V Commissione - Luned́ 3 dicembre 2007


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ALLEGATO 1

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008) (C. 3256 Governo, approvato dal Senato).

EMENDAMENTI INAMMISSIBILI PER CARENZA DI COMPENSAZIONE O COMPENSAZIONE INIDONEA

EMENDAMENTI INAMMISSIBILI PER CARENZA DI COMPENSAZIONE

Numero
proposta        
Nominativo

2.1VIII COMMISSIONE
2.4VIII COMMISSIONE
2.5VIII COMMISSIONE
2.8VII COMMISSIONE
2.15OTTONE ROSELLA
2.16OTTONE ROSELLA
2.17BELLOTTI LUCA
2.19NAPOLI OSVALDO
2.20ERMONTANI MARIA IDA
2.21FASCIANI GIUSEPPINA
2.22LION MARCO
2.27CREMA GIOVANNI
2.28MAZZOCCHI ANTONIO
2.30MAZZOCCHI ANTONIO
2.32RUGGERI RUGGERO
2.33RUGGERI RUGGERO
2.39FOLENA PIETRO
2.41FRONER LAURA
2.45SAGLIA STEFANO
2.47MARIANI RAFFAELLA
2.48VANNUCCI MASSIMO
2.50FEDI MARCO
2.52BELLOTTI LUCA
2.57LUPI MAURIZIO ENZO
2.59GIORGETTI ALBERTO
2.62MARCHI MAINO
2.64FRANCI CLAUDIO
2.67NARDUCCI FRANCO
2.68PEPE ANTONIO
2.71REALACCI ERMETE
2.76SAMPERI MARILENA
2.80CREMA GIOVANNI
2.81CREMA GIOVANNI
2.82LOVELLI MARIO
2.92NARDUCCI FRANCO
2.98PEDRINI EGIDIO ENRICO
2.116PIAZZA CAMILLO
2.121SCHIRRU AMALIA
2.123IACOMINO SALVATORE
2.126PEPE ANTONIO
2.130GIORGETTI ALBERTO
2.134GIORGETTI ALBERTO
2.139GIORGETTI ALBERTO
2.143GIORGETTI ALBERTO
2.151BERTOLINI ISABELLA
2.152BERTOLINI ISABELLA


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Numero
proposta        
Nominativo

2.154BERTOLINI ISABELLA
2.156BERTOLINI ISABELLA
2.158BERTOLINI ISABELLA
2.159BERTOLINI ISABELLA
2.168SGOBIO COSIMO GIUSEPPE
2.170GALLETTI GIAN LUCA
2.171GALLETTI GIAN LUCA
2.177GALLETTI GIAN LUCA
2.178GALLETTI GIAN LUCA
2.179GALLETTI GIAN LUCA
2.181D'ELPIDIO DANTE
2.182FABRIS MAURO
2.183FABRIS MAURO
2.184FABRIS MAURO
2.185ADENTI FRANCESCO
2.186CASSOLA ARNOLD
2.187BUONTEMPO TEODORO
2.188GARAVAGLIA MASSIMO
2.189FUGATTI MAURIZIO
2.190FUGATTI MAURIZIO
2.193GARAVAGLIA MASSIMO
2.194GARAVAGLIA MASSIMO
2.196GARAVAGLIA MASSIMO
2.199GARAVAGLIA MASSIMO
2.203GARAVAGLIA MASSIMO
2.208VILLETTI ROBERTO
2.211BONO NICOLA
2.213MARINELLO GIUSEPPE FRANCESCO MARIA
2.216DI VIRGILIO DOMENICO
2.223ZELLER KARL
2.225BRUGGER SIEGFRIED
2.235ZELLER KARL
2.236BRUGGER SIEGFRIED
2.257ALEMANNO GIOVANNI
2.258D'ELIA SERGIO
2.0.3OLIVA VINCENZO
2.0.6CANNAVÒ SALVATORE
2.0.14MARGIOTTA SALVATORE
2.0.16DI SALVO TITTI
2.0.18QUARTIANI ERMINIO ANGELO
2.0.19WIDMANN JOHANN GEORG
2.0.20NAPOLI OSVALDO
2.0.23GARAVAGLIA MASSIMO
2.0.24GARAVAGLIA MASSIMO
2.0.25CAPARINI DAVIDE
2.0.26CAPARINI DAVIDE
2.0.28ADENTI FRANCESCO
2.0.32ACERBO MAURIZIO
2.0.33GIUDICE GASPARE
2.0.36PEPE ANTONIO
2.0.37CIRIELLI EDMONDO
3.5SPOSETTI UGO
3.6DATO CINZIA
3.8FIANO EMANUELE
3.11MAZZOCCHI ANTONIO
3.12CRISCI NICOLA
3.15MERLONI MARIA PAOLA
3.16MERLONI MARIA PAOLA
3.17PEDRIZZI RICCARDO
3.18TOMASELLI SALVATORE
3.20PIAZZA ANGELO
3.22PIAZZA ANGELO
3.24GIUDICE GASPARE
3.28LUPI MAURIZIO ENZO
3.29LUPI MAURIZIO ENZO
3.32BENZONI ROSALBA
3.34ZORZATO MARINO
3.44LEO MAURIZIO


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Numero
proposta        
Nominativo

3.48FLUVI ALBERTO
3.55MARCHI MAINO
3.56ZORZATO MARINO
3.59FOLENA PIETRO
3.65SATTA ANTONIO
3.66SATTA ANTONIO
3.67SATTA ANTONIO
3.68SATTA ANTONIO
3.75BRUGGER SIEGFRIED
3.79GIUDICE GASPARE
3.81LEONE ANTONIO
3.82CROSETTO GUIDO
3.83CROSETTO GUIDO
3.84CROSETTO GUIDO
3.85CROSETTO GUIDO
3.86CROSETTO GUIDO
3.87CROSETTO GUIDO
3.88CROSETTO GUIDO
3.89CROSETTO GUIDO
3.90CROSETTO GUIDO
3.92CROSETTO GUIDO
3.93CROSETTO GUIDO
3.95CAMPA CESARE
3.96CAMPA CESARE
3.97CAMPA CESARE
3.100PORFIDIA AMERICO
3.102DELLA VEDOVA BENEDETTO
3.104LEO MAURIZIO
3.106VILLETTI ROBERTO
3.109ZUCCHI ANGELO ALBERTO
3.112MANTINI PIERLUIGI
3.117FINCATO LAURA
3.125FINCATO LAURA
3.127CRISAFULLI VLADIMIRO
3.128FLUVI ALBERTO
3.132IACOMINO SALVATORE
3.133BELLOTTI LUCA
3.134BELLOTTI LUCA
3.137BELLOTTI LUCA
3.138BELLOTTI LUCA
3.139BELLOTTI LUCA
3.140BELLOTTI LUCA
3.142CROSETTO GUIDO
3.143BELLOTTI LUCA
3.144BELLOTTI LUCA
3.145IACOMINO SALVATORE
3.154DE CORATO RICCARDO
3.158MARRAS GIOVANNI
3.178GERMONTANI MARIA IDA
3.179GERMONTANI MARIA IDA
3.180GERMONTANI MARIA IDA
3.183GIORGETTI ALBERTO
3.184GIORGETTI ALBERTO
3.188GIORGETTI ALBERTO
3.190COSENZA GIULIA
3.200D'ELPIDIO DANTE
3.201D'ELPIDIO DANTE
3.202D'ELPIDIO DANTE
3.205D'ELPIDIO DANTE
3.206D'ELPIDIO DANTE
3.208D'ELPIDIO DANTE
3.209BUONTEMPO TEODORO
3.210BUONTEMPO TEODORO
3.211BUONTEMPO TEODORO
3.212BUONTEMPO TEODORO
3.213BUONTEMPO TEODORO
3.214BUONTEMPO TEODORO
3.228GARAVAGLIA MASSIMO
3.232GARAVAGLIA MASSIMO
3.238GARAVAGLIA MASSIMO


Pag. 53

Numero
proposta        
Nominativo

3.240GARAVAGLIA MASSIMO
3.255ALFANO GIOACCHINO
3.260FORLANI ALESSANDRO
3.261FORLANI ALESSANDRO
3.263FORLANI ALESSANDRO
3.267PERETTI ETTORE
3.268D'AGRÒ LUIGI
3.270D'AGRÒ LUIGI
3.271PERETTI ETTORE
3.273PERETTI ETTORE
3.274PERETTI ETTORE
3.275PERETTI ETTORE
3.277D'ALIA GIANPIERO
3.278GALLETTI GIAN LUCA
3.280GALLETTI GIAN LUCA
3.284PERETTI ETTORE
3.285PERETTI ETTORE
3.286D'AGRÒ LUIGI
3.290ALFANO ANGELINO
3.291CONTE GIANFRANCO
3.300D'ULIZIA LUCIANO
3.302ZORZATO MARINO
3.303CONTE GIANFRANCO
3.305GARDINI ELISABETTA
3.307RUSSO PAOLO
3.309RUSSO PAOLO
3.311FABRIS MAURO
3.315MARINELLO GIUSEPPE FRANCESCO MARIA
3.316CAMPA CESARE
3.328LUPI MAURIZIO ENZO
3.329FUGATTI MAURIZIO
3.0.1OLIVA VINCENZO
3.0.2CROSETTO GUIDO
3.0.4TUCCILLO DOMENICO
3.0.8MUNGO DONATELLA
3.0.12GIUDITTA PASQUALINO
3.0.13GIUDITTA PASQUALINO
3.0.14GIUDITTA PASQUALINO
3.0.18MUSI ADRIANO
4.4ASTORE GIUSEPPE
4.8LEO MAURIZIO
4.9RAITI SALVATORE
4.10RAITI SALVATORE
4.14BORGHESI ANTONIO
4.16RAITI SALVATORE
4.29D'AGRÒ LUIGI
4.33FUGATTI MAURIZIO
4.34FUGATTI MAURIZIO
4.35CAPARINI DAVIDE
4.36CAPARINI DAVIDE
4.37CAPARINI DAVIDE
4.38CAPARINI DAVIDE
4.39CAPARINI DAVIDE
4.41ULIVI ROBERTO
4.47D'ULIZIA LUCIANO
4.48RUSSO PAOLO
4.0.1LION MARCO
4.0.2LEO MAURIZIO
5.1RAITI SALVATORE
5.2PERETTI ETTORE
5.3BUONTEMPO TEODORO
5.4BUONTEMPO TEODORO
5.5CAPARINI DAVIDE
5.6GARAVAGLIA MASSIMO
5.14PAOLETTI TANGHERONI PATRIZIA
5.0.1LEO MAURIZIO
6.13BELLOTTI LUCA
6.0.1CROSETTO GUIDO


Pag. 54

Numero
proposta        
Nominativo

8.22PERETTI ETTORE
8.0.3CIOFFI SANDRA
8.0.10LEONE ANTONIO
9.2SAGLIA STEFANO
9.7BELLOTTI LUCA
9.11BELLOTTI LUCA
9.16NAPOLI OSVALDO
9.17NAPOLI OSVALDO
9.18NAPOLI OSVALDO
9.30BOATO MARCO
9.31BOATO MARCO
9.32BOATO MARCO
9.34RUGGERI RUGGERO
9.39PEDRIZZI RICCARDO
9.42TOMASELLI SALVATORE
9.45TOMASELLI SALVATORE
9.46PEDRIZZI RICCARDO
9.47MISURACA FILIPPO
9.48MISURACA FILIPPO
9.52MISURACA FILIPPO
9.54VI COMMISSIONE
9.55VI COMMISSIONE
9.70LEO MAURIZIO
9.78GIORGETTI ALBERTO
9.83VERRO ANTONIO GIUSEPPE MARIA
9.89FOGLIARDI GIAMPAOLO
9.96NARDI MASSIMO
9.97NARDI MASSIMO
9.108MISURACA FILIPPO
9.110MISURACA FILIPPO
9.115GIUDICE GASPARE
9.116GIUDICE GASPARE
9.118GIUDICE GASPARE
9.122AURISICCHIO RAFFAELE
9.129TOLOTTI FRANCESCO
9.133BRUGGER SIEGFRIED
9.135BRUGGER SIEGFRIED
9.137NICCO ROBERTO ROLANDO
9.138CAMPA CESARE
9.139MINARDO RICCARDO
9.141MINARDO RICCARDO
9.145DELLA VEDOVA BENEDETTO
9.153LEONE ANTONIO
9.156CROSETTO GUIDO
9.158LEONE ANTONIO
9.161CROSETTO GUIDO
9.198CROSETTO GUIDO
9.202CECCUZZI FRANCO
9.204STRIZZOLO IVANO
9.208RUGGERI RUGGERO
9.209CECCUZZI FRANCO
9.213SGOBIO COSIMO GIUSEPPE
9.216ZUCCHI ANGELO ALBERTO
9.217PERTOLDI FLAVIO
9.219ZUCCHI ANGELO ALBERTO
9.235MOTTA CARMEN
9.237FLUVI ALBERTO
9.238CRISCI NICOLA
9.248MOFFA SILVANO
9.252GIORGETTI ALBERTO
9.256GIORGETTI ALBERTO
9.259GIORGETTI ALBERTO
9.263GIORGETTI ALBERTO
9.266CANNAVÒ SALVATORE
9.267CANNAVÒ SALVATORE
9.272MELONI GIORGIA
9.275RAMPELLI FABIO
9.276RAMPELLI FABIO
9.279GIORGETTI ALBERTO


Pag. 55

Numero
proposta        
Nominativo

9.287SGOBIO COSIMO GIUSEPPE
9.289GARAVAGLIA MASSIMO
9.294FUGATTI MAURIZIO
9.299FUGATTI MAURIZIO
9.300FUGATTI MAURIZIO
9.310GARAVAGLIA MASSIMO
9.311GARAVAGLIA MASSIMO
9.312STUCCHI GIACOMO
9.318GARAVAGLIA MASSIMO
9.320GARAVAGLIA MASSIMO
9.329GARAVAGLIA MASSIMO
9.330GARAVAGLIA MASSIMO
9.334GARAVAGLIA MASSIMO
9.335SGOBIO COSIMO GIUSEPPE
9.340GARAVAGLIA MASSIMO
9.341GARAVAGLIA MASSIMO
9.344TURCO MAURIZIO
9.351PERETTI ETTORE
9.352D'AGRÒ LUIGI
9.353MARTINELLO LEONARDO
9.356D'AGRÒ LUIGI
9.357GALLETTI GIAN LUCA
9.358GALLETTI GIAN LUCA
9.360RUVOLO GIUSEPPE
9.361GALLETTI GIAN LUCA
9.363GALLETTI GIAN LUCA
9.365ZINZI DOMENICO
9.366ZINZI DOMENICO
9.367PERETTI ETTORE
9.368PERETTI ETTORE
9.369GALLETTI GIAN LUCA
9.371MAZZONI ERMINIA
9.372LUCCHESE FRANCESCO PAOLO
9.373DELFINO TERESIO
9.374DELFINO TERESIO
9.379D'AGRÒ LUIGI
9.382D'AGRÒ LUIGI
9.384PERETTI ETTORE
9.386PERETTI ETTORE
9.389PERETTI ETTORE
9.395D'ELPIDIO DANTE
9.397BONELLI ANGELO
9.401MILANATO LORENA
9.402MILANATO LORENA
9.405ROSSO ROBERTO
9.412MADERLONI CLAUDIO
9.413ZELLER KARL
9.415ZELLER KARL
9.416FUGATTI MAURIZIO
9.417GARAVAGLIA MASSIMO
9.425GELMINI MARIASTELLA
9.428CONTE GIANFRANCO
9.429CONTE GIANFRANCO
9.433CONTE GIANFRANCO
9.435MARINELLO GIUSEPPE FRANCESCO MARIA
9.443FABBRI LUIGI
9.444XIII COMMISSIONE
9.451LAZZARI LUIGI
9.452BUONTEMPO TEODORO
9.471LENNA VANNI
9.472MARINELLO GIUSEPPE FRANCESCO MARIA
9.0.2MUSI ADRIANO
9.0.3NAPOLI OSVALDO
9.0.4ASTORE GIUSEPPE
9.0.8PICANO ANGELO
9.0.10DE CORATO RICCARDO
9.0.13PEDRINI EGIDIO ENRICO


Pag. 56

Numero
proposta        
Nominativo

9.0.15LEDDI MAIOLA MARIA
9.0.18D'ELPIDIO DANTE
9.0.29D'ULIZIA LUCIANO
9.0.30DELFINO TERESIO
9.0.32MARINELLO GIUSEPPE FRANCESCO MARIA
9.0.35DELFINO TERESIO
9.0.36D'ULIZIA LUCIANO
9.0.37FASOLINO GAETANO
10.9CECCACCI RUBINO FIORELLA
10.31CAPARINI DAVIDE
10.32CAPARINI DAVIDE
10.0.2LOVELLI MARIO
11.6BONO NICOLA
12.4BERNARDO MAURIZIO
12.5CONTE GIANFRANCO
12.7CIOCCHETTI LUCIANO
12.8BUONTEMPO TEODORO
12.14BONO NICOLA
12.0.2CECCACCI RUBINO FIORELLA
12.0.6CECCACCI RUBINO FIORELLA
14.3BELLANOVA TERESA
14.11II COMMISSIONE
14.20REINA GIUSEPPE MARIA
14.25DI GIOIA LELLO
14.30FUGATTI MAURIZIO
14.54D'ELPIDIO DANTE
14.0.1NUCARA FRANCESCO
15.4TOLOTTI FRANCESCO
15.0.2CALGARO MARCO
15.0.3PEPE ANTONIO
15.0.6REINA GIUSEPPE MARIA
15.0.7CROSETTO GUIDO
15.0.12NARDI MASSIMO
15.0.15BERTOLINI ISABELLA
15.0.16PEPE ANTONIO
15.0.19ALFANO GIOACCHINO
15.0.23ALFANO GIOACCHINO
15.0.28ALFANO GIOACCHINO
15.0.37GRILLINI FRANCO
15.0.38DELBONO EMILIO
15.0.41PEDRIZZI RICCARDO
16.7CROSETTO GUIDO
19.1SAGLIA STEFANO
19.5SAGLIA STEFANO
19.12NAPOLI OSVALDO
19.13NAPOLI OSVALDO
19.15NAPOLI OSVALDO
19.17NAPOLI OSVALDO
19.18CREMA GIOVANNI
19.20CREMA GIOVANNI
19.24CODURELLI LUCIA
19.33SGOBIO COSIMO GIUSEPPE
19.34SGOBIO COSIMO GIUSEPPE
19.35BONELLI ANGELO
19.37CRISAFULLI VLADIMIRO
19.38VILLETTI ROBERTO
19.39INCOSTANTE MARIA FORTUNA
19.40STRIZZOLO IVANO
19.43STRIZZOLO IVANO
19.44STRIZZOLO IVANO
19.46MARGIOTTA SALVATORE
19.47RICCI ANDREA
19.50CROSETTO GUIDO
19.51CROSETTO GUIDO
19.55NESPOLI VINCENZO
19.57GIORGETTI ALBERTO
19.60NESPOLI VINCENZO
19.62PICANO ANGELO


Pag. 57

Numero
proposta        
Nominativo

19.67MOFFA SILVANO
19.70MOFFA SILVANO
19.74GELMINI MARIASTELLA
19.77GELMINI MARIASTELLA
19.78NAPOLI OSVALDO
19.79NAPOLI OSVALDO
19.80NAPOLI OSVALDO
19.81NAPOLI OSVALDO
19.83NAPOLI OSVALDO
19.85PERETTI ETTORE
19.90FABRIS MAURO
19.92GARAVAGLIA MASSIMO
19.93GARAVAGLIA MASSIMO
19.95OLIVA VINCENZO
19.0.5SAGLIA STEFANO
19.0.6NAPOLI OSVALDO
19.0.8GELMINI MARIASTELLA
19.0.9MOFFA SILVANO
19.0.13CROSETTO GUIDO
20.16PICCHI GUGLIELMO
20.0.2RUSSO PAOLO
21.1GIUDICE GASPARE
22.1INCOSTANTE MARIA FORTUNA
22.2D'AMBROSIO GIORGIO
24.6SAGLIA STEFANO
24.9NAPOLI OSVALDO
24.11NAPOLI OSVALDO
24.12NAPOLI OSVALDO
24.13NAPOLI OSVALDO
24.16CREMA GIOVANNI
24.44NESPOLI VINCENZO
24.45SGOBIO COSIMO GIUSEPPE
24.46SGOBIO COSIMO GIUSEPPE
24.47SGOBIO COSIMO GIUSEPPE
24.51RICCI ANDREA
24.54STRIZZOLO IVANO
24.56RICCI ANDREA
24.60CROSETTO GUIDO
24.74GALLETTI GIAN LUCA
24.87GARAVAGLIA MASSIMO
24.93RICCI ANDREA
24.97MOFFA SILVANO
24.98NAPOLI ANGELA
24.99MARINELLO GIUSEPPE FRANCESCO MARIA
24.106GELMINI MARIASTELLA
24.0.6CREMA GIOVANNI
24.0.8CREMA GIOVANNI
24.0.12NAPOLI OSVALDO
24.0.16LOVELLI MARIO
24.0.19RICCI ANDREA
24.0.26PILI MAURO
24.0.27PILI MAURO
24.0.29PILI MAURO
24.0.31PILI MAURO
24.0.34PILI MAURO
24.0.35PILI MAURO
24.0.37GALLETTI GIAN LUCA
25.4NAPOLI OSVALDO
25.6NAPOLI OSVALDO
25.7NAPOLI OSVALDO
25.11CREMA GIOVANNI
25.13RUSSO FRANCO
25.25SGOBIO COSIMO GIUSEPPE
25.27D'ELIA SERGIO
25.30PROVERA MARILDE
25.33RUSSO FRANCO
25.43MURA SILVANA
25.48NICCO ROBERTO ROLANDO


Pag. 58

Numero
proposta        
Nominativo

25.50DELFINO TERESIO
25.51DELFINO TERESIO
25.53D'ALIA GIANPIERO
25.54D'ALIA GIANPIERO
25.55GALLETTI GIAN LUCA
25.61PICANO ANGELO
25.80ZANETTA VALTER
26.8SAGLIA STEFANO
26.12NAPOLI OSVALDO
26.21NAPOLI OSVALDO
26.48DI SALVO TITTI
26.49DI SALVO TITTI
26.65STRIZZOLO IVANO
26.79CROSETTO GUIDO
26.102PELLEGRINO TOMMASO
26.120MOFFA SILVANO
27.29BORGHESI ANTONIO
27.30BORGHESI ANTONIO
27.0.8DIOGUARDI DANIELA
28.2QUARTIANI ERMINIO ANGELO
28.4NAPOLI OSVALDO
28.10SGOBIO COSIMO GIUSEPPE
28.15MORRONE GIUSEPPE
28.24ZANETTA VALTER
28.26ZANETTA VALTER
28.0.7CAPARINI DAVIDE
28.0.10CAPARINI DAVIDE
28.0.11CAPARINI DAVIDE
28.0.12CAPARINI DAVIDE
28.0.13CAPARINI DAVIDE
29.1VERRO ANTONIO GIUSEPPE MARIA
29.7TOLOTTI FRANCESCO
29.13GARAVAGLIA MASSIMO
29.27SGOBIO COSIMO GIUSEPPE
29.0.6GARAVAGLIA MASSIMO
30.3LUMIA GIUSEPPE
30.4PINOTTI ROBERTA
30.0.6NAN ENRICO
30.0.7NAN ENRICO
30.0.8NAN ENRICO
30.0.13LUPI MAURIZIO ENZO
30.0.21NAPOLI OSVALDO
30.0.33NAPOLI OSVALDO
30.0.34NAPOLI OSVALDO
30.0.46RUVOLO GIUSEPPE
31.2CASSOLA ARNOLD
31.5DE BRASI RAFFAELLO
31.6DE BRASI RAFFAELLO
31.7FEDI MARCO
33.0.5BAFILE MARIZA
34.4CIRIELLI EDMONDO
34.6CIRIELLI EDMONDO
34.0.2GASPARRI MAURIZIO
34.0.3COSSIGA GIUSEPPE
34.0.5BERTOLINI ISABELLA
34.0.8ASCIERTO FILIPPO
37.0.22FRANCESCATO GRAZIA
38.0.1I COMMISSIONE
38.0.5FABRIS MAURO
38.0.16INCOSTANTE MARIA FORTUNA
38.0.17LA LOGGIA ENRICO
38.0.21GIUDICE GASPARE
38.0.24PAGLIARINI GIANNI
38.0.25PAGLIARINI GIANNI
39.1I COMMISSIONE
39.20BUONTEMPO TEODORO
39.25GASPARRI MAURIZIO
39.26INCOSTANTE MARIA FORTUNA


Pag. 59

Numero
proposta        
Nominativo

39.44SANTELLI JOLE
39.0.10GIORGETTI ALBERTO
39.0.12SANTELLI JOLE
39.0.13SANTELLI JOLE
40.0.4ZANETTA VALTER
41.0.11CAMPA CESARE
41.0.15PEPE ANTONIO
41.0.16INCOSTANTE MARIA FORTUNA
41.0.20GARAVAGLIA MASSIMO
41.0.25FRATTA PASINI PIERALFONSO
41.0.26FRATTA PASINI PIERALFONSO
41.0.36TOLOTTI FRANCESCO
41.0.38BELLANOVA TERESA
41.0.41PEPE MARIO
41.0.42PEPE MARIO
41.0.43LEONE ANTONIO
41.0.44GIORGETTI ALBERTO
41.0.46GIORGETTI ALBERTO
42.1VIII COMMISSIONE
42.7RAVETTO LAURA
42.9FORLANI ALESSANDRO
42.18BRUSCO FRANCESCO
42.26OLIVA VINCENZO
42.34CERONI REMIGIO
42.35MARGIOTTA SALVATORE
42.0.3ASTORE GIUSEPPE
42.0.4AURISICCHIO RAFFAELE
43.0.2BELLOTTI LUCA
43.0.4MISURACA FILIPPO
43.0.5MISURACA FILIPPO
43.0.8MINARDO RICCARDO
43.0.10MINARDO RICCARDO
43.0.13MISURACA FILIPPO
43.0.16MISURACA FILIPPO
43.0.17MISURACA FILIPPO
43.0.18MISURACA FILIPPO
43.0.19BELLOTTI LUCA
43.0.20BELLOTTI LUCA
43.0.21SERVODIO GIUSEPPINA
43.0.23BRUGGER SIEGFRIED
43.0.26XIII COMMISSIONE
43.0.31GARAVAGLIA MASSIMO
43.0.32GARAVAGLIA MASSIMO
43.0.42MARINELLO GIUSEPPE FRANCESCO MARIA
43.0.54MARINELLO GIUSEPPE FRANCESCO MARIA
43.0.80MARINELLO GIUSEPPE FRANCESCO MARIA
43.0.81MARINELLO GIUSEPPE FRANCESCO MARIA
44.0.1BELLOTTI LUCA
44.0.4ZUCCHI ANGELO ALBERTO
44.0.5XIII COMMISSIONE
44.0.8GIORGETTI ALBERTO
44.0.9BUONFIGLIO ANTONIO
45.1PELLEGRINO TOMMASO
45.6GARAVAGLIA MASSIMO
46.5GARAVAGLIA MASSIMO
46.6GARAVAGLIA MASSIMO
47.0.3PINI GIANLUCA
48.0.9GARAVAGLIA MASSIMO
48.0.10GARAVAGLIA MASSIMO
48.0.11GARAVAGLIA MASSIMO
49.2XIII COMMISSIONE
49.3LION MARCO
49.5BORGHESI ANTONIO
49.0.1LION MARCO


Pag. 60

Numero
proposta        
Nominativo

49.0.10MISURACA FILIPPO
49.0.36BELLOTTI LUCA
49.0.37BELLOTTI LUCA
49.0.43SERVODIO GIUSEPPINA
49.0.46ZUCCHI ANGELO ALBERTO
49.0.47MADERLONI CLAUDIO
49.0.56MARINELLO GIUSEPPE FRANCESCO MARIA
49.0.57MARINELLO GIUSEPPE FRANCESCO MARIA
49.0.71FUNDARÒ MASSIMO SAVERIO ENNIO
49.0.83MARINELLO GIUSEPPE FRANCESCO MARIA
49.0.87XIII COMMISSIONE
49.0.98XIII COMMISSIONE
49.0.124DELFINO TERESIO
49.0.132DELFINO TERESIO
49.0.135DELFINO TERESIO
49.0.164ZANETTA VALTER
49.0.165ZANETTA VALTER
49.0.166ZANETTA VALTER
49.0.172BELLOTTI LUCA
50.2ALEMANNO GIOVANNI
50.5SAGLIA STEFANO
50.8VANNUCCI MASSIMO
50.9VANNUCCI MASSIMO
50.16ZANETTA VALTER
50.18MARRAS GIOVANNI
50.0.10BELLOTTI LUCA
50.0.11CROSETTO GUIDO
51.0.2CAPARINI DAVIDE
52.42GARAVAGLIA MASSIMO
52.57CROSETTO GUIDO
53.10RAITI SALVATORE
53.17ALEMANNO GIOVANNI
53.19ALEMANNO GIOVANNI
53.22LION MARCO
53.25XIII COMMISSIONE
53.32PIRO FRANCESCO
56.7SATTA ANTONIO
56.10CAMPA CESARE
56.0.2LION MARCO
56.0.7RUGGERI RUGGERO
56.0.8RUGGERI RUGGERO
56.0.9BELLOTTI LUCA
56.0.11VERRO ANTONIO GIUSEPPE MARIA
56.0.19XIII COMMISSIONE
56.0.20SANTELLI JOLE
56.0.31LION MARCO
57.7DE ZULUETA TANA
57.9GAMBA PIERFRANCESCO EMILIO ROMANO
57.10GAMBA PIERFRANCESCO EMILIO ROMANO
57.11GAMBA PIERFRANCESCO EMILIO ROMANO
57.12GAMBA PIERFRANCESCO EMILIO ROMANO
57.13RICCI ANDREA
57.14RICCI ANDREA
59.0.3CATANOSO BASILIO
59.0.6CAPARINI DAVIDE
59.0.7CAPARINI DAVIDE
60.3PROIETTI COSIMI FRANCESCO
60.0.11BELLOTTI LUCA
60.0.29MELONI GIORGIA
60.0.40LEO MAURIZIO
61.3IX COMMISSIONE
61.9NAPOLI ANGELA
61.12META MICHELE POMPEO


Pag. 61

Numero
proposta        
Nominativo

61.0.3FEDELE LUIGI
62.29CRISAFULLI VLADIMIRO
62.44MISITI AURELIO SALVATORE
62.86VELO SILVIA
62.0.5PIAZZA ANGELO
62.0.22MISITI AURELIO SALVATORE
62.0.30LAZZARI LUIGI
62.0.35TOLOTTI FRANCESCO
63.3OLIVA VINCENZO
63.18ZORZATO MARINO
63.20BORGHESI ANTONIO
63.30ZANELLA LUANA
63.0.17GIUDITTA PASQUALINO
63.0.20MISITI AURELIO SALVATORE
63.0.21BORGHESI ANTONIO
66.0.2BENVENUTO ROMOLO
66.0.7BORGHESI ANTONIO
67.6MAZZARACCHIO SALVATORE
67.20RAMPELLI FABIO
67.0.5GARAVAGLIA MASSIMO
68.0.7LENZI DONATA
69.3ZORZATO MARINO
69.0.3GIUDICE GASPARE
69.0.16LONGHI ALEANDRO
69.0.39EVANGELISTI FABIO
69.0.40ALFANO ANGELINO
69.0.41SAMPERI MARILENA
69.0.49PERETTI ETTORE
70.3VII COMMISSIONE
70.7CATONE GIAMPIERO
70.13SERVODIO GIUSEPPINA
70.14SERVODIO GIUSEPPINA
70.16FEDI MARCO
70.20BARANI LUCIO
70.21BARANI LUCIO
70.26VERDINI DENIS
70.27VERDINI DENIS
70.30FOLENA PIETRO
70.33BELTRANDI MARCO
70.35BELTRANDI MARCO
70.37BELTRANDI MARCO
70.39RICCI ANDREA
70.40BAFILE MARIZA
70.41CROSETTO GUIDO
70.48PEDRINI EGIDIO ENRICO
70.51BELISARIO FELICE
70.52BELISARIO FELICE
70.54GIUDITTA PASQUALINO
70.65DI GIOIA LELLO
70.66DI GIOIA LELLO
70.70CAPARINI DAVIDE
70.71CAPARINI DAVIDE
70.76SGOBIO COSIMO GIUSEPPE
70.77SGOBIO COSIMO GIUSEPPE
70.79SGOBIO COSIMO GIUSEPPE
70.81RICCI ANDREA
70.82RICCI ANDREA
70.83BUEMI ENRICO
70.0.2EVANGELISTI FABIO
70.0.3PEDRINI EGIDIO ENRICO
71.4SGOBIO COSIMO GIUSEPPE
74.7GIORGETTI ALBERTO
78.1ASTORE GIUSEPPE
78.4OSSORIO GIUSEPPE
78.13AURISICCHIO RAFFAELE
78.0.2CANNAVÒ SALVATORE
78.0.4DE SIMONE TITTI
80.31BONELLI ANGELO


Pag. 62

Numero
proposta        
Nominativo

80.45GARAVAGLIA MASSIMO
80.0.10GIUDITTA PASQUALINO
80.0.12GIUDITTA PASQUALINO
81.17ACERBO MAURIZIO
81.0.6FIORIO MASSIMO
81.0.19LION MARCO
81.0.31MARINELLO GIUSEPPE FRANCESCO MARIA
81.0.39FIORIO MASSIMO
81.0.42GARAVAGLIA MASSIMO
81.0.45LION MARCO
82.7VIOLA RODOLFO GIULIANO
82.10XII COMMISSIONE
82.20PELLEGRINO TOMMASO
82.28GARAVAGLIA MASSIMO
82.29MANCUSO GIANNI
82.0.2ALBONETTI GABRIELE
82.0.3ALBONETTI GABRIELE
82.0.9GERMONTANI MARIA IDA
82.0.10GERMONTANI MARIA IDA
82.0.11ALFANO CIRO
82.0.13FABRIS MAURO
82.0.14FABRIS MAURO
82.0.16MARINELLO GIUSEPPE FRANCESCO MARIA
82.0.17MORONI CHIARA
82.0.19MORONI CHIARA
82.0.20CROSETTO GUIDO
82.0.26COSENZA GIULIA
83.1LAMORTE DONATO
83.3LISI UGO
83.14BORGHESI ANTONIO
83.19DI VIRGILIO DOMENICO
83.20DI VIRGILIO DOMENICO
83.0.3BELLANOVA TERESA
83.0.6FABBRI LUIGI
83.0.11ZANELLA LUANA
84.1PISCITELLO RINO
84.2PISCITELLO RINO
84.3CANNAVÒ SALVATORE
84.5XII COMMISSIONE
84.9CANCRINI LUIGI
84.13PAGLIARINI GIANNI
84.17GARAVAGLIA MASSIMO
84.0.3ZELLER KARL
84.0.4HOLZMANN GIORGIO
84.0.5HOLZMANN GIORGIO
85.0.1VIOLA RODOLFO GIULIANO
86.4LEONI CARLO
87.1SAGLIA STEFANO
87.2NAPOLI OSVALDO
87.3GELMINI MARIASTELLA
87.7MOFFA SILVANO
87.8ULIVI ROBERTO
87.9ULIVI ROBERTO
87.10ULIVI ROBERTO
87.11ULIVI ROBERTO
87.12ULIVI ROBERTO
87.13ULIVI ROBERTO
87.14ULIVI ROBERTO
87.16ULIVI ROBERTO
87.17NESPOLI VINCENZO
87.19STRIZZOLO IVANO
87.20CROSETTO GUIDO
87.0.3ULIVI ROBERTO
87.0.4ULIVI ROBERTO
87.0.5ULIVI ROBERTO
87.0.6ULIVI ROBERTO
87.0.7ULIVI ROBERTO
87.0.8ULIVI ROBERTO


Pag. 63

Numero
proposta        
Nominativo

87.0.9LUCCHESE FRANCESCO PAOLO
88.1GHIZZONI MANUELA
88.0.2XII COMMISSIONE
88.0.4DI GIROLAMO LEOPOLDO
88.0.6COSENZA GIULIA
88.0.7BIANCHI DORINA
88.0.8BIANCHI DORINA
88.0.13BIANCHI DORINA
88.0.14NAPOLETANO FRANCESCO
88.0.17CROSETTO GUIDO
88.0.21D'AGRÒ LUIGI
88.0.27CALGARO MARCO
88.0.28D'ELPIDIO DANTE
88.0.32ARMOSINO MARIA TERESA
90.21DE SIMONE TITTI
90.27DEL BUE MAURO
90.31GRILLINI FRANCO
90.37SASSO ALBA
90.41DE SIMONE TITTI
91.1SPINI VALDO
91.8GARAVAGLIA MASSIMO
93.3CANNAVÒ SALVATORE
94.5VII COMMISSIONE
94.7VII COMMISSIONE
94.42GARAVAGLIA MASSIMO
94.45GARAVAGLIA MASSIMO
94.47GARAVAGLIA MASSIMO
94.56FRASSINETTI PAOLA
94.91APREA VALENTINA
94.94APREA VALENTINA
94.105APREA VALENTINA
94.114RUSCONI ANTONIO
94.116FRONER LAURA
96.27TOCCI WALTER
96.38PIRO FRANCESCO
96.41LAMORTE DONATO
96.0.3TESSITORE FULVIO
96.0.5CANNAVÒ SALVATORE
96.0.20TOCCI WALTER
97.6RUVOLO GIUSEPPE
97.0.1GRILLINI FRANCO
99.150PORETTI DONATELLA
99.216GARAVAGLIA MASSIMO
99.247FABRIS MAURO
99.0.20MELONI GIORGIA
99.0.21MELONI GIORGIA
100.1DELBONO EMILIO
100.4WIDMANN JOHANN GEORG
100.0.1CALGARO MARCO
100.0.3XII COMMISSIONE
100.0.12GIORGETTI ALBERTO
100.0.14BERTOLINI ISABELLA
100.0.20GARAVAGLIA MASSIMO
100.0.28CANCRINI LUIGI
100.0.35LUCCHESE FRANCESCO PAOLO
100.0.36GALLETTI GIAN LUCA
100.0.37VOLONTÈ LUCA
102.5MELONI GIORGIA
102.0.8GARAVAGLIA MASSIMO
102.0.9MELONI GIORGIA
103.7SANTELLI JOLE
103.0.4RAITI SALVATORE
103.0.24ASCIERTO FILIPPO
103.0.27GARDINI ELISABETTA
104.0.2GARAVAGLIA MASSIMO
104.0.4CAPITANIO SANTOLINI LUISA
105.0.16CECCACCI RUBINO FIORELLA


Pag. 64

Numero
proposta        
Nominativo

105.0.30MAZZONI ERMINIA
105.0.40VILLETTI ROBERTO
105.0.43CECCACCI RUBINO FIORELLA
107.6BUFFO GLORIA
107.0.2GIORGETTI ALBERTO
107.0.7COSSIGA GIUSEPPE
107.0.8ASCIERTO FILIPPO
107.0.9CAPITANIO SANTOLINI LUISA
107.0.10DIONISI ARMANDO
108.0.1GUADAGNO WLADIMIRO DETTO VLADIMIR LUXURIA
110.1RONCONI MAURIZIO
110.2PINI GIANLUCA
110.3PINI GIANLUCA
110.4PEPE ANTONIO
110.0.2PEDRIZZI RICCARDO
110.0.3MAZZOCCHI ANTONIO
110.0.4GARAVAGLIA MASSIMO
110.0.7GIORGETTI ALBERTO
110.0.10CROSETTO GUIDO
110.0.11PERETTI ETTORE
110.0.12D'AGRÒ LUIGI
110.0.13GIOVANARDI CARLO
110.0.15BUONTEMPO TEODORO
111.1XI COMMISSIONE
111.2PIAZZA ANGELO
111.3MILANA RICCARDO
111.4MARAN ALESSANDRO
111.5MARAN ALESSANDRO
111.6DI SALVO TITTI
111.13MENIA ROBERTO
111.14RICCI MARIO
111.15PROVERA MARILDE
111.0.3FRATTA PASINI PIERALFONSO
112.1BUONTEMPO TEODORO
112.3BONELLI ANGELO
112.4CECCUZZI FRANCO
112.0.2CAPARINI DAVIDE
112.0.19D'AGRÒ LUIGI
113.2GARAVAGLIA MASSIMO
113.4GARAVAGLIA MASSIMO
113.6DELLA VEDOVA BENEDETTO
113.7ARMOSINO MARIA TERESA
113.0.2PIAZZA ANGELO
113.0.3PEDRIZZI RICCARDO
113.0.5TOMASELLI SALVATORE
113.0.6LUPI MAURIZIO ENZO
113.0.7VERRO ANTONIO GIUSEPPE MARIA
113.0.11PEDRIZZI RICCARDO
113.0.16BUFFO GLORIA
113.0.29SOFFRITTI ROBERTO
113.0.30SOFFRITTI ROBERTO
113.0.34GIORGETTI ALBERTO
113.0.42GARAVAGLIA MASSIMO
113.0.43SGOBIO COSIMO GIUSEPPE
113.0.48D'AGRÒ LUIGI
113.0.51GARAVAGLIA MASSIMO
113.0.55PAGLIARINI GIANNI
114.0.1MAZZOCCHI ANTONIO
114.0.2PEDRIZZI RICCARDO
114.0.4ROTONDO ANTONIO
114.0.8GIORGETTI ALBERTO
114.0.10SANGA GIOVANNI
114.0.13FINCATO LAURA
114.0.14MILANATO LORENA
114.0.15CROSETTO GUIDO
115.0.2RICCI ANDREA


Pag. 65

Numero
proposta        
Nominativo

116.1VICO LUDOVICO
116.5ROCCHI AUGUSTO
116.14CARUSO FRANCESCO SAVERIO
116.0.7CANNAVÒ SALVATORE
116.0.14RICCI ANDREA
116.0.15OTTONE ROSELLA
116.0.16PERETTI ETTORE
116.0.18PERETTI ETTORE
116.0.19PERETTI ETTORE
116.0.20PERETTI ETTORE
116.0.23PEDRINI EGIDIO ENRICO
117.0.2SANTELLI JOLE
118.1TOMASELLI SALVATORE
118.4D'AGRÒ LUIGI
118.13BURGIO ALBERTO
118.16CIALENTE MASSIMO
118.0.1DI SALVO TITTI
118.0.22PALOMBA FEDERICO
119.6D'ALIA GIANPIERO
119.7D'ALIA GIANPIERO
119.9GARAVAGLIA MASSIMO
122.4SAGLIA STEFANO
122.8PEDRIZZI RICCARDO
122.0.3GARAVAGLIA MASSIMO
122.0.4GARAVAGLIA MASSIMO
122.0.9FILIPPONIO TATARELLA ANGELA
123.0.1PEDRIZZI RICCARDO
124.0.4MIGLIORI RICCARDO
125.0.7RUSCONI ANTONIO
126.8BOSI FRANCESCO
126.10PEPE MARIO
126.13PAGLIARINI GIANNI
126.14VILLETTI ROBERTO
128.0.2COSTANTINI CARLO
129.1I COMMISSIONE
129.3CIRIELLI EDMONDO
129.19PALOMBA FEDERICO
129.21SUPPA ROSA
129.24DEIANA ELETTRA
129.25DURANTI DONATELLA
129.0.1VICO LUDOVICO
131.1VII COMMISSIONE
131.3LAMORTE DONATO
131.4IX COMMISSIONE
131.8NAPOLI OSVALDO
131.9D'ULIZIA LUCIANO
131.11COLASIO ANDREA
131.14D'ELPIDIO DANTE
131.15FABRIS MAURO
131.17CATANOSO BASILIO
131.22VELO SILVIA
132.0.4RAITI SALVATORE
135.0.5PERETTI ETTORE
136.1REALACCI ERMETE
136.5NARDUCCI FRANCO
136.11CAMPA CESARE
136.12TABACCI BRUNO
136.15D'ELPIDIO DANTE
136.20TURCO MAURIZIO
136.21TURCO MAURIZIO
136.22TURCO MAURIZIO
136.23TURCO MAURIZIO
136.25MELONI GIORGIA
136.41BONELLI ANGELO
136.44GALLETTI GIAN LUCA
137.7GIORGETTI ALBERTO
138.2PIAZZA ANGELO
138.6MARIANI RAFFAELLA


Pag. 66

Numero
proposta        
Nominativo

138.7LUPI MAURIZIO ENZO
138.11LA LOGGIA ENRICO
138.14MAZZONI ERMINIA
142.1CANCRINI LUIGI
143.2CERONI REMIGIO
143.3TOCCI WALTER
144.0.13BALDUCCI PAOLA
145.4SAGLIA STEFANO
145.8NAPOLI OSVALDO
145.11CREMA GIOVANNI
145.14CIRIELLI EDMONDO
145.22CROSETTO GUIDO
145.23DELLA VEDOVA BENEDETTO
145.24DEL BUE MAURO
145.39NESPOLI VINCENZO
145.46PAGLIARINI GIANNI
145.48STRIZZOLO IVANO
145.53CARUSO FRANCESCO SAVERIO
145.57D'ALIA GIANPIERO
145.59FABRIS MAURO
145.66MOFFA SILVANO
145.69GELMINI MARIASTELLA
145.71MARINELLO GIUSEPPE FRANCESCO MARIA
145.73BALDELLI SIMONE
145.75BALDELLI SIMONE
146.7BELLANOVA TERESA
146.11NAPOLI OSVALDO
146.13NAPOLI OSVALDO
146.16ZACCARIA ROBERTO
146.17GERMONTANI MARIA IDA
146.19LAMORTE DONATO
146.22PROIETTI COSIMI FRANCESCO
146.28VANNUCCI MASSIMO
146.33CIRIELLI EDMONDO
146.39MISURACA FILIPPO
146.46IV COMMISSIONE
146.47IV COMMISSIONE
146.51MISURACA FILIPPO
146.60COSSIGA GIUSEPPE
146.66GIUDICE GASPARE
146.81PALOMBA FEDERICO
146.88SGOBIO COSIMO GIUSEPPE
146.92SGOBIO COSIMO GIUSEPPE
146.94SGOBIO COSIMO GIUSEPPE
146.99CATANOSO BASILIO
146.112PAGLIARINI GIANNI
146.115BONELLI ANGELO
146.121GAMBA PIERFRANCESCO EMILIO ROMANO
146.124PALOMBA FEDERICO
146.132RICCI ANDREA
146.139CARUSO FRANCESCO SAVERIO
146.151AURISICCHIO RAFFAELE
146.163SGOBIO COSIMO GIUSEPPE
146.173CIALENTE MASSIMO
146.189AURISICCHIO RAFFAELE
146.190GIUDITTA PASQUALINO
146.192D'ELPIDIO DANTE
146.194FABRIS MAURO
146.195ALFANO GIOACCHINO
146.196BONELLI ANGELO
146.198DI GIOIA LELLO
146.202PERETTI ETTORE
146.221ZELLER KARL
146.232DELFINO TERESIO
146.250NAPOLI OSVALDO
146.265CIALENTE MASSIMO


Pag. 67

Numero
proposta        
Nominativo

146.0.6INTRIERI MARILINA
146.0.8INTRIERI MARILINA
146.0.9VIOLA RODOLFO GIULIANO
146.0.11RUTA ROBERTO
146.0.14BELLANOVA TERESA
146.0.18COSSIGA GIUSEPPE
146.0.36PIRO FRANCESCO
146.0.43ZIPPONI MAURIZIO
146.0.46CANNAVÒ SALVATORE
146.0.47ATTILI ANTONIO
146.0.48FALLICA GIUSEPPE
146.0.55D'ELPIDIO DANTE
146.0.60D'ELPIDIO DANTE
146.0.61D'ELPIDIO DANTE
148.3MARGIOTTA SALVATORE
148.20CROSETTO GUIDO
148.32ROCCHI AUGUSTO
148.0.3CANNAVÒ SALVATORE
149.1TANONI ITALO
149.2TANONI ITALO
149.3TANONI ITALO
149.8BELLANOVA TERESA
149.9CANNAVÒ SALVATORE
149.10CIRIELLI EDMONDO
149.23COSSIGA GIUSEPPE
149.24COSSIGA GIUSEPPE
149.29ASCIERTO FILIPPO
149.46SANTELLI JOLE
149.47SANTELLI JOLE
149.58PERETTI ETTORE
149.66CIRIELLI EDMONDO
149.67COSSIGA GIUSEPPE
150.9RONCONI MAURIZIO
151.3BONO NICOLA
Tab.A.36GIUDICE GASPARE
Tab.B.11FORLANI ALESSANDRO
Tab.B.18IANNARILLI ANTONELLO
Tab.C.6CATONE GIAMPIERO
Tab.C.7BARANI LUCIO
Tab.C.10MARINELLO GIUSEPPE FRANCESCO MARIA
Tab.C.12MENIA ROBERTO

EMENDAMENTI INAMMISSIBILI PER COMPENSAZIONE INIDONEA

Numero
proposta        
Nominativo

2.16OTTONE ROSELLA
2.29MAZZOCCHI ANTONIO
2.44SAGLIA STEFANO
2.49MUSI ADRIANO
2.160BERTOLINI ISABELLA
2.192FUGATTI MAURIZIO
2.195GARAVAGLIA MASSIMO
2.198GARAVAGLIA MASSIMO
2.200GARAVAGLIA MASSIMO
2.212SANTELLI JOLE
2.221BRUGGER SIEGFRIED
2.222BRUGGER SIEGFRIED
2.239BERTOLINI ISABELLA
2.242CARLUCCI GABRIELLA
2.243SANTELLI JOLE
2.244APREA VALENTINA
2.245PAOLETTI TANGHERONI PATRIZIA
2.246CARFAGNA MARIA ROSARIA
2.247CARFAGNA MARIA ROSARIA
2.248ARMOSINO MARIA TERESA
2.249MONDELLO GABRIELLA
2.250GARDINI ELISABETTA


Pag. 68

Numero
proposta        
Nominativo

2.0.32ACERBO MAURIZIO
2.0.35GIUDICE GASPARE
3.10MAZZOCCHI ANTONIO
3.54OLIVERIO NICODEMO NAZZARENO
3.91CROSETTO GUIDO
3.145IACOMINO SALVATORE
3.182GIORGETTI ALBERTO
3.222FUGATTI MAURIZIO
3.225FUGATTI MAURIZIO
3.226FUGATTI MAURIZIO
3.227FUGATTI MAURIZIO
3.229GARAVAGLIA MASSIMO
3.230GARAVAGLIA MASSIMO
3.231GARAVAGLIA MASSIMO
3.233GARAVAGLIA MASSIMO
3.234GARAVAGLIA MASSIMO
3.236GARAVAGLIA MASSIMO
3.237GARAVAGLIA MASSIMO
3.239GARAVAGLIA MASSIMO
3.244GARAVAGLIA MASSIMO
3.252ZELLER KARL
3.253ZELLER KARL
3.256FORLANI ALESSANDRO
3.257FORLANI ALESSANDRO
3.258D'AGRÒ LUIGI
3.259FORLANI ALESSANDRO
3.292ALFANO ANGELINO
3.293TORTOLI ROBERTO
3.294MARINELLO GIUSEPPE FRANCESCO MARIA
3.323CREMA GIOVANNI
3.324CREMA GIOVANNI
3.325ZANOTTI KATIA
3.326ALFANO GIOACCHINO
3.0.17LENZI DONATA
4.0.1LION MARCO
5.13BERTOLINI ISABELLA
5.18BERTOLINI ISABELLA
9.45TOMASELLI SALVATORE
9.55VI COMMISSIONE
9.89FOGLIARDI GIAMPAOLO
9.122AURISICCHIO RAFFAELE
9.133BRUGGER SIEGFRIED
9.252GIORGETTI ALBERTO
9.379D'AGRÒ LUIGI
9.402MILANATO LORENA
9.465GRILLINI FRANCO
9.466CANNAVÒ SALVATORE
9.0.18D'ELPIDIO DANTE
14.51ALFANO CIRO
15.0.22RAVETTO LAURA
15.0.42TOLOTTI FRANCESCO
19.0.14CREMA GIOVANNI
24.90GARAVAGLIA MASSIMO
24.99MARINELLO GIUSEPPE FRANCESCO MARIA
26.13NAPOLI OSVALDO
26.48DI SALVO TITTI
26.49DI SALVO TITTI
26.130SGOBIO COSIMO GIUSEPPE
26.135SGOBIO COSIMO GIUSEPPE
26.142GELMINI MARIASTELLA
28.13OLIVA VINCENZO
28.24ZANETTA VALTER
29.29GARAVAGLIA MASSIMO
34.0.16CANNAVÒ SALVATORE
37.0.22FRANCESCATO GRAZIA
38.0.5FABRIS MAURO
38.0.7MAZZONI ERMINIA


Pag. 69

Numero
proposta        
Nominativo

38.0.17LA LOGGIA ENRICO
38.0.24PAGLIARINI GIANNI
41.4GIORGETTI ALBERTO
43.0.1BELLOTTI LUCA
43.0.27XIII COMMISSIONE
43.0.36DELFINO TERESIO
43.0.37DELFINO TERESIO
43.0.39MARINELLO GIUSEPPE FRANCESCO MARIA
43.0.66DELFINO TERESIO
43.0.67DELFINO TERESIO
43.0.69DELFINO TERESIO
43.0.70DELFINO TERESIO
43.0.73DELFINO TERESIO
49.0.50SATTA ANTONIO
49.0.56MARINELLO GIUSEPPE FRANCESCO MARIA
49.0.57MARINELLO GIUSEPPE FRANCESCO MARIA
49.0.71FUNDARÒ MASSIMO SAVERIO ENNIO
49.0.87XIII COMMISSIONE
50.16ZANETTA VALTER
50.18MARRAS GIOVANNI
53.13REALACCI ERMETE
53.32PIRO FRANCESCO
58.11PRESTIGIACOMO STEFANIA
60.0.12NAPOLI OSVALDO
62.74UGGÈ PAOLO
62.78UGGÈ PAOLO
63.18ZORZATO MARINO
69.0.40ALFANO ANGELINO
70.79SGOBIO COSIMO GIUSEPPE
70.0.2EVANGELISTI FABIO
70.0.3PEDRINI EGIDIO ENRICO
74.0.4FEDI MARCO
80.15LOMAGLIO ANGELO MARIA ROSARIO
80.0.12GIUDITTA PASQUALINO
81.0.19LION MARCO
81.0.42GARAVAGLIA MASSIMO
81.0.45LION MARCO
83.8GARAVAGLIA MASSIMO
84.15CARUSO FRANCESCO SAVERIO
86.6BOCCIARDO MARIELLA
88.0.9BIANCHI DORINA
88.0.34RUSSO PAOLO
89.1PIAZZA ANGELO
94.0.5GARAVAGLIA MASSIMO
94.0.10RUVOLO GIUSEPPE
95.0.2CANNAVÒ SALVATORE
95.0.6RAMPELLI FABIO
96.7CALGARO MARCO
96.0.3TESSITORE FULVIO
100.5CALGARO MARCO
103.0.4RAITI SALVATORE
103.0.5GRILLINI FRANCO
103.0.18PINI GIANLUCA
103.0.26GIUDICE GASPARE
105.0.2XII COMMISSIONE
105.0.15NAPOLI OSVALDO
105.0.45BIANCHI DORINA
109.3PROIETTI COSIMI FRANCESCO
110.0.16MILANATO LORENA
113.5DE CORATO RICCARDO
113.8D'IPPOLITO VITALE IDA
113.0.29SOFFRITTI ROBERTO
113.0.30SOFFRITTI ROBERTO
116.0.8CANNAVÒ SALVATORE
124.0.1MANTINI PIERLUIGI


Pag. 70

Numero
proposta        
Nominativo

125.23FILIPPI ALBERTO
126.14VILLETTI ROBERTO
126.17COSSIGA GIUSEPPE
131.0.2DI SALVO TITTI
144.0.12GIUDICE GASPARE
145.27COSSIGA GIUSEPPE
146.114PAGLIARINI GIANNI
146.137CARUSO FRANCESCO SAVERIO
146.207PERETTI ETTORE
146.229MAZZONI ERMINIA
146.230D'ALIA GIANPIERO
146.0.13RUTA ROBERTO
146.0.21SGOBIO COSIMO GIUSEPPE
146.0.25SGOBIO COSIMO GIUSEPPE
146.0.35EVANGELISTI FABIO
146.0.49CANNAVÒ SALVATORE
146.0.53GIORGETTI ALBERTO
149.43SGOBIO COSIMO GIUSEPPE
149.44BERTOLINI ISABELLA
149.56D'ALIA GIANPIERO
149.57D'ALIA GIANPIERO
149.60D'ALIA GIANPIERO
Tab.A.35GIUDICE GASPARE


Pag. 71

ALLEGATO 2

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008)
(C. 3256 Governo, approvato dal Senato).

ULTERIORI EMENDAMENTI

ART. 3.

All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera i), capoverso articolo 96, al comma 1 dopo le parole:
«nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica.» sono aggiunte le seguenti: «l'eccedenza è altresì deducibile nel limite del 70 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica dei primi tre periodi d'imposta dell'impresa di nuova costituzione»;
b) al comma 1, lettera i), capoverso articolo 96, al comma 2 dopo le parole «con esclusione delle voci 10, lettera a) e b),», aggiungere le parole «tra i costi della produzione si include la quota del canone di leasing nei limiti della quota di ammortamento ordinario prevista per il bene».

Conseguentemente, aggiungere il seguente comma:
1-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2008, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcool etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.
3. 94.Borghesi.

Al comma 25, aggiungere in fine il seguente periodo: «In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il beneficio spetta anche nel caso in cui il trasferimento di una partecipazione, con i requisiti di cui al secondo periodo in capo al dante causa abbia contestualmente luogo a favore di una pluralità di aventi causa, nessuno dei quali riceva una parte di detta partecipazione che attribuisca al singolo avente causa il controllo di cui all'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile; tuttavia, in questo caso, il Mancato rispetto della condizione prevista dal terzo periodo da parte di anche uno soltanto tra gli aventi causa del contestuale trasferimento della partecipazione e da parte del dante causa, implica la decadenza dall'agevolazione, nonché l'applicazione degli interessi e delle sanzioni di cui al quarto periodo, anche per tutti gli altri aventi causa del trasferimento di una parte delle partecipazione medesima».
3. 95.Campa.


Pag. 72

Al comma 1, dopo la lettera v), aggiungere la seguente:
v-bis) nell'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella lettera b) del comma 1:
1) le parole «lire 35 milioni» sono sostituite, ovunque ricorrono dalle parole «euro 26.250»,
2) le parole «lire 8 milioni» sono sostituite, ovunque ricorrono dalle parole «euro 6.000»;
3) le parole «lire 4 milioni» sono sostituite, ovunque ricorrono dalle parole «euro 3.000»;
4) le parole «lire 7 milioni» sono sostituite, ovunque ricorrono dalle parole «euro 5.250»;
5) le parole «lire 1,5 milioni» sono sostituite, ovunque ricorrono dalle parole «euro 1.125»;
6) le parole «lire ottocentomila» sono sostituite, ovunque ricorrono dalle parole «euro 600»;
7) le parole «lire 50 milioni» sono sostituite, ovunque ricorrono dalle parole «euro 37.500»;
b) nella lettera b-bis) del comma 1 è aggiunto infine il seguente periodo: «Per quanto concerne i costi di acquisizione, noleggio e locazione, anche finanziaria, non si tiene conto dell'ammontare dei predetti costi che eccede i corrispondenti limiti individuati dalla precedente lettera b), avendo riguardo, per i costi di acquisizione al limite di euro 37.500».

Conseguentemente, al comma 2 aggiungere in fine il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al comma 1, lettera v-bis), si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e, per quanto concerne gli effetti delle modifiche ivi previste sul limite di deducibilità dei costi di acquisizione, anche mediante leasing, limitatamente alle compravendite ed ai contratti di leasing stipulati successivamente alla predetta data».
3. 96.Campa.

ART. 9.

Dopo il comma 81, aggiungere i seguenti:
81-bis. (Disposizioni fiscali a favore dell'imprenditore ittico). - 1. All'articolo 34 del Testo Unico delle imposte sui redditi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunto il seguente: «comma 5». Per l'imprenditore ittico di cui all'articolo 6, comma 1, del Decreto Legislativo 26 maggio 2004, n. 154 la superficie utilizzabile viene commisurata agli effetti del reddito agrario e dominicale mediante l'applicazione della Tariffa più alta del seminativo di prima classe, in vigore nella provincia ove ha sede l'imprenditore ittico, al tonnellaggio netto di ogni natante secondo i seguenti scaglioni:
da zero a 50 tonnellate di stazza netta: 0,70 della tariffa d'estimo per ogni tonnellata di stazza netta;
da 51 a 100 tonnellate di stazza netta: 0,60 della tariffa d'estimo per ogni tonnellata di stazza netta;
da 101 a 150 tonnellate di stazza netta: 0,40 della tariffa d'estimo per ogni tonnellata di stazza netta;
da 151 a 200 tonnellate di stazza netta: 0,30 della tariffa d'estimo per ogni tonnellata di stazza netta;
da 201 tonnellate di stazza netta: 0,20 della tariffa d'estimo per ogni tonnellata di stazza netta.

81-ter. All'onere derivante dall'applicazione del comma 81-bis, si provvede mediante modifica delle aliquote relative alla tassazione delle cooperative a decorrere dal periodo di imposta decorrente dal 1o


Pag. 73

gennaio 2007. A tal fine all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:
alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
9. 474.Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Giro, Licastro Scardino, Romele, Paolo Russo.

Dopo il comma 81, aggiungere il seguente:

81-bis. (Sospensione degli studi di settore per la pesca). Gli accertamenti basati sugli studi di settore, di cui all'articolo 62-sexies del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, per l'anno di imposta 2007 e per i due periodi di imposta successivi, sono sospesi per il settore della pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi, codice di attività 05.01.1 - studio di settore SG90U.

Conseguentemente all'onere derivante dall'applicazione del comma 81-bis si provvede mediante modifica delle aliquote relative alla tassazione delle cooperative a decorrere dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2007. A Tal fine all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni: alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»; alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti «per la quota del 60 per cento».
9. 473.Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Giro, Licastro Scardino, Romele, Paolo Russo.

Dopo il comma 81, aggiungere il seguente:

81-bis. (Sospensione studi di settore per il settore della pesca). 1. Nelle more della revisione periodica degli studi di settore, gli accertamenti per il periodo di imposta in corso e per il periodo di imposta successivo, sono sospesi per il settore della pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi.

Conseguentemente alla Tabella voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 30.000;
2009: - 30.000;
2010: - 30.000.
9. 472.Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Giro, Licastro Scardino, Romele, Paolo Russo.

ART. 19.

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:
5-bis All'articolo 31, comma 14, della legge n. 289 del 2002 sostituire la parola «dieci» è sostituita dalla seguente «quindici».
5-ter All'articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale 17 novembre 2003, n. 372, la parola «decennale» è sostituita dalla seguente «quindicennale».

Conseguentemente all'articolo 150, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010.
19. 97.Galletti, Peretti, Zinzi.


Pag. 74

Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

1. All'articolo 31, comma 14, della legge n. 289 del 2002 sostituire la parola «dieci» è sostituita dalla seguente «quindici».
2. All'articolo 3, comma 4 del decreto ministeriale 17 novembre 2003, n. 372, la parola «decennale» è sostituita dalla seguente «quindicennale».

Conseguentemente, alla Tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, per il triennio 2008-2010, fino a concorrenza degli oneri.
19. 014.Crema, Di Gioia, Schietroma.

ART. 37.

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Gestione dei beni confiscati alla mafia).

1. I beni mobili iscritti in pubblici registri, le imbarcazioni, i natanti, di aeromobili e gli altri strumenti utilizzati per commetter il delitto di cui agli articoli 416-bis del codice penale o i delitti ad esso connessi ai sensi dell'articolo 12, lettera c) del codice di procedura penale, sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria, possono essere affidati con ordinanza del giudice che procede, in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta scritta per l'impiego in attività investigative.
2. Se risulta che i beni appartengono a terzi, i proprietari sono convocati dal giudice che procede e possono svolgere deduzione anche a mezzo di un difensore al fine di chiederne la restituzione.
3. I beni immobili ed i beni mobili di cui al comma 1, acquisiti dallo Stato in seguito a provvedimento di confisca, vengono assegnati a richiesta dell'Amministrazione di appartenenza degli organi di polizia che ne abbiano avuto l'uso di cui al comma 1 o che comunque ne facciano richiesta.
4. Gli stessi beni possono altresì essere assegnati - sempre su richiesta scritta - alle associazioni di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, come modificata dall'articolo 17, comma 3, della legge 23 marzo 2001, n. 93, nonché agli enti ed alle associazioni riconosciute che abbiano finalità sociali e che motivino la propria richiesta specificando la destinazione del bene.
5. In caso di più richieste decide il giudice che procede valutate le motivazioni dei diversi istanti.
6. Si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura e le norme di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
37. 048.Laganà Fortugno, Lumia.

ART. 43.

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Stabilizzazione del sistema di localizzazione satellitare per navi da pesca).

1. Al fine di stabilizzare efficacemente il sistema di controllo satellitare blue box, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali è autorizzato con proprio decreto a liquidare, in favore del gestore del servizio, le spese inerenti la manutenzione ed il traffico relative al periodo 1o luglio 2006-31 dicembre 2007, pari ad euro 1.000.000.
2. Con decreto del ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, a partire dal 1o gennaio 2008 i costi di funzionamento del sistema blue box sono ripartiti come segue:
a) manutenzione traffico terra-bordo: a carico del Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali, fermo restando


Pag. 75

l'osservanza dei limiti, per impresa, fissati dal regolamento de minimis per il settore pesca;
b) traffico bordo-terra: a carico degli armatori dei pescherecci interessati dal sistema di controllo, che a tal fine sono obbligati ad intestarsi i relativi contratti entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Ai fini di cui al comma 2, lettera a), il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con:
a) consorzi unitari delle associazioni di categoria della pesca, nella misura di 650.000 annui a partire dal 2008, per organizzare i servizi di manutenzione degli apparati per la gestione amministrativa dei contratti concernenti il sistema blue box;
b) il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto per assicurare il pagamento delle utenze satellitare terra-bordo, nella misura di euro 350.000 annui a partire dal 2008.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 2.000;
2009: - 1.000;
2010: - 1.000.
43. 038.Marinello, Giuseppe Fini, Giro, Grimaldi, Licastro Scardino, Misuraca, Romele, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.

1. Nelle more della definizione di un nuovo piano tariffario e della revisione dei contratti di servizio in armonia con le leggi vigenti in materia di telecomunicazioni e tutela dei consumatori, l'assunzione da parte degli armatori degli oneri economici relativi al traffico satellitare ed ai relativi costi di gestione e manutenzione degli apparati di bordo (c.d. blue box), di cui all'articolo 1 del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 1o luglio 2006, decorre dal 31 dicembre 2008 per tutte le unità da pesca. Agli armatori deve essere comunque consentita la possibilità di scegliere a chi affidare il servizio di manutenzione degli apparati.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2008: - 2.000;
2009: - 1.000;
2010: - 1.000.
43. 076.Catanoso, Alberto Giorgetti.

Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

Art. 43-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100 in materia di modernizzazione dei settori della pesca dell'acquacoltura e per il potenziamento della vigilanza e del controllo della pesca marittima, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38).

1. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, è così sostituito:
«Gli oneri di installazione e funzionamento relativi al sistema di localizzazione e controllo, mediante rilevazione satellitare delle navi da pesca nazionali, previsto dal Regolamento (CEE) n. 2847/93 e successive modificazioni, gravano sul Fondo centrale per il credito peschereccio, nei limiti della dotazione finanziaria assegnata al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.»

Conseguentemente all'onere derivante dall'attuazione del precedente comma, pari a 10 milioni di euro per il 2008, si provvede


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mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226.

Conseguentemente alla Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2008 - 10.000;
2009 - 10.000;
2010 - 10.000.
43. 049.Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Giro, Licastro Scardino, Romele, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 43 inserire il seguente:

Art. 43-bis.
(Gestione e manutenzione degli apparati di bordo).

1. I termini per l'assunzione da parte degli armatori degli oneri economici relativi l traffico satellitare ed ai relativi costi di gestione e manutenzione degli apparati di bordo (cosiddetti blue box), di cui all'articolo 1, del decreto ministeriale 1o luglio 2006 del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, decorrono dal 1o gennaio 2008, ferme restando le decorrenze successive a tale data previste nel citato decreto.
2. Al relativo onere derivante dall'attuazione del prece3dente comma pari a 1 milione di euro, per il 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226.

Conseguentemente alla Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2008 - 5 milioni.
43. 050.Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Giro, Licastro Scardino, Romele, Paolo Russo.

ART. 52.

Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.

1. Tutte le forme di energia prodotte da fonte rinnovabili di origine agricola reimpiegate nell'impresa agricola che le ha prodotte o comunque utilizzate per lo svolgimento di attività agricole o di attività ad esse connesse sono esenti da accisa.

Conseguentemente alla Tabella A - Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2008: - 100 milioni di euro;
2009: - 100 milioni di euro;
2010: - 100 milioni di euro.
52. 012.Garavaglia, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.

1. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti sul territorio nazionale, nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, oppure di filiere corte, cioè, ferma restando l'origine nazionale, ottenuti entro un raggio di 70 chilometri dall'impianto che li utilizza per produrre energia elettrica è esente da accisa.

Conseguentemente alla Tabella A - Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2008: - 50 milioni di euro;
2009: - 70 milioni di euro;
2010: - 100 milioni di euro.
52. 013.Garavaglia, Filippi, Dozzo, Alessandri.


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Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.

1. All'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n.266, così come sostituito dall'articolo 1, comma 369, della legge 23 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «fonti rinnovabili agroforestali», sono inserite le seguenti: «, compresa la biomassa,».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze apportare le seguenti modificazioni:
2008: - 2.000;
2009: - 2.000;
2010: - 2.000.
52. 014.Misuraca, Santori, Angelino Alfano, Giudice.

Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.

1. All'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, così come sostituito dall'articolo 1, comma 369, della legge 23 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «fonti rinnovabili agroforestali», sono aggiunte le seguenti: «, compresa la biomassa,».

Conseguentemente alla Tabella A voce Ministero dell'Economia e delle Finanze apportare le seguenti variazioni:
2008: - 1.500;
2009: - 1.500;
2010: - 1.500.
52. 015.Delfino, Ruvolo, Martinello, Peretti, Zinzi.

Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Fonti rinnovabili agroforestali).

1. All'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, così come sostituito dall'articolo 1, comma 369, della legge 23 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «fonti rinnovabili agroforestali», sono aggiunte le seguenti: «, compresa la biomassa,».
52. 017.Misuraca, Santori, Angelino Alfano, Giudice.

Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.

1. All'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, così come sostituito dall'articolo 1, comma 369, della legge 23 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «fonti rinnovabili agroforestali», sono aggiunte le seguenti: «, compresa la biomassa,».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2008: - 1.000;
2009: - 1.000;
2010: - 1.000.
52. 016.Brugger, Zeller, Widmann, Nicco, Bezzi.

ART. 56.

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 351, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano, nella misura e alle


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condizioni ivi previste, anche agli interventi con data di inizio lavori entro il 31 dicembre 2010 e termine entro i tre anni successivi.
2. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico», aggiungere le seguenti: «ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 1».
3. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano nella misura e alle condizioni ivi previste, anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2010 e si estendono a tutti i soggetti operanti nel settore non residenziale.
4. Allo scopo di favorire il rinnovamento del parco installato delle sorgenti luminose a bassa efficienza energetica, a decorrere dal 1o gennaio 2008 viene introdotta una carbon-tax pari a euro 1 sul prezzo di vendita al pubblico per ciascuna sorgente luminosa appartenente alle classi di efficienza energetica E, F e G. Con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico saranno definiti criteri e modalità di applicazione della carbon-tax.
56. 039.Alemanno, Buonfiglio.

ART. 60.

Dopo l'articolo 60 aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(Formazione continua esercenti attività commerciali).

1. L'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, e successive modificazioni ed integrazioni è concesso, con le medesime modalità ivi previste, a tutti i soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del predetto decreto legislativo, nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2008 ed il 31 dicembre 2010.
2. L'aliquota contributiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, dovuta dagli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l'INPS, è prorogata, con le medesime modalità, fino al 31 dicembre 2012.
3. Le somme non utilizzate o impegnate dal Fondo di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 a copertura degli oneri derivanti dalla concessione dell'indennizzo vengono devolute ad appositi Fondi nazionali per la formazione professionale continua istituiti per gli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l'INPS, dalle Organizzazioni imprenditoriali comparativamente più rappresentative dei settori interessati.
4. L'attivazione dei Fondi di cui al terzo comma del presente articolo è subordinata al rilascio di un'autorizzazione da parte del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale.
5. Le domande di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, possono essere presentate dai soggetti di cui al comma 1 entro il 31 gennaio 2011.
60. 040.Leo.

ART. 81.

Dopo l'articolo 81, inserire il seguente:

Art. 81-bis.
(Inserimento dei parchi tematici nel sistema della rete dei parchi nazionali).

1. I parchi geominerari e quelli tematici in generale, istituiti ai sensi della normativa statale vigente allo scopo di proteggere e valorizzare il patrimonio storico, culturale e ambientale, sono inseriti nel sistema della rete delle aree protette e dei parchi nazionali e possono accedere agli stessi


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benefici finanziari connessi all'applicazione della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
81. 020.Lion, Camillo Piazza.

Dopo l'articolo 81, inserire il seguente:

Art. 81-bis.
(Valorizzazione ambientale e culturale dei giacimenti minerari inattivi).

1. Al fine di assicurare la fruibilità per finalità scientifiche, formative, turistiche e ambientali dei beni culturali costituiti dal patrimonio di archeologica industriale mineraria connesso alle cessate attività estrattive ed ubicato nel soprasuolo e nel sottosuolo delle aree minerarie dismesse, le Regioni, fatte salve le specifiche competenze delle Province, e delle Regioni a statuto speciale, possono assegnare in concessione i siti nei quali gli stessi beni culturali sono ubicati, comprese eventuali strutture di pertinenza della precedente attività estrattiva.
2. Le concessioni di cui la comma 1, possono essere rilasciate a soggetti pubblici e privati ed alle associazioni non lucrative che ne facciano richiesta, in possesso di adeguata capacità finanziaria e delle necessarie competenze tecnico-organizzative per assicurare il recupero, la conservazione e la valorizzazione dei beni di archeologia industriale mineraria per i quali è richiesta la concessione.
3. Nell'esercizio delle concessioni rilasciate per finalità scientifiche, formative, turistiche e ambientali di cui al presente articolo, si applicano le norme di sicurezza vigenti in materia di polizia mineraria.
81. 019.Lion, Camillo Piazza.

Dopo l'articolo 81, inserire il seguente:
81-bis. Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del mare e del territorio, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Bilancio annuale e pluriennale dello Stato, viene introdotto l'obbligo di indicare nelle etichette di tutti i prodotti commercializzati in Italia gli indicatori Impronta emissione sostanze climalteranti (Carbon footprint) e Impronta consumi d'acqua (Water footprint).
81. 015.Acerbo, Perugia, Cacciari.

Dopo l'articolo 81 aggiungere il seguente:

Art. 81-bis.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la regione e sentiti gli enti locali interessati, sono istituiti seguenti parchi nazionali: Parco di Portofino, Parco della Laguna di Venezia, Parco geominerario delle zolfare di Sicilia, Parco dell'Appennino Dauno. L'istituzione ed il primo avviamento dei detti parchi nazionali sono finanziati nei limiti massimi di spesa di 250.000 euro per ciascun parco nazionale per l'anno 2007 e di 150.000 per ciascuno degli anni 2008-2009.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze apportare le seguenti modificazioni:
2008: - 1.000;
2009: - 450;
2010: - 450.
81. 09.Misuraca, Angelino Alfano, Giudice.

Dopo l'articolo 81 aggiungere il seguente:

Art. 81-bis.

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la regione Sicilia e sentiti gli enti locali interessati, è istituito


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il Parco geominerario delle zolfare di Sicilia. L'istituzione ed il primo avviamento del Parco suddetto è finanziato nei limiti massimi di spesa di 250.000 euro per l'anno 2007 e di 150.000 per ciascuno degli anni 2008-2009.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze apportare le seguenti modificazioni:
2008: - 250;
2009: - 150;
2010: - 150.
81. 08.Misuraca, Angelino Alfano, Giudice.

ART. 82.

Dopo l'articolo 82 aggiungere il seguente:

Art. 82-bis.
(Disposizioni a favore del settore termale).

1. Per dare attuazione alle finalità indicate dalla legge di «riordino del settore termale» n. 323 del 2000 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010. il Ministero della salute, di concerto con la Conferenza Stato Regioni e province autonome di Trento e Bolzano, individua entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge le modalità di accesso alle somme stanziate per il perseguimento degli articoli 2, 3, 5, 11 della citata legge n. 323 del 2000 indicando specifici criteri di preferenza a favore dei territori a prevalente vocazione termale in cui sono attivi stabilimenti Ex Eagat a prevalente capitale pubblico.
2. Con decreto del Ministero della Salute è istituito, senza oneri a carico dello Stato, l'Osservatorio per il Termalismo composto da rappresentanti dei Ministeri della salute delle attività produttive, del lavoro e della previdenza sociale e da rappresentanti regionali designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, al fine di:
a) monitorare sulla piena applicazione della legge 323/2000 e sullo stato del termalismo in Italia;
b) individuare forme di accesso gratuito ai servizi termali per le fasce deboli garantendo le cure: preventive, terapeutiche e riabilitative;
c) predisporre una relazione annuale da trasmettere al Parlamento entro il 30 giugno di ogni anno.

3. È prorogato, fino al 30 giugno 2008, il termine previsto dall'articolo unico del decreto del Ministro della sanità 22 marzo 2001, così come integrato dal decreto ministeriale 14 dicembre 2006, relativo all'individuazione delle patologie per le quali, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, è assicurata l'erogazione delle cure termali a carico del Servizio sanitario nazionale.

Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 10.000;
2009: - 10.000;
2010: - 10.000.
82. 029.Ceccuzzi, Crisci, Mario Ricci, Mariani, Andrea Ricci, Sanga, Motta, Bellanova, Fluvi, Cordoni, Froner, Nannicini, Filippeschi.

ART. 99.

Al comma 2, capoverso Art. 140-bis (Azione collettiva risarcitoria) sopprimere il comma 2.
99. 232.Fratta Pasini.


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Al comma 2, capoverso Art. 140-bis, dopo le parole: sono individuate le sopprimere la parola: ulteriori.
99. 125.Palomba, Pedica.

Al comma 2, capoverso Art. 140-bis, dopo la parola: collettivi inserire la seguente: specifici.
99. 126.Palomba, Pedica.

ART. 118.

Al comma 2, capoverso 7-bis, dopo le parole: di cui al comma 2 lettera p) aggiungere le seguenti: nn.1 e 2 e dopo le parole: dal 1o gennaio 2008 aggiungere le seguenti: ad integrazione dei fondi propri a tal fine messi a disposizione dall'INAIL sulla base del disposto di cui al comma 1-bis dell'articolo 23, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.

Conseguentemente all'articolo 23 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38:
a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Dal 2008 è istituita in seno alla contabilità generale dell'INAIL, apposita evidenza finalizzata, nel limite consentito dalla normativa comunitaria, ad interventi di sostegno delle attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera p), nn. 1 e 2 della legge 3 agosto 2007, n. 132;
b) al comma 2 sostituire le parole: interventi di cui al comma 1 con le seguenti: interventi di cui al comma 1 e 1-bis e dopo le parole: limiti di complessivi aggiungere le seguenti: 200 milioni di euro annui.
118. 1.Tomaselli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 2 del presente articolo e per le finalità di cui all'articolo 24, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 nella parte in cui definisce indirizzi programmatici finalizzati alla promozione e al finanziamento dei progetti formativi di riqualificazione professionale degli invalidi del lavoro, nonché, in tutto o in parte dei progetti per l'abbattimento delle barriere architettoniche nelle piccole e medie imprese e nelle imprese agricole e artigiane che sono tenute a mantenere in servizio o che assumono invalidi del lavoro, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2008, la spesa 3 milioni di euro annui».
118. 2.Vannucci, Musi.

Dopo l'articolo 118 aggiungere il seguente:

Art. 118-bis.

Le comunicazioni relative ai rapporti di lavoro dei lavoratori marittimi, così come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324 nonché per i marittimi imbarcati sulle navi da pesca devono essere effettuate nei termini riconosciuti dall'articolo 9-bis della legge 28 novembre 1996, n. 510 - come sostituito dall'articolo 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - alle Agenzie di lavoro autorizzate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale per le comunicazioni riguardanti i lavoratori temporanei.
118. 022.Palomba.

ART. 129.

Al comma 1, lettera a), sopprimere la parole: Cagliari e la parola: Sardegna.


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Conseguentemente al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
b)
il tribunale e la procura militare di Cagliari sono riordinati in sezioni distaccate rispettivamente del tribunale e della procura militare di Roma con competenza territoriale sulla Sardegna.
129. 19.Palomba.

ART. 138.

Dopo l'articolo 138 aggiunge il seguente articolo:

Art. 138-bis.

1. All'articolo 153 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, al comma 3 sono apportate le seguenti modifiche:
le parole da «mediante affissione» a «articolo 2 del codice» sono sostituite dalle seguenti: «con le modalità di cui all'articolo 66 ovvero all'articolo 122»;
in fine, è aggiunto il seguente periodo: «L'avviso deve altresì indicare espressamente che è previsto il diritto a favore del promotore ad essere preferito ai soggetti previsti dall'articolo 155, comma 1, lettera b), ove lo stesso intenda adeguare la propria offerta a quella ritenuta più vantaggiosa dall'Amministrazione aggiudicatrice in esito alla procedura negoziata di cui alla citata disposizione».

2. All'articolo 155 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, comma 2, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il promotore può adeguare la propria offerta a quella giudicata dall'Amministrazione aggiudicatrice più vantaggiosa in esito alla procedura negoziata; in questo caso l'aggiudicazione della concessione è disposta a favore del promotore».
138. 03.Crosetto, Verro.

ART. 146.

Dopo l'articolo 146, aggiungere il seguente:

Art. 146-bis.
(Lavoratori socialmente utili).

1. Nel limite massimo di spesa annuo di 62 milioni di euro, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a stipulare per gli anni 2008, 2009 e 2010 apposite convenzioni con i comuni destinatari degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1166, legge n. 296 del 2006, previa intesa con le regioni competenti, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavoratori socialmente utili, per lo svolgimento di attività socialmente utili (ASU), per l'attuazione di misure di politiche attive del lavoro finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in ASU, nella disponibilità degli stessi comuni da almeno un triennio, nonché dei soggetti utilizzati da quest'ultimi attraverso convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 10 comma 3 del decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, estendendo a quest'ultima tipologia di lavoratori e i benefici e gli incentivi previsti per4 i lavoratori LSU.
2. Per le finalità di cui al comma 1, gli enti utilizzatori potranno avvalersi della facoltà, in deroga ai vincoli legislativi in materia di assunzioni e di spesa annuale di cui all'articolo 1 comma 557 della legge n. 296 del 2006 e successive modifiche ed integrazioni, di procedere ad assunzioni in pianta organica a tempo indeterminato nelle categorie A e B dei soggetti di cui al comma 1, nonché ad assunzioni a tempo determinato, con inquadramento nelle categorie C e D, secondo i profili professionali previsti dai rispettivi ordinamenti, in ogni caso attraverso procedure selettive.
3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali dispone annualmente con proprio decreto, a far data dell'esercizio, a beneficio dei comuni di cui asl primo comma, a copertura integrale degli oneri


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relativi alla prosecuzione delle attività in ASU ed alla gestione a regime delle unità stabilizzate tramite assunzioni in pianta organica e/o assunzione a tempo determinato.

Conseguentemente, agli oneri finanziari, valutati in euro 62 milioni per ognuno degli anni 2008, 2009, 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione alla Tabella A, della rubrica Ministero dell'economia e delle finanze dei seguenti importi:
2008 - 62.000;
2009 - 62.000;
2010 - 62.000.
146. 022.Orlando.

ART. 148.

All'articolo 148, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. Il personale delle amministrazioni pubbliche attualmente in posizione di comando o distacco è entro un mese dalla presentazione della domanda, inquadrato nei ruoli dell'amministrazione presso la quale presta servizio nella qualifica posseduta al momento della presentazione della richiesta e a conclusione dei processi di riqualificazione effettuati presso l'amministrazione di appartenenza.
148. 34.Tanoni.


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ALLEGATO 3

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008)
(C. 3256 Governo, approvato dal Senato).

EMENDAMENTI DEL GOVERNO

ART. 3.

Apportare le seguenti modifiche:
a)
al comma 39:
1) nella lettera a), le parole «di concerto con il Ministro degli affari esteri», sono soppresse;
2) nella lettera h):
2.1 al numero 1) il periodo «Non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis» è sostituito dal seguente: «Non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori diversi da quelli individuati nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis. Tale deduzione è ammessa per le operazioni intercorse con imprese residenti o localizzate in Stati dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo inclusi nel citato decreto»;
2.2 al numero 2) le parole «di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis» sono sostituite dalle seguenti: «individuati nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis. Tale disposizione non si applica ai professionisti domiciliati in Stati dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo incluso nel citato decreto».
3) la lettera n) è sostituita dalla seguente:
«n) dopo l'articolo 168 è inserito il seguente:

Art. 168-bis.
(Paesi e territori che consentono un effettivo scambio di informazioni).

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati gli Stati e territori che consentono un effettivo scambio di informazioni, ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 10, comma 1, lettera e-bis), 73, comma 3, 110, commi 10 e 12-bis, del presente testo unico, nell'articolo 26, comma 1 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nell'articolo 10-ter, commi 1 e 9, della legge 23 marzo 1983, n. 77, negli articoli 1, comma 1, e 6, comma 1, del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239, nell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351.


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2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 sono individuati gli Stati e territori che consentono un effettivo scambio di informazioni e per i quali il livello di tassazione non sia sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 47, comma 4, 68, comma 4, 87, comma 1, 89, comma 3, 132, comma 4, 167, commi 1 e 5, 168, comma 1, del presente testo unico, nonché negli articoli 27, comma 4, e 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.».
b) al comma 40, la lettera b) è abrogata;
c) il comma 42 è abrogato;
d) al comma 43:
1) nella lettera a), le parole «dall'articolo 2, comma 2-bis,» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 168-bis»;
2) la lettera b) è abrogata;
e) dopo il comma 43 è aggiunto il seguente:
«43-bis. Al decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 1, comma 1, le parole "che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni" sono sostituite dalle seguenti: "inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente ella Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917";
2) all'articolo 6, comma 1, le parole "Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni" sono sostituite dalle seguenti: "Stati o territori individuati nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917";
3) all'articolo 11, comma 4, la lettera c) è soppressa»;
f) al comma 4, il numero «43» è sostituito dal seguente: «43-bis»;
g) al comma 46, le parole «nel decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 220 del 19 settembre 1996,» sono sostituite dalle seguenti: «nei decreti del Ministro delle finanze 4 settembre 1996 e 4 maggio 1999, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996 e n. 107 del 10 maggio 1999,».
3. 320. Il Governo.

Apportare le seguenti modifiche:
a)
al comma 1, lettera a), aggiungere in fine il seguente periodo: «e, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Per le perdite derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice si applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 8.";
b) al comma 1, lettera i), capoverso «Art. 96», apportare le seguenti modifiche:
1) nel comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo: «La quota del risultato operato lordo prodotto a partire dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, non sfruttato per la deduzione degli interessi passivi e degli oneri finanziari di competenza, può essere portata ad incremento del risultato operativo lordo dei successivi periodi d'imposta.»;
2) sostituire il comma 4 con il seguente: «Gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati indeducibili in un determinato periodo d'imposta sono dedotti dal reddito dei successivi periodi d'imposta, se e nei limiti in cui in tali periodi l'importo degli interessi passivi e degli


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oneri assimilati di competenza eccedenti gli interessi attivi e i proventi assimilati sia inferiore al 30 per cento del risultato operativo lordo di competenza.»;
3) al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano, inoltre, alle società consortili costituite per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori, ai sensi dell'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999, recante il regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109, alle società di progetto costituite ai sensi dell'articolo 156 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e alle società costituite per il realizzo e l'esercizio di interporti di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240 e successive modificazioni.»;
4) dopo il comma 7 aggiungere il seguente: «8. Ai soli effetti dell'applicazione del comma 7, tra i soggetti virtualmente partecipanti al consolidato nazionale possono includersi anche le società estere per le quali ricorrerebbero i requisiti e le condizioni previste dagli articoli 117, comma 1, 120 e 132, comma 2, lettere b) e c). Nella dichiarazione dei redditi del consolidato, devono essere indicati i dati relativi agli interessi passivi e al risultato operativo lordo della società estera corrispondenti a quelli indicati nel comma 2.»;
c) dopo la lettera t) inserire la seguente: «t-bis) all'articolo 152, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Si applicano le disposizioni dell'articolo 101, comma 6"»;
d) al comma 2, apportare le seguenti modifiche:
1) nel primo periodo, dopo la parola «3)», inserire la seguente: «t-bis)»;
2) nel secondo periodo, sostituire le parole da: «e per i primo tre periodi d'imposta» fino alla fine, con le seguenti: «; per il primo e il secondo periodo d'imposta di applicazione, il limite di deducibilità degli interessi passivi è aumentato di un importo pari, rispettivamente, a 10.000 e 5.000 euro.»;
3) dopo il sesto periodo, aggiungere i seguenti: «Per il solo periodo d'imposta successivo a quello incorso al 31 dicembre 2007, per i beni nuovi acquisiti ed entrati in funzione nello stesso periodo, esclusi quelli indicati nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 164 e nel comma 7, primo periodo, dell'articolo 102-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, non si applica la riduzione a metà del coefficiente tabellare prevista dal comma 2 dell'articolo 102 del predetto testo unico e l'eventuale differenza non imputata a conto economico può essere dedotta in dichiarazione dei redditi. La disposizione del periodo precedente non assume rilievo ai fini del versamento degli acconti relativi al secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.»;
e) dopo il comma 3 aggiungere il seguente: «3-bis. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze è istituita una commissione di studio sulla fiscalità diretta e indiretta delle imprese immobiliari, con il compito di proporre, entro il 30 giugno 2008, l'adozione di modifiche normative, con effetto anche a partire dal periodo d'imposta successivo a quello incorso al 31 dicembre 2007, volte alla semplificazione e alla razionalizzazione del sistema vigente, tenendo conto delle differenziazioni esistenti tra attività di gestione e attività di costruzione e della possibilità di prevedere, compatibilmente con le esigenze di gettito, disposizioni agevolative in funzione della politica di sviluppo dell'edilizia abitativa»;
f) al comma 13, lettera d), numero 3), capoverso «2-ter», apportare le seguenti modifiche:
1) nel primo periodo, sostituire le parole: «aliquota del 18 per cento» con le seguenti: «aliquota del 12 per cento sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel limite di 5 milioni di euro; del 14 per


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cento sulla parte dei maggiori valori fino a 10 milioni di euro e del 16 per cento sulla parte che eccede i 10 milioni»;
2) nel secondo periodo, sostituire le parole: «anteriormente al secondo periodo d'imposta successivo a quello dell'opzione» con le seguenti «anteriormente al quarto periodo d'imposta successivo a quello dell'opzione»;
g) al comma 14, aggiungere in fine il seguente periodo: «L'imposta sostitutiva deve essere versata in tre rate annuali, la prima delle quali, pari al 30 per cento, la seconda al 40 per cento e la terza al 30 per cento; sulla seconda e terza rata sono dovuti gli interessi nella misura del 2,5 per cento.»;
h) al comma 15 apportare le seguenti modifiche:
1) nel primo periodo sostituire le parole: «aliquota del 18 per cento» con le seguenti: «aliquota del 12 per cento sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel limite di 5 milioni di euro; del 14 per cento sulla parte dei maggiori valori fino a 10 milioni di euro e del 16 per cento sulla parte che eccede i 10 milioni.»;
2) aggiungere in fine il seguente periodo: «L'imposta sostitutiva deve essere versata in tre rate annuali, la prima delle quali, pari al 30 per cento, la seconda al 40 per cento e la terza al 30 per cento; sulla seconda e terza rata sono dovuti gli interessi nella misura del 2,5 per cento.»;
i) al comma 16 sostituire le parole: «e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 7 per cento» con le seguenti parole: «nella misura del 6 per cento.»;
l) al comma 17, apportare le seguenti modifiche:
1) alla lettera a), capoverso «Art. 5», al comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «I contributi erogati in base a norma di legge, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili, nonché le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, concorrono in ogni caso alla formazione del valore della produzione.»;
2) alla lettera b), capoverso «Art. 5-bis», aggiungere in fine il seguente comma: «2. I soggetti di cui al comma 1, in regime di contabilità ordinaria, possono optare per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole di cui all'articolo 5. L'opzione è irrevocabile per tre periodi d'imposta e va comunicata con le modalità e nei termini stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro il 31 marzo 2008. Al termine del triennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che l'impresa non opti secondo le modalità e i termini fissati dallo stesso provvedimento direttoriale per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole del comma 1; anche in questo caso, l'opzione è irrevocabile per un triennio e tacitamente rinnovabile.»;
3) alla lettera c), capoverso «Art. 6», al comma 8, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «i contributi erogati in base a norma di legge, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili nonché le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, né beni alla cui produzioni o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, concorrono in ogni caso alla formazione del valore della produzione.»;
4) alla lettera d), capoverso «Art. 7», comma 3 è sostituito dal seguente: «I contributi erogati in base a norma di legge, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili, nonché le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, concorrono in ogni caso alla formazione del valore della produzione.».


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m) dopo il comma 24, inserire i seguenti:
«24-bis. In attesa del riordino delle disciplina del reddito d'impresa, conseguente al completo recepimento delle direttive 2001/65/CE e 2003/51/CE, al fine di razionalizzare e semplificare il processo di determinazione del reddito dei soggetti tenuti all'adozione dei principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002, tenendo conto delle specificità delle imprese del settore bancario e finanziario, al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 83, comma 1, le parole «aumentato o diminuito dei componenti che per effetto dei principi contabili internazionali sono imputati direttamente a patrimonio» sono soppresse ed è aggiunto in fine il seguente periodo: «Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002, valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti da detti principi contabili»;
b) nell'articolo 85, il comma 3 è sostituito dai seguenti: «3. I beni di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1 costituiscono immobilizzazioni finanziarie se sono iscritti come tali nel bilancio. 3-bis. In deroga al comma 3, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002, si considerano immobilizzazioni finanziarie gli strumenti finanziari diversi da quelli detenuti per la negoziazione.»;
c) nell'articolo 87, comma 1, lettera a), la parola «diciottesimo» è sostituita dalla seguente «dodicesimo»;
d) nell'articolo 89, dopo il comma 2, è inserito il seguente «2-bis. In deroga al comma 2, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002, gli utili distribuiti relativi ad azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni detenuti per la negoziazione concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui sono percepiti per il loro intero ammontare.»;
e) nell'articolo 94, dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-bis. In deroga al comma 4, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1696/2002, la valutazione dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e) operata in base alla corretta applicazione di tali principi assume rilievo anche ai fini fiscali.»;
f) nell'articolo 101:
1) il comma 1-bis è soppresso;
2) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. In deroga al comma 2, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002, la valutazione dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e) che si considerano immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis, rileva secondo le disposizioni dell'articolo 110, comma 1-bis.»;
g) nell'articolo 103, è inserito il seguente comma 3-bis: «Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 11606/2002, la deduzione del costo dei marchi d'impresa e dell'avviamento è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti annuali previsti dai commi 1 e 3, a prescindere dalla imputazione al conto economico.»;
h) nell'articolo 109, dopo il comma 3-quater, è inserito il seguente: «3-quinquies. I precedenti commi 3-bis, 3-ter e 3-quater non si applicano ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002.»;


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i) nell'articolo 110, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: «1-bis. In deroga alle disposizioni delle lettere c), d) ed e) del comma 1, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002: a) i maggiori e i minori valori dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettera e), che si considerano immobilizzazioni finanziarie ai sensi del comma 3-bis dello stesso articolo, imputati a conto economico in base alla corretta applicazione di tali principi, assumono rilievo anche ai fini fiscali; b) la lettera d) del comma 1 si applica solo per le azioni, le quote e gli strumenti finanziari similari alle azioni, che si considerano immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis; c) per le azioni, le quote e gli strumenti finanziari similari alle azioni, posseduti per un periodo inferiore a quello indicato nell'articolo 87, comma 1, lettera a), aventi gli altri i requisiti previsti al comma 1, il costo è ridotto dei relativi utili percepiti durante il periodo di possesso per la quota esclusa dalla formazione del reddito. 1-ter. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002, i componenti positivi e negativi che derivano dalla valutazione, operata in base alla corretta applicazione di tali principi, delle passività assumono rilievo anche ai fini fiscali.»;
l) all'articolo 112, dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. In deroga al comma 3, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002, i componenti negativi imputati al conto economico in base alla corretta applicazione di tali principi assumono rilievo anche ai fini fiscali.»;
24-ter. Nel decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, il comma 2 dell'articolo 11 è soppresso. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 13 del predetto decreto.
24-quater. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni di attuazione e di coordinamento delle norme contenute nei commi 24-bis e 24-ter. In particolare, il decreto dovrà prevedere:
a) i criteri per evitare che la valenza ai fini fiscali delle qualificazioni, imputazioni temporali e classificazioni adottate in base alla corretta applicazione dei principi contabili internazionali non determini doppia deduzione o nessuna deduzione di componenti negativi ovvero doppia tassazione o nessuna tassazione di componenti positivi;
b) i criteri per la rilevazione e il trattamento ai fini fiscali delle transazioni che vedano coinvolti soggetti che redigono il bilancio di esercizio in base ai richiamati principi contabili internazionali e soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili nazionali;
c) i criteri di coordinamento dei principi contabili internazionali in materia di aggregazioni aziendali con la disciplina fiscale in materia di operazioni straordinarie, anche ai fini del trattamento dei costi di aggregazione;
d) i criteri per il coordinamento dei principi contabili internazionali con le norme sul consolidato nazionale e mondiale;
e) i criteri di coordinamento dei principi contabili internazionali in materia di cancellazione delle attività e passività dal bilancio con la disciplina fiscale relativa alle perdite e alle svalutazioni;
f) i criteri di coordinamento con le disposizioni contenute nel decreto legislativo 38 del 2005, con particolare riguardo alle disposizioni relative alla prima applicazione dei principi contabili internazionali;
g) i criteri di coordinamento per il trattamento ai fini fiscali dei costi imputabili in base ai principi contabili internazionali a diretta riduzione del patrimonio netto;


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h) i criteri di coordinamento per il trattamento delle spese di ricerca e sviluppo;
i) i criteri per consentire la continuità dei valori da assumere ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1 con quelli assunti nei precedenti periodi di imposta.
24-quinquies. Le disposizioni recate dai commi 24-bis e 24-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Per i periodi d'imposta precedenti, sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione dell'imposta prodotti dai comportamenti adottati sulla base della corretta applicazione dei principi contabili internazionali, purché coerenti con quelli che sarebbero derivati dall'applicazione delle disposizioni introdotte dal comma 24-bis.
24-sexies. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello incorso al 31 dicembre 2007, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito nella legge 22 novembre 2002, n. 265.»; (IAS)
n) aggiungere, in fine, i seguenti commi:
«51-bis. All'articolo 9 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, il comma 5 è sostituito dal seguente: I soggetti tenuti alla sottoscrizione della dichiarazione dei redditi e dell'IRAP che nella relazione di revisione omettono, ricorrendone i presupposti, di esprimere i giudizi prescritti dall'articolo 2409-ter, comma 3, del codice civile, sono puniti, qualora da tali omissioni derivino infedeltà della dichiarazione dei redditi o dell'IRAP, con la sanzione amministrativa pari al 50 per cento del compenso contrattuale relativo all'attività di redazione della relazione di revisione e, comunque, non superiore all'imposta effettivamente accertata in capo al contribuente. In caso di mancata sottoscrizione della dichiarazione dei redditi o dell'IRAP si applica, oltre alla disposizione del precedente periodo, la sanzione amministrativa da euro 258 a euro 2.065.
51-ter. Le disposizioni del comma 51-bis si applicano a partire dal bilancio relativo all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.
51-quater. All'articolo 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, il primo periodo del comma 5 è sostituito dal seguente: «La dichiarazione delle società e degli enti soggetti all'imposta sul reddito delle società sottoposti al controllo contabile ai sensi del codice civile o di leggi speciali è sottoscritta anche dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione.».

Conseguentemente nella Tabella A, alla voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2008: + 60.000;
2009: - 40.000;
2010: + 61.000.
3. 321. Il Governo.

ART. 4.

Apportare le seguenti modifiche:
a)
nel comma 1:
1) sostituire le parole da «Si considerano» a «dei commi da 1 a 21,» con le seguenti «Ai fini dell'applicazione del regime previsto dal presente articolo, si considerano contribuenti minimi»,
2) alla lettera a), numero 3), dopo le parole «del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276» aggiungere le seguenti «ovvero erogato somme sotto forma di utili da partecipazione, agli associati di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c), dello stesso testo unico»;
b) nel comma 9:
1) sostituire le parole «non si considerano soggetti passivi dell'imposta» con le seguenti «sono esenti dall'imposta»;


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2) dopo le parole «disposizioni di legge» aggiungere le seguenti: «compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell'impresa familiare fiscalmente a carico, ai sensi dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi,»;
c) sostituire il comma 12 con i seguenti: «12. Le perdite fiscali generatesi nei periodi d'imposta anteriori a quello da cui decorre il presente regime possono essere computate in diminuzione del reddito determinato ai sensi dei commi da 1 a 21 secondo le regole ordinarie stabilite dal testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
12-bis. Le perdite fiscali generatisi nel corso del presente regime sono computate in diminuzione del reddito conseguito nell'esercizio d'impresa, arte o professione dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza in essi. Si applicano, ove ne ricorrano le condizioni, le disposizioni dell'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.»;
d) nel comma 14 sopprimere le parole «soggetti che rientrano nel regime dei»;
e) nel comma 20 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nell'articolo 41, comma 2-bis, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, le parole «che applicano il regime di franchigia di cui all'articolo 32-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «che applicano, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, il regime di franchigia»;
f) nel comma 21 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del periodo precedente, nel caso di imprese familiari di cui all'articolo 5, comma 4, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'acconto è dovuto dal titolare anche per la quota imputabile ai collaboratori dell'impresa familiare.».
4. 53. Il Governo.

ART. 8.

Aggiungere, in fine il seguente comma:
1-bis. All'articolo 1, comma 184, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «anno 2007» sono aggiunte le seguenti: «e per l'anno 2008».
8. 33. Il Governo.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
1-bis. Decorsi più di dieci anni dalla richiesta di rimborso, le somme complessivamente spettanti, a titolo di capitale ed interessi, per crediti IRPEG e IRPEF, producono, a partire dal 1o gennaio 2008, interessi giornalieri ad un tasso definito ogni anno con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base della media aritmetica dei tassi applicati ai buoni del tesoro poliennali a dieci anni, registrati nell'anno precedente a tale decreto.
1-ter. La quantificazione delle somme sulle quali calcolare gli interessi di cui al comma 1-bis è effettuata al compimento di ciascun anno, a partire:
a) dal 1o gennaio 2008, per i rimborsi per i quali il termine decennale è maturato anteriormente a tale data;
b) dal decimo anno successivo alla richiesta di rimborso, negli altri casi.

1-quater. All'articolo 72-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. L'atto di cui al comma 1 può essere redatto anche da


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dipendenti dell'agente della riscossione procedente non abilitati all'esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione e, in tal caso, reca l'indicazione a stampa dello stesso agente della riscossione e non è soggetto all'annotazione di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.».
1-quinquies. All'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola «Se» è sostituita dalle seguenti: «Salvo quanto previsto dal comma 1-bis, se»;
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Il pignoramento dei beni di cui al comma 1 del presente articolo può essere effettuato dall'agente della riscossione anche con le modalità previste dall'articolo 72-bis; in tal caso, lo stesso agente della riscossione rivolge un ordine di consegna di tali beni al terzo, che adempie entro il termine di trenta giorni, e successivamente procede alla vendita.».

1-sexies. Nei casi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 8, 10-bis, 10-ter, 10-quater e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 322-ter del codice penale.
1-septies. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 426, dopo l'articolo 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis (Rateazione delle somme dovute) 1. Le somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 3, comma 1, se superiori a duemila euro, possono essere versate in un numero massimo di sei rate trimestrali di pari importo, ovvero in un numero massimo di otto rate trimestrali di pari importo se superiori a cinquemila euro. Se le somme dovute sono superiori a cinquantamila euro, il contribuente è tenuto a prestare idonea garanzia commisurata al totale delle somme dovute, comprese quelle a titolo di sanzione in misura piena, per il periodo di rateazione dell'importo dovuto aumentato di un anno, mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, ovvero rilasciata dai Confidi iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385. In alternativa alle predette garanzie, l'ufficio può autorizzare che sia concessa dal contribuente, ovvero da terzo datore, ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili di esclusiva proprietà del concedente, per un importo pari al doppio delle somme dovute, comprese quelle a titolo di sanzione in misura piena. A tal fine il valore dell'immobile è determinato ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Il valore dell'immobile può essere, in alternativa, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari e dei periti industriali edili. L'ipoteca non è assoggettata ad azione revocatoria di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Sono a carico del contribuente le spese di perizia, di iscrizione e cancellazione dell'ipoteca. In tali casi, entro dieci giorni dal versamento della prima rata il contribuente deve far pervenire all'ufficio la documentazione relativa alla prestazione della garanzia.
2. Qualora le somme dovute non siano superiori a duemila euro, il beneficio della dilazione in un numero massimo di sei rate trimestrali di pari importo, è concesso dall'ufficio, su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso. La richiesta deve essere presentata entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione.
3. L'importo della prima rata deve essere versato entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al tasso del 3.5 per cento annuo, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione. Le rate


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trimestrali nelle quali il pagamento è dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre.
4. Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dalla rateazione e l'importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo. Se è stata prestata garanzia, l'ufficio procede all'iscrizione a ruolo dei suddetti importi a carico del contribuente e dello stesso garante o del terzo datore d'ipoteca, qualora questi ultimi non versino l'importo dovuto entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito contenente l'indicazione delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa.
5. La notifica delle cartelle di pagamento conseguenti alle iscrizioni a ruolo previste dal precedente comma è eseguita entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza della rata non pagata.
6. Le disposizioni di cui ai comma 1, 3, 4 e 5 si applicano anche alle somme da versare, superiori a cinquecento euro, a seguito di ricevimento della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata. Per gli importi fino a cinquecento euro, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 e seguenti.
7. Nei casi di decadenza dal beneficio di cui ai commi precedenti non è ammessa la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602».

1-octies. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, nel primo periodo, le parole «fino ad un massimo di sessanta rate mensili ovvero la sospensione della riscossione per un anno e, successivamente, la ripartizione del pagamento» sono soppresse;
b) al comma 1, nel secondo periodo, le parole «cinquanta milioni di lire», sono sostituite dalle seguenti: «cinquantamila euro»; dopo la parola «bancaria» è aggiunto il seguente periodo: «In alternativa alle predette garanzie, il credito iscritto a ruolo può essere garantito dall'ipoteca iscritta ai sensi dell'articolo 77; l'ufficio può altresì autorizzare che sia concessa dal contribuente, ovvero da terzo datore, ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili di esclusiva proprietà del concedente, per un importo pari al doppio delle somme iscritte a ruolo. A tal fine il valore dell'immobile è determinato ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Il valore dell'immobile può essere, in alternativa, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari e dei periti industriali edili. L'ipoteca non è assoggettata ad azione revocatoria di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Sono a carico del contribuente le spese di perizia, di iscrizione e cancellazione dell'ipoteca»;
c) al comma 4-bis dopo la parola «fideiussore» sono aggiunte le parole «o il terzo datore d'ipoteca» e dopo la parola «stesso» sono aggiunte le parole «ovvero del terzo datore d'ipoteca».
1-novies. All'articolo 19, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le parole «l'undicesimo mese successivo alla consegna del ruolo ovvero, per i ruoli straordinari, entro il sesto mese successivo» sono sostituite dalle seguenti: «il quinto mese successivo alla consegna del ruolo».
1-decies. Le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo di imposta in corso, rispettivamente:
al 31 dicembre 2006, per le somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462;
al 31 dicembre 2005, per le somme dovute ai sensi dell'articolo 3, comma 1,


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del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462;
al 31 dicembre 2004, per le somme dovute ai sensi dell'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a seguito della liquidazione dell'imposta dovuta sui redditi di cui all'articolo 17 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, salvo per le somme dovute relativamente ai redditi di cui all'articolo 21 del medesimo testo unico, per le quali le disposizioni si applicano a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2005.
1-undecies. Le disposizioni di cui al comma 1-novies si applicano ai ruoli consegnati all'agente della riscossione a decorrere dal 1o aprile 2008.
1-duodecies. Con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni per il frazionamento dei debiti e le garanzie da concedere, nonché per le modalità di computo degli interessi e la determinazione della decorrenza iniziale e del termine finale, al fine di garantire l'organicità della disciplina relativa al versamento, riscossione e rimborso di ogni tributo, nel rispetto dei principi del codice civile e dell'ordinamento tributario, tenuto conto della specificità dei singoli tributi.
1-terdecies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 13 della legge 13 maggio 1999, n. 133 sono stabilite le misure, anche differenziate, degli interessi per il versamento, la riscossione ed i rimborsi di ogni tributo, anche in ipotesi diverse da quelle previste dall'articolo 13 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse fissato ai sensi dell'articolo 1284 del codice civile, salva la determinazione degli interessi di mora ai sensi dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
8. 34.Il Governo.

Aggiungere i seguenti commi:
1-bis. All'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente: «9-bis. È punito con la sanzione amministrativa compresa fra il cento e il duecento per cento dell'imposta non pagata, con un minimo di 258 euro, il cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti e professioni, non assolve l'imposta relativa agli acquisti di beni o servizi, connessa all'errata applicazione del meccanismo dell'inversione contabile di cui agli articoli 17 e 74, commi 7 e 8, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. La medesima sanzione si applica al cedente o prestatore che ha irregolarmente addebitato l'imposta in fattura omettendone il versamento. Qualora l'imposta sia stata assolta dal cessionario o committente ovvero dal cedente o prestatore, ancorché irregolarmente, fermo restando il diritto alla detrazione ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, la sanzione amministrativa è pari al tre cento dell'imposta irregolarmente assolta, con un minimo di 258 euro. Al pagamento delle sanzioni previste nel secondo e terzo periodo, nonché al pagamento dell'imposta, sono tenuti solidalmente entrambi i soggetti obbligati all'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile. È punito con la sanzione di cui al comma 2 il cedente o prestatore che non emette fattura, fermo restando l'obbligo per il cessionario o committente di regolarizzare l'omissione ai sensi del comma 8, applicando, comunque, il meccanismo dell'inversione contabile.».
1-ter. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 17, sesto comma, dopo la lettera a), è inserita la seguente: «a-bis) alle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali di cui alle lettere b)


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e d) del numero 8-ter) dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;»;
b) nell'articolo 30, secondo comma, lettera a), le parole «articolo 17, quinto e sesto comma» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 17, quinto, sesto e settimo comma».
1-quater. La disposizione di cui al comma 1-ter, lettera a), si applica alle cessioni effettuate a partire dal 1o marzo 2008. Resta fermo quanto già stabilito dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 25 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2007, per le cessioni di cui alla lettera d) del numero 8-ter) dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, effettuate dal 1o ottobre 2007 al 29 febbraio 2008. La disposizione di cui al comma 1-ter, lettera b), si applica ai rimborsi richiesti a partire dal 1o gennaio 2008.
1-quinquies. All'articolo 74, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) per le prestazioni dei gestori di telefoni posti a disposizione del pubblico, nonché per la vendita di qualsiasi mezzo tecnico, ivi compresa le fornitura di codici di accesso, per fruire dei servizi di telecomunicazione, fissa o mobile, e di telematica, dal titolare della concessione o autorizzazione ad esercitare i servizi, sulla base del corrispettivo dovuto dall'utente o, se non ancora determinato, sulla base del prezzo mediante praticato per la vendita al pubblico in relazione alla quantità di traffico telefonico messo a disposizione tramite il mezzo tecnico. Le stesse disposizioni si applicano ai soggetti non residenti che provvedono alla vendita o distribuzione nel territorio dello Stato dei mezzi tecnici tramite propri stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, loro rappresentanti fiscali nominati ai sensi del secondo comma dell'articolo 17, ovvero tramite identificazione diretta ai sensi dell'articolo 35-ter, nonché ai commissari, agli altri intermediari e ai soggetti terzi che provvedono alla vendita o distribuzione nel territorio dello Stato dei mezzi tecnici acquistati da soggetti no residenti. Per tutte le vendite dei mezzi tecnici nei confronti dei soggetti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte e professione, anche successive alla prima cessione, i cedenti rilasciano un documento in cui devono essere indicati anche la denominazione e la partita IVA del soggetto passivo che ha assolto l'imposta. La medesima indicazione deve essere riportata anche sull'eventuale supporto fisico, atto a veicolare il mezzo tecnico, predisposto direttamente o tramite terzi dal soggetto che realizza o commercializza gli stessi;».
1-sexies. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma: «3-bis. Il cedente che non integra il documento attestante la vendita dei mezzi tecnici di cui all'articolo 74, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con la denominazione e la partita IVA del soggetto passivo che ha assolto l'imposta, è punito con sanzione amministrativa pari al 20 per cento del corrispettivo della cessione non documentato regolarmente. Il soggetto che realizza o commercializza i mezzi tecnici e che, nel predisporre, direttamente o tramite terzi, i supporti fisici atti a veicolare i mezzi stessi, non indica, ai sensi dell'articolo 74, primo comma, lettera d), quarto periodo del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, la denominazione e la partita IVA del soggetto che ha assolto l'imposta, è punito con sanzione amministrativa pari al 20 per cento del valore riportato sul supporto fisico non prodotto regolarmente. Qualora le indicazioni di cui all'articolo 74, primo comma lettera d), terzo e quarto periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, siano non veritiere, le sanzioni di cui ai periodi precedenti è aumentata al 40 per cento»;


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b) all'articolo 6, al comma 4 le parole «e 3, primo e secondo periodo,» sono sostituite dalle seguenti «, 3, primo e secondo periodo, e 3-bis»;
c) all'articolo 6, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente comma: «9-bis. Il cessionario che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato mezzi tecnici di cui all'articolo 74, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per i quali gli sia stato rilasciato un documento privo dell'indicazione della denominazione e del soggetto passivo che ha assolto l'imposta o con indicazioni manifestamente non veritiere, è punito, salva la responsabilità del cedente, con sanzione amministrativa pari al 20 per cento del corrispettivo dell'acquisto non documentato regolarmente sempreché non provveda, entro il quindicesimo giorno successivo all'acquisto dei mezzi tecnici, a presentare all'ufficio competente nei suoi confronti un documento contenente i dati relativi all'operazione irregolare. Nelle eventuali successive transazioni, ciascun cedente deve indicare nel documento attestante la vendita gli estremi dell'avvenuta regolarizzazione come risultanti dal documento rilasciato dall'ufficio competente.»;
d) all'articolo 12, dopo il comma 2-quater, è aggiunto il seguente comma: «2-quinquies. La sospensione di cui al comma 2 è disposta anche nei confronti dei soggetti esercenti i posti e apparati pubblici di telecomunicazione, e nei confronti dei rivenditori agli utenti finali dei mezzi tecnici di cui all'articolo 74, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ai quali, nel corso di dodici mesi, siano state contestate tre distinte violazioni dell'obbligo di regolarizzazione dell'operazione di acquisto di mezzi tecnici ai sensi del comma 9-bis dell'articolo 6.».
1-septies. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 18, terzo comma, è aggiunto in fine il seguente periodo: «La stessa aliquota si applica altresì ai finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo, e relative pertinenze, per i quali, pur ricorrendo le condizioni di cui alla nota II-bis all'articolo 1 della tariffa, parte prima, annessa al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, la sussistenza delle stesse non risulti da dichiarazione della parte mutuaria, resa nell'atto di finanziamento o allegata al medesimo.»;
b) nell'articolo 20, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente: «L'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente a recuperare le maggiori imposte sull'atto di compravendita della casa di abitazione, acquistata con i benefici di cui all'articolo 1, quinto periodo, della tariffa, parte prima, annessa al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in caso di decadenza dai benefici stessi per dichiarazione mendace o trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, provvede, nel termine decadenziale di tre anni dal verificarsi dell'evento che comporta la revoca dei benefici, a recuperare nei confronti del mutuatario la differenza tra l'imposta sostitutiva di cui al terzo comma dell'articolo 18 e quella di cui al primo comma dello stesso articolo, nonché a irrogare la sanzione amministrativa nella misura del 30 per cento della differenza medesima.».
1-octies. All'articolo 7, comma 4-ter, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, le parole: «per il quale non siano scaduti i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni annuali,» sono sostituite dalle seguenti: «per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi,».


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1-novies. Nell'articolo 17, sesto comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole «altro subappaltatore» sono aggiunte le seguenti: «. La disposizione non si applica alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori».
1-decies. La disposizione di cui al comma 1-novies dal 1o febbraio 2008.
1-undecies. All'articoli 60-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dopo il comma 3 é aggiunto il seguente comma: «4. Qualora l'importo del corrispettivo indicato nell'atto di cessione avente ad oggetto un immobile e nella relativa fattura sia diverso da quello effettivo, il cessionario, anche se non agisce nell'esercizio di imprese, di arti e professioni, è responsabile in solido con il cedente per il pagamento dell'imposta relativa alla differenza tra il corrispettivo effettivo e quello indicato, nonché della relativa sanzione. Il cessionario che non agisce nell'esercizio di imprese, di arti e professioni può regolarizzare la violazione, versando la maggiore imposta dovuta entro 60 giorni dalla stipula dell'atto. Entro lo stesso termine il cessionario che ha regolarizzato la violazione presenta all'Ufficio territorialmente competente nei suoi confronti copia dell'attestazione del pagamento e delle fatture oggetto della regolarizzazione».
1-duodecies. All'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «ai sensi dell'articolo 41», sono soppresse.
8. 35.Il Governo.

ART. 9.

Dopo il comma 48, inserire i seguenti:
48-bis. All'articolo 37, comma 10, lettera d), n. 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «entro il 31 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio».
48-ter. Le persone fisiche e le società o le associazioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, presentano all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni in materia di imposta sui redditi e di imposta regionale sulle attività produttive esclusivamente in via telematica entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
48-quater. Le persone fisiche non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo possono presentare la dichiarazione dei redditi all'Agenzia delle entrate mediante spedizione effettuata dall'estero entro il termine previsto per la trasmissione telematica di cui al comma precedente, utilizzando il mezzo della raccomandata o altro equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione ovvero avvalendosi del servizio telematico. I contribuenti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ai fini della scelta della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e dalle leggi che approvano le intese con le confessioni religiose di cui all'articolo 8, comma 3, della Costituzione, possono presentare, entro il termine di cui al comma precedente, apposito modello, approvato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, ovvero, la certificazione di cui al successivo articolo 4, comma 6-ter, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, per il tramite di un ufficio della Poste italiane S.p.a. ovvero avvalendosi del


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servizio telematico o di un soggetto inca ricato della trasmissione in via telematica delle dichiarazioni di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.
48-quinquies. L'Agenzia delle entrate, entro il 1o ottobre di ogni anno, rende accessibili ai contribuenti, in via telematica, i dati delle loro dichiarazioni presentate entro il 31 luglio. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità per rendere accessibili i dati delle dichiarazioni.
9. 454.Il Governo.

Dopo il comma 37, inserire il seguente:
«37-bis. Nella Tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, disciplinante l'imposta di bollo, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicando nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, e come modificata, da ultimo, dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 51 del 2 marzo 2007, dopo l'articolo 10 è aggiunto il seguente:

Art. 10-bis.

Articolo della tariffa
Indicazione degli atti soggetti ad imposta
Imposte dovute
Modo di pagamento
Note
Fisse
Proporzionali
10-bis
1. Assegno bancario, assegno postale, assegno circolare, vaglia postale, vaglia cambiario, se rilasciati in forma libera: per ciascun modulo, oltre l'imposta ordinaria: euro 1,50   1. Per i vaglia postali in modo virtuale, per gli altri titoli con le stesse modalità dell'imposta ordinaria. 1. L'imposta è dovuta anche se i titoli sono inclusi nella Tabella.

2. Le disposizioni del comma 1 hanno effetto a decorrere dal 30 aprile 2008.».
9. 455.Il Governo.

Al comma 13, sopprimere le lettere b) e c).
9. 456.Il Governo.

Dopo il comma 7, inserire il seguente:
7-bis.
All'articolo 4, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, le parole: «scientifico particolarmente rivolte» sono sostituite dalla seguenti: «scientifico alle attività istituzionali del Ministero dell'economia e delle finanze anche rivolte» e le parole «, collocata presso due delle sedi periferiche esistenti, con particolare attenzione alla naturale vocazione geografica di ciascuna nell'ambito del territorio nazionale» sono soppresse.
9. 457.Il Governo.

Dopo il comma 76, inserire i seguenti:
76-bis. Il prezzo di vendita delle unità immobiliari di cui al presente comma, offerte in prelazione ai singoli conduttori, oltre alla riduzione di cui alla lettera d) comma 109 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a partire dal 1o gennaio 2007 è ulteriormente abbattuto, quando le singole unità facciano parte di compendi immobiliari che comprendano almeno 70 unità in vendita, a seguito di stime dirette, effettuate dall'Agenzia del


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demanio, che tengano conto dell'effettivo stato di conservazione del compendio e della sua ubicazione.
76-ter. Al comma 10, dell'articolo 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 396, le parole: «per essere destinati a sedi di istituti di cultura di Stati esteri», sono soppresse.
76-quater. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo il comma 274 è inserito il seguente: «274-bis. Le somme di cui al comma 274 sono assoggettate alla prescrizione quinquennale di cui all'articolo 2948 del codice civile, fermo restando quanto previsto, in materia di interruzione della prescrizione, dagli articoli 2943 e seguenti del codice civile».
76-quinquies. All'articolo 2 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma: «1-bis. Le imprese confiscate ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, possono essere ammesse all'amministrazione straordinaria, alle condizioni e nelle forme previste dal presente decreto, anche in assenza dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1.».
76-sexies. Fino alla definizione della riforma organica del governo del territorio, in aggiunta alle aree necessarie per le superfici minime di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, e alle relative leggi regionali, negli strumenti urbanistici sono definiti ambiti la cui trasformazione è subordinata alla cessione gratuita da parte dei proprietari, singoli o in forma consortile, di aree o immobili destinati a edilizia residenziale sociale, in rapporto al fabbisogno locale e in relazione alla entità e al valore della trasformazione. In tali ambiti è possibile prevedere, inoltre, l'eventuale fornitura di alloggi a canone calmierato, concordato e sociale.
76-septies. Ai fini della realizzazione di interventi finalizzati alla realizzazione di edilizia residenziale sociale, di rinnovo urbanistico ed edilizio, di riqualificazione e miglioramento della qualità ambientale degli insediamenti il comune può, nell'ambito delle previsioni degli strumenti urbanistici, consentire un aumento di volumetria premiale nei limiti di incremento massimi della capacità edificatoria prevista per gli ambiti di cui al comma 1.

Conseguentemente all'articolo 132, comma 2, lettera d), dopo le parole: d'intesa con l'Agenzia del demanio, inserire le seguenti: e ulteriori rispetto a quelli da individuarsi ai sensi dell'articolo 27, comma 13-ter, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
9. 458.Il Governo.

Al comma 18, le parole: è abrogato., sono sostituite le seguenti: è abrogato; resta comunque fermo l'obbligo di comunicazione stabilito dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 dicembre 2004, n. 341, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2005.
9. 459.Il Governo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
81-bis. Nel comma 37-bis dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «immessi sul mercato a decorrere dal 1o gennaio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «immessi sul mercato a decorrere dal 1o gennaio 2009».
9. 460.Il Governo.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
81-bis. Al comma 43 dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione del periodo precedente si applica anche ai


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redditi di cui all'articolo 17, comma 1, lettere c) e c-bis) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente delle Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, corrisposti a decorrere dal 1o gennaio 2004.».
81-ter. All'articolo 2, comma 33, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, dopo il quinto periodo è inserito il seguente: «Tali redditi producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1o gennaio dell'anno in cui viene presentata la dichiarazione».
81-quater. All'articolo 1, comma 57, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 269, e successive modificazioni, dopo le parole: «della fiscalità» sono inserite le seguenti: «, delle cui banche di dati è comunque contitolare,».
81-quinquies. All'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3-bis, sostituire la lettera e) con la seguente: «e) all'agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge 10 febbraio 2006, n. 96;»;
b) dopo il comma 3-bis, inserire il seguente: «3-bis.1. Le attività di cui alle lettere a), b), c), d) ed i) del comma 3-bis devono essere espletate in conformità a quanto previsto dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».
9. 461.Il Governo.

Dopo il comma 77, inserire i seguenti:
77-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 3, è aggiunto in fine il seguente comma:
«Le disposizioni del primo periodo del terzo comma non si applicano in caso di uso personale o familiare dell'imprenditore ovvero di messa a disposizione a titolo gratuito nei confronti dei dipendenti:
1) di veicoli stradali a motore per il cui acquisto, pure sulla base di contratti di locazione, anche finanziaria, e di noleggio, la detrazione dell'imposta è stata operata in funzione della percentuale di cui alla lettera c) dell'articolo 19-bis1;
2) delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di telecomunicazioni e delle relative prestazioni di gestione, qualora sia stata computata in detrazione una quota dell'imposta relativa all'acquisto delle predette apparecchiature, pure sulla base di contratti di locazione, anche finanziaria, e di noleggio, e dei predetti servizi non superiore alla misura in cui tali beni e servizi sono utilizzati per fini diversi da quelli di cui all'articolo 19, comma 4, secondo periodo.»;
b) nell'articolo 10, è aggiunto in fine il seguente comma:
«Sono altresì esenti dall'imposta le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consorziati o soci da consorzi e da società cooperative con funzioni consortili, costituiti tra soggetti per i quali l'imposta, nel triennio solare precedente, è stata totalmente indetraibile a norma dell'articolo 19, anche per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis, a condizione che i corrispettivi dovuti dai consorziati o soci ai predetti consorzi e società non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse.»;
c) nell'articolo 13, il terzo comma è sostituito dai seguenti:
«In deroga al primo comma:
a) per le operazioni imponibili effettuate nei confronti di un soggetto per il quale l'esercizio del diritto alla detrazione è limitato a norma del comma 5 dell'articolo 19, anche per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis, la base imponibile è costituita dal valore normale dei beni e dei


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servizi se è dovuto un corrispettivo inferiore a tale valore e se l'operazione è effettuata da società che direttamente o indirettamente controllano tale soggetto, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla il predetto soggetto;
b) per la messa a disposizione di veicoli stradali a motore nonché delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di telecomunicazioni e delle relative prestazioni di gestione effettuata dal datore di lavoro nei confronti del proprio personale dipendente la base imponibile è costituita dal valore normale dei beni e dei servizi se è dovuto un corrispettivo inferiore a tale valore. Per le cessioni che hanno per oggetto beni per il cui acquisto od importazione la detrazione è stata ridotta ai sensi dell'articolo 19-bis1 o di altre disposizioni di indetraibilità oggettiva, la base imponibile è determinata moltiplicando per la percentuale detraibile ai sensi di tali disposizioni l'importo determinato ai sensi dei precedenti commi.»;
d) nell'articolo 14 sono aggiunti in fine i seguenti commi:
«Agli effetti del terzo comma dell'articolo 13, il valore normale è determinato ai sensi del terzo e del quarto comma se i beni ceduti od i servizi prestati rientrano nell'attività propria dell'impresa; diversamente, il valore normale è costituito per le cessioni di beni dal prezzo di acquisto dei beni stessi e per le prestazioni di servizi dalle spese sostenute per la prestazione dei servizi stessi.
Agli effetti della lettera b) del terzo comma dell'articolo 13, per la messa a disposizione di veicoli stradali a motore si assume come valore normale quello determinato a norma dell'articolo 51, comma 4, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, comprensivo degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente ed al netto dell'imposta sul valore aggiunte compresa in detto importo.»;
e) nell'articolo 19-bis1, la lettera g) è soppressa, nella lettera e) sono soppresse le parole: «ed al transito stradale delle autovetture e autoveicoli di cui all'articolo 54, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285» e le lettere a), b), c) e d) sono sostituite dalle seguenti:
«a) l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione di aeromobili e dei relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione se i beni formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o sono destinati ad essere esclusivamente utilizzati come strumentali nell'attività propria dell'impresa ed è in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni;
b) l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione dei beni elencati nell'allegata tabella B e delle navi ed imbarcazioni da diporto e dei relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione soltanto se i beni formano oggetto dell'attività propria dell'impresa ed è ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni;
c) l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione di veicoli stradali a motore, diversi da quelli di cui alla lettera f) dell'allegata tabella B, e dei relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione nella misura del quaranta per cento se tali veicoli non sono utilizzati esclusivamente nell'esercizio d'impresa, dell'arte o della professione. La disposizione non si applica, in ogni caso, quando i predetti veicoli formano oggetto dell'attività propria dell'impresa nonché per gli agenti e rappresentanti di commercio. Per i veicoli stradali a motore si intendono tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto;
d) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di carburanti e lubrificanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore, nonché alle prestazioni di cui al terzo comma dell'articolo 16 ed alle prestazioni di custodia, manutenzione, riparazione ed impiego,


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compreso il transito stradale, dei beni stessi, è ammessa in detrazione nella stessa misura in cui è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di detti aeromobili, natanti e veicoli stradali a motore;»;

f) nella tabella A, parte terza, allegata al decreto, il numero 1 è sostituito dal seguente:
«1) Cavalli, asini muli e bardotti, vivi, destinati ad essere utilizzati nella preparazione di prodotti alimentari.»;
g) nella Tabella B allegata al decreto, le lettere e) e g) sono soppresse.

77-ter. Nel fissare i criteri selettivi di cui all'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per il quinquennio 2008-2012 si stabilità la misura in cui gli Uffici dovranno concentrare l'attività di controllo sui contribuenti che abbiano computato in detrazione in misura superiore al cinquanta per cento del relativo ammontare l'imposta afferente gli acquisti delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di telecomunicazioni e delle relative prestazioni di gestione.
77-quater. Nell'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, i commi da 1 a 3-bis sono soppressi.
77-quinquies. Nell'articolo 44 della legge 21 novembre 2000, n. 342, le parole «con l'aliquota del dieci per cento» sono sostituite dalle seguenti: «con l'aliquota ordinaria».
77-sexies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212:
a) le disposizioni di cui al comma 77-bis, lettere b), e al comma 77-quater si applicano a partire dal 1o luglio 2008;
b) le disposizioni di cui all'articolo 77-bis, lettere c) e d), si applicano a partire dal 1o marzo 2008;
c) le disposizioni di cui al comma 77-bis, lettere a), e), f) e g) ed al comma 77-quinquies si applicano a partire dal 1o gennaio 2008. Tuttavia, per le operazioni relative a veicoli stradali a motore, le disposizioni di cui alle lettere a), e) e g) del comma 77-bis trovano applicazione dal 28 giugno 2007.
77-septies. In deroga all'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per gli atti formati anteriormente al 4 luglio 2006, deve intendersi che le presunzioni di cui all'articolo 35, commi 2, 3 e 23-bis, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, valgano, agli effetti tributari, come presunzioni semplici.

Conseguentemente nella tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2008: - 29.800;
2009: + 105.100;
2010: + 44.100.
9. 462.Il Governo.

ART. 10.

Sostituire l'articolo 10 con il seguente:

Art. 10.
(Trasporto pubblico locale).

1. Al fine di promuovere lo sviluppo dei servizi del trasporto pubblico locale, di attuare il processo di riforma del settore, di garantire le risorse necessarie per il mantenimento dell'attuale livello dei servizi, incluso il recupero dell'inflazione degli anni precedenti, alle regioni a statuto ordinario è riconosciuta la compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio per autotrazione.
2. La compartecipazione di cui al comma 1 è attribuita mensilmente a ciascuna regione, per gli anni 2008-2010, nella misura complessiva indicata nella tabella n. 3 allegata alla presente legge. A decorrere dall'anno 2011 le quote di compartecipazione di ciascuna regione a statuto ordinario restano determinate nella misura stabilita per lo stesso anno 2011 con decreto del Ministro dell'economia e


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delle finanze, sentita con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, in modo tale che le stesse, applicate ai volumi di gasolio impiegato come carburante per autotrazione erogati nell'anno 2010 in ciascuna regione, consentano di corrispondere l'importo complessivo come nella tabella n. 3 allegata alla presente legge e quello individuato, dal 2011, in base al comma 8. Con lo stesso decreto sono individuate le modalità di trasferimento delle somme spettanti alle singole regioni. Nelle more dell'emanazione del decreto continuano ad essere attribuite a ciascuna regione, a titolo di acconto, le predette mensilità.
3. La compartecipazione di cui al comma 2 sostituisce e, dal 2011, integra, le seguenti risorse:
compensazione della minore entrata registrata relativamente alla compartecipazione dell'accisa sul gasolio di cui all'articolo 3, comma 12-bis, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 per un importo annuo pari a 254,9 milioni di euro;
trasferimenti di cui agli articoli 8 e 20 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 per un importo annuo pari a 670,5 milioni di euro;
compensazione della riduzione dell'accisa sulla benzina non compensata dal maggior gettito delle tasse automobilistiche di cui all'articolo 1, comma 58, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per un importo annuo pari a 342,5 milioni di euro;
trasferimenti per i rinnovi dei contratti di lavoro relativi al settore del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, all'articolo 2 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16 convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2005, n. 58 e dell'articolo 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per un importo annuo pari a 480,2 milioni di euro.

4. A decorrere dal 2008, al fine di adeguare le risorse destinate ai servizi di trasporto pubblico locale comprese quelle di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 422 del 1997, è attribuita alle regioni a statuto ordinario una quota dell'accisa sul gasolio impiegato come carburante per autotrazione, ulteriore rispetto a quella prevista ai sensi del comma 2, determinata nella misura di 0,00860 euro per l'anno 2008, di 0,00893 euro per l'anno 2009 e di 0,00920 euro a partire dall'anno 2010 per ogni litro di gasolio erogato nei rispettivi territori regionali.
5. L'ammontare della quota di compartecipazione di cui al comma 4 è versato direttamente dai soggetti obbligati al pagamento dell'accisa e riversato dalla struttura di gestione in apposito conto corrente aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato. La ripartizione alle regioni a statuto ordinario delle somme ad esse spettanti ai sensi del comma 4 è effettuata sulla base dei quantitativi di gasolio erogati nell'anno precedente dagli impianti di distribuzione di carburanti come risultanti dal registro di carico e scarico previsto dall'articolo 25, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. A decorrere dalla ripartizione relativa all'anno 2011, le somme spettanti alle regioni a statuto ordinario ai sensi del comma 4 possono essere rideterminate sulla base dei criteri di commisurazione, da stabilire con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e delle regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, finalizzati a valutare lo stato di adozione e di applicazione, da parte delle regioni, di quanto stabilito dagli articoli 14, 16, 17, 18 e 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e di quelle contenute nel presente comma.


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6. È istituito presso il Ministero dei trasporti l'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale, cui partecipano i rappresentanti dei Ministeri competenti, delle regioni e degli enti locali, al fine di creare una banca dati e un sistema informativo pubblico correlati a quelle regionali e assicurare la verifica dell'andamento del settore e del completamento del processo di riforma. Per il funzionamento dell'Osservatorio è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità di monitoraggio delle risorse destinate al settore e dei relativi servizi, ivi comprese quelle relative agli enti locali, nonché le modalità di funzionamento dell'Osservatorio. L'Osservatorio presenta annualmente un rapporto sullo stato del trasporto pubblico locale alle competenti commissioni parlamentari.
7. A decorrere dal 2008 non può essere previsto alcun trasferimento aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato finalizzato al finanziamento delle spese correnti del settore, ivi compresi gli oneri per i rinnovi contrattuali degli addetti al comparto successivi all'entrata in vigore della presente legge. Le regioni a statuto ordinario riversano le risorse destinate agli enti locali entro 4 mesi dalla data della loro acquisizione, ferma restando la possibilità di attivare una modalità di versamento di maggior favore per gli stessi enti locali.
8. Le risorse di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 continuano ad essere corrisposte sino a tutto l'anno 2010. Dal 2011 si provvede alla oro sostituzione adeguando le misure della compartecipazione di cui al comma 2; a tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, da emanare entro il 15 febbraio 2010, è individuata la somma spettante a ciascuna regione a statuto ordinario di cui tenere conto ai fini dell'emanazione del decreto di cui al comma 2.
9. Nelle more di un'organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, viene esteso al settore del trasporto pubblico locale il sistema previsto dall'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato.
10. Per promuovere lo sviluppo economico e rimuovere gli squilibri economico-sociali è istituito nello stato di previsione del Ministero dei trasporti, il »Fondo per la promozione e il sostegno allo sviluppo del trasporto pubblico locale« con una dotazione di 113 milioni di euro per l'anno 2008, di 130 milioni di euro per l'anno 2009 e di 110 milioni di euro per l'anno 2010. Per gli anni successivi, al finanziamento del Fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni. Le risorse del fondo sono destinate alle finalità di cui all'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui all'articolo 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, con le procedure e le modalità previste da tali disposizioni. Gli interventi finanziati, ai sensi e con le modalità della legge 26 febbraio 1992, n. 211, con le risorse di cui al presente comma, individuati con decreto del Ministro dei trasporti, sono destinati al completamento delle opere in corso di realizzazione in misura non superiore al 20 per cento. Il finanziamento di nuovi interventi è subordinato all'esistenza di parcheggi di interscambio, ovvero alla loro realizzazione, che può essere finanziata con le risorse di cui presente comma.
11. La ripartizione delle risorse di cui al comma 10 tra le finalità ivi previste è definita con decreto del Ministro dei trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e di Bolzano. In fase di prima applicazione,


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per il triennio 2008-2010, le risorse sono attribuite in pari misura tra le finalità previste. A decorrere dal 2011 la ripartizione delle risorse tra le finalità di cui al comma 10 è effettuata con il medesimo decreto, tenendo conto dei principi di premialità che incentivino l'efficienza, l'efficacia e la qualità nell'erogazione dei servizi, la mobilità pubblica e la tutela ambientale. All'articolo 1, comma 1032, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abrogata la lettera d).
12. All'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:
«c-bis) per l'acquisto di elicotteri e di idrovolanti destinati ad un servizio minimo di trasporto pubblico locale per garantire collegamenti con isole minori con le quali esiste un fenomeno di pendolarismo;
c-ter) all'acquisto dei veicoli di cui alle lettere a) e b) è riservato almeno il 50 per cento della dotazione del fondo».

13. Al Ministero dei trasporti è altresì destinata una quota pari a 4 milioni di euro a decorrere dal 2008 per la riattivazione, in via d'urgenza, dei lavori di realizzazione di sistemi innovativi di trasporto in ambito urbano, interrotti in relazione all'apertura di procedimenti tesi a riesaminare le procedure contrattuali da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee.
14. A decorrere dal 2008 i finanziamenti statali per il rinnovo del contratto relativo al settore del trasporto pubblico locale di cui alle disposizioni richiamate nel comma 3 sono corrisposti direttamente alle regioni a statuto ordinario dal Ministero dell'economia e delle finanze con le modalità di cui al comma 2. L'esclusione delle spese relative ai rinnovi contrattuali del settore del trasporto pubblico locale dal patto di stabilità interno si applica esclusivamente nei confronti delle regioni e delle provincie autonome di Trento e di Bolzano.
15. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2008 per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale, spetta una detrazione dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19 per cento per un importo delle spese stesse non superiore a 250 euro. La detrazione spetta sempreché le spese stesse non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che si trovino nelle condizioni indicate nel comma 2 del medesimo articolo 12.
16. L'articolo 3, comma 1, del decreto legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito con modificazioni dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18, si interpreta nel senso che le somme di cui all'articolo 1 del medesimo decreto legge, nonché quelle che gli enti locali proprietari e soci hanno versato o versano per il ripiano delle perdite di esercizio dell'azienda o del consorzio di pubblico trasporto ancorché riferite ad esercizi precedenti al 1982, come pure quelle provenienti dal fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio di cui all'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, non rilevano ai fini degli articoli 61 e 109, comma 5, nonché dell'articolo 84, comma 1, quarto periodo del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
17. Le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato, corrispondenti al credito vantato dallo Stato verso la Società Adriatico-Sangritana SpA e risultanti dai verbali di verifica sui disavanzi pregressi maturati al 31 dicembre 2000, sono, nel limite di 8.822.634, riassegnate al Ministero dei trasporti per essere destinate ad interventi nel settore dei trasporti ferroviari di ammodernamento e potenziamento della rete infrastrutturale e del materiale rotabile della ferrovia adriatico-sangritana. Con decreto del Ministro dei


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trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di erogazione delle risorse di cui al presente comma.
18. I crediti vantati dalla Ferrovia della Calabria s.r.l. nei confronti della Regione Calabria e rientranti nella regolazione delle partite debitorie di cui all'articolo 145, comma 30, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono destinati alla definitiva copertura dei disavanzi pregressi a tutto il 31 dicembre 2000 della ex Gestione Commissariale Governativa Ferrovie della Calabria e per la parte residua ad investimenti per il rinnovo e il potenziamento dei servizi ferroviari gestiti dalla medesima società.
19. Sono abrogate le disposizioni recate dall'articolo 3, comma 12-bis, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dall'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e dall'articolo 1, comma 58, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Conseguentemente, nella Tabella A, sotto la voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni (in migliaia di euro):
2009: - 446.000;
2010: - 541.000;
nella Tabella B, sotto la voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni (in migliaia di euro):
2008: - 12.000;
2009: - 110.000;
2010: - 110.000;
nella Tabella D, nell'ambito della missione Politiche per il lavoro - Programma «Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione» del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, apportare le seguenti variazioni (in migliaia di euro):
Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 236 del 1993:
Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione:
articolo 1, comma 7: Fondo per l'occupazione:
(2.2.6 - Investimenti - cap. 7202) (settore n. 27):
2008: - 17.000;
2009: - ;
2010: - .


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Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

Art. 10-bis.
(Piano di valorizzazione dei beni pubblici per la promozione e lo sviluppo dei sistemi locali).

1. Al fine di attivare significativi processi di sviluppo locale attraverso il recupero e il riuso di beni immobili pubblici, in coerenza con gli indirizzi di sviluppo territoriale, economico e sociale e con gli obiettivi di sostenibilità e qualità territoriale e urbana, il Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, tramite l'Agenzia del demanio, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, di intesa con gli enti territoriali interessati, individuano ambiti di interesse nazionale nei quali sono presenti beni immobili di proprietà dello Stato e di altri soggetti pubblici per promuovere, in ciascun ambito, un programma unitario di valorizzazione di cui all'articolo 3, comma 15-bis del decreto-legge n. 351/2001, convertito con modificazioni dalla legge n. 410/2001 e successive modificazioni, tali da comporre un «Piano di valorizzazione dei beni pubblici per la promozione e lo sviluppo dei sistemi locali».
2. Il Piano di cui al comma 1 è proposto dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti i Ministri competenti ed è approvato d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. In tale Piano, oltre alla individuazione degli ambiti di intervento, sono determinati gli obiettivi di azione, le categorie tematiche, sociali, economiche e territoriali di interesse, i criteri, i tempi e le modalità di attuazione dei programmi unitari di intervento, nonché ogni altro elemento significativo per la formazione dei suddetti programmi.
3. Sulla base delle indicazioni contenute nel Piano, la regione e gli enti territoriali e locali interessati, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, promuovono la formazione dei programmi unitari di valorizzazione, individuando gli interventi, le modalità di attuazione, le categorie di destinazioni d'uso compatibili, l'entità e la modalità di attribuzione agli enti territoriali di quota parte del plusvalore da realizzare, nonché ogni altro elemento significativo per l'attuazione di quanto previsto nei programmi medesimi.
4. Per la definizione dei contenuti, finalità, condizioni e limiti per l'attuazione dei programmi unitari di valorizzazione concorrono le Amministrazioni centrali e territoriali interessate, nonché tutti i soggetti competenti, anche utilizzando la conferenza dei servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, con particolare riguardo alla identificazione delle modalità di intervento per gli immobili soggetti a tutela ambientale, paesaggistica, architettonica, archeologica e storico-culturale, individuando gli elementi necessari per la migliore definizione progettuale degli interventi ricompresi nei programmi unitari di valorizzazione.
5. Ciascun programma unitario di valorizzazione è approvato con decreto del Presidente della regione o della provincia interessata, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per i beni e le attività culturali. I Consigli comunali provvedono alla ratifica del programma, a pena di decadenza, nel rispetto delle forme di pubblicità e di partecipazione, entro novanta giorni dall'emanazione del predetto decreto. La suddetta approvazione produce gli effetti previsti dall'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e delle relative leggi regionali nonché, ove necessario, la relativa dichiarazione di pubblica utilità per le opere pubbliche o di interesse generale in esso comprese.
6. Ciascun programma unitario di valorizzazione o parti di esso, in relazione alla sua approvazione, può assumere, in considerazione della tipologia e dei contenuti degli interventi previsti, il valore e gli effetti dei piani, programmi e strumenti


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attuativi di iniziativa pubblica e privata, ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale. Al programma unitario di valorizzazione è applicabile, ove necessario, il comma 5 dell'articolo 27 della legge 1 agosto 2002, n. 166.
7. Ai fini del raggiungimento della fattibilità economica di ciascun programma possono essere definite modalità di perequazione, compensazione e premialità urbanistiche, regolate d'intesa con la regione interessata, ove ciò non sia previsto dalla legislazione regionale.
8. Per la predisposizione degli studi di fattibilità, progetti e di eventuali ulteriori misure di accompagnamento e di supporto del Piano si provvede a valere sul capitolo relativo alle somme da attribuire all'Agenzia del demanio per l'acquisto dei beni immobili, per la manutenzione, la ristrutturazione, il risanamento e la valorizzazione dei beni del demanio e del patrimonio immobiliare statale, nonché per gli interventi sugli immobili confiscati alla criminalità, fino ad un importo massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2008.
9. All'articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono approvate le seguenti modificazioni:
a) al comma 13-ter, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Entro il 31 luglio 2008 il Ministero della difesa, sentita l'Agenzia del demanio, adotta un programma di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento del patrimonio infrastrutturale in uso, allo scopo di favorirne la riallocazione in aree maggiormente funzionali per migliorare l'efficienza dei servizi assolti e individua entro il 31 ottobre 2008, con le stesse modalità indicate nel primo periodo, immobili non più utilizzati per finalità istituzionali da consegnare all'Agenzia del demanio entro il 31 dicembre 2008, nonché altre strutture, per un valore complessivo pari almeno a 2.000 milioni di euro.»;
b) dopo il comma 13-ter, sono inseriti i seguenti:
«13-ter1. Il programma di cui al comma 13-ter:
a) individua, oltre gli immobili non più utilizzati, anche quelli parzialmente utilizzati e quelli in uso all'Amministrazione della difesa nei quali sono tuttora presenti funzioni altrove ricollocabili;
b) definisce le nuove localizzazioni delle funzioni, individuando le opere da realizzare;
c) quantifica il costo della costruzione ex novo e dell'ammodernamento delle infrastrutture individuate e quello del trasferimento delle funzioni nelle nuove localizzazioni;
d) stabilisce le modalità temporali delle procedure di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento e del successivo rilascio dei beni immobili non più in uso.
13-ter2. Le infrastrutture militari, gli immobili e le porzioni di più ampi compendi ancora in uso al Ministero della Difesa, individuati nell'ambito del programma di cui ai commi 13-ter e 13-ter1, sono consegnati all'Agenzia del demanio ad avvenuta riallocazione delle funzioni presso idonee e funzionali strutture sostitutive. La riallocazione può avvenire sia tramite la trasformazione e riqualificazione di altri immobili militari, sia con costruzioni ex novo, da realizzarsi anche attraverso il ricorso ad accordi o a procedure negoziate con enti territoriali promosse dal Ministero della difesa, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 15-bis del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Per consentire la riallocazione delle predette funzioni è istituito, nello stato di previsione del Ministero della Difesa, un fondo in conto capitale la cui dotazione è determinata dalla legge finanziaria in relazione alle esigenze di


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realizzazione del programma di cui al comma 13-ter1 e al quale concorrono anche proventi derivanti dalle attività di valorizzazione e dismissione effettuate dall'Agenzia del demanio con riguardo alle infrastrutture militari, agli immobili e alle porzioni di più ampi compendi ancora in uso al Ministero della Difesa, oggetto del presente comma».

Conseguentemente, nella tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2008: - 10.000;
2009: 0;
2010: 0.
10. 09.Il Governo.

ART. 13.

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: a) all'articolo 1, comma 3-bis, le parole: «calcolato dall'I.N.P.S.» sono sostituite dalle seguenti: «risultante al Sistema informativo dell'indicatore della situazione economica equivalente gestito dall'I.N.P.S.»;
b) alla lettera c), capoverso 1), le parole: «gestito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ai sensi del presente comma», sono sostituite dalle seguenti: «gestito ai sensi del presente articolo dall'Istituto nazionale della previdenza sociale che per l'alimentazione del Sistema può stipulare apposite convenzioni con i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322».
13. 8.Il Governo.

ART. 14.

Al comma 6, apportare le seguenti modificazioni:
a) nel secondo periodo dopo le parole: «sono applicati», sono inserite le seguenti: «come componenti, su domanda da presentare al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria entro il 31 gennaio 2008»;
b) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente «in difetto di domande, il Consiglio di presidenza provvede d'ufficio entro il 31 marzo 2008»;
c) nel terzo periodo, le parole: «sezione regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «delle sezioni di cui al primo periodo»;
d) in fine, è aggiunto il seguente periodo: «ai presidenti di sezione, ai componenti ed al personale di segreteria della Commissione tributaria centrale trasferiti di sede ai sensi del periodo precedente non spetta il trattamento di missione».
14. 57.Il Governo.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
1) le parole «utilizza prioritariamente» sono sostituite dalle seguenti: «può utilizzare anche»;
2) dopo le parole «già espletate» sono inserite le seguenti: «per la stipula dei contratti di formazione e lavoro»;
3) le parole: «ricorre alla mobilità», sono sostituite dalle seguenti: «può ricorrere alla mobilità»;
4) aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Per assicurare standard elevati di qualità nel reclutamento, l'utilizzo delle graduatorie avviene nel limite massimo del dieci per cento degli idonei, fermo restando che il punteggio utile per l'assunzione non può comunque essere inferiore di oltre un punto rispetto a quello conseguito dall'ultimo dei vincitori in graduatoria.


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In aggiunta a quanto previsto dal precedente periodo, l'utilizzo delle graduatorie è disposto prioritariamente anche per i candidati risultati idonei in più di una di tali procedure. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di incremento delle entrate fiscali e di potenziamento dell'azione di contrasto all'evasione, l'Agenzia delle entrate può altresì utilizzare, a valere sulle maggiori entrate di cui al presente comma, la quota di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche per procedere a nuove assunzioni.».
14. 58.Il Governo.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
«12-bis. Le entrate derivanti dal riversamento al bilancio dello Stato degli avanzi di gestione conseguiti dalle Agenzie fiscali, ad esclusione dell'Agenzia del demanio, tranne quelli destinali alla incentivazione del personale, e dagli utili conseguiti a decorrere dall'anno 2007 dalle società di cui all'articolo 59, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono utilizzate per il potenziamento delle strutture dell'Amministrazione finanziaria, con particolare riguardo a progetti volti al miglioramento della qualità della legislazione e alla semplificazione del sistema e degli adempimenti per i contribuenti. A tal fine, le somme versate in uno specifico capitolo di entrata sono riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali.
12-ter. Al fine di potenziare l'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale e le funzioni di controllo, analisi e monitoraggio della spesa pubblica, possono essere conferiti, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno 2008, incarichi di livello dirigenziale generale a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, anche in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo dell'eventuale conferimento di ciascuno degli incarichi previsti dal presente periodo si rendono indisponibili due posti di livello dirigenziale non generale per ciascun incarico conferito; i posti resi indisponibili sono soppressi dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
12-quater. Al fine di rafforzare l'attività di controllo dell'Agenzia delle entrate attraverso l'impiego ottimale delle risorse e di facilitare il rapporto dei contribuenti con gli uffici, con il regolamento di amministrazione di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, possono essere individuati gli uffici competenti a svolgere le attività di controllo e di accertamento.
Il regolamento si ispira anche ai seguenti criteri:
a) rafforzamento dell'attività di controllo in relazione alla peculiarità delle tipologie di contribuenti e alle diverse fattispecie di accertamento;
b) impiego ottimale delle risorse, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, nonché facilitazione del rapporto dei contribuenti con gli uffici, anche attraverso lo sviluppo delle tecnologie informatiche e telematiche;
c) individuazione dei livelli di responsabilità relativi all'adozione degli atti di accertamento sulla base della rilevanza e complessità degli stessi.
12-quinquies. Per analoghe esigenze di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, la pubblicazione dei provvedimenti dei Direttori di Agenzie fiscali sui rispetti siti internet tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei medesimi documenti, nei casi in cui questa sia prevista da altre disposizioni di legge. I siti internet delle Agenzie fiscali devono essere strutturati al fine di consentire la ricerca, la consultazione, l'estrazione e l'utilizzazione di tutti i documenti ivi pubblicati.


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12-sexies. Per il triennio 2008-2010, al fine di assicurare le risorse per il perseguimento degli obiettivi di incremento delle entrate tributarie e di contrasto all'evasione tributaria ed extratributaria contenuti nell'Atto di indirizzo 2008-2010 ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché nelle convenzioni e nei contratti di servizio triennali fiscali sono quantificati, per ciascun anno del triennio, in misura non inferiore a quella stabilita per il 2008 in applicazione della normativa vigente.
12-septies. Attesa la natura obbligatoria delle spese per il funzionamento delle Agenzie fiscali e la rilevanza dei compiti di contrasto all'evasione tributaria ed extratributaria ai fini del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, non si applicano alle Agenzie fiscali le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 482, 483 e 621 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
12-octies. I soggetti di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, in relazione alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuati tramite distributori automatici, sono tenuti a memorizzare su supporto elettronico, distintamente per ciascun apparecchio, le singole operazioni.
12-novies. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti le modalità di memorizzazione delle singole operazioni nonché i criteri, i tempi e le modalità per la trasmissione in via telematica, distintamente per ciascun apparecchio, delle informazioni relative alle medesime operazioni di cui al comma 12-octies.
12-decies. A tal fine, anche avvalendosi del concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, con il medesimo provvedimento sono stabiliti le opportune credenziali, le modalità di memorizzazione delle singole operazioni, le specifiche tecniche necessarie per la trasmissione telematica dei dati nonché le modalità di effettuazione dei controlli.
12-undecies. Le disposizioni di cui ai commi 12-octies e 12-novies si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2009 e, limitatamente agli apparecchi già immessi nel mercato alla predetta data, dal 30 luglio 2009.
12-duodecies. In attesa della piena operatività delle disposizioni di cui ai commi da 12-octies e 12-undecies, a decorrere dal 1o gennaio 2008 l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza destinano una quota della propria capacità operativa per effettuare accertamenti mirati nei confronti dei soggetti indicati al comma 12-octies».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti modificazioni:
2008: + 10.000;
2009: + 5.000;
2010: + 5.000.
14. 59.Il Governo.

ART. 15.

Apportare le seguenti modificazioni:
a)
al comma 1, alinea, le parole «risultanti dai» sono sostituite dalle seguenti «conseguenti ai»;
b) al comma 1, lettera a), le parole «quantificazione del credito» sono sostituite dalle seguenti: «supporto all'attività di quantificazione del credito effettuata dall'ufficio competente».
15. 7.Il Governo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
7-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 20006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 119:
1) dopo le parole «le società per azioni residenti» sono aggiunte le seguenti:, «ai fini fscali,»;
2) le parole «italiani» sono sostituite dalle seguenti «aventi sede in uno Stato membro dell'Unione europea»;


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3) dopo le parole «non possiedano» inserire le seguenti «al momento dell'opzione»;
4) le parole «dell'1 per cento» sono sostituite dalle seguenti «del 2 per cento»;
b) al comma 134, le parole «Le SIIQ» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti residenti presso i quali i titoli di partecipazione detenuti nelle SIIQ sono stati depositati, direttamente o indirettamente aderenti al sistema di deposito accentrato e gestito dalla Monte Titoli S.p.A. ai sensi del regolamento Consob emanato in base all'articolo 10 della legge 19 giugno 1986, n. 289, nonché i soggetti non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli,»;
c) dopo il comma 134, inserire il seguente «134-bis». Ai fini dell'applicazione della ritenuta disciplinata dal comma 134 sugli utili distribuiti dalle SIIQ si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 27-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, fatta eccezione del comma 6.
15. 8.Il Governo.

ART. 17.

All'articolo 17 apportare le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 sostituire le parole «e il relativo riparto di competenze sono stabiliti» con le parole «è stabilito»;
b) al comma 2, le parole «sono abrogati il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, e il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233» sono sostituite dalle seguenti: «sono abrogate le disposizioni non compatibili con la riduzione dei Ministeri di cui al comma 1 del presente articolo, ivi comprese quelle di cui al decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 3.17, e al decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, fatte comunque salve le disposizioni di cui all'articolo 1 commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 10-bis, 10-ter, 12, 13-bis, 22-bis e 22-ter del medesimo decreto legge n. 181 del 2006».
17. 10.Il Governo.

Dopo l'articolo 17 inserire il seguente:

Art. 17-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di assicurazioni).

1. Al fine di favorire il processo d'integrazione dei mercati finanziari e razionalizzare l'esercizio delle relative funzioni, le competenze in materia di assicurazioni attribuite al Ministero dello sviluppo economico ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono trasferite al Ministero dell'Economia e delle finanze.
2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 24, dopo le parole: «sistema creditizio», sono inserite le seguenti: «alle politiche in materia di assicurazioni, alla tutela del risparmio ed ai rapporti con le autorità di settore»;
b) alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 28, sono soppresse le parole «politiche nel settore delle assicurazioni e rapporti con l'ISVAP, per quanto di competenza», e dopo le parole «offerta di beni e servizi», sono inserite le seguenti: «politiche per la promozione della concorrenza e della tutela dei diritti dei consumatori in materia di assicurazioni»;


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c) l'articolo 30 è sostituito dal seguente:

Art. 30.
(Attribuzioni di funzioni ad altri Ministeri).

1. Le funzioni inerenti ai rapporti con le Autorità di vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse pubblico, attualmente esercitate dal Ministero dello sviluppo economico, sono trasferite al Ministero dell'Economia e delle finanze.
2. A far data dall'entrata in vigore della presente legge l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) è soppresso e le competenze e i poteri di vigilanza, già svolti dall'ente stesso, sono attribuiti alla Banca d'Italia e alla Consob.
3. Il personale in servizio presso l'ISVAP in forza di contratti a tempo determinato stipulati, ai sensi dell'articolo 21 della legge 12 agosto 1982, n. 576, anteriormente al 28 settembre 2007 può essere inquadrato nei ruoli dell'Istituto, in qualifica corrispondente a quella presa a riferimento nel contratto, con le procedure di cui all'articolo 2, comma 4-duodecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. Al predetto personale si applica quanto previsto dal comma 4.
4. Il personale dell'ISVAP, che mantiene il trattamento economico e previdenziale già riconosciuto, nonché la qualifica e le funzioni svolte, è trasferito alla Banca d'Italia, alla Consob o ad altre autorità di settore, in relazione alle qualifiche rivestite e alle funzioni esercitate presso l'ente di provenienza.
5. Il Presidente dell'ISVAP assume le funzioni di Commissario liquidatore dell'ente e provvede, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a tutti gli adempimenti necessari alla liquidazione dell'ente e agli ulteriori adempimenti previsti dai commi 3, 4 e 5, secondo i criteri direttivi adottati dal Ministero dell'Economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico.
6. Le nuove competenze attribuite con il presente articolo al Ministero dell'Economia e delle finanze devono essere svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili nell'ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio a legislazione vigente.
17. 04.Il Governo.

ART. 20.

Sostituire l'articolo 20 con il seguente:

«Art. 20.
(Norme per limitare i rischi degli strumenti finanziari sottoscritti dagli enti territoriali).

1. I contratti di strumenti finanziari anche derivati, sottoscritti da regioni ed enti locali, sono informati alla massima trasparenza.
2. I contratti di cui al comma 1 devono recare le informazioni ed essere redatti secondo le indicazioni specificate in un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi sentite la Consob e la Banca d'Italia. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze verifica la conformità dei contratti al decreto.
3. La regione o l'ente locale sottoscrittore di strumenti finanziari di cui al comma 1 deve attestare espressamente di aver preso piena considerazione dei rischi e delle caratteristiche dei medesimi, evidenziando in apposita nota allegata al bilancio gli oneri e gli impegni finanziari derivanti da tali attività.
4. Il rispetto di quanto previsto ai commi 2 e 3 è elemento costitutivo dell'efficacia dei contratti. In caso di contratti stipulati in violazione di quanto previsto al comma 2 o al comma 3 del presente articolo viene data comunicazione alla Corte dei Conti per l'adozione dei provvedimenti di competenza».
20. 34.Il Governo.


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Dopo l'articolo 20 inserire il seguente:

Art. 20-bis.
(Modifiche alla disciplina dei conti intrattenuti dal Tesoro per la gestione delle disponibilità liquide).

1. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente:
«Il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia stabiliscono mediante convenzione, da stipularsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge finanziaria, le condizioni di tenuta del conto ed il saldo massimo su cui la Banca d'Italia corrisponde un interesse, commisurato a parametri di mercato monetario. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sulla base di criteri di trasparenza, efficienza e competitività, sono stabilite le modalità di trasferimento delle giacenze del conto al di fuori del sistema di tesoreria e di selezione delle controparti»;
b) al comma 6, il primo periodo è sostituito con il seguente:
«Sul predetto conto, nonché sul conto di tesoreria denominato: "Dipartimento del Tesoro-Operazioni sui mercati finanziari", non sono ammessi sequestri, pignoramenti, opposizioni o altre misure cautelari.»;
c) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. Ai conti e depositi intestati al Ministero dell'economia e delle finanze presso il sistema bancario ed utilizzati per la gestione della liquidità si applicano le disposizioni del precedente comma 6. (L)»;
d) i commi 7 e 9 sono abrogati.

2. All'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 392, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Sulle giacenze del Fondo la Banca d'Italia corrisponde semestralmente un tasso pari a quello del conto denominato: "Disponibilità del Tesoro per il servizio tesoreria". (L)»
20. 03.Il Governo.

ART. 24.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. All'articolo 187, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunte le seguenti parole: «e per l'estinzione anticipata di prestiti».
24. 109.Il Governo.

Dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti commi:
«2-bis. In sede di prima applicazione i maggiori introiti a favore del bilancio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia derivanti dall'applicazione del comma 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137 non potranno superare per gli esercizi 2008 e 2009, acquisiti alle casse regionali in applicazione dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137 vengono riconosciuti solo con contestuale attribuzione di funzioni dallo Stato alla Regione.».

Conseguentemente, nella tabella A sotto la voce «Ministero dell'economia e delle finanze» apportare le seguenti variazioni (in migliaia di euro):
2008: - 20.000;
2009: - 30.000;
2010: - 30.000.
24. 110.Il Governo.


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ART. 30.

Dopo l'articolo 30 inserire:

«Art. 30-bis.

1. La ripartizione delle risorse rivenienti dalle riduzioni annuali, di cui all'articolo 1, comma 320, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, può essere effettuata anche sulla base di intese tra lo Stato e le regioni, concluse in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Tale disposizione si applica anche in relazione alle ripartizioni di risorse concernenti gli anni 2005 e 2006 e sono fatti salvi gli atti già compiuti in conformità ad essa presso la predetta Conferenza.
3. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 29 novembre, n. 223».
30. 047.Il Governo.

ART. 31.

Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

Art. 31-bis.
(Agenzia italiana per la cooperazione e la solidarietà internazionale).

1. Al fine di garantire la razionalizzazione della spesa nella gestione degli interventi di cooperazione allo sviluppo, di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modifiche e integrazioni, ispirata a principi di efficacia, economicità e unitarietà, è istituita la Agenzia per la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale, di seguito denominata «Agenzia», ente di diritto pubblico che opera per dare attuazione alle attività conseguenti agli indirizzi impartiti nell'ambito delle linee di politica estera dal Ministro degli affari esteri, che esercita il controllo e la vigilanza su tutte le iniziative di cooperazione.
2. Le competenze attribuite al Ministro dell'economia e delle finanze in materia di relazioni con le Banche e i fondi di sviluppo a carattere multilaterale e di partecipazione finanziaria a detti organismi sono esercitate d'intesa e in coordinamento con il Ministro degli affari esteri, nel rispetto degli indirizzi elaborati dallo stesso Ministro degli affari esteri.
3. È attribuita al Ministro degli affari esteri la definizione e l'attuazione delle politiche del fondo europeo di sviluppo, da esercitarsi d'intesa, per quanto di competenza, con il Ministro dell'economia e delle finanze.
4. Il Ministro degli affari esteri impartisce all'Agenzia direttive generali e specifiche, anche per definire le priorità di azione e di intervento e le disponibilità finanziarie per i singoli Paesi e aree di intervento.
5. L'Agenzia opera direttamente per la realizzazione degli indirizzi e delle direttive di cui ai commi 1 e 4, nonché avvalendosi dei soggetti pubblici e privati, nazionali e locali, tra cui le organizzazioni non governative, che sono in grado di contribuire al perseguimento degli indirizzi di cui al comma 1 e delle direttive di cui al comma 4; eroga su base convenzionale servizi, assistenza e supporto alle altre amministrazioni pubbliche per lo svolgimento delle attività di cooperazione allo sviluppo; acquisisce altresì incarichi di esecuzione di programmi e progetti della Commissione europea, di banche, fondi e organismi internazionali, oltre a collaborare con strutture ed enti pubblici di altri Paesi aventi analoghe finalità; promuove forme di partenariato con soggetti privati per la realizzazione di specifiche iniziative di cooperazione allo sviluppo; può realizzare iniziative di cooperazione allo sviluppo finanziate da soggetti privati, previa verifica della coerenza con gli indirizzi e le direttive sopra menzionati. Al fine di favorire la crescita dei sistemi produttivi locali, nelle attività di cooperazione allo sviluppo è privilegiato, compatibilmente con la normativa comunitaria, l'impiego di


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beni e servizi prodotti nei Paesi e nelle aree in cui si realizzano gli interventi. Si applica anche alle operazioni effettuate nei confronti dell'Agenzia l'articolo 14, comma 3, della legge 26 febbraio 1987, n. 49.
6. L'Agenzia dispone, per la realizzazione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale, di un fondo unico ove confluiscono tutte le risorse economiche e finanziarie del bilancio dello Stato per l'aiuto pubblico allo sviluppo e per la cooperazione internazionale, in particolare quelle annualmente determinate con legge finanziaria, ad eccezione di quanto destinato all'esercizio delle competenze di cui ai commi 2 e 3, oltre ai proventi derivanti dai servizi, dagli incarichi e dalle iniziative di cui al comma 6, nonché ai fondi apportati dalle Regioni e dagli enti locali allorché questi ritengano di avvalersi dell'Agenzia, a liberalità e legati.
7. Con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro degli affari esteri, è approvato lo statuto dell'Agenzia di cui al comma 1, predisposto in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) definizione dei poteri ministeriali di indirizzo, controllo e vigilanza esercitati avvalendosi delle strutture del Ministero degli affari esteri;
b) definizione delle attribuzioni del direttore dell'Agenzia, nominato dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministro degli affari esteri;
c) attribuzione al direttore dell'Agenzia dei poteri e della responsabilità della gestione, nonché del raggiungimento dei relativi risultati;
d) previsione di un comitato direttivo, la cui partecipazione non dà luogo a compensi oltre al rimborso delle spese, presieduto dal direttore dell'Agenzia e composto da membri di elevata e provata competenza, di cui almeno tre nominati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni;
e) previsione di un collegio dei revisori, nominato con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
f) istituzione di un apposito organismo preposto al controllo di gestione;
g) attribuzione all'agenzia di autonomia di bilancio, nei limiti del fondo di cui al comma 6;
h) attribuzione altresì all'agenzia di autonomi poteri per la determinazione delle norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento, nei limiti fissati dalla successiva lettera i),
i) determinazione di una organizzazione dell'agenzia rispondente alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa;
l) attribuzione a regolamenti interni dell'Agenzia, adottati dal direttore e approvati dal Ministro degli affari esteri, della possibilità di adeguare l'organizzazione stessa, nei limiti delle disponibilità finanziarie, alle esigenze funzionali, e devoluzione ad atti di organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di organizzazione;
m) adozione da parte del Direttore dell'Agenzia di regolamenti interni di contabilità, approvati dal Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ispirati, ove richiesto dall'attività dell'Agenzia, a principi civilistici, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità pubblica e rispondenti alle esigenze di speditezza, efficienza, efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse;
n) determinazione del limite massimo di spesa, a valere sul fondo di cui al comma 6, da destinare alle spese di funzionamento;
o) definizione dell'organico e delle modalità di relativa copertura, nel rispetto del principio di invarianza della spesa,


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anche prevedendo l'inquadramento nell'Agenzia di personale già in servizio presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, nonché le modalità di eventuali assegnazioni del personale della carriera diplomatica.

8. Al termine delle procedure di inquadramento di cui al comma 7 lettera o), da svolgere previa consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono ridotte le dotazioni organiche delle Amministrazioni e degli enti di provenienza e le corrispondenti risorse finanziarie confluiscono nel fondo di cui al comma 6 e sono interamente destinate alla copertura del trattamento economico del personale dell'Agenzia.
9. Al personale inquadrato nell'organico dell'Agenzia è mantenuto il trattamento giuridico ed economico e le competenze in godimento presso il Ministero degli affari esteri e le Amministrazioni di provenienza al momento dell'inquadramento, nel rispetto del principio di invarianza della spesa, fino alla stipulazione del primo contratto collettivo integrativo.
10. Per quanto non espressamente previsto, si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
11. Con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4 bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro degli affari esteri, si provvede, in coerenza con l'istituzione dell'Agenzia, a:
a) ridefinire i compiti attribuiti alle competenti strutture del Ministero degli affari esteri;
b) riordinare e coordinare le disposizioni riguardanti l'organizzazione del Ministero degli affari esteri;
c) prevedere la corrispondente riduzione, mediante la soppressione, delle strutture le cui attività sono trasferite all'Agenzia;
d) disciplinare il rapporto con la rete all'estero, di cui sono fatte salve le attribuzioni.

12. Dall'applicazione del presente articolo e dall'adozione dei regolamenti di cui ai commi 7 e 11 non devono scaturire nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
13. Il funzionamento dell'Agenzia decorre dall'adozione dei regolamenti di cui ai commi 7 e 11 del presente articolo.
31. 02.Il Governo.

ART. 37.

Dopo l'articolo 37 inserire il seguente:

Art. 37-bis.
(Finanziamento degli organismi preposti alla standardizzazione contabile, nazionale ed internazionale).

1. Al finanziamento delle attività dell'Organismo di Contabilità (OIC), dell'International Account Standard Board (IASB) e dell'European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) provvede, a decorrere dall'anno 2008, l'Unione Italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere), con le risorse del sistema camerale derivanti dall'applicazione di una maggiorazione di Euro 3,00 dei diritti di segreteria dovuti per il deposito dei bilancio presso il registro delle imprese.
2. Il Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, provvede, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, alle necessarie variazioni delle misure dei diritti di segreteria di cui al comma 1, lettera e), del medesimo articolo. Con lo stesso provvedimento sono definite le modalità di corresponsione di tali somme all'Unioncamere.
3. L'OIC stabilisce annualmente le quote del finanziamento di cui al comma 1 da destinare l'International Account Standard Board (IASB) e all'European Financial Reporting Advisory.
37. 044.Il Governo.


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Dopo l'articolo 37 inserire il seguente:

Art. 37-bis.
(Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 327).

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 37, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. L'indennità di espropriazione di un'area edificabile è determinata nella misura pari al valore venale del bene. Quando l'espropriazione è finalizzata da attuare interventi di riforma economico-sociale, l'indennità è ridotta del 25 per cento.
2. Nei casi in cui è stato concluso l'accordo di cessione, o quando esso non è stato concluso per fatto non imputabile all'espropriato ovvero perché a questi è stata offerta un'indennità provvisoria che, attualizzata, risulta inferiore agli otto decimi in quella determinata in via definitiva, l'indennità è aumentata del 10 per cento»;
b) all'articolo 45, comma 2, lettera a), le parole: «senza la riduzione del quaranta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «con l'aumento del dieci per cento di cui al comma 2»;
c) all'articolo 20, comma 14, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'autorità espropriante dispone il deposito, entro trenta giorni, presso la Cassa depositi e prestiti, della somma senza le maggiorazioni di cui all'articolo 45»;
d) all'articolo 22, comma 3, le parole: «, senza applicare la riduzione del quaranta per cento di cui all'articolo 37, comma 1» sono soppresse;
e) all'articolo 55, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«Nel caso di utilizzazione di un suolo edificabile per scopi di pubblica utilità, in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio alla data del 30 settembre 1996, il risarcimento del danno è liquidato in misura pari al valore venale del bene».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 37, commi 1 e 2, e quelle di cui all'articolo 45, comma 2, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 327, come sostituiti dal comma 1 del presente articolo, si applicano a tutti i procedimenti espropriativi in corso, salvo che la determinazione dell'indennità di espropriazione sia stata condivisa, ovvero accettata, o sia comunque divenuta irrevocabile.
37. 045.Il Governo.

Dopo l'articolo 37 inserire il seguente:

Art. 37-bis.
(Introduzione degli articoli 364 e 381 del codice di procedura civile e modifiche all'articolo 369 del codice di procedura civile e interpretazione autentica prescrizione crediti).

1. Dopo l'articolo 363 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 364.
(Deposito per il caso di soccombenza).

Il ricorso deve essere preceduto dal deposito di euro 3.000 per il caso di soccombenza.
È sufficiente un solo deposito quando sono impugnate insieme più sentenze pronunciate nello stesso processo o quando più parti ricorrono con lo stesso atto contro una o più parti, anche se per motivi diversi.


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Il deposito non è richiesto:
1) per i ricorsi in materia di controversie individuali di lavoro e in maniera di previdenza e assistenza obbligatoria, di competenza del tribunale in funzione del giudice del lavoro e per i ricorsi in materia di contratti agrari di competenza delle sezioni specializzate agrarie;
2) per i ricorsi nell'interesse delle persone ammesse al gratuito patrocinio per il giudizio di cassazione».

2. Il numero 1) del secondo comma dell'articolo 369 è sostituito dal seguente:
«1) la quietanza del deposito prescritto dall'articolo 364 o il decreto di concessione del gratuito patrocinio».

3. Dopo l'articolo 380 del codice di procedura civile, è inserito il seguente:

«Art. 381.
(Provvedimento sul deposito).

La corte se dichiara inammissibile o improcedibile il ricorso o lo rigetta nel merito, condanna il ricorrente alla perdita del deposito; ne ordina la restituzione se accoglie il ricorso anche solo in parte. In caso di rigetto può ordinare la restituzione del deposito se il ricorso non è manifestamente infondato».

4. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 diventano efficaci decorsi sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
5. L'articolo 3 del regio decreto 19 gennaio 1939, n. 295, si interpreta nel senso che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono in alcun modo, neppure indiretto, rinunciare alla prescrizione relativamente ai crediti del personale dalle stesse a qualunque titolo dipendente per stipendi, pensioni, indennità e assegni, comunque denominati, spettanti per lo svolgimento di prestazioni lavorative, e che tale prescrizione, se maturata prima dell'instaurazione del processo, deve essere dedotta nel primo atto difensivo dell'Amministrazione, anche in grado di appello, nel caso di mancata costituzione, per qualunque ragione, in primo grado. Resta ferma, in tal caso, la facoltà del giudice di provvedere alle spese ai sensi dell'articolo 92 del codice di procedura civile.
37. 046.Il Governo.

ART. 38.

All'articolo 38, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:
«La disposizione si applica anche alle assegnazioni di cui all'articolo 33 della legge 23 agosto 1988 n. 400, che superano il contingente fissato dal decreto del Presidente del Consiglio ivi previsto.».
38. 9.Il Governo.

ART. 43.

All'articolo 43, sopprimere il comma 1.
43. 15. Il Governo.

ART. 56.

Dopo l'articolo 56 inserire il seguente:

Art. 56-bis.
(Procedure di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto).

1. Sostituire l'articolo 46 del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, come


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modificato dalla legge di conversione, con il seguente:

Art. 46.
(Procedure di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto).

1. L'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e delle opere connesse, ovvero per l'aumento della capacità dei terminali esistenti, anche situati al di fuori di siti industriali, è rilasciata a seguito di procedimento unico ai sensi dell'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340, previa valutazione di impatto ambientale in sede statale ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. L'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 9, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sostituisce ogni autorizzazione, concessione o atto di assenso comunque denominato.
2. Nei casi in cui gli impianti di cui al comma 1 siano ubicati in area portuale o in area terrestre ad essa contigua e la loro realizzazione comporti variazione del Piano Regolatore Portuale, la procedura statale di valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, relativa al progetto di variante di Piano Regolatore Portuale, considera anche gli specifici aspetti progettuali ed ambientali del terminale di rigassificazione ed il relativo complessivo giudizio di compatibilità ambientale è reso anche in assenza del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui all'articolo 5, comma 3, della medesima legge 28 gennaio 1994, n. 84. In tali casi, l'autorizzazione è rilasciata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la regione interessata. L'autorizzazione di cui al presente comma costituisce anche approvazione della variante del piano regolatore portuale.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano, su richiesta del proponente da presentare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche ai procedimenti autorizzativi in corso alla medesima data.
56. 036.Il Governo.

Dopo l'articolo 56 inserire il seguente:

Art. 56-bis.
(Disposizioni in materia di concorrenza e qualità dei servizi essenziali nel settore della distribuzione del gas).

1. All'articolo 46-bis del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, come modificato dalla legge di conversione, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Al fine di incentivare le operazioni di aggregazioni di cui al comma 2, la gara per l'affidamento del servizio di distribuzione è bandita per ciascun bacino ottimale di utenza entro due anni dall'individuazione del relativo ambito territoriale, che deve avvenire entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»;
b) al comma 4 sostituire le parole «nuove scadenze» con le seguenti: «nuove gare» e sostituire le parole «limitatamente al periodo di proroga» con le seguenti: «fino al nuovo affidamento»;
c) aggiungere in fine il seguente comma: «5. A decorrere dal 1o gennaio 2008, alle gare di cui al comma 1 si applicano, oltre alle disposizioni di cui all'articolo 15, comma 10, del decreto legislativo del 23 maggio 2000, n. 164, anche le disposizioni di cui all'articolo 113, comma 15-quater, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che si intendono estese a tutti i servizi pubblici locali a rete.».
56. 037.Il Governo.


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ART. 61.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
«10-bis. L'efficacia dei decreti previsti dai commi 9 e 10 è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3) del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva autorizzazione della Commissione europea.».
61. 16.Il Governo.

All'articolo 61, dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:
16-bis. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitività delle navi italiane, i benefici per le imprese di cabotaggio marittimo di cui all'articolo 34-sexies, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, sono prorogati per l'anno 2008.
16-ter. Le somme rese disponibili per pagamenti non più dovuti relativi all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 65, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 9 gennaio 2006, n. 13, sono mantenute nel conto residui per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per l'ammontare di euro 25 milioni per l'anno 2008.
61. 17.Il Governo.

Dopo l'articolo 61 aggiungere il seguente:

«Art. 61-bis.
(Sistema Alta Velocità/Alta Capacità Rete transeuropea di trasporto).

1. Ai fini della realizzazione delle tratte del Sistema "Alta Velocità/Alta Capacità" ricompreso nella Rete transeuropea di trasporto (TEN-T), come definita dalla decisione 2004/884/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, con delibera del CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri dei trasporti e dell'economia e delle finanze, viene determinato l'ammontare della quota del canone di utilizzo della infrastruttura ferroviaria, di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 21 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 21 aprile 2000, e successive modificazioni, che concorre alla copertura dei costi d'investimento del suddetto Sistema fino alla copertura completata del costo dell'opera; con lo stesso provvedimento sono definiti i criteri e le modalità attuative.»
61. 04.Il Governo.

ART. 62.

Sostituire il comma 12 con il seguente:
«Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche europee, definisce, con proprio decreto, condizioni e modalità operative per l'attuazione di quanto previsto al comma 11. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma decorre il biennio di attuazione delle misure di cui al medesimo comma 11».
62. 92.Il Governo.

Dopo l'articolo 62 inserire il seguente:

Art. 62-bis.

1. Nelle more della stipula dei nuovi Contratti di servizio pubblico tra il Ministero dei Trasporti e Trenitalia S.p.A., il Ministero dell'Economia e delle Finanze è autorizzato a corrispondere alla Società le somme previste per l'anno 2008 dal bilancio di previsione dello Stato, in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, di cui alla vigente normativa comunitaria.
62. 036.Il Governo.


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ART. 63.

All'articolo 63, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Le quote dei limiti d'impegno, autorizzati dall'articolo 13, comma 1, della legge 1o agosto 2002, n. 166, e successivi rifinanziamenti, decorrenti dall'anno 2006 non impegnate al 31 dicembre 2007, costituiscono economie di bilancio e sono reiscritte nella competenza degli esercizi successivi a quelli terminali dei rispettivi limiti.
63. 32.Il Governo.

ART. 67.

Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Riordino delle funzioni sanitarie penitenziarie).

1. Al fine di dare completa attuazione al riordino della medicina penitenziaria di cui al decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, comprensivo dell'assistenza sanitaria negli Istituti penali minorili, nei Centri di Prima Accoglienza, nelle Comunità e negli ospedali psichiatrici giudiziari, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della salute e del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella Pubblica amministrazione, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono definiti, nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza previsti dalla legislazione vigente e delle risorse finanziarie di cui alla lettera c):
a) il trasferimento al Servizio sanitario nazionale, di tutte le funzioni sanitarie svolte dalla Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile, ivi compreso il rimborso alle comunità terapeutiche per il mantenimento, la cura, l'assistenza medica dei detenuti di cui all'articolo 96, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e per il collocamento nelle medesime comunità dei minorenni e giovani adulti del circuito penale minorile disposto dall'Autorità giudiziaria;
b) le modalità e le procedure, secondo le disposizioni vigenti in materia, previa concertazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale dei rapporti di lavoro in essere, anche sulla base della legislazione speciale vigente, relativi all'esercizio di funzioni sanitarie nell'ambito del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della Giustizia minorile, con contestuale riduzione delle dotazioni organiche dei predetti Dipartimenti in misura corrispondente alle unità di personale di ruolo trasferite al Servizio sanitario nazionale;
c) il trasferimento al Fondo sanitario nazionale per il successivo riparto alle Regioni e Province autonome delle risorse finanziarie, valutate complessivamente in 157,8 milioni di euro per l'anno 2008, in 162,8 milioni di euro per l'anno 2009 e in 167,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, di cui quanto a 147,8 milioni di euro a decorrere dal 2008 a valere sullo stato di previsione del Ministero della giustizia e quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2008, 15 milioni di euro per l'anno 2009 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 a valere sullo stato di previsione del Ministero della salute;
d) il trasferimento delle attrezzature, degli arredi e dei beni strumentali di proprietà della Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile afferenti le attività sanitarie;
e) i criteri per la ripartizione alle Regioni e Province autonome, delle risorse


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finanziarie complessive, come individuate alla lettera c), destinate alla sanità penitenziaria.

2. Nelle more del definitivo trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, del personale e delle risorse in materia di medicina penitenziaria, il Ministero della Giustizia -Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e Dipartimento della Giustizia minorile - continuano a svolgere la funzione di uffici erogatori per quanto di rispettiva competenza e sono prorogati i rapporti di incarico, di collaborazione o convenzionali del personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena, non appartenente ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria, in corso alla data del 28 settembre 2007.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.
67. 08.Il Governo.

ART. 70.

All'articolo 70, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 10, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, alle parole «Tale contributo» premettere le seguenti: «Fermi restando i limiti all'ammontare dei contributi, quali indicati nell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250,».
70. 86.Il Governo.

ART. 78.

All'articolo 78, comma 1, primo periodo, dopo le parole: progetti di ricerca sono inserite le seguenti: di base.
78. 14.Il Governo.

ART. 81.

Dopo l'articolo 81 inserire il seguente:

Art. 81-bis.
(Enti Parco Nazionali).

1. Per il funzionamento degli Enti Parco Nazionali, ad integrazione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 34, comma 11, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2008.

Conseguentemente, nella tabella A, sotto la voce Ministero del'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 1.000;
2009: - 1.000;
2010: - 1.000.
81. 052.Il Governo.

ART. 82.

Dopo l'articolo 82, inserire il seguente:

Art. 82-bis.
(Commissione Nazionale per la formazione continua).

1. Il sistema nazionale di educazione continua in medicina (ECM) è disciplinato secondo le disposizioni di cui all'Accordo stipulato in sede di Conferenza Stato-Regioni in data 1o agosto 2007 recante il riordino del sistema di formazione continua in medicina. In particolare, la gestione amministrativa del programma di educazione continua in medicina (ECM) e il supporto alla Commissione nazionale per la formazione continua di cui all'articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, sono trasferiti all'Agenzia per i servizi sanitari regionali, istituita con il decreto legislativo 30 giungo 1993, n. 266 e successive modificazioni che, a decorrere dall'entrata


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in vigore della presente legge, assume la denominazione di Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale che svolge attività di ricerca e di supporto a vantaggio del Ministro della salute, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano. La Commissione Nazionale per la formazione continua, che svolge le funzioni e i compiti indicati nel citato Accordo del 1o agosto 2007, è costituita con decreto del Ministro della salute nella composizione individuata nel predetto Accordo Stato-Regioni del 1o agosto 2007. Concorrono, altresì, alla piena realizzazione del nuovo sistema di educazione continua in medicina gli ulteriori organismi previsti dal citato Accordo, secondo le competenze da esso attribuite.
2. Per favorire l'attivazione dei nuovi servizi, l'Agenzia potrà avvalersi ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di personale non dirigenziale di ruolo in posizione di comando dal Ministero della salute, e dalle altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, per un contingente massimo di quindici unità. Il Ministro della salute può altresì disporre presso l'Agenzia, per periodi massimi di due anni e con le modalità previste all'articolo 1, comma 308, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, distacchi non rinnovabili fino ad un massimo di 15 unità di personale del Ministero della salute. I contributi alle spese previsti all'articolo 92, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 affluiscono direttamente al bilancio dell'Agenzia ai fini della copertura degli oneri dalla stessa sostenuti, ivi incluse le spese di funzionamento della Commissione Nazionale per la formazione continua e degli ulteriori organismi previsti dal citato Accordo Stato-Regioni del 1o agosto 2007 nonché le spese di personale derivanti dal presente articolo.
3. Per consentire all'Agenzia di cui al comma 1 di fare fronte tempestivamente e con completezza agli ulteriori compiti istituzionali, la dotazione organica del relativo personale è determinata in sessanta unità di personale di ruolo, di cui quarantotto unità di personale non dirigente e dodici dirigenti. L'Agenzia è autorizzata a procedere alla copertura dei posti di nuova istituzione, nei limiti della dotazione organica rideterminata nel presente comma e del finanziamento complessivo di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, nel testo sostituito dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 19 febbraio 2001, convertito nella legge 28 marzo 2001, n. 129, integrato dai contributi di cui al comma 2.
4. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni incompatibili con il presente articolo e le disposizioni recate dall'articolo 5, comma 4, primo periodo del decreto legislativo 30 giungo 1993, n. 266.
82. 028.Il Governo.

ART. 86.

Dopo l'articolo 86, inserire il seguente:

Art. 86-bis.
(Rimodulazione finanziamenti articolo 1, comma 806 legge 27 dicembre 2006, n. 296).

1. Per gli anni 2008 e 2009, i 60,5 milioni previsti dall'articolo 1, comma 806 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da assegnare alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per l'integrazione ed il cofinanziamento di progetti regionali attuativi del Piano sanitario nazionale sono prioritariamente finalizzati:
a) alla sperimentazione del modello assistenziale case della salute;
b) alle malattie rare;


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c) all'implementazione della rete delle unità spinali unipolari e delle strutture per pazienti gravi cerebrolesi;
d) all'attuazione del Patto per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro;
e) alla promozione di attività di integrazione tra dipartimenti di salute mentale e ospedali psichiatrici giudiziari;
f) all'attuazione del documento programmatico «Guadagnare salute: rendere facili le scelte salutari» decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 maggio 2007.
86. 06.Il Governo.

ART. 94.

All'articolo 94, comma 6, primo periodo, dopo le parole: pubblica istruzione, sono aggiunte le parole: e dal Ministro dell'università e della ricerca, e dopo le parole: la disciplina sono aggiunte le parole: dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale e della attività.
94. 128.Il Governo.

ART. 96.

All'articolo 96, dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
«3-bis. Al concorso per l'accesso alle scuole di specializzazione mediche, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, possono partecipare i laureati in medicina e chirurgia, gli studenti iscritti all'ultimo anno del corso di laurea in medicina e chirurgia in possesso di almeno 300 CFU, e gli studenti fuori corso in possesso di 360 CFU. I soggetti di cui al primo periodo che superano il concorso ivi previsto, possono essere ammessi alle scuole di specializzazione a condizione che conseguano la laurea, ove non già posseduta, e l'abilitazione per l'esercizio dell'attività professionale entro la data di inizio delle attività didattiche delle scuole di specializzazione medesime, immediatamente successiva al concorso espletato.
3-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2008, il periodo di fuori ruolo dei professori universitari precedente la quiescenza è ridotto a due anni accademici e coloro che alla medesima data sono in servizio come professori nel terzo anno accademico fuori ruolo sono posti in quiescenza al termine dell'anno accademico. A decorrere dal 1o gennaio 2009, il periodo di fuori ruolo dei professori universitari precedente la quiescenza è ridotto ad un anno accademico e coloro che alla medesima data sono in servizio come professori nel secondo anno accademico fuori ruolo sono posti in quiescenza al termine dell'anno accademico. A decorrere dal 1o gennaio 2010, il periodo di fuori ruolo dei professori universitari precedente la quiescenza è definitivamente abolito e coloro che alla medesima data sono in servizio come professori nel primo anno accademico fuori ruolo sono posti in quiescenza al termine dell'anno accademico».
96. 54.Il Governo.

ART. 99.

All'articolo 99 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, capoverso articolo 140-bis, sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Le associazioni di cui al comma 1 dell'articolo 139 e gli altri soggetti di cui al comma 2 del presente articolo sono legittimati ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti richiedendo al tribunale del luogo in cui ha sede l'impresa l'accertamento del diritto al risarcimento del danno o alla restituzione delle somme spettanti ai singoli consumatori o utenti nell'ambito di


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rapporti giuridici relativi a contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile, di atti illeciti extracontrattuali, di pratiche commerciali scorrette o di comportamenti anticoncorrenziali, quando sono lesi diritti di una pluralità di consumatori o di utenti»;
b) al comma 2, capoverso articolo 140-bis, sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:
«2. Sono legittimate ad agire ai sensi del comma 1 anche associazioni e comitati che sono adeguatamente rappresentativi dei diritti collettivi fatti valere. L'esercizio dell'azione collettiva di cui al comma 1 produce gli effetti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'articolo 2945 del codice civile, anche con riferimento ai diritti di tutti i singoli consumatori o utenti conseguenti al medesimo fatto o violazione.
3. Alla prima udienza il tribunale, sentite le parti, ed assunte quando occorre sommarie informazioni, pronuncia sull'ammissibilità della domanda, con ordinanza reclamabile davanti alla corte di appello, che pronuncia in camera di consiglio. La domanda è dichiarata inammissibile quando è manifestamente infondata, quando sussiste un conflitto di interessi, ovvero quando il giudice non ravvisa l'esistenza di un interesse collettivo suscettibile di adeguata tutela ai sensi del presente articolo. Il giudice può differire la pronuncia sull'ammissibilità della domanda quando sul medesimo oggetto è in corso una istruttoria davanti ad un'autorità indipendente. Se ritiene ammissibile la domanda il giudice dispone, a cura di chi ha proposto l'azione collettiva, che venga data idonea pubblicità dei contenuti dell'azione proposta e dà i provvedimenti per la prosecuzione del giudizio»;
c) al comma 2, capoverso articolo 140-bis, sopprimere il comma 12.
99. 271.Il Governo.

Dopo l'articolo 99 inserire il seguente:

Art. 99-bis.
(Misure urgenti per l'attuazione delle norme di riforma in materia di mutui ipotecari).

1. Al fine di favorire lo sviluppo e la competitività del mercato finanziario, dei beni e dei servizi, anche mediante la facilitazione della circolazione giuridica dei mutui ipotecari e degli immobili su cui gravano le relative ipoteche, ed in considerazione delle rilevanti conseguenze per le entrate finanziarie dello Stato e per l'ampliamento delle possibilità di scelta dei consumatori, al decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 7, comma 1, dopo le parole: «un contratto di mutuo» sono inserite le seguenti: «stipulato o accollato a seguito di frazionamento, anche ai sensi del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, anche se annotata su titoli cambiari»;
b) all'articolo 8, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. La surrogazione di cui al comma 1 comporta il trasferimento del contratto di mutuo esistente, alle condizioni stipulate tra il cliente e la banca subentrante, con l'esclusione di penali o altri oneri, di qualsiasi natura. Non possono essere imposte al cliente spese o commissioni per la concessione del nuovo mutuo, per l'istruttoria e per gli accertamenti catastali, che si svolgono secondo procedure di collaborazione interbancaria improntate a criteri di massima riduzione dei tempi, degli adempimenti e dei costi connessi»;
c) all'articolo 8, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Resta salva la possibilità del creditore originario e del debitore di pattuire la


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variazione, senza spese, delle condizioni del contratto di mutuo in essere, mediante scrittura privata anche non autenticata.»;
d) all'articolo 8, comma 4, le parole: «di cui al presente articolo non comporta» sono sostituite dalle seguenti: «e la ricontrattazione di cui al presente articolo non comportano»;
e) all'articolo 13, comma 8-sexies, dopo le parole: «da contratto di mutuo», sono inserite le seguenti: «stipulato o accollato a seguito di frazionamento, anche ai sensi del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, anche se annotata su titoli cambiari»;
f) all'articolo 13, comma 8-novies, primo periodo, le parole: «alla scadenza» sono sostituite dalle seguenti: «all'estinzione».

2. All'articolo 118, comma 4, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, come sostituito dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «conseguenti a» sono sostituite dalle seguenti: «adottate in previsione o in conseguenza di».
99. 023.Il Governo.

ART. 101.

All'articolo 101 sono apportate le seguenti modifiche:

1. La rubrica è sostituita dalla seguente: «Affidamento dei servizi pubblici locali e tutela degli utenti».
2. Prima del comma 1 sono inseriti i seguenti:
01. L'erogazione dei servizi pubblici che hanno per oggetto produzione di beni ed attività a favore della collettività locale per realizzare fini sociali e promuovere lo sviluppo economico e civile avviene con conferimento della gestione del servizio:
a) a società di capitali individuate mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di appalti pubblici e di servizi pubblici;
b) a società a partecipazione mista pubblica e privata, nella quale il socio privato detenga una quota non inferiore al 30 per cento, a condizione che quest'ultimo sia scelto mediante procedure ad evidenza pubblica, nelle quali siano già stabilite le condizioni, le modalità e la durata della gestione del servizio, che sia vietata la proroga o la rinnovazione dell'affidamento alla sua scadenza e che siano previste le modalità di liquidazione del socio, al momento della scadenza dell'affidamento del servizio.

02. In deroga alle modalità ordinarie di affidamento indicate al comma 1, la gestione del servizio può essere assegnata a società a capitale interamente pubblico, partecipate dall'ente locale, che abbiano i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione in house e, in particolare, nei confronti delle quali l'ente proprietario eserciti un controllo analogo a quello che esercita nei confronti dei propri uffici, nelle sole situazioni che, per le peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non consentono un efficace ed utile ricorso al mercato. In tale caso l'ente locale deve dare adeguata pubblicità alla relativa determinazione, motivandola in base ad un'analisi di mercato e ad una valutazione comparativa con l'offerta privata, e trasmettere una relazione, contenente gli esiti delle predette verifiche, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alle autorità di regolazione del settore, ove costituite, che esprimono il loro parere nel termine di sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione. Alle società in house si applicano le procedure di selezione pubblica del personale e quelle ad


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evidenza pubblica per l'acquisto di beni e servizi.
03. Resta ferma la possibilità per gli enti locali di gestire in economia, anche mediante le aziende speciali, ivi comprese quelle costituite in forma consortile, che operano secondo le modalità ed i limiti indicati all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dalla presente legge.
04. Fermo restando quanto previsto dal successivo comma 8, i soggetti titolari della gestione di servizi pubblici locali non affidata mediante procedure competitive ad evidenza pubblica non possono acquisire la gestione di servizi ulteriore ovvero in ambiti territoriali diversi, né svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, né direttamente, né tramite loro controllanti o altre società che siano da essi controllate o partecipate anche in forma indiretta, né partecipando a gare. Il divieto di cui al periodo precedente si applica anche ai soggetti cui è affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall'attività di erogazione dei servizi. Ai fini dell'applicazione del presente comma e del successivo comma 9, si considerano affidamenti diretti anche quelli disposti in favore di società miste in difformità dalle prescrizioni di cui al comma 1, lettera b). I divieti di cui al presente comma operano a decorrere dal 31 dicembre 2008.
05. Indipendentemente dalla titolarità della proprietà, le reti, gli impianti e gli altri beni destinati all'esercizio dei servizi pubblici, sono vincolati all'uso pubblico e ne deve essere garantita la disponibilità al fine dell'affidamento della gestione.
06. Nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti dalla competente Autorità di settore, gli enti locali definiscono le caratteristiche del servizio, quanto alla qualità, alla sicurezza, alle condizioni di prestazioni ed economiche, allo sviluppo e potenziamento, e definiscono le modalità di vigilanza e controllo della gestione. Nell'affidamento del servizio, le amministrazioni aggiudicatrici riconoscono preferenza, mediante l'inserimento di apposite clausole nei bandi e nei capitolati di gara, alle imprese che assicurano il mantenimento dei livelli occupazionali relativi alla gestione precedente e l'adozione di specifiche misure di rispetto dell'ambiente e di tutela dei lavoratori. Le previsioni di cui al presente comma devono considerarsi integrative delle discipline di settore.
07. I rapporti degli enti locali con le società di erogazione del servizio e con le società di gestione delle reti e degli impianti sono disciplinati da un contratto di servizio, allegato al capitolato di gara e stipulato al momento dell'affidamento, nel quale sono obbligatoriamente stabiliti, oltre agli elementi di cui al comma 5, il periodo di validità, il programma di esercizio e la dimensione di offerta dei servizi, i livelli minimi qualitativi e quantitativi delle prestazioni da erogare e gli obiettivi di miglioramento, i profili economici del rapporto contrattuale, gli standard qualitativi e quantitativi minimi del servizio, definiti in termini di livelli specifici e livelli generali, i meccanismi di rendicontazione analitica e di controllo degli standard qualitativi dei servizi e dell'osservanza degli obblighi assunti dal gestore, nonché, nei casi di grave violazione di questi ultimi, il potere dell'ente locale di risolvere il contratto e le modalità di incentivazione e di penalizzazione del gestore finalizzate al miglioramento dell'efficienza e della qualità del servizio.
08. All'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono aggiunti i seguenti commi: «9. La contabilità dell'azienda speciale, i rapporti di lavoro dalla stessa instaurati e la sua attività contrattuale sono soggetti alla disciplina di diritto pubblico applicabile all'ente di riferimento, anche ai fini del consolidamento dei dati del suo bilancio con quelli del bilancio dell'ente locale. 10. L'azienda speciale può operare esclusivamente in favore dell'ente locale di riferimento, non può ricevere affidamenti al di fuori del relativo territorio e non può costituire società di capitali o acquisire partecipazioni in esse.».


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09. Gli affidamenti diretti di servizi pubblici locali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge cessano alla scadenza contrattuale o di legge, con esclusione di ogni proroga o rinnovo. A decorrere al 1o gennaio 2011 gli organismi affidatari diretti dei servizi pubblici locali, ivi compresi le società in house e le aziende speciali, sono soggetti al patto di stabilità interno.
010. Le disposizioni che precedono si applicano a tutti i servizi pubblici, fatta eccezione per il servizio idrico di cui al Titolo II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e prevalgono sulle relative disposizioni di settore con esse incompatibili.
011. Sono abrogati gli articoli 112, 113 e 113-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e 35, commi 6, 7, 9, 10, 11 e 14, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
101. 5.Il Governo.

ART. 104.

Dopo l'articolo 104 sono inseriti i seguenti:

Art. 104-bis.
(Disposizioni relative al Fondo per l'infanzia e l'adolescenza e al Fondo nazionale per le politiche sociali).

1. Al comma 1258 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole «è determinata» sono aggiunte le seguenti parole: «, limitatamente alle risorse destinate ai comuni di cui al secondo comma, secondo periodo dello stesso articolo 1».
2. Ai fini di migliorare la qualità della spesa pubblica, rendendo possibile una più tempestiva e puntuale programmazione degli interventi e della spesa, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, annualmente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della solidarietà sociale, si provvede ad un anticipo sulle somme destinate al Ministero della solidarietà sociale e alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano nel riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, nella misura massima del 50 per cento degli stanziamenti complessivamente disponibili per l'anno in corso, al netto della parte destinata al finanziamento dei diritti soggettivi. Con lo stesso decreto vengono disposte le occorrenti variazioni di bilancio.
3. L'anticipo è assegnato a ciascun ente sulla base della quota proporzionale ad esso assegnata nel riparto dell'anno precedente sul complesso delle risorse assegnate agli enti cui si applica l'anticipo.
4. Al decreto annuale di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali continua ad applicarsi l'articolo 20, comma 7, della legge 8 novembre 2000, n. 328.
104. 011.Il Governo.

ART. 109.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. A decorrere dall'anno 2008, le quote aggiuntive del contributo a carico del datore di lavoro per la previdenza complementare del personale del comparto scuola, come annualmente determinate ai sensi dell'articolo 74, comma 1, ultimo periodo della legge 23 dicembre 2000, n. 338 e già iscritte, per l'anno 2007, nel capitolo 2156 dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono iscritte in un apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione. La quota aggiuntiva del contributo del datore di lavoro viene versata, al relativo fondo di previdenza complementare, con le stesse modalità previste dalla vigente normativa, per il versamento della quota parte a carico del lavoratore.
109. 4.Il Governo.


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ART. 121.

Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 5, lettera a), dopo le parole: «ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104» aggiungere le seguenti: «o siano lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui all'articolo 2, lettera f), punto XI), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione»;
b) al comma 9, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite disposizioni di attuazione del presente articolo anche al fine del controllo del rispetto del limite di stanziamento di cui al periodo precedente».
121. 14.Il Governo.

ART. 128.

All'articolo 128, comma 4, capoverso «2-bis» è sostituito dal seguente:
2-bis. Le pubbliche amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute, a decorrere dal 1o gennaio 2008 e comunque a partire dalla scadenza dei contratti relativi ai servizi di fonia fissa in corso alla data predetta, ad utilizzare i servizi «Voce tramite protocollo internet» (VoIP) previsti dal sistema pubblico di connettività o da analoghe convenzioni stipulate da Consip.
128. 9.Il Governo.

ART. 129.

Sostituire l'articolo 129 con il seguente:

Art. 129.

1. Ai fini del contenimento della spesa e della razionalizzazione dell'ordinamento giudiziario militare, a far data dal 1o luglio 2008:
a) sono soppressi i tribunali militari e le procure militari della Repubblica di Torino, La Spezia, Padova, Cagliari, Bari e Palermo. Contestualmente: il tribunale militare e la procura militare di Verona assumono la competenza territoriale relativa alle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna; il tribunale militare e la procura militare di Roma assumono la competenza territoriale relativa alle regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo e Sardegna; il tribunale militare e la procura militare di Napoli assumono la competenza territoriale relativa alle regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia;
b) sono soppresse le sezioni distaccate di Verona e Napoli della corte militare d'appello e i relativi uffici della procura generale militare della Repubblica;
c) il ruolo organico dei magistrati militari è fissato in cinquantotto unità. I magistrati militari fuori ruolo alla data del 28 settembre 2007 sono considerati in soprannumero riassorbibile nello stesso ruolo.

2. Per le stesse finalità di cui al comma 1, a decorrere dalle prime elezioni per il rinnovo del Consiglio della magistratura militare che si terranno dopo l'entrata in vigore della presente legge, i componenti del Consiglio previsti all'articolo 1, comma 1, lettere c) e d), della legge 30 dicembre 1988, n. 561, sono ridotti rispettivamente, da 5 a 4, di cui almeno uno con funzioni di cassazione, e da due ad uno, che


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assume le funzioni di vice presidente del Consiglio. Con decreto del Presidente della Repubblica è conseguentemente rideterminata la dotazione organica dell'ufficio di segreteria del Consiglio della magistratura militare, in riduzione rispetto a quella attuale.
3. I procedimenti pendenti al 1o luglio 2008 presso gli uffici giudiziari militari soppressi sono trattati dal tribunale militare o dalla corte militare d'appello che ne assorbe la competenza, senza avviso alle parti. L'udienza fissata in data successiva alla soppressione degli uffici giudiziari di cui al comma 1, si intende fissata davanti al tribunale o alla corte militare d'appello che ne assorbe la competenza, senza nuovo avviso alle parti. Nei casi di cui agli articoli 623, lettera c), 633, se necessario, e 634 del codice di procedura penale provvede la Corte militare d'appello in diversa composizione.
4. In relazione a quanto previsto al comma 1, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge:
a) il ruolo organico della magistratura ordinaria è rideterminato in 10.151 unità;
b) il numero di magistrati militari eccedenti la nuova dotazione organica di cui al comma 1 transita in magistratura ordinaria secondo le seguenti modalità e criteri: nell'ordine di scelta per il transito viene seguito l'ordine di ruolo organico mediante interpello di tutti i magistrati militari in ruolo al 28 settembre 2007; i magistrati militari che transitano in magistratura ordinaria hanno diritto ad essere assegnati, a richiesta degli interessati, ad un ufficio giudiziario nella stessa sede di servizio, ovvero ad altro ufficio giudiziario ubicato in un delle città sede di corte d'appello con conservazione dell'anzianità e della qualifica maturata, a funzioni corrispondenti a quelle svolte in precedenza con esclusione di quelle direttive e semi-direttive eventualmente ricoperte; nell'ambito del procedimento di trasferimento a domanda dei magistrati militari viene data precedenza ai magistrati militari in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi con la presente legge; qualora a conclusione del procedimento di trasferimento a domanda permangano esuberi di magistrati rispetto all'organico previsto al comma 1 lettera c), i trasferimenti dei medesimi magistrati in ruolo sono disposti d'ufficio partendo dall'ultima posizione di ruolo organico e trasferendo prioritariamente i magistrati militari in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi; i suddetti trasferimenti sia a domanda sia d'ufficio, sono disposti con decreto interministeriale del Ministro della difesa e del Ministro della giustizia, previa conforme deliberazione del Consiglio della magistratura militare e del Consiglio superiore della magistratura; i magistrati militari di cui all'ultimo periodo del comma 1, lettera c), hanno facoltà di esercitare l'interpello per il transito in magistratura ordinaria all'atto del rientro in ruolo;
c) con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i ministri della difesa, delle riforme e delle innovazioni nella pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze viene individuato un contingente di dirigenti e di personale civile del Ministero della difesa non inferiore alla metà di quello impiegato negli uffici giudiziari militari soppressi ai sensi del comma 1 che transita nei luoghi del Ministero della giustizia con contestuale riduzione del ruolo del Ministero della difesa e vengono definiti criteri e modalità dei relativi trasferimenti nel rispetto nelle disposizioni legislative e contrattuali vigenti. Ove necessario e subordinatamente all'esperimento di mobilità di tipo volontario i trasferimenti possono essere disposti d'ufficio.

5. Sono rideterminate, entro il 28 febbraio 2008 le piante organiche degli uffici giudiziari militari con decorrenza dalla data di soppressione degli uffici operata al comma 1, tenuto conto della equiparazione di funzioni tra i magistrati militari e i magistrati ordinari e, in prima applicazione delle nuove piante organiche, è possibile provvedere al trasferimento d'ufficio,


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anche con assegnazione a diverse funzioni, dei magistrati non interessati al trasferimento nei ruoli del Ministero della giustizia, comunque in esubero rispetto alle nuove piante organiche dei singoli uffici. Ai trasferimenti disposti in applicazione del presente comma e del comma 4, lettera b), non si applica l'articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
6. Alla legge 7 maggio 1981, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 1 è sostituito dal seguente: «1. l'ufficio autonomo del pubblico ministero militare presso la Corte di cassazione è composto dal procuratore generale militare della Repubblica e da due sostituti procuratori generali militari. Il procuratore generale militare è scelto tra i magistrati che abbiano esercitato, per almeno 4 anni, funzioni direttive giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado o funzioni requirenti di legittimità»;
b) l'articolo 11 è abrogato.

7. All'articolo 1, della legge n. 561 del 1988 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera d), sono soppresse le parole: «una di essi è eletto dal Consiglio vice presidente»;
b) al comma 2, primo periodo, è soppressa la parola: «eletto»;
c) al comma 4, le parole «sei componenti, di cui tre elettivi» sono sostituire dalle seguenti: «cinque componenti, di cui tre elettivi».

8. Il termine di centottanta giorni di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 30 luglio 2007, n. 111 decorre per la magistratura militare dalla rideterminazione delle piante organiche di cui al comma 5, del presente articolo.
9. Dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, con proprio decreto le variazioni necessarie in diminuzione sugli stanziamenti del Ministero della difesa, in relazione al decremento degli organici di magistrati e di personale amministrativo, e in aumento sui corrispondenti stanziamenti del Ministero della giustizia, in relazione all'incremento degli organici.
129. 30.Il Governo.

ART. 131.

All'articolo 131, dopo il comma 9 inserire il seguente:
«9-ter. Il fabbisogno di personale e le relative risorse economiche del CNIPA sono determinate nell'ambito di un piano triennale recante obiettivi, attività e risultati attesi aggiornato annualmente. Il piano è approvato con decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni delle pubbliche amministrazioni di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, previa consultazione delle organizzazioni sindacali.».
131. 25.Il Governo.

ART. 134.

All'articolo 134, comma 3, allegato A aggiungere il seguente punto:
«18. Comitato per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, ricostruzione e sviluppo dei Balcani - Unità tecnico-operativa - Istituiti con legge 21 marzo 2001, n. 84, agli articoli 1 e 2».
134. 34.Il Governo.

ART. 146.

Al comma 19, dopo le parole: servizi al pubblico, aggiungere le seguenti: calcografi,.
146. 261.Il Governo.


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All'articolo 146 sopprimere il comma 23.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Assunzioni di personale).
146. 262.Il Governo.

All'articolo 146, dopo il comma 24 aggiungere il seguente:

24-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nonché le Agenzie Regionali per l'Ambiente (ARPA), fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilità interno, possono procedere, nei limiti dei posti disponibili in organico, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 519, della legge medesima selezionato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 118, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e presso gli stessi funzionalmente utilizzato per supportare l'attuazione del Progetto Operativo Ambiente e del Progetto Operativo Difesa Suolo, nell'ambito del Programma Operativo Nazionale di Assistenza Tecnica e Azioni di Sistema - PON ATAS per il Quadro Comunitario di Sostegno 2000-2006.
146. 263.Il Governo.

ART. 148.

All'articolo 148, dopo il comma 4 inserire il seguente:
«4-bis. Per sopperire alle gravi carenze di personale degli uffici giudiziari, il Ministero della Giustizia è autorizzato a coprirne, per gli anni 2008, 2009 e 2010, i posti vacanti mediante il ricorso alle procedure di mobilità, anche intercompartimentale, di personale appartenente ad amministrazioni sottoposte ad una disciplina limitativa delle assunzioni. Le procedure di mobilità sono attivate, ove possibile, a seguito di convenzioni con altre pubbliche amministrazioni per facilitare l'individuazione del personale da trasferire. La sottoscrizione della convenzione costituisce espressione del consenso al trasferimento del proprio personale ai sensi dell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Parimenti lo stesso Ministero è autorizzato a coprire temporaneamente i posti vacanti negli uffici giudiziari mediante l'utilizzazione in posizione di comando di personale di altre pubbliche amministrazioni, anche di diverso comparto, secondo le vigenti disposizioni contrattuali».
148. 33.Il Governo.

ART. 151.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. La presente legge entra in vigore il 1o gennaio 2008, ad eccezione delle disposizioni relative l'estinzione anticipata di prestiti di cui all'articolo 24 e alle disposizioni di modifica dei termini di perenzione di cui all'articolo 142, comma 1, che entrano in vigore dalla data di pubblicazione della presente legge.
151. 4.Il Governo.


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ALLEGATO 4

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008)
(C. 3256 Governo, approvato dal Senato).

EMENDAMENTI DEL RELATORE

ART. 1.

A1 comma 4, sostituire il secondo periodo con i seguenti: «In quanto eccedenti rispetto a tali obiettivi, le maggiori entrate sono destinate alla riduzione della pressione fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti, da realizzare mediante l'incremento della misura della detrazione per i redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. A tale scopo, le maggiori entrate di carattere permanente, come risultanti nel provvedimento previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 5 agosto 1978 n. 468, sono iscritte in apposito fondo istituto presso il Ministero dell'economia e delle finanze finalizzato al conseguimento dell'obiettivo dell'incremento della citata detrazione, da corrispondere, sulla base delle risorse effettivamente disponibili, a decorrere dal periodo di imposta 2008. La misura dell'incremento, in ogni caso non inferiore al 20 per cento per le fasce di reddito più basse, è rideterminabile dalla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera b), della legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni».
1. 10.Il Relatore.

ART. 2.

All'articolo 2, comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente:
«Entro il 28 febbraio 2008 il Ministero dell'interno definisce il modello per la certificazione, da parte dei comuni, del mancato gettito previsto. I comuni trasmettono al Ministero dell'interno il modello compilato entro la data del 30 aprile 2008.».
2. 259.Il Relatore.

Aggiungere in fine il seguente comma:
26. Al comma 1 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dopo le parole «che esercitano, in conformità a disposizioni legislative, statutarie o amministrative, il credito a medio e lungo termine» sono inserite le seguenti: «e quelle effettuate ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera b) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326».
2. 260.Il Relatore.

All'articolo 2, aggiungere in fine il seguente comma:
26. Nell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è introdotto il seguente:
«1-bis. In presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta una ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In


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caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo»;
b) al comma 2, le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-bis»;
c) al comma 3, aggiungere in fine: «Qualora la detrazione di cui al comma 1-bis, sia di ammontare superiore all'imposta lorda diminuita delle detrazioni di cui al comma 1 nonché agli articoli 13, 15 e 16, nonché delle detrazioni previste da altre disposizioni normative, è riconosciuto un ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta; con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle politiche per la famiglia sono definite le modalità di erogazione del predetto ammontare».

Conseguentemente all'articolo 3, aggiungere in fine il seguente comma:
«52. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 12 dell'articolo 15-bis del decreto-legge n. 81 del 2007, convertito dalla legge n. 127 del 2007, è ridotta di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. I risparmi in termini di minori spese per interessi derivanti dal minor fabbisogno rispetto a quello previsto con riferimento alla predetta autorizzazione di spesa sono iscritti, per un importo non superiore a 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, sul fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004».

Conseguentemente, all'articolo 150, aggiungere in fine il seguente comma:
8. La dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, variare gli importi come segue:
2008: - 24.800;
2009: - 78.000;
2010: - 159.100.
2. 261.Il Relatore.

ART. 3.

All'articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 32, in fine, viene aggiunto il seguente periodo: «Nel caso dei medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, per le specifiche esigenze di organizzazione dei servizi di medicina primaria, i limiti minimo e massimo di professionisti interessati all'operazione di aggregazione, di cui al precedente periodo, possono essere elevati con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze»;
b) al comma 34, dopo le parole: struttura risultante dall'aggregazione aggiungere le seguenti parole: ovvero, per i servizi di medicina primaria, a condizioni diverse specificamente stabilite con il decreto di cui al comma 32,.
3. 332.Il Relatore.

ART. 8.

All'articolo 8, in fine, sono aggiunti i seguenti commi:
1-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 35, è inserito il seguente:
«35-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2008 gli agenti della riscossione non possono


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svolgere attività finalizzate al recupero di somme, di spettanza comunale, iscritte in ruoli relativi a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, per i quali, alla data dell'acquisizione di cui al comma 7, la cartella di pagamento non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo.».

1-ter. Per i tributi e le altre entrate di spettanza delle province e dei comuni le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 426 e 426-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si interpretano nel senso che la sanatoria produce esclusivamente effetti sulle responsabilità amministrative delle società concessionarie del servizio nazionale della riscossione o dei commissari governativi provvisoriamente delegai alla riscossione ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli da 47 a 53 del decreto legislativo n. 112 del 1999, costituendo comunque le violazioni di cui al comma 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 causa di perdita del diritto al discarico.
8. 36.Il Relatore.

ART. 14.

Al comma 2, sostituire la lettera a), con la seguente:
«a) nella sola qualifica di vigile del fuoco ed attraverso le procedure selettive previste dai commi 519 e 526 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per 7 milioni di euro dall'anno 2008, 16 milioni di euro per l'anno 2009 e 26 milioni di euro annui».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:
a) alla voce
Ministero dell'economia e delle finanze:
2008: - 3.000;
2009: - 8.000;
2010: - 10.000.

b) alla voce Ministero dell'interno:
2008: - 3.000.
14. 60.Il Relatore.

All'articolo 14, dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Al fine di potenziare l'attività dell'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione di cui all'articolo 1 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2008.».

Conseguentemente, alla Tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni:
2008: - 1.000;
2009: - 1.000;
2010: - 1.000.
14. 61.Il Relatore.

ART. 19.
(Modifiche al Patto di stabilità interno degli enti locali).

Dopo il primo periodo del comma 1, lettera e), aggiungere il seguente periodo:
«Per il solo anno 2008 gli enti che nel triennio 2003-2005 hanno registrato un saldo medio di competenza mista positivo e maggiore del saldo medio di cassa possono conseguire l'obiettivo di miglioramento in termini di saldo finanziario di competenza mista o, in alternativa, in termini di cassa e di competenza.».
19. 98.Il Relatore.


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ART. 27.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. Il termine di cui all'articolo 1, comma 184, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prorogato al 31 dicembre 2008.
27. 34.Il Relatore.

ART. 32.

Aggiungere in fine il seguente comma:
«3. Per consentire la partecipazione dell'Italia all'Expo di Shangai del 2010 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2008, di 5 milioni di euro per l'anno 2009 e di 6 milioni di euro per l'anno 2010».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 2.000;
2009: - 5.000;
2010: - 6.000.
32. 15.Il Relatore.

ART. 39.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 39.
(Potenziamento della sicurezza e del soccorso pubblico).

1. Per l'anno 2008 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo per le esigenze di funzionamento della sicurezza e del soccorso pubblico, per il rinnovo l'ammodernamento degli automezzi e degli aeromobili delle forze di Polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ad esclusione delle spese per il personale e di quelle destinate al ripianamento delle posizioni debitorie, con una dotazione di 140 milioni di euro, di cui 25 milioni di euro per le specifiche necessità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da ripartire con uno o più decreti del Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro della giustizia, da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 20.000;
39. 45.Il Relatore.

ART. 62.
(Contratto di servizio nazionale Trenitalia).

All'articolo 62, dopo il comma 24, inserire i seguenti commi:
«24-bis. Per consentire il finanziamento dei servizi pubblici ferroviari di viaggiatori e merci sulla media e lunga percorrenza è autorizzata la spesa di 104 milioni di euro per l'anno 2008».

Conseguentemente:
a) all'articolo 62, comma 23, sopprimere le parole: di 20 milioni di euro per l'anno 2008;

b) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, è ridotta per l'anno 2008 di 14 milioni di euro;
c) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, è ridotta per l'anno 2008 di 14 milioni di euro;


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d) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ridotta per l'anno 2008 di 7 milioni di euro.

«24-ter. Il Ministero dei trasporti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, conclude un'indagine conoscitiva sul trasporto ferroviario di viaggiatori e merci sulla media e lunga percorrenza, volta a determinare la possibilità di assicurare l'equilibrio costi-ricavi dei servizi, nonché le eventuali azioni di miglioramento dell'efficienza. Il servizio sulle relazioni che presentano o sono in grado di raggiungere l'equilibrio economico è assicurato in regime di liberalizzazione. Il CIPE, nei limiti delle risorse disponibili, sulla proposta del Ministero dei trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'economia e delle finanze, individua, nell'ambito delle relazioni per le quali non è possibile raggiungere l'equilibrio economico, i servizi di utilità sociale, in termini di frequenza, copertura territoriale, qualità e tariffazione, e che saranno mantenuti in esercizio tramite l'affidamento di contratti di servizio pubblico».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, variare gli importi come segue:
2008: - 50.000.
62. 99.Il Relatore.

ART. 66.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Al fine del potenziamento degli impianti sportivi e per la promozione e la realizzazione di interventi per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale, fra cui i Campionati mondiali maschili di pallavolo, che si terranno in Italia nel 2010, la dotazione del Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale, istituito con l'articolo 1, comma 1291, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 3 milioni di euro per l'anno 2008 e 4 milioni di euro per gli anni 2009 e 2010.»

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 3.000;
2009: - 4.000;
2010: - 4.000.
66. 3.Il Relatore.

ART. 67.

Sostituire il comma 6 con il seguente:
«6. All'articolo 1, comma 796, lettera n) della legge n. 296 del 2006 dopo il secondo periodo, sono inseriti i seguenti periodi: »Nella sottoscrizione di accordi di programma con le regioni è data, inoltre, priorità agli interventi relativi ai seguenti settori assistenziali, tenuto conto delle esigenze della programmazione sanitaria nazionale e regionale: realizzazione di strutture sanitarie territoriali, residenziali e semiresidenziali; acquisizione di tecnologie per gli interventi territoriali dedicati alle cure palliative, ivi comprese quelle relative alle patologie degenerative neurologiche croniche invalidanti; potenziamento delle «unità di risveglio dal coma»; potenziamento e creazione di unità di terapia intensiva neonatale (TIN); acquisizione di tecnologie per l'applicazione di nuove metodiche analitiche, basate sulla spettrometria di «massa tandem», per effettuare screening neonatali allargati, per patologie metaboliche ereditarie, per la cui terapia esistono evidenze scientifiche efficaci. Il Ministero della salute attraverso la valutazione preventiva dei programmi di investimento e con il monitoraggio della loro attuazione, assicura il raggiungimento dei predetti obiettivi prioritari, verificando nella programmazione regionale la copertura del fabbisogno relativo anche attraverso i precedenti programmi di investimento.».


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Conseguentemente, al medesimo articolo, sopprimere il comma 7.
67. 26.Il Relatore.

ART. 70.

Al comma 4, sostituire le parole: 10 milioni di euro per l'anno 2008 con le seguenti: 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:
2009: - 10.000;
2010: - 10.000.
70. 87.Il Relatore.

ART. 75.

All'articolo 75 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Per consentire al Centro nazionale sangue, istituito con Decreto del Ministro della Salute 26 aprile 2007, l'effettuazione di controlli e interventi finalizzati alla promozione e alla verifica della sicurezza e qualità della rete trasfusionale, è autorizzata, a partire dal 2008, la spesa di euro 300.000, fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, comma 6, della legge 21 ottobre 2005, n. 219. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, a decorrere dal 2008, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, lettera a), del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138».
b) al comma 2 dopo le parole: il Centro nazionale trapianti sono aggiunte le seguenti: ed il Centro nazionale sangue e dopo le parole: nell'esercizio delle è aggiunta la parola: rispettive.

Conseguentemente, la rubrica è sostituita da: «(Promozione e sicurezza delle reti trapiantologica e trasfusionale)».
75. 15.Il Relatore.

ART. 91.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:
«6-bis. A decorrere dall'anno 2008, anche ai fini della istituzione di apposito organismo per il sostegno e la promozione delle attività formative, concorre al riparto del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, anche il settore del musical di produzione italiana.».
91. 10.Il Relatore.

ART. 96.

Aggiungere in fine il seguente comma:
«2-bis. Nell'ambito del fondo di cui al comma 1, viene riservata la somma complessiva annua di 11 milioni di euro, per il triennio 2008-2010, alle istituzioni universitarie di cui all'articolo 56, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, costituite per legge, nonché all'istituto ad ordinamento speciale di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 18 novembre 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2005».
96. 55.Il Relatore.

ART. 100.

Aggiungere in fine i seguenti commi:
«6. È autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2008 per lo sviluppo del sistema territoriale degli asili nido, ai sensi del comma 1259 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006.


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7. Per l'organizzazione e il funzionamento di servizi socio-educativi per la prima infanzia destinati alla popolazione minorile, di età compresa tra 0 e 36 mesi, presso Enti e Reparti del Ministero della Difesa, è istituito per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, un fondo pari a 3 milioni di euro.
8. La programmazione e la progettazione relativa ai servizi di cui al comma 7, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti nelle Regioni presso le quali sono individuate le sedi di tali servizi, viene effettuata in collaborazione con il Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri sentito il Comitato tecnico-scientifico del Centro Nazionale di documentazione ed analisi per l'infanzia e l'adolescenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103.
9. I servizi socio-educativi, di cui al comma 7, sono accessibili anche da minori che non siano figli di dipendenti dell'amministrazione della Difesa e concorrono ad integrare l'offerta complessiva del sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e del relativo Piano Straordinario di intervento di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

Conseguentemente, all'articolo 150, aggiungere in fine il seguente comma:
8. La dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 23 milioni di euro nell'anno 2008 e di 3 milioni di euro nell'anno 2009.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2010: - 3.000.
100. 17.Il Relatore.

ART. 105.

Dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«3. L'importo dell'indennità speciale istituita dall'articolo 3, comma 1 della legge 21 novembre 1988, n. 508, è stabilito come segue: euro 176.00 a decorrere dal 1o gennaio 2008.
4. Alla concessione e all'erogazione dell'indennità sociale, di cui al comma precedente si applicano le disposizioni di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
5. Salvo quanto stabilito nei commi precedenti, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 21 novembre 1988, n. 508, ivi compresi gli adeguamenti perequativi automatici calcolati annualmente.
6. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 12.000;
2009: - 12.000;
2010: - 12.000.
105. 22.Il Relatore.

Dopo l'articolo 126, inserire il seguente:

Art. 126-bis.
(Potenziamento del sistema pubblico di connettività).

1. Al fine di garantire una più incisiva azione di gestione, controllo e supervisione delle infrastrutture nazionali del sistema pubblico di connettività (SPC) il CNIPA sostiene i costi di cui all'articolo 86, comma 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, fino alla scadenza dei contratti-quadro stipulati con gli operatori vincitori delle


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gare, a valere sulle risorse disponibili di cui al successivo comma 8.
2. Al fine di promuovere e supportare la realizzazione delle infrastrutture centrali e regionali idonee allo sviluppo di tutte le componenti del SPC, ivi inclusa quella relativa allo sviluppo delle infrastrutture applicative, le Regioni e gli Enti locali, per la parte di rispettiva competenza, definiscono, di concerto con il CNIPA, le componenti progettuali tecniche ed organizzate del sistema nell'ambito di un programma organico contenente la determinazione dei livelli di responsabilità, dei tempi e delle modalità di attuazione, nonché dell'ammontare del relativo onere finanziario. Qualora la realizzazione del programma comporti l'ampliamento di infrastrutture nazionali già disponibili, i relativi costi sono individuati nello stesso.
3. Nell'ambito del programma di cui al comma 2 sono altresì individuati i servizi di cooperazione applicativa di interesse nazionale che le amministrazioni si impegnano a realizzare.
4. Il programma, sentita la Commissione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni è approvato con decreto del Ministro per le Riforme e le Innovazioni della Pubblica amministrazione.
5. Il CNIPA sviluppa il progetto esecutivo del programma sulla base delle indicazioni della Commissione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 82 del 2005, che lo approva in via definitiva.
6. Al fine di salvaguardare e garantire l'integrità, anche ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, del patrimonio informativo gestito dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e al fine di garantire la disponibilità e la continuità dei servizi erogati dalle stesse amministrazioni, il CNIPA identifica le idonee soluzioni tecniche e funzionali riguardanti, in generale, più amministrazioni, atte a garantire la salvaguardia dei dati e delle applicazioni informatiche e la continuità operativa dei servizi informatici e telematici, anche in caso di disastri e di situazioni di emergenza.
7. Il CNIPA, ai fini dell'identificazione delle soluzioni di cui al comma 6, indice conferenze di servizi.
8. I fondi di cui all'articolo 107 della legge n. 388 del 2000 non ancora impegnati, ancorché confluiti nel fondo di riserva di cui all'articolo 12 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 dicembre 2002, restano prioritariamente destinati al completamento delle attività di informatizzazione della normativa statale vigente e in via residuale alle restanti attività di cui al presente articolo. Tali fondi sono incrementati di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. Le finalità di cui al medesimo articolo 107 si estendono al coordinamento dei programmi di informatizzazione e classificazione della normativa regionale, all'adeguamento agli standard adottati dall'Unione europea delle classificazioni in uso nelle banche dati normative pubbliche e alla adozione di linee guida per la promulgazione e pubblicazione telematica degli atti normativi nella prospettiva del superamento della edizione a stampa della Gazzetta Ufficiale. I programmi di cui al presente articolo sono realizzati in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale. La loro attuazione presso tutte le amministrazioni pubbliche è coordinata da un responsabile designato d'intesa dal Presidente del Consiglio e dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, assicurando il collegamento con le attività in corso per la attuazione dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, e con le attività delle amministrazioni centrali dello Stato relative alla pubblicazione degli atti normativi e alla standardizzazione dei criteri per la classificazione dei dati legislativi. All'attuazione dei medesimi programmi partecipano rappresentanti del CNIPA e, per quanto riguarda la normativa regionale, rappresentanti designati dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome. Il


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coordinatore delle attività di cui al presente comma trasmette al Parlamento una relazione annuale sullo stato di attuazione dei programmi.
9. Per le esigenze di cui alla presente norma, è autorizzata una spesa pari a 10,5 milioni di euro per l'anno 2008, 10,5 milioni di euro per l'anno 2009 e 10,5 milioni di euro per l'anno 2010. Ad eccezione di quanto previsto dal comma 8, con decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalità e tempi per l'utilizzazione delle predette risorse.

Conseguentemente, all'articolo 150, aggiungere in fine il seguente comma:
8. La dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 10,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, variare gli importi come segue:
2010: - 10.500.
126. 03.Il Relatore.

ART. 140.

All'articolo 140 apportare le seguenti modificazioni:
a) sopprimere i commi 1, 2 e 3;
b) al comma 4, prima riga, eliminare le seguenti parole: , che nel rispetto del comma 1,;
c) al comma 5, ovunque ricorrano, sostituire le parole: comma 4 con le parole: comma 1;
d) al comma 6, quarta riga, sostituire le parole: commi 4 e 5 con le parole: commi 1 e 2.
140. 28.Il Relatore.

ART. 146.

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:
«5-bis. Il limite massimo del quinquennio individuato al comma 519 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine della possibilità di accesso alle forme di stabilizzazione di personale precario, costituisce principio generale e produce effetti anche nella stabilizzazione di personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco come disciplinate nella medesima legge. Conseguentemente il parametro dell'avere effettuato non meno di 120 (centoventi) giorni di servizio, richiesto nelle procedure di stabilizzazione, si interpreta che deve sussistere nel predetto quinquennio.
5-ter. Il parametro del 40 per cento delle cessazione avvenute nell'anno precedente, posto a copertura della stabilizzazione delle forme di organizzazione precaria del lavoro nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, di cui al comma 526 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, comprende, anche le cessazioni verificatesi nell'ultimo triennio e non coperte, nel limite delle risorse derivanti da quelle verificatesi nell'anno.».
146. 266.Il Relatore.

Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 10.000;
2009: - 15.000;
2010: - 5.000.

Conseguentemente, alla tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, Missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, Pro gramma Servizi generali, formativi, assistenza legale e approvvigionamenti per le singole amministrazioni Legge n. 146 del 1980, apportare le seguenti variazioni:
2008: + 10.000;
2009: + 15.000;
2010: + 5.000.
TAB. A. 67.Il Relatore.