X Commissione - Marted́ 27 novembre 2007


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ALLEGATO 1

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008). C. 3256 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010. C. 3257 e relative note di variazione C. 3257-bis e C. 3257-ter Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 3: Ministero dello sviluppo economico (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 19: Ministero del commercio internazionale.

Tabella n. 2: Ministero dell'economia e delle finanze. Ministero dello sviluppo economico (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 17: Ministero dell'università e della ricerca (limitatamente alle parti di competenza).

EMENDAMENTI PRESENTATI

ART. 2.
(Riduzione della pressione fiscale).

Al comma 12 dopo le parole: del patrimonio edilizio aggiungere le seguenti: compreso quello turistico-alberghiero.

Conseguentemente, all'articolo 150, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui al comma 2, voce «Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 7, comma 2 (Finanziamento agenzie fiscali - Agenzia del demanio) sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
3256/X/2. 1. Burchiellaro, Chicchi, Fadda, Marino, Martella, Merloni, Quartiani, Ruggeri, Sanga, Testa, Tomaselli, Tuccillo, Vico.

Al comma 18 dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) per gli interventi di cui al comma 347 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, limitatamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con potenza inferiore a 35 kW e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, non è richiesta la documentazione di cui all'articolo 1, comma 348, lettera b), della medesima legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3256/X/2. 2. D'Agrò.

ART. 3.

Al comma 28 sostituire la lettera a) con la seguente:
a) al comma 280, secondo periodo, la parola: «15» è sostituita dalla seguente


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«40» e alla fine del comma è aggiunta la seguente frase «nonché con consorzi di ricerca e società consortili partecipate da università ed enti pubblici di ricerca e con centri di ricerca con personalità giuridica autonoma.».

Conseguentemente, all'articolo 150, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui al comma 2, voce «Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 7, comma 2 (Finanziamento agenzie fiscali - Agenzia del demanio)» sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 15 milioni di euro per l'anno 2008, 20 milioni di euro per l'anno 2009 e 30 milioni di euro per l'anno 2010.
3256/X/3. 1. Tomaselli, Chicchi, Burchiellaro, Fadda, Marino, Martella, Merloni, Quartiani, Ruggeri, Sanga, Testa, Tuccillo, Vico.

ART. 24.
(Disposizioni varie per gli enti locali).

Aggiungere i seguenti commi:
5-bis. Una quota non superiore al 5 per cento del gettito IVA derivante dalle attività di cui all'articolo 19-bis1, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, è devoluta ai comuni per progetti integrati di accoglienza turistica e per investimenti in infrastrutture dedicate allo sviluppo del turismo, della cultura e dello sport.
5-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dei beni e delle attività culturali e con la Conferenza per i rapporti con lo Stato, le Regioni e le province di Trento e Bolzano, sono stabiliti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per l'acceso da parte dei comuni alle risorse di cui al comma 6.

Conseguentemente:
1) Alla tabella A, voce
Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 700.000;
2009: - 700.000;
2010: - 700.000.
2) Alla tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto Legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2 (Finanziamento Agenzie Fiscali - Agenzia del Demanio) apportare le seguenti variazioni:
2008: - 100.000;
2009: - 100.000;
2010: - 100.000.
3) sono aumentate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, fino alla concorrenza di 50 milioni di euro l'anno, le aliquote di cui all'Allegato I del Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e cui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico.
3256/X/24. 1. Burchiellaro, Chicchi, Fadda, Marino, Martella, Merloni, Quartiani, Ruggeri, Sanga, Testa, Tomaselli, Tuccillo, Vico, Giovanelli.

ART. 50.

Al comma 1, dopo le parole: ai soli impianti realizzati ed operativi aggiungere le parole: alla data di entrata in vigore della presente legge.
3256/X/50. 1. D'Agrò.

Il comma 2 è sostituito dal seguente:
2. All'articolo 1, comma 1118, secondo periodo della legge 27 dicembre 2006 n. 296 le parole da: «a definire le condizioni


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e le modalità» fino a: «non rientranti nella tipologia di cui al periodo precedente, nonché» sono soppresse.
3256/X/50. 2. D'Agrò.

ART. 51.

Sopprimerlo.
* 3256/X/51. 1. D'Agrò, Peretti, Zinzi.

Sopprimerlo.
* 3256/X/51. 2. D'Alia.

Sopprimerlo.
* 3256/X/51. 3. Giovanardi.

Sopprimere il comma 1.
3256/X/51. 4. D'Agrò.

Al comma 1, le parole: a far data dal 1o gennaio 2007 sono soppresse.
3256/X/51. 5. D'Agrò.

ART. 52.

Al comma 3, tabella 2, dopo il numero 1, inserire il seguente: 1-bis - Minieolica fino a 50 KW-40.
3256/X/52. 1. Leoluca Orlando, Mura.

Al comma 10, dopo le parole: non beneficino inserire le seguenti: sulla stessa quota di energia che ha diritto ai certificati verdi,.
3256/X/52. 2. D'Agrò.

ART. 56.

Al comma 1 e al comma 2, dopo le parole: enti locali inserire le seguenti: e società partecipate dai medesimi.
3256/X/56. 1. D'Agrò.

Dopo l'articolo 56, inserire il seguente:

Art. 56-bis.
(Perequazione delle accise sul consumo di energia elettrica).

1. All'articolo 5 del decreto legislativo del 2 febbraio 2007, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera c) dell'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 26 del 2007, è sostituita con la seguente:
«c) euro 5,40 per mille kWh in favore delle province per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per le utenze fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese; euro 4,60 per mille kWh per consumi compresi tra 200.000 kWh e 1.200.000 kWh; euro 2,80 per mille kWh per consumi superiori a 1.200.000 kWh.»;
b) il comma 2 è sostituito con il seguente:
«2. Con deliberazione, da adottarsi entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, le province possono incrementare la misura di cui al comma 1, lettera c), fino a:
a) euro 6,60 per mille kWh, per consumi fino 200.000 kWh al mese;
b) euro 5,60 per mille kWh per consumi compresi tra 200.000 kWh e 1.200.000 kWh;


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c) euro 3,40 per mille kWh per consumi superiori a 1.200.000 kWh.

Le deliberazioni sono pubblicate sul sito informatico dei Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze. Con determinazione del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali sono stabilite le necessarie modalità applicative.».

2. All'articolo 52, comma 3, lettera f), del decreto legislativo del 26 ottobre 2007 n. 504 , dopo la parola: «verificato» sono inserite le parole: «relativamente all'eccedenza».
3256/X/56. 0. 1. D'Agrò.

ART. 57.

Al comma 1, dopo le parole: legge 8 agosto 1996, n. 421 aggiungere le seguenti: e per primi progetti di riconversione verso produzioni civili.
3256/X/57. 1. Provera.

Al comma 2, dopo le parole: «della legge 7 agosto 1997, n. 266 aggiungere le seguenti: e per primi progetti di riconversione verso produzioni civili.
3256/X/57. 2. Provera.

ART. 58.
(Interventi a sostegno del settore turistico).

Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

Art. 58-bis.
(Interventi a sostegno del settore turistico).

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al comma 847, dopo le parole: «da piccole e medie imprese» sono aggiunte le seguenti: «e per sostenere l'acquisto delle strutture turistiche da parte dei gestori».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 si provvede mediante corrispondente incremento delle aliquote di cui all'Allegato I del Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e cui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico.
3256/X/58. 0. 1. Burchiellaro, Chicchi, Fadda, Marino, Martella, Merloni, Quartiani, Ruggeri, Sanga, Testa, Tomaselli, Tuccillo, Vico.

Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

Art. 58-bis.
(Istituzione del Fondo per la tutela e la promozione della ristorazione e dell'enogastronomia italiane nel mondo).

1. È istituito il «Fondo per la tutela e la promozione della ristorazione e dell'enogastronomia italiane nel mondo» che finanzia progetti integrati di promozione e marketing tra soggetti pubblici e privati, al fine di sostenere i ristoratori e i produttori di enogastronomia italiani all'estero.
2. I criteri e le modalità di ripartizione dei Fondo di cui al comma 1 e i requisiti per la certificazione delle attività interessate sono disciplinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e le associazioni più rappresentative dei ristoratori e dei produttori italiani di enogastronomia, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 si provvede mediante corrispondente incremento delle


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aliquote di cui all'Allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e cui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative al prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico.
3256/X/58. 0. 2. Burchiellaro, Chicchi, Fadda, Marino, Martella, Merloni, Quartiani, Ruggeri, Sanga, Testa, Tomaselli, Tuccillo, Vico.

Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

Art. 58-bis.
(Modifica alla legge 27 dicembre 2006 n. 296).

1. All'articolo 1 comma 842 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 dopo le parole «tecnologie innovative per i beni e le attività culturali» aggiungere le seguenti «e turistiche».
3256/X/58. 0. 3. Chicchi, Burchiellaro, Fadda, Marino, Martella, Merloni, Quartiani, Ruggeri, Sanga, Testa, Tomaselli, Tuccillo, Vico.

ART. 60.

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.

1. Per le finalità di cui all'articolo 8 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è autorizzata per l'anno 2008 l'ulteriore spesa di euro 200 milioni.

Conseguentemente, per l'anno 2008, ridurre proporzionalmente tutte le voci della Tabella A per un ammontare complessivo di euro 200 milioni.
3256/X/60. 0. 1. Dato, Di Gioia.

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.

1. Per le finalità di cui all'articolo 8 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è autorizzata per l'anno 2008 l'ulteriore spesa di euro 50 milioni.

Conseguentemente, per l'anno 2008, ridurre proporzionalmente tutte le voci della Tabella A per un ammontare complessivo di euro 50 milioni.
3256/X/60. 0. 2. Dato, Di Gioia.

ART. 77.

Aggiungere il seguente comma:
1-bis. Per la realizzazione delle opere, degli interventi e delle iniziative connessi al progetto Galileo è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2009.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni in diminuzione:
2009: - 15.000;
3256/X/77. 1. Colasio.

ART. 120.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Nei limiti delle suddette risorse sono concesse agevolazioni in favore delle imprese operanti in settori ammissibili alle agevolazioni ai sensi del decreto-legge del 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, ed aventi sede nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, nonch6 nelle atee ricadenti nell'obiettiva


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2 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che investono, nell'ambito di programmi di penetrazione commerciale, in campagne pubblicitarie localizzate in specifiche aree territoriali del Paese. L'agevolazione è riconosciuta sulle spese documentate dell'esercizio di riferimento che eccedono il totale delle spese pubblicitarie dell'esercizio precedente e nelle misure massime previste per gli aiuti a finalità regionale, nel rispetto dei limiti della regola de minimis di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001. Il CIPE, con propria delibera da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti, stabilisce le risorse da riassegnare all'unità previsionale di base 6.1.2.7 «Devoluzione di proventi» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ed indica la data da cui decorre la facoltà di presentazione delle istanze, secondo le modalità previste dalla Delibera CIPE n. 53 del 25 luglio 2003. I soggetti che intendano avvalersi dei contributi di cui al presente comma devono produrre istanza all'Agenzia delle entrate che provvede entro trenta giorni a comunicare il suo eventuale accoglimento secondo l'ordine cronologico delle domande pervenute. Qualora l'utilizzazione del contributo esposta nell'istanza non risulti effettuata, nell'esercizio di imposta cui si riferisce la domanda, il soggetto interessato decade dal diritto al contributo e non può presentare una nuova istanza nei dodici mesi successivi alla conclusione dell'esercizio fiscale.
* 3256/X/120. 1. Folena, Giulietti, Sasso.

Aggiungere il seguente comma:
1-bis. Nei limiti delle suddette risorse sono concesse agevolazioni in favore delle imprese operanti in settori ammissibili alle agevolazioni ai sensi del decreto-legge del 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, ed aventi sede nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, nonché nelle aree ricadenti nell'obiettivo 2 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che investono, nell'ambito di programmi di penetrazione commerciale, in campagne pubblicitarie localizzate in specifiche aree territoriali del Paese. L'agevolazione è riconosciuta sulle spese documentate dell'esercizio di riferimento che eccedono il totale delle spese pubblicitarie dell'esercizio precedente e nelle misure massime previste per gli aiuti a finalità regionale, nel rispetto dei limiti della regola de minimis di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001. Il CIPE, con propria delibera da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti, stabilisce le risorse da riassegnare all'unità previsionale di base 6.1.2.7 «Devoluzione di proventi» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ed indica la data da cui decorre la facoltà di presentazione delle istanze, secondo le modalità previste dalla Delibera CIPE n. 53 dei 25 luglio 2003. I soggetti che intendano avvalersi dei contributi di cui al presente comma devono produrre istanza all'Agenzia delle entrate che provvede entro trenta giorni a comunicare il suo eventuale accoglimento secondo l'ordine cronologico delle domande pervenute. Qualora l'utilizzazione del contributo esposta nell'istanza non risulti effettuata, nell'esercizio di imposta cui si riferisce la domanda, il soggetto interessato decade dal diritto ai contributo e non può presentare una nuova istanza nei dodici mesi successivi alla conclusione dell'esercizio fiscale.
* 3256/X/120. 2. Vico, Tomaselli.

ART. 122.

Al comma 1 dopo le parole: dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, sopprimere le parole: nel limite dell'85 per cento delle economie.


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Al punto 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:
h) l'incentivazione, in misura non inferiore a 30 milioni di euro annui, dell'impiego a mezzo reti di teleriscaldamento urbano dell'energia termica prodotta da impianti di cogenerazione ad alto rendimento, proporzionalmente alla quantità di calore effettivamente erogato agli utilizzatori finali.
3256/X/122. 1. D'Agrò.

Al comma 1 dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
g-bis) l'incentivazione dell'impiego a mezzo reti di teleriscaldamento urbano dell'energia termica prodotta da impianti di cogenerazione ad alto rendimento, proporzionalmente alla quantità di calore effettivamente erogato agli utilizzatori finali.
3256/X/122. 2. D'Agrò.


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ALLEGATO 2

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008) C. 3256 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010. C. 3257 e relative note di variazione C. 3257-bis e C. 3257-ter Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 3: Ministero dello sviluppo economico (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 19: Ministero del commercio internazionale.

Tabella n. 2: Ministero dell'economia e delle finanze. Ministero dello sviluppo economico (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 17: Ministero dell'università e della ricerca (limitatamente alle parti di competenza).

RELAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE

La X Commissione attività produttive, commercio e turismo,
esaminata la tabella 3, relativa allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2008, del disegno di legge di bilancio (C. 3257 Governo approvato dal Senato) e le connesse parti del disegno di legge finanziaria (C. 3256 Governo approvato dal Senato);
valutato che la manovra per il 2008 nel suo complesso (inclusiva dei disegni di legge collegati) non ha la funzione di ridurre il disavanzo tendenziale ma destina le maggiori risorse resesi disponibili dal favorevole andamento dei conti pubblici al finanziamento di nuovi interventi sia in favore delle famiglie che in favore delle imprese, nonché al finanziamento di misure rilevanti in materia di assistenza e previdenza;
rilevata - in relazione alle misure in materia di energia e di diversificazione delle fonti energetiche e in particolare agli incentivi alle fonti energetiche rinnovabili - la necessità di una riflessione sulle modalità di calcolo delle tariffe energetiche, che attualmente privilegiano il maggiore consumo elettrico danneggiando quindi le piccole e medie imprese, e che dovrebbero invece prevedere una modalità di differenziazione delle tariffe calcolata in misura percentuale alla produzione effettuata;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) in relazione alla complessiva e apprezzabile riorganizzazione fiscale per i soggetti IRES, valuti attentamente la Commissione di merito gli effetti derivanti della introduzione dell'indeducibilità degli


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interessi passivi, che può essere particolarmente penalizzante per le piccole e medie imprese;
b) in relazione alla complessa materia dell'energia, che avrebbe meritato un dibattito più ampio nella Commissione di merito, si rileva la necessità di incentivare maggiormente la produzione da fonti rinnovabili favorendo con decisione la ricerca finalizzata alla produzione di macchinari ed utensili a maggiore risparmio energetico, prevedendo adeguata contribuzione per le famiglie e le imprese che intendano sostituire le proprie apparecchiature, nonché prevedendo eventuali divieti alla produzione di apparecchi e macchinari non sufficientemente ecologici;
c) sugli investimenti destinati allo sviluppo e alla competitività delle imprese appare urgente prevedere efficaci e trasparenti meccanismi di rendicontazione, che possano essere sottoposti al vaglio dei competenti organi parlamentari, sugli incentivi erogati e sull'utilizzazione degli stessi a consuntivo;
d) pur apprezzando l'entità dei contributi concessi in favore della partecipazione delle imprese italiane a programmi europei ad alto contenuto tecnologico nei settori aeronautico, navale e terrestre, si segnala la necessità di estendere tali contributi ad imprese che operino in settori omologhi ma destinati alla produzione civile.

La X Commissione attività produttive, commercio e turismo,
esaminata la tabella 19, relativa allo stato di previsione del Ministero del commercio internazionale per l'anno finanziario 2008, del disegno di legge di bilancio (C. 3257) e le connesse parti del disegno di legge finanziaria (C. 3256);
apprezzata l'entità degli stanziamenti destinati alla promozione del made in Italy, incrementati di oltre 20 milioni di euro, e auspicata, da parte del Ministero, una politica forte e decisa in sede europea al fine di sostenere tutte le possibili misure finalizzate a favorire la tracciabilità dei prodotti, e quindi anche la tutela del consumatore;
valutate altresì positivamente le disposizioni previste in materia di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e l'incremento delle risorse destinate all'attività di credito all'esportazione;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
a) in coerenza con i pareri più volte espressi da questa Commissione sull'attività dell'ICE, sia rispettata l'indicazione di fornire agli organi competenti in sede parlamentare gli strumenti per valutare con precisione i criteri seguiti per il finanziamento delle imprese italiane all'estero e le modalità di valutazione dell'uso delle risorse erogate.

La X Commissione attività produttive, commercio e turismo,
esaminata la tabella 2, relativa allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze - Presidenza del Consiglio per l'anno finanziario 2008, del disegno di legge di bilancio (C. 3257) e le connesse parti del disegno di legge finanziaria (C. 3256) in relazione alle parti di competenza della Commissione, concernenti il settore del turismo;
rilevato che le risorse complessivamente destinate al settore subiscono un lieve, ma significativo, decremento;
osservato altresì che non sono presenti specifiche disposizioni sulla materia nel disegno di legge finanziaria, né accantonamenti di segno positivo nelle tabelle A e B del medesimo disegno di legge, prospettando così una situazione di immobilità nell'immediato futuro;


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esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) anche in relazione allo stato di crisi e di regressione del settore turistico in Italia, messo in luce fra l'altro da un'indagine conoscitiva che la X Commissione sta svolgendo, appare necessario prevedere misure di favore finalizzate all'ammodernamento del patrimonio delle imprese turistiche, necessario al fine di riguadagnare importanti settori di mercato;
b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di destinare finanziamenti alla ricerca sulla materia, finalizzata alla maggiore diffusione delle conoscenze, sia con la predisposizione di portali telematici e reti informative, sia attraverso il potenziamento operativo degli organismi centrali dedicati (ENIT, Comitato per le politiche turistiche);
c) valuti la Commissione l'opportunità di destinare una quota degli introiti derivanti dal gettito IVA ai comuni per la sua utilizzazione in progetti di accoglienza turistica e per investimenti dedicati allo sviluppo del turismo;
d) valuti la Commissione di merito l'opportunità di indirizzare un sostegno economico verso il settore della ristorazione italiana di qualità, che può essere valorizzata quale volano per l'intero settore turistico.

La X Commissione attività produttive, commercio e turismo,
esaminata la tabella 17, relativa allo stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2008, del disegno di legge di bilancio (C. 3257) e le connesse parti del disegno di legge finanziaria (C. 3256) in relazione alle parti di competenza della Commissione, concernenti il settore della ricerca applicata;
apprezzata la disposizione che innalza la misura delle agevolazioni in favore delle imprese che effettuano investimenti in R&S mediante contratti stipulati con enti pubblici di ricerca e università;
rilevata altresì la sostanziale stabilità dei finanziamenti destinati ad un settore strategico per lo sviluppo del sistema industriale ad alta tecnologia, nonché più in generale, per lo sviluppo a lungo termine, del sistema-Paese;
constatata la sostanziale inefficienza del nuovo Fondo (FIRST) istituito attraverso la legge finanziaria per il 2007, che risulta utilizzato in misura ininfluente e sottolineato quale ulteriore dato di criticità che non sono previsti accantonamenti di rilievo nelle tabelle A e B della legge finanziaria destinati alla ricerca applicata;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
a) valuti la Commissione di merito la possibilità di incrementare le disponibilità di bilancio da finalizzare a tale settore strategico nella vita del Paese, come più volte ribadito dal Governo in sede di valutazione di strategie approvate dall'Unione europea (strategia di Lisbona ed adeguamenti successivi).


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ALLEGATO 3

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008). C. 3256 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010. C. 3257 e relative note di variazione C. 3257-bis e C. 3257-ter Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 3: Ministero dello sviluppo economico (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 19: Ministero del commercio internazionale.

Tabella n. 2: Ministero dell'economia e delle finanze. Ministero dello sviluppo economico (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 17: Ministero dell'università e della ricerca (limitatamente alle parti di competenza).

EMENDAMENTI APPROVATI DALLA COMMISSIONE

ART. 2.
(Riduzione della pressione fiscale).

Al comma 12 dopo le parole: del patrimonio edilizio aggiungere le seguenti: compreso quello turistico-alberghiero.

Conseguentemente, all'articolo 150, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui al comma 2, voce «Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 7, comma 2 (Finanziamento agenzie fiscali - Agenzia del demanio) sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
3256/X/2. 1. Burchiellaro, Chicchi, Fadda, Marino, Martella, Merloni, Quartiani, Ruggeri, Sanga, Testa, Tomaselli, Tuccillo, Vico.

ART. 56.

Al comma 1 e al comma 2, dopo le parole: enti locali inserire le seguenti: e società partecipate dai medesimi.
3256/X/56. 1. D'Agrò.

ART. 58-bis.
(Modifica alla legge 27 dicembre 2006 n. 296).

1. All'articolo 1 comma 842 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 dopo le parole «tecnologie innovative per i beni e le attività culturali» aggiungere le seguenti «e turistiche».
3256/X/58. 0. 3. Chicchi, Burchiellaro, Fadda, Marino, Martella, Merloni, Quartiani, Ruggeri, Sanga, Testa, Tomaselli, Tuccillo, Vico.


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ART. 122.

Al comma 1 dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
g-bis) l'incentivazione dell'impiego a mezzo reti di teleriscaldamento urbano dell'energia termica prodotta da impianti di cogenerazione ad alto rendimento, proporzionalmente alla quantità di calore effettivamente erogato agli utilizzatori finali.
3256/X/122. 2.D'Agrò.