Commissione parlamentare per le questioni regionali - Marted́ 27 novembre 2007


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ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall'altra, con allegati, protocolli, dichiarazioni e atto finale, fatto a Lussemburgo il 12 giugno 2006. S. 1855 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato disegno di legge S. 1855 Governo, di ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall'altra, con allegati, protocolli, dichiarazioni e atto finale, fatto a Lussemburgo il 12 giugno 2006, in corso di esame presso la 3a Commissione del Senato;
considerato che gli obiettivi dell'Accordo con l'Albania, delineati nell'articolo 1 dell'Accordo medesimo, sono quelli di favorire il dialogo per consentire lo sviluppo delle relazioni politiche tra le Parti; sostenere l'Albania nella direzione di sviluppare la cooperazione economica e internazionale; instaurare progressivamente una zona di libero scambio tra la Comunità e l'Albania; promuovere la cooperazione regionale;
valutate le previsioni di cui al titolo II dell'Accordo, tese a favorire lo sviluppo del dialogo politico a livello bilaterale, multilaterale e regionale, ai fini del perseguimento di una progressiva convergenza di posizioni sulle questioni internazionali, la cooperazione regionale e lo sviluppo di relazioni di buon vicinato, e volte ad agevolare la comunanza di vedute sulla sicurezza e la stabilità in Europa;
considerato che l'oggetto del provvedimento, la ratifica ed esecuzione del menzionato Accordo, rientra nell'ambito di materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea», che la lettera a) del comma secondo dell'articolo 117 della Costituzione riconduce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
ravvisata l'esigenza che in sede di attuazione dell'Accordo si tenga conto dei profili di competenza regionale, ai sensi del Titolo V, parte seconda della Costituzione;
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PARERE FAVOREVOLE


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ALLEGATO 2

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria per l'anno 2008) C. 3256 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010 C. 3257 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminati il disegno di legge C. 3256 Governo, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria per l'anno 2008», ed il disegno di legge C. 3257 Governo, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010», approvati dal Senato, su cui si è già espressa la Commissione parlamentare per le questioni regionali con parere reso in data 10 ottobre 2007 alla 5a Commissione del Senato;
rilevato che il disegno di legge finanziaria per l'anno 2008 interviene sulle tendenze dei conti pubblici nel contesto degli indirizzi posti con le risoluzioni parlamentari che hanno approvato il Documento di programmazione economico finanziario 2008-2010 e sulla base degli elementi recati dalla «Nota di aggiornamento» al Documento medesimo; valutato il nuovo bilancio organizzato per missioni (34) e programmi, tendenzialmente teso ad accrescere la trasparenza della fase allocativa delle risorse;
considerata l'impostazione complessiva della manovra, volta a perseguire ed incentivare la competitività del sistema-Paese mediante misure ispirate ad una logica di miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi e finalizzate alla razionalizzazione, riclassificazione e revisione della spesa pubblica; tesa altresì al perseguimento di una maggiore equità sociale attraverso il ricorso a specifici interventi di recupero della stabilità nel lavoro, di aumento degli sgravi fiscali e degli incentivi per le famiglie e le imprese, di tutela e salvaguardia per i redditi più bassi;
rilevato che, ai sensi dell'articolo 2 della legge finanziaria, l'obiettivo di ridurre il peso fiscale relativo all'imposta comunale sugli immobili (ICI) gravante sui soggetti passivi titolari di abitazioni principali, perseguito mediante la previsione di apposite detrazioni per l'abitazione principale, è accompagnato dalla definizione di specifiche procedure rispondenti all'esigenza di assicurare ai comuni il rimborso delle minori entrate derivanti dall'attuazione del menzionato nuovo sistema di detrazioni; apprezzate le modifiche apportate nel corso dell'esame del provvedimento al Senato: al riguardo il comma 2 prevede che la minore imposta derivante dalle maggiori detrazioni ICI sia rimborsata ai singoli comuni, con oneri a carico del bilancio dello Stato, entro il 16 giugno, per il 50 per cento dell'ammontare revisionale, ed entro il 16 dicembre per la restante parte, e il comma 3, infine, dispone


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che i rimborsi dello Stato dovuti per minor gettito ICI ai comuni rientranti nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano, vengano erogati a favore di tali enti, che provvederanno all'attribuzione delle quote dovute ai singoli comuni compresi nei rispettivi territori, nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione;
rilevato che, oltre alle evidenziate perplessità in ordine al meccanismo di rimborso dei comuni previsto al comma 2 dell'articolo 2, ipotizzandosi al riguardo anche il ricorso al credito d'imposta, residuano talune riserve sul reale funzionamento del sistema prescelto con riferimento alle specifiche peculiarità finanziarie dei singoli comuni;
apprezzato che l'articolo 3 della finanziaria, commi da 10 a 12, reca specifiche disposizioni tese ad attribuire all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) la natura di tributo proprio della regione a decorrere dal 1o gennaio 2009, in attesa della completa attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, più volte sollecitata dalla Commissione in titolo;
evidenziato che l'articolo 19 della finanziaria disciplina il patto di stabilità interno per gli enti locali con riferimento al triennio 2008-2010; che l'articolo 21 integra la disciplina del patto di stabilità interno per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano dettata dalla legge finanziaria per il 2007, al fine di consentire che, come riferimento per il patto di stabilità, possa essere assunto il saldo finanziario anziché il criterio attuale del contenimento della spesa; che l'articolo 22 esclude dal patto di stabilità interno per l'anno 2008 gli enti locali che siano stati commissariati negli anni 2004 e 2005;
rilevato quanto statuito dall'articolo 24 della finanziaria, che al comma 1 provvede alla determinazione dei trasferimenti erariali spettanti agli enti locali per l'anno 2008; al comma 2 conferma, per l'anno 2008, la compartecipazione delle province al gettito dell'IRPEF; valutato altresì l'articolo 25, che riforma la disciplina relativa alle comunità montane, al fine della loro razionalizzazione e del contenimento dei costi, attraverso la novella dell'articolo 27 del testo unico degli enti locali, e l'articolo 26, che reca norme tese a contenere i costi per la rappresentanza degli enti locali, riducendo, al comma 1, il tetto massimo di assessori comunali e provinciali;
considerato l'articolo 27, ai commi 1 e 2, che reca previsioni di indirizzo dirette alla razionalizzazione dell'organizzazione amministrativa degli enti territoriali, in particolare alla soppressione o accorpamento di enti, agenzie, organismi che svolgano le medesime funzioni esercitate dagli enti territoriali; valutato altresì il comma 3, che impone alle regioni di procedere, entro il 1o luglio 2008, fatti salvi gli affidamenti e le convenzioni in essere, alla rideterminazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti, secondo i principi dell'efficienza e della riduzione della spesa;
rilevato l'articolo 28, che attiva risorse a favore del Fondo nazionale per la montagna ed istituisce il Fondo di sviluppo delle isole minori, volto a finanziare interventi specifici nei settori dell'energia, dei trasporti e della concorrenza, diretti a migliorare le condizioni e la qualità della vita nelle suddette zone, nonché a favorire la competitività delle imprese insulari;
evidenziato l'articolo 55, che regola le funzioni dello Stato e delle Regioni in materia di fonti rinnovabili, prevedendo che il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisca con proprio decreto la ripartizione fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, della quota minima di incremento dell'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili necessaria per raggiungere l'obiettivo fissato a livello comunitario del 25 per cento


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del consumo interno lordo entro il 2012, facendo salvo il potere sostitutivo statale nei confronti delle regioni inadempienti; rilevato altresì l'articolo 70, che reca misure di sostegno all'editoria ed all'emittenza locale;
considerato l'articolo 84 della finanziaria, al comma 2, che dispone che per il personale a tempo determinato della Croce rossa italiana che, pur in possesso dei necessari requisiti, non può beneficiare della stabilizzazione per mancanza di disponibilità di posti vacanti nell'organico, si proceda ad un graduale assorbimento presso gli enti del Servizio sanitario nazionale e presso le regioni, tenuto conto dei vincoli di contenimento delle spese relative al personale cui sono sottoposti i summenzionati enti, sulla base di uno specifico protocollo da stipulare con le regioni;
valutato l'articolo 144 della finanziaria che, ai commi da 13 a 15, reca norme volte a rafforzare i controlli sulle spese degli enti locali per incarichi di studio o di ricerca, ovvero per consulenze, e demanda al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali la definizione delle modalità per il conferimento di incarichi esterni, nonché del limite massimo della relativa spesa annua; considerato inoltre l'articolo 146, che al comma 30 reca disposizioni in materia di assunzione degli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno, novellando il comma 557 della legge finanziaria 2007, ed al comma 31 dispone in materia di assunzione degli enti locali non sottoposti al patto di stabilità interno, novellando a tal fine il comma 562 della legge finanziaria 2007;
apprezzato l'articolo 151, al comma 2, ove si stabilisce che le disposizioni del disegno di legge finanziaria costituiscono norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti territoriali; valutato il comma 3, che introduce la cosiddetta clausola di «compatibilità», disponendo sulla applicabilità della legge finanziaria per il 2008, con riferimento a tutte le sue disposizioni, alle regioni a statuto speciale e alle province autonome;
preso atto che talune delle condizioni apposte al menzionato parere espresso dalla Commissione in data 10 ottobre 2007 alla 5a Commissione del Senato non sono state recepite ed appare pertanto opportuno riproporle nel presente parere;
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PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
a) siano apportate, all'articolo 19 della legge finanziaria, apposite modifiche al complessivo sistema del patto di stabilità interno volte ad ampliare i parametri relativi all'autonomia gestionale degli enti locali in materia di vincoli di entrata e di spesa affinché, nel quadro di un progressivo allineamento ai principi posti dall'articolo 119 della Costituzione, siano favorite politiche fiscali anche territorialmente differenziate e più conformi alle dinamiche locali ed alle situazioni socio-economiche delle realtà amministrate;
b) sia inserito, all'articolo 26 della legge finanziaria, in ordine alle misure volte al contenimento dei costi per la rappresentanza nei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali, e degli assessori comunali e provinciali, apposito inciso per il quale sono fatte salve le competenze proprie delle autonomie territoriali, affinché l'intervento prospettato, come pure le misure recate dall'articolo 25 in materia di razionalizzazione della disciplina delle comunità montane, tengano conto dei principi cui si orienta la complessiva riforma del sistema delle autonomie locali recata dal disegno di legge del Governo, all'esame in sede referente presso la 1a Commissione del Senato, relativo al «Codice delle autonomie», salvaguardando comunque il principio della rappresentanza delle minoranze nelle assemblee elettive degli enti locali;


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c) sia inserita, in relazione alle disposizioni della legge finanziaria recanti l'istituzione di specifici fondi, quali quelli previsti a favore dello sviluppo del trasporto pubblico locale (articolo 10), dei processi di mobilità alternativa nei centri storici di città di particolare rilievo urbanistico e culturale (articolo 11), per lo sviluppo della montagna e delle isole minori (articolo 28), per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura alle imprese giovanili della pesca (articolo 43), per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica a progetti di ricerca presentati da ricercatori di età inferiore ai quaranta anni (articolo 78), per la diffusione della cultura e delle politiche di responsabilità sociale delle imprese (articolo 97), un'apposita clausola di salvaguardia delle competenze regionali e degli enti locali nella fase gestionale delle risorse stanziate, al fine di rendere conformi gli interventi prospettati alle peculiarità dei diversi territori che ne usufruiscono.


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ALLEGATO 3

Disposizioni concernenti la Società italiana degli autori ed editori. S. 1861, approvato dalla Camera.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il testo del disegno di legge S. 1861, in corso di esame presso la 7a Commissione del Senato, recante disposizioni concernenti la Società italiana degli autori ed editori, approvato dalla VII Commissione della Camera, su cui si è già espressa la Commissione parlamentare per le questioni regionali con parere reso in data 26 settembre 2007 alla VII Commissione della Camera;
considerate le previsioni del comma 1 dell'articolo 1 del testo, per cui la SIAE esercita le funzioni ad essa attribuite dalla legge e può effettuare, altresì, la gestione dei servizi di accertamento e riscossione di imposte, contributi e diritti, anche in regime di convenzione con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali e altri enti pubblici o privati;
sottolineato che la SIAE, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, può promuovere studi ed iniziative volti ad incentivare la creatività di giovani autori italiani e ad agevolare la fruizione pubblica a fini didattici ed educativi delle opere dell'ingegno diffuse attraverso reti telematiche;
evidenziato che la disciplina dell'organizzazione, delle funzioni e dei poteri di controllo della SIAE rientra tra le materie di competenza esclusiva dello Stato nella parte in cui l'articolo 117 della Costituzione, secondo comma, lettera f), fa riferimento all'ordinamento e all'organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; rilevato in particolare che la proposta di legge qualifica la Società italiana degli autori ed editori come «ente pubblico economico»;
preso atto che l'osservazione apposta al menzionato parere espresso dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali in data 26 settembre 2007 alla VII Commissione della Camera non è stata recepita nell'articolato ed appare pertanto opportuno riproporla nel presente parere;
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PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare, all'articolo 1, comma 1, che la promozione di studi ed iniziative volti ad incentivare la creatività di giovani autori italiani e ad agevolare la fruizione pubblica a fini didattici ed educativi delle opere dell'ingegno diffuse attraverso reti telematiche, ivi prevista, possa avvenire anche in regime di convenzione con Regioni ed enti locali.