V Commissione - Marted́ 4 dicembre 2007


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ALLEGATO 1

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008). (C. 3256 Governo, approvato dal Senato).

SUBEMENDAMENTI AGLI EMENDAMENTI DEL RELATORE RIFERITI AGLI ARTICOLI 1 E 2

Subemendamenti all'emendamento 1.10 del Relatore.

Al primo periodo, sopprimere le parole da: dei lavoratori fino alla fine del periodo.
0. 1. 10. 1.Garavaglia, Filippi.

Al primo periodo, sopprimere la parola: dipendenti,.
0. 1. 10. 2.Garavaglia, Filippi.

Al primo periodo, dopo la parola: dipendenti aggiungere le seguenti: e autonomi.
0. 1. 10. 3.Garavaglia, Filippi.

Al primo comma, dopo le parole: ...per i redditi di lavoro dipendente aggiungere le seguenti: , pensionati ed assimilati e dopo le parole: ...n. 917 aggiungere le seguenti: e successive modificazioni.
0. 1. 10. 4.Musi.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il primo periodo inserire il seguente: «Per l'anno 2008, per i redditi da lavoro dipendente, il reddito rilevante ai tini del calcolo delle suddette detrazioni è determinato al netto degli eventuali incrementi derivanti dai rinnovi contrattuali.»;
b) dopo le parole: come risultanti, aggiungere le seguenti: entro il 30 giugno.
0. 1. 10. 5.Nannicini, Lulli.

ART. 1.

Al comma 4, sostituire il secondo periodo con i seguenti: In quanto eccedenti rispetto a tali obiettivi, le maggiori entrate sono destinate alla riduzione della pressione fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti, da realizzare mediante l'incremento della misura della detrazione per i redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. A tale scopo, le maggiori entrate di carattere permanente, come risultanti nel provvedimento previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 5 agosto 1978 n. 468, sono iscritte in apposito fondo istituto presso il Ministero dell'economia e delle finanze finalizzato al conseguimento dell'obiettivo dell'incremento della citata detrazione, da corrispondere, sulla base delle risorse effettivamente disponibili, a decorrere dal periodo di imposta 2008. La misura dell'incremento, in ogni caso non inferiore al 20 per cento per le fasce di reddito più


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basse, è rideterminabile dalla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera b), della legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni.
1. 10.Il Relatore.

Subemendamento all'emendamento 2.259 del Relatore.

Al primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: , anche per le disposizioni previste dal comma 339, lettera b), dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 e tutte le successive modificazioni.
0. 2. 259. 1.Ceccuzzi.

ART. 2.

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Entro il 28 febbraio 2008 il Ministero dell'interno definisce il modello per la certificazione, da parte dei comuni, del mancato gettito previsto. I comuni trasmettono al Ministero dell'interno il modello compilato entro la data del 30 aprile 2008.
2. 259.Il Relatore.

Subemendamenti all'emendamento 2.261 del Relatore.

Al comma 26, al numero 1-bis, dopo le parole: figli a carico aggiungere le seguenti: , residenti dal almeno cinque anni nel territorio nazionale,.
0. 2. 261. 1.Garavaglia, Filippi.

Al comma 26, sub articolo 12, sub comma 1-bis, sostituire: 1.200 euro con 1.000 euro, e dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
26-bis. Ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la cui imposta netta dovuta per l'anno precedente risulti pari a zero, e che siano genitori di almeno quattro figli a carico è riconosciuto un bonus di importo pari a quello di cui all'articolo 12, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da determinare con decreto del ministro dell'economia e delle finanze.
0. 2. 261. 3.Aurisicchio.

Sostituire le parole: 1.200 euro con le seguenti: 2.400 euro.

Conseguentemente, le parole: 2 milioni sono sostituite dalle seguenti: 4 milioni e 90 milioni con le seguenti 120 milioni.

Conseguentemente, le parole: n. 307, e ridotti di 90 milioni sono sostituiti dalle seguenti: 180 milioni.

Conseguentemente, alla Tabella A, le parole: -24.800, -78.000, -159.100 sono sostituite dalle seguenti: -50.000, -140.000, -300.000.
0. 2. 261. 2.Giordano.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
26-bis. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, al comma 1, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
e-bis) le spese di iscrizione e di frequenza degli asili nido pubblici e privati, ivi compresi i relativi servizi di mensa;.


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Conseguentemente è soppresso il comma 9 dell'articolo 33.

Conseguentemente dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Tassazione delle cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento»;

2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2007.

Conseguentemente, sopprimere i commi da 64 a 69 dell'articolo 9, la lettera b) del comma 2 dell'articolo 14, l'articolo 31, l'articolo 33, l'articolo 35, l'articolo 41, l'articolo 46, il comma 2 dell'articolo 44, l'articolo 49, l'articolo 60, i commi 23 e 24 dell'articolo 62, l'articolo 64, l'articolo 69, il comma 2 dell'articolo 89, l'articolo 90, l'articolo 91, l'articolo 92, il comma 4 dell'articolo 122, l'articolo 127, il comma 29 dell'articolo 146.

Conseguentemente ridurre come segue gli importi della tabella A:
2008: - 771.393;
2009: - 1.340.309;
2010: - 1.603.826.

Conseguentemente nella tabella C ridurre gli stanziamenti dei capitoli di parte corrente di natura non obbligatoria sino all'importo di 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
0. 2. 261. 4.Armosino.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
26-bis. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, al comma 1, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
e-bis) le spese di iscrizione e di frequenza degli asili nido pubblici e privati, ivi compresi i relativi servizi di mensa, in misura non superiore a 1.200 euro;.

Conseguentemente è soppresso il comma 9 dell'articolo 33.

Conseguentemente dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Tassazione delle cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento»;

2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2007.

Conseguentemente, sopprimere i commi da 64 a 69 dell'articolo 9, la lettera b) del comma 2 dell'articolo 14, l'articolo 31, l'articolo 33, l'articolo 35, l'articolo 41, l'articolo 46, il comma 2 dell'articolo 44, l'articolo 49, l'articolo 60, i commi 23 e 24 dell'articolo 62, l'articolo 64, l'articolo 69, il comma 2 dell'articolo 89, l'articolo 90, l'articolo 91, l'articolo 92, il comma 4 dell'articolo 122, l'articolo 127, il comma 29 dell'articolo 146.


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Conseguentemente ridurre come segue gli importi della tabella A:
2008: - 771.393;
2009: - 1.340.309;
2010: - 1.603.826.

Conseguentemente nella tabella C ridurre gli stanziamenti dei capitoli di parte corrente di natura non obbligatoria sino all'importo di 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
0. 2. 261. 5.Armosino.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
26-bis. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, al comma 1, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
e-bis) le spese di iscrizione e di frequenza degli asili nido pubblici e privati, ivi compresi i relativi servizi di mensa;.

Conseguentemente all'articolo 113 ridurre di 1.000 milioni di euro ciascuno degli importi previsti dal comma 1.
Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
10-bis. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, al comma 1, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
e-bis) le spese per i libri e per gli altri strumenti didattici scolastici e universitari nella misura massima di 775 euro per ciascun familiare a carico iscritto a corsi scolastici e universitari, limitatamente a quelli previsti dai relativi programmi di studio;.

Conseguentemente è soppresso il comma 9 dell'articolo 33.

Conseguentemente dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Tassazione delle cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole «per la quota del 30 per cento» con le seguenti:«per la quota del 60 per cento»;

2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2007.

Conseguentemente, sopprimere i commi da 64 a 69 dell'articolo 9, la lettera b) del comma 2 dell'articolo 14, l'articolo 31, l'articolo 33, l'articolo 35, l'articolo 41, l'articolo 46, il comma 2 dell'articolo 44, l'articolo 49, l'articolo 60, i commi 23 e 24 dell'articolo 62, l'articolo 64, l'articolo 69, il comma 2 dell'articolo 89, l'articolo 90, l'articolo 91, l'articolo 92, il comma 4 dell'articolo 122, l'articolo 127, il comma 29 dell'articolo 146.

Conseguentemente ridurre come segue gli importi della tabella A:
2008: - 771.393;
2009: - 1.340.309;
2010: - 1.603.826.

Conseguentemente nella tabella C ridurre gli stanziamenti dei capitoli di parte corrente di natura non obbligatoria sino all'importo di 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
0. 2. 261. 6.Armosino.


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Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
26-bis. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, al comma 1, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
e-bis) le rette pagate in favore dei soggetti di cui all'articolo 433 del codice civile e corrisposte a società, fondazioni, associazioni riconosciute o enti che gestiscono, a seguito di autorizzazione regionale, case di ricovero per anziani, in misura non superiore 2.000 euro, purché l'interessato sia di età superiore a settanta anni, non usufruisca di pensioni di invalidità, ivi compreso l'accompagnamento, abbia un reddito inferiore a 7.500 euro annui e le spese non siano già dedotte o detratte ad altro titolo;.

Conseguentemente è soppresso il comma 9 dell'articolo 33.

Conseguentemente dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Tassazione delle cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole «per la quota del 30 per cento» con le seguenti:«per la quota del 60 per cento»;

2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2007.

Conseguentemente, sopprimere i commi da 64 a 69 dell'articolo 9, la lettera b) del comma 2 dell'articolo 14, l'articolo 31, l'articolo 33, l'articolo 35, l'articolo 41, l'articolo 46, il comma 2 dell'articolo 44, l'articolo 49, l'articolo 60, i commi 23 e 24 dell'articolo 62, l'articolo 64, l'articolo 69, il comma 2 dell'articolo 89, l'articolo 90, l'articolo 91, l'articolo 92, il comma 4 dell'articolo 122, l'articolo 127, il comma 29 dell'articolo 146.

Conseguentemente ridurre come segue gli importi della tabella A:
2008: - 771.393;
2009: - 1.340.309;
2010: - 1.603.826.

Conseguentemente nella tabella C ridurre gli stanziamenti dei capitoli di parte corrente di natura non obbligatoria sino all'importo di 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
0. 2. 261. 7.Armosino.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
26-bis. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, al comma 1, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
e-bis) le spese di baby sitting, adeguatamente documentate, nel limite di 200 euro l'anno per ciascun figlio;.

Conseguentemente è soppresso il comma 9 dell'articolo 33.

Conseguentemente dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Tassazione delle cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;


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2) alla lettera b) sostituire le parole «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento»;

2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2007.

Conseguentemente, sopprimere i commi da 64 a 69 dell'articolo 9, la lettera b) del comma 2 dell'articolo 14, l'articolo 31, l'articolo 33, l'articolo 35, l'articolo 41, l'articolo 46, il comma 2 dell'articolo 44, l'articolo 49, l'articolo 60, i commi 23 e 24 dell'articolo 62, l'articolo 64, l'articolo 69, il comma 2 dell'articolo 89, l'articolo 90, l'articolo 91, l'articolo 92, il comma 4 dell'articolo 122, l'articolo 127, il comma 29 dell'articolo 146.

Conseguentemente ridurre come segue gli importi della tabella A:
2008: - 771.393;
2009: - 1.340.309;
2010: - 1.603.826.

Conseguentemente nella tabella C ridurre gli stanziamenti dei capitoli di parte corrente di natura non obbligatoria sino all'importo di 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
0. 2. 261. 8.Armosino.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
26-bis. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, al comma 1, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
e-bis) per i contribuenti che abbiano a carico minori fino a tre anni, le spese per l'acquisto di pannolini, prodotti per l'igiene mirati per l'infanzia, biberon, tettarelle, latte in polvere o liquido destinato all'infanzia ed alimenti espressamente ad essa dedicati, nel limite di 500 euro annui a minore;.

Conseguentemente è soppresso il comma 9 dell'articolo 33.

Conseguentemente dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Tassazione delle cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento»;

2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2007.

Conseguentemente, sopprimere i commi da 64 a 69 dell'articolo 9, la lettera b) del comma 2 dell'articolo 14, l'articolo 31, l'articolo 33, l'articolo 35, l'articolo 41, l'articolo 46, il comma 2 dell'articolo 44, l'articolo 49, l'articolo 60, i commi 23 e 24 dell'articolo 62, l'articolo 64, l'articolo 69, il comma 2 dell'articolo 89, l'articolo 90, l'articolo 91, l'articolo 92, il comma 4 dell'articolo 122, l'articolo 127, il comma 29 dell'articolo 146.

Conseguentemente ridurre come segue gli importi della tabella A:
2008: - 771.393;
2009: - 1.340.309;
2010: - 1.603.826.

Conseguentemente nella tabella C ridurre gli stanziamenti dei capitoli di parte corrente di natura non obbligatoria sino all'importo di 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
0. 2. 261. 9.Armosino.


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Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
26-bis. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, al comma 1, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
d-bis) le spese sostenute dalle famiglie per l'acquisto dei mobili destinati all'arredo delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale. Tali spese sono riconosciute una sola volta nella misura massima di 2.500 euro per acquisti effettuati nei due anni successivi al matrimonio civile o concordatario, a condizione che il reddito un reddito complessivo annuo imponibile non sia superiore a 28.000 euro;.

Conseguentemente è soppresso il comma 9 dell'articolo 33.

Conseguentemente dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Tassazione delle cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento»;

2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2007.

Conseguentemente, sopprimere i commi da 64 a 69 dell'articolo 9, la lettera b) del comma 2 dell'articolo 14, l'articolo 31, l'articolo 33, l'articolo 35, l'articolo 41, l'articolo 46, il comma 2 dell'articolo 44, l'articolo 49, l'articolo 60, i commi 23 e 24 dell'articolo 62, l'articolo 64, l'articolo 69, il comma 2 dell'articolo 89, l'articolo 90, l'articolo 91, l'articolo 92, il comma 4 dell'articolo 122, l'articolo 127, il comma 29 dell'articolo 146.

Conseguentemente ridurre come segue gli importi della tabella A:
2008: - 771.393;
2009: - 1.340.309;
2010: - 1.603.826.

Conseguentemente nella tabella C ridurre gli stanziamenti dei capitoli di parte corrente di natura non obbligatoria sino all'importo di 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
0. 2. 261. 10.Armosino.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
26-bis. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, al comma 1, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
d) le spese funebri, ivi compresi, oneri di traslazione e cremazione imposte, tasse, diritti e canoni, sostenute in dipendenza della morte di una delle persone indicate nell'articolo 433 del codice civile e di affidati o affiliati, per un importo non superiore a 2.500 euro, per ciascuna di esse; per spese funebri devono intendersi anche le spese complessivamente sostenute nei confronti delle aziende esercenti l'attività di pompe funebri;.

Conseguentemente è soppresso il comma 9 dell'articolo 33.

Conseguentemente dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Tassazione delle cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;


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2) alla lettera b) sostituire le parole «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento»;

2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2007.

Conseguentemente, sopprimere i commi da 64 a 69 dell'articolo 9, la lettera b) del comma 2 dell'articolo 14, l'articolo 31, l'articolo 33, l'articolo 35, l'articolo 41, l'articolo 46, il comma 2 dell'articolo 44, l'articolo 49, l'articolo 60, i commi 23 e 24 dell'articolo 62, l'articolo 64, l'articolo 69, il comma 2 dell'articolo 89, l'articolo 90, l'articolo 91, l'articolo 92, il comma 4 dell'articolo 122, l'articolo 127, il comma 29 dell'articolo 146.

Conseguentemente ridurre come segue gli importi della tabella A:
2008: - 771.393;
2009: - 1.340.309;
2010: - 1.603.826.

Conseguentemente nella tabella C ridurre gli stanziamenti dei capitoli di parte corrente di natura non obbligatoria sino all'importo di 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
0. 2. 261. 11.Armosino.

Aggiungere, in fine il seguente comma:
26. Nell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è introdotto il seguente:
1-bis. In presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta una ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo;
b) al comma 2, le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-bis»;
c) al comma 3, aggiungere in fine: «Qualora la detrazione di cui al comma 1-bis, sia di ammontare superiore all'imposta lorda diminuita delle detrazioni di cui al comma I nonché agli articoli 13, 15 e 16, nonché delle detrazioni previste da altre disposizioni normative, è riconosciuto un ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta; con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle politiche per la famiglia sono definite le modalità di erogazione del predetto ammontare.

Conseguentemente all'articolo 3, aggiungere in fine il seguente comma:
52. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 12 dell'articolo 15-bis del decreto-legge n. 81 del 2007, convertito dalla legge n. 127 del 2007, è ridotta di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. I risparmi in termini di minori spese per interessi derivanti dal minor fabbisogno rispetto a quello previsto con riferimento alla predetta autorizzazione di spesa sono iscritti, per un importo non superiore a 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, sul fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004.


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Conseguentemente, all'articolo 150, aggiungere in fine il seguente comma:
8. La dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, variare gli importi come segue:
2008: - 24.800;
2009: - 78.000;
2010: - 159.100.
2. 261.Il Relatore.


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ALLEGATO 2

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008). (C. 3256 Governo, approvato dal Senato).

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

Al comma 4, sostituire il secondo periodo con i seguenti: In quanto eccedenti rispetto a tali obiettivi, le maggiori entrate sono destinate alla riduzione della pressione fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti, da realizzare mediante l'incremento della misura della detrazione per i redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. A tale scopo, le maggiori entrate di carattere permanente, come risultanti nel provvedimento previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 5 agosto 1978 n. 468, sono iscritte in apposito fondo istituto presso il Ministero dell'economia e delle finanze finalizzato al conseguimento dell'obiettivo dell'incremento della citata detrazione, da corrispondere, sulla base delle risorse effettivamente disponibili, a decorrere dal periodo di imposta 2008, salvo che si renda necessario assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali ovvero improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese. La misura dell'incremento di cui al punto precedente, in ogni caso non inferiore al 20 per cento per le fasce di reddito più basse, è rideterminabile dalla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera b), della legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni».
1. 10.(Nuova formulazione). Il Relatore.

ART. 2.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 calcolate in proporzione alla quota posseduta. Detta disposizione si applica a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.
2. 70.(Nuova formulazione). Misiani.

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente:
Entro il 28 febbraio 2008 il Ministero dell'interno definisce il modello per la certificazione, da parte dei comuni, del mancato gettito previsto. I comuni trasmettono al Ministero dell'interno il modello compilato entro la data del 30 aprile 2008.
2. 259. Il Relatore.


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Dopo il comma 12, inserire i seguenti:
12-bis. Per l'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, compresa l'installazione di apparecchi di videosorveglianza, per ciascuno dei periodo di imposta 2008, 2009 e 2010, è concesso un credito d'imposta, determinato nella misura dell'80 per cento del costo sostenuto e, comunque, fino ad un importo massimo di 3.000 euro per ciascun beneficiario, in favore delle piccole e medie imprese commerciali di vendita al dettaglio e all'ingrosso e quelle di somministrazione di alimenti e bevande.
12-ter. Il credito di imposta di cui al comma 12-bis, non cumulabile con altre agevolazioni, deve essere indicato, a pena di decadenza, nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso può essere fatto valere in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
12-quater. La fruizione del credito d'imposta di cui al comma 12-bis spetta nel limite complessivo di 10 milioni di euro per ciascun anno, secondo l'ordine cronologico di invio delle relative istanze di richiesta.
12-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissate le modalità di attuazione dei commi da 12-bis a 12-quater.
12-sexies. L'agevolazione di cui ai commi da 12-bis a 12-quater, fermo restando il limite di cui al comma 12-bis, può essere fruita esclusivamente nel rispetto dell'applicazione della regola de minimis di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 10.000;
2009: - 10.000;
2010: - 10.000.
2. 204.(Nuova formulazione). Dussin.

Al comma 15, apportare le seguenti modificazioni:
a) aggiungere in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al comma 347 si applicano, anche per le spese sostenute per la sostituzione intera o parziale dell'impianto di climatizzazione invernale non a condensazione, entro il 31 dicembre 2009. La predetta agevolazione è riconosciuta entro il limite massimo di spesa di cui al comma 15-bis;
b) dopo il comma 15 aggiungere il seguente:» 15-bis. «Per le finalità di cui al l'ultimo periodo del comma 15 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui . Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per il riconoscimento dei benefici di cui all'ultimo periodo del comma 15».

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2009: - 2.000;
2010: - 2.000.
2. 227.(Nuova formulazione). Brugger.

Dopo il comma 25 aggiungere il seguente:
25-bis. La deliberazione di cui all'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 può fissare, a decorrere dall'anno di imposta 2009, un'aliquota agevolata dell'imposta comunale sugli


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immobili inferiore al 4 per mille per i soggetti passivi che installino impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica e/o termica per uso domestico, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi, e per la durata massima di tre anni per gli impianti solari termici e di cinque anni per tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili. Le modalità per il riconoscimento dell'agevolazione di cui al comma precedente sono disciplinate con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 446.
2. 120. Bonelli.

Aggiungere in fine il seguente comma:
25-bis. Al comma 1 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dopo le parole «che esercitano, in conformità a disposizioni legislative, statutarie o amministrative, il credito a medio e lungo termine» sono inserite le seguenti: «e quelle effettuate ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera b) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
2. 260. Il Relatore.

Aggiungere in fine il seguente comma:
25-bis. Nell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è introdotto il seguente:
«1-bis. In presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta una ulteriore detrazione di importo pari a1.200 euro. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. Incaso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo».
b) al comma 2, le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-bis»;
c) al comma 3, aggiungere in fine: «Qualora la detrazione di cui al comma 1-bis, sia di ammontare superiore all'imposta lorda diminuita delle detrazioni di cui al comma 1 nonché agli articoli 13, 15 e 16, nonché delle detrazioni previste da altre disposizioni normative, è riconosciuto un ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta; con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle politiche per la famiglia sono definite le modalità di erogazione del predetto ammontare».

Conseguentemente all'articolo 3, aggiungere in fine il seguente comma:
52. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 12 dell'articolo 15-bis del decreto-legge n. 81 del 2007, convertito dalla legge n. 127 del 2007, è ridotta di 2 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. I risparmi in termini di minori spese per interessi derivanti dal minor fabbisogno rispetto a quello previsto con riferimento alla predetta autorizzazione di spesa sono iscritti, per un importo non superiore a 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, sul fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004.


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Conseguentemente, all'articolo 150, aggiungere in fine il seguente comma:
8. La dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, variare gli importi come segue:
2008: - 24.800;
2009: - 78.000;
2010: - 159.100.
2. 261.(Nuova formulazione). Il Relatore.


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ALLEGATO 3

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008). (C. 3256 Governo, approvato dal Senato).

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI E RIFORMULAZIONI DEL RELATORE

Subemendamento all'emendamento 3.321

Apportare le seguenti modifiche:
a) al capoverso lettera d), sostituire il numero 3) con il seguente:
«3) sostituire il sesto periodo con i seguenti «In attesa della revisione generale dei coefficienti di ammortamento tabellare, per il solo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, per i beni nuovi acquisiti ed entrati in funzione nello stesso periodo, esclusi quelli indicati nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 164 e nel comma 7, primo periodo, dell'articolo 102-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, non si applica la riduzione a metà del coefficiente tabellare prevista dal comma 2 dell'articolo 102 del predetto testo unico e l'eventuale differenza non imputata a conto economico può essere dedotta in dichiarazione dei redditi. La disposizione del periodo precedente non assume rilievo ai fini del versamento degli acconti relativi al secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.»;
b) sostituire il capoverso lettera l) con il seguente:
«l) al comma 17, apportare le seguenti modifiche:
1) alla lettera a), capoverso «Art. 5», al comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «I contributi erogati in base a norma di legge, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili, nonché le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, concorrono in ogni caso alla formazione del valore della produzione. Sono comunque ammesse in deduzione quote di ammortamento del costo sostenuto per l'acquisizione di marchi d'impresa e a titolo di avviamento in misura non superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente dall'imputazione al conto economico.»;
2) alla lettera b), capoverso «Art. 5-bis», aggiungere in fine il seguente comma: «2. I soggetti di cui al comma 1, in regime di contabilità ordinaria, possono optare per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole di cui all'articolo 5. L'opzione è irrevocabile per tre periodi d'imposta e va comunicata con le modalità e nei termini stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro il 31 marzo 2008. Al termine del triennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che l'impresa non opti secondo le modalità e i termini fissati dallo stesso provvedimento direttoriale per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole del comma 1; anche in questo caso, l'opzione è irrevocabile per un triennio e tacitamente rinnovabile.»;


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3) alla lettera c), capoverso «Art. 6», al comma 8, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: « I contributi erogati in base a norma di legge, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili, nonché le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, concorrono in ogni caso alla formazione del valore della produzione. Sono comunque ammesse in deduzione quote di ammortamento del costo sostenuto per l'acquisizione di marchi d'impresa e a titolo di avviamento in misura non superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente dall'imputazione al conto economico.»;
4) alla lettera d), capoverso «Art. 7», il comma 3 è sostituito dai seguenti: «I contributi erogati in base a norma di legge, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili, nonché le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, concorrono in ogni caso alla formazione del valore della produzione. Sono comunque ammesse in deduzione quote di ammortamento del costo sostenuto per l'acquisizione di marchi d'impresa e a titolo di avviamento in misura non superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente dall'imputazione al conto economico.»;
5) alla lettera f), numero 4), aggiungere in fine il seguente periodo: «ed è aggiunta la seguente lettera: «d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) l'importo delle deduzioni indicate nelle precedenti lettere è aumentato, rispettivamente, di euro 2.150, euro 1.625, euro 1.050 e euro 525.»;
6) infine all'ultimo capoverso, sostituire le cifre:
2008: + 60.000;
2009: - 40.000;
2010: + 61.000.

con le seguenti:
2008: + 62.000;
2009: - 27.000;
2010: + 74.000.
0. 3. 321. 31Il Relatore.

ART. 100.

Aggiungere in fine i seguenti commi:
«6. All'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo le parole: «100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009» sono sostituite dalle seguenti: «100 milioni per l'anno 2007, 170 milioni per il 2008 e 100 milioni per il 2009»;
b) l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: «Per le finalità del piano è autorizzata una spesa di 100 milioni per il 2007, 170 milioni per il 2008 e 100 milioni per il 2009»;

7. Per l'organizzazione e il funzionamento di servizi socio-educativi per la prima infanzia destinati alla popolazione minorile, di età compresa tra 0 e 36 mesi, presso Enti e Reparti del Ministero della Difesa, è istituito per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, un fondo pari a 3 milioni di euro.
8. La programmazione e la progettazione relativa ai servizi di cui al comma 7, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti nelle Regioni presso le quali sono individuate le sedi di tali servizi, viene effettuata in collaborazione con il Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri sentito il Comitato tecnico-scientifico del Centro Nazionale di documentazione ed analisi per l'infanzia e l'adolescenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103.
9. I servizi socio-educativi, di cui al comma 7, sono accessibili anche da minori che non siano figli di dipendenti dell'amministrazione


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della Difesa e concorrono ad integrare l'offerta complessiva del sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e del relativo Piano Straordinario di intervento di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.»

Conseguentemente, dopo l'articolo 144 è aggiunto il seguente:

Art. 144-bis.

La somma di 94.237.000 euro, versata all'entrata del bilancio dello Stato per l'anno 2007 in esecuzione della sentenza n. 1545/07 emessa dal Tribunale di Milano il 28 giugno 2007, è iscritta nell'anno medesimo al fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; a valere sul suddetto fondo, la somma medesima è versata all'entrata del bilancio statale nell'anno 2008. La presente disposizione entra in vigore dalla data di pubblicazione della presente legge.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2008: - 3.000;
2009: - 3.000;
2010: - 3.000.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero della Giustizia, apportare le seguenti variazioni (in migliaia di euro):
2008 + 24.237.
100. 17 (Nuova formulazione)Il Relatore.

ART. 113.

Aggiungere in fine il seguente comma:
6. Al comma 298 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A valere sulle risorse del Fondo non impegnate entro la chiusura dell'esercizio 2007, i contributi di cui al primo periodo del presente comma sono erogati ai collaboratori coordinati e continuativi, compresi i collaboratori a progetto e i titolari di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca di cui al comma 6 dell'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per le spese documentate relative all'acquisto di un computer nuovo di fabbrica, sostenute entro il 31 dicembre 2008.»
113. 9.Il Relatore.