 novembre 2007 nel merito della disciplina del recupero dei debiti formativi introdotta dal decreto n. 80 del 2007 volta essenzialmente a favorire il successo formativo di ciascun allievo.
Infatti, per consentire agli studenti di superare immediatamente le difficoltà che possono incontrare, il decreto prevede l'obbligo per le scuole di attivare, subito dopo le valutazioni del primo trimestre o quadrimestre, corsi di recupero per chi ne ha bisogno, fissando date certe per le verifiche intermedie.
Le insufficienze non recuperate rischiano infatti di compromettere il proseguimento degli studi e impediscono di capire gli argomenti nuovi che via via si affrontano.
Questo provvedimento, peraltro è la naturale prosecuzione della legge n. 1 del 2007 sui nuovi esami di Stato, la quale ha stabilito, tra l'altro, che gli studenti, per essere ammessi agli esami stessi, devono aver colmato tutti i debiti formativi degli ultimi tre anni.
In data 5 novembre 2007, il Ministro Fioroni ha emanato apposita ordinanza dopo aver sentito anche il forum delle associazioni studentesche, che consente agli allievi di avere la certezza che le istituzioni scolastiche organizzino corsi di recupero e attività didattiche incentrate sulle loro necessità per superare le lacune che si evidenziano fin dai primi mesi.
Le attività di recupero che costituiscono parte ordinaria e permanente del piano dell'offerta formativa di ciascuna scuola sono programmate ed attuate dai consigli di classe sulla base di criteri didattico-metodologici definiti dal collegio docenti e delle indicazioni organizzative approvate dal consiglio di istituto.
Nelle attività di recupero rientrano gli interventi di sostegno che hanno lo scopo fondamentale di prevenire l'insuccesso scolastico e si realizzano, pertanto, in ogni periodo dell'anno scolastico, a cominciare dalle fasi iniziali. Questi interventi si concentrano sulle discipline o sulle aree disciplinari per le quali si registri nella scuola un più elevato numero di valutazioni insufficienti.
Nell'organizzare le attività di sostegno e di recupero le istituzioni scolastiche devono tener conto degli obiettivi formativi che devono essere raggiunti dagli studenti. Possono essere determinati calendari delle lezioni che prevedano soluzioni flessibili e differenziate nella composizione delle classi per far fronte sia alle necessità di sostegno e recupero che a quelle di valorizzazione ed incremento delle eccellenze.
Possono anche essere previsti interventi per gruppi di studenti omogenei per le carenze dimostrate nelle stesse discipline, provenienti da classi parallele. Il docente incaricato di svolgere attività di recupero nei confronti di alunni provenienti da classi diverse e con carenze non omogenee si raccorda con i docenti della disciplina degli alunni del gruppo affidatogli, al fine di orientare contenuti e metodi dell'attività di recupero agli specifici bisogni formativi di ciascun alunno.
Le attività di recupero scolastico dovranno avere, di norma, una durata non inferiore a 15 ore, e non sono comprensive di quelle utilizzate per gli interventi didattici


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che si possono realizzare nell'ambito della quota orario dei curricoli riservata alle istituzioni scolastiche (20 per cento del monte ore di cui al decreto ministeriale n. 47 del 13 giugno 2006).
Nel caso in cui gli interventi didattici siano realizzati nell'ambito della suddetta quota del 20 per cento, le istituzioni scolastiche sono tenute ad organizzare azioni specifiche commisurate anche ai fabbisogni formativi degli studenti che non hanno necessità di interventi finalizzati al recupero.
Ulteriori modalità di supporto potranno essere realizzate assegnando ad uno o più docenti, individuati dal consiglio di classe, compiti di consulenza e assistenza agli alunni nella promozione dello studio individuale (cosiddetto «sportello»). I docenti incaricati effettueranno la prestazione, preferibilmente in orario pomeridiano, secondo le modalità individuate dal consiglio stesso, e queste verranno comunicate alle famiglie.
L'organizzazione delle iniziative di recupero programmate dal consiglio di classe è portata a conoscenza delle famiglie degli studenti interessati o di coloro che esercitano la relativa potestà i quali potranno decidere se avvalersi o meno delle iniziative di recupero organizzate dalla scuola. In ogni caso devono comunicare alla scuola stessa le decisioni assunte, fermo restando l'obbligo per lo studente di sottoporsi alle verifiche.
Per gli studenti che, nonostante le opportunità offerte in corso d'anno, non hanno colmato le lacune in una o più discipline riportando valutazioni insufficienti, vengono date ulteriori opportunità. Le scuole, infatti sono tenute ad attivare ulteriori interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi.
Analogamente a quanto previsto per le iniziative di recupero in corso d'anno, i genitori, ai quali la scuola è tenuta a comunicare per iscritto le decisioni assunte dal consiglio di classe, potranno decidere se far seguire ai propri figli i corsi estivi organizzati dalle scuole, oppure se avvalersi di altre modalità di recupero, comunicandolo sempre alla scuola.
In questo modo tutti sono chiamati a un serio impegno: la scuola che ha il compito di far apprendere, anche attraverso corsi di sostegno e di recupero, gli studenti che devono imparare e le famiglie che, puntualmente informate, saranno responsabilizzate in questo percorso.
Il quadro complessivo degli interventi previsti consente di dare certezza ai ragazzi di aver superato i debiti e di averli superati in modo tale da non esserne gravati negli anni successivi.
Le scuole decideranno come organizzare i corsi di recupero, con la massima libertà ed i corsi potranno essere tenuti dagli insegnanti della scuola e/o con la collaborazione di soggetti esterni o anche tramite laboratori per soddisfare gli specifici bisogni formativi di ciascuno studente.
Le dimensioni del fenomeno e le modalità di intervento adottate dalle scuole saranno oggetto di monitoraggio i cui esiti consentiranno di introdurre quelle soluzioni migliorative suggerite dalle esperienze realizzate dalle scuole medesime.


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ALLEGATO 11

5-01737 De Simone: Libertà di espressione di opinioni all'interno degli organi scolastici anche a mezzo organi di stampa.

TESTO DELLA RISPOSTA

La questione alla quale fa cenno l'onorevole interrogante si riferisce ai due articoli apparsi il 17 e 20 giugno sulla testata del giornale Senza Colonne nel quale il docente di lettere dell'Istituto Tecnico Industriale Statale «E. Fermi» di Francavilla Fontana esprimeva le sue perplessità in merito ai risultati negativi riportati da un numero considerevole di studenti frequentanti quella scuola.
Tale posizione era già nota al dirigente scolastico e agli stessi docenti dell'istituto in quanto era stata espressa dal medesimo docente nel collegio docenti del 16 giugno 2007.
Il dirigente scolastico ha potuto prendere compiuta visione dell'accaduto soltanto a luglio inoltrato in quanto impegnato negli esami di Stato in altra sede. In data 24 luglio 2007 il dirigente scolastico nella convinzione che il coinvolgimento della stampa locale «per come effettuato» manifestava a suo parere, l'intenzione del docente di screditare agli occhi del lettore l'istituto di cui egli stesso era parte, inviava al docente una lettera riservata nella quale si individuava «un comportamento non conforme alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione di dipendente pubblico».
In data 2 agosto 2007 il docente, inviava al dirigente scolastico le sue contro deduzioni respingendo i rilievi mossigli e chiarendo in modo soddisfacente e circostanziato la sua intenzione di avviare un dibattito e una riflessione sui dati riguardanti i non ammessi alla classe successiva, e non già di offendere o danneggiare alcuno.
Il dirigente scolastico ha ritenuto valide le giustificazioni addotte dal docente e non ha quindi avviato alcun procedimento disciplinare.
Gli articoli apparsi in data 2, 3, 4, 6 e 13 novembre 2007 sulla medesima testata e a firma della stessa giornalista ad avviso dell'Ufficio scolastico regionale per la Puglia si limitano ad alimentare la polemica di giugno dando per irrogati provvedimenti disciplinari che in realtà non sono stati presi, e occasione per lanciare un generico attacco alla severità dei docenti dell'istituto, piuttosto che avviare una pacata e seria riflessione più generale sul tema degli insuccessi scolastici.
Vorrei ricordare al riguardo che per favorire il successo scolastico di ciascun allievo e promuovere la qualità dell'istruzione, indirizzandola verso i livelli europei sono stati adottati provvedimenti, quali il decreto recante disposizioni in materia di interventi didattici, finalizzati al recupero dei debiti formativi e la relativa ordinanza, che consentono a tutti gli allievi di poter colmare le lacune che si evidenziano sin dai primi mesi attraverso corsi di recupero e attività didattiche, incentrate sulle loro necessità, che le scuole sono obbligate ad attivare.
Tutti sono chiamati a un serio impegno, ciascuno per il proprio ruolo: gli studenti, che devono imparare; la scuola, che ha il compito di far apprendere, anche attraverso corsi di sostegno e di recupero; le famiglie, che, puntualmente informate, sono responsabilizzate in questo percorso.


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ALLEGATO 12

5-01733 Frassinetti: Valenza didattica del progetto «Sulle orme di...» sostenuto dall'azienda «Lavazza».

TESTO DELLA RISPOSTA

Il progetto didattico «Sulle orme di...», che ha preso avvio nel 2003, è attualmente in corso di realizzazione con l'efficace collaborazione di importanti partner nazionali quali la rivista Trekking, Trenitalia s.p.a., Zainetto viaggi tour operator e Città della Scienza di Napoli.
La partecipazione al progetto della società Lavazza ha dato luogo ad una impropria utilizzazione del logo del Ministero della pubblica istruzione nella produzione di spot televisivi.
Poiché tale utilizzazione del logo è stata frutto di una iniziativa assunta da un dirigente senza un effettivo coinvolgimento dei vertici dell'Amministrazione e senza un'adeguata valutazione dei rischi derivanti da un suo uso commerciale, si è richiesto e ottenuto dalla medesima società di rimuovere ogni riferimento all'immagine del Ministero della pubblica istruzione dagli spot televisivi.


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ALLEGATO 13

5-01719 Foti: Problemi concernenti la pala di Sant'Antonio venduta dalla casa d'aste Sotheby, già nella Basilica di San Francesco di Piacenza.

TESTO DELLA RISPOSTA

La tavola trecentesca raffigurante il «Miracolo di Sant'Antonio», già nota agli studiosi di storia dell'arte, è stata oggetto di indagini scientifiche che ne hanno ipotizzato l'appartenenza ad un trittico proveniente dalla basilica di San Francesco in Piacenza.
L'opera risulta essere stata acquistata da Giuseppe Alberto Bruni Tedeschi negli anni `70 presso l'antiquario torinese Pietro Accorsi.
Il Bruni Tedeschi ha chiesto ed ottenuto nel 1975, per numerose opere della sua collezione, la licenza di esportazione; tuttavia, tra le opere autorizzate all'esportazione non risulta quella oggetto della presente interrogazione.
Pertanto, per l'opera in argomento, non è possibile stabilire la data dell'uscita dal Territorio Nazionale, né le relative modalità.
La Tavola in questione, peraltro, non rientra neppure fra le pur numerose opere d'arte in collezione Bruni Tedeschi sottoposte a tutela dai competenti Uffici periferici con apposito provvedimento di vincolo.
La casa d'aste non ha comunicato le generalità dell'acquirente, si sa solo che l'opera è stata venduta per 170.000 sterline.
Il Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale ha avviato accertamenti in ambito internazionale tramite Interpol, al fine di acquisire elementi conoscitivi circa le modalità ed i tempi di uscita dell'opera dal Paese.
Allo stato, non vi è altro modo di acquisire il bene; in questione se non aderendo ad una eventuale offerta di vendita formulata dal nuovo proprietario.