VII Commissione - Resoconto di marted́ 27 novembre2007

TESTO AGGIORNATO AL 4 DICEMBRE 2007


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SEDE CONSULTIVA

Martedì 27 novembre 2007. - Presidenza del presidente Pietro FOLENA, indi del vicepresidente Alba SASSO, indi del presidente Pietro FOLENA. - Intervengono il ministro per le politiche giovanili e le attività sportive Giovanna Melandri, il viceministro della pubblica istruzione Mariangela Bastico, il sottosegretario di Stato per le comunicazioni Luigi Vimercati, il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca Luciano Modica e il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Elena Montecchi.

La seduta comincia alle 9.15.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008).
C. 3256 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010.
C. 3257 e relative note di variazione, C. 3257-bis e C. 3257-ter Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 2008.

Tabella n. 14: Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno finanziario 2008.

Tabella n. 17: Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2008.
(Relazione alla V Commissione).
(Seguito dell'esame congiunto e conclusione - Relazione favorevole con condizione e osservazioni sulla tabella n. 2; Relazione favorevole con condizioni e osservazioni sulla tabella n. 7; Relazione favorevole con condizioni e osservazioni sulla tabella n. 14; Relazione favorevole con condizioni e osservazioni sulla tabella n. 17).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 22 novembre 2007.

Pietro FOLENA, presidente, avverte che sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge finanziaria (vedi allegato 1). Avverte che risultano inammissibili per estraneità di materia i seguenti emendamenti: 3256/VII/72.5 Pedrini; 3256/VII/90.3 Belisario; 3256/VII/94.28 Fogliardi; 3256/VII/94.8 Porfidia; 3256/VII/94.16 Pedrini; 3256/VII/94.9 Porfidia; 3256/VII/96.02 Porfidia; 3256/VII/96.08


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Rusconi; 3256/VII/125.01 Rusconi; 3256/VII/125.03 Ciocchetti; 3256/VII/146.2 Colasio. Risulta inoltre inammissibile per carenza di copertura l'articolo aggiuntivo 3256/VII/96. 020 Tocci.

Si passa quindi all'esame della tabella 2, delle connesse parti del disegno di legge finanziaria e degli emendamenti ad essi riferiti.

Valentina APREA (FI) sottolinea che il proprio gruppo non ha presentato emendamenti, non in quanto condivide l'impostazione e i contenuti della manovra finanziaria, ma in quanto ritiene più utile discutere delle proposte di modifica direttamente presso la Commissione bilancio. Evidenzia peraltro che fornirà durante il corso della seduta il proprio contributo relativamente a singole questioni affrontate dagli emendamenti presentati.

Manuela GHIZZONI (PD-U), relatore, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti 3256/VII/70.3 Folena, 3256/VII/70.20 Carbonella e 3256/VII/70.24 Vico; 3256/VII/70.1 Folena, 3256/VII/70.11 Sasso; sugli identici 3256/VII/70.4 Folena, 3256/VII/70.16 Carbonella e 3256/VII/70.27 Vico. Invita quindi al ritiro, altrimenti il parere è contrario, dei restanti emendamenti riferiti all'articolo 70. Invita al ritiro dell'emendamento 3256/VII/72.1 De Simone. È quindi favorevole all'emendamento 3256/VII/125.2 Ciocchetti, a condizione che sia riformulato nel senso di prevedere una diversa ripartizione delle quote spettanti alle associazioni indicate nella misura di 400.000, 200.000 e 400.000; invita quindi al ritiro dell'articolo aggiuntivo 3256/VII/125. 04 Sasso. È quindi favorevole all'articolo aggiuntivo 3256/VII/134.02 Milana, nonché all'emendamento 3256/VII/Tab. C.1 De Simone.

Il sottosegretario Luigi VIMERCATI invita al ritiro degli identici emendamenti 3256/VII/70.2 Folena, 3256/VII/70.19, Carbonella e 3256/VII/70.23 Vico. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti 3256/VII/70.3 Folena, 3256/VII/70.20 Carbonella e 3256/VII/70.24 Vico, nonché sugli emendamenti 3256/VII/70.1 Folena e 3256/VII/70.11 Sasso e sugli identici emendamenti 3256/VII/70.4 Folena, 3256/VII/70.16 Carbonella e 3256/VII/70.27 Vico. Invita al ritiro dell'emendamento 3256/VII/72.1 De Simone.

Il ministro Giovanna MELANDRI esprime parere favorevole sugli emendamenti 3256/VII/125.2 Ciocchetti, a condizione che sia riformulato nel senso indicato dal relatore; invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo 3256/VII/125.04 Sasso. È favorevole all'articolo aggiuntivo 3256/VII/134.02 Milana a condizione che si riformulato nel senso di sostituire il termine di sessanta giorni con quello di novanta.

Il sottosegretario Elena MONTECCHI esprime parere favorevole all'emendamento 3256/VII/Tab. C. 1 De Simone.

La Commissione approva quindi, con distinte votazioni, gli identici emendamenti 70.3 Folena, 70.20 Carbonella e 70.24 Vico, restando quindi assorbiti gli identici emendamenti 3256/VII/70.2 Folena 3256/VII/70.19 Carbonella e 3256/VII/70.23 Vico; nonché gli emendamenti 3256/VII/70.1 Folena, 3256/VII/70.11 Sasso, e gli identici emendamenti 3256/VII/70.4 Folena, 3256/VII/70.16 Carbonella e 3256/VII/70.27 Vico.

Pietro FOLENA, presidente, sottoscrive l'emendamento 3256/VII/72.1 De Simone, che ritira.

Antonio RUSCONI (PD-U) sottoscrive l'emendamento 3256/VII/125.2, che riformula accogliendo l'invito del relatore.

La Commissione approva quindi l'emendamento 3256/VII/125.2 (nuova formulazione) Ciocchetti, pubblicato in allegato 1.

Alba SASSO (SDpSE) ritira il proprio articolo aggiuntivo 3256/VII/125.04.

Pietro FOLENA, presidente, accogliendo l'invito del rappresentante del Governo,


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riformula conseguentemente l'articolo aggiuntivo 3256/VII/134. 02 Milana, di cui è cofirmatario.

La Commissione approva quindi l'emendamento 3256/VII/134. 02 (nuova formulazione) Milana pubblicato in allegato 1.
Approva quindi l'emendamento 3256/VII/Tab. C. 1 De Simone.

Manuela GHIZZONI, relatore, illustra la proposta di relazione sulle parti di competenza dello stato di previsione n. 2 e sulle connesse disposizioni del disegno di legge finanziaria (vedi allegato 2).

Antonio RUSCONI (PD-U) riterrebbe opportuno aggiungere una ulteriore osservazione volta a tutelare le associazioni sportive dilettantistiche.

Manuela GHIZZONI, relatore, concordando con la proposta del collega Rusconi illustra una nuova formulazione della proposta di relazione alla tabella 2 da lei presentata, volta a recepirla (vedi allegato 3).

La Commissione approva quindi la proposta di relazione alla tabella 2, come riformulata dal relatore.

Si passa alla Tabella 7, alle connesse parti del disegno di legge finanziaria e agli emendamenti ad essi riferiti.

Manuela GHIZZONI (PD-U), relatore, esprime parere favorevole sugli emendamenti 3256/VII/94.27 De Simone, 3256/VII/94.14 Guadagno, se riformulato nel senso di prevedere che si tenga conto del titolo di studio affine a quello richiesto; 3256/VII/94.13 Sasso e 3256/VII/94.12 De Simone, 3256/VII/94.32 Rusconi, 3256/VII/94.15 Sasso, e 3256/VII/94.17 Folena, a condizione che sia riformulato nel senso di prevedere uno stanziamento pari a sette milioni di euro e una diversa copertura, nonché 3256/VII/94.33 Rusconi. Invita quindi al ritiro, altrimenti il parere è contrario, dei restanti emendamenti riferiti all'articolo 94, eccezion fatta per l'emendamento 94.24 Tranfaglia, sul quale si rimette alle valutazioni del Governo.

Il viceministro Mariangela BASTICO esprime parere favorevole sugli emendamenti 94.27 De Simone a condizione che sia riformulato nel senso non di sopprimere l'intera lettera, ma solo il riferimento al termine indirizzi; 94.14 Guadagno, se riformulato nel senso di mantenere l'inciso che si intende sopprimere aggiungendo peraltro il riferimento alla valorizzazione delle competenze acquisite; 94.12 De Simone, 94.32 Rusconi, 94.17 Folena, a condizione che sia riformulato nel senso indicato dal relatore, prevedendo che per la copertura per l'anno 2008 si faccia riferimento alla corrispondente riduzione della voce di cui alla tabella A del Ministero della pubblica istruzione e 94.33 Rusconi. Invita quinsi al ritiro dei restanti emendamenti, in particolare degli emendamenti 3256/VII/94.24 Tranfaglia, e 94.15 Sasso. In particolare, intervenendo sull'emendamento 94.27 De Simone ricorda che pare necessario che il numero delle classi prime e di quelle iniziali di ciclo dell'istruzione secondaria di secondo grado si determini indipendentemente dai corsi di studio e dalle sperimentazioni passate ad ordinamento, ritenendo pertanto possibile mantenere la lettera b) eliminando esclusivamente il riferimento ai singoli indirizzi.

Alba SASSO (SDpSE) chiede di conoscere le motivazioni per le quali non è possibile eliminare il riferimento ai singoli corsi di studio.

Il viceministro Mariangela BASTICO specifica che tale riferimento appare opportuno al fine di una migliore efficienza dell'attività didattica.

Pietro FOLENA (RC-SE), accedendo all'invito formulato dal relatore e dal rappresentante del Governo illustra una nuova formulazione del emendamento 94.27 De Simone, di cui è cofirmatario (vedi allegato 1).


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Valentina APREA (FI) ritiene che tale intervento dimostri la mancanza di un indirizzo preciso da parte del Governo in materia, esprimendo pertanto il proprio voto contrario sull'emendamento 94.27 cosi come riformulato.

La Commissione approva quindi l'emendamento 94.27 De Simone cosi come riformulato.

Il viceministro Mariangela BASTICO, intervenendo sull'emendamento 94.14 ritiene che andrebbe comunque salvaguardato il principio di permettere il passaggio del personale senza che vi sia il possesso dello specifico titolo di studio richiesto.

Valentina APREA (FI) ritiene invece che sarebbe necessario sostituire le parole indicate dall'emendamento 94.14, con la previsione della valorizzazione delle competenze acquisite, non potendosi dal possesso delle conoscenze acquisite e dal loro conseguente riconoscimento formale.

Alba Sasso, presidente, concordando con la proposta della collega Aprea riformula conseguentemente l'emendamento 94.14 di cui è cofirmataria (vedi allegato 1).

Manuela GHIZZONI (PD-U), relatore, esprimere parere favorevole sull'emendamento 94.14 (nuova formulazione).

Il viceministro Mariangela BASTICO si rimette alla Commissione.

Valentina APREA (FI) preannuncia il voto favorevole sull'emendamento 3256/VII/94.14 (nuova formulazione).

La Commissione approva quindi l'emendamento 3256/VII/94.14 (nuova formulazione).

Pietro FOLENA, presidente, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti da 3256/VII/94.24 Tranfaglia a 3256/VII/94.50 Cancrini; si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione approva quindi, con distinte votazioni gli emendamenti 3256/VII/94.13 e 3256/VII/94.12 De Simone.

Pietro FOLENA, presidente, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti da 3256/VII/94.21 Tranfaglia a 3256/VII/94.19 Tranfaglia; si intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione approva quindi l'emendamento 3256/VII/94.32 Rusconi, risultando quindi assorbito l'emendamento 3256/VII/94.3 Folena.

Pietro FOLENA, presidente, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento 3256/VII/94.26 Tranfaglia; si intende vi abbiano rinunciato.

Alba SASSO (SDpSE), accogliendo l'invito del relatore riformula conseguentemente l'emendamento 3256/VII/94.15 (vedi allegato 1).

Pietro FOLENA, presidente, accogliendo l'invito del relatore e del rappresentante del Governo riformula conseguentemente l'emendamento 3256/VII/94.17 (vedi allegato 1).

Valentina APREA (FI) chiede alcuni chiarimenti sull'emendamento 94.17 Folena come riformulato con particolare riferimento alle modalità di applicazione della norma.

Pietro FOLENA (RC-SE) precisa che le modalità applicative sono rinviate ad un successivo decreto del Ministero della pubblica istruzione.

La Commissione approva quindi gli emendamenti 3256/VII/94.15 Sasso e 3256/VII/94.17 Folena nei testi riformulati, nonché l'emendamento 3256/VII/94.33 Rusconi.

Alba SASSO (SDpSE) ritira il proprio emendamento 3256/VII/94.35 Sasso.

Manuela GHIZZONI (PD-U), relatore, illustra la proposta di relazione sulle parti


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di competenza dello stato di previsione n. 7 e sulle connesse disposizioni del disegno di legge finanziaria (vedi allegato 4). Precisa di non avere presentato proposte emendative a sua firma, ma di avere inserito nella proposta di relazione in esame alcuni elementi critici relativi alla tutela del personale ATA, nonché, in particolare, all'integrazione degli alunni disabili. Sottolinea in ogni caso il proprio apprezzamento per la partecipazione ai lavori della Commissione da parte della collega Aprea, che ha in particolare fornito un prezioso contributo per quel che riguarda gli emendamenti attinenti alla materia della pubblica istruzione.

Pietro FOLENA, presidente, riterrebbe opportuno prevedere come condizioni le osservazioni di cui alle lettere e), g) e h), tenendo conto che, in particolare per il personale ATA, trasferito alle istituzioni scolastiche degli enti locali si tratta di una situazione particolarmente difficile visto che c'è stata una decurtazione del cinquanta per cento della busta paga.

Manuela GHIZZONI (PD-U), relatore, accogliendo l'invito del presidente Folena riformula conseguentemente la proposta di relazione (vedi allegato 5). Si riserva peraltro di presentare un ordine del giorno nel corso del prosieguo dell'esame in Assemblea, volto a dare seguito alle indicazioni contenute nella relazione in merito al personale ATA.

La Commissione approva quindi la proposta di relazione alla tabella 7, come riformulata.

Si passa all'esame della Tabella 14, delle connesse parti del disegno di legge finanziaria e degli emendamenti ad essi riferiti

Manuela GHIZZONI (PD-U), relatore, esprime parere favorevole sugli emendamenti 3256/VII/2.4, 3256/VII/2.5 Folena; 3256/VII/12.1 Colasio, sull'articolo aggiuntivo 3256/VII/89.03 Colasio, 3256/VII/90.10 Colasio, 3256/VII/90.8 Tessitore; nonché sull'articolo aggiuntivo 3256/VII/93.02 Folena, 3256/VII/93.06 Guadagno detto Vladimir Luxuria e 3256/VII/93.010 Colasio; nonché sull'emendamento 3256/VII/146.1 Colasio. Sui restanti emendamenti invita i presentatori al ritiro, altrimenti il parere è contrario, tranne che per l'emendamento 3256/VII/2.1 Folena sul quale si rimette alle valutazioni del Governo. Ritiene infatti che la copertura finanziaria dell'emendamento 2.1 non sia adeguata ed in ogni caso considera necessario meglio definire la platea dei soggetti che beneficiano delle agevolazioni previste dall'emendamento in questione.

Il sottosegretario Elena MONTECCHI condivide il parere sugli emendamenti 3256/VII/2.4 e 3256/VII/2.5 Folena, si rimette alla Commissione sull'emendamento 3256/VII/2.1 Folena, in quanto la copertura finanziaria in esso prevista non appare idonea. Invita al ritiro inoltre dell'emendamento 3256/VII/2.2 Tranfaglia. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 3256/VII/12.1 Colasio, nonché sull'articolo aggiuntivo 3256/VII/89.03 Colasio; nonché sugli emendamenti 3256/VII/90.10 Colasio e 3256/VII/90.8 Tessitore; sugli articoli aggiuntivi 3256/VII/93.02 Folena, 3256/VII/93.06 Guadagno, 3256/VII/93.010 Colasio; nonché infine sull'emendamento 3256/VII/146.1 Colasio. Esprime parere contrario sull'emendamento 3256/VII/90.2 Belisario, invita al ritiro dei restanti emendamenti.

Alba SASSO (SDpSE) intervenendo sull'emendamento 3256/VII/2.1 ritiene che la platea dei beneficiari delle agevolazioni ivi previste dovrebbe essere identificata con gli insegnanti.

Manuela GHIZZONI (PD-U) con riferimento all'emendamento 3256/VII/2.1 specifica che la platea dei beneficiari potrebbe comprendere anche altre categorie come gli studenti universitari.

Emilia Grazia DE BIASI (PD-U) ricorda con riferimento alle agevolazioni previste dall'emendamento 3256/VII/2.1, che la platea dei beneficiari è sempre stata, per


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quel che riguarda la «fruizione della cultura», molto ampia e ritiene pertanto inopportuno restringere tale platea in tale circostanza, pur condividendo lo spirito della proposta emendativa in esame.

Pietro FOLENA (RC-SE) ritiene che la platea dei beneficiari dovrebbe essere abbastanza ampia, anche se si potrebbe riconoscere agli insegnanti una priorità nell'assegnazione. Accede in ogni caso all'invito del relatore e del rappresentante del Governo e ritira il proprio emendamento 3256/VII/2.1 che si riserva di presentare nel prosieguo dell'esame.
Constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento 3256/VII/2.2 Tranfaglia; si intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti 3256/VII/2.4 e 3256/VII/2.5 Folena, 3256/VII/12.1 Colasio, l'articolo aggiuntivo 3256/VII/89.03 Colasio.

Pietro FOLENA, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento 3256/VII/90. 2 Belisario; si intende vi abbia rinunciato.
Ritira quindi l'emendamento 3256/VII/90. 5 De Simone di cui è cofirmatario.

La Commissione approva quindi l'emendamento 3256/VII/90.10 Colasio.

Alba SASSO (SDpSE) ritiene che l'emendamento 90.11 De Simone potrebbe essere riformulato specificando che le assunzioni debbano avvenire nei limiti della competitività di bilancio.

Il sottosegretario Elena MONTECCHI precisa che l'emendamento 90.11 De Simone al pari dell'emendamento 90.4 Sasso non può essere accolto in quanto espunge dal testo dell'articolo 90 il riferimento alla necessità che le assunzioni ivi previste siano sottoposte all'autorizzazione del Ministero vigilante, precisando peraltro che il riferimento ai limiti di «compatibilità di bilancio» è contenuto nell'emendamento 90.8 Tessitore, sul quale vi è il parere favorevole del Governo.

Pietro FOLENA, presidente, ritira quindi gli emendamenti 3256/VII/90.11 e 3256/VII/90.12 De Simone di cui è cofirmatario, nonché il proprio emendamento 3256/VII/90.7.

Alba SASSO (SDpSE) ritira il proprio emendamento 3256/VII/90.11.

La Commissione approva quindi l'emendamento 3256/VII/90.8 Tessitore.

Alba SASSO (SDpSE) intervenendo sul suo emendamento 3256/VII/90.14 precisa che esso è volto a risolvere i problemi delle fondazioni lirico-sinfoniche per quel che riguarda le compagnie di danza.

Andrea COLASIO (PD-U) rileva che i problemi relativi alle compagnie di danza riguardano non solo le fondazioni lirico-sinfoniche ma in generale tutti gli enti nei quali vengono svolte attività di danza e ritiene che andrebbero quindi previsti incentivi riguardanti in generale l'attività della danza.

Fulvio TESSITORE (PD-U) concorda con le affermazioni del collega Colasio relativamente alla necessità di incentivare le attività riguardanti i corpi di ballo in Italia. Riterrebbe opportuno presentare nel prosieguo dell'esame un ordine del giorno che ribadisca la necessità di un intervento legislativo in materia.

Pietro FOLENA (RC-SE) sottolinea che i problemi dei corpi di ballo riguardano sia le fondazioni lirico-sinfoniche che in generale altri enti presso i quali si svolgono le attività in questione. Concorda in ogni caso con l'esigenza di presentare nel prosieguo dell'esame un ordine del giorno al riguardo.

Il sottosegretario Elena MONTECCHI ricorda che in un recente decreto di ripartizione delle risorse a favore del settore dello spettacolo sono stati previsti stanziamenti


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anche per le attività di corpi di danza. Precisa in ogni caso che i problemi che si riscontrano presso le fondazioni lirico-sinfoniche sono attinenti alla situazione generale del sistema coreutico italiano. Ritiene in ogni caso che la presentazione di un ordine del giorno al riguardo, sul quale rappresenta da subito la propria disponibilità, potrebbe essere utile.

Alba SASSO (SDpSE) ritira il proprio emendamento 3256/VII/90.14, riservandosi di presentare un ordine del giorno in Assemblea, nonché il proprio emendamento 3256/VII/90.15.

Pietro FOLENA, presidente, ritira l'emendamento 3256/VII/90.13 De Simone di cui è cofirmatario.
Constatata l'assenza dei presentatori dell'emendamento 3256/VII/90. 6 Del Bue; si intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione approva quindi, con distinte votazioni, gli articoli aggiuntivi 3256/VII/93.02 Folena, 93.06 Guadagno detto Vladimir Luxuria e 3256/VII/93.010 Colasio; nonché l'emendamento 3256/VII/146.1 Colasio.

Manuela GHIZZONI, relatore, illustra quindi una proposta di relazione relativa alla tabella numero 14 (vedi allegato 6).

Pietro FOLENA, presidente, intervenendo sulla proposta di relazione relativa alla tabella numero 14, riterrebbe opportuno aggiungere un'osservazione che specifichi la necessità di prevedere incentivi per la fruizione culturale, nonché una osservazione che sottolinei l'esigenza di promuovere e incentivare lo sviluppo delle attività coreutiche.

Manuela GHIZZONI, relatore, accogliendo la indicazione del presidente Folena, riformula conseguentemente la proposta di relazione relativa alla tabella numero 14 (vedi allegato 7).

La Commissione approva quindi la proposta di relazione relativa alla tabella numero 14 nel testo riformulato.

Si passa all'esame della Tabella 17, delle connesse parti del disegno di legge finanziaria e degli emendamenti ad essi riferiti.

Manuela GHIZZONI (PD-U), relatore, si rimette al Governo sull'articolo aggiuntivo 3256/VII/79.02 Folena, esprime parere favorevole sugli emendamenti 3256/VII/96.17 Tocci, sugli identici 3256/VII/96.18 Rusconi e 3256/VII/96.4 Ricevuto, nonché sull'articolo aggiuntivo 3256/VII/96.019 Tocci, sugli emendamenti 3256/VII/122.16 e 3256/VII/126.1 Tocci e 3256/VII/131.1 Colasio. Invita al ritiro dei restanti emendamenti, si rimette al Governo sull'articolo aggiuntivo 3256/VII/79.04 Tocci.

Il sottosegretario Luciano MODICA è favorevole all'articolo aggiuntivo 3256/VII/79.02 Folena, a condizione che si riformulato nel senso di prevedere al comma 2 contributi non superiori al 20 per cento; 3256/VII/96.17 Tocci, sugli identici 3256/VII/96.18 Rusconi e 3256/VII/96.4 Ricevuto, nonché sull'articolo aggiuntivo 3256/VII/96.019 Tocci e sugli emendamenti 3256/VII/122.16 Tocci, a condizione che sia riformulato nel senso di sopprimere il riferimento all'accorpamento delle strutture confluite nel CNR e nel CNISM, e 3256/VII/126.1 Tocci e 3256/VII/131, 1 Colasio.
Invita al ritiro dei restanti emendamenti.

Manuela GHIZZONI (PD-U), relatore, precisa, intervenendo sull'articolo aggiuntivo 3256/VII/79.02 Folena, che pur apprezzandone le finalità, non sia necessario prevedere l'istituzione di ulteriori fondi per la promozione della ricerca di base, in quanto esistono già strumenti normativi che consentono di raggiungere gli obiettivi sottesi all'emendamento in questione.

Pietro FOLENA, presidente, ritiene che l'emendamento 79.02 costituisca un intervento fondamentale in quanto incentiva


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l'intervento delle fondazioni bancarie nella ricerca di base.

Rosalba BENZONI (PD-U) sottoscrive gli articoli aggiuntivi e gli emendamenti presentati dal collega Tocci, riferiti alla Tabella in esame.

La Commissione approva quindi l'articolo aggiuntivo 3256/VII/79.02 Folena.

Rosalba BENZONI (PD-U) ritira gli articoli aggiuntivi 3256/VII/79.03 Tocci e 3256/VII/79.04 Tocci, di cui è cofirmataria.

La Commissione approva quindi l'emendamento 3256/VII/96.17 Tocci e gli identici emendamenti 3256/VII/96.18 Rusconi e 3256/VII/96.4 Ricevuto.

Giovanni RICEVUTO (Misto-RLR) ritira il proprio emendamento 3256/VII/96.3.

Pietro FOLENA, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento 3256/VII/96.22 Giovanelli; si intende vi abbia rinunciato.

Rosalba BENZONI (PD-U) ritira l'emendamento 3256/VII/96.14 Tocci di cui è cofirmataria.

La Commissione approva quindi l'articolo aggiuntivo 96.019 Tocci.

Rosalba BENZONI (PD-U) accogliendo l'invito del rappresentante del Governo, riformula l'emendamento 3256/VII/122.16 Tocci di cui è cofirmataria (vedi allegato 1).

Emilia Grazia DE BIASI (PD-U) sottoscrive l'emendamento 3256/VII/131.1.

La Commissione approva quindi l'emendamento 122.16 Tocci nel testo riformulato nonché gli emendamenti 3256/VII/126.1 Tocci e 3256/VII/131.1 Colasio.

Manuela GHIZZONI (PD-U), relatore, illustra quindi una proposta di relazione sullo stato di previsione n. 17 relativo al Ministero dell'università e della ricerca (vedi allegato 8)

Pietro FOLENA, presidente, riterrebbe opportuno inserire una osservazione volta a prevedere l'auspicio di pervenire ad una soluzione a regime della definizione delle regole per l'ammissione alle scuole di specializzazione medica.

Manuela GHIZZONI (PD-U), relatore, riformula la proposta di relazione relativa alla tabella numero 17 nel senso indicato dal presidente Folena (vedi allegato 9).

La Commissione approva quindi la proposta di relazione relativa alla tabella numero 17 nel testo riformulato.

Si passa all'esame degli ordini del giorno.

Pietro FOLENA, presidente, illustra i propri ordini del giorno numero 0/3256/VII/1 e 0/3256/VII/2.

Il sottosegretario Luciano MODICA accoglie l'ordine del giorno 0/3256/VII/1 Folena.

Il sottosegretario Elena MONTECCHI accoglie l'ordine del giorno 0/3256/VII/2 Folena.

Pietro FOLENA, presidente, avverte che gli ordini del giorno in esame essendo stati accolti dal Governo non saranno posti in votazione.

La seduta termina alle 11.50.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 27 novembre 2007. - Presidenza del vicepresidente Alba SASSO. - Interviene il sottosegretario di Stato per le comunicazioni Giorgio Calò.

La seduta comincia alle 11.50.


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Schema di decreto ministeriale recante recepimento del codice di autoregolamentazione delle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi denominato «Codice media e sport».
Atto n. 191.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema all'ordine del giorno.

Antonio RUSCONI (PD-U), relatore, ricorda che lo schema di regolamento in esame è emanato sulla base di quanto previsto dall'articolo 34, comma 6-bis, del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005. Tale comma, introdotto nell'ordinamento dall'articolo 11-quinquies del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione dei fenomeni di violenza connessi alle competizione calcistiche, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione n. 41 del 2007, prevede che le emittenti televisive ed i fornitori di contenuti devono osservare, nelle trasmissioni di commento degli eventi sportivi, ed in particolare di quelli calcistici, quanto stabilito dal Codice di autoregolamentazione. Tale Codice, recita la norma, è inteso a diffondere una cultura sportiva leale tra i giovani e a ridurre conseguentemente gli episodi di violenza durante lo svolgimento di manifestazioni sportive; una volta approvato dalle parti, deve essere recepito con decreto interministeriale, di competenza del Ministro delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e con il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988. Sullo schema di decreto, avente natura regolamentare, è richiesto il parere delle Commissioni parlamentari competenti. Ricorda che il provvedimento in esame recepisce il codice di autoregolamentazione dell'informazione sportiva, denominato anche «Codice media e sport», sottoscritto il 25 luglio 2007 da tutti gli operatori che svolgono la professione giornalistica in campo sportivo ed è costituito da un preambolo e da sei articoli.
Evidenzia quindi che l'articolo 1 stabilisce alcuni principi generali, definendo cosa debba intendersi per informazione sportiva, le regole alle quali la diffusione di tale informazione deve essere informata - principio di legalità, correttezza e rispetto della dignità altrui -, l'impegno ad evitare qualsiasi forma di incitazione di comportamenti contrari a legge, nonché la conferma dei doveri derivanti dalla legislazione sulla stampa. L'articolo 2 stabilisce le modalità nelle quali esercitare il diritto di informazione sportiva. In tal senso, il commento degli eventi sportivi deve essere rispettoso della dignità delle persone, con la chiara distinzione tra il racconto dei fatti e le opinioni personali. Le parti devono evitare il ricorso ad espressioni minacciose o ingiuriose e devono stigmatizzare condotte violente, lesive dell'integrità fisica delle persone o materiale di beni pubblici o privati. Nel caso di utilizzo di immagini particolarmente forti, il conduttore dovrà avvertire gli spettatori, facendo presente che le sequenze che saranno diffuse non sono adatte al pubblico dei minori. L'articolo 3 detta alcuni principi in materia di conduzione di trasmissioni radiofoniche e televisive. In tal senso, è previsto che le emittenti televisive ed i fornitori di contenuti assicurino che i conduttori televisivi abbiano adeguata conoscenza del Codice. In caso di violazioni dello stesso, il conduttore dissocia immediatamente l'emittente dall'accaduto e può anche sospendere la trasmissione o allontanare il responsabile dell'accaduto. Nel caso di trasmissioni registrate, è possibile procedere ad un controllo preventivo delle stesse, se del caso, escludendo episodi contrari al Codice. In caso di violazione del Codice, è obbligatorio trasmettere un messaggio nel quale l'emittente si dissocia dall'accaduto, esprimendo la sua deplorazione. È possibile valutare l'idoneità dei soggetti responsabili di violazioni a partecipare ad ulteriori trasmissioni. Le stesse emittenti possono, nel rispetto del Codice in materia di trattamento dei dati personali, adottare misure per individuare i


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soggetti che si collegano telefonicamente alle trasmissioni. Aggiunge quindi che l'articolo 4 dispone che le parti sottoscrittici del Codice si impegnano a diffondere i valori positivi dello sport; il successivo articolo 5 affida all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il controllo del rispetto del Codice. Ricorda quindi che l'articolo 6 prevede che, in caso di violazioni al Codice, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 35, comma 4-bis, del Testo unico della radiotelevisione. Delle sanzioni è data notizia alle amministrazioni pubbliche competenti per eventuali provvedimenti connessi all'erogazione di contributi, per le imprese televisive e radiofoniche locali l'adesione al Codice costituisce requisito per l'ammissibilità ai contributi di cui all'articolo 45, comma 3, della legge. n. 448 del 1988, e alle associazioni sportive competenti per gli eventuali provvedimenti riguardanti l'accesso agli stadi. Sottolinea peraltro che il Consiglio di Stato ha evidenziato che lo schema in questione, essendo un atto dovuto di recepimento di un'intesa intervenuta tra i soggetti interessati potrebbe anche non essere sottoposto al parere del Consiglio di Stato stesso e delle Commissioni parlamentari.
Si riserva infine la presentazione di una proposta di parere nel prosieguo dell'esame, specificando in ogni caso che le importanti norme contenute nel provvedimento non dovrebbero comportare la compromissione eccessiva delle prerogative legate all'esercizio del diritto di cronaca.

Pietro FOLENA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.

INTERROGAZIONI

Martedì 27 novembre 2007. - Presidenza del presidente Pietro FOLENA. - Intervengono il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Gaetano Pascarella e il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Danielle Mazzonis.

La seduta comincia alle 12.

Pietro FOLENA, presidente, comunica che su richiesta del deputato De Simone, le interrogazioni 5-01683 e 5-01684 sono rinviate ad altra seduta.

5-01704 De Laurentiis: Modifica del decreto ministeriale n. 80 del 2007, per la parte concernente i corsi di recupero estivi.

Il sottosegretario Gaetano PASCARELLA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 10).

Rodolfo DE LAURENTIIS (UDC), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta ricevuta in quanto la risposta fornita indica che il Governo non intende mutare la propria posizione per quel che riguarda il tema dei corsi di recupero estivi, ricordando in particolare che andrebbe incentivata un maggiore coinvolgimento delle famiglie per quel che riguarda il recupero dei crediti formativi.

5-01737 De Simone: Libertà di espressione di opinioni all'interno degli organi scolastici anche a mezzo organi di stampa.

Il sottosegretario Gaetano PASCARELLA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 11).

Pietro FOLENA, presidente, replicando per l'interrogazione di cui è cofirmatario, si dichiara insoddisfatto della risposta ricevuta, in quanto l'atto di sindacato ispettivo in questione riguarda un episodio che minaccia di compromettere la libertà di manifestazione di pensiero di soggetti che compongono gli organismi scolastici, ricordando in particolare che tale libertà è garantita dalla Costituzione.


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5-01727 Garagnani: Interventi per la chiesa di San Gottardo di Teglio.

Pietro FOLENA, presidente, constata l'assenza dei presentatori dell'interrogazione in titolo; si intende vi abbiano rinunciato.

5-01733 Frassinetti: Valenza didattica del progetto «Sulle orme di...» sostenuto dall'azienda «Lavazza».

Il sottosegretario Gaetano PASCARELLA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 12).

Paola FRASSINETTI (AN), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta ricevuta in quanto se da una parte si è provveduto a eliminare gli spot televisivi riguardanti l'iniziativa, dall'altra rileva che gli effetti prodotti dagli spot comunque andati in onda non possono essere più cancellati.

5-01719 Foti: Problemi concernenti la pala di Sant'Antonio venduta dalla casa d'aste Sotheby, già nella Basilica di San Francesco di Piacenza.

Il sottosegretario Danielle MAZZONIS risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 13).

Tommaso FOTI (AN), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto delle risposte ricevute in quanto la circostanza che l'opera in questione non risulta essere esportata legalmente avrebbe comportato come conseguenza una maggiore attenzione nel momento in cui l'opera stessa veniva aggiudicata all'asta.

Pietro FOLENA, presidente, dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 12.35.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 27 novembre 2007. - Presidenza del presidente Pietro FOLENA.

La seduta comincia alle 13.

Celebrazioni Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.
Nuovo testo C. 2581 Giulietti.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Pietro FOLENA, presidente e relatore, ricorda che, il provvedimento, di iniziativa parlamentare, reca norme per la promozione e il coordinamento di iniziative e manifestazioni di celebrazione del 60o anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, nonché di iniziative a sostegno dei diritti umani più in generale, attraverso la creazione di un apposito Comitato, presieduto dal Ministro delle pari opportunità. Nella proposta vengono inoltre definiti i compiti del Comitato e la sua composizione. Il provvedimento reca infine oneri finanziari per complessivi 2 milioni di euro, con copertura a carico dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri. Ricorda che dal momento che la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo fu adottata il 10 dicembre 1948 dalla Assemblea Generale delle Nazioni Unite e che da allora l'appartenenza alle Nazioni Unite è considerata - sul piano delle relazioni internazionali - forma implicita di ratifica della Convenzione stessa, e considerando infine il rilievo che la dichiarazione riveste nella attività internazionale di ciascun paese firmatario, appare plausibile ricondurre la proposta in esame all'interno dell'ambito materiale della «politica estera e rapporti internazionali», assegnato dalla lettera a) del comma secondo dell'articolo 117 della Costituzione alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Un secondo profilo


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toccato dalla proposta in commento è quello delle finalità pedagogiche che - non a caso - occupano uno spazio prevalente nelle disposizioni dedicate alle attività del Comitato, ai sensi dell'articolo 1, comma 3. Anche sotto questo profilo - dato il contenuto della Dichiarazione e il ruolo che quei principi sono chiamati a svolgere nel sistema complessivo dell'istruzione pubblica, della formazione e della ricerca - la legge statale sembra trovare un idoneo titolo competenziale nella lettera n) dello stesso comma secondo dell'articolo 117, recante norme generali sull'istruzione.
Ricorda quindi che la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo fu adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948 con la Risoluzione n. 217 A (III), la quale venne approvata con 48 voti favorevoli, nessun voto contrario e 8 astenuti. Si tratta di una dichiarazione di principi, di per sé non vincolante giuridicamente, che gli Stati membri dell'ONU non furono tenuti a ratificare. L'appartenenza alle Nazioni Unite viene però di solito considerata un'accettazione implicita dei principi della Dichiarazione. In base alla Carta dell'ONU - ratificata dall'Italia con legge 17 agosto 1957, n. 848 - gli Stati membri s'impegnano infatti ad agire, individualmente e congiuntamente, «per promuovere ed incoraggiare il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti senza distinzione di razza, di sesso, di lingua o di religione», ai sensi dell'articolo 1, comma 3. La Dichiarazione è anche all'origine dei due successivi Patti internazionali, l'uno sui diritti civili e politici, l'altro sui diritti economici, sociali e culturali, che furono adottati dall'Assemblea generale il 16 dicembre 1966, ratificati entrambi dall'Italia con legge 25 ottobre 1977, n. 881.
Sottolinea quindi che il disegno di legge in esame è finalizzato alla celebrazione, in ambito nazionale, del 60o anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. Preliminarmente ricorda che esiste un precedente nella Legge 16 luglio 1998, n. 240, con la quale furono finanziate le iniziative e le manifestazioni per la celebrazione del 50o anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. Anche in considerazione del particolare rilievo celebrativo che veniva ad assumere la scadenza dei 50 anni, le Nazioni Unite avevano affidato all'Alto Commissario dei diritti dell'uomo l'incarico di promuovere e coordinare le iniziative che sarebbero state prese sia sul piano internazionale che su quello nazionale per celebrare tale anniversario con l'obiettivo di ottenere ulteriori progressi nella salvaguardia dei diritti umani e la ratifica universale degli strumenti a loro tutela. Rinvia, in proposito al contenuto delle risoluzioni dell'Assemblea generale dell'ONU 51/88 del 12 dicembre 1996 e 52/117 del 12 dicembre 1997. La proposta di legge in esame in parte richiama il modello della legge del 1998.
Precisa che l'articolo 1, comma 1, affida la promozione e il coordinamento delle iniziative e delle manifestazioni legate alla celebrazione del 60o anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo ad un Comitato da istituirsi con Decreto del Ministro per i diritti e le pari opportunità, che può avvalersi dell'assistenza del Cerimoniale della Repubblica e degli uffici pubblici competenti per le relazioni internazionali. Osserva in proposito che - contrariamente a quanto riportato nel testo del comma 1 - non risultano essere state approvate risoluzioni dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite relative al 60o anniversario. La formulazione sembra essere riportata testualmente dalla legge n. 240 del 1998, ma - in quel caso era correttamente riferibili alle citate risoluzioni approvate nel dicembre 1996 e dicembre 1997, relative - invece - alle celebrazioni del 50o anniversario. Il comma 2 descrive la composizione del Comitato, di cui fanno parte un rappresentante del Ministero degli esteri, uno del Ministero della pubblica istruzione, due membri di ciascun ramo del Parlamento, designati dalle competenti Commissioni parlamentari. La presidenza onoraria spetta al Ministro delle pari opportunità. Il medesimo comma 2 prevede inoltre che facciano parte del Comitato anche rappresentanti


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degli enti di governo locale e regionale, delle università che dispongono di centri specializzati sui diritti umani o di corsi di laurea in materia, delle confederazioni sindacali e delle organizzazioni non governative. Il successivo comma 3 delinea le principali attività del Comitato che, come afferma la relazione introduttiva al provvedimento, avranno culmine il 10 dicembre 2008. Il Comitato è incaricato di elaborare un progetto tenendo conto che le finalità sono: l'attività di formazione e di educazione dei giovani per una migliore conoscenza e un maggiore rispetto dei diritti umani; la produzione e diffusione di materiale informativo e scientifico; la ratifica delle Convenzioni internazionali a tutela dei diritti umani che l'Italia non ha ancora ratificato; lo sviluppo delle istituzioni indipendenti che operano in Italia nel campo dei diritti dell'uomo e l'analisi dello stato di applicazione in Italia delle norme internazionali in materia.
Riguardo la composizione del Comitato, di cui all'articolo 2, comma 2, osserva che la previsione secondo la quale di esso fanno parte, tra gli altri, «rappresentanti degli enti di governo locale e regionale, delle università che dispongono di centri specializzati sui diritti umani o di corsi di laurea in materia, delle confederazioni sindacali e delle organizzazioni non governative» potrebbe essere articolata in modo più dettagliato, indicando quantomeno il numero complessivo dei componenti. L'articolo 2 autorizza la spesa di due milioni di euro - suddivisi in 500mila euro per l'anno 2007 e in 1,5 milioni di euro per il 2008 - necessari per l'attuazione del provvedimento. La spesa autorizzata è da iscrivere nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, il quale provvede ad erogare le somme occorrenti tramite aperture di credito a favore del capo della segreteria. Il comma 2 dell'articolo 2 stabilisce che il rendiconto delle spese sostenute sulle aperture di credito debba essere presentato, entro sei mesi dal termine delle attività, all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero degli affari esteri, il quale provvederà poi ad inoltrarlo alla Corte dei conti. L'articolo 3 individua invece la copertura finanziaria del provvedimento nella riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'UPB di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il 2007, con parziale utilizzo dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
Si riserva quindi di presentare una proposta di parere nel prosieguo dell'esame.

Giuseppe GIULIETTI (PD-U) ricorda che la proposta di legge in esame è importante in quanto tutela i diritti umani, che è un tema che sta molto a cuore al paese. Ricorda che nei prossimi giorni vi sarà la visita del Dalai Lama inItalia e che verrà ricevuta una delegazione Kurda relativamente all'assassinio di due giornalisti kurdi avvenuto recentemente, nel corso delle quali visite sarà senz'altro affrontato il tema del rispetto dei diritti umani
Auspica che la proposta di legge in questione possa essere rapidamente approvata dalla Commissione di merito in sede legislativa. Ritiene peraltro che nel parere dovrebbe essere evidenziata la necessità di ripristinare gli stanziamenti previsti che sono stati ridotti di un terzo rispetto al testo originario, coordinando meglio le attività dei Ministeri delle pari opportunità e del Ministero degli Affari esteri in materia. Considera d'altra parte importante che la Commissione evidenzi la necessità di formulare un appello ai mezzi di comunicazione e in particolare alla Rai affinché venga data l'adeguata diffusione all'anniversario in oggetto.

Paola GOISIS (LNP) manifesta il proprio gradimento per la proposta di legge in questione, ricordando che su temi come quelli in discussione vi è generalmente la condivisione da parte di tutti i gruppi politici. Auspica pertanto che si possa giungere rapidamente all'approvazione della proposta di legge in questione.


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Pietro FOLENA, presidente e relatore, preannuncia che nella premessa alla proposta di parere che sottoporrà all'esame della Commissione terrà conto delle osservazioni del collega Giulietti.

Nessun altro chiedendo di intervenire rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica della Carta europea delle lingue regionali e minoritarie.
Nuovo testo C. 2705 Governo e abb.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Paola GOISIS (LNP), relatore, ricorda che la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie è stata redatta in seno al Consiglio d'Europa e aperta alla firma a Strasburgo il 5 novembre 1992: dopo il raggiungimento delle cinque ratifiche previste la Carta è entrata in vigore a livello internazionale - condizione per l'entrata in vigore nei singoli ordinamenti dei Paesi ratificanti - il 1o marzo 1998. Attualmente la Carta è in vigore per 22 Paesi del Consiglio d'Europa, mentre altri 11 hanno firmato la Carta senza peraltro ancora ratificarla: tra questi ultimi vi è anche l'Italia, la cui firma è del 27 giugno 2000.
Ricorda che nella XIV legislatura la Camera ha approvato in un testo unificato, poi trasmesso al Senato, 4 proposte di legge di autorizzazione alla ratifica della Carta: il relativo iter parlamentare non è tuttavia terminato entro la fine della Legislatura. La Carta è volta alla protezione e alla promozione delle lingue regionali e minoritarie storicamente radicate: essa riflette da un lato la preoccupazione di mantenere e sviluppare le tradizioni e il patrimonio culturale dell'Europa, e dall'altro di assicurare il rispetto del diritto universalmente riconosciuto e irrinunciabile di utilizzare una lingua regionale o minoritaria tanto nella vita privata che in quella pubblica. La Carta contiene anzitutto obiettivi e principi che impegnano le Parti con riferimento a tutte le lingue regionali o minoritarie esistenti sul loro territorio: è anzitutto sancito il rispetto dell'area geografica di diffusione di ciascuna di tali lingue, assieme alla necessità di una loro promozione, orale e scritta, nella vita pubblica e privata attraverso adeguati mezzi di insegnamento e studio, nonché scambi internazionali qualora alcune delle lingue regionali o minoritarie siano usate anche in altri Stati in forma identica o affine. Inoltre, la Carta enuncia una serie di misure da adottare allo scopo di una maggiore diffusione delle lingue regionali o minoritarie nell'ambito della vita pubblica, e precisamente nell'insegnamento, nella giustizia, nell'attività della Pubblica amministrazione, nel campo dei media e più in generale nelle attività culturali. Aggiunge che i Paesi che ratificheranno la Carta si impegnano all'applicazione di un numero ben preciso di misure, tra cui alcune considerate irrinunciabili, e dovranno all'atto della ratifica enunciare esattamente a quali lingue intendono applicare quelle misure. È previsto altresì un meccanismo di monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni della Carta.
Passa quindi all'esame della Carta, rilevando che essa consta di un Preambolo e di 23 articoli. Nel Preambolo, il diritto all'uso delle lingue regionali o minoritarie viene inquadrato nell'ambito dei diritti fondamentali garantiti dal Patto internazionale sui diritti civili e politici delle Nazioni Unite (1966) e dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali (1950); l'esercizio di tale diritto rappresenta inoltre un contributo importante per la costruzione di un'Europa democratica, che non potrà che riconoscere e rispettare la diversità culturale testimoniata in modo rilevante proprio dalla sopravvivenza delle lingue regionali o minoritarie. L'articolo 1 contiene importanti definizioni su cui si impernia il seguito della Carta: con l'espressione «lingue regionali o minoritarie» si intendono le lingue tradizionalmente parlate nell'ambito


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del territorio di uno Stato da una minoranza di cittadini, con esclusione dei dialetti della lingua ufficiale e delle lingue di origine di eventuali gruppi di immigrati. D'altra parte, con l'espressione «territorio nel quale una lingua regionale o minoritaria viene usata» si intende l'area geografica nella quale l'uso di questa lingua ha una diffusione tale da giustificare l'adozione delle diverse misure di tutela e promozione previste dalla Carta. L'articolo 1 prevede anche il caso di «lingue sprovviste di territorio», minoritarie ma senza riferimento a una particolare area geografica. Gli articoli 2 e 3 riguardano specificamente gli impegni delle Parti contraenti: esse si impegnano ad applicare le disposizioni della Parte II a tutte le lingue regionali o minoritarie presenti nel proprio territorio e rispondenti alle definizioni dell'articolo 1. Per ciascuna lingua indicata al momento della ratifica ogni Parte si impegna ad applicare un minimo di trentacinque paragrafi scelti tra le disposizioni della Parte III della Carta, con obbligo di adottarne dieci da quelli facenti parte di un nucleo irrinunciabile, come enunciati agli articoli 8-13. Ognuna delle Parti potrà altresì notificare successivamente di voler applicare altri paragrafi, oltre a quelli comunicati al momento della ratifica, o di voler estendere ad altre lingue la tutela assicurata dalla Carta.
Aggiunge quindi che gli articoli 4-5 contengono clausole di salvaguardia del diritto internazionale esistente - diritto all'integrità degli Stati esistenti, Carta delle Nazioni Unite, diritti garantiti dalla Convenzione europea sui Diritti dell'Uomo - nonché delle eventuali previsioni nazionali già esistenti, negli Stati che diverranno Parti della Carta, in merito alla tutela e allo stato giuridico dei membri delle varie minoranze. Ai sensi dell'articolo 6, le Parti si impegnano a fornire debita informazione sui diritti e i doveri sanciti dalla Carta a tutti i destinatari di essa, quali pubbliche autorità, organizzazioni e individui. Ricorda ancora che l'articolo 7 - che costituisce l'intera Parte II - concerne gli obiettivi e i principi da perseguire con l'applicazione dell'Accordo: prioritario è il riconoscimento delle lingue regionali o minoritarie quali espressione della ricchezza culturale. Si dovrà inoltre assicurare che le circoscrizioni amministrative esistenti o nuove non costituiscano un ostacolo alla promozione di una di tali lingue. Un'azione forte di promozione delle lingue regionali o minoritarie sarà possibile con l'incoraggiamento all'uso orale e scritto di esse tanto nella vita pubblica che nei rapporti privati, nonché apprestando mezzi adeguati di insegnamento e studio delle lingue regionali o minoritarie a tutti i livelli. Gioverà inoltre al complessivo sforzo di promozione l'impulso a compiere ricerche sulle lingue regionali o minoritarie in ambito accademico, come anche gli scambi transnazionali per quelle lingue usate in forma identica o simile in due o più Stati. Qualora sussista, le Parti si impegnano ad eliminare qualsiasi restrizione volta a scoraggiare il mantenimento e lo sviluppo di una lingua minoritaria o regionale: è viceversa consentita l'adozione di provvedimenti speciali a favore delle lingue regionali o minoritarie. Un altro obiettivo degli impegni della Carta è la reciproca comprensione fra tutti i gruppi linguistici di un Paese, a cominciare dai banchi di scuola fino a giungere ai media: le autorità pubbliche dovranno tener conto delle aspirazioni e dei suggerimenti espressi dai gruppi linguistici minoritari, che potranno dar luogo a propri organismi consultivi. Più cauto è l'approccio per quanto riguarda le lingue sprovviste di territorio, come per esempio la lingua dei Rom, per le quali si dovranno in special modo rispettare le tradizioni e le caratteristiche dei gruppi che parlano le lingue in questione.
Sottolinea ancora che la Parte III è costituita dagli articoli 8-14, e concerne propriamente le misure che devono favorire la conservazione e lo sviluppo delle lingue regionali e minoritarie. Nei settori dell'istruzione prescolare, primaria, secondaria o professionale, in base all'articolo 8, le Parti possono scegliere tra diverse graduazioni di intervento: assicurare che i relativi corsi si tengano, là dove quelle


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lingue rivestono importanza, nelle lingue stesse; oppure che almeno una parte dei corsi sia tenuta usando tali lingue; ovvero applicare tali insegnamenti ad un congruo numero di alunni o famiglie che lo desiderino. Per quanto concerne le università, anche in questo caso si va dall'impegno a tenere i corsi interamente nelle lingue minoritarie o regionali nelle zone di interesse, alla possibilità di prevedere lo studio di esse come discipline universitarie, al semplice incoraggiamento ad un più ampio uso delle lingue in questione in ambito accademico. Analogo ventaglio di opzioni vale per le Parti rispetto ai corsi di istruzione per adulti o di educazione permanente. Altri impegni essenziali riguardano la necessità di provvedere affinché sia assicurato l'insegnamento della storia e della cultura di cui la lingua regionale o minoritaria è espressione, nonché la formazione iniziale e permanente degli insegnanti. L'articolo 9 contiene gli impegni delle Parti con riguardo agli aspetti giudiziari dell'uso delle lingue regionali o minoritarie, tanto nelle cause penali quanto in quelle civili o amministrative: le possibilità a disposizione delle Parti vanno dalla conduzione dei processi in una delle lingue in oggetto, alla possibilità di produrre in giudizio elementi di prova, atti e documenti redatti in una di esse, fino a consentire a chi compaia nel giudizio quale parte in causa di esprimersi un una lingua regionale o minoritaria (senza perciò doversi sobbarcare ulteriori spese). Inoltre, le Parti si impegnano a non negare la validità di atti giuridici redatti nello Stato per il solo fatto di essere formulati in una lingua regionale o minoritaria, oppure a non negare per lo stesso motivo la validità, tra le Parti, di atti giuridici; le Parti si impegnano altresì a rendere accessibili, nelle lingue regionali o minoritarie, i testi legislativi nazionali più importanti e quelli che riguardano i locutori di queste lingue. L'articolo 10 concerne le Autorità amministrative e i servizi pubblici nelle zone di esistenza e di uso corrente delle lingue regionali o minoritarie. Nelle circoscrizioni amministrative decentrate dello Stato l'impegno delle Parti concerne l'utilizzazione di tali lingue, generalizzata o limitata ai contatti con coloro che le parlano, ovvero l'assicurazione che i locutori di lingue regionali o minoritarie possano presentare domande orali o scritte - ed eventualmente ricevere risposta - in tali lingue; completano gli impegni la possibilità di redigere documenti nelle lingue regionali o minoritarie - sia da parte delle Amministrazioni decentrate che dei cittadini - e la preparazione di modulistica e testi amministrativi nella lingua di uso locale. Analoghi impegni concernono le amministrazioni regionali e locali e i servizi pubblici forniti localmente, con l'aggiunta significativa della possibilità dell'utilizzazione della lingua locale - accanto beninteso a quella ufficiale - nei dibattiti delle assemblee regionali e locali e nella toponomastica. Strumentale al raggiungimento di tali scopi è l'ulteriore impegno all'utilizzo di traduzioni o di interpreti eventualmente richiesti, nonché l'assunzione o la formazione di funzionari e di altri impiegati pubblici in numero sufficiente. Rilevante appare infine, in questo articolo, la possibilità dell'uso o dell'adozione di cognomi nelle lingue regionali o minoritarie.
Rileva quindi che ai sensi dell'articolo 11, le Parti si impegnano, nei limiti delle proprie competenze, a creare, o a incoraggiare la creazione, di stazioni televisive e radiofoniche nelle lingue regionali o minoritarie, o almeno a far sì che programmi in tali lingue entrino nel palinsesto delle stazioni esistenti; allo stesso modo, l'impegno concerne la creazione di organi di stampa nelle lingue regionali o minoritarie o, in subordine, la pubblicazione di articoli in tali lingue. Le Parti potranno anche estendere le eventuali provvidenze esistenti a favore delle produzioni audiovisive nazionali a quelle nelle lingue regionali o minoritarie, e assicurare adeguata rappresentanza degli interessi dei locutori di una lingua regionale o minoritaria nelle Autorità per la libertà e il pluralismo nell'informazione eventualmente esistenti nel Paese. Le Parti si impegnano inoltre a garantire la libertà di ricevere direttamente le trasmissioni radiofoniche


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e televisive dei paesi vicini in una lingua parlata in forma identica o simile ad una lingua regionale o minoritaria, come anche la libertà della stampa estera che utilizzi una tale lingua di entrare e circolare liberamente: sono naturalmente salvaguardati i diritti d'intervento delle Autorità nazionali per motivi di sicurezza e tutela dell'ordine in senso lato. Sulla scorta dell'articolo 12, le Parti si impegnano, nei limiti delle proprie competenze, a incoraggiare i tipi di espressione e le iniziative proprie delle lingue regionali o minoritarie, e a favorire i diversi mezzi di accesso alle opere prodotte in queste lingue, inclusa un'attività di traduzione da e verso le lingue regionali e minoritarie; le Parti inoltre dovrebbero assicurare che gli organismi incaricati di organizzare o di sostenere diverse forme di attività culturali includano in misura adeguata la conoscenza e l'uso delle lingue e culture regionali o minoritarie, servendosi di personale adeguatamente preparato. La politica culturale all'estero di ciascuna delle Parti dovrebbe parimenti fare spazio alle lingue regionali o minoritarie e alla cultura di cui esse sono l'espressione.
Ricorda ancora che, per quanto riguarda i molteplici aspetti della vita economica e sociale, l'articolo 13 riporta l'impegno delle Parti a rimuovere dalla loro legislazione e dagli atti privati qualsiasi proibizione o limitazione immotivata all'uso delle lingue regionali o minoritarie, cercando anzi di favorirne l'espansione. Il successivo articolo 14 vincola le Parti all'effettiva applicazione degli accordi bilaterali e multilaterali che le legano agli Stati in cui venga usata la stessa lingua in forma identica o simile, o a cercare di concluderli se necessario, in modo da favorire i contatti tra i locutori della stessa lingua negli Stati interessati, nei campi della cultura, dell'educazione, dell'informazione, della formazione professionale e dell'educazione permanente. Inoltre, nell'interesse delle lingue regionali o minoritarie, le Parti dovranno promuovere la cooperazione transfrontaliera tra le amministrazioni regionali o locali nel cui territorio la stessa lingua venga usata in forma identica o simile. Aggiunge che la Parte IV si compone degli articoli da 15 a 17, in base ai quali le Parti presenteranno al Segretario Generale del Consiglio d'Europa rapporti periodici sull'attuazione della Carta: il primo rapporto deve essere presentato l'anno dopo l'entrata in vigore della Carta per la Parte interessata, gli altri rapporti a intervalli triennali. Viene costituito un Comitato di esperti, composto da un membro di ciascuna Parte scelto dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa da una lista di persone moralmente affidabili e di elevata competenza nel settore oggetto della Carta, proposte dalla Parte interessata. I membri del comitato durano in carica sei anni e il loro mandato è rinnovabile. Il Comitato valuterà i rapporti presentati al Segretario Generale del Consiglio d'Europa: organismi e associazioni legalmente costituite in una Parte potranno far presente al Comitato di esperti questioni relative agli impegni presi da detto Stato in virtù della Parte III della Carta, e il Comitato consulterà la Parte interessata. Sulla base dei rapporti e delle informazioni ricevute, il Comitato di esperti preparerà un rapporto per il Comitato dei Ministri, comprensivo delle osservazioni che le Parti saranno invitate a formulare, e che potrà essere reso pubblico: esso conterrà le proposte del Comitato di esperti al Comitato dei Ministri in vista di eventuali osservazioni di quest'ultimo ad una o più Parti. Dal canto suo, il Segretario Generale del Consiglio d'Europa presenterà un rapporto biennale dettagliato all'Assemblea parlamentare sull'applicazione della Carta.
Precisa ancora che la Parte V, costituita dagli articoli 18-23, reca le clausole finali del Trattato: la Carta è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa: la sua entrata in vigore è subordinata al deposito delle ratifiche di cinque Stati membri del Consiglio d'Europa. Dopo l'entrata in vigore il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà invitare qualsiasi Stato che non sia membro del Consiglio d'Europa ad aderire alla Carta. Ognuna delle Parti potrà, in qualsiasi momento, denunciare la Carta inviandone notifica al


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Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Il disegno di legge governativo C. 2705 prevede, oltre alle rituali formule recanti autorizzazione alla ratifica e ordine di esecuzione della Carta, disposizioni sull'entrata in vigore della legge, stabilita per il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. L'articolo 3 recepisce quindi il combinato disposto dell'articolo 2, comma 2 e dell'articolo 3, comma 1 della Carta: si tratta in sostanza della citata previsione dell'impegno delle Parti ad applicare almeno 35 paragrafi della Parte III della Carta a ciascuna lingua indicata da ognuna delle Parti al momento della ratifica della Carta medesima. L'articolo 3 precisa che le lingue in questione vanno rinvenute in quelle indicate all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 «Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche» che - afferma la relazione introduttiva al disegno di legge - è stata approvata dopo la firma italiana della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, e si configura alla stregua di «un recepimento sostanziale della Carta nell'ordinamento interno italiano», tanto che per il Governo la ratifica e l'esecuzione della Carta non comporteranno oneri finanziari ulteriori rispetto alla copertura della legge 482 del 1999. La dettagliata illustrazione dell'ambito di applicazione di ciascuno dei paragrafi della Carta è contenuta nell'Allegato A al disegno di legge. L'articolo 4 del disegno di legge governativo, in attuazione dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera a) della Carta, prevede che nel prossimo contratto di servizio della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo vengano introdotte misure per la diffusione di programmi nelle lingue regionali e minoritarie di cui al precedente articolo 3.
Ricorda quindi che il disegno di legge è corredato da un'Analisi tecnico-normativa (ATN) e da un'Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR). Dall'ATN emerge come l'esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, salvo quanto previsto dall'articolo 4 del disegno di legge, non necessiti di norme di adeguamento interno. La stessa ATN contiene un elenco dettagliato dei paragrafi che l'Italia si impegna ad applicare, nonché la previsione della possibilità di applicare ulteriori paragrafi più favorevoli per le minoranze di confine. L'AIR ricorda che la normativa interna sulle minoranze linguistiche, per quanto riguarda la minoranza croata in Italia, è dettata dalla legge di ratifica ed esecuzione del Trattato con la Croazia sui diritti delle minoranze del 1996; mentre rispetto alle minoranze ricomprese nelle Regioni a statuto speciale sono appunto i relativi Statuti a dettare disposizioni più favorevoli.
Si riserva quindi di presentare una proposta di parere nel prosieguo dell'esame.

Pietro FOLENA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.20.