IX Commissione - Marted́ 27 novembre 2007


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ALLEGATO 1

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008). (C. 3256 Governo, approvato dal Senato).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010.
(C. 3257 Governo, approvato dal Senato e relative note di variazione).

Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 11: Stato di previsione del Ministero delle comunicazioni.

Tabella n. 16: Stato di previsione del Ministero dei trasporti.

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 8.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
2. All'articolo 3 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, nel comma 2 dopo le parole: «istanza dell'acquirente,» sono aggiunte le seguenti: «priva di qualunque intervento del venditore nonché non delegabile a quest'ultimo, accompagnata da copia fotostatica in carta semplice della fattura di acquisto del veicolo ove la fattura sia prescritta, e sostitutiva del titolo e delle note, anche».
3. Alle formalità di trascrizione al pubblico registro automobilistico (PRA) della compravendita di un veicolo deve essere allegata una copia fotostatica in carta semplice della fattura di acquisto del veicolo stesso, ove la fattura sia prescritta.
3256/IX/8. 1.Attili, Velo.

ART. 9.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Per l'anno 2008 sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che vengono estese alle imprese che esercitano la navigazione in acque interne e lagunari per il trasporto di merci pericolose.

Conseguentemente, all'articolo 150, comma 1, alla Tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
2008: - 5.000.
3256/IX/9. 1.Zunino.

Al comma 15, sostituire le parole: euro 107.155.000, con le seguenti: euro 104.655.000, e dopo le parole: Guardia di finanza, aggiungere le seguenti: e dal Corpo


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delle Capitanerie di porto-Guardia Costiera.

Conseguentemente, allo stesso articolo 9:
a) dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
16-bis. Nello stato di previsione del Ministero dei trasporti è istituito un fondo con lo stanziamento di euro 2.500.000 a decorrere dall'anno 2008, destinato al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici impiegati dalle Capitanerie di Porto per gli usi consentiti. Con decreto del Ministro dei trasporti da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla ripartizione del fondo tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del predetto ministero;
b) al comma 17 sostituire le parole: commi 15 e 16, con le seguenti: commi 15, 16 e 16-bis.
3256/IX/9. 6. Meta, Attili, Olivieri, Soffritti, Mario Ricci, Velo.

Dopo il comma 19, inserire il seguente:
19-bis. L'ultimo periodo del comma 2, articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, è soppresso.
3256/IX/9. 8.Uggè.

Al comma 70, dopo le parole: servizi nei porti, aggiungere le seguenti: e fra gli stessi e le aree retroportuali anche di regioni limitrofe.
3256/IX/9. 9.Lovelli, Benvenuto.

Al comma 70, dopo le parole: e nei collegamenti stradali e ferroviari nei porti, aggiungere le seguenti: con priorità per i collegamenti tra i porti e la viabilità stradale e ferroviaria di connessione.
3256/IX/9. 2. Attili, Velo, Mario Ricci, Soffritti, Olivieri.

Al comma 71, sopprimere le parole: di ciascuna regione.
3256/IX/9. 3. Attili, Velo, Mario Ricci, Olivieri.

Al comma 72, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Le risorse attribuite a ciascuna Regione sono destinate, nella misura almeno del 50 per cento, alle autorità portuali della Regione stessa per la realizzazione e delle opere previste nei piani operativi triennali delle medesime autorità portuali.
3256/IX/9. 4. Meta, Attili, Velo, Mario Ricci, Soffritti, Olivieri.

Al comma 73, dopo le parole: e il Ministro delle infrastrutture, aggiungere le seguenti: sentite la Conferenza permanente tra lo Stato e le Regioni e l'associazione dei porti italiani.
3256/IX/9. 5. Meta, Attili, Velo, Mario Ricci, Soffritti, Olivieri.

Dopo il comma 73, aggiungere il seguente:
73-bis. Le Regioni possono realizzare gli interventi di cui al comma 70 anche mediante un soggetto di diritto pubblico appositamente costituito in forma societaria, al quale possono partecipare una o più Regioni, le autorità portuali e gli enti locali interessati, RFI spa, ANAS spa, nonché soggetti privati scelti mediante procedura di evidenza pubblica.
3256/IX/9. 7.Lovelli, Benvenuto, Zunino.

ART. 10.

Al comma 5, lettera c-bis), dopo le parole: di elicotteri, aggiungere le seguenti: e idrovolanti.


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Conseguentemente:
a) dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis Ai fini di cui alla lettera c-bis) dell'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2008 è autorizzata l'ulteriore spesa di euro 10 milioni;
b) nello stato di previsione del Ministero dei trasporti, alla Missione 1 «Diritto alla mobilità», al programma « 1.2 Logistica e intermodalità nel trasporto», al macroaggregato «1.2.6 Investimenti», al capitolo 7361 «Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie» apportare la seguente variazione:
2008: - 10.000.
3256/IX/10. 4. Di Gioia, Beltrandi, Antinucci.

Al comma 5, lettera c-bis), dopo le parole: di elicotteri, aggiungere le seguenti: e idrovolanti.
3256/IX/10. 3. Di Gioia, Beltrandi, Antinucci.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: 250 euro con le seguenti: 500 euro.

Conseguentemente all'articolo 150, comma 1, tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 100.000;
2009: - 180.000;
2010: - 180.000.
3256/IX/10. 2.Lovelli, Quartiani.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
9. A decorrere dal 1o gennaio 2008 i servizi ferroviari di interesse locale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e successive modificazioni, svolti nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano sono attribuiti, in attesa dell'adozione delle norme di attuazione degli statuti di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 422 del 1997, alla competenza delle medesime regioni e province. A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al trasferimento delle risorse, in conformità agli ordinamenti finanziari delle singole regioni e province autonome e nei limiti degli stanziamenti di bilancio già previsti a legislazione vigente, e in particolare ai sensi dell'articolo 1, comma 904 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3256/IX/10. 1. Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi, Nicco.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
9. Il comma 4 dell'articolo 9 della legge 7 dicembre 1999, n. 472 ed il decreto attuativo 22 dicembre 2000 emanato dal Ministro dell'interno, si interpretano nel senso che, qualora titolari dei contratti di servizio siano i consorzi di cui all'articolo 2 comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, i contributi erariali destinati alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, debbano essere erogati ai consorzi stessi.
3256/IX/10. 5.Lovelli.

ART. 15.

Dopo l'articolo 15 è aggiunto il seguente:

Art. 15-bis
(Disposizioni in materia di unità immobiliari destinate al trasporto aereo).

1. La norma di cui all'articolo 2, comma 40, del decreto-legge 3 ottobre 2006 n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006 n. 286, è da riferirsi esclusivamente, per quanto concerne il settore aeroportuale, agli immobili o porzioni di immobili ubicati al di fuori


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dei varchi di ingresso che delimitano l'area riservata ai soli passeggeri e al personale, fermo restando che gli immobili o porzioni di immobili ubicati all'interno dei suddetti varchi costituiscono, ai fini della qualificazione e classificazione catastale, unica unità immobiliare complessa destinata al trasporto aereo.
3256/IX/15. 01. Angelo Piazza, Di Gioia, Mancini.

ART. 40.

Al comma 2, dopo le parole: Al fine di sviluppare, aggiungere le seguenti: ed adeguare.
3256/IX/40. 1. Velo, Attili, Mario Ricci, Soffritti, Olivieri.

ART. 60.

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(Componentistica dei veicoli a motore).

1. In conformità al principio comunitario di libera concorrenza delle attività economiche secondo condizioni di pari opportunità ed al principio di libera circolazione delle merci e dei servizi, al fine di assicurare ai consumatori finali un'effettiva facoltà di scelta e di comparazione dei prodotti, l'articolo 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 78 - (Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione). - 1. Le modifiche delle caratteristiche costruttive, limitatamente ai veicoli in circolazione delle categorie internazionali L, M1 e N1, ad esclusione di quelle relative alla potenza massima del motore, sono consentite senza preventivo nulla osta della casa costruttrice del veicolo e senza visita e prova presso i competenti uffici della Direzione generale per la motorizzazione, qualora vengano rispettate le seguenti condizioni:
a) ciascun componente o insieme di componenti modificati è certificato da un'apposita relazione che ne attesta le caratteristiche tecniche e la possibilità di installazione per ciascun modello di veicolo senza pregiudicarne le caratteristiche relative alla sicurezza stradale e all'inquinamento ambientale;
b) la certificazione di cui alla lettera a), redatta sulla base di collaudi e di prove tecniche effettuati in conformità a disposizioni previste da eventuali direttive comunitarie ovvero, ove esistenti, da equivalenti regolamenti ECE/ONU, deve attestare che le caratteristiche tecniche e funzionali dei componenti sono equivalenti o superiori a quelle originarie in dotazione al veicolo, nel pieno rispetto della sicurezza attiva e passiva del veicolo stesso;
c) la certificazione, di cui alla lettera a), è rilasciata da strutture universitarie o da enti pubblici o privati di omologazione di veicoli, abilitati e riconosciuti da Stati appartenenti all'Unione europea. Le strutture e gli enti abilitati che abbiano preventivamente comunicato l'avvio delle proprie attività al Ministero dei trasporti, dimostrano la propria indipendenza organizzativa, economica e funzionale dal produttori, commercializzatori e installatori di componenti, nonché il possesso di strutture tecniche e di competenze professionali idonee all'effettuazione delle prove e di procedure adeguate di controllo della qualità in merito al, servizi forniti, dimostrando inoltre il possesso dì idonea copertura assicurativa. In assenza di una risposta da parte del Ministero dei trasporti, entro 60 giorni dall'avvenuta comunicazione, si intendono abilitati le strutture e gli enti In possesso del requisiti sopra descritti;
d) nel caso in cui le modifiche siano effettuate su un solo veicolo, impiegando


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componenti diverse da quelle certificate ai sensi della lettera a), il veicolo è soggetto a visita di prova presso la Motorizzazione civile o presso officine e carrozzerie abilitate ai sensi della lettera e). L'idoneità delle modifiche apportate è attestata dalla Motorizzazione civile con particolare riguardo alle caratteristiche tecniche e funzionali dei componenti modificati che devono risultare equivalenti o superiori a quelli originari in dotazione al veicolo, nel pieno rispetto della sicurezza attiva e passiva del veicolo stesso;
e) i collaudi e le prove tecniche di cui alla lettera b) e la visita di prova di cui alla lettera d) possono essere effettuati anche da officine o da carrozzerie certificate dagli enti di cui alla lettera c), se in possesso di strutture tecniche e di competenze professionali idonee e se in grado di svolgere adeguate procedure standardizzate di controllo della qualità, che dimostrino il possesso di idonea copertura assicurativa.

2. Le modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione, di categorie diverse da quelle indicate al comma 1, e quelle relative alla potenza massima del motore, sono consentite con modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, da emanare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il Ministero dei trasporti effettua i controlli anche al fine di disporre la sospensione o l'interdizione degli enti di cui al comma 1, lettera b), dallo svolgimento dell'attività di certificazione di cui al medesimo comma, nonché l'eventuale ritiro dal mercato dei componenti Indebitamente certificati o risultati pericolosi, a cura e spese del produttore o dell'installatore nell'Unione europea.
4. Chiunque circola con un veicolo al quale sono state apportate modifiche alle caratteristiche indicate dal certificato di omologazione o nella carta di circolazione, oppure con telaio modificato, senza che tali modifiche siano state realizzate nel rispetto dei commi 1) e 2), è soggetto alla sanzione amministrativa dei pagamento di una somma da euro 370 ad euro 1485. Le suddette violazioni comportano la sanzione amministrativa accessoria dei ritiro della carta di circolazione secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II».
5. All'articolo 180, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «d-bis) la relazione tecnica di cui all'articolo 78, comma 1, lettera a), nei casi ivi previsti».
6. Le disposizioni dell'articolo 78, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo, acquistano efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dei trasporti previsto dal comma 3 del medesimo articolo 78. Alla medesima data acquista altresì efficacia la disposizione della lettera d-bis) del comma 1 dell'articolo 180 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotta dal comma 2 del presente articolo. è abrogato l'articolo 236 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni.
7. Per le attività di gestione e di controllo delle pratiche relative alle modifiche di cui al comma 1 svolte dal Ministero dei trasporti, sono stanziati 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2017».

Conseguentemente, all'articolo 150, comma 1, alla Tabella A, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente per gli anni 2008, 2009 e 2010 relativi a tutte le rubriche, per l'importo complessivo di 1 milione di euro l'anno.
3256/IX/60. 01. Burchiellaro, Chicchi, Fedda, Marino, Martella, Merloni, Quartiani, Ruggeri, Sanga, Testa, Tomaselli, Tuccilio, Vico.

ART. 61.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:
3. È autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2008 per l'intervento volto a ripristinare i fondali nel porto canale di


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Fiumicino, in relazione alla potenzialità del traffico ad esso legato per la posizione centrale dello scalo nel Mar Tirreno. È autorizzata, altresì, la spesa di euro 500.000 annue, a decorrere dall'anno 2009, per il mantenimento dei fondali. Per gli interventi di cui al presente comma, il presidente dell'autorità portuale di Civitavecchia è nominato commissario ad acta con funzioni analoghe a quelli del responsabile della protezione civile.

Conseguentemente all'articolo 150, comma 1, alla Tabella A, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2008: - 6.000;
2009: - 500;
2010: - 500.
3256/IX/61. 4.Giachetti, Velo.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
16-bis. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitività delle navi italiane, i benefici per le imprese di cabotaggio marittimo di cui all'articolo 34-sexies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, sono prorogati per il triennio 2008-2010.

Conseguntemente all'articolo 150, comma 1, tabella A, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2008: - 20.000;
2009: - 20.000;
2010: - 20.000.
3256/IX/61. 1. Meta, Attili, Olivieri, Soffritti, Mario Ricci, Velo.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
16. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 998, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per il 2008 e di 40 milioni per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

Conseguentemente all'articolo 1, alla tabella A, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 20.000;
2009: - 40.000;
3256/IX/61. 2. Meta, Attili, Velo, Mario Ricci, Soffritti, Lovelli, Olivieri.

Dopo il comma 16, inserire i seguenti:
16-bis. Dopo i1 comma 15 dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono aggiunti i seguenti: «15-bis. Le imprese e le agenzie di cui ai commi 2 e 5 e le società di cui all'articolo 21 sono tenute al versamento dei contributi previsti dalla vigente legislazione in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria.
15-ter. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8, comma 4, della legge 13 febbraio 1987, n. 26, di conversione del decreto legge 17 dicembre 1986, n. 873, l'accredito della contribuzione figurativa per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro, integrata dall'indennità pari al trattamento massimo d'integrazione salariale straordinaria previsto dalle disposizioni vigenti, è calcolato sulla base del valore medio, dei salari erogati per le giornate di effettivo avviamento al lavoro».
16-ter. All'onere derivante dall'applicazione del comma 15 dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni nel limite massimo di 12 milioni di euro annui, si provvede mediante l'utilizzo, a partire dal 2008, del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e mediante le maggiori entrate conseguenti all'attuazione dei commi 15-bis e 15-ter dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, introdotti dal comma 16-bis del presente articolo.
3256/IX/61. 3. Velo, Meta, Attili, Mario Ricci, Olivieri, Soffritti.


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Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 3, comma 2-ter del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209 convertito con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, dopo le parole: «autostrade del mare», sono aggiunte le seguenti: «e ai collegamenti con la Sardegna».
3256/IX/62. 6.Attili.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. Per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati dall'articolo 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relativi all'anno 2007, è autorizzata un'ulteriore spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2008.
7-ter. Al fondo istituito dall'articolo 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è assegnata la somma di curo 50 milioni per l'anno 2009. A carico del fondo di cui al precedente comma è prelevato l'importo di 30 milioni di euro, da destinare a misure agevolative a favore dei soggetti che acquisiscano, anche mediante locazione finanziaria, autoveicoli adibiti al trasporto di merci, di massa complessiva pari o superiore a 11,5 tonnellate.
7-quater. Nel triennio 2008-2010, le imprese che intendono esercitare la professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi, in possesso dei requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e capacità professionale, ed iscritte all'albo degli autotrasportatori per conto di terzi, sono tenute a dimostrare di aver acquisito, per cessione di azienda, altra impresa di autotrasporto, o l'intero parco veicolare, purché composto di veicoli di categoria non inferiore ad Euro 3, di altra impresa che cessa l'attività di autotrasporto per conto di terzi, oppure di aver acquisito ed immatricolato, nelle forme previste dalla legge, singolarmente o in forma associata, veicoli adibiti al trasporto di cose aventi massa complessiva a pieno carico non inferiore a ottanta tonnellate.

Conseguentemente, all'articolo 150, comma 1:
a) alla tabella A, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
2008: - 50.000;
b) alla tabella B, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze è apportata la seguente variazione:
2009: - 50.000.
3256/IX/62. 3. Velo, Attili, Mario Ricci, Soffritti, Lovelli, Olivieri.

Al comma 8, sostituire le parole: è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2008, 22 milioni di euro per l'Anno 2009 e di 7 milioni di curo per l'anno 2010, con le seguenti: è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2008, di 50 milioni di euro per l'anno 2009 e di 50 milioni di euro per l'anno 2010.

Conseguentemente all'articolo 150, comma 1, alla tabella B, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 30.000;
2009: - 28.000;
2010: - 43.000.
3256/IX/62. 10.D'Alia, Peretti, Zinzi.

Sopprimere il comma 10.
3256/IX/62. 7.Attili.

Sostituire il comma 10 con il seguente:
10. A valere sulle risorse assegnate dal Ministero dei trasporti all'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC), ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, sono individuati, con decreto del Ministro dei trasporti, gli interventi necessari per il potenziamento e la sicurezza dell'aeroporto di Reggio Calabria, per un importo massimo di 1,5 milioni di euro, per assicurare


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la continuità territoriale da e per tale aeroporto, e per l'Isola D'Elba, per incentivare il trasporto delle merci per via aerea da e per gli aeroporti siciliani, per un importo massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
3256/IX/62. 4. Attili, Velo, Rotondo, Mario Ricci, Olivieri, Soffritti.

Al comma 10, dopo le parole: aeroporto di Reggio Calabria, aggiungere le seguenti: e di Olbia.
3256/IX/62. 8.Attili.

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:
11-bis. L'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 2004 n. 340 prosegue per un ulteriore triennio, secondo quanto disposto al comma 12 del presente articolo.

Conseguentemente:
a) all'articolo 62, comma 12, primo periodo, sostituire le parole: al comma 11 con le seguenti: ai commi 11 e 11-bis, e sostituire la parola: biennio, con la seguente parola: periodo;
b) all'articolo 62 comma 16, sostituire le parole: al precedente comma 14, con le seguenti: ai precedenti commi 11-bis e 14, e, dopo le parole: per ciascuno degli anni 2009 e 2010, aggiungere, in fine, le seguenti: A valere sulle risorse di cui al presente comma, l'importo di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 è destinato all'attuazione di quanto disposto al comma 11-bis del presente articolo. Le risorse restanti sono destinate in via prioritaria al finanziamento di accordi di programma di cui all'articolo 38 comma 7 della legge 1o agosto 2002 n. 166, aventi ad oggetto lo sviluppo del trasporto combinato sulla linea storica Torino-Lione, ai fini del riequilibrio modale.
*3256/IX/62. 5. Attili, Velo, Mario Ricci, Soffritti, Lovelli, Olivieri.

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:
11-bis. L'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 2004 n. 340 prosegue per un ulteriore triennio, secondo quanto disposto al comma 12 del presente articolo.

Conseguentemente:
a) all'articolo 62, comma 12, primo periodo, sostituire le parole: al comma 11 con le seguenti: ai commi 11 e 11-bis, e sostituire la parola: biennio, con la seguente parola: periodo;
b) all'articolo 62 comma 16, sostituire le parole: al precedente comma 14, con le seguenti: ai precedenti commi 11-bis e 14, e, dopo le parole: per ciascuno degli anni 2009 e 2010, aggiungere, in fine, le seguenti: A valere sulle risorse di cui al presente comma, l'importo di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 è destinato all'attuazione di quanto disposto al comma 11-bis del presente articolo. Le risorse restanti sono destinate in via prioritaria al finanziamento di accordi di programma di cui all'articolo 38 comma 7 della legge 1o agosto 2002 n. 166, aventi ad oggetto lo sviluppo del trasporto combinato sulla linea storica Torino-Lione, ai fini del riequilibrio modale.
*3256/IX/62. 10.Pedrini.

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
24-bis. All'articolo 36 comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, dopo le parole: «le isole minori della Sicilia», sono aggiunte le seguenti: «e l'Isola d'Elba».

Conseguentemente, all'articolo 150, comma 1, alla Tabella A, alla rubrica:


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Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 350;
2009: - 350;
2010: - 350.
3256/IX/62. 9.Velo.

ART. 62.

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
25. I benefici contributivi e normativi previsti a favore delle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, vengono erogati unicamente alle imprese in regola con il pagamento degli oneri contributi e fiscali. I benefici già concessi alle imprese che non dimostrano di essere in regola con i pagamenti di cui al periodo precedente, vanno restituiti agli enti che li hanno erogati, maggiorati degli interessi legali.
3256/IX/62. 2.Uggè.

Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:

Art. 62-bis.
(Contratto di servizio Trenitalia).

1. Per consentire il mantenimento dei servizi dei treni a medio e lungo raggio nonché dei treni notturni e del trasporto mezzi su ferrovia, per l'anno 2008 è autorizzata la spesa di 104 milioni di euro.

Conseguentemente all'articolo 150, comma 1, tabella A, rubrica: del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
2008: - 104.000 euro;
3256/IX/62. 01. Maderloni, Ricci Andrea, Lion, Cesini, Ricci Mario, Locatelli, Olivieri.

Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:

Art. 62-bis.
(Misure per incrementare l'utilizzo del metano e del GPL in autotrazione).

1. Al fine di promuovere l'utilizzo di GPL e metano per autotrazione, é autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 2009 e di 110 milioni di euro per l'anno 2010.
2. I fondi di cui al precedente comma, quelli di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, e quelli di cui all'articolo 2, comma 59, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, così come modificato dall'articolo 1, comma 238, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono destinati alla concessione di contributi per l'installazione di un impianto di alimentazione a metano o a GPL per autotrazione solo su veicoli di categoria M1 ed N1 già omologati ai sensi di una delle ultime tre direttive o regolamenti «Euro» in vigore. L'agevolazione si applica, altresì, ai veicoli già omologati ai sensi di successive direttive o regolamenti «Euro», adottati ma non ancora obbligatori.
3. L'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è aumentata a euro 424,64448 per mille litri di prodotto fino al 31 dicembre 2009 e a euro 426,01488 per mille litri di prodotto dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2010.
4. Per i soggetti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, il maggior onere conseguente alla disposizione di cui al comma 3 è rimborsato,


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anche mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a seguito della presentazione di apposita dichiarazione ai competenti Uffici dell'Agenzia delle dogane, secondo le modalita' e con gli effetti previsti dal regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277. Tali effetti rilevano altresì ai fini delle disposizioni di cui al titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente comma è subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.
5. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, nonché dell'articolo 2, comma 58 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e dell'articolo 6 del decreto legislativo 22 febbraio 2007, n. 26.
*3256/IX/62. 02. Cacciari, Perugia, Acerbo, Ricci Mario, Locatelli, Olivieri.

Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:

Art. 62-bis.
(Misure per incrementare l'utilizzo del metano e del GPL in autotrazione).

1. Al fine di promuovere l'utilizzo di GPL e metano per autotrazione, é autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 2009 e di 110 milioni di euro per l'anno 2010.
2. I fondi di cui al precedente comma, quelli di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, e quelli di cui all'articolo 2, comma 59, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, così come modificato dall'articolo 1, comma 238, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono destinati alla concessione di contributi per l'installazione di un impianto di alimentazione a metano o a GPL per autotrazione solo su veicoli di categoria M1 ed N1 già omologati ai sensi di una delle ultime tre direttive o regolamenti «Euro» in vigore. L'agevolazione si applica, altresì, ai veicoli già omologati ai sensi di successive direttive o regolamenti «Euro», adottati ma non ancora obbligatori.
3. L'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è aumentata a euro 424,64448 per mille litri di prodotto fino al 31 dicembre 2009 e a euro 426,01488 per mille litri di prodotto dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2010.
4. Per i soggetti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, il maggior onere conseguente alla disposizione di cui al comma 3 è rimborsato, anche mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a seguito della presentazione di apposita dichiarazione ai competenti Uffici dell'Agenzia delle dogane, secondo le modalita' e con gli effetti previsti dal regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attivita' di trasporto merci, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277. Tali effetti rilevano altresì ai fini delle disposizioni di cui al titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente comma e' subordinata alla preventiva approvazione da parte


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della Commissione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.
5. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, nonché dell'articolo 2, comma 58 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e dell'articolo 6 del decreto legislativo 22 febbraio 2007, n. 26.
*3256/IX/62. 03. Mariani, Velo, Attili.

Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:

Art. 62-bis.
(Misure per incrementare l'utilizzo del metano e del GPL in autotrazione).

1. Al fine dl promuovere l'utilizzo di GPL e metano per autotrazione, è autorizzata la spesa d1 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
2. I fondi di cui al precedente comma, quelli di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, e quelli di cui all'articolo 2, comma 59, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, così come modificato dall'articolo 1, comma 238, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono destinati alla concessione di contributi per l'installazione di un impianto di alimentazione a metano o a GPL per autotrazione su veicoli appartenenti alle categorie M1 ed N1 già omologati e benzina.
3. La misura dell'incentivo è determinata in euro 650 per le installazioni su veicoli omologati ai sensi delle direttive o dei regolamenti «Euro» adottati ma non ancora obbligatori, o ai sensi dell'ultima direttiva «Euro» in vigore ed in euro 350 per le installazioni su tutti gli altri veicoli individuati dal comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 150, comma 1, alla tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 60.000;
2009: - 60.000;
2010: - 60.000.
3256/IX/62. 04.D'Agrò.

ART. 69.

Dopo l'articolo 69 aggiungere il seguente:

Art. 69-bis.
(Disposizioni in materia di delocalizzazione aeroportuale).

1. Il comma 2 dell'articolo 704 del codice della navigazione è sostituito dal seguente: «Salvo i casi in cui l'affidamento della gestione aeroportuale costituisca una delocalizzazione funzionale, disposta dal Ministro dei trasporti nell'esercizio delle funzioni di pianificazione, programmazione e di indirizzo di cui all'articolo 702 e da ricomprendere nell'ambito di una concessione già consentita, il provvedimento concessorio, nel limite massimo di durata di quaranta anni, è adottato, su proposta dell'ENAC, all'esito di selezione effettuata tramite procedura di gara ad evidenza pubblica secondo la normativa comunitaria, previe idonee forme di pubblicità, nel rispetto dei termini procedimentali fissati dall'ENAC sentita, laddove competente, la regione o provincia autonoma nel cui territorio ricade l'aeroporto oggetto di concessione».
3256/IX/69. 01. Angelo Piazza, Di Gioia, Mancini.

Dopo l'articolo 69, aggiungere il seguente:

Art. 69-bis.
(Aggiornamento dei diritti aeroportuali).

1. La misura dei diritti aeroportuali di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324 e


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successive modificazioni ed integrazioni e della tassa d'imbarco e sbarco sulle merci trasportate per via aerea di cui alla legge 16 aprile 1974, n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, é aggiornata, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'indice di inflazione programmata prevista per gli anni dal 2002 al 2005.
2. Successivamente all'adozione del decreto ministeriale di cui al precedente comma, nelle more della determinazione della misura dei diritti aeroportuali secondo le previsioni della «Direttiva in materia di regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerta in regime di esclusiva» approvata con delibera CIPE n. 38107 del 15 giugno 2007, le società di gestione aeroportuale che hanno prodotto all'ENAC la contabilità analitica certificata da una società di revisione attestante la conformità dell'effettiva imputazione dei costi ai criteri stabiliti nella citata direttiva e la corrispondenza e la riconciliazione della contabilità analitica al bilancio civilistico possono provvisoriamente determinare la misura dei diritti aeroportuali, comunque entro il limite dell'indice di inflazione programmata per gli anni successivi al 2005, salvo contrario parere dell'ENAC, da rendere nel termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della documentazione, sulla coerenza dell'impianto contabile ai principi di trasparenza e pertinenza di allocazione dei costi e dei ricavi, nonché sull'inadeguatezza del vigente livello dei diritti aeroportuali rispetto ai costi correnti di gestione e di mantenimento e sviluppo aeroportuale.
3256/IX/69. 02. Angelo Piazza, Di Gioia, Mancini.

Dopo l'articolo 69, aggiungere il seguente:

Art. 69-bis.
(Fondo per la mobilità del trasporto aereo).

1. Al fine di costituire un fondo per la mobilità del trasporto aereo, finalizzato allo sviluppo di nuovi collegamenti aerei, l'addizionale sui diritti d'imbarco sugli aeromobili, di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni ed integrazioni, è incrementato, a decorrere dall'anno 2008, di 50 centesimi di euro per passeggero imbarcato. Il fondo per la mobilità del trasporto aereo, che può essere capitalizzato con proiezione quindicennale con operazioni finanziarie in ragione delle previsioni di entrata pluriennale, è gestito con procedure ad evidenza pubblica, sotto la vigilanza dell'ENAC, dalle società di gestione aeroportuale per la parte di rispettiva pertinenza.
2. Con decreto del Ministro dei trasporti, sulla base dell'attività di vigilanza esercitata dall'ENAC, si provvede al riparto, in favore delle società di gestione aeroportuale che abbiano utilizzato il fondo per la mobilità di propria pertinenza, delle somme non spese dai soggetti interessati entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, che dovranno essere rese disponibili dalla società obbligata entro 30 giorni dalla richiesta, pena l'applicazione, da parte dell'ENAC, di una sanzione pecuniaria, adottata con ingiunzione ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, pari al doppio della somma dovuta.
3256/IX/69. 03. Angelo Piazza, Di Gioia, Mancini.

Dopo l'articolo 69 aggiungere il seguente:

Art. 69-bis.
(Natura giuridica dei diritti aeroportuali).

1. I diritti aeroportuali di cui all'articolo 1 della legge 5 maggio 1976, n. 324 e successive modificazioni ed integrazioni, la tassa d'imbarco e sbarco sulle merci trasportate per via aerea di cui alla legge 16 aprile 1974, n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, i corrispettivi dei servizi di controllo di sicurezza di cui all'articolo 8 del regolamento del 21 gennaio 1999, n. 85, adottato dal Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro dell'interno, non hanno


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natura tributaria laddove costituiscono proventi per le società di gestione aeroportuale la cui concessione è stata rilasciata per legge, affidata ai sensi del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 12 novembre 1997, n. 521 ovvero secondo le previsioni dell'articolo 704 del codice della navigazione.
3256/IX/69. 04. Angelo Piazza, Di Gioia, Mancini.

Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:

Art. 70-bis.
(Riassegnazione delle frequenze).

1. In considerazione del differimento all'anno 2012 del termine di cui all'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e della conseguente necessità di dare esecuzione alla sentenza della Corte costituzionale 20 novembre 2002, n. 466, nonché agli obblighi comunitari, il Ministero delle comunicazioni, alla data di entrata in vigore della presente legge, adotta i provvedimenti necessari a far cessare le trasmissioni sulle frequenze esercite dalle reti private eccedenti, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2004, n. 43, anche nei confronti dei soggetti che abbiano eventualmente acquisito, dopo la data del 31 dicembre 2003, dette emittenti o i singoli rami di azienda che le costituivano.
2. Le emittenti eccedenti di cui al comma 1, in qualità di fornitori di contenuti, possono far trasmettere i propri palinsesti via satellite, via cavo o su reti digitali terrestri.
3. Le frequenze liberate ai sensi del comma 1 sono assegnate dal Ministero delle comunicazioni in via preliminare e prioritaria ai destinatari delle concessioni rilasciate il 28 luglio 1999 per l'attività di diffusione televisiva in ambito nazionale, via etere terrestre in tecnica analogica, ì quali non abbiano potuto avviare le attività trasmissive a causa della mancata assegnazione delle frequenze, in modo da assicurare l'irradiazione dei loro programmi in un'area geografica che comprenda almeno l'ottanta per cento del territorio nazionale e tutti i capoluoghi di provincia.
4. All'atto dell'assegnazione delle frequenze, i soggetti destinatari di tali concessioni, il cui periodo dì validità si intende prolungato di diritto previa presentazione di istanza in tal senso entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono assumere l'impegno di digitalizzare l'intera rete assegnata entro la data fissata per la completa conversione delle reti televisive in tecnica digitale.
5. Le frequenze residue sono assegnate dal Ministero delle comunicazioni, attraverso procedure di evidenza pubblica e nel rispetto di criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, fissati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con la previsione di quote di riserva a favore dell'emittenza locale.
3256/IX/70. 01.Pedrini, Evangelisti.

Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:

Art. 70-bis.
(Riassegnazione delle frequenze).

1. Sino alla data di completa conversione delle reti televisive in tecnica digitale, tutte le frequenze che siano o, comunque, entrino nella disponibilità dei Ministero delle comunicazioni sono riassegnate in via preliminare e prioritaria ai destinatari delle concessioni rilasciate il 28 luglio 1999 per l'attività di diffusione televisiva in ambito nazionale, via etere terrestre in tecnica analogica, i quali non abbiano potuto avviare le attività trasmissive a causa della mancata assegnazione delle frequenze, in modo da assicurare


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l'irradiazione dei loro programmi in un'area geografica che comprenda almeno l'ottanta per cento del territorio nazionale e tutti i capoluoghi di provincia.
2. All'atto dell'assegnazione delle frequenze, i soggetti destinatari di tali concessioni, il cui periodo di validità si intende prolungato di diritto previa presentazione di istanza in tal senso entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono assumere l'impegno di digitalizzare l'intera rete assegnata entro la data fissata per la completa conversione delle reti televisive in tecnica digitale.
3. Le frequenze residue sono assegnate dal Ministero delle comunicazioni, attraverso procedure di evidenza pubblica e nel rispetto di criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, fissati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con la previsione di quote di riserva a favore dell'emittenza locale.
3256/IX/70. 02.Pedrini, Evangelisti.

ART. 71.

Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

Art. 71-bis.
(Sviluppo della concorrenza nel settore radiotelevisivo).

1. Al fine di promuovere una maggiore concorrenza nel settore radiotelevisivo e per favorire il passaggio alla nuova tecnologia digitale nel rispetto della sentenza della Corte Costituzionale del 20 novembre 2002, n. 466, i soggetti titolari di più di due emittenti televisive in ambito nazionale via etere terrestre su frequenze analogiche, trasferiscono, entro il 31 dicembre 2008, le emittenti eccedenti la seconda su frequenze terrestri in tecnologia digitale ovvero su altra piattaforma trasmissiva in tecnologia digitale.
2. Le frequenze recuperate all'esito del trasferimento di cui al comma 1, sono riassegnate dal Ministero delle Comunicazioni attraverso procedure pubbliche e nel rispetto dei criteri di obbiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, fissati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, fatti salvi preliminarmente i diritti acquisiti da parte:
a) dei soggetti destinatari delle concessioni rilasciate il 28 luglio 1999 per l'attività di radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, via etere terrestre, in tecnica analogica, i quali non abbiano potuto avviare le attività trasmissive a causa della mancata assegnazione di frequenze e che facciano domanda di estensione del periodo di validità della concessione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;
b) delle emittenti titolari di concessione e autorizzazione per la radiodiffusione televisiva via etere terrestre che non raggiungano la copertura dell'80 per cento del territorio e di tutti i capoluoghi di provincia.

3. I soggetti di cui al comma 2 hanno l'obbligo di digitalizzare l'intera rete analogica entro l'anno 2012 fissata per la completa conversione delle reti televisive in tecnica digitale.
3256/IX/71. 01. Falomi, Mario Ricci, Locatelli, Oivieri, Folena, De Simone, Guadagno detto Vladimir Luxuria.

ART. 72.

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sopprimere le parole: e, nel caso dei soggetti operanti a pagamento, alle opere di espressione originale italiana ovunque prodotte appartenenti al genere da essi prevalentemente emesso.
3256/IX/72. 2.Pedrini.


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Al comma 1, lettera a), capoverso 3, al settimo periodo, dopo le parole: secondo criteri e modalità stabiliti dall'Autorità con apposito regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, aggiungere il seguente periodo: Con particolare riferimento ai programmi in pay per view a prevalente contenuto cinematografico di prima visione, gli obblighi di cui al presente articolo 44, comma 3, devono essere in ogni caso commisurati all'effettiva disponibilità di opere rilevanti, ai sensi della presente norma, nei 6 mesi precedenti la diffusione nell'anno di riferimento e al loro successo nelle sale cinematografiche italiane.
3256/IX/72. 3.Pedrini.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Il comma 6 dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 Luglio 2005, n. 177, è sostituito dal seguente: «Fino alla completa attuazione del piano nazionale delle frequenze televisive in tecnica digitale è consentito ai soggetti legittimati operanti in ambito locale alla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 2004, n. 112, di proseguire nell'esercizio anche dei bacini eccedenti i limiti di cui all'articolo 2 comma 1, lettera p). Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle emittenti televisive provenienti da Campione d'Italia.
2-ter. All'articolo 2 comma 1 lettera o) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono aggiunte, dopo la parola «abitanti», la seguenti: «indipendentemente dalla distribuzione territoriale degli stessi».
2-quater. All'articolo 24 comma 3 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è aggiunto, in fine, il seguente capoverso: «Fino alla completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche in tecnica digitale è consentito ai soggetti legittimamente operanti in ambito locale alla data di entrata in vigore della presente legge di proseguire nell'esercizio anche nei bacini eccedenti i predetti limiti».
2-quinquies. All'articolo 24 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «4. Un medesimo soggetto non può detenere più di sette concessioni o autorizzazioni per la radiodiffusione sonora in ambito locale. È consentita la programmazione anche unificata fino all'intero arco della giornata».
2-sexies. All'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo la parola «trasferimento» sono aggiunte le seguenti: «indipendentemente dall'esito del ricorso in sede di giurisdizione amministrativa».
2-septies. All'articolo 28 comma 4 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 comma 6-ter del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80».
2-octies. All'articolo 30 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. Decorsi 24 mesi dall'attivazione degli impianti di cui al precedente comma 1, le emittenti oggetto di ripetizione da parte degli enti di cui al medesimo comma, previo assenso degli stessi, potranno avanzare istanza al Ministero delle Comunicazioni per l'inserimento dei ripetitori attivati nella relativa consistenza impiantistica».
2-nonies. All'articolo 42 comma 1 lettera e) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È consentita l'attivazione di microimpianti destinati a migliorare le potenzialità del bacino d'utenza connesso all'impianto principale regolarmente censito, purché:
1) non siano in contrasto con le norme urbanistiche vigenti in loco;
2) per tali impianti sia avanzata istanza al Ministero delle comunicazioni corredata da descrizione tecnica che ne comprovi la finalità sopra indicata;
3) detti impianti non interferiscano con altri impianti legittimamente operanti;
4) si tratti di microimpianti con una potenza massima di 10 W».


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2-decies. All'articolo 98 comma 4 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di radiodiffusione sonora e televisiva locale si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000,00 ad euro 58.000,00».
3256/IX/72. 1.Pedrini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. All'articolo 43 del Testo unico della radiotelevisione di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente: «7-bis. Dal 30 novembre 2012 e, comunque, a decorrere dalla data della completa conversione delle reti televisive dalla tecnica analogica a quella digitale, è fatto divieto per gli operatoti di rete di svolgere, anche attraverso soggetti controllati o collegati, l'attività di fornitore di contenuti televisivi o di fornitore di contenuti radiofonici oppure di fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato. Al fine di consentire l'avvio dei mercati l'Autorità può stabilire un periodo transitorio nel quale il divieto di cui al presente comma non si applica alle emittenti televisive che diffondono esclusivamente via cavo o via satellite, ai fornitori di contenuti in ambito locale e agli operatori di rete in ambito locale per i quali sussiste l'obbligo di separazione contabile al fine di consentire l'evidenziazione dei corrispettivi per l'accesso e l'interconnessione alle infrastrutture di comunicazione, l'evidenziazione degli oneri relativi al servizio pubblico generale, la valutazione dell'attività di installazione e di gestione delle infrastrutture separata da quella di fornitura dei contenuti o dei servizi, ove svolte dallo stesso soggetto, e la verifica dell'insussistenza di sussidi incrociati e di pratiche discriminatone. È sancito l'obbligo per gli operatori di rete di garantire parità di trattamento e di non effettuare discriminazioni nello stabilire gli opportuni accordi tecnici in materia di qualità trasmissiva e condizioni di accesso alla rete fra soggetti autorizzati a fornire contenuti».
3256/IX/72. 4. Beltrandi, Turco, D'Elia, Mellano, Poretti.

Dopo l'articolo 72 è aggiunto il seguente:

Art. 72-bis.

1. All'articolo 11 del Testo unico della radiotelevisione di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 17, sono aggiunti i seguenti: «2. Al fine di garantire la massima pubblicità dei dati di pluralismo politico e sociale nel servizio pubblico radiotelevisivo e, in generale, nell'informazione e comunicazione radio televisiva, la presidenza del Consiglio dei Ministri pubblica mensilmente sui propri siti internet i dati di monitoraggio e di analisi quantitativi e qualitativa relativi:
a) all'informazione e alla comunicazione televisiva in tutti i notiziari ed in tutte le trasmissioni delle reti televisive nazionali operanti su tutte le piattaforme distributive, comprendenti l'offerta digitale terrestre, satellitare; IPTV, mobile e internet;
b) alla distribuzione tra soggetti istituzionali e competitori ed esponenti politici dei tempi di attenzione e dei tempi gestiti direttamente nei telegiornali e nei giornali radio nazionali e locali, nelle rubriche a cura delle testate giornalistiche, nelle trasmissioni di approfondimento politico, nelle trasmissioni d'informazione compresa quella parlamentare, nelle trasmissioni di intrattenimento, diffuse su tutte le piattaforme distributive, comprendenti l'offerte digitale terrestre, satellitare; IPTV, mobile e internet.

2. Il servizio di monitoraggio, analisi e produzione dati di cui al comma precedente è affidato mediante contratto di servizio nazionale, aggiudicato secondo procedure di evidenza pubblica nel rispetto della trattativa nazionale e comunitaria in materia.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto cori il Ministro delle


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comunicazioni, con proprio regolamento, disciplina le procedure di cui al comma precedente.
4. A partire dal 1o gennaio 2008 e sino alla completa attuazione e realizzazione del servizio di cui ai commi precedenti la Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblica periodicamente sui propri siti internet i dati di monitoraggio e analisi quantitativa e qualitativa dell'informazione e della comunicazione televisiva in tutti i notiziari ed in tutte le trasmissioni delle reti televisive nazionali terrestri e satellitari prodotti dal Centro d'ascolto dell'informazione radiotelevisiva.
5. È autorizzata la spese di 1 milione di euro, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, per la realizzazione del servizio di monitoraggio e analisi da parte del Centro d'ascolto dell'informazione radiotelevisiva, ai sensi della normativa di cui al presente articolo.
3256/IX/72. 01. Beltrandi, Turco, D'Elia, Mellano, Poretti.

Dopo l'articolo 72 aggiungere il seguente:

Art. 72-bis.

1. Sino alla data di completa conversione delle reti televisive in tecnica digitale, tutte le frequenze che siano o, comunque, entrino nella disponibilità dei Ministero delle comunicazioni sono riassegnate in via preliminare e prioritaria ai destinatari delle concessioni rilasciate il 28 luglio 1999 per l'attività di diffusione televisiva in ambito nazionale, via etere terrestre in tecnica analogica, i quali non abbiano potuto avviare le attività trasmissive a causa della mancata assegnazione delle frequenze, in modo da assicurare l'irradiazione dei loro programmi in un'area geografica che comprenda almeno l'ottanta per cento del territorio nazionale e tutti i capoluoghi di provincia. All'atto dell'assegnazione delle frequenze, i soggetti destinatari di dette concessioni, il cui periodo di validità si intende prolungato di diritto previa presentazione di istanza in tal senso entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono assumere l'impegno di digitalizzare l'intera rete assegnata entro la data fissata per la completa conversione delle reti televisive in tecnica digitale. Le frequenze residue vengono assegnate dal Ministero delle comunicazioni, attraverso procedure pubbliche e nel rispetto di criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, fissati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con la previsione di quote di riserva a favore dell'emittenza locale.
3256/IX/72. 03.Pedrini.

ART. 73.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Dopo il comma 5 dell'articolo 4, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, è aggiunto il seguente: «5-bis. Nell'ottica di favorire un ulteriore sviluppo del mercato postale, migliorando la qualità dei servizi offerti e preservando il livello occupazionale delle imprese del settore, il fornitore del servizio universale può procedere alla reintemalizzazione del servizio di recapito delle raccomandate, affidando la gestione di altri prodotti postali, che non rientrino nel servizio universale, a quegli operatori privati già titolari di concessione del Ministero delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 29, primo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156».
3256/IX/73. 1. Mario Ricci, Olivieri, Locatelli.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario 2008 le compensazioni dovute a fronte dell'applicazione delle tariffe agevolate previste dal decreto legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004 n. 46


Pag. 267

nonché le agevolazioni elettorali previste dall'articolo della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono estese a tutti gli operatori postali titolari di licenza individuale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 22 luglio 1999 n. 261. L'importo dovuto a fronte dell'applicazione delle tariffe agevolate per l'editoria è ridotto del 7 per cento per gli importi annui relativi a ciascuna impresa beneficiaria di agevolazioni fino ad 1 milione di euro e del 12 per cento per gli importi annui relativi a ciascuna impressa beneficiaria di agevolazioni superiori ad 1 milione di euro.
1-ter. Gli operatori postali sono tenuti ad applicare la riduzione dell'agevolazione tariffaria per l'editoria di cui al comma 5, operando gli eventuali conguagli nei confronti delle imprese interessate.
3256/IX/73. 2.Pedrini.

ART. 131.

Nell'Elenco 1 allegato, voce 16: Ministero dei trasporti, sopprimere le parole: la legge 6 giugno 1974, n. 298, articolo 63.
3256/IX/131. 1. Velo, Mario Ricci, Attili, Olivieri, Soffritti.


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ALLEGATO 2

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008). (C. 3256 Governo, approvato dal Senato).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010
(C. 3257 Governo, approvato dal Senato e relative note di variazione). .

Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 11: Stato di previsione del Ministero delle comunicazioni.

Tabella n. 16: Stato di previsione del Ministero dei trasporti.

NUOVE FORMULAZIONI DI EMENDAMENTI

ART. 9.

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e alle imprese che esercitano la navigazione in acque interne e lagunari per il trasporto di merci pericolose.

Conseguentemente, all'articolo 150, comma 1, alla Tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
2008: - 5.000.
3256/IX/9. 1. Zunino (nuova formulazione).

Dopo il comma 73, aggiungere il seguente:
73-bis. Le Regioni possono realizzare gli interventi di cui al comma 70 anche mediante un soggetto di diritto pubblico appositamente costituito in forma societaria, al quale possono partecipare una o più Regioni, le autorità portuali e gli enti locali interessati, RFI spa, ANAS spa e fondazioni bancarie, nonché soggetti privati scelti mediante procedura di evidenza pubblica.
3256/IX/9. 7. Lovelli, Benvenuto (nuova formulazione).

ART. 62.

Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:
25. I benefici contributivi e normativi previsti a favore delle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, vengono erogati unicamente alle imprese in regola con il pagamento degli oneri contributi e fiscali. I benefici già concessi alle imprese che non dimostrano di essere in regola con i pagamenti di cui al periodo precedente,


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vanno restituiti agli enti che li hanno erogati, maggiorati degli interessi legali.
26. Con decreto del Ministro dei trasporti, da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono previste le norme di attuazione delle disposizioni recate dal comma 25 del presente articolo.
3256/IX/62. 2. Uggè (nuova formulazione).


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ALLEGATO 3

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008). (C. 3256 Governo, approvato dal Senato).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010.
(C. 3257 Governo, approvato dal Senato e relative note di variazione).

Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 11: Stato di previsione del Ministero delle comunicazioni.

Tabella n. 16: Stato di previsione del Ministero dei trasporti.

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI APPROVATI DALLA COMMISSIONE

ART. 9.

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e alle imprese che esercitano la navigazione in acque interne e lagunari per il trasporto di merci pericolose.

Conseguentemente, all'articolo 150, comma 1, alla Tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
2008: - 5.000.
La IX Commissione.

Al comma 15, sostituire le parole: euro 107.155.000, con le seguenti: euro 104.655.000, e dopo le parole: Guardia di finanza, aggiungere le seguenti: e dal Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia Costiera.

Conseguentemente, allo stesso articolo 9:
a) dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
16-bis. Nello stato di previsione del Ministero dei trasporti è istituito un fondo con lo stanziamento di euro 2.500.000 a decorrere dall'anno 2008, destinato al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici impiegati dalle Capitanerie di Porto per gli usi consentiti. Con decreto del Ministro dei trasporti da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla ripartizione del fondo tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del predetto ministero;
b) al comma 17 sostituire le parole: commi 15 e 16, con le seguenti: commi 15, 16 e 16-bis.
La IX Commissione.

Al comma 70, dopo le parole: servizi nei porti, aggiungere le seguenti: e fra gli stessi e le aree retroportuali anche di regioni limitrofe.
La IX Commissione.


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Al comma 70, dopo le parole: e nei collegamenti stradali e ferroviari nei porti, aggiungere le seguenti: con priorità per i collegamenti tra i porti e la viabilità stradale e ferroviaria di connessione.
La IX Commissione.

Al comma 71, sopprimere le parole: di ciascuna regione.
La IX Commissione.

Al comma 72, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Le risorse attribuite a ciascuna Regione sono destinate, nella misura almeno del 50 per cento, alle autorità portuali della Regione stessa per la realizzazione e delle opere previste nei piani operativi triennali delle medesime autorità portuali.
La IX Commissione.

Al comma 73, dopo le parole: e il Ministro delle infrastrutture, aggiungere le seguenti: sentite la Conferenza permanente tra lo Stato e le Regioni e l'Associazione dei Porti italiani.
La IX Commissione.

Dopo il comma 73, aggiungere il seguente:
73-bis. Le Regioni possono realizzare gli interventi di cui al comma 70 anche mediante un soggetto di diritto pubblico appositamente costituito in forma societaria, al quale possono partecipare una o più Regioni, le autorità portuali e gli enti locali interessati, RFI spa, ANAS spa e fondazioni bancarie, nonché soggetti privati scelti mediante procedura di evidenza pubblica.
La IX Commissione.

ART. 10.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: 250 euro con le seguenti: 500 euro.

Conseguentemente all'articolo 150, comma 1, tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 100.000;
2009: - 180.000;
2010: - 180.000.
La IX Commissione.

ART. 40.

Al comma 2, dopo le parole: Al fine di sviluppare, aggiungere le seguenti: ed adeguare.
La IX Commissione.

ART. 61.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:
3. È autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2008 per l'intervento volto a ripristinare i fondali nel porto canale di Fiumicino, in relazione alla potenzialità del traffico ad esso legato per la posizione centrale dello scalo nel Mar Tirreno. È autorizzata, altresì, la spesa di curo 500.000 annue, a decorrere dall'anno 2009, per il mantenimento dei fondali. Per gli interventi di cui al presente comma, il presidente dell'autorità portuale di Civitavecchia è nominato commissario ad acta con funzioni analoghe a quelli del responsabile della protezione civile.

Conseguentemente all'articolo 150, comma 1, alla Tabella A, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2008: - 6.000;
2009: - 500;
2010: - 500.
La IX Commissione.


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Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
16-bis. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitività delle navi italiane, i benefici per le imprese di cabotaggio marittimo di cui all'articolo 34-sexies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, sono prorogati per il triennio 2008-2010.

Conseguntemente all'articolo 150, comma 1, tabella A, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2008: - 20.000;
2009: - 20.000;
2010: - 20.000.
La IX Commissione.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
16. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 998, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per il 2008 e di 40 milioni per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

Conseguentemente all'articolo 1, alla tabella A, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 20.000;
2009: - 40.000;
La IX Commissione.

Dopo il comma 16, inserire i seguenti:
16-bis. Dopo i1 comma 15 dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono aggiunti i seguenti: «15-bis. Le imprese e le agenzie di cui ai commi 2 e 5 e le società di cui all'articolo 21 sono tenute al versamento dei contributi previsti dalla vigente legislazione in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria.
15-ter. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8, comma 4, della legge 13 febbraio 1987, n. 26, di conversione del decreto legge 17 dicembre 1986, n. 873, l'accredito della contribuzione figurativa per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro, integrata dall'indennità pari al trattamento massimo d'integrazione salariale straordinaria previsto dalle disposizioni vigenti, è calcolato sulla base del valore medio, dei salari erogati per le giornate di effettivo avviamento al lavoro».
16-ter. All'onere derivante dall'applicazione del comma 15 dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni nel limite massimo di 12 milioni di euro annui, si prove e mediante l'utilizzo, a partire dal 2008, del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e mediante le maggiori entrate conseguenti all'attuazione dei commi 15-bis e 15-ter dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, introdotti dal comma 16-bis del presente articolo.
La IX Commissione.

ART. 62.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 3, comma 2-ter del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209 convertito con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, dopo le parole: «autostrade del mare», sono aggiunte le seguenti: «e ai collegamenti con la Sardegna».
La IX Commissione.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. Per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati dall'articolo


Pag. 273

45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relativi all'anno 2007, è autorizzata un'ulteriore spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2008.
7-ter. Al fondo istituito dall'articolo 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è assegnata la somma di curo 50 milioni per l'anno 2009. A carico del fondo di cui al precedente comma è prelevato l'importo di 30 milioni di euro, da destinare a misure agevolative a favore dei soggetti che acquisiscano, anche mediante locazione finanziaria, autoveicoli adibiti al trasporto di merci, di massa complessiva pari o superiore a 11,5 tonnellate.
7-quater. Nel triennio 2008-2010, le imprese che intendono esercitare la professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi, in possesso dei requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e capacità professionale, ed iscritte all'albo degli autotrasportatori per conto di terzi, sono tenute a dimostrare di aver acquisito, per cessione di azienda, altra impresa di autotrasporto, o l'intero parco veicolare, purché composto di veicoli di categoria non inferiore ad euro 3, di altra impresa che cessa l'attività di autotrasporto per conto di terzi, oppure di aver acquisito ed immatricolato, nelle forme previste dalla legge, singolarmente o in forma associata, veicoli adibiti al trasporto di cose aventi massa complessiva a pieno carico non inferiore a ottanta tonnellate.

Conseguentemente, all'articolo 150, comma 1:
a) alla tabella A, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
2008: - 50.000;
b) alla tabella B, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze è apportata la seguente variazione:
2009: - 50.000.
La IX Commissione.

Sostituire il comma 10 con il seguente:
10. A valere sulle risorse assegnate dal Ministero dei trasporti all'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC), ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, sono individuati, con decreto del Ministro dei trasporti, gli interventi necessari per il potenziamento e la sicurezza dell'aeroporto di Reggio Calabria, per un importo massimo di 1,5 milioni di euro, per assicurare la continuità territoriale da e per tale aeroporto, e per l'Isola d'Elba, per incentivare il trasporto delle merci per via aerea da e per gli aeroporti siciliani, per un importo massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
La IX Commissione.

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:
11-bis. L'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 2004 n. 340 prosegue per un ulteriore triennio, secondo quanto disposto al comma 12 del presente articolo.

Conseguentemente:
a) all'articolo 62, comma 12, primo periodo, sostituire le parole: al comma 11 con le seguenti: ai commi 11 e 11-bis, e sostituire la parola: biennio, con la seguente parola: periodo;
b) all'articolo 62 comma 16, sostituire le parole: al precedente comma 14, con le seguenti: ai precedenti commi 11-bis e 14, e, dopo le parole: per ciascuno degli anni 2009 e 2010, aggiungere, in fine, le seguenti: A valere sulle risorse di cui al presente comma, l'importo di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 è destinato all'attuazione di quanto disposto al comma 11-bis del presente articolo. Le risorse restanti sono destinate in via prioritaria al finanziamento di accordi di programma di cui all'articolo 38, comma 7, della legge 1o agosto 2002 n. 166, aventi


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ad oggetto lo sviluppo del trasporto combinato sulla linea storica Torino-Lione, ai fini del riequilibrio modale.
La IX Commissione.

Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:
25. I benefici contributivi e normativi previsti a favore delle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, vengono erogati unicamente alle imprese in regola con il pagamento degli oneri contributi e fiscali. I benefici già concessi alle imprese che non dimostrano di essere in regola con i pagamenti di cui al periodo precedente, vanno restituiti agli enti che li hanno erogati, maggiorati degli interessi legali.
26. Con decreto del Ministro dei trasporti, da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono previste le norme di attuazione delle disposizioni recate dal comma 25 del presente articolo.
La IX Commissione.

Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:

Art. 62-bis.
(Misure per incrementare l'utilizzo del metano e del GPL in autotrazione).

1. Al fine di promuovere l'utilizzo di GPL e metano per autotrazione, é autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 2009 e di 110 milioni di euro per l'anno 2010.
2. I fondi di cui al precedente comma, quelli di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, e quelli di cui all'articolo 2, comma 59, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, così come modificato dall'articolo 1, comma 238, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono destinati alla concessione di contributi per l'installazione di un impianto di alimentazione a metano o a GPL per autotrazione solo su veicoli di categoria M1 ed N1 già omologati ai sensi di una delle ultime tre direttive o regolamenti «Euro» in vigore. L'agevolazione si applica, altresì, ai veicoli già omologati ai sensi di successive direttive o regolamenti «Euro», adottati ma non ancora obbligatori.
3. L'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è aumentata a euro 424,64448 per mille litri di prodotto fino al 31 dicembre 2009 e a euro 426,01488 per mille litri di prodotto dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2010.
4. Per i soggetti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, il maggior onere conseguente alla disposizione di cui al comma 3 e' rimborsato, anche mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a seguito della presentazione di apposita dichiarazione ai competenti Uffici dell'Agenzia delle dogane, secondo le modalita' e con gli effetti previsti dal regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attivita' di trasporto merci, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277. Tali effetti rilevano altresì ai fini delle disposizioni di cui al titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente comma e' subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.
5. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 21 febbraio


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2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, nonché dell'articolo 2, comma 58 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e dell'articolo 6 del decreto legislativo 22 febbraio 2007, n. 26.
La IX Commissione.

ART. 131.

Nell'Elenco 1 allegato, voce 16: Ministero dei trasporti, sopprimere le parole: la legge 6 giugno 1974, n. 298, articolo 63.
La IX Commissione.


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ALLEGATO 4

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010 e relative note di variazione.

Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture per l'anno 2008 (limitatamente alle parti di competenza).
(C. 3257 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTA DI RELAZIONE

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),
esaminato lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture per l'anno finanziario 2008, nonché le parti corrispondenti del disegno di legge finanziaria;
considerata l'importanza che la politica dello sviluppo infrastrutturale riveste nell'ambito del più generale rilancio dell'economia e della competitività del Paese, tenendo conto delle compatibilità ambientali e degli impegni assunti dal Governo anche in ambito internazionale;
sottolineata la centralità degli interventi per la modernizzazione delle reti di trasporto del Paese, da perseguirsi anche con riferimento alle iniziative volte alla realizzazione dei grandi corridoi europei di comunicazione;
tenuto conto della necessità di sfruttare al meglio le nuove potenzialità per il Paese derivanti dall'accresciuto flusso di traffico commerciale e turistico nel Mediterraneo;
espresso apprezzamento per i programmi relativi al potenziamento della rete dei porti commerciali e delle opere infrastrutturali connesse;
condivise le misure riguardanti le politiche abitative finalizzate a fronteggiare le problematiche connesse alla scarsità degli alloggi disponibili, con particolare riferimento alle categorie sociali maggiormente in difficoltà;
valutata positivamente la previsione di interventi di carattere infrastrutturale finalizzati al miglioramento della mobilità e della logistica nell'area dello Stretto di Messina;

delibera di:

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con la seguente osservazione:
all'articolo 63 è indispensabile prevedere che la ripartizione degli stanziamenti previsti genericamente in favore degli interventi inseriti nel programma delle infrastrutture strategiche sia effettuata in base ad un elenco di priorità da predisporre anche sulla base delle indicazioni recate nei pareri espressi dai due rami del Parlamento in occasione della discussione del Documento di programmazione economica e finanziaria 2008-2010.


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ALLEGATO 5

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010 e relative note di variazione.

Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture per l'anno 2008 (limitatamente alle parti di competenza).
(C. 3257 Governo, approvato dal Senato).

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),
esaminato lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture per l'anno finanziario 2008, nonché le parti corrispondenti del disegno di legge finanziaria;
considerata l'importanza che la politica dello sviluppo infrastrutturale riveste nell'ambito del più generale rilancio dell'economia e della competitività del Paese, tenuto conto della sostenibilità dei costi, nonché dei criteri di sostenibilità ambientale e degli impegni in tema di riduzione delle emissioni inquinanti assunti dal Governo, anche in ambito internazionale con la ratifica del protocollo di Kyoto;
sottolineata la centralità degli interventi per la modernizzazione delle reti di trasporto del Paese, da perseguirsi anche con riferimento alle iniziative volte alla realizzazione dei grandi corridoi europei di comunicazione;
tenuto conto della necessità di sfruttare al meglio le nuove potenzialità per il Paese derivanti dall'accresciuto flusso di traffico commerciale e turistico nel Mediterraneo;
espresso apprezzamento per i programmi relativi al potenziamento della rete dei porti commerciali e delle opere infrastrutturali connesse;
condivise le misure riguardanti le politiche abitative finalizzate a fronteggiare le problematiche connesse alla scarsità degli alloggi disponibili, con particolare riferimento alle categorie sociali maggiormente in difficoltà;
valutata positivamente la previsione di interventi di carattere infrastrutturale finalizzati al miglioramento della mobilità e della logistica nell'area dello Stretto di Messina;

delibera di:

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con la seguente osservazione:
all'articolo 63 è indispensabile prevedere che la ripartizione degli stanziamenti previsti genericamente in favore degli interventi inseriti nel programma delle infrastrutture strategiche sia effettuata in base ad un elenco di priorità da predisporre sulla base delle indicazioni recate nei pareri espressi dai due rami del Parlamento in occasione della discussione del Documento di programmazione economica e finanziaria 2008-2010.


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ALLEGATO 6

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010 e relative note di variazione.

Tabella n. 11: Stato di previsione del Ministero delle comunicazioni per l'anno 2008 (C. 3257 Governo, approvato dal Senato).

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),
esaminato lo stato di previsione del Ministero delle comunicazioni per l'anno finanziario 2008, nonché le parti corrispondenti del disegno di legge finanziaria;
considerato favorevolmente il contributo all'emittenza locale, di cui al disegno di legge finanziaria, che rappresenta un sostegno al pluralismo dell'informazione ed alla libera circolazione del pensiero nonché una facilitazione dell'accesso alla informazione ed alla comunicazione da parte dei cittadini, sulla base di principi costituzionalmente garantiti e fondamentali per lo sviluppo di una società democratica;
espresso apprezzamento per le misure per lo sviluppo della banda larga e del digitale terrestre anche al fine di rendere fruibile per l'intera popolazione italiana la televisione nella nuova tecnologia, nel rispetto degli impegni assunti a livello comunitario nonché per garantire il più ampio accesso alla rete internet e ai servizi collegati;
evidenziata l'esigenza, al fine di favorire la definitiva transizione verso la tecnologia digitale, di prevedere forme di sperimentazione progressiva e differenziata in relazione alle diverse aree del Paese;

delibera di:

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE


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ALLEGATO 7

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010 e relative note di variazione.

Tabella n. 16: Stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno 2007 (C. 3257 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTA DI RELAZIONE

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),
esaminato lo stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno finanziario 2008, nonché le parti corrispondenti del disegno di legge finanziaria;
considerato che nell'ambito della Missione n. 13 - Diritto alla mobilità, sono stati previsti stanziamenti pari a 3.632,2 milioni di euro per la gestione della sicurezza e della mobilità stradale, per lo sviluppo della logistica e della intermodalità, nonché dei sistemi portuali, per lo sviluppo del trasporto e della sicurezza nei settori aereo, ferroviario e marittimo;
considerato che all'interno della Missione n. 7 - Ordine pubblico e sicurezza, sono stati stanziati 642,9 milioni di euro per garantire la sicurezza ed il controllo nei mari, nei porti e sulle coste, intensificando le azioni di controllo e vigilanza sulle coste e per la salvaguardia della vita umana in mare, nonché per la protezione dell'ambiente marino;
considerato che la Missione n. 17 - Ricerca ed innovazione, destina 38,6 milioni di euro al finanziamento delle attività di ricerca nel settore dei trasporti;
considerato che la Missione n. 32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, prevede uno stanziamento di 76,9 milioni di euro;

delibera di:

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti osservazioni:
a) con riguardo al Trasporto Pubblico Locale ed al rilancio della mobilità collettiva, appare necessario che il fondo all'uopo istituito venga reso permanente, così da dare stabilità e certezza alle città ed al settore, promuovendo in modo più efficace ed organico lo sviluppo della mobilità sostenibile;
b) in considerazione della loro elevata rilevanza sociale, occorre incrementare le risorse finanziarie per l'attuazione dei programmi ed investimenti relativi allo sviluppo della mobilità locale, alla sicurezza stradale, allo sviluppo della logistica e della intermodalità;
c) con riferimento alle somme stanziate per la ricerca nel settore dei trasporti, così come evidenziato nel documento di programmazione economico-finanziaria, occorre far sì che le attività di ricerca siano finalizzate a migliorare il livello di sostenibilità ambientale, in linea con gli impegni assunti dall'Italia in sede internazionale con la ratifica del protocollo di Kyoto;
d) è necessario procedere all'attuazione dei commi 1017 e 1022 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007 relativi


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al finanziamento degli investimenti ferroviari e dei servizi ferroviari e metropolitani con un fondo alimentato dai proventi dei sovrapedaggi autostradali su determinate tratte della rete;
e) con riferimento al trasporto ferroviario regionale è necessario incrementare l'affidabilità dei servizi aumentando la disponibilità finanziaria per la realizzazione di un programma pluriennale di investimento, sulla rete e sul materiale rotabile, finalizzato ad incentivare il pendolarismo su ferrovia, nonché prevedere un innalzamento della partecipazione delle Regioni e degli Enti locali nella definizione delle scelte che riguardano i propri territori, dalla revisione degli orari del trasporto locali, all'individuazione di nuovi strumenti per migliorare l'efficienza e la qualità dei servizi, anche attraverso forme di incentivazione o di penalizzazione commisurate ai servizi resi;
f) con riferimento all'autotrasporto è necessario incrementare i fondi subordinandone l'allocazione alla promozione di forme di aggregazione tra le imprese, ad una più razionale utilizzazione della capacità di trasporto e alla integrazione con imprese operanti con altre modalità di trasporto;
g) con riferimento al trasporto aereo è necessario recuperare il ritardo negli investimenti nelle infrastrutture aeroportuali prevedendo il rispetto delle convenzioni in essere nonché accelerare il riordino normativo settoriale;
h) con riferimento al settore portuale è necessario dare piena attuazione alle norme previste nella legge finanziaria per il 2007 accelerando gli investimenti nonché l'attuazione delle norme per rendere efficace l'effettuazione dei dragaggi dei fondali portuali. Inoltre è necessario modificare l'articolo 9, commi 70-71-72-73 per favorire la realizzazione dei collegamenti stradali e ferroviari con i porti;
i) con riferimento al trasporto marittimo è necessario prorogare il regime degli sgravi contributivi dei naviganti in scadenza al 31/12/2007 e dare la possibilità al settore cantieristico e armatoriale di poter usare moderni strumenti finanziari come i fondi di investimento navale in grado di sostenere gli investimenti di nuove costruzioni navali;
l) con riferimento alla sicurezza della navigazione valuti la Commissione di merito la possibilità di integrare in modo stabile i fondi per il Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera.


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ALLEGATO 8

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010 e relative note di variazione.

Tabella n. 16: Stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno 2007 (C. 3257 Governo, approvato dal Senato).

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),
esaminato lo stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno finanziario 2008, nonché le parti corrispondenti del disegno di legge finanziaria,
considerato che nell'ambito della Missione n. 13 - Diritto alla mobilità, sono stati previsti stanziamenti pari a 3.632,2 milioni di euro per la gestione della sicurezza e della mobilità stradale, per lo sviluppo della logistica e della intermodalità, nonché dei sistemi portuali, per lo sviluppo del trasporto e della sicurezza nei settori aereo, ferroviario e marittimo;
considerato che all'interno della Missione n. 7 - Ordine pubblico e sicurezza, sono stati stanziati 642,9 milioni di euro per garantire la sicurezza ed il controllo nei mari, nei porti e sulle coste, intensificando le azioni di controllo e vigilanza sulle coste e per la salvaguardia della vita umana in mare, nonché per la protezione dell'ambiente marino;
considerato che la Missione n. 17 - Ricerca ed innovazione, destina 38,6 milioni di euro al finanziamento delle attività di ricerca nel settore dei trasporti;
considerato che la Missione n. 32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, prevede uno stanziamento di 76,9 milioni di euro,

delibera di:

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti osservazioni:
a) siano reperite le risorse finanziarie pubbliche, quantificate in 104 milioni di euro, necessarie a consentire il mantenimento in servizio di quei treni di media e lunga percorrenza di cui è stata ipotizzata la soppressione da parte dell'operatore ferroviario;
b) con riguardo al Trasporto Pubblico Locale ed al rilancio della mobilità collettiva, appare necessario che il fondo all'uopo istituito venga reso permanente, così da dare stabilità e certezza alle città ed al settore, promuovendo in modo più efficace ed organico lo sviluppo della mobilità sostenibile;
c) in considerazione della loro elevata rilevanza sociale, occorre incrementare le risorse finanziarie per l'attuazione dei programmi ed investimenti relativi allo sviluppo della mobilità locale, alla sicurezza stradale, allo sviluppo della logistica e della intermodalità;
d) con riferimento alle somme stanziate per la ricerca nel settore dei trasporti, così come evidenziato nel documento di programmazione economico-finanziaria, occorre far sì che le attività di ricerca siano finalizzate a migliorare il


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livello di sostenibilità ambientale, in linea con gli impegni assunti dall'Italia in sede internazionale con la ratifica del protocollo di Kyoto;
e) è necessario procedere all'attuazione dei commi 1017 e 1022 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007 relativi al finanziamento degli investimenti ferroviari e dei servizi ferroviari e metropolitani con un fondo alimentato dai proventi dei sovrapedaggi autostradali su determinate tratte della rete;
f) con riferimento al trasporto ferroviario regionale è necessario incrementare l'affidabilità dei servizi aumentando la disponibilità finanziaria per la realizzazione di un programma pluriennale di investimento, sulla rete e sul materiale rotabile, finalizzato ad incentivare il pendolarismo su ferrovia, nonché prevedere un innalzamento della partecipazione delle Regioni e degli Enti locali nella definizione delle scelte che riguardano i propri territori, dalla revisione degli orari del trasporto locali, all'individuazione di nuovi strumenti per migliorare l'efficienza e la qualità dei servizi, anche attraverso forme di incentivazione o di penalizzazione commisurate ai servizi resi;
g) con riferimento all'autotrasporto è necessario incrementare i fondi subordinandone l'allocazione alla promozione di forme di aggregazione tra le imprese, ad una più razionale utilizzazione della capacità di trasporto e alla integrazione con imprese operanti con altre modalità di trasporto;
h) con riferimento al trasporto aereo è necessario recuperare il ritardo negli investimenti nelle infrastrutture aeroportuali prevedendo il rispetto delle convenzioni in essere; accelerare la realizzazione delle interconnessioni con i sistemi ferroviari e stradali; operare interventi nel settore della sicurezza; accelerare il riordino normativo settoriale;
i) con riferimento al settore portuale è necessario dare piena attuazione alle norme previste nella legge finanziaria per il 2007 accelerando gli investimenti nonché l'attuazione delle norme per rendere efficace l'effettuazione dei dragaggi dei fondali portuali. Inoltre è necessario modificare l'articolo 9, commi 70-71-72-73 per favorire la realizzazione dei collegamenti stradali e ferroviari con i porti.
l) con riferimento al trasporto marittimo è necessario prorogare il regime degli sgravi contributivi dei naviganti in scadenza al 31/12/2007 e dare la possibilità al settore cantieristico e armatoriale di poter usare moderni strumenti finanziari come i fondi di investimento navale in grado di sostenere gli investimenti di nuove costruzioni navali;
m) con riferimento alla sicurezza della navigazione valuti la Commissione di merito la possibilità di integrare in modo stabile i fondi per il Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera.