V Commissione - Mercoledì 5 dicembre 2007


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ALLEGATO 1

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008) (C. 3256 Governo, approvato dal Senato).

SUBEMENDAMENTI AGLI EMENDAMENTI DEL RELATORE E DEL GOVERNO RIFERITI AGLI ARTICOLI DA 3 A 8 E AGLI ARTICOLI 17 E 31

ART. 3.

Subemendamento all'emendamento 3. 320 del Governo.

Al comma 39, lettera a) sopprimere il punto 1).
0. 3. 320. 1. Zorzato, Crosetto, Giudice, Leone.

Apportare le seguenti modifiche:
a)
al comma 39:
1) nella lettera a), le parole «di concerto con il Ministro degli affari esteri», sono soppresse;
2) nella lettera h):
2.1 al numero 1) il periodo «Non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis» è sostituito dal seguente: «Non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori diversi da quelli individuati nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis. Tale deduzione è ammessa per le operazioni intercorse con imprese residenti o localizzate in Stati dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo inclusi nel citato decreto»;
2.2 al numero 2) le parole «di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis» sono sostituite dalle seguenti: «individuati nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis. Tale disposizione non si applica ai professionisti domiciliati in Stati dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo incluso nel citato decreto».
3) la lettera n) è sostituita dalla seguente:
«n) dopo l'articolo 168 è inserito il seguente:

Art. 168-bis.
(Paesi e territori che consentono un effettivo scambio di informazioni).

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati gli Stati e territori che consentono un effettivo scambio di informazioni, ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 10, comma 1, lettera e-bis), 73, comma 3, 110, commi 10 e 12-bis, del presente testo unico, nell'articolo 26, comma 1 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nell'articolo 10-ter, commi 1 e 9, della legge 23 marzo 1983, n. 77, negli


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articoli 1, comma 1, e 6, comma 1, del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239, nell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351.
2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 sono individuati gli Stati e territori che consentono un effettivo scambio di informazioni e per i quali il livello di tassazione non sia sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 47, comma 4, 68, comma 4, 87, comma 1, 89, comma 3, 132, comma 4, 167, commi 1 e 5, 168, comma 1, del presente testo unico, nonché negli articoli 27, comma 4, e 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.».
b) al comma 40, la lettera b) è abrogata;
c) il comma 42 è abrogato;
d) al comma 43:
1) nella lettera a), le parole «dall'articolo 2, comma 2-bis,» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 168-bis»;
2) la lettera b) è abrogata;
e) dopo il comma 43 è aggiunto il seguente:
«43-bis. Al decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 1, comma 1, le parole "che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni" sono sostituite dalle seguenti: "inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente ella Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917";
2) all'articolo 6, comma 1, le parole "Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni" sono sostituite dalle seguenti: "Stati o territori individuati nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917";
3) all'articolo 11, comma 4, la lettera c) è soppressa»;
f) al comma 4, il numero «43» è sostituito dal seguente: «43-bis»;
g) al comma 46, le parole «nel decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 220 del 19 settembre 1996,» sono sostituite dalle seguenti: «nei decreti del Ministro delle finanze 4 settembre 1996 e 4 maggio 1999, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996 e n. 107 del 10 maggio 1999,».
3. 321. Il Governo.

Subemendamenti all'emendamento 3.321 del Governo

Sopprimere la lettera a).
0. 3. 321. 30. Leo, Giorgio Conte.

Dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) al comma 15, premettere le seguenti parole: «Al fine di introdurre nel sistema di prelievo criteri di premialità ordinaria, volta a favorire processi di crescita dimensionale delle aziende, l'apertura al mercato dei capitali delle Pmi, il rafforzamento tecnologico del sistema produttivo», ed eliminare le parole da: «ubicate» a: «Molise», e da: «con un fatturato» a: «euro 5.000.000».

Al comma 23 sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 100 milioni.

Conseguentemente, alla Tabella A, ridurre proporzionalmente tutte le voci per


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un importo totale di euro 100 milioni per gli anni 2008, 2009, 2010.
0. 3. 321. 14. Villetti.

Dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) al comma 1, lettera n), sostituire il numero 1) con il seguente:
1) il comma 3 è abrogato, con l'eccezione degli investimenti per ricerca e sviluppo effettuati in proprio dalle imprese, di cui all'articolo 1, comma 280, della legge n. 296 del 2007. Il regime di eccezione resta in vigore fintanto che non venga realizzato l'aggiornamento dei coefficienti di ammortamento riconosciuti a fini fiscali, in funzione della più rapida obsolescenza dei beni strumentali che incorporano il progresso tecnologico.

Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente tutte le voci per un totale pari a euro 1 miliardo per gli 2008, 2009, 2010.
0. 3. 321. 15. Villetti.

Dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «27,5 per cento» con le seguenti: «28,5 per cento». Alla lettera i) sostituire le parole: «nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo» con le seguenti: «nel limite del 50 per cento del risultato operativo lordo».
0. 3. 321. 16. Villetti.

Dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) al comma 1, lettera b), capoverso articolo 61, comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:
d-bis) all'articolo 73, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. La riduzione d'imposta prevista dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, non è applicabile in ogni caso a favore dei soggetti di cui all'articolo 73 del presente testo unico e dei soggetti, anche se partecipati o controllati da enti o amministrazioni pubbliche, i quali svolgano in via prevalente o esclusiva attività commerciale, anche se non rivolta a fini di lucro.
0. 3. 321. 18. Turco, Beltrandi, D'Elia, Mellano, Poretti.

Alla lettera b), prima del numero 1), è premesso il seguente:
01) nel comma 1, primo periodo, dopo le parole: «diversi da quelli compresi nel costo dei beni ai sensi del comma 1, lettera b), dell'articolo 110» sono aggiunte le seguenti: «e da quelli dipendenti da prestiti o mutui concessi per la realizzazione di lavori pubblici».

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 10.000;
2009: - 10.000;
2010: - 10.000.
0. 3. 321. 9. Mariani, Vannucci.

Alla lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente:
1. L'eccedenza è deducibile interamente se non eccede il limite di euro 500.000; la parte eccedente è deducibile nel limite dei 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica.

Conseguentemente al comma 1, lettera i), il punto 5 è abrogato.

Conseguentemente all'articolo 150, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo


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da assicurare una minore spesa annua pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 1, la lettera e) è soppressa e così sostituita:
e)
all'articolo 77, il comma 1 è così sostituito:
1. L'imposta è commisurata al reddito complessivo netto con l'aliquota del 33 per cento per i soggetti passivi costituiti da istituti bancari e finanziari e del 27,5 per cento per tutti gli altri soggetti passivi.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 17, la lettera h) è soppressa e così sostituita:
h)
all'articolo 16, il comma 1 è così sostituito:
1. L'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 4,25 per cento per i soggetti passivi costituiti da istituti bancari e finanziari e del 3,9 per cento per tutti gli altri soggetti passivi, salvo quanto previsto dal comma 2, nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45.
0. 3. 321. 6. Garavaglia, Filippi.

Alla lettera b), il numero 1) è così sostituito:
1. L'eccedenza è deducibile interamente se non eccede il limite di euro 100.000; la parte eccedente è deducibile nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica.

Conseguentemente all'articolo 3, comma..., la lettera e) è soppressa e così sostituita:
e) all'articolo 77, il comma 1 è così sostituito:
1. L'imposta è commisurata al reddito complessivo netto con l'aliquota del 33 per cento per i soggetti passivi costituiti da istituti bancari e finanziari e del 27,5 per cento per tutti gli altri soggetti passivi.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 17, la lettera h) è soppressa e così sostituita:
h) all'articolo 16, il comma 1 è tosi sostituito:
1. L'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 4,25 per cento per i soggetti passivi costituiti da istituti bancari e finanziari e del 3,9 per cento per tutti gli altri soggetti passivi, salvo quanto previsto dal comma 2, nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45.
0. 3. 321. 5. (Nuova formulazione) Garavaglia, Filippi.

Alla lettera b), sostituire il punto 1) con il seguente:
1) al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo: «L'eccedenza è deducibile nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica; la limitazione non si applica se l'eccedenza non supera l'importo di 500 mila euro.».
0. 3. 321. 4. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

Alla lettera b), n. 1), le parole da: prodotto fino a: 2007, sono soppresse.

Conseguentemente, nella Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2008: + 60.000;
2009: - 40.000;
2010: + 61.000.
0. 3. 321. 26. Leo, Giorgio Conte.

Alla lettera b), sopprimere il numero 2.
0. 3. 321. 7. Gianfranco Conte.


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Apportare le seguenti modifiche:
a) al capoverso lettera d), sostituire il numero 3) con il seguente:
3) sostituire il sesto periodo (il cui contenuto viene soppresso) con i seguenti: «In attesa della revisione generale dei coefficienti di ammortamento tabellare, per il solo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, per i beni nuovi acquisiti ed entrati in funzione nello stesso periodo, esclusi quelli indicati nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 164 e nel comma 7, primo periodo, dell'articolo 102-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, non si applica la riduzione a metà del coefficiente tabellare prevista dal comma 2 dell'articolo 102 del predetto testo unico e l'eventuale differenza non imputata a conto economico può essere dedotta in dichiarazione dei redditi. La disposizione del periodo precedente non assume rilievo ai fini del versamento degli acconti relativi al secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.»;
b) sostituire il capoverso lettera l) con il seguente:
l)
al comma 17, apportare le seguenti modifiche:
1) alla lettera a), capoverso Art. 5, al comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «I contributi erogati in base a norma di legge, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili, nonché le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, concorrono in ogni caso alla formazione del valore della produzione. Sono comunque ammesse in deduzione quote di ammortamento del costo sostenuto per l'acquisizione di marchi d'impresa e a titolo di avviamento in misura non superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente dall'imputazione al conto economico»;
2) alla lettera b), capoverso Art. 5-bis, aggiungere in fine il seguente comma:
2. I soggetti di cui al comma 1, in regime di contabilità ordinaria, possono optare per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole di cui all'articolo 5. L'opzione è irrevocabile per tre periodi d'imposta e va comunicata con le modalità e nei termini stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro il 31 marzo 2008. Al termine del triennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che l'impresa non opti secondo le modalità e i termini fissati dallo stesso provvedimento direttoriale per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole del comma 1; anche in questo caso, l'opzione è irrevocabile per un triennio e tacitamente rinnovabile.;
3) alla lettera c), capoverso Art. 6, al comma 8, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «I contributi erogati in base a norma di legge, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili, nonché le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, concorrono in ogni caso alla formazione del valore della produzione. Sono comunque ammesse in deduzione quote di ammortamento del costo sostenuto per l'acquisizione di marchi d'impresa e a titolo di avviamento in misura non superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente dall'imputazione al conto economico»;
4) alla lettera d), capoverso Art. 7, il comma 3 è sostituito dai seguenti: «I contributi erogati in base a norma di legge, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili, nonché le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio


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è diretta l'attività dell'impresa, concorrono in ogni caso alla formazione del valore della produzione. Sono comunque ammesse in deduzione quote di ammortamento del costo sostenuto per l'acquisizione di marchi d'impresa e a titolo di avviamento in misura non superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente dall'imputazione al conto economico»;
5) alla lettera f), numero 4), aggiungere in fine il seguente periodo: «ed è aggiunta la seguente lettera: d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) l'importo delle deduzioni indicate nelle precedenti lettere è aumentato, rispettivamente, di euro 2.150, euro 1.625, euro 1.050 e euro 525.;
6) in fine all'ultimo capoverso, sostituire le cifre:
2008: + 60.000;
2009: - 40.000;
2010: + 61.000
con le seguenti:
2008: + 62.000;
2009: - 27.000;
2010: + 74.000.
0. 3. 321. 31. Il Relatore.

Alla lettera b), capoverso 3), dopo le parole: legge 11 febbraio 1994, n. 109, aggiungere le seguenti: a tutte le utilities che costruiscono e gestiscono impianti destinati alla collettività,.
0. 3. 321. 3. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

Dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) al comma 3, dopo le parole: «finanziamenti contratti per l'acquisizione» aggiungere le seguenti: «o per la costruzione».

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 15.100;
2009: - 13.900;
2010: - 12.800.
0. 3. 321. 10. Vannucci, Mariani.

Dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
e-bis) dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-ter. In attesa che si proceda alla semplificazione e razionalizzazione del sistema fiscale vigente per le imprese immobiliari, alle società che esercitano l'attività di locazione immobiliare non si applicheranno le modifiche introdotte al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dall'articolo 3 comma 1 lettera i) limitatamente agli interessi dipendenti da finanziamenti già contratti e garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione.

Conseguentemente all'articolo 150, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui al comma 2 sono ridotte in maniera lineare, in moda da assicurare una minore spesa annua pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
0. 3. 321. 1. Peretti.

Dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
e-bis) dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-ter. In attesa che si proceda alla semplificazione e razionalizzazione del sistema fiscale vigente per le imprese immobiliari, alle società che esercitano l'attività di locazione immobiliare non si applicheranno le modifiche introdotte al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dall'articolo 3


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comma 1 lettera i) limitatamente agli interessi dipendenti da finanziamenti già contratti e garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione.

Conseguentemente, alla tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte proporzionalmente dell'1 per cento per ciascun anno a decorrere dal 2008.
0. 3. 321. 2. Di Gioia.

Dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
e-bis) in attesa che si proceda alla semplificazione e razionalizzazione del sistema fiscale vigente per le imprese immobiliari, alle società che esercitano l'attività di locazione immobiliare non si applicheranno le modifiche introdotte al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dall'articolo 3 comma 1 lettera i) limitatamente agli interessi dipendenti da finanziamenti già contratti e garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione.

Conseguentemente, alla tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte proporzionalmente dell'1 per cento per ciascun anno a decorrere dal 2008.
0. 3. 321. 19. Del Mese.

Alla lettera f), al numero 1) le parole: 10 milioni, dovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: 14 milioni.

Conseguentemente, nella Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2008: + 60.000;
2009: - 40.000;
2010: + 61.000.
0. 3. 321. 21. Leo, Giorgio Conte.

Alla lettera f), al numero 1) le parole: 15 milioni, sono sostituite dalle seguenti: 8 milioni.

Conseguentemente, nella Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2008: + 60.000;
2009: - 40.000;
2010: + 61.000.
0. 3. 321. 22. Leo, Giorgio Conte.

Alla lettera f), al numero 2) le parole da: in tre rate fino a: terza rata sono sostituite dalle seguenti: in quattro rate annuali di pari importo; sulla seconda, terza e quarta rata.

Conseguentemente, nella Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2008: + 60.000;
2009: - 40.000;
2010: + 61.000.
0. 3. 321. 20. Leo, Giorgio Conte.

Alla lettera f), n. 2), le parole: a 10.000 e 5.000 euro sono sostituite dalle seguenti: a 20.000 e 10.000 euro.

Conseguentemente, nella Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2008: + 60.000;
2009: - 40.000;
2010: + 61.000.
0. 3. 321. 27. Leo, Giorgio Conte.

La lettera f), n. 2), è soppressa.

Conseguentemente, nella Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2008: + 60.000;
2009: - 40.000;
2010: + 61.000.
0. 3. 321. 25. Leo, Giorgio Conte.


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Dopo la lettera l) aggiungere la seguente:
l-bis) dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21-bis. Al fine di promuovere la collaborazione nel campo della ricerca e sviluppo e la promozione della stessa in forme consortili, è riconosciuto alle aggregazioni di imprese aventi come oggetto la costituzione di laboratori o di centri di ricerca, nonché l'avvio di progetti comuni di ricerca, un credito di imposta pari al 50 per cento delle spese sostenute per i beni indicati nel comma 35.

Conseguentemente, ai commi 22 e 23, sostituire le parole: comma 21 con le seguenti: commi 21 e 21-bis, e commi 21 e 22 con: commi 21, 21-bis e 22, e al comma 23 sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 100 milioni.

Conseguentemente, alla Tabella A, ridurre proporzionalmente tutte le voci per un importo totale di euro 100 milioni per gli anni 2008, 2009, 2010.
0. 3. 321. 13. Villetti.

Alla lettera l), n. 2), dopo le parole: rinnovabile sono inserite le seguenti: l'opzione esercitata per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 può essere revocata con effetto dal successivo periodo d'imposta.

Conseguentemente, nella Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2008: + 60.000;
2009: - 40.000;
2010: + 61.000.
0. 3. 321. 23. Leo, Giorgio Conte.

Sopprimere la lettera n).

Conseguentemente, nella Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2008: + 60.000;
2009: - 40.000;
2010: + 61.000.
0. 3. 321. 24. Leo, Giorgio Conte.

Sopprimere la lettera n).
0. 3. 321. 8. Gianfranco Giorgio Conte.

Sopprimere la lettera m).
0. 3. 321. 28. Leo, Giorgio Conte.

Sostituire la lettera m) con la seguente:
m) dopo il comma 24 inserire i seguenti:
24-bis. In attesa del riordino della disciplina del reddito d'impresa, conseguentemente al completo recepimento delle direttive 2001/65/CE e 2003/51/CE, al fine di razionalizzare e semplificare il processo di determinazione del reddito dei soggetti tenuti all'adozione dei principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) valenza, agli effetti fiscali, della competenza economica conforme a quella dei principi contabili internazionali, salvaguardando in ogni caso l'invarianza del gettito;
b) determinazione, per gli strumenti finanziari, del reddito conforme a quello seguito in sede di redazione del bilancio civilistico;
c) modalità per evitare che la valenza ai fini fiscali delle qualificazioni, imputazioni temporali e classificazioni adottate in base alla corretta applicazione dei principi contabili internazionali determini doppia deduzione o nessuna deduzione di componenti


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negativi ovvero doppia tassazione o nessuna tassazione dei componenti positivi;
d) rilevazione e trattamento ai fini fiscali delle transazioni che vedano coinvolti soggetti che redigono il bilancio di esercizio in base ai richiamati principi contabili internazionali e soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili nazionali;
e) coordinamento dei principi contabili internazionali in materia di aggregazioni aziendali con la disciplina fiscale in materia di operazioni straordinarie, anche ai fini del trattamento dei costi di aggregazione;
f) il coordinamento dei principi contabili internazionali con le norme sul consolidato nazionale e mondiale;
g) coordinamento dei principi contabili internazionali in materia di cancellazione delle attività e passività di bilancio con la disciplina fiscale relativa alle perdite e alle svalutazioni;
h) coordinamento con le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 38 del 2005, con particolare riguardo alle disposizioni relative alla prima applicazione dei principi contabili internazionali;
i) coordinamento per il trattamento delle spese di ricerca e sviluppo;
j) continuità dei valori da assumere ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1 con quelli assunti nei precedenti periodi d'imposta.

24-ter. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma precedente, ciascuno dei quali deve essere corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto.

Conseguentemente, nella Tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2008: + 60.000;
2009: - 40.000;
2010: + 61.000.
0. 3. 321. 29. Leo, Giorgio Conte.

Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, lettera
a), aggiungere in fine il seguente periodo: e, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Per le perdite derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice si applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 8.»;
b) al comma 1, lettera i), capoverso «Art. 96», apportare le seguenti modifiche:
1) nel comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo: «La quota del risultato operato lordo prodotto a partire dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, non sfruttato per la deduzione degli interessi passivi e degli oneri finanziari di competenza, può essere portata ad incremento del risultato operativo lordo dei successivi periodi d'imposta.»;
2) sostituire il comma 4 con il seguente: «Gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati indeducibili in un determinato periodo d'imposta sono dedotti dal reddito dei successivi periodi d'imposta, se e nei limiti in cui in tali periodi l'importo degli interessi passivi e degli oneri assimilati di competenza eccedenti gli interessi attivi e i proventi assimilati sia inferiore al 30 per cento del risultato operativo lordo di competenza.»;
3) al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano, inoltre, alle società consortili costituite per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori, ai sensi dell'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del


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1999, recante il regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109, alle società di progetto costituite ai sensi dell'articolo 156 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e alle società costituite per il realizzo e l'esercizio di interporti di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240 e successive modificazioni.»;
4) dopo il comma 7 aggiungere il seguente: «8. Ai soli effetti dell'applicazione del comma 7, tra i soggetti virtualmente partecipanti al consolidato nazionale possono includersi anche le società estere per le quali ricorrerebbero i requisiti e le condizioni previste dagli articoli 117, comma 1, 120 e 132, comma 2, lettere b) e c). Nella dichiarazione dei redditi del consolidato, devono essere indicati i dati relativi agli interessi passivi e al risultato operativo lordo della società estera corrispondenti a quelli indicati nel comma 2.»;
c) dopo la lettera t) inserire la seguente: «t-bis) all'articolo 152, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Si applicano le disposizioni dell'articolo 101, comma 6"»;
d) al comma 2, apportare le seguenti modifiche:
1) nel primo periodo, dopo la parola «3)», inserire la seguente: «t-bis)»;
2) nel secondo periodo, sostituire le parole da: «e per i primo tre periodi d'imposta» fino alla fine, con le seguenti: «; per il primo e il secondo periodo d'imposta di applicazione, il limite di deducibilità degli interessi passivi è aumentato di un importo pari, rispettivamente, a 10.000 e 5.000 euro.»;
3) dopo il sesto periodo, aggiungere i seguenti: «Per il solo periodo d'imposta successivo a quello incorso al 31 dicembre 2007, per i beni nuovi acquisiti ed entrati in funzione nello stesso periodo, esclusi quelli indicati nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 164 e nel comma 7, primo periodo, dell'articolo 102-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, non si applica la riduzione a metà del coefficiente tabellare prevista dal comma 2 dell'articolo 102 del predetto testo unico e l'eventuale differenza non imputata a conto economico può essere dedotta in dichiarazione dei redditi. La disposizione del periodo precedente non assume rilievo ai fini del versamento degli acconti relativi al secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.»;
e) dopo il comma 3 aggiungere il seguente: «3-bis. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze è istituita una commissione di studio sulla fiscalità diretta e indiretta delle imprese immobiliari, con il compito di proporre, entro il 30 giugno 2008, l'adozione di modifiche normative, con effetto anche a partire dal periodo d'imposta successivo a quello incorso al 31 dicembre 2007, volte alla semplificazione e alla razionalizzazione del sistema vigente, tenendo conto delle differenziazioni esistenti tra attività di gestione e attività di costruzione e della possibilità di prevedere, compatibilmente con le esigenze di gettito, disposizioni agevolative in funzione della politica di sviluppo dell'edilizia abitativa»;
f) al comma 13, lettera d), numero 3), capoverso «2-ter», apportare le seguenti modifiche:
1) nel primo periodo, sostituire le parole: «aliquota del 18 per cento» con le seguenti: «aliquota del 12 per cento sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel limite di 5 milioni di euro; del 14 per cento sulla parte dei maggiori valori fino a 10 milioni di euro e del 16 per cento sulla parte che eccede i 10 milioni»;
2) nel secondo periodo, sostituire le parole: «anteriormente al secondo periodo d'imposta successivo a quello dell'opzione» con le seguenti «anteriormente al quarto periodo d'imposta successivo a quello dell'opzione»;
g) al comma 14, aggiungere in fine il seguente periodo: «L'imposta sostitutiva


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deve essere versata in tre rate annuali, la prima delle quali, pari al 30 per cento, la seconda al 40 per cento e la terza al 30 per cento; sulla seconda e terza rata sono dovuti gli interessi nella misura del 2,5 per cento.»;
h) al comma 15 apportare le seguenti modifiche:
1) nel primo periodo sostituire le parole: «aliquota del 18 per cento» con le seguenti: «aliquota del 12 per cento sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel limite di 5 milioni di euro; del 14 per cento sulla parte dei maggiori valori fino a 10 milioni di euro e del 16 per cento sulla parte che eccede i 10 milioni.»;
2) aggiungere in fine il seguente periodo: «L'imposta sostitutiva deve essere versata in tre rate annuali, la prima delle quali, pari al 30 per cento, la seconda al 40 per cento e la terza al 30 per cento; sulla seconda e terza rata sono dovuti gli interessi nella misura del 2,5 per cento.»;
i) al comma 16 sostituire le parole: e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 7 per cento con le seguenti parole: nella misura del 6 per cento.;
l) al comma 17, apportare le seguenti modifiche:
1) alla lettera a), capoverso «Art. 5», al comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «I contributi erogati in base a norma di legge, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili, nonché le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, concorrono in ogni caso alla formazione del valore della produzione.»;
2) alla lettera b), capoverso «Art. 5-bis», aggiungere in fine il seguente comma: «2. I soggetti di cui al comma 1, in regime di contabilità ordinaria, possono optare per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole di cui all'articolo 5. L'opzione è irrevocabile per tre periodi d'imposta e va comunicata con le modalità e nei termini stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro il 31 marzo 2008. Al termine del triennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che l'impresa non opti secondo le modalità e i termini fissati dallo stesso provvedimento direttoriale per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole del comma 1; anche in questo caso, l'opzione è irrevocabile per un triennio e tacitamente rinnovabile.»;
3) alla lettera c), capoverso «Art. 6», al comma 8, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «i contributi erogati in base a norma di legge, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili nonché le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, né beni alla cui produzioni o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, concorrono in ogni caso alla formazione del valore della produzione.»;
4) alla lettera d), capoverso «Art. 7», comma 3 è sostituito dal seguente: «I contributi erogati in base a norma di legge, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili, nonché le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, concorrono in ogni caso alla formazione del valore della produzione.»;
m) dopo il comma 24, inserire i seguenti:
«24-bis. In attesa del riordino delle disciplina del reddito d'impresa, conseguente al completo recepimento delle direttive 2001/65/CE e 2003/51/CE, al fine di razionalizzare e semplificare il processo di determinazione del reddito dei soggetti tenuti all'adozione dei principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002, tenendo conto delle specificità


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delle imprese del settore bancario e finanziario, al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 83, comma 1, le parole «aumentato o diminuito dei componenti che per effetto dei principi contabili internazionali sono imputati direttamente a patrimonio» sono soppresse ed è aggiunto in fine il seguente periodo: «Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002, valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti da detti principi contabili»;
b) nell'articolo 85, il comma 3 è sostituito dai seguenti: «3. I beni di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1 costituiscono immobilizzazioni finanziarie se sono iscritti come tali nel bilancio. 3-bis. In deroga al comma 3, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002, si considerano immobilizzazioni finanziarie gli strumenti finanziari diversi da quelli detenuti per la negoziazione.»;
c) nell'articolo 87, comma 1, lettera a), la parola «diciottesimo» è sostituita dalla seguente «dodicesimo»;
d) nell'articolo 89, dopo il comma 2, è inserito il seguente «2-bis. In deroga al comma 2, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002, gli utili distribuiti relativi ad azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni detenuti per la negoziazione concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui sono percepiti per il loro intero ammontare.»;
e) nell'articolo 94, dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-bis. In deroga al comma 4, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1696/2002, la valutazione dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e) operata in base alla corretta applicazione di tali principi assume rilievo anche ai fini fiscali.»;
f) nell'articolo 101:
1) il comma 1-bis è soppresso;
2) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. In deroga al comma 2, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002, la valutazione dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e) che si considerano immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis, rileva secondo le disposizioni dell'articolo 110, comma 1-bis.»;
g) nell'articolo 103, è inserito il seguente comma 3-bis: «Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 11606/2002, la deduzione del costo dei marchi d'impresa e dell'avviamento è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti annuali previsti dai commi 1 e 3, a prescindere dalla imputazione al conto economico.»;
h) nell'articolo 109, dopo il comma 3-quater, è inserito il seguente: «3-quinquies. I precedenti commi 3-bis, 3-ter e 3-quater non si applicano ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002.»;
i) nell'articolo 110, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: «1-bis. In deroga alle disposizioni delle lettere c), d) ed e) del comma 1, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002: a) i maggiori e i minori valori dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettera e), che si considerano immobilizzazioni finanziarie ai sensi del comma 3-bis dello stesso articolo, imputati a conto economico in base alla corretta


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applicazione di tali principi, assumono rilievo anche ai fini fiscali; b) la lettera d) del comma 1 si applica solo per le azioni, le quote e gli strumenti finanziari similari alle azioni, che si considerano immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis; c) per le azioni, le quote e gli strumenti finanziari similari alle azioni, posseduti per un periodo inferiore a quello indicato nell'articolo 87, comma 1, lettera a), aventi gli altri i requisiti previsti al comma 1, il costo è ridotto dei relativi utili percepiti durante il periodo di possesso per la quota esclusa dalla formazione del reddito. 1-ter. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002, i componenti positivi e negativi che derivano dalla valutazione, operata in base alla corretta applicazione di tali principi, delle passività assumono rilievo anche ai fini fiscali.»;
l) all'articolo 112, dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. In deroga al comma 3, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002, i componenti negativi imputati al conto economico in base alla corretta applicazione di tali principi assumono rilievo anche ai fini fiscali.»;
24-ter. Nel decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, il comma 2 dell'articolo 11 è soppresso. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 13 del predetto decreto.
24-quater. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni di attuazione e di coordinamento delle norme contenute nei commi 24-bis e 24-ter. In particolare, il decreto dovrà prevedere:
a) i criteri per evitare che la valenza ai fini fiscali delle qualificazioni, imputazioni temporali e classificazioni adottate in base alla corretta applicazione dei principi contabili internazionali non determini doppia deduzione o nessuna deduzione di componenti negativi ovvero doppia tassazione o nessuna tassazione di componenti positivi;
b) i criteri per la rilevazione e il trattamento ai fini fiscali delle transazioni che vedano coinvolti soggetti che redigono il bilancio di esercizio in base ai richiamati principi contabili internazionali e soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili nazionali;
c) i criteri di coordinamento dei principi contabili internazionali in materia di aggregazioni aziendali con la disciplina fiscale in materia di operazioni straordinarie, anche ai fini del trattamento dei costi di aggregazione;
d) i criteri per il coordinamento dei principi contabili internazionali con le norme sul consolidato nazionale e mondiale;
e) i criteri di coordinamento dei principi contabili internazionali in materia di cancellazione delle attività e passività dal bilancio con la disciplina fiscale relativa alle perdite e alle svalutazioni;
f) i criteri di coordinamento con le disposizioni contenute nel decreto legislativo 38 del 2005, con particolare riguardo alle disposizioni relative alla prima applicazione dei principi contabili internazionali;
g) i criteri di coordinamento per il trattamento ai fini fiscali dei costi imputabili in base ai principi contabili internazionali a diretta riduzione del patrimonio netto;
h) i criteri di coordinamento per il trattamento delle spese di ricerca e sviluppo;
i) i criteri per consentire la continuità dei valori da assumere ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1 con quelli assunti nei precedenti periodi di imposta.
24-quinquies. Le disposizioni recate dai commi 24-bis e 24-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Per


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i periodi d'imposta precedenti, sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione dell'imposta prodotti dai comportamenti adottati sulla base della corretta applicazione dei principi contabili internazionali, purché coerenti con quelli che sarebbero derivati dall'applicazione delle disposizioni introdotte dal comma 24-bis.
24-sexies. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello incorso al 31 dicembre 2007, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito nella legge 22 novembre 2002, n. 265.»; (IAS)
n) aggiungere, in fine, i seguenti commi:
«51-bis. All'articolo 9 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, il comma 5 è sostituito dal seguente: I soggetti tenuti alla sottoscrizione della dichiarazione dei redditi e dell'IRAP che nella relazione di revisione omettono, ricorrendone i presupposti, di esprimere i giudizi prescritti dall'articolo 2409-ter, comma 3, del codice civile, sono puniti, qualora da tali omissioni derivino infedeltà della dichiarazione dei redditi o dell'IRAP, con la sanzione amministrativa pari al 50 per cento del compenso contrattuale relativo all'attività di redazione della relazione di revisione e, comunque, non superiore all'imposta effettivamente accertata in capo al contribuente. In caso di mancata sottoscrizione della dichiarazione dei redditi o dell'IRAP si applica, oltre alla disposizione del precedente periodo, la sanzione amministrativa da euro 258 a euro 2.065.
51-ter. Le disposizioni del comma 51-bis si applicano a partire dal bilancio relativo all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.
51-quater. All'articolo 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, il primo periodo del comma 5 è sostituito dal seguente: «La dichiarazione delle società e degli enti soggetti all'imposta sul reddito delle società sottoposti al controllo contabile ai sensi del codice civile o di leggi speciali è sottoscritta anche dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione.».

Conseguentemente nella Tabella A, alla voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2008: + 60.000;
2009: - 40.000;
2010: + 61.000.
3. 321. Il Governo.

ART. 4.

Subemendamento all'emendamento 4.53 del Governo.

Alla lettera b) del comma 9 sopprimere il punto 1).
0. 4. 53. 1. Zorzato, Crosetto, Giudice, Leone.

Apportare le seguenti modifiche:
a)
nel comma 1:
1) sostituire le parole da «Si considerano» a «dei commi da 1 a 21,» con le seguenti «Ai fini dell'applicazione del regime previsto dal presente articolo, si considerano contribuenti minimi»,
2) alla lettera a), numero 3), dopo le parole «del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276» aggiungere le seguenti «ovvero erogato somme sotto forma di utili da partecipazione, agli associati di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c), dello stesso testo unico»;
b) nel comma 9:
1) sostituire le parole «non si considerano soggetti passivi dell'imposta» con le seguenti «sono esenti dall'imposta»;
2) dopo le parole «disposizioni di legge» aggiungere le seguenti: «compresi


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quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell'impresa familiare fiscalmente a carico, ai sensi dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi,»;
c) sostituire il comma 12 con i seguenti: «12. Le perdite fiscali generatesi nei periodi d'imposta anteriori a quello da cui decorre il presente regime possono essere computate in diminuzione del reddito determinato ai sensi dei commi da 1 a 21 secondo le regole ordinarie stabilite dal testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
12-bis. Le perdite fiscali generatisi nel corso del presente regime sono computate in diminuzione del reddito conseguito nell'esercizio d'impresa, arte o professione dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza in essi. Si applicano, ove ne ricorrano le condizioni, le disposizioni dell'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.»;
d) nel comma 14 sopprimere le parole «soggetti che rientrano nel regime dei»;
e) nel comma 20 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nell'articolo 41, comma 2-bis, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, le parole «che applicano il regime di franchigia di cui all'articolo 32-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «che applicano, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, il regime di franchigia»;
f) nel comma 21 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del periodo precedente, nel caso di imprese familiari di cui all'articolo 5, comma 4, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'acconto è dovuto dal titolare anche per la quota imputabile ai collaboratori dell'impresa familiare.».
4. 53. Il Governo.

ART. 8.

Subemendamento all'emendamento 8.33 del Governo

Dopo il comma 1-bis aggiungere il seguente:
1-ter. L'articolo 7, del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, recante interventi straordinari per superare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per garantire l'esercizio dei propri poteri agli enti ordinariamente competenti, convertito, con modificazioni dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, è abrogato.
0. 8. 33. 1. Aurisicchio.

Aggiungere, in fine il seguente comma:
1-bis. All'articolo 1, comma 184, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «anno 2007» sono aggiunte le seguenti: «e per l'anno 2008».
8. 33. Il Governo.

Subemendamenti all'emendamento 8.34 del Governo

Sopprimere i commi da 1-bis ad 1-sexies.
0. 8. 34. 8. Alberto Giorgetti.

Al comma 1-bis sostituire le parole: dieci anni con le parole: 5 anni.


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Conseguentemente ridurre come segue gli importi della tabella A:
2008: - 100.000;
2009: - 100.000;
2010: - 100.000.
0. 8. 34. 17. Gianfranco Conte, Zorzato.

Al comma 2, sostituire le parole: entro dieci giorni con le seguenti: entro trenta giorni.
0. 8. 34. 5. Zorzato, Crosetto, Giudice, Leone.

Sopprimere il comma 1-septies.

Conseguentemente ridurre come segue gli importi della tabella A:
2008: - 200.000;
2009: - 200.000;
2010: - 200.000.
0. 8. 34. 16. Gianfranco Conte, Zorzato.

Al comma 1-septies, capoverso 3-bis, le parole: se superiori a 2.000 euro sono sostituite dalle seguenti: se superiori a 1.000 euro.

Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero per la solidarietà sociale, sono apportate le seguenti modifiche:
2008: - 100.000;
2009: - 100.000;
2010: - 100.000.

E, conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 100.000;
2009: - 100.000;
2010: - 100.000.
0. 8. 34. 2. Zorzato, Crosetto, Giudice, Leone.

Al comma 1-septies, capoverso 3-bis, le parole: sei rate trimestrali sono sostituite con le seguenti: otto rate trimestrali.

Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero per la solidarietà sociale, sono apportate le seguenti modifiche:
2008: - 100.000;
2009: - 100.000;
2010: - 100.000.

E, conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 100.000;
2009: - 100.000;
2010: - 100.000.
0. 8. 34. 3. Zorzato, Crosetto, Giudice, Leone.

Al comma 1-septies, capoverso 3-bis, le parole: otto rate trimestrali di pari importo se superiori a cinquemila euro sono sostituite con le seguenti: dodici rate trimestrali di pari importo se superiori a tremila euro.

Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero per la solidarietà sociale, sono apportate le seguenti modifiche:
2008: - 100.000;
2009: - 100.000;
2010: - 100.000.

E, conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 100.000;
2009: - 100.000;
2010: - 100.000.
0. 8. 34. 4. Zorzato, Crosetto, Giudice, Leone.

Al comma 1-septies, capoverso 1-bis sopprimere le parole da: sono a carico sino a: ipoteca.


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Conseguentemente ridurre come segue gli importi della tabella A:
2008: - 10.000;
2009: - 10.000;
2010: - 10.000.
0. 8. 34. 15. Gianfranco Conte, Zorzato.

Al comma 1-septies, capoverso 3, sostituire le parole: entro il termine di trenta giorni con le seguenti: entro il termine di 90 giorni.
0. 8. 34. 1. Zorzato, Crosetto, Giudice, Leone.

Al comma 1-septies, capoverso 3, le parole: 3,5 per cento annuo sono sostituite con le seguenti: 2,5 per cento annuo.

Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero per la solidarietà sociale, sono apportate le seguenti modifiche:
2008: - 100.000;
2009: - 100.000;
2010: - 100.000.

E, conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 100.000;
2009: - 100,000;
2010: - 100.000.
0. 8. 34. 6. Zorzato, Crosetto, Giudice, Leone.

Al comma 1-septies, nel comma 3 richiamato sostituire le parole: 3,5 con le parole: 2,5.

Conseguentemente ridurre come segue gli importi della tabella A:
2008: - 100.000;
2009: - 100.000;
2010: - 100.000.
0. 8. 34. 14. Gianfranco Conte, Zorzato.

Al comma 1-septies, capoverso 4, le parole: il mancato pagamento anche di una sola rata sono sostituite con le seguenti: il mancato pagamento di due rate.

Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 100.000;
2009: - 100.000;
2010: - 100.000.
0. 8. 34. 7. Zorzato, Crosetto, Giudice, Leone.

Al comma 1-septies, nel comma 4 richiamato sostituire le parole: anche di una sola rata con le parole: due rate qualora per oggettive difficoltà non sono pagate alla scadenza successiva.

Conseguentemente ridurre come segue gli importi della tabella A:
2008: - 20.000;
2009: - 20.000;
2010: - 20.000.
0. 8. 34. 13. Gianfranco Conte, Zorzato.

Sopprimere il comma 1-octies.

Conseguentemente ridurre come segue gli importi della tabella A:
2008: - 20.000;
2009: - 20.000;
2010: - 20.000.
0. 8. 34. 12. Gianfranco Conte, Zorzato.

Sopprimere il comma 1-novies.

Conseguentemente ridurre come segue gli importi della tabella A:
2008: - 20.000;
2009: - 20.000;
2010: - 20.000.
0. 8. 34. 11. Gianfranco Conte, Zorzato.


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Al comma 1-novies sostituire le parole: il quinto mese con le parole: l'ottavo mese.

Conseguentemente ridurre come segue gli importi della tabella A:
2008: - 20.000;
2009: - 20.000;
2010: - 20.000.
0. 8. 34. 10. Gianfranco Conte, Zorzato.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
1-bis. Decorsi più di dieci anni dalla richiesta di rimborso, le somme complessivamente spettanti, a titolo di capitale ed interessi, per crediti IRPEG e IRPEF, producono, a partire dal 1o gennaio 2008, interessi giornalieri ad un tasso definito ogni anno con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base della media aritmetica dei tassi applicati ai buoni del tesoro poliennali a dieci anni, registrati nell'anno precedente a tale decreto.
1-ter. La quantificazione delle somme sulle quali calcolare gli interessi di cui al comma 1-bis è effettuata al compimento di ciascun anno, a partire:
a) dal 1o gennaio 2008, per i rimborsi per i quali il termine decennale è maturato anteriormente a tale data;
b) dal decimo anno successivo alla richiesta di rimborso, negli altri casi.

1-quater. All'articolo 72-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. L'atto di cui al comma 1 può essere redatto anche da dipendenti dell'agente della riscossione procedente non abilitati all'esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione e, in tal caso, reca l'indicazione a stampa dello stesso agente della riscossione e non è soggetto all'annotazione di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.».
1-quinquies. All'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola «Se» è sostituita dalle seguenti: «Salvo quanto previsto dal comma 1-bis, se»;
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Il pignoramento dei beni di cui al comma 1 del presente articolo può essere effettuato dall'agente della riscossione anche con le modalità previste dall'articolo 72-bis; in tal caso, lo stesso agente della riscossione rivolge un ordine di consegna di tali beni al terzo, che adempie entro il termine di trenta giorni, e successivamente procede alla vendita.».

1-sexies. Nei casi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 8, 10-bis, 10-ter, 10-quater e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 322-ter del codice penale.
1-septies. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 426, dopo l'articolo 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis (Rateazione delle somme dovute) 1. Le somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 3, comma 1, se superiori a duemila euro, possono essere versate in un numero massimo di sei rate trimestrali di pari importo, ovvero in un numero massimo di otto rate trimestrali di pari importo se superiori a cinquemila euro. Se le somme dovute sono superiori a cinquantamila euro, il contribuente è tenuto a prestare idonea garanzia commisurata al totale delle somme dovute, comprese quelle a titolo di sanzione in misura piena, per il periodo di rateazione dell'importo dovuto aumentato di un anno, mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, ovvero rilasciata dai Confidi iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385. In alternativa alle predette garanzie, l'ufficio può autorizzare che sia concessa dal contribuente, ovvero da terzo datore, ipoteca volontaria di


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primo grado su beni immobili di esclusiva proprietà del concedente, per un importo pari al doppio delle somme dovute, comprese quelle a titolo di sanzione in misura piena. A tal fine il valore dell'immobile è determinato ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Il valore dell'immobile può essere, in alternativa, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari e dei periti industriali edili. L'ipoteca non è assoggettata ad azione revocatoria di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Sono a carico del contribuente le spese di perizia, di iscrizione e cancellazione dell'ipoteca. In tali casi, entro dieci giorni dal versamento della prima rata il contribuente deve far pervenire all'ufficio la documentazione relativa alla prestazione della garanzia.
2. Qualora le somme dovute non siano superiori a duemila euro, il beneficio della dilazione in un numero massimo di sei rate trimestrali di pari importo, è concesso dall'ufficio, su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso. La richiesta deve essere presentata entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione.
3. L'importo della prima rata deve essere versato entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al tasso del 3.5 per cento annuo, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione. Le rate trimestrali nelle quali il pagamento è dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre.
4. Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dalla rateazione e l'importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo. Se è stata prestata garanzia, l'ufficio procede all'iscrizione a ruolo dei suddetti importi a carico del contribuente e dello stesso garante o del terzo datore d'ipoteca, qualora questi ultimi non versino l'importo dovuto entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito contenente l'indicazione delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa.
5. La notifica delle cartelle di pagamento conseguenti alle iscrizioni a ruolo previste dal precedente comma è eseguita entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza della rata non pagata.
6. Le disposizioni di cui ai comma 1, 3, 4 e 5 si applicano anche alle somme da versare, superiori a cinquecento euro, a seguito di ricevimento della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata. Per gli importi fino a cinquecento euro, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 e seguenti.
7. Nei casi di decadenza dal beneficio di cui ai commi precedenti non è ammessa la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602».

1-octies. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, nel primo periodo, le parole «fino ad un massimo di sessanta rate mensili ovvero la sospensione della riscossione per un anno e, successivamente, la ripartizione del pagamento» sono soppresse;
b) al comma 1, nel secondo periodo, le parole «cinquanta milioni di lire», sono sostituite dalle seguenti: «cinquantamila euro»; dopo la parola «bancaria» è aggiunto il seguente periodo: «In alternativa alle predette garanzie, il credito iscritto a ruolo può essere garantito dall'ipoteca iscritta ai sensi dell'articolo 77; l'ufficio può altresì autorizzare che sia concessa dal contribuente, ovvero da terzo datore,


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ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili di esclusiva proprietà del concedente, per un importo pari al doppio delle somme iscritte a ruolo. A tal fine il valore dell'immobile è determinato ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Il valore dell'immobile può essere, in alternativa, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari e dei periti industriali edili. L'ipoteca non è assoggettata ad azione revocatoria di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Sono a carico del contribuente le spese di perizia, di iscrizione e cancellazione dell'ipoteca»;
c) al comma 4-bis dopo la parola «fideiussore» sono aggiunte le parole «o il terzo datore d'ipoteca» e dopo la parola «stesso» sono aggiunte le parole «ovvero del terzo datore d'ipoteca».
1-novies. All'articolo 19, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le parole «l'undicesimo mese successivo alla consegna del ruolo ovvero, per i ruoli straordinari, entro il sesto mese successivo» sono sostituite dalle seguenti: «il quinto mese successivo alla consegna del ruolo».
1-decies. Le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo di imposta in corso, rispettivamente:
al 31 dicembre 2006, per le somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462;
al 31 dicembre 2005, per le somme dovute ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462;
al 31 dicembre 2004, per le somme dovute ai sensi dell'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a seguito della liquidazione dell'imposta dovuta sui redditi di cui all'articolo 17 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, salvo per le somme dovute relativamente ai redditi di cui all'articolo 21 del medesimo testo unico, per le quali le disposizioni si applicano a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2005.
1-undecies. Le disposizioni di cui al comma 1-novies si applicano ai ruoli consegnati all'agente della riscossione a decorrere dal 1o aprile 2008.
1-duodecies. Con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni per il frazionamento dei debiti e le garanzie da concedere, nonché per le modalità di computo degli interessi e la determinazione della decorrenza iniziale e del termine finale, al fine di garantire l'organicità della disciplina relativa al versamento, riscossione e rimborso di ogni tributo, nel rispetto dei principi del codice civile e dell'ordinamento tributario, tenuto conto della specificità dei singoli tributi.
1-terdecies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 13 della legge 13 maggio 1999, n. 133 sono stabilite le misure, anche differenziate, degli interessi per il versamento, la riscossione ed i rimborsi di ogni tributo, anche in ipotesi diverse da quelle previste dall'articolo 13 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse fissato ai sensi dell'articolo 1284 del codice civile, salva la determinazione degli interessi di mora ai sensi dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
8. 34.Il Governo.

Subemendamenti all'emendamento 8. 35 del Governo

Al comma 1-bis, terzo periodo, dopo le parole: con un minimo di 258 euro aggiungere


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le seguenti: e comunque non oltre i 5.000 euro.
0. 8. 35. 1. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

Al capoverso comma 1-bis, apportare le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo, le parole: «non pagata» sono soppresse e le parole: «, connessa all'errata applicazione del» sono sostituite dalle seguenti: «mediante il»;
b) nel terzo periodo, dopo la parola: «assolta» aggiungere le seguenti: «, ancorché irregolarmente,» e sopprimere le parole: «, ancorché irregolarmente».
0. 8. 35. 12. Lulli, Nannicini.

Al comma 1-bis, le parole: 258 euro sono sostituite con le seguenti: 100 euro.
0. 8. 35. 5. Zorzato, Crosetto, Giudice, Leone.

Sopprimere, i commi 1-ter e 1-quater.
0. 8. 35. 9. Alberto Giorgetti, Proietti Cosimi.

Il comma 1-quinquies è abrogato.
0. 8. 35. 2. Garavaglia, Filippi.

Sopprimere, il comma 1-sexies.
0. 8. 35. 8. Alberto Giorgetti, Leo.

Sopprimere, 1 commi 1-septies, 1-octies e 1-novies.
0. 8. 35. 7. Leo, Lamorte.

Il comma 1-septies è abrogato.
0. 8. 35. 3. Garavaglia, Filippi.

Il comma 1-undecies è abrogato.
0. 8. 35. 4. Garavaglia, Filippi.

Aggiungere i seguenti commi:
1-bis. All'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente: «9-bis. È punito con la sanzione amministrativa compresa fra il cento e il duecento per cento dell'imposta non pagata, con un minimo di 258 euro, il cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti e professioni, non assolve l'imposta relativa agli acquisti di beni o servizi, connessa all'errata applicazione del meccanismo dell'inversione contabile di cui agli articoli 17 e 74, commi 7 e 8, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. La medesima sanzione si applica al cedente o prestatore che ha irregolarmente addebitato l'imposta in fattura omettendone il versamento. Qualora l'imposta sia stata assolta dal cessionario o committente ovvero dal cedente o prestatore, ancorché irregolarmente, fermo restando il diritto alla detrazione ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, la sanzione amministrativa è pari al tre cento dell'imposta irregolarmente assolta, con un minimo di 258 euro. Al pagamento delle sanzioni previste nel secondo e terzo periodo, nonché al pagamento dell'imposta, sono tenuti solidalmente entrambi i soggetti obbligati all'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile. È punito con la sanzione di cui al comma 2 il cedente o prestatore che non emette fattura, fermo restando l'obbligo per il cessionario o committente di regolarizzare l'omissione ai sensi del comma 8, applicando, comunque, il meccanismo dell'inversione contabile.».
1-ter. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 17, sesto comma, dopo la lettera a), è inserita la seguente: «a-bis)


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alle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali di cui alle lettere b) e d) del numero 8-ter) dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;»;
b) nell'articolo 30, secondo comma, lettera a), le parole «articolo 17, quinto e sesto comma» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 17, quinto, sesto e settimo comma».
1-quater. La disposizione di cui al comma 1-ter, lettera a), si applica alle cessioni effettuate a partire dal 1o marzo 2008. Resta fermo quanto già stabilito dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 25 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2007, per le cessioni di cui alla lettera d) del numero 8-ter) dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, effettuate dal 1o ottobre 2007 al 29 febbraio 2008. La disposizione di cui al comma 1-ter, lettera b), si applica ai rimborsi richiesti a partire dal 1o gennaio 2008.
1-quinquies. All'articolo 74, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) per le prestazioni dei gestori di telefoni posti a disposizione del pubblico, nonché per la vendita di qualsiasi mezzo tecnico, ivi compresa le fornitura di codici di accesso, per fruire dei servizi di telecomunicazione, fissa o mobile, e di telematica, dal titolare della concessione o autorizzazione ad esercitare i servizi, sulla base del corrispettivo dovuto dall'utente o, se non ancora determinato, sulla base del prezzo mediante praticato per la vendita al pubblico in relazione alla quantità di traffico telefonico messo a disposizione tramite il mezzo tecnico. Le stesse disposizioni si applicano ai soggetti non residenti che provvedono alla vendita o distribuzione nel territorio dello Stato dei mezzi tecnici tramite propri stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, loro rappresentanti fiscali nominati ai sensi del secondo comma dell'articolo 17, ovvero tramite identificazione diretta ai sensi dell'articolo 35-ter, nonché ai commissari, agli altri intermediari e ai soggetti terzi che provvedono alla vendita o distribuzione nel territorio dello Stato dei mezzi tecnici acquistati da soggetti no residenti. Per tutte le vendite dei mezzi tecnici nei confronti dei soggetti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte e professione, anche successive alla prima cessione, i cedenti rilasciano un documento in cui devono essere indicati anche la denominazione e la partita IVA del soggetto passivo che ha assolto l'imposta. La medesima indicazione deve essere riportata anche sull'eventuale supporto fisico, atto a veicolare il mezzo tecnico, predisposto direttamente o tramite terzi dal soggetto che realizza o commercializza gli stessi;».
1-sexies. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma: «3-bis. Il cedente che non integra il documento attestante la vendita dei mezzi tecnici di cui all'articolo 74, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con la denominazione e la partita IVA del soggetto passivo che ha assolto l'imposta, è punito con sanzione amministrativa pari al 20 per cento del corrispettivo della cessione non documentato regolarmente. Il soggetto che realizza o commercializza i mezzi tecnici e che, nel predisporre, direttamente o tramite terzi, i supporti fisici atti a veicolare i mezzi stessi, non indica, ai sensi dell'articolo 74, primo comma, lettera d), quarto periodo del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, la denominazione e la partita IVA del soggetto che ha assolto l'imposta, è punito con sanzione amministrativa pari al 20 per cento del valore riportato sul supporto fisico non prodotto regolarmente. Qualora le indicazioni di cui all'articolo 74, primo comma lettera d), terzo e quarto periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, siano non veritiere, le sanzioni di cui


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ai periodi precedenti è aumentata al 40 per cento»;
b) all'articolo 6, al comma 4 le parole «e 3, primo e secondo periodo,» sono sostituite dalle seguenti «, 3, primo e secondo periodo, e 3-bis»;
c) all'articolo 6, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente comma: «9-bis. Il cessionario che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato mezzi tecnici di cui all'articolo 74, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per i quali gli sia stato rilasciato un documento privo dell'indicazione della denominazione e del soggetto passivo che ha assolto l'imposta o con indicazioni manifestamente non veritiere, è punito, salva la responsabilità del cedente, con sanzione amministrativa pari al 20 per cento del corrispettivo dell'acquisto non documentato regolarmente sempreché non provveda, entro il quindicesimo giorno successivo all'acquisto dei mezzi tecnici, a presentare all'ufficio competente nei suoi confronti un documento contenente i dati relativi all'operazione irregolare. Nelle eventuali successive transazioni, ciascun cedente deve indicare nel documento attestante la vendita gli estremi dell'avvenuta regolarizzazione come risultanti dal documento rilasciato dall'ufficio competente.»;
d) all'articolo 12, dopo il comma 2-quater, è aggiunto il seguente comma: «2-quinquies. La sospensione di cui al comma 2 è disposta anche nei confronti dei soggetti esercenti i posti e apparati pubblici di telecomunicazione, e nei confronti dei rivenditori agli utenti finali dei mezzi tecnici di cui all'articolo 74, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ai quali, nel corso di dodici mesi, siano state contestate tre distinte violazioni dell'obbligo di regolarizzazione dell'operazione di acquisto di mezzi tecnici ai sensi del comma 9-bis dell'articolo 6.».
1-septies. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 18, terzo comma, è aggiunto in fine il seguente periodo: «La stessa aliquota si applica altresì ai finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo, e relative pertinenze, per i quali, pur ricorrendo le condizioni di cui alla nota II-bis all'articolo 1 della tariffa, parte prima, annessa al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, la sussistenza delle stesse non risulti da dichiarazione della parte mutuaria, resa nell'atto di finanziamento o allegata al medesimo.»;
b) nell'articolo 20, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente: «L'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente a recuperare le maggiori imposte sull'atto di compravendita della casa di abitazione, acquistata con i benefici di cui all'articolo 1, quinto periodo, della tariffa, parte prima, annessa al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in caso di decadenza dai benefici stessi per dichiarazione mendace o trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, provvede, nel termine decadenziale di tre anni dal verificarsi dell'evento che comporta la revoca dei benefici, a recuperare nei confronti del mutuatario la differenza tra l'imposta sostitutiva di cui al terzo comma dell'articolo 18 e quella di cui al primo comma dello stesso articolo, nonché a irrogare la sanzione amministrativa nella misura del 30 per cento della differenza medesima.».
1-octies. All'articolo 7, comma 4-ter, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8


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agosto 1994, n. 489, le parole: «per il quale non siano scaduti i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni annuali,» sono sostituite dalle seguenti: «per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi,».
1-novies. Nell'articolo 17, sesto comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole «altro subappaltatore» sono aggiunte le seguenti: «. La disposizione non si applica alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori».
1-decies. La disposizione di cui al comma 1-novies dal 1o febbraio 2008.
1-undecies. All'articoli 60-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dopo il comma 3 é aggiunto il seguente comma: «4. Qualora l'importo del corrispettivo indicato nell'atto di cessione avente ad oggetto un immobile e nella relativa fattura sia diverso da quello effettivo, il cessionario, anche se non agisce nell'esercizio di imprese, di arti e professioni, è responsabile in solido con il cedente per il pagamento dell'imposta relativa alla differenza tra il corrispettivo effettivo e quello indicato, nonché della relativa sanzione. Il cessionario che non agisce nell'esercizio di imprese, di arti e professioni può regolarizzare la violazione, versando la maggiore imposta dovuta entro 60 giorni dalla stipula dell'atto. Entro lo stesso termine il cessionario che ha regolarizzato la violazione presenta all'Ufficio territorialmente competente nei suoi confronti copia dell'attestazione del pagamento e delle fatture oggetto della regolarizzazione».
1-duodecies. All'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «ai sensi dell'articolo 41», sono soppresse.
8. 35.Il Governo.

ART. 17.

Subemendamenti all'emendamento 17.10 del Governo

La lettera b) è soppressa.
0. 17. 10. 1. Saglia, Alberto Giorgetti.

Dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:
c) al comma 2, sostituire le parole: «sono abrogati il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, e il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233» con le seguenti: «sono abrogate le disposizioni non compatibili con la riduzione dei Ministeri di cui al precedente comma 1, ivi comprese quelle di cui al decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, e al decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, fatte comunque salve le disposizioni di cui all'articolo 1 commi 19-bis, 19-ter, 19-quater e 22-ter del medesimo decreto-legge n. 181 del 2006, così come modificato dalla legge n. 286 del 2006»;
d) al comma 2 sostituire le parole: «sono abrogati il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, e il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233» con le seguenti: «sono abrogate le disposizioni non compatibili con la riduzione dei Ministeri di cui al precedente comma 1, ivi comprese quelle di cui al decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, e al decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, fatte comunque salve le disposizioni di cui all'articolo 1 commi 19-bis, 19-quater e 22-ter del medesimo decreto-legge n. 181 del 2006, così come modificato dalla legge n. 286 del 2006».
0. 17. 10. 3. (ex 17. 3; ex 17. 9) Mantini.


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All'articolo 17 apportare le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 sostituire le parole «e il relativo riparto di competenze sono stabiliti» con le parole «è stabilito»;
b) al comma 2, le parole «sono abrogati il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, e il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233» sono sostituite dalle seguenti: «sono abrogate le disposizioni non compatibili con la riduzione dei Ministeri di cui al comma 1 del presente articolo, ivi comprese quelle di cui al decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 3.17, e al decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, fatte comunque salve le disposizioni di cui all'articolo 1 commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 10-bis, 10-ter, 12, 13-bis, 22-bis e 22-ter del medesimo decreto legge n. 181 del 2006».
17. 10.Il Governo.

Subemendamenti all'emendamento 17.04 del Governo.

Sopprimere il comma 1 dell'articolo 17-bis.
0. 17. 04. 6.Alberto Giorgetti, Leo.

Sopprimere il comma 2 dell'articolo 17-bis.
0. 17. 04. 7.Alberto Giorgetti, Proietti Cosimi.

All'articolo 17-bis comma 2, sopprimere le parole: alla tutela del risparmio.
0. 17. 04. 2.Quartiani.

Al comma 2 sopprimere la lettera c).
0. 17. 04. 1.D'Elpidio.

Sopprimere il comma 1 dell'articolo 30.
0. 17. 04. 3.Quartiani.

Sopprimere i commi 3 e 4 dell'articolo 30.
0. 17. 04. 4.Quartiani, Misiani.

All'articolo 30, sopprimere il comma 3.
0. 17. 04. 9.Andrea Ricci.

All'articolo 17-bis, capoverso articolo 30, comma 5, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: entro novanta giorni sono sostituite dalle seguenti: entro sessanta giorni;
b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: Le operazioni di liquidazione dell'ente devono essere concluse entro l'anno 2008.
0. 17. 04. 5.Zorzato, Giudice, Crosetto.

Dopo l'articolo 17 inserire il seguente:

Art. 17-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di assicurazioni).

1. Al fine di favorire il processo d'integrazione dei mercati finanziari e razionalizzare l'esercizio delle relative funzioni, le competenze in materia di assicurazioni attribuite al Ministero dello sviluppo economico ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono trasferite al Ministero dell'Economia e delle finanze.
2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 24, dopo le parole: «sistema creditizio», sono inserite le seguenti: «alle


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politiche in materia di assicurazioni, alla tutela del risparmio ed ai rapporti con le autorità di settore»;
b) alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 28, sono soppresse le parole «politiche nel settore delle assicurazioni e rapporti con l'ISVAP, per quanto di competenza», e dopo le parole «offerta di beni e servizi», sono inserite le seguenti: «politiche per la promozione della concorrenza e della tutela dei diritti dei consumatori in materia di assicurazioni»;
c) l'articolo 30 è sostituito dal seguente:

Art. 30.
(Attribuzioni di funzioni ad altri Ministeri).

1. Le funzioni inerenti ai rapporti con le Autorità di vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse pubblico, attualmente esercitate dal Ministero dello sviluppo economico, sono trasferite al Ministero dell'Economia e delle finanze.
2. A far data dall'entrata in vigore della presente legge l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) è soppresso e le competenze e i poteri di vigilanza, già svolti dall'ente stesso, sono attribuiti alla Banca d'Italia e alla Consob.
3. Il personale in servizio presso l'ISVAP in forza di contratti a tempo determinato stipulati, ai sensi dell'articolo 21 della legge 12 agosto 1982, n. 576, anteriormente al 28 settembre 2007 può essere inquadrato nei ruoli dell'Istituto, in qualifica corrispondente a quella presa a riferimento nel contratto, con le procedure di cui all'articolo 2, comma 4-duodecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. Al predetto personale si applica quanto previsto dal comma 4.
4. Il personale dell'ISVAP, che mantiene il trattamento economico e previdenziale già riconosciuto, nonché la qualifica e le funzioni svolte, è trasferito alla Banca d'Italia, alla Consob o ad altre autorità di settore, in relazione alle qualifiche rivestite e alle funzioni esercitate presso l'ente di provenienza.
5. Il Presidente dell'ISVAP assume le funzioni di Commissario liquidatore dell'ente e provvede, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a tutti gli adempimenti necessari alla liquidazione dell'ente e agli ulteriori adempimenti previsti dai commi 3, 4 e 5, secondo i criteri direttivi adottati dal Ministero dell'Economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico.
6. Le nuove competenze attribuite con il presente articolo al Ministero dell'Economia e delle finanze devono essere svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili nell'ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio a legislazione vigente.
17. 04.Il Governo.

ART. 31.

Subemendamenti all'emendamento 31.02 del Governo.

All'articolo 31-bis il comma 1 è abrogato.
* 0. 31. 02. 43.Zacchera, Alberto Giorgetti.

All'articolo 31-bis il comma 1 è abrogato.
* 0. 31. 02. 15.Zorzato, Giudice, Crosetto.

All'articolo 31-bis il comma 1 è abrogato.
* 0. 31. 02. 22.Forlani, Volontè, Peretti.


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All'articolo 31-bis il comma 1 è abrogato.
* 0. 31. 02. 30.Paoletti Tangheroni, Rivolta, Boniver, Azzolini, Picchi, Crosetto.

All'articolo 31-bis sopprimere il comma 2.
** 0. 31. 02. 2.Zorzato, Giudice, Crosetto.

All'articolo 31-bis sopprimere il comma 2.
** 0. 31. 02. 23.Forlani, Volontè, Peretti.

All'articolo 31-bis sopprimere il comma 2.
** 0. 31. 02. 31.Paoletti Tangheroni, Rivolta, Boniver, Azzolini, Picchi, Crosetto.

All'articolo 31-bis il comma 2 è abrogato.
** 0. 31. 02. 44.Zacchera, Alberto Giorgetti.

All'articolo 31-bis sopprimere il comma 3.
* 0. 31. 02. 14.Zorzato, Giudice, Crosetto.

All'articolo 31-bis sopprimere il comma 3.
* 0. 31. 02. 24.Forlani, Volontè, Peretti.

All'articolo 31-bis sopprimere il comma 3.
* 0. 31. 02. 32.Paoletti Tangheroni, Rivolta, Boniver, Azzolini, Picchi, Crosetto.

All'articolo 31-bis sopprimere il comma 3.
* 0. 31. 02. 45.Zacchera, Alberto Giorgetti.

All'articolo 31-bis sopprimere il comma 4.
** 0. 31. 02. 13.Zorzato, Giudice, Crosetto.

All'articolo 31-bis sopprimere il comma 4.
** 0. 31. 02. 25.Forlani, Volontè, Peretti.

All'articolo 31-bis sopprimere il comma 4.
** 0. 31. 02. 33.Paoletti Tangheroni, Rivolta, Boniver, Azzolini, Picchi, Crosetto.

All'articolo 31-bis sopprimere il comma 4.
** 0. 31. 02. 46.Zacchera, Alberto Giorgetti.

All'articolo 31-bis sopprimere il comma 5.
* 0. 31. 02. 12.Zorzato, Giudice, Crosetto.

All'articolo 31-bis sopprimere il comma 5.
* 0. 31. 02. 26.Forlani, Volontè, Peretti.

All'articolo 31-bis sopprimere il comma 5.
* 0. 31. 02. 34.Paoletti Tangheroni, Rivolta, Boniver, Azzolini, Picchi, Crosetto.


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All'articolo 31-bis sopprimere il comma 5.
* 0. 31. 02. 47.Zacchera, Alberto Giorgetti.

Al comma 5 dopo le parole: analoghe finalità; sostituire la parola: promuove con: può realizzare.
0. 31. 02. 1.Ceccuzzi.

All'articolo 31-bis sopprimere il comma 6.
* 0. 31. 02. 11.Zorzato, Giudice, Crosetto.

All'articolo 31-bis sopprimere il comma 6.
* 0. 31. 02. 27.Forlani, Volontè, Peretti.

All'articolo 31-bis sopprimere il comma 6.
* 0. 31. 02. 35.Paoletti Tangheroni, Rivolta, Boniver, Azzolini, Picchi, Crosetto.

All'articolo 31-bis sopprimere il comma 6.
* 0. 31. 02. 48.Zacchera, Alberto Giorgetti.

All'articolo 31-bis sopprimere il comma 7.
** 0. 31. 02. 9.Zorzato, Giudice, Crosetto.

All'articolo 31-bis sopprimere il comma 7.
** 0. 31. 02. 28.Forlani, Volontè, Peretti.

All'articolo 31-bis sopprimere il comma 7.
** 0. 31. 02. 36.Paoletti Tangheroni, Rivolta, Boniver, Azzolini, Picchi, Crosetto.

All'articolo 31-bis sopprimere il comma 7.
** 0. 31. 02. 49.Zacchera, Alberto Giorgetti.

All'articolo 31-bis sopprimere il comma 8.
* 0. 31. 02. 8.Zorzato, Giudice, Crosetto.

All'articolo 31-bis sopprimere il comma 8.
* 0. 31. 02. 29.Forlani, Volontè, Peretti.

All'articolo 31-bis sopprimere il comma 8.
* 0. 31. 02. 37.Paoletti Tangheroni, Rivolta, Boniver, Azzolini, Picchi, Crosetto.

All'articolo 31-bis sopprimere il comma 8.
* 0. 31. 02. 50.Zacchera, Alberto Giorgetti.

All'articolo 31-bis sopprimere il comma 9.
** 0. 31. 02. 5.Zorzato, Giudice, Crosetto.

All'articolo 31-bis sopprimere il comma 9.
** 0. 31. 02. 17.Forlani, Volontè, Peretti.


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All'articolo 31-bis sopprimere il comma 9.
** 0. 31. 02. 38.Paoletti Tangheroni, Rivolta, Boniver, Azzolini, Picchi, Crosetto.

All'articolo 31-bis sopprimere il comma 9.
** 0. 31. 02. 51.Zacchera, Alberto Giorgetti.

All'articolo 31-bis sopprimere il comma 10.
* 0. 31. 02. 6.Zorzato, Giudice, Crosetto.

All'articolo 31-bis sopprimere il comma 10.
* 0. 31. 02. 18.Forlani, Volontè, Peretti.

All'articolo 31-bis sopprimere il comma 10.
* 0. 31. 02. 39.Paoletti Tangheroni, Rivolta, Boniver, Azzolini, Picchi, Crosetto.

All'articolo 31-bis sopprimere il comma 10.
* 0. 31. 02. 52.Zacchera, Alberto Giorgetti.

All'articolo 31-bis sopprimere il comma 11.
** 0. 31. 02. 7.Zorzato, Giudice, Crosetto.

All'articolo 31-bis sopprimere il comma 11.
** 0. 31. 02. 19.Forlani, Volontè, Peretti.

All'articolo 31-bis sopprimere il comma 11.
** 0. 31. 02. 40.Paoletti Tangheroni, Rivolta, Boniver, Azzolini, Picchi, Crosetto.

All'articolo 31-bis sopprimere il comma 11.
** 0. 31. 02. 53.Zacchera, Alberto Giorgetti.

All'articolo 31-bis sopprimere il comma 12.
* 0. 31. 02. 4.Zorzato, Giudice, Crosetto.

All'articolo 31-bis sopprimere il comma 12.
* 0. 31. 02. 20.Forlani, Volontè, Peretti.

All'articolo 31-bis sopprimere il comma 12.
* 0. 31. 02. 41.Paoletti Tangheroni, Rivolta, Boniver, Azzolini, Picchi, Crosetto.

All'articolo 31-bis sopprimere il comma 12.
* 0. 31. 02. 54.Zacchera, Alberto Giorgetti.

All'articolo 31-bis sopprimere il comma 13.
** 0. 31. 02. 3.Zorzato, Giudice, Crosetto.


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All'articolo 31-bis sopprimere il comma 13.
** 0. 31. 02. 21.Forlani, Volontè, Peretti.

All'articolo 31-bis sopprimere il comma 13.
** 0. 31. 02. 42.Paoletti Tangheroni, Rivolta, Boniver, Azzolini, Picchi, Crosetto.

All'articolo 31-bis sopprimere il comma 13.
** 0. 31. 02. 55.Zacchera, Alberto Giorgetti.

All'articolo 31-bis dopo il comma 13, è aggiunto il seguente:
14. Al fine di coordinare l'attività di cooperazione internazionale e di assistenza ambientale all'estero, nonché di razionalizzare la spesa, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può destinare presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, con decreto del Ministro, fuori del territorio nazionale, secondo quanto disposto dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, esperti ambientali per il supporto alle rappresentanze stesse e all'attività di cooperazione ambientale. A tal fine il contingente previsto dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è aumentato di una quota di dieci unità, riservata agli esperti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, cui si aggiungono 3 esperti destinati presso la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede con risorse del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.
0. 31. 02. 16.Bonelli, Zanella.
Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

Art. 31-bis.
(Agenzia italiana per la cooperazione e la solidarietà internazionale).

1. Al fine di garantire la razionalizzazione della spesa nella gestione degli interventi di cooperazione allo sviluppo, di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modifiche e integrazioni, ispirata a principi di efficacia, economicità e unitarietà, è istituita la Agenzia per la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale, di seguito denominata «Agenzia», ente di diritto pubblico che opera per dare attuazione alle attività conseguenti agli indirizzi impartiti nell'ambito delle linee di politica estera dal Ministro degli affari esteri, che esercita il controllo e la vigilanza su tutte le iniziative di cooperazione.
2. Le competenze attribuite al Ministro dell'economia e delle finanze in materia di relazioni con le Banche e i fondi di sviluppo a carattere multilaterale e di partecipazione finanziaria a detti organismi sono esercitate d'intesa e in coordinamento con il Ministro degli affari esteri, nel rispetto degli indirizzi elaborati dallo stesso Ministro degli affari esteri.
3. È attribuita al Ministro degli affari esteri la definizione e l'attuazione delle politiche del fondo europeo di sviluppo, da esercitarsi d'intesa, per quanto di competenza, con il Ministro dell'economia e delle finanze.
4. Il Ministro degli affari esteri impartisce all'Agenzia direttive generali e specifiche, anche per definire le priorità di azione e di intervento e le disponibilità finanziarie per i singoli Paesi e aree di intervento.
5. L'Agenzia opera direttamente per la realizzazione degli indirizzi e delle direttive di cui ai commi 1 e 4, nonché avvalendosi dei soggetti pubblici e privati, nazionali e locali, tra cui le organizzazioni non governative, che sono in grado di


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contribuire al perseguimento degli indirizzi di cui al comma 1 e delle direttive di cui al comma 4; eroga su base convenzionale servizi, assistenza e supporto alle altre amministrazioni pubbliche per lo svolgimento delle attività di cooperazione allo sviluppo; acquisisce altresì incarichi di esecuzione di programmi e progetti della Commissione europea, di banche, fondi e organismi internazionali, oltre a collaborare con strutture ed enti pubblici di altri Paesi aventi analoghe finalità; promuove forme di partenariato con soggetti privati per la realizzazione di specifiche iniziative di cooperazione allo sviluppo; può realizzare iniziative di cooperazione allo sviluppo finanziate da soggetti privati, previa verifica della coerenza con gli indirizzi e le direttive sopra menzionati. Al fine di favorire la crescita dei sistemi produttivi locali, nelle attività di cooperazione allo sviluppo è privilegiato, compatibilmente con la normativa comunitaria, l'impiego di beni e servizi prodotti nei Paesi e nelle aree in cui si realizzano gli interventi. Si applica anche alle operazioni effettuate nei confronti dell'Agenzia l'articolo 14, comma 3, della legge 26 febbraio 1987, n. 49.
6. L'Agenzia dispone, per la realizzazione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale, di un fondo unico ove confluiscono tutte le risorse economiche e finanziarie del bilancio dello Stato per l'aiuto pubblico allo sviluppo e per la cooperazione internazionale, in particolare quelle annualmente determinate con legge finanziaria, ad eccezione di quanto destinato all'esercizio delle competenze di cui ai commi 2 e 3, oltre ai proventi derivanti dai servizi, dagli incarichi e dalle iniziative di cui al comma 6, nonché ai fondi apportati dalle Regioni e dagli enti locali allorché questi ritengano di avvalersi dell'Agenzia, a liberalità e legati.
7. Con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro degli affari esteri, è approvato lo statuto dell'Agenzia di cui al comma 1, predisposto in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) definizione dei poteri ministeriali di indirizzo, controllo e vigilanza esercitati avvalendosi delle strutture del Ministero degli affari esteri;
b) definizione delle attribuzioni del direttore dell'Agenzia, nominato dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministro degli affari esteri;
c) attribuzione al direttore dell'Agenzia dei poteri e della responsabilità della gestione, nonché del raggiungimento dei relativi risultati;
d) previsione di un comitato direttivo, la cui partecipazione non dà luogo a compensi oltre al rimborso delle spese, presieduto dal direttore dell'Agenzia e composto da membri di elevata e provata competenza, di cui almeno tre nominati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni;
e) previsione di un collegio dei revisori, nominato con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
f) istituzione di un apposito organismo preposto al controllo di gestione;
g) attribuzione all'agenzia di autonomia di bilancio, nei limiti del fondo di cui al comma 6;
h) attribuzione altresì all'agenzia di autonomi poteri per la determinazione delle norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento, nei limiti fissati dalla successiva lettera i),
i) determinazione di una organizzazione dell'agenzia rispondente alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa;
l) attribuzione a regolamenti interni dell'Agenzia, adottati dal direttore e approvati dal Ministro degli affari esteri, della possibilità di adeguare l'organizzazione


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stessa, nei limiti delle disponibilità finanziarie, alle esigenze funzionali, e devoluzione ad atti di organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di organizzazione;
m) adozione da parte del Direttore dell'Agenzia di regolamenti interni di contabilità, approvati dal Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ispirati, ove richiesto dall'attività dell'Agenzia, a principi civilistici, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità pubblica e rispondenti alle esigenze di speditezza, efficienza, efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse;
n) determinazione del limite massimo di spesa, a valere sul fondo di cui al comma 6, da destinare alle spese di funzionamento;
o) definizione dell'organico e delle modalità di relativa copertura, nel rispetto del principio di invarianza della spesa, anche prevedendo l'inquadramento nell'Agenzia di personale già in servizio presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, nonché le modalità di eventuali assegnazioni del personale della carriera diplomatica.

8. Al termine delle procedure di inquadramento di cui al comma 7 lettera o), da svolgere previa consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono ridotte le dotazioni organiche delle Amministrazioni e degli enti di provenienza e le corrispondenti risorse finanziarie confluiscono nel fondo di cui al comma 6 e sono interamente destinate alla copertura del trattamento economico del personale dell'Agenzia.
9. Al personale inquadrato nell'organico dell'Agenzia è mantenuto il trattamento giuridico ed economico e le competenze in godimento presso il Ministero degli affari esteri e le Amministrazioni di provenienza al momento dell'inquadramento, nel rispetto del principio di invarianza della spesa, fino alla stipulazione del primo contratto collettivo integrativo.
10. Per quanto non espressamente previsto, si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
11. Con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4 bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro degli affari esteri, si provvede, in coerenza con l'istituzione dell'Agenzia, a:
a) ridefinire i compiti attribuiti alle competenti strutture del Ministero degli affari esteri;
b) riordinare e coordinare le disposizioni riguardanti l'organizzazione del Ministero degli affari esteri;
c) prevedere la corrispondente riduzione, mediante la soppressione, delle strutture le cui attività sono trasferite all'Agenzia;
d) disciplinare il rapporto con la rete all'estero, di cui sono fatte salve le attribuzioni.

12. Dall'applicazione del presente articolo e dall'adozione dei regolamenti di cui ai commi 7 e 11 non devono scaturire nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
13. Il funzionamento dell'Agenzia decorre dall'adozione dei regolamenti di cui ai commi 7 e 11 del presente articolo.
31. 02.Il Governo.


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ALLEGATO 2

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008) (C. 3256 Governo, approvato dal Senato).

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 3.

Apportare le seguenti modifiche:
a) al capoverso lettera d), sostituire il numero 3) con il seguente:
«3) sostituire il sesto periodo con i seguenti «In attesa della revisione generale dei coefficienti di ammortamento tabellare, per il solo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, per i beni nuovi acquisiti ed entrati in funzione nello stesso periodo, esclusi quelli indicati nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 164 e nel comma 7, primo periodo, dell'articolo 102-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, non si applica la riduzione a metà del coefficiente tabellare prevista dal comma 2 dell'articolo 102 del predetto testo unico e l'eventuale differenza non imputata a conto economico può essere dedotta in dichiarazione dei redditi. La disposizione del periodo precedente non assume rilievo ai fini del versamento degli acconti relativi al secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.»;
b) sostituire il capoverso lettera l) con il seguente:
«l) al comma 17, apportare le seguenti modifiche:
1) alla lettera a), capoverso «Art. 5», al comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «I contributi erogati in base a norma di legge, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili, nonché le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, concorrono in ogni caso alla formazione del valore della produzione. Sono comunque ammesse in deduzione quote di ammortamento del costo sostenuto per l'acquisizione di marchi d'impresa e a titolo di avviamento in misura non superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente dall'imputazione al conto economico.»;
2) alla lettera b), capoverso «Art. 5-bis», aggiungere in fine il seguente comma: «2. I soggetti di cui al comma 1, in regime di contabilità ordinaria, possono optare per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole di cui all'articolo 5. L'opzione è irrevocabile per tre periodi d'imposta e va comunicata con le modalità e nei termini stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro il 31 marzo 2008. Al termine del triennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che l'impresa non opti secondo le modalità e i termini fissati dallo stesso provvedimento direttoriale per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole del comma 1; anche in questo caso, l'opzione è irrevocabile per un triennio e tacitamente rinnovabile.»;


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3) alla lettera c), capoverso «Art. 6», al comma 8, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «I contributi erogati in base a norma di legge, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili, nonché le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, concorrono in ogni caso alla formazione del valore della produzione. Sono comunque ammesse in deduzione quote di ammortamento del costo sostenuto per l'acquisizione di marchi d'impresa e a titolo di avviamento in misura non superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente dall'imputazione al conto economico.»;
4) alla lettera d), capoverso «Art. 7», il comma 3 è sostituito dai seguenti: «I contributi erogati in base a norma di legge, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili, nonché le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, concorrono in ogni caso alla formazione del valore della produzione. Sono comunque ammesse in deduzione quote di ammortamento del costo sostenuto per l'acquisizione di marchi d'impresa e a titolo di avviamento in misura non superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente dall'imputazione al conto economico.»;
5) alla lettera f), numero 4), aggiungere in fine il seguente periodo: «ed è aggiunta la seguente lettera: «d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) l'importo delle deduzioni indicate nelle precedenti lettere è aumentato, rispettivamente, di euro 2.150, euro 1.625, euro 1.050 e euro 525.».
6) infine all'ultimo capoverso, sostituire le cifre:
2008: + 60.000;
2009: - 40.000;
2010: + 61.000.

con le seguenti:
2008: + 62.000;
2009: - 27.000;
2010: + 74.000.
0. 3. 321. 31.Il Relatore.

Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, lettera a), aggiungere in fine il seguente periodo: «e, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Per le perdite derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice si applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 8.»;
b) al comma 1, lettera i), capoverso «Art. 96», apportare le seguenti modifiche:
1) nel comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo: «La quota del risultato operato lordo prodotto a partire dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, non sfruttato per la deduzione degli interessi passivi e degli oneri finanziari di competenza, può essere portata ad incremento del risultato operativo lordo dei successivi periodi d'imposta.»;
2) sostituire il comma 4 con il seguente: «Gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati indeducibili in un determinato periodo d'imposta sono dedotti dal reddito dei successivi periodi d'imposta, se e nei limiti in cui in tali periodi l'importo degli interessi passivi e degli oneri assimilati di competenza eccedenti gli interessi attivi e i proventi assimilati sia inferiore al 30 per cento del risultato operativo loro di competenza»;
3) al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano, inoltre, alle società consortili costituite per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori, ai sensi dell'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999, recante il regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109, alle


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società di progetto costituite ai sensi dell'articolo 156 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e alle società costituite per il realizzo e l'esercizio di interporti di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240 e successive modificazioni, nonché alle società il cui capitale sociale è sottoscritto prevalentemente da enti pubblici, che costituiscono o gestiscono impianti per la fornitura di acqua, energia e teleriscaldamento, nonché impianti per lo smaltimento e la depurazione»;
4) dopo il comma 7 aggiungere il seguente: «8. Ai soli effetti dell'applicazione del comma 7, tra i soggetti virtualmente partecipanti al consolidato nazionale possono includersi anche le società estere per le quali ricorrerebbero i requisiti e le condizioni previste dagli articoli 117, comma 1, 120 e 132, comma 2, lettere b) e c). Nella dichiarazione dei redditi del consolidato, devono essere indicati i dati relativi agli interessi passivi e al risultato operativo lordo della società estera corrispondenti a quelli indicati nel comma 2.»;
c) dopo la lettera t) inserire la seguente: «t-bis) all'articolo 152, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Si applicano le disposizioni dell'articolo 101, comma 6»»;
d) al comma 2, apportare le seguenti modifiche:
1) nel primo periodo, dopo la parola «3),» inserire la seguente: «t-bis);
2) nel secondo periodo, sostituire le parole da: «e per i primo tre periodi d'imposta» fino alla fine, con le seguenti: «; per il primo e il secondo periodo d'imposta di applicazione, il limite di deducibilità degli interessi passivi è aumentato di un importo pari, rispettivamente, a 10.000 e 5.000 euro.»;
3) dopo il sesto periodo, aggiungere i seguenti: «Per il solo periodo d'imposta successivo a quello incorso al 31 dicembre 2007, per i beni nuovi acquisiti ed entrati in funzione nello stesso periodo, esclusi quelli indicati nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 164 e nel comma 7, primo periodo, dell'articolo 102-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, non si applica la riduzione a metà del coefficiente tabellare prevista dal comma 2 dell'articolo 102 del predetto testo unico e l'eventuale differenza non imputata a conto economico può essere dedotta in dichiarazione dei redditi. La disposizione del periodo precedente non assume rilievo ai fini del versamento degli acconti relativi al secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.»;
e) dopo il comma 3 aggiungere il seguente: «3-bis. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze è istituita una commissione di studio sulla fiscalità diretta e indiretta delle imprese immobiliari, con il compito di proporre, entro il 30 giugno 2008, l'adozione di modifiche normative, con effetto anche a partire dal periodo d'imposta successivo a quello incorso al 31 dicembre 2007, volte alla semplificazione e alla razionalizzazione del sistema vigente, tenendo conto delle differenziazioni esistenti tra attività di gestione e attività di costruzione e della possibilità di prevedere, compatibilmente con le esigenze di gettito, disposizioni agevolative in funzione della politica di sviluppo dell'edilizia abitativa»;
f) al comma 13, lettera d), numero 3), capoverso «2-ter, apportare le seguenti modifiche:
1) nel primo periodo, sostituire le parole: «aliquota del 18 per cento» con le seguenti: «aliquota del 12 per cento sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel limite di 5 milioni di euro; del 14 per cento sulla parte dei maggiori valori fino a 10 milioni di euro e del 16 per cento sulla parte che eccede i 10 milioni;
2) nel secondo periodo, sostituire le parole: «anteriormente al secondo periodo d'imposta successivo a quello dell'opzione» con le seguenti» «anteriormente al quarto periodo d'imposta successivo a quello dell'opzione»;


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g) al comma 14, aggiungere in fine il seguente periodo: L'imposta sostitutiva deve essere versata in tre rate annuali, la prima delle quali, pari al 30 per cento, la seconda al 40 per cento e la terza al 30 per cento; sulla seconda e terza rata sono dovuti gli interessi nella misura del 2,5 per cento.;
h) al comma 15 apportare le seguenti modifiche:
1) nel primo periodo sostituire le parole: aliquota del 18 per cento con le seguenti: aliquota del 12 per cento sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel limite di 5 milioni di euro; del 14 per cento sulla parte dei maggiori valori fino a 10 milioni di euro e del 16 per cento sulla parte che eccede i 10 milioni.;
2) aggiungere in fine il seguente periodo: «L'imposta sostitutiva deve essere versata in tre rate annuali, la prima delle quali, pari al 30 per cento, la seconda al 40 per cento e la terza al 30 per cento; sulla seconda e terza rata sono dovuti gli interessi nella misura del 2,5 per cento.»;
i) al comma 16 sostituire le parole: e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 7 per cento con le seguenti parole: nella misura del 6 per cento.;
l) al comma 17, apportare le seguenti modifiche:
1) alla lettera a), capoverso «Art. 5», al comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «I contributi erogati in base a norma di legge, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili, nonché le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, concorrono in ogni caso alla formazione del valore della produzione.»;
2) alla lettera b), capoverso «Art. 5-bis», aggiungere in fine il seguente comma: «2. I soggetti di cui al comma 1, in regime di contabilità ordinaria, possono optare per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole di cui all'articolo 5. L'opzione è irrevocabile per tre periodi d'imposta e va comunicata con le modalità e nei termini stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro il 31 marzo 2008. Al termine del triennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che l'impresa non opti secondo le modalità e i termini fissati dallo stesso provvedimento direttoriale per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole del comma 1; anche in questo caso, l'opzione è irrevocabile per un triennio e tacitamente rinnovabile.»;
3) alla lettera c), capoverso «Art. 6», al comma 8; l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «i contributi erogati in base a norma di legge, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili nonché le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, né beni alla cui produzioni o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, concorrono in ogni caso alla formazione del valore della produzione.»;
4) alla lettera d), capoverso «Art. 7», comma 3 è sostituito dal seguente: «I contributi erogati in base a norma di legge, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili, nonché le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, concorrono in ogni caso alla formazione del valore della produzione.».
m) dopo il comma 24, inserire i seguenti:
«24-bis. In attesa del riordino delle disciplina del reddito d'impresa, conseguente al completo recepimento delle direttive 2001/65/CE e 2003/51/CE, al fine di razionalizzare e semplificare il processo di determinazione del reddito dei soggetti tenuti all'adozione dei principi contabili


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internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002, tenendo conto delle specificità delle imprese del settore bancario e finanziario, al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 83, comma 1, le parole «aumentato o diminuito dei componenti che per effetto dei principi contabili internazionali sono imputati direttamente a patrimonio» sono soppresse ed è aggiunto in fine il seguente periodo: «Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002, valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti da detti principi contabili»;
b) nell'articolo 85, il comma 3 è sostituito dai seguenti: «3. I beni di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1 costituiscono immobilizzazioni finanziarie se sono iscritti come tali nel bilancio. 3-bis. In deroga al comma 3, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002, si considerano immobilizzazioni finanziarie gli strumenti finanziari diversi da quelli detenuti per la negoziazione.»;
c) nell'articolo 87, comma 1, lettera a), la parola «diciottesimo» è sostituita dalla seguente «dodicesimo»;
d) nell'articolo 89, dopo il comma 2, è inserito il seguente «2-bis. In deroga al comma 2, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002, gli utili distribuiti relativi ad azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni detenuti per la negoziazione concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui sono percepiti per il loro intero ammontare.»;
e) nell'articolo 94, dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-bis. In deroga al comma 4, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1696/2002, la valutazione dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e) operata in base alla corretta applicazione di tali principi assume rilievo anche ai fini fiscali.»;
f) nell'articolo 101:
1) il comma 1-bis è soppresso;
2) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. In deroga al comma 2, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002, la valutazione dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e) che si considerano immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis, rileva secondo le disposizioni dell'articolo 110, comma 1-bis.»;
g) nell'articolo 103, è inserito il seguente comma 3-bis: «Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 11606/2002, la deduzione del costo dei marchi d'impresa e dell'avviamento è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti annuali previsti dai commi 1 e 3, a prescindere dalla imputazione al conto economico.»;
h) nell'articolo 109, dopo il comma 3-quater, è inserito il seguente: «3-quinquies. I precedenti commi 3-bis, 3-ter e 3-quater non si applicano ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002.»;
i) nell'articolo 110, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: «1-bis. In deroga alle disposizioni delle lettere c), d) ed e) del comma 1, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002: a) i maggiori e i minori valori dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettera e), che si considerano immobilizzazioni finanziarie ai sensi del comma 3-bis dello stesso articolo, imputati


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a conto economico in base alla corretta applicazione di tali principi, assumono rilievo anche ai fini fiscali; b) la lettera d) del comma 1 si applica solo per le azioni, le quote e gli strumenti finanziari similari alle azioni, che si considerano immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis; c) per le azioni, le quote e gli strumenti finanziari similari alle azioni, posseduti per un periodo inferiore a quello indicato nell'articolo 87, comma 1, lettera a), aventi gli altri i requisiti previsti al comma 1, il costo è ridotto dei relativi utili percepiti durante il periodo di possesso per la quota esclusa dalla formazione del reddito. 1-ter. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002, i componenti positivi e negativi che derivano dalla valutazione, operata in base alla corretta applicazione di tali principi, delle passività assumono rilievo anche ai fini fiscali.»;
l) all'articolo 112, dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. In deroga al comma 3, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002, i componenti negativi imputati al conto economico in base alla corretta applicazione di tali principi assumono rilievo anche ai fini fiscali.»;

24-ter. Nel decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, il comma 2 dell'articolo 11 è soppresso. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 13 del predetto decreto.
24-quater. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni di attuazione e di coordinamento delle norme contenute nei commi 24-bis e 24-ter. In particolare, il decreto dovrà prevedere:
a) i criteri per evitare che la valenza ai fini fiscali delle qualificazioni, imputazioni temporali e classificazioni adottate in base alla corretta applicazione dei principi contabili internazionali non determini doppia deduzione o nessuna deduzione di componenti negativi ovvero doppia tassazione o nessuna tassazione di componenti positivi;
b) i criteri per la rilevazione e il trattamento ai fini fiscali delle transazioni che vedano coinvolti soggetti che redigono il bilancio di esercizio in base ai richiamati principi contabili internazionali e soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili nazionali;
c) i criteri di coordinamento dei principi contabili internazionali in materia di aggregazioni aziendali con la disciplina fiscale in materia di operazioni straordinarie, anche ai fini del trattamento dei costi di aggregazione;
d) i criteri per il coordinamento dei principi contabili internazionali con le norme sul consolidato nazionale e mondiale;
e) i criteri di coordinamento dei principi contabili internazionali in materia di cancellazione delle attività e passività dal bilancio con la disciplina fiscale relativa alle perdite e alle svalutazioni;
f) i criteri di coordinamento con le disposizioni contenute nel decreto legislativo 38 del 2005, con particolare riguardo alle disposizioni relative alla prima applicazione dei principi contabili internazionali;
g) i criteri di coordinamento per il trattamento ai fini fiscali dei costi imputabili in base ai principi contabili internazionali a diretta riduzione del patrimonio netto;
h) i criteri di coordinamento per il trattamento delle spese di ricerca e sviluppo;
i) i criteri per consentire la continuità dei valori da assumere ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1 con quelli assunti nei precedenti periodi di imposta.

24-quinquies. Le disposizioni recate dai commi 24-bis e 24-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo


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a quello in corso al 31 dicembre 2007. Per i periodi d'imposta precedenti, sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione dell'imposta prodotti dai comportamenti adottati sulla base della corretta applicazione dei principi contabili internazionali, purché coerenti con quelli che sarebbero derivati dall'applicazione delle disposizioni introdotte dal comma 24-bis.
24-sexies. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello incorso al 31 dicembre 2007, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito nella legge 22 novembre 2002, n. 265.»;
n) aggiungere, in fine, i seguenti commi:
«51-bis. All'articolo 9 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, il comma 5 è sostituito dal seguente: «I soggetti tenuti alla sottoscrizione della dichiarazione dei redditi e dell'IRAP che nella relazione di revisione omettono, ricorrendone i presupposti, di esprimere i giudizi prescritti dall'articolo 2409-ter, comma 3, del codice civile, sono puniti, qualora da tali omissioni derivino infedeltà della dichiarazione dei redditi o dell'IRAP, con la sanzione amministrativa pari al 50 per cento del compenso contrattuale relativo all'attività di redazione della relazione di revisione e, comunque, non superiore all'imposta effettivamente accertata in capo al contribuente. In caso di mancata sottoscrizione della dichiarazione dei redditi o dell'IRAP si applica, oltre alla disposizione del precedente periodo, la sanzione amministrativa da euro 258 a euro 2.065.
51-ter. Le disposizioni del comma 51-bis si applicano a partire dal bilancio relativo all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.
51-quater. All'articolo 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, il primo periodo del comma 5 è sostituito dal seguente: «La dichiarazione delle società e degli enti soggetti all'imposta sul reddito delle società sottoposti al controllo contabile ai sensi del codice civile o di leggi speciali è sottoscritta anche dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione.».

Conseguentemente nella Tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2008: + 60.000:
2009: - 40.000;
2010: + 61.000.
3. 321.(nuova formulazione) Il Governo.

Al comma 1, lettera p), sopprimere le seguenti parole: Tra le spese qualificabili come spese di rappresentanza e sottoposte ai limiti di inerenza e congruità previsti dal predetto decreto, possono essere contemplate anche le perdite fiscali di società sportive professionistiche controllate, oggetto di consolidamento ai sensi delle sezioni Il e III del presente capo.
3. 35.Zorzato, Verro, Casero, Giudice, Crosetto, Armosino, Leone, Marras.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze è istituita una commissione di studio sulla fiscalità diretta e indiretta delle imprese immobiliari, con il compito di proporre, entro il 30 giugno 2008, l'adozione di modifiche normative, con effetto anche a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, volte alla semplificazione e alla razionalizzazione del sistema vigente, tenendo conto delle differenziazioni esistenti tra attività di gestione e attività di costruzione e della possibilità di prevedere, compatibilmente con le esigenze di gettito, disposizioni agevolative in funzione della politica di sviluppo dell'edilizia abitativa, ferma restando, delle suddette modifiche normative, la non rilevanza ai fini dell'articolo 96 del testo unico delle imposte dirette, di cui al decreto


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del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, degli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione.
3. 69.(Nuova formulazione) Satta.

All'articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 32, in fine, viene aggiunto il seguente periodo: «Nel caso dei medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, per le specifiche esigenze di organizzazione dei servizi di medicina primaria, i limiti minimo e massimo di professionisti interessati all'operazione di aggregazione, di cui al precedente periodo, possono essere elevati con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
b) al comma 34, dopo le parole «struttura risultante dall'aggregazione» aggiungere le seguenti parole: «ovvero, per i servizi di medicina primaria, a condizioni diverse specificamente stabilite con il decreto di cui al comma 32,».
3. 332. Il Relatore.

Apportare le seguenti modifiche:
a)
al comma 39:
1) nella lettera a), le parole «di concerto con il Ministro degli affari esteri», sono soppresse;
2) nella lettera h):
2.1) al numero 1) il periodo «Non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis» è sostituito dal seguente: «Non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori diversi da quelli individuati nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis. Tale deduzione è ammessa per le operazioni intercorse con imprese residenti o localizzate in Stati dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo inclusi nel citato decreto»;
2.2) al numero 2) le parole «di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis» sono sostituite dalle seguenti: «individuati nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis. Tale disposizione non si applica ai professionisti domiciliati in Stati dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo incluso nel citato decreto».
3) la lettera n) è sostituita dalla seguente: «n) dopo l'articolo 168 è inserito il seguente:
Art. 168-bis. (Paesi e territori che consentono un effettivo scambio di informazioni). - 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati gli Stati e territori che consentono un effettivo scambio di informazioni, ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 10, comma 1, lettera e-bis), 73, comma 3, 110, commi 10 e 12-bis, del presente testo unico, nell'articolo 26, comma 1 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nell'articolo 10-ter, commi 1 e 9, della legge 23 marzo 1983, n. 77, negli articoli 1, comma 1, e 6, comma 1, del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239, nell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351.
2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 sono individuati gli Stati e territori che consentono un effettivo scambio di informazioni e per i quali il livello di tassazione non sia sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 47, comma 4, 68, comma 4, 87, comma 1, 89, comma 3, 132, comma 4,


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167, commi 1 e 5, 168, comma 1, del presente testo unico, nonché negli articoli 27, comma 4, e 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.».
b) al comma 40, la lettera b) è abrogata;
c) il comma 42 è abrogato;
d) al comma 43:
1) nella lettera a), le parole «dall'articolo 2, comma 2-bis,» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 168-bis».
2) la lettera b) è abrogata;
e) dopo il comma 43 è aggiunto il seguente «43-bis. Al decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 1, comma 1, le parole «che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente ella Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»;
2) all'articolo 6, comma 1, le parole «Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Stati o territori individuati nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»;
3) all'articolo 11, comma 4, la lettera c) è soppressa.
f) al comma 44, il numero «43» è sostituito dal seguente: «43-bis»;
g) al comma 46, le parole «nel decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 220 del 19 settembre 1996,» sono sostituite dalle seguenti: «nei decreti del Ministro delle finanze 4 settembre 1996 e 4 maggio 1999, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996 e n. 107 del 10 maggio 1999,».
3. 320. Il Governo.

Dopo il comma 40 aggiungere il seguente comma:
40-bis. Al fine di armonizzare la legislazione italiana alla normativa comunitaria, le prestazioni professionali specifiche di medicina legale sono assoggettate a regime ordinario IVA a decorrere dal periodo di imposta 2005.
3. 38. (Nuova formulazione) Nannicini.

Dopo il comma 40 inserire il seguente:
40-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla tabella A, parte III, al numero 123), le parole: «spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti» sono sostituite dalle seguenti: «spettacoli di burattini, marionette e maschere, compresi corsi mascherati ed in costume, ovunque tenuti»;
b) alla tabella C:
1) al numero 3) le parole: «corsi mascherati e in costume» sono soppresse;
2) al numero 4) e parole: «spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti» sono sostituite dalle seguenti: «spettacoli di burattini, marionette e maschere, compresi corsi mascherati e in costume, ovunque tenuti;».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2008: - 180;
2009: - 180;
2010: - 180.
3. 116.Mariani, Ceccuzzi.


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ART. 4.

Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1:
1) sostituire le parole da: Si considerano a dei commi da 1 a 21, con le seguenti Ai fini dell'applicazione del regime previsto dal presente articolo, si considerano contribuenti minimi;
2) alla lettera a), numero 3), dopo le parole «del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276» aggiungere le seguenti «ovvero erogato somme sotto forma di utili da partecipazione, agli associati di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c), dello stesso testo unico»;
b) al comma 9:
1) sostituire le parole «non si considerano soggetti passivi dell'imposta» con le seguenti «sono esenti dall'imposta»;
2) dopo le parole «disposizioni di legge» aggiungere le seguenti: «compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell'impresa familiare fiscalmente a carico, ai sensi dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi,»;
c) sostituire il comma 12 con i seguenti:
«12. Le perdite fiscali generatesi nei periodi d'imposta anteriori a quello da cui decorre il presente regime possono essere computate in diminuzione del reddito determinato ai sensi dei commi da 1 a 21 secondo le regole ordinarie stabilite dal testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
12-bis. Le perdite fiscali generatisi nel corso del presente regime sono computate in diminuzione del reddito conseguito nell'esercizio d'impresa, arte o professione dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza in essi. Si applicano, ove ne ricorrano le condizioni, le disposizioni dell'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.»;
d) al comma 14 sopprimere le parole «soggetti che rientrano nel regime dei»;
e) al comma 20 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nell'articolo 41, comma 2-bis, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, le parole «che applicano il regime di franchigia di cui all'articolo 32-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «che applicano, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, il regime di franchigia»;
f) al comma 21 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del periodo precedente, nel caso di imprese familiari di cui all'articolo 5, comma 4, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'acconto è dovuto dal titolare anche per la quota imputabile ai collaboratori dell'impresa familiare.».
4. 53.Il Governo.

Sostituire il comma 28 con il seguente:
28. All'articolo 38-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, primo comma, le parole: «iscritti nell'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, con le modalità e criteri di solvibilità stabiliti con decreto del Ministro delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 106 e dall'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385»;.
4. 52.Crosetto, Giudice, Zorzato, Verro.


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Sostituire il comma 29 con il seguente:
29. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dopo le parole: «polizza fideiussoria o fideiussione bancaria», sono aggiunte le seguenti: «ovvero rilasciata dai Confidi iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 106 e dall'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385».
4. 49.Crosetto, Zorzato.

Sostituire il comma 31 con il seguente:
31. All'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo le parole: «polizza fideiussoria o fideiussione bancaria», sono aggiunte le seguenti: «ovvero rilasciata dai Confidi iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 106 e dall'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385».
4. 51. Crosetto, Giudice, Zorzato, Verro.

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:
31-bis) All'articolo 48, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo le parole: polizza fideiussoria o fideiussione bancaria», sono aggiunte le seguenti: ovvero rilasciata dai Confidi iscritti nell'elenco speciale previsto dell'articolo 106 e dell'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
4. 50. Crosetto, Giudice, Zorzato, Verro.

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Certificazioni fiscali rilasciate dal sostituto d'imposta).

1. A decorrere dall'anno 2008 le certificazioni fiscali rilasciate dal sostituto di imposta al personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, sono rese disponibili con le stesse modalità previste per il cedolino relativo alle competenze stipendiali e stabilite dal decreto 12 gennaio 2006 del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie, emanato in attuazione dell'articolo 1 comma 197, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
4. 012.Giovanelli.

ART. 8.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , nonché alle irregolarità consistenti in falsità di atti redatti dai dipendenti già soggetti alla specifica sorveglianza dell'amministrazione finanziaria di cui all'articolo 100, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
8. 2.La VI Commissione.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
12. All'articolo 17 del decreto legislativo 6 febbraio 1999, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 3-bis, le parole da «interamente» a «Stato» sono sostituite dalle seguenti: «a partecipazione pubblica»;
b) nel comma 3-ter, le parole da «stipula» a «richiesta» sono sostituite dalle seguenti: «procede all'iscrizione a ruolo dopo aver emesso, vidimato e reso esecutiva un'ingiunzione conforme all'articolo 2, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639».
8. 17.Di Gioia.


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Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 3, comma 7-bis, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la parola «periodo,» sono inserite le seguenti: «nonché delle operazioni di fusione, scissione, conferimento e cessione di aziende o rami d'azienda effettuate tra agenti della riscossione,»;
b) dopo la parola «venditore» sono inserite le seguenti: «ovvero della società incorporata, scissa, conferente o cedente»;
c) dopo la parola «cessione» sono inserite le seguenti: «, ovvero 1facenti parte del patrimonio della società incorporata, assegnati per scissione, conferiti o ceduti,»;
d) dopo la parola «acquirente», sono inserite le seguenti: «ovvero della società incorporante, beneficiaria, conferitaria o cessionaria».
8. 20.Di Gioia.

Aggiungere, in fine il seguente comma:
1-bis. All'articolo 1, comma 184, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «anno 2007» sono aggiunte le seguenti: «e per l'anno 2008»".
8. 33.Il Governo.

Al comma 1-septies, capoverso articolo 3-bis, comma 2, sostituire le parole: entro dieci giorni con le seguenti: entro trenta giorni.
0. 8. 34. 5. Zorzato, Crosetto, Giudice, Leone.

Al capoverso comma 1-bis, apportare le seguenti modificazioni:
a)
al primo periodo, sopprimere le parole: «non pagata» e sostituire le parole: «, connessa all'errata applicazione del» con le seguenti: «mediante il»;
b) al terzo periodo, dopo la parola: «assolta», aggiungere le seguenti: «, ancorché irregolarmente,» e sopprimere le parole: «, ancorché irregolarmente».
0. 8. 35. 12.Lulli, Nannicini.

All'articolo 8, in fine, sono aggiunti i seguenti commi:
1-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 35, è inserito il seguente:
«35-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2008 gli agenti della riscossione non possono svolgere attività finalizzate al recupero di somme, di spettanza comunale, iscritte in ruoli relativi a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, per i quali, alla data dell'acquisizione di cui al comma 7, la cartella di pagamento non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo.».

1-ter. Per i tributi e le altre entrate di spettanza delle province e dei comuni le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 426 e 426-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si interpretano nel senso che la sanatoria produce esclusivamente effetti sulle responsabilità amministrative delle società concessionarie del servizio nazionale della riscossione o dei commissari governativi provvisoriamente delegai alla riscossione ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli da 47 a 53 del decreto legislativo n. 112 del 1999, costituendo comunque le violazioni di cui al comma 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 causa di perdita del diritto al discarico.
8. 36.Il Relatore.


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ART. 17.

All'articolo 17 apportare le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 sostituire le parole «e il relativo riparto di competenze sono stabiliti» con le parole «è stabilito»;
b) al comma 2, le parole «sono abrogati il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, e il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233» sono sostituite dalle seguenti: «sono abrogate le disposizioni non compatibili con la riduzione dei Ministeri di cui al comma 1 del presente articolo, ivi comprese quelle di cui al decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 3.17, e al decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, fatte comunque salve le disposizioni di cui all'articolo 1 commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 10-bis, 10-ter, 12, 13-bis, 22-bis e 22-ter del medesimo decreto legge n. 181 del 2006».
17. 10.Il Governo.

ART. 30.

Dopo l'articolo 30 inserire il seguente:

Art. 30-bis.
(Ripartizione delle risorse rivenienti dalle riduzioni di cui all'articolo 1, comma 320 della legge n. 266 del 2005).

1. La ripartizione delle risorse rivenienti dalle riduzioni annuali, di cui all'articolo 1, comma 320, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, può essere effettuata anche sulla base di intese tra lo Stato e le regioni, concluse in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Tale disposizione si applica anche in relazione alle ripartizioni di risorse concernenti gli anni 2005 e 2006 e sono fatti salvi gli atti già compiuti in conformità ad essa presso la predetta Conferenza.
3. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 29 novembre, n. 223».
30. 047.Il Governo.

ART. 31.

Al comma 1, dopo le parole: pubblica amministrazione, aggiungere le seguenti: sentite le organizzazioni sindacali, e, dopo la parola: individuate, aggiungere la seguente: tutte.
31. 1.La III Commissione.

ART. 32.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. La somma di cui al comma 1, può essere in parte utilizzata anche attraverso un programma, da definire di intesa con la Regione autonoma della Sardegna, per la realizzazione di infrastrutture sociali e servizi civili nel territorio dell'Isola, con particolare riferimento al comune di La Maddalena, in funzione contestuale della occupazione stabile, della salvaguardia ambientale e della cooperazione euromediterranea.
32. 6.(Nuova formulazione) Cogodi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis.
Il contributo all'Accademia delle scienze del Terzo Mondo (TWAS), di cui all'articolo 3 della legge 10 gennaio 2004, n. 17, è incrementato di 500.000 euro a


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decorrere dal 2008 per sostenere l'attività dell'Inter Academy Medical Panel (IAMP).

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 32 con la seguente: (Organizzazione del vertice «G8» in Italia ed altri adempimenti internazionali).

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 500;
2009: - 500
2010: - 500.
32. 2.(Nuova formulazione)La III Commissione.

Aggiungere in fine il seguente comma:
«3. Per consentire la partecipazione dell'Italia all'Expo di Shangai del 2010 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2008, di 5 milioni di euro per l'anno 2009 e di 6 milioni di euro per l'anno 2010.»

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 2.000;
2009: - 5.000;
2010: - 6.000.
32. 15.Il Relatore.

ART. 40.

Al comma 2, dopo le parole: Al fine di sviluppare aggiungere le seguenti: ed adeguare.
40. 2.La IX Commissione.

ART. 59.

Al comma 1, dopo le parole: a favore dei Paesi in via di sviluppo, aggiungere le seguenti: d'intesa con il Ministero degli affari esteri.
59. 1.La III Commissione.

ART. 60.

Dopo l'articolo 60, è aggiunto il seguente:

«Art. 60-bis.
(Misure per la crescita della competitività dell'offerta del sistema turistico nazionale).

1. Allo scopo di favorire la crescita competitiva dell'offerta del sistema turistico nazionale, definendo ed attuando adeguate strategie per la destagionalizzazione dei flussi turistici, anche ai fini della valorizzazione delle aree sottoutilizzate del Paese, con appositi decreti, di natura non regolamentare, del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, si definiscono:
a) le tipologie dei servizi forniti dalle imprese turistiche rispetto a cui vi è necessità di individuare caratteristiche similari ed omogenee su tutto il territorio nazionale tenuto conto delle specifiche esigenze connesse alle capacità ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali;
b) le modalità di impiego delle risorse di cui all'articolo 10 della legge 29 marzo 2001, n. 135, per l'erogazione di «buoni-vacanza» da destinare ad interventi di solidarietà a favore delle fasce sociali più deboli, anche per la soddisfazione delle esigenze di destagionalizzazione dei flussi turistici nei settori del turismo balneare, montano e termale.
60. 03. Leddi Maiola, Milana.

ART. 78.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: progetti di ricerca inserire le seguenti: di base.
78. 14.Il Governo.